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Document 61990CJ0282

Sentenza della Corte del 13 marzo 1992.
Industrie- en Handelsonderneming Vreugdenhil BV contro Commissione delle Comunità europee.
Regime delle merci in reintroduzione - Invalidità, per incompetenza, di un atto della Commissione - Ricorso per responsabilità.
Causa C-282/90.

Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-01937

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:124

61990J0282

SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 MARZO 1992. - INDUSTRIE- EN HANDELSONDERNEMING VREUGDENHIL BV CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - REGIME DELLE MERCI DI RITORNO - INVALIDITA PER INCOMPETENZA DI UN ATTO DELLA COMMISSIONE - RICORSO PER RESPONSABILITA. - CAUSA C-282/90.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-01937


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Ricorso per danni - Oggetto - Domanda di risarcimento diretta contro la Comunità in base all' art. 215, secondo comma, del Trattato - Competenza esclusiva della Corte - Ripetizione di importi indebitamente riscossi da autorità nazionali in base ad una normativa comunitaria dichiarata invalida - Competenza dei giudici nazionali

(Trattato CEE, artt. 178 e 215, secondo comma)

2. Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Atto normativo - Violazione grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli - Disconoscimento del sistema di ripartizione delle competenze fra le istituzioni comunitarie - Mancanza di responsabilità

(Trattato CEE, art. 215, secondo comma)

Massima


1. In base al combinato disposto dagli artt. 178 e 215 del Trattato CEE la Corte ha competenza esclusiva a statuire sui ricorsi per il risarcimento di un danno imputabile alla Comunità, la quale è obbligata, a norma dell' art. 215, secondo comma, a risarcire, conformemente ai principi generali comuni degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, il danno arrecato dalle sue istituzioni o dai suoi dipendenti nell' esercizio delle loro funzioni. Per contro, i giudici nazionali sono i soli competenti a conoscere di un' azione per la ripetizione di importi indebitamente riscossi da un' amministrazione nazionale in base ad una normativa comunitaria dichiarata in seguito invalida.

2. Il mero accertamento dell' invalidità di un atto normativo della Comunità di per sé non è sufficiente a comportare, a norma dell' art. 215, secondo comma, del Trattato, la responsabilità extracontrattuale della Comunità per il danno che i singoli avrebbero subito. Tale responsabilità può infatti sussistere solo in caso di violazione grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli. Ciò non avviene in caso di disconoscimento, a causa dell' atto dichiarato invalido, del sistema di ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni della Comunità, poiché questo sistema è inteso a garantire il rispetto dell' equilibrio istituzionale contemplato dal Trattato e non la tutela dei singoli.

Parti


Nella causa C-282/90,

Industrie- en Handelsonderneming Vreugdenhil BV, società a responsabilità limitata di diritto olandese, con sede in Voorthuizen (Paesi Bassi), con gli avv.ti E.H. Pijnacker Hordijk e H.J. Bronkhorst, del foro dell' Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. J. Loesch, 8, rue Zithe,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Robert Fischer, consigliere giuridico, e Ben Smulders, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso di risarcimento in forza dell' art. 215, secondo comma, del Trattato CEE,

LA CORTE

composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias e Díez de Velasco, giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali delle parti all' udienza 19 novembre 1991, nel corso della quale la società Vreugdenhil è stata rappresentata dagli avv.ti H.J. Bronkhorst e H.J.M. van Vliet, del foro dell' Aia,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 16 gennaio 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo presentato nella cancelleria della Corte il 17 settembre 1990 la società a responsabilità limitata Industrie- en Handelsonderneming Vreugdenhil BV (in prosieguo: la "Vreugdenhil"), con sede a Voorthuizen (Paesi Bassi), ha proposto un ricorso in forza degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, volto ad ottenere il risarcimento del danno che detta società avrebbe subito a seguito dell' adozione da parte della Commissione dell' art. 13 bis del suo regolamento (CEE) 30 giugno 1976, n. 1687, che stabilisce modalità comuni di controllo dell' utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall' intervento (GU L 190, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 6 gennaio 1984, n. 45 (GU L 7, pag. 5).

2 L' art. 13 bis è stato inserito nel regime delle cosiddette merci "in reintroduzione" nel territorio doganale della Comunità. Questo regime, istituito con regolamento (CEE) del Consiglio 25 marzo 1976, n. 754, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità (GU L 89, pag. 1), consente la reintroduzione nella Comunità, in esenzione dai dazi all' importazione, di merci precedentemente esportate. In forza dell' art. 2, n. 1, di quest' ultimo regolamento, non potevano considerarsi merci in reintroduzione in particolare quelle che, a motivo della loro esportazione dal territorio doganale della Comunità, avevano dato luogo all' adempimento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all' esportazione nell' ambito della politica agricola comune.

