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Document 61989TJ0013
Judgment of the Court of First Instance (First Chamber) of 10 March 1992. # Imperial Chemical Industries plc v Commission of the European Communities. # Competition - Concepts of agreement and concerted practice - Collective responsibility. # Case T-13/89.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 10 marzo 1992.
Imperial Chemical Industries plc contro Commissione delle Comunità europee.
Concorrenza - Nozioni di accordo e di pratica concordata - Responsabilità collettiva.
Causa T-13/89.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 10 marzo 1992.
Imperial Chemical Industries plc contro Commissione delle Comunità europee.
Concorrenza - Nozioni di accordo e di pratica concordata - Responsabilità collettiva.
Causa T-13/89.
Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-01021
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:35
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 10 MARZO 1992. - IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - NOZIONI DI ACCORDO E DI PRATICA CONCERTATA - RESPONSABILITA COLLETTIVA. - CAUSA T-13/89.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-01021
edizione speciale svedese pagina II-00183
edizione speciale finlandese pagina II-00175
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione della Commissione che accerta un' infrazione - Elementi di prova che possono essere presi in considerazione a carico
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
2. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Rispetto dei diritti della difesa - Diritto delle parti coinvolte in un procedimento di ricevere comunicazione della relazione del consigliere-uditore e di commentarla - Insussistenza
3. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Nozione - Concorsi di volontà in merito al comportamento da adottare sul mercato
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
4. Concorrenza - Intese - Divieto - Intese che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale - Applicazione dell' art. 85 del Trattato
(Trattato CEE, art. 85)
5. Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Nozione - Coordinamento e cooperazione incompatibili con l' obbligo incombente a ogni impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato - Riunioni tra concorrenti aventi come scopo lo scambio di informazioni determinanti per l' elaborazione della strategia commerciale dei partecipanti
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
6. Concorrenza - Intese - Infrazione complessa che presenta elementi da qualificare come accordi ed elementi propri della pratica concordata - Qualificazione unica come "accordo e pratica concordata" - Ammissibilità - Conseguenze relative agli elementi di prova da raccogliere
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
7. Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri - Valutazione complessiva e non al livello del singolo partecipante
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
8. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione emessa ai sensi delle norme in materia di concorrenza
(Trattato CEE, art. 190)
9. Concorrenza - Ammende - Importo - Fissazione - Criteri - Gravità delle infrazioni - Elementi di valutazione - Inasprimento generale delle ammende - Ammissibilità - Presupposti
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
10. Atti delle istituzioni - Presunzione di validità - Impugnazione - Condizioni
1. Una decisione avente come destinataria un' impresa ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato può tenere in considerazione come mezzi di prova a carico di quest' ultima solo i documenti nel caso dei quali era evidente, già in fase di comunicazione degli addebiti e grazie alla menzione fattane in detta comunicazione o nei suoi allegati, che la Commissione intendeva avvalersene e dei quali l' impresa abbia quindi potuto esaminare, in tempo utile e in contraddittorio, il valore probatorio.
2. I diritti della difesa non esigono che le imprese implicate in un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato possano commentare la relazione del consigliere-uditore. Infatti, il rispetto dei diritti della difesa è adeguatamente garantito se i vari organi che concorrono alla formazione della decisione finale sono stati correttamente informati degli argomenti formulati dalle imprese in risposta agli addebiti comunicati loro dalla Commissione e agli elementi di prova presentati dalla Commissione per suffragare tali addebiti. Orbene, la relazione del consigliere-uditore è un documento puramente interno alla Commissione, che ha solo valore di parere e che non ha lo scopo di integrare o correggere gli argomenti delle imprese, né quello di formulare nuovi addebiti o fornire elementi probatori nuovi a carico delle imprese.
3. Perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui tra diverse imprese si siano avuti concorsi di volontà volti al conseguimento di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita.
4. L' art. 85 del Trattato si applica agli accordi tra imprese che non sono più in vigore, ma che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale.
5. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire la nozione di pratica concordata, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che ciò non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato.
Costituisce pratica concordata la partecipazione a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita, nel corso delle quali talune imprese concorrenti si scambino informazioni sui prezzi che si propongono di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritengono necessarie o sui dati relativi alle loro vendite, poiché le informazioni in tal modo comunicate sono necessariamente tenute in considerazione dalle imprese partecipanti al fine di determinare il proprio comportamento sul mercato.
6. Poiché l' art. 85, n. 1, del Trattato non prevede qualifiche specifiche per un' infrazione complessa e tuttavia unica, essendo costituita da un' azione continuata, caratterizzata da un' unica finalità e composta ad un tempo da elementi che vanno qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate", tale infrazione può essere qualificata "accordo e pratica concordata" senza che sia richiesta simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata.
7. Si deve ritenere che un' impresa abbia partecipato a un accordo o a una pratica concordata in grado di pregiudicare il commercio fra Stati membri e che essa abbia in tal modo infranto l' art. 85, n. 1, del Trattato, qualora il risultato del comportamento delle imprese partecipanti nel loro complesso potesse esser tale, a prescindere dagli effetti della partecipazione di ogni singola impresa.
8. Benché a norma dell' art. 190 del Trattato la Commissione debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento nonché le considerazioni che l' hanno indotta ad adottarlo, non è necessario, trattandosi di una decisione emanata ai sensi delle norme in materia di concorrenza, che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto sollevati da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo.
9. Nel valutare la gravità di un' infrazione onde determinare l' entità dell' ammenda, la Commissione deve tener conto non solo delle circostanze particolari della fattispecie, ma anche del contesto in cui si colloca l' infrazione e deve curare che la sua azione abbia carattere dissuasivo, soprattutto per i tipi di trasgressione particolarmente nocivi per il conseguimento degli scopi della Comunità.
Il fatto che la Commissione abbia inflitto in passato ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l' attuazione della politica comunitaria in materia di concorrenza. In particolare, è lecito alla Commissione inasprire le ammende onde rafforzarne l' effetto dissuasivo quando infrazioni di un determinato tipo, per quanto la loro illegalità sia stata assodata sin dagli inizi della politica comunitaria in tema di concorrenza, sono ancora relativamente frequenti dati i vantaggi che talune imprese interessate possono trarne.
10. Posto che un atto notificato e pubblicato deve presumersi valido, tocca a colui che fa valere il difetto di validità formale o l' inesistenza di un atto fornire al giudice ragioni che lo inducano a non tener conto dell' apparenza di validità.
Nella causa T-13/89,
Imperial Chemical Industries plc, società di diritto inglese, con sede in Millbank, Londra (Regno Unito), con gli avv.ti D. Vaughan, QC, V.O. White e R.J. Coles, solicitor, e D. Anderson, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. L.H. Dupong, 14a, rue des Bains,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor A. McClellan, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, e dalla signora K. Banks, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149-Polipropilene),
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, R. Schintgen, D.A.O. Edward, H. Kirschner e K. Lenaerts, giudici,
avvocato generale: B. Vesterdorf
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale svoltasi dal 10 al 15 dicembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 luglio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Antefatti
1 Questa causa verte su una decisione con cui la Commissione ha inflitto a quindici produttori di polipropilene un' ammenda per violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Il prodotto che costituisce oggetto della decisione impugnata (in prosieguo: la "decisione") è uno dei principali polimeri termoplastici grezzi. Il polipropilene è venduto dai produttori ai trasformatori, che lo convertono in prodotti finiti o semifiniti. I maggiori produttori di polipropilene dispongono di una serie di oltre cento tipi diversi, che consentono una vasta gamma di utilizzazioni finali. I principali tipi base di polipropilene sono la rafia, l' omopolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero ad elevato impatto e le pellicole. Le imprese destinatarie della decisione sono tutte aziende produttrici di primaria importanza nel settore petrolchimico.
2 Il mercato del polipropilene dell' Europa occidentale è rifornito quasi esclusivamente da unità produttive impiantate in Europa. Prima del 1977 esso era rifornito da dieci imprese produttrici, vale a dire la Montedison (diventata la Montepolimeri SpA, a sua volta poi diventata la Montedipe SpA), la Hoechst AG, la Imperial Chemical Industries plc e la Shell International Chemical Company Ltd (dette le "quattro grandi"), che disponevano complessivamente di una quota di mercato del 64%, la Enichem Anic SpA in Italia, la Rhône-Poulenc SA in Francia, la Alcudia in Spagna, la Chemische Werke Huels e la BASF AG in Germania e la Chemie Linz AG in Austria. A seguito della scadenza dei brevetti di controllo detenuti dalla Montedison, si sono affacciati sul mercato dell' Europa occidentale, nel 1977, sette nuovi produttori: la Amoco e la Hercules Chemicals NV in Belgio, la ATO Chimie SA e la Solvay & Cie SA in Francia, la SIR in Italia, la DSM NV nei Paesi Bassi e la Taqsa in Spagna. La Saga Petrokjemi AS & Co., produttore norvegese, ha iniziato la propria attività verso la metà del 1978 e la Petrofina SA nel 1980. L' avvento dei nuovi produttori, che disponevano di una capacità nominale di circa 480 000 tonnellate, ha comportato un incremento sostanziale della capacità produttiva in Europa occidentale, alla quale, per vari anni, non ha fatto riscontro un corrispondente aumento della domanda. Ciò ha avuto come conseguenza un basso tasso di utilizzazione delle capacità di produzione, che tuttavia sarebbe gradualmente aumentato tra il 1977 e il 1983, passando dal 60% al 90%. Secondo la decisione, a partire dal 1982 l' offerta e la domanda sarebbero rimaste sostanzialmente in equilibrio. Tuttavia, durante la maggior parte del periodo di riferimento (1977-1983) il mercato del polipropilene sarebbe stato caratterizzato da una bassa redditività, ovvero da sostanziali perdite in ragione, segnatamente, degli elevati costi fissi e dell' aumento dei prezzi della materia prima, il propilene. Sempre secondo la decisione (punto 8) nel 1983 la Montepolimeri deteneva il 18% del mercato europeo del polipropilene, la Imperial Chemical Industries plc, la Shell International Chemical Company Ltd e la Hoechst AG l' 11% ciascuna, la Hercules Chemicals NV poco meno del 6%, la ATO Chimie SA, la BASF AG, la DSM NV, la Chemische Werke Huels, la Chemie Linz AG, la Solvay & Cie SA e la Saga Petrokjemi AS & Co. dal 3% al 5% ciascuna e la Petrofina SA il 2% circa. Il polipropilene sarebbe stato oggetto di una vasta corrente di scambi tra gli Stati membri, poiché ciascuno dei produttori allora stabiliti nella Comunità vendeva in tutti o quasi tutti gli Stati membri.
3 La Imperial Chemical Industries plc faceva parte dei produttori che rifornivano il mercato prima del 1977 ed era una delle "quattro grandi". La sua quota di mercato oscillava tra il 10,6% e l' 11,4%.
4 In data 13 e 14 ottobre 1983 venivano effettuati da funzionari della Commissione, ai sensi dell' art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"), accertamenti simultanei presso le seguenti imprese che producono polipropilene e riforniscono il mercato comunitario:
- ATO Chimie SA, attualmente Atochem (in prosieguo: la "ATO"),
- BASF AG (in prosieguo: la "BASF"),
- DSM NV (in prosieguo: la "DSM"),
- Hercules Chemicals NV (in prosieguo: la "Hercules"),
- Hoechst AG (in prosieguo: la "Hoechst"),
- Chemische Werke Huels (in prosieguo: la "Huels"),
- Imperial Chemical Industries plc (in prosieguo: l' "ICI"),
- Montepolimeri SpA, attualmente Montedipe (in prosieguo: la "Monte"),
- Shell International Chemical Company Ltd (in prosieguo: la "Shell"),
- Solvay & Cie SA (in prosieguo: la "Solvay"),
- BP Chimie (in prosieguo: la "BP").
Non venivano effettuati accertamenti presso la Rhône-Poulenc SA (in prosieguo: la "Rhône-Poulenc"), né presso la Enichem Anic SpA.
5 In esito a tali accertamenti la Commissione inviava richieste di informazioni, ai sensi dell' art. 11 del regolamento n. 17 (in prosieguo: le "richieste di informazioni"), non solo alle imprese sopra elencate, ma anche alle seguenti imprese:
- Amoco,
- Chemie Linz AG (in prosieguo: la "Linz"),
- Saga Petrokjemi AS & Co., che fa attualmente parte della Statoil (in prosieguo: la "Statoil"),
- Petrofina SA (in prosieguo: la "Petrofina"),
- Enichem Anic SpA (in prosieguo: la "Anic").
La Linz, impresa austriaca, contestava la competenza della Commissione e si rifiutava di ottemperare alla richiesta. Successivamente, a norma dell' art. 14, n. 2, del regolamento suddetto, i funzionari della Commissione effettuavano accertamenti presso la Anic e la Saga Petrochemicals UK Ltd, controllata inglese della Saga, nonché presso alcuni agenti di vendita della Linz nel Regno Unito e in Germania. Non venivano inviate richieste d' informazioni alla Rhône-Poulenc.
6 Le prove documentali raccolte nel corso degli accertamenti e mediante le richieste di informazioni inducevano la Commissione a concludere che tra il 1977 e il 1983 i produttori interessati, contravvenendo all' art. 85 del Trattato CEE, avevano, con una serie di iniziative in materia di prezzi, fissato con regolarità prezzi-obiettivo ed avevano elaborato un sistema di controllo annuale dei volumi di vendita, allo scopo di ripartirsi il mercato disponibile sulla base di quantitativi o di percentuali concordati. Pertanto, il 30 aprile 1984 la Commissione decideva di iniziare il procedimento previsto dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e nel maggio 1984 inviava una comunicazione scritta degli addebiti alle imprese summenzionate, ad eccezione della Anic e della Rhône-Poulenc. Tutte le imprese destinatarie rispondevano per iscritto.
7 Il 24 ottobre 1984 il consigliere-uditore designato dalla Commissione si incontrava con i legali delle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti per concordare determinate modalità procedurali dell' audizione, prevista nell' ambito del procedimento amministrativo, che sarebbe cominciata il 12 novembre 1984. Nel corso della detta riunione la Commissione annunciava peraltro che, in considerazione degli argomenti dedotti dalle imprese nelle risposte alla comunicazione degli addebiti, avrebbe fatto pervenire loro in tempi brevi altro materiale probatorio ad integrazione di quello di cui già disponevano relativamente all' attuazione delle iniziative in materia di prezzi. Infatti, il 31 ottobre 1984 la Commissione trasmetteva ai legali delle imprese un fascicolo contenente copie delle istruzioni in materia di prezzi impartite dai produttori ai loro uffici vendite nonché tabelle riepilogative di tali documenti. Onde garantire la tutela di eventuali segreti aziendali, la Commissione vincolava la comunicazione al rispetto di talune condizioni; in particolare i documenti comunicati non dovevano venir trasmessi agli uffici commerciali delle imprese. I legali di varie imprese si rifiutavano di accettare tali condizioni e restituivano la documentazione prima dell' audizione.
