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Document 61989TJ0156

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 27 giugno 1991.
Íñigo Valverde Mordt contro Corte di giustizia delle Comunità europee.
Dipendente - Requisiti per la promozione - Anzianità - Concorso - Regolarità delle operazioni di un concorso interno - Ricorso di annullamento e per risarcimento danni.
Causa T-156/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1991 II-00407

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1991:33

61989A0156

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 27 GIUGNO 1991. - INIGO VALVERDE MORDT CONTRO CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - CONDIZIONI PER LA PROMOZIONE - ANZIANITA - CONCORSO - REGOLARITA DELLE OPERAZIONI DI UN CONCORSO INTERNO - RICORSO PER ANNULLAMENTO E RISARCIMENTO. - CAUSA T-156/89.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-00407


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Dipendenti - Ricorso - Domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto - Nozione - Candidatura ad un posto vacante - Inclusione

(Statuto del personale, art. 90, n. 1)

2. Dipendenti - Ricorso - Interesse ad agire - Ricorso contro il rigetto della candidatura ad un posto vacante - Trasferimento dell' interessato in un' altra istituzione - Ricevibilità

(Statuto del personale, art. 91)

3. Dipendenti - Promozione - Requisito del minimo di anzianità nel grado - Calcolo - Decorrenza - Nomina in ruolo

(Statuto del personale, art. 45, n. 1)

4. Dipendenti - Interim - Designazione del dipendente chiamato ad occupare un posto ad interim - Ricorso ad un procedimento di selezione - Conseguenze in merito all' acquisto della qualità di dipendente promovibile - Assenza

5. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Nomina di un vincitore di concorso ad un posto che non corrisponde al bando di concorso - Inammissibilità

(Statuto del personale, artt. 27, n. 1, e 29, n. 1)

6. Dipendenti - Promozione - Promesse - Misconoscimento delle disposizioni statutarie - Legittimo affidamento - Insussistenza

(Statuto del personale, art. 45)

7. Atti delle istituzioni - Presunzione di validità - Atto inesistente - Nozione

8. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Commissione giudicatrice - Composizione - Potere discrezionale dell' autorità che ha il potere di nomina e del comitato del personale quanto alla scelta dei membri - Sindacato giurisdizionale - Limiti

(Statuto del personale, allegato III, art. 3)

9. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esami - Possibilità per un membro della commissione giudicatrice di identificare un candidato monostante l' anonimato delle prove - Conseguenze

(Statuto del personale, allegato III)

10. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esami - Contenuto delle prove - Potere discrezionale della commissione giudicatrice - Sindacato giurisdizionale - Limiti

11. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esami - Decisione di non iscrivere un candidato nell' elenco degli idonei - Obbligo di motivazione - Portata con riferimento alla segretezza dei lavori della commissione giudicatrice - Motivazione insufficiente - Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso

(Statuto del personale, allegato III, art. 6)

12. Dipendenti - Ricorso - Ricorso per risarcimento danni - Domanda di constatazione di un illecito dell' amministrazione - Ricevibilità - Illecito commesso in seguito ad una domanda dell' interessato - Irrilevanza

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

13. Dipendenti - Ricorso - Ricorso per risarcimento danni - Motivi - Illegittimità di una decisione dell' autorità che ha il potere di nomina non impugnata entro i termini - Irricevibilità

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

14. Dipendenti - Ricorso - Oggetto - Ingiunzione all' amministrazione - Irricevibilità

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

Massima


1. La candidatura di un dipendente ad un posto vacante equivale ad una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, visto che con essa si invita l' autorità che ha il potere di nomina ad emanare una decisione nei confronti di chi l' ha presentata.

2. Il ricorso inteso ad ottenere l' annullamento della decisione con cui è stata respinta la candidatura di un dipendente ad un posto vacante che doveva essere occupato mediante promozione non è irricevibile per mancanza di interesse ad agire in ragione del solo fatto che il ricorrente sia stato, nel frattempo, trasferito presso un' altra istituzione, giacché un simile trasferimento non rende impossibile l' esecuzione di un' eventuale sentenza d' annullamento.

3. Il minimo di anzianità che l' art. 45, n. 1, dello Statuto esige affinché un dipendente possa ricevere una promozione va calcolato, ove si tratti della prima promozione dopo l' assunzione, a decorrere dalla nomina in ruolo.

4. Lo Statuto, se non stabilisce come l' autorità che ha il potere di nomina debba selezionare i dipendenti chiamati a svolgere ad interim compiti di una carriera superiore, non contiene nemmeno disposizioni secondo cui un procedimento di selezione organizzato a questo scopo può produrre effetti giuridici quanto alla promozione di tali dipendenti. Non è quindi lecito equiparare gli effetti di un procedimento di questo genere a quelli di un concorso per quanto riguarda la possibilità di promuovere dipendenti che non abbiano maturato il minimo di anzianità prescritto dall' art. 45, n. 1, dello Statuto.

5. Se, quando adotta una decisione concernente la copertura di posti per i quali è stato bandito un concorso, l' autorità che ha il potere di nomina deve prendere in considerazione i risultati di detto concorso, tali risultati non le permettono tuttavia di nominare, in seguito, uno dei vincitori del concorso ad un posto la cui copertura non costituiva oggetto del concorso stesso.

Una simile nomina, che non lascerebbe a nessun altro la possibilità di dimostrare, nell' ambito di un nuovo concorso, che possiede le qualità necessarie per occupare il posto in esame, sarebbe manifestamente contraria allo scopo degli artt. 27, n. 1, e 29, n. 1, dello Statuto, cioè all' assunzione di dipendenti dotati delle migliori qualificazioni.

6. Per quanto riguarda la promozione dei dipendenti, l' autorità che ha il potere di nomina deve rispettare l' art. 45 dello Statuto. Promesse che non tengano conto delle disposizioni dello Statuto non possono ingenerare alcun legittimo affidamento nel dipendente a cui vengono indirizzate.

7. In circostanze eccezionali, un atto amministrativo può essere inesistente per vizi particolarmente gravi ed evidenti che lo inficino.

Affinché un atto venga privato del privilegio della presunzione di validità che è riconosciuto, per manifesti motivi di certezza del diritto, agli atti anche irregolari delle istituzioni, è necessario che esso sia viziato da un' irregolarità grossolana ed evidente, la cui gravità vada ben oltre la "normale" irregolarità dovuta all' erronea valutazione dei fatti o alla violazione della legge.

8. Per essere costituita conformemente alle disposizioni dello Statuto ed all' art. 3 del suo allegato III, la commissione giudicatrice di un concorso per titoli ed esami deve essere composta in modo da garantire una valutazione obiettiva delle prestazioni dei candidati alle prove d' esame per quanto concerne le loro qualità professionali. A questo riguardo, l' autorità che ha il potere di nomina e il comitato del personale godono di un ampio potere discrezionale nella valutazione della competenza delle persone che essi devono designare come membri della commissione giudicatrice e non spetta al Tribunale censurare la loro scelta, salvoché i limiti di detto potere non siano stati rispettati.

La designazione di un agente temporaneo come membro della commissione giudicatrice non può inficiare la regolarità della composizione della commissione, giacché l' art. 3 dell' allegato III dello Statuto non prescrive che i membri di una commissione giudicatrice siano necessariamente dipendenti di ruolo.

9. L' anonimato non rientra fra le modalità del procedimento di concorso prescritte dall' allegato III dello Statuto. Di conseguenza, la sola eventualità che un membro della commissione giudicatrice fosse in grado di identificare i candidati attraverso la loro grafia e le loro combinazioni linguistiche non è sufficiente per indurre il Tribunale a ritenere che la composizione della commissione fosse irregolare o non fosse tale da garantire una valutazione obiettiva delle qualità professionali dei candidati al concorso.

10. La commissione giudicatrice di un concorso dispone di un ampio potere discrezionale quanto al contenuto delle prove ed il giudice comunitario può censurare la scelta delle prove effettuata dalla commissione giudicatrice, solo qualora tale scelta esuli dall' ambito stabilito nel bando di concorso o sia completamente estranea agli scopi della prova o del concorso. Il Tribunale non può sostituire la sua valutazione a quella della commissione giudicatrice, per quel che riguarda il grado di difficoltà delle prove. Spetta, nondimeno, alla commissione giudicatrice provvedere affinché le prove presentino sostanzialmente lo stesso grado di difficoltà per tutti i candidati.

11. L' obbligo della commissione giudicatrice di motivare la propria decisione di non iscrivere un candidato nell' elenco degli idonei non è incompatibile con la segretezza dei lavori della commissione giudicatrice sancita dall' art. 6 dell' allegato III dello Statuto. Questo articolo vieta la divulgazione della posizione assunta dai singoli membri della commissione giudicatrice e la rivelazione degli elementi relativi a valutazioni di carattere personale o comparativo riguardanti i candidati. Al contrario, l' obbligo di serbare questo segreto non osta a che ciascun candidato sia informato dei punteggi che egli stesso ha conseguito nella valutazione dei suoi titoli o in esito alle prove sostenute. Il semplice richiamo generico ai risultati delle prove nella decisione comunicata all' interessato di non iscriverlo nell' elenco degli idonei non costituisce una motivazione sufficiente.

Tale irregolarità può tuttavia essere sanata dalla comunicazione all' interessato, nel corso del procedimento contenzioso, dei punteggi assegnatigli nelle diverse prove, giacché un annullamento fondato su questo unico vizio di forma potrebbe solo sfociare nell' adozione di una nuova decisione, identica, nel merito, alla decisione annullata.

12. Nell' ambito di un' azione di risarcimento, la domanda di un dipendente volta ad ottenere la declaratoria che l' istituzione convenuta ha commesso un illecito amministrativo non può essere dichiarata irricevibile per il solo motivo che il presunto illecito sarebbe stato commesso a seguito di una domanda dell' interessato.

13. Il dipendente che non abbia impugnato nei termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto una decisione dell' autorità che ha il potere di nomina che gli arrechi pregiudizio non può avvalersi dell' asserita illegittimità di questa decisione nell' ambito di un' azione di risarcimento.

14. Il giudice comunitario non può, senza usurpare le prerogative dell' autorità amministrativa, rivolgere ingiunzioni ad un' istituzione comunitaria. Questo principio non solo rende irricevibili, nell' ambito di un ricorso d' annullamento, conclusioni miranti a far ingiungere all' istituzione convenuta di adottare le misure che comporta l' esecuzione di una sentenza d' annullamento, ma vale, in linea di massima, anche nell' ambito di un ricorso di legittimità. Ne consegue che un ricorrente non può chiedere, nell' ambito di un' azione di risarcimento, la condanna dell' istituzione convenuta ad adottare determinati provvedimenti onde risarcire il danno asserito.

Parti


Nella causa T-156/89,

Íñigo Valverde Mordt, ex dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, attualmente dipendente del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, con l' avv. María Luisa González García-Pando, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il ricorrente, 75, avenue Pasteur,

ricorrente,

contro

Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Francis Hubeau, capodivisione, in qualità di agente, assistito dall' avv. Santiago Muñoz Machado, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Corte di giustizia, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione implicita con cui è stata negata al ricorrente la promozione ad un posto di giurista revisore, alla condanna della Corte a disporre detta promozione, all' annullamento del concorso CJ 32/88 e di diverse decisioni inerenti detto concorso nonché al risarcimento del danno materiale e morale assertivamente subito dal ricorrente,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai signori C.P. Briët, presidente, H. Kirschner e J. Biancarelli, giudici,

cancelliere: H. Jung

viste le memorie scritte ed a seguito della fase orale, svoltasi il 5 dicembre 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


A - Antefatti del ricorso

1 Allorché la Spagna ha aderito alle Comunità europee, la Corte di giustizia delle Comunità europee (in prosieguo: la "Corte") bandiva due concorsi generali per titoli ed esami onde costituire la divisione spagnola della direzione della traduzione. Il concorso CJ 12/85 era inteso all' assunzione di giuristi linguisti di grado LA6, mentre il concorso CJ 11/85 doveva consentire la costituzione di un elenco di riserva di giuristi revisori della carriera LA5/4.

2 Il ricorrente partecipava ad entrambi i concorsi e superava le prove del concorso CJ 12/85, ma non le prove scritte del concorso CJ 11/85. Durante l' esame orale del concorso CJ 12/85, nel maggio 1986, il presidente della commissione giudicatrice, sig. Koegler, che allora era il direttore della direzione della traduzione, informava il ricorrente che avrebbe potuto esser promosso in breve alla carriera superiore (LA5) se fosse stato assunto entro breve tempo. Il 16 settembre 1986 il ricorrente prendeva servizio come giurista linguista in prova. La decisione di nomina gli attribuiva il terzo scatto del grado LA6, con passaggio di scatto automatico al 1 settembre 1988. Il rapporto sul periodo di prova del ricorrente era particolarmente favorevole e il 16 giugno 1987 egli veniva nominato in ruolo.

3 Poiché il numero dei candidati dichiarati idonei in esito al concorso CJ 11/85 non consentiva di coprire tutti i posti vacanti di revisore nella divisione spagnola della traduzione, veniva iniziato un procedimento di selezione onde proporre all' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") un elenco di nomi che le consentisse di designare, conformemente all' art. 7, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), tre giuristi linguisti ad occupare ad interim posti di giuristi revisori. Questo procedimento informale iniziato, conformemente alle istruzioni del direttore della traduzione, dal sig. Elizalde, capodivisione facente funzione della divisione spagnola della traduzione, si svolgeva in due fasi.

4 Anzitutto, i meriti dei candidati venivano valutati in base a criteri relativi, da un lato, ai loro titoli e alla loro esperienza precedente e, dall' altro, alla valutazione del loro lavoro espressa dai revisori titolari e del capodivisione facente funzione. Detti criteri venivano resi noti agli interessati in un documento datato 11 novembre 1986, redatto dal capodivisione facente funzione e distribuito ai giuristi linguisti della divisione al fine di sollecitare candidature ai posti di revisore ad interim. Secondo tale nota, il detto procedimento di nomina ad interim "si doveva risolvere in una promozione alla scadenza del biennio contemplato dallo Statuto". Il 29 gennaio 1987 il capodivisione facente funzione trasmetteva al direttore della traduzione un memorandum contenente i nomi dei candidati prescelti secondo i criteri summenzionati. Primo in detto elenco era il ricorrente. La proposta però non aveva alcun esito.

5 Successivamente si svolgeva un' altra fase durante la quale i candidati designati dal capodivisione facente funzione dedicavano parte del loro tempo alla revisione. Durante un periodo di quattro mesi circa, questo lavoro veniva controllato e valutato dai revisori titolari e dal capodivisione facente funzione. Al termine di questa operazione, il nome del ricorrente figurava ancora al primo posto nell' elenco dei candidati proposti dal capodivisione facente funzione come giuristi revisori ad interim. Con decisione 7 agosto 1987 dell' APN, il ricorrente veniva incaricato di occupare ad interim, a decorrere dal 1 luglio 1987, un posto di giurista revisore.

6 Nel frattempo, il 27 maggio 1987, la Corte aveva pubblicato un terzo bando di concorso, relativo al concorso interno per titoli CJ 24/86, indetto per l' assunzione del capodivisione della divisione della traduzione di lingua spagnola. Nel settembre 1987 il ricorrente veniva incluso nell' elenco di riserva redatto in esito a detto concorso. In base al bando di concorso, detto elenco era valido un anno a decorrere dalla data della sua redazione, con possibilità di proroga.

7 Sempre in quel periodo veniva pubblicato l' avviso di posto vacante CJ 66/87, che dichiarava vacanti tre posti di giuristi revisori di lingua spagnola. Il 2 settembre 1987 il ricorrente presentava la sua candidatura ad uno di detti posti.

8 Il 18 marzo 1988 il ricorrente aveva un colloquio con il nuovo capo della divisione spagnola della traduzione, sig. Cervera, nel corso del quale sottolineava la necessità di prendere una decisione circa detti posti vacanti prima della scadenza dell' incarico ad interim dei revisori, prevista per il successivo 1 luglio, conformemente all' art. 7, n. 2, dello Statuto. Alcuni giorni dopo, gli veniva risposto che sarebbe stato bandito un concorso per la copertura dei detti posti vacanti, senza specificare se il concorso era previsto per titoli o per titoli ed esami. Il periodo dell' interim veniva però a scadere senza che alcun concorso fosse bandito. Tuttavia il ricorrente continuava a svolgere mansioni di revisore e a percepire l' indennità differenziale di cui all' art. 7 dello Statuto.

9 Il 17 giugno 1988, il ricorrente inviava una nota al nuovo direttore della traduzione, sig. Fell, pregandolo di intervenire presso l' APN onde far accogliere la sua candidatura. Il 4 luglio 1988 il direttore della traduzione gli rispondeva che non poteva proporre la sua nomina come giurista revisore. Egli rilevava, da un lato, che il ricorrente non aveva maturato l' anzianità necessaria, contemplata dall' art. 45, n. 1, dello Statuto, per essere promosso e, dall' altro, che il buon risultato ottenuto nel concorso bandito per il posto di capodivisione di grado LA3 non lo dispensava dal partecipare ad un concorso al fine di poter esser nominato giurista revisore.

