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Document 61990CC0003

    Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 11 luglio 1991.
    M.J.E. Bernini contro Minister van Onderwijs en Wetenschappen.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep Studiefinanciering - Paesi Bassi.
    Parità di trattamento - Accesso all'istruzione - Sussidio per gli studi.
    Causa C-3/90.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-01071

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:308

    61990C0003

    Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven dell'11 luglio 1991. - M. J. E. BERNINI CONTRO MINISTER VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COLLEGE VAN BEROEP STUDIEFINANCIERING - PAESI BASSI. - PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE - ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO - SOSTEGNO FINANZIARIO AGLI STUDI. - CAUSA C-3/90.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-01071


    Conclusioni dell avvocato generale


    ++++

    Signor Presidente,

    Signori Giudici,

    1. La presente causa ha ad oggetto una domanda pregiudiziale, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, del College van Beroep Studiefinanciering olandese circa l' interpretazione dell' art. 48 del Trattato CEE e degli artt. 7, n. 2, e 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (1). Le questioni sottoposte alla Corte sono sorte nell' ambito di una controversia tra la sig.ra M.J.E. Bernini, attrice (in prosieguo: la "sig.ra Bernini") e il Minister van Onderwijs en Wetenschappen, convenuto (in prosieguo: il "ministro") a proposito del diritto degli studenti di altri Stati membri di fruire del regime olandese di sussidi scolastici per studi compiuti all' estero.

    Antefatti e procedimento

    2. La sig.ra Bernini, cittadina italiana, è andata a risiedere, assieme ai genitori, nei Paesi Bassi nel 1964, all' età di due anni. Il padre era stato assunto dall' università di Leida, presso la quale è tuttora occupato. La figlia, sig.ra Bernini, ha frequentato nei Paesi Bassi corsi di istruzione primaria e secondaria e poi un corso di formazione professionale presso una Middelbare Technische School (scuola tecnica secondaria superiore). Nell' ambito di detta formazione professionale, essa ha svolto durante dieci settimane (dal 21 marzo 1985 al 31 maggio 1985) un' attività retribuita di tirocinante presso il reparto "progetti e preparazione" di un mobilificio di Haarlem, nei Paesi Bassi. Nel novembre 1985 la sig.ra Bernini si è recata a studiare architettura presso l' università di Napoli e nel luglio 1986 ha presentato al ministro una domanda di sussidio per gli studi ai sensi della Wet op de Studiefinanciering (legge olandese sui sussidi per gli studi) del 24 aprile 1986 (in prosieguo: la "WSF") (2).

    La domanda è stata respinta nel maggio 1987, in quanto, secondo l' autorità competente, la sig.ra Bernini non rientrava nel novero delle persone equiparate ai cittadini olandesi ai fini del regime di sussidi scolastici ai sensi dell' art. 7 della WSF, e in quanto gli studi di architettura presso l' università di Napoli non rispondevano ai requisiti posti dagli artt. 9 e 11 della WSF. Nel giugno 1987 la sig.ra Bernini ha presentato allo stesso ministro un reclamo contro il provvedimento di reiezione; il reclamo è stato respinto nell' agosto 1987, in quanto la sig.ra Bernini - sempre a giudizio del ministro - non poteva venir equiparata ai cittadini olandesi ai fini del regime di sussidi scolastici ai sensi dell' art. 7 della WSF (3). Si specificava che per poter ottenere, pur non essendo cittadina olandese, un sussidio scolastico, la sig.ra Bernini avrebbe dovuto risiedere nei Paesi Bassi, mentre, secondo il ministro, era residente a Napoli.

    3. La sig.ra Bernini ha impugnato quest' ultima decisione del ministro dinanzi al College van Beroep Studiefinanciering, cioè il giudice a quo. Nella fattispecie essa si fonda sull' argomento secondo il quale, in virtù del tirocinio compiuto dal 21 marzo al 31 maggio 1985, essa ha acquisito lo status di lavoratore migrante e le spetta dunque il sussidio per gli studi a norma dell' art. 7 del regolamento n. 1612/68. In subordine sostiene che il sussidio per i corsi di formazione che ha iniziato a frequentare rappresenta un vantaggio sociale a favore del padre ai sensi degli artt. 7 e 10-12 del regolamento n. 1612/68. Infine fa appello all' art. 12 dello stesso regolamento, che le conferirebbe un diritto immediato al sussidio come figlia di lavoratore migrante.

    Dal canto suo, il ministro ha sostenuto dinanzi al giudice del rinvio che la sig.ra Bernini, lavorando nel 1985 "per alcuni giorni, durante un periodo di vacanze", non aveva acquisito lo status di lavoratore migrante e non poteva perciò invocare l' art. 7 del regolamento n. 1612/68. Al padre della sig.ra Bernini, il cui status di lavoratore migrante è fuori discussione, spettano effettivamente, sempre in forza dell' art. 7, gli stessi vantaggi sociali spettanti ai lavoratori olandesi, ma, secondo il ministro, il sussidio di cui trattasi non costituisce per il padre della sig.ra Bernini un vantaggio sociale ai sensi dell' art. 7 summenzionato, dato che è concesso espressamente allo studente e non ai genitori. Infine, il ministro ha escluso pure la possibilità di invocare l' art. 12 del regolamento n. 1612/68, in quanto la sig.ra Bernini non fa più parte della famiglia di un lavoratore migrante ai sensi dell' art. 10, n. 1, di detto regolamento e non soddisfa nemmeno il requisito della residenza stabilito dall' art. 12.

