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Document 61989TJ0043

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 6 aprile 1990.
Walter Gill contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendente - Pensione di invalidità - Malattia professionale.
Causa T-43/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00173

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:28

61989A0043

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 6 APRILE 1990. - WALTER GILL CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - PENSIONE D'INVALIDITA - MALATTIA PROFESSIONALE. - CAUSA T-43/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00173


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Dipendenti - Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Invalidità - Regimi distinti

( Statuto del personale, artt . 73 e 78 )

2 . Dipendenti - Statuto del personale - Interpretazione autonoma

3 . Dipendenti - Previdenza sociale - Pensione di invalidità - Malattia professionale - Nozione

( Statuto del personale, art . 78, secondo comma )

Massima


1 . I regimi istituiti rispettivamente dagli artt . 73 e 78 dello Statuto sono diversi ed indipendenti l' uno dall' altro . Contrariamente all' art . 73, l' art . 78 non conferisce alle istituzioni la facoltà di fissare le condizioni per il conferimento del diritto alla pensione di invalidità e l' applicazione delle sue disposizioni è quindi subordinata solo alle condizioni contemplate dagli artt . 13-16 dell' allegato VIII dello Statuto, che non contengono né la definizione di "malattia professionale" né alcun riferimento alle disposizioni dell' art . 73 dello Statuto o alla disciplina che stabilisce le modalità di applicazione di detto articolo .

Sarebbe quindi contrario all' economia delle disposizioni in questione far richiamo, per l' applicazione dell' art . 78, secondo comma, dello Statuto, alla definizione di "malattia professionale", contenuta nell' art . 3 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, che è stata elaborata dalle istituzioni, di comune accordo, in forza di una facoltà espressamente concessa dall' art . 73, n . 1, e ciò tanto più se un siffatto riferimento avesse la conseguenza di limitare i diritti degli interessati .

2 . Poiché lo Statuto del personale, in quanto strumento autonomo delle Comunità, va interpretato nel proprio contesto e secondo le proprie finalità, non ci si può riferire, per interpretare la nozione di "malattia professionale" enunciata dall' art . 78, secondo comma, al regolamento n . 1408/71, il quale si limita a coordinare le normative nazionali in materia previdenziale .

3 . L' art . 78 dello Statuto va interpretato nel senso che esclude dalla sfera d' applicazione del suo secondo comma fatti avvenuti solo prima dell' entrata in servizio del dipendente . Lo stato patologico del dipendente interessato deve presentare una relazione sufficientemente diretta con un rischio specifico e tipico, connesso con l' attività che egli ha svolto presso le Comunità .

Si deve presumere che un' istituzione abbia accettato la responsabilità finanziaria legata al rischio che la malattia polmonare cronica di un dipendente, già accertata in occasione della visita medica precedente l' assunzione e dovuta all' inalazione di polvere durante il lavoro in miniera, possa risolversi in un' invalidità che gli impedisca di svolgere le sue mansioni, quando la predetta istituzione affida all' interessato mansioni che lo obbligano a continuare a scendere in miniera, con tutti i rischi che ciò comporta per il suo stato di salute .

Il fatto che l' esistenza della malattia fosse nota alla Commissione sin dall' assunzione dell' interessato ed il fatto che il suo aggravamento fosse perfettamente prevedibile, tenuto conto della natura delle mansioni affidate al dipendente, rappresentano d' altro canto una serie di presunzioni concordanti, sufficienti a consentire al Tribunale di constatare che l' aggravamento che si è manifestato ha trovato la sua origine nell' esercizio o in relazione all' esercizio delle attività al servizio delle Comunità .

