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Document 61989TJ0033

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 16 marzo 1993.
David Blackman contro Parlamento europeo.
Dipendenti - Spese di malattia.
Cause riunite T-33/89 e T-74/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-00249

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:21

61989A0033

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 16 MARZO 1993. - DAVID BLACKMAN CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTE - SPESE MEDICHE. - CAUSE RIUNITE T-33/89 E T-74/89.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00249


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Dipendenti ° Ricorso ° Atto arrecante pregiudizio ° Nozione ° Informazioni fornite da un ufficio di liquidazione a proposito di una domanda di rimborso di spese di malattia ° Esclusione

(Statuto del personale, art. 90, n. 2)

2. Dipendenti ° Ricorso ° Reclamo amministrativo previo ° Termini ° Reclamo proposto tempestivamente presso un ufficio incompetente in base ad informazioni fornite dallo stesso ufficio ° Errore scusabile ° Effetti ° Conservazione del termine per ricorrere

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

3. Dipendenti ° Previdenza sociale ° Assicurazione malattia ° Spese di malattia ° Nozione ° Spese relative ad un programma d' insegnamento psicopedagogico ° Programma concepito e attuato da persone prive di formazione medica o paramedica presso un istituto scolastico ° Esclusione

(Statuto del personale, art. 72, n. 1)

4. Dipendenti ° Previdenza sociale ° Assicurazione malattia ° Uffici di liquidazione ° Trattamento delle domande di rimborso ° Modalità

(Statuto del personale, art. 72; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, art. 20)

5. Procedura ° Atto introduttivo ° Requisiti formali ° Esposizione sommaria dei mezzi dedotti

[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura della Corte, art. 38, n. 1]

6. Dipendenti ° Previdenza sociale ° Assicurazione malattia ° Spese di malattia ° Rimborso ° Presupposti ° Valutazione alla luce degli elementi di fatto e di diritto attinenti a ciascuna domanda

(Statuto del personale, art. 72, n. 1)

7. Diritto comunitario ° Principi ° Tutela del legittimo affidamento ° Presupposti

8. Dipendenti ° Dovere di sollecitudine incombente all' amministrazione ° Portata ° Limiti

Massima


1. Possono essere considerati atti arrecanti pregiudizio, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, solo gli atti emanati dall' autorità che ha il potere di nomina idonei ad incidere direttamente su una determinata situazione giuridica. La semplice manifestazione dell' intenzione di adottare in futuro un provvedimento specifico non può creare né diritti né obblighi corrispondenti in capo all' interessato.

Non costituisce atto arrecante pregiudizio ai sensi della predetta disposizione una comunicazione che contenga informazioni fornite da un ufficio di liquidazione a proposito di una domanda di rimborso di spese di malattia e dalla quale risulti che successivamente sarà adottata una decisione.

2. L' inosservanza dei termini previsti dall' art. 90, n. 2, dello Statuto non osta alla ricevibilità di un reclamo amministrativo previo o del ricorso proposto contro il rigetto di tale reclamo qualora l' interessato abbia commesso un errore scusabile.

Quando si tratta di termini d' impugnazione, che, essendo di ordine pubblico, non sono a disposizione né del giudice né delle parti, la nozione di errore scusabile dev' essere interpretata restrittivamente e può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l' istituzione interessata abbia tenuto un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da ingenerare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede che dia prova di tutta la diligenza richiesta ad una persona normalmente accorta. In casi del genere l' amministrazione non può infatti avvalersi della propria violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento che ha causato l' errore commesso.

Costituisce errore scusabile, idoneo a conservare il termine d' impugnazione, la proposizione, entro il termine previsto dallo Statuto, di un reclamo presso un ufficio incompetente in base ad informazioni errate fornite dallo stesso ufficio, il quale si limiti a rispedire il reclamo all' interessato senza trasmetterlo all' ufficio effettivamente competente, che, per questo motivo, lo riceve in ritardo.

3. Le spese relative a corsi speciali di carattere psicopedagogico, tenuti nell' ambito di un programma di insegnamento speciale di un istituto scolastico, e non concepiti né attuati da persone legalmente autorizzate all' esercizio di una professione medica o paramedica o da un istituto medico o paramedico debitamente riconosciuto, non possono essere equiparate a spese di malattia rimborsabili ai sensi dell' art. 72, n. 1, dello Statuto.

4. L' art. 20 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia mira a consentire una trattazione pragmatica ed efficace delle domande di rimborso nell' ambito del regime comune di assicurazione malattia. La ripartizione delle domande fra i vari uffici di liquidazione è basata esclusivamente su un criterio geografico e non implica una ripartizione dei poteri o dei compiti fra tali uffici. Pertanto, il fatto che una domanda di rimborso presentata ad un ufficio di liquidazione sia stata trasmessa ad un altro ufficio per evitare un' interruzione nella sua trattazione non può incidere sulla legittimità della decisione adottata in risposta alla domanda stessa.

5. L' atto introduttivo deve contenere l' esposizione sommaria dei mezzi dedotti. Pertanto, esso deve rendere manifesto in cosa consista il mezzo sul quale il ricorso si basa, cosicché la semplice enunciazione astratta dello stesso non risponde alle prescrizioni dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura.

Un mezzo che non sia stato sommariamente esposto nell' atto introduttivo non può, stante il divieto di produrre mezzi nuovi in corso di causa, essere specificato nella replica.

6. L' autorità che ha il potere di nomina, quando esamina ogni domanda di rimborso di spese di malattia, ha l' obbligo di accertare se sussistano i presupposti per il rimborso ai sensi dell' art. 72, n. 1, dello Statuto, alla luce degli elementi di fatto e di diritto che le sono sottoposti dall' interessato, senza essere vincolata da una precedente decisione adottata in base ad elementi diversi o meno completi.

Pertanto, il fatto che l' amministrazione abbia acconsentito a che talune spese sostenute da un dipendente siano assunte a carico del regime comune di assicurazione malattia non può conferire all' interessato il diritto al rimborso, in futuro, di spese analoghe in mancanza di precise assicurazioni da parte dell' amministrazione.

7. Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l' amministrazione comunitaria gli ha dato aspettative fondate. Per contro, il dipendente non può invocare una violazione del principio del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall' amministrazione.

8. Il dovere di sollecitudine dell' amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti rispecchia l' equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto ha istituito nei rapporti fra la pubblica autorità ed i pubblici dipendenti. Questo dovere implica in particolare che, quando si pronuncia sulla situazione di un dipendente, l' autorità deve prendere in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la sua decisione e in tale contesto deve tener conto non solo dell' interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente. Tuttavia, la tutela dei diritti e degli interessi dei dipendenti deve sempre trovare un limite nell' osservanza delle norme vigenti.

Parti


Nelle cause riunite T-33/89 e T-74/89,

David Blackman, agente temporaneo del Parlamento europeo, residente in Tervueren (Belgio), con l' avvocato domiciliatario Aloyse May, del foro di Lussemburgo, 31, Grand-rue, Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dai signori Jorge Campinos, giureconsulto, Manfred Peter, capo divisione, e Didier Petersheim, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Francis Herbert, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

convenuto,

aventi ad oggetto i ricorsi diretti, nella causa T-33/89, all' annullamento della decisione 4 febbraio 1988, con cui il presidente del gruppo socialista del Parlamento europeo ha respinto il reclamo presentato dal ricorrente contro la decisione che gli nega il rimborso al 100%, da parte del regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni delle Comunità europee, delle spese sostenute per i corsi speciali della figlia durante l' anno scolastico 1986/1987, e, nella causa T-74/89, all' annullamento della decisione 31 gennaio 1989, con cui il Parlamento europeo ha respinto il reclamo presentato dal ricorrente contro il diniego opposto alla sua domanda di autorizzazione previa riguardante la partecipazione della figlia a corsi speciali durante l' anno scolastico 1987/1988,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, R. Schintgen e C.P. Briët, giudici,

cancelliere: M. Fierstra, referendario

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 maggio 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti del ricorso

1 Il ricorrente, signor David Blackman, è agente temporaneo di grado A3 del Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento"), in servizio presso il gruppo socialista a Bruxelles. In tale qualità, è iscritto al regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni delle Comunità europee (in prosieguo: il "regime comune"). Sua figlia gode, in qualità di assicurata, della copertura assicurativa offerta dal medesimo regime.

2 Da diversi anni la figlia del ricorrente segue corsi speciali, di cui necessita a motivo delle difficoltà scolastiche che incontra, dovute alle conseguenze di una meningite subita nel periodo neonatale. Inizialmente frequentava la Scuola europea e l' American International School a Lussemburgo. Dal gennaio 1981 al luglio 1983 seguiva dei corsi presso la British School di Bruxelles ed in seguito, sino alla fine del 1985, alla Sibford School in Inghilterra, dove le venivano impartiti, oltre al normale insegnamento, corsi speciali ("remedial teaching"). Alla fine del 1985 si trasferiva nuovamente a Bruxelles, dove riprendeva a frequentare la British School; anche qui seguiva corsi speciali.

3 Dal 1981 al 1985 l' ufficio di liquidazione di Lussemburgo accettava di assumersi al 100% l' onere delle spese relative ai corsi speciali seguiti dalla figlia del ricorrente.