    4. Il giudice a quo sottopone alla Corte le seguenti cinque questioni pregiudiziali:

    "1) Se chi, come la sig.ra Bernini, si trovi in una situazione per cui, dopo aver lavorato come tirocinante presso un' impresa in uno Stato membro (nel presente caso nei Paesi Bassi), si reca in seguito a studiare nello Stato membro di cui è cittadino, vada considerato un lavoratore migrante che rientra nel campo d' applicazione degli artt. 48 e 49 del Trattato CEE e del regolamento (CEE) n. 1612/68.

    2) Se la giurisprudenza della Corte nelle sentenze 21 giugno 1988, causa 39/86 (Lair) e causa 197/86 (Brown), vada intesa nel senso che il lavoratore migrante, in un caso come quello in esame, in cui si deve ritenere sussista (qualche) nesso di contenuto fra il lavoro (reale ed effettivo) in precedenza svolto e gli studi successivamente seguiti dal lavoratore, conserva lo status di lavoratore migrante ai sensi dell' art. 48 del Trattato CEE nonché dell' art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 anche qualora non sia rimasto involontariamente disoccupato (ad esempio, quando di sua spontanea volontà abbia lasciato il precedente lavoro per andare a studiare) e qualora dopo la fine dell' attività in precedenza svolta abbia intrapreso gli studi non immediatamente, ma solo dopo un certo tempo.

    3) In base a quali criteri si debba stabilire se il figlio del cittadino di uno Stato membro il quale lavori o abbia lavorato nel territorio di un altro Stato membro 'risieda' in questo altro Stato membro ai sensi dell' art. 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68. Se il figlio il quale, in relazione col compimento degli studi, dimori per alcuni anni fuori di detto altro Stato membro, possa cionondimeno essere considerato tuttora residente nello stesso Stato membro.

    4) Se il diritto comunitario implichi che uno Stato membro (come i Paesi Bassi) il quale offra ai figli dei lavoratori suoi cittadini, a determinate condizioni, la possibilità, sotto l' aspetto finanziario, di seguire in un altro Stato membro determinati studi senza porre perciò il requisito della residenza nello Stato membro d' origine (Paesi Bassi), debba offrire tale possibilità, alle stesse condizioni, del pari ai figli dei lavoratori degli altri paesi comunitari occupati in detto Stato membro, anche se con ciò, per quanto riguarda i figli stessi, dopo l' inizio degli studi non si possa più parlare di 'residenza' in tale Stato membro ai sensi dell' art. 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68. Se il requisito della residenza nello Stato membro ospitante, prescritto per il figlio di un lavoratore comunitario, non debba quindi più valere ai fini dell' applicazione dell' art. 12, giacché tale applicazione sarebbe altrimenti in contrasto con quanto stabilisce l' art. 48 del Trattato CEE.

    5) Se il sussidio per gli studi (come quello contemplato dalla WSF - legge olandese sui sussidi per gli studi) a favore del figlio di un lavoratore ai sensi dell' art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 possa essere considerato un vantaggio sociale ai sensi dell' art. 7, n. 2, dello stesso regolamento nella situazione in cui il lavoratore dovrebbe altrimenti accollarsi, in tutto o in parte, la spesa per il mantenimento e gli studi del figlio stesso ed in cui perciò il sussidio consente manifestamente al lavoratore un risparmio.

    Qualora la questione debba essere risolta in senso affermativo, se ciò implichi che il figlio di tale lavoratore possa far valere un proprio diritto al sussidio per gli studi nel caso in cui la normativa nazionale dello Stato membro (come la WSF olandese) attribuisca il diritto unicamente al figlio studente e non al genitore lavoratore. Se si tratti quindi di un diritto perfetto al sussidio per gli studi, o ad esempio solo di un diritto che dipende dalla misura in cui il finanziamento degli studi del figlio costituisce un manifesto risparmio per il lavoratore. Se in proposito sia rilevante che lo studente figlio risieda nello Stato membro in cui il genitore lavoratore è occupato, qualora la normativa nazionale di questo Stato membro (come la WSF olandese) non prescriva il requisito della residenza nello Stato membro per i figli dei propri lavoratori nazionali".

    5. Con lettera 1 marzo 1991, il presidente f.f. del College van Beroep Studiefinanciering ha informato la Corte del fatto che, a seguito della sentenza 13 novembre 1990, Di Leo (4), il ministro ha modificato il suo atteggiamento e ritiene ora che, come figlia di lavoratore migrante, la sig.ra Bernini può a buon diritto rivendicare un sussidio per gli studi che sta compiendo. Emerge da detta lettera che il giudice a quo non annette più alcuna importanza alle due questioni pregiudiziali (nn. 3 e 4) inerenti al diritto della sig.ra Bernini ad un sussidio scolastico in qualità di figlia di lavoratore migrante. Quanto alle altre questioni pregiudiziali relative al diritto della sig.ra Bernini ad una borsa di studio in qualità di lavoratore migrante (nn. 1 e 2) o a titolo di vantaggio sociale spettante al padre in quanto lavoratore migrante (n. 5), il giudice di rinvio osserva che la sentenza summenzionata non risolve questi punti e che esso considera di capitale importanza la loro soluzione, specie perché questa presenta anche grande interesse per la valutazione di analoghe domande di sussidio in altre cause dinanzi ad esso pendenti.

