Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61989TJ0145

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 6 aprile 1995.
    Baustahlgewebe GmbH contro Commissione delle Comunità europee.
    Concorrenza - Infrazione all'art. 85 del Trattato CEE.
    Causa T-145/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1995 II-00987

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:66

    61989A0145

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 6 APRILE 1995. - BAUSTAHLGEWEBE GMBH CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - INFRAZIONE ALL'ART. 85 DEL TRATTATO CEE. - CAUSA T-145/89.

    raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-00987


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Accesso al fascicolo ° Domanda presentata dopo l' adozione della decisione finale della Commissione ° Rifiuto ° Incidenza sulla legittimità della decisione ° Assenza

    2. Concorrenza ° Intese ° Mercato di cui trattasi ° Delimitazione ° Rete metallica elettrosaldata

    (Trattato CEE, art. 85, n. 1)

    3. Concorrenza ° Intese ° Accordi tra imprese ° Prova dell' esistenza di un accordo ° Fatti addotti quali indizi dalla Commissione ° Giustificazione opposta dall' impresa di cui trattasi ° Accertamento spettante al giudice comunitario

    (Trattato CEE, art. 85, n. 1)

    4. Concorrenza ° Intese ° Accordi di esclusiva ° Esenzione per categorie ° Regolamento n. 67/67 ° Contratto di distribuzione esclusiva senza divieto d' esportazione ° Esistenza di una pratica concordata mirante a limitare le importazioni parallele ° Esclusione dall' esenzione

    (Regolamento della Commissione n. 67/67, artt. 1 e 3)

    5. Concorrenza ° Intese ° Accordi tra imprese ° Nozione ° Accordi tra società capogruppo e controllate prive di effettiva autonomia ° Esclusione ° Presupposto ° Società che detiene un effettivo potere direttivo nei confronti di un' altra società e non una semplice quota minoritaria

    (Trattato CEE, art. 85)

    6. Concorrenza ° Intese ° Clausole di esportazione in un contratto di compravendita ° Obbligo di rivendere in un paese determinato ° Divieto ° Presupposti

    (Trattato CEE, art. 85, n. 1)

    7. Concorrenza ° Intese ° Partecipazione a riunioni tra imprese a scopo anticoncorrenziale ° Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa

    (Trattato CEE, art. 85, n. 1)

    8. Concorrenza ° Norme comunitarie ° Infrazioni ° Intenzionalità ° Nozione

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

    Massima


    1. La legittimità di una decisione della Commissione adottata nei confronti di un' impresa in una procedura di concorrenza non può in alcun modo essere inficiata dal rifiuto opposto dalla Commissione alla richiesta di accesso al fascicolo, né dalla mancata trasmissione di determinati documenti nel corso dei termini d' impugnazione, dal momento che la domanda della ricorrente intesa ad avere nuovamente accesso al fascicolo è stata presentata alla Commissione dopo che era stata adottata la decisione, e costituisce pertanto una circostanza posteriore all' adozione di quest' ultima.

    2. Il mercato dei diversi tipi di rete saldata (che include rete standard, rete su misura tipo "Lettermatten" o semi-standardizzata, rete su misura tipo "Listenmatten", e rete fabbricata in base ad apposito disegno) costituisce, ai fini dell' applicazione dell' articolo 85, n. 1, del Trattato, un mercato unico della rete saldata, in quanto, in primo luogo, un ribasso del prezzo della rete standard può rendere sostituibile questo prodotto alle "Listenmatten" e alla rete fabbricata su disegno e può determinare uno spostamento della clientela verso la rete standard, e, in secondo luogo, nel settore industriale considerato esiste una certa capacità di adattamento degli strumenti produttivi al fine di produrre i vari tipi di rete saldata.

    3. Ove la Commissione adduca, quali prove della partecipazione di un' impresa a un' intesa proibita dall' articolo 85, n. 1, del Trattato, una serie di fatti presentati come altrettanti indizi di esistenza dell' intesa suddetta, e l' impresa interessata opponga a tali indizi una giustificazione basata sull' esistenza di un contratto di licenza di brevetto di cui la Commissione non fa valere l' illiceità, il Tribunale è tenuto ad accertare se i fatti addotti dalla Commissione non possano trovare una spiegazione diversa dall' esistenza di un' intesa, e, in particolare, se possano spiegarsi con l' esistenza del contratto di licenza fatto valere.

    4. Lo spirito del regolamento n. 67/67, quale si riflette nel preambolo e nell' art. 3, lett. b), sub 2), dello stesso, consiste nel subordinare la prevista esenzione alla condizione che venga garantito, tramite la possibilità di importazioni parallele, il fatto che agli utilizzatori sarà riservata un' equa parte dei vantaggi derivanti dalla distribuzione esclusiva. In tal senso, un contratto di distribuzione esclusiva che non implichi, di per sé, alcun divieto di esportazione non può fruire dell' esenzione per categoria in forza del regolamento n. 67/67, qualora le imprese interessate partecipino a una pratica concordata mirante a limitare le importazioni parallele.

    5. Benché l' art. 85 del Trattato non si applichi agli accordi e alle pratiche concordate che sono opera di imprese che appartengono allo stesso gruppo e che costituiscono un' unità economica nell' ambito della quale la controllata non dispone di reale autonomia nella determinazione della propria linea d' azione sul mercato, non si è in presenza di una tale fattispecie quando un' impresa esercita su un' altra impresa soltanto il controllo corrispondente alla quota del capitale sociale da essa detenuta, che è ben lungi dalla maggioranza.

    6. Le clausole d' esportazione contenute in un contratto di compravendita e che obbligano il rivenditore ad esportare la merce in un determinato paese costituiscono un' infrazione all' art. 85 del Trattato qualora abbiano essenzialmente lo scopo d' impedire la riesportazione della merce nel paese di produzione, onde conservare un sistema di prezzi doppi nel mercato comune e restringere in tal modo il gioco della concorrenza nell' ambito di questo.

    7. Qualora un' impresa partecipi, pur senza svolgervi un ruolo attivo, a riunioni tra imprese aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi dei loro prodotti e non prenda pubblicamente le distanze dal loro oggetto, inducendo così gli altri partecipanti a ritenere che essa approva il risultato delle riunioni e che intende attenervisi, può considerarsi dimostrata la sua partecipazione all' intesa conseguente alle dette riunioni.

    8. Perché un' infrazione alle norme del Trattato sulla concorrenza si possa considerare intenzionale, non è necessario che l' impresa sia stata conscia di trasgredire un divieto posto da tali norme; è sufficiente ch' essa non potesse ignorare che il suo comportamento aveva come scopo la restrizione della concorrenza.

    Parti


    Nella causa T-145/89,

    Baustahlgewebe GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Duesseldorf (Germania), con gli avv.ti Arved Deringer, Claus Tessin, Hans Juergen Herrmann, Jochim Sedemund e Frank Montag, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata e difesa dai signori Norbert Koch, Bernd Langeheine e Julian Currall, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Alexander Boehlke, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.553 ° Rete metallica elettrosaldata; GU 1989, L 260, pag. 1),

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

    composto dai signori H. Kirschner, presidente, C.W. Bellamy, B. Vesterdorf, R. García-Valdecasas e K. Lenaerts, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dal 14 al 18 giugno 1993,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Fatti

    1 La presente causa verte sulla decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.553 ° Rete metallica elettrosaldata; GU L 260, pag. 1; in prosieguo: la "Decisione"), con la quale la Commissione ha condannato ad un' ammenda quattordici produttori di rete metallica elettrosaldata per aver violato l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Il prodotto oggetto della Decisione è la rete metallica elettrosaldata. Si tratta di un prodotto prefabbricato per rinforzo, costituito da fili d' acciaio trafilati a freddo, lisci o ad aderenza migliorata, saldati insieme ad ogni incrocio in modo da formare una rete, ed impiegato in quasi tutti i settori della costruzione in cemento rinforzato.

    2 Un certo numero di intese e pratiche, che sono all' origine della Decisione, si sarebbero sviluppate in questo settore nei mercati tedesco, francese e del Benelux a partire dal 1980.

    3 Per il mercato tedesco, il 31 maggio 1983 il Bundeskartellamt autorizzava la costituzione, fra i produttori tedeschi di rete saldata, di un cartello di crisi strutturale, il quale, dopo essere stato prorogato una volta, scadeva nel 1988. Il cartello aveva lo scopo di ridurre le capacità e prevedeva anche quote di consegna, nonché una disciplina dei prezzi, che tuttavia veniva autorizzata solo per i primi due anni (punti 126 e 127 della Decisione).

    4 In Francia, il 20 giugno 1985 la Commission de la concurrence emetteva un parere relativo alla situazione della concorrenza sul mercato interno della rete elettrosaldata, parere cui faceva seguito la decisione 3 settembre 1985, n. 85-6 DC, del ministro dell' Economia, delle Finanze e del Bilancio, con la quale venivano inflitte ammende a varie imprese francesi per aver posto in essere azioni e pratiche aventi lo scopo e l' effetto di restringere o falsare il gioco della concorrenza e di ostacolare il normale funzionamento del mercato nel periodo 1982-1984.

    5 Il 6 e 7 novembre 1985 funzionari della Commissione effettuavano, a norma dell' art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il "regolamento n. 17"), contemporaneamente e senza preavviso, accertamenti negli uffici di sette imprese e di due associazioni, ossia: Tréfilunion SA, Sotralentz SA, Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken SARL, Ferriere Nord SpA (Pittini), Baustahlgewebe GmbH (BStG), Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (Thibodraad), NV Bekaert, Syndicat national du tréfilage d' acier (STA) e Fachverband Betonstahlmatten eV; il 4 e 5 dicembre 1985, essi effettuavano accertamenti negli uffici delle imprese ILRO SpA, G.B. Martinelli, NV Usines Gustave Boël (Afdeling Trébos), Tréfileries de Fontaine-l' Evêque (TFE), Frère Bourgeois Commerciale SA (FBC), Van Merksteijn Staalbouw BV e ZND Bouwstaal BV.

    6 Gli elementi reperiti nell' ambito di tali accertamenti, oltre alle informazioni ottenute a norma dell' art. 11 del regolamento n. 17, hanno condotto la Commissione a ritenere che tra il 1980 e il 1985 i produttori in questione avevano violato l' art. 85 del Trattato mediante una serie di accordi o pratiche concordate riguardanti le quote di consegna e i prezzi della rete saldata. La Commissione ha iniziato il procedimento previsto dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e ha inviato il 12 marzo 1987 una comunicazione degli addebiti alle imprese interessate, che hanno risposto. Il 23 e 24 novembre 1987 ha avuto luogo una audizione dei loro rappresentanti.

    7 In esito di questo procedimento, la Commissione ha adottato la Decisione. Secondo questa (punto 22) le restrizioni della concorrenza consistevano in una serie di intese (accordi e/o pratiche concordate) aventi per oggetto la fissazione di prezzi e/o di quote di consegna, nonché la ripartizione dei mercati della rete saldata. Le intese in questione riguardavano, secondo la Decisione, singoli mercati parziali (il mercato francese, quello tedesco o quello del Benelux), ma pregiudicavano il commercio tra gli Stati membri perché vi partecipavano imprese aventi sede in più Stati membri. Secondo la Decisione, "nel presente caso, piuttosto che di un' intesa globale tra tutti i produttori di tutti i paesi membri interessati, si tratta di un insieme di più intese tra parti a volte diverse. Tuttavia tale insieme di intese, attraverso la regolamentazione dei singoli mercati parziali, provoca un' ampia regolamentazione di una parte sostanziale del mercato comune".

    8 La decisione reca il seguente dispositivo:

    "Articolo 1

    Le imprese Tréfilunion SA, Société métallurgique de Normandie (SMN), CCG (Tecnor), Société des treillis et panneaux soudés (STPS), Sotralentz SA, Tréfilarbed SA ovvero Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken S.à.r.l., Tréfileries de Fontaine-l' Evêque, Frère Bourgeois Commerciale SA (ora Steelinter SA), NV Usines Gustave Boël, Afdeling Trébos, Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (ora Thibo Bouwstaal BV), Van Merksteijn Staalbouw BV, ZND Bouwstaal BV, Baustahlgewebe GmbH, ILRO SpA, Ferriere Nord SpA (Pittini) e G.B. Martinelli fu G.B. Metallurgica SpA hanno violato l' articolo 85, paragrafo 1, del Trattato partecipando nel periodo dal 27 maggio 1980 al 5 novembre 1985, in una o più occasioni, ad uno o più accordi e/o pratiche concordate consistenti nella fissazione di prezzi di vendita, nella limitazione delle vendite, nella ripartizione dei mercati, nonché in misure di applicazione di detti accordi e di controllo dei medesimi.

    Articolo 2

    Le imprese menzionate all' articolo 1, sempreché siano ancora operanti nel settore della rete saldata della CEE, sono tenute a cessare immediatamente le infrazioni accertate (qualora non lo abbiano già fatto) e ad astenersi in futuro per quanto riguarda le loro attività nel settore della rete saldata da qualsiasi accordo e/o pratica concordata che abbia un oggetto o effetto identico o simile.

    Articolo 3

    A causa delle infrazioni di cui all' articolo 1, alle imprese qui di seguito elencate vengono inflitte le seguenti ammende:

    1) Tréfilunion SA (TU): un' ammenda di 1 375 000 ECU;

    2) Société métallurgique de Normandie (SMN): un' ammenda di 50 000 ECU;

    3) Société des treillis et panneaux soudés (STPS): un' ammenda di 150 000 ECU;

    4) Sotralentz SA: un' ammenda di 228 000 ECU;

    5) Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken S.à.r.l.: un' ammenda di 1 143 000 ECU;

    6) Steelinter SA: un' ammenda di 315 000 ECU;

    7) NV Usines Gustave Boël, Afdeling Trébos: un' ammenda di 550 000 ECU;

    8) Thibo Bouwstaal BV: un' ammenda di 420 000 ECU;

    9) Van Merksteijn Staalbouw BV: un' ammenda di 375 000 ECU;

    10) ZND Bouwstaal BV: un' ammenda di 42 000 ECU;

    11) Baustahlgewebe GmbH (BStG): un' ammenda di 4 500 000 ECU;

    12) ILRO SpA: un' ammenda di 13 000 ECU;

    13) Ferriere Nord SpA (Pittini): un' ammenda di 320 000 ECU;

    14) G.B. Martinelli fu G.B. Metallurgica SpA: un' ammenda di 20 000 ECU;

    (...)".

    9 All' epoca dei fatti, la Baustahlgewebe GmbH (in prosieguo: la "BStG") era un consorzio nel quale i titolari delle quote di partecipazione erano la Thyssen Draht AG (34%), la Kloeckner Draht GmbH (33,5%), l' Arbed (25,001%) e la Roesler Draht AG, Schwabenthal (7,499%). Il suo capitale ammontava a 20 milioni di DM. La BStG possedeva propri impianti in Germania (ad Aalen, vicino a Stoccarda, e a Glinde, vicino ad Amburgo). Essa aveva inoltre installato una serie di macchine negli stabilimenti delle sue consociate e vendeva in proprio nome la produzione proveniente da queste macchine. Ciò si verificava, in particolare, per quanto riguarda lo stabilimento di St Ingbert (Germania) e quello di Roermond (Paesi Bassi), entrambi appartenenti al gruppo Arbed. Con vendite annue di circa 320 000 tonnellate, la BStG era di gran lunga l' impresa che deteneva la maggior quota di mercato (36% circa) nella Repubblica federale di Germania.

    Svolgimento del processo

    10 In tali circostanze, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 ottobre 1989, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso, tendente all' annullamento della Decisione. Anche dieci dei rimanenti tredici destinatari della Decisione hanno proposto ricorso.

    11 Con ordinanze 15 novembre 1989 la Corte ha trasferito questa causa e le altre dieci al Tribunale, in applicazione dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1). Dette cause sono state iscritte a ruolo con i numeri da T-141/89 a T-145/89 e da T-147/89 a T-152/89.

