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Document 61990CC0209

    Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 22 ottobre 1991.
    Commissione delle Comunità europee contro Walter Feilhauer.
    Clausola compromissoria - Inadempimento di un contratto.
    Causa C-209/90.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-02613

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:403

    61990C0209

    Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 22 ottobre 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO WALTER FEILHAUER. - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INADEMPIMENTO DI UN CONTRATTO. - CAUSA C-209/90.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-02613


    Conclusioni dell avvocato generale


    ++++

    Signor Presidente,

    Signori Giudici,

    A - Gli antefatti

    1. La controversia verte su una pretesa della Commissione derivante da un contratto inizialmente stipulato fra la Comunità economica europea ed il signor Felix Schulze Isfort-Ekel, imprenditore agricolo, nel quale il convenuto è in seguito subentrato al contraente originario ed il cui art. 13, che, a giudizio della ricorrente, costituisce il fondamento della competenza della Corte di giustizia nella presente causa, contiene la seguente clausola:

    "Le parti contraenti convengono di sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee tutte le eventuali controversie circa la validità, la interpretazione e l' applicazione del contratto".

    2. Le clausole contrattuali si basano sul regolamento (CEE) n. 1302/78, "concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative" (1), il cui art. 8 stabilisce fra l' altro che la Commissione negozia e conclude i contratti necessari all' esecuzione dei progetti selezionati.

    3. A tenore dell' art. 1, punto 1, del contratto, il contraente s' impegna ad eseguire un progetto designato nel modo seguente:

    "Realizzazione di una stalla per l' ingrasso dei suini che sfrutta il calore dell' ambiente per facilitare i procedimenti anaerobici attivati dall' energia solare e trasformazione del gas di letame (biogas) in calore ed energia elettrica".

    Secondo il programma di lavoro di cui all' allegato I (tabella 3) l' ultima fase del progetto (messa in funzione, dimostrazione, programma di misurazioni) andava conclusa alla fine del 1984.

    4. Negli artt. 1, 2 e 3 del contratto la Comunità s' era impegnata a versare al contraente un contributo economico fissato nel 40% del costo reale del progetto, esclusa l' IVA, verificato ed approvato dalla Commissione e nei limiti di un importo massimo di 240 000 DM.

    5. L' art. 14 del contratto stabilisce che esso è disciplinato dalla legge tedesca. Oltre a questa indicazione il contratto di cui trattasi contiene fra l' altro una serie di disposizioni specifiche per i casi in cui il contraente deve rimborsare in tutto o in parte il summenzionato contributo economico. Una di queste disposizioni è l' art. 8 su cui la Commissione basa le pretese da essa fatte valere nel caso di specie. Ai sensi di tale articolo:

    "Il presente contratto può essere risolto dalla Commissione in caso di mancata osservanza da parte del contraente di uno degli obblighi incombentigli in forza del presente contratto, previa messa in mora, notificata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non seguita da adempimento entro un mese. Il contratto può anche essere risolto nel caso in cui il contraente, per ottenere il contributo finanziario, abbia reso false dichiarazioni, in quanto gli siano imputabili. In tali casi gli importi versati a titolo di contributo finanziario vanno immediatamente rimborsati dal contraente alla Commissione, unitamente agli interessi a decorrere dalla scadenza del suddetto termine di un mese. Il tasso di' interesse è quello della Banca europea per gli investimenti vigente alla data della decisione della Commissione relativa alla concessione del contributo finanziario al progetto".

    6. L' oggetto della pretesa fatta valere dalla Commissione è in primo luogo il rimborso di un importo di 72 000 DM che il dante causa del convenuto aveva ottenuto dalla Comunità, che costituiva un parte del contributo economico concordato tra le parti e che egli aveva trasmesso al convenuto (compresi gli interessi) dopo che questi gli era subentrato nel contratto. A tal proposito, nella clausola aggiuntiva stipulata tra la Comunità, il convenuto e il suo dante causa, tenuto conto del cambiamento della controparte nel contratto stipulato con la Comunità, si era convenuto che il signor Schulze Isfort-Ekel "ceda" al convenuto i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto "ivi compresi i diritti e gli obblighi riguardanti gli importi già versati dalla Commissione a titolo di contributo finanziario nell' ambito di detto contratto".

    7. E' pacifico fra le parti che il progetto che costituisce oggetto del contratto summenzionato non è stato realizzato. Per questo motivo, a decorrere dal 1985, le parti si sono scambiate una cospicua corrispondenza. Dopo aver dapprima invitato il convenuto - invano - a rimborsarle la suddetta somma, la Commissione, con lettera raccomandata 9 dicembre 1986, giunta al convenuto il 17 dicembre 1986, dichiarava di metterlo in mora; essa dichiarava il recesso per il caso in cui il convenuto non avesse fornito entro un mese la prova della disponibilità di un terreno e del conseguimento delle necessarie autorizzazioni amministrative. Il convenuto non forniva entro il termine fissato nessuna delle prove richieste.

    8. Nella successiva corrispondenza - anch' essa infruttuosa - la Commissione ingiungeva ripetutamente al convenuto, fra l' altro con lettera 16 settembre 1987, di versare l' importo citato, oltre agli interessi. Con lettera 8 luglio 1988 essa preannunciava un ricorso nel caso di mancato pagamento. Essa inoltre riaffermava la risoluzione del contratto dapprima in due lettere del 20 marzo e del 31 luglio 1987, spedite al Landrat (capo dei servizi amministrativi) del Kreis di Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, il quale aveva informato la Commissione che il convenuto disponeva ormai di un idoneo terreno per la realizzazione del progetto, e delle quali il convenuto riceveva una copia, e poi con una lettera dell' 8 dicembre 1988 indirizzata allo stesso convenuto.

    9. Il convenuto riconosceva che il progetto era fallito, ma non procedeva ad alcun rimborso. Con lettera 19 luglio 1988 egli faceva valere una compensazione di 72 000 DM per aver effettuato, in adempimento del contratto, onerosi acquisti di materiale. A tal proposito, in un' altra lettera egli invocava il principio della "culpa in contrahendo" e una dichiarazione della Commissione del 30 aprile 1985 in cui questa riconosceva che "il 40% degli acquisti di materiali potevano essere riconosciuti come una voce che dà diritto ad un risarcimento dei danni". A proposito di questa lettera, nel ricorso la Commissione, senza che il convenuto abbia contestato quest' interpretazione, spiega come, certo, ciò volesse dire che la Commissione era disposta a finanziare il 40% degli acquisti di materiale effettuati, ma che questa promessa era stata subordinata alla condizione che gli acquisti di materiale fossero stati effettuati prima del 31 dicembre 1984 e fossero comprovati da fatture e da ricevute di pagamento; il convenuto tuttavia non aveva fornito alcuna prova.

