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Document 61989TJ0062

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 27 marzo 1990.
    José Manuel Pinto Teixeira contro Commissione delle Comunità europee.
    Dipendenti - Ex agente AEC - Inquadramento in occasione dell'assunzione come dipendente di ruolo in prova - Cittadino portoghese.
    Causa T-62/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00121

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:23

    61989A0062

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 27 MARZO 1990. - JOSE MANUEL PINTO TEIXEIRA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - EX AGENTE AEC - INQUADRAMENTO AL MOMENTO DELL'ASSURIZIONE COME DIPENDENTE IN PROVA - CITTADINO PORTOGHESE. - CAUSA T-62/89.

    raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00121


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1 . Dipendenti - Assunzione - Regime speciale per i cittadini spagnoli e portoghesi - Regime speciale per gli agenti d' oltremare dell' Associazione europea di cooperazione - Regimi distinti

    ( Regolamenti del Consiglio nn . 3517/85 e 3O18/87 )

    2 . Dipendenti - Assunzione - Regime speciale per gli agenti d' oltremare dell' Associazione europea di cooperazione - Competenza della Commissione - Limiti

    ( Regolamento del Consiglio n . 3O18/87, art . 3 )

    Massima


    1 . Le norme particolari e transitorie istituite dai regolamenti nn . 3517/85 e 3O18/87 per l' assunzione rispettivamente di cittadini spagnoli e portoghesi, in occasione dell' adesione della Spagna e del Portogallo, e degli agenti d' oltremare dell' Associazione europea di cooperazione, rispondono a finalità proprie e costituiscono, di conseguenza, due distinti complessi di norme autonome .

    Ne consegue che il dipendente assunto in base alle misure particolari e transitorie di assunzione stabilite da uno dei due atti non può legittimamente pretendere di beneficiare, in tutto o in parte, delle misure particolari e transitorie di assunzione stabilite dall' altro .

    2 . L' Associazione europea di cooperazione costituisce un' associazione disciplinata dal diritto belga e non può perciò essere considerata alla stregua di un' unità amministrativa della Commissione .

    Conseguentemente, l' assunzione e la nomina presso la Commissione di un agente d' oltremare dell' Associazione costituiscono assunzione all' esterno delle istituzioni, cosicché non spetta alla Commissione né valutare né eventualmente modificare l' inquadramento che l' agente aveva in seno all' Associazione e che è servito di base per il suo inquadramento all' atto dell' assunzione come dipendente delle Comunità europee .

    Parti


    Nella causa T-62/89,

    José Manuel Pinto Teixeira, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Mbabane ( Swaziland ), con l' avv . Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Sean van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, centro Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento delle decisioni della Commissione recanti nomina del ricorrente, rispettivamente, a dipendente in prova e di ruolo, nella parte in cui fissano il suo grado e il suo scatto, e alla declaratoria del diritto del ricorrente all' inquadramento nel grado A 6, secondo scatto,

    IL TRIBUNALE ( quarta sezione ),

    composto dai signori D.A.O . Edward, presidente di sezione, R . Schintgen e R . García-Valdecasas, giudici,

    cancelliere : sig.ra B . Pastor, amministratore

    viste le memorie scritte delle parti e in seguito alla trattazione orale del 7 marzo 1990,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Gli antefatti del ricorso

    1 In forza di un contratto d' impiego dell' 11 dicembre 1987, il ricorrente, José Manuel Pinto Teixeira, cittadino portoghese, veniva assunto dal 1° febbraio 1988 come agente dell' Associazione europea di cooperazione ( in prosieguo : l' "AEC "), associazione internazionale senza scopo di lucro, creata conformemente al diritto belga e dotata di personalità giuridica con regio decreto 15 settembre 1964 ( Moniteur belge del 3 ottobre 1964, pag . 10536 ). Il ricorrente veniva messo a disposizione delle Comunità europee per prestare servizio quale consulente per i progetti di ingegneria civile presso una delegazione della Commissione nei paesi ACP, MSE o ALA .

    Tale contratto, in realtà, non veniva mai eseguito, Infatti, con lettera 7 gennaio 1988 del capo della divisione personale della Commissione, al ricorrente veniva proposta l' assunzione come dipendente di quest' ultima . Con telex spedito il 13 gennaio 1988 il sig . Pinto Teixeira accettava l' offerta . Con atto 10 maggio 1988 egli era nominato, con decorrenza 1° febbraio 1988, dipendente in prova dell' istituzione, in qualità di amministratore e con inquadramento nel grado A 7, primo scatto .

