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Document 61989TJ0057
Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 29 March 1990. # Nikolas Alexandrakis v Commission of the European Communities. # Officials - Difference between the complaint and the application. # Case T-57/89.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 29 marzo 1990.
Nikolas Alexandrakis contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Discordanza fra reclamo e ricorso.
Causa T-57/89.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 29 marzo 1990.
Nikolas Alexandrakis contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Discordanza fra reclamo e ricorso.
Causa T-57/89.
Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00143
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:25
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 29 MARZO 1990. - NIKOLAS ALEXANDRAKIS CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - DIVERGENZA FRA IL RECLAMO ED IL RICORSO. - CAUSA T-57/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00143
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Oggetto - Concordanza fra reclamo e ricorso - Questione d' ordine pubblico sollevata d' ufficio - Motivo non dedotto nel reclamo - Condizioni di ricevibilità
( Statuto del personale, artt . 9O e 91; regolamento di procedura, art . 92, n . 2 )
2 . Dipendente - Assunzione - Regime speciale per gli agenti d' oltremare dell' Associazione europea di cooperazione
( Statuto del personale, artt . 31 e 32; regolamento del Consiglio n . 3O18/87, art . 3 )
1 . La questione della ricevibilità che si pone con riferimento alla concordanza tra il previo reclamo amministrativo ed il ricorso è una questione di ordine pubblico poiché riguarda la regolarità del procedimento amministrativo, che costituisce una formalità sostanziale . L' esame d' ufficio di tale questione si giustifica soprattutto alla luce della finalità stessa del procedimento amministrativo che ha lo scopo di consentire la composizione amichevole delle controversie sorte fra i dipendenti e l' amministrazione .
Deve essere dichiarato irricevibile un mezzo che non è stato dedotto nel reclamo e che è stato formulato per la prima volta durante la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale, quando il reclamo amministrativo non solo non fa riferimento a questo mezzo, ma non contiene alcun elemento dal quale l' istituzione convenuta potesse desumere che il ricorrente intendeva far valere tale mezzo .
2 . Quando l' autorità che ha il potere di nomina procede alla nomina di un dipendente in base al regime generale di assunzione previsto dallo statuto, i criteri pertinenti di inquadramento possono essere applicati nell' ambito degli artt . 31 e 32 del suddetto statuto .
Per contro, se un dipendente è stato assunto in base al regolamento n . 3O18/87, che istituisce misure particolari e transitorie per l' assunzione degli agenti d' oltremare dell' Associazione europea di cooperazione in qualità di funzionari delle Comunità europee, il suo inquadramento disposto nell' atto di nomina è legittimo in quanto è stato determinato in conformità al criterio derogatorio ed automatico consistente nel livello di stipendio in precedenza goduto alle dipendenze dell' Associazione, come definito all' art . 3 del predetto regolamento, criterio la cui applicazione esclude quindi ogni possibilità di tener conto dei criteri di inquadramento propri del regime generale .
Nella causa T-57/89,
Nikolas Alexandrakis, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Suva ( Figi ), con l' avv . Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Sean van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, centro Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione 12 febbraio 1988 con la quale la Commissione ha nominato in ruolo il ricorrente, nella parte in cui reca nomina in qualità di amministratore principale di grado A 4, ed alla declaratoria che in detto atto di nomina la Commissione deve attribuire al ricorrente il grado A 3,
IL TRIBUNALE ( terza sezione ),
composto dai signori A . Saggio, presidente di sezione, C . Yeraris e K . Lenaerts, giudici,
cancelliere : H . Jung
viste le memorie scritte delle parti e in seguito alla trattazione orale del 15 febbraio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Gli antefatti, il procedimento e le conclusioni delle parti
1 Il ricorrente, sig . Alexandrakis, è dipendente della Commissione . Nel 1981, anteriormente alla sua entrata in servizio presso questa istituzione, egli era stato assunto dall' Associazione europea di cooperazione ( in prosieguo : l' "Associazione" o l' "AEC "), associazione internazionale senza scopo di lucro creata conformemente al diritto belga e avente lo scopo di favorire la cooperazione economica tra la Comunità e i paesi in via di sviluppo . Va precisato che l' AEC doveva provvedere, nell' ambito del proprio statuto e di convenzioni stipulate con la Commissione, all' assunzione e alla gestione di un personale specializzato - destinato all' espletamento di compiti di cooperazione e controllo scientifico e tecnico - suddiviso in tre categorie, tra le quali figura quella degli agenti d' oltremare . Il sig . Alexandrakis, assunto dall' Associazione come agente d' oltremare, veniva così messo a disposizione della Commissione; in tale contesto egli esercitava, dal 1984, le funzioni di delegato ( di grado I, 2° scatto ) della Commissione in un paese ACP aderente alla Convenzione di Lomé .