8 Sulla base delle informazioni fornite nelle risposte scritte alla comunicazione degli addebiti, la Commissione decideva di avviare il procedimento anche contro le imprese Anic e Rhône-Poulenc; a questo scopo, inviava loro, il 25 ottobre 1984, una comunicazione degli addebiti analoga a quella inviata alle altre quindici imprese.
9 Durante una prima serie di audizioni, svoltasi dal 12 al 20 novembre 1984, venivano sentite tutte le imprese, salvo la Shell (che si era rifiutata di partecipare a qualsiasi audizione), la Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc (che ritenevano di non aver avuto agio di preparare il loro fascicolo).
10 Nel corso di dette audizioni varie imprese si rifiutavano di discutere i punti sollevati nella documentazione loro inviata il 31 ottobre 1984, sostenendo che la Commissione aveva radicalmente cambiato l' orientamento della sua argomentazione e che quantomeno andava loro concessa la possibilità di presentare osservazioni scritte. Altre imprese dichiaravano di non aver avuto tempo sufficiente per esaminare i documenti prima dell' audizione. Una lettera collettiva in questo senso veniva inviata alla Commissione il 28 novembre 1984 dai legali delle imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Monte, Petrofina e Solvay. Con lettera 4 dicembre 1984, la Huels dichiarava di aderire a questo punto di vista.
11 Di conseguenza, il 29 marzo 1985 la Commissione inviava alle imprese una nuova serie di documenti, riproducenti istruzioni sui prezzi impartite dalle imprese ai loro uffici vendite, corredati di tabelle relative ai prezzi, nonché un compendio delle risultanze probatorie relative a ciascuna iniziativa in materia di prezzi per la quale erano disponibili documenti. Le imprese venivano invitate a rispondere, sia per iscritto, sia durante una successiva serie di audizioni. La Commissione precisava di revocare le restrizioni inizialmente previste in merito alla comunicazione dei documenti agli uffici commerciali.
12 Con ulteriore lettera di pari data, la Commissione rispondeva all' affermazione dei legali, secondo cui essa non aveva qualificato giuridicamente con precisione l' asserita intesa, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, ed invitava i legali stessi a presentarle osservazioni scritte e orali.
13 Una seconda serie di audizioni si svolgeva dall' 8 all' 11 luglio 1985 e il 25 luglio 1985. La Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc presentavano le loro osservazioni e le altre imprese (salvo la Shell) commentavano i punti sollevati nelle due lettere della Commissione del 29 marzo 1985.
14 La bozza di processo verbale delle audizioni, corredata della documentazione utile, veniva trasmessa ai membri del Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: il "Comitato consultivo") il 19 novembre 1985 e veniva inviata alle imprese il 25 novembre 1985. Il Comitato consultivo esprimeva il proprio parere nella sua 170ª riunione, il 5 e 6 dicembre 1985.
15 A conclusione di detto procedimento, la Commissione ha adottato la controversa decisione 23 aprile 1986, che contiene il seguente dispositivo:
"Articolo 1
Anic SpA, ATO Chemie SA (ora Atochem), BASF AG, DSM NV, Hercules Chemicals NV, Hoechst AG, Chemische Werke Huels (ora Huels AG), ICI plc, Chemische Werke Linz, Montepolimeri SpA (ora Montedipe), Petrofina SA, Rhône-Poulenc SA, Shell International Chemical Co. Ltd, Solvay & Cie e Saga Petrokjemi AG & Co. (ora parte della Statoil) hanno violato l' art. 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, partecipando:
- nel caso di Anic, all' incirca dal novembre 1977 sino alla fine del 1982 o all' inizio del 1983;
- nel caso di Rhône-Poulenc, dal novembre (all' incirca) del 1977 sino alla fine del 1980;
- nel caso di Petrofina, dal 1980 sino almeno al novembre 1983;
- nel caso di Hoechst, ICI, Montepolimeri e Shell, dalla metà circa del 1977 ad almeno novembre 1983;
- nel caso di Hercules, Linz, Saga e Solvay, dal novembre (all' incirca) del 1977 ad almeno novembre 1983;
- nel caso di ATO, almeno dal 1978 ad almeno novembre 1983;
- nel caso di BASF, DSM e Huels, in un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979, fino ad almeno novembre 1983;
ad un accordo e pratica concordata concluso alla metà del 1977, in base al quale i produttori fornitori di polipropilene nel territorio della CEE:
a) si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall' inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;
b) stabilivano periodicamente prezzi "obiettivo" (o minimi) per la vendita del prodotto in oggetto in ciascuno Stato membro della CEE;
c) concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l' attuazione di tali prezzi-obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l' organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di "direzione contabile", volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;
d) aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;
e) si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una "quota" di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l' intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981, 1982).
Articolo 2
Le imprese menzionate all' articolo 1 pongono immediatamente fine alle suddette infrazioni (se già non vi abbiano provveduto) e si astengono d' ora in poi, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del polipropilene, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo, compreso ogni scambio d' informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, mediante il quale i partecipanti possano conoscere direttamente o indirettamente dati concernenti la produzione, le forniture, l' entità delle scorte, i prezzi di vendita, i piani di costi o di investimenti di altri singoli produttori, nonché da ogni accordo o pratica concordata con cui essi siano in grado di controllare l' adesione a qualsiasi accordo espresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all' interno della CEE. Ogni sistema di scambio d' informazioni generali (ad esempio, Fides) al quale i produttori aderiscano deve essere gestito in modo tale da escludere ogni informazione che consenta di individuare il comportamento dei singoli produttori; in particolare, le imprese si astengono dallo scambiarsi informazioni supplementari aventi rilevanza ai fini della concorrenza e non previste in tale sistema.
Articolo 3
Per l' infrazione di cui all' articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:
i) Anic SpA: 750 000 ECU o 1 103 692 500 LIT;
ii) Atochem: 1 750 000 ECU o 11 973 325 FF;
iii) BASF AG: 2 500 000 ECU o 5 362 225 DM;
iv) DSM NV: 2 750 000 ECU o 6 657 640 HFL;
v) Hercules Chemicals NV: 2 750 000 ECU o 120 569 620 BFR;
vi) Hoechst AG: 9 000 000 di ECU o 19 304 010 DM;
vii) Huels AG: 2 750 000 ECU o 5 898 447,50 DM;
viii) ICI plc: 10 000 000 di ECU o 6 447 970 UKL;
ix) Chemische Werke Linz: 1 000 000 di ECU o 1 471 590 000 LIT;
x) Montedipe: 11 000 000 di ECU o 16 187 490 000 LIT;
xi) Petrofina SA: 600 000 ECU o 26 306 100 BFR;
xii) Rhône Poulenc SA: 500 000 ECU o 3 420 950 FF;
xiii) Shell International Chemical Company Ltd: 9 000 000 di ECU o 5 803 173 UKL;
xiv) Solvay & Cie: 2 500 000 di ECU o 109 608 750 FB;
xv) Statoil: Den Norske Stats Oljeselskap AS (che attualmente incorpora Saga Petrokjemi): 1 000 000 di ECU o 644 797 UKL.
Articoli 4 e 5
(omissis)"
16 L' 8 luglio 1986 veniva inviato alle imprese il verbale definitivo delle audizioni, contenente le correzioni, le integrazioni e le cancellazioni da loro richieste.
Procedimento
17 A seguito dei fatti sopra descritti, la ricorrente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 agosto 1986, ha proposto il ricorso in esame, diretto all' annullamento della decisione. Tredici delle altre quattordici imprese destinatarie della decisione hanno proposto ricorsi analoghi (cause da T-1/89 a T-4/89, da T-6/89 a T-12/89, T-14/89 e T-15/89).
18 Con atto separato, depositato lo stesso giorno, l' ICI ha chiesto alla Corte di disporre, ai sensi dell' art. 91 del regolamento di procedura della Corte, la produzione di documenti che la Commissione aveva rifiutato di comunicarle. Tale domanda è stata respinta con ordinanza della Corte 11 dicembre 1986, ICI/Commissione (causa 212/86 R, non pubblicata sulla Raccolta).
19 La fase scritta del procedimento si è svolta interamente dinanzi alla Corte.
20 Con ordinanza 15 novembre 1989 la Corte ha rinviato questa causa e le altre tredici al Tribunale, ai sensi dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo: la "decisione del Consiglio 24 ottobre 1988").
21 A norma dell' art. 2, n. 3, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, il presidente del Tribunale ha designato un avvocato generale.
22 Con lettera 3 maggio 1990 il cancelliere del Tribunale ha invitato le parti ad una riunione informale, allo scopo di stabilire le modalità di organizzazione della fase orale. La riunione ha avuto luogo il 28 giugno 1990.
23 Con lettera 9 luglio 1990 il cancelliere del Tribunale ha chiesto alle parti di presentare le loro osservazioni sull' eventuale riunione delle cause da T-1/89 a T-4/89 e da T-6/89 a T-15/89 ai fini della trattazione orale. Nessuna delle parti ha formulato obiezioni su questo punto.
24 Con ordinanza 25 settembre 1990 il Tribunale ha disposto la riunione delle cause suddette, per connessione, ai fini della trattazione orale, a norma dell' art. 43 del regolamento di procedura della Corte, che allora si applicava mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988.
25 Con ordinanza 15 novembre 1990 il Tribunale ha statuito sulle domande di trattamento riservato presentate dalle ricorrenti nelle cause T-2/89, T-3/89, T-9/89, T-11/89, T-12/89 e T-13/89, accogliendole parzialmente.
26 Con lettere pervenute nella cancelleria del Tribunale il 9 ottobre e il 29 novembre 1990, le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale e comunicati con lettere 19 luglio 1990 del cancelliere.
27 Viste le risposte fornite ai suoi quesiti e su relazione del giudice relatore, sentito l' avvocato generale, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
28 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza che si è svolta dal 10 al 15 dicembre 1990.
29 L' avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all' udienza del 10 luglio 1991.
Conclusioni delle parti
30 La società ICI conclude che il Tribunale voglia:
1) annullare la decisione della Commissione 23 aprile 1986 (IV/31.149-Polipropilene) nella parte che concerne l' ICI;
2) annullare o ridurre l' ammenda inflitta all' ICI;
3) qualora l' ICI fosse obbligata a pagare l' ammenda nella fase attuale senza poter godere della sospensione del relativo obbligo, ordinare alla Commissione la restituzione dell' importo dell' ammenda versato, o della sua giusta quota, aumentato degli interessi calcolati a un saggio superiore dell' 1% al saggio attivo fissato dalla banca del Regno Unito indicata nell' art. 4 della decisione;
4) condannare la Commissione alle spese.
La Commissione, dal canto suo, conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
Nel merito
31 Occorre esaminare, in primo luogo, le censure della ricorrente relative alla violazione dei diritti della difesa, secondo le quali: 1) la Commissione avrebbe omesso di comunicare alla ricorrente taluni documenti sui quali si basa la decisione, 2) la ricorrente non avrebbe ricevuto comunicazione della relazione del consigliere-uditore e 3) la Commissione avrebbe formulato un giudizio prematuro, basato su idee preconcette; in secondo luogo, le censure relative all' accertamento dell' infrazione sotto il profilo 1) della ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione e 2) dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE a tali fatti, censure secondo cui la Commissione: A) non avrebbe correttamente qualificato l' infrazione, B) non avrebbe correttamente valutato l' oggetto o l' effetto restrittivo della concorrenza e C) il pregiudizio per il commercio fra Stati membri; in terzo luogo, le censure relative alla motivazione della decisione; in quarto luogo, le censure relative alla determinazione dell' ammenda, la quale 1) sarebbe in parte prescritta e non sarebbe adeguata né 2) alla durata né 3) alla gravità dell' asserita infrazione.
Sui diritti della difesa
1. Omessa comunicazione di documenti all' atto della comunicazione degli addebiti
32 La ricorrente sostiene che, all' atto della comunicazione degli addebiti, la Commissione non le ha trasmesso quattordici documenti o serie di documenti sui quali essa avrebbe fondato la decisione, ponendola così nell' impossibilità di esporre le proprie giustificazioni in merito al loro contenuto. Si tratterebbe di documenti reperiti presso la ATO, relativi allo scambio di informazioni su forniture effettuate dai produttori francesi e alla gestione delle quote sul mercato francese nel 1979 ((decisione, punto 15, lett. h) )), di un documento del 6 settembre 1977, che si asserisce trovato presso la Solvay (decisione, punto 16, penultimo capoverso), di due resoconti di riunioni interne della Shell svoltesi rispettivamente il 5 luglio e il 12 settembre 1979 (decisione, punti 29 e 31), di un documento interno della Solvay che confronta i "prezzi raggiunti" nell' ottobre e nel novembre 1980 con i cosiddetti "prezzi di listino" del gennaio 1981 (decisione, punto 32), di un promemoria della Solvay per i suoi uffici vendite del 17 luglio 1981 (decisione, punto 35), di un documento della Shell relativo alla fissazione di un prezzo-obiettivo per il 1 novembre 1981 (decisione, punto 36, primo capoverso), di una nota della Hercules la quale indica che nel dicembre 1981 il prezzo-obiettivo venne modificato e ridotto (decisione, punto 36, secondo capoverso), di un resoconto interno della Hoechst, datato 6 giugno 1983, che stabilisce un prezzo minimo dal 1 luglio di tale anno e di un telex della Linz dell' 8 giugno 1983 (decisione, punto 49), di due documenti della Shell intitolati "PP W. Europe-Pricing" e "Market quality report" (decisione, punto 49), di una nota interna della ATO, datata 28 settembre 1983 (decisione, punto 51) e, infine, di un documento di lavoro riguardante il primo trimestre del 1983, rinvenuto presso la Shell (decisione, punti 63, terzo capoverso, e 64).
33 La Commissione sostiene che i documenti menzionati nei punti 15, 32 e 35 della decisione sono stati resi accessibili alla ricorrente nell' ambito del procedimento d' accesso al fascicolo. Essa aggiunge che il telex della Linz dell' 8 giugno 1983 è stato trasmesso come allegato Linz H1 alla lettera del 29 marzo 1985. Essa spiega che, in un numero limitatissimo di casi, ha ritenuto che i documenti contenessero informazioni commerciali delicate riguardanti un determinato produttore e, di conseguenza, ha vietato agli altri produttori di accedervi. Essa conclude che comunque nessuno fra i documenti richiamati dalla ricorrente risulterebbe rilevante per la definizione della causa di cui trattasi, poiché detti documenti o non riguardano l' ICI, o si limitano a confermare altri documenti. Del resto, la ricorrente non avrebbe tentato di spiegare in che modo le sue prerogative della difesa sarebbero state lese dall' omessa comunicazione dei documenti di cui trattasi.
34 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte discende che ciò che importa non sono i documenti in quanto tali, bensì le conclusioni che ne ha tratte la Commissione e che se tali documenti non sono stati menzionati nella comunicazione degli addebiti, l' impresa interessata ha potuto giustamente ritenere ch' essi fossero irrilevanti ai fini del procedimento. Non informando un' impresa del fatto che taluni documenti sarebbero stati usati per la decisione, la Commissione ha impedito a quest' ultima di manifestare tempestivamente il proprio punto di vista circa il valore probante di tali documenti. Ne consegue che i documenti stessi non possono essere considerati validi mezzi di prova per la parte che la riguarda (sentenze 25 ottobre 1983, AEG/Commissione, causa 107/82, Racc. pag. 3151, punto 27 della motivazione, e 3 luglio 1991, AKZO Chemie/Commissione, causa C-62/86, Racc. pag. I-3359, punto 21 della motivazione).