    12 Con ordinanza 13 ottobre 1992 il Tribunale ha riunito per connessione le suddette cause ai fini della trattazione orale, a norma dell' art. 50 del regolamento di procedura.

    13 Con lettere depositate nella cancelleria del Tribunale tra il 22 aprile e il 7 maggio 1993, le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale.

    14 Viste le risposte fornite a tali quesiti e su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

    15 Le difese delle parti e le loro risposte alle domande del Tribunale sono state sentite nell' udienza svoltasi dal 14 al 18 giugno 1993.

    Conclusioni delle parti

    16 La ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia:

    ° annullare la Decisione nella parte che la riguarda;

    in subordine,

    ° ridurre l' ammenda di 4,5 milioni di ECU inflittale nell' art. 3, n. 11, della decisione ad un importo adeguato;

    ° condannare la Commissione alle spese.

    17 Inoltre, nell' ambito del motivo attinente alla violazione del diritto alla difesa, la ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia ordinare alla Commissione di consentirle di prendere visione dei seguenti documenti:

    ° tutti gli atti processuali, in quanto si riferiscano alla ricorrente;

    ° tutti i documenti, la corrispondenza, le note e i verbali con i quali il Bundeskartellamt ha informato la Commissione dell' esistenza del cartello di crisi strutturale;

    ° tutti i documenti, gli appunti, i verbali e le note riguardanti le trattative trilaterali fra la Commissione, il Bundeskartellamt ed i rappresentanti dell' associazione tedesca di cartello, sulla proroga del cartello di crisi strutturale.

    18 La convenuta ha concluso che il Tribunale voglia:

    ° respingere il ricorso;

    ° condannare la ricorrente alle spese del giudizio.

    Nel merito

    19 La ricorrente adduce, in sostanza, tre motivi a sostegno del ricorso. Il primo attiene alla violazione del diritto alla difesa; il secondo, alla violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato; il terzo, alla violazione dell' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

    Sul motivo attinente alla violazione del diritto alla difesa

    20 La ricorrente articola questo motivo in due parti. La prima parte si riferisce alla violazione del diritto alla difesa nel corso del procedimento amministrativo; la seconda parte riguarda una violazione posteriore all' adozione della Decisione. Nell' ambito di questo motivo la ricorrente chiede, inoltre, che il Tribunale voglia ordinare alla Commissione di produrre in causa determinati documenti.

    I ° Sulla prima parte del motivo in esame

    Argomenti delle parti

    21 La ricorrente lamenta il fatto che la Commissione abbia violato il diritto al contraddittorio. Essa fa valere che la Commissione, in un primo momento, nella comunicazione degli addebiti, ha cercato di imputare al "gruppo tedesco" ed al Fachverband Betonstahlmatten le asserite infrazioni al diritto della concorrenza sottoposte al suo esame; questo modo di procedere ha indotto la ricorrente a ritenere, com' era lecito, di non essere la prima interessata. Per questo motivo essa non avrebbe considerato necessario, nell' ambito del procedimento amministrativo, chiedere l' accesso al fascicolo, prendere visione degli atti e farsi assistere da un avvocato. La ricorrente fa valere che soltanto nella Decisione la Commissione ha escluso dal novero dei destinatari il Fachverband Betonstahlmatten, e sostituito senz' altro il nominativo della ricorrente all' imprecisato "gruppo tedesco" del quale non erano stati indicati i membri, ed osserva ch' essa non ha potuto prendere posizione su questa concentrazione di tutti gli addebiti su di lei, né la Commissione l' ha invitata a farlo. Ora, se riteneva di dover formulare nei suoi confronti tutti gli addebiti, la Commissione avrebbe dovuto modificare la comunicazione, notificarle la nuova versione e darle nuovamente l' occasione di far conoscere il suo punto di vista per iscritto e oralmente.

    22 La Commissione fa valere che la comunicazione degli addebiti è un atto processuale preparatorio, destinato unicamente alle imprese nei cui confronti è avviato il procedimento, per garantire l' effettivo esercizio del loro diritto alla difesa. Essa sottolinea che le valutazioni di fatto e di diritto contenute nel relativo documento hanno carattere puramente provvisorio, e che la Commissione è tenuta ad adeguarle alla luce dei chiarimenti forniti dalle suddette imprese (ordinanza della Corte 18 giugno 1986, cause riunite 142/84 e 156/84, British-American Tobacco e Reynolds/Commissione, Racc. pag. 1899). La Commissione fa valere che, quando ° com' è tenuta a fare ° essa tiene conto degli elementi emersi nel corso del procedimento amministrativo per lasciar cadere gli addebiti che si siano rivelati non sufficientemente fondati nei confronti di determinati soggetti inizialmente interessati, non si tratta, se restano immutate le prove e se devono esser tenuti fermi gli addebiti mossi agli altri soggetti interessati, di una nuova valutazione, che la obblighi a completare gli addebiti formulati in precedenza. Durante la fase orale, la Commissione ha spiegato che, in esito al procedimento amministrativo, essa ha ritenuto di non poter confermare gli addebiti nei confronti del Fachverband Betonstahlmatten, ma ha continuato a considerare la BStG uno dei responsabili della pratiche controverse.

    Giudizio del Tribunale

    23 Il Tribunale rileva che dalla lettera del direttore generale della concorrenza, che accompagnava la comunicazione degli addebiti, emerge che, secondo la Commissione, le imprese destinatarie avevano violato l' art. 85 del Trattato. La Commissione dava loro la possibilità di far conoscere il loro punto di vista, impartendo loro un termine per presentare osservazioni scritte. Queste osservazioni, eventualmente, avrebbero potuto essere accompagnate da documenti e da proposte in merito all' audizione di testimoni, come pure contenere una richiesta di audizione per completare oralmente quanto dedotto per iscritto. Il firmatario della lettera aggiungeva che i principali documenti relativi al caso erano allegati e che, per evitare la divulgazione di segreti professionali, venivano inviati solo i documenti riguardanti direttamente o indirettamente l' impresa destinataria. Egli precisava anche che le imprese avevano la possibilità, al fine di preparare le proprie osservazioni, di prendere conoscenza, previa autorizzazione, di altri documenti in possesso della Commissione.

    24 Il Tribunale constata che la ricorrente era fra i destinatari della comunicazione degli addebiti [v. punti 11, sub a), e 16], ch' essa veniva designata nominativamente, più volte, nell' esposizione dei fatti e nella valutazione giuridica della comunicazione degli addebiti [v., in particolare, punti 96, 97, 98, 100, 101, 104, 143, 144, 146, 148, sub a), 175, 181, 182, 183 e 187] e che ha ricevuto numerosi allegati sui quali la Commissione fondava i suoi addebiti. Il Tribunale considera inoltre che il contenuto di una comunicazione degli addebiti è opponibile individualmente a tutti i destinatari, fra i quali rientrava, nella fattispecie, la ricorrente, a meno che la comunicazione indichi espressamente il contrario, il che non si è verificato per quanto riguarda la ricorrente. La questione se la Commissione, nella Decisione, abbia tenuto fermi tali addebiti nei confronti della ricorrente e se, in caso affermativo, essa abbia adeguatamente provato i fatti addotti a sostegno degli stessi rientra nell' esame, da parte del Tribunale, della fondatezza dell' accertamento dell' infrazione (v. sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-6/89, Enichem Anic/Commissione, Racc. pag. II-1623, punti 37 e 40).

    25 Il Tribunale constata pure che la ricorrente, in data 29 maggio 1987, ha inviato alla Commissione una lettera nella quale presentava le proprie osservazioni scritte sulla comunicazione degli addebiti. In questa lettera la ricorrente chiedeva, in via subordinata, che si tenesse "un' audizione, al fine di illustrare o completare il punto di vista esposto qui di seguito per iscritto". La ricorrente aggiungeva ch' essa si riservava di produrre altri elementi probatori, nonché di farsi assistere e rappresentare da legali di sua scelta. L' audizione, nella quale la BStG era rappresentata dal suo amministratore delegato, signor Michael Mueller, il quale vi partecipava sia in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di quest' impresa, sia come legale rappresentante e presidente del Fachverband Betonstahlmatten, aveva luogo nei giorni 23 e 24 novembre 1987.

    26 Di conseguenza, il Tribunale non può accogliere l' argomento della ricorrente secondo cui la comunicazione degli addebiti non l' avrebbe mai riguardata, e avrebbe dovuto essere modificata se si volevano rivolgere a lei tutti gli addebiti. Si deve infatti sottolineare che la ricorrente è stata espressamente designata, nella comunicazione degli addebiti, come uno dei destinatari, ha ricevuto i documenti allegati che la riguardavano, ha presentato osservazioni scritte ed è stata rappresentata nell' audizione dinanzi alla Commissione, e che la mancata nomina di un difensore nel procedimento amministrativo è il risultato di una sua scelta, ch' essa si era espressamente riservata. Ne consegue che la ricorrente ha potuto, durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, manifestare più volte e in modo adeguato il suo punto di vista.

    27 Perciò, la prima parte di questo motivo dev' essere disattesa.

    II ° Sulla seconda parte del motivo in esame

    Argomenti delle parti

    28 La ricorrente fa valere che, al momento della preparazione del ricorso, è stato violato il suo diritto alla difesa e in particolare il diritto al contraddittorio, in quanto la Commissione respingeva in sostanza la domanda del 30 agosto 1989, con la quale la BStG aveva chiesto di essere autorizzata a prendere visione degli atti sui quali erano basate la comunicazione degli addebiti e la Decisione. La ricorrente sostiene di aver avuto, con la Commissione, uno scambio di corrispondenza in cui aveva richiamato l' attenzione della stessa sul fatto che il fondamentale diritto di accesso al fascicolo sussiste anche dopo l' adozione di una decisione formale. La Commissione aveva risposto di aver già trasmesso, in allegato alla comunicazione degli addebiti, i documenti sui quali questa era basata. La ricorrente sottolinea che, avendole la Commissione offerto, con telefax dell' 11 ottobre 1989, di trasmetterle copia di determinati documenti, essa aveva chiesto, in base a questa offerta, con telefax del 16 ottobre 1989, anzitutto l' invio della relazione e degli atti concernenti gli accertamenti effettuati nei suoi uffici il 6 e il 7 novembre 1985, nonché della relazione concernente gli accertamenti effettuati negli stessi giorni presso gli uffici del Fachverband Betonstahlmatten, e inoltre l' autorizzazione a prendere visione dei verbali e degli altri documenti con cui il Bundeskartellamt aveva informato la Commissione dell' esistenza, in Germania, di un cartello di crisi strutturale. La Commissione non avrebbe reagito fino al 20 ottobre 1989, data della presentazione del ricorso.

    29 La Commissione osserva che la ricorrente fonda la sua censura su un illecito che sarebbe stato commesso dopo la notifica della Decisione, e che la legittimità di una decisione non può dipendere da eventi posteriori alla notifica della stessa. La Commissione sottolinea che, sebbene il rispetto del diritto alla difesa esiga che l' impresa interessata sia stata posta in grado di far conoscere adeguatamente il proprio punto di vista sui documenti presi in considerazione, ai fini della decisione, dalla Commissione, questa non è tenuta, secondo la giurisprudenza della Corte, a far conoscere alle parti interessate i propri fascicoli (sentenza 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19, punto 25). Se questo principio si applica nel corso del procedimento amministrativo, tanto più dovrà applicarsi dopo la chiusura di tale procedimento, come nel caso di specie.

    Giudizio del Tribunale

    30 Il Tribunale constata che la domanda della ricorrente intesa ad avere nuovamente accesso al fascicolo è stata presentata alla Commissione dopo che era stata adottata la Decisione, che si tratta perciò di una circostanza posteriore all' adozione di quest' ultima e che, pertanto, la legittimità della decisione non può in alcun modo essere inficiata dal rifiuto opposto dalla Commissione alla richiesta di accesso al fascicolo, né dalla mancata trasmissione di determinati documenti nel corso dei termini d' impugnazione.

    31 Perciò, la seconda parte di questo motivo dev' essere disattesa.

    III ° Sulla misura di organizzazione del procedimento richiesta dalla ricorrente

    32 La ricorrente chiede espressamente, nel ricorso, che il Tribunale voglia ordinare alla Commissione di consentirle di prendere visione dei seguenti documenti:

    ° tutti gli atti processuali, in quanto si riferiscano alla ricorrente;

    ° tutti i documenti, la corrispondenza, i verbali e le note con i quali il Bundeskartellamt ha informato la Commissione dell' esistenza del cartello di crisi strutturale;

    ° tutti i documenti, gli appunti, i verbali e le note riguardanti le trattative trilaterali fra la Commissione, il Bundeskartellamt e rappresentanti dell' associazione tedesca di cartello.

    33 Secondo il Tribunale, la richiesta della ricorrente va considerata una domanda di misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell' art. 64, n. 3, lett. d), del regolamento di procedura.

    34 Per valutare l' opportunità di questa misura di organizzazione del procedimento, occorre esaminare anzitutto la richiesta di produrre in causa tutti gli atti processuali riguardanti la ricorrente. In proposito, si deve ricordare che questa non nega di aver ricevuto, durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, tutti i documenti del fascicolo che la riguardano direttamente o indirettamente e sui quali era basata la comunicazione degli addebiti. Inoltre, la ricorrente non ha fornito indizi tali da far ritenere che altri documenti sarebbero stati rilevanti per la sua difesa. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che la ricorrente sia stata posta in grado di far valere, nel modo da essa voluto, il suo punto di vista sul complesso delle accuse formulate a suo carico dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti che le è stata inviata, nonché sugli elementi di prova destinati a corroborare tali accuse e menzionati dalla Commissione nella suddetta comunicazione degli addebiti o a questa allegati, e che perciò sia stato rispettato il diritto alla difesa (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punto 7, e sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-15/89, Chemie Linz/Commissione, Racc. pag. II-1275, punto 51, e 18 dicembre 1992, cause riunite T-10/92, T-11/92, T-12/92 e T-15/92, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-2667, punti 38 e 39). Pertanto, sia nella preparazione del ricorso, sia durante il procedimento giurisdizionale, gli avvocati della BStG hanno potuto valutare con piena cognizione di causa la legittimità della Decisione e garantire pienamente la difesa della ricorrente. Di conseguenza, non è necessario ordinare alla Commissione di produrre i suddetti documenti.

    35 Occorre, in secondo luogo, esaminare la richiesta della ricorrente intesa a far produrre i documenti trasmessi dal Bundeskartellamt per quanto si riferisce al cartello di crisi strutturale, nonché i documenti riguardanti le trattative trilaterali fra la Commissione, il Bundeskartellamt e i rappresentanti dell' associazione tedesca di cartello. In proposito va rilevato che la ricorrente non ha sostenuto che, non avendo potuto disporre di questi documenti, essa non abbia potuto difendersi dalle accuse formulate nei suoi confronti, come pure ch' essa non ha fornito alcun indizio atto a provare perché detti documenti potevano essere rilevanti per la soluzione della presente controversia. E' opportuno aggiungere che, comunque, si tratta di documenti che riguardano il cartello di crisi strutturale, il quale, di per sé, non fa parte integrante delle infrazioni accertate nella Decisione (v. infra, punti 55 e seguenti) e che, perciò, i documenti relativi al suddetto cartello sono prove che esulano dall' oggetto del presente procedimento. Pertanto, non è necessario adottare la misura di organizzazione del procedimento richiesta dalla ricorrente.