10 Il 1 settembre 1988 il ricorrente passava al quarto scatto del grado LA6. Poco dopo, veniva pubblicato l' avviso di posto vacante CJ 41/88, concernente un quarto posto di giurista revisore di lingua spagnola. Nel punto IV tale avviso invitava i dipendenti tramutabili o promuovibili interessati a detto posto a presentare la propria candidatura. A tenore del punto V dello stesso avviso, gli altri dipendenti di ruolo ed agenti della Corte potevano manifestare il loro interesse a questo posto. Il 28 ottobre 1988 il ricorrente inviava una nota al capo della divisione del personale della Corte, registrata nella segreteria il 3 novembre successivo e così redatta:

"In merito all' avviso di posto vacante summenzionato, mi pregio di farLe presente che presento la mia candidatura al posto di giurista revisore di lingua spagnola".

11 Prima di bandire un concorso per l' assunzione di giuristi revisori di lingua spagnola, la Corte, conformemente all' art. 1, n. 1, dell' allegato III dello Statuto, aveva consultato la commissione paritetica. Nel suo parere del 3 agosto 1988, questa si pronunciava in senso sfavorevole all' organizzazione di un concorso per titoli ed esami e chiedeva all' APN di studiare la possibilità di coprire i posti di revisore mediante promozione. Il 25 ottobre 1988 la Corte pubblicava però un bando di concorso interno per titoli ed esami, contrassegnato dalla sigla CJ 32/88. Il bando di concorso stabiliva che nel corso delle prove d' esame scritte si sarebbero dovuti tradurre "testi giuridici".

12 La commissione giudicatrice di detto concorso era composta dai sigg. Fell, direttore della direzione della traduzione, di madre lingua tedesca, Cervera, capo della divisione spagnola della traduzione, e Dastis, referendario presso il gabinetto di un membro della Corte, di madre lingua spagnola, designato dal comitato del personale.

13 Il ricorrente presentava la sua candidatura al concorso il 24 novembre 1988. Con nota 29 novembre 1988, la divisione del personale della Corte trasmetteva al presidente della commissione giudicatrice l' elenco dei candidati al concorso. Il 7 dicembre 1988 la commissione giudicatrice ammetteva tutti i candidati a partecipare alle prove scritte, che si svolgevano il 14 dicembre 1988. Tra le prove obbligatorie vi era la traduzione in spagnolo di un testo francese relativo ad una forma particolare di garanzia ed ai suoi effetti.

14 Il 16 dicembre 1988 l' amministrazione trasmetteva al presidente della commissione giudicatrice, in forma anonima, le prove scritte dei candidati, contrassegnate solo da un numero. La commissione attribuiva al ricorrente, contrassegnato dal n. 50, il voto di 12/20 per la prova di traduzione dal francese e, applicando i coefficienti previsti dal bando di concorso, un totale di 95 punti per tutte le prove scritte. Il ricorrente, che aveva quindi ottenuto il minimo di punti per l' ammissione alle prove orali, veniva ammesso alla seconda fase, al termine della quale gli venivano attribuiti 124 punti per tutte le prove obbligatorie, cioè il 62% del punteggio massimo contemplato per dette prove. Secondo il bando di concorso, sarebbero stati inclusi nell' elenco di riserva solo i candidati che avessero conseguito almeno il 65% del punteggio massimo complessivo delle prove obbligatorie. Con nota 2 febbraio 1989 della divisione del personale dell' istituzione convenuta, il ricorrente veniva informato "che, in base ai risultati conseguiti nel complesso delle prove d' esame, la commissione giudicatrice non ha potuto includerLa nell' elenco di riserva". Questo elenco conteneva tre nominativi.

15 Il 28 febbraio 1989 il ricorrente presentava un reclamo diretto, in particolare, contro la decisione della commissione giudicatrice di non includerlo nell' elenco degli idonei. Sottolineando anzitutto gli aspetti positivi del procedimento per la selezione dei revisori ad interim, egli faceva osservare che l' APN aveva ripetutamente approvato il suo lavoro di revisore, continuando, in particolare, a versargli la relativa indennità differenziale dopo la scadenza del periodo di un anno contemplato dallo Statuto per la durata dell' interim. Invocando il principio "non bis in idem" e basandosi sull' argomento "ad maiora ad minus", egli sosteneva che gli spettava la nomina a giurista revisore, senza necessità di superare un nuovo concorso, dato che era stato incluso nell' elenco di riserva redatto in esito al concorso CJ 24/86 (capo della divisione della traduzione di lingua spagnola). Criticava pure la mancanza di una motivazione esplicita quanto alla valutazione delle qualità dimostrate in altra sede.

16 Inoltre egli stigmatizzava lo stesso principio dell' organizzazione di un concorso per titoli ed esami, dato che un siffatto procedimento faceva prevalere, per la valutazione della sua idoneità a ricoprire l' incarico, l' analisi di una decina di pagine al massimo sull' analisi del lavoro da lui svolto come revisore per circa due anni. Ricordava che la commissione paritetica si era pronunciata nella fattispecie a favore di un concorso per titoli. Il ricorrente deduceva inoltre l' inosservanza del principio del legittimo affidamento nei suoi confronti. Criticava poi la composizione della commissione giudicatrice del concorso CJ 32/88 nonché la scelta dei testi per le prove scritte del concorso. Infine il ricorrente sosteneva che la decisione della commissione giudicatrice era viziata da sviamento di potere.

17 Il ricorrente chiedeva all' APN, da un lato, di riconoscere che non vi era motivo di farlo partecipare al concorso CJ 32/88 e, d' altro lato, di nominarlo giurista revisore. In subordine, chiedeva l' annullamento di detto concorso e l' organizzazione di un nuovo concorso, solo per titoli, avente lo stesso scopo e, in ulteriore subordine, l' annullamento del concorso summenzionato e il bando di un nuovo concorso, per titoli ed esami, ma con una commissione giudicatrice composta da dipendenti del ruolo linguistico di altre istituzioni, che potesse garantire neutralità ed obiettività ed emettere un giudizio competente sulla "perfetta conoscenza della lingua spagnola" richiesta ai candidati.

18 Il 16 marzo 1989 il ricorrente veniva informato che l' APN aveva deciso di nominare i tre candidati che avevano superato il concorso, già in servizio presso la divisione spagnola, giuristi revisori onde occupare tre dei quattro posti vacanti di giurista revisore e di revocare la sua nomina a giurista revisore ad interim a decorrere dal 28 febbraio 1989. Il 17 marzo 1989 il ricorrente presentava un secondo reclamo contro le tre decisioni di nomina di cui sopra. Sosteneva che i tre atti erano fondati su un elenco degli idonei redatto in base ad un concorso irregolare, sicché erano viziati da nullità, come era nullo detto concorso. Sosteneva inoltre che gli spettava una promozione, dato che poteva vantare un' anzianità superiore a quella di due candidati prescelti e meriti obiettivi quanto meno pari a quelli complessivi degli stessi candidati. Chiedeva, in via principale, di esser nominato giurista revisore alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità dei tre candidati prescelti e, in subordine, l' annullamento della loro nomina.

19 Con lettera 18 agosto 1989, il presidente della Corte informava il ricorrente che il comitato amministrativo della Corte, nella riunione del 16 giugno 1989, aveva deciso di respingere i suoi reclami. Secondo detta lettera, il comitato, pur esprimendo comprensione per il disappunto del ricorrente, aveva disatteso il mezzo relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento in quanto, tenuto conto del fatto che la durata dell' interim era limitata in via di principio ad un anno, solo l' organizzazione di un concorso poteva consentire all' APN di strutturare tempestivamente la divisione spagnola della traduzione, nel cui ambito l' APN aveva deciso, nell' interesse del servizio, di dichiarare vacanti alcuni posti di giurista revisore. Quanto agli altri motivi di doglianza, nella lettera si diceva che il comitato amministrativo li aveva del pari disattesi, ritenendo che la commissione giudicatrice fosse stata composta senza alcuna irregolarità e non avesse superato i limiti dei poteri discrezionali di cui disponeva nella scelta dei testi usati per le prove d' esame.

20 A decorrere dal 1 gennaio 1990 il ricorrente è stato trasferito al Parlamento europeo. Dal suo fascicolo personale emerge che egli ha conservato grado e scatto del suo precedente inquadramento.

B - Procedimento

21 Il ricorso del sig. Valverde è stato registrato nella cancelleria del Tribunale il 17 novembre 1989. La fase scritta si è svolta ritualmente.

22 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Su richiesta del Tribunale, la convenuta ha prodotto il fascicolo del concorso CJ 32/88, tranne le prove dei candidati, il testo dell' avviso di posto vacante CJ 41/88 nonché copia della nota 2 febbraio 1989, che informava il ricorrente del fatto che egli non era stato iscritto nell' elenco degli idonei redatto in esito a detto concorso. Il patrono del ricorrente nella fase orale, avv. Figueroa Cuenca, del foro di Madrid, ha consultato detti documenti in cancelleria.

23 Le parti hanno presentato le loro difese orali all' udienza del 5 dicembre 1990. Nel corso dell' udienza il Tribunale ha appreso i punteggi conseguiti dal ricorrente nelle prove del concorso CJ 32/88, indicati in precedenza, e il patrono del ricorrente ha presentato le sue osservazioni in merito. Su invito del Tribunale, le parti si sono pronunciate sulla motivazione della decisione della commissione giudicatrice di non includere il ricorrente nell' elenco degli idonei del concorso CJ 32/88, comunicatogli con la detta nota 2 febbraio 1989. Il presidente ha dichiarato chiusa la fase orale al termine dell' udienza.

24 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso;

- annullare la decisione dell' APN della Corte 19 luglio 1989, notificata al ricorrente il successivo 18 agosto, che respinge il suo reclamo del 28 febbraio 1989, integrato dal reclamo del 17 marzo 1989 e, di conseguenza,

- ingiungere all' APN di riconoscere che non vi era motivo di farlo partecipare al concorso per titoli ed esami, interno all' istituzione, CJ 32/88 "giuristi revisori" e, di conseguenza, nominarlo giurista revisore con effetto retroattivo dal 1 settembre 1988;

- annullare l' intero procedimento del concorso per titoli ed esami CJ 32/88 nonché le nomine disposte in esito a detto concorso;

- condannare la Corte a versargli l' indennità differenziale non più corrisposta dopo la revoca della sua nomina di giurista revisore ad interim e ciò fino alla sua nomina definitiva come giurista revisore titolare;

- condannare la Corte al versamento di 1 ECU simbolico a risarcimento del danno morale subito;

- porre le spese a carico della Corte.

25 La Corte conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso irricevibile, ad eccezione della domanda di risarcimento;

- in ogni caso dichiarare irricevibili:

- la domanda diretta a far ingiungere all' APN di riconoscere che non vi era motivo di far partecipare il ricorrente al concorso per titoli ed esami interno all' istituzione CJ 32/88 "giuristi revisori",

- la domanda diretta a far ingiungere all' APN di nominare il ricorrente giurista revisore con effetto retroattivo dal 1 settembre 1988,

- e la domanda di annullamento dell' intero procedimento del concorso per titoli ed esami CJ 32/88, nonché l' annullamento delle nomine disposte in esito a detto concorso;

- respingere il ricorso per il resto;

- statuire sulle spese secondo le norme vigenti.

C - Sulle domande d' annullamento

26 Dei sette capi della domanda proposta dal ricorrente due, cioè il secondo e il quarto, sono domande di annullamento. Quanto alla domanda di annullamento della decisione di rigetto opposta ai reclami del ricorrente del 28 febbraio e del 17 marzo 1989, si deve precisare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, un ricorso formalmente diretto contro il rigetto del reclamo del dipendente comporta che il giudice comunitario sia chiamato a conoscere dell' atto arrecante pregiudizio che è stato oggetto del reclamo (v., ad esempio, sentenza della Corte 21 novembre 1989, Becker e Starquit / Parlamento, cause riunite C-41/88 e C-178/88, Racc. pag. 3807). Chiedendo nei suoi due reclami di esser nominato giurista revisore, il ricorrente ha impugnato il rigetto della sua candidatura al posto dichiarato vacante con l' avviso CJ 41/88. Il presente ricorso è quindi anzitutto diretto contro questa decisione. Il quarto capo di domanda comprende due richieste di annullamento, altresì comprese nei reclami del ricorrente e dirette rispettivamente contro il procedimento del concorso CJ 32/88 e contro le nomine effettuate in esito a detto concorso.

27 A sostegno di queste tre domande di annullamento il ricorrente deduce otto mezzi relativi, anzitutto, alla violazione del principio di buona amministrazione e degli artt. 7 e 29 dello Statuto; in secondo luogo, alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento; in terzo e quarto luogo, alla violazione dei nn. 1 e 2 dell' art. 45 dello Statuto; in quinto luogo, alla violazione del regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 12 dicembre 1985, n. 3517; in sesto luogo, alla violazione dell' art. 3, terzo comma, dell' allegato III dello Statuto; in settimo luogo, ad uno sviamento di potere e, in ottavo ed ultimo luogo, ad un "errore grave" della commissione giudicatrice quanto ai testi scelti per due prove scritte. Inoltre spetta al Tribunale esaminare d' ufficio la motivazione della decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere il ricorrente nell' elenco degli idonei redatto in esito al concorso CJ 32/88.

1. Sulla domanda d' annullamento del silenzio-rifiuto opposto alla candidatura del ricorrente al posto di cui all' avviso di posto vacante CJ 41/88

a) Sulla ricevibilità della domanda

aa) Sullo svolgimento della fase precontenziosa

28 Si deve osservare che il ricorrente, candidandosi al posto dichiarato vacante con l' avviso CJ 41/88, ha sollecitato dall' APN una decisione nei suoi confronti. La nota con la quale il ricorrente si è candidato equivale perciò ad una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, pur se non fa espresso riferimento, in realtà, a detta disposizione (v. sentenza della Corte 17 dicembre 1981, Bellardi-Ricci / Commissione, causa 178/80, Racc. pag. 3187, in particolare pag. 3199).

29 Questa domanda del ricorrente, registrata il 3 novembre 1988 presso la divisione del personale della Corte, non è stata respinta con la decisione di bandire il concorso CJ 32/88, dato che quest' ultima non si riferiva ad eventuali domande di promozione. Di conseguenza, la decisione di rigetto è stata adottata tacitamente, alla scadenza del termine di quattro mesi contemplato dall' art. 90, n. 1, dello Statuto, vale a dire il 3 marzo 1989. Ne consegue che era prematuro il reclamo presentato dal ricorrente il 28 febbraio 1989 e diretto, tra l' altro, contro il silenzio-rifiuto opposto alla sua domanda di promozione.

30 Tuttavia il ricorrente ha presentato il 17 marzo 1989 un secondo reclamo nel quale sostiene di essere "candidato alla promozione" e con il quale ha chiesto in sostanza che l' APN revocasse la decisione tacita di non promuoverlo. Pur se questo secondo reclamo era diretto, in via principale, contro le nomine di altri dipendenti effettuate in esito al concorso CJ 32/88, esso si riferiva espressamente al primo reclamo e riguardava dunque anche il silenzio-rifiuto opposto alla candidatura del ricorrente al posto di giurista revisore. Detto reclamo è stato respinto espressamente con la decisione del comitato amministrativo della Corte, comunicata al ricorrente il 18 agosto 1988.

31 Ne consegue che la domanda d' annullamento in esame è stata ritualmente preceduta da una fase precontenziosa a norma dell' art. 90 dello Statuto.

bb) Sull' interesse ad agire del ricorrente

32 L' istituzione convenuta sostiene che l' interesse ad agire del ricorrente si è "notevolmente ridotto" a motivo del suo trasferimento al Parlamento europeo. Riconosce che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 10 giugno 1980, sig.ra M. / Commissione, causa 155/78, Racc. pag. 1797), il solo fatto di essere passato alle dipendenze di un' altra istituzione dopo la proposizione di un ricorso non esclude necessariamente questo interesse. A suo giudizio, la situazione del ricorrente si distingue, però, dalla situazione della ricorrente nella causa summenzionata, in quanto l' elemento morale, sussistente in quel caso, costituito dal far cancellare ogni traccia di una dichiarazione di inidoneità psichica, è assente nella fattispecie. Essa sostiene inoltre che è difficile comprendere come il ricorrente, qualora venisse accolto il suo ricorso, potrebbe venir nominato, essendo ora alle dipendenze di un' istituzione diversa, in un posto dell' organico della Corte al quale aveva inteso accedere mediante concorso interno. Secondo l' istituzione convenuta l' interesse del ricorrente non può quindi andar oltre la richiesta del risarcimento del danno assertivamente subito.

33 Il ricorrente ribatte che non si può parlare di un maggior o minor interesse legittimo dell' amministrato in relazione alla proposizione di un ricorso. A suo giudizio, siffatto interesse o sussiste o non sussiste e va notato che l' istituzione convenuta riconosce che egli ha detto interesse. Il ricorrente aggiunge che non voleva ottenere la promozione mediante un concorso interno che, a suo giudizio, era illegittimo, ma esser promosso "come la stragrande maggioranza delle precedenti generazioni di revisori (...), cioè mediante una serena promozione in base alla serena osservazione e valutazione del loro lavoro quotidiano".