    10. La Commissione fa anche valere una domanda di versamento d' interessi che consta di due parti; essa esige infatti il 6% di interessi a decorrere dalla data in cui l' importo di 72 000 DM è stato versato al dante causa del convenuto e l' 11,9% a decorrere dalla scadenza del termine di un mese di cui alla sua lettera di messa in mora del 9 decembre 1986.

    11. La Commissione chiede che la Corte voglia:

    1) condannare il convenuto a pagare alla Commissione delle Comunità europee un importo di 72 000 DM oltre ad interessi al tasso del 6% dal 24 gennaio 1983 e dell' 11,9% dal 18 gennaio 1987.

    2) condannare il convenuto alle spese.

    12. Il convenuto chiede il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.

    13. Per quanto riguarda gli ulteriori dettagli degli antefatti della causa e degli argomenti delle parti, vi ritornerò, se necessario, nell' ambito del mio parere; per il resto consentitemi di rinviare alla relazione d' udienza.

    B - Parere

    Prima parte - Competenza della Corte di giustizia

    14. Il convenuto ha proposto un mezzo relativo all' incompetenza della Corte di giustizia innanzitutto in una domanda di proroga presentata ancora prima della presentazione del controricorso ed in seguito nuovamente all' udienza. A tenore dell' art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte tutti i mezzi vanno dedotti nel primo atto processuale (in questo caso il controricorso, art. 40, n. 1, del regolamento di procedura). In seguito è vietata la deduzione di motivi nuovi - salvo quanto previsto dall' art. 42, n. 1 -, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. I presupposti di tale eccezione qui non ricorrono. Infatti, il convenuto basa la sua argomentazione sul testo del contratto, che non è stato modificato dopo la sua stipula.

    15. Anche qualora possa essere considerato irrilevante il mezzo proposto dal convenuto (sia che lo si consideri proposto nelle forme previste, sia che lo si ritenga tardivo), penso che, trattandosi di una questione di competenza, sia opportuno nel caso di specie che la Corte di giustizia lo respinga; essa dovrebbe dichiararsi espressamente competente in conformità all' art. 181 del Trattato CEE, applicando l' art. 92, n. 2, del regolamento di procedura, tanto per quanto riguarda le richieste della Commissione quanto quelle del convenuto.

    16. Su questo punto propongo le seguenti riflessioni.

    17. 1. Quando il convenuto contesta l' incompetenza della Corte di giustizia a statuire sulle richieste della Commissione, egli si basa sull' art. 14 del contratto di cui trattasi. Il convenuto interpreta questa clausola, la quale prevede che il contratto sia disciplinato dalla legge tedesca, nel senso che essa comprende anche il diritto processuale tedesco ed in particolare il codice di procedura civile tedesco (Zivilprozessordnung). Secondo tale codice, il convenuto che non è iscritto come commerciante nel registro delle imprese, prima del sorgere della controversia, non poteva stipulare valide clausole attributive di competenza.

    18. Questo argomento non può essere accolto. L' interpretazione che il convenuto fornisce dell' art. 14 del contratto di cui trattasi contraddice l' art. 13 del contratto, il quale stabilisce la competenza esclusiva della Corte di giustizia. Tenuto conto del contesto di diritto comunitario in cui rientra questo contratto e della possibilità di proroga di competenza concessa espressamente dall' art. 181 del Trattato CEE, occorre partire dall' idea che le parti intendevano basare la loro clausola compromissoria su tale articolo. Come dimostra la diversa formulazione dell' art. 14, quest' ultimo non doveva annullare gli effetti di questa precisa norma, ma soltanto stabilire il diritto sostanziale che si applica al contratto. Ciò inoltre corrisponde al principio universalmente riconosciuto secondo cui ogni giudice applica le proprie norme processuali, ivi comprese quelle relative alla competenza (2). Il diritto processuale della Corte di giustizia comprende l' art. 181 del Trattato CEE, ma non le (corrispondenti) disposizioni degli ordinamenti giuridici nazionali in materia processuale. Per il resto, l' art. 181 va considerato allo stesso modo da tutti i giudici come una disposizione specifica che prevale sul diritto nazionale discostandosene e disciplina l' ipotesi in cui la competenza della Corte di giustizia va basata su un clausola compromissoria (3). Questa ipotesi si colloca pertanto a priori al di fuori della sfera d' applicazione delle disposizioni generali del codice di procedura civile tedesco citato dal convenuto, le quali perciò non possono essere fatte valere nel caso di specie. In forza del combinato disposto dell' art. 13 del contratto di cui trattasi e dell' art. 181 del Trattato CEE (che non prevede requisiti del tipo di quelli menzionati dal convenuto) la Corte di giustizia è così competente a decidere sulle domande presentate dalla Commissione che sono tutte basate sull' art. 8 del contratto (eventualmente in collegamento con disposizioni complementari del diritto tedesco).

    19. 2. Per quanto riguarda la competenza della Corte di giustizia a decidere sulla pretesa dedotta dal convenuto di compensare un eventuale credito della Commissione, occorre osservare che tale competenza in effetti sussiste, in considerazione dei principi enunciati nella sentenza Zoubek (4). Secondo questa sentenza la Corte di giustizia può, nell' ambito dell' art. 181 del Trattato CEE, conoscere solo delle domande derivanti da un contratto stipulato dalla Comunità e che contenga la clausola compromissoria o che siano in relazione diretta con le obbligazioni derivanti da detto contratto. (5).

    20. Innanzitutto, il convenuto ha basato la sua richiesta di pagamento diretta a compensare il credito della Commissione su due mezzi, vale a dire un' asserita colpa della Commissione all' atto della stipula del contratto (e pertanto un comportamento che secondo il diritto tedesco può porre in essere un diritto che si ritiene fondato sulla violazione della fiducia che deve sovrintendere alle trattative fra le parti all' atto della stipula di un contratto), nonché un' asserita promessa della Commissione di finanziare gli acquisti di materiale per un importo del 40% (promessa che, come risulta dalla quota di partecipazione finanziaria prevista (6), è connessa direttamente con l' obbligo di finanziare il progetto di cui trattasi derivante, per la Commissione, dal contratto). Tanto a tal proposito, quanto in relazione alle norme del diritto tedesco delle obbligazioni, cui si è richiamato il convenuto nella discussione orale della causa [art. 346 del codice civile tedesco, norme che si applicano al contratto di prestazione di lavoro od al contratto di locazione d' opera e d' industria (Dienst- oder Werkvertragsrecht), art. 242 del codice civile tedesco], che disciplinano in dettaglio i diritti e gli obblighi delle parti in un contratto, il legame di connessione richiesto dalla Corte di giustizia sussiste.

