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Document 61989TJ0073
Judgment of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 8 November 1990. # Giovanni Barbi v Commission of the European Communities. # Officials - Belated staff report - Maladministration - Compensation for material and non-material damage. # Case T-73/89.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) dell'8 novembre 1990.
Giovanni Barbi contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Rapporto informativo tardivo - Illecito dell'amministrazione - Risarcimento del danno materiale e morale.
Causa T-73/89.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) dell'8 novembre 1990.
Giovanni Barbi contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Rapporto informativo tardivo - Illecito dell'amministrazione - Risarcimento del danno materiale e morale.
Causa T-73/89.
Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00619
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:65
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DELL'8 NOVEMBRE 1990. - GIOVANNI BARBI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - RAPPORTO INFORMATIVO TARDIVO - ILLECITO DELL'AMMINISTRAZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO MATERIALE E MORALE. - CAUSA T-73/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00619
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Dipendenti - Valutazione - Rapporto informativo - Redazione - Tardività - Illecito che è causa di danno morale
( Statuto del personale, art . 43 )
2 . Dipendenti - Valutazione - Rapporto informativo - Redazione - Tardività - Domanda di un dipendente volta ad ottenere la condanna dell' amministrazione al riesame della sua situazione amministrativa - Modalità della riparazione in caso di responsabilità dell' amministrazione - Ricevibilità
( Statuto del personale, artt . 43 e 91 )
1 . Un ritardo di tre anni nella redazione di un rapporto informativo non è compatibile con il principio della buona amministrazione . Né la mancanza di un direttore né la ristrutturazione di un servizio possono giustificare una simile inosservanza del termine stabilito per la compilazione dei rapporti informativi dalle disposizioni generali di esecuzione adottate dall' istituzione convenuta .
Un tale ritardo costituisce un illecito che arreca un danno morale al dipendente, data la situazione di incertezza e di inquietudine nella quale costui viene a trovarsi a causa dello stato irregolare ed incompleto del suo fascicolo personale .
2 . Nell' ambito di un ricorso per annullamento, il giudice comunitario non può, senza sconfinare nelle prerogative riservate all' autorità amministrativa, imporre ad un' istituzione di adottare i provvedimenti che comporta l' esecuzione di una sentenza che annulla una decisione dell' istituzione stessa .
Deve invece essere considerata ricevibile, nell' ambito di un ricorso di piena giurisdizione, la domanda di un dipendente intesa ad ottenere che l' amministrazione sia condannata in generale ad un riesame della sua situazione amministrativa quando, senza peraltro pregiudicare la discrezionalità di cui deve disporre l' autorità che ha il potere di nomina, il provvedimento sollecitato appare di indole tale da garantire eventualmente un risarcimento adeguato del danno che l' interessato asserisce di aver subito a causa della redazione tardiva del suo rapporto informativo .
Nella causa T-73/89,
Giovanni Barbi, dipendente del ruolo scientifico della Commissione delle Comunità europee, residente in Varese ( Italia ), con l' avv . Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione della Repubblica italiana, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Sergio Fabro, membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Guido Berardis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto il risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente asserisce di aver subito,
IL TRIBUNALE ( Quinta Sezione ),
composto dai signori H . Kirschner, presidente, C.P . Briët e J . Biancarelli, giudici,
cancelliere : B . Pastor, amministratore
visti gli atti processuali e in esito alla fase orale del 20 giugno 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Antefatti
1 Il ricorrente, laureato in chimica industriale all' università di Torino, veniva assunto nel 1961 dal Centro comune di ricerca ( in prosieguo : il "CCR ") di Ispra . Attualmente è inquadrato nel grado A5 del ruolo scientifico della Commissione . Da oltre quattordici anni egli è fermo all' ultimo scatto del suo grado .
2 Il rapporto informativo per il biennio 1983-1985 non è stato redatto entro i termini prescritti, vale a dire nella fattispecie entro il 30 novembre 1985 . Il 26 marzo 1987 il ricorrente presentava un memorandum al proprio superiore gerarchico dolendosi di detto ritardo .