34 Si deve precisare che non si può desumere dalla citata sentenza della Corte 10 giugno 1980 che la sussistenza di un elemento morale sia necessaria affinché il ricorrente conservi, dopo il suo trasferimento al Parlamento europeo, un interesse a chiedere l' annullamento della decisione di rigetto che l' APN della Corte ha opposto alla sua candidatura. Nella causa summenzionata la Corte si è dovuta pronunciare del pari sull' argomento secondo il quale l' assunzione, da parte di un' altra istituzione, di un candidato escluso dall' istituzione convenuta lo priva dell' interesse ad agire poiché gli offre la possibilità di un trasferimento e gli consente così di conseguire la stessa posizione che avrebbe avuto se la sua candidatura fosse stata accolta. La Corte ha ritenuto che il carattere ipotetico di siffatta prospettiva non era sufficiente per negare l' interesse ad agire. Questo ragionamento vale a maggior ragione nella presente fattispecie, nella quale non si può ritenere che il trasferimento del ricorrente al Parlamento, comportante la conservazione dell' inquadramento nel grado LA6, lo abbia posto in una situazione equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se fosse stato nominato giurista revisore di grado LA5 presso la Corte. Si deve aggiungere che ciò varrebbe anche nell' ipotesi in cui nel frattempo il ricorrente fosse stato promosso al grado LA5 presso il Parlamento (v. sentenza della Corte 17 gennaio 1989, Vainker / Parlamento, causa 293/87, Racc. pag. 23, in particolare pag. 39).

35 Quanto all' argomento secondo il quale il ricorrente non ha interesse a chiedere l' annullamento in quanto è diventato impossibile, dopo il suo trasferimento al Parlamento, adottare, conformemente all' art. 176 del Trattato CEE, i provvedimenti imposti dall' esecuzione di un' eventuale sentenza di annullamento, va osservato che, in effetti, secondo la costante giurisprudenza della Corte un dipendente può impugnare una decisione dell' APN, conformemente agli artt. 90 e 91 dello Statuto, solo se ha un interesse personale all' annullamento dell' atto impugnato (v., ad esempio, sentenza della Corte 29 ottobre 1975, Marenco / Commissione, cause riunite 81/74-88/74, Racc. pag. 1247, in particolare pag. 1255). Più particolarmente, è stato dichiarato che un siffatto interesse non sussiste allorché il ricorso è diretto contro la decisione di nominare un altro candidato ad un posto al quale il ricorrente non può aspirare (v., ad esempio, sentenze della Corte 10 marzo 1989, Del Plato / Commissione, causa 126/87, Racc. pag. 643, in particolare pag. 655, e 30 maggio 1984, Picciolo / Parlamento, causa 111/83, Racc. pag. 2323, in particolare pag. 2340).

36 Nella fattispecie si deve però tener conto della possibilità che permane al ricorrente, tuttora dipendente delle Comunità, di ottenere un posto nell' organico della Corte mediante trasferimento, conformemente all' art. 29, n. 1, lett. c), dello Statuto. Pertanto, il Tribunale ritiene che si interpreterebbe in modo eccessivamente restrittivo l' art. 176 del Trattato CEE se si considerasse che il trasferimento del ricorrente al Parlamento ha fin d' ora reso impossibile l' esecuzione di un' eventuale sentenza d' annullamento. Di conseguenza, si deve rilevare che l' interesse ad agire del ricorrente non è stato compromeso dal suo trasferimento al Parlamento. Il Tribunale deve quindi constatare che, dopo quanto è stato esposto, nulla osta alla ricevibilità della domanda in esame.

b) Sui mezzi dedotti a sostegno della domanda

37 Tra gli otto mezzi dedotti dal ricorrente, quattro vertono unicamente sulla regolarità del procedimento del concorso CJ 32/88 e quindi non hanno alcuna pertinenza con l' esame della fondatezza della domanda in oggetto, che mira all' annullamento della decisione recante rifiuto di promuovere il ricorrente ad un posto di giurista revisore senza che egli superi un concorso indetto ad hoc. Il Tribunale ritiene che sia opportuno esaminare i quattro mezzi relativi a detta domanda nell' ordine logico seguente: anzitutto il mezzo relativo alla violazione dell' art. 45, n. 1, dello Statuto e del principio della parità di trattamento; in secondo luogo, quello relativo alla violazione dell' art. 45, n. 2, dello Statuto; in terzo luogo, quello relativo alla violazione del principio di buona amministrazione e degli artt. 7 e 29 dello Statuto; in quarto luogo, quello relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

aa) Sul mezzo relativo alla violazione dell' art. 45, n. 1, dello Statuto e del principio della parità di trattamento

38 Il ricorrente sostiene che egli avrebbe potuto esser promosso, conformemente alla disposizione summenzionata, due anni dopo la sua nomina in prova, cioè a decorrere dal 1 settembre 1988. Il ricorrente si dichiara in disaccordo con la giurisprudenza della Corte (sentenza 13 dicembre 1984, Vlachos / Corte di giustizia, cause riunite 20/83 e 21/83, Racc. pag. 4149, in particolare pag. 4163, e ordinanza 7 ottobre 1987, Brueggemann / CES, causa 248/85, Racc. pag. 3963, in particolare pag. 3966), secondo la quale il termine di due anni contemplato dall' art. 45, n. 1, dello Statuto decorre dalla data di nomina in ruolo del dipendente. Il ricorrente intende provare la fondatezza del suo modo di vedere anzitutto con un' analisi grammaticale e linguistica di cinque delle versioni linguistiche dell' art. 45, n. 1. Egli desume dalla posizione della parte di frase "a partir de su nombramiento definitivo" (a decorrere dalla loro nomina in ruolo), nella versione spagnola, e del suo equivalente nel testo italiano che essa riguarda solo i dipendenti nominati in ruolo al grado più basso del loro ruolo o della loro categoria. Ritiene che questo senso emerga con particolare chiarezza dalle versioni tedesca e inglese di detto articolo.

39 Procedendo poi ad un esame teleologico dell' art. 45, n. 1, il ricorrente sostiene che detta disposizione mira ad offrire un vantaggio al dipendente che entra in un' istituzione comunitaria nel grado più basso della sua categoria, concedendogli un abbuono speciale di alcuni mesi. Egli osserva che un dipendente assunto nel grado A7 o LA7 deve attendere solo sei mesi, al termine dei nove mesi di prova, per poter essere promosso, il che costituisce un' anzianità complessiva di quindici mesi. Invece, secondo l' interpretazione che la Corte ha dato di detta disposizione nella sentenza 13 dicembre 1984, Vlachos (cause riunite 20/83 e 21/83, già citata), un dipendente assunto in un grado più elevato dovrebbe attendere trentatré mesi, cioè diciotto mesi più del primo. Questo squilibrio non pare logico al ricorrente, il quale osserva ancora che si dispone la nomina al grado A6 o LA6 solo se emergono validi elementi comprovanti una precedente esperienza o cognizioni particolari da parte dell' interessato, sicché non si può opporre al suo argomento che il fatto di iniziare la carriera in questo grado costituisce già un sufficiente vantaggio.

40 Il ricorrente rileva poi che, nel sistema del capitolo 3 del titolo III dello Statuto, l' art. 45 segue immediatamente l' art. 44, secondo il quale il trascorrere di un periodo di due anni comporta un avanzamento automatico di carriera per qualsiasi dipendente, vale a dire l' aumento di scatto. Il ricorrente ne desume che questo termine di due anni costituisce il periodo normale per l' avanzamento. A suo avviso non v' è alcun motivo per far attendere un dipendente che, per la sua età e per la sua esperienza non è stato assunto al grado iniziale della carriera, ma ad uno superiore, per altri nove mesi che sono, per l' appunto, quelli durante i quali ha dimostrato le sue capacità, mentre si concede ad un altro dipendente, più giovane e meno esperto, un abbuono che è del pari di nove mesi rispetto al periodo normale di cui sopra.

41 Infine il ricorrente ritiene che l' interpretazione dell' art. 45, n. 1, dello Statuto oppostagli costituisca violazione del principio della parità di trattamento rispetto ai dipendenti di talune istituzioni, giacché la Commissione e il Parlamento considerano, dal canto loro, che il termine di due anni contemplato da detto articolo decorre dalla nomina in prova. Egli ha invitato il Tribunale a chiedere informazioni all' amministrazione delle due istituzioni suddette circa la prassi da queste seguita per l' applicazione dell' art. 45, n. 1, dello Statuto. Nello stesso contesto ha chiesto che il Tribunale ingiunga alla divisione del personale della Corte di produrre l' originale del resoconto di una riunione dei capi dell' amministrazione su questa questione, resoconto del quale egli ha allegato, in copia, un estratto all' atto introduttivo.

42 L' istituzione convenuta si fonda sulla giurisprudenza della Corte per sostenere che, per esser promosso, qualsiasi dipendente deve aver maturato un minimo d' anzianità di due anni dalla nomina in ruolo.

43 Nella controreplica sostiene inoltre che il mezzo è stato dedotto tardivamente. Poiché il ricorrente, con questo mezzo, fa carico all' APN di non averlo promosso accogliendo la domanda da lui presentata a questo scopo il 28 ottobre 1988, allorché aveva presentato la sua candidatura al posto dichiarato vacante con l' avviso CJ 41/88, un semplice raffronto delle date dimostra, secondo l' istituzione convenuta, che il mezzo è stato dedotto tardivamente.

44 Quanto alla ricevibilità del mezzo, il Tribunale ha rilevato in precedenza (punto 30) che il ricorrente ha presentato tempestivamente un reclamo contro il diniego di promuoverlo al posto dichiarato vacante con l' avviso CJ 41/88. E' vero che, nel detto reclamo del 17 marzo 1989, il ricorrente non ha espressamente dedotto la violazione dell' art. 45, n. 1, dello Statuto. Orbene è giurisprudenza costante che, nei ricorsi del personale, le conclusioni presentate dinanzi al giudice comunitario possono avere solo lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo e, d' altra parte, dedurre soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo. Tali censure possono, nell' ambito del ricorso giurisdizionale, essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi e di argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente (v., ad esempio, sentenza della Corte 20 maggio 1987, Geist / Commissione, causa 242/85, Racc. pag. 2181, in particolare pag. 2196). Nel reclamo, il ricorrente ha sostenuto di essere "candidato alla promozione" ed ha fatto valere, al riguardo, la sua anzianità. In quella sede egli si è quindi richiamato ad un' interpretazione dell' art. 45, n. 1, dello Statuto identica a quella poi esposta nell' atto introduttivo. Di conseguenza il mezzo in esame è ricevibile.

45 Quanto alla sua fondatezza, il Tribunale ha anzitutto effettuato un' analisi letterale e dettagliata dell' art. 45, n. 1, dello Statuto. Tuttavia da questo esame non è emerso alcun elemento che consenta di porre in dubbio la conformità, al tenore di detta disposizione, dell' interpretazione che la Corte ha dato a quest' ultima nella sua giurisprudenza. Quest' interpretazione, secondo la quale il minimo di anzianità necessario, ai sensi dello Statuto, per poter esser promossi si calcola dalla nomina in ruolo di qualsiasi dipendente, sia egli stato assunto nel grado iniziale della sua categoria o del suo ruolo e in un grado diverso (v. sentenza 13 dicembre 1984, Vlachos, cause riunite 20/83 e 21/83, ed ordinanza 7 ottobre 1987, Brueggemann, causa 248/85, già citate), è infatti più consona al tenore dell' art. 45, n. 1, dello Statuto rispetto all' interpretazione contraria caldeggiata dal ricorrente. L' accomunamento in un' unica frase dei periodi di anzianità di sei mesi e di due anni che devono aver maturato rispettivamente i dipendenti assunti nel grado iniziale e gli altri dipendenti dimostra che questi due periodi cominciano a decorrere dallo stesso fatto, cioè dalla nomina in ruolo del dipendente. Questa conclusione non è affatto contraddetta dall' analisi comparata della disposizione di cui trattasi nelle varie versioni linguistiche invocate dal ricorrente.

46 Quanto allo scopo dell' art. 45, n. 1, dello Statuto, detto accomunamento dimostra inoltre che questa disposizione mira a concedere ai dipendenti assunti nel grado iniziale del loro ruolo o della loro categoria un abbuono di diciotto mesi, rispetto agli altri dipendenti, per quel che riguarda l' idoneità alla prima promozione. Si deve aggiungere che l' art. 44 dello Statuto riguarda solo il periodo d' anzianità prescritto per l' avanzamento automatico di scatto. Contrariamente a quel che sostiene il ricorrente, questa disposizione non prevede un periodo standard per l' avanzamento che possa modificare le norme dell' art. 45 sul minimo di anzianità che il dipendente deve aver maturato per poter esser promosso. Essa non osta quindi a che lo Statuto prescriva che un dipendente assunto in un grado superiore a quello iniziale abbia maturato un' anzianità di due anni a decorrere dalla sua nomina in ruolo prima di poter essere promosso.

47 Ne consegue che il ricorrente, nominato dipendente in prova dal 16 settembre 1986 e dipendente in ruolo dal 16 giugno 1987, è divenuto promuovibile non dal 1 settembre 1988 - data alla quale egli si riferisce ed alla quale è passato allo scatto successivo del suo grado - né dal 16 settembre 1988, bensì dal 16 giugno 1989, alla scadenza del termine di due anni a decorrere dalla sua nomina in ruolo.

48 Il ricorrente non può invocare il principio della parità di trattamento per contestare questa modalità di applicazione dell' art. 45, n. 1, dello Statuto nel suo caso. Pur ammettendo che altre istituzioni abbiano interpretato questa disposizione nel senso che hanno considerato promuovibili dipendenti che avevano maturato un' anzianità di due anni a decorrere dalla data della loro nomina in prova, si evince tuttavia dalle considerazioni che precedono che siffatta prassi sarebbe incompatibile con lo Statuto. Orbene, il ricorrente non può invocare, a suo vantaggio, illeciti commessi a favore di altri (v. sentenza della Corte 4 luglio 1985, Williams / Corte dei conti, causa 134/84, Racc. pag. 2225, in particolare pag. 2233).

49 Di conseguenza, e senza dover disporre i mezzi istruttori chiesti dal ricorrente quanto alla prassi seguita dalle altre istituzioni, il Tribunale rileva che il mezzo relativo alla violazione dell' art. 45, n. 1, dello Statuto non è fondato.

bb) Sul mezzo relativo alla violazione dell' art. 45, n. 2, dello Statuto

50 Il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe dovuto nominarlo giurista revisore, in base a detta disposizione, poiché egli era stato incluso nell' elenco di riserva redatto in esito al concorso CJ 24/86 (capo della divisione della traduzione di lingua spagnola). A suo parere, si desume da un' interpretazione teleologica dell' art. 45, n. 2, dello Statuto - il cui obiettivo palese sarebbe quello di garantire che i candidati siano idonei ad occupare i posti vacanti - che sarebbe illogico affermare che un candidato dichiarato, in esito a un concorso, idoneo ad occupare un posto di grado LA3, non è idoneo ad occupare un posto di grado LA5, che implica le stesse mansioni, salvo la gestione. A sostegno di questo modo di vedere, il ricorrente invoca l' argomento "ad maiora ad minus" e il principio "non bis in idem". Deduce che, apponendo un silenzio-rifiuto alla sua candidatura ad uno dei posti dichiarati vacanti dall' avviso CJ 66/87, l' APN è contravvenuta all' art. 45, n. 2, dello Statuto.

51 Nella replica, il ricorrente ha poi sostenuto che non vi è alcuna norma che sancisca che gli effetti di un concorso si limitano ai posti che si volevano occupare bandendo quel determinato concorso. Egli ritiene che si debba spiegare, alla luce del punto di vista caldeggiato dalla convenuta in merito, perché per il concorso CJ 24/86 è stato previsto un elenco di riserva, mentre si doveva occupare un solo posto, per il quale sarebbe stato ampiamente sufficiente un elenco degli idonei. A suo avviso, inoltre, la circostanza che il concorso CJ 24/86, che egli ha superato, era un concorso per titoli, mentre il concorso CJ 32/88 era un concorso per titoli ed esami, non è pertinente, giacché non vi sono norme giuridiche né pronunce della giurisprudenza che corroborino l' assunto che un concorso per titoli ed esami sia superiore ad un concorso per titoli soltanto. Infine, il ricorrente osserva che la sentenza della Corte 28 aprile 1983, Lipman / Commissione (causa 143/82, Racc. pag. 1301, in particolare pag. 1311), secondo la quale un candidato ad un concorso non può utilmente richiamarsi, per contestare la decisione della commissione giudicatrice di non ammetterlo agli esami, alle condizioni d' ammissione ad un concorso diverso bandito dalla stessa istituzione per occupare posti della stessa carriera, ma secondo modalità distinte e perseguendo uno scopo diverso, non ha il minimo punto comune con la presente fattispecie. A suo giudizio, l' unico nesso esistente tra i concorsi contemplati dalla sentenza 28 aprile 1983 era che essi riguardavano posti della categoria A, ma in specialità diverse e che richiedevano, per ogni posto, titoli diversi. Per contro, i concorsi di cui trattasi nella presente fattispecie sarebbero strettissimamente connessi fra loro.

52 L' istituzione convenuta sostiene che gli effetti di un concorso si limitano ai posti per la cui copertura il concorso è bandito. Osserva che questo è un principio generale, indispensabile al funzionamento di qualsiasi tipo di concorso destinato alla copertura di posti dell' organico, e tale sistema si risolverebbe in un caos se i risultati di un concorso continuassero a valere all' infinito, compromettendo e predeterminando i risultati di concorsi successivi e distinti.