4 Con lettera 17 febbraio 1986 il ricorrente chiedeva che le spese di un programma speciale di sostegno, adottato dalla British School per sua figlia a motivo dei suoi particolari problemi scolastici, venissero assunte dalla cassa di assicurazione malattia. Tale programma, che doveva durare dal gennaio al luglio 1986, comportava in particolare, ai termini della citata lettera, "otto sedute individuali alla settimana di trattamento psicopedagogico".

5 Con nota 23 maggio 1986 il capodivisione aggiunto dell' ufficio di liquidazione di Bruxelles, al quale la lettera del ricorrente era stata trasmessa per decisione, in mancanza di un capo dell' ufficio di liquidazione di Lussemburgo, comunicava al ricorrente quanto segue:

"Per quanto riguarda il programma speciale di sostegno, in particolare una seduta individuale alla settimana di trattamento psicopedagogico, ho interpellato il nostro medico di fiducia, il quale si è messo in contatto con la British School. Il suo parere, che mi sembra ragionevole, è che la cassa di assicurazione malattia assuma a suo carico il 50% delle spese, dato che il programma speciale comporta una parte dedicata a corsi di recupero ed una parte dedicata a un trattamento specializzato".

6 Con decisione 16 settembre 1986 l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"), a norma dell' art. 72, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), concedeva al ricorrente, per il periodo dal 1 settembre 1986 al 31 agosto 1987, il rimborso al 100% delle spese mediche relative alla grave malattia della figlia. Un' analoga decisione era stata presa in precedenza per i periodi 1 settembre 1983 - 31 agosto 1985 e 1 settembre 1985 - 31 agosto 1986.

7 Con nota 17 novembre 1986 il nuovo capo dell' ufficio di liquidazione di Lussemburgo informava il ricorrente, in risposta ad una lettera da quest' ultimo inviata il 24 settembre 1986 al suo predecessore, che, in riferimento alle spese relative al programma di sostegno ("educational therapy"), seguito dalla figlia nel corso dell' anno scolastico 1986/1987, la sua domanda di rimborso al 100% era stata sottoposta al parere del medico di fiducia dell' istituzione. Con riserva dei risultati di tale consultazione, lo stesso responsabile sottolineava che "le spese per corsi particolari, remedial teaching, individual educational therapy, ragioni pedagogiche imperative, sono anch' esse generalmente coperte dall' art. 67, n. 3, e dall' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto, come pure dalla linea di bilancio ad hoc spese scolastiche".

8 Con nota 9 marzo 1987, ricevuta dall' interessato il 16 marzo 1987, il capo dell' ufficio di liquidazione di Lussemburgo informava il ricorrente che il Consiglio medico, nella riunione del 27 febbraio 1987, aveva confermato che le spese relative all' "educational therapy" seguite dalla figlia durante l' anno scolastico 1986/1987 sarebbero state rimborsate, come l' anno precedente, nella misura del 50%.

9 Il 5 giugno 1987 il ricorrente presentava all' ufficio di liquidazione un reclamo avverso la citata decisione 27 febbraio 1987 del Consiglio medico, reclamo che l' ufficio suddetto gli rispediva il 16 giugno 1987, a motivo della propria incompetenza. Il ricorrente si rivolgeva perciò all' APN con nota 29 giugno 1987, registrata l' 8 luglio 1987.

10 Detto reclamo veniva respinto dall' APN con decisione 4 febbraio 1988. Contro tale decisione è diretto il ricorso nella causa T-33/89.

11 Nel frattempo, il 18 ottobre 1987, il ricorrente aveva presentato una domanda d' autorizzazione previa riguardante il programma di "educational therapy" che la figlia doveva seguire nel corso dell' anno scolastico 1987/1988. L' ufficio di liquidazione, dopo aver ricevuto il parere del medico di fiducia, informava il ricorrente, con nota 28 marzo 1988, che negava detta autorizzazione. Il diniego era motivato nei seguenti termini:

"Dall' esame del fascicolo emerge in modo ormai chiaro che la domanda d' autorizzazione previa si riferisce a corsi di recupero in matematica, e che corsi di questo tipo non rientrano in un trattamento medico. Tali prestazioni non danno perciò diritto a rimborso. Prestazioni di questo tipo, effettuate in un istituto scolastico da persone esercitanti attività non assimilabili al settore medico o paramedico, si trovano escluse dalla disposizione di interpretazione adottata dai capi di amministrazione il 10 settembre 1987, la quale precisa che 'le prestazioni menzionate negli allegati alla presente regolamentazione devono essere fornite da una o più persone legalmente autorizzate all' esercizio della professione medica o paramedica o da organismi medici o paramedici debitamente riconosciuti dalle autorità competenti' ".

12 Il 30 maggio 1988 il ricorrente presentava un reclamo avverso la decisione 28 marzo 1988 dell' ufficio di liquidazione. Ai sensi dell' art. 16 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: la "regolamentazione sulla copertura"), il reclamo veniva trasmesso al comitato di gestione del regime comune, il quale confermava la decisione dell' ufficio di liquidazione con parere 28 settembre 1988, n. 16/88. Il 6 settembre 1988, anche l' ufficio centrale del regime comune emetteva un parere negativo. L' APN respingeva il reclamo con decisione 31 gennaio 1989. Contro tale decisione è diretto il ricorso nella causa T-74/89.

Procedimento

13 Così stando le cose, il ricorrente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 26 aprile 1988, proponeva il primo ricorso, che veniva registrato con il n. 127/88. La fase scritta del procedimento si svolgeva interamente dinanzi alla Corte. Su relazione del giudice relatore, la Corte invitava le parti a rispondere a taluni quesiti. Il Parlamento è stato l' unico a rispondere all' invito nel termine stabilito.

14 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 marzo 1989 il ricorrente proponeva il secondo ricorso, che veniva registrato con il n. 84/89.

15 Con lettera 15 marzo 1989 il ricorrente chiedeva la sospensione del procedimento nella causa 127/88 e la riunione di detta causa con la nuova. Il 7 aprile 1989 il presidente della Prima Sezione della Corte decideva di sospendere il procedimento nella causa 127/88 fino al termine della fase scritta del procedimento nella causa 84/89. La fase scritta in questa causa si svolgeva interamente dinanzi alla Corte.

16 Con ordinanza 15 novembre 1989 la Corte (Prima Sezione), a norma dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, rinviava le cause al Tribunale, ove venivano registrate, rispettivamente, con i nn. T-33/89 e T-74/89.

17 Su richiesta del ricorrente e dopo aver invitato il convenuto a presentare le sue osservazioni, il Tribunale ha disposto, il 22 febbraio 1990, la riunione delle due cause ai fini della fase orale e della sentenza.

18 Con ordinanza 12 luglio 1990, il Tribunale ha disposto la comparizione personale delle parti, che ha avuto luogo all' udienza dell' 8 novembre 1990. In base agli atti della fase scritta, da una parte, e alle informazioni raccolte nel corso dell' udienza di comparizione personale, dall' altra, il Tribunale ha ritenuto necessario procedere ad una perizia e, con ordinanza 1 luglio 1991, ha designato a tal fine un collegio peritale. Poiché i periti designati si sono trovati nell' impossibilità di mettersi in contatto fra loro e non sono quindi riusciti a portare a compimento l' incarico loro affidato dal Tribunale, quest' ultimo, con ordinanza 9 gennaio 1992, ha disposto l' escussione, in qualità di testimoni, del dott. Marc Boel e del signor Jack Gillman. L' escussione dei testimoni ha avuto luogo all' udienza del 25 marzo 1992.

19 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.

20 La fase orale si è svolta il 20 maggio 1992. I rappresentanti delle parti hanno esposto le loro difese ed hanno risposto alle domande del Tribunale.

Conclusioni delle parti

21 Nella causa T-33/89 il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

° dichiarare il ricorso ricevibile, quanto alla forma, per essere stato proposto nei termini;

° dichiarare illegittima e annullare la decisione 4 febbraio 1988 con cui il presidente del gruppo socialista del Parlamento europeo ha negato al ricorrente il rimborso al 100%, da parte del regime comune, delle spese di educazione speciale paramedica sostenute per la figlia nel periodo compreso fra il maggio 1986 e l' agosto 1987;

° dichiarare che il ricorrente ha diritto, a norma dell' art. 72 dello Statuto, al rimborso al 100% delle spese mediche e paramediche riguardanti la grave malattia della figlia per i corsi speciali di carattere paramedico da essa seguiti;

° dichiarare che il convenuto deve rimborsare al ricorrente la differenza del 50% non riconosciuta rimborsabile durante il periodo di cui trattasi;

° condannare il convenuto a pagare gli arretrati dovuti in base al nuovo calcolo;

° condannare il convenuto alle spese del giudizio.

22 Nella medesima causa il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

° in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile;

° in subordine, respingerlo;

° in entrambi i casi condannare il ricorrente alle spese.

