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Document 61990CJ0177

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 gennaio 1992.
    Ralf-Herbert Kühn contro Landwirtschaftskammer Weser-Ems.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht - Germania.
    Prelievo supplementare sul latte.
    Causa C-177/90.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-00035

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:2

    61990J0177

    SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 10 GENNAIO 1992. - RALF-HERBERT KUEHN CONTRO LANDWIRTSCHAFTSKAMMER WESER-EMS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: NIEDERSAECHSISCHE OBERVERWALTUNGSGERICHT - GERMANIA. - PRELIEVO SUPPLEMENTARE SUL LATTE. - CAUSA C-177/90.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-00035


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Determinazione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo - Produttore che ha iniziato le consegne di latte nel corso dell' anno di riferimento - Presa in considerazione di un anno di riferimento diverso da quello scelto dallo Stato membro interessato - Inammissibilità - Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento - Violazione del diritto di proprietà e del principio del libero esercizio dell' attività professionale - Discriminazione - Insussistenza

    ((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84; regolamento (CEE) della Commissione n. 1371/84))

    2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Determinazione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo - Affittuario che rileva la gestione di un' azienda prima dell' entrata in vigore del regime di prelievo supplementare - Presa in considerazione, da parte dello Stato membro interessato, delle consegne effettuate durante l' anno di riferimento dall' affittuario precedente - Natura facoltativa

    (Regolamento del Consiglio n. 857/84, art. 7, nn. 1 e 4, come modificato dal regolamento n. 590/85; regolamento della Commissione n. 1371/84, art. 5, n. 2)

    Massima


    1. Il regolamento n. 857/84, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo supplementare sul latte, come completato dal regolamento della Commissione n. 1371/84, che fissa le modalità d' applicazione di tale prelievo, esclude che un produttore che abbia iniziato le consegne di latte nel corso dell' anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato e che, per questo motivo, non possa far valere un livello di consegne rappresentativo durante questo stesso anno possa, per questa sola ragione, ottenere che venga preso in considerazione un diverso anno di riferimento. Simile possibilità non è infatti prevista dalla normativa comunitaria, che elenca tassativamente le situazioni in cui è consentito assegnare quantitativi di riferimento e detta regole precise sulla determinazione di tali quantitativi.

    La normativa, così interpretata, non viola il principio della tutela del legittimo affidamento, il quale non vieta che, nell' ambito di un sistema come quello del prelievo supplementare, un produttore possa vedersi soggetto a restrizioni, per non aver smerciato il latte, o per averlo smerciato in quantità ridotte, durante un periodo determinato precedente l' entrata in vigore di siffatto regime, in seguito a decisione liberamente presa, senza esservi stato indotto da un atto comunitario.

    Essa non contravviene neppure ai diritti fondamentali, in quanto il diritto di proprietà e il diritto al libero svolgimento dell' attività professionale, il cui esercizio può essere sottoposto a restrizioni, purché queste ultime rispondano effettivamente a finalità di interesse generale, come potrebbe essere quella di fronteggiare una produzione eccedentaria di latte e prodotti lattiero-caseari, non sono lesi nella loro sostanza da tale normativa, che non pregiudica la possibilità, per gli operatori economici, di esercitare nella loro azienda attività diverse dalla produzione del latte.

    Essa non viola, infine, il divieto di discriminazione, giacché la disparità di trattamento di cui soffrono i produttori che abbiano iniziato le consegne nel corso dell' anno di riferimento è obiettivamente giustificata dalla necessità di limitare al massimo le situazioni suscettibili di legittimare la presa in considerazione di un diverso anno di riferimento, per garantire sia la certezza del diritto sia l' efficacia del regime di prelievo supplementare.

    2. L' art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento n. 857/84, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo supplementare sul latte, come modificato dal regolamento n. 590/85, e l' art. 5, secondo comma, del regolamento n. 1371/84, che fissa le modalità di applicazione di tale prelievo, insieme considerati, devono essere interpretati nel senso che essi conferiscono agli Stati membri la facoltà, ma non l' obbligo, di assegnare all' affittuario che abbia rilevato la gestione di un' azienda prima dell' entrata in vigore del regime di prelievo supplementare un quantitativo di riferimento che tenga conto delle consegne di latte effettuate durante l' anno di riferimento dall' affittuario precedente.