53 Inoltre, l' istituzione convenuta sostiene che il concorso CJ 32/88 era un concorso per titoli ed esami, le cui prove il ricorrente non aveva superato, mentre il concorso CJ 24/86 era un "semplice concorso per titoli". Ritiene che questa differenza tra i due concorsi spieghi perché il ricorrente ha superato un concorso, ma non l' altro. Nella controreplica essa ha precisato che non intendeva sostenere che un concorso per titoli ed esami è superiore ad un concorso per titoli, ma solo che si tratta di due procedimenti di selezione diversi e che, per questo motivo, i risultati del concorso CJ 24/86 non possono esser trasferiti all' ambito del concorso per titoli ed esami CJ 32/88. Ha aggiunto che l' inclusione del ricorrente nell' elenco di riserva del concorso CJ 24/86 poteva "essere ridotta alle giuste dimensioni se si considera che tutti i candidati che si sono presentati al concorso sono stati iscritti nell' elenco di riserva, decisione di comodo, che non ha scontentato nessuno e non ha avuto conseguenze sul funzionamento del servizio". Infine ha sostenuto che questo mezzo è stato dedotto tardivamente, giacché la violazione dell' art. 45, n. 2, dello Statuto assertivamente commessa scaturisce, secondo il ricorrente, dal silenzio-rifiuto opposto alla sua candidatura ad uno dei posti dichiarati vacanti con l' avviso CJ 66/87.

54 Quanto all' asserita tardività del mezzo in esame, si deve osservare che, se il ricorrente si riferisce, nell' esposizione del mezzo, all' avviso di posto vacante CJ 66/87, il presente ricorso è però rivolto contro la decisione di non promuoverlo al posto contemplato dall' avviso di posto vacante CJ 41/88. Orbene, il fatto che il ricorrente non abbia impugnato la decisione di rigetto della sua candidatura ad uno dei posti dichiarati vacanti con l' avviso precedente, decisione che a suo parere era inficiata dalla stessa irregolarità che vizia gli atti impugnati con il presente ricorso, non gli impedisce, nell' ambito di quest' ultimo, di dedurre questo mezzo.

55 Quanto alla fondatezza del mezzo, si deve osservare che l' art. 45, n. 2, dello Statuto si limita a subordinare il passaggio di un dipendente da un ruolo o da una categoria ad un ruolo diverso o ad una categoria superiore al superamento di un concorso. Questa disposizione non si riferisce invece al problema del passaggio da un grado ad un grado superiore nell' ambito della stessa categoria in mancanza dell' anzianità necessaria per la promozione, questione sulla quale verte la presente controversia. Pertanto, l' art. 45, n. 2, non è pertinente a quest' ultima.

56 Il Tribunale ritiene che il ricorrente, con il presente mezzo, intenda sostenere, in sostanza, che l' APN non ha tenuto conto della possibilità di nominarlo al posto di giurista revisore dichiarato vacante, conformemente all' art. 29, n. 1, lett. b), dello Statuto, in base al superamento del concorso CJ 24/86 per il posto di capodivisione. Si deve esaminare questa censura nell' ambito del mezzo successivo, con il quale il ricorrente deduce, tra l' altro, la violazione dell' art. 29 dello Statuto.

cc) Sul mezzo relativo alla violazione del principio di buona amministrazione e degli artt. 7 e 29 dello Statuto

57 A sostegno di questo mezzo il ricorrente deduce che l' istituzione convenuta, invece di occupare i posti vacanti di giuristi revisori in via definitiva, conformemente all' art. 29 dello Statuto, si è limitata a seguire un procedimento di selezione di revisori ad interim che, pur avendo in sostanza le caratteristiche di un concorso, non era tale sotto l' aspetto formale. Inoltre fa carico all' APN di aver protratto la situazione dell' interinato per più di un anno, in spregio dell' art. 7, n. 2, secondo comma, dello Statuto, allegando pretestuosamente che i dipendenti in predicato per occupare i posti di revisore non potevano venir promossi, non essendo ancora trascorso il prescritto biennio dalla loro nomina in ruolo. Il ricorrente ritiene che il fatto d' aver fruito personalmente di questa proroga non gli impedisce di contestarla, dato che un dipendente non può ricusare l' organizzazione del lavoro predisposta dall' APN. Inoltre, sostiene di aver ripetutamente chiesto al direttore della traduzione di risolvere la questione secondo le norme dello Statuto, ma le sue richieste sono sempre cadute nel vuoto. Il ricorrente osserva che l' APN avrebbe potuto indire un normale concorso già all' inizio del 1987, dopo aver pubblicato tre avvisi di posto vacante per posti di giurista revisore. Nella replica il ricorrente ha aggiunto che è vero che l' APN aveva a suo tempo bandito il concorso CJ 11/85 per giuristi revisori, ma erano passati tre anni tra questo concorso e l' organizzazione del concorso CJ 32/88. Egli ha chiesto che il Tribunale ingiunga all' amministrazione dell' istituzione convenuta di fornire gli originali di tutti i documenti esistenti nei suoi archivi ed aventi relazione con il procedimento di selezione dei revisori ad interim che si è svolto, nel 1987, nell' ambito della divisione spagnola della traduzione.

58 L' istituzione convenuta ribatte, anzitutto, che il ricorrente esagera parecchio i pregi del procedimento di selezione dei giuristi revisori ad interim e chiede al Tribunale di sentire la testimonianza del sig. Cervera, capo della divisione spagnola della traduzione della Corte, sulle caratteristiche di detto procedimento. All' udienza ha aggiunto che non si può considerare questo procedimento, pur se la selezione effettuata è stata seria e rigorosa, prevalente rispetto ad un procedimento che si svolga secondo le norme dello Statuto. L' istituzione convenuta ricorda, inoltre, che aveva bandito il concorso CJ 11/85 onde costituire un elenco di riserva di giuristi revisori. Alla critica del ricorrente, secondo il quale sono passati tre anni tra l' organizzazione di detto concorso e quella di un secondo concorso, ribatte che la decisione sulla data alla quale è opportuno indire un concorso rientra nei suoi poteri discrezionali in materia di organizzazione dei suoi uffici. Aggiunge che, poiché il concorso CJ 11/85 non aveva consentito di reperire un numero sufficiente di candidati idonei, era logico attendere un certo tempo affinché i potenziali candidati ai posti di giurista revisore acquisissero maggiore esperienza e fossero in condizione di superare gli esami.

59 La convenuta ritiene che la proroga del periodo di interim oltre i limiti contemplati dall' art. 7, n. 2, dello Statuto è priva di pertinenza per la soluzione della controversia e che il ricorrente, che ne ha fruito, non può ora criticarla. Osserva che non si può definire futile pretesto per mantenere il regime dell' interim il richiamo al fatto che non erano ancora trascorsi due anni dalla nomina in ruolo del ricorrente e dei suoi colleghi, il che ostava ad una promozione.

60 Si deve stabilire se gli elementi invocati dal ricorrente siano atti a dimostrare la sussistenza di un vizio che infici la decisione di non promuoverlo al posto di giurista revisore che ha costituito oggetto dell' avviso di posto vacante CJ 41/88.

61 A questo proposito, si deve sottolineare, in primo luogo, che il procedimento di selezione di giuristi revisori ad interim al quale il ricorrente ha partecipato con esito favorevole non è stato organizzato secondo le modalità contemplate dallo Statuto in materia di concorsi. Lo Statuto, se non stabilisce come l' APN debba selezionare i dipendenti chiamati a svolgere ad interim compiti di una carriera superiore, nemmeno contiene disposizioni secondo cui un procedimento di selezione organizzato a questo scopo può produrre effetti giuridici quanto alla promozione di detti dipendenti. Non è quindi lecito equiparare gli effetti di un procedimento di questo genere a quelli di un concorso per quanto riguarda la possibilità di promuovere dipendenti che non abbiano maturato il minimo di anzianità prescritto dall' art. 45, n. 1, dello Statuto. Il fatto che la situazione di interim si sia protratta oltre i termini fissati dallo Statuto non modifica affatto questa constatazione. Infatti, tale proroga, incompatibile con l' art. 7, n. 2, dello Statuto, non può produrre effetti giuridici che eccedano quelli di un interim normale. Poiché l' art. 7 dello Statuto non poteva offrire all' APN la possibilità di promuovere il ricorrente, non vi è motivo che il Tribunale esami i pregi del procedimento di selezione di revisori o assuma i mezzi istruttori richiesti dalle parti a questo proposito. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0156.1

62 Quanto alla violazione dell' art. 29 dello Statuto e del principio di buona amministrazione, va rilevato che il ricorrente travisa le conseguenze giuridiche che scaturiscono dalla sua inclusione nell' elenco di riserva redatto in esito al concorso CJ 24/86. Indubbiamente l' APN, allorché adotta una decisione riguardante la copertura di posti per i quali è stato bandito un concorso, deve prendere in considerazione i risultati di detto concorso (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 20 settembre 1990, Hanning / Parlamento, punto 48 della motivazione, causa T-37/89, Racc. pag. II-463). Tuttavia i risultati di quest' ultimo non consentono all' APN di nominare un dipendente iscritto nell' elenco di riserva ad un posto per la cui copertura il concorso non era stato bandito (v., ad esempio, sentenza 9 ottobre 1974, Campogrande / Commissione, cause riunite 112/73, 114/73 e 145/73, Racc. pag. 957, in particolare pag. 977). Se l' APN, in mancanza di dipendenti promuovibili, nominasse coloro che hanno superato un concorso interno, indetto per occupare un determinato posto, ad altri posti, nessun altro potrebbe dimostrare, nell' ambito di un nuovo concorso, di possedere le qualità necessarie per occupare uno di detti posti. L' APN escluderebbe così dalla sfera della selezione i dipendenti che non hanno partecipato al concorso precedente perché non erano ancora stati assunti o perché non erano interessati al posto allora vacante. Siffatte considerazioni non hanno alcuna relazione con le qualità professionali di detti dipendenti per occupare un posto diverso, le cui caratteristiche non hanno potuto esser prese in considerazione nell' ambito del procedimento di concorso precedente. Orbene, tale esclusione di candidati, potenzialmente competenti, in base ad un criterio essenzialmente contingente ed estraneo ai loro meriti, potrebbe ledere dipendenti altrettanto, o più, qualificati ad occupare il posto vacante dei vincitori di un concorso precedente. Questo risultato sarebbe palesemente in contrasto con lo scopo degli artt. 27, primo comma, e 29, n. 1, dello Statuto, cioè l' assunzione di dipendenti dotati delle migliori qualifiche (v. sentenza del Tribunale 8 novembre 1990, Bataille / Parlamento, punto 48 della motivazione, causa T-56/89, Racc. pag. II-597).

63 D' altra parte proprio per conformità a tale scopo si è adottata la prassi generale di limitare la durata della validità degli elenchi di riserva redatti in esito ai concorsi, in modo di offrire, dopo un certo lasso di tempo, a nuovi candidati la possibilità di entrare in lizza. Si deve aggiungere che la durata della validità dell' elenco di riserva nel quale era incluso il ricorrente e che è stato compilato nel settembre 1987, in esito al concorso CJ 24/86, era pertanto limitata ad un anno, salva la possibilità di proroga. Orbene, se un elenco di riserva non può nemmeno essere utilizzato, dopo la scadenza della sua validità, per nominare un vincitore al posto specifico che si intendeva coprire con quel concorso, le considerazioni di cui sopra ostano, a maggior ragione e indipendentemente dalla durata di validità dell' elenco, alla possibilità di avvalersi dell' elenco stesso per coprire posti diversi.

64 La connessione, invocata dal ricorrente, tra le mansioni inerenti al posto di capodivisione, per il quale aveva superato un concorso, e quelle inerenti al posto di giurista revisore non ha alcuna rilevanza sotto questo aspetto, dato che si tratta di posti diversi, che richiedono qualifiche almeno in parte diverse. Di conseguenza, e indipendentemente dal valore del procedimento del concorso CJ 24/86, né il presunto principio "non bis in idem" né l' argomento "ad maiora ad minus" possono venir invocati per giustificare la promozione del ricorrente, in base a detto concorso, ad un posto di giurista revisore.

65 Di conseguenza, giustamente l' istituzione convenuta ha considerato che il ricorrente non poteva esser nominato giurista revisore senza superare un nuovo concorso bandito ad hoc.

66 Quanto alle altre censure mosse dal ricorrente nell' ambito del mezzo in esame, va osservato che non si può far carico all' APN, data la situazione nella fattispecie, di aver procrastinato l' organizzazione di un concorso per la copertura posti di giurista revisore, rinviandola per un lasso di tempo piuttosto lungo, onde poter contare su un maggior numero di candidati con esperienza sufficiente. Infatti l' APN dispone di un ampio potere discrezionale per reperire i candidati più qualificati (v. sentenza della Corte 8 giugno 1988, Vlachou / Corte dei conti, causa 135/87, Racc. pag. 2901, in particolare pag. 2915). Per la stessa ragione, il fatto che l' APN abbia affidato ad interim a taluni dipendenti l' incarico di revisore ed abbia così fornito loro l' occasione di acquistare una certa esperienza in questo settore, prima di organizzare un concorso, non consente di concludere che vi sia stata violazione dell' art. 29 dello Statuto o del principio di buona amministrazione.

67 Ne consegue che il mezzo relativo alla violazione del principio di buona amministrazione e degli artt. 7 e 29 dello Statuto va disatteso.

dd) Sul mezzo relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

68 Il ricorrente sostiene, per corroborare questo mezzo, che il sig. Koegler, allora direttore della direzione della traduzione, gli aveva promesso, nel caso degli esami orali del concorso CJ 12 85, che egli sarebbe stato rapidamente promosso e che questa promessa è stata confermata per iscritto nel ricordato memorandum 11 novembre 1986, nel quale il sig. Elizalde, capodivisione facente funzione, indicava che l' incarico di revisore ad interim "avrebbe portato ad una promozione alla scadenza dei due anni previsti dallo Statuto". Il ricorrente osserva che è ormai vecchia tradizione alla Corte di giustizia promuovere i giuristi linguisti alla carriera superiore secondo la formula accennata dal sig. Koegler, anche senza avvalersi di un procedimento di selezione così elaborato come quello praticato nella fattispecie. Il ricorrente ammette che il memorandum del sig. Elizalde aveva forma di circolare, non personalmente a lui indirizzata, ma sottolinea che egli era tra i destinatari ed ha partecipato al procedimento di selezione di cui trattasi, poiché possedeva tutti i requisiti menzionati in detto documento.

69 Il ricorrente si richiama poi a cinque atti, stilati da diversi esponenti dell' amministrazione, che attestano, a suo giudizio, le sue qualità di revisore. Si tratta, in primo e in secondo luogo, di due memorandum del capodivisione facente funzione che lo propongono come revisore ad interim; in terzo luogo, della susseguente decisione dell' APN; in quarto luogo, della sua inclusione, da parte della commissione giudicatrice del concorso per il posto di capo della divisione spagnola della traduzione, nell' elenco di riserva di detto concorso; in quinto ed ultimo luogo, della proroga tacita, pur se illegittima, da parte dell' APN del suo incarico di interim alla scadenza prevista dallo Statuto. A suo avviso, questi atti significano che l' APN ha assentito a che egli svolgesse le funzioni di revisore e sono sufficienti per ingenerare in lui un legittimo affidamento. Durante l' udienza ha poi osservato che il parere 3 agosto 1988 della commissione paritetica, contrario all' organizzazione di un concorso per titoli ed esami, conferma le sue legittime aspettative di promozione.

70 Il ricorrente fa carico alla Corte di non aver mantenuto le promesse che gli erano state fatte e che avevano avuto conferma nei successivi atti soprammenzionati, ma di aver invece organizzato il concorso per titoli ed esami CJ 32/88, "in esito al quale la commissione giudicatrice si è fatta scrupolo di eliminare il ricorrente, relegandolo ad un inutile quarto posto, e accettando solo tre candidati", attribuendo quindi maggior valore ad una "presunta obiettività limitata all' esame di non più di una dozzina di pagine di traduzione/revisione" che al lavoro svolto dal ricorrente per tre anni, lavoro dell' ordine di diverse migliaia di pagine e che aveva avuto l' espressa approvazione di tutti i superiori gerarchici.

71 Il ricorrente ha offerto la produzione della prova di quanto sostiene circa le promesse che gli sono state fatte mediante l' audizione, come testimoni, del sig. Koegler, ex direttore della traduzione, del sig. Keeling, dipendente della Corte e membro della commissione giudicatrice del concorso CJ 12/85, e del sig. Elizalde, dipendente della Commissione ed ex capo della divisione spagnola di traduzione della Corte.

72 A questi argomenti l' istituzione convenuta ribatte, in primo luogo, che le dichiarazioni che il ricorrente definisce promesse erano solo una descrizione, fornita a titolo informativo, delle possibilità offerte dalla carriera di giurista linguista che il ricorrente aveva intrapreso in esito al concorso CJ 12/85. Questo modo di vedere trova fra l' altro conferma, secondo l' istituzione, nell' uso del condizionale nella nota del sig. Elizalde, invocata dal ricorrente, e nel fatto che detta nota non era stata indirizzata personalmente al ricorrente ed era solo una circolare nella quale egli non poteva ravvisare garanzie speciali quanto alla sua futura promozione. La Corte sostiene che le altre circostanze elencate dal ricorrente rappresentano solo variazioni normali nel suo lavoro presso la divisione spagnola della traduzione e che egli sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che la sua promozione era subordinata ad un procedimento di selezione disciplinato dallo Statuto, nell' ambito del quale né le attività precedenti svolte come dipendente né le affermazioni di terze persone potevano costituire garanzia di promozione. All' udienza, la Corte ha aggiunto che il ricorrente non può invocare la proroga - irregolare - del suo interim per far valere il principio della tutela del legittimo affidamento.