    6. Il governo olandese ha confermato all' udienza di aver effettivamente modificato il suo atteggiamento nel senso summenzionato e che la borsa di studio richiesta dalla sig.ra Bernini come figlia di lavoratore è stata corrisposta nel frattempo.

    Così stando le cose, dobbiamo verificare anzitutto se la Corte sia competente a pronunciarsi su dette questioni pregiudiziali a norma dell' art. 177 del Trattato CEE.

    La competenza della Corte

    7. La Corte non è competente a pronunciarsi su questioni di interpretazione che non rispondano ad esigenze reali inerenti alla soluzione di una controversia (5). Nell' ambito della suddivisione delle funzioni tra il giudice nazionale e la Corte di giustizia, spetta comunque al giudice nazionale valutare la pertinenza delle questioni di diritto sollevate dalla controversia e la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini della emananda decisione (6). La Corte non può sindacare la motivazione del procedimento di rinvio (7). Ciò non toglie che la competenza del giudice nazionale gli è conferita solo per consentirgli di dirimere una controversia dinanzi ad esso pendente (8).

    La Corte dovrebbe perciò dichiararsi incompetente se non vi fosse più conflitto nel merito o se le questioni sollevate non avessero alcuna relazione con l' effettività o con l' oggetto della causa principale (9). A quanto risulta alla Corte, la sig.ra Bernini non ha rinunciato agli atti; quanto meno ciò non emerge dalla lettera del giudice a quo e nemmeno è stato sostenuto all' udienza. Del resto non bisogna escludere che la sig.ra Bernini, pur se ha ottenuto la borsa di studio che richiedeva, può aver interesse a far riconoscere il suo diritto in base ad uno degli altri due motivi invocati. Partirò dunque dal presupposto che le questioni sollevate nell' ambito di questi altri motivi abbiano ancora (o possano ancora avere) effettivamente un rapporto con la realtà e la materia del contendere (tuttora sub giudice) e le risolverò in seguito. Per le questioni (nn. 3 e 4) che il giudice di rinvio ritiene ormai prive di importanza per la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente, questo rapporto non esiste più, sicché non vi è motivo di risolverle. Tuttavia, per una migliore comprensione del requisito della "residenza" menzionato in dette questioni, farò un breve rinvio alla giurisprudenza della Corte in materia, in quanto ciò può aver interesse per i motivi che dovrà indicare il giudice a quo nella sua pronuncia nel merito.

    Il diritto al sussidio per gli studi a motivo dello status di lavoratore migrante

    8. L' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 dispone che il lavoratore cittadino di uno Stato membro fruisce, nel territorio degli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali e fiscali spettanti ai lavoratori nazionali. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il sussidio scolastico deve considerarsi vantaggio sociale ai sensi di detto articolo (10). La prima e la seconda questione pregiudiziale del giudice a quo vertono sul problema se uno studente come la sig.ra Bernini abbia mai avuto lo status di lavoratore migrante ai sensi dell' art. 48 del Trattato CEE e del regolamento n. 1612/68 e, in caso affermativo, se lo abbia conservato nel corso degli studi.

    9. Ho già sottolineato che, nell' ambito della formazione professionale tecnica che ha preceduto gli studi universitari, la sig.ra Bernini ha svolto per un periodo di dieci settimane, dal 21 marzo al 31 maggio 1985, un' attività retribuita come tirocinante presso un mobilificio nei Paesi Bassi e ritiene perciò di aver così acquisito lo status di lavoratore migrante.

    Secondo la giurisprudenza della Corte, si deve considerare lavoratore migrante chiunque svolga attività retribuita reale ed effettiva, salvoché sia talmente ridotta da potersi definire puramente marginale ed accessoria (11). La caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro è, secondo questa giurisprudenza, il fatto che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore e sotto le direttive di un' altra persona, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione (12).

    Nelle sentenze Lawrie-Blum e Brown la Corte ha riconosciuto che i tirocinanti che forniscono, a titolo di apprendistato professionale (13) o come "formazione professionale preuniversitaria" (14), prestazioni retribuite a favore o sotto la direzione di un terzo possono considerarsi anch' essi lavoratori migranti. In quelle cause si trattava però, come ha osservato il governo olandese, di periodi di tirocinio molto più lunghi (otto mesi ed oltre).

    Con la prima questione pregiudiziale, il giudice a quo chiede quindi se un' attività subordinata svolta da un tirocinante durante dieci settimane nell' ambito di una formazione professionale sia sufficiente a conferirgli la qualità di lavoratore migrante.

    10. Spetta al giudice nazionale valutare, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, se l' attività esercitata durante un certo periodo sia reale ed effettiva e non sia talmente ridotta da doversi considerare marginale ed accessoria. Esso deve, come ho già rilevato nelle conclusioni per la causa C-357/89, Raulin, accertare a questo proposito se il rapporto di lavoro non sia stato tanto breve che l' interessato non si è familiarizzato o non ha potuto familiarizzarsi con l' attività lavorativa concreta e se le attività svolte rivestissero effettivo valore economico per il datore di lavoro.