Parti


Nella causa T-43/89,

Walter Gill, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Stoke-by-Clare, Suffolk, Regno Unito, con l' avvocato domiciliatario Aloyse May, del foro di Lussemburgo, con studio in Lussemburgo, 31, Grand-rue,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Sean van Raepenbusch, membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 20 maggio 1988 con la quale si rifiuta al ricorrente la possibilità di fruire dell' applicazione dell' art . 78, secondo comma, dello statuto del personale e si determina la sua pensione d' invalidità in base all' art . 78, terzo comma, di detto statuto,

IL TRIBUNALE ( Quarta Sezione ),

composto dai signori : D.A.O . Edward, presidente di sezione, R . Schintgen e R . García-Valdecasas, giudici,

cancelliere : H . Jung,

terminata la fase scritta ed in esito alla fase orale del 14 marzo 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Gli antefatti

1 Durante la fase scritta la Commissione aveva sollevato una eccezione d' irricevibilità . Poiché l' agente della Commissione ha formalmente rinunciato a detta eccezione all' inizio della fase orale, sono riportati in prosieguo solo gli elementi riguardanti il merito della controversia .

2 Nato nel 1924, il ricorrente, dopo otto anni di servizio come pilota militare, nel 1948 cominciava a lavorare nelle miniere di carbone in Inghilterra . Dopo aver iniziato come minatore, è diventato accenditore, direttore di miniera, ispettore delle miniere, ispettore regionale delle miniere ed infine ispettore principale delle miniere addetto al ministero a Londra . Tra il 1948 e il 1971, scendeva in galleria da cinque a sette volte alla settimana . Parallelamente, dal 1949 al 1952, frequentava i corsi di studio di ingegneria mineraria e nel 1952 si laureava all' università di Londra ( BSc Honours in Engineering and Mining ). Tra il 1971 e il 1974 egli scendeva in galleria diverse volte al mese . Fino al 1961 circa è stato fumatore .

3 Nel 1974, data la sua vasta esperienza professionale, il ricorrente veniva assunto negli uffici della Commissione come amministratore principale e destinato alla divisione "Problemi di sicurezza nel settore carbosiderurgico" della Direzione "Sicurezza e Medicina del lavoro" nell' ambito della direzione generale degli affari sociali a Lussemburgo . Più precisamente, l' interessato veniva assunto onde svolgere compiti di concetto, di studio e di controllo relativi :

- alla promozione di ricerche nel settore dell' igiene del lavoro nelle miniere, al coordinamento di dette ricerche e alla diffusione dei loro risultati;

- alla preparazione di un nuovo programma nel settore della sicurezza mineraria, mediante contatti con gli ambienti interessati della CECA .

4 Il ricorrente svolgeva il proprio compito in modo ampiamente soddisfacente e nelle sue mansioni venivano inclusi altri compiti di gestione . Tra il 1974 e il 1979 veniva inviato ad ispezionare varie miniere nei vari paesi della Comunità e a scendere in galleria venti o trenta volte . Dopo un incidente verificatosi all' inizio del 1979 egli scendeva in galleria solo una o due volte tra il 1979 e il 1981 .

5 L' esame radiografico del torace effettuato nel corso dell' esame medico precedente la sua assunzione rivelava una broncopneumopatia ( malattia polmonare ) cronica . La Commissione non ne informava il ricorrente, né faceva appello alle disposizioni dell' art . 1 dell' allegato VIII dello statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "statuto ").

6 L' 11 giugno 1981 il ricorrente chiedeva di poter fruire di una pensione di invalidità per malattia professionale, ai sensi dell' art . 78, secondo comma, dello statuto . Un certificato medico allegato alla domanda comprovava una incapacità di lavoro "dovuta ad una broncopneumopatia ostruttiva probabilmente connessa all' inalazione di polvere ( lavoro nelle miniere )". Veniva rapidamente constatata l' esistenza di un' invalidità permanente e totale e il ricorrente chiedeva una pensione calcolata a norma dello stesso art . 78, secondo comma .