23 Nella causa T-74/89 il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

° dichiarare il ricorso ricevibile;

° dichiarare illegittima e annullare la decisione 31 gennaio 1989 con cui l' APN del Parlamento ha espressamente respinto il reclamo del ricorrente 30 maggio 1988 ed ha negato l' autorizzazione previa dallo stesso chiesta il 18 ottobre 1987 e riguardante il programma di "educational therapy-remedial teaching" che doveva seguire la figlia;

° dichiarare che il ricorrente ha diritto, a norma dell' art. 72, n. 1, dello Statuto, al rimborso al 100% delle spese mediche e paramediche riguardanti la grave malattia della figlia per il periodo 1987/1988;

° dichiarare che il convenuto deve rimborsare al ricorrente la totalità delle spese da lui sostenute nell' ambito del programma di "educational therapy-remedial teaching" che la figlia ha seguito durante il periodo 1987/1988, e che le somme da versarsi dovranno essere aumentate degli interessi di mora a decorrere dalla data in cui i rimborsi sono esigibili fino alla loro effettiva corresponsione;

° disporre la riunione di questa causa con la causa T-33/89;

° condannare il convenuto alle spese del giudizio.

24 Nella causa T-74/89 il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

° respingere il ricorso in quanto privo di oggetto, rilevando che la decisione impugnata rientra nell' ambito dell' art. IX e, in subordine, in quello dell' art. XV dell' allegato I della regolamentazione sulla copertura, mentre i capi terzo e quarto delle conclusioni presentate nel ricorso si collocano nell' ambito dell' art. IV di detto allegato;

° in subordine, dichiarare i capi terzo e quarto delle conclusioni irricevibili a norma dell' art. 91, n. 2, dello Statuto, rilevando che detti capi non sono stati oggetto di previo reclamo;

° in ulteriore subordine, dichiarare questa parte del ricorso irricevibile, rilevando che il Tribunale non è competente a sostituirsi all' amministrazione né a rivolgerle ingiunzioni;

° quanto al resto, dichiarare il ricorso ricevibile, ma respingerlo;

° condannare il ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità del ricorso nella causa T-33/89

Argomenti delle parti

25 Il Parlamento sostiene che tale ricorso è irricevibile. In primo luogo, in base all' osservazione che, secondo l' art. 20, n. 3, della regolamentazione sulla copertura, è l' ufficio di liquidazione che riceve e liquida le domande di rimborso, il Parlamento sottolinea che la nota 23 maggio 1986, con cui l' ufficio di liquidazione di Bruxelles informava il ricorrente che la cassa di assicurazione malattia avrebbe assunto soltanto nella misura del 50% l' onere delle spese relative ai corsi speciali seguiti dalla figlia presso la British School, costituisce il primo atto arrecante pregiudizio, e che il ricorrente avrebbe dovuto presentare un reclamo all' APN nel termine di tre mesi dalla sua notificazione, cosa che non è avvenuta. In secondo luogo il Parlamento contesta, innanzi tutto, che il reclamo successivamente presentato dal ricorrente potesse validamente essere diretto contro la lettera 9 marzo 1987 del capo dell' ufficio di liquidazione di Lussemburgo, lettera che faceva seguito ad una nota 17 novembre 1986, in cui la stessa autorità aveva, da un lato, confermato la decisione presa per l' anno precedente e, dall' altro, aveva annunciato la consultazione del medico di fiducia sulla decisione da adottarsi riguardo all' anno in corso. A ciò il Parlamento aggiunge che, quand' anche il reclamo potesse validamente essere diretto contro tale lettera, che il ricorrente dichiara di aver ricevuto il 16 marzo 1987, esso è in ogni caso tardivo, in quanto è stato registrato soltanto l' 8 luglio 1987, cioè oltre il termine di tre mesi previsto dallo Statuto. Il reclamo inizialmente presentato dal ricorrente in data 5 giugno 1987, a lui rispedito il 16 giugno 1987, non era regolare, in quanto rivolto al servizio sociale e non all' APN.

26 Il ricorrente, da parte sua, sostiene in primo luogo che la nota 23 maggio 1986 non costituisce decisione ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto. Si tratta di uno scambio di corrispondenza fra gli uffici amministrativi di una istituzione e un dipendente, vertente sulla determinazione dei suoi diritti individuali. La nota 23 maggio 1986 va dunque considerata alla stregua di un' informazione amministrativa ai sensi della sentenza della Corte 1 febbraio 1979 (causa 17/78, Deshormes/Commissione, Racc. pag. 189, punto 23 della motivazione). In secondo luogo il ricorrente sottolinea che, se inizialmente ha inviato per errore il suo reclamo al servizio sociale, lo ha fatto sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile dello stesso servizio. Nel corso dell' udienza il ricorrente ha spiegato che aveva presentato il suo reclamo il 5 giugno 1987, dopo aver telefonato al capo del servizio sociale per chiedergli come doveva procedere, e che quest' ultimo gli aveva detto di rivolgere il reclamo al suo servizio, che lo avrebbe inoltrato.

Giudizio del Tribunale

27 Il Tribunale ricorda che il combinato disposto degli artt. 90, n. 2, e 91 dello Statuto, ai quali l' art. 16 della regolamentazione sulla copertura fa rinvio e che si applicano per analogia agli agenti temporanei in forza dell' art. 46 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, subordinano la ricevibilità del ricorso ex art. 179 del Trattato CEE alla condizione che l' atto impugnato arrechi pregiudizio al ricorrente. Possono essere considerati atti arrecanti pregiudizio solo gli atti idonei ad incidere direttamente su una determinata situazione giuridica. La semplice manifestazione dell' intenzione di adottare in futuro un provvedimento specifico non può creare né diritti né obblighi corrispondenti in capo al o ai dipendenti interessati. inoltre giurisprudenza costante che, perché un atto possa essere considerato arrecare pregiudizio ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, occorre che esso sia stato adottato espressamente dall' APN (v., in particolare, le sentenze della Corte 20 novembre 1980, causa 806/79, Gerin/Commissione, Racc. pag. 3515, e Deshormes/Commissione, citata).

28 Nella fattispecie il Tribunale rileva che la nota 23 maggio 1986, da cui il Parlamento trae argomento a sostegno del mezzo di irricevibilità, è stata inviata dall' ufficio di liquidazione di Bruxelles al ricorrente in risposta alla sua lettera 17 febbraio 1986, riguardante il rimborso delle spese che dovevano essere sostenute nel periodo gennaio-luglio 1986, periodo che esula dall' oggetto del presente ricorso.

29 La nota 23 maggio 1986 fa riferimento, inoltre, al parere del medico di fiducia, il quale ha ritenuto che, "dato che il programma speciale comporta una parte dedicata a corsi di recupero ed una parte dedicata a un trattamento specializzato, è opportuno che la cassa di assicurazione contro le malattie assuma a suo carico il 50% delle spese". L' autore della nota aggiunge che tale parere gli sembra "ragionevole". Dai termini della nota, quindi, non emerge affatto che fosse già stata presa una decisione riguardo alla misura del rimborso delle spese relative all' anno scolastico 1986/1987. Al contrario il suo testo lascia intendere che sarebbe stata adottata una decisione che avrebbe tenuto conto del parere del medico di fiducia.

30 Lo stesso dicasi per quanto riguarda il successivo scambio di corrispondenza riguardante le spese di cui trattasi: il nuovo capo dell' ufficio di liquidazione di Lussemburgo aveva comunicato inizialmente al ricorrente, con nota 17 novembre 1986, che era stato chiesto il parere del medico di fiducia; successivamente l' aveva informato, con nota 9 marzo 1987, della decisione adottata in risposta alla sua domanda.

31 Dall' insieme delle suesposte considerazioni risulta che è infondato l' argomento del Parlamento secondo cui la nota 23 maggio 1986 dell' ufficio di liquidazione di Bruxelles rappresenta nella fattispecie il primo atto arrecante pregiudizio, ed avrebbe pertanto dovuto costituire oggetto di un reclamo entro tre mesi dalla sua notificazione.

32 Ne consegue pure che il primo atto avente carattere di decisione, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, in riferimento al rimborso delle spese relative all' anno scolastico 1986/1987 ° periodo oggetto del presente ricorso °, è la nota 9 marzo 1987, emanante dal capo dell' ufficio di liquidazione di Lussemburgo. Il ricorrente afferma, senza essere su questo punto contraddetto dal convenuto, di averla ricevuta il 16 marzo 1987. Ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, il termine di tre mesi per la presentazione di un reclamo all' APN decorre dal giorno della notificazione della decisione al destinatario. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, l' inosservanza dei termini stabiliti da detta norma non osta alla ricevibilità di un reclamo o di un ricorso nel caso in cui il ricorrente abbia commesso un errore scusabile (v. sentenze della Corte 18 ottobre 1977, causa 25/68, Schertzer/Parlamento europeo, Racc. pag. 1729, e 5 aprile 1979, causa 117/78, Orlandi/Commissione, Racc. pag. 1613, come pure la sentenza del Tribunale 29 maggio 1991, causa T-12/90, Bayer/Commissione, Racc. pag. II-219).

33 Secondo il Tribunale, occorre, in via preliminare, ricordare la portata della nozione di errore scusabile che, in circostanze eccezionali, può avere l' effetto di conservare il termine per ricorrere.