    Parti


    Nel procedimento C-177/90,

    avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Niedersaechsisches Oberverwaltungsgericht nella causa dinanzi ad esso pendente fra

    Ralf-Herbert Kuehn

    e

    Landwirtschaftskammer Weser-Ems,

    domanda vertente sull' interpretazione e la validità degli artt. 3, punto 3, e 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), e sull' interpretazione dell' art. 5, primo e terzo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità d' applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 132, pag. 11),

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta dai signori F. Grévisse, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici,

    avvocato generale: J. Mischo

    cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate :

    - per il sig. Ralf-Herbert Kuehn, dall' avv. Bernd Meisterernst, del foro di Muenster,

    - per la Landwirtschaftskammer Weser-Ems, dal suo direttore,

    - per il Consiglio, dal sig. Guus Houttuin, amministratore nel servizio giuridico, in qualità d' agente,

    - per la Commissione, dal sig. Dierk Booss, consigliere giuridico, in qualità d' agente,

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le osservazioni orali del sig. Ralf-Herbert Kuehn, della Commissione e del Consiglio all' udienza dell' 11 luglio 1991,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 26 settembre 1991,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 11 maggio 1989, pervenuta in cancelleria il 7 giugno 1990, il Niedersaechsisches Oberverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali sull' interpretazione e la validità di talune disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), e del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità d' applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 132, pag. 11).

    2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra il sig. Ralf-Herbert Kuehn, titolare di un' azienda agricola specializzata nella produzione del latte, e la Landwirtschaftskammer Weser-Ems, a proposito di un quantitativo di riferimento ai sensi del regime di prelievo supplementare sul latte. L' azienda del sig. Kuehn è stata data in affitto successivamente al sig. Roolfs e al sig. Cremer. Il primo ha consegnato alla latteria 220 489 kg di latte nel 1981, 200 625 kg nel 1982 e 55 621 kg tra il 1 gennaio e il 30 aprile 1983. Il secondo ha consegnato alla latteria 32 666 kg di latte tra il 1 maggio e il 31 dicembre 1983, e dopo questa data ha abbandonato l' azienda.

    3 La Landwirtschaftskammer Weser-Ems ha fissato il quantitativo di riferimento del sig. Cremer a 41 700 kg di latte, e gli ha peraltro assegnato un quantitativo di riferimento supplementare di 5 000 kg, in applicazione della legge tedesca volta a garantire la sopravvivenza delle aziende produttrici di latte.

    4 Nel suo ricorso davanti al giudice amministrativo competente, il sig. Kuehn ha chiesto in sostanza che il quantitativo di riferimento relativo alla sua azienda venisse calcolato in base alla produzione raggiunta nell' azienda nel 1981 o nel 1982, in applicazione dell' art. 3, punto 3, del regolamento n. 857/84 soprammenzionato. Visto il rigetto in primo grado del ricorso da parte del Verwaltungsgericht, il sig. Kuehn ha fatto appello davanti al Niedersaechsisches Oberverwaltungsgericht.

    5 Il Niedersaechsisches Oberverwaltungsgericht ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:

    "1) Se il Consiglio e/o la Commissione delle Comunità europee fossero tenuti, nell' adottare la normativa relativa ai quantitativi garantiti di latte, a prevedere ((cfr. art. 3, punto 3, del regolamento (CEE) n. 857/84)) una deroga appropriata (ad esempio, la possibilità di scegliere un anno civile diverso da quello di riferimento), per tener conto di un cambio dell' affittuario nell' azienda agricola, avvenuto durante l' anno di riferimento scelto dagli Stati membri.

    2) Se risulti dal combinato disposto dell' art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) n. 857/84 e dell' art. 5, punti 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1371/84 che un quantitativo di riferimento è trasferito al produttore che rileva la gestione di un' azienda produttrice di latte, se la totalità dell' azienda è stata rilevata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1983 e il 2 aprile 1984".

    6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, delle norme comunitarie di cui si tratta, nonché dello svolgimento della procedura e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria ad illustrare il ragionamento della Corte.