7 Dopo vari ritardi e malintesi per nulla imputabili al ricorrente, la commissione d' invalidità si è infine riunita il 27 marzo 1987 . Nel frattempo, il 21 ottobre 1983, l' autorità che ha il potere di nomina della Commissione aveva adottato una decisione provvisoria, che riconosceva al ricorrente una pensione d' invalidità calcolata a norma dell' art . 78, terzo comma, dello statuto . La commissione d' invalidità ha redatto la sua relazione il 31 marzo 1987 . Le sue conclusioni essenziali sono le seguenti :

"Il sig . Walter Gill è stabilmente colpito da una invalidità permanente giudicata totale, che lo pone nell' impossibilità di svolgere funzioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera .

Questa invalidità non è conseguenza di un incidente verificatosi nell' esercizio o connesso con l' esercizio delle sue mansioni, né di un atto di abnegazione compiuto nell' interesse pubblico oppure per aver rischiato la propria vita onde salvare altre vite umane .

L' invalidità non è stata nemmeno intenzionalmente causata dal dipendente . Il sig . Gill non è colpito da una delle malattie contemplate nell' elenco delle malattie professionali delle Comunità europee . Tuttavia la Commissione d' invalidità è del parere che vi è un rapporto causale attendibile e una relazione sufficientemente diretta con un rischio specifico e tipico inerente alle mansioni svolte tra il 1948 e il 1971 . Appare invece meno probabile una relazione causale per il periodo 1974-1981, nel quale il sig . Gill è stato alle dipendenze della Commissione delle Comunità europee in Lussemburgo ".

8 Il 4 novembre 1987, il direttore generale della direzione generale del personale e dell' amministrazione inviava al ricorrente la seguente lettera :

"Poiché l' esistenza di un rapporto causale tra le mansioni da Lei svolte come dipendente della Comunità e la Sua invalidità non appare sufficientemente probabile, non si può ritenere che Lei sia affetto da malattia professionale ai sensi del secondo comma dell' art . 78 dello statuto .

Mi spiace perciò doverLa informare che la sua pensione continuerà ad essere determinata in base al terzo comma dell' art . 78 ."

9 Il ricorrente presentava immediatamente reclamo, respinto con decisione della Commissione 20 maggio 1988 .

Il procedimento

10 Così stando le cose, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 agosto 1988, il ricorrente proponeva il presente ricorso contro la Commissione per ottenere l' annullamento della decisione 20 maggio 1988 .

11 Il ricorrente conclude che la Corte voglia :

- annullare la decisione del 20 maggio 1988;

- dichiarare che il ricorrente è affetto da invalidità permanente e totale conseguente ad una malattia professionale ai sensi dell' art . 78, secondo comma, dello statuto;

- dichiarare che gli spetta una pensione d' invalidità pari al 70% del suo stipendio base dal giorno del suo collocamento a riposo per invalidità, cioè dal 1° novembre 1983;

- porre tutte le spese del giudizio a carico della convenuta .

12 La Commissione conclude che la Corte voglia :

- dichiarare irricevibile, o quantomeno infondato, il ricorso;

- pronunciarsi sulle spese come stabilito dalla legge .

13 La fase scritta si è interamente svolta dinanzi alla Corte . A norma dell' art . 3, n . 1, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, la Corte ( Prima Sezione ) con ordinanza del 15 novembre 1989 ha trasmesso la causa al Tribunale .

14 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ( Quarta Sezione ) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria . Il Tribunale ha tuttavia chiesto alla Commissione di integrare il fascicolo producendo taluni documenti .

15 La fase orale si è svolta il 14 marzo 1990 . Come è stato ricordato in precedenza, l' agente della Commissione ha formalmente rinunciato, all' inizio dell' udienza, all' eccezione di irricevibilità che era stata sollevata nelle memorie scritte . I rappresentanti delle parti hanno presentato le loro difese e hanno risposto alle domande rivolte loro dal Tribunale .