34 Quando si tratta dei termini d' impugnazione, che, secondo una giurisprudenza costante, sono di ordine pubblico e sono sottratti alla disponibilità sia delle parti che del giudice (v., ad esempio, sentenze del Tribunale 25 settembre 1991, causa T-54/90, Lacroix/Commissione, Racc. pag. II-749, punto 24 della motivazione, e 17 ottobre 1991, causa T-129/89, Offermann/Parlamento, Racc. pag. II-885, punto 31 della motivazione), la nozione di errore scusabile va interpretata restrittivamente e può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l' istituzione interessata abbia tenuto un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da ingenerare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede che dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto. In casi del genere l' amministrazione non può infatti avvalersi della propria violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento che ha causato l' errore commesso dal singolo (sentenza del Tribunale Bayer/Commissione, citata).

35 Nella fattispecie il ricorrente aveva già fatto notare, nel reclamo inviato il 29 giugno 1987 all' APN, di aver presentato, il 5 giugno precedente, un reclamo al servizio sociale del Parlamento, in base alle informazioni fornite da tale servizio. All' udienza il ricorrente ha spiegato che aveva presentato il suo primo reclamo al servizio sociale dopo aver telefonato al capo del servizio stesso per chiedergli come doveva procedere, e che quest' ultimo gli aveva detto di rivolgere il reclamo al suo servizio, che lo avrebbe inoltrato. Orbene, il servizio sociale non ha trasmesso il reclamo al servizio competente, ma si è limitato a rispedirlo al ricorrente. Quest' ultimo, apprendendo che competente a conoscere del suo reclamo era non il servizio sociale bensì l' APN, si rivolgeva a quest' ultima con nota 29 giugno 1987, registrata l' 8 luglio 1987.

36 Alla luce dei chiarimenti forniti dal ricorrente, non contestati dal convenuto, il Tribunale ritiene che l' errore commesso dal ricorrente nell' identificazione dell' autorità competente a conoscere del suo reclamo sia scusabile e che il suo primo reclamo, proposto nel termine di tre mesi previsto dallo Statuto, abbia avuto l' effetto di conservare il suo diritto di ricorso.

37 Ne consegue che il mezzo d' irricevibilità dedotto dal convenuto va respinto.

Nel merito

La causa T-33/89

38 Il Tribunale considera che nell' argomentazione svolta dal ricorrente a sostegno del ricorso occorre distinguere sostanzialmente quattro mezzi. Il primo riguarda la violazione dell' art. 72, n. 1, dello Statuto; il secondo attiene alla mancanza di base legale della decisione impugnata, ad un errore manifesto, ad uno sviamento di potere ed all' incompetenza dell' autore della decisione stessa; il terzo riguarda la violazione dell' art. 72, n. 3, dello Statuto; il quarto concerne la violazione del dovere di sollecitudine.

Sul mezzo relativo alla violazione dell' art. 72, n. 1, dello Statuto

Argomenti delle parti

39 Il ricorrente sostiene che l' APN riconosce, a partire dal 1983 e continuativamente, che la malattia da cui la figlia è affetta è una malattia grave ai sensi dell' art. 72, n. 1, dello Statuto e del punto IV dell' allegato I della regolamentazione sulla copertura. Egli sottolinea altresì che la stessa APN gli ha concesso, per il periodo 1 settembre 1983 - 31 agosto 1986, il rimborso integrale delle spese mediche relative a tale malattia; ciò include, a suo dire, le spese attinenti a corsi speciali di carattere psicopedagogico, quali i corsi impartiti da vari medici psicologi e vari insegnanti specializzati della Sibford School e della British School di Bruxelles. L' indole medica, o quanto meno paramedica, di tali corsi speciali è attestata da numerosi certificati medici, prodotti in allegato al ricorso. Il ricorrente precisa che il programma speciale di "remedial teaching", ancorché composto di differenti trattamenti suddivisi in corsi specializzati, costituisce nel suo insieme una terapia globale, le cui componenti sono tutte dirette al miglioramento dello stato di salute della figlia.

40 Il Parlamento ricorda, innanzitutto, che secondo una giurisprudenza costante (v., ad esempio, la sentenza della Corte 19 gennaio 1988, causa 2/87, Biedermann/Corte dei conti, Racc. pag. 143), il controllo del giudice comunitario non si estende alle valutazioni cliniche propriamente dette e riguarda unicamente il regolare funzionamento degli organi competenti. Il Parlamento spiega poi che, se l' APN ha concesso al ricorrente, per il periodo 1 settembre 1983 - 31 agosto 1986, il rimborso delle spese mediche relative alla grave malattia che colpisce la figlia e se l' ufficio di liquidazione di Lussemburgo ha effettivamente assunto integralmente a suo carico dette spese mediche, tali decisioni non implicano affatto l' assunzione dell' onere di spese non aventi carattere medico, quali le spese per la frequenza di corsi speciali. La questione se i corsi speciali di cui la figlia del ricorrente ha fruito abbiano carattere medico è una questione soggetta al sovrano giudizio degli esperti medici, unici competenti in materia.

41 Secondo il Parlamento, costituiscono spese di malattia solo quelle riguardanti un trattamento il cui carattere medico è rispecchiato dal suo contenuto. La natura medica di un trattamento si desume sia dal fatto che esso richiede l' intervento diretto di una persona qualificata sul piano medico, sia dal fatto che esso viene effettuato in un istituto o uno stabilimento autorizzato dal punto di vista medico. Si tratta di criteri del tutto oggettivi, che, nella fattispecie, i corsi speciali seguiti dalla figlia del ricorrente non soddisfanno.

Giudizio del Tribunale

42 Il Tribunale ricorda che l' art. 72, n. 1, dello Statuto, così dispone:

"Nei limiti dell' 80% delle spese sostenute (...), il funzionario (...), i figli (...) sono coperti contro i rischi di malattia (...). (Tale quota) è portata al 100% in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattia mentale ed altre malattie riconosciute di analoga gravità dall' autorità che ha il potere di nomina, nonché per gli esami di diagnosi precoce e in caso di parto (...)".

A tale riguardo, l' allegato I, "Norme relative al rimborso delle spese di malattia", della regolamentazione sulla copertura dispone, al punto IV, "Casi speciali", quanto segue:

"In caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattie mentali ed altre riconosciute di gravità comparabile dall' autorità che ha il potere di nomina, le spese sostenute sono rimborsate al 100%.

(...).

La decisione è presa, sentito il parere del medico di fiducia dell' ufficio di liquidazione, formulato sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio medico, dall' autorità che ha il potere di nomina oppure dall' ufficio di liquidazione competente qualora sia stato designato a tal fine dalla suddetta autorità".

43 In via preliminare il Tribunale rileva che è pacifico tra le parti che il 16 settembre 1986 l' APN ha adottato, in base all' art. 72 dello Statuto e al punto IV dell' allegato I della regolamentazione sulla copertura, una decisione con cui concedeva al ricorrente il rimborso al 100% delle spese mediche relative alla grave malattia della figlia, per il periodo dal 1 settembre 1986 al 31 agosto 1987.

44 Prima di esaminare la censura formulata dal ricorrente, occorre ricordare che i rimedi giuridici previsti dallo Statuto possono, in via di principio, essere usati in questo campo solo per ottenere un sindacato limitato alle questioni relative alla composizione e al regolare funzionamento degli organi medici competenti, sicché l' esame del giudice comunitario non si estende alle valutazioni cliniche propriamente dette, che devono considerarsi definitive qualora siano state effettuate ritualmente (sentenza della Corte Biedermann/Corte dei conti, citata, e sentenza del Tribunale 12 luglio 1990, causa T-154/89, Vidrányi/Commissione, Racc. pag. II-445).

45 Occorre poi esaminare se legittimamente l' ufficio di liquidazione abbia deciso, dopo aver consultato il medico di fiducia dell' istituzione, che le spese relative al programma di "remedial teaching" seguito dalla figlia del ricorrente presso la British School di Bruxelles potevano essere considerate come spese di malattia solo per la metà, tenuto conto delle diverse componenti di tale programma.

46 Per quanto riguarda il programma di "remedial teaching" seguito dalla figlia del ricorrente durante l' anno scolastico 1986/1987 (nonché durante l' anno 1987/1988) presso la British School, il signor Jack Gillman, "educational psychologist" in servizio presso la British School, sentito dal Tribunale in qualità di testimone, ha risposto alle domande rivoltegli come segue:

° per quanto riguarda il contenuto del programma:

"(...) le materie che facevano parte del 'remedial teaching programme' erano: geografia, biologia, biologia umana, fisiologia, economia domestica, nutrizione. La matematica era una delle materie facenti parte del 'remedial teaching programme' . (La figlia del ricorrente) ha continuato a seguire con la sua classe: economia domestica, storia e inglese";

° per quanto riguarda le persone incaricate della realizzazione di detto programma:

"(...) due insegnanti si occupavano dell' istruzione (della figlia del ricorrente) (...). I due insegnanti sono qualificati, ma non possiedono qualifiche mediche (...). (Il primo insegnante) (...) è docente e professore di matematica. Non ha qualifiche particolari in campo medico. L' altro professore (...) è laureato all' università di Londra in zoologia, botanica (...), è in possesso di un titolo per l' insegnamento, ma (...) è privo di formazione medica. Sono (...) professori";

° infine, quanto alle persone cui era affidata la responsabilità del programma:

"Sono laureato in psicologia. I due professori sono impiegati (alla British School) per (la figlia del ricorrente) sotto la mia supervisione. Il programma era essenzialmente predisposto dai due professori sotto il mio controllo. Non ero in comunicazione con operatori esterni per sviluppare questo particolare programma, quindi nessun medico aveva la supervisione di questo particolare programma. (Il dott. Boel non era in contatto) con me".

