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Document 61990CJ0198

Sentenza della Corte del 28 novembre 1991.
Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi.
Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 - Lavoratori prepensionati.
Causa C-198/90.

Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-05799

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:454

61990J0198

SENTENZA DELLA CORTE DEL 28 NOVEMBRE 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DEI PAESI BASSI. - REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO N. 1408/71 - LAVORATORI IN PENSIONE ANTICIPATA. - CAUSA C-198/90.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-05799


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa da applicare - Lavoratore che fruisca del prepensionamento e che si sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui era da ultimo occupato - Inapplicabiità delle disposizioni relative ai lavoratori subordinati - Conseguenze - Applicabilità delle condizioni in materia di residenza stabilite dalla normativa dello Stato membro dell' ultima occupazione per la concessione degli assegni familiari - Conservazione dell' iscrizione obbligatoria ad un ramo del regime previdenziale nazionale dello Stato membro dell' ultima occupazione - Irrilevanza

((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 13, n. 2, lett. a), e 73))

2. Ricorso per inadempimento - Oggetto della controversia - Determinazione nel corso della fase precontenziosa - Successivo ampliamento - Inammissibilità

(Trattato CEE, art. 169)

Massima


1. L' art. 13, n. 2, lett. a), che mira a risolvere conflitti di competenza che possono verificarsi qualora, nel corso di uno stesso periodo, il luogo della residenza e quello dell' occupazione non si trovino nel medesimo Stato membro, non si applica nel caso del lavoratore che, avendo definitivamente cessato ogni attività lavorativa, gode di una pensione anticipata e risiede in uno Stato membro diverso da quello dell' ultima occupazione. Neppure l' art. 73 del regolamento n. 1408/71 può, pertanto, essere applicato nei suoi confronti, ditalché sono opponibili al detto lavoratore le condizioni in materia di residenza stabilite dalla normativa dello Stato membro dell' ultima occupazione per la concessione degli assegni familiari. Il fatto che egli continui ad essere assicurato obbligatoriamente ad un ramo del regime previdenziale nazionale è, a questo proposito, irrilevante.

2. L' oggetto di un ricorso ai sensi dell' art. 169 del Trattato è stabilito dalla fase precontenziosa prevista dalla stessa disposizione nonché dalle conclusioni del ricorso. Un ampliamento dell' oggetto del ricorso successivamente al parere motivato non può essere ammesso, poiché il parere motivato e il ricorso debbono essere fondati sugli stessi motivi e mezzi.

Parti


Nella causa C-198/90,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dapprima dalla sig.ra Maria Wolfcarius e dal sig. René Barents e successivamente dalla sig.ra Wolfcarius e dal sig. Berend Jan Drijber, tutti membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg

ricorrente,

contro

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai sigg. J.W. de Zwann e T. Heukels, consiglieri giuridici aggiunti presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue C.M. Spoo,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, rifiutandosi di concedere gli assegni familiari ai lavoratori prepensionati che risiedono al di fuori del territorio nazionale, ma che sono soggetti alla normativa olandese, conformemente agli artt. 73 e 75 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come successivamente modificato, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven

cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali delle parti all' udienza del 12 giugno 1991,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 settembre 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 28 giugno 1990, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, rifiutandosi di concedere gli assegni familiari ai lavoratori prepensionati che risiedono al di fuori del territorio nazionale, ma che sono soggetti alla normativa olandese, conformemente agli artt. 73 e 75 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come successivamente modificato, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CEE.

2 Il rifiuto delle autorità dei Paesi Bassi di concedere gli assegni familiari a coloro che godono di una pensione anticipata, nel caso in cui non risiedono nei Paesi Bassi, è fondato, da un lato, sull' art. 6, n. 1, della Nederlandse Algemene Kinderbijslasgswet (legge olandese recante disciplina generale degli assegni familiari, Staatsblad n. 1 del 17 gennaio 1980, in prosieguo: l' "AKW") e, dall' altro, sulla mancanza, nel citato regolamento n. 1408/71, di disposizioni che, alla stregua di quelle riguardanti i lavoratori (art. 73), i disoccupati (art. 74) e i titolari di pensione (art. 77), attribuiscano il diritto agli assegni familiari ai prepensionati che risiedono nel territorio degli altri Stati membri.

3 A tenore dell' art. 6, n. 1, dell' AKW:

"Sono assicurati conformemente alle disposizioni di questa legge:

a) i residenti;

b) coloro che, pur non risiedendo nei Paesi Bassi, sono cionondimeno soggetti all' imposta sui redditi di lavoro subordinato in ragione di un' attività lavorativa subordinata svolta nei Paesi Bassi".