2 In seguito all' entrata in vigore del regolamento ( Euratom, CECA, CEE ) del Consiglio 5 ottobre 1987, n . 3018, che istituisce misure particolari e transitorie per l' assunzione degli agenti d' oltremare dell' Associazione in qualità di funzionari delle Comunità europee ( GU L 286, pag . 1 ), il ricorrente, con decisione della Commissione 12 febbraio 1988 adottata in applicazione del suddetto regolamento, veniva nominato "dipendente di ruolo (...) in qualità di amministratore principale-capo di servizio specializzato, di grado A 4, 2° scatto, ed assegnato alla direzione generale Sviluppo come capo della delegazione della Commissione a Monrovia ( Liberia )". Il regolamento n . 3018/87, rientrante in una politica di graduale trasferimento delle varie categorie di personale dell' AEC al servizio della Commissione, istituisce infatti un regime speciale e transitorio di assunzione, prevedendo in particolare, nell' art . 3, che "il funzionario nominato in virtù del presente regolamento è inquadrato, eventualmente in deroga agli artt . 31 e 32 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, nella categoria, grado e scatto il cui stipendio base corrisponda allo stipendio base ricevuto presso l' Associazione . Questo inquadramento è fissato dall' autorità che ha il potere di nomina conformente all' equivalenza seguente : i gradi I, II e III dell' Associazione corrispondono alla categoria A dello statuto (...)".
3 L' 11 maggio 1988 il ricorrente proponeva, contro la citata decisione della Commissione, nella parte in cui lo inquadrava nel grado A 4, un reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto del personale, con cui chiedeva l' inquadramento nel grado A 3 . In tale reclamo il ricorrente contestava la sua nomina al grado A 4 facendo rilevare che tale inquadramento non teneva conto né dei pertinenti criteri in materia, costituiti dall' età, dall' esperienza professionale e dalla formazione universitaria dello stesso ricorrente, né del principio di non discriminazione; inoltre egli chiedeva una rettifica di tale inquadramento in funzione, per l' appunto, dei summenzionati criteri .
4 Poiché il reclamo non riceveva risposta entro il termine prescritto, il sig . Alexandrakis ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia, con atto introduttivo depositato in cancelleria il 24 novembre 1988, il presente ricorso per l' annullamento della decisione 12 febbraio 1988 con la quale la Commissione lo ha nominato in ruolo, nella parte in cui reca nomina in qualità di amministratore principale di grado A 4, e per ottenere, in tale atto di nomina, l' inquadramento nel grado A 3 . Nel ricorso il ricorrente deduce, in via principale, la violazione, con l' inquadramento controverso, del principio della corrispondenza tra grado e posto e, in subordine, la difformità di detto inquadramento dai criteri pertinenti in materia nonché il suo carattere discriminatorio . Successivamente al deposito del ricorso la Commissione ha espressamente respinto il reclamo amministrativo previo con decisione motivata 20 dicembre 1988 .