    Sul motivo attinente alla violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato

    I ° Sul mercato in questione

    Argomenti delle parti

    36 La ricorrente sostiene che è errata l' affermazione contenuta nel punto 3 della Decisione, secondo cui la rete standard e la rete su misura sarebbero prodotti ampiamente intercambiabili. In proposito, essa ricorda che, a differenza della rete standard, la cosiddetta rete su misura ("Listenmatten") è una rete saldata tagliata nelle dimensioni adatte per un determinato progetto edilizio e che, in via di principio, una rete su misura non può essere impiegata per una costruzione diversa da quella per la quale è stata specificamente creata. Secondo la ricorrente, occorre distinguere, inoltre, fra la rete su misura vera e propria ("Listenmatten") e la rete fabbricata nei Paesi Bassi ("Lettermatten"), che sarebbe in realtà una rete semi-standardizzata. La ricorrente fa valere che la rete standard e la rete su misura non sono intercambiabili, in ragione della loro differenza di prezzo (rete standard: 760 DM la tonnellata; rete su misura: da 850 a 1 500 DM la tonnellata). Quando esiste una rete standard di dimensioni adatte, l' utilizzatore ricorre a questo tipo di rete a causa del suo prezzo, che sfida qualsiasi concorrenza, e non userebbe mai una rete su misura, molto più cara, al posto della rete standard. La rete su misura è piuttosto in concorrenza con il tondino per cemento armato (prodotto CECA), venduto al dettaglio dopo esser stato fabbricato su disposizioni del costruttore, in funzione dell' edificio da costruire. Per provare le proprie affermazioni, la ricorrente propone che venga disposta una perizia.

    37 La Commissione sostiene che il prezzo della rete standard non poteva essere indifferente per la ricorrente, dato che il prezzo della rete standard influisce su quello della rete su misura (punti 3 e 114 della Decisione). In quanto esportatrice di rete su misura, la ricorrente doveva necessariamente augurarsi che il livello dei prezzi della rete standard si mantenesse entro una certa fascia rispetto ai prezzi della rete su misura. Era per l' appunto questo lo scopo della fissazione di prezzi minimi nell' ambito delle intese in materia di prezzi relative al mercato del Benelux.

    Giudizio del Tribunale

    38 Il Tribunale rileva che la descrizione del mercato fatta dalla ricorrente non contraddice affatto quella della Commissione. La ricorrente, infatti, stabilisce una distinzione tra rete standard, rete su misura tipo "Lettermatten" o semi-standardizzata, rete su misura tipo "Listenmatten", e rete fabbricata in base ad apposito disegno, per sostenere che i primi due tipi sono molto simili l' uno all' altro e che gli ultimi due tipi sono anch' essi fra loro simili, ma presentano differenze essenziali rispetto ai primi due. Il Tribunale ritiene che nella Decisione non si dica alcunché di diverso quando, nel punto 3, si considera che "vi è ampia sostituibilità tra la rete standard e la rete su misura" e che "si può parlare in genere del mercato della rete saldata entro il quale esiste un sottomercato della rete fabbricata in base ad apposito disegno".

    39 Per quanto riguarda i prezzi, cui si riferisce la ricorrente, della rete standard e della rete su misura ("Listenmatten"), il Tribunale constata ch' essi non si discostano molto gli uni dagli altri. Questo ravvicinamento dei prezzi deriva, evidentemente, da fattori obiettivi che influiscono sui due mercati dei prodotti in questione, e cioè dal prezzo della vergella, materia prima di entrambi questi prodotti, e dall' andamento della domanda sul mercato di uso, quello dell' edilizia, che riflette la congiuntura generale.

    40 Fatte queste constatazioni, occorre esaminare una questione ad esse strettamente legata, quella dell' influenza del prezzo della rete standard sul prezzo delle "Listenmatten" e della rete fabbricata in base ad apposito disegno. In altri termini, si tratta di stabilire se un ribasso del prezzo della rete standard possa rendere sostituibile questo prodotto alle "Listenmatten" e alla rete fabbricata su disegno e possa determinare uno spostamento della clientela verso la rete standard. Va ricordato anzitutto che l' uso di rete standard in certi cantieri ove si dovrebbero usare "Listenmatten" o rete fabbricata su disegno è possibile solo qualora la configurazione dell' armatura da realizzare lo permetta e, comunque, purché nei cantieri vengano adottate misure d' adattamento che non presentino impedimenti tecnici, né implichino costi supplementari troppo elevati. Al riguardo si deve pure constatare che, in udienza, è emerso che l' uso della rete standard in un cantiere in cui normalmente dovrebbe essere usata rete fabbricata in base ad apposito disegno è in realtà possibile nel caso in cui il prezzo della rete standard sia così basso da garantire al costruttore un significativo risparmio, tale da coprire gli ulteriori costi e compensare gli inconvenienti tecnici connessi al cambiamento del materiale usato, e che tale situazione si è verificata durante una parte del periodo in cui sono state attuate le intese.

    41 Per di più, il Tribunale constata che talune imprese cui si riferisce la Decisione, fra le quali la ricorrente, sono in grado di produrre diversi tipi di rete saldata, dalla qual cosa si può logicamente desumere che nel settore industriale considerato esiste una certa capacità di adattamento degli strumenti produttivi al fine di produrre i vari tipi di rete saldata.

    42 Infine, il Tribunale constata che i contratti di fornitura del 24 novembre 1976 e del 22 marzo 1982 stipulati fra la BStG, da un lato, e la Bouwstaal Roermond BV e l' Arbed SA afdeling Nederland, dall' altro [allegato (all.) 109 e 109 A della comunicazione degli addebiti (c.a.)], riguardano sia la rete standard sia la rete non standard.

    43 Tenuto conto di tutto quanto precede, il Tribunale ritiene che l' analisi del mercato del prodotto effettuata dalla Commissione non sia errata; la censura della ricorrente dev' essere perciò respinta, senza che sia necessario disporre una perizia, come da essa proposto.

    II ° Sull' accertamento delle intese

    A ° Sull' assenza di un' intesa globale

    44 Preliminarmente, la ricorrente nega che esistesse un' intesa globale. Essa fa valere che non è affatto provato l' addebito della Commissione secondo cui i produttori tedeschi avrebbero posto in essere, sotto la sua direzione, una concertazione globale su scala europea quanto alla reciproca penetrazione dei mercati, costituita da una rete di intese riguardanti i vari mercati nazionali. Essa rileva che, se è vero che il suo amministratore delegato ha accennato, nell' ambito del collegio di vigilanza del cartello di crisi strutturale, a contatti isolati da lui avuti a livello internazionale, tuttavia limitazioni degli scambi internazionali non sono state mai decise né hanno costituito oggetto di dichiarazioni d' intenti.

    45 A torto, a suo avviso, la Commissione ritiene di potersi basare, in proposito, su una nota del 15 ottobre 1985, inviata dall' avv. Guenter Mueller, principale responsabile della "Wirtschaftsvereinigung Ziehereien und Kaltwalzwerke" (federazione trafilerie e laminatoi a freddo) e rappresentante del cartello di crisi strutturale a norma dell' art. 36 della legge tedesca contro le limitazioni della concorrenza (GWB) [all. 101 (a) c.a., punto 131 della Decisione], ad uno dei suoi collaboratori, nota nella quale l' avv. Guenter Mueller chiedeva che venisse modificato il progetto di verbale d' una riunione della "commissione mercato", per pervenire ad una formulazione neutra nello spiegare le ragioni dell' insoddisfacente situazione dell' area nord-occidentale del mercato, che veniva imputata ad importazioni di quantitativi rilevanti da parte di imprese non aderenti al cartello. Al riguardo, la ricorrente propone che vengano sentiti come testimoni i rappresentanti di varie imprese nel collegio di vigilanza del cartello di crisi strutturale e l' avv. Guenter Mueller.

    46 Il Tribunale rileva che la Commissione non ha mai ritenuto che vi fosse stata un' intesa globale, bensì un insieme di intese diverse (punto 22 della Decisione) in epoche diverse e su mercati geografici diversi; ciò di cui, invece, la Decisione (punti 132 e 175) fa carico ai produttori tedeschi in generale, e alla ricorrente in particolare, è l' aver partecipato ad intese bilaterali con i produttori di altri Stati membri.

    47 Si deve quindi concludere che la Decisione non fa carico alla ricorrente di aver partecipato ad un' intesa globale e, pertanto, la censura in esame dev' essere respinta, senza che sia necessario procedere all' audizione dei testimoni proposta dalla ricorrente.

    B ° Sul mercato tedesco

    1. La qualificazione del cartello di crisi strutturale tedesco come parte integrante delle infrazioni accertate nella Decisione

    Argomenti delle parti

    48 La ricorrente sostiene che la Commissione non poteva assolutamente infliggerle un' ammenda in ragione della partecipazione al cartello tedesco di crisi strutturale. Poiché quest' ultimo, infatti, non era in contrasto col divieto sancito dall' art. 85, n. 1, del Trattato, la ricorrente, a sua volta, non avrebbe violato questo articolo, in quanto avrebbe fatto affidamento sulla legittimità del cartello. Rispondendo all' affermazione della Commissione secondo cui l' accordo di cartello non faceva parte integrante delle infrazioni accertate nella decisione e non è stato preso in considerazione, a suo carico, nel calcolare l' ammenda che le è stata inflitta, la ricorrente rileva che quest' affermazione è in flagrante contraddizione con i termini della Decisione, dai quali risulterebbe chiaramente il contrario. In proposito, la ricorrente cita il punto 126 della Decisione, secondo cui "le intese che interessano il mercato tedesco sono state poste in essere per effetto dell' accordo di cartello". Essa osserva che i punti 127-129 della Decisione non riguardano altro che il cartello, per culminare nelle constatazioni del punto 130, secondo cui "la scelta (negli articoli 5, paragrafo 2, e 7, paragrafo 1, dell' accordo di cartello) delle quote di consegna per il mercato tedesco e non delle quote di produzione (...) era stata fatta scientemente e intenzionalmente al fine di utilizzare il cartello come strumento per pervenire ad intese bilaterali con i produttori stranieri onde limitare la reciproca penetrazione sui mercati (v. infra, punti 132 e seguenti)".

    49 La ricorrente osserva che, nella parte "valutazione giuridica" della Decisione, la Commissione espone i motivi della incompatibilità del cartello con l' art. 85, n. 1, e solo nel punto 206 (considerazioni sull' importo dell' ammenda) evoca il fatto che il cartello era stato autorizzato dal Bundeskartellamt. Essa rileva che, in questo punto, non si dichiara affatto che il cartello "non costituisce oggetto dell' ammenda inflitta alla ricorrente, né dell' infrazione accertata nella Decisione". Se veramente la Commissione non avesse voluto infliggere ammende per il cartello, le sarebbe stato facile dirlo chiaramente, come ha fatto in altro contesto (v., ad esempio, punto 133, in fine, della Decisione).

    50 La ricorrente rileva, poi, che non era necessario vietare l' accordo di cartello, con l' ingiunzione di farlo cessare per l' avvenire, come è stato fatto nella Decisione (punti 209 e 210) per ciascuna delle infrazioni accertate, in quanto il periodo per il quale tale accordo era stato concluso era già scaduto. Dal verbale dell' audizione del 24 novembre 1987 risulterebbe inoltre che, per il mercato tedesco, l' audizione aveva riguardato quasi esclusivamente la questione degli effetti del cartello. Al signor Michael Mueller, che dell' estraneità dell' accordo di cartello al procedimento aveva chiesto espressamente conferma alla Commissione, il funzionario competente di quest' ultima avrebbe risposto che la Commissione non aveva assunto alcun impegno quanto allo stralcio dell' accordo di cartello dal procedimento.

    51 Secondo la ricorrente, è chiaro che, nella Decisione, le è stato in realtà fatto carico dell' accordo di cartello e che questo costituisce la principale base dell' ammenda ed il solo plausibile motivo per cui la Commissione ha ribadito che sulla ricorrente grava una particolare responsabilità, in ragione delle funzioni del suo amministratore, il quale presiedeva il collegio di vigilanza dei membri del cartello.

    52 A riprova delle sue affermazioni, la ricorrente propone che vengano sentiti come testimoni il signor Hohls, che all' epoca dei fatti era relatore della quinta sezione del Bundeskartellamt, il signor Kirschstein, che della stessa sezione era presidente, e l' avv. Guenter Mueller.

    53 La Commissione sostiene che l' accordo di cartello non fa parte integrante delle infrazioni accertate nella Decisione, e ricorda di aver tenuto conto (punto 206) dell' autorizzazione concessa dal Bundeskartellamt e di non aver inflitto ammende a questo titolo. A suo avviso, non le è vietato evocare in una decisione formale infrazioni già esaminate in modo informale, senza che l' infrazione considerata diventi, perciò, parte integrante dell' oggetto della decisione formale. Essa ammette di aver dichiarato, nel punto 174 della Decisione, che gli artt. 5, paragrafo 2, e 7, paragrafo 1, dell' accordo di cartello erano incompatibili con l' art. 85, n. 1, del Trattato, ma ricorda di aver indicato (punto 210 della Decisione) che non vietava ufficialmente queste due clausole. Invece di constatare formalmente, nel dispositivo della Decisione, l' incompatibilità dell' accordo di cartello con le norme in materia di concorrenza e d' infliggere un' ammenda alla ricorrente, in quanto rappresentante dei membri del cartello, la Commissione si sarebbe limitata a svolgere trattative con il Bundeskartellamt e coi rappresentanti del cartello di crisi al fine di modificare le clausole di cui trattasi (punto 129 della Decisione), che venivano effettivamente modificate.

    54 Quanto all' audizione del 24 novembre 1987, la Commissione sottolinea che, su richiesta del signor Michael Mueller, il funzionario della Commissione che si occupava del caso aveva precisato, "senza impegno e a titolo di cortesia", che la Commissione non aveva assunto alcun obbligo di escludere dal procedimento l' accordo di cartello.

    Giudizio del Tribunale

    55 Secondo il Tribunale, l' esame della Decisione permette di concludere che il cartello, di per sé, non fa parte integrante delle infrazioni ivi accertate. La ricorrente, infatti, cita in modo incompleto il punto 126 della Decisione, il cui quarto capoverso è redatto come segue: "Le intese che interessano il mercato tedesco sono state poste in essere per effetto dell' accordo di cartello o si sono estrinsecate nei tentativi di proteggere il cartello dalle importazioni non controllate". L' idea prevalente che trova espressione in questo capoverso è quella già espressa nel primo capoverso dello stesso punto, e cioè che "le intese che interessano il mercato tedesco vanno considerate sulla tela di fondo della costituzione e della funzione del cartello per la crisi strutturale [della] rete saldata". Questa idea è confermata e precisata in altri punti della Decisione. Così, nel punto 130, si indica che l' accordo di cartello, e in particolare i suoi artt. 5, paragrafo 2, e 7, paragrafo 1, sarebbero stati usati come strumento per pervenire "ad intese bilaterali con i produttori stranieri onde limitare la reciproca penetrazione sui mercati". Così pure, nel punto 175 è detto che le suddette clausole avevano "inoltre lo scopo o almeno l' effetto che il cartello per la crisi strutturale venisse utilizzato come strumento per raggiungere intese bilaterali tra i produttori tedeschi da un lato e i produttori di altri Stati membri dall' altro". Infine, nel punto 206, si constata che il cartello è stato utilizzato "per isolare il mercato tedesco contro la concorrenza proveniente da altri Stati membri grazie a misure vietate dal diritto comunitario".

    56 In base a questo esame, il Tribunale ritiene che il cartello venga considerato, nella Decisione, come un elemento che ha agevolato le intese fra i vari produttori e come un atto contenente clausole incompatibili con l' art. 85, n. 1, del Trattato; tuttavia, dal testo della Decisione non si può desumere che, di per sé, questo cartello faccia parte integrante delle infrazioni accertate nella Decisione stessa. Nel punto 210 di quest' ultima si precisa infatti chiaramente che la Commissione si è limitata a constatare l' incompatibilità delle suddette clausole con l' art. 85, n. 1, del Trattato. Una siffatta interpretazione della Decisione non viene smentita dal punto 174 di quest' ultima, il quale non fa che constatare che il cartello aveva l' effetto di falsare la concorrenza negli scambi intracomunitari ed era perciò tale da pregiudicare il commercio fra Stati membri. Quanto al punto 206 della Decisione, esso si pronuncia soltanto in merito agli effetti giuridici dell' accordo di cartello rispetto alle varie infrazioni accertate in altri punti della Decisione. Di conseguenza, si deve concludere che l' art. 1 del dispositivo della Decisione, in quanto vi si accerti l' esistenza di accordi e/o pratiche concordate, non si riferisce al cartello di crisi.