    Sulla prima questione

    7 La prima questione mira sostanzialmente ad appurare se il citato regolamento del Consiglio n. 857/84, completato dal regolamento della Commissione n. 1371/84, è contrario a che un produttore, che ha iniziato a consegnare il latte durante l' anno di riferimento scelto dallo Stato membro interessato e che, per questo motivo, non può far valere, al termine di tale anno, un livello di consegne rappresentativo, possa ottenere che sia preso in considerazione un altro anno di riferimento, e, in caso affermativo, se le disposizioni del regolamento suddetto siano valide.

    8 Per rispondere utilmente alla questione, occorre anzitutto ricordare che, ai termini dell' art. 2 del regolamento n. 857/84, il quantitativo di riferimento esente dal prelievo supplementare è, in linea di principio, pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato dal produttore o acquistato da un acquirente durante l' anno di riferimento scelto dallo Stato membro all' interno del periodo compreso tra il 1981 e il 1983, aumentato di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito. Gli artt. 3, 3 bis, 4 e 4 bis dello stesso regolamento, nella versione modificata, consentono però agli Stati membri, allorché stabiliscono i quantitativi di riferimento, di tener conto di talune situazioni particolari o di attribuire quantitativi di riferimento specifici o supplementari.

    9 In particolare, l' art. 3, punto 3, primo comma, del regolamento n. 857/84 consente ai produttori la cui produzione lattiera abbia risentito sensibilmente, durante l' anno di riferimento considerato in applicazione dell' art. 2, di eventi eccezionali verificatisi prima o durante tale anno, d' ottenere, su loro richiesta, la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento compreso nel periodo 1981-1983. Il secondo comma di questo stesso punto enumera gli eventi che possono giustificare la scelta di un diverso anno di riferimento: quest' elenco è stata completato dall' art. 3 del regolamento della Commissione n. 1371/84, soprammenzionato.

    10 Nessuna delle disposizioni citate permette però, in sede d' attribuzione d' un quantitativo di riferimento, di tener conto in modo particolare del fatto che il produttore che gestisce l' azienda è cambiato durante l' anno di riferimento scelto dallo Stato interessato.

    11 Com' è stato rilevato recentemente dalla Corte, nella sentenza 27 giugno 1989, causa 113/88, Leukhardt, Racc. pag. 1991, punto 13 della motivazione dal sistema e dallo scopo della normativa di cui trattasi emerge che essa elenca tassativamente le situazioni in cui è consentito assegnare quantitativi di riferimento o quantitativi individuali e detta regole precise sulla determinazione di tali quantitativi. Poiché nessuna disposizione della normativa contempla la facoltà, per i produttori che si trovino in una situazione pari a quella esaminata nella causa principale, d' ottenere, a motivo della suddetta situazione, la presa in considerazione di un anno di riferimento diverso da quello scelto dallo Stato membro interessato, tale facoltà deve considerarsi esclusa anche nel caso in cui gli interessati non possano far valere una produzione rappresentativa in quest' ultimo anno di riferimento.

    12 Quest' interpretazione della regolamentazione comunitaria sopra descritta è conforme ai principi generali del diritto comunitario.

    13 Contrariamente a quanto afferma la parte ricorrente nel procedimento principale, le norme in questione non violano il principio della tutela del legittimo affidamento. Secondo una giurisprudenza costante, infatti, niente giustifica che, nel settore delle organizzazioni comuni dei mercati, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica, gli operatori economici si aspettino di non essere soggetti a restrizioni dovute ad eventuali regole adottate nel frattempo e rientranti nella politica di mercato o nella politica strutturale (cfr., in questo senso, sentenza 17 giugno 1987, cause riunite 424/85 e 425/85, Frico, Racc. pag. 2755, punto 33 della motivazione; sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder, Racc. pag. 2321, punto 23 della motivazione; e causa 170/86, Von Deetzen, Racc. pag. 2355, punto 12 della motivazione).

    14 Si deve inoltre sottolineare che il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere nei confronti di una normativa comunitaria solo se la Comunità stessa ha precedentemente determinato una situazione tale da giustificare l' applicazione di questo principio.

    15 Pertanto, un operatore economico che sia stato indotto da un atto della Comunità a sospendere lo smercio del latte per un periodo limitato, nell' interesse generale e dietro pagamento di un premio, può legittimamente attendersi che alla scadenza della sua obbligazione non sarà soggetto a restrizioni che incidano su di lui in modo specifico proprio in ragione dell' essersi egli avvalso delle possibilità offerte dalla regolamentazione comunitaria (sentenze 28 aprile 1988, Mulder, punto 24 della motivazione, e Von Deetzen, punto 13 della motivazione, soprammenzionate). In compenso, il principio della tutela del legittimo affidamento non vieta che, nell' ambito di un regime come quello del prelievo supplementare, un produttore possa vedersi soggetto a restrizioni, per non aver smerciato il latte, o per averlo smerciato in quantità ridotte, durante un periodo determinato precedente l' entrata in vigore di siffatto regime, in seguito a decisione liberamente presa, senza esservi stato indotto da un atto comunitario.

    16 Né, questa normativa, così interpretata, contravviene al diritto di proprietà e al principio del libero esercizio dell' attività professionale dei produttori interessati. Tali diritti, che fanno parte dei diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto, non risultano, infatti, essere delle prerogative assolute, e vanno considerati in relazione alla funzione da essi svolta nella società. E' pertanto possibile operare restrizioni all' esercizio di detti diritti, in particolare nell' ambito di un' organizzazione comune dei mercati, purché dette restrizioni rispondano effettivamente a finalità d' interesse generale perseguite dalla Comunità, e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali diritti (cfr. per esempio, sentenza 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf, Racc. pag. 2609, punto 18 della motivazione).

    17 Alla luce di questi elementi, si deve concludere che la normativa considerata, facente parte d' un insieme di norme destinate a fronteggiare la produzione eccedentaria di latte e prodotti lattiero-caseari, risponde ad un obiettivo d' interesse generale. Questa normativa non lede la sostanza del diritto di proprietà e del diritto al libero esercizio dell' attività professionale, in quanto non pregiudica la possibilità, per gli operatori economici, d' esercitare, nell' azienda di cui trattasi, attività produttive diverse dalla produzione di latte.

    18 Né, infine, questa normativa, così interpretata, viola il divieto di discriminazione, enunciato dall' art. 40, n. 3, del Trattato, che è solo una specificazione del principio generale di uguaglianza (v. di recente, sentenza 21 febbraio 1990, cause riunite da C-267/88 a C-285/88, Wuidart, Racc. pag. I-435, punto 13 della motivazione). In effetti, la situazione di cui si lamenta la parte ricorrente nella causa principale è dovuta al fatto che la regolamentazione in esame, non prevedendo, a favore dei produttori che hanno iniziato le consegne di latte nel corso dell' anno di riferimento scelto dallo Stato membro interessato, l' attribuzione di un quantitativo di riferimento determinato in funzione di una produzione rappresentativa, colpisce più duramente questa categoria di produttori che i produttori che possono far valere una produzione rappresentativa durante questo stesso anno. Ma, tale conseguenza è giustificata dalla necessità di limitare al massimo, per garantire sia la certezza del diritto sia l' efficacia del regime di prelievo supplementare, le situazioni suscettibili di legittimare la presa in considerazione di un diverso anno di riferimento. La diversità di trattamento sopra descritta è quindi oggettivamente giustificata e non può essere considerata discriminatoria ai sensi dell' art. 40, n. 3, del Trattato, così com' è stato interpretato dalla Corte.

    19 Per questi motivi, la prima questione va risolta nel senso che il regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, completato dal regolamento della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, esclude che un produttore, che abbia iniziato le consegne di latte nel corso dell' anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato e che, per questa ragione, non possa far valere un livello di consegne rappresentativo durante questo stesso anno, possa, per questo solo motivo, ottenere che venga preso in considerazione un diverso anno di riferimento. L' esame della prima questione non ha fatto emergere nessun elemento tale da inficiare la validità di detti regolamenti, così interpretati.

    Sulla seconda questione

    20 La seconda questione è volta sostanzialmente a far precisare se l' art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento del Consiglio n. 857/84, modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (GU L 68, pag. 1), e l' art. 5, secondo comma, del regolamento della Commissione n. 1371/84, insieme considerati, obblighino gli Stati membri ad assegnare all' affittuario, che ha rilevato la gestione dell' azienda prima dell' entrata in vigore del prelievo supplementare, un quantitativo di riferimento che tenga conto delle consegne di latte già effettuate durante l' anno di riferimento dall' affittuario precedente.