3 Il 3 marzo 1988 il ricorrente presentava una domanda alla Commissione . Egli si doleva del fatto che la Commissione non gli avesse affidato nuovi incarichi di ricerca dopo il 31 dicembre 1983, vale a dire dopo la conclusione del programma pluriennale di ricerca "Hydrogen production, energy storage and transportation", al quale egli aveva dedicato l' 80% del suo tempo di lavoro . Per più anni lo si sarebbe tenuto in un isolamento pressoché assoluto, che avrebbe ingenerato in lui "uno stato di insoddisfazione, di frustrazione e di sofferenza psicologica ". Questa situazione, cui si aggiunge la mancanza di un rapporto informativo per il periodo 1983-1985, avrebbe bloccato la sua carriera . Il ricorrente chiedeva che la sua attività di lavoro dal 1° luglio 1983 fosse valutata conformemente allo Statuto (...) e che di conseguenza venissero riesaminati gli sviluppi della sua carriera .
4 Con nota 3 maggio 1988, la Commissione informava il ricorrente che la sua domanda era stata trasmessa al direttore generale della scienza, della ricerca e dello sviluppo del CCR .
5 Il 18 maggio 1988 il direttore del CCR redigeva una risposta alla domanda del ricorrente . Egli osservava che quest' ultimo non aveva accettato i nuovi incarichi propostigli dal suo capodivisione, né avanzato altre proposte di propria iniziativa . Quanto agli sviluppi di carriera, il ricorrente era già stato informato dal suo capodivisione che al momento la sua candidatura per una promozione al grado A4 non veniva considerata prioritaria . Per un disguido amministrativo, imputabile alla ristrutturazione del CCR e alla partenza del suo direttore, detta risposta non veniva trasmessa al ricorrente .
6 Il 26 settembre 1988, il ricorrente presentava reclamo alla Commissione avverso il silenzio-rifiuto opposto alla sua domanda del 3 marzo 1988, di cui riprendeva la formulazione nel reclamo .
7 Il 16 novembre 1988, il direttore del CCR firmava, in veste di notatore, il rapporto informativo per il biennio 1985-1987, che il ricorrente vistava il 2 dicembre 1988 .
8 Il 30 novembre 1988 lo stesso direttore firmava il rapporto informativo per il biennio 1983-1985 . Secondo le dichiarazioni del suo patrono all' udienza, il ricorrente rifiutava di vistare detto rapporto .
9 Il Tribunale ha rilevato d' ufficio che, secondo quanto emerge dal fascicolo personale del ricorrente, il reclamo da lui proposto è stato respinto mediante decisione della Commissione 16 febbraio 1989, che gli è stata comunicata con lettera del direttore generale del personale 1° marzo 1989 . La Commissione, richiamandosi alla risposta del direttore del 18 maggio 1988 ricordata in precedenza ( punto 5 ), constatava anzitutto che il reclamo era stato proposto tardivamente . Aggiungeva che, ciononostante, essa aveva deciso di darvi risposta . Sul primo capo del reclamo - la richiesta di valutare l' attività del ricorrente - essa sosteneva che il reclamo era ormai privo di oggetto dato che i rapporti informativi per il biennio 1983-1985 e per il biennio 1985-1987 erano stati nel frattempo redatti . Quanto al secondo capo del reclamo, la Commissione comunicava di aver deciso di non accoglierlo .
Fase processuale
10 Così stando le cose, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 14 maggio 1989, il sig . Barbi proponeva il presente ricorso nei confronti della Commissione .
11 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia :
- dichiarare che la Commissione, nel compilare e comunicare al ricorrente con ben tre anni di ritardo il rapporto informativo attinente al periodo 1° luglio 1983 - 30 giugno 1985, ha violato l' art . 43 dello Statuto dei funzionari e l' art . 6 delle disposizioni generali prese per la sua esecuzione nonché i principi di non discriminazione e di buona gestione degli affari amministrativi;
- dichiarare che la Commissione è tenuta a riesaminare la posizione del ricorrente sotto il profilo della sua vocazione ad essere promosso al grado superiore e ad essere investito di competenze professionali adeguate tenendo conto degli elementi di giudizio posti in essere tardivamente;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese ed onorari di causa .
12 Nella replica il ricorrente conclude inoltre che il Tribunale si compiaccia di dichiarare :
- che la Commissione ha violato nella fattispecie l' art . 43 dello Statuto e l' art . 6 delle disposizioni generali prese per la sua esecuzione, nonché, di conseguenza, l' art . 45 dello Statuto;
- che essa è tenuta a riesaminare la posizione del ricorrente sotto il profilo della sua vocazione ad essere promosso al grado superiore ed investito di competenze adeguate, nonché a risarcire il danno morale in misura da determinare pro bono et aequo .