    Tale nomina veniva effettuata in base al regolamento ( Euratom, CECA, CEE ) del Consiglio 5 ottobre 1987, n . 3018, che istituisce misure particolari e transitorie per l' assunzione degli agenti d' oltremare dell' Associazione europea di cooperazione in qualità di funzionari delle Comunità europee ( in prosieguo : il "regolamento n . 3018/87 ").

    2 Con nota 28 aprile 1988, registrata il 16 maggio 1988, il ricorrente, ritenendo di aver diritto ad essere inquadrato nel grado A 6, secondo scatto, con abbuono di anzianità di dodici mesi, proponeva reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto del personale avverso la decisione di inquadramento 10 maggio 1988 .

    3 Detto reclamo veniva respinto con decisione della Commissione 26 settembre 1988, notificata al ricorrente con nota 13 ottobre 1988 .

    4 Con decisione della Commissione 20 gennaio 1989 il ricorrente veniva nominato in ruolo nel suo posto, con effetto dal 1° novembre 1988 .

    Il procedimento

    5 Stando così le cose il sig . José Manuel Pinto Teixeira, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte di giustizia il 30 gennaio 1989, ha proposto il presente ricorso contro la Commissione .

    6 Il ricorrente conclude che la Corte voglia :

    1 ) dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo;

    2 ) conseguentemente :

    2)1 ) annullare le decisioni della convenuta recanti nomina del ricorrente, rispettivamente, a dipendente in prova e di ruolo, nella parte in cui fissano il suo grado e scatto;

    2)2 ) dichiarare che il ricorrente deve essere inquadrato, nei suddetti atti di nomina, nel grado A 6, secondo scatto, con abbuono di anzianità di dodici mesi in tale scatto;

    2)3 ) annullare la decisione di rigetto del reclamo registrato il 16 maggio 1988;

    3 ) condannare la convenuta alle spese di causa .

    7 La convenuta conclude che la Corte voglia :

    1 ) respingere il ricorso;

    2 ) statuire sulle spese secondo le norme vigenti .

    8 La fase scritta del procedimento si è interamente svolta dinanzi alla Corte . Quest' ultima, con ordinanza 15 novembre 1989, in conformità all' art . 3, n . 1, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, ha rinviato la causa al Tribunale .

    9 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria . Esso ha tuttavia chiesto al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee di poter disporre delle eventuali osservazioni iscritte a verbale circa il secondo considerando del regolamento del Consiglio 5 ottobre 1987, n . 3018 . Facendo riscontro a tale richiesta, il Consiglio ha trasmesso al Tribunale, con nota pervenuta in cancelleria il 5 marzo 1990, il testo di una dichiarazione della Commissione figurante nel verbale del Consiglio, secondo cui la Commissione si impegnava "ad osservare la massima diligenza" nell' assumere personale proveniente dai nuovi Stati membri, "in modo da realizzare un auspicabile equilibrio geografico, pur tenendo conto dell' interesse del servizio ".

    10 La fase orale del procedimento ha avuto luogo il 7 marzo 1990 . I patrocinanti delle parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale .

    Nel merito

    11 A sostegno del ricorso il ricorrente deduce, in via principale, un mezzo articolato in due parti, relative, la prima, alla violazione della decisione della Commissione 13 dicembre 1985, che istituisce misure particolari e temporanee relative ai criteri da applicare alla nomina nel grado e all' inquadramento nello scatto al momento dell' assunzione di cittadini spagnoli e portoghesi in occasione dell' adesione della Spagna e del Portogallo e, la seconda, alla violazione del principio di uguaglianza conseguente a disparità di trattamento tra cittadini degli stati iberici .

    12 Il ricorrente deduce inoltre, in subordine, un mezzo relativo, nella sua prima parte, alla violazione del principio di parità di trattamento di cui all' art . 5, n . 3, dello statuto del personale e, nella sua seconda parte, alla non corrispondenza del suo inquadramento ai criteri pertinenti in materia .

