EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61990CJ0261

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 marzo 1992.
Mario Reichert e altri contro Dresdner Bank AG.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Francia.
Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Azione pauliana - Artt. 5, punto 3), 16, punto 5), e 24 della Convenzione.
Causa C-261/90.

Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-02149

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:149

61990J0261

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 26 MARZO 1992. - MARIO REICHERT, HANS-HEINZ REICHERT E INGEBORG KOCKLER CONTRO DRESDNER BANK AG. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE - FRANCIA. - CONVENZIONE DI BRUXELLES 27 SETTEMBRE 1968 - AZIONE PAULIANA - ARTICOLI 5, N. 3, 16, N. 5, E 24 DELLA CONVENZIONE. - CAUSA C-261/90.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-02149


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Competenze speciali - Competenza "in materia di delitto o di quasi delitto" - Nozione - Azione cosiddetta "pauliana" - Esclusione

((Convenzione 27 settembre 1968, art. 5, punto 3) ))

2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Competenze esclusive - Controversie "in materia di esecuzione delle sentenze" - Nozione - Contestazioni relative all' azione delle autorità incaricate dell' esecuzione forzata - Azione cosiddetta "pauliana" - Esclusione

((Convenzione 27 settembre 1968, art. 16, punto 5) ))

3. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Competenza a emanare provvedimenti provvisori o cautelari - Nozione di provvedimenti provvisori o cautelari - Misure intese alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto in attesa di una decisione sul merito - Azione cosiddetta "pauliana" - Esclusione

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 24)

Massima


1. Un' azione prevista dal diritto nazionale, come l' azione "pauliana" nel diritto francese, la cui finalità non sia quella di far condannare il debitore al risarcimento dei danni causati al creditore con un atto fraudolento, bensì di eliminare, nei confronti del creditore, gli effetti dell' atto dispositivo compiuto dal debitore, non può essere considerata alla stregua di una domanda intesa a far sorgere la responsabilità di un convenuto nel senso voluto dall' art. 5, punto 3), della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Di conseguenza, un' azione di questo tipo non rientra nell' ambito di applicazione dell' articolo suddetto.

2. L' art. 16, punto 5), della Convenzione attribuisce ai giudici dello Stato nel cui territorio è richiesta l' esecuzione di una sentenza la competenza esclusiva sulle vertenze a cui può dar luogo il ricorso alla forza, alla coercizione o alla espropriazione di beni mobili ed immobili per assicurare l' esecuzione materiale della decisione.

Non mira a far dirimere una controversia di questo tipo e non rientra conseguentemente nell' ambito di applicazione del suddetto articolo un' azione come quella "pauliana", con la quale il creditore intende ottenere la revoca, nei suoi riguardi, dell' atto dispositivo compiuto dal debitore in frode ai suoi diritti e che mira pertanto a tutelare la garanzia patrimoniale di un creditore nella prospettiva di una successiva esecuzione forzata dell' obbligazione del debitore.

3. Per provvedimenti provvisori o cautelari ai sensi dell' art. 24 della Convenzione debbono intendersi i provvedimenti volti, nelle materie oggetto della Convenzione, alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l' esistenza.

Non può considerarsi tale un' azione come quella "pauliana", la quale, se da un lato consente di tutelare la garanzia patrimoniale del creditore impedendo una diminuzione volontaria del patrimonio del debitore, è volta a far modificare dal giudice la situazione giuridica del patrimonio del debitore e di quello del terzo beneficiario dell' atto dispositivo compiuto dal debitore.

Parti


Nel procedimento C-261/90,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Cour d' appel di Aix-en Provence (Francia), nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Mario Reichert,

Hans-Heinz Reichert,

Ingeborg Kockler

e

Dresdner Bank AG,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 5, punto 3), 16, punto 5), e 24 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, F. Grévisse, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Zuleeg, giudici,

avvocato generale: C. Gulmann

cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Dresdner Bank AG, dagli avv.ti Egbert Jestaedt e Otto Steinmann, del foro di Saarbruecken;

- per la Commissione, dal signor Étienne Lasnet, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Hervé Lehman, del foro di Parigi;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Dresdner Bank AG e della Commissione all' udienza del 6 dicembre 1991,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 20 febbraio 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 7 maggio 1990, registrata presso la cancelleria il 28 agosto seguente, la Cour d' appel di Aix-en-Provence ha sottoposto alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la "Convenzione"), una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione degli artt. 5, punto 3), 16, punto 5), e 24 della suddetta Convenzione.