13 La Commissione conclude che il Tribunale voglia :
- assolvere la Commissione dalle attrici domande;
- statuire sulle spese secondo legge .
14 La fase scritta si è interamente svolta dinanzi alla Corte .
Quest' ultima, con ordinanza 15 novembre 1989, ha trasmesso la causa al Tribunale a norma dell' art . 14 della decisione del Consiglio del 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee .
15 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ( Quinta Sezione ) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria . Esso ha però rivolto due domande alle parti circa la residenza del ricorrente e la firma del rapporto informativo periodico per il biennio 1983-1985 .
16 La trattazione orale della causa si è svolta il 20 giugno 1990 . Il patrono del ricorrente ha dichiarato in udienza che il suo assistito non chiede alcun risarcimento in denaro del pregiudizio subito, poiché siffatta pretesa non corrisponde "né al suo stile né alle sue intenzioni ". Ciò che interessa al ricorrente è poter svolgere bene il proprio lavoro ed è per questo che egli chiede un risarcimento specifico in forma di riesame della sua situazione amministrativa .
17 Il rappresentante della Commissione ha allora sollevato un' eccezione d' irricevibilità nei confronti della domanda relativa al risarcimento del danno morale da fissarsi secondo equità dal Tribunale . Questa domanda è stata presentata per la prima volta nella replica e sarebbe quindi irricevibile .
18 Poiché il Tribunale ha chiesto al patrono del ricorrente di precisare le sue conclusioni, questi ha dichiarato di "rinunciare al capo di ricorso vertente sul risarcimento del danno morale che è stato avanzato per la prima volta nella replica ".
19 Al termine dell' udienza, il presidente ha decretato la chiusura della fase orale .
Sul primo capo del ricorso
Sulla ricevibilità
20 Il primo capo del ricorso mira ad ottenere una declaratoria del Tribunale che la Commissione ha contravvenuto a talune norme nonché a taluni principi generali del diritto comunitario . Sebbene la Commissione non ne abbia contestato la ricevibilità, spetta al Tribunale cionondimeno esaminarne d' ufficio taluni aspetti .
21 Occorre osservare anzitutto che siffatte conclusioni possono venire presentate nell' ambito di un ricorso per risarcimento . La Corte ha già in precedenza accolto domande miranti alla declaratoria di un illecito da parte dell' amministrazione ( v . sentenza 12 luglio 1973, Di Pillo / Commissione, cause riunite 10/72 e 47/72, Racc . pag . 763, in particolare pagg . 765 e 772 ) ed ha, del pari, constatato, nel dispositivo della sua sentenza 8 luglio 1965, Luhleich / Commissione CEEA ( causa 68/63, Racc . pag . 665, in particolare pag . 667 ), l' esistenza di un illecito imputabile all' istituzione convenuta .
22 Poiché il ricorso scaturisce dal rapporto di impiego tra il ricorrente e l' istituzione convenuta, si deve esaminare se gli artt . 90 e 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "Statuto ") sono stati rispettati ( v . sentenze della Corte 22 ottobre 1975, Meyer-Burckhardt / Commissione, causa 9/75, Racc . pag . 1171, in particolare pag . 1181, e 7 ottobre 1987, Schina / Commissione, causa 401/85, Racc . pag . 3911, in particolare pag . 3929 ).
23 Emerge dal fascicolo che il ricorrente si è rivolto alla Commissione nel marzo 1988 con una domanda a norma dell' art . 90, n . 1, dello Statuto . Egli si doleva "di uno stato di insoddisfazione, di frustrazione e di una vera sofferenza psicologica" dovuto al suo isolamento e alla mancanza di un rapporto informativo per il biennio 1983-1985, e chiedeva che detto rapporto venisse redatto e che venissero riesaminati gli sviluppi della sua carriera .
24 Dato che il progetto di risposta preparato il 18 maggio 1988 dal direttore del CCR non è stato trasmesso al ricorrente, è d' uopo constatare che un silenzio-rifiuto è stato opposto a questa domanda nel corso del luglio 1988 . Il reclamo del 26 settembre 1988 è quindi stato presentato nel termine di tre mesi stabilito dall' art . 90, n . 2, dello Statuto .