5 La fase scritta del procedimento si è svolta interamente dinanzi alla Corte . Al termine della fase scritta la Corte, in conformità alla decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, ha rinviato la causa al Tribunale con ordinanza 15 novembre 1989 . Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria .
6 Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni .
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia :
- annullare la decisione della Commissione 12 febbraio 1988, recante la sua nomina in ruolo, nella parte in cui fissa il suo grado e il suo scatto;
- dichiarare che il ricorrente, nel suddetto atto di nomina, deve essere inquadrato nel grado A 3;
- annullare la decisione di rigetto del reclamo proposto dal ricorrente l' 11 maggio 1988;
- condannare la convenuta alle spese di causa .
La convenuta conclude che il Tribunale voglia :
- respingere il ricorso;
- statuire sulle spese secondo le norme vigenti .
Sul mezzo relativo alla violazione del principio della corrispondenza tra grado e posto e sul principio di parità di trattamento ad esso inerente
7 Il mezzo dedotto in via principale dal ricorrente attiene alla violazione dello statuto, in particolare dell' art . 5, n . 4, e dell' allegato I A, ed alla decisione adottata dalla convenuta in applicazione del suddetto art . 5, n . 4, nonché all' inosservanza del principio di parità di trattamento considerato in relazione al principio della corrispondenza tra grado e posto . Il sig . Alexandrakis fa rilevare che l' art . 5, n . 4, dello statuto sancisce quest' ultimo principio . A suo avviso, essendo egli stato nominato delegato della Commissione in un paese ACP, tale funzione corrisponde al posto tipo di capodivisione - ossia al grado A 3 - anziché a quello di amministratore principale di grado A 4, al quale è stato nominato con la decisione impugnata .
8 Benché le parti non abbiano sollevato la questione della ricevibilità di questo primo mezzo, è compito del Tribunale rilevarla d' ufficio a norma dell' art . 92, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al Tribunale e secondo il quale l' irricevibilità per motivi di ordine pubblico può in qualsiasi momento venir rilevata d' ufficio ( vedasi le sentenze 16 dicembre 1960, causa 6/60, Humblet / Stato belga, Racc . 1960, pagg . 1097, 1114; 23 aprile 1956, cause riunite 7 e 9/54, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises / Alta Autorità, Racc . 1956, pagg . 53 e 86; 27 giugno 1989, causa 200/87, Giordani / Commissione, Racc . 1989, pag . 1877, punto 10 della motivazione ). La questione di ricevibilità che si pone nella fattispecie riguarda la concordanza tra reclamo e ricorso . Trattasi di una questione di ordine pubblico, poiché inerente alla regolarità del procedimento amministrativo, che la Corte, nella sentenza 3 febbraio 1977 ( causa 91/76, De Lacroix / Corte di giustizia, Racc . 1977, pag . 225, punti 10 e 11 della motivazione ), ha qualificato formalità sostanziale . Più esattamente, l' esame d' ufficio di tale questione si giustifica soprattutto alla luce della finalità stessa del procedimento amministrativo, come definita da una giurisprudenza costante e, da ultimo, dalla sentenza 14 marzo 1989, secondo cui "il procedimento precontenzioso ha lo scopo di consentire la composizione amichevole delle controversie sorte fra i dipendenti e l' amministrazione . Perché tale procedimento possa raggiungere il suo obiettivo, è necessario che l' autorità che ha il potere di nomina sia in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le censure che gli interessati formulano nei confronti della decisione impugnata" ( sentenza 14 marzo 1989, causa 133/88, Casto del Amo Martinez / Parlamento, Racc . 1989, pag . 689, punto 9 della motivazione; in questo senso si vedano anche, in particolare, le sentenze 17 febbraio 1977, causa 48/76, Reinarz / Commissione e Consiglio, Racc . 1977, pag . 291, e 1° luglio 1976, causa 58/75, Sergy / Commissione, Racc . 1976, pag . 1139 ).