47 Il dott. Marc Boel, neurologo e pediatra, docente all' università di Lovanio, anch' egli sentito in qualità di testimone, ha risposto alle domande del Tribunale. Per quanto riguarda le persone cui era affidata la responsabilità del programma ha dichiarato:

"Non sono stato in loco, alla British School. Il signor Gillman è direttamente responsabile degli studenti iscritti presso l' istituto. Non ho alcuna possibilità di intervenire presso detto istituto, né mi è possibile intromettermi nel suo programma. Non conosco le regole della British School di Bruxelles".

48 Da queste deposizioni emerge che la figlia del ricorrente ha seguito un programma di "remedial teaching" presso la British School, realizzato sotto l' esclusiva responsabilità di un "educational psychologist" in servizio presso detta scuola, che i metodi di insegnamento utilizzati erano concepiti in modo speciale per aiutare l' interessata a superare le sue difficoltà specifiche e che il particolare insegnamento impartito alla figlia del ricorrente era dispensato da due persone prive di una formazione medica.

49 Di conseguenza, il Tribunale ritiene che il programma di cui trattasi, non essendo stato concepito né attuato da persone legalmente autorizzate all' esercizio della professione medica o paramedica o da un istituto medico o paramedico debitamente riconosciuto, non riveste neanch' esso carattere medico o paramedico. Ne consegue che l' ufficio di liquidazione non ha violato l' art. 72, n. 1, dello Statuto rifiutandosi di rimborsare al 100% le spese relative al programma suddetto.

50 Il primo mezzo va pertanto respinto.

Sul mezzo relativo alla mancanza di base legale della decisione impugnata, ad un errore manifesto, ad uno sviamento di potere ed all' incompetenza dell' autore della decisione impugnata

Argomenti delle parti

51 Con il secondo mezzo, il ricorrente sostiene, in primo luogo, che la decisione 9 marzo 1987 è sprovvista di base legale, dal momento che le disposizioni dello Statuto prevedono soltanto percentuali di rimborso dell' 80, 85, 90 e 100%, e nessuna di esse prevede una percentuale di rimborso del 50%. In secondo luogo, fa valere che tale decisione è viziata da un errore manifesto di fatto e di diritto, essendo stata adottata sulla base di un unico parere medico, reso senza alcuna cognizione del caso particolare dell' interessato e contrastante con gli altri pareri unanimi dei medici specialisti, e integra in tal modo un manifesto abuso di potere. In terzo luogo, il ricorrente afferma che l' ufficio di liquidazione di Bruxelles, al quale il fascicolo era stato trasmesso a motivo di un vuoto gerarchico nell' ufficio di liquidazione di Lussemburgo, non era competente ad occuparsi del caso.

52 Il Parlamento non nega che le disposizioni dello Statuto non prevedano il rimborso al 50%, ma osserva che la decisione si basa sul parere del medico di fiducia, secondo il quale "dato che il programma speciale comporta una parte dedicata a corsi di recupero ed una parte dedicata a un trattamento specializzato, è opportuno che la cassa di assicurazione malattia assuma a suo carico il 50% delle spese". Il Parlamento replica inoltre che, in materia di rimborso delle spese di malattia, lo Statuto non prevede consultazioni di medici specialisti e che è privo di rilievo il fatto che la decisione disponga in senso contrario al parere di tali medici. Aggiunge ancora che il fatto che le domande di rimborso dei dipendenti del Parlamento siano, in via di principio, trattate dall' ufficio di liquidazione di Lussemburgo non implica affatto che l' ufficio di liquidazione di Bruxelles sia incompetente ad occuparsene. Nella fattispecie, quest' ultimo è intervenuto perché a Lussemburgo non c' era, all' epoca, un responsabile con delega di firma, in seguito alla cessazione dalle funzioni del precedente capoufficio.

Giudizio del Tribunale

53 Il Tribunale ricorda, innanzi tutto, che la decisione dell' APN 16 settembre 1986 concede al ricorrente, per il periodo 1 settembre 1986 - 31 agosto 1987, corrispondente all' anno scolastico 1986/1987, il rimborso al 100% delle spese mediche relative alla grave malattia della figlia. La decisione 9 marzo 1987, con cui l' ufficio di liquidazione di Lussemburgo assume l' onere, nella misura del 50%, delle spese del programma di "educational therapy", costituisce un provvedimento di attuazione della decisione di massima del 16 settembre 1986. Come ha giustamente rilevato il Parlamento, detta decisione iniziale del 16 settembre 1986 non implicava affatto che l' amministrazione avrebbe rimborsato spese non aventi carattere medico, il che sarebbe stato comunque contrario all' art. 72 dello Statuto. La decisione 9 marzo 1987 dell' ufficio di liquidazione, in realtà, stabilisce la misura in cui le spese complessive attinenti al programma di "remedial teaching" vanno considerate spese di malattia, così da rientrare nella categoria dei rischi di malattia coperti dalle disposizioni statutarie. In questa misura, che l' amministrazione ha nella specie fissato al 50%, tali spese sono integralmente rimborsate, in conformità alla decisione di massima del 16 settembre 1986. Ne consegue che è infondato l' argomento del ricorrente secondo cui nessuna disposizione statutaria prevede un rimborso del 50%.

54 Quanto al secondo argomento dedotto dal ricorrente, secondo il quale la decisione 9 marzo 1987 è viziata da errore manifesto di fatto e di diritto in quanto è stata adottata senza tener conto dei pareri unanimi dei medici specialisti che conoscevano il caso specifico della figlia, il Tribunale ricorda, innanzi tutto (v. sopra, punti 43 e 53), che l' APN, con decisione 16 settembre 1986, ha riconosciuto che la malattia che colpisce la figlia del ricorrente è una malattia grave ai sensi dell' art. 72, n. 1, dello Statuto. Il Tribunale ritiene infondato l' argomento del ricorrente, nella parte in cui fa carico al Parlamento di non aver tenuto conto dei suddetti pareri nell' adottare la decisione di riconoscere soltanto nella misura del 50% le spese relative al programma di "remedial teaching" come spese di malattia. Infatti le disposizioni statutarie pertinenti non prevedono la consultazione di medici specialisti esterni. Occorre inoltre rilevare che l' ufficio di liquidazione ha chiesto il parere del medico di fiducia, il quale era a conoscenza di tutti gli elementi specifici del caso di specie. Quanto al resto, va ricordato che la nozione di abuso o di sviamento di potere ha una portata ben precisa: essa implica che l' autorità amministrativa abbia usato i propri poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati attribuiti (v. la sentenza della Corte 4 febbraio 1982, causa 817/79, Buyl/Commissione, Racc. pag. 245). E' giurisprudenza costante che una decisione è viziata da abuso o da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati (v., ad esempio, la sentenza della Corte 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei conti, Racc. pag. 2447). Poiché il ricorrente non ha fornito tali indizi, si deve concludere che nella fattispecie non è stata provata la sussistenza di un abuso di potere e che l' argomento del ricorrente che vi fa riferimento dev' essere respinto.

55 Quanto al terzo argomento del ricorrente, relativo all' incompetenza dell' ufficio di liquidazione di Bruxelles, il Tribunale ricorda che l' art. 20 della regolamentazione sulla copertura dispone che "gli uffici di liquidazione sono creati o soppressi dalla Commissione là dove essa lo ritiene necessario, tenendo conto in particolare delle sedi di servizio dei funzionari" e che "ciascun ufficio di liquidazione ha il compito di ricevere e liquidare le domande di rimborso spese presentate dagli affiliati iscritti presso di esso e di effettuare i relativi pagamenti". Quest' articolo mira quindi a consentire una trattazione pragmatica ed efficace delle domande di rimborso nell' ambito del regime comune. La ripartizione delle domande tra i vari uffici di liquidazione è basata esclusivamente su un criterio geografico e non implica una ripartizione di diversi poteri o di diversi compiti. Di conseguenza, tenuto conto altresì delle spiegazioni fornite dal convenuto e non contestate dal ricorrente, non vi sono obiezioni a che la domanda del ricorrente sia stata, in un primo momento, trasmessa all' ufficio di liquidazione di Bruxelles al fine di evitare un' interruzione nell' evasione delle domande di rimborso. L' argomento del ricorrente va pertanto disatteso.