3 Peraltro, il regolamento n. 1687/76 dispone misure per il controllo dell' utilizzazione e della destinazione dei prodotti provenienti dall' intervento. In forza dell' art. 13 bis di questo regolamento, come modificato, le merci provenienti dall' intervento, per le quali fosse stata costituita una cauzione, erano equiparate ai prodotti per cui erano state espletate le formalità doganali per la concessione delle restituzioni all' esportazione. Dette merci erano pertanto escluse dal regime della reintroduzione, ai sensi dell' art. 2, n. 1, del regolamento n. 754/76.

4 Applicando tali disposizioni l' amministrazione olandese aveva imposto alla Vreugdenhil il versamento del prelievo su una partita di latte in polvere che, proveniente dalle scorte dell' ente di intervento tedesco, era stata dapprima esportata in Giordania, poi rispedita nella Repubblica federale tedesca ed infine nei Paesi Bassi. Detta amministrazione aveva infatti ritenuto che, a norma dell' art. 13 bis del summenzionato regolamento, detta partita potesse essere considerata merce in reintroduzione soltanto se fosse stato versato l' importo pari alla cauzione, svincolata in occasione della precedente esportazione, il che non si era verificato.

5 Con sentenza 29 giugno 1989 Vreugdenhil e a. (causa 22/88, Racc. pag. 2049), la Corte, pronunciandosi su una questione pregiudiziale del College van Beroep voor het Bedrijfsleven (in prosieguo: il "College"), ha dichiarato l' invalidità dell' art. 13 bis del regolamento n. 1687/76.

6 Il 29 maggio 1990 il presidente di detto College ha ordinato all' amministrazione di rimborsare alla Vreugdenhil l' importo del prelievo all' importazione. Il 21 dicembre 1990 il College ha annullato i provvedimenti controversi del ministro dell' Agricoltura e della Pesca e lo ha condannato alle spese della causa. Poiché le ricorrenti nella causa principale, con due lettere 12 giugno 1990, avevano comunicato che detto ministro aveva offerto di versare una somma a titolo di risarcimento dei danni e che esse avevano chiesto soltanto una pronuncia sulle spese, il College non si è pronunciato sulle loro domande di risarcimento danni.

7 La Vreugdenhil sostiene che il provvedimento del presidente del College ha ristabilito soltanto parzialmente la sua situazione patrimoniale. A questo proposito essa fa valere di aver subito un danno supplementare per essere stata indebitamente obbligata a versare detto prelievo. Questo danno comprenderebbe le spese per la costituzione di una garanzia bancaria e gli interessi relativi, richiesti dall' amministrazione olandese in attesa della definizione del procedimento giudiziario e, pertanto, del versamento del prelievo; esso comprenderebbe inoltre gli interessi che essa avrebbe riscosso se la somma corrispondente al prelievo fosse rimasta a sua disposizione per il periodo che va dal 7 luglio 1988, data in cui ha preferito, tenuto conto del costo della garanzia bancaria, versare il prelievo, al 25 giugno 1990, data in cui questo le è stato restituito. A questi due elementi costitutivi del danno occorrerebbe aggiungere le spese sostenute in occasione dei negoziati con le autorità doganali tedesche ed olandesi e le spese di viaggio per la difesa dei suoi interessi dinanzi al College e dinanzi alla Corte di giustizia.

8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla ricevibilità

9 La Commissione sostiene l' irricevibilità del ricorso. Essa rileva anzitutto che un ricorso per danni, in forza degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato può essere proposto solo dopo che il ricorrente abbia esaurito le possibilità consentitegli di chiedere ai giudici nazionali il risarcimento del danno assertivamente subito. Nella controreplica la Commissione solleva una seconda eccezione d' irricevibilità, basata sulla mancanza di prova del fatto che la Vreugdenhil non abbia potuto trasferire l' asserito danno sul suo cliente, sul suo assicuratore o sull' ente di intervento.

10 Per quanto riguarda questa seconda eccezione, occorre ricordare che, a norma dell' art. 42, n. 2, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di nuovi mezzi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta. Non essendosi verificato ciò nel caso di specie, questa eccezione di irricevibilità deve essere respinta.

11 Per quanto attiene alla prima eccezione di irricevibilità, la Vreugdenhil fa valere che i mezzi giurisdizionali nazionali non le consentono una tutela efficace. Essa sottolinea che, secondo la giurisprudenza del College, la responsabilità dello Stato olandese non può sussistere quando l' autorità nazionale competente si è limitata ad applicare la normativa comunitaria vigente. Pertanto qualsiasi domanda di risarcimento dell' asserito danno sarebbe stata destinata all' insuccesso dinanzi ai giudici nazionali.

12 A questo proposito, occorre rilevare che i giudici nazionali sono i soli competenti a conoscere di un' azione per la ripetizione di importi indebitamente riscossi da un' amministrazione nazionale in base ad una normativa comunitaria dichiarata in seguito invalida (v., in questo senso, sentenza 30 maggio 1989, Roquette/Commissione, punto 14 della motivazione, causa 20/88, Racc. pag. 1553). Orbene, al termine dell' azione da essa esperita dinanzi a detto College, la Vreugdenhil ha effettivamente ottenuto il rimborso delle somme indebitamente riscosse dall' ente di intervento olandese, maggiorate degli interessi al tasso legale e delle spese della causa.