9 Conseguentemente, senza che occorra esaminare il merito del primo mezzo del ricorrente, si deve constatare che esso non è stato dedotto nel reclamo ed è stato formulato per la prima volta solo durante la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale . Ora, da una consolidata giurisprudenza risulta che "nei ricorsi del personale, le conclusioni presentate dinanzi alla Corte possono avere solo lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo e, d' altra parte, dedurre soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo . Tali censure possono, dinanzi alla Corte, essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi e di argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente" ( vedasi le sentenze 20 maggio 1987, causa 242/85, Geist / Commissione, Racc . 1987, pag . 2181, punto 9 della motivazione; 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff / Commissione, Racc . 1989, pag . 99, punto 10 della motivazione; e 14 marzo 1989, Casto del Amo Martinez, citata, punto 10 della motivazione; vedasi anche la sentenza 7 maggio 1986, causa 52/85, Rihoux e altri / Commissione, Racc . 1986, pag . 1555, punto 13 della motivazione ).
10 Deve rilevarsi, in proposito, che nel caso di specie il reclamo amministrativo non solo non fa riferimento al primo mezzo, ma non contiene, secondo i termini impiegati nel punto 13 della motivazione della citata sentenza 14 marzo 1989, "alcun elemento dal quale l' istituzione convenuta, pur sforzandosi di interpretare il reclamo con spirito di apertura, potesse desumere" che l' interessato intendeva far valere una violazione del principio della corrispondenza tra grado e posto nonché l' inosservanza del principio di parità di trattamento considerato in tale fase esclusivamente in relazione al primo principio .
11 Per tali motivi, il primo mezzo deve essere dichiarato irricevibile .
Sul mezzo relativo all' inosservanza dei criteri pertinenti in materia d' inquadramento ed alla violazione del principio di parità di trattamento sotto il profilo dei detti criteri e della cittadinanza
12 Il secondo mezzo, che il ricorrente deduce in subordine, attiene alla violazione dell' art . 5, n . 3, dello statuto - il quale stabilisce, in particolare, che i dipendenti appartenenti a una stessa categoria sono soggetti a identiche condizioni di assunzione -, alla violazione dell' art . 3 del regolamento n . 3018/87, nonché all' inosservanza dei principi giuridici generali . Tale mezzo è articolato in due punti che si riferiscono, rispettivamente, ai criteri pertinenti d' inquadramento adottati dalla Commissione nell' ambito dello statuto e al principio di parità di trattamento .
13 Quanto al primo punto, il sig . Alexandrakis sostiene che il suo inquadramento non è conforme a nessuno dei criteri pertinenti d' inquadramento, costituiti dalla sua età ( 48 anni ), dal periodo di esperienza professionale ( 21 anni ) e dalla sua formazione universitaria ( Bachelor of Arts, Masters of Art, Philosophy Doctor of Economics ).
14 La Commissione obietta che l' assunzione degli agenti d' oltremare non avviene nell' ambito dello statuto, ma è basata sulla deroga espressamente sancita dall' art . 3 del regolamento n . 3018/87 .
15 La tesi della Commissione dev' essere accolta . Va infatti rilevato che i criteri pertinenti d' inquadramento richiamati dal ricorrente possono essere applicati nell' ambito degli artt . 31 e 32 dello statuto, quando l' APN procede alla nomina di un dipendente in base al regime generale di assunzione previsto dallo statuto . Il ricorrente è stato invece assunto in forza di una normativa speciale e il suo inquadramento disposto nell' atto di nomina è, di conseguenza, legittimo in quanto è stato determinato in applicazione della deroga di cui all' art . 3 del regolamento n . 3018/87, che esclude espressamente l' applicazione delle suddette disposizioni dello statuto . Deve constatarsi, in proposito, che il criterio definito nell' art . 3 consiste nel livello stipendiale precedentemente goduto alle dipendenze dell' Associazione : l' interessato viene nominato nella categoria, nel grado e nello scatto il cui stipendio corrisponde a quello che egli percepiva presso l' AEC; l' applicazione di tale criterio automatico esclude quindi la presa in considerazione dei criteri d' inquadramento invocati dal ricorrente .