2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia sorta fra i coniugi Reichert e il figlio signor Mario Reichert, da una parte, e la società Dresdner Bank, dall' altra.

3 I coniugi Reichert, residenti in Germania, sono proprietari di beni immobili situati nel territorio del comune di Antibes (Francia, dipartimento delle Alpi Marittime), dei quali hanno donato la nuda proprietà al figlio Mario Reichert con rogito notarile redatto a Creutzwald (Francia, dipartimento della Mosella). La donazione è stata impugnata dalla società Dresdner Bank, creditrice dei coniugi Reichert, davanti al Tribunal de grande instance di Grasse, nella cui circoscrizione si trovano i beni controversi, sulla base dell' art. 1167 del codice civile francese, ai termini del quale i creditori possono, "in loro nome personale, impugnare gli atti compiuti dal loro debitore in frode ai loro diritti"; tale articolo costituisce la base dell' azione cosiddetta "pauliana".

4 Il Tribunal de grande instance di Grasse, con sentenza 20 febbraio 1987, ha dichiarato la propria competenza, che era contestata dai coniugi Reichert, fondandosi a questo fine sull' art. 16, punto 1), della Convenzione, in forza del quale, indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva "in materia di diritti reali immobiliari (...) i giudici dello Stato contraente in cui l' immobile è situato".

5 I coniugi Reichert hanno impugnato la sentenza contestando la competenza del tribunale davanti alla Cour d' appel di Aix-en Provence, il quale, con decisione 18 novembre 1987, ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte una prima questione pregiudiziale volta a chiarire se rientrasse nell' ambito di applicazione dell' art. 16, punto 1), della Convenzione l' ipotesi in cui, mediante un' azione prevista dal diritto interno, nella fattispecie l' azione pauliana del diritto francese, un creditore impugni una donazione immobiliare che ritenga compiuta dal debitore in frode ai suoi diritti.

6 Con sentenza 10 gennaio 1990, Reichert (causa C-115/88, Racc. pag. I-27), la Corte ha così statuito:

"Non appartiene al campo di applicazione dell' art. 16, punto 1 , della Convenzione, l' azione che, intentata da un creditore, tende a rendere non opponibile nei suoi confronti un atto di disposizione relativo ad un diritto reale immobiliare che egli sostenga essere stato compiuto dal suo debitore in frode ai suoi diritti".

7 Tuttavia, su domanda della società Dresdner Bank, che mira a chiamare in causa, in sede di regolamento della competenza, altri articoli della Convenzione oltre all' art. 16, punto 1), oggetto del primo rinvio pregiudiziale, la Cour d' appel di Aix-en-Provence, con la precitata sentenza 7 maggio 1990, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale aggiuntiva:

"Se, nell' ipotesi in cui sia esclusa l' applicazione dell' art. 16, punto 1), della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, un' azione basata sull' art. 1167 del codice civile francese, con cui un creditore miri ad ottenere la revoca nei suoi confronti di un atto traslativo di diritti reali immobiliari compiuto dal suo debitore in un modo che egli ritiene in frode ai suoi diritti, rientri nella sfera di applicazione delle norme sulla competenza sancite dagli artt. 5, punto 3), o 24, o 16, punto 5), della suddetta Convenzione internazionale, ove si consideri la natura di delitto o di 'quasi delitto' della frode dedotta, o anche l' esistenza di provvedimenti cautelari che la decisione nel merito deve consentire di trasformare in provvedimenti esecutivi sull' immobile oggetto dei diritti reali trasferiti dal debitore".

8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

9 Avendo già la Corte, con la citata sentenza Reichert 10 gennaio 1990, statuito che un' azione come quella pauliana di diritto francese non rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 16, punto 1), della Convenzione, si deve ora risolvere la questione aggiuntiva sollevata dal giudice di rinvio.