73 L' istituzione convenuta invoca la giurisprudenza in materia di applicazione di detto principio nelle cause riguardanti il personale, secondo la quale le promesse che non tengono conto delle disposizioni dello Statuto che prescrivono il superamento di un concorso per accedere ad un determinato posto non possono ingenerare legittimo affidamento negli interessati (sentenze 6 febbraio 1986, Vlachou / Corte dei conti, causa 162/84, Racc. pag. 481, in particolare pag. 492, e 20 giugno 1985, Pauvert / Corte dei conti, causa 228/84, Racc. pag. 1969, in particolare pag. 1978). Essa ritiene che lo stesso valga, a maggior ragione, nella presente fattispecie, ove non sono state fatte promesse vere e proprie, ma sono state date semplici informazioni che, per di più e a differenza di quanto era avvenuto nella succitata causa Pauvert, non provenivano dall' APN.

74 Nella controreplica, l' istituzione convenuta ha inoltre fatto valere che il mezzo è stato dedotto fuori termine, dato che il ricorrente non sostiene che l' inosservanza del principio del legittimo affidamento è scaturita dalla decisione presa nei suoi confronti dalla commissione giudicatrice del concorso CJ 32/88, ma che essa è provocata dalla mancata nomina a revisore in ruolo nel settembre 1988.

75 Si deve osservare, per quel che riguarda la ricevibilità di questo mezzo, che il ricorrente lo deduce contro il silenzio-rifiuto opposto alla sua candidatura al posto contemplato dall' avviso di posto vacante CJ 41/88 e che egli ha impugnato tempestivamente detto silenzio-rifiuto. Di conseguenza, il solo fatto che il ricorrente rimproveri all' istituzione convenuta, nell' ambito di questo mezzo, di non averlo promosso nel settembre 1988 non può indurre a considerare che il mezzo, nel suo complesso, sia stato dedotto tardivamente.

76 Quanto alla fondatezza di questo mezzo, emerge dall' esame dei tre mezzi precedenti che il ricorrente non poteva venir promosso ad un posto di grado LA5 alla data del tacito rigetto della sua candidatura. Di conseguenza qualsiasi promessa di nominarlo, ciononostante, ad un posto di giurista revisore sarebbe stata incompatibile con l' art. 45 dello Statuto. Orbene, è giurisprudenza costante che promesse che non tengono conto delle disposizioni dello Statuto non possono ingenerare legittimo affidamento in un dipendente (v. sentenze della Corte 6 febbraio 1986, Vlachou, e 20 giugno 1985, già citate, e sentenza del Tribunale 27 marzo 1990, Chomel / Commissione, causa T-123/89, Racc. pag. II-131).

77 Dalle stesse osservazioni del ricorrente si desume, d' altro canto, che nessuna delle dichiarazioni che egli invoca si riferiva alla possibilità di una promozione in mancanza dell' anzianità a tale scopo prescritta dall' art. 45, n. 1, dello Statuto. Nella circolare del sig. Elizalde, sulla quale si fonda il ricorrente, la "consolidazione" delle nomine ad interim mediante promozioni era stata addirittura subordinata espressamente alla scadenza del termine contemplato dallo Statuto.

78 Ne consegue che né le dichiarazioni dell' ex direttore della traduzione né la circolare del capodivisione facente funzione, né i vari atti amministrativi invocati dal ricorrente potevano ingenerare in lui la legittima aspettativa di esser promosso anche se non aveva i requisiti prescritti dallo Statuto per la promozione.

79 Di conseguenza, e senza bisogno di sentire testimonianze sul contenuto delle dichiarazioni assertivamente fatte nei confronti del ricorrente, si deve rilevare che l' istituzione convenuta, opponendo un silenzio-rifiuto alla candidatura del ricorrente ad un posto di giurista revisore, non ha violato il principio della tutela del legittimo affidamento.

80 Consegue dalle considerazioni che precedono che è infondata la domanda del ricorrente mirante all' annullamento del silenzio-rifiuto opposto alla sua candidatura al posto contemplato dall' avviso di posto vacante CJ 41/88.

2. Sulla domanda d' annullamento del procedimento del concorso CJ 32/88

a) Sulla ricevibilità della domanda

81 L' istituzione convenuta è del parere che la domanda rivolta al Tribunale di "annullare l' intero procedimento del concorso per titoli ed esami CJ 32/88" sia irricevibile. Essa ritiene che l' oggetto del presente ricorso si limiti all' accertamento del se la decisione adottata nei confronti del ricorrente nell' ambito di detto concorso sia o meno valida. A suo giudizio, il ricorrente non ha alcun interesse legittimo a chiedere più dell' annullamento della decisione che lo riguarda. Essa sostiene che il ricorrente non può più contestare l' organizzazione di detto concorso, cosa che avrebbe dovuto fare, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze 11 marzo 1986, Adams / Commissione, causa 294/84, Racc. pag. 977, in particolare pag. 988, e 8 marzo 1988, Sergio / Commissione, cause riunite 64/86, 71/86, 72/86, 73/86 e 78/86, Racc. pag. 1399, in particolare pag. 1430) nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del bando di concorso, presentando un reclamo a norma dell' art. 90, n. 2, dello Statuto.

82 Il ricorrente sostiene che il concorso di cui trattasi è nullo ipso jure perché è stato organizzato in ispregio del regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 12 dicembre 1985, n. 3517, che istituisce misure particolari e temporanee concernenti l' assunzione di funzionari in occasione dell' adesione della Spagna e del Portogallo (GU L 335, pag. 55, in prosieguo: il "regolamento n. 3517/85"). Osserva poi che le sentenze citate dall' istituzione convenuta a proposito della tardività della sua domanda non sono pertinenti, dato che egli non poteva sapere, allorché ha partecipato al concorso, se il suo svolgimento sarebbe stato regolare o meno.

83 Il ricorrente sostiene che l' oggetto del suo ricorso non è limitato all' annullamento della decisione adottata dalla commissione giudicatrice nei suoi confronti. Osserva che, dal momento che il concorso è nullo perché intrinsecamente illegittimo, data la composizione della commissione giudicatrice e dato lo sviamento di potere commesso dall' unico membro della commissione idoneo a farne parte, è necessario annullare tutti gli atti conseguenti al concorso, ivi compreso l' elenco degli idonei.

84 Il Tribunale ritiene che si debba esaminare, anzitutto, l' argomento del ricorrente relativo all' asserita nullità ipso jure del concorso CJ 32/88. Questo argomento si rifà, in sostanza, alla regola, accolta dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale, in circostanze eccezionali, un atto può essere inesistente per vizi particolarmente gravi ed evidenti che lo inficino (v., ad esempio, sentenze della Corte 26 febbraio 1987, Consorzio cooperative d' Abruzzo / Commissione, causa 15/85, Racc. pag. 1005, in particolare pag. 1035 e seguenti, e 10 dicembre 1957, Usines à tubes de la Sarre / Alta Autorità, cause riunite 1/57 e 14/57, Racc. pag. 197, in particolare pag. 214). Affinché un atto venga privato del privilegio della presunzione di validità che i trattati riconoscono, per manifesti motivi di certezza del diritto, agli atti anche irregolari delle istituzioni, l' atto deve esser viziato da un' irregolarità grossolana ed evidente, la cui gravità vada ben oltre la "normale" irregolarità dovuta all' erronea valutazione dei fatti o alla violazione della legge (v. la citata sentenza della Corte 26 febbraio 1987, Consorzio cooperative d' Abruzzo, e le conclusioni dell' avvocato generale Mischo nella stessa causa, Racc. pag. 1014, in particolare pag. 1019).

85 A questo proposito, va osservato che l' asserita irregolarità del concorso CJ 32/88 è determinata, secondo il ricorrente, dalla violazione di una norma di diritto derivato, cioè del regolamento n. 3517/85. Detto regolamento ha istituito, per far fronte alla situazione specifica creatasi con l' adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un regime temporaneo di assunzioni, che deroga a talune disposizioni vincolanti dello Statuto relative, in particolare, al divieto di tener conto della cittadinanza dei candidati e alla precedenza dei procedimenti di assunzione interni. L' eventuale violazione di un siffatto regolamento, che ha portata limitata sotto il profilo tanto temporale quanto sostanziale, e che introduce deroghe a taluni principi fondamentali dello Statuto, non rientra tra le ipotesi essenziali che consentono di configurare un' irregolarità come talmente grave e flagrante da implicare l' inesistenza dell' atto che ne è inficiato. Si deve aggiungere che nemmeno eventuali irregolarità derivanti dalla composizione della commissione giudicatrice e del modo in cui questa ha assolto il suo compito sono tali da provocare l' inesistenza dell' intero procedimento del concorso.

86 Si deve poi osservare che il ricorrente, se intendeva contestare la decisione di bandire il concorso o il contenuto del bando, doveva presentare reclamo entro tre mesi dalla data della pubblicazione del bando (v. le citate sentenze della Corte 11 marzo 1986, Adams, causa 294/84, pag. 988, e 8 marzo 1988, Sergio, cause riunite 64/86, 71/86, 72/86, 73/86 e 78/86, pag. 1429 e seguenti). Il fatto che egli avesse chiesto di partecipare al concorso e che vi fosse stato ammesso non vi avrebbe ostato. E' vero che la totalità delle operazioni di un concorso non può ledere un candidato che ha partecipato con successo alle prime fasi del concorso, di cui non contesta il principio (v. sentenza della Corte 6 luglio 1988, Simonella / Commissione, causa 164/87, Racc. pag. 3807, in particolare pag. 3817 e seguenti). La situazione specifica del ricorrente, che intende sostenere che il concorso non avrebbe dovuto essere bandito prima della sua promozione, è però diversa. In queste circostanze particolari, il ricorrente aveva un interesse legittimo ad impugnare il bando di concorso, pur partecipando alle operazioni concorsuali, onde salvaguardare i suoi diritti qualora il suo reclamo fosse respinto. Egli poteva perciò proporre reclamo contro il bando di concorso CJ 32/88.

87 Il bando di concorso di cui trattasi è stato pubblicato il 25 ottobre 1988 e il ricorrente ha presentato la sua candidatura il 24 novembre 1988. Il reclamo presentato il 28 febbraio 1989, con il quale il ricorrente chiedeva l' annullamento del procedimento di concorso, è perciò tardivo.

88 L' argomento secondo il quale il ricorrente non poteva sapere, in tempo utile, se il concorso si sarebbe svolto o meno in modo regolare non può giustificare questo ritardo, dato che si riferisce all' eventuale sopraggiungere di irregolarità nel successivo svolgimento delle operazioni del concorso. Queste irregolarità non avrebbero comunque avuto alcuna incidenza sulla questione se la stessa decisione di bandire un concorso e il contenuto del bando fossero o meno conformi allo Statuto. Gli elementi che consentono di risolvere questa duplice questione erano noti al momento della pubblicazione del bando ed il ricorrente avrebbe potuto avvalersene entro i termini prescritti. Sarebbe incompatibile con i principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione ammettere che il ricorrente potesse attendere la conclusione delle operazioni del concorso controverso e la pubblicazione dei risultati prima di impugnare gli atti con cui il concorso è stato bandito.

89 Di conseguenza, la domanda in esame è irricevibile in quanto mira a far annullare la decisione di bandire il concorso CJ 32/88 e a far annullare il relativo bando di concorso.

90 Al contrario, in quanto la domanda è diretta contro l' elenco degli idonei compilato in esito al concorso, si deve rilevare che un procedimento precontenzioso non era necessario (v., ad esempio, sentenza della Corte 14 giugno 1972, Marcato / Commissione, causa 44/71, Racc. pag. 427, in particolare pag. 433 e seguenti). Tuttavia poiché il ricorrente ha, ciononostante, presentato un reclamo, il termine di impugnazione comincia a decorrere, conformemente all' art. 91 dello Statuto, dal giorno in cui gli è stata notificata la decisione adottata in risposta al suo reclamo (sentenza 14 luglio 1983, Detti / Corte di giustizia, causa 144/82, Racc. pag. 2421, in particolare pag. 2434). Ne consegue che il ricorrente ha impugnato l' elenco degli idonei entro i termini stabiliti dallo Statuto.

91 Si deve però stabilire in quale misura questo elenco è un atto che può ledere il ricorrente. A questo proposito si deve rilevare che l' elenco degli idonei è il risultato di due diversi tipi di decisioni adottate dalla commissione giudicatrice. Da un lato, questa decide di iscrivere determinati candidati nell' elenco; dall' altro, esclude gli altri candidati che hanno partecipato al concorso.

92 Per quanto attiene ai candidati che figurano nell' elenco, quest' ultimo è un atto preparatorio rispetto alla decisione di nomina (v. sentenza della Corte 6 febbraio 1986, Vlachou / Corte dei conti, causa 143/84, Racc. pag. 459, in particolare pag. 476). Quanto ai candidati esclusi, la semplice inclusione degli altri candidati non modifica la loro situazione giuridica, sulla quale incide solo la nomina effettiva di un' altra persona al posto per coprire il quale il concorso è stato bandito. Per contro, la decisione di non includere un candidato nell' elenco degli idonei è un atto che gli arreca pregiudizio (v. la citata sentenza della Corte 14 luglio 1983, Detti, causa 144/82).

93 Di conseguenza, la domanda di annullamento del procedimento del concorso CJ 32/88 è ricevibile solo in quanto riguarda il rifiuto della commissione giudicatrice di includere il ricorrente nell' elenco degli idonei.

b) Sui mezzi dedotti a sostegno della domanda

aa) Sui mezzi inoperanti

94 Poiché non ha impugnato tempestivamente la decisione di indire il concorso CJ 32/88, il ricorrente non può avvalersi di mezzi relativi all' asserita irregolarità di detta decisione per chiedere l' annullamento della decisione che lo esclude dall' elenco degli idonei (v. le citate sentenze della Corte 11 marzo 1986, Adams, causa 294/84, e 8 marzo 1988, Sergio, cause riunite 64/86, 71/86, 72/86, 73/86 e 78/86). Di conseguenza non vi è motivo di esaminare, nel presente contesto, i mezzi relativi alla violazione, da un lato, del principio di buona amministrazione e degli artt. 7 e 29 dello Statuto e, dall' altro, del principio della tutela del legittimo affidamento, mezzi diretti solo contro la decisione di bandire il concorso e che non riguardano l' ulteriore svolgimento delle operazioni concorsuali.

95 Quanto al mezzo relativo alla violazione del regolamento n. 3517/85, il ricorrente sostiene che l' art. 1, n. 2, di detto regolamento, secondo il quale

"le nomine ai posti di grado A3, A4, A5, LA3, LA4, LA5, B1, B2, B3 e C1 vengono decise a seguito di un concorso per titoli, organizzato in conformità dell' allegato III dello Statuto",

ha carattere tassativo ed esclude la possibilità di ricorrere a concorsi per titoli ed esami per le nomine nelle carriere superiori di ciascuna categoria, dovendosi bandire esclusivamente concorsi per titoli. A suo avviso, la Corte doveva attenersi a detto regolamento, pur se questo è rimasto applicabile solo fino al 31 dicembre 1988 e pur se le decisioni di nomina adottate in esito al concorso controverso sono intervenute nel 1989, dato che i posti in questione erano vacanti dal settembre 1987 e la loro occupazione ad interim avrebbe dovuto cessare a tutti gli effetti nel giugno 1988.

96 L' istituzione convenuta contesta detto mezzo deducendo che il sistema di nomina eccezionale istituito dal regolamento n. 3517/85 ha indole facoltativa e non tassativa. Nella controreplica ha aggiunto che detto regolamento si riferisce solo alla copertura di posti mediante concorsi generali, ai quali possono partecipare candidati esterni alle istituzioni comunitarie. Ritiene che l' autorizzazione a derogare alle disposizioni dello Statuto contenuta nel regolamento n. 3517/85 non poteva applicarsi al concorso per titoli ed esami CJ 32/88, poiché questo era un concorso interno. Inoltre l' istituzione convenuta attira l' attenzione sul fatto che nessuna disposizione del capitolo 3 ("Rapporto informativo, aumento periodico di stipendio e promozione") è stata menzionata tra quelle alle quali l' APN può derogare in virtù del regolamento n. 3517/85.

97 Si deve osservare che il mezzo relativo alla violazione del regolamento n. 3517/85 riguarda solo la decisione di bandire il concorso CJ 32/88. Di conseguenza, questo mezzo è inoperante per quel che riguarda la decisione della commissione giudicatrice che esclude il ricorrente dall' elenco degli idonei. Poiché la commissione giudicatrice era vincolata dalle disposizioni del bando di concorso, per titoli ed esami, CJ 32/88, non si può sostenere che essa avrebbe dovuto iscrivere il ricorrente nell' elenco degli idonei applicando un regolamento relativo all' organizzazione di concorsi per titoli.