25 Quanto al rapporto informativo, la Commissione lo ha redatto, accogliendo a questo riguardo il reclamo . Sugli altri capi del reclamo la Commissione non si è pronunciata nel termine di quattro mesi stabilito dall' art . 90, n . 2, dello Statuto . Essa ha quindi opposto un silenzio-rifiuto ai capi del reclamo nei quali il ricorrente chiedeva un riesame degli sviluppi della sua carriera . Non essendovi motivo di tener conto della decisione espressa di reiezione del reclamo adottata dopo la scadenza del termine di quattro mesi, basterà quindi constatare che il ricorso è stato proposto nel termine stabilito dall' art . 91, n . 3, dello Statuto . Ne consegue che il primo capo del ricorso è ricevibile .
Nel merito
26 A sostegno del suo ricorso, il ricorrente invoca anzitutto un' infrazione all' art . 43 dello Statuto e all' art . 6 delle disposizioni generali d' esecuzione del suddetto articolo emanate dalla Commissione . Il ritardo di tre anni nella redazione del suo rapporto informativo costituisce, a giudizio del ricorrente, un' infrazione alle norme tassative contenute in dette disposizioni . Nessuna disposizione suppletiva consente, a suo parere, di derogare al sistema di giudizio stabilito da queste norme . Il ritardo in questione non potrebbe giustificarsi con circostanze particolari, dato che i suoi superiori gerarchici sono rimasti gli stessi per anni .
27 In secondo luogo, il ricorrente invoca l' inosservanza dei principi di non discriminazione e di buona amministrazione . Il ritardo di tre anni di cui si duole avrebbe costituito una discriminazione rispetto alla maggioranza dei dipendenti per i quali il rapporto informativo viene sistematicamente redatto con un ritardo altrettanto ingiustificato, ma comunque mai superiore a circa un anno .
28 In terzo luogo, il ricorrente sostiene che vi è stata violazione dell' art . 45 dello Statuto e delle norme di procedura relative alle promozioni nell' ambito della stessa carriera . Il rapporto informativo, che gli sarebbe nettamente favorevole, non avrebbe potuto venire preso in considerazione nell' ambito delle procedure di promozione per gli anni 1986, 1987 e 1988 . Il suo caso sarebbe stato probabilmente ignorato o al massimo esaminato senza tener conto di un elemento di valutazione fondamentale . Dato che la sua produzione scientifica sarebbe eccezionale rispetto a quella del personale scientifico del CCR, il ricorrente ritiene che avrebbe dovuto venir collocato in posizione privilegiata dopo un esame comparativo regolare dei meriti dei candidati . La valutazione dei meriti di un dipendente non dovrebbe, contrariamente a ciò che sostiene la Commissione, essere fondata su elementi diversi, come la conoscenza diretta che i superiori gerarchici hanno dei propri subordinati . Infatti, con questo criterio di valutazione si introdurrebbero elementi di apprezzamento soggettivi ed incontrollabili, il che non corrisponderebbe all' esame comparativo dei meriti contemplato dallo Statuto . Inoltre, i superiori gerarchici del ricorrente avrebbero manifestato un totale disinteresse per le sue attività e non ne avrebbero mai discusso con lui, cosicché non sarebbero stati in grado di valutare ex informata conscientia la sua candidatura nell' ambito delle procedure di promozione per gli anni 1986, 1987 e 1988 .
29 Poiché la Commissione ha prodotto in allegato al controricorso il testo della nota preparata il 18 maggio 1988 dal direttore del CCR in risposta alla domanda del ricorrente, questi nella replica ha contestato il contenuto di detta nota . Contrariamente a quanto asserisce il direttore, egli non avrebbe rifiutato di effettuare uno studio sui sensori elettrochimici . Il ricorrente afferma inoltre che, contrariamente a quanto si sostiene nella nota del 18 maggio 1988, aveva suggerito ai suoi ex superiori due temi di ricerca nuovi che avrebbero potuto venirgli affidati alla conclusione del programma pluriennale .