10 In forza dell' art. 2 della Convenzione, salve disposizioni particolari, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. La Convenzione ammette eccezioni a tale norma di carattere generale, facoltizzando in taluni casi l' attore a citare il convenuto dinanzi al giudice dello Stato in cui quest' ultimo ha il domicilio, o dinanzi al giudice di un altro Stato (art. 5 e 24 della Convenzione). La Convenzione prevede anche competenze esclusive, a prescindere dal domicilio (art. 16).

11 Ciò premesso, per risolvere la questione posta occorrerà analizzare nel prosieguo se un' azione come quella "pauliana" di diritto francese rientri nell' ambito di applicazione di una delle eccezioni contemplate dalla Convenzione e richiamate dalla decisione di rinvio.

Sull' interpretazione dell' art. 5, punto 3), della Convenzione

12 L' art. 5, punto 3), della Convenzione così dispone:

"Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

(...)

3) in materia di delitti o quasi delitti, davanti al giudice del luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto".

13 La Dresdner Bank, convenuta nella causa principale, sostiene che l' azione pauliana rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 5, punto 3), della Convenzione, in quanto essa è un' azione revocatoria volta a rimuovere gli effetti di un atto o di un comportamento doloso o colposo contrari alla legge o a norme non scritte di diligenza e fonte di danno per terzi, vale a dire un atto qualificabile come illecito extracontrattuale.

14 La Commissione ritiene invece che l' azione pauliana, potendo spiegare effetti nei confronti di un terzo di buona fede, al quale non sia imputabile né dolo né negligenza, e portare non solo a porre a carico del terzo acquirente un obbligo di riparazione, ma anche a diminuire, indirettamente, il patrimonio del medesimo, non può considerarsi come un' azione in materia di responsabilità extracontrattuale. Pertanto, essa non rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 5, punto 3), della Convenzione.

15 Come la Corte ha statuito nella sentenza 20 settembre 1988, Kalfelis, punti 15 e 16 della motivazione (causa 189/87, Racc. pag. 5565), la nozione di "materia di delitto o quasi delitto" costituisce un parametro per delimitare la sfera d' applicazione di una delle norme di competenza speciali che l' attore può invocare. Tenuto conto degli scopi e della struttura generale della Convenzione, è necessario, al fine di garantire per quanto possibile la parità e l' uniformità dei diritti e degli obblighi che derivano dalla Convenzione per gli Stati contraenti e le persone interessate, evitare di interpretare detta nozione come un semplice rinvio al diritto nazionale dell' uno o dell' altro Stato di cui trattasi. Di conseguenza, la nozione di "materia di delitto o quasi delitto" va considerata come una nozione autonoma che deve essere interpretata, ai fini dell' applicazione della Convenzione, riferendosi principalmente al sistema e agli scopi di quest' ultima onde garantirne la piena efficacia.

16 Nella medesima sentenza, al punto 17 della motivazione, la Corte ha del pari affermato che, per garantire una soluzione uniforme in tutti gli Stati membri, è opportuno riconoscere che la nozione di "materia di delitto o quasi delitto" comprende qualsiasi domanda mirante a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricollega alla materia contrattuale di cui all' art. 5, punto 1).

17 Nella citata sentenza 10 gennaio 1990, Reichert, punto 12 della motivazione, la Corte ha osservato che l' azione detta "pauliana" di diritto francese ha il suo fondamento nel diritto di credito, diritto personale del creditore nei confronti del debitore, e mira a proteggere la garanzia patrimoniale di cui il primo può disporre nei confronti del secondo. Se essa ha successo, la sua conseguenza è di rendere inopponibile al solo creditore l' atto di disposizione stipulato dal debitore in frode ai diritti del primo.

18 Emerge inoltre dalle memorie della Commissione, non contraddette su tale punto, che, nel diritto francese, l' azione "pauliana" può esperirsi vuoi contro atti dispositivi del debitore compiuti a titolo oneroso, in caso di malafede del terzo acquirente, vuoi contro atti a titolo gratuito compiuti dal primo, in caso di buona fede del secondo.