56 Da quanto sopra esposto consegue che il secondo mezzo del ricorrente è infondato e pertanto, dev' essere respinto.

Sul mezzo relativo alla violazione dell' art. 72, n. 3, dello Statuto

Argomenti delle parti

57 Nell' ambito del terzo mezzo il ricorrente sostiene di aver diritto a fruire di un rimborso speciale in forza dell' art. 72, n. 3, dello Statuto. Egli afferma che sono soddisfatti i requisiti stabiliti dall' art. 72, n. 3, dello Statuto e dall' art. 8, n. 2, della regolamentazione sulla copertura. Fa valere che le tasse d' iscrizione alla British School di Bruxelles per l' anno scolastico 1986/1987 sono ammontate a 325 000 BFR, mentre la somma da lui percepita per lo stesso periodo è stata di 140 000 BFR. Il programma di "remedial teaching", inoltre, è costato 112 200 BFR per l' anno scolastico 1986/1987. Poiché la metà di tale onere finanziario supplementare ammonta a 56 100 BFR, egli ha dovuto sostenere, da solo, una spesa totale di 241 000 BFR l' anno, cioè un importo superiore alla metà del suo stipendio base.

58 Il Parlamento rileva che il ricorrente non ha presentato alcuna domanda di rimborso speciale ai sensi dell' art. 8, n. 2, della regolamentazione sulla copertura e non può quindi far carico all' APN di non avergli accordato tale rimborso. In subordine il Parlamento contesta il calcolo effettuato dal ricorrente. L' art. 72, n. 3, dello Statuto riguarda esclusivamente spese rimborsabili ai sensi dell' art. 72 stesso. Ne consegue che le tasse d' iscrizione alla British School non possono essere inserite nel calcolo. La spesa di 56 100 BFR sostenuta dal ricorrente in relazione al programma di "remedial teaching" non supera perciò la metà del suo stipendio base mensile.

Giudizio del Tribunale

59 Il Tribunale ricorda che, a norma dell' art. 8, n. 2, della regolamentazione sulla copertura, nella versione vigente all' epoca dei fatti, il procedimento amministrativo per la concessione di un rimborso speciale ai sensi dell' art. 72, n. 3, dello Statuto doveva essere instaurato con una domanda del dipendente che intendesse fruire di tale rimborso.

60 Pertanto, occorre innanzi tutto accertare se il ricorrente abbia presentato una domanda di rimborso speciale ai sensi dell' art. 72, n. 3, dello Statuto, come prescriveva l' art. 8 della regolamentazione sulla copertura. A tale proposito, il Tribunale constata che il ricorrente non ha provato di aver presentato tale domanda.

61 Ne consegue che, non avendo presentato la domanda previa prescritta dall' art. 8 della regolamentazione sulla copertura, il ricorrente non può, nell' ambito del presente ricorso, far valere la violazione dell' art. 72, n. 3, dello Statuto.

Sul mezzo relativo alla violazione del dovere di sollecitudine

Argomenti delle parti

62 Nell' atto introduttivo il ricorrente, con il suo quarto mezzo, fa valere una violazione chiara e manifesta del dovere di sollecitudine che l' APN ha nei suoi confronti. Nella replica, il ricorrente precisa di aver esposto dettagliatamente, nel suo reclamo, l' ampiezza del pregiudizio arrecatogli dalla decisione dell' amministrazione di rimborsargli le spese attinenti al programma di "remedial teaching" soltanto nella misura del 50% e di aver inoltre risposto all' argomento tratto dall' amministrazione dall' esistenza di una "linea di bilancio ad hoc spese scolastiche". Egli ritiene che il dovere d' assistenza e di sollecitudine previsto dall' art. 24 dello Statuto obblighi l' istituzione a rimborsargli la totalità delle spese mediche e paramediche da lui sostenute.

63 Il Parlamento, dopo aver fatto notare, nel controricorso, che il ricorrente non aveva per nulla precisato tale mezzo, ha rilevato, nella controreplica, che i mezzi eventualmente dedotti da un ricorrente contro un atto arrecante pregiudizio devono riferirsi all' atto stesso. Per l' anno contemplato dall' atto lesivo (1986/1987), il riferimento alla linea di bilancio ad hoc per l' anno 1987/1988 è inoperante e la censura formulata dal ricorrente è priva di oggetto.

Giudizio del Tribunale

64 Il Tribunale rileva che, ai sensi dell' art. 19, primo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, che si applica al Tribunale in forza dell' art. 46, primo comma, dello Statuto stesso, e ai sensi dell' art. 38, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, che si applicava all' epoca della fase scritta svoltasi dinanzi alla stessa, l' atto introduttivo deve contenere l' esposizione sommaria dei motivi dedotti. Ciò significa che l' atto introduttivo deve rendere manifesto in che cosa consista il mezzo sul quale il ricorso si basa, cosicché la semplice enunciazione astratta non risponde alle prescrizioni dello Statuto e del regolamento di procedura (v. le sentenze della Corte 15 dicembre 1961, cause riunite 19/60, 21/60, 2/61 e 3/61, Fives Lille Cail e.a./Alta Autorità, Racc. pag. 545, in particolare pag. 575, e 5 marzo 1991, causa C-330/88, Grifoni/CEEA, Racc. pag. I-1045, in particolare pag. I-1067; ed anche la sentenza del Tribunale 18 novembre 1992, causa T-16/91, Rendo e.a./Commissione, Racc. pag. II-2417). Non può pertanto considerarsi sufficiente il semplice riferimento ad una violazione dell' obbligo d' assistenza e di sollecitudine di cui all' art. 24 dello Statuto, come formulato nell' atto introduttivo, senza ulteriori specificazioni riguardanti l' obbligo che sarebbe stato violato.

65 E' vero che il ricorrente ha precisato, nella replica, che rimprovera al Parlamento di avergli negato il rimborso integrale delle spese relative al programma di "remedial teaching" seguito dalla figlia e che, a motivo di tale diniego, egli ha subito un danno. Tuttavia, come emerge dall' art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, è vietata la deduzione di mezzi nuovi in corso di causa. Poiché il ricorrente ha specificato il mezzo in esame solo nella fase della replica, tale mezzo va respinto come tardivo.

La causa T-74/89

Sulla ricevibilità delle conclusioni del ricorrente dirette al riconoscimento, da parte del Tribunale, del suo diritto al rimborso al 100% delle spese mediche e paramediche relative alla grave malattia della figlia, nonché delle conclusioni dirette al riconoscimento, da parte del Tribunale, del suo diritto al rimborso della totalità delle spese sostenute nell' ambito del programma di "remedial teaching" seguito dalla figlia

Argomenti delle parti

66 Il Parlamento considera prive di oggetto sia le conclusioni del ricorrente dirette al riconoscimento, da parte del Tribunale, ai sensi dell' art. 72, n. 1, dello Statuto, del suo diritto, per il periodo 1987/1988, al rimborso al 100% delle spese mediche e paramediche relative alla grave malattia della figlia, sia quelle dirette al riconoscimento, da parte del Tribunale, del diritto del ricorrente al rimborso della totalità delle spese sostenute nell' ambito del programma di "remedial teaching" seguito dalla figlia nel periodo 1987/1988, aumentate degli interessi di mora a decorrere dalla data di esigibilità del rimborso fino al loro effettivo pagamento.

67 A tale proposito, il Parlamento sostiene che il ricorso è diretto contro la decisione con cui l' ufficio di liquidazione respinge la domanda di autorizzazione previa presentata dal ricorrente il 18 ottobre 1987, riguardante il programma di "remedial teaching" che la figlia doveva seguire nell' anno scolastico 1987/1988. Il Parlamento rileva che detta domanda si inseriva nell' ambito delle disposizioni del punto IX o, in subordine, del punto XV dell' allegato I della regolamentazione sulla copertura, mentre le conclusioni presentate nella presente causa si inseriscono nell' ambito del punto IV della citata regolamentazione. Il Parlamento ne conclude che, in questa parte, il ricorso ha un oggetto diverso da quello dell' atto impugnato e non è stato preceduto da un reclamo.

68 Inoltre il Parlamento ricorda che il Tribunale non può, nell' ambito del sindacato di legittimità esercitato ai sensi dell' art. 91 dello Statuto, sostituire la propria decisione a quella dell' amministrazione, né rivolgere ingiunzioni a quest' ultima (v. sentenza della Corte 27 aprile 1989, causa 192/88, Turner/Commissione, Racc. pag. 1071).

69 Il ricorrente ritiene accertato il fatto che egli ha sempre basato il suo ricorso sull' art. 72 dello Statuto. Egli sostiene che le spese occasionate dal programma di "remedial teaching" si debbono considerare nella loro totalità come spese di malattia e debbono pertanto essere rimborsate, al pari delle altre spese relative a malattie riconosciute gravi dall' APN, nella misura del 100%. Il ricorrente ritiene che il suo ricorso sia interamente ricevibile.

Giudizio del Tribunale

70 Con le conclusioni in esame il ricorrente richiede al Tribunale di pronunciare varie dichiarazioni di principio dirette, in realtà, a riconoscere il suo diritto al rimborso al 100% delle spese sostenute nell' ambito del programma di "remedial teaching" seguito dalla figlia e, in tal modo, a far sì che il Tribunale rivolga già ora ingiunzioni all' autorità incaricata dell' esecuzione della sentenza che sarà emessa nel presente caso.

71 Orbene, non compete al Tribunale, nell' ambito del sindacato di legittimità, rivolgere ingiunzioni alle autorità comunitarie né sostituire la propria decisione a quella di tali autorità. Si devono quindi dichiarare irricevibili le conclusioni in esame.