    All' udienza l' agente del governo olandese ha richiamato, a questo proposito, la sentenza pronunciata dalla Corte il 31 maggio 1989, Bettray (15). La Corte ha ivi dichiarato che, sebbene fossero state fornite prestazioni a favore e sotto la direzione di un' altra persona e contro corresponsione di una retribuzione, dette prestazioni "non possono essere considerate attività economiche reali ed effettive, dal momento che rappresentano solo uno strumento per la rieducazione o il reinserimento degli interessati e che il lavoro retribuito (...) ha come finalità il recupero, in tempi più o meno lunghi, della capacità di occupare un posto di lavoro ordinario o l' accesso ad un' esistenza il più possibile normale" (punto 17). Nella fattispecie si trattava di attività svolte nell' ambito di una "occupazione sociale" da persone che, per fattori dipendenti dalle loro condizioni, non erano in grado di lavorare per periodi più lunghi in condizioni normali e che, come è facilmente comprensibile, non erano disponibili per il mercato del lavoro (16). La Corte ha attribuito grande importanza al fatto che il sig. Bettray non era stato assunto per la sua capacità di svolgere una determinata attività, ma che erano invece le attività da svolgere che erano state concepite in funzione delle persone cui sarebbero state affidate al fine di conservare, recuperare o promuovere la loro abilità al lavoro (punto 19).

    11. Anche per quanto riguarda una persona che svolge, come studente e nell' ambito di una formazione professionale preuniversitaria, un' attività retribuita di tirocinante durante dieci settimane presso un' impresa si potrebbe sostenere che essa non è stata scelta in funzione della sua capacità di svolgere tale attività, ma che, al contrario, essa è stata assunta per promuovere la sua abilità lavorativa.

    Mi è però difficile immaginare che la Corte, nella citata sentenza 31 maggio 1989, Bettray, abbia voluto modificare la giurisprudenza di cui alle sentenze 3 luglio 1986, Lawrie-Blum (alla quale d' altra parte fa espresso rinvio) e 21 giugno 1988, Brown, anch' esse già citate. Anche nella sentenza Bettray la Corte inizia peraltro il suo ragionamento richiamandosi alla propria giurisprudenza costante, secondo la quale la sfera d' applicazione dell' art. 48 e, quindi, la nozione di lavoratore vanno interpretate in senso ampio (punto 12) e ripete che, a questo proposito, non si deve tener conto della maggiore o minore produttività del lavoratore interessato (punto 15) o della natura "sui generis" del rapporto di lavoro (punto 16). Si deve quindi limitare la portata della sentenza Bettray alla situazione speciale del collocamento sociale destinato, nella fattispecie, a rieducare dei tossicomani.

    12. Ciò non vuol ancora dire, tuttavia, che al momento della valutazione dello status di lavoratore non si possa tener conto della circostanza che l' attività è svolta nell' ambito di un tirocinio. Anzitutto, il giudice nazionale deve verificare se l' attività del tirocinio presenti chiaramente le caratteristiche essenziali di un rapporto di lavoro. A questo scopo è necessario, come emerge dalla citata sentenza 31 maggio 1989, Lawrie-Blum (che verteva su un tirocinio rientrante in una formazione degli insegnanti), che il tirocinante svolga attività secondo l' orario fissato dal datore di lavoro e secondo le istruzioni di questo, che tali attività abbiano per il datore di lavoro un certo valore economico e che il tirocinante riceva una controprestazione che possa considerarsi come un compenso per i suoi servizi (e per gli obblighi del tirocinio, punti 17 e 18). Se le prestazioni fornite non rivestono valore economico, o rivestono valore economico molto ridotto per il datore di lavoro (ad esempio in quanto solo su richiesta dell' istituto di insegnamento il tirocinante è stato collocato presso il datore di lavoro che, accogliendolo, agisce in realtà solo per benevolenza o per considerazioni di pubbliche relazioni) e/o se la retribuzione versata dal datore di lavoro, sempreché venga versata, è puramente simbolica, non mi pare si possa parlare di rapporto di lavoro tale da conferire lo status di lavoratore (17).

    In secondo luogo, allorché sussistono effettivamente le caratteristiche essenziali di un rapporto di lavoro, il giudice nazionale può ancora tener conto delle particolarità specifiche del tirocinio, nel senso che - allorché accerta se il rapporto di lavoro sia stato sufficientemente lungo per non considerarsi soltanto marginale ed accessorio ai sensi della giurisprudenza della Corte - può esigere un periodo d' attività più lungo nell' ipotesi di un tirocinio retribuito destinato per definizione a sviluppare una certa attitudine al lavoro, rispetto all' ipotesi della normale occupazione. Nell' ipotesi del tirocinio retribuito, un periodo di dieci settimane mi pare quindi (troppo) breve (18).

    13. Nel caso in cui il giudice a quo giungesse alla conclusione che la sig.ra Bernini ha comunque acquisito lo status di lavoratore migrante per effetto delle sue attività di tirocinante, la seconda questione pregiudiziale mira a stabilire se essa abbia conservato lo status di lavoratore e lo abbia tuttora, dato che adesso frequenta a tempo pieno un corso di studi presso l' università di Napoli.

    Nella sentenza 21 giugno 1988, Lair, già citata, la Corte ha dichiarato che uno studente conserva, sotto il profilo della spettanza del sussidio scolastico, la qualità di lavoratore acquisita in precedenza, se vi è continuità tra la precedente attività lavorativa e gli studi intrapresi, cioè se sussiste una relazione tra l' "oggetto degli studi e la precedente attività lavorativa". La Corte ha aggiunto che però non si può esigere la sussistenza di tale relazione "nel caso di un lavoratore migrante, divenuto disoccupato non per sua volontà, e che sia costretto dalla situazione del mercato del lavoro ad operare una riconversione professionale in altro settore di attività" (punto 37).