    57 Pertanto, non è necessario procedere all' audizione di testimoni, proposta dalla ricorrente, circa il funzionamento ed i particolari dell' organizzazione del cartello.

    58 Tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che, di per sé, il cartello di crisi strutturale tedesco non fa parte integrante delle infrazioni accertate nella Decisione e che in questa non si addebita alla ricorrente la partecipazione a detto cartello. La censura della ricorrente dev' essere perciò respinta.

    2. Sull' intesa del 1985 fra la BStG e la Tréfilunion, relativa alla reciproca penetrazione in Germania e in Francia

    Atto impugnato

    59 La Decisione (punti 135-143 e 176) fa carico alla ricorrente di aver partecipato, con l' impresa francese Tréfilunion, ad intese riguardanti la reciproca penetrazione sui mercati francese e tedesco. Queste intese sarebbero state concluse nel corso di un colloquio che aveva luogo in data 7 giugno 1985 fra il signor Michael Mueller e il signor Marie, direttore della Tréfilunion, come risulterebbe da una nota interna redatta dal signor Marie il 16 luglio 1985 (all. 106 c.a.) e da una nota interna redatta dal signor Michael Mueller il 27 agosto 1985 (all. 107 c.a.). Secondo la Decisione (punto 140), le reciproche concessioni cui si giungeva nel corso di tale colloquio venivano rispettate, come sarebbe provato dal fatto che né la Tréfilunion, né gli altri produttori francesi proponevano reclamo alla Commissione contro il cartello di crisi strutturale tedesco, e che lo stabilimento della ricorrente a Gelsenkirchen (Germania) si asteneva dall' esportare rete su misura in Francia. Inoltre, da due note risulterebbe che qualsiasi futura attività di esportazione doveva essere subordinata alla determinazione di quote.

    60 Secondo la Decisione (punto 176), le intese di penetrazione reciproca per gli scambi tra la Germania e la Francia raggiunte nel corso del colloquio tenutosi il 7 giugno 1985 tra il signor Michael Mueller ed il signor Marie costituiscono una restrizione della concorrenza tra i produttori tedeschi e francesi, atta a pregiudicare il commercio fra Stati membri.

    Argomenti delle parti

    61 La ricorrente sostiene che le conclusioni che la Commissione trae dalle due suddette note sono errate, in quanto dal tenore di queste non si desume che siano state concluse intese. Essa fa valere che si tratta dell' unico colloquio che abbia avuto luogo, nell' intero periodo considerato, tra i signori Michael Mueller e Marie, i quali agivano nella loro qualità di presidenti di associazioni. Da tali note risulterebbe che il signor Marie aveva fatto proposte su un futuro orientamento delle importazioni al signor Michael Mueller e che questi si era limitato a prenderne nota. Secondo la ricorrente, inoltre, le considerazioni relative all' eventuale presentazione di un reclamo alla Commissione rientrano nell' ambito politico e nulla hanno che fare con una restrizione della concorrenza. Al fine di provare le proprie affermazioni, la ricorrente propone, nel ricorso, la testimonianza del suo consulente legale, avv. Pillmann, e, nella replica, la comparizione personale del signor Michael Mueller.

    62 La Commissione fa valere che dalle note 16 luglio 1985 e 27 agosto 1985 risulta che i concorrenti erano d' accordo perché la ricorrente rinunciasse ad esportare rete su misura in Francia e perché la Tréfilunion non mettesse in pericolo l' esistenza del cartello di crisi strutturale proponendo reclamo alla Commissione. Secondo la Commissione, da queste note risulta pure che vi era stata un' intesa allo scopo di limitare le esportazioni reciproche e di ripartirsi il mercato nel senso di un "equilibrio delle forniture reciproche fra i due paesi espresse in tonnellaggi assoluti". Per la Commissione, già questa intesa costituisce una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, senza che sia necessario accertare se si sia realizzata l' intenzione di farvi aderire tutti i produttori tedeschi.

    Giudizio del Tribunale

    63 Il Tribunale constata che la Decisione (punto 140) fa carico alla ricorrente di aver posto in atto, con la Tréfilunion, una concertazione generale intesa a limitare gli scambi reciproci dei loro prodotti in Germania e in Francia, concertazione che si sarebbe concretata in tre punti: la Tréfilunion non avrebbe proposto reclamo alla Commissione contro il cartello di crisi tedesco; lo stabilimento di Gelsenkirchen, di proprietà della ricorrente, non avrebbe esportato rete su misura in Francia per un periodo da due a tre mesi; infine, le due parti avrebbero convenuto di sottoporre le loro future esportazioni a una disciplina di quote.

    64 Il Tribunale ritiene che l' esame delle due suddette note (v. punto 59) permette di concludere che la Commissione ha sufficientemente provato l' esistenza di una concertazione della ricorrente con la Tréfilunion sui primi due punti elencati. Nella sua nota, infatti, nella parte intitolata "Conclusioni", il signor Marie diceva: "non viene presentato alcun ricorso a Bruxelles contro 'l' accordo di cartello' ". A sua volta, la nota del signor Michael Mueller è altrettanto chiara su questo punto: "il signor Marie ha promesso di rinviare la presentazione del ricorso (...). Egli è disposto a dare il benestare per l' omologazione di Gelsenkirchen se in un primo momento per due o tre mesi (...) rimane inutilizzata. Io ho accettato l' attesa di 2-3 mesi". Secondo il Tribunale, l' impegno del signor Marie nel senso di non proporre reclamo contro il cartello tedesco dev' essere qualificato come un comportamento adottato nei confronti di un concorrente, in contropartita di concessioni da parte dello stesso, nell' ambito di un' intesa che viola l' art. 85, n. 1, del Trattato.

    65 Dall' esame del testo delle due note risulta anche il desiderio di entrambe le parti di giungere ad un equilibrio e ad una limitazione della reciproca penetrazione dei loro prodotti nei due paesi. Il Tribunale constata infatti, anzitutto, che il signor Mueller, nella sua nota sopra citata, si esprime nei seguenti termini: "da parte nostra, siamo molto interessati a limitare le interpenetrazioni reciproche. Questo problema è tuttavia più difficile da risolvere, dato il gran numero di partecipanti, di quanto non lo sia su scala nazionale, ma dovrebbe essere affrontato il più presto possibile, e comunque quando il livello dei prezzi sarà praticamente lo stesso su tutti i mercati interessati". Nella stessa nota, il signor Michael Mueller rileva che il signor Marie aveva fatto alcune proposte ed espresso alcuni auspici, fra i quali quello relativo all' "equilibrio delle forniture reciproche fra i due paesi espresse in tonnellaggi assoluti". D' altro canto, il signor Marie, nella nota sopra citata, sotto il titolo "Conclusioni", scrive che "nell' immediato e in attesa del prossimo incontro (...) la BStG contatterà gli altri produttori tedeschi per: ° agevolare l' accesso in Germania ai produttori francesi sopprimendo taluni dispositivi e negoziare una percentuale di penetrazione; ° tentare di ridurre l' azione di Moselstahl (via Stinnes) ed esaminare la possibilità di integrare Gelsenkirchen in un insieme RFG in attesa di determinare la quota da raggiungere sul mercato francese".

    66 In base a questo esame, il Tribunale ritiene provato solo il fatto che le due parti hanno preso in considerazione la conclusione di un accordo in materia di quote, la quale dipendeva dalla reazione delle altre imprese tedesche.

    67 Alla luce di quanto precede, il Tribunale considera sufficientemente provati, da parte della Commissione, i fatti esposti nel punto 140, primo capoverso, della Decisione, cioè l' impegno della Tréfilunion a non proporre reclamo contro il cartello di crisi strutturale, nonché la rinuncia della ricorrente ad esportare in Francia rete su misura per un periodo di due o tre mesi. Per contro, il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia sufficientemente provato l' esistenza di un accordo avente lo scopo di subordinare le future esportazioni delle interessate alla determinazione di quote, quale descritto nel punto 140, secondo capoverso, della Decisione.

    68 Pertanto, e senza che sia necessario procedere all' audizione di testimoni, né ordinare la comparizione della ricorrente, si deve, da una parte, respingere la censura della ricorrente per quanto concerne gli accordi descritti nel punto 140, primo capoverso, della Decisione e confermare che giustamente la Commissione ha ritenuto che siffatti accordi erano in contrasto con l' art. 85, n. 1, del Trattato e, dall' altra, accogliere la censura della ricorrente per quanto concerne i fatti di cui le si fa carico nel punto 140, secondo capoverso, della Decisione e dichiarare che, non essendo stati sufficientemente provati dalla Commissione, questi fatti non possono ricadere sotto l' art. 85, n. 1, del Trattato.

    3. Le intese fra la BStG e la Sotralentz PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0145.1

    Atto impugnato

    69 La Decisione (punti 144-146 e 177) fa carico alla ricorrente di aver partecipato, nell' ambito delle intese che miravano a proteggere il cartello di crisi strutturale tedesco contro le importazioni non controllate di rete saldata, ad un' intesa con la Sotralentz sul contingentamento delle esportazioni di quest' ultima in Germania. La decisione si basa su un telex inviato dalla BStG, il 24 ottobre 1985, alla Sotralentz, nel quale si comunicavano le cifre relative alle consegne sul mercato in Germania, e sulla risposta data dalla Sotralentz con un telex del 4 novembre 1985, in cui quest' impresa comunicava le cifre relative alle forniture da essa effettuate in Germania nel settembre e nell' ottobre 1985. Secondo la Decisione, che si basa, al riguardo, sulle dichiarazioni rese dal signor Michael Mueller ai funzionari della Commissione nel corso degli accertamenti del 6 e del 7 novembre 1985, questo scambio d' informazioni aveva luogo ogni mese, e costituirebbe almeno una pratica concordata, atta a pregiudicare il commercio fra Stati membri (punti 144 e 177). Nella Decisione si constata, infine, che lo scambio d' informazioni rivela, oltre all' esistenza di un' intesa in materia di quote, il desiderio, da parte della BStG, di controllare le importazioni provenienti dalla Francia su base mensile (punto 146), modo di calcolo che era anche quello adottato nell' accordo di cartello.

    70 La Decisione sottolinea che la BStG e la Sotralentz hanno tentato di giustificare tale corrispondenza col fatto che, tra le due imprese, esisteva un contratto di licenza di brevetto, il quale autorizzava la Sotralentz a produrre in Francia rete su misura secondo il brevetto BStG. La comunicazione, da parte della Sotralentz, dei quantitativi da questa forniti rappresentava semplicemente l' adempimento degli obblighi di comunicazione e di pagamento da essa assunti nell' ambito di tale contratto. Secondo la decisione (punto 145), questo argomento è smentito dai seguenti fatti: a) gli obblighi di comunicazione di un licenziatario riguardano la sua produzione totale e non soltanto le forniture su un determinato mercato; b) la BStG aveva indicato le cifre esatte delle consegne complessive per l' approvvigionamento del mercato tedesco, il che potrebbe spiegarsi solo nell' ambito di una disciplina di quote; c) il brevetto della BStG era già scaduto prima della comunicazione delle informazioni di cui trattasi, cosicché la Sotralentz non aveva più alcun obbligo di comunicazione o pagamento.

    Argomenti delle parti

    71 La ricorrente nega che vi sia stata un' intesa con la Sotralentz. Essa afferma che si trattava solo di un contratto di licenza di brevetto, di un rapporto contrattuale bilaterale di lunga durata, collegato ad obblighi di pagamento da parte della Sotralentz, non già di una cooperazione nell' ambito di una rete globale d' intese sulla reciproca penetrazione.

    72 La Commissione sottolinea che il fatto che la BStG abbia comunicato alla Sotralentz il totale dei quantitativi consegnati in Germania costituisce, in realtà, un indizio dell' esistenza di un accordo in materia di quote. Essa osserva che l' accertata periodicità mensile degli scambi d' informazioni, in relazione con altri elementi del fascicolo, le ha permesso di concludere che lo scambio d' informazioni considerato nella Decisione non derivava dagli obblighi del contratto di licenza.

    73 Rispondendo ai quesiti posti dal Tribunale nella fase scritta del procedimento e in udienza, le parti hanno indicato quali erano i brevetti che costituivano oggetto del contratto di licenza fra la ricorrente e la Sotralentz, e le rispettive date di scadenza.

    Giudizio del Tribunale

    74 Occorre verificare se gli elementi addotti dalla Commissione ° vale a dire lo scambio mensile d' informazioni e il fatto che la BStG ha comunicato alla Sotralentz il totale dei quantitativi consegnati in Germania ° costituiscano un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, che proverebbe l' esistenza di un accordo in materia di quote.

    75 Si deve ricordare che la ricorrente ha opposto, ai suddetti indizi, una giustificazione dello scambio d' informazioni di cui trattasi basata sull' esistenza di un contratto di licenza di brevetto che la legava alla Sotralentz. Stando così le cose, il Tribunale è tenuto ad accertare se i fatti addotti dalla Commissione non possano trovare una spiegazione diversa dall' esistenza di un accordo sulle quote e, in particolare, se possano spiegarsi con l' esistenza di un contratto di licenza di brevetto tra la BStG e la Sotralentz (v. sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Ahlstroem e a./Commissione, Racc. pag. I-1307, punti 70-72).

    76 Preliminarmente, il Tribunale sottolinea che la Commissione non si è pronunciata sulla questione se il contratto di licenza di brevetto fra la BStG e la Sotralentz costituisca un' infrazione all' art. 85, n. 1, del Trattato. Ne consegue che tale questione è irrilevante ai fini della valutazione del Tribunale.

    77 Per quanto riguarda il numero dei brevetti compresi nel contratto di licenza del 28 giugno 1979 e la durata degli stessi, il Tribunale constata, alla luce delle risposte date dalle varie parti ai quesiti che sono stati loro posti nel corso della fase scritta e della fase orale del procedimento, che l' impresa BStG era titolare di brevetti validi per la Francia, per i Paesi Bassi e per la Germania. Per il territorio francese, essa era titolare del brevetto n. 1 578 746 (Procédé pour l' obtention d' une barre d' armature de béton ° procedimento di fabbricazione di una barra di armatura per cemento), nonché del brevetto n. 6 920 046 (Treillis d' armature soudé par points ° rete d' armatura saldata a punti); per il territorio olandese, del brevetto n. 135 455 (Werkwijze voor het vervaardigen van een stalen wapeningsstaaf voor beton ° procedimento di fabbricazione di una barra di armatura per cemento); per il territorio tedesco, del brevetto n. 1 609 605 (Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen eines Betonbewehrungsstabes ° procedimento di fabbricazione di una barra di armatura per cemento), valido fino al 3 gennaio 1985, nonché del brevetto n. 1 759 969 (Punktgeschweisste Bewehrungsmatte ° rete d' armatura saldata a punti), valido fino al 25 giugno 1986.

    78 Il contratto di licenza stipulato il 28 giugno 1979 fra la BStG e la Sotralentz, riservava alla BStG, nell' art. 5, il diritto di limitare, per anno civile, il quantitativo di prodotti coperti dal contratto che la Sotralentz era autorizzata a mettere in commercio. Tuttavia, il contratto garantiva alla Sotralentz che tale quantitativo massimo annuo non avrebbe potuto essere fissato dalla BStG a meno dell' 1% delle vendite totali di rete saldata e di barre per cemento armato in Germania e del 2,5% delle vendite totali di rete saldata e di barre per cemento armato nei Paesi Bassi. Il contratto prevedeva, per il 1979, riguardo alla distribuzione dei prodotti coperti dai brevetti, un tetto di 12 500 tonnellate per la Germania e di 4 000 tonnellate per i Paesi Bassi.