19 Siffatta azione non mira a far condannare il debitore al risarcimento dei danni causati al creditore con l' atto fraudolento, ma ad eliminare, nei confronti del creditore stesso, gli effetti dell' atto dispositivo compiuto dal debitore. Essa si dispiega non solamente contro il debitore, ma anche contro il beneficiario dell' atto, terzo rispetto al rapporto obbligatorio intercorrente tra il creditore e il debitore, ivi compreso il caso in cui, se l' atto è stipulato a titolo gratuito, costui sia in buona fede.

20 Stando così le cose, un' azione quale la "pauliana" di diritto francese non può considerarsi alla stregua di una domanda intesa a far sorgere la responsabilità di un convenuto nel senso voluto dall' art. 5, punto 3), della Convenzione, e non rientra pertanto nell' ambito di applicazione dell' articolo suddetto.

Sull' art. 16, punto 5), della Convenzione

21 L' art. 16, punto 5), della Convenzione così dispone:

"Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

(...)

5) in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio ha luogo l' esecuzione".

22 La Dresdner Bank sostiene che l' azione pauliana, essendo propedeutica all' azione esecutiva, rientra nel novero delle eccezioni di cui all' art. 16, punto 5), della Convenzione.

23 La Commissione ritiene al contrario che l' azione pauliana, non mirando a far risolvere dal giudice un problema insorto in sede di esecuzione di una sentenza, bensì a fargli pronunciare una sentenza che modifichi la situazione giuridica del patrimonio del debitore, non rientri nell' ambito di applicazione dell' articolo di cui trattasi.

24 Si deve innanzitutto rilevare che, come la Corte ha statuito nella sentenza 4 luglio 1985 (causa 220/84, Malhé, Racc. pag. 2267, punto 16 della motivazione), l' art. 16 della Convenzione apporta a tale norma generale una serie di deroghe, sotto forma di competenze esclusive, per talune controversie che, in ragione dell' ubicazione di un immobile, della sede di una società, dell' iscrizione in un pubblico registro o - come previsto dal punto 5) - del luogo in cui si deve procedere all' esecuzione, presentano particolari elementi di collegamento con il territorio di uno Stato contraente diverso da quello designato nell' art. 2.

25 Va rilevato, in secondo luogo, che l' art. 16 non deve essere interpretato in un senso più esteso di quanto non richieda la finalità perseguita da tale norma, poiché esso ha l' effetto di privare le parti della scelta, che altrimenti spetterebbe loro, del foro competente e, in taluni casi, di portarle davanti ad un giudice che non è quello proprio del domicilio di alcune di esse (sentenze 14 dicembre 1977, causa 73/77, Sanders, Racc. pag. 2383, punti 17 e 18 della motivazione, e 10 gennaio 1990, Reichert, citata, punto 9 della motivazione).

26 Sotto tale profilo, occorre aver ben presente che l' attribuzione di competenza esclusiva ai tribunali del luogo di esecuzione della sentenza si giustifica essenzialmente per il fatto che gli organi giurisdizionali dello Stato membro nel territorio del quale l' esecuzione forzata è richiesta sono i soli competenti ad applicare le norme che disciplinano, nel territorio medesimo, l' attività degli organi incaricati dell' esecuzione.

27 In terzo luogo, si deve osservare che la relazione del comitato degli esperti che ha elaborato il testo della Convenzione (GU 1979, C 59, pag. 1) precisa che per "controversie relative all' esecuzione delle sentenze" si debbono intendere le vertenze a cui può dar luogo il "ricorso alla forza, alla coercizione o alla espropriazione di beni mobili e immobili per assicurare l' esecuzione materiale delle decisioni e degli atti" e che "le difficoltà che sorgono nel corso di tali procedure sono di competenza esclusiva del giudice del luogo di esecuzione".

28 Un' azione quale la "pauliana" nel diritto francese è diretta, come si è rilevato sopra al punto 17, a tutelare la garanzia patrimoniale del creditore richiedendo al giudice competente di disporre la revoca, nei riguardi del creditore, dell' atto dispositivo compiuto dal debitore in frode ai suoi diritti. Se da un lato, quindi, essa è volta a tutelare gli interessi del creditore, segnatamente nella prospettiva di una successiva esecuzione forzata dell' obbligazione, il suo scopo non è, dall' altro lato, quello di far dirimere una controversia sorta circa il "ricorso alla forza, alla coercizione o all' espropriazione di beni mobili ed immobili per assicurare l' esecuzione materiale delle decisioni e degli atti", e di conseguenza essa non rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 16, punto 5), della Convenzione.