    Emerge dalla questione pregiudiziale che, per il giudice a quo, la necessaria relazione tra l' oggetto degli studi e la precedente attività lavorativa sussiste nel caso sul quale deve pronunciarsi. Il giudice proponente vuole però sapere se uno studente conservi comunque lo status di lavoratore migrante allorché sia divenuto disoccupato volontariamente, ad esempio cessando completamente, di propria iniziativa, la sua attività lavorativa per proseguire gli studi (prima parte della questione) e, in caso affermativo, se egli resti lavoratore migrante allorché comincia i suoi studi molto tempo dopo la cessazione dell' attività lavorativa (seconda parte della questione).

    14. Quanto alla prima parte della questione, ritengo che dalle già citate sentenze 21 giugno 1988, Lair e Brown, non si possa desumere che, in una situazione nella quale è necessaria - e sussiste - una relazione tra la precedente attività lavorativa e gli studi iniziati, il lavoratore conserva lo status di lavoratore migrante solo se è "disoccupato involontario" al momento in cui intraprende gli studi. Infatti, nella sentenza Lair la Corte mai ha ritenuto necessario ricordare che, al momento in cui si è trasferita per seguire un corso di studi, Sylvie Lair era (verosimilmente) in disoccupazione involontaria (19) e nella causa Brown si trattava di un lavoratore certamente destinato alla "disoccupazione volontaria", giacché era certo sin dall' inizio che Steven Brown avrebbe sospeso la sua attività lavorativa dopo otto mesi per andare a studiare.

    Checché ne sia, anche subordinando il diritto dello studente/ex lavoratore al fatto di essere disoccupato "involontariamente", ritengo che la nozione di "disoccupazione involontaria" vada interpretata in senso ampio per i motivi esposti nelle mie conclusioni per la causa Raulin (punto 14).

    15. Quanto alla seconda parte della questione (relativa all' intervallo che può trascorrere tra l' attività lavorativa precedente e l' inizio degli studi) ritengo che la "continuità" prescritta dalla giurisprudenza della Corte sussista solo allorché il lavoratore ha rinunciato alla sua attività professionale (o, se è disoccupato, ha smesso di cercare un impiego) con l' effettiva intenzione di intraprendere gli studi e di migliorare così le sue prospettive di carriera e di impiego. Allorché gli studi vengono iniziati molto tempo (20) dopo la cessazione dell' attività lavorativa (o della ricerca di impiego), ciò può significare che l' interessato non ha sospeso la sua attività lavorativa (o la ricerca di un impiego) onde recarsi a seguire gli studi. Spetta naturalmente al giudice nazionale valutare in questo contesto la durata dell' interruzione.

    16. Secondo il governo danese, un lavoratore che lascia lo Stato membro ospitante per andare a studiare nello Stato membro di cui è cittadino non può chiedere un sussidio scolastico nel primo Stato membro, giacché il sussidio in questo caso non serve più all' integrazione dello studente migrante nello Stato membro che concede il sussidio.

    La citata sentenza 13 novembre 1990, Di Leo, infirma, a mio parere questo argomento.

    Nella causa suddetta il governo olandese e quello tedesco avevano usato lo stesso argomento per dimostrare che un sussidio per gli studi (di medicina) all' estero, ed in particolare nello Stato membro d' origine, non rientra nella sfera dell' art. 12 del regolamento n. 1612/68. La Corte ha disatteso questo argomento con termini chiari ed emerge dalla motivazione che l' argomento è altrettanto inconferente allorché è invocato a proposito dell' art. 7, n. 2, dello stesso regolamento (21).

    Il diritto al sussidio per gli studi come figlio di lavoratore migrante

    17. Come ho già detto, il giudice a quo ha comunicato alla Corte che il ministro, dopo la citata sentenza 13 novembre 1990, Di Leo, non ha più contestato il diritto della sig.ra Bernini al sussidio per gli studi come figlia di lavoratore migrante (22). In un primo tempo il ministro aveva assunto un atteggiamento diverso, ritenendo nella fattispecie che la sig.ra Bernini, dal momento che frequentava l' università di Napoli, non poteva più considerarsi residente nei Paesi Bassi ai sensi dell' art. 12 del regolamento n. 1612/68. Pur se il giudice a quo considera ormai prive d' interesse la terza e la quarta questione pregiudiziale vertenti su questo argomento e pur se non suggerisco quindi alcuna soluzione in merito, vorrei comunque, come ho già detto (punto 7), formulare una sola osservazione circa la giurisprudenza della Corte relativa al presupposto della residenza fissato dall' art. 12 summenzionato.

    18. Nella causa Di Leo la Corte ha deciso, nel caso di una studentessa italiana residente in Germania (figlia di un lavoratore italiano pure residente in Germania) che voleva frequentare la facoltà di medicina dell' università di Siena, che, per quel che riguardava il sussidio per gli studi, essa, in forza dell' art. 12, doveva venir equiparata ai cittadini dello Stato membro ospitante, anche se l' insegnamento era impartito nello Stato membro del quale era cittadina. In questo modo la Corte ha implicitamente ammesso che il requisito della residenza (la cui validità non era messa in discussione) può essere soddisfatto nello Stato membro che eroga il sussidio anche se lo studente per ragioni di studio si trasferisce in un altro Stato membro (23).