35 Nella fattispecie, occorre rilevare che solo i documenti menzionati nelle comunicazioni, generale o specifica, degli addebiti o nella lettera del 29 marzo 1985, o ad esse allegati senza esservi specificamente menzionati, possono essere ritenuti mezzi di prova opponibili alla ricorrente nell' ambito del presente procedimento. Per quanto riguarda i documenti allegati alla comunicazione degli addebiti ma ivi non menzionati, essi possono essere tenuti presenti nella decisione a carico della ricorrente soltanto se quest' ultima, partendo dalla comunicazione degli addebiti, abbia potuto ragionevolmente dedurre le conclusioni che la Commissione intendeva trarne.
36 Da quanto esposto discende che, tra i documenti richiamati dalla ricorrente, solo il telex della Linz datato 8 giugno 1983 può essere preso in considerazione quale elemento di prova nei confronti della ricorrente, poiché è stato menzionato nella lettera del 29 marzo 1985, di cui inoltre costituisce l' allegato Linz H1. Gli altri documenti richiamati dalla ricorrente non possono essere considerati mezzi di prova opponibili alla stessa nell' ambito della causa di cui trattasi.
37 La questione se questi ultimi documenti costituiscano un sostegno indispensabile alla ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione a carico della ricorrente nella decisione rientra nell' esame, che sarà compiuto da questo Tribunale, della fondatezza di tale ricostruzione.
2. Omessa comunicazione della relazione del consigliere-uditore
38 La ricorrente sostiene che la relazione del consigliere-uditore non le è stata messa a disposizione, nonostante la richiesta da essa a tal fine rivolta alla Commissione. Essa ricorda di aver domandato alla Corte, ai sensi dell' art. 91 del regolamento di procedura, di ordinare alla Commissione la produzione di tale relazione, in cui il consigliere-uditore avrebbe ammesso l' esistenza di una concorrenza vivace sul mercato. Benché non ignori che detta domanda è stata respinta con ordinanza della Corte 11 dicembre 1986, ICI/Commissione, già citata, punti da 5 a 8 della motivazione, la ricorrente invita nondimeno il Tribunale a ordinare la produzione di detta relazione o, quanto meno, a esaminarne il contenuto a causa della debolezza degli argomenti della Commissione riguardanti il merito.
39 La Commissione fa appello all' ordinanza, pronunciata dalla Corte l' 11 dicembre 1986 (punto 7 della motivazione) a seguito del ricorso dell' ICI, per opporsi alla comunicazione della relazione del consigliere-uditore. Essa ritiene che non ci sia motivo di rimettere in discussione detta ordinanza.
40 Il Tribunale rileva che i diritti della difesa non comportano necessariamente che le imprese coinvolte in un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, possano esprimere pareri sulla relazione del consigliere-uditore, che costituisce un documento puramente interno alla Commissione. A questo proposito la Corte ha considerato che la detta relazione costituisce un parere per la Commissione, che quest' ultima non è affatto tenuta ad attenervisi e che quindi la relazione non presenta alcun aspetto decisivo di cui il giudice comunitario debba tener conto per esercitare il proprio sindacato (v. ordinanza 11 dicembre 1986, causa 212/86 R, già citata, punti da 5 a 8 della motivazione). Infatti, il rispetto dei diritti della difesa è adeguatamente garantito se i vari organi che concorrono alla formazione della decisione finale sono stati correttamente informati degli argomenti formulati dalle imprese in risposta agli addebiti comunicati loro dalla Commissione e agli elementi di prova presentati dalla Commissione per suffragare tali addebiti (sentenza della Corte 9 novembre 1983, Michelin/Commissione, causa 322/81, Racc. pag. 3461, punto 7 della motivazione).
41 A questo proposito va rilevato che la relazione del consigliere-uditore non ha lo scopo di integrare o correggere gli argomenti delle imprese, né quello di formulare nuovi addebiti o fornire nuovi elementi probatori a carico delle imprese, bensì quello di manifestare l' opinione di un funzionario della Commissione nella prospettiva dell' emanazione di una decisione da parte di quest' ultima. Ne consegue, da un lato, che le imprese non hanno il diritto, in base al rispetto dei diritti della difesa, di esigere la comunicazione della relazione del consigliere-uditore per poterla commentare (v. sentenza della Corte 17 gennaio 1984, VBVB e VBBB/Commissione, cause riunite 43/82 e 63/82, Racc. pag. 19, punto 25 della motivazione) e, dall' altro, che non c' è ragione che il Tribunale ordini alla Commissione la produzione di detta relazione.
42 Pertanto la censura dev' essere respinta.
3. Giudizio prematuro e preconcetto
43 La ricorrente sostiene che la Commissione è venuta meno agli obblighi a lei imposti dalla giurisprudenza della Corte e dalla propria dottrina (sentenza 21 febbraio 1984, Hasselblad/Commissione, causa 86/82, Racc. pag. 883, conclusioni pagg. 914 e 915, nonché punto 45 della Quindicesima relazione della Commissione sulla politica di concorrenza), affrontando la questione senza la minima elasticità mentale e formulando al riguardo un giudizio prematuro, malgrado essa abbia in certo qual modo ammorbidito la sua posizione, in seguito a talune osservazioni presentate dall' ICI e all' audizione di quest' ultima. Detto giudizio prematuro avrebbe portato la Commissione a concludere nel senso dell' "estrema gravità" delle infrazioni, a infliggere un' ammenda di tale rilevanza e a rifiutare di riconoscere, a onta del parere contrario del consigliere-uditore, l' esistenza di una concorrenza vivace sul mercato durante il periodo preso in considerazione e la completa assenza di effetti sul mercato, in specie sui prezzi, di tutti gli eventuali accordi conclusi tra i produttori. In tal modo la Commissione si sarebbe mostrata risoluta a non consentire che le sue idee preconcette fossero influenzate dalle numerose testimonianze, analisi e perizie.
44 La Commissione sostiene che non le si può contestare di aver formulato un giudizio prematuro, poiché la posizione adottata nella decisione è giustificata e la Commissione vi è giunta dopo aver tenuto in considerazione gli argomenti delle parti. Così, nella fattispecie, la Commissione ha trovato convincenti i numerosi elementi di prova, i quali non sarebbero conciliabili con la teoria, sostenuta dalla ricorrente, dell' esistenza di una "concorrenza vivace".
45 Il Tribunale ritiene che la questione, se la Commissione abbia formulato un giudizio prematuro sulla base di idee preconcette, confluisce nell' altra, se la ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione nella decisione sia corroborata dagli elementi di prova da essa prodotti. Trattandosi di una questione di merito, connessa all' accertamento dell' infrazione, occorre esaminarla in seguito, unitamente alle altre questioni connesse all' accertamento dell' infrazione.
Sull' accertamento dell' infrazione
46 Secondo la decisione (punto 80, primo capoverso), dal 1977 i produttori di polipropilene che riforniscono la CEE hanno fatto parte di un intero complesso di progetti, accordi e provvedimenti decisi nel contesto di un sistema di riunioni regolari e di contatti continui. L' intento generale dei produttori (decisione, punto 80, secondo capoverso) era di raggiungere un accordo su materie specifiche.
47 Si deve pertanto accertare, anzitutto, se la Commissione abbia sufficientemente provato i fatti da essa ricostruiti per quanto riguarda A) l' accordo sui prezzi-base e la riunione della "European Association for Textile Polyolefins" (in prosieguo: l' "EATP") del 22 novembre 1977, B) il sistema delle riunioni regolari, C) le iniziative in materia di prezzi, D) le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi ed E) la fissazione di obiettivi in termini di quantitativi e di quote, riproducendo a) l' atto impugnato e b) gli argomenti delle parti prima di c) valutarli; successivamente si deve sindacare l' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE a tali fatti.
1. La ricostruzione dei fatti
A - L' accordo sui prezzi-base e la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977
a) Atto impugnato
48 La decisione (punto 16, primo, secondo e terzo capoverso; v. anche il punto 67, primo capoverso) indica quanto segue: nel corso del 1977, dopo la comparsa nell' Europa occidentale di sette nuovi produttori di polipropilene, i produttori già presenti sul mercato avviarono discussioni intese ad evitare una caduta sostanziale dei prezzi e conseguenti perdite. I maggiori produttori partecipanti a tali discussioni - la Monte, la Hoechst, l' ICI e la Shell - pervennero ad un "accordo sui prezzi-base" destinato ad entrare in vigore il 1 agosto 1977. L' accordo originario non comportava controlli quantitativi ma, qualora i risultati fossero stati positivi, nel 1978 si sarebbero dovuti introdurre provvedimenti intesi a limitare i quantitativi. Questo accordo avrebbe dovuto avere una durata iniziale di applicazione di quattro mesi e i suoi elementi furono comunicati agli altri produttori, e segnatamente alla Hercules, il cui direttore commerciale indicava come prezzo-base per le principali qualità, per ciascuno Stato membro, un prezzo di mercato della rafia di 1,25 marchi tedeschi (DM)/kg.
49 Secondo la decisione (punto 16, quinto capoverso), l' ICI e la Shell ammettono di aver avuto contatti con altri produttori sulle modalità di un' azione intesa a bloccare la caduta dei prezzi. Secondo l' ICI, potrebbe darsi che sia stato proposto un livello al di sotto del quale i prezzi non sarebbero dovuti scendere. L' ICI e la Shell avrebbero confermato che le discussioni non furono limitate alle "quattro grandi". Non sarebbe stato possibile conoscere con precisione i particolari sul funzionamento dell' accordo sui prezzi-base. Nel novembre 1977, comunque, allorché venne riferito che il prezzo della rafia era calato a circa 1,00 DM/kg, la Monte avrebbe annunciato un aumento a 1,30 DM/kg a partire dal 1 dicembre e, il 25 novembre, la stampa specializzata avrebbe riferito che gli altri tre principali produttori avevano espresso il loro appoggio all' iniziativa, annunciando analoghi incrementi di prezzo a partire dalla stessa data o dal mese di dicembre.
50 Nella decisione (punto 17, primo e secondo capoverso) si rileva che le riunioni regolari dei produttori di polipropilene cominciarono all' incirca in quel periodo e che l' ICI sostiene che non furono tenute riunioni prima del dicembre 1977, pur ammettendo che si ebbero contatti tra i vari produttori prima di questa data, probabilmente per telefono e quando lo si reputò necessario. La Shell avrebbe affermato che i suoi dirigenti "potrebbero aver discusso i prezzi con Montedison nel novembre 1977 o all' incirca a quell' epoca e che non è escluso che Montepolimeri abbia prospettato la possibilità di aumentare i prezzi e chiesto (a Shell) quale sarebbe stata la sua reazione ad eventuali aumenti". Secondo la decisione (punto 17, terzo capoverso), anche se non esistono prove dirette del fatto che prima del dicembre 1977 si siano svolte riunioni di gruppo per la fissazione dei prezzi, i produttori avevano già espresso, in occasione di alcune riunioni di un' associazione commerciale di clienti, l' EATP, svoltesi nel maggio e nel novembre 1977, la necessità di un' azione comune intesa ad aumentare i livelli dei prezzi. Nel maggio 1977 la Hercules avrebbe ribadito che le "tradizionali imprese guida del settore" avrebbero dovuto assumere l' iniziativa, mentre la Hoechst avrebbe espresso il convincimento che i prezzi dovessero essere aumentati del 30-40%.
51 E' in questo contesto che la decisione (punti 17, quarto capoverso, 78, terzo capoverso, e 104, secondo capoverso) contesta alla ricorrente, così come alla Hercules, alla Hoechst, alla Linz, alla Rhône-Poulenc, alla Saga e alla Solvay, di aver dichiarato di sostenere il progetto annunciato dalla Monte, con un articolo apparso sulla stampa specializzata (European Chemical News, in prosieguo: la "ECN") il 18 novembre 1977, di portare il prezzo della rafia a 1,30 DM/kg a partire dal 1 dicembre. Dalle varie dichiarazioni espresse al riguardo durante la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977, quali riportate dal verbale, emergerebbe che il prezzo di 1,30 DM/kg definito dalla Monte era stato accettato dagli altri produttori come "obiettivo" generale del settore industriale in questione.
b) Argomenti delle parti
52 La ricorrente sostiene che, sebbene durante il 1977 si siano avuti contatti telefonici tra produttori, essi non sono sfociati in un vero e proprio accordo poiché, se così fosse stato, le parti avrebbero cercato di darvi esecuzione. Ebbene, nella fattispecie, tali contatti non avrebbero avuto alcuna influenza sul mercato, dato che i prezzi-base non furono conseguiti. Il documento su cui si basa la Commissione al riguardo, cioè una nota manoscritta del direttore commerciale della Hercules (allegato 2 alla comunicazione generale degli addebiti; in prosieguo: la "com. gen., all. ..."), sarebbe ambiguo.
53 Essa rileva inoltre che le riunioni dell' EATP non potevano rappresentare in nessun modo la cornice adatta all' attuazione di detto accordo, poiché tali riunioni si svolgevano su domanda delle industrie clienti, che desideravano venire informate, in particolare, in merito al prevedibile aumento dei prezzi e, pertanto, è assurdo considerarle una ribalta volta a consentire ai produttori di presentarsi come un fronte compatto di fronte ai loro clienti.
54 La Commissione afferma che la sua conclusione, secondo cui un accordo sui prezzi-base era stato realizzato tra le "quattro grandi" a partire dal 1977, si fonda su una nota manoscritta del direttore commerciale della Hercules. L' esistenza di tale accordo sarebbe corroborata da numerosi elementi della documentazione: in primo luogo, dalle risposte della Shell e dell' ICI alla comunicazione degli addebiti, dove queste ultime avrebbero ammesso che i produttori si tenevano in contatto reciproco per determinare il modo per bloccare la diminuzione dei prezzi e, per quel che riguarda l' ICI, che "può darsi che siano stati proposti" taluni livelli di prezzi minimi; in secondo luogo, dall' annuncio dato dalla Monte sull' ECN di un aumento dei prezzi per un importo tale da portarli a un livello vicino a quello dei prezzi-base (com. gen., all. 3); in terzo luogo, dal sostegno a detto aumento prestato contemporaneamente dalle altre tre "grandi" e da altri sei produttori nella riunione dell' EATP del 22 novembre 1977 (com. gen., all. 6).
c) Giudizio del Tribunale
55 In primo luogo, occorre esaminare se la ricorrente abbia aderito all' accordo sui prezzi-base, che la Commissione sostiene sia stato concluso verso la metà del 1977, e, in secondo luogo, se la ricorrente abbia partecipato alla fissazione di un prezzo-obiettivo di 1,30 DM/kg per il 1 dicembre 1977.