Nel merito

72 A sostegno del ricorso nella causa T-74/89 il ricorrente fa valere, in primo luogo, che la decisione impugnata è priva di base legale. In secondo luogo, egli la ritiene fondata su motivi illegittimi. In terzo luogo, il ricorrente sostiene che essa è viziata da un errore di fatto e di diritto. In quarto luogo, deduce la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e, in quinto luogo, la violazione del dovere di sollecitudine.

° Sui mezzi relativi rispettivamente al difetto di base legale, a motivi illegittimi ed ad un errore di fatto e di diritto

Argomenti delle parti

73 Nell' ambito del primo mezzo il ricorrente sostiene che la decisione che gli nega ogni rimborso per le spese relative al programma di "remedial teaching" seguito dalla figlia nell' anno scolastico 1987/1988 è priva di base legale e contravviene all' art. 72, n. 1, dello Statuto, il quale prescrive che un rimborso al 100% sia accordato al dipendente, al coniuge o alle altre persone a suo carico in caso di malattia riconosciuta di gravità analoga a quella delle altre malattie specificate nell' articolo stesso. Il ricorrente, ricordando che un rimborso al 100% gli è stato concesso continuativamente e senza che alcuna riserva venisse formulata per oltre cinque anni, ritiene che nessuna disposizione statutaria possa giustificare un tale voltafaccia rispetto alle precedenti decisioni.

74 Il Parlamento non contesta che il ricorrente abbia diritto a un rimborso al 100%, conformemente alle disposizioni dell' art. 72, n. 1, dello Statuto, quali precisate dal punto IV dell' allegato I della regolamentazione sulla copertura, ma sottolinea che possono essere assunte a carico soltanto delle spese di malattia nel senso dell' interpretazione proposta dal comitato di gestione del regime comune. Quand' anche le spese in questione potessero qualificarsi come prestazioni non previste, ai sensi del punto XV dell' allegato I, esse potrebbero comunque essere assunte a carico soltanto alle condizioni stabilite, caso per caso, dal comitato di gestione. Inoltre, sottolinea il Parlamento, la possibilità di assumere l' onere di prestazioni non previste non implica affatto l' esistenza di un obbligo in tal senso. Il Parlamento, facendo riferimento alla citata sentenza della Corte Buyl/Commissione, ricorda che ogni decisione di rimborso è adottata sulla base delle risultanze del fascicolo e che la prassi seguita in passato nei riguardi del ricorrente non può vincolare l' amministrazione, dal momento che quest' ultima non si è mai impegnata nei confronti del ricorrente a mantenere una determinata quota d' intervento.

75 Nella controreplica il Parlamento ha aggiunto che l' assunzione al 100% a carico, durante gli anni scolatici 1983/1984 e 1984/1985, delle spese relative ai corsi speciali seguiti dalla figlia del ricorrente riguardava un insegnamento impartito presso la Sibford School, istituto noto per gli strumenti che mette a disposizione dei bambini aventi difficoltà scolastiche, in particolare di tipo dislettico. Quando l' ufficio di liquidazione si è rifiutato, a partire dal 1985/1986, di farsi carico al 100% delle spese relative ai corsi speciali, questi ultimi erano impartiti presso la British School di Bruxelles. Considerati i documenti forniti da ciascuna delle due scuole, l' ufficio di liquidazione ha ritenuto che la British School, a differenza della Sibford School, non fosse un istituto specializzato.

76 Con il secondo mezzo il ricorrente sostiene che la decisione è basata su motivi illegittimi, in quanto giustifica il diniego di assunzione a carico delle spese in questione con il fatto che queste ultime si riferivano a corsi di recupero di matematica. A detta del ricorrente, spettava all' autorità competente pronunciarsi sul se la malattia della figlia rientrasse nella categoria delle "altre malattie riconosciute di analoga gravità", per le quali è consentito il rimborso al 100%. Il ricorrente, il quale sottolinea che l' amministrazione non ha preso in considerazione le circostanziate spiegazioni fornite dal responsabile della British School di Bruxelles, sostiene che le spese in oggetto rientrano nella categoria delle spese mediche o paramediche, come lo stesso convenuto aveva ammesso in precedenza.

77 Il Parlamento replica che l' unico oggetto della controversia riguarda la natura medica o meno delle spese di cui trattasi. Ritiene che dette spese non fossero spese di malattia ai sensi dell' allegato I della regolamentazione sulla copertura, secondo l' interpretazione che a tale nozione ha dato il comitato di gestione. Basandosi su otto documenti, fra i quali un certificato della dott.ssa Judith Themen della Sibford School, un rapporto ed un certificato del dott. Marc Boel ed altri documenti stilati dal ricorrente stesso, il Parlamento sostiene che i corsi considerati hanno carattere tecnico e non medico. A tale proposito aggiunge che, secondo la disposizione di interpretazione della nozione di spese di malattia, adottata dai capi di amministrazione il 10 settembre 1987, le prestazioni che rientrano in questa nozione "devono essere fornite da una o più persone legalmente autorizzate ad esercitare la professione medica o paramedica o da organismi medici debitamente riconosciuti dalle autorità competenti". Ora, la British School non è uno stabilimento medico né paramedico debitamente riconosciuto dalle autorità competenti e le informazioni fornite dal ricorrente non dimostrano che il trattamento oggetto della controversia sia stato eseguito da una o più persone legalmente autorizzate all' esercizio della professione medica o paramedica. Il convenuto osserva, d' altra parte, che le qualifiche delle persone incaricate, nella specie, del programma di "remedial teaching" non sono menzionate nella direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate a agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 167, pag. 1).

78 Con il terzo mezzo, il ricorrente sostiene che la decisione contestata è manifestamente viziata da un errore di fatto e di diritto, in quanto non tiene conto del fatto che le persone che si occupano della figlia sono tutte, ad eccezione della signora P., professionisti appartenenti al mondo medico o paramedico ed in quanto non prende in considerazione i certificati medici da lui prodotti, da cui emerge chiaramente che le due terapie seguite, cioè la terapia psicologica e la "remedial teaching-educational therapy", formano un insieme inscindibile che rientra nell' ambito di un programma globale di cure di riabilitazione. La decisione impugnata è in contrasto con le molte altre proposte di rimborso che sono state presentate, in particolare dal medico di fiducia. Il ricorrente sostiene inoltre che il parere 8 febbraio 1988 del Consiglio medico, sul quale è basato, tra l' altro, il parere 28 settembre 1988 del comitato di gestione, non gli è stato comunicato e che sua figlia non è mai stata esaminata da un medico di fiducia dell' istituzione.

79 Il Parlamento ribadisce che tutti i meccanismi di consultazione e di parere previsti dallo Statuto sono stati rispettati e che tutti gli organi interessati hanno avuto conoscenza del fascicolo completo, compresi i pareri medici emessi dal dott. Marc Boel e il documento che elenca le qualifiche professionali del personale della British School che prende parte al programma speciale di cui fruiva la figlia del ricorrente.

Giudizio del Tribunale

80 Il Tribunale rileva che la questione che è alla base dei tre mezzi in esame è essenzialmente quella del se le spese occasionate dal programma di "remedial teaching" seguito dalla figlia del ricorrente durante l' anno scolastico 1987/1988 presso la British School siano delle spese di malattia ai sensi dell' art. 72, n. 1, dello Statuto e dell' allegato I della regolamentazione sulla copertura. Occorre pertanto esaminarli insieme.

81 Poiché il Tribunale ha giudicato che il programma di "remedial teaching" seguito dalla figlia del ricorrente presso la British School durante l' anno scolastico 1986/1987 non rivestiva carattere medico o paramedico (v. sopra, punto 49) e poiché il ricorrente non ha dimostrato e neppure asserito che il programma seguito nell' anno scolastico 1987/1988 era stato concepito o organizzato diversamente, si deve considerare che la decisione di non riconoscere le spese relative a detto programma come spese coperte dall' assicurazione contro i rischi di malattia ai sensi dell' art. 72, n. 1, dello Statuto non è viziata da errori di diritto né da errori di fatto.

82 Per quanto riguarda la legittimità della decisione, e con riferimento alla censura secondo cui il rifiuto di rimborsare al 100% le spese di cui trattasi costituirebbe un' inversione di tendenza rispetto a precedenti decisioni, il Tribunale rileva che l' APN ha l' obbligo di accertare, quando esamina ogni domanda di rimborso, se sussistano i presupposti per il rimborso ai sensi dell' art. 72, n. 1, dello Statuto, alla luce degli elementi di fatto e di diritto che le sono sottoposti dall' interessato, senza essere vincolata da una precedente decisione adottata in base ad elementi diversi o meno completi.

83 Il Tribunale osserva inoltre che l' amministrazione non ha fornito al ricorrente nessuna assicurazione precisa circa il rimborso, in futuro, delle spese relative al programma di "remedial teaching" e quindi, non ha affatto indotto il ricorrente a fare affidamento sul mantenimento di una situazione preesistente riguardo al quale essa avrebbe avuto un potere discrezionale.

