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Document 61990CC0158

    Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 30 aprile 1991.
    Procedimento penale contro Mario Nijs e Transport Vanschoonbeek-Matterne NV.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Politierechtbank Hasselt - Belgio.
    Trasporti su strada - Disposizioni sociali - Controlli.
    Causa C-158/90.

    Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-06035

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:179

    61990C0158

    Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 30 aprile 1991. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI MARIO NIJS E TRANSPORT VANSCHOONBEEK-MATTERNE NV. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: POLITIERECHTBANK HASSELT - BELGIO. - TRASPORTI SU STRADA - DISPOSIZIONI SOCIALI - CONTROLLI. - CAUSA C-158/90.

    raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-06035


    Conclusioni dell avvocato generale


    ++++

    Signor Presidente,

    Signori Giudici,

    1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale il Politierechtbank di Hasselt (Belgio) chiede alla Corte di interpretare l' art. 15, n. 7, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all' apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (1), ai cui sensi "il conducente deve essere in grado di presentare, a richiesta di un agente di controllo, i fogli di registrazione della settimana in corso, e in ogni caso il foglio dell' ultimo giorno della settimana precedente durante la quale ha guidato".

    Più in particolare, il giudice di rinvio chiede se l' espressione "ultimo giorno" debba intendersi come ultimo giorno di calendario, ultimo giorno lavorativo o ultimo giorno di guida ed inoltre se per "settimana precedente" debba intendersi quella immediatamente anteriore al controllo oppure la settimana precedente in cui l' autista ha guidato un veicolo soggetto alla disciplina comunitaria.

    2. Premesso che talune versioni linguistiche della disposizione, come ad esempio quelle olandese (testo cui fa riferimento il giudice a quo) ed italiana (2), possono dar luogo a prima vista a qualche perplessità, non mi sembra che, tenuto conto della logica e della finalità della regolamentazione in causa, la norma dia adito a seri dubbi interpretativi (3).

    Per quel che riguarda il quadro normativo, si deve ricordare che il regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (4), fissa talune norme relative ai periodi di riposo e di guida per i conducenti. Il citato regolamento n. 3821/85, adottato in pari data, prevede poi, all' art. 3, n. 1, l' utilizzazione di un apparecchio di controllo su tutti i veicoli sottoposti alla normativa comunitaria. I fogli di registrazione inseriti in questi apparecchi sono concepiti per registrare in modo automatico o semiautomatico i dati relativi alla marcia dei veicoli ed ai tempi di lavoro dei conducenti, in modo da consentire alle competenti autorità il controllo del rispetto dei periodi di guida e di riposo prescritti dal regolamento n. 3820/85.

    Ai sensi dell' art. 14 del regolamento n. 3821/85, i fogli di registrazione sono rilasciati al conducente dal suo datore di lavoro; i conducenti devono quindi utilizzare tali fogli per ciascun giorno in cui guidano (art. 15, n. 2), apportandovi talune indicazioni obbligatorie quali il nome, la data ed il numero della targa del veicolo (art. 15, n. 5).

    3. L' espressione "ultimo giorno", di cui all' art. 15, n. 7, del regolamento n. 3821/85, non può dunque che riferirsi all' ultimo giorno di guida, giacché non esiste alcun foglio di registrazione relativo ad una giornata in cui l' autista non ha guidato.

    Una tale interpretazione è d' altra parte conforme alla finalità della norma, che è appunto quella di consentire il controllo del rispetto delle prescrizioni relative ai periodi di guida e di riposo.

    E' poi evidente che, per accertare se il foglio di registrazione esibito sia effettivamente quello relativo all' ultimo giorno di guida, ci si potrà eventualmente avvalere di altri sistemi di controllo, come ad esempio la verifica della contabilità dell' impresa.

    4. Uguali considerazioni valgono per quel che riguarda la nozione di "settimana precedente", che deve essere intesa come ultima settimana precedente il controllo e nel corso della quale l' autista ha guidato un veicolo sottoposto alla disciplina comunitaria.

    5. Suggerisco pertanto alla Corte di rispondere come segue ai quesiti posti dal giudice di rinvio:

    "L' art. 15, n. 7, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3821/85, va interpretato nel senso che il conducente deve esibire il foglio di registrazione relativo all' ultimo giorno di guida della settimana precedente il controllo nella quale lo stesso conducente ha guidato un veicolo sottoposto alla disciplina comunitaria".

    (*) Lingua originale: l' italiano.

    (1) GU L 370, pag. 8.

    (2) Tali versioni fanno riferimento all' "ultimo giorno della settimana precedente durante la quale ha guidato"; non così le versioni francese ed inglese ove più precisamente si parla di "ultimo giorno della settimana precedente durante il quale ha guidato".

    (3) Sul principio secondo cui le varie versioni linguistiche di un testo comunitario vanno interpretate in modo uniforme e perciò, in caso di divergenza, la disposizione deve essere intesa in funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui essa fa parte, v. sentenza 27 ottobre 1977, Bouchereau, punto 14 della motivazione (causa 30/77, Racc. pag. 1999); sentenza 12 luglio 1979, Koschniske, punti 5-8 della motivazione (causa 9/79, Racc. pag. 2717).

    (4) GU L 370, pag. 1.

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