56 In merito alla prima questione, il Tribunale rileva che la ricorrente, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, ha ammesso che verso la metà del 1977
"The producers were faced with the inevitable prospect of heavy losses. In the light of this, producers may well have made contact with each other to see what could be done to halt the slide in prices and suggested a price level below which prices should not be allowed to fall if the burden of losses was to be stemmed. This would almost certainly have been done by telephone discussions between producers since there were not then in existence the various meetings of producers of the kind that started at the end of 1977 (...)".
((I produttori dovettero far fronte all' inevitabile prospettiva di pesanti perdite. In tale ottica, taluni produttori possono certamente essersi messi in contatto reciprocamente per appurare che cosa si potesse fare per arrestare il crollo dei prezzi e possono aver indicato un livello dei prezzi al di sotto del quale si sarebbe dovuto impedire a questi ultimi di scendere per arginare davvero il peso delle perdite. Ciò sarà avvenuto quasi certamente mediante discussioni telefoniche tra produttori, dato che allora non si erano ancora svolte tutte quelle riunioni di produttori che iniziarono alla fine del 1977 (...) )).
Esso parimenti rileva che la ricorrente nega che tali discussioni siano sfociate in un accordo ristretto alle "quattro grandi":
"The ICI employees are certain that there was no agreement or arrangement between the four named producers in mid-1977 to the exclusion of the other producers. If there had been discussions on 'floor prices' at that time, as the note (of Hercules) appears to suggest, then it is most unlikely that any such discussions would have been confined only to the four main producers but would have also included most of the polypropylene producers".
((I dipendenti di ICI sono sicuri che non ci furono accordi o intese tra i quattro suddetti produttori verso la metà del 1977 dai quali gli altri produttori risultassero esclusi. Ammesso che in quel periodo si siano svolte discussioni sui "prezzi-base", come la nota (di Hercules) pare indicare, è allora molto improbabile che discussioni del genere siano rimaste confinate solo tra i quattro maggiori produttori; al contrario, esse avrebbero coinvolto la maggior parte dei produttori di polipropilene)).
57 E' in considerazione di questi elementi che occorre esaminare la nota redatta dal direttore commerciale della Hercules (com. gen., all. 2), in cui la Commissione scorge l' espressione di un concorso di volontà tra le "quattro grandi". Secondo detta nota:
"Major producers have made agreement (Mont., Hoechst, Shell, ICI) 1. No tonnage control; 2. System floor prices - DOM less for importers; 3. Floor prices from July 1. definitely Aug. 1st when present contracts expire; 4. Importers restrict to 20% for 1000 tonnes; 5. Floor prices for 4 month period only - alternative is for existing; 6. Com.(panies) to meet Oct. to review progress; 7. Subject (of the) scheme working - Tonnage restrictions would operate next year".
((I maggiori produttori (Mont., Hoechst, Shell, ICI) hanno concluso il seguente accordo: 1. Nessun controllo in termini di volume; 2. Sistema di prezzi-base per i DOM (produttori nazionali), meno per gli importatori; 3. Prezzi base a partire dal 1 luglio o certamente dal 1 agosto, quando scadranno gli attuali contratti; 4. Gli importatori limitano al 20% per 1000 tonnellate; 5. Prezzi-base soltanto per un periodo di quattro mesi - l' alternativa è la situazione esistente; 6. Le società si riuniranno in ottobre per esaminare gli sviluppi; 7. Oggetto del regime vigente - le restrizioni in termini di volume diverrebbero operative l' anno prossimo)).
58 Dato che la ricorrente non nega specificamente che un accordo sui prezzi-base sia stato concluso, ma soltanto che quest' ultimo potesse essere ristretto alle "quattro grandi"; che essa non fornisce nessun indizio tale da inficiare le conclusioni che la Commissione trae dalla nota del direttore commerciale della Hercules; e che ammette che in tale periodo i produttori discutevano sui prezzi al di sotto dei quali non si doveva scendere, il Tribunale ritiene che si è realizzato un concorso di volontà sulla fissazione dei prezzi-base tra numerosi produttori, tra i quali compare la ricorrente, senza che sia necessario accertare se produttori diversi dalle "quattro grandi" abbiano aderito a detti prezzi.
59 Il fatto che non sia stato possibile conseguire i prezzi-base convenuti non è tale da confutare l' adesione della ricorrente a detti prezzi, in quanto il Tribunale è dell' opinione che, anche ritenendo dimostrato tale fatto, esso potrebbe al massimo provare la mancata attuazione dei prezzi-base. Orbene, la decisione (punto 16, ultimo capoverso), lungi dal sostenere che i prezzi-base siano stati raggiunti, indica che il prezzo della rafia era crollato a circa 1 DM/kg nel novembre 1977.
60 Occorre poi esaminare la seconda questione, se le dichiarazioni rese dalla ricorrente e da altri produttori nella riunione dell' EATP del 22 novembre 1977 costituiscano manifestazione di un concorso di volontà tra questi ultimi su un prezzo-obiettivo di 1,30 DM/kg per il 1 dicembre 1977, alla luce dei contatti mantenuti tra alcuni produttori durante il 1977 e della fissazione di prezzi-base da parte di alcuni di loro.
61 Il Tribunale è per la soluzione affermativa. Infatti, occorre rilevare che, nella riunione dell' EATP del 27 maggio 1977, dopo il suggerimento della Hercules - la quale aveva invitato le "imprese guida" tradizionali del settore a mettere ordine nel caos del mercato -, la ricorrente ha dichiarato che l' ICI "would give every support to such a move providing through all this that they could see a reasonable return for themselves in the future" com. gen., all. 5) (avrebbe fornito tutto il sostegno necessario a un' iniziativa del genere purché grazie a tutto ciò fosse stato prevedibile per essa stessa un utile ragionevole in futuro; verso la metà del 1977 un prezzo-base di 1,25 DM/kg veniva fissato almeno dalle "quattro grandi", e la Hercules ne era informata; alla riunione dell' EATP del 22 novembre 1977 la ricorrente ha sottolineato che:
"We will seek every opportunity to increase our polymer prices and do earnestly request your support in this. The announcement by Montedison last Friday in European Chemical News shows that there is an upward movement in prices already and we support Montedison in this. I do not have specific details of what we propose but we will be informing our customers very shortly. Our aim longer term is for DM 1,60 per kilo" (com. gen., all. 6).
(Non trascureremo la minima opportunità per aumentare i prezzi dei nostri polimeri e chiediamo con la massima serietà il vostro sostegno a riguardo. L' annuncio di Montedison lo scorso venerdì sulla European Chemical News evidenzia l' esistenza di un' iniziativa, relativa ai prezzi, che già prende corpo e noi sosteniamo Montedison al riguardo. Non ho particolari specifici su quel che noi proponiamo, ma i nostri clienti ne saranno informati in tempi brevissimi. A lungo termine, il nostro obiettivo è 1,60 DM/kg).
Nella riunione del 26 maggio 1978 i produttori hanno effettuato un esame degli esiti della riunione precedente e la ricorrente ha dichiarato:
"ICI is very disappointed that the price levels and stability discussed in Paris (il 22 novembre 1977) have not been achieved, because I think they would have been beneficial to the industry as a whole" (com. gen., all. 7).
((ICI è molto contrariata per il mancato conseguimento dei livelli di prezzo e della stabilità discussi a Parigi (il 22 novembre 1977), poiché ritiene che avrebbero avuto benefici effetti sull' intero comparto industriale)).
62 La presenza organica dei clienti durante le varie riunioni dell' EATP non intacca la ricostruzione qui richiamata, in quanto le dichiarazioni rese in tali sedi avevano lo scopo di convincere i clienti della necessità di giungere a un aumento dei prezzi e dell' inevitabilità degli aumenti preannunciati.
63 Da quanto esposto discende che la Commissione ha sufficientemente dimostrato, da un lato, che la ricorrente compare fra i produttori tra i quali si è realizzato, verso la metà del 1977, un concorso di volontà riguardante i prezzi-base e, dall' altro, che essa, sulla scia di quest' ultimo, ha reso talune dichiarazioni nella riunione dell' EATP del 22 novembre 1977, che rappresentavano esse stesse la manifestazione di un concorso di volontà tra la ricorrente e altri produttori in merito alla fissazione di un prezzo-obiettivo di 1,30 DM/kg per il 1 dicembre 1977.
B - Il sistema delle riunioni regolari
a) Atto impugnato
64 La decisione (punto 17) rileva che le riunioni regolari di produttori di polipropilene cominciarono all' incirca a fine novembre 1977 e che l' ICI sostiene che non furono tenute riunioni prima del dicembre 1977 (cioè dopo l' annuncio della Monte), pur ammettendo che si ebbero contatti tra i vari produttori prima di questa data.
65 Secondo la decisione (punto 18, primo capoverso), nel 1978 ebbero luogo almeno sei riunioni tra alti dirigenti responsabili della direzione generale del settore del polipropilene di alcuni produttori ("dirigenti"). Questo sistema sarebbe andato ben presto evolvendosi con l' inserimento di una serie di riunioni di dirigenti minori dotati di competenze specifiche nel campo della commercializzazione ("esperti"; si fa riferimento alla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni a norma dell' art. 11 del regolamento n. 17, com. gen., all. 8). La decisione contesta alla ricorrente di aver partecipato regolarmente a tali riunioni sino al settembre 1983 e di averne coperto la presidenza sin dalla metà del 1982, responsabilità che essa avrebbe accettato a condizione che i produttori si adoperassero con maggiore determinazione per aumentare i prezzi prima della fine dell' anno (punti 18, terzo capoverso, e 19, secondo capoverso).
66 Secondo la decisione (punto 21) le dette riunioni regolari avevano lo scopo, in particolare, di fissare obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e di controllarne il rispetto da parte dei produttori.
67 Secondo la decisione (punto 68, secondo e terzo capoverso), alla fine del 1982 le "quattro grandi" incominciarono a riunirsi in sessioni ristrette il giorno precedente ciascuna riunione dei "dirigenti". Queste cosiddette "riunioni preliminari" sarebbero state l' ambito in cui i quattro maggiori produttori avrebbero concordato una posizione comune prima della riunione vera e propria, allo scopo di favorire una stabilizzazione dei prezzi adottando un approccio comune. L' ICI avrebbe ammesso che gli argomenti discussi nelle riunioni preliminari erano gli stessi trattati nelle riunioni successive dei "dirigenti"; per contro, la Shell avrebbe negato che le riunioni delle "quattro grandi" fossero servite in qualche modo a preparare le riunioni plenarie o a definire una posizione comune prima della successiva riunione. Secondo la decisione, però, la documentazione riguardante alcune riunioni (nell' ottobre 1982 e nel maggio 1983) contraddice tale affermazione della Shell.
b) Argomenti delle parti PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0013.1
68 La ricorrente non nega di aver partecipato alle riunioni di cui la Commissione sostiene l' esistenza, ma ritiene che la Commissione ne sopravvaluti l' importanza. Essa sostiene che le riunioni erano rare e irregolari e che il valore probatorio dei resoconti di queste ultime è dubbio, poiché tali verbali venivano integrati dopo le riunioni con osservazioni e raffronti di carattere personale.
69 In merito allo scopo delle riunioni, essa sottolinea che queste ultime sono sfociate solo di rado in un vero e proprio accordo e che, in ogni caso, mancava l' impegno necessario all' esecuzione di accordi del genere. Del resto, detti accordi non sarebbero stati per nulla sistematici e le iniziative in materia di prezzi e di quantitativi di vendita sarebbero state aleatorie. Infine, la ricorrente sostiene che le discussioni avevano anche scopi diversi dagli scambi di opinioni sui prezzi e sui quantitativi - ad esempio, l' analisi del mercato mediante il sistema Fides di scambio di informazioni - cosa sulla quale la Commissione tacerebbe.
70 La ricorrente sostiene che la Commissione sopravvaluta il ruolo da essa svolto alla presidenza di dette riunioni dopo la prima metà del 1982, in quanto il suo ruolo apparentemente attivo si riduceva a una funzione meramente amministrativa, la quale non comportava nessuna responsabilità particolare. Essa aggiunge che la Commissione esagera anche l' importanza di alcune riunioni svoltesi tra le "quattro grandi".
71 La Commissione, dal canto suo, afferma che la partecipazione dell' ICI alle riunioni dell' intesa si può ricavare dalla sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), la quale nel suo allegato 1 richiama tutte le riunioni di "dirigenti" e di "esperti" cui l' ICI ha partecipato (ossia 54 riunioni svoltesi tra il gennaio 1980 e il settembre 1983). A tali riunioni essa aggiunge quella del 26 e 27 settembre 1979 alla quale l' ICI, nella sua risposta, ha ammesso di aver partecipato, nonché una riunione del 10 marzo 1982, in merito alla quale la Commissione dispone di un resoconto redatto dalla Hercules (com. gen., all. 23) e afferma di disporre di un resoconto redatto dall' ICI.
72 Essa rileva che i resoconti delle riunioni svoltesi dal 13 maggio al 2 dicembre 1982 (com. gen., all. da 24 a 26 e da 28 a 33) evidenziano che le riunioni costituivano una sessione permanente, la quale consentiva ai produttori di tenersi in contatto e di concludere accordi, che esse venivano organizzate con largo anticipo, che i produttori dovevano aderire alle iniziative ivi convenute e che esse si inserivano in un sistema contrassegnato dalla continuità.
73 Essa sostiene che i resoconti delle riunioni del 20 agosto, 6 ottobre, 2 novembre e 21 dicembre 1982, nonché una nota interna dell' ICI (com. gen., all. 28, 31, 32, 34 e 35) attestano la funzione dirigenziale svolta dall' ICI in tali riunioni e nell' intesa.
74 La Commissione, richiamandosi ai punti 67 e 68 della decisione, ritiene che l' ICI, quale membro del "club" delle "quattro grandi", abbia una responsabilità di particolare rilievo nelle infrazioni commesse. Un ruolo di tale natura della ricorrente sarebbe desumibile da numerosi documenti (com. gen., all. 8, 9, 19, 64, 87 e da 94 a 100), la maggior parte dei quali riportano le discussioni tra le "quattro grandi".
c) Giudizio del Tribunale
75 Il Tribunale rileva che la ricorrente non nega di aver partecipato alle riunioni, il cui svolgimento viene rilevato dalla Commissione nella decisione. Tuttavia, la ricorrente contesta l' importanza e lo scopo di dette riunioni.
76 Al riguardo, il Tribunale ritiene che la Commissione ha giustamente ritenuto, in base agli elementi forniti dalla ricorrente nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), confermati dai resoconti di varie riunioni (com. gen., all. 12, 17 e da 23 a 34), che scopo di queste ultime fosse segnatamente quello di fissare obiettivi in materia di prezzi, da un lato, e di quantitativi di vendita, dall' altro. Nella detta risposta si leggono infatti i passi seguenti:
"Generally speaking however, the concept of recommending 'Target Prices' was developed during the early meetings which took place in 1978"; "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule (...)";
e:
"A number of proposals for the volume of individual producers were discussed at meetings".
(In linea generale, l' idea di raccomandare "prezzi-obiettivo" venne sviluppata durante le prime riunioni svoltesi nel 1978; (...) i "prezzi-obiettivo" proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato (...); e: Alcune proposte relative al volume delle vendite dei singoli produttori sono state discusse nel corso delle riunioni).