    79 Il contratto di licenza prevedeva anche il pagamento di un diritto di 1,5 DM la tonnellata, da versare trimestralmente, per i quantitativi di prodotti coperti dal contratto e messi in commercio dalla Sotralentz (art. 6, paragrafi 1 e 5). In udienza, è stato accertato che questo diritto, invece di essere pagato, veniva conteggiato nel prezzo di determinate attrezzature che la Sotralentz aveva acquistato presso la divisione "macchine" della BStG. Il contratto di licenza contemplava una penalità da pagare ogni qualvolta il quantitativo annuo previsto venisse superato di 200 tonnellate (art. 8). Esso stabiliva inoltre, a carico della Sotralentz, l' obbligo di tenere una regolare contabilità delle forniture dei prodotti coperti dal contratto, la quale poteva essere controllata in qualsiasi momento dalla BStG (art. 6, paragrafi 6 e 7). Infine, il contratto era entrato in vigore il 1 marzo 1979, per una durata indeterminata, ma doveva cessare di avere effetto al più tardi con l' estinzione dell' ultimo diritto ceduto esistente (art. 9).

    80 In base a questo esame, il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, le conclusioni tratte dalla Commissione, secondo cui lo scambio d' informazioni derivava da un accordo in materia di quote, non sono le sole possibili. Lo scambio d' informazioni risponde infatti alle clausole del contratto di licenza di brevetto che esisteva, all' epoca dei fatti rilevanti, tra la BStG e la Sotralentz, e trova in dette clausole una spiegazione plausibile. Più precisamente, il fatto che alla Sotralentz fosse imposto un limite massimo annuo di forniture in Germania, limite che, a sua volta, non doveva essere inferiore all' 1% del totale delle vendite effettuate in territorio tedesco, il diritto di controllo spettante alla BStG sulle forniture della Sotralentz al fine di vegliare al rispetto di detto limite, nonché il pagamento di diritti trimestrali, potevano rendere necessario, per una corretta pianificazione della produzione, uno scambio mensile d' informazioni, fornite tanto da parte della BStG, sulle consegne complessive in Germania, quanto da parte della Sotralentz, sull' entità delle proprie forniture. Circa la durata dello scambio d' informazioni, va rilevato che il contratto, dovendo produrre i suoi effetti fino all' estinzione dell' ultimo diritto ceduto esistente, è rimasto in vigore fino al 25 giugno 1986, cioè per un periodo che copriva quello dello scambio d' informazioni considerato nella Decisione, il quale ha avuto luogo nei mesi di ottobre e novembre 1985.

    81 Poiché lo scambio d' informazioni cui si riferisce la decisione può spiegarsi in base al contratto di licenza di brevetto fra la BStG e la Sotralentz, si deve concludere che la Commissione non ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente ad un' intesa relativa al contingentamento delle esportazioni della Sotralentz in Germania.

    82 La censura della ricorrente dev' essere perciò accolta e la Decisione dev' essere annullata nella parte in cui fa carico alla ricorrente di aver partecipato ad un' intesa relativa al contingentamento delle esportazioni della Sotralentz in Germania.

    4. Le intese in materia di quote e di prezzi con i produttori del Benelux

    Atto impugnato

    83 La Decisione (punti 147 e 182) fa carico alla ricorrente di aver partecipato, sul mercato tedesco, ad intese aventi lo scopo, da una parte, di regolamentare le esportazioni dei produttori Benelux in Germania e, dall' altra, d' imporre il rispetto dei prezzi in vigore sul mercato tedesco. Secondo la Decisione, a queste intese avevano partecipato la ricorrente, la Tréfilarbed (Roermond), la Boël/Trébos, la TFE/FBC ° la FBC provvedeva alla vendita dei prodotti della TFE ° e la Thibodraad (punti 150, 153, 154, 179 e 181 della decisione).

    Argomenti delle parti

    84 La ricorrente nega l' esistenza di intese in materia di prezzi e di quote relative al mercato tedesco. Essa contesta l' esattezza delle conclusioni che la Commissione trae dai documenti menzionati nella Decisione, e sottolinea che questa non contiene alcuna prova quanto alle presunte intese globali sulla reciproca penetrazione, né alcuna precisazione riguardo alle imprese tedesche che avrebbero partecipato a tali intese, e che la Commissione non sembra disporre di indizi di sorta circa il contenuto o anche la durata delle presunte intese relative alla Germania.

    85 La ricorrente sottolinea, per quanto riguarda la limitazione delle esportazioni belghe in Germania, che il telex 15 dicembre 1983 non contiene il minimo indizio (partecipanti, contenuto, durata ecc.) di una siffatta intesa. Detto telex sarebbe stato scritto dal signor Michael Mueller in qualità di presidente del collegio di vigilanza dell' associazione del cartello di crisi strutturale e di presidente del Fachverband Betonstahlmatten, e non in veste di amministratore delegato della ricorrente. Essa aggiunge che dalla frase del telex secondo la quale il signor Mueller cercava "nell' interesse di tutti (...) di vincolare anche le piccole imprese insofferenti della disciplina" si desume che il signor Mueller, per l' appunto in quanto presidente del Fachverband, si sforzava di respingere gli attacchi diretti contro il cartello. Inoltre, l' accenno ad "utili contatti a fini di cooperazione" contenuto nel suddetto telex sarebbe dovuto al fatto che il cartello non consentiva una disciplina obbligatoria delle esportazioni.

    86 Per quanto riguarda le intese sui prezzi, la ricorrente considera significativo il fatto che la Commissione non conosca i partecipanti, né il contenuto, la durata o qualsiasi altro elemento delle presunte intese, e che le sue accuse siano basate su semplici presunzioni. Secondo la ricorrente, dal telex 17 aprile 1985 (all. 111 c.a., punto 153 della Decisione) inviato alla Cockerill Sambre dalla Deutsche Walzstahlvereinigung ° federazione tedesca del settore laminazione, che nulla aveva che fare con la ricorrente ° a proposito delle "forniture belghe di rete saldata nella Repubblica federale di Germania", la Commissione non può inferire che, in quel periodo, "per quanto riguarda il mercato tedesco esisteva un accordo sui prezzi". Dal suddetto telex risulta, a suo avviso, unicamente che il cartello tedesco di crisi strutturale era stato evocato nell' ambito della "commissione internazionale della vergella" e che in tale occasione erano stati sottolineati i positivi risultati del cartello a livello dei prezzi. La suddetta federazione riteneva che tali effetti positivi erano compromessi da esportazioni a basso prezzo effettuate dalla TFE ed aveva voluto far rilevare a questa i buoni risultati ottenuti in Germania, chiedendole di non comprometterli. Neppure una parola, in questo telex, si riferisce ad intese in materia di prezzi. La ricorrente aggiunge che nemmeno il telex del signor Peters, della Tréfilunion, in data 11 gennaio 1984 (all. 66 c.a.) fornisce la prova di un eventuale accordo, poiché i partecipanti alla riunione cui esso si riferisce non hanno fatto altro che rivolgersi reciproche accuse.

    87 Nella replica, la ricorrente propone, al fine di provare le proprie affermazioni, la testimonianza del signor Broekman, ex presidente del "circolo di Breda", e la comparizione personale del signor Michael Mueller.

    88 La Commissione osserva che i documenti menzionati nella Decisione provano a sufficienza la partecipazione della ricorrente alle intese.

    89 Quanto al carattere della partecipazione del signor Michael Mueller, la Commissione fa valere che le molteplici funzioni di quest' ultimo ° presidenza del consiglio di amministrazione della BStG, presidenza del Fachverband Betonstahlmatten e del collegio di vigilanza del cartello ° non sono state smentite nell' audizione del 24 novembre 1987. Tuttavia, in tale occasione, egli avrebbe dichiarato che il Fachverband nulla aveva che fare con il caso in esame. D' altra parte, la Commissione sottolinea che il signor Michael Mueller si è sempre servito dell' infrastruttura della ricorrente ed ha agito in nome di quest' ultima, in particolare nell' inviare il telex del 15 dicembre 1983, anche se non gli mancavano altre possibilità, e che i collaboratori citati nel telex sono quelli della BStG.

    Giudizio del Tribunale

    90 Il Tribunale ritiene che la partecipazione della ricorrente alle intese relative al mercato tedesco si desume dal telex 15 dicembre 1983 inviato dal signor Michael Mueller alla Thibodraad [all. 65 (b) c.a., punto 92 della Decisione] a seguito di una riunione tenutasi a Breda il 5 dicembre 1983, alla quale aveva partecipato la ricorrente, e in cui si dice: "Mi permetto tuttavia di fare osservare l' aumento del commercio transfrontaliero dal Belgio verso la Germania, che, vista la stretta concertazione con la Boël, va manifestamente attribuito al secondo produttore belga (...). Resta immutata (...) la disponibilità a mantenere le esportazioni dirette ai paesi vicini allo status quo, vale a dire a non espanderle più delle importazioni provenienti da detti paesi". Il coinvolgimento della ricorrente nelle suddette intese è confermato dal telex inviato l' 11 gennaio 1984 dal signor Peters al signor Marie (all. 66 c.a., punti 95 e 153 della Decisione), che fa riferimento ad una riunione tenuta a Breda il 5 gennaio 1984, cui intervenivano la ricorrente, la Boël/Trébos, la FBC, la Tréfilarbed, la Tréfilunion ed altre imprese olandesi. Detto telex ha il seguente tenore: "I partecipanti abituali chiedono ai rappresentanti della BStG di non perturbare più i mercati del Benelux con esportazioni consistenti ed a prezzi molto bassi su tali mercati. I Tedeschi si difendono spiegando che i Belgi (la Boël e più di recente la Frère Bourgeois) esportano in Germania quantitativi analoghi. I Belgi precisano ch' essi rispettano i prezzi del mercato tedesco, che si deve parlare di percentuale di mercato e non di tonnellate. Non si è deciso nulla di concreto". Questi due elementi probatori sono inoltre corroborati da una nota interna del 24 aprile 1985 (all. 112 c.a., punto 153 della Decisione) elaborata dal signor Debelle, della FBC, riguardo ad una riunione tenutasi lo stesso giorno a Bunnik e secondo cui il signor Ruthotto (rappresentante della BStG) aveva confermato, nel corso della riunione stessa, che "entrambi i produttori belgi si attenevano scrupolosamente agli accordi sui prezzi stipulati presso la BStG".

    91 Giustamente, poi, per suffragare la propria tesi, la Commissione ha fatto riferimento al telex 17 aprile 1985 (all. 111 c.a.), inviato alla Cockerill Sambre dalla Deutsche Walzstahlvereinigung. Questo telex riguarda le "forniture belghe di rete saldata nella Repubblica federale di Germania" e, anche se non accenna alla partecipazione della ricorrente, dimostra l' esistenza dell' intesa. Vi si dice che, in materia di prezzi, "tutti i produttori tedeschi di rete saldata (erano) disciplinati" e si accusa la TFE, affiliata della Cockerill Sambre, di non rispettare il livello generale dei prezzi praticati sul mercato tedesco (810 DM per tonnellata) e di offrire un prezzo di 770 DM per tonnellata. Alla Cockerill Sambre era stato chiesto "di far rilevare alla affiliata TFE che i prezzi sul mercato tedesco stavano risalendo e di esercitare pressioni su di essa perché si attenesse ad una maggior disciplina dei prezzi".

    92 Di fronte a questi vari elementi, il Tribunale non può accogliere l' argomento della ricorrente secondo il quale il signor Michael Mueller, suo amministratore, avrebbe agito solo in qualità di presidente del Fachverband Betonstahlmatten o del collegio di vigilanza del cartello, e non in veste di presidente del suo consiglio di amministrazione. Secondo il Tribunale, questo argomento non è corroborato da alcuna prova. Nulla, infatti, nel telex 15 dicembre 1983, permette di giungere alla suddetta conclusione: il signor Mueller scriveva usando il telex della ricorrente e in nome di questa, senza indicare affatto la sua qualità di presidente del Fachverband Betonstahlmatten o del collegio di vigilanza del cartello. Per di più, la lettera 16 dicembre 1983 [all. 65 (a) c.a.] con la quale la Thibodraad trasmetteva alla Tréfilarbed Gentbrugge il telex del signor Mueller, ha il seguente tenore: "In allegato Vi trasmettiamo copia del telex inviato dal signor Mueller della BStG (...) allegato: copia del telex della BStG". Inoltre, si deve ricordare che, come ha sottolineato la Commissione, nel corso dell' audizione il signor Mueller ha dichiarato che "durante il periodo di vigenza dell' accordo di cartello, (egli) non (aveva) mai agito in nome della federazione, per questioni di qualche rilevanza, né riguardo al mercato tedesco, né riguardo ad altri mercati".

    93 Da quanto precede risulta che la Commissione ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente alle intese in materia di prezzi e di quote sul mercato tedesco.

    94 La censura della ricorrente deve quindi essere respinta, senza che sia necessario procedere all' audizione della persona di cui è stata proposta la testimonianza, né ordinare la comparizione della ricorrente in persona del signor Michael Mueller. Inoltre, e comunque, il Tribunale ritiene che queste offerte di prova formulate nella replica sono tardive, in quanto la ricorrente non ha addotto alcuna circostanza che le abbia impedito di presentarle nell' atto introduttivo del ricorso; a norma dell' art. 48, n. 1, del regolamento di procedura, esse devono perciò essere respinte (v. sentenza del Tribunale 11 febbraio 1992, causa T-16/90, Panagiotopoulou/Parlamento, Racc. pag. II-89, punto 57).

    5. I contratti di distribuzione esclusiva fra la BStG, da un lato, e la Bouwstaal Roermond BV e l' Arbed SA afdeling Nederland, dall' altro

    Atto impugnato

    95 Secondo la Decisione (punto 148), l' interesse della BStG di giungere ad una limitazione o ad una disciplina delle esportazioni straniere in Germania trova espressione, per quanto riguarda i Paesi Bassi, nei due contratti di fornitura del 24 novembre 1976 (all. 109 c.a.) e del 22 marzo 1982 (all. 109 A c.a.) stipulati fra la BStG, da un lato, e la Bouwstaal Roermond BV (in seguito Tréfilarbed Bouwstaal Roermond) e l' Arbed SA afdeling Nederland, dall' altro. Il secondo di questi contratti era corredato in allegato da un verbale firmato, di pari data, in cui l' Arbed SA afdeling Nederland s' impegnava, per la durata del contratto, a non effettuare, né direttamente né indirettamente, forniture in Germania. Con questi contratti la BStG assumeva la distribuzione esclusiva in Germania, a prezzi da fissarsi in base a determinati criteri, di una determinata quantità annua di rete metallica saldata proveniente dallo stabilimento di Roermond. La Bouwstaal Roermond BV e l' Arbed SA afdeling Nederland s' impegnavano, per la durata dei contratti, a non effettuare, né direttamente né indirettamente, forniture in Germania.

    96 Nella Decisione (punto 189) si constata che questi contratti di distribuzione esclusiva non soddisfacevano le condizioni poste dal regolamento della Commissione 22 marzo 1967, n. 67/67/CEE, "relativo all' applicazione dell' art. 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva" (GU 1967, n. 57, pag. 849; in prosieguo: il "regolamento n. 67/67"), almeno da quando esistevano le intese di reciproca penetrazione per gli scambi tra Germania e Benelux. Da quel momento, tali accordi dovevano essere considerati parte di un accordo globale per la ripartizione del mercato, cui partecipavano più di due imprese, il che escludeva, nel loro caso, l' applicabilità del regolamento n. 67/67 (combinato disposto degli artt. 1 e 8 del regolamento n. 67/67). Inoltre, secondo la Decisione (punto 178), detti accordi di distribuzione esclusiva costituivano una restrizione della concorrenza tra due imprese (concorrenti) di due Stati membri, atta a pregiudicare il commercio tra Stati membri.