98 Inoltre, ed in ogni caso, si deve aggiungere che il regolamento considerato non obbliga affatto le istituzioni a bandire concorsi interni per i cittadini dei nuovi Stati membri. Ai sensi dell' art. 1, posti di grado superiore, ad esempio di grado LA5, "possono" essere coperti mediante concorso per titoli. Le APN delle istituzioni non erano dunque obbligate a bandire automaticamente siffatti concorsi. Inoltre, il regolamento si riferisce solo alle "nomine" ai posti di grado LA5, senza far menzione né di promozione né dell' art. 45 dello Statuto. Di conseguenza, il ricorrente, che era già dipendente della Corte di giustizia, non poteva legittimamente pretendere che venisse bandito un concorso per titoli in base al regolamento di cui trattasi.

bb) Sul mezzo relativo alla composizione della commissione giudicatrice del concorso CJ 32/88

99 Il ricorrente osserva che i candidati non hanno avuto - ufficialmente - conoscenza della composizione della commissione giudicatrice prima dell' inizio delle prove scritte. Secondo il ricorrente, questa composizione era in contrasto con la lettera e con lo spirito dell' art. 3, terzo comma, dell' allegato III dello Statuto, secondo il quale "i membri della commissione giudicatrice scelti tra i funzionari devono essere di grado almeno pari a quello del posto da coprire". Egli ritiene che la finalità di questa disposizione sia quella di garantire la competenza di tutti i membri della commissione giudicatrice a valutare l' idoneità dei candidati ad assolvere le mansioni inerenti al posto da occupare. Il ricorrente sottolinea che il bando di concorso prescriveva "la perfetta conoscenza della lingua spagnola". Sostiene che il presidente della commissione, sig. Fell, di madre lingua tedesca, non aveva una conoscenza perfetta della lingua spagnola. Anche se il suo incarico, come presidente della commissione, era soprattutto quello di vegliare a che fossero armonizzati i criteri applicati, gli tornava difficile, secondo il ricorrente, svolgere questo controllo per quanto concerne una lingua "che non padroneggia".

100 Il ricorrente contesta pure la nomina, come membro della commissione giudicatrice, del sig. Dastis, agente temporaneo di grado A5, referendario presso il gabinetto di un membro della Corte. Richiamandosi alla distinzione che il combinato disposto dell' art. 45, n. 2, dello Statuto e dell' allegato I dello stesso Statuto opera tra dipendenti di categoria A e dipendenti del ruolo linguistico prescrivendo un concorso per il passaggio da un ruolo all' altro, egli sostiene che non si può considerare che un dipendente A5 abbia pari grado di un dipendente LA5. Aggiunge che mai si richiede ai candidati ai posti di categoria A la conoscenza di più di due lingue comunitarie, mentre per i giuristi revisori è d' obbligo la conoscenza di almeno tre lingue. Infine ricorda che l' art. 3, n. 3, dell' allegato III dello Statuto non consente che agenti temporanei facciano parte di commissioni giudicatrici.

101 Da quanto precede, il ricorrente conclude che, in pratica, nella commissione giudicatrice vi era una sola persona validamente designata, vale a dire il capo della divisione spagnola della traduzione. E questi non poteva avere la necessaria obiettività, in quanto conosceva le combinazioni linguistiche e le caratteristiche grafologiche dei candidati. All' udienza il ricorrente ha ancora osservato, a questo proposito, che egli aveva effettuato lavori di revisione per oltre un anno quando si è presentato alle prove del concorso e che l' indole di questi lavori non permette di usare né dittafoni né macchine da scrivere. Egli sottolinea che, non essendo stato designato alcun membro aggregato onde risolvere questi problemi, le condizioni di obiettività che l' art. 3 dell' allegato III dello Statuto mira a garantire non sussistevano nella fattispecie e ne conclude che il concorso controverso è nullo ipso jure.

102 L' istituzione convenuta ribatte anzitutto che il presidente della commissione, sig. Fell, ha redatto una tesi di dottorato sul diritto di famiglia spagnolo ed ha lavorato, per un certo tempo, come assistente giuridico della camera di commercio tedesca a Madrid, sicché dispone di una buona conoscenza della lingua spagnola in generale nonché della terminologia giuridica spagnola. Aggiunge che il suo compito come presidente della commissione giudicatrice del concorso CJ 32/88 era quello di garantire l' armonizzazione dei criteri usati per valutare i candidati con quelli usati in tutti i concorsi. La convenuta ritiene che in qualsiasi commissione giudicatrice debba esser presente una persona che conosce e rappresenta i valori e le tradizioni dell' istituzione e i suoi metodi di lavoro e che il sig. Fell era particolarmente idoneo a svolgere questi compiti, data la sua lunga esperienza di traduzione giuridica.

103 La Corte sottolinea poi che il sig. Dastis, come diplomatico di carriera, aveva dovuto dimostrare, in un difficile concorso, di avere almeno un' eccellente conoscenza dell' inglese e del francese nonché una buona formazione giuridica. Sostiene che il ricorrente conosceva questi fatti e che egli stesso aveva dichiarato al suo capodivisione che il sig. Dastis era una delle persone più indicate per far parte della commissione giudicatrice del concorso controverso. Essa chiede al Tribunale di sentire la deposizione del capodivisione sig. Cervera, circa queste dichiarazioni. Quanto alla qualità di agente temporaneo del sig. Dastis, l' istituzione convenuta si richiama alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale né il presidente della commissione giudicatrice né gli altri membri devono necessariamente essere dipendenti di ruolo (sentenze 16 ottobre 1975, Deboeck / Commissione, causa 90/74, Racc. pag. 1123, in particolare pag. 1136, e 8 marzo 1988, Sergio, cause riunite 64/86, 71/86, 72/86, 73/86 e 78/86, già citate).

104 L' istituzione convenuta ritiene che, quando sostiene che nella commissione giudicatrice vi era una sola persona validamente designata, il ricorrente ricalca l' argomento da lui ripetutamente avanzato circa il sig. Cervera, cioè che questi "non poteva avere l' obiettività che costituisce l' elemento essenziale dello scopo dei concorsi per titoli ed esami", poiché, tra l' altro, poteva riconoscere la grafia di ciascun candidato. Secondo la Corte non è il caso di soffermarsi su questo argomento, a proposito del quale essa osserva che la maggioranza dei candidati detta o scrive a macchina. L' istituzione convenuta preferisce richiamarsi alla sentenza della Corte 28 febbraio 1981, Authié / Commissione (causa 34/80, Racc. pag. 665, in particolare pag. 681), che ha disatteso censure che si concentravano, allo stesso modo, su uno dei membri della commissione giudicatrice, sottolineando che tali critiche "non tengono conto (...) del carattere delle commissioni giudicatrici di concorso, le quali sono organi collegiali che funzionano in completa indipendenza (...)".

105 Si deve osservare che la commissione giudicatrice di un concorso per titoli ed esami, per esser costituita conformemente alle disposizioni dello Statuto e all' art. 3 dell' allegato III dello stesso, deve esser composta in modo da garantire una valutazione obiettiva delle prestazioni dei candidati alle prove d' esame per quanto riguarda le loro qualità professionali (v. sentenza del Tribunale 22 giugno 1990, Marcopoulos / Corte di giustizia, cause riunite T-32/89 e T-39/89, Racc. pag. II-281).

106 Il Tribunale ritiene che i requisiti di competenza che devono possedere i membri di una commissione giudicatrice avente il compito di vagliare le qualità professionali dei candidati a posti di giurista revisore siano simili, ma non identici a quelli definiti nella sentenza del Tribunale 22 giugno 1990, Marcopoulos (cause riunite T-32/89 e T-39/89, già citate). In primo luogo, i membri della commissione giudicatrice devono esser in grado di comprendere bene la lingua nella quale il candidato dovrà effettuare revisioni, il che non implica tuttavia che ciascun membro debba padroneggiare perfettamente detta lingua. In secondo luogo, essi devono possedere conoscenze giuridiche. In terzo luogo, è necessaria nella commissione giudicatrice un' esperienza pratica in materia di revisione di testi giuridici.

107 Occorre aggiungere che l' APN e il comitato del personale godono di un ampio potere discrezionale nella valutazione della competenza delle persone che essi devono designare, ai sensi dell' art. 3 dell' allegato III dello Statuto, come membri della commissione giudicatrice e che non spetta al Tribunale censurare la loro scelta, salvoché i limiti di detto potere non siano stati rispettati.

108 Nella fattispecie due membri della commissione giudicatrice erano di madre lingua spagnola e il terzo aveva una buona conoscenza della stessa lingua. Due membri avevano esperienza di traduzione e di revisione giuridica, il terzo era giurista di madre lingua spagnola e, come referendario presso il gabinetto di un membro della Corte, aveva esperienza di lavoro in un ambiente plurilingue che comportava l' impiego regolare di traduzioni. Il Tribunale constata che la composizione di una siffatta commissione giudicatrice risponde ai requisiti esposti in precedenza, nel punto 106, ed è tale da garantire una valutazione obiettiva delle prestazioni dei candidati.

109 Il fatto che uno dei membri fosse agente temporaneo non può inficiare la regolarità della composizione della commissione. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, l' art. 3 dell' allegato III dello Statuto non prescrive che i membri di una commissione giudicatrice siano necessariamente dipendenti di ruolo (sentenze 16 ottobre 1975, Deboeck, causa 90/74, e 8 marzo 1988, Sergio, cause riunite 64/86, 71/86, 72/86, 73/86 e 78/86, già citate). Di conseguenza, le eventuali dichiarazioni del ricorrente sull' idoneità del sig. Dastis a far parte della commissione giudicatrice non hanno alcuna incidenza sulla fondatezza di questo mezzo. Non è quindi necessario sentire, su questo punto, il testimone proposto dall' istituzione convenuta.

110 Quanto, infine, ai dubbi espressi dal ricorrente sull' obiettività di uno dei membri della commissione giudicatrice, il sig. Cervera, in quanto questi conosceva la grafia e le combinazioni linguistiche di ciascun candidato, si deve osservare che il ricorrente non ha fatto cenno ad alcuna circostanza attestante che il sig. Cervera fosse prevenuto nei suoi confronti. Inoltre, il fatto che gli elaborati fossero contrassegnati solo con numeri garantiva, nei limiti del possibile, l' anonimato dei candidati (v. sentenza della Corte 19 aprile 1988, Santarelli / Commissione, punto 25 della motivazione, causa 149/86, Racc. pag. 1875, in particolare pag. 1888) che, comunque, non rientra tra le modalità del procedimento di concorso prescritte dall' allegato III dello Statuto. Di conseguenza, la sola eventualità che un membro della commissione giudicatrice fosse in grado di identificare i candidati attraverso la grafia e le combinazioni linguistiche non è sufficiente per indurre il Tribunale a ritenere che la composizione della commissione fosse irregolare e non fosse tale da garantire una valutazione obiettiva delle qualità professionali dei candidati al concorso.

111 Ne consegue che né l' APN né il comitato del personale hanno travalicato i limiti del potere discrezionale loro conferiti dall' art. 3 dell' allegato III dello Statuto e che il mezzo relativo all' asserita irregolarità della composizione della commissione giudicatrice del concorso CJ 32/88 non è fondato.

cc) Sui due mezzi relativi allo sviamento di potere ed all' "errore grave" che la commissione giudicatrice avrebbe commesso nella scelta dei testi sui quali si sono svolte le prove del concorso CJ 32/88

112 Sebbene abbia esposto il complesso delle censure vertenti sul contenuto delle prove scritte del concorso CJ 32/88 sotto il titolo "Sviamento di potere", il ricorrente ha svolto sotto lo stesso titolo un secondo mezzo, relativo all' "errore grave" assertivamente commesso dalla commissione giudicatrice nella scelta dei testi sui quali si sono svolte dette prove. Secondo il ricorrente, la prova consistente nella traduzione in spagnolo di un testo redatto in francese era stata concepita in maniera inadeguata, giacché non presentava difficoltà linguistiche ed aveva carattere aleatorio. Egli sostiene che il testo scelto consisteva in pochi paragrafi avulsi dal loro contesto, tratti da un' opera dottrinale che commentava "un' oscura norma di diritto amministrativo", senza alcun rapporto con il diritto comunitario, e che il presunto controllo delle conoscenze da effettuarsi mediante questa prova si fondava unicamente sulla padronanza di due o tre termini che fornivano la chiave di tutto il testo. Il ricorrente ritiene che la selezione "a testa o croce" risultante da detta prova fosse ancor meno valida, in quanto per essa venivano assegnati 60 punti, vale a dire il 37,5% del punteggio totale conseguibile nelle prove scritte. Il ricorrente osserva che il testo scelto per la prova di traduzione dal tedesco, invece, verteva su un tema chiaramente comunitario e facile per candidati adusi ai concorsi interni e per di più, a detta di taluni traduttori, non conteneva nemmeno esso grandi difficoltà linguistiche. A suo avviso, detta prova per la quale venivano assegnati 40 punti ha favorito quelli che, diversamente da lui, l' hanno sostenuta. All' udienza egli ha rilevato che il fascicolo del concorso controverso prodotto dall' istituzione convenuta su richiesta del Tribunale non conteneva i testi oggetto delle prove, sicché non poteva dimostrare lo squilibrio tra il grado di difficoltà di detti testi. Secondo il ricorrente, questa è un' irregolarità che impedisce al Tribunale di valutare lo squilibrio tra i vari testi.

113 In questo contesto il ricorrente ripete che le scelte linguistiche di ciascuno dei candidati erano note alla commissione giudicatrice e che il sig. Cervera, unico membro della commissione che, secondo il ricorrente, era formalmente qualificato per farne parte, non poteva operare con la necessaria obiettività. Il ricorrente si meraviglia del fatto che, pur avendo superato le prove scritte ed essendo stato ammesso alla prova orale, per la quale ha conseguito il punteggio di 30/40, la commissione giudicatrice non lo abbia incluso nell' elenco degli idonei a motivo del punteggio totale assertivamente insufficiente conseguito nel complesso delle prove. Il ricorrente ritiene che questo risultato sia ancor più sorprendente se si considera che egli aveva superato, in un lasso di tempo di oltre due anni e dopo aver tradotto e rivisto migliaia di pagine, i cinque controlli di qualità elencati a sostegno del mezzo relativo alla tutela del legittimo affidamento (v. supra, punto 69).

114 Il ricorrente ne conclude che la scelta rispettiva dei testi per le prove di francese e di tedesco ha costituito "un grave errore di merito", che presuppone uno sviamento del potere, conferito dall' APN alla commissione giudicatrice, che doveva in primo luogo individuare obiettivamente i migliori traduttori per promuoverli a revisori, finalità che, a suo giudizio, non poteva essere perseguita con le persone prescelte come membri della commissione giudicatrice e con gli strumenti di selezione da esse adottati.

115 Nella replica, il ricorrente ha precisato, anzitutto, che il ragionamento esposto a sostegno del mezzo precedente, relativo all' irregolarità della composizione della commissione giudicatrice, va anche preso in considerazione nell' ambito del presente mezzo, relativo allo sviamento di potere. Ha poi dichiarato che la sentenza della Corte 24 marzo 1988, Goossens / Commissione (causa 228/86, Racc. pag. 1819), secondo la quale non spetta al giudice comunitario censurare il contenuto particolareggiato di una prova, salvoché lo stesso esuli dai limiti indicati nel bando di concorso o non abbia logico rapporto con le finalità della prova o del concorso, non è pertinente nella fattispecie. Egli ha sottolineato che non sosteneva, contrariamente ai ricorrenti nella citata causa Goossens, che le prove fossero di livello troppo alto rispetto ai posti da occupare e in relazione alle opinioni di formazione organizzate in precedenza, bensì che esse erano inutili per mettere chiaramente in luce le differenze tra le conoscenze linguistiche dei candidati, onde selezionare obiettivamente i migliori.

116 Il ricorrente aggiunge che non si può invocare, onde dimostrare il valore delle prove contestate, il fatto che due dei candidati che hanno superato il concorso controverso avessero conseguito i migliori punteggi nell' ambito di un concorso precedente, bandito per occupare posti di grado LA6. Ritiene sia incompatibile con la sentenza della Corte 28 aprile 1983, Lipman (causa 143/82, già citata), addurre dati relativi ad un concorso organizzato onde occupare posti di grado LA6 per suffragare allegazioni relative ad un concorso diverso, bandito per coprire posti di grado superiore. A suo giudizio, questo argomento inefficace è forse il miglior indizio dell' effettiva esistenza di uno sviamento di potere nonché del fatto che, prima che si svolgesse il concorso, erano stati designati in pectore i candidati che avrebbero occupato i posti.

117 Nell' atto introduttivo il ricorrente aveva proposto, onde provare l' inadeguatezza dei testi scelti per le prove scritte, che venisse sentito il parere di un perito della direzione della "Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España" (Ufficio interpretazione del ministero spagnolo degli Affari esteri) sulla loro idoneità, specie per quel che riguarda le prove di francese e di tedesco, a perseguire le finalità esposte nel bando di concorso, cioè l' accertamento di una "perfetta conoscenza della lingua spagnola, di una conoscenza approfondita della lingua francese e di una buona conoscenza di due altre lingue ufficiali della Comunità". Nella replica il ricorrente ha però rinunciato a chiedere questa perizia, giacché detti testi potevano esser vagliati dal Tribunale.