77 In merito al valore probatorio dei resoconti delle riunioni per quel che riguarda lo scopo di queste ultime, occorre osservare che il contenuto di detti resoconti è confermato da numerosi documenti, come diverse tabelle riguardanti i quantitativi di vendita di diversi produttori, talune delle quali reperite presso la ricorrente, e come alcune istruzioni in materia di prezzi, i quali corrispondono in larga misura, sia per il loro importo sia per la data fissata per la loro applicazione, ai prezzi-obiettivo menzionati nei suddetti resoconti di riunioni. Le risposte di numerosi produttori alle richieste di informazioni loro inviate dalla Commissione corroborano parimenti, nel complesso, il contenuto dei suddetti resoconti.
78 Di conseguenza, la Commissione ha correttamente ritenuto che i resoconti delle riunioni, reperiti presso l' ICI, riferissero in modo abbastanza obiettivo il contenuto di tali riunioni, la presidenza delle quali veniva ricoperta da diversi membri del personale dell' ICI, il che aumentava la necessità per essi di informare con esattezza in merito al contenuto di tali riunioni quei dipendenti dell' ICI che non partecipavano a qualche incontro, redigendo dei resoconti di questi ultimi.
79 Per quanto riguarda l' aggiunta di commenti e raffronti personali ai resoconti delle riunioni, occorre osservare che dette aggiunte, anche se fossero dimostrate, dovevano necessariamente far parte integrante degli sviluppi delle riunioni e non alteravano il contenuto di queste ultime. In particolare, i raffronti compiuti in taluni resoconti di riunioni, come quelle svoltesi dal settembre al novembre 1982 (com. gen., all. da 30 a 32), benché aggiunti a posteriori, dovevano fondarsi su dati forniti dagli altri produttori o durante le riunioni, o in margine a queste ultime.
80 Inoltre, la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, riferendo l' organizzazione di riunioni di "esperti" di marketing, oltre a quelle di "dirigenti", a partire dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979, rivela che le discussioni relative alla fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita diventavano sempre più concrete e precise, mentre nel 1978 i "dirigenti" si erano limitati a sviluppare proprio il concetto di prezzi-obiettivo.
81 Oltre ai passi precedenti, nella risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni si legge che: "Only 'Bosses' and 'Experts' meetings came to be held on a monthly basis" (Solo le riunioni di "dirigenti" e di "esperti" arrivarono a tenersi mensilmente). Giustamente la Commissione ha dedotto da tale risposta, nonché dall' identità della natura e dello scopo delle riunioni, che queste si inserivano in un sistema di riunioni regolari.
82 Il ruolo particolare svolto dalla ricorrente dall' agosto 1982 in poi nelle riunioni discende innanzitutto dal resoconto della prima riunione svoltasi sotto la sua presidenza (com. gen., all. 28), in cui può leggersi quanto segue:
"This was the first 'bosses' meeting under the new arrangements. It was stressed that acceptance of responsibility for leading the group was conditional on seeing real progress on prices before the end of the year. The ground rules were :
a) Apart from the well known exceptions all companies should participate.
b) The level of participation had to be right i.e. individuals had to be capable of committing their companies.
c) Companies had to give the highest priority to making progress by making available the right amount of effort/time.
d) Accept + agree a control system on market shares to be ready for use by the beginning of 1983.
In order to overcome the current lack of trust and confidence it was stressed that companies should only commit themselves when they knew they could deliver. If after agreeing to a particular course of action a company found the consequences too onerous they should at least wait to the next meeting/call for an extraordinary meeting before abandoning the planned action".
(Questa è stata la prima riunione di "dirigenti" svoltasi in applicazione dei nuovi accordi. Si è sottolineato che l' assunzione della responsabilità di guida del gruppo è subordinata alla costatazione di incrementi effettivi dei prezzi entro la fine dell' anno. Le regole fondamentali saranno:
a) A parte le ben note eccezioni, tutte le società saranno tenute a partecipare.
b) Il livello di partecipazione dovrà essere corretto, cioè i singoli dovranno essere in grado di assumere impegni per conto delle loro società.
c) Le società dovranno riconoscere priorità assoluta al compimento di passi avanti, mettendo a disposizione gli sforzi e il tempo opportuni.
d) Occorrerà accettare e aderire a un sistema di controllo delle quote di mercato, in grado di essere applicabile a partire dall' inizio del 1983.
Per superare l' attuale mancanza di fiducia si è sottolineato che le società dovranno assumere impegni solo quando sapranno di poterli mantenere. Se dopo aver aderito a una particolare iniziativa una società trovasse troppo onerose le conseguenze, essa dovrà attendere almeno la riunione successiva, o chiedere la convocazione di una riunione straordinaria, prima di abbandonare l' azione progettata).
83 Quale presidente delle riunioni, la ricorrente ha assunto numerose iniziative, segnatamente in merito alla fissazione di obiettivi in materia di quantitativi di vendita. Così è avvenuto, in particolare, nel dicembre 1982, quando la ricorrente, per fissare alcune quote per il 1983, ha avviato discussioni bilaterali con vari produttori (com. gen., all. da 74 a 84) e, in base a ciò, ha elaborato una sintesi (com. gen., all. da 85 a 87), proponendo alcuni progetti in materia di quote (com. gen., all. 70 e 84).
84 Per quanto riguarda il ruolo particolare svolto dalle "quattro grandi" nel sistema di riunioni, occorre rilevare che l' ICI non nega che il 15 giugno 1981 (assente la Hoechst), il 13 ottobre e il 20 dicembre 1982, il 12 gennaio, il 15 febbraio, il 13 aprile, il 19 maggio e il 22 agosto 1983 si siano svolte riunioni ristrette alle "quattro grandi" (decisione, tabella 5, nonché com. gen., all. 64).
85 Ebbene, a partire dal dicembre 1982, tali riunioni delle "quattro grandi" si svolgevano il giorno precedente le riunioni di "dirigenti" e avevano lo scopo di determinare le iniziative che sarebbe stato possibile promuovere insieme al fine di giungere a un aumento dei prezzi, come indica la sintesi redatta da un dipendente dell' ICI per informare un suo collega del contenuto di una riunione preliminare del 19 maggio 1983, cui le "quattro grandi" avevano partecipato (com. gen., all. 101). Questa nota parlava di una proposta che sarebbe stata esaminata durante la riunione di "dirigenti" del 20 maggio. Ebbene, nella sua risposta alla richiesta di informazioni l' ICI, a proposito di tale nota, parla di
"A meeting of the 'Big Four' which had taken place on 19 May 1983 immediately prior to a 'Bosses' meeting held on 20 May. The 'Big Four Pre-meeting' took place in Barcelona (...) the outcome of the meeting was a proposal for a 'Target Price' for raffia of DM 1.85/kg with effects from 1 July 1983".
(Una riunione delle "quattro grandi", svoltasi il 19 maggio 1983, subito prima della riunione di "dirigenti" tenutasi il 20 maggio. La "riunione preliminare delle quattro grandi" si svolse a Barcellona (...). L' esito della riunione fu la proposta di un "prezzo-obiettivo" per la rafia di 1,85 DM/kg, con effetti a partire dal 1 luglio 1983).
Inoltre, occorre osservare che il resoconto della riunione di "esperti" del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40) riporta che:
"Those present reaffirmed complete commitment to the 1.85 move to be achieved by 1st July. Shell was reported to have committed themselves to the move and would lead publicly in ECN".
(I presenti riaffermarono il loro totale impegno per il livello 1,85, da raggiungere per il 1 luglio. Venne riferito che Shell si era impegnata al riguardo e avrebbe preso pubblicamente l' iniziativa sull' ECN).
Ebbene, nella suddetta sintesi si leggeva che: "Shell to lead - ECN article 2 weeks. ICI informed" (Shell guiderà l' iniziativa - articolo ECN fra due settimane. ICI informata).
86 Da quanto precede discende che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente ha partecipato a tutte le riunioni regolari di produttori di polipropilene, che essa sostiene si siano svolte tra il dicembre 1977 e il settembre 1983, che dette riunioni avevano segnatamente come scopo la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita, che la ricorrente ne ha assunto la presidenza a partire dall' agosto del 1982 e che dette riunioni si inserivano in un sistema.
C - Le iniziative in materia di prezzi
a) Atto impugnato
87 Secondo la decisione (punti da 28 a 51) è stato attuato un sistema di prezzi-obiettivo mediante iniziative in materia di prezzi, sei delle quali hanno potuto essere identificate: la prima andava dal luglio al dicembre 1979, la seconda dal gennaio al maggio 1981, la terza dall' agosto al dicembre 1981, la quarta dal giugno al luglio 1982, la quinta dal settembre al novembre 1982 e la sesta dal luglio al novembre 1983.
88 A proposito della prima di dette iniziative in materia di prezzi, la Commissione (decisione, punto 29) fa presente di non disporre di prove particolareggiate in merito a riunioni o iniziative in materia di prezzi nella prima metà del 1979. Tuttavia, da una nota su una riunione tenutasi il 26 e 27 settembre 1979 emergerebbe che era stata prevista un' iniziativa in materia di prezzi in base ad un prezzo della rafia di 1,90 DM/kg da applicare dal 1 luglio, e di 2,05 DM/kg dal 1 settembre. La Commissione avrebbe reperito istruzioni in materia di prezzi di taluni produttori, tra cui l' ICI, dalle quali risulterebbe che detti produttori avevano dato istruzione agli uffici nazionali vendite di applicare il suddetto livello di prezzo o il suo equivalente nelle valute nazionali a partire dal 1 settembre e ciò, per la maggior parte di essi, prima dell' annuncio, da parte della stampa specializzata, dell' aumento dei prezzi progettato (decisione, punto 30).
89 Tuttavia, in ragione di difficoltà che ostavano all' aumento dei prezzi, i produttori, nella riunione del 26 e 27 settembre 1979, avrebbero deciso di rinviare la data prevista per l' applicazione del prezzo-obiettivo di vari mesi, cioè al 1 dicembre 1979; il nuovo piano sarebbe consistito nel "mantenere" in ottobre i livelli raggiunti, con la possibilità di un incremento intermedio in novembre, che avrebbe portato i prezzi a 1,90 o 1,95 DM/kg (decisione, punto 31, primo e secondo capoverso).
90 Quanto alla seconda iniziativa in materia di prezzi, la Commissione (decisione, punto 32), pur ammettendo che non è stato possibile disporre di verbali delle riunioni tenutesi nel 1980, afferma che in quell' anno i produttori si riunirono almeno sette volte (essa rinvia alla tabella 3 della decisione). All' inizio del 1980 la stampa specializzata avrebbe annunciato che i produttori erano favorevoli ad un forte aumento dei prezzi nel corso dell' anno. Ciò nondimeno i prezzi di mercato sarebbero calati in misura sostanziale, fino a 1,20 DM/kg, o anche meno, prima di stabilizzarsi verso il settembre 1980. Dalle istruzioni in materia di prezzi impartite da taluni produttori (la DSM, la Hoechst, la Linz, la Monte, la Saga e l' ICI) risulterebbe che per ristabilire il livello dei prezzi vennero fissati per il periodo dicembre 1980-gennaio 1981 i seguenti obiettivi: 1,50 DM/kg per la rafia, 1,70 DM/kg per l' omopolimero e 1,95-2 DM/kg per il copolimero. Un documento interno della Solvay conterrebbe una tabella che confronta i "prezzi raggiunti" nell' ottobre e nel novembre 1980 con i "prezzi di listino" del gennaio 1981, cioè 1,50/1,70/2 DM/kg. Inizialmente sarebbe stato previsto di applicare tali livelli dal 1 dicembre 1980 (si sarebbe tenuta una riunione a Zurigo dal 13 al 15 ottobre), ma l' attuazione di questa iniziativa sarebbe stata rinviata al 1 gennaio 1981.
91 Nella decisione (punto 33) si rileva poi la partecipazione dell' ICI a due riunioni del gennaio 1981, nel corso delle quali sarebbe stata riconosciuta la necessità di un aumento dei prezzi, fissato nel dicembre 1980 per il 1 febbraio 1981, sulla base di 1,75 DM/kg per la rafia, in due fasi: per febbraio l' obiettivo sarebbe rimasto a 1,75 DM/kg, mentre un obiettivo di 2 DM/kg sarebbe stato introdotto "senza eccezioni" dal 1 marzo. Sarebbe stata redatta una tabella dei prezzi-obiettivo nelle sei valute nazionali per sei principali tipi o qualità, prezzi che avrebbero dovuto entrare in vigore il 1 febbraio e il 1 marzo 1981.
92 Secondo la decisione (punto 34) non sembra però che il progetto di aumentare i prezzi a 2 DM/kg dal 1 marzo abbia avuto successo. I produttori avrebbero modificato le loro aspettative e sperato di raggiungere in marzo il livello di 1,75 DM/kg. Una riunione di "esperti" si sarebbe tenuta ad Amsterdam il 25 marzo 1981. Non ne sussisterebbe alcuna traccia, ma, subito dopo, almeno la BASF, la DSM, l' ICI, la Monte e la Shell avrebbero impartito istruzioni per aumentare i prezzi-obiettivo (o di "listino") ad un livello equivalente a 2,15 DM/kg per la rafia a partire dal 1 maggio. La Hoechst avrebbe impartito istruzioni identiche per il 1 maggio, con circa quattro settimane di ritardo rispetto agli altri. Alcuni produttori avrebbero lasciato ai loro uffici vendite un certo margine per l' applicazione di prezzi "minimi" o "estremi" un po' al di sotto degli obiettivi concordati. Nella prima parte del 1981 si sarebbe registrata una forte ascesa dei prezzi ma, sebbene l' aumento del 1 maggio fosse attivamente sostenuto dai produttori, la tendenza non si sarebbe mantenuta. Verso la metà dell' anno, allorché la domanda diminuì durante l' estate, i produttori avrebbero previsto una stabilizzazione dei livelli di prezzo o addirittura una tendenza al ribasso.
93 Per quanto concerne la terza iniziativa in materia di prezzi, si afferma nella decisione (punto 35) che la Shell e l' ICI avrebbero previsto una nuova iniziativa per settembre-ottobre 1981 già nel mese di giugno, quando si manifestò un rallentamento degli aumenti registrati nel primo trimestre. Il 15 giugno 1981 la Shell, l' ICI e la Monte si sarebbero incontrate per discutere le modalità di aumento dei prezzi sul mercato. Qualche giorno dopo la riunione sia l' ICI che la Shell avrebbero dato istruzioni ai rispettivi uffici vendite di preparare il mercato per un forte aumento in settembre, basato su un progetto di aumento del prezzo della rafia a 2,30 DM/kg. Il 17 luglio 1981 la Solvay avrebbe ricordato altresì al proprio ufficio vendite del Benelux di avvertire la clientela che i prezzi sarebbero notevolmente aumentati dal 1 settembre; l' entità dell' aumento avrebbe dovuto essere decisa l' ultima settimana di luglio, mentre sarebbe stata prevista una riunione di "esperti" per il 28 luglio 1981. Il piano originario, secondo il quale occorreva arrivare a 2,30 DM/kg nel settembre 1981, sarebbe stato modificato probabilmente in tale riunione ed il livello previsto per agosto sarebbe stato ridotto a 2 DM/kg per la rafia. Il prezzo di settembre avrebbe dovuto essere di 2,20 DM/kg. Una nota manoscritta reperita presso la Hercules e datata 29 luglio 1981 (giorno successivo alla riunione cui la Hercules sicuramente non ha partecipato) riporterebbe questi prezzi definendoli prezzi "ufficiali" per agosto e settembre e citerebbe, sia pur in termini vaghi, la fonte dell' informazione. Altre riunioni si sarebbero tenute a Ginevra il 4 agosto ed a Vienna il 21 agosto 1981. Dopo queste sessioni i produttori avrebbero impartito nuove istruzioni per aumentare il prezzo a 2,30 DM/kg il 1 ottobre. La BASF, la DSM, la Hoechst, l' ICI, la Monte e la Shell avrebbero dato istruzioni praticamente identiche perché questi prezzi fossero applicati in settembre e ottobre.