30 Secondo il ricorrente, la compilazione di un rapporto informativo tre anni dopo la scadenza del termine prescritto rappresenta un' irregolarità di cui la Commissione deve rispondere . A questo proposito, egli si richiama alla giurisprudenza con cui la Corte ha riconosciuto che un dipendente "subisce un danno morale risultante dal fatto di avere un fascicolo personale irregolare ed incompleto" ( sentenza 17 luglio 1977, Geist / Commissione, causa 61/76, Racc . pag . 1419, in particolare pag . 1435 ).
31 Dopo aver preso atto delle spiegazioni fornite dall' interessato nella replica, la Commissione non ha più sostenuto che il ricorrente aveva rifiutato di accettare nuovi incarichi . Il ritardo con cui è stato redatto il rapporto informativo è, secondo la Commissione, imputabile a due ordini di circostanze . In primo luogo, a decorrere dal 1985, il dipartimento di cui faceva parte il ricorrente rimase senza direttore e le relative funzioni furono assunte dal direttore dello stabilimento di Ispra, che era stato in precedenza a capo di tale dipartimento . In secondo luogo, il CCR è stato ristrutturato nel 1987 . Ora, durante un periodo di ristrutturazione, i superiori gerarchici "non possono prendere in tempo utile tutte le decisioni che dovrebbero essere prese ". Il ricorrente non è stato l' unico dipendente a trovarsi in tale situazione "che è stata condivisa dalla massa dei suoi colleghi ".
32 La Commissione nega che il ritardo in questione abbia arrecato un danno al ricorrente, ostacolando lo svolgimento della sua carriera . A suo avviso, è opportuno a questo proposito distinguere, conformemente alla giurisprudenza della Corte, due tipi di procedure di promozione . Nell' ambito dell' art . 29 dello Statuto, il comitato incaricato di scegliere la rosa ristretta di candidati a un posto dichiarato vacante non può fare a meno di consultare il rapporto informativo . Nell' ambito dell' art . 45 dello Statuto, invece, la mancanza di un rapporto informativo non ha mai comportato di per sé, secondo la Commissione, l' annullamento della decisione adottata al termine del procedimento . La decisione di promuovere un dipendente viene adottata dai suoi superiori gerarchici e può quindi fondarsi sulla conoscenza diretta che tali superiori hanno dei meriti dell' interessato . Ne consegue che, durante le varie fasi della procedura, il rapporto informativo non è indispensabile . Nella fattispecie, il direttore da cui dipendeva il ricorrente presiedeva il comitato incaricato di compilare il primo elenco dei candidati più meritevoli, comitato di cui faceva parte anche il capodivisione del ricorrente . La Commissione, secondo la quale la mancanza del rapporto informativo non ha pertanto avuto un' incidenza decisiva che potesse inficiare la validità delle procedure di promozione, aggiunge che nemmeno nel 1989 il ricorrente è stato proposto per una promozione, sebbene i suoi nuovi superiori disponessero del suo rapporto informativo .
33 A giudizio della Commissione, il ricorrente avrebbe dovuto fornire, per corroborare la "tesi della mancata promozione", la prova che vi era un nesso causale tra, da un lato, la sua mancata inclusione nell' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli di promozione per l' esercizio 1988 e, d' altro canto, la mancanza del suo rapporto informativo . Egli avrebbe dovuto dimostrare che i vari comitati che si sono occupati delle promozioni al grado A4 per l' esercizio in questione, nell' ambito del CCR, non hanno potuto disporre delle valutazioni favorevoli al ricorrente che avrebbero potuto reperire nel rapporto informativo . La Commissione osserva che il ricorrente non ha mai proposto di fornire detta prova .
34 Si deve anzitutto constatare che il rapporto in causa non è stato redatto alla scadenza prescritta, il 30 novembre 1985 . Il direttore notatore l' ha firmato solo il 30 novembre 1988, vale a dire con un ritardo di tre anni .
35 Questo ritardo non è compatibile con il principio della buona amministrazione ( v . sentenza della Corte 6 febbraio 1986, Castille / Commissione, cause riunite 173/82, 157/83 e 186/84, Racc . pag . 497, in particolare pag . 526 ). Né la mancanza di un direttore né la ristrutturazione di un servizio possono giustificare una simile inosservanza del termine stabilito dall' art . 6 delle disposizioni generali d' esecuzione dell' art . 43 dello Statuto per la compilazione dei rapporti informativi periodici sui dipendenti . Senza che occorra indagare se la Commissione abbia del pari violato i principi generali del diritto invocati dal ricorrente, né approfondire il merito degli addebiti, d' altro canto imprecisi, che il ricorrente ha formulato nei confronti dei suoi superiori gerarchici, vi è di che constatare l' esistenza di un illecito imputabile alla Commissione .