    Siffatta interpretazione della nozione di residenza mi pare conforme alla giurisprudenza della Corte in altri settori del diritto comunitario. Si intende ivi per "residenza" il centro abituale degli interessi di un soggetto (24). Orbene, è evidente che un semplice soggiorno temporaneo altrove non implica lo spostamento in detto luogo del centro di interessi; per accertare se così è si devono vagliare i moventi che hanno determinato il soggetto a trasferirsi e l' indole dell' attività svolta altrove nonché la situazione familiare (25). Nell' ipotesi degli studi, il fatto che il cambiamento del luogo di soggiorno è determinato dagli studi ed è limitato alla durata degli stessi rappresenta perciò un elemento importante.

    19. La decisione del ministro di ritornare sulla precedente decisione e concedere una borsa di studio alla sig.ra Bernini dimostra perciò che, giustamente a mio avviso, il ministro è giunto alla conclusione che uno studente conserva la residenza nello Stato membro ospitante allorché, come nella fattispecie, risulti in particolare che i parenti prossimi dello studente, che lo hanno a carico, continuano a risiedere nello Stato membro suddetto e che egli stesso vi ha risieduto ininterrottamente dall' età di due anni e vi ha svolto gli studi, che egli ha lasciato detto Stato a causa e per la durata degli studi e vi ritorna regolarmente presso la famiglia, e che egli finora non ha manifestato l' intenzione di insediarsi altrove dopo la conclusione degli studi (26).

    Il diritto dello studente al sussidio per gli studi a motivo dello status di lavoratore migrante di uno dei genitori

    20. Ponendo la quinta questione, il giudice a quo vuol sapere se la concessione di un sussidio scolastico al figlio di un lavoratore migrante possa definirsi vantaggio sociale ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, a favore del genitore/lavoratore migrante, allorché questi dovrebbe, in caso contrario, accollarsi direttamente - in tutto o in parte - gli oneri del sostentamento e degli studi del figlio e, in caso affermativo, se il figlio possa in questo caso rivendicare, su questa base, un proprio diritto al sussidio, qualora la normativa nazionale attribuisca detto diritto unicamente al figlio e se a questo proposito sia necessario che il figlio risieda nello Stato membro ospitante, dato che la normativa nazionale non prescrive l' obbligo della residenza ai figli dei lavoratori nazionali.

    21. I vantaggi sociali ai sensi del menzionato art. 7, n. 2, comprendono tutti i vantaggi "che, connessi o no ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali a causa, principalmente, della loro qualità obiettiva di lavoratori o del semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri appare quindi atta a facilitarne la mobilità nell' ambito della Comunità" (27). Fondandosi su questa considerazione, nella sentenza 20 giugno 1985, Deak, già ricordata, punto 24 della motivazione, la Corte ha dichiarato che uno Stato membro la cui legislazione prevede il versamento di assegni a favore dei giovani che cercano impiego, in considerazione della loro situazione personale (28), non può negare il versamento di dette indennità ai figli a carico di un lavoratore cittadino di un altro Stato membro a motivo della cittadinanza di detti figli, che non sono cittadini di uno Stato membro. Nella sentenza Lebon la Corte ha però affermato che il versamento di una prestazione sociale contemplata dalla normativa dello Stato membro ospitante che garantisca, in modo generale, un minimo di mezzi di sussistenza, può venir negato ad un figlio (nella fattispecie di oltre 21 anni d' età) in quanto "non costituisce un vantaggio sociale per il lavoratore ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, giacché [questi] non provvede più a mantenere il discendente" (29).

    Questa giurisprudenza mi pare contenga la soluzione della prima parte della questione: contrariamente a quanto si sostiene nella presente causa da parte dei governi belga e danese, dalla citata sentenza 20 giugno 1985, Deak, emerge che anche vantaggi sociali contemplati dalla normativa nazionale interessata a favore del figlio stesso vanno considerati vantaggi sociali a favore del genitore/lavoratore migrante ai sensi dell' art. 7, n. 2, in quanto sono idonei a facilitare la mobilità dei lavoratori all' interno della Comunità. Ciò vale tuttavia, come precisa la citata sentenza 18 giugno 1987, Lebon, solo nel caso in cui il figlio rimanga a carico del lavoratore. In quest' ultimo caso - che va apprezzato dal giudice nazionale - mi pare che l' importo totale del sussidio scolastico vada considerato vantaggio sociale ai sensi dell' art. 7, n. 2.

    22. Il giudice a quo desidera sapere inoltre se, nel caso in cui il sussidio scolastico sia un vantaggio sociale a favore del lavoratore/genitore ai sensi dell' art. 7, n. 2, il figlio di un lavoratore migrante possa rivendicare un diritto soggettivo a tale provvidenza e se, in caso affermativo, detto diritto non sia subordinato al requisito della residenza del figlio.