    21. Ne consegue che la Corte di giustizia è competente tanto a statuire sulle pretese della Commissione quanto su quelle di pagamento dirette a compensare il credito della Commissione presentate dal convenuto.

    Seconda parte - Il diritto della Commissione (7) al rimborso della somma principale di 72 000 DM deriva dall' art. 8 del contratto

    22. I. Faccio innanzitutto una premessa in merito all' applicazione dell' art. 14 del contratto. E' vero che le parti hanno fatto globalmente riferimento al diritto tedesco. Tuttavia questo rinvio va esaminato nel contesto in cui è stato effettuato. Il contratto di cui qui trattasi è un contratto di sovvenzione di diritto pubblico diretto alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1302/78. Le parti hanno inteso, con le singole clausole del contratto, disciplinare questa specifica situazione, che non è affatto tipica: orbene, esse non potevano perciò basarsi su una codificazione del diritto comunitario. Tenuto conto di queste particolarità, è evidente come nell' ambito dell' art. 14 non si possano applicare disposizioni del diritto tedesco che non sono compatibili con la natura e gli obiettivi del contratto stipulato o con talune delle sue disposizioni, come quelle risultanti dal testo, dall' economia e dal contesto della disciplina di cui trattasi. L' art. 14 deve pertanto essere interpretato, in tal senso, in modo restrittivo. Ciò vale in ispecie anche per le norme del codice civile tedesco, cui le parti avevano certamente pensato richiamandosi al "diritto tedesco".

    23. L' art. 62, seconda frase, del codice di procedura amministrativa in vigore nella Repubblica federale sembra del pari essere stato basato su riflessioni analoghe. (8) E' vero che quest' articolo contiene un generico richiamo alle "disposizioni del codice civile tedesco" per i contratti di diritto pubblico. Tuttavia queste ultime si applicano soltanto per "analogia" e rimangono perciò disapplicate se non coincidono con la natura del contratto di diritto pubblico. (9)

    24. Nella parte che segue prenderò quindi le mosse da quest' interpretazione dell' art. 14, di cui non ho ovviamente bisogno di chiarire la portata se non ricorrono le condizioni di applicazione della pertinente disposizione del diritto tedesco.

    25. In considerazione di quanto precede, l' altra questione sollevata, vale a dire se l' art. 14 si richiami anche a disposizioni del diritto pubblico tedesco, in particolare del diritto amministrativo, può rimanere irrisolta. Infatti vi è su questo punto una perfetta coincidenza tra l' art. 14 del contratto di cui trattasi ed il corrispondente art. 62, seconda frase, del codice tedesco di procedura amministrativa, e, come dimostrerò, l' applicabilità delle disposizioni tedesche in materia di diritto pubblico non è, peraltro, in questo caso rilevante.

    26. II. Poiché l' applicazione dell' art. 8 del contratto presuppone come condizione di questa pretesa che il contratto di cui trattasi sia stato validamente stipulato tra il convenuto e la Comunità, occorre innanzitutto esaminare gli argomenti dedotti dal convenuto in quanto possano essere intesi come un argomento su questo punto.

    27. 1. Il convenuto osserva innanzitutto che il progetto "non era realizzabile in Germania". Come risulta da due lettere del Landratsamt di Hassberge, di cui una copia è allegata al controricorso, egli si basa a tal proposito sul fatto che ostacoli frapposti dalla legislazione edilizia avrebbero impedito la realizzazione di detto progetto su un determinato terreno all' uopo previsto dal convenuto. Egli sostiene inoltre che gli sarebbe stato impossibile ottenere l' autonomia dalla rete elettrica pubblica o anche il diritto di trasferire l' eccedenza di energia prodotta in tale rete a causa della legge in materia di politica energetica.

    28. Tale argomento potrebbe essere inteso nel senso che si richiama all' art. 306 del codice civile tedesco. A tenore di tale articolo un contratto che abbia ad oggetto una prestazione impossibile è nullo. Si ammette che questa disposizione presuppone un' impossibilità della prestazione già sussistente al momento della stipula del contratto, vale a dire originaria e inoltre oggettiva (cioé non soltanto riferita ad uno specifico contraente) (10). Questa condizione manifestamente non è soddisfatta per quanto riguarda gli ostacoli frapposti dalla disciplina applicabile all' edilizia, in quanto questi, come dimostrano le due lettere allegate, si riferiscono alla situazione del terreno interessato. Orbene, nel contratto di cui trattasi non era stato convenuto che il progetto andasse realizzato su un determinato terreno.

    29. Per quanto riguarda le questioni relative al diritto vigente in materia energetica, il convenuto non ha fornito alcun dettaglio riguardo alle condizioni dalle quali dipendeva a tal proposito il progetto ed in quale misura le norme del diritto tedesco vi ostavano.

    30. Il contratto non va quindi considerato invalido a norma dell' art. 306 del codice civile tedesco.

    31. 2. In quanto il convenuto ha sostenuto all' udienza che il contratto era "quasi immorale" poiché la realizzazione del progetto era molto più difficile per lui che per un imprenditore agricolo, questo argomento non può essere condiviso. Il solo fatto che l' adempimento di un contratto sia relativamente "difficile" per colui che vi ha aderito non lo rende contrario al buon costume e non ha pertanto quale conseguenza la sua nullità a norma dell' art. 138 del codice civile tedesco. Peraltro il convenuto, come ha osservato il suo rappresentante durante l' udienza, aveva avuto "per così dire l' idea (di questo progetto), ne aveva anche elaborato il piano e ne aveva calcolato il costo". Egli era quindi perfettamente a conoscenza delle difficoltà del progetto. Solo per questo motivo il mezzo relativo alla offesa del buon costume è destituito di ogni fondamento.

    32. 3. Nel controricorso il convenuto ha infine sostenuto che i collaboratori della ricorrente lo avevano "convinto" o "indotto" a subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto. La ricorrente contesta questa affermazione.

    33. Tutti questi argomenti potrebbero semmai essere rilevanti nell' ambito dell' art. 123 del codice civile tedesco, secondo cui una dichiarazione di volontà può essere impugnata quando il dichiarante sia stato indotto contra legem a prestare tale dichiarazione da manovre dolose o da minacce. Orbene, il convenuto non ha addotto fatti che avrebbero potuto rispondere a uno di questi due criteri, e non sembra neppure che egli abbia impugnato la dichiarazione di volontà resa all' atto della stipula del contratto. L' art. 123 del codice civile tedesco non può pertanto applicarsi in nessun caso.