36 Il ricorrente ha espressamente chiesto che il Tribunale dichiari, nel dispositivo della presente sentenza, che la Commissione ha infranto talune norme giuridiche . Tuttavia, non vi è motivo di rilevare l' esistenza di questo illecito nel dispositivo della presente sentenza in quanto non si tratta di un elemento indipendente e separabile dal secondo capo del ricorso .
Sul secondo capo del ricorso
Sulla ricevibilità
37 Il secondo capo del ricorso concerne il riesame della situazione amministrativa del ricorrente e il pregiudizio che egli asserisce di avere subito . Sebbene la Commissione non ne abbia contestato la ricevibilità, spetta nondimeno al Tribunale, anche in questo contesto, esaminarne d' ufficio taluni aspetti .
38 Nell' ambito di un ricorso per annullamento, il giudice comunitario non può, senza sconfinare nelle prerogative riservate all' autorità amministrativa, imporre ad un' istituzione comunitaria di adottare i provvedimenti che comporta l' esecuzione di una sentenza che annulla una decisione ( v . sentenza della Corte 9 giugno 1983, Verzyck / Commissione, causa 225/82, Racc . pag . 1991, in particolare pag . 2005 ). Nella fattispecie, tuttavia, il giudice adito è competente a conoscere della legittimità e del merito . Il riesame sollecitato dal ricorrente appare come un provvedimento di indole tale da garantire eventualmente un risarcimento adeguato del pregiudizio che egli asserisce di aver subito . Inoltre, il ricorrente si è limitato a chiedere un riesame in linea di massima della sua situazione amministrativa, senza precisarne le modalità concrete . La discrezionalità di cui deve disporre l' autorità che ha il potere di nomina non verrebbe quindi pregiudicata, nella fattispecie, da un' eventuale condanna dell' istituzione convenuta ad effettuare detto riesame . Di conseguenza, l' indole dei provvedimenti sollecitati dal ricorrente non osta alla ricevibilità di questo capo della domanda .
39 Emerge dall' esame del primo capo del ricorso che l' azione in giudizio è stata preceduta da un procedimento precontenzioso conforme alle disposizioni dello Statuto . Il secondo capo del ricorso è quindi del pari ricevibile .
Nel merito
40 Per corroborare la fondatezza di questo capo del ricorso, il ricorrente deve dimostrare che l' illecito commesso dalla Commissione gli ha arrecato un pregiudizio il cui risarcimento implica il riesame della sua situazione amministrativa . Di conseguenza, è d' uopo esaminare anzitutto se il ricorrente ha subito detto pregiudizio .
41 Secondo la giurisprudenza della Corte, un dipendente il cui fascicolo personale è irregolare e incompleto è già moralmente danneggiato, data l' incertezza e l' inquietudine nella quale egli viene a trovarsi per il suo avvenire professionale ( v . le sentenze 14 luglio 1977, Geist / Commissione, causa 61/76, Racc . pag . 1419, in particolare pag . 1435, e 15 marzo 1989, Bevan / Commissione, causa 140/87, Racc . pag . 701 ).
42 Nella fattispecie, il ricorrente si è trovato, per tre anni, in questo stato di incertezza e d' inquietudine, dato che il suo rapporto informativo per il biennio 1983-1985 è stato redatto solo con notevole ritardo . Si deve constatare quindi che l' illecito commesso dalla Commissione gli ha effettivamente arrecato un danno morale . Tuttavia, questo danno morale non si è protratto oltre la redazione del rapporto informativo, cioè oltre il 30 novembre 1988 . Il risarcimento del suddetto danno morale non implica, quindi, di per sé, un riesame della situazione amministrativa del ricorrente per il periodo successivo poiché può assumere la forma di un risarcimento pecuniario .
43 Ne consegue che, per giustificare la sua richiesta di un riesame di massima della sua situazione amministrativa, il ricorrente doveva dimostrare che l' illecito commesso dalla Commissione gli ha arrecato un danno non solo certo, ma anche attuale .