16 A sostegno delle sue conclusioni il ricorrente osserva :

- che l' art . 78, secondo comma, dello statuto non prescrive che vi sia un vincolo causale tra la malattia professionale e le mansioni svolte presso la Comunità;

- che comunque la sua malattia è stata aggravata dalle condizioni nelle quali egli ha svolto il suo lavoro presso la Comunità, particolarmente a causa delle varie discese in miniera;

- che i sintomi di malattia risultanti dalle radiografie effettuate al momento dell' assunzione non gli sono stati comunicati, il che non gli ha consentito di sottoporsi a trattamenti terapeutici e di evitare così un' invalidità totale;

- che la definizione dell' incarico conferito alla commissione d' invalidità era imprecisa ed erronea;

- che la relazione di detta commissione, nel punto in cui constata l' insussistenza di nesso causale tra la malattia e le mansioni svolte per il periodo successivo al 1974, è insufficientemente motivata .

17 La Commissione non contesta che, prescindendo da chi fosse il datore di lavoro in differenti periodi, l' invalidità del ricorrente sia dovuta ad una malattia professionale, cioè ad una malattia provocata dal fatto che il ricorrente svolgeva la sua attività professionale nelle miniere . Essa non contesta nemmeno che la malattia si sia aggravata dopo il 1974 . Per quanto riguarda l' interpretazione dell' art . 78, secondo comma, dello statuto fornita dal ricorrente, invece, essa sostiene che l' espressione "malattia professionale" va interpretata conformemente all' art . 3 della disciplina relativa alla copertura dei rischi d' infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee ( in prosieguo : il "regolamento di copertura "), emanata in applicazione dell' art . 73 dello statuto . Ai termini di detto art . 3 :

"1 . Sono considerate malattie professionali le malattie indicate nella lista europea delle malattie professionali ...

2 . Si considera parimenti malattia professionale qualsiasi malattia o aggravamento di malattia preesistente che non figuri nella lista di cui all' art . 1, quando sia sufficientemente provato che la malattia ha avuto origine nell' esercizio o in occasione dell' esercizio delle funzioni per conto delle Comunità ".

18 Poiché la malattia dalla quale è affetto il ricorrente non è compresa nell' elenco europeo delle malattie professionali, la Commissione sostiene che si dovrebbero applicare le disposizioni dell' art . 3, n . 2 del regolamento di copertura, in forza delle quali occorre dimostrare l' esistenza di un nesso causale . Inoltre, secondo la Commissione, la tesi del ricorrente "è in contraddizione con il principio elementare e basilare di qualsiasi copertura di rischio sociale, in qualsiasi settore previdenziale, secondo il quale un determinato regime previdenziale è applicabile solo allorché il fatto generatore considerato si è verificato sotto l' impero di detto regime ". Essa sostiene che "la concessione delle prestazioni al ricorrente in quanto affetto da broncopneumopatia cronica, contratta indiscutibilmente nello svolgimento delle sue attività professionali nelle miniere di carbone del Regno Unito, malattia che ha continuato il suo decorso anche quando è cessata l' esposizione al rischio, va decisa alla luce della sola disciplina britannica, che reggeva la sua affiliazione previdenziale durante quel periodo ". Risulta del resto che detta disciplina non attribuisce alcun diritto al ricorrente . A sostegno di questo argomento l' agente della Commissione ha inoltre fatto richiamo, nelle sue memorie, ai principi sanciti dal regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e alle loro famiglie che si spostano all' interno della Comunità .