13 Col presente ricorso la Vreugdenhil chiede di essere risarcita dei danni, soprammenzionati (nel punto 7), che risulterebbero dall' adozione da parte della Commissione dell' art. 13 bis del regolamento n. 1687/76, dichiarato invalido.

14 A questo proposito occorre ricordare che, in forza del combinato disposto degli artt. 178 e 215 del Trattato, la Corte ha competenza esclusiva a statuire sui ricorsi per il risarcimento di un danno imputabile alla Comunità, la quale è obbligata, in forza dell' art. 215, secondo comma, a risarcire, conformemente ai principi generali comuni degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, il danno arrecato dalle sue istituzioni o dai suoi dipendenti nell' esercizio delle loro funzioni (sentenza 27 settembre 1988, Asteris, punto 14 della motivazione, cause riunite da 106/87 a 120/87, Racc. pag. 5515).

15 Orbene, è pacifico che la Commissione è l' autrice della disposizione la quale, dichiarata invalida, sarebbe, secondo la ricorrente, all' origine del danno asserito. Di conseguenza, la prima eccezione d' irricevibilità è infondata e si deve quindi dichiarare il ricorso ricevibile.

Nel merito

16 La Vreugdenhil fa valere che nella fattispecie sussistono i presupposti della responsabilità della Comunità ai sensi dell' art. 215, secondo comma, del Trattato, vale a dire l' illegittimità del comportamento addebitato alla Commissione, la realtà del danno e l' esistenza di un nesso di causalità fra questo comportamento e il danno dedotto.

17 Per quanto riguarda l' illegittimità del comportamento della Commissione, la Vreugdenhil rileva come nella precitata sentenza Vreugdenhil e a. la Corte abbia dichiarato che l' art. 13 del regolamento n. 1687/76 era invalido in quanto, adottando tale disposizione, la Commissione aveva ecceduto i limiti della sua competenza. Di conseguenza, non si applicherebbe nella fattispecie la giurisprudenza costante della Corte (sentenze 2 dicembre 1971, Aktien-Zuckerfabrik Schoeppenstedt/Consiglio, causa 5/71, Racc. pag. 975, e 25 maggio 1978, Bayerische HNL/Consiglio e Commissione, cause riunite 83/76 e 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, Racc. pag. 1209), secondo la quale la responsabilità della Comunità a causa di un atto normativo che implica scelte di politica economica può sussistere solo in caso di violazione grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli.

18 Secondo la Commissione, la responsabilità della Comunità può sussistere solo in caso di misconoscimento palese e grave dei limiti che si impongono all' esercizio dei suoi poteri. Ciò non si verificherebbe nel caso di specie poiché nella precitata sentenza Vreugdenhil e a. la Corte ha meramente accertato il superamento di competenza senza qualificarlo grave. Peraltro, la Commissione aggiunge che la Vreugdenhil non ha precisato come una norma che ripartisce le competenze fra le istituzioni comunitarie, ignorata dalla Commissione quando ha adottato l' art. 13 bis del regolamento n. 1687/76, costituisca una norma giuridica superiore che tutela i singoli. Di conseguenza, la sua domanda di risarcimento sarebbe infondata.

19 A questo riguardo occorre rilevare che il mero accertamento dell' invalidità di un atto normativo, quale l' art. 13 bis del regolamento n. 1687/76, di per sé non è sufficiente a comportare, in forza dell' art. 215, secondo comma, del Trattato, la responsabilità extracontrattuale della Comunità per il danno che i singoli avrebbero subito. Tale responsabilità può infatti sussistere solo in caso di violazione grave di una norma superiore che tutela i singoli (sentenza 25 maggio 1978, Bayerische HNL/Consiglio e Commissione, punto 4 della motivazione).

20 Sotto tale profilo è sufficiente rilevare che il sistema di ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni comunitarie mira a garantire il rispetto dell' equilibrio istituzionale contemplato dal Trattato e non la tutela dei singoli.

21 Di conseguenza, l' inosservanza dell' equilibrio istituzionale non può essere sufficiente da sola a comportare la responsabilità della Comunità nei confronti degli operatori economici interessati.

22 Ciò non varrebbe qualora una misura comunitaria fosse adottata in spregio non solo della ripartizione delle competenze fra le istituzioni, ma anche, quanto alle sue disposizioni sostanziali, di una norma giuridica superiore che tuteli i singoli.

23 Orbene, nel punto 18 della sentenza Vreugdenhil e a. la Corte ha rilevato che l' art. 13 bis del regolamento n. 1687/76 era inteso a prevenire un uso fraudolento, a danno dei fondi comunitari, del regime delle merci in reintroduzione.

24 A questo proposito non è stato asserito che, quanto al suo contenuto sostanziale, siffatta disposizione, adottata nell' interesse generale della Comunità, violi una norma giuridica superiore che tutela i singoli.

25 Alla luce di quanto sopra, e senza che occorra accertare se sussistano le altre condizioni perché sorga la responsabilità della Comunità, il ricorso va respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

26 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Vreugdenhil è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

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