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Document 61989TJ0139

Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 26 settembre 1990.
Gabriella Virgili-Schettini contro Parlamento europeo.
Dipendente - Congedi - Indennità di compensazione per congedi non usufruiti.
Causa T-139/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00535

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:54

61989A0139

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 26 SETTEMBRE 1990. - GABRIELLA VIRGILI-SCHETTINI CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTI - FERIE - INDENNITA COMPENSATIVA PER FERIE NON GODUTE. - CAUSA T-139/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00535
Pub.RJ pagina Pub somm


Massima
Parti
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo preliminare - Requisiti formali - Reclamo redatto dal difensore del ricorrente - Sottoscrizione dell' interessato - Formalità non sostanziale

( Statuto del personale, art . 90 )

2 . Procedura - Presentazione dei ricorsi - Mandato ad litem - Produzione non richiesta

( Regolamento di procedura, art . 38, n . 3 )

3 . Dipendenti - Congedi - Congedo ordinario - Riporto - Modalità di attuazione non precisate

( Statuto del personale, art . 57; allegato V, art . 4, primo comma )

4 . Dipendenti - Congedi - Congedo ordinario - Soppressione a causa di assenze non contestate per malattia - Inammissibilità

( Statuto del personale, art . 57 )

Massima


1 . Secondo la giurisprudenza consolidata, il reclamo amministrativo presentato dal dipendente non è assoggettato ad alcuna condizione di forma e il suo contenuto dev' essere interpretato e compreso dall' amministrazione con tutta la diligenza che una grande organizzazione ben attrezzata deve a coloro che sono ad essa assoggettati, ivi compresi i suoi dipendenti .

Dato che non si può vietare agli interessati di usufruire, nella fase precontenziosa, della consulenza di un difensore ( v . sentenza 9 marzo 1978, Herpels / Commissione, causa 54/77, Racc . pag . 585 ), il dipendente è per ciò stesso perfettamente libero di lasciare al difensore il compito di redigere il reclamo .

Dato che non è contestato il fatto che l' iniziativa del reclamo provenga dal dipendente che ne ha anche definito la portata, costituirebbe prova di un formalismo del tutto eccessivo, privo di fondamento giuridico e incompatibile con il senso della giurisprudenza, pretendere che il dipendente sottoscriva il reclamo redatto dal suo difensore .

2 . Il difensore che assiste o rappresenta una parte non deve presentare una procura in buona e debita forma salvo far valere tale potere in caso di contestazione ( v . sentenza 16 febbraio 1965, Barge / Alta Autorità, causa 14/64, Racc . 1965, pag . 64 ).

3 . Poiché le disposizioni relative al riporto dei giorni di congedo ordinario di un anno civile all' anno successivo non precisano affatto in quale modo e in quale momento debba essere fornita la prova di "ragioni imputabili ad esigenze di servizio" che giustificano un riporto di congedo superiore a dodici giorni, una contestazione relativa a tale riporto non può avere altro oggetto che l' esistenza di ragioni di tale ordine .

4 . L' amministrazione non può far valere assenze non contestate per malattia di un dipendente per ritirargli il completo godimento del suo congedo ordinario .

Parti


Nella causa T-139/89,

Gabriella Virgili-Schettini, già agente temporaneo del Parlamento europeo, residente a Mamer ( Granducato del Lussemburgo ), con l' avv . Vic Elvinger, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest' ultimo, 4, rue Tony Neuman,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dai sigg . Jorge Campinos, giureconsulto, e Manfred Peter, capo divisione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

convenuto,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione del convenuto 1° febbraio 1989 con cui si rifiuta alla ricorrente la compensazione di 75 giorni di congedo non usufruiti al momento della cessazione del servizio,

IL TRIBUNALE ( Terza Sezione ),

composto dai signori A . Saggio, presidente, B . Vesterdorf e K . Lenaerts, giudici,

Dispositivo


dichiara e statuisce :

1 ) La decisione del Parlamento europeo 1° febbraio 1989 è annullata in quanto essa riguarda il riporto dei giorni di congedo ai sensi dell' art . 4, primo comma, dell' allegato V dello Statuto .

2 ) Il Parlamento europeo verserà alla signora Gabriella Virgili-Schettini un' indennità di compensazione corrispondente a 27 giorni di congedo non usufruiti il cui importo sarà determinato in conformità alle disposizioni dell' art . 4, secondo comma, dell' allegato V dello Statuto .

3 ) Il ricorso è respinto per il resto .

4 ) Il Parlamento europeo è condannato alle spese .

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