    Sul mezzo dedotto in via principale

    13 Il ricorrente fa carico alla Commissione di avergli attribuito un inquadramento nel grado A 7, primo scatto, in base al regolamento n . 3018/87 .

    14 Egli chiede l' annullamento di questa decisione e l' inquadramento nel grado A 6, secondo scatto, in base alla decisione della Commissione 13 dicembre 1985, dianzi citata, adottata in applicazione del regolamento ( CECA, CEE, Euratom ) del Consiglio 12 dicembre 1985, n . 3517, che istituisce misure particolari e temporanee per l' assunzione di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell' adesione della Spagna e del Portogallo ( in prosieguo : il "regolamento n . 3517/85 ").

    15 Il ricorrente fa rilevare come nel secondo considerando del regolamento n . 3018/87 si precisi che "l' entrata in vigore del presente regolamento lascia impregiudicate le misure particolari e transitorie adottate con il regolamento ( CECA, CEE, Euratom ) n . 3517/85 per l' assunzione di cittadini spagnoli e portoghesi in qualità di funzionari delle Comunità europee ".

    16 La convenuta obietta che il ricorrente non può pretendere il cumulo dei vantaggi di un' assunzione effettuata sulla base del regolamento n . 3018/87 con il beneficio delle misure particolari applicabili, in materia di inquadramento, ai cittadini spagnoli e portoghesi assunti in base al regolamento n . 3517/85 .

    17 Si deve rilevare che il regolamento n . 3018/87, precisando che la sua entrata in vigore lascia impregiudicate le misure particolari e transitorie di cui al regolamento n . 3517/85, intende sottolineare l' autonomia delle misure particolari e transitorie di assunzione fissate per l' assunzione degli agenti d' oltremare dell' AEC, da un lato, e quella delle misure particolari e transitorie di assunzione previste in occasione dell' adesione di Spagna e Portogallo, dall' altro .

    18 Va constatato che le misure particolari e transitorie d' assunzione oggetto di ciascuno di questi due regolamenti rispondono a finalità proprie e costituiscono, di conseguenza, un complesso di norme autonome .

    19 Ne consegue che il dipendente la cui assunzione è stata effettuata in base alle misure particolari e transitorie di assunzione determinate da uno dei due atti non può legittimamente pretendere di beneficiare in tutto o in parte delle misure particolari e transitorie di assunzione stabilite dall' altro atto, giacché la differenza fondamentale tra le misure di assunzione oggetto dei due regolamenti in parola risiede nel fatto che la nomina effettuata in base al regolamento n . 3517/85 viene decisa in seguito a concorso, mentre quella basata sul regolamento n . 3018/87 ha luogo previo parere di un comitato ad hoc .

    20 Ora, documenti versati agli atti attestano che il ricorrente era pienamente consapevole, nell' accettare l' offerta di assunzione il 13 gennaio 1988, del fatto che l' assunzione sarebbe avvenuta in base al regolamento n . 3018/87 e che egli, prima della sua effettiva entrata in servizio, non aveva chiesto di fruire delle misure di assunzione previste dal regolamento n . 3517/85 .

    21 La prima parte del mezzo dedotto in via principale deve quindi essere disattesa .

    22 Né può accogliersi la seconda parte dello stesso mezzo, con cui il ricorrente assume violato il principio di uguaglianza in ragione di disparità di trattamento tra cittadini degli stati iberici, a seconda che essi vengano assunti a norma del regolamento n . 3517/85 ovvero del regolamento n . 3018/87 .

    23 Le particolarità proprie di ciascuno dei due regimi di assunzione trovano infatti la loro ragione d' essere nell' obiettiva differenza tra le situazioni in cui versano, da un lato, il dipendente assunto nell' ambito di un regime mirante alla nomina in ruolo degli ex agenti AEC e applicabile a tutti i dipendenti cittadini di uno degli Stati membri e, dall' altro, il dipendente spagnolo o portoghese assunto in forza del regime di deroga istituito in occasione dell' adesione di Spagna e Portogallo alle Comunità europee .