19 Ove si accolga la premessa secondo la quale, come ha statuito la Corte ( sentenze 12 gennaio 1983, K./Consiglio, causa 257/81, Racc . pag . 1, e 20 maggio 1987, Geist/Commissione, causa 242/85, Racc . pag . 2181 ), i regimi istituiti rispettivamente dagli artt . 73 e 78 dello statuto sono diversi ed indipendenti l' uno dall' altro, occorre stabilire se la definizione della "malattia professionale" di cui all' art . 3 del regolamento di copertura possa adottarsi per l' interpretazione dell' art . 78, secondo comma, dello statuto . Anzitutto bisogna osservare che gli articoli in questione cominciano entrambi con gli stessi termini (" Alle condizioni fissate ...", "Alle condizioni previste ..."). Ma, mentre il n . 1 dell' art . 73 dello statuto affida alle istituzioni la cura di stabilire, mediante una disciplina elaborata di comune accordo, le condizioni per il riconoscimento delle prestazioni contemplate dai nn . 2 e 3 dello stesso articolo, il primo comma dell' art . 78 dello statuto, dal canto suo, fa rinvio agli artt . 13-16 dell' allegato VIII per quel che riguarda le condizioni di conferimento del diritto alla pensione d' invalidità in virtù dell' art . 8 . E' quindi in forza della facoltà espressa di cui all' art . 73 dello statuto che l' art . 3 del regolamento di copertura definisce la "malattia professionale ". L' art . 78 dello statuto invece non conferisce un' analoga facoltà alle istituzioni, quindi l' applicazione delle sue disposizioni è subordinata solo alle condizioni contemplate dagli artt . 13-16 dell' allegato VIII dello statuto, che non contengono né la definizione di "malattia professionale" né alcun riferimento alle disposizioni dell' art . 73 dello statuto o alla disciplina che stabilisce le modalità di applicazione di detto articolo . Sarebbe quindi contrario all' economia delle disposizioni in questione far richiamo, per l' applicazione dell' art . 78, secondo comma, dello statuto, ad una definizione elaborata, in forza di una facoltà espressamente attribuita dallo statuto, nel regolamento di copertura, e ciò tanto più se un siffatto riferimento avesse la conseguenza di limitare i diritti degli interessati .

20 Nemmeno l' argomento tratto dal regolamento n . 1408/71 del Consiglio può venire accolto . Infatti, poiché detto regolamento si limita a coordinare le normative nazionali in materia previdenziale, non vi ci si può richiamare per l' interpretazione dello statuto del personale, il quale, in quanto strumento autonomo delle Comunità, va interpretato nel proprio contesto e secondo le proprie finalità .

21 Ricordando la cronistoria delle disposizioni relative alla pensione d' invalidità, la Corte ha dichiarato che la modifica apportata nel 1972 all' art . 78 dello statuto aveva inteso evitare la concessione di prestazioni ingiustificate e che la disciplina attuale va interpretata nel senso che esclude dalla sfera d' applicazione del suo secondo comma fatti avvenuti solo prima dell' entrata in servizio del dipendente ( sentenza 24 novembre 1983, Cohen/Commissione, punti 13-17 della motivazione, causa 342/82, Racc . pag . 3829 ). Lo stato patologico del dipendente interessato deve presentare una relazione sufficientemente diretta con un rischio specifico e tipico, connesso con l' attività che egli ha svolto presso le Comunità ( sentenza 12 gennaio 1983, K/Consiglio, punto 20 della motivazione, causa 257/81, Racc . pag . 1 ).

22 E' alla luce di queste considerazioni che è opportuno esaminare le circostanze del tutto particolari della presente causa . Il ricorrente è stato assunto dalla Commissione data la sua esperienza professionale molto vasta . La sua assunzione al servizio delle Comunità è stata la prosecuzione - se non l' apogeo - di una carriera professionale omogenea, iniziata con un lavoro manuale in miniera, per passare poi a responsabilità di gestione, quindi di supervisione e di controllo a livello locale, regionale, nazionale ed infine comunitario . La sua esperienza come minatore faceva parte integrante di detta carriera di cui costituiva un elemento essenziale . I rischi di malattia polmonare conseguenti all' inalazione di polveri nelle gallerie delle miniere erano noti e facevano anche parte integrante di detta carriera .