118 L' istituzione convenuta ritiene che il ricorrente non abbia dimostrato, e nemmeno dedotto, uno sviamento di potere. A suo giudizio, il vero contenuto di questo mezzo consiste nella critica del contenuto delle prove scritte del concorso "con qualche digressione (...) su uno dei membri della commissione giudicatrice". Essa ritiene non sia necessario ribattere alle critiche, letterarie a suo giudizio, mosse dal ricorrente alle prove scritte del concorso. A sostegno del suo punto di vista, si richiama alla giurisprudenza della Corte secondo la quale una commissione giudicatrice dispone di un ampio margine discrezionale circa le modalità e il contenuto dettagliato delle prove (sentenze 24 marzo 1988, Goossens, causa 228/86, già citata, e 8 marzo 1988, Sergio, cause riunite 64/86, 71/86, 72/86, 73/86 e 78/86, già citate). L' istituzione convenuta sostiene che i testi impiegati per il concorso controverso rispondono alle finalità del concorso stesso e non esulano dai limiti fissati nel bando di concorso. Come indizio che consenta di rendersi conto della serietà con cui sono stati scelti i testi per le prove del concorso, sottolinea che due dei candidati che hanno superato il concorso CJ 32/88 avevano conseguito i migliori punteggi nell' ambito del concorso per titoli ed esami CJ 160/86, bandito per assumere giuristi linguisti di lingua spagnola, il che esclude, a suo giudizio, che si possano definire le prove del secondo concorso una "caricatura del cosiddetto metodo di selezione a testa o croce", come fa il ricorrente.

119 Onde stabilire se il mezzo relativo allo sviamento di potere sia fondato, occorre esaminare se, nella fattispecie, la commissione giudicatrice si sia avvalsa del suo potere di scegliere i testi delle prove scritte con uno scopo diverso da quello che era stata incaricata di perseguire, cioè la selezione dei candidati più idonei a diventare revisori.

120 Si deve osservare che il ricorrente si è limitato a vaghe allusioni relative allo scopo effettivamente perseguito, a suo giudizio, dalla commissione giudicatrice. Nonostante alcune sue argomentazioni lascino intendere che la commissione giudicatrice si sarebbe riproposta di escluderlo dall' elenco degli idonei oppure di favorire altri candidati, il ricorrente si astiene tuttavia da qualsiasi affermazione esplicita, concreta e suffragata quanto agli scopi esulanti dallo Statuto assertivamente perseguiti dalla commissione giudicatrice. Poiché la prova di francese era obbligatoria per tutti i candidati al concorso, nessun elemento consente di sospettare che la scelta del testo sia stata fatta con il proposito di escludere il ricorrente dall' elenco degli idonei o di favorire altri candidati. Poiché dunque non ha fornito indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, che possano rivelare la sussistenza di uno sviamento di potere, il ricorrente non ha sufficientemente suffragato le sue affermazioni in proposito (v. sentenza della Corte 13 luglio 1989, Caturla-Poch e de la Fuente / Parlamento, cause riunite 361/87 e 362/87, Racc. pag. 2471, in particolare pag. 2489). Ne consegue che questo mezzo va disatteso.

121 Quanto al mezzo secondo il quale la commissione giudicatrice avrebbe commesso un "errore grave" nella scelta dei testi per le prove di traduzione, specie per la traduzione dal francese e dal tedesco, si deve osservare che, come ha giustamente sottolineato la Corte, la commissione giudicatrice di un concorso dispone di un ampio potere discrezionale quanto al contenuto delle prove. Il giudice comunitario può censurare la scelta delle prove effettuata dalla commissione giudicatrice solo qualora tale scelta esuli dall' ambito stabilito nel bando di concorso o sia completamente estranea agli scopi della prova o del concorso (sentenze della Corte 8 marzo 1988, Sergio, cause riunite 64/86, 71/86, 72/86, 73/86 e 78/86, e 24 marzo 1988, Goossens, causa 228/86, già citate). Del pari, il Tribunale non può sostituire la sua valutazione a quella della commissione giudicatrice per quel che riguarda il grado di difficoltà delle prove (v. sentenza della Corte 1 ottobre 1981, Guglielmi / Parlamento, causa 268/80, Racc. pag. 2295, in particolare pag. 2303).

122 Nella fattispecie, si deve osservare che il bando di concorso fissava il numero delle prove scritte obbligatorie. Inoltre, precisava che dette prove consistevano nella traduzione di "testi giuridici". Quanto al carattere assertivamente aleatorio della prova di francese, il Tribunale rileva che il testo di cui trattasi, pur riferendosi ad un argomento molto specifico, apparentemente privo di relazione con il diritto comunitario, era pur sempre un testo giuridico che consentiva di valutare le qualità professionali di un giurista revisore. Di conseguenza, la scelta di detto testo non era incompatibile con il tenore e con lo scopo del bando di concorso CJ 32/88. Ne consegue che la commissione giudicatrice, effettuando questa scelta, non è andata oltre i limiti del suo potere discrezionale e non si è avvalsa del suo potere discrezionale in modo manifestamente erroneo.

123 Quanto all' assunto del ricorrente secondo cui il testo scelto per la prova di traduzione dal tedesco ha favorito i candidati che avevano scelto questa lingua, si deve osservare che il principio di parità riveste effettivamente grandissima importanza nell' ambito dei procedimenti di concorso (v. sentenza della Corte 14 luglio 1983, Detti, causa 144/82, già citata) e che spetta alla commissione giudicatrice, che dispone in materia di un ampio potere discrezionale, provvedere affinché le prove presentino sostanzialmente lo stesso grado di difficoltà per tutti i candidati (v. sentenza 24 marzo 1988, Goossens, causa 228/86, già citata).

124 Tuttavia il ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto che consenta di provare che la commissione giudicatrice abbia travalicato i limiti di detto potere. A questo proposito, si deve sottolineare che non si può comparare, per controllare se il principio di parità sia stato rispettato nella fattispecie, il testo della prova di francese, obbligatoria per tutti i candidati, con quello della prova di tedesco, alla quale ha partecipato solo una parte dei candidati. Infatti, solo uno squilibrio tra le prove nelle quali la scelta della lingua era lasciata al candidato avrebbe potuto svantaggiare il ricorrente rispetto ai candidati le cui combinazioni linguistiche erano diverse dalla sua.

125 Quanto ai testi delle prove da lui sostenute nelle lingue diverse dal francese (inglese, portoghese e italiano), il ricorrente si è limitato a sostenere, nella fase scritta, che esse non riguardavano il diritto comunitario, diversamente dal testo usato per la prova di tedesco, e che le prove nel loro complesso erano inutili per selezionare i migliori revisori. Si deve però osservare che il ricorrente non ha comunque apportato elementi concreti relativi alle prove alle quali ha personalmente partecipato. Di conseguenza, e sebbene ne abbia conosciuto il contenuto e il grado di difficoltà, il ricorrente non ha corroborato il suo assunto secondo cui i testi assegnati ai candidati per dette prove non corrispondevano agli scopi del concorso. Quanto alla prova di tedesco, il ricorrente si è limitato a sostenere che essa non presentava grandi difficoltà linguistiche. Nemmeno questa indicazione consente di dimostrare che la commissione giudicatrice abbia travalicato i limiti del suo potere discrezionale scegliendo il testo suddetto o che vi fosse uno squilibrio tra questo testo e quelli assegnati per le prove di inglese, di portoghese e di italiano. Inoltre il ricorrente, pur rilevando nel reclamo 28 febbraio 1989 che il testo olandese aveva una certa relazione con il diritto comunitario, poiché verteva sul diritto della previdenza sociale, non ha affatto sostenuto che la commissione giudicatrice abbia commesso errori o creato squilibri scegliendo detto testo. Di conseguenza, il Tribunale ha chiesto all' istituzione convenuta di produrre il fascicolo del concorso, tranne le prove dei candidati.

126 All' udienza, il ricorrente ha sostenuto che ciò costituiva un' irregolarità nello svolgimento del procedimento. Tuttavia, egli non ha affatto sviluppato la sua affermazione relativa ad uno squilibrio tra il contenuto delle prove scritte. Pertanto, non vi era motivo che il Tribunale disponesse mezzi istruttori sui testi assegnati ai candidati nelle varie prove.

127 Ne consegue che il mezzo relativo ad un errore manifesto nella scelta dei testi assegnati nelle prove dalla commissione giudicatrice va del pari disatteso.

dd) Sulla motivazione della decisione

128 Il ricorrente, che aveva criticato, nel reclamo 28 febbraio 1989, la mancanza di una motivazione espressa della decisione di non includerlo nell' elenco degli idonei, non ha formalmente dedotto questo mezzo nella fase scritta. Nell' ambito del mezzo relativo allo sviamento di potere egli ha però messo in dubbio la validità della decisione della commissione giudicatrice accennando alla sua ignoranza dei risultati esatti conseguiti nelle prove scritte e orali. Occorre, pertanto ricordare che il Tribunale deve accertare d' ufficio se sia stato adempiuto l' obbligo di motivare la decisione che esclude il ricorrente dall' elenco degli idonei (v. sentenze della Corte 4 febbraio 1959, Nold / Alta Autorità, causa 18/57, Racc. V, pag. 91, in particolare pag. 115, e 1 luglio 1986, Usinor / Commissione, causa 185/85, Racc. pag. 2079, in particolare pag. 2098, nonché sentenza del Tribunale 20 settembre 1990, Hanning, causa T-37/89, già citata).

129 Nella fase orale, rispondendo ad una domanda del Tribunale, il ricorrente ha dichiarato di considerare insufficiente la motivazione della decisione impugnata come esposta nella nota 2 febbraio 1989. L' istituzione convenuta ha replicato che l' obbligo di motivazione nell' ambito di un procedimento di concorso riguarda soprattutto le decisioni di non ammettere al concorso. Ha aggiunto che il ricorrente avrebbe potuto chiedere chiarimenti se avesse ritenuto insufficiente la motivazione della decisione impugnata.

130 Quanto all' obbligo di motivare, nei confronti del candidato escluso, la decisione di non iscriverlo in un elenco degli idonei in esito ad un concorso, si deve osservare che esso non è incompatibile con la segretezza dei lavori della commissione giudicatrice sancita dall' art. 6 dell' allegato III dello Statuto. Questo articolo vieta la divulgazione della posizione assunta dai singoli membri della commissione giudicatrice e la rivelazione degli elementi relativi a valutazioni di carattere personale o comparativo riguardanti i candidati (v. sentenza della Corte 28 febbraio 1980, Bonu / Consiglio, causa 89/79, Racc. pag. 553, in particolare pag. 563). Al contrario, l' obbligo di serbare questo segreto non osta a che ciascun candidato sia informato dei punteggi che egli stesso ha conseguito nella valutazione dei suoi titoli o in esito alle prove sostenute (v. sentenze della Corte 8 marzo 1988, cause riunite 64/86, 71/86, 72/86, 73/86 e 78/86, già citate, pag. 1439, e 14 luglio 1983, Detti, causa 144/82, Racc. pag. 2421, in particolare pag. 2436). Ne consegue che il semplice richiamo generico ai risultati delle prove nella nota che comunicava al ricorrente la decisione della commissione giudicatrice non costituiva una motivazione sufficiente. Analogamente, la lettera inviata al ricorrente dal presidente della Corte, il 18 agosto 1989, non conteneva nemmeno essa informazioni sul punteggio assegnato.

131 Si deve però ricordare che i risultati conseguiti dal ricorrente nelle varie prove gli sono stati comunicati durante la fase orale del procedimento. Di conseguenza, il ricorrente è stato posto in grado di controllare che i punteggi assegnatigli nelle prove scritte erano sufficienti per l' ammissione alla prova orale e che la somma dei punteggi conseguiti complessivamente nelle prove non raggiungeva il minimo stabilito nel bando di concorso per l' iscrizione nell' elenco degli idonei. I dubbi da lui espressi in proposito sono quindi stati dissipati. Inoltre, il ricorrente ha avuto occasione, nella fase orale, di presentare le sue osservazioni sulla valutazione espressa dalla commissione giudicatrice sulle prove da lui sostenute e di sviluppare i suoi mezzi in proposito.

132 Orbene, né l' esame del punteggio conseguito nel concorso, come è stato comunicato al Tribunale, né gli argomenti svolti dal ricorrente nel corso della fase orale hanno messo in luce nuovi elementi che consentano di mettere in dubbio la regolarità della procedura seguita dalla commissione giudicatrice o dei risultati ai quali questa è pervenuta. Del pari, la comunicazione del punteggio ha consentito al Tribunale di controllare la regolarità dell' elenco degli idonei redatto in esito al concorso nei limiti conciliabili con l' ampio potere discrezionale spettante a qualsiasi commissione giudicatrice per quanto riguarda i suoi giudizi di valore.

133 Poiché i mezzi di merito dedotti dal ricorrente avverso la decisione impugnata sono risultati infondati, si deve rilevare che l' annullamento di detta decisione per difetto di motivazione potrebbe solo sfociare nell' adozione di una nuova decisione, identica, nel merito, alla decisione annullata, ma la cui comunicazione contenga come motivazione supplementare il punteggio conseguito dal ricorrente. La commissione giudicatrice non disporrebbe, nella fattispecie, di alcun margine discrezionale e l' istituzione convenuta dovrebbe semplicemente provvedere ad una nuova comunicazione del punteggio conseguito nelle prove. Pertanto, il ricorrente non ha alcun interesse legittimo a chiedere l' annullamento per vizio di forma della decisione controversa (v. sentenze della Corte 20 maggio 1987, Souna / Commissione, causa 432/85, Racc. pag. 2229, in particolare pag. 2248, e 6 luglio 1983, Geist / Commissione, causa 117/81, Racc. pag. 2191, in particolare pag. 2207). Ne consegue che l' insufficienza di motivazione della decisione impugnata non può più considerarsi violazione di forme sostanziali che ne giustifichi di per sé l' annullamento (v. sentenza della Corte 8 marzo 1988, Sergio, cause riunite 64/86, 71/86, 72/86, 73/86 e 78/86, già citate).

134 Va quindi disattesa la domanda di annullamento della decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere il ricorrente nell' elenco degli idonei del concorso CJ 32/88.

3. Sulla domanda d' annullamento delle decisioni di nomina adottate in esito al concorso CJ 32/88

135 L' istituzione convenuta sostiene che questa domanda è irricevibile, in quanto il ricorrente non ha alcun interesse legittimo a chiedere più dell' annullamento della decisione della commissione giudicatrice nei suoi confronti. Il ricorrente ritiene che si debbano annullare le decisioni di nomina adottate in esito al concorso di cui trattasi al pari di tutti gli altri atti scaturenti da detto concorso, data la nullità dello stesso.

136 Poiché i mezzi dedotti dal ricorrente contro le operazioni del concorso CJ 32/88 vanno disattesi nel loro complesso, il ricorrente non ha alcun interesse legittimo a far annullare gli atti successivi, e segnatamente le nomine, adottati in esito a detto concorso (v. sentenza della Corte 13 luglio 1989, Jaenicke-Cendoya / Commissione, causa 108/88, Racc. pag. 2711, in particolare pag. 2741 e seguenti). Ne consegue che la domanda in esame è irricevibile.

D - Sulle domande di risarcimento

137 Nei punti terzo, quinto e sesto delle conclusioni il ricorrente ha formulato quattro domande miranti al risarcimento del danno che ritiene d' aver patito. Egli chiede: in primo luogo, la condanna dell' istituzione convenuta a riconoscere che non vi era motivo di farlo partecipare al concorso CJ 32/88; in secondo luogo, la sua nomina a giurista revisore con effetto retroattivo; in terzo luogo, il versamento, per il periodo che va dalla revoca del suo incarico di giurista revisore ad interim alla sua nomina definitiva come giurista revisore, di un importo pari alla differenza tra la retribuzione percepita e quella che gli sarebbe spettata come giurista revisore; infine, l' attribuzione di 1 ECU simbolico a risarcimento del danno morale.

1. Sulla domanda mirante a far "condannare l' APN a riconoscere che non vi era motivo di far partecipare il ricorrente al concorso" CJ 32/88

a) Sulla ricevibilità

138 La Corte sostiene che la domanda è irricevibile. A suo giudizio l' unico senso che può avere è quello di contestare la decisione di bandire detto concorso, ma il ricorrente non lo ha fatto tempestivamente.

139 Il ricorrente ritiene che il terzo punto delle sue conclusioni, che comprende questa domanda e quella di esser nominato giurista revisore, rappresenta la più semplice forma di risarcimento per i danni che egli sostiene di aver subito e si fonda principalmente sul silenzio-rifiuto opposto dall' amministrazione alla sua candidatura al posto dichiarato vacante con l' avviso CJ 41/88. Egli sostiene di aver impugnato tempestivamente detto silenzio-rifiuto. Secondo il ricorrente, la sua domanda mirante a far riconoscere all' APN l' errore da essa commesso non lasciandogli altre alternative che quella di partecipare al concorso impugnato riguarda non tanto l' organizzazione di quest' ultimo, ma piuttosto l' interpretazione data dall' APN all' art. 45 dello Statuto e la "sua ostinazione a non ammettere che un concorso per un posto LA3, che comprende espressamente le stesse caratteristiche di un posto LA5, non è sufficiente a comprovare le capacità di un dipendente 'promuovibile' ". Egli sostiene che, accogliendo questo punto di vista dell' APN, si farebbe prevalere la procedura sul merito.