84 Quanto all' argomento del ricorrente relativo al fatto che il parere 8 febbraio 1988 del Consiglio medico, uno degli elementi presi in considerazione dal comitato di gestione del regime comune nel parere 28 settembre 1988, n. 16/88, che ha confermato la decisione 28 marzo 1988 dell' ufficio di liquidazione, non gli è stato comunicato, bisogna ricordare che la regolamentazione sulla copertura, in particolare nel capitolo II, non prevede la comunicazione all' interessato dell' eventuale parere del Consiglio medico, riunitosi su richiesta del comitato di gestione. Il Tribunale osserva che il ricorrente non ha precisato in che modo la mancata comunicazione di tale parere abbia arrecato pregiudizio alla sua situazione giuridica. A questo proposito, il Tribunale rileva che il ricorrente ha avuto ampia possibilità di far valere le sue ragioni contro la decisione impugnata. Ne consegue che l' argomento del ricorrente deve essere respinto.

85 Per quanto riguarda l' addebito, formulato dal ricorrente nei confronti del convenuto, di non aver fatto esaminare la figlia dal medico di fiducia dell' istituzione, il Tribunale ricorda che il Parlamento ha affermato, senza essere contraddetto dal ricorrente, che tutti gli organi decisionali interessati hanno preso visione di un fascicolo completo, che in particolare conteneva i pareri del dott. Marc Boel a proposito della figlia del ricorrente ed un documento che elenca le qualifiche professionali del personale della British School che ha preso parte al programma speciale di cui fruiva la figlia del ricorrente. Ne consegue che il convenuto ha adottato la decisione impugnata con piena cognizione dello stato di salute della figlia del ricorrente, come pure delle qualifiche del personale della British School. Questo argomento del ricorrente va perciò respinto.

86 Dall' insieme delle suesposte considerazioni risulta che i primi tre mezzi dedotti dal ricorrente devono essere respinti.

° Sul mezzo relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Argomenti delle parti

87 Nell' ambito del quarto mezzo il ricorrente deduce la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Egli rimprovera al convenuto di non aver richiamato la sua attenzione sulla disposizione d' interpretazione della nozione di spese di malattia adottata dai capi di amministrazione il 10 settembre 1987, in modo da consentirgli di prendere le misure necessarie a fornire la prova che le persone che si occupavano della figlia erano legalmente autorizzate all' esercizio della professione medica o paramedica. Il ricorrente sostiene inoltre che le autorità competenti avrebbero dovuto prendere i provvedimenti necessari allo scopo di riconoscere debitamente la British School. Secondo il ricorrente, il comportamento omissivo del convenuto integra una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, che ogni dipendente ha diritto di vedere rispettato dall' istituzione di cui fa parte.

88 Il Parlamento osserva che i dati relativi alle qualifiche mediche o paramediche delle persone che si occupano del programma speciale sono stati comunicati al medico di fiducia e sono stati presi in considerazione. Aggiunge che soltanto un istituto medico o paramedico può essere riconosciuto e che questo non è il caso della British School.

Giudizio del Tribunale

89 Il Tribunale ricorda anzitutto che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l' amministrazione comunitaria gli ha dato aspettative fondate. Per contro, nessun dipendente può invocare una violazione del principio del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall' amministrazione (v. in particolare la sentenza del Tribunale 17 dicembre 1992, causa T-20/91, Holtbecker/Commissione, Racc. pag. II-2599).

90 Il Tribunale ricorda poi che le disposizioni d' interpretazione della regolamentazione sulla copertura, adottate dal comitato di gestione ed approvate dai capi di amministrazione, costituiscono norme di carattere pubblico, che sono state portate a conoscenza dei dipendenti delle istituzioni comunitarie e sono accessibili ad essi.

91 Ne consegue che l' amministrazione, astenendosi dal richiamare l' attenzione del ricorrente sulle citate disposizioni d' interpretazione, non può aver ingenerato in lui la fondata speranza che l' APN avrebbe rimborsato le spese occasionate dal programma di "remedial teaching" seguito dalla figlia durante l' anno scolastico 1987/1988. Del pari, il fatto che l' amministrazione non abbia preso provvedimenti allo scopo di riconoscere la British School come istituto medico o paramedico non può costituire, di per sé, violazione del principio invocato.

92 Di conseguenza, il mezzo relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento non può essere accolto.

° Sul mezzo relativo alla violazione del dovere di sollecitudine

Argomenti delle parti

93 Il ricorrente sostiene che il Parlamento è venuto meno al suo dovere di sollecitudine annullando puramente e semplicemente il rimborso delle spese da lui sopportate, mentre l' onere finanziario dei corsi speciali seguiti dalla figlia è molto gravoso. Egli ha spiegato che, nel corso dell' anno scolastico 1987/1988, le spese riguardanti i corsi speciali sono ammontate a 198 000 BFR e le spese dell' insegnamento di base presso la British School a 341 000 BFR, mentre il suo stipendio base, dal luglio al dicembre 1987, era di 312 226 BFR e, dal gennaio al giugno 1988, di 326 697 BFR.

94 Il Parlamento osserva che il dovere di sollecitudine implica che l' autorità, quando decide sulla situazione di un dipendente, prenda in considerazione l' insieme degli elementi in grado di determinare la sua decisione, tenendo conto sia dell' interesse del servizio sia di quello del dipendente interessato. A tale proposito, il Parlamento sostiene che il ricorrente non ha specificato in che modo il convenuto sia venuto meno a tale dovere, tenuto conto, da un lato, delle somme supplementari che gli sono state versate a titolo di raddoppio dell' assegno per figlio a carico e dell' assegno scolastico e, dall' altro, dell' aumento del reddito mensile derivante dalla riduzione fiscale supplementare di 13 015 BFR al mese. Il Parlamento fa notare, d' altra parte, che il ricorrente non ha presentato alcuna domanda diretta ad ottenere, a motivo della sua situazione particolarmente difficile dovuta allo stato di salute della figlia, l' applicazione dell' art. 76 dello Statuto e che nessun documento in possesso dell' APN ha permesso di giudicare, considerato lo stipendio del ricorrente, che quest' ultimo fosse in una situazione particolarmente difficile. Inoltre, il Parlamento sottolinea che il dovere di sollecitudine non comportava affatto che le spese di recupero scolastico fossero a carico del regime comune.

Giudizio del Tribunale

95 Il Tribunale rileva, in primo luogo, che la decisione impugnata non contiene revoca delle precedenti decisioni di rimborso delle spese occasionate dai corsi speciali seguiti dalla figlia del ricorrente, ma contiene un diniego di autorizzazione previa riguardo al programma di "educational therapy" che la figlia del ricorrente doveva seguire durante l' anno scolastico 1987/1988.

96 Secondo una giurisprudenza costante, il dovere di sollecitudine dell' amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti rispecchia l' equilibrio dei diritti e dei doveri reciproci che lo Statuto ha istituito nei rapporti fra la pubblica autorità e i dipendenti pubblici. Questo dovere implica in particolare che, quando si pronuncia sulla situazione di un dipendente, l' autorità deve prendere in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la sua decisione e in tale contesto deve tener conto non solo dell' interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente (sentenza 23 ottobre 1986, causa 321/85, Schwiering/Corte dei conti, Racc. pag. 3199, punto 18 della motivazione; sentenza del Tribunale 20 giugno 1990, causa T-133/89, Burban/Parlamento, Racc. pag. II-245, punto 27 della motivazione). Tuttavia, la tutela dei diritti e degli interessi dei dipendenti deve sempre trovare un limite nell' osservanza delle norme vigenti (sentenza del Tribunale 27 marzo 1990, causa T-123/89, Chomel/Commissione, Racc. pag. II-131, punto 32 della motivazione).

97 Nella fattispecie l' APN ha respinto la domanda di autorizzazione previa presentata dal ricorrente il 18 ottobre 1987 a proposito del programma di "remedial teaching" che la figlia doveva seguire durante l' anno scolastico 1987/1988, per il motivo, giudicato legittimo dal Tribunale, che essa non poteva, sulla base delle informazioni di cui disponeva e delle vigenti disposizioni dello Statuto, riconoscere le spese attinenti a detto programma come spese coperte dall' assicurazione contro i rischi di malattia ai sensi dell' art. 72, n. 1, dello Statuto. Ne consegue che il Parlamento, avendo adottato la sua decisione nel rispetto delle norme vigenti, dopo aver proceduto ad una valutazione completa di tutti gli elementi determinanti, non è venuto meno al dovere di sollecitudine che gli incombe.

98 Il mezzo relativo alla violazione del dovere di sollecitudine va pertanto respinto.

La causa T-33/89 e la causa T-74/89

99 Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che i due ricorsi vanno interamente respinti.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

100 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Si deve pertanto disporre, in entrambe le cause, che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

101 Ai sensi del combinato disposto dell' art. 91 e dell' art. 74 del regolamento di procedura, le spese di viaggio e di soggiorno e l' indennità compensativa di mancato guadagno dovute ai testimoni sono considerate spese ripetibili. Nella fattispecie, si deve disporre, che le spese relative all' escussione dei testimoni saranno sopportate dal ricorrente.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) I ricorsi sono respinti.

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

3) Il ricorrente sopporterà le spese relative all' escussione dei testimoni.

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