4 La Commissione considera che gli artt. 73 e 75 del regolamento n. 1408/71 si applicano ai lavoratori che fruiscono di un regime di prepensionamento e che, ad ogni modo, la condizione della residenza prevista dall' art. 6 dell' AKW è inopponibile alle persone rientranti nel campo di applicazione del regolamento n. 1408/71.

5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sull' applicazione degli artt. 73 e 75 del regolamento n. 1408/71 ai lavoratori che fruiscono di un regime di prepensionamento

6 La Commissione sostiene che i prepensionati rispondono alla definizione di lavoratore ai sensi dell' art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 e che, in quanto debbono essere considerati come lavoratori attivi, ricadono sotto il disposto dell' art. 13, n. 2, lett. a), del medesimo regolamento, a tenore del quale la persona che esercita un' attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato, anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro. Ne consegue, a parere della Commissione, che la normativa olandese si applica nei loro confronti e che, pertanto, essi godono del diritto, attribuito dall' art. 73, n. 1, di ricevere gli assegni familiari per i membri della loro famiglia che non risiedono nei Paesi Bassi.

7 La Commissione aggiunge a questo proposito che il fatto che i lavoratori prepensionati siano assicurati obbligatoriamente ai sensi della legge sulle casse malattia (Ziekenfondswet, in prosieguo: la "ZFW") costituisce senz' altro la prova che la legge olandese continua ad essere loro applicata.

8 A termini dell' art. 73 del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427 (GU L 331, pag. 1):

"Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo".

9 Si deve ricordare che questa disposizione si combina con le norme di conflitto contenute negli artt. 13-17 dello stesso regolamento (v. sentenza 19 febbraio 1981, Beeck, punto 7 della motivazione, causa 104/80, Racc. pag. 503).

10 Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, l' art. 13, n. 2, lett. a), non è applicabile ai lavoratori prepensionati. Dalla giurisprudenza della Corte, infatti, emerge che questa disposizione mira a risolvere i conflitti di competenza che possono verificarsi qualora, nel corso di uno stesso periodo, il luogo della residenza e quello dell' occupazione non si trovino nel medesimo Stato membro. Orbene, tali conflitti non possono più aver luogo per quanto concerne i lavoratori che hanno definitivamente cessato ogni attività lavorativa (v. sentenza 21 febbraio 1991, Noij, punti 9 e 10 della motivazione, causa C-140/88, Racc. pag. I-387).

11 Pertanto, anche se i lavoratori prepensionati cui si riferisce il ricorso in oggetto continuano ad essere assicurati ai sensi della ZFW, l' applicazione di questa legge non consegue da quella della norma di conflitto contenuta nell' art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71.

12 Ne deriva che l' art. 73 è inapplicabile a detti lavoratori. Poiché l' art. 75 è solo il complemento delle due disposizioni che lo precedono, la censura di violazione degli artt. 73 e 75 dev' essere pertanto respinta.

Sulla censura relativa all' inopponibilità dell' art. 6 dell' AKW

13 In subordine la Commissione deduce che, secondo la giurisprudenza della Corte, spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro determinare le condizioni del diritto o dell' obbligo di iscriversi ad un regime di previdenza sociale o ad un ramo particolare di tale regime, ivi comprese quelle relative alla cessazione dell' iscrizione, purché non venga operata a questo proposito alcuna discriminazione tra i cittadini dello Stato ospitante e i cittadini degli altri Stati membri (v., fra l' altro, sentenza 21 febbraio 1991, Daalmeijer, punto 15 della motivazione, causa C-245/88, I-555). Orbene la condizione della residenza imposta dall' AKW sarebbe indirettamente discriminatoria dato che potrebbe andare a sfavore dei cittadini degli altri Stati membri e, pertanto, sarebbe loro inopponibile.

14 Si deve rilevare che tale censura non emerge né dalla lettera di ingiunzione né dal parere motivato, nei quali si fa menzione solo della violazione degli artt. 73 e 75 del regolamento n. 1408/71 senza alcuna allusione, diretta o indiretta, alla violazione del principio della parità di trattamento.

15 Orbene, dalla costante giurisprudenza della Corte emerge (v., fra l' altro, sentenza 7 febbraio 1984, Commissione/Italia, punto 16 della motivazione, 166/82, Racc. pag. 459) che l' oggetto di un ricorso ai sensi dell' art. 169 del Trattato è stabilito dalla fase precontenziosa prevista dalla stessa disposizione nonché dalle conclusioni del ricorso e che il parere motivato della Commissione e il ricorso debbono essere fondati sugli stessi motivi e mezzi.

16 Ne consegue che questa censura non può costituire oggetto di esame da parte della Corte e che, pertanto, il ricorso dev' essere interamente respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

17 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Commissione è condannata alle spese.

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