94 Secondo la decisione (punto 36), il nuovo piano avrebbe previsto di passare nel settembre-ottobre 1981 ad un "prezzo base" di 2,20-2,30 DM/kg per la rafia. Un documento della Shell indicherebbe che originariamente era stato ventilato un ulteriore incremento a 2,50 DM/kg per il 1 novembre, poi abbandonato. Dalle relazioni dei diversi produttori risulterebbe che in settembre i prezzi aumentarono e che l' azione al rialzo continuò fino all' ottobre 1981, raggiungendo prezzi di mercato effettivamente acquisiti di circa 2-2,10 DM/kg per la rafia. Una nota della Hercules indicherebbe che nel dicembre 1981 l' obiettivo di 2,30 DM/kg venne modificato e ridotto ad un più realistico livello di 2,15 DM/kg, ma riferisce che "la determinazione generale fece arrivare i prezzi a 2,05 DM, che fra tutti i livelli mai fissati fu quello che maggiormente si approssimò ai prezzi-obiettivo pubblicati (sic!)". Alla fine del 1981 la stampa specializzata avrebbe rilevato per il mercato del polipropilene prezzi da 1,95 a 2,10 DM/kg, per la rafia, circa 20 centesimi di marco (pfennig; in prosieguo: i "pf") al di sotto degli obiettivi dei produttori. Le capacità sarebbero state utilizzate nella misura dell' 80%, livello giudicato "sano".
95 La quarta iniziativa in materia di prezzi, del giugno-luglio 1982, si sarebbe inserita nel contesto di un ritorno del mercato all' equilibrio fra l' offerta e la domanda. Tale iniziativa sarebbe stata decisa nella riunione di produttori del 13 maggio 1982, alla quale avrebbe partecipato l' ICI e nel corso della quale sarebbe stata elaborata una tabella dettagliata degli obiettivi da perseguire dal 1 giugno per vari tipi di polipropilene, in diverse valute nazionali (2 DM/kg per la rafia) (decisione, punti da 37 a 39, primo capoverso).
96 Alla riunione del 13 maggio 1982 avrebbero fatto seguito istruzioni sui prezzi diramate dalle imprese ATO, BASF, Hoechst, Hercules, Huels, ICI, Linz, Monte e Shell; i prezzi, con poche eccezioni insignificanti, corrispondevano ai prezzi-obiettivo definiti nella detta riunione (decisione, punto 39, secondo capoverso). Nella riunione del 9 giugno 1982 i produttori avrebbero riferito aumenti modesti.
97 Secondo la decisione (punto 40) la ricorrente avrebbe partecipato anche alla quinta iniziativa in materia di prezzi per il periodo settembre-novembre 1982, decisa nella riunione del 20 e 21 luglio 1982 e mirante a raggiungere il prezzo di 2 DM/kg il 1 settembre e di 2,10 DM/kg il 1 ottobre.
98 E' nella riunione del 20 agosto 1982 che l' ICI è subentrata alla Monte nella presidenza delle riunioni. In tale occasione si è cercato di ottenere dai produttori ulteriori dichiarazioni di "impegno" per un significativo incremento dei prezzi entro la fine dell' anno e l' accordo sull' istituzione di un sistema di controllo delle quote, da realizzare all' inizio del 1983. In tale prospettiva, un alto dirigente della divisione "Prodotti petrolchimici e plastici" dell' ICI si sarebbe incontrato con ciascuno degli altri produttori in una serie di visite, le quali sarebbero state oggetto di una nota di informazione, intitolata "Oggetto delle visite", trovata presso l' ICI, che riporta alcuni quesiti da porre agli altri produttori riguardo al loro impegno in relazione all' iniziativa la cui applicazione era stata fissata per il 1 settembre.
99 A seguito delle riunioni del 20 agosto e del 2 settembre 1982 le imprese ATO, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Shell avrebbero dato istruzioni in materia di prezzi conformi al prezzo-obiettivo fissato nelle dette riunioni (decisione, punto 43).
100 Secondo la decisione (punto 44), nella riunione del 21 settembre 1982, alla quale avrebbe partecipato la ricorrente, sarebbero state esaminate le misure prese per raggiungere l' obiettivo fissato in precedenza e le imprese, nel loro complesso, avrebbero espresso il loro assenso ad una proposta diretta ad aumentare il prezzo a 2,10 DM/kg per il periodo novembre-dicembre 1982. Tale aumento sarebbe stato confermato nella riunione del 6 ottobre 1982.
101 A seguito della riunione del 6 ottobre 1982, le imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte, Shell e Saga avrebbero impartito istruzioni in materia di prezzi che applicavano l' aumento deciso (decisione, punto 44, secondo capoverso).
102 Al pari delle imprese ATO, BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, Linz, Monte e Saga, la ricorrente avrebbe comunicato alla Commissione istruzioni in materia di prezzi impartite ai suoi uffici vendite locali, che non solo coinciderebbero fra loro quanto agli importi e alle scadenze, ma corrisponderebbero altresì alla tabella dei prezzi-obiettivo allegata al resoconto ICI della riunione degli "esperti" del 2 settembre 1982 (decisione, punto 45, secondo capoverso).
103 Secondo la decisione (punto 46, secondo capoverso), la riunione del dicembre 1982 sarebbe sfociata in un accordo, diretto ad introdurre per la fine del gennaio 1983 il livello previsto per novembre-dicembre.
104 Secondo la decisione (punto 47), la ricorrente avrebbe infine partecipato alla sesta iniziativa in materia di prezzi del luglio-novembre 1983. Nella riunione del 3 maggio 1983 sarebbe stato infatti convenuto di applicare il prezzo-obiettivo di 2 DM/kg nel giugno 1983. Tuttavia, nella riunione del 20 maggio successivo tale obiettivo sarebbe stato rinviato a settembre e sarebbe stato fissato un obiettivo intermedio (1,85 DM/kg) per il 1 luglio. Successivamente, in una riunione del 1 giugno 1983, i produttori presenti, tra cui l' ICI, avrebbero riaffermato il loro totale impegno per il livello 1,85 DM/kg. In tale occasione sarebbe stato convenuto che la Shell avrebbe preso pubblicamente l' iniziativa sull' ECN.
105 Nella decisione (punto 49) si rileva che dopo la riunione del 20 maggio 1983 le imprese ICI, DSM, BASF, Hoechst, Linz, Shell, Hercules, ATO, Petrofina e Solvay diedero ai rispettivi uffici vendite l' istruzione di applicare dal 1 luglio una tabella di prezzi basata su 1,85 DM/kg per la rafia. Le istruzioni in materia di prezzi reperite presso la ATO e la Petrofina, anche se frammentarie, confermerebbero che dette imprese aumentarono il livello dei loro prezzi, con un certo ritardo nel caso della Petrofina e della Solvay. Sarebbe così dimostrato che, ad eccezione della Huels, nel cui caso la Commissione non ha reperito tracce di istruzioni per il luglio 1983, tutti i produttori che avevano partecipato alle riunioni o si erano impegnati ad applicare il nuovo prezzo-obiettivo di 1,85 DM/kg impartirono istruzioni in tal senso.
106 Si rileva peraltro nella decisione (punto 50) che il 16 giugno, il 6 e il 21 luglio, il 10 e il 23 agosto nonché il 5, il 15 e il 29 settembre 1983 si svolsero altre riunioni alle quali erano presenti tutti i produttori che partecipavano regolarmente a tali incontri. Verso la fine del luglio e l' inizio dell' agosto 1983 le imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Solvay, Monte e Saga avrebbero inviato ai loro vari uffici vendite nazionali istruzioni da applicare a partire dal 1 settembre, basate sul prezzo di 2 DM/kg per la rafia. Una nota interna della Shell, datata 11 agosto, relativa ai prezzi di tale impresa nel Regno Unito, indicherebbe che la sua consociata del Regno Unito stava "promuovendo" prezzi base, che sarebbero entrati in vigore il 1 settembre, coincidenti con gli obiettivi stabiliti dagli altri produttori. Alla fine del mese, però, la Shell avrebbe impartito al suo ufficio vendite del Regno Unito l' istruzione di differire l' aumento integrale dei prezzi fino a che gli altri produttori non avessero fissato il livello base auspicato. Con qualche eccezione di scarso rilievo, tali istruzioni avrebbero coinciso per ciascun tipo e per ciascuna moneta nazionale.
107 Secondo la decisione (punto 50, ultimo capoverso), le istruzioni ottenute dai produttori mostrano che successivamente fu deciso di mantenere la dinamica del mese di settembre, con ulteriori aumenti, sulla base di 2,10 DM/kg per la rafia il 1 ottobre e di un incremento a 2,25 DM/kg il 1 novembre. Le imprese BASF, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Solvay avrebbero impartito ai rispettivi uffici vendite istruzioni per la fissazione di prezzi identici per ottobre e novembre, mentre la Hercules avrebbe fissato inizialmente prezzi leggermente inferiori (decisione, punto 51, primo capoverso).
108 Nella decisione (punto 51, terzo capoverso) si rileva che una nota interna della ATO datata 28 settembre 1983 conterrebbe una tabella, intitolata "Rappel du prix de cota (sic)" (Promemoria per i prezzi dei quantitativi), che indicava per vari paesi i prezzi per settembre e ottobre relativi ai tre tipi principali di polipropilene, prezzi coincidenti con quelli delle imprese BASF, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Solvay. Nel corso delle ispezioni effettuate presso la ATO nell' ottobre 1983 i rappresentanti dell' impresa avrebbero confermato che i detti prezzi erano stati comunicati agli uffici vendite.
109 Secondo la decisione (punto 105, quarto capoverso), qualunque sia la data dell' ultima riunione, l' infrazione è durata fino al novembre 1983 poiché l' accordo continuò a produrre i suoi effetti fino ad allora, essendo novembre l' ultimo mese per il quale risulta che furono concordati prezzi-obiettivo e impartite istruzioni in materia di prezzi.
110 Nella decisione (punto 51, ultimo capoverso) si rileva infine che alla fine del 1983, secondo la stampa specializzata, i prezzi del polipropilene erano stati "consolidati", così da raggiungere per la rafia un prezzo di mercato da 2,08 a 2,15 DM/kg (rispetto all' obiettivo indicato di 2,25 DM/kg).
b) Argomenti delle parti
111 Sebbene la ricorrente non neghi la sua partecipazione a talune iniziative in materia di prezzi, essa nega alcune asserzioni formulate dalla Commissione nella decisione in merito alle istruzioni in materia di prezzi, ai collegamenti tra le iniziative in materia di prezzi e il sistema delle riunioni nonché all' incremento dei prezzi effettivi in rapporto ai prezzi-obiettivo.
112 In merito al rapporto tra i prezzi-obiettivo e le istruzioni in materia di prezzi, la ricorrente ritiene che la Commissione ponga artificiosamente in collegamento gli "obiettivi" trasmessi agli uffici vendite e i prezzi-obiettivo talvolta stabiliti durante le riunioni di produttori. Le asserzioni della Commissione in merito all' uniformità e contemporaneità delle istruzioni in materia di prezzi e alla rappresentatività dei periodi da essa individuati per dimostrare tali caratteri non sarebbero corroborate dai fatti e sarebbero smentite da un' analisi approfondita delle sue tabelle, le quali rivelerebbero che la Commissione ha operato una scelta delle istruzioni e ha perfino utilizzato istruzioni precedenti le riunioni.
113 Al riguardo, la ricorrente contesta innanzitutto alla Commissione il fatto di avere arbitrariamente isolato quattro mesi nell' ambito del periodo gennaio 1982-settembre 1983, per poter dimostrare la concordanza tra le istruzioni in materia di prezzi impartite dall' ICI e quelle impartite dagli altri produttori. Infatti, tenendo presenti i sedici mesi di detto periodo per i quali si dispone di istruzioni del genere, si può dire che queste ultime sono state concordate per quattro mesi solamente, se non si tiene conto degli sconti concessi, e per un mese soltanto, nel caso contrario.
114 Essa contesta anche la concordanza temporale tra le istruzioni in materia di prezzi dei vari produttori, rilevando in tal senso che nel 1982 la prima istruzione del genere impartita da un produttore e l' ultima si trovano spesso a diverse settimane di distanza (tre-otto settimane); lo stesso varrebbe per le istruzioni in materia di prezzi impartite per il luglio e il settembre 1983. Inoltre, sia nel 1982 sia nel 1983, alcune istruzioni in materia di prezzi sarebbero state impartite prima delle riunioni durante le quali, a dire della Commissione, sarebbero stati fissati i prezzi-obiettivo che si ritiene fossero poi applicati mediante dette istruzioni. Così, il 3 maggio 1982 due produttori (la BASF e la DSM) avrebbero impartito istruzioni nel senso di portare il prezzo della rafia a 2 DM/kg per il 1 giugno successivo; e questo, pertanto, prima della riunione del 13 maggio 1982, durante la quale si asserisce che tali prezzi-obiettivo sarebbero stati fissati. Cinque produttori avrebbero parimenti impartito istruzioni nel senso di portare il prezzo a 1,85 DM/kg per il 1 luglio 1983, prima della riunione del 1 giugno 1983 nel corso della quale questi prezzi-obiettivo sarebbero stati determinati.
115 La ricorrente nega inoltre l' uniformità delle istruzioni in materia di prezzi impartite dai vari produttori. Essa rileva infatti che la Commissione, nella sua analisi delle istruzioni in materia di prezzi impartite per il giugno 1982, non ha tenuto conto delle divergenti istruzioni in materia di prezzi impartite dalla DSM e dalla Hercules e, per il luglio 1983, delle istruzioni in materia di prezzi della Hercules e della Shell. Inoltre, la Commissione avrebbe anche omesso di considerare che alcune istruzioni del genere, corrispondenti ai prezzi-obiettivo, sono state corrette in un secondo tempo da nuove istruzioni, le quali erano divergenti sia dalle istruzioni in materia di prezzi impartite dagli altri produttori sia dai prezzi-obiettivo.
116 Essa contesta ancora alla Commissione il fatto di aver arbitrariamente selezionato, nell' ambito delle istruzioni in materia di prezzi prese in considerazione ai fini del suo raffronto, ora il prezzo di listino ora quello minimo, scegliendo sistematicamente quello corrispondente al prezzo-obiettivo. Lo stesso sarebbe avvenuto con le istruzioni in materia di prezzi impartite dalla Monte e dalla Hercules per il luglio 1983 e con quelle trasmesse dalla BP per il settembre 1983.