    Argomenti delle parti

    97 La ricorrente si meraviglia del fatto che la Commissione tenti di spiegare "l' interesse della BStG di giungere ad una limitazione o ad una disciplina delle esportazioni straniere in Germania" con i contratti di distribuzione esclusiva esistenti fra la BStG e la Bouwstaal Roermond BV, affiliata del gruppo Arbed, il quale, a sua volta, deteneva il 25,001% del capitale della BStG. Essa sostiene che nello stabilimento di Roermond, appartenente all' Arbed, si trovavano sia macchine di proprietà della BStG, alla quale apparteneva la relativa produzione, sia macchine di proprietà dell' Arbed, la cui produzione era oggetto dei contratti di distribuzione esclusiva. La ricorrente osserva che i rapporti contrattuali fra la BStG e la Bouwstaal Roermond BV erano determinati dai vincoli sociali esistenti fra l' Arbed, in quanto consociata della BStG, e la BStG. A suo dire, la collaborazione con la Bouwstaal Roermond BV aveva carattere interno al gruppo ed era basata su contratti di diritto societario.

    98 La ricorrente osserva che si trattava di semplici contratti di fornitura fra essa stessa ed una delle sue consociate, in forza dei quali le sue controparti avevano soltanto l' obbligo di non rifornire, nella zona contrattuale ° cioè in Germania °, altre imprese al di fuori di essa. Non si trattava affatto di impedire importazioni parallele. La ricorrente assume che questi contratti, esistenti dal 1976, cioè da quando lo stabilimento di Roermond era stato acquistato dall' Arbed, fruivano dell' esenzione a norma dell' art. 1, n. 1, lett. a), del regolamento n. 67/67. Inoltre, la ricorrente rileva che detti contratti, stipulati ormai da anni, non avevano il minimo nesso materiale o temporale con le intese globali sull' interpenetrazione alle quali avrebbero partecipato i produttori tedeschi e i produttori del Benelux. Perciò, essa trova incomprensibile l' affermazione della Commissione secondo cui ai contratti di distribuzione esclusiva non si applicava il regolamento n. 67/67, in quanto essi facevano "parte integrante di un' intesa globale sulla ripartizione dei mercati".

    99 La Commissione osserva che i due contratti di fornitura hanno in comune una disposizione secondo la quale la Bouwstaal Roermond BV e l' Arbed SA afdeling Nederland s' impegnavano, per la durata del contratto, a non effettuare, né direttamente né indirettamente, forniture in Germania. Inizialmente, questa clausola sarebbe stata contenuta nel contratto stesso del 24 novembre 1976; all' atto della stipulazione del contratto del 22 marzo 1982, essa avrebbe costituito oggetto di una nota distinta, recante la stessa data e sottoscritta dai contraenti proprio come il contratto di fornitura. Tale nota farebbe espressa menzione di una "rinuncia alle consegne" da parte dell' Arbed SA. La Commissione osserva che una rinuncia assoluta di questo tipo in materia di forniture non può fruire dell' esenzione concessa dal regolamento n. 67/67. Poiché il regolamento parte dal principio che non si possono intralciare le importazioni parallele, il solo obbligo esente sarebbe quello imposto al fornitore di consegnare unicamente ai rappresentanti esclusivi le merci contemplate nel contratto e destinate alla rivendita in una zona ben determinata del mercato comune. Qualsiasi altra rinuncia contrattuale del fornitore a consegne nella zona cui si riferisce il contratto, allo scopo di garantire una protezione territoriale, non potrebbe fruire di un' esenzione. Inoltre, i contratti in causa, essendosi inseriti nella cornice di altre e più ampie intese con alcuni concorrenti (punto 189 della Decisione), avrebbero perso il loro carattere bilaterale. Per di più, la Commissione rileva che, in una lettera inviata dalla ricorrente alla Arbed SA afdeling Nederland il 26 settembre 1979 (allegato 110 c.a., punto 148 della Decisione), nella quale i signori Michael Mueller e Ruthotto si lamentavano di consegne effettuate in Germania in violazione degli accordi contrattuali, figura la seguente constatazione: "Il contratto di fornitura stipulato mira evidentemente a calmare il mercato tedesco nel preciso intento di evitare, senza alcuno svantaggio per voi, sottoquotazioni inutili".

    100 Inoltre, nel punto 178 della Decisione, la Commissione dichiara che non può essere considerato valido l' argomento della BStG e della Tréfilarbed, secondo cui nella fattispecie si trattava di una mera procedura interna di gruppo, in quanto l' Arbed deteneva nella BStG una partecipazione del 25%. In presenza di partecipazioni ben più elevate di altri soci (Thyssen 34% e Kloeckner 33,5%), non si può ritenere, a suo avviso, che una partecipazione del 25,001% determini un rapporto società madre-affiliata per effetto del quale un accordo atto a restringere la concorrenza tra le due imprese suddette sarebbe sottratto all' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato.

    Giudizio del Tribunale

    101 Il Tribunale constata che la ricorrente critica, da una parte, il rifiuto della Commissione di applicare il regolamento n. 67/67 ai contratti in questione e, dall' altra, il rifiuto della stessa di considerare detti contratti come un accordo interno del gruppo cui appartenevano le imprese interessate.

    102 Il Tribunale ritiene che i contratti di distribuzione esclusiva di cui trattasi non soddisfino le condizioni poste dal regolamento n. 67/67. L' art. 9 del contratto 24 novembre 1976 fra la BStG e la Bouwstaal Roermond stipula, infatti, che "per la durata del presente contratto (la Bouwstaal Roermond) non effettuerà né direttamente né indirettamente forniture nella Repubblica federale di Germania". Quanto al contratto 22 marzo 1982 (all. 109 A c.a.) fra la BStG e l' Arbed SA afdeling Nederland, va rilevata l' esistenza di una clausola aggiuntiva al contratto stesso (all. 109 B c.a.), secondo cui "le parti contraenti convengono di comune accordo che, per la durata del contratto, l' Arbed SA non effettuerà né direttamente né indirettamente forniture nella Repubblica federale di Germania. In contropartita di questa rinuncia, l' Arbed fruisce (...)".

    103 Secondo il Tribunale, nel caso di specie, il significato delle parole "né direttamente né indirettamente" va al di là del semplice impegno del fornitore di cedere prodotti solo alla BStG a fini di rivendita. Questa valutazione si basa su due elementi. In primo luogo, vi era, da parte della Tréfilarbed Roermond, un' espressa rinuncia ° che, stando a quanto risulta dal documento sottoscritto separatamente come atto aggiuntivo al contratto 22 marzo 1982, implicava una contropartita ° a qualsiasi tipo di forniture, anche a quelle il cui scopo non fosse la rivendita. In secondo luogo, il termine "indirettamente" poteva essere interpretato dal rivenditore nel senso ch' esso impegnava il fornitore a fare il necessario per evitare che venissero venduti in Germania prodotti provenienti da altri paesi, cioè a controllare gli altri distributori esclusivi per vietare loro di esportare in Germania.

    104 Il Tribunale rileva che lo spirito del regolamento n. 67/67, quale si riflette nel preambolo e nell' art. 3, sub 2), lett. b), dello stesso, consiste nel subordinare la prevista esenzione alla condizione che venga garantito, tramite la possibilità di importazioni parallele, il fatto che agli utilizzatori sarà riservata un' equa parte dei vantaggi derivanti dalla distribuzione esclusiva. Questa constatazione risulta conforme alla costante giurisprudenza secondo la quale un contratto di distribuzione esclusiva che non implichi, di per sé, alcun divieto di esportazione non può fruire dell' esenzione per categoria in forza del regolamento n. 67/67, qualora le imprese interessate partecipino a una pratica concordata mirante a limitare le importazioni parallele destinate a un rivenditore non autorizzato (v. sentenza della Corte 21 febbraio 1984, causa 86/82, Hasselblad/Commissione, Racc. pag. 883, punto 35, e sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II-441, punto 88).

    105 Le precedenti considerazioni valgono a fortiori nel caso di specie, se le summenzionate clausole contrattuali vengono interpretate alla luce delle rimostranze espresse dalla BStG nella sua lettera del 26 settembre 1979 (all. 110 c.a., punto 148 della Decisione), in cui accusa l' Arbed di aver effettuato, "tramite la società Eurotrade, Alkmaar", forniture indirette in Germania, il che fa ritenere provata l' esistenza di una protezione territoriale assoluta, contrastante con lo spirito e con la lettera del regolamento n. 67/67.

    106 Ne consegue che i contratti in questione non soddisfacevano le condizioni poste dal regolamento n. 67/67.

    107 Per quanto riguarda la questione se detti contratti debbano essere considerati come un accordo interno di gruppo, il Tribunale ritiene che la semplice partecipazione del 25,001% detenuta dal gruppo Arbed nella BStG non soddisfa le condizioni per ritenere che gli accordi stipulati fra le due società potessero sfuggire all' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato. In proposito si deve ricordare che l' art. 85 del Trattato non si applica agli accordi e alle pratiche concordate che siano opera di imprese appartenenti allo stesso gruppo in quanto società madre e affiliata e costituenti un' unità economica nell' ambito della quale l' affiliata non dispone di reale autonomia nella determinazione della propria linea d' azione sul mercato (sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, punto 134, e 11 aprile 1989, causa 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen e Silver Line Reisebuero, Racc. pag 803, punto 35). Nella fattispecie, si deve rilevare che il controllo esercitato dall' Arbed sulla BStG corrispondeva alla quota detenuta dalla prima nel capitale sociale, cioè al 25,001%, il che è ben lungi dalla maggioranza. Ora, non si può fare a meno di constatare che una siffatta partecipazione non può giustificare la conclusione secondo cui l' Arbed e la BStG appartenevano ad un gruppo nell' ambito del quale esse costituivano un' unità economica, il che farebbe sì che un' intesa restrittiva della concorrenza fra due imprese non sia soggetta all' art. 85, n. 1, del Trattato.

    108 In ogni caso, il Tribunale constata che la stessa BStG ha affermato ch' essa era un' impresa autonoma e indipendente e che, poiché ciascuna delle sue quattro consociate aveva solo una partecipazione minoritaria, non poteva considerarsi affiliata ad un gruppo.

    109 Tenuto conto di tutto quanto precede, si deve concludere che giustamente la Commissione ha ritenuto contrastanti con l' art. 85, n. 1, del Trattato i contratti di distribuzione esclusiva e che, perciò, la censura della ricorrente dev' essere respinta.

    6. L' intesa tra la BStG e la Tréfilarbed (St Ingbert)

    Atto impugnato

    110 La Decisione (punti 152 e 180) fa carico alla ricorrente di aver partecipato, con la Tréfilarbed, ad un' intesa mirante a far cessare le reimportazioni in Germania, via Lussemburgo, di rete metallica saldata dello stabilimento di St Ingbert. Questa intesa avrebbe costituito una restrizione della concorrenza e sarebbe stata atta a pregiudicare il commercio fra Stati membri.

    Argomenti delle parti

    111 La ricorrente fa valere che, prima del 1972, essa si era occupata della distribuzione dei prodotti delle sue consociate, fra le quali l' Arbed. Nel 1972, dietro suggerimento del Bundeskartellamt, la BStG aveva intrapreso essa stessa la produzione ed aveva acquistato talune delle macchine che si trovavano negli stabilimenti di proprietà delle sue consociate, compreso quello di St Ingbert, appartenente all' Arbed, e che erano rimaste in loco. Da quel momento, in base a contratti di produzione, le consociate, compresa l' Arbed, avevano lavorato per conto della BStG con macchine di proprietà di quest' ultima. Perciò, l' intera produzione di St Ingbert proveniente dalle macchine della BStG apparteneva alla BStG. Nel contempo, St Ingbert disponeva di proprie macchine, la cui produzione di rete metallica elettrosaldata era destinata ad essere esportata, principalmente in Francia.

    112 La ricorrente osserva che, nell' ambito dei suddetti contratti di produzione, la Tréfilarbed aveva il diritto di prelevare limitati quantitativi di rete standard necessari per approvvigionare il Lussemburgo, ove si applicano le norme tedesche; questa rete sarebbe stata fabbricata con macchine appartenenti alla BStG, le sole che a St Ingbert producevano rete saldata conforme alle norme tedesche. I responsabili della Tréfilarbed, intravista la possibilità di ottenere qualche profitto sul mercato tedesco, ove i prezzi erano relativamente elevati a causa del cartello di crisi, avevano prelevato sulle scorte della BStG certi quantitativi di rete saldata, come se fossero destinati al Lussemburgo. Tramite un commerciante lussemburghese, tali quantitativi venivano rispediti dal Lussemburgo in Germania. Secondo la ricorrente, il comportamento della Tréfilarbed, consistente nel produrre su macchine che non le appartenevano, e senza dichiararlo, rete saldata per il mercato tedesco, ha costituito non soltanto una violazione dell' accordo di cartello, ma anche una violazione dei contratti stipulati con la BStG, poiché si trattava di prodotti di proprietà di quest' ultima.

    113 Inoltre, la ricorrente ricorda che l' accordo di cartello prevedeva, per le fabbriche tedesche, quote di consegna che dovevano essere rispettate per raggiungere l' obiettivo della riduzione delle capacità ed alle quali esse non potevano sottrarsi con esportazioni fittizie (esportazioni ufficiali seguite da reimportazione in Germania). Il signor Michael Mueller aveva il compito di far rispettare gli obblighi imposti dall' accordo di cartello, come presidente del Fachverband Betonstahlmatten, da parte delle imprese aderenti all' associazione e, in quanto amministratore della BStG, da parte delle fabbriche della ricorrente. Sarebbe questo il motivo per cui, nella risposta alla comunicazione degli addebiti, il signor Michael Mueller presentava la cessazione delle reimportazioni e l' imposizione di sanzioni come provvedimenti intesi a far cessare le esportazioni fittizie. La ricorrente fa valere che queste esportazioni, che attraversavano la frontiera soltanto sulla carta, erano in realtà forniture destinate sin dall' inizio al mercato nazionale, per le quali non veniva pagata la penale di 80 DM la tonnellata, stabilita nell' accordo di cartello. A riprova delle sue affermazioni, la ricorrente ha offerto, nella replica, la comparizione personale del signor Michael Mueller.

    114 La Commissione fa valere che l' intesa fra la ricorrente e la Tréfilarbed allo scopo di impedire le reimportazioni di rete saldata in Germania è provata dalla lettera inviata dal signor Michael Mueller in data 27 aprile 1984 [all. 110 (a) c.a.], ai signori Rimbeaux, della Tréfilarbed St Ingbert, e Schuerr, della Tréfilarbed, lettera in cui il mittente si lamentava del fatto che venisse reimportata in Germania, via Lussemburgo, "e, per di più, ad un prezzo inferiore a quello minimo del cartello" rete saldata dello stabilimento di St Ingbert recante le marche di laminazione della BStG. La Commissione sottolinea che il signor Michael Mueller qualificava tali reimportazioni come violazioni di "accordi chiari ed inequivocabili presi per parare a incidenti analoghi l' anno scorso", sosteneva che un siffatto comportamento da parte di uno stabilimento facente parte della BStG era intollerabile, e minacciava di ricorrere ad adeguati provvedimenti, compresa l' applicazione di sanzioni pecuniarie, per porre fine alle perturbazioni.

    Giudizio del Tribunale

    115 Il Tribunale constata che la ricorrente ammette di aver concluso con la Tréfilarbed un accordo in forza del quale quest' ultima aveva il diritto di prelevare determinati quantitativi di rete saldata fabbricati a St Ingbert con macchine appartenenti alla BStG, a condizione che tali quantitativi venissero rivenduti nel Lussemburgo, condizione imposta per evitare la riesportazione della rete saldata in Germania. Ciò risulta chiaramente dal testo della lettera inviata il 27 aprile 1984 dal signor Michael Mueller alla Tréfilarbed e nella quale il mittente si lamenta di reimportazioni in Germania "ad un prezzo inferiore a quello minimo del cartello", in violazione di "accordi chiari ed inequivocabili" conclusi al riguardo [all. 110 (a) c.a.].