23 La Commissione ha quindi assunto il ricorrente ben sapendo che egli poteva essere affetto da una malattia contratta per la sua attività professionale . Questa possibilità è divenuta realtà allorché l' esame radiografico del torace effettuato al momento della sua entrata in servizio ha rivelato la presenza di una malattia polmonare cronica . Questo esame è stato effettuato nell' interesse dell' istituzione, in applicazione dell' art . 33 dello statuto, e il suo risultato non può quindi venire coperto, come ha sostenuto l' agente della Commissione in udienza, dal segreto medico . Infatti l' art . 28, lettera e ), dello statuto stabilisce che nessuno può essere assunto in servizio se non soddisfa le condizioni di idoneità fisica prescritte per l' esercizio delle sue funzioni . La finalità dell' esame medico è precisamente quella di consentire all' istituzione di non procedere all' assunzione di un candidato inidoneo alle mansioni che gli devono venire affidate oppure di assumerlo affidandogli mansioni compatibili col suo stato di salute . Quanto meno, l' istituzione può richiamarsi alle disposizioni dell' art . 1, dell' allegato VIII dello statuto per negare all' interessato il diritto di fruire, in relazione alle conseguenze o agli sviluppi di una malattia da cui è affetto, delle garanzie contemplate in materia d' invalidità prima che sia trascorso un periodo di cinque anni .

24 La Commissione non si è avvalsa di alcuna di queste tre possibilità di cui disponeva . Anzi, essa ha affidato al ricorrente mansioni che lo obbligavano a continuare a scendere in galleria, con tutti i rischi che ciò comportava per il suo stato di salute . E' evidente che era questo il modo in cui la Commissione poteva trarre il massimo vantaggio dall' esperienza e dalle conoscenze del ricorrente e, di conseguenza, dall' attività professionale da lui svolta affrontando il rischio di una malattia polmonare . Sarebbe chiaramente iniquo consentire alla Commissione di trarre così vantaggio dall' esperienza professionale acquisita dal ricorrente prima e dopo la sua entrata in servizio senza dover rispondere anche degli svantaggi . Si deve presumere che la Commissione abbia accettato di accollarsi la responsabilità finanziaria connessa con il rischio che la malattia polmonare del ricorrente, già accertata, si risolvesse in un' invalidità che gli avrebbe impedito di svolgere le sue mansioni .

25 Ne consegue che la domanda del ricorrente soddisfa le condizioni prescritte dall' art . 78, secondo comma, dello statuto, secondo l' interpretazione che, a giudizio del Tribunale, è quella corretta .

26 Anche se venisse accolto il punto di vista della Commissione secondo il quale l' art . 78 dello statuto dovrebbe essere interpretato alla luce dell' art . 3 del regolamento di copertura, i nessi di casualità, di connessione e di continuità prescritti dal n . 2 di quest' ultima disposizione sono stati chiaramente dimostrati . La Commissione non contesta che, al momento dell' assunzione, il ricorrente era affetto da una "malattia preesistente" né che vi è stato un "aggravamento" di questa malattia durante il periodo in cui egli ha prestato servizio . Il fatto che l' esistenza della malattia fosse nota alla Commissione sin dall' inizio e il fatto che il suo aggravamento fosse perfettamente prevedibile rappresentano una serie di presunzioni concordanti, sufficienti a consentire al Tribunale di constatare che l' aggravamento che si è manifestato ha trovato la "sua origine nell' esercizio o in relazione all' esercizio dell' attività al servizio delle Comunità ".

27 Poiché gli elementi necessari per giustificare la domanda del ricorrente sono comprovati, non è il caso di pronunciarsi sugli altri mezzi ed argomenti . La decisione impugnata va annullata . Spetta alla Commissione adottare i provvedimenti che comporta l' esecuzione della presente sentenza .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

28 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile mutatis mutandis al Tribunale in forza dell' art . 11 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 già ricordata, le spese sono poste a carico della parte soccombente se ne è fatta domanda . La convenuta è rimasta soccombente e quindi va condannata alle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE ( Quarta Sezione )

dichiara e statuisce :

1 ) E' annullata la decisione della Commissione 20 maggio 1988 che nega al ricorrente la possibilità di fruire dell' art . 78, secondo comma, dello statuto del personale e che determina la sua pensione d' invalidità in base all' art . 78, terzo comma .

2 ) Le spese sono poste a carico della Commissione .

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