117 La ricorrente fa infine osservare che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che alcune istruzioni in materia di prezzi della DSM e della Hercules lasciavano un rilevante margine di discrezionalità agli uffici vendite e del fatto che il sistema di determinazione dei prezzi dell' ICI era tale per cui le sue relative istruzioni erano meramente indicative e potevano venir ridiscusse in considerazione degli sviluppi del mercato.
118 Essa peraltro rileva che, anche se le Commissione avesse provato l' esistenza di una elevatissima uniformità tra le istruzioni in materia di prezzi, le resterebbe ancora da provare - cosa che non avrebbe fatto - che detta uniformità traeva origine da un accordo in materia di prezzi-obiettivo e non da un consapevole parallelismo, normale nell' ambito di un mercato oligopolistico. L' esistenza di una connessione tra i prezzi-obiettivo e le istruzioni in materia di prezzi dei produttori non potrebbe comunque costituire la prova né dell' applicazione né dell' incidenza dell' intesa sul mercato, a meno che, naturalmente, l' esistenza di una connessione tra dette istruzioni e i prezzi realizzati non fosse contestualmente dimostrata da elementi aventi la medesima efficacia probatoria.
119 Ebbene, per quanto riguarda la relazione tra le istruzioni in materia di prezzi impartite e i prezzi raggiunti, la ricorrente fa rilevare che dette istruzioni non influivano sui prezzi raggiunti sul mercato, a causa soprattutto del sistema di elaborazione interna dei prezzi della ricorrente e del fatto che esse venivano comunicate solo di rado alla clientela. I divari tra le istruzioni in materia di prezzi e i prezzi raggiunti sarebbero stati il risultato non di sconti, bensì di un' autonoma politica dei prezzi. La Commissione, che parrebbe del resto aver ammesso la mancanza di connessioni tra le istruzioni in materia di prezzi e i prezzi raggiunti (decisione, punto 74), avrebbe dovuto trarne la conclusione che le misure incriminate non hanno avuto nessun effetto sui prezzi o sulla concorrenza.
120 In merito al rapporto tra i prezzi-obiettivo e quelli raggiunti, essa sostiene che c' è un notevole divario tra i primi e i prezzi raggiunti da essa, come dimostrerebbe in particolare la relazione contabile compiuta dallo studio Coopers e Lybrand (in prosieguo: la "relazione Coopers e Lybrand"), nonché uno studio econometrico elaborato dal prof. Budd. Quest' ultimo spiegherebbe in particolare che la relazione causa-effetto si porrebbe inversamente rispetto a quanto asserito dalla Commissione: gli "obiettivi" si sarebbero limitati a ratificare modificazioni dei prezzi già rilevate e avrebbero continuato a non incidere sugli ulteriori cambiamenti di prezzo. La Commissione si oppone indubbiamente a detta ricostruzione ma in modo, a dire della ricorrente, né preciso né approfondito, dimostrando anche di non comprendere a fondo le questioni economiche.
121 Secondo la ricorrente, i livelli dei prezzi dipendono da un gran numero di variabili e, per quanto riguarda il periodo di cui trattasi, i mutamenti di prezzo potrebbero trovare una spiegazione soddisfacente, tra l' altro, nello squilibrio tra l' offerta e la domanda, nelle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime e nella situazione economica generale, come dimostrerebbe lo studio del prof. Budd e la testimonianza del signor Freeman, l' "economista capo" dell' ICI. Ciò sarebbe stato riconosciuto dalla Commissione (decisione, punto 73), ma in contraddizione con il punto 90 della decisione, dove si sostiene che l' intesa ha avuto effetti sostanziali.
122 Essa rileva peraltro che, isolando talune "iniziative" in un arco di 26 mesi (a fronte della durata di 77 mesi dell' asserita intesa), la Commissione ha la possibilità di ignorare i periodi nei quali sarebbero ancora più evidenti i divari tra gli "obiettivi" e i prezzi raggiunti.
123 La ricorrente si oppone infine al fatto che sia stato preso in considerazione il periodo successivo all' ultima riunione, poiché essa ha interrotto l' eventuale infrazione all' inizio delle indagini della Commissione.
124 Dal canto suo, la Commissione afferma che i produttori cercavano di determinare prezzi di vendita effettivi e che fissavano realmente obbiettivi in materia di prezzi di vendita, anche se i loro sforzi non sono sempre sfociati in un pieno successo.
125 Secondo la Commissione, i resoconti delle riunioni (com. gen., all. 17, 24, da 27 a 30, 33 e 38) dimostrano che i prezzi-obiettivo riflettevano accordi concreti conclusi dai produttori, che questi ultimi si ripromettevano di applicarli e contavano in genere su tale applicazione, esercitando in particolare pressioni sui produttori che collaboravano in misura minore.
126 Essa ritiene che esistesse un collegamento tra i prezzi-obiettivo, applicati sotto forma di istruzioni impartite agli uffici vendite, e i prezzi-obiettivo sui quali si discuteva durante le riunioni. La tesi secondo la quale si tratterebbe di una mera coincidenza (poiché le istruzioni in materia di prezzi sarebbero il risultato di decisioni individuali prese dai produttori) sarebbe poco credibile e non troverebbe conferma nella documentazione.
127 Secondo la Commissione, gli studi econometrici sono di scarsa importanza a fronte delle prove documentali. Essi potrebbero unicamente servire a dimostrare che un parallelismo dei prezzi non è imputabile a una collusione qualora non si disponesse di nessuna prova in tal senso. Non sarebbe però questo il caso, poiché si dispone di numerosi resoconti di riunioni di produttori.
128 Per quanto riguarda l' iniziativa in materia di prezzi del gennaio-maggio 1981, la Commissione rileva in particolare che il resoconto delle riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17) dimostra che durante tali riunioni sono stati conclusi alcuni accordi in materia di prezzi per febbraio e marzo, poiché nel resoconto si può leggere, in particolare:
"It was generally agreed that a step change in prices was needed and that (...) the industry should be aiming for a minimum of DM 2.00/kg".
(Si è raggiunto un consenso generale sul fatto che un cambiamento graduale nei prezzi è necessario e che (...) l' industria dovrà puntare a un minimo di 2 DM/kg).
Essa aggiunge che tale documento evidenzia bene il carattere concreto delle decisioni adottate durante le riunioni e la volontà di applicarle; quest' ultima sarebbe corroborata dalle concordanti istruzioni in materia di prezzi dei vari produttori (allegato 9 alla comunicazione specifica degli addebiti inviata all' ICI; in prosieguo: la "com. ICI, all. ..."; com. gen., all. 19; all. C, lettera del 29 marzo 1985).
129 La Commissione parimenti ritiene che la partecipazione dell' ICI all' iniziativa in materia di prezzi del giugno-luglio 1982 sia dimostrata dai resoconti delle riunioni del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24) e del 9 giugno 1982 (com. gen., all. 25). Infatti, secondo tali documenti, un prezzo-obiettivo di 2 DM/kg per il 1 giugno 1982 sarebbe stato determinato e applicato mediante istruzioni in materia di prezzi diramate da numerosi produttori (all. F, lettera del 29 marzo 1985).
130 Secondo la Commissione, i resoconti delle riunioni svoltesi tra il 21 luglio 1982 e il 21 dicembre 1982 (com. gen., all. da 26 a 34) dimostrano la partecipazione dell' ICI all' iniziativa in materia di prezzi del settembre-dicembre 1982, che comprende la fissazione di una serie di prezzi-obiettivo e la loro applicazione mediante concordanti istruzioni in materia di prezzi della maggior parte dei produttori (com. ICI, all. 12; all. G, lettera del 29 marzo 1985).
131 Essa sostiene che la partecipazione dell' ICI all' iniziativa in materia di prezzi del luglio-novembre 1983 discende, da un lato, dai resoconti di riunioni svoltesi il 3 maggio 1983 e il 1 giugno 1983 (com. gen., all. 38 e 40), che parlano della fissazione di prezzi-obiettivo per i mesi di maggio, giugno e luglio 1983, e, dall' altro, dalle istruzioni in materia di prezzi impartite, dopo le riunioni, dalla maggioranza dei produttori e vertenti sul periodo luglio-novembre 1983 (all. H e I, lettera del 29 marzo 1985 e com. gen., all. da 42 a 51).
132 La Commissione sostiene che l' assenza di collegamenti tra le istruzioni in materia di prezzi e i prezzi raggiunti sul mercato, ammesso che fosse dimostrata, non avrebbe riflessi sull' infrazione, dato che l' art. 85 del Trattato CEE proibisce le intese aventi lo scopo di falsare il gioco della concorrenza, a prescindere dai loro effetti. La Commissione afferma tuttavia che i prezzi-obiettivo servivano da base per le contrattazioni con i clienti e che i prezzi raggiunti hanno seguito uno sviluppo parallelo a quello dei prezzi-obiettivo. La Commissione ammette, come già fatto nella decisione (punto 74), che i prezzi-obiettivo non sono stati sempre raggiunti - benché il divario tra i prezzi-obiettivo e quelli raggiunti sia reso eccessivo dalla ricorrente. Essa sostiene che la prova della violazione dell' art. 85 da parte dei produttori non è subordinata alla prova che il loro comportamento illecito abbia conseguito il risultato auspicato.
133 Essa sostiene che l' argomento dell' ICI, secondo il quale la connessione tra i prezzi-obiettivo e quelli raggiunti consisteva unicamente nel fatto che questi ultimi influenzavano i primi - e non nel contrario - è artificiosa e sfida il buon senso. Talune prove evidenti, risalenti all' epoca dei fatti, evidenzierebbero al contrario che i produttori hanno utilizzato i loro prezzi-obiettivo per "spingere" i prezzi di mercato (com. gen., all. 22, 24, 31, 36, 39 nonché com. gen., all. 26, 28, 29 e 38). Prove del genere non potrebbero venir confutate da uno studio econometrico effettuato a posteriori.
134 Secondo la Commissione, sarebbe inesatto dire che tutti i mutamenti del prezzo del polipropilene registrati durante il periodo di cui trattasi possano essere spiegati in modo soddisfacente facendo ricorso ai fattori che operano in un mercato normale. Detta affermazione, basata unicamente su analisi economiche teoriche, sarebbe contraddetta dai documenti e dai fatti.
135 La Commissione ritiene, infine, che essa aveva il diritto di incriminare il periodo successivo alla fine delle riunioni, in quanto gli effetti dell' infrazione si sono protratti al di là delle riunioni, come dimostrerebbero le concordanti istruzioni in materia di prezzi dei vari produttori che sono arrivate sino al novembre del 1983 (all. I, lettera del 29 marzo 1985).
c) Giudizio del Tribunale
136 Il Tribunale rileva che dai resoconti delle riunioni periodiche dei produttori di polipropilene emerge che i produttori ad esse partecipanti si accordarono in tal sede sulle iniziative in materia di prezzi descritte nella decisione. Così, nel resoconto della riunione del 13 maggio 1982 si legge (com. gen., all. 24):
"everyone felt that there was a very good opportunity to get a price rise through before the holidays + after some debate settled on DM 2.00 from 1st June (UK 14th June). Individual country figures are shown in the attached table".
((tutti pensavano che vi fosse un' ottima occasione per ottenere un aumento dei prezzi prima delle vacanze + fissazione (previa discussione) a 2 DM a partire dal 1 giugno (14 giugno per il Regno Unito). Le cifre per ciascun paese sono indicate nella tabella allegata)).
137 Poiché è adeguatamente provato che essa ha partecipato alle dette riunioni, la ricorrente non può sostenere di non aver aderito alle iniziative in materia di prezzi decise, progettate e controllate in quella sede, senza fornire indizi idonei a corroborare tale asserzione. Infatti, in mancanza di tali indizi, non vi è alcun motivo di ritenere che la ricorrente, diversamente dagli altri partecipanti alle dette riunioni, non abbia aderito a tali iniziative.
138 Al riguardo occorre rilevare che la ricorrente non nega in modo specifico la sua partecipazione all' una o all' altra iniziativa in materia di prezzi, ma sostiene di non essersi mai impegnata a rispettare i prezzi-obiettivo, come dimostrerebbero le sue linee di azione, sia interna sia esterna, in materia di prezzi in quanto, rispettivamente e in primo luogo, le sue istruzioni al riguardo non sarebbero state mai corrispondenti ai prezzi-obiettivo determinati durante le riunioni, e, in secondo luogo, i prezzi da lei praticati sul mercato sarebbero stati indipendenti sia dai prezzi-obiettivo sia dalle sue istruzioni interne a ciò relative.
139 Nessuno di questi due argomenti può essere considerato un indizio che corrobori l' affermazione della ricorrente, di non aver aderito alle iniziative in materia di prezzi concordate.
140 Circa il primo argomento occorre osservare che le critiche della ricorrente, formulate durante il procedimento amministrativo e da essa richiamate in sede di ricorso in merito alla somiglianza e simultaneità delle sue istruzioni in materia di prezzi in rapporto a quelle degli altri produttori e ai prezzi-obiettivo definiti durante le riunioni del 1982 e 1983, sono state parzialmente tenute in considerazione nella decisione. Infatti nelle tabelle da 7A a 7N di quest' ultima vengono richiamate sia le convergenze sia le divergenze tra le istruzioni in materia di prezzi della ricorrente e quelle degli altri produttori o i prezzi-obiettivo determinati durante le riunioni. Di conseguenza la Commissione ha descritto correttamente la posizione della ricorrente. Al riguardo bisogna aggiungere che la scelta compiuta dalla Commissione tra le diverse istruzioni in materia di prezzi della ricorrente non ha deformato la posizione reale di quest' ultima, bensì è inerente all' opera di sintesi compiuta nelle tabelle della decisione.
141 Per quanto riguarda la scelta dei periodi sui quali verte l' analisi delle istruzioni in materia di prezzi dei vari produttori, è importante sottolineare che essa è stata dettata non da idee preconcette, bensì dagli elementi di prova a disposizione della Commissione, quali la contemporanea presenza di resoconti di riunioni che parlavano di prezzi-obiettivo e di istruzioni in materia di prezzi impartite dai vari produttori.