    Secondo la giurisprudenza della Corte nella già citata sentenza 18 giugno 1987, Lebon, i familiari di un lavoratore migrante, ai sensi dell' art. 10 del regolamento n. 1612/68, possono rivendicare solo indirettamente il diritto alla parità di trattamento conferita al lavoratore stesso dall' art. 7 del regolamento suddetto. In altri termini, solo allorché il sussidio scolastico di cui trattasi debba considerarsi vantaggio sociale a favore del genitore/lavoratore migrante stesso a norma dell' art. 7, n. 2, del regolamento citato - come nella fattispecie - i suoi figli possono pretendere gli stessi vantaggi di cui fruiscono i figli dei lavoratori nazionali.

    In quanto diritto mediato del figlio alla parità di trattamento, cioè come conseguenza del diritto del genitore/lavoratore migrante al sussidio scolastico considerato come vantaggio sociale a suo favore, il diritto del figlio non è vincolato, a mio avviso, al presupposto della residenza del figlio nello Stato membro che eroga il predetto sussidio (come non è vincolato, secondo la sentenza 20 giugno 1985, Deak, già ricordata, al possesso, da parte del figlio, della cittadinanza di uno degli Stati membri: v. punto 21 supra). Il fatto che l' art. 12 del regolamento n. 1612/68 conceda direttamente ai figli dei lavoratori migranti taluni vantaggi inerenti all' accesso ai corsi d' insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale, ma a condizione che il figlio risieda nel territorio dello Stato membro interessato, non è tale, a mio avviso, da intaccare la sfera d' applicazione specifica e più ampia dell' art. 7, n. 2, in quanto, ai termini di detto articolo, un sussidio scolastico concesso ai sensi della normativa nazionale può essere qualificato vantaggio sociale a favore del genitore/lavoratore migrante.

    Conclusione

    23. In base alle considerazioni suesposte, propongo alla Corte di risolvere solo la prima, la seconda e la quinta questione pregiudiziale, e di farlo nel modo seguente:

    "1) Il cittadino di uno Stato membro, occupato in un altro Stato membro come tirocinante nell' ambito di una formazione, va considerato lavoratore migrante ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68, se l' attività svolta alle dipendenze del datore di lavoro abbia per questi un certo valore economico, per il quale il tirocinante percepisce una retribuzione non puramente nominale e se l' attività del tirocinante, tenuto conto della sua natura particolare e della possibilità per il tirocinante di familiarizzarsi con un determinato lavoro, abbia una durata sufficiente per non considerarsi puramente marginale ed accessoria.

    2) Chi ha acquisito lo status di lavoratore lo conserva - nell' ipotesi in cui sia necessario, e sussista effettivamente, un rapporto tra l' attività lavorativa precedente e gli studi poi effettuati - quando cessa la sua attività allo scopo di iniziare gli studi e quando l' intervallo trascorso tra la precedente attività e gli studi non è talmente lungo che se ne possa dedurre, nelle circostanze della fattispecie, che il lavoratore non ha cessato la precedente attività per iniziare gli studi.

    5) Un sussidio scolastico concesso in uno Stato membro ai figli dei lavoratori nazionali costituisce per un lavoratore migrante un vantaggio sociale ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 allorché il lavoratore continua a provvedere al sostentamento del figlio, nel qual caso al figlio deriva da detta situazione un diritto mediato alla completa parità di trattamento con i figli dei lavoratori nazionali, e ciò indipendentemente dalla residenza in un caso come quello di specie, nel quale la normativa nazionale non prescrive la condizione della residenza ai figli dei lavoratori nazionali".

    (*) Lingua originale: l' olandese.

    (1) - GU L 257, pag. 2.

    (2) - Nederlands Staatsblad, 1986, 252. Detta legge è entrata in vigore il 1 ottobre 1986.

    (3) - Nel frattempo il corso d' architettura presso l' università di Napoli è divenuto conforme ai requisiti della WSF.

    (4) - Causa C-308/89, Racc. pag. I-4185.

    (5) - Sentenza 16 dicembre 1981, Foglia, punto 18 della motivazione (causa 244/80, Racc. pag. 3045).

    (6) - Sentenza 21 aprile 1988, Pardini, punto 8 della motivazione (causa 338/85, Racc. pag. 2041); v., inoltre, ordinanza della Corte 26 gennaio 1990, Falciola, punto 7 della motivazione (causa C-286/88, Racc. pag. I-191), nonché la summenzionata sentenza Foglia ai punti 14 e 15 della motivazione.

    (7) - Sentenza 16 giugno 1981, Salonia, punto 6 della motivazione (causa 126/80, Racc. pag. 1563); su questo punto vedere inoltre sentenza 19 dicembre 1968, Salgoil (causa 13/68, Racc. pag. 601).

    (8) - V. il punto 9 della sentenza 21 aprile 1988, Pardini, già citata (nota 6).

    (9) - V. punti 6 della sentenza 16 giugno 1981, Salonia, già citata (nota 7), ed 8 dell' ordinanza 26 gennaio 1990, Falciola, già citata (nota 6).

    (10) - V., ad esempio, sentenza 21 giugno 1988, Lair (causa 39/86, Racc. pag. 3161, punti 19-24 della motivazione) e, specie in materia di sussidio per studi compiuti all' estero, sentenza 27 settembre 1988, Matteucci (causa 235/87, Racc. pag. 5589, punto 11 della motivazione).