    116 Si deve ricordare che, secondo quanto dichiarato dalla Corte, le clausole d' esportazione contenute in un contratto di compravendita e che obbligano il rivenditore ad esportare la merce in un determinato paese costituiscono un' infrazione all' art. 85 del Trattato qualora abbiano essenzialmente lo scopo d' impedire la riesportazione della merce nel paese di produzione, onde conservare un sistema di prezzi doppi nel mercato comune e restringere in tal modo il gioco della concorrenza nell' ambito di questo (sentenza della Corte 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, Compagnie royale asturienne des mines e Rheinzink/Commissione, Racc. pag. 1679, punti 24 e 28).

    117 In proposito, si deve constatare che gli accordi stipulati fra la ricorrente e la Tréfilarbed, che avevano lo scopo e l' effetto di restringere la concorrenza, pregiudicando gli scambi fra Stati membri e in questo modo conservando le differenze fra i prezzi praticati nell' ambito del mercato comune, sono in contrasto con l' art. 85, n. 1, del Trattato.

    118 Il Tribunale non può condividere la tesi della ricorrente secondo cui la rete saldata della quale era vietata la reimportazione in Germania era un prodotto di cui la BStG poteva disporre, perché proprietaria delle macchine con le quali esso veniva fabbricato. Poiché i prodotti in questione erano stati prelevati dalla Tréfilarbed, il diritto di proprietà sulle macchine usate per la loro fabbricazione è un elemento irrilevante, che non poteva attribuire alla ricorrente il diritto di decidere dove i prodotti potevano essere rivenduti.

    119 Da quanto precede risulta che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente ha partecipato ad un' intesa con la Tréfilarbed, avente lo scopo di vietare la riesportazione in Germania di rete saldata proveniente dallo stabilimento di St Ingbert, e che tale intesa era in contrasto con l' art. 85, n. 1, del Trattato.

    120 Questa censura dev' essere quindi respinta, senza che sia necessario ordinare la comparizione della ricorrente. Inoltre, e comunque, poiché la ricorrente non ha addotto alcuna circostanza che le abbia impedito di presentarla nell' atto introduttivo del ricorso, quest' offerta di prova, a norma dell' art. 48, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, dev' essere respinta (v. sentenza Panagiotopoulou/Parlamento, loc. cit., punto 57).

    121 Il Tribunale ritiene tuttavia che il divieto di riesportazione in Germania, benché contrastante con l' art. 85, n. 1, del Trattato, trovava una spiegazione nell' accordo relativo al cartello di crisi strutturale. In effetti, già il semplice transito, via Lussemburgo verso la Germania, di rete saldata prodotta dalla BStG, recante i marchi di laminazione di quest' ultima, costituiva una violazione del cartello, in quanto tale produzione sfuggiva al controllo delle quote di consegna spettanti alla ricorrente. Questa si trovava perciò di fronte alla seguente alternativa: rispettare le clausole dell' accordo di cartello, che le imponevano di controllare e dichiarare l' entità della sua produzione collocata sul mercato tedesco, o rispettare le norme di concorrenza del Trattato, in forza delle quali essa non poteva imporre una clausola d' esportazione alla Tréfilarbed. Da parte sua, la Tréfilarbed ammette di aver disposto dei prodotti in questione all' insaputa e senza il consenso della BStG, violando sia gli accordi stipulati con quest' ultima, in forza dei quali essa poteva disporre di una parte della produzione della BStG, sia dell' accordo di cartello, poiché la produzione riesportata in Germania era sottratta alla quota di consegna della BStG.

    122 In base a tutto quanto precede, e tenuto conto del fatto che allora il cartello di crisi godeva di una presunzione di legittimità, in quanto la Commissione non lo aveva condannato, il Tribunale ritiene che le circostanze del tutto particolari del caso di specie debbano essere considerate un' attenuante per il comportamento della ricorrente e che, pertanto, si debba ridurre l' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente per questa infrazione.

    C ° Sul mercato del Benelux: le intese in materia di quote e di prezzi

    Atto impugnato

    123 La Decisione [punti 78, sub b), 163 e 168] fa carico alla ricorrente di aver partecipato ad intese fra i produttori tedeschi che esportano nel Benelux e gli altri produttori che vendono sul mercato del Benelux, sul rispetto di prezzi fissati per questo mercato. Secondo la Decisione, tali intese sarebbero state stipulate nel corso delle riunioni tenutesi a Breda e a Bunnik fra l' agosto 1982 e il novembre 1985 ed alle quali avrebbero partecipato (punto 168 della Decisione) almeno la Thibodraad, la Tréfilarbed, la Boël/Trébos, la FBC, la Van Merksteijn, la ZND, la Tréfilunion e, dei produttori tedeschi, almeno la BStG. La Decisione si basa su numerosi telex inviati alla Tréfilunion dal suo agente per il Benelux. Questi telex contengono dati precisi per ogni riunione [data, luogo, partecipanti, assenti, oggetto (discussione della situazione del mercato, proposte e decisioni in materia di prezzi), fissazione della data e del luogo della riunione successiva].

    124 La Decisione [punti 78, sub b), e 171] fa inoltre carico alla ricorrente di aver partecipato ad intese fra i produttori tedeschi, da un lato, e i produttori del Benelux ("circolo di Breda"), dall' altro, intese consistenti nell' applicazione di restrizioni quantitative alle esportazioni tedesche nel Belgio e nei Paesi Bassi, come pure nella comunicazione dei dati relativi alle esportazioni di certi produttori tedeschi al gruppo belgo-olandese.

    Argomenti delle parti

    125 La ricorrente nega di aver partecipato ad intese sui prezzi. Essa ammette che alcuni dei suoi collaboratori hanno partecipato a 5 delle 23 riunioni relative al mercato del Benelux, durante le quali sono state scambiate informazioni sui prezzi praticati, come pure che, in occasione di dette riunioni, hanno potuto esser state concluse intese sui prezzi di determinati tipi di rete saldata. Tuttavia, essa fa valere che i suoi collaboratori hanno partecipato a tali riunioni in qualità di osservatori invitati e di rappresentanti del cartello o del Fachverband Betonstahlmatten, non già in suo nome, e che lo scopo delle riunioni stesse, che costituivano iniziative isolate, era quello di esaminare certe critiche nei confronti del cartello tedesco di crisi strutturale. La ricorrente aggiunge ch' essa non aveva alcun interesse a partecipare ad intese, poiché esporta solo rete su misura del tipo "Listenmatten", di cui soltanto quantitativi minimi ° meno del 2% di quelli che produce ° negli Stati membri della Comunità a sei, mentre le intese, secondo le note del signor Peters, avrebbero riguardato solo i prezzi della rete standard e della rete su misura del tipo "Lettermatten", parzialmente standardizzata.

    126 Quanto all' applicazione di restrizioni quantitative alle esportazioni tedesche nel Belgio e nei Paesi Bassi, nonché, più particolarmente, al telex 15 dicembre 1983, che era stato inviato dal signor Michael Mueller alla Thibodraad a seguito della riunione del 5 dicembre 1983 e che è la prova essenziale fornita al riguardo dalla Commissione, la ricorrente fa valere che il signor Michael Mueller ha redatto questo telex in qualità di presidente del Fachverband Betonstahlmatten e del collegio di vigilanza del cartello, non già in quanto presidente del consiglio di amministrazione della BStG. La ricorrente sottolinea che detto telex rientrava nel contesto di una politica mirante a far accettare il cartello ed a convincere i produttori stranieri del fatto che questo non avrebbe avuto, per loro, ripercussioni negative. Essa aggiunge che il telex in questione non prova affatto l' esistenza di intese, poiché lo scopo per il quale il signor Michael Mueller lo aveva redatto era quello di dissipare le incertezze dei produttori del Benelux, promettendo di occuparsi delle imprese eventualmente "insofferenti della disciplina", come egli era tenuto a fare in base all' accordo di cartello.

    127 Nella replica, per provare le proprie affermazioni, la ricorrente ha proposto la testimonianza del signor Broekman, nonché la comparizione personale del signor Michael Mueller, ex presidente del suo consiglio di amministrazione.

    128 La Commissione osserva che le riunioni di Breda e di Bunnik hanno avuto in comune il fatto di dar vita ad una collaborazione stabile, praticamente istituzionalizzata, allo scopo di fissare i prezzi della rete standard e della rete su misura nei Paesi Bassi e nel Belgio. Essa ricorda che la ricorrente ha partecipato almeno a sei riunioni, cosicché risulta inesatta la sua affermazione secondo cui si sarebbe trattato di iniziative isolate.

    129 Quanto alla presunta mancanza d' interesse della ricorrente per la partecipazione alle intese di cui trattasi, la Commissione oppone anzitutto che, di fronte allo scopo di limitare la concorrenza, come quello che era proprio delle intese in materia di prezzi relative al Beneleux, i motivi del comportamento sono irrilevanti. A suo avviso, la nozione di "scopo", nell' ambito dell' art. 85, n. 1, del Trattato, ha carattere obiettivo. Il concordare prezzi minimi costituirebbe, per natura, una restrizione della concorrenza. D' altronde, secondo la Commissione, la ricorrente non era così priva d' interesse come vorrebbe far credere. Essa esportava rete su misura, e le intese sui prezzi per il Benelux riguardavano in particolare la rete su misura. Inoltre, il prezzo della rete standard non poteva essere indifferente per la ricorrente, dato il nesso esistente fra i prezzi dei vari tipi di rete saldata.

    130 Quanto alla veste nella quale il signor Michael Mueller ha partecipato alle suddette riunioni, la Commissione respinge gli argomenti della ricorrente per motivi analoghi a quelli esposti sopra, nel punto 89.

    Giudizio del Tribunale

    131 Il Tribunale constata che la ricorrente ammette di aver partecipato ad alcune riunioni, pur negando di aver sottoscritto accordi in materia di prezzi e di quote. Si deve però rilevare che la ricorrente non contesta che le riunioni cui ha partecipato avessero lo scopo di fissare prezzi. Occorre quindi accertare se a buon diritto la Commissione abbia inferito, dalla partecipazione della ricorrente alle riunioni, la partecipazione della stessa alle intese.

    132 Il Tribunale constata che la ricorrente ha partecipato a sei riunioni a Breda e Bunnik: il 5 dicembre 1983 a Breda (all. 64 c.a., punto 90 della Decisione), il 5 gennaio 1984 a Breda (all. 66 c.a., punto 95 della Decisione), il 28 febbraio 1984 a Bunnik (all. 67 c.a., punto 96 della Decisione), il 29 marzo 1984 a Breda (all. 70 c.a., punto 99 della Decisione), il 24 aprile 1985 (all. 112 c.a., punti 108 e 153 della Decisione) e il 24 ottobre 1985 a Breda (all. 80 c.a., punto 111 della Decisione). Secondo il Tribunale, tenuto conto del fatto che lo scopo delle riunioni era manifestamente anticoncorrenziale, come provano i telex del signor Peters alla Tréfilunion, la ricorrente, partecipando a dette riunioni senza prendere pubblicamente le distanze dal loro oggetto, ha indotto gli altri partecipanti a ritenere ch' essa approvava il risultato delle riunioni stesse e che vi si sarebbe attenuta (sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-1711, punto 232, e 10 marzo 1992, causa T-12/89, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-907, punti 98-100). Questa valutazione non è inficiata dalla circostanza che, nelle riunioni di cui trattasi, contro i produttori tedeschi siano state formulate critiche da parte degli altri produttori. Dal tenore dei telex del signor Peters (in particolare, all. 64 e 67 c.a.) si desume infatti che la ricorrente era considerata come l' impresa che doveva indurre, e che in realtà ha indotto, determinati produttori tedeschi a rispettare i prezzi sul mercato del Benelux.

    133 Per quanto riguarda le intese sulle quote, il Tribunale considera ch' esse sono provate dal telex 15 dicembre 1983 del signor Michael Mueller, amministratore delegato della BStG, alla Thibodraad [all. 65 (b) c.a.], nonché dal telex 11 gennaio 1984 (all. 66 c.a.) del signor Peters alla Tréfilunion. Nel telex 15 dicembre 1983 è detto: "Come è Loro noto, nell' interesse di tutti ho beninteso cercato di vincolare anche le piccole imprese insofferenti della disciplina od almeno di limitarle. (...) Quanto sopra esposto non significa che voglio contestare il fatto che in particolare un fabbricante tedesco di rete saldata ha aumentato le sue consegne nei paesi occidentali confinanti (...). Il cartello tedesco del resto non consente una disciplina giuridicamente vincolante delle esportazioni. Tra i nostri gruppi potrà dunque trattarsi soltanto di utili contatti a fini di cooperazione che il cartello esistente nella Repubblica federale di Germania certamente non ostacolerà, ma anzi faciliterà (...). Mi si dice che la prossima riunione Paesi Bassi/Belgio è fissata a Breda per il 5 gennaio 1984. Se la mia presenza è gradita sono disposto a partecipare a tale riunione e confido di poter disporre di statistiche abbastanza precise sulle esportazioni dei produttori tedeschi interpellati. Resta immutata (...) la disponibilità a mantenere allo status quo le esportazioni dirette ai paesi vicini, vale a dire a non espanderle più delle importazioni provenienti da detti paesi".

    134 Il coinvolgimento della ricorrente nelle suddette intese è confermato dal telex 11 gennaio 1984, che fa riferimento alla riunione tenuta a Breda il 5 gennaio 1984. Questo telex ha il seguente tenore: "I partecipanti abituali chiedono ai rappresentanti della BStG di non perturbare più i mercati del Benelux con esportazioni consistenti ed a prezzi molto bassi verso tali mercati. I Tedeschi si difendono spiegando che i Belgi (la Boël e più di recente la Frère Bourgeois) esportano in Germania quantitativi analoghi. I Belgi precisano ch' essi rispettano i prezzi del mercato tedesco, che si deve parlare di percentuale di mercato e non di tonnellate. Non si è deciso nulla di concreto". Da questo telex risulta, quindi, che i produttori belgi rispettavano i prezzi del mercato tedesco in contropartita di una limitazione delle esportazioni della BStG nel Benelux e di un prezzo minimo da questa praticato sul mercato.

    135 Tenuto conto di questi vari elementi, il Tribunale non può, per motivi analoghi a quelli esposti sopra, nel punto 92, condividere l' argomento della ricorrente secondo cui il signor Michael Mueller, presidente del suo consiglio di amministrazione, non avrebbe agito in questa veste, bensì in qualità di presidente del Fachverband Betonstahlmatten o del collegio di vigilanza del cartello.

    136 Il Tribunale non può accogliere nemmeno la tesi della ricorrente secondo cui questa non avrebbe avuto interesse a partecipare alle intese sui prezzi, in quanto avrebbe esportato soltanto modesti quantitativi di rete su misura. Si deve infatti rilevare, in primo luogo, che queste esportazioni non erano poi così modeste in termini assoluti, dato che, secondo una lettera della ricorrente in data 24 marzo 1989, esse avevano raggiunto, nel 1985, la cifra di 18 000 tonnellate, di cui 5 128 tonnellate destinate agli Stati membri della Comunità a sei, il che equivaleva ad un fatturato di 4 969 032 DM per esportazioni nel territorio della Comunità. In secondo luogo, si deve ricordare che esiste un nesso fra i prezzi dei vari tipi di rete saldata, poiché il prezzo della rete standard influisce su quello della rete su misura e della rete fabbricata in base ad apposito disegno (v. supra, punti 38 e seguenti). In quanto esportatrice di rete su misura, la ricorrente doveva necessariamente auspicare che il livello dei prezzi della rete standard si mantenesse entro una certa fascia rispetto ai prezzi della rete su misura. In terzo luogo, infine, si deve constatare che le intese alle quali ha partecipato la ricorrente si basavano sulla reciprocità. La BStG rispettava i prezzi e le quote sul mercato del Benelux e i produttori del Benelux facevano lo stesso sul mercato tedesco.