    34. 4. Se la nullità del contratto stipulato con il convenuto non può pertanto desumersi da nessuno dei punti di vista summenzionati, ciò corrisponde anche all' atteggiamento che il convenuto ha avuto da ultimo all' udienza, in cui ha sostenuto che le disposizioni in materia di arricchimento senza causa non sono applicabili quando sussiste un contratto e che la ricorrente a torto ritiene che lo siano.

    35. III. Occorre pertanto esaminare l' art. 8 del contratto su cui si basa la Commissione. A tenore di quest' articolo il diritto al rimborso presuppone una dichiarazione di risoluzione del contratto ed una serie di condizioni.

    36. 1. Per quanto riguarda innanzitutto la necessaria dichiarazione (11) di risoluzione del contratto, il punto controverso tra le parti è in definitiva quello di stabilire in quale data tale dichiarazione sia stata notificata al convenuto, vale a dire se essa fosse già contenuta nella lettera 9 dicembre 1986. Al contrario della Commissione, che desidera veder risolvere affermativamente quest' ultima questione, il convenuto ritiene che la lettera di cui trattasi contenesse soltanto un avviso di risoluzione del contratto (connesso alla messa in mora), ma che non contenesse invece ancora la dichiarazione di risoluzione. Tuttavia, nella pagina 3 del controricorso e all' udienza il convenuto ha ammesso come non sia "controverso" il fatto che il contratto è stato "rescisso" (12), e ciò con lettera 16 settembre 1987. E' quindi esatto che la Commissione ha di nuovo ingiunto in quella data al convenuto di pagare, richiamandosi alla lettera che essa gli aveva spedito il 9 dicembre 1986, seguita da una lettera analoga del 24 giugno 1987, e con ciò ha confermato la sua intenzione di non accettare la prosecuzione del contratto, ma di procedere alla sua risoluzione ai sensi dell' art. 8. Anche se si dovesse ritenere che fino a tale data non ci fosse stata ancora alcuna dichiarazione di risoluzione del contratto, occorrerebbe, in ogni caso, leggere tale dichiarazione nella lettera di cui trattasi. La data di risoluzione del contratto non è rilevante per la decisione relativa all' importo principale che dev' essere emanata dalla Corte di giustizia. Non è quindi necessario occuparsi di questo punto controverso fra le parti, di cui ho già parlato, né del se la dichiarazione di risoluzione del contratto non figurasse già in una precedente lettera del 1987 o comunque in una lettera successiva, in ispecie nella lettera dell' 8 dicembre 1988. Così, anche qualora la lettera della ricorrente 9 dicembre 1986 fosse interpretata quale dichiarazione di risoluzione del contratto, è irrilevante sapere se questa dichiarazione potesse essere corredata da una richiesta della prova che talune condizioni fattuali preliminari all' esecuzione del contratto fossero state soddisfatte o se essa potesse essere collegata alla messa in mora.

    37. 2. L' art. 8 del contratto enuncia quali condizioni di risoluzione:

    - l' inadempimento da parte del contraente di uno degli obblighi incombentigli in forza del contratto;

    - la messa in mora con lettera raccomandata;

    - ed il superamento del termine di un mese entro il quale il contraente deve aver adempiuto gli obblighi summenzionati.

    38. Non è controverso che il convenuto (o il suo dante causa) non ha eseguito il progetto di cui all' art. 1, punto 1, del contratto e ciò (benché il programma di lavoro concordato fra le due parti avesse previsto la messa in esercizio prima della fine del 1984) né prima dell' avvio del procedimento della risoluzione di cui all' art. 8 di tale contratto, né dopo la messa in mora che - anche ciò è fuor di dubbio - è stata fatta con la lettera della Commissione 9 dicembre 1986. Il fatto che la lettera di cui trattasi contenga una messa in mora, ai sensi dell' art. 8, non è del resto messo in forse dal fatto che la Commissione, dopo aver dichiarato la messa in mora, ha fatto notare al convenuto che essa avrebbe proceduto alla risoluzione del contratto qualora non avesse disposto di talune prove entro un mese. Questo particolare avrebbe potuto semmai far sì che alla Commissione sarebbe stato impedito di esercitare il diritto di risoluzione di cui all' art. 8 del contratto se il convenuto avesse esibito le prove richieste entro il termine previsto (cosa che tuttavia non si è verificata). Ciò tuttavia non incide affatto sull' esistenza della messa in mora.

    39. Mentre la seconda delle tre suddette condizioni (messa in mora) è indubbiamente del tutto soddisfatta, per quanto riguarda la prima e la terza condizione (inadempimento di un obbligo contrattuale, superamento del termine di un mese) occorre constatare come tali condizioni siano in ogni caso soddisfatte dal punto di vista oggettivo.

    40. Rimane da verificare se l' inadempimento del contratto prima e dopo la messa in mora possa essere imputato al convenuto o al suo dante causa. Il testo del contratto non impone al riguardo nessuna particolare condizione per cui si potrebbe desumerne che il semplice inadempimento oggettivo del contratto è già imputabile al convenuto e fa sorgere il diritto alla risoluzione della Commissione. Potrebbe desumersi un' altra conclusione qualora a tal proposito si ritenesse necessaria l' esistenza di una colpa. In tal caso la Commissione avrebbe dovuto infatti esporre le circostanze che consentono di desumere una colpa del convenuto o del suo dante causa, cosa che essa tuttavia non ha fatto.

    41. Tuttavia, a buon diritto la Commissione sostiene che il motivo dell' inadempimento delle obbligazioni del contratto da parte del convenuto o del suo dante causa non è in via di principio rilevante (13). Visto il modo in cui il contratto è stato concepito, la realizzazione del progetto rientra unicamente nella responsabilità della controparte della Comunità. L' art. 1, punto 1, stabilisce in modo categorico che:

    "Il contraente s' impegna a realizzare, secondo il programma di lavoro di cui all' allegato I, il seguente programma (...)"

    42. A tenore dell' art. 2 egli s' impegna a rispettare la scadenza fissata dall' allegato I. Secondo l' art. 4.1 il contraente assume la "responsabilità tecnica e finanziaria" dei lavori da eseguire. A norma dell' art. 6, nei suoi rapporti con la Commissione il contraente è l' unico responsabile dei danni provocati ai terzi a causa dell' adempimento del contratto.