    24 Da quanto sopra discende che il mezzo dedotto in via principale dev' essere respinto .

    Sul mezzo dedotto in subordine

    25 Nell' ambito della prima parte di tale mezzo, relativa alla violazione dell' art . 5, n . 3, dello statuto del personale, il ricorrente sostiene che il suo inquadramento è discriminatorio rispetto a quello dei suoi colleghi nominati in ruolo in forza dello stesso regolamento n . 3018/87 e inquadrati nel grado A 7 . Nell' ambito della seconda parte dello stesso mezzo, il ricorrente assume che il suo inquadramento non è conforme ai criteri pertinenti in materia, in relazione alla sua età ( 35 anni ), alla durata della sua esperienza professionale ( 11 anni ) e alla sua formazione universitaria ( 5 anni, più un anno di studi post-laurea ). Infine, egli contesta alla Commissione di essersi limitata a confermare puramente e semplicemente il suo stipendio base presso l' AEC, omettendo di verificare se detto stipendio fosse o meno viziato da errore di diritto o di fatto .

    26 La convenuta respinge le censure anzidette, producendo un quadro comparativo degli agenti nominati in ruolo all' inizio del 1988 in base al regolamento n . 3018/87, e aggiunge che l' assunzione, da parte della Commissione, di agenti d' oltremare dell' AEC, si basa su norme derogatorie speciali che escludono l' applicazione di qualsiasi altra norma, trattandosi di assunzione all' esterno delle istituzioni .

    27 Quanto alla prima parte di questo mezzo, il Tribunale, per valutare la sussistenza di una eventuale discriminazione nei confronti del ricorrente, può prendere in considerazione solo una situazione analoga a quella del ricorrente, ossia, nella fattispecie, l' inquadramento degli altri agenti nominati in ruolo nello stesso periodo in forza del regolamento n . 3018/87 .

    28 Le informazioni fornite, risultanti dal quadro comparativo prodotto in giudizio dalla convenuta, consentono al Tribunale di constatare che il ricorrente non è stato trattato in modo più sfavorevole rispetto ai suoi colleghi di lavoro .

    29 Quanto alla seconda parte del mezzo dedotto in subordine, deve rilevarsi che, a norma dell' art . 3 del regolamento n . 3018/87, il dipendente nominato in forza dello stesso regolamento è inquadrato nella categoria, nel grado e nello scatto il cui stipendio base è equivalente allo stipendio base percepito presso l' Associazione . In applicazione di tale criterio, al ricorrente, che presso l' AEC era inquadrato nel grado III, terzo scatto, è stato correttamente attribuito, presso la Commissione, il grado A 7, primo scatto .

    30 Si è in precedenza rilevato, a proposito dell' esame del mezzo dedotto in via principale, che al ricorrente sono applicabili solo le disposizioni del regolamento n . 3018/87 . Pertanto non esiste alcun altro criterio di inquadramento che la decisione recante inquadramento del ricorrente abbia potuto violare .

    31 Quanto, infine, all' asserito obbligo della Commissione di verificare la correttezza dell' inquadramento del ricorrente presso l' AEC, è opportuno ricordare che la Corte ha in varie occasioni affermato che l' AEC costituisce un' associazione disciplinata dal diritto belga e non può perciò essere considerata alla stregua di una unità amministrativa della Commissione ( si vedano le sentenze 11 luglio 1985, causa 119/83, Appelbaum / Commissione, Racc . pag . 2447; 11 luglio 1985, cause riunite 87/87 e 130/77, 22/83, 9/84 e 10/84, Salerno e altri / Commissione e Consiglio, Racc . pag . 2523; 5 ottobre 1988, cause riunite 314/86 e 315/86, De Szy-Tarisse e Feyaerts / Commissione, Racc . 1988, pag . 6013; 13 luglio 1989, causa 286/83, Alexis e altri / Commissione, Racc . 1989, pag . 2445; 13 luglio 1989, causa 161/86, Jaeger / Commissione, Racc . 1989, pag . 2467 ).

    32 Conseguentemente l' assunzione e la nomina del ricorrente costituivano assunzione all' esterno delle istituzioni, di guisa che non poteva essere compito della Commissione valutare e se del caso modificare l' inquadramento del ricorrente presso l' AEC .

    33 Discende dai rilievi sopra svolti che anche il mezzo dedotto in subordine è infondato .

    34 Conseguentemente il ricorso dev' essere respinto .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    35 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al Tribunale, in forza dell' art . 11 della citata decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda . Tuttavia, a norma dell' art . 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste ultime .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE ( quarta sezione )

    dichiara e statuisce :

    1 ) Il ricorso è respinto .

    2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .

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