    137 Da quanto precede risulta che la Commissione ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente alle intese in materia di prezzi sul mercato del Benelux ed alle intese sulle restrizioni quantitative imposte alle esportazioni tedesche nel Benelux, nonché sulla comunicazione dei dati relativi alle esportazioni.

    138 Perciò, la censura in esame dev' essere respinta, senza che sia necessario assumere la testimonianza proposta dalla ricorrente, né ordinare la comparizione di questa nella persona del signor Michael Mueller. Inoltre, e comunque, il Tribunale considera tardive queste offerte di prova formulate nella replica, poiché la ricorrente non ha addotto alcuna circostanza che le abbia impedito di presentarle nell' atto introduttivo del ricorso; pertanto, a norma dell' art. 48, n. 1, del regolamento di procedura, esse devono essere respinte (v. sentenza Panagiotopoulou/Parlamento, loc. cit., punto 57).

    Sul motivo attinente alla violazione dell' art. 15 del regolamento n. 17

    139 Il Tribunale constata che la ricorrente lamenta il fatto che la Commissione le abbia inflitto un' ammenda in quanto ha considerato come un comportamento illecito la sua partecipazione al cartello di crisi strutturale. La ricorrente sostiene che il cartello di crisi non costituiva un illecito, e che perciò la Commissione non poteva irrogarle sanzioni a questo titolo. Inoltre, la ricorrente sostiene che l' ammenda inflittale in ragione della sua partecipazione al cartello di crisi strutturale viola il principio della tutela del legittimo affidamento ed il principio della responsabilità personale.

    140 Il Tribunale ricorda come sia stato già dichiarato che, di per sé, il cartello di crisi strutturale non fa parte integrante delle infrazioni accertate nelle Decisione (v. supra, punti 55 e seguenti). Non è quindi necessario statuire sulle censure della ricorrente.

    I ° Sulla mancata specificazione dei criteri per determinare la gravità delle infrazioni

    Argomenti delle parti

    141 La ricorrente ricorda che, per giurisprudenza costante (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825), l' ammenda deve essere stabilita e motivata, per ciascuna impresa, in funzione della partecipazione della stessa e della sua personale colpevolezza, tenendo conto, in particolare, del suo comportamento, della parte da essa svolta, del vantaggio che ha potuto trarre dall' infrazione, del volume e del valore delle merci in questione. La ricorrente sostiene che i punti 197 e seguenti della Decisione, che riguardano il calcolo delle ammende fissate, sono così generici e vaghi che non è possibile comprendere in qual modo la Commissione sia giunta ad infliggerle un' ammenda che equivale al totale di quelle irrogate alle altre tredici imprese. A suo avviso, il carattere indifferenziato delle considerazioni relative alla determinazione delle ammende costituisce, oltre ad una violazione del principio fondamentale della responsabilità personale, anche un difetto di motivazione.

    142 La ricorrente ricorda che, nel punto 203 della Decisione, è detto che, nel determinare le ammende, si è tenuto conto dell' entità delle infrazioni, della loro durata, nonché della situazione finanziaria ed economica delle varie imprese, e che l' esistenza del cartello tedesco di crisi strutturale è stata ritenuta una circostanza attenuante per i produttori non tedeschi (punto 206). La ricorrente fa valere di aver ritenuto lecito il cartello tedesco, tenuto conto, da una parte, dell' autorizzazione concessa dal Bundeskartellamt e, dall' altra, del fatto che la Commissione, ufficialmente informata dell' esistenza del cartello, non aveva sollevato obiezioni. Essa ritiene perciò che, in considerazione del principio della tutela del legittimo affidamento, dovrebbe essere comunque esclusa l' irrogazione di una sanzione e che non si può parlare in termini generali d' infrazione commessa "intenzionalmente" (punto 197 della Decisione). La Decisione sarebbe quindi viziata da difetto di motivazione per quanto riguarda la determinazione dell' entità delle infrazioni.

    143 La ricorrente osserva che, anche nell' ipotesi che le affermazioni della Commissione sulla sua partecipazione ad intese con produttori francesi e del Benelux fossero esatte, il che viene da lei fermamente contestato, la durata di tale partecipazione sarebbe comunque minima.

    144 Anche per quanto riguarda la sua situazione finanziaria ed economica, la ricorrente osserva ch' essa è molto meno importante di quella di ciascuna delle imprese partecipanti, che sarebbero affiliate al 100% a gruppi. Essa afferma di essere un' impresa autonoma e indipendente e sostiene che, poiché ciascuna delle sue quattro consociate ha solo una partecipazione minoritaria, essa non può considerarsi affiliata ad un gruppo, come sembra, invece, aver ritenuto la Commissione nel fissare l' ammenda.

    145 La Commissione fa valere che le considerazioni da essa esposte nei punti 198-202 della Decisione l' hanno indotta ad infliggere ammende che, malgrado la gravità dell' infrazione, sono d' importo nettamente inferiore a quello che sarebbe stato giustificato in condizioni normali. Essa indica ancora una volta le circostanze attenuanti di cui ha tenuto conto, e precisamente il fatto che il prezzo della rete saldata dipende, per il 75-80%, dal prezzo della vergella, l' esistenza di una situazione caratterizzata da un calo strutturale della domanda di rete saldata, la costituzione del cartello di crisi strutturale tedesco, le ammende inflitte dalle autorità francesi ad alcune imprese francesi e il fatto che talune imprese, le quali all' inizio avevano partecipato alle intese vietate, sono poi recedute dalle stesse, riducendone in tal modo l' efficacia. Essa ricorda che dal punto 207 della Decisione risulta che a talune imprese, come la ricorrente, i cui dirigenti svolgevano anche funzioni di rilievo nell' ambito delle associazioni di categoria, sono state inflitte ammende più elevate delle altre in ragione della loro partecipazione particolarmente attiva. Essa conclude che, perciò, le ammende inflitte sono in realtà differenziate.

    Giudizio del Tribunale

    146 Il Tribunale rileva che la ricorrente ha effettuato una lettura della Decisione che ne isola artificialmente una parte, mentre la Decisione costituisce un insieme e ogni sua parte va letta alla luce delle altre. Il Tribunale ritiene infatti che la Decisione, considerata nel suo complesso, abbia fornito alla ricorrente le indicazioni necessarie per rendersi conto delle varie infrazioni che le venivano addebitate e delle specifiche circostanze del suo comportamento e, più particolarmente, gli elementi relativi alla durata della sua partecipazione alle varie infrazioni. Inoltre, il Tribunale constata che, nella parte della Decisione dedicata alla valutazione giuridica, la Commissione indica i vari criteri per la valutazione della gravità delle infrazioni addebitate alla ricorrente, nonché le varie circostanze che hanno attenuato le ripercussioni economiche delle infrazioni.

    147 Per quanto riguarda le circostanze attenuanti, si deve ricordare che, nella risposta scritta ai quesiti posti dal Tribunale, la Commissione ha indicato che la ricorrente non fruiva di alcuna specifica attenuante. Il Tribunale considera che giustamente la Commissione ha rifiutato di tener conto, a favore della ricorrente, a titolo di circostanza attenuante, del fatto ch' essa non fosse integrata in una potente entità economica. In proposito, basta constatare che, con un volume di vendite annue pari, all' epoca dei fatti, a circa 320 000 tonnellate, la ricorrente era l' impresa che deteneva, di gran lunga, la maggior parte del mercato tedesco (36% circa).

    148 D' altra parte, il Tribunale considera che, fatto salvo quanto da esso dichiarato nel precedente punto 122, giustamente la Commissione non ha tenuto conto dell' esistenza del cartello di crisi strutturale come di una attenuante generica nei confronti della ricorrente. Si deve infatti rilevare, anzitutto, che la ricorrente non si è avvalsa della possibilità, offerta dall' art. 85, n. 3, del Trattato, di notificare l' accordo di cartello alla Commissione per ottenere una dichiarazione d' inapplicabilità dell' art. 85, n. 1, e, inoltre, che la ricorrente si è servita del cartello per proteggere il mercato tedesco dalla concorrenza dei produttori di altri Stati membri mediante provvedimenti incompatibili con il diritto comunitario.

    149 Per quanto riguarda le circostanze aggravanti delle quali si è tenuto conto a carico della ricorrente, il Tribunale constata che questa non ha addotto alcun elemento atto a smentire le prove prodotte dalla Commissione per dimostrare il ruolo attivo svolto dalla ricorrente nelle intese, quale risulta dal telex 15 dicembre 1983 [all. 65 (b) c.a., punti 93 e 94 della Decisione] e dal telex del signor Peters in data 4 marzo 1984, relativo alla riunione del 28 febbraio 1984 (all. 67 c.a., punto 96 della Decisione).

    150 Quanto all' affermazione della ricorrente secondo cui non le si può addebitare il fatto di aver agito intenzionalmente, basta ricordare che, perché un' infrazione alle norme del Trattato sulla concorrenza si possa considerare intenzionale, non è necessario che l' impresa sia stata conscia di trasgredire un divieto posto da tali norme; è sufficiente ch' essa non potesse ignorare che il suo comportamento aveva come scopo la restrizione della concorrenza (sentenze della Corte 11 luglio 1989, causa 246/86, Belasco/Commissione, Racc. pag. 2117, punto 41, e 8 febbraio 1990, causa C-279/87, Tipp-Ex/Commissione, Racc. pag. I-261; sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, Chemie Linz/Commissione, loc. cit., punto 350).

    151 Pertanto, secondo il Tribunale, la Decisione, considerata nel suo complesso, ha fornito alla ricorrente le indicazioni necessarie per stabilire se essa fosse o meno fondata, e gli ha permesso di esercitare il proprio controllo di legittimità.

    152 La censura della ricorrente dev' essere perciò respinta.

    II ° Sulla sproporzionata entità dell' ammenda

    Argomenti delle parti

    153 La ricorrente contesta l' entità, a suo avviso sproporzionata, della sanzione inflittale. Si tratta di un' ammenda di 4,5 milioni di ECU (9,2 milioni di DM), che ammonterebbe al 50% circa del suo capitale netto (20 milioni di DM) e che metterebbe in pericolo la sua sopravvivenza.

    154 La ricorrente sostiene che la Commissione non ha indicato i motivi per i quali le ha inflitto un' ammenda pari al 3% del suo fatturato, mentre la sua partecipazione alle presunte infrazioni sarebbe stata molto modesta, e benché, secondo la Commissione, la partecipazione al cartello non abbia dato luogo ad alcuna ammenda. Per di più, a suo avviso, è manifestamente in contrasto con il principio di uguaglianza e di proporzionalità l' irrogazione di un' ammenda eccessiva, di 4,5 milioni di ECU.

    155 La Commissione ritiene che, in conformità all' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, il parametro di riferimento per l' irrogazione di un' ammenda è il fatturato, non già il capitale netto, come sembra credere la ricorrente. A suo avviso, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, loc. cit.), è possibile tener conto sia del fatturato complessivo, che darebbe un' indicazione delle dimensioni e della potenza economica dell' impresa, sia della parte di tale fatturato che si riferisce alle merci che costituiscono oggetto dell' infrazione, e che può quindi fornire un' indicazione dell' entità di quest' ultima. La Commissione fa valere che nella fattispecie la Decisione si basa, per tutte le parti interessate, sul fatturato relativo alla rete saldata, e il fatturato della ricorrente supera di molto quello dei suoi concorrenti.

    156 Per quanto riguarda l' aliquota applicata, la Commissione sottolinea che l' ammenda inflitta alla ricorrente rappresenta il 3,15% del suo fatturato relativo alla rete saldata, e che questa percentuale corrisponde al numero e all' entità delle infrazioni accertate a suo carico, nonché alla sua maggiore responsabilità, in quanto specifica circostanza aggravante (punto 207 della Decisione). La Commissione fa valere poi che, in proporzione, l' ammenda inflitta alla ricorrente supera solo di poco, cioè dello 0,15%, quella inflitta ad una delle imprese olandesi, che ha pagato senza proporre ricorso.

    157 La Commissione sottolinea inoltre che, dal 1979, con l' approvazione della Corte, la prassi in materia di ammende è divenuta generalmente più severa. Essa ricorda che la causa "Tipp-Ex" ha dato alla Corte l' occasione di ribadire che un' ammenda pari al 3% del fatturato realizzato nella Comunità è notevolmente inferiore al massimale del 10% stabilito dal regolamento n. 17 e non può essere considerata eccessiva (sentenza Tipp-Ex/Commissione, loc. cit.).

    Giudizio del Tribunale

    158 Il Tribunale ricorda che, a norma dell' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione può infliggere ammende da un minimo di mille ECU a un massimo di un milione di ECU; quest' ultimo importo può esser aumentato fino al 10% del fatturato realizzato nel corso dell' esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese coinvolte nell' infrazione. Per determinare l' importo dell' ammenda entro questi limiti, detta disposizione prescrive che si tenga conto della gravità e della durata dell' infrazione. Poiché la nozione di fatturato è stata interpretata dalla Corte come riferentesi al fatturato complessivo (sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, loc. cit., punto 119), si deve concludere che la Commissione, la quale ha tenuto conto non già del fatturato complessivo realizzato dalla ricorrente, bensì unicamente del fatturato relativo alla rete saldata nella Comunità a sei, e non ha superato il limite del 10%, non ha quindi violato, tenuto conto della gravità e della durata dell' infrazione, le disposizioni dell' art. 15 del regolamento n. 17.

    159 Quanto all' argomento relativo al rapporto fra l' entità del capitale sociale della ricorrente e quella dell' ammenda, si deve rilevare che il fatto di avere un modesto capitale sociale deriva da una decisione economica adottata dalla ricorrente e non può incidere in alcun modo sull' importo dell' ammenda, che si basa sul fatturato.

    160 Infine, per quanto riguarda l' aliquota del 3,15%, basta ricordare che la ricorrente, fatto salvo quanto disposto nel punto 122, non fruisce di alcuna attenuante, mentre nel suo caso ° come in quello della Tréfilunion, per la quale è stata applicata un' aliquota più elevata (3,60%) ° si è tenuto conto di una circostanza aggravante, la quale corrisponde, come è stato giustamente sottolineato dalla Commissione, al numero e all' entità delle infrazioni accertate a carico della ricorrente.

    161 La censura della ricorrente dev' essere quindi respinta.

    162 Alla luce di tutte le precedenti considerazioni e tenuto conto del fatto che la ricorrente non ha partecipato né ad un accordo con la Tréfilunion avente lo scopo di subordinare le loro esportazioni future alla determinazione di quote, né ad un' intesa con la Sotralentz sul contingentamento delle esportazioni di questa sul mercato tedesco, come pure dell' applicazione di una circostanza attenuante per l' intesa fra la ricorrente e la Tréfilarbed avente lo scopo di far cessare le riesportazioni di St Ingbert in Germania, il Tribunale considera, nella sua competenza anche di merito, che l' importo dell' ammenda di 4,5 milioni di ECU inflitta alla ricorrente va ridotto e dev' essere stabilito in 3 milioni di ECU.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    163 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo il n. 3 dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese. Poiché il ricorso è stato parzialmente accolto e ciascuna delle parti ha chiesto la condanna della controparte alle spese, il Tribunale ritiene di valutare equamente i fatti decidendo che la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese della Commissione.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) L' art. 1 della decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.553 ° Rete metallica elettrosaldata), è annullato nella parte in cui vi si accerta la partecipazione della ricorrente ad un' intesa con la Sotralentz SA, avente come scopo il contingentamento delle esportazioni di questa sul mercato tedesco, e nella parte in cui vi si accerta l' esistenza di un accordo tra la ricorrente e la Tréfilunion SA, avente lo scopo di subordinare le loro esportazioni future alla determinazione di quote.

    2) L' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente nell' art. 3 della suddetta decisione è fissato in 3 milioni di ECU.

    3) Per il resto, il ricorso è respinto.

    4) La ricorrente sopporterà le proprie spese ed un terzo delle spese della Commissione.

    5) La Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.

    Top