    43. Il ruolo della Comunità si limita a corrispondere al contraente un contributo economico (art. 1.2), a ricevere le relazioni da lui presentate (artt. 4.3 e 4.4) ed a ricevere informazioni e documenti (art. 4.5).

    44. A tenore dell' art. 9 il contratto può essere rescisso da ciascuna delle parti qualora il programma di cui all' allegato I sia diventato inutile, in ispecie a causa di un prevedibile impedimento tecnico-economico o di un superamento, ritenuto eccessivo, dei costi previsti del progetto. In tal caso, in conformità alle norme previste nel caso di uno sfruttamento commerciale (allegato II, punti II.1 e II.2, del contratto), la Commissione può richiedere il rimborso della somma corrisposta (ivi compresi gli interessi), qualora la realizzazione parziale del programma di lavoro abbia portato a conclusioni che rendono possibile uno sfruttamento commerciale.

    45. Da un esame complessivo di queste disposizioni emerge il principio secondo cui il contraente deve sostenere in toto i rischi connessi alla realizzazione del progetto per ottenere la partecipazione finanziaria della Commissione e non deve conservare questo diritto qualora il progetto di cui trattasi non sia realizzato (conformemente al programma di lavoro previsto), e secondo cui invece la Comunità, anche in mancanza di colpa del contraente, non deve accollarsi il rischio di un insuccesso. Un' eccezione a tale principio, che lo conferma, ma che al contempo ne attenua il rigore, è prevista dall' art. 9 del contratto, tuttavia soltanto qualora il contratto sia rescisso prima che vi sia stata violazione ai sensi dell' art. 8.

    46. Tutto ciò corrisponde infine anche all' obiettivo economico del contratto. Tale contratto deve - come tutti gli altri contratti elaborati secondo lo stesso modello conformemente all' art. 8, n. 1, del regolamento n. 1302/78 - consentire di realizzare gli obiettivi di cui all' art. 1 di questo stesso regolamento, vale a dire fornire un sostegno finanziario a progetti "che possano servire da riferimento" (prospettive di convenienza industriale e commerciale dimostrate da studi e ricerche preventivi). Pertanto l' impiego di mezzi finanziari della Comunità ha raggiunto il suo obiettivo solo quando il progetto sia stato effettivamente realizzato. La funzione dell' art. 8 del contratto è quella di revocare l' impiego di fondi pubblici quando tale obiettivo non viene raggiunto. L' art. 8 va pertanto inteso nel senso che non presuppone una colpa del contraente.

    47. In considerazione di tutto ciò occorre constatare che è a buon diritto che la ricorrente pretende il rimborso dell' importo principale tanto in via di principio quanto per l' importo indicato - che non è controverso.

    48. IV. Si deve ora esaminare se, per quanto riguarda la somma richiesta, occorra respingere il ricorso basandosi sulla compensazione opposta dal convenuto.

    49. A tal proposito si constata tuttavia che sono infondate le pretese assunte dal convenuto per giungere ad una compensazione.

    50. 1. Per quanto riguarda i diritti che deriverebbero per il convenuto da una colpa della Commissione all' atto della stipula del contratto, il convenuto non ha spiegato su quale comportamento della Commissione tale colpa sarebbe basata.

    51. 2. Le disposizioni del diritto delle obbligazioni del codice civile tedesco fatte valere dal convenuto all' udienza non sono neanch' esse costitutive di diritto, per cui neppure da questo punto di vista è possibile applicare la compensazione - anche se si prescinde dal ritardo, che è un problema di procedura.

    52. a) A tenore dell' art. 346 del codice civile tedesco, su cui si basa in primo luogo il convenuto, in caso di risoluzione di un contratto le parti devono restituirsi vicendevolmente le prestazioni ricevute. Occorre rimborsare il valore delle prestazioni fornite o la cessione del godimento di un bene o, qualora il contratto preveda una controprestazione in denaro, occorre pagarla.

    53. Non si vede comunque in questo caso quale prestazione, in qualsiasi forma essa sia, la ricorrente (o la Comunità) abbia ottenuto dal convenuto in base al contratto. Anche se si volesse ritenere la realizzazione del progetto come la contropartita dell' aiuto finanziario fornito dalla Commissione, ho già osservato come in ogni caso tale prestazione manchi.

    54. b) Le disposizioni applicabili in materia di contratto di lavoro o di contratto di locazione d' opera e d' industria (artt. 611 e seguenti o 631 e seguenti del codice civile tedesco) non fanno sorgere alcun diritto a favore del convenuto, diversamente da quanto sostiene quest' ultimo e, consentitemi di aggiungere, anche quando ci si richiami all' art. 670, relativo al rimborso delle spese sostenute, che a norma dell' art. 675 può trovare applicazione nel diritto dei contratti di lavoro e di quelli di prestazione d' opera e d' industria.

    55. Dalla natura e dalla struttura del contratto infatti risulta chiaramente che la controparte della Comunità non deve avere diritti diversi da quelli in esso previsti. Il contributo economico della Comunità appare sul piano finanziario come un rimborso limitato delle spese sostenute, poiché questo contributo - considerato come un importo massimo - deve coprire una determinata parte delle spese. Tale contributo comprende tuttavia in parte anche elementi di una retribuzione, in quanto dev' essere rimborsato - a norma dell' art. 8 - se il progetto non viene realizzato. Peraltro, il contributo in parola è simile in una certa misura anche ad un prestito, poiché dev' essere (in parte) rimborsato a norma del punto II dell' allegato II nel caso di sfruttamento commerciale dei risultati del progetto.

    56. Poiché questo contratto è redatto in modo così specifico ed è manifestamente diretto a regolare in modo definitivo i reciproci diritti delle parti, sarebbe in contrasto con la sua natura tener conto di fondamenti giuridici diversi che avrebbero l' effetto di far sorgere diritti più rilevanti di quelli concordati fra le parti. Non occorre pertanto applicarli. (14)

    57. c) Infine, se ho ben compreso, il convenuto sostiene che sarebbe in contrasto con l' art. 242 del codice civile tedesco non riconoscergli un diritto al rimborso delle spese sostenute per l' importo da lui preteso. Secondo la citata disposizione, il debitore ha l' obbligo di fornire la prestazione secondo la buona fede, tenuto conto degli usi.

    58. Non riesco tuttavia a scorgere nel risultato criticato dal convenuto, secondo cui egli non dispone di tali diritti, una violazione del principio della buona fede, considerato l' obiettivo (già menzionato) del contratto di cui trattasi.