140 Si deve accertare, anzitutto, se il ricorrente non chieda al Tribunale, con la domanda in esame, una dichiarazione di massima relativa alla validità del bando di concorso CJ 32/88. Secondo la giurisprudenza della Corte, siffatte conclusioni in un ricorso d' annullamento sono irricevibili (v. sentenze della Corte 10 dicembre 1969, Wonnerth / Commissione, causa 12/69, Racc. pag. 577, in particolare pag. 584, e 13 luglio 1989, Jaenicke-Cendoya, già citata, Racc. pag. 2737).

141 Il Tribunale ritiene però che, con la predetta domanda, il ricorrente miri in sostanza alla declaratoria che l' istituzione convenuta ha commesso un illecito amministrativo facendolo partecipare al concorso controverso invece di provvedere alla sua promozione. Siffatta domanda può essere presentata nell' ambito di un' azione di risarcimento (v. sentenze della Corte 12 luglio 1973, Di Pillo / Commissione, cause riunite 10/72 e 47/72, Racc. pag. 763, in particolare pagg. 763, 765, 772, e 8 luglio 1965, Luhleich / Commissione, causa 68/63, Racc. pag. 727, in particolare pag. 755).

142 Si deve osservare che il fatto che il ricorrente abbia spontaneamente presentato la sua candidatura al concorso suddetto non rende necessariamente irricevibile la domanda in oggetto. In un caso analogo di ricorso d' annullamento, la Corte ha riconosciuto che costituiva atto lesivo una decisione richiesta dallo stesso ricorrente, in quanto un provvedimento illegittimo deve sempre essere impugnabile (v. sentenza della Corte 2 luglio 1969, Pasetti-Bombardella / Commissione, causa 20/68, Racc. pag. 235, in particolare pag. 243). Analogamente, un illecito commesso a seguito di una domanda del dipendente deve sempre poter costituire oggetto di un' azione di risarcimento.

143 Poiché il ricorso trae origine dal rapporto di impiego tra il ricorrente e l' istituzione convenuta, si deve poi stabilire se gli artt. 90 e 91 dello Statuto siano stati rispettati (v. sentenze della Corte 22 ottobre 1975, Meyer-Burckhardt / Commissione, causa 9/75, Racc. pag. 1171, in particolare pag. 1181, e 7 ottobre 1987, Schina / Commissione, causa 401/85, Racc. pag. 3911, in particolare pag. 3929). Si deve rilevare, a questo proposito, che il comportamento dell' istituzione che il ricorrente vuol far censurare si è concretato, da una parte, nelle decisioni recanti bando del concorso CJ 32/88 ed ammissione del ricorrente a parteciparvi e, dall' altra, nel tacito rifiuto di promuoverlo ad un posto di giurista revisore senza che egli superasse il concorso. Occorre pertanto accertare, per ciascuno di questi tre elementi, se si sia svolta una fase precontenziosa conforme allo Statuto.

144 Si deve ricordare, a questo proposito, che il ricorrente non ha impugnato tempestivamente la decisione con la quale è stato bandito il concorso controverso (v. supra, punti 86-89). Pertanto, egli non può avvalersi dell' asserita illegittimità di detta decisione nell' ambito di un' azione di risarcimento (v. sentenza 7 ottobre 1987, Schina, causa 401/85, già citata). Emerge invece dai documenti prodotti dall' istituzione convenuta che il ricorrente è stato informato della sua ammissione al concorso mediante una nota dell' amministrazione del 9 dicembre 1988. Poiché nel reclamo 28 febbraio 1989 il ricorrente aveva inserito la richiesta "di voler riconoscere che non vi era motivo di farlo partecipare al concorso", il Tribunale rileva che egli ha impugnato la sua ammissione al concorso nei termini prescritti dallo Statuto. Infine il ricorrente aveva presentato una domanda a norma dell' art. 90, n. 1, dello Statuto onde esser promosso ad un posto di giurista revisore ed aveva tempestivamente impugnato il silenzio-rifiuto opposto a detta domanda mediante reclamo a norma dell' art. 90, n. 2, dello Statuto. Di conseguenza, la domanda in esame è ricevibile in quanto mira a far accertare un illecito amministrativo commesso con l' ammissione del ricorrente al concorso controverso invece di promuoverlo ad un posto di giurista revisore, come egli aveva richiesto.

b) Nel merito

145 Quanto alla sussistenza di un illecito amministrativo imputabile all' istituzione si deve rilevare, anzitutto, che l' art. 4 dell' allegato III dello Statuto obbliga l' APN a trasmettere al presidente della commissione giudicatrice del concorso l' elenco dei candidati che soddisfano le condizioni poste dall' art. 28, lett. a), b) e c), dello Statuto per la nomina in ruolo. Questa disposizione non lascia all' APN alcun margine discrezionale che le consenta di escludere da detto elenco persone che possiedono i requisiti prescritti. Poiché l' art. 4 dell' allegato III conferisce dunque all' APN una competenza vincolata, il fatto di aver agito conformemente a detta disposizione non può costituire un illecito amministrativo.

146 Quanto alla decisione della commissione giudicatrice di ammettere il ricorrente alle prove del concorso, si deve osservare che, ai sensi dell' art. 5, primo comma, dell' allegato III dello Statuto, la commissione giudicatrice deve includere nell' elenco dei candidati tutti coloro che possiedono i requisiti elencati nel bando di concorso. Orbene, il ricorrente, persuaso egli stesso che i suoi titoli corrispondevano, nella fattispecie, ai requisiti prescritti, non ha affatto dimostrato che la commissione giudicatrice abbia commesso errori nella valutazione dei suoi titoli. Si deve anzi rilevare che la commissione giudicatrice era obbligata ad includerlo nell' elenco dei candidati ammessi alle prove. Di conseguenza, questa decisione non può costituire illecito.

147 Quanto, poi, al silenzio-rifiuto opposto alla domanda del ricorrente di esser nominato ad un posto di giurista revisore senza che egli superasse il concorso controverso, basterà ricordare che il ricorrente non soddisfaceva le condizioni poste dallo Statuto per accedere a quel posto senza superare un concorso ad hoc.

148 Di conseguenza, risulta infondata la domanda mirante a far dichiarare che è stato commesso un illecito amministrativo imputabile all' istituzione convenuta e consistente nell' aver fatto partecipare il ricorrente al concorso CJ 32/88 invece di promuoverlo.

2. Sulla domanda mirante a far nominare il ricorrente giurista revisore con effetto retroattivo dal 1 settembre 1988

149 L' istituzione convenuta considera irricevibile la domanda. Si richiama all' art. 176 del Trattato CEE, secondo il quale spetta all' istituzione che ha emanato l' atto annullato adottare i provvedimenti che comporta l' esecuzione della sentenza d' annullamento. A suo giudizio, si desume da questo articolo e dalla sentenza della Corte 8 luglio 1965, Willame / Commissione, (causa 110/63, Racc. pag. 709), che il Tribunale non potrebbe, dopo aver annullato una decisione recante rifiuto di nominare un dipendente, né sancire la sua nomina né ingiungere che il ricorrente sia nominato secondo l' iter e nelle forme idonee.

150 Si deve ricordare che il giudice comunitario non può, senza usurpare le prerogative dell' autorità amministrativa, rivolgere ingiunzioni ad un' istituzione comunitaria. Questo principio non solo rende irricevibili, nell' ambito di un ricorso d' annullamento, conclusioni miranti a far ingiungere all' istituzione di adottare le misure che comporta l' esecuzione di una sentenza d' annullamento di una decisione (v. sentenza della Corte 9 giugno 1983, Verzyck / Commissione, causa 225/82, Racc. pag. 1991, in particolare pag. 2005 e seguenti), ma vale, in linea di massima, anche nell' ambito di un ricorso di legittimità e di merito come quello contemplato dall' art. 91, n. 1, seconda frase, dello Statuto (v. sentenza della Corte 1 luglio 1964, Pistoj / Commissione, causa 26/63, Racc. pag. 673, in particolare pag. 696). Ne consegue che un ricorrente non può chiedere, nell' ambito di un' azione di risarcimento, la condanna dell' istituzione convenuta ad adottare determinati provvedimenti onde risarcire il danno asserito. Di conseguenza, la domanda in esame è irricevibile.

3. Sulla domanda mirante al versamento della differenza di retribuzione

a) Sulla ricevibilità

151 La ricevibilità della domanda, che scaturisce dal rapporto d' impiego del ricorrente, va valutata alla luce degli artt. 90 e 91 dello Statuto. Orbene, nei due reclami precontenziosi il ricorrente non ha chiesto il risarcimento, in denaro, di un danno assertivamente subito. Ha però chiesto all' APN, nel reclamo 17 marzo 1989, di esser nominato giurista revisore "alla pari con" i tre vincitori del concorso CJ 32/88. Orbene, la domanda di esser nominato con effetto retroattivo dalla stessa data di nomina dei vincitori del concorso comporta implicitamente una domanda di versamento della differenza di retribuzione per il periodo di cui trattasi. Di conseguenza, il procedimento precontenzioso si riferiva anche a questa domanda del ricorrente (v. sentenza della Corte 14 febbraio 1989, Bossi / Commissione, causa 346/87, Racc. pag. 303, in particolare pag. 334). Ne consegue che quest' ultima va considerata ricevibile.

b) Nel merito

152 Per valutare la fondatezza di questa domanda di risarcimento, è necessario stabilire se il ricorrente abbia dimostrato che l' istituzione convenuta è responsabile di un illecito amministrativo commesso nei suoi confronti, che gli ha arrecato il danno di cui chiede il risarcimento.

153 Dalle considerazioni sulla domanda d' annullamento del diniego opposto alla candidatura del ricorrente al posto contemplato dall' avviso di posto vacante CJ 41/88 emerge che nessun illecito è ravvisabile nel contesto di detta decisione, dato che il ricorrente non possedeva i requisiti prescritti dallo Statuto per la promozione.

154 Il ricorrente fa carico all' istituzione convenuta di aver effettuato la selezione di giuristi revisori ad interim invece di bandire un concorso per la nomina di revisori titolari e di aver tardato eccessivamente a bandire il concorso CJ 32/88. A questo proposito si è già rilevato (supra, punto 66) che il comportamento dell' APN è stato conforme alle disposizioni dello Statuto e al principio di buona amministrazione. Di conseguenza, esso non può qualificarsi come illecito amministrativo.

155 Si deve inoltre osservare che l' istituzione convenuta ha protratto la situazione di interinato oltre il periodo contemplato a questo scopo dall' art. 7 dello Statuto. Tuttavia, si deve constatare che questa proroga non ha arrecato alcun pregiudizio al ricorrente, che anzi ne ha tratto profitto. Infatti anche se, in base all' art. 7 dello Statuto, il ricorrente avrebbe dovuto fruire dell' indennità differenziale per un periodo inferiore, dalle considerazioni che precedono (supra, punto 61) emerge tuttavia che detta disposizione non gli conferiva alcun diritto ad essere promosso ad un posto di giurista revisore ed a riscuotere il relativo stipendio.

156 Quanto al fatto che l' APN abbia deciso di bandire il concorso CJ 32/88 invece di attendere che il ricorrente fosse promuovibile, si deve ricordare che questi non ha tempestivamente impugnato la decisione di bandire il concorso. Di conseguenza, si deve rilevare che un dipendente che non ha tempestivamente impugnato una decisione dell' APN non può avvalersi dell' asserita illegittimità di detta decisione nell' ambito di un' azione di risarcimento (v. sentenza della Corte 19 novembre 1981, Fournier / Commissione, causa 106/80, Racc. pag. 2759, in particolare pag. 2771).

157 Infine, dalle considerazioni svolte circa la domanda di annullamento della decisione di non includere il ricorrente nell' elenco degli idonei risultanti dal concorso CJ 32/88, si desume che il Tribunale non ha accertato alcuna irregolarità che possa costituire illecito dell' amministrazione nello svolgimento di tale concorso fino al momento in cui è stata adottata la decisione suddetta. Per contro, l' insufficienza della comunicazione dei motivi di tale decisione potrebbe costituire un illecito amministrativo. Orbene, questo comportamento, se ha avuto la conseguenza di indurre il ricorrente ad impugnare una decisione la cui motivazione gli era nota solo in misura insufficiente, non è stata però all' origine della diminuzione della retribuzione percepita dal ricorrente.

158 Di conseguenza, la domanda di risarcimento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione percepita dal ricorrente e quella che gli sarebbe spettata come giurista revisore non è fondata.

4. Sulla domanda mirante al versamento di 1 ECU simbolico come risarcimento del danno morale

159 Il ricorrente sostiene di aver subito un notevole danno morale a causa del trattamento che gli è stato inflitto dai vari organi dell' amministrazione della Corte "da quando i suoi diritti hanno cominciato ad esser ignorati". Egli si è sentito ingannato e vilipeso, nonché leso nel suo prestigio professionale, per effetto di una serie di atti ed omissioni iniziata, in primo luogo, con la mancata risposta alle sue candidature ai posti dichiarati vacanti con gli avvisi CJ 66/87 e CJ 41/88 e che è continuata, in secondo luogo, con l' organizzazione del concorso per titoli ed esami CJ 32/88, inficiata da vizi elencati nei vari mezzi dedotti, in terzo luogo, con la sua esclusione dall' elenco degli idonei redatto in esito a quella che egli definisce una parodia di concorso - e ciò in contraddizione con vari atti adottati a vari livelli dall' istituzione - e, in quarto luogo, con la revoca del suo incarico di revisore ad interim. Egli aggiunge che la risposta data dall' APN al suo reclamo toccava solo gli aspetti formali della questione. L' APN ha espresso "comprensione" per la frustrazione del ricorrente, il che l' interessato considera come il colmo dell' ironia e come giustificazione del tutto insufficiente dopo tante negligenze.

a) Sulla ricevibilità

160 Si deve accertare, anzitutto, se la domanda in esame sia stata preceduta da un procedimento precontenzioso conforme agli artt. 90 e 91 dello Statuto. Anche se nei due reclami il ricorrente non ha chiesto il simbolico ECU a risarcimento del danno morale, questa domanda è comunque strettamente connessa con le domande di annullamento del rifiuto opposto alla sua candidatura al posto contemplato dall' avviso di posto vacante CJ 41/88 e della decisione di non includerlo nell' elenco degli idonei redatto in esito al concorso CJ 32/88, relativamente alle quali si è svolto un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto. La domanda in esame può dunque considerarsi ricevibile.

b) Nel merito

161 Poiché il ricorrente non ha impugnato la decisione di rigetto opposta alla sua candidatura al posto dichiarato vacante con l' avviso CJ 66/87, si deve ricordare che egli non può avvalersi di un' eventuale illegittimità di detta decisione nell' ambito della presente domanda di risarcimento (v. supra, punto 156).

162 Quanto alla mancata risposta alla sua candidatura al posto di cui all' avviso di posto vacante CJ 41/88, si deve osservare che l' art. 90, n. 1, dello Stauto contempla la possibilità che l' APN respinga implicitamente una domanda e quindi non obbliga tale autorità a rispondere espressamente alle domande presentate dai dipendenti. Di conseguenza, il silenzio serbato dall' APN in seguito alla candidatura del ricorrente non ha costituito un illecito amministrativo.

163 Emerge poi dalle considerazioni relative alla domanda di annullamento della decisione di non iscrivere il ricorrente nell' elenco degli idonei del concorso CJ 32/88 che lo stesso vale per la sua esclusione da detto elenco. Quanto all' illecito che potrebbe costituire l' insufficiente comunicazione della motivazione di detta decisione al ricorrente, questi non ha sostenuto che tale comunicazione sia stata una delle cause del suo asserito danno morale. Si deve aggiungere che, comunque sia, essa non ha leso il prestigio professionale del ricorrente. La revoca dell' incarico di revisore ad interim non può considerarsi, dal canto suo, illecito amministrativo, poiché il periodo massimo di interim contemplato dall' art. 7, n. 2, dello Statuto era scaduto. Infine, la risposta fornita dall' APN ai reclami del ricorrente non contiene alcun elemento che gli possa aver causato un danno morale e risulta perciò adeguata.

164 Di conseguenza, la domanda di risarcimento del danno morale assertivamente subito dal ricorrente è infondata.

165 Dal complesso delle considerazioni suesposte consegue che il ricorso dev' essere respinto.

Decisione relativa alle spese


E - Sulle spese

166 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, ai sensi dell' art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Inoltre, a norma dell' art. 69, n. 3, primo comma, dello stesso regolamento, il Tribunale può, per motivi eccezionali, compensare le spese totalmente o parzialmente. A questo proposito si deve tener conto della comunicazione insufficiente, da parte dell' istituzione convenuta, dei motivi della decisione che esclude il ricorrente dall' elenco degli idonei del concorso CJ 32/88. Se il ricorrente avesse conosciuto il punteggio ottenuto, egli avrebbe disposto di un elemento importante per valutare la legittimità della decisione da lui impugnata e che avrebbe potuto indurlo a rinunciare ad una parte del presente ricorso. Poiché questo comportamento ha così contribuito a far sorgere parte della controversia, si deve porre a carico dell' istituzione convenuta, oltre alle sue spese, un quarto delle spese del ricorrente. Il ricorrente sopporterà tre quarti delle proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Corte sopporterà le proprie spese ed un quarto delle spese del ricorrente, il quale sopporterà tre quarti delle proprie spese.

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