16 Quanto al secondo punto del secondo mezzo, relativo all' inosservanza del principio di parità di trattamento, il sig . Alexandrakis assume, in primo luogo, che l' inquadramento controverso è discriminatorio rispetto a quello dei suoi colleghi nominati in ruolo in base al regolamento n . 3018/87 . Tale discriminazione consisterebbe nel fatto che altri agenti d' oltremare, inquadrati nello stesso grado del ricorrente o in un grado superiore, avrebbero qualifiche inferiori alle sue alla luce dei criteri pertinenti d' inquadramento dianzi richiamati . In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il suo inquadramento nel grado A 4 costituisce una discriminazione in ragione della cittadinanza in quanto egli è l' unico capodelegazione avente cittadinanza ellenica e, di conseguenza, nessun posto A 3 è stato attribuito a un cittadino ellenico .
17 La Commissione respinge tale argomento, obiettando che l' inquadramento del ricorrente e dei suoi colleghi della categoria degli agenti d' oltremare dell' AEC è stato stabilito in base allo stesso criterio, enunciato nell' art . 3 del regolamento n . 3018/87, che istituisce un regime speciale di assunzione, e a prescindere da qualsiasi considerazione connessa alla cittadinanza .
18 Circa l' assunto del ricorrente secondo cui il suo inquadramento sarebbe, rispetto a quello di altri capidelegazione, discriminatorio sotto il profilo dei criteri pertinenti d' inquadramento, è necessario ricordare che i suddetti criteri non si applicano nell' ambito del regolamento n . 3018/87 e non possono quindi essere legittimamente invocati dal ricorrente .
19 Quanto alla censura della discriminazione in ragione della cittadinanza, basta rilevare che la Commissione ha proceduto all' inquadramento del ricorrente avvalendosi del criterio obiettivo di cui all' art . 3 del regolamento n . 3018/87, al di fuori di qualsiasi considerazione connessa alla cittadinanza .
20 Peraltro, il ricorrente sostiene, in subordine, che anche se il suo inquadramento - stabilito al momento della sua nomina conformemente al tenore dell' art . 3 del regolamento n . 3018/87 - non potesse essere considerato irregolare, né sotto il profilo dei criteri pertinenti d' inquadramento né alla luce del principio di parità di trattamento, la Commissione era nondimeno tenuta a verificare se lo stipendio base precedentemente percepito presso l' AEC non fosse viziato da errore di diritto o di fatto .
21 A tale proposito, si deve sottolineare che il Consiglio, adottando la citata disposizione del regolamento n . 3018/87, ha previsto un criterio obiettivo e automatico d' inquadramento degli agenti dell' AEC al momento della loro nomina, allo scopo di garantire la conservazione della posizione che essi avevano acquisito presso il loro precedente datore di lavoro, cioè l' Associazione e non la Commissione ( sentenza 13 luglio 1989, causa 286/83, Albert Alexis / Commissione, Racc . 1989, pag . 2445, punto 11 della motivazione ). Ne consegue che a buon diritto la Commissione si è limitata ad applicare tale criterio automatico d' inquadramento nella decisione di nomina del ricorrente, adottata in base al suddetto regolamento .
22 Per tali motivi, il secondo mezzo dedotto dal ricorrente non può essere accolto .
Sulle spese
23 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica al procedimento dinanzi al Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda . Tuttavia, a norma dell' art . 70 dello stesso regolamento, nei ricorsi proposti da dipendenti della Comunità le spese sopportate dalle istituzioni rimangono a carico di queste ultime .
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE ( terza sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .