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Document 61990CC0272

Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 18 aprile 1991.
Jan van Noorden contro Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de l'Ardèche et de la Drôme.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de grande instance de Valence - Francia.
Previdenza sociale - Indennità di disoccupazione.
Causa C-272/90.

Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-02543

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:159

61990C0272

Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 18 aprile 1991. - JAN VAN NOORDEN CONTRO ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC) DE L'ARDECHE ET DE LA DROME. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCE - FRANCIA. - PREVIDENZA SOCIALE - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE. - CAUSA C-272/90.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02543


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

Signori Giudici,

1. Con la domanda pregiudiziale oggetto del presente procedimento, il Tribunal de grande instance di Valence (Francia) chiede alla Corte se gli artt. 7 e 58-66 del Trattato, nonché l' art. 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (1), consentano ad uno Stato membro di rifiutare ad un lavoratore comunitario le indennità di disoccupazione allorché tale lavoratore non è mai stato sottoposto alla legislazione dello Stato membro in questione.

Rinviando alla relazione d' udienza per i dettagli, riassumo brevemente i fatti di cui alla causa principale.

2. Il signor van Noorden, cittadino olandese, dopo aver lavorato, dal 1947 al 30 giugno 1985, in vari Stati della Comunità (Olanda, Belgio e Repubblica federale di Germania), il 27 maggio 1986 si stabiliva in Francia (essendo la moglie cittadina francese), ove si iscriveva alle locali liste di collocamento. Egli richiedeva quindi all' Assedic dell' Ardèche e della Drôme (Associazione per il lavoro nell' industria e nel commercio, organismo incaricato del prelievo dei contributi e del versamento delle prestazioni) l' indennità di disoccupazione in base alla legislazione francese.

Inizialmente l' Assedic informava il van Noorden che egli aveva diritto all' indennità di disoccupazione per ventisette mesi; tuttavia egli riceveva tale indennità per soli tre mesi.

Il mutamento di posizione dell' Assedic era determinato dalla circolare n. 86-19 dell' UNEDIC (Ufficio nazionale interprofessionale per l' impiego nell' industria e nel commercio, organismo che coordina le attività delle differenti Assedic), con la quale si stabiliva che, a partire dal 1 luglio 1986, un lavoratore comunitario può beneficiare delle prestazioni di disoccupazione solo se abbia svolto da ultimo un' attività lavorativa in Francia.

La decisione dell' Assedic di non proseguire, oltre i tre mesi, il versamento delle prestazioni a favore del van Noorden veniva impugnata da quest' ultimo davanti al giudice nazionale, che decideva di operare un rinvio pregiudiziale a questa Corte.

3. Il quesito posto non solleva particolari problemi, data la chiarezza della normativa applicabile. Invero, l' art. 67, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1408/71 prevede che, ai fini dell' acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni di disoccupazione, si tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi assicurativi o di occupazione maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro. Tuttavia, in base al n. 3 dello stesso articolo, le indennità di disoccupazione sono concesse alla condizione che il disoccupato abbia compiuto da ultimo dei periodi di assicurazione o di occupazione "secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni": cioè alla condizione che abbia maturato periodi di assicurazione o di occupazione nello Stato in cui richiede l' indennità.

Ciò è espressamente confermato, d' altra parte, dall' art. 69, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento, che, nel definire le condizioni relative alla conservazione del diritto alle prestazioni del lavoratore disoccupato che si reca in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente a corrispondere le prestazioni, quale è appunto il caso del van Noorden, limita tale diritto ad un periodo massimo di tre mesi a partire dalla data alla quale l' interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato. E' fin troppo ovvio, poi, che l' erogazione delle prestazioni da parte dell' istituzione dello Stato in cui il disoccupato si è recato darà luogo al rimborso di cui all' art. 70, n. 1: aspetto che però non è messo in discussione nella presente causa.

4. Risulta evidente, pertanto, che a giusto titolo l' Assedic ha versato al van Noorden le indennità di disoccupazione unicamente per tre mesi; non essendo infatti il van Noorden mai stato soggetto alla normativa sociale francese, egli non può beneficiare delle prestazioni così come previste dall' art. 67 del regolamento n. 1408/71.

In proposito, e ad ulteriore conferma di quanto sin qui osservato, ricordo che la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di modifica del regolamento n. 1408/71 (2), modifica concernente appunto i lavoratori disoccupati, in base alla quale è proposta l' introduzione, tra l' altro, di un articolo 69 bis che prevede proprio il versamento delle indennità di disoccupazione ai lavoratori disoccupati che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro ove hanno stretti legami (quale potrebbe eventualmente essere il caso del van Noorden), equiparandoli ai lavoratori soggetti alla legislazione di tale Stato durante la loro ultima occupazione.

E' appena il caso di aggiungere che gli artt. 7 e 58-66 del Trattato non conducono ad una diversa soluzione, nel senso che non mi pare si rilevino nelle disposizioni regolamentari qui conferenti elementi di incompatibilità con le norme del Trattato evocate.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, concludo pertanto proponendo alla Corte di rispondere come segue al quesito posto dal Tribunal de grande instance di Valence:

"Il diritto comunitario applicabile in materia, in particolare l' art. 67 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, non osta a che uno Stato membro rifiuti ad un lavoratore il beneficio delle indennità di disoccupazione, oltre il periodo massimo di tre mesi previsto dall' art. 69 dello stesso regolamento, allorché tale lavoratore non sia stato mai soggetto alla legislazione sociale dello Stato membro di cui trattasi".

(*) Lingua originale: l' italiano.

(1) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

(2) GU C 169 del 9.7.1980, pag. 22.

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