    59. 3. Peraltro il convenuto si basa su una promessa a lui fatta dalla Commissione con lettera 30 aprile 1985 - e che non è in discussione - di finanziare il 40% del costo del materiale. Anche questo mezzo tuttavia non può essere accolto.

    60. a) Per quanto riguarda innanzitutto le spese amministrative, le spese di viaggio e quelle di albergo dedotte dal convenuto, nonché la sua domanda di risarcimento per le perdite di tempo, è necessario constatare che, secondo le incontestate osservazioni formulate dalla Commissione, tali spese non sono coperte dalla promessa di contributo finanziario della Commissione. Peraltro, la Commissione richiama a buon diritto l' attenzione sul fatto che, anche se il progetto fosse stato realizzato, le spese di cui trattasi non sarebbero state oggetto di questo contributo. Questo riguardava infatti soltanto gli acquisti di materiale, ivi compresa la loro consegna, (15) e le spese di montaggio. (16)

    61. b) Per quanto riguarda le spese sostenute per attrezzi, che il convenuto valuta in 44 190 DM, e gli altri costi per materiale, che, a giudizio del convenuto, ammontano a 37 083 DM, è vero che la Commissione non ha sostenuto che questi non erano coperti dalla sua promessa. Tuttavia il convenuto non ha neppure dettagliato l' importo di 44 190 DM ascritto ai "costi legati all' acquisto di attrezzi", e non ha in particolare provato connessioni tra questi costi e il progetto di cui trattasi. Quest' ultima osservazione è valida anche per gli altri costi del materiale (di un presunto valore di 37 083 DM). La Commissione inoltre, in conformità all' onere della prova derivante dall' applicazione di una promessa come quella di cui trattasi, ha subordinato i pagamenti alla condizione che gli acquisti di materiale fossero comprovati da fatture e da ricevute di pagamento. Nella fase precontenziosa e nel controricorso (non ha depositato la controreplica nel termine previsto) il convenuto non ha tuttavia esibito documenti o altre ricevute che consentano di stabilire se e per quale importo lui o il suo dante causa abbiano dovuto effettivamente sostenere le spese da lui dichiarate. Dalla lettera dell' impresa Gartner, di cui dispone la Corte a tal proposito, risulta unicamente che il convenuto, come ha dichiarato nel controricorso, ha ordinato il materiale di cui trattasi; né nella lettera dell' impresa Gartner né nel controricorso si parla di una consegna o di un pagamento di questo materiale.

    62. Consegue da tutto ciò che il convenuto non è convincente neppure con l' argomento basato su una compensazione. Occorre pertanto accogliere il ricorso per l' ammontare della somma principale.

    Terza parte - Diritto della Commissione agli interessi da essa pretesi

    63. I. Occorre innanzitutto constatare che la Commissione, conformemente al contratto, ha diritto, come da essa richiesto, ad interessi dell' 11,9% dal 18 gennaio 1987 (sulla somma principale). Tale pretesa è giustificata tanto in via di principio, in quanto l' art. 8 del contratto di cui trattasi la collega, senza ulteriori condizioni, al diritto al rimborso (al pagamento della somma principale), quanto nel suo importo, poiché è indubbio che il tasso d' interesse dell' 11,9% preteso dalla Commissione corrisponde al tasso previsto dal contratto (17) e che il termine di un mese, previa messa in mora (18), di cui all' art. 8, terza frase, del contratto, è scaduto il 17 gennaio 1987, il che corrisponde alla domanda di pagamento di interessi a decorrere dal 18 gennaio 1987 presentata dalla Commissione.

    64. II. Tuttavia la Commissione deduce inoltre un diritto ad interessi a decorrere dal 24 gennaio 1983 (fino al 17 gennaio 1987). Essa sostiene che nel caso di una risoluzione da parte della Commissione il contratto prevede un meccanismo di rimborso che deve ripristinare lo status quo ante. Secondo la Commissione, che si richiama alla sentenza Zoubek (19), tale rimborso deve comprendere anche il "rimborso degli interessi attivi" a decorrere dalla data del versamento dell' anticipo. Per quanto riguarda l' entità del tasso d' interesse applicabile è necessario fare un calcolo forfettario, non avendo rilevanza al riguardo l' utile d' interesse effettivamente conseguito. Il tasso generalmente previsto in Germania in tali ipotesi è del 6%. A tal proposito la Commissione si richiama all' art. 44 a), n. 3, della Bundeshaushaltsordnung (20). In quest' articolo trova espressione il principio secondo cui il beneficiario di una sovvenzione a carico di fondi pubblici non deve, in caso di obbligo di rimborso, conseguire un utile d' interessi sulla somma messagli a disposizione.

    65. Tuttavia nessun fondamento giuridico, menzionato dalla ricorrente o no, corrobora il diritto da essa fatto valere.

    66. 1. Per quanto riguarda il contratto stipulato tra le parti, occorre constatare che l' art. 8 si esprime in modo chiaro e inequivocabile sugli effetti della risoluzione del contratto da esso previsti, indicando taluni diritti ben definiti per la Commissione. Non vi è alcun dubbio - e non è neppure in discussione - che non ne fa parte il diritto al versamento d' interessi di cui qui trattasi.

    67. 2. Occorre pertanto esaminare il summenzionato argomento della Commissione, vale a dire che questa parte delle sue pretese deriverebbe dall' obbligo di ripristinare lo status quo ante.

    68. Sul piano giuridico ci sono varie possibilità di classificare quest' argomento, sulle quali tornerò fra poco. Qualunque sia quella prescelta, tale argomento non è comunque efficace, come dimostra l' interpretazione dell' art. 8 del contratto.

    69. Questa disposizione va infatti intesa nel senso che, a parte gli interessi che vi sono espressamente menzionati, non vanno concessi altri diritti di questo tipo. Questo carattere esaustivo dell' art. 8 del contratto emerge dall' art. 8, n. 1, del regolamento n. 1302/78, il quale stabilisce nel modo seguente le competenze e la procedura da seguire per la stipula di contratti di sovvenzioni:

    "La Commissione negozia e conclude i contratti necessari all' esecuzione dei progetti selezionati conformemente all' articolo 6. Essa elabora a tal fine un modello di contratto in cui sono specificati i diritti e gli obblighi di ciascuna delle parti, in particolare le modalità dell' eventuale rimborso degli importi concessi a titolo di sostegno".