44 A questo proposito, il ricorrente sostiene che la mancanza del rapporto informativo periodico gli ha impedito di essere promosso, nonché di essere investito, dopo la promozione di cui sarebbe stato defraudato, di nuove competenze corrispondenti ad un impiego di grado superiore .
45 Ma il ricorrente non è stato in grado di dimostrare un qualsiasi nesso causale tra la mancanza del rapporto informativo periodico e le decisioni relative alle promozioni degli anni 1986, 1987 e 1988 . I suoi argomenti generici, in questo contesto, sono insufficienti . La Commissione ha osservato giustamente che egli avrebbe dovuto provare - in modo concreto e specifico - l' esistenza di un nesso causale tra la sua mancata inclusione nell' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli di promozione per l' esercizio di bilancio 1988 e la mancanza di un rapporto informativo periodico per il biennio 1983-1985 . Lo stesso argomento vale anche per gli esercizi 1986 e 1987 .
46 Di conseguenza, è d' uopo constatare che il ricorrente non ha dimostrato che la mancanza di un rapporto informativo periodico abbia inciso sulle procedure di promozione di cui trattasi e che non ha quindi dimostrato l' esistenza di un danno che implichi il riesame della sua situazione amministrativa, cosicché la sua domanda volta ad ottenere un siffatto riesame deve essere respinta .
47 Tuttavia, poiché il Tribunale ha rilevato che il ricorrente ha subito un danno morale, occorre esaminare, da un lato, se in subordine non ne ha chiesto il risarcimento e, dall' altro, quali possono essere le modalità di detto risarcimento .
48 Nel corso dell' udienza, il ricorrente ha rinunciato alle conclusioni miranti a far condannare la Commissione a "rimborsare il danno morale (...) da determinarsi secondo equità", in quanto erano state presentate per la prima volta solo nella replica . Tuttavia, questa rinuncia verteva solo sulla richiesta di riparazione pecuniaria . E' d' uopo quindi presumere che non si sia estesa ad una richiesta mirante all' eventuale riconoscimento di un importo simbolico che non costituisce un risarcimento pecuniario .
49 Di conseguenza, si deve esaminare il contenuto del reclamo e del ricorso per accertare se il ricorrente ha pure chiesto questo risarcimento . Pur se il ricorrente non ha presentato conclusioni formali in questo senso, si deve constatare che egli ha menzionato nella domanda inizialmente rivolta alla Commissione e nel suo reclamo, uno "stato di frustrazione e di sofferenza psicologica ". Nell' atto introduttivo, si è inoltre doluto del suo stato d' isolamento ed ha chiesto, in termini generali, che il danno gli venga risarcito . Le conclusioni formali del ricorrente - il riesame della sua situazione amministrativa - non mirano espressamente al risarcimento di questo danno mediante assegnazione di un importo simbolico . Tuttavia, nonostante la mancanza di conclusioni espresse in questo senso, il Tribunale ritiene che i citati passaggi dell' atto introduttivo vanno interpretati come domanda presentata, in subordine, relativamente a detto risarcimento ( v . sentenza della Corte 10 dicembre 1957, ALMA / Alta Autorità, causa 8/56, Racc . pag . 176, in particolare pag . 189 ).
50 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, è d' uopo concludere che l' illecito della Commissione ha arrecato un pregiudizio morale al ricorrente . Questo danno morale non può considerarsi come integralmente risarcito dal solo fatto che il Tribunale l' ha constatato nella presente sentenza . Occorre quindi condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente, in via simbolica, una somma pari ad 1 ECU a titolo di risarcimento del danno morale che egli ha subito .
Sulle spese
51 Si deve osservare che il ricorrente è rimasto parzialmente soccombente . Tuttavia, emerge da quanto precede che il ricorso è stato proposto a causa di un illecito imputabile all' istituzione convenuta . Così stando le cose, si deve, conformemente all' art . 69 del regolamento di procedura della Corte, condannare la Commissione alle spese di giudizio ( v . sentenza della Corte 15 luglio 1972, Heinemann / Commissione, causa 79/71, Racc . pagg . 579, in particolare pag . 591 ).
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE ( Quinta Sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) La Commissione è condannata a corrispondere al ricorrente una somma pari ad 1 ECU a titolo di risarcimento del danno morale da lui subito .
2 ) Il ricorso è respinto in tutti gli altri punti .
3 ) Le spese sono poste a carico della Commissione .