    (11) - Sentenza 23 marzo 1982, Levin (causa 53/81, Racc. pag. 1035, punti 16, 17 e 21 della motivazione); 3 giugno 1986, Kempf, (causa 139/85, Racc. pag. 1741, punto 14 della motivazione); 21 giugno 1988, Brown (causa 197/86, Racc. pag. 3205, punto 21 della motivazione); 31 maggio 1989, Bettray (causa 344/87, Racc. pag. 1621, punto 13 della motivazione); 5 ottobre 1988, Steymann (causa 196/87, Racc. pag. 6159, punto 13 della motivazione); v., inoltre, il punto 7 delle mie conclusioni relative alla sentenza 26 febbraio 1992, Raulin (causa C-357/89, Racc. pag. I-1027, in particolare pag. I-1040).

    (12) - V. sentenza 3 luglio 1986, Lawrie-Blum (causa 66/85, Racc. pag. 2121, punto 17 della motivazione), nonché le sentenze 31 maggio 1989, Bettray, punto 12 della motivazione, e 21 giugno 1988, Brown, punto 21 della motivazione, già ricordate (nota 11).

    (13) - La sentenza 3 luglio 1986, Lawrie-Blum, già ricordata (nota 12) verte su un tirocinio che rientrava nella formazione degli insegnanti e consisteva nell' impartire undici ore di lezione settimanali. Nel punto 19 della sentenza la Corte ha dichiarato che: Il fatto che il tirocinio per l' insegnamento possa essere considerato, analogamente ai periodi di apprendistato per altre professioni, come una preparazione pratica collegata all' esercizio vero e proprio dell' attività professionale non osta all' applicazione dell' art. 48, n. 1, se il servizio viene prestato alle stesse condizioni di un' attività subordinata

    (14) - La sentenza 21 giugno 1988, Brown, già ricordata (nota 11), punto 3 della motivazione, verte su un' attività definita nell' ordinanza di rinvio come apprendistato preuniversitario nell' industria . La Corte ha tuttavia statuito che, con detta attività, che costituisce attività subordinata reale ed effettiva, il sig. Brown aveva acquisito lo status di lavoratore migrante (punti 20-23 della motivazione).

    (15) - Già ricordata (nota 11).

    (16) - V. pure le conclusioni dell' avv. gen. Jacobs dell' 8 marzo 1989 (Racc. 1989, pag. 1621, in particolare pag. 1637).

    (17) - In questo caso, allorché il tirocinio rientra in un ciclo di studi, il tirocinante va considerato studente migrante (con i diritti inerenti a questo status) anziché lavoratore migrante.

    (18) - Nella causa Brown, già ricordata (nota 11), è stato ritenuto sufficiente un periodo di otto mesi.

    (19) - Lo desumo dalle conclusioni dell' avv. gen. Sir Gordon Slynn, nelle quali si rileva che la sig.ra Lair ha percepito l' indennità di disoccupazione (Racc. 1988, pag. 3161, in particolare pag. 3179).

    (20) - Nelle osservazioni presentate alla Corte la Commissione osserva, giustamente a mio avviso, che nella fattispecie è trascorso solo breve tempo tra la fine delle attività e l' inizio degli studi, cioè cinque mesi, che coincidevano per di più parzialmente con i mesi di vacanza universitari.

    (21) - Nei punti 14 e 15 di detta sentenza (v. nota 4), la Corte trae infatti argomento dalla sentenza 27 settembre 1988, Matteucci, già ricordata (v. nota 10), a proposito dell' art. 7, n. 2, per giungere, nel punto 16, alla sua conclusione riguardo all' art. 12.

    (22) - V. punti 5 e 6 supra.

    (23) - Altrimenti, la sentenza 13 novembre 1990, Di Leo (v. nota 4) sarebbe pertinente solo per i figli di lavoratori migranti che abitano in una zona frontaliera e continuano a risiedere nello Stato membro ospitante durante i loro studi all' estero. La sig.ra Carmina Di Leo non rientrava in questa ipotesi.

    (24) - V. sentenza 12 luglio 1973, Angenieux (causa 13/73, Racc. pag. 935, punti 28-32 della motivazione); v. inoltre la recente sentenza 13 novembre 1990, Reibold (causa C-216/89, Racc. pag. I-4163, punto 15 della motivazione).

    (25) - V. il punto 15 della sentenza 13 novembre 1990, Reibold, già citata nella nota precedente.

    (26) - Nella sentenza 15 marzo 1989, Echternach e Moritz (cause riunite 389/87 e 390/87, Racc. pag. 723), la Corte ha, certo, riconosciuto che uno studente era residente nello Stato nel quale compiva gli studi, anche se il resto della famiglia era rimpatriato. In quella causa, però, l' elemento determinante era il fatto che lo studente aveva sempre risieduto e studiato nello Stato membro menzionato per primo, vivendo con la famiglia (prima che rimpatriasse) ed era ivi ritornato, dopo esser inizialmente rimpatriato con la famiglia, a terminare gli studi che non poteva portar a termine nello Stato d' origine (punto 23).

    (27) - Così, in particolare, la sentenza 20 giugno 1985, Deak (causa 94/84, Racc. pag. 1873, punto 21 della motivazione).

    (28) - Al punto 15 della sentenza, la Corte ha osservato che le indennità di disoccupazione giovanile in questione costituiscono una prestazione fornita ai giovani in cerca di impiego a motivo della loro situazione personale e non in quanto sono familiari di un lavoratore in forza del regolamento n. 1408/71.

    (29) - Sentenza 18 giugno 1987, Lebon (causa 316/85, Racc. pag. 2811, punto 13 della motivazione).

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