    70. In quanto questa disposizione - come si verifica chiaramente in questo caso - prevede l' uso di un "modello di contratto" "in cui sono specificate in particolare le modalità dell' eventuale rimborso degli importi concessi a titolo di sostegno", il suo obiettivo è facilmente discernibile; si tratta di specificare chiaramente le diverse conseguenze giuridiche di un rimborso nell' eventualità di un adempimento carente del contratto. Orbene, questa chiarezza poteva essere ottenuta solo attraverso una disciplina esaustiva. Infatti, da un lato non esistono norme comunitarie codificate - e pertanto norme il cui contenuto è chiaro - per quanto riguarda il diritto dei contratti di diritto pubblico, cui si potrebbe far ricorso per colmare le lacune. Dall' altro, se si fa ricorso al diritto nazionale, su questo contratto, a causa della sua natura atipica, incombono fattori imponderabili assai rilevanti, come accade nel presente caso.

    71. Tenuto conto di tali considerazioni, è insostenibile la tesi della Commissione secondo cui la risoluzione, ai sensi dell' art. 8 del contratto, mira a ripristinare lo status quo ante. Tale constatazione innanzitutto è valida, senza che occorrano altre spiegazioni, in quanto gli argomenti summenzionati vadano intesi nel senso di una semplice interpretazione della nozione di "risoluzione". Comunque le cose non sarebbero diverse qualora la Commissione avesse inteso con questo richiamarsi ad un principio che si applica alla risoluzione di contratti di sovvenzione di diritto pubblico, di cui essa crede di ravvisare l' esistenza nel diritto comunitario. Anche se tale principio esistesse, non è verosimile pensare che avrebbe lo stesso rango del Trattato CEE e dei principi ad esso equiparati, ma il suo rango sarebbe assimilabile a quello del diritto derivato e sarebbe in questo caso escluso dalle disposizioni contenute nel presente contratto di sovvenzioni, basato sull' art. 8 del regolamento n. 1302/78.

    72. Non si può del resto concordare con la Commissione quando essa sembra ritenere che la sentenza Zoubek (21) abbia già riconosciuto l' esistenza nel diritto comunitario di un principio avente il summenzionato contenuto. E' vero che nel punto 8 della motivazione di tale sentenza si afferma che:

    "In caso di risoluzione del contratto, le parti devono essere ricollocate nella situazione in cui si sarebbero trovate se non avessero mai stipulato il contratto stesso. Il principio della restitutio in integrum implica che ciascuna parte deve restituire all' altra tutto ciò che ha ricevuto. Questo obbligo di restituzione riguarda tanto la cosa o la somma ricevuta, quanto i frutti della cosa stessa o gli interessi prodotti dalla somma ricevuta a decorrere dalla data del pagamento".

    73. Occorre tuttavia considerare questo passaggio una semplice interpretazione del contratto del quale si trattava nella citata causa. Tale conclusione risulta dalla lettura combinata del punto citato e del punto 6 della motivazione della sentenza di cui trattasi, in cui si dichiara che:

    "L' art. 7 del contratto, il quale stabilisce che la Commissione può recedere dal contratto per inadempimento o per adempimento carente della controparte, previa messa in mora mediante raccomandata, dev' essere considerato una clausola risolutiva espressa, in forza della quale una parte, come sanzione per l' adempimento carente delle obbligazioni incombenti alla controparte e senza intervento del giudice, può determinare la risoluzione del contratto".

    74. Il contratto a cui si riferiva quella causa richiedeva chiaramente un' interpretazione per quanto riguarda gli interessi da applicare alla somma da rimborsare all' atto della risoluzione del contratto. Infatti, a differenza del contratto di cui trattasi nella presente causa, esso non conteneva appunto nessuna disciplina espressa su questo punto (22). Non si possono pertanto applicare alla presente causa le considerazioni espresse nella sentenza Zoubek, indipendentemente dal fatto di sapere se il contratto cui si riferiva tale sentenza avesse comunque la stessa natura giuridica del presente contratto di diritto pubblico.

    75. 3. Non convincono neppure gli argomenti basati sul diritto tedesco, che si applica in via complementare.

    76. a) Il diritto tedesco non ammette alcun principio generale disgiunto da disposizioni espresse (23), secondo cui il beneficiario di una sovvenzione a carico di fondi pubblici non deve, in caso di obbligo di rimborso, conseguire un utile d' interessi sull' importo messogli a disposizione (24). Le norme del diritto amministrativo tedesco che trattano quest' argomento - gli artt. 48 e 49 del codice di procedura amministrativa e l' art. 44, lett. a), della legge organica sul bilancio federale - e che potrebbero eventualmente essere prese in considerazione quale fonte di tale principio non si possono applicare senz' altro ai contratti di diritto pubblico, ma soltanto agli atti amministrativi unilaterali (25). Nell' ipotesi di cui qui trattasi dell' assegnazione di una sovvenzione attraverso un contratto di diritto pubblico, la realizzazione dell' interesse generale su cui si baserebbe il principio che la Commissione invoca - ammesso che tale principio esista - è così rimessa per l' appunto alle parti nella stesura del contratto (26).

    77. Non si può inoltre dedurre, neppure dalle disposizioni applicabili in materia di diritto amministrativo citate dalla Commissione, un principio il cui contenuto è quello da essa dichiarato. Per l' annullamento di un atto amministrativo che era regolare nel momento in cui è stato emanato - questa ipotesi corrisponde (sul piano della concessione di sovvenzioni con un atto amministrativo unilaterale) alla presente causa, poiché nessun elemento mette in discussione la legittimità del contratto stipulato tra la Commissione e il convenuto - quest' atto è considerato un atto amministrativo "legittimo" (27). A tenore dell' art. 49 del codice tedesco di procedura amministrativa, tale atto può pertanto essere annullato (abrogato) solo per l' avvenire, il che esclude che il diritto al rimborso sia integrato da interessi per il periodo precedente alla sua abrogazione (28). Neppure l' art. 44, lett. a), della legge organica sul bilancio federale, che è la disposizione specifica che si applica in materia di sovvenzioni, il quale stabilisce espressamente, al n. 3, che i diritti al rimborso sono integrati da interessi a decorrere dalla data in cui questi diritti sono sorti, non prescrive l' abrogazione retroattiva - il che farebbe sorgere il diritto al rimborso, retroattivamente alla data in cui l' atto amministrativo è stato emanato. E' rimessa invece alla valutazione dell' amministrazione la decisione se annullare un determinato atto amministrativo con efficacia per il futuro o retroattiva (29). Anche nel caso di un abrogazione con efficacia retroattiva è possibile, nelle condizioni di cui al n. 3, seconda frase, dell' art. 44, lett. a), della legge organica sul bilancio federale, non chiedere il pagamento di interessi.

    78. Tenuto conto di tutto quanto ho appena osservato, non è dato ravvisare nel diritto tedesco il principio fatto valere dalla Commissione.