    21 E' bene ricordare che, ai termini dell' art. 7, n. 1, del citato regolamento n. 857/84, nella versione modificata, "in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un' azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all' acquirente, all' affittuario o all' erede, secondo modalità da stabilire". Tuttavia, il n. 4 dello stesso articolo precisa che "nel caso di contratti agrari che stanno per scadere, qualora l' affittuario non abbia il diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, gli Stati membri possono prevedere che la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all' azienda che è oggetto del contratto, sia messa a disposizione dell' affittuario uscente, se intende continuare la produzione lattiera".

    22 Come è stato precisato dalla Corte nella sentenza 13 luglio 1989, Wachauf, già menzionata, risulta da queste disposizioni che, secondo il legislatore comunitario, il quantitativo di riferimento è, in linea di principio, trasferito, alla scadenza della locazione, al locatore che riprende la disponibilità dell' azienda, fatta salva la facoltà lasciata agli Stati membri di trasferire totalmente o in parte il quantitativo di riferimento all' affittuario uscente. Le disposizioni suddette contemplano, tuttavia, testualmente solo l' ipotesi in cui un quantitativo di riferimento sia già stato assegnato ad un beneficiario, l' ipotesi cioè di trasmissione d' azienda avvenuta dopo l' entrata in vigore del regime di prelievo supplementare.

    23 Quanto all' art. 5 del regolamento n. 1371/84, esso stabilisce le modalità del trasferimento dei quantitativi di riferimento in seguito a cambiamento avvenuto nella proprietà o nel possesso dell' azienda. Il primo comma, punto 1, di quest' articolo dispone, a tal fine che, "in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria della totalità di un' azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene trasferito al produttore che rileva l' azienda"; il punto 2 dello stesso comma enuncia norme relative alla ripartizione di detto quantitativo di riferimento in caso di trasmissione di una o più parti dell' azienda. L' art. 5, secondo comma, del medesimo regolamento aggiunge che "gli Stati membri possono applicare le disposizioni dei punti 1 e 2 a casi di trasferimento effettuato durante e dopo il periodo di riferimento".

    24 Dal combinato disposto delle disposizioni suddette emerge che il trasferimento d' azienda avvenuto prima dell' entrata in vigore del regime di prelievo supplementare dà luogo ad un trasferimento del quantitativo di riferimento corrispondente, solo se lo Stato membro interessato ha considerato questa possibilità, in applicazione dell' art. 5, secondo comma, del regolamento n. 1371/84. E' unicamente a questa condizione che le consegne di latte, che siano state effettuate, durante l' anno di riferimento, scelto dallo Stato membro interessato, dall' affittuario che gestiva precedentemente l' azienda, devono essere prese in considerazione per la determinazione del quantitativo di riferimento conferito al nuovo affittuario.

    25 Per questi motivi, si deve risolvere la seconda questione nel senso che l' art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, modificato dal regolamento del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590, e l' art. 5, secondo comma, del regolamento della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, insieme considerati, conferiscono agli Stati membri la facoltà, ma non l' obbligo, d' assegnare all' affittuario, che abbia rilevato la gestione di un' azienda prima dell' entrata in vigore del regime di prelievo supplementare, un quantitativo di riferimento che tenga conto delle consegne di latte effettuate durante l' anno di riferimento dall' affittuario precedente.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    26 Le spese sostenute dal Consiglio delle Comunità europee e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal Niedersaechsisches Oberverwaltungsgericht con ordinanza 11 maggio 1989, dichiara:

    1) Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, completato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, esclude che un produttore che abbia iniziato le consegne di latte nel corso dell' anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato e che, per questa ragione, non possa far valere un livello di consegne rappresentativo durante questo stesso anno possa, per questo solo motivo, ottenere che venga preso in considerazione un diverso anno di riferimento. L' esame della prima questione sottoposta dal giudice nazionale non ha fatto emergere nessun elemento tale da inficiare la validità di detti regolamenti, così interpretati.

    2) L' art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590, e l' art. 5, secondo comma, del regolamento della Commissione n. 1371/84, insieme considerati, conferiscono agli Stati membri la facoltà, ma non l' obbligo, di assegnare all' affittuario che abbia rilevato la gestione di un' azienda prima dell' entrata in vigore del regime di prelievo supplementare un quantitativo di riferimento che tenga conto delle consegne di latte effettuate durante l' anno di riferimento dall' affittuario precedente.

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