Sull' art. 24 della Convenzione

29 L' art. 24 della Convenzione recita:

"I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all' autorità giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della presente Convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente".

30 La Dresdner Bank sostiene che l' azione pauliana si propone di apprestare una tutela provvisoria al creditore e costituisce quindi un "provvedimento cautelare" ex art. 24 della Convenzione.

31 Al contrario, la Commissione sostiene che l' azione pauliana non si propone il mantenimento di una data situazione di fatto o di diritto, in modo tale da provvedere alla conservazione di diritti sui quali successivamente sarà chiamato a statuire il giudice del merito, quanto piuttosto la modifica della situazione giuridica di un bene. Essa non costituisce quindi un provvedimento provvisorio né cautelare ai sensi dell' art. 24 della Convenzione.

32 Nella sentenza 27 marzo 1979 (causa 143/78, De Cavel, Racc. pag. 1055, punto 8 della motivazione) la Corte ha affermato che, dato che i provvedimenti cautelari o provvisori relativi a dei beni sono atti a garantire diritti di natura molto varia, la loro appartenenza al campo d' applicazione della Convenzione è determinata non già dalla loro natura, bensì dalla natura dei diritti che essi devono tutelare. Al punto 9 della motivazione della medesima sentenza la Corte ha aggiunto che le disposizioni dell' art. 24 non possono essere invocate per far rientrare nel campo d' applicazione della Convenzione i provvedimenti provvisori o cautelari relativi a materie che ne sono escluse.

33 Nella sentenza 21 maggio 1980 (causa 125/79, Denilauler, Racc. pag. 1553, punti 15 e 16 della motivazione) la Corte ha altresì rilevato che l' esame della funzione attribuita nell' insieme del sistema della Convenzione all' art. 24 porta alla conclusione che, per quanto riguarda tale genere di provvedimenti, è stato concepito un regime speciale onde tener conto della particolare circospezione e della conoscenza approfondita delle circostanze concrete richieste dai provvedimenti da emanarsi, nonché dalla determinazione delle modalità e delle condizioni necessarie per garantire il carattere provvisorio o cautelare del provvedimento disposto.

34 Per "provvedimenti provvisori o cautelari" ai sensi dell' art. 24 devono pertanto intendersi i provvedimenti volti, nelle materie oggetto della Convenzione, alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l' esistenza.

35 Un' azione quale la "pauliana" di diritto francese, se da un lato consente di tutelare la garanzia patrimoniale del creditore impedendo una diminuzione volontaria del patrimonio del debitore, non ha peraltro il fine di preservare una situazione di fatto o di diritto in attesa della decisione del giudice del merito. Essa è volta invece a far modificare dal giudice la situazione giuridica del patrimonio del debitore e di quello del terzo beneficiario disponendo la revoca, nei riguardi del creditore, dell' atto dispositivo lesivo dei diritti di quest' ultimo. Di conseguenza, siffatta azione non può qualificarsi come provvedimento provvisorio o cautelare ai sensi dell' art. 24 della Convenzione.

36 Da quanto sopra esposto consegue che si deve risolvere la questione posta dal giudice di rinvio nel senso che un' azione prevista dal diritto interno, come l' azione "pauliana" nel diritto francese, attraverso la quale un creditore miri ad ottenere la revoca, nei suoi confronti, di un atto traslativo di diritti reali immobiliari posto in essere dal suo debitore in maniera che egli ritiene in frode ai suoi diritti, non rientra nell' ambito di applicazione degli artt. 5, punto 3), 16, punto 5), e 24 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

37 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour d' appel di Aix-en-Provence con sentenza 7 maggio 1990, dichiara:

Un' azione prevista dal diritto interno, come l' azione "pauliana" nel diritto francese, attraverso la quale un creditore miri ad ottenere la revoca, nei suoi confronti, di un atto traslativo di diritti reali immobiliari posto in essere dal suo debitore in maniera che egli ritiene in frode ai suoi diritti, non rientra nell' ambito di applicazione degli artt. 5, punto 3), 16, punto 5), e 24 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Top