    79. b) L' art. 347, terza frase, del codice civile tedesco, secondo cui in caso di risoluzione "(una) somma di denaro (...) dà luogo ad interessi a decorrere dalla data della riscossione", non va preso in considerazione come fondamento della parte della pretesa di interessi qui trattata. Infatti, come dimostra l' interpretazione da me in precedenza illustrata, questa disposizione è in contrasto con la natura della disciplina approntata dal contratto e pertanto non si deve applicarla (30).

    Quarta parte - Spese

    80. La decisione relativa alle spese risulta dall' art. 69 del regolamento di procedura della Corte. Poiché a mio giudizio occorre accogliere integralmente le conclusioni della Commissione dirette al versamento della somma principale, e poiché occorre, tutto sommato, ammettere in parte la sua domanda d' interessi, appare giustificato condannare il convenuto alla totalità delle spese ai sensi dell' art. 69, n. 2.

    C - Conclusioni

    81. Per questi motivi suggerisco la seguente decisione:

    1) il convenuto è condannato a pagare alla ricorrente 72 000 DM oltre agli interessi al tasso dell' 11,9% dal 18 gennaio 1987;

    2) per il resto, il ricorso è respinto;

    3) il convenuto è condannato alle spese.

    (*) Lingua originale: il tedesco.

    (1) - Regolamento del Consiglio 12 giugno 1978 (GU L 158, pag. 3).

    (2) - Krueck, H., in: Von der Groeben/Thiesing/Ehlermann, Kommertar zum EWG-Vertrag, 4a edizione, Baden-Baden, art. 181, punto 18, che contiene altre indicazioni.

    (3) - Da questa constatazione sembra essere partita la Corte nella causa Pellegrini (che verteva sull' art. 153 del Trattato CEEA) (v. sentenza 7 dicembre 1976, Pellegrini/Commissione, punti 9 e seguenti, Racc. pag. 1807).

    (4) - Sentenza 18 dicembre 1986, causa 426/85, Commissione/Zoubek, (Racc. pag. 4057).

    (5) - Punto 11 della motivazione della sentenza Zoubek, che si richiama all' art. 6, punto 3, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

    (6) - V. l' art. 3 del contratto in relazione con l' allegato I, punti B.1 e B.2 di questo stesso contratto.

    (7) - Benché, secondo il testo del Trattato, sia la Comunità ad apparire come contraente, l' art. 8 stabilisce che le somme che vi sono citate vanno rimborsate alla Commissione . Questa può quindi invocare un diritto al rimborso a suo nome. I problemi che potrebbero derivarne, per quanto riguarda le pretese che vanno oltre il testo dell' art. 8 o le pretese del convenuto dirette a compensare crediti, non sono qui rilevanti; come mostrerò, sole le pretese della Commissione basate sull' art. 8 sono giustificate.

    (8) - del 25 maggio 1976 (Bundesgesetzblatt, I, pag. 1253), come modificato.

    (9) - V. Stelkens/Bonk/Leonhardt, Verwaltungsverfahrensgesetz, commentario, 3a edizione, Monaco di Baviera, 1990, art. 62, punto 12.

    (10) - Palandt, Buergerliches Gesetzbuch, commentario, 50a edizione, Monaco di Baviera, 1991, art. 306, punto 3 (redattore: Heinrichs).

    (11) - V. art. 8, prima frase, del contratto: Il presente contratto può essere risolto dalla Commissione (...) .

    (12) - Si tratta chiaramente della risoluzione dedotta dalla Commissione e non di una rescissione ai sensi dell' art. 9 del contratto di cui trattasi.

    (13) - Rimane salva l' ipotesi, che non è rilevante nel caso di specie, in cui la Comunità non abbia ottemperato ai suoi obblighi (azione negativa) o abbia ostacolato o ritardato la realizzazione del contratto (azione positiva).

    (14) - V. paragrafi 22-24.

    (15) - Confrontare l' allegato I del contratto, i punti B.1 e 2 e le spiegazioni fornite riguardo alla voce 2.1.2 nella tabella n. 1 dell' allegato I.

    (16) - V. nota precedente, ma le spiegazioni fornite per la voce 2.1.3.

    (17) - Tasso della Banca europea per gli investimenti in vigore alla data dalla decisione della Commissione relativa alla concessione del contributo finanziario al progetto.

    (18) - E' indubbio che tale messa in mora è pervenuta al convenuto il 17 dicembre 1986.

    (19) - V. nota 4, già citata.

    (20) - Del 19 agosto 1969 (Bundesgesetzblatt, I, pag. 1284).

    (21) - V. nota 4, già citata.

    (22) - V. punto 3 della relazione d' udienza, Racc. 1986, pag. 4058, nonché le conclusioni dell' avvocato generale Sir Gordon Slynn, loc. cit. pag. 4062, in particolare pag. 4064.

    (23) - Per quanto riguarda le disposizioni in materia d' interesse presenti in talune leggi ed in taluni regolamenti, v. Noell, Die Rueckforderung fehlgeschlagener Subventionen - Zugleich ein Beitrag zur Problematik vorlaeufiger Subventionsbewilligungen, Goettingen, 1987, pag. 202 e seguenti.

    (24) - La questione quali effetti avrebbero le disposizioni in materia di contratti di sovvenzione rispetto a tale principio diventa priva di oggetto.

    (25) - V., per quanto riguarda gli artt. 48 e 49 della legge relativa all' organizzazione del procedimento amministrativo, per i quali l' art. 44 della legge finanziaria contiene solo disposizioni specifiche per il settore delle sovvenzioni volontarie: Stelkens/Bonk/Leonhardt, loc. cit., art. 62, punto 6, e art. 48, punto 28.

    (26) - Salvo norme imperative del diritto privato a cui, se del caso, rinvia il contratto.

    (27) - Stelkens/Bonk/Leonhardt, loc. cit., art. 44, punti 7 e seguenti, che fornisce altri richiami alla giurisprudenza.

    (28) - Ciò appare particolarmente evidente qualora si esamini la formulazione del Bundesverwaltungsgericht, secondo cui l' abrogazione elimina il fondamento giuridico che consente di conservare la sovvenzione per l' avvenire (v. sentenza 11 febbraio 1983 - 7 C 70/80 - Neue Zeitschrift fuer Verwaltungsrecht, 1984, pag. 36, in particolare pag. 38).

    (29) - Confrontare con l' art. 44, lett. a), terzo paragrafo, prima frase, della legge organica sul bilancio federale.

    (30) - V. paragrafi 22-24.

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