142 In relazione alle conseguenze che la ricorrente intende trarre dalla mancanza parziale di simultaneità delle sue istruzioni in materia di prezzi per il 1982 e il 1983, il Tribunale ritiene che nella fattispecie nemmeno la durata del termine che intercorre fra le istruzioni in materia di prezzi dei vari produttori e fra tali istruzioni e le riunioni durante le quali i prezzi-obiettivo sono stati determinati è tale da inficiare gli elementi di prova addotti dalla Commissione. Infatti la durata di tale termine non permette di ritenere che la ricorrente abbia impartito le sue istruzioni in materia di prezzi in base a valutazioni autonome del mercato, poiché essa aveva appreso durante le riunioni quali sarebbero stati i prezzi cui avrebbero mirato i suoi concorrenti. Inoltre occorre rilevare che le istruzioni in materia di prezzi della ricorrente sono state quasi tutte impartite nei cinque giorni successivi alla riunione durante la quale la Commissione asserisce che era stato determinato un certo prezzo-obiettivo ((pur non essendo questo il caso dell' istruzione in materia di prezzi per il novembre del 1983, impartita il 27 settembre dello stesso anno (v. decisione, tabella 7N) )). PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0013.2
143 Peraltro, in merito all' iniziativa in materia di prezzi del giugno-luglio 1982, il Tribunale rileva che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, è inesatto che il 3 maggio 1982 due produttori (la BASF e la DSM) abbiano impartito istruzioni ai loro uffici vendite nel senso di portare il prezzo della rafia a 2 DM/kg per il 1 giugno successivo, cioè prima della riunione del 13 maggio 1982 durante la quale detto prezzo-obiettivo è stato determinato. Infatti, benché sia vero che il 3 maggio 1982 la BASF ha effettivamente impartito istruzioni al suo ufficio vendite del Regno Unito, affinché applicasse dalla metà del giugno 1982 in poi alcuni prezzi, espressi in lire sterline (UKL), per la rafia, l' omopolimero e il copolimero (all. BASF F1, lettera del 29 marzo 1985), prezzi che risultano essere stati adottati nella riunione del 13 maggio 1982 per essere applicati dalla metà di giugno del 1982 in poi (com. gen., all. 24), è anche vero che solo il 19 maggio 1982 essa ha impartito le sue istruzioni in materia di prezzi, espresse in DM, franchi francesi (FF) e lire italiane (LIT), ai suoi uffici vendite in Germania, Francia e Italia (all. BASF F2, lettera del 29 marzo 1985). Dette istruzioni parlano di 2 DM/kg per la rafia e corrispondono sostanzialmente ai prezzi-obiettivo determinati durante la riunione del 13 maggio 1982, secondo quanto può desumersi dalla tabella 7H della decisione. Per quanto riguarda la DSM, basti rilevare che, in udienza, questo produttore ha risposto a un quesito posto dal Tribunale sostenendo che non esisteva una sua istruzione in materia di prezzi datata 3 maggio 1982, nonostante l' affermazione in tal senso, presente nella lettera della Commissione del 29 marzo 1985 ma non riportata nella decisione, e che né la ricorrente né la Commissione hanno contestato tale risposta della DSM. Infatti la decisione si limita a costatare che non sono disponibili istruzioni in materia di prezzi della DSM per il giugno 1982 (punto 39, terzo capoverso, e tabella 7H). Di conseguenza, l' argomento della ricorrente non inficia assolutamente la ricostruzione della Commissione, secondo la quale i prezzi-obiettivo determinati durante la riunione del 13 maggio 1982 sono stati applicati dai produttori mediante le istruzioni in materia di prezzi menzionate nel punto 39, secondo capoverso, e nella tabella 7H della decisione.
144 Occorre anche osservare che, come la ricorrente si è trovata costretta ad ammettere in udienza, è inesatto che nel maggio 1983 cinque produttori abbiano impartito istruzioni in materia di prezzi anteriori alla riunione durante la quale la Commissione asserisce che era stato fissato il prezzo-obiettivo, che esse erano disposte ad applicare. Infatti, dai punti 47 e 49 della decisione si ricava che l' iter per la determinazione di un prezzo-obiettivo per il luglio 1983 si è svolto durante le riunioni del 3 maggio, 20 maggio e 1 giugno 1983, il che trova conferma nei resoconti della prima e della terza di queste riunioni (com. gen., all. 38 e 40), e non soltanto durante quella del 1 giugno 1983, come affermato dalla ricorrente nelle memorie da essa presentate al Tribunale. E così, le istruzioni in materia di prezzi della Monte (17 maggio), dell' ICI (23 maggio), della DSM (25 maggio), della BASF (27 maggio) e della Hoechst (30 maggio) sono state tutte impartite dopo una riunione a ciò dedicata.
145 In merito all' assenza di uniformità tra le istruzioni in materia di prezzi impartite dai vari produttori, occorre rilevare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, nella tabella 7H della decisione la Commissione ha tenuto perfettamente in considerazione il carattere divergente delle istruzioni in materia di prezzi impartite dalla Hercules per il 1 giugno 1982 e che né nella tabella né nel punto 39, secondo capoverso, della decisione essa ha mai richiamato un' istruzione del genere per la DSM, cosa della quale essa prende atto nel punto 39, terzo capoverso. Per quanto riguarda l' istruzione in materia di prezzi della Shell per il copolimero, occorre rilevare che nella tabella 7K della decisione la Commissione ha corretto l' errore da lei commesso nella sua lettera del 29 marzo 1985.
146 La Commissione non ha giustamente tenuto conto neanche del fatto che talune imprese, quali la ricorrente, la Shell o la Hoechst, hanno talvolta modificato le istruzioni in materia di prezzi impartite in seguito all' una o all' altra riunione, in quanto simili correzioni indicano semplicemente che, quando un' iniziativa in materia di prezzi risultava fallimentare, i produttori ne tenevano conto, modificando i loro prezzi. Tale elemento è stato tenuto in considerazione nella decisione, in quanto quest' ultima ha dato spesso conto del fallimento delle iniziative in materia di prezzi.
147 In merito al fatto, riguardante la Commissione, di aver preso in considerazione, nella sua analisi delle istruzioni in materia di prezzi, ora i prezzi di listino ora i prezzi minimi, occorre rilevare che ciò è il risultato dell' attenzione prestata dalla Commissione al diverso grado di elasticità dei sistemi di determinazione dei prezzi dei vari produttori, i quali non avevano tutti la medesima concezione della funzione dei prezzi di listino e dei prezzi minimi, di modo che la Commissione doveva necessariamente far riferimento, per ciascun produttore, al prezzo utilizzato da quest' ultimo come base per la relativa contrattazione con i suoi clienti, a prescindere dal nome dato a tale prezzo.
148 Il Tribunale rileva che il fatto che la ricorrente abbia attuato solo in parte le iniziative in materia di prezzi concordate non può inficiare il fatto che essa vi abbia aderito durante le riunioni, soprattutto nei casi in cui i resoconti di dette riunioni non evidenziano nessuna divergenza di opinioni tra la ricorrente e gli altri partecipanti a queste ultime riguardo a tali iniziative.
149 Occorre inoltre rilevare che la ricorrente non può avvalersi del carattere puramente interno delle sue istruzioni in materia di prezzi poiché, benché queste ultime siano certamente di tale natura in quanto indirizzate dalla sede centrale agli uffici vendite, esse sono state nondimeno impartite per essere eseguite e, pertanto, per produrre direttamente o indirettamente effetti esterni, la qual cosa fa perdere a esse il loro carattere interno.
150 Quanto al secondo argomento, che fa riferimento alla politica esterna dei prezzi dell' ICI - cioè, ai prezzi da essa praticati sul mercato - occorre rilevare che nella decisione non si afferma affatto che la ricorrente abbia praticato prezzi sempre corrispondenti agli obiettivi concordati nelle riunioni, il che indica che l' atto impugnato non si basa nemmeno sull' attuazione, da parte della ricorrente, del risultato delle riunioni per provare la sua partecipazione alla fissazione dei detti prezzi-obiettivo. Orbene, un' eventuale divergenza tra i prezzi effettivamente conseguiti dalla ricorrente sul mercato e i prezzi-obiettivo determinati durante le riunioni o le sue istruzioni in materia di prezzi, anche se fosse dimostrata in fatto, non sarebbe tale da inficiare la partecipazione della ricorrente alla fissazione di prezzi-obiettivo durante le riunioni, ma potrebbe al massimo mirare a dimostrare che la ricorrente non ha attuato il risultato di dette riunioni.
151 Di conseguenza la ricorrente non può trarre spunto nella fattispecie dalla sua politica dei prezzi, sia interna sia esterna, per dimostrare di non aver aderito alle iniziative in materia di prezzi decise, progettate e controllate durante le riunioni cui essa ha partecipato.
152 Aggiungasi che giustamente la Commissione ha desunto dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8) - in cui si legge che:
"' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule (...)"
((I "prezzi-obiettivo" proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato (...) )), -
che tali iniziative si inserivano in un sistema di fissazione di obiettivi in materia di prezzi.
153 Il Tribunale constata infine che, sebbene l' ultima riunione di produttori di cui la Commissione abbia fornito la prova sia quella del 29 settembre 1983, ciò non toglie che vari produttori (la BASF, la Hercules, la Hoechst, la Huels, l' ICI, la Linz, la Monte, la Solvay e la Saga) tra il 20 settembre e il 25 ottobre 1983 abbiano inviato istruzioni concordanti in materia di prezzi (lettera del 29 marzo 1985, all. 1), destinate a entrare in vigore il 1 novembre successivo e che quindi la Commissione abbia potuto ragionevolmente ritenere che le riunioni di produttori avessero continuato a produrre i loro effetti sino al novembre 1983.
154 Inoltre, occorre far osservare che, per poter dare dimostrazione della suesposta ricostruzione dei fatti, la Commissione non ha avuto bisogno di ricorrere a documenti non menzionati nella sua comunicazione degli addebiti o da lei non comunicati alla ricorrente.
155 Da quanto esposto discende che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente figurava tra i produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti sulle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione e che tali iniziative si inserivano in un sistema.
D - Le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi
a) Atto impugnato
156 Nella decisione ((art. 1, lett. c), e punto 27; vedasi anche il punto 42)) si fa carico alla ricorrente di aver concordato con gli altri produttori vari provvedimenti intesi a facilitare l' applicazione dei prezzi-obiettivo, come riduzioni temporanee della produzione, scambi d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, organizzazione di riunioni locali e, dalla fine del settembre 1982, un sistema di "direzione contabile" volto ad applicare gli aumenti di prezzo a singoli clienti.
157 Per quanto riguarda il sistema di "gestione contabile", la cui forma successiva e più raffinata, risalente al dicembre 1982, è nota col nome di "leadership contabile", la ricorrente, come tutti i produttori, sarebbe stata designata come coordinatore o "leader" per almeno un cliente di primaria importanza, con l' incarico di coordinare segretamente i contatti dello stesso con i fornitori. Per l' attuazione di tale sistema sarebbero stati individuati in Germania, in Belgio, in Italia e nel Regno Unito taluni clienti e per ciascuno di essi sarebbe stato designato un "coordinatore". Nel dicembre 1982 sarebbe stata proposta una versione più generale del sistema, con la designazione di un "leader" incaricato di orientare, di negoziare e di organizzare gli aumenti di prezzo. Gli altri produttori, che mantenevano rapporti commerciali normali con i clienti, erano denominati "concorrenti" e collaboravano con il "leader contabile" nella fissazione dei prezzi per il cliente in questione. Per "proteggere" il "leader" e i "concorrenti", qualsiasi altro produttore contattato dal cliente sarebbe stato tenuto ad offrire prezzi superiori al prezzo-obiettivo fissato. Nonostante le asserzioni dell' ICI, secondo cui il sistema sarebbe fallito dopo solo pochi mesi di funzionamento parziale e inefficace, la decisione afferma che il resoconto completo di una riunione tenutasi il 3 maggio 1983 mostrerebbe come allora si siano svolte discussioni dettagliate a proposito di taluni clienti, dei prezzi che ciascun produttore applicava o doveva applicare ad essi nonché del volume delle forniture e degli ordini.
158 La decisione (punto 20) contesta all' ICI anche di aver partecipato a riunioni locali indette per discutere l' attuazione, a livello nazionale, delle misure concordate durante le sessioni plenarie.
b) Argomenti delle parti
159 La ricorrente sottolinea che l' aumento delle esportazioni verso i mercati d' oltremare non è effetto di una collusione riguardante il dirottamento delle forniture verso tali mercati - collusione in merito alla quale, del resto, la Commissione non fornirebbe nessun elemento probatorio -, bensì la conseguenza del bisogno dei produttori di intensificare lo sfruttamento delle loro capacità produttive. Una soluzione del genere sarebbe stata del resto del tutto fuori dalla realtà, a causa segnatamente del tempo che sarebbe stato necessario per attuarla. Inoltre, la ricorrente rileva di non aver potuto formulare difese contro tale accusa, la quale non compariva nella comunicazione degli addebiti.
160 La ricorrente sostiene che, sebbene sia vero che i produttori hanno discusso delle scorte nella riunione del 21 luglio 1982 (com. gen., all. 26), essa ha agito in modo indipendente, in quanto le sue scorte sarebbero rimaste elevate, non avendo essa ridotto la produzione per abbassarle. Peraltro, essa afferma che gli scambi di informazioni relative ai prezzi applicati (com. gen., all. da 27 a 33) erano assolutamente anonimi, poiché si svolgevano mediante il sistema Fides.
161 La ricorrente sostiene che all' inizio il sistema di "leadership contabile" era molto carente e che non è stato attuato. Essa fa valere come prova in merito il fatto che il resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33) riporta che è stata suggerita l' idea di una gestione contabile. Detto documento proverebbe inoltre che il sistema di "leadership contabile" non è stato adottato nel settembre del 1982.
162 La ricorrente tuttavia ammette che l' unico tentativo di attuazione del sistema proposto si è avuto durante la riunione del marzo 1983 (com. gen., all. 37), ma sostiene che dal resoconto di tale riunione si ricava chiaramente che l' attuazione non ha superato la fase dello scambio di informazioni. L' ICI conclude che ci sono stati certamente alcuni tentativi, ma che essi non possono assolutamente avere influenzato i prezzi raggiunti, come sarebbe dimostrato dalla relazione Coopers e Lybrand.
163 Essa ammette anche di aver partecipato a numerose riunioni locali, ma ritiene che esse non avessero l' importanza loro riconosciuta dalla Commissione.
164 Dal canto suo, la Commissione ritiene che il resoconto della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12) dimostri che i produttori hanno tentato di dirottare le forniture di polipropilene verso i mercati d' oltremare, per tenere elevati i prezzi. Lo stesso varrebbe per i resoconti delle riunioni del 13 maggio e 21 settembre 1982 (com. gen., all. 24 e 30), come indicato nel punto 79 della comunicazione degli addebiti.
165 Essa afferma che dai resoconti delle riunioni dei mesi di maggio e agosto del 1982 (com. gen., all. 24 e da 26 a 28) si ricava che l' ICI ha partecipato agli sforzi sostenuti dai produttori per provocare distorsioni nelle correnti di scambi tra Stati, segnatamente per neutralizzare gli effetti del sistema del blocco dei prezzi in Francia (com. gen., all. 27 e 28), e che ha anche partecipato agli scambi di informazioni sulle riduzioni unilaterali della produzione e sulle scorte (com. gen., all. 24, 26 e 27).
166 La Commissione afferma che il resoconto della riunione del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 29) evidenzia che detta riunione, alla quale l' ICI ha partecipato, è stata il luogo in cui si è concepito il sistema di "leadership contabile". La Commissione sostiene che il resoconto dimostra che il sistema si presentava del tutto compiuto sin dall' inizio, poiché indicava per un gran numero di clienti il "leader contabile", i "concorrenti" e i "fornitori interessati".
167 Essa aggiunge che il resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33) non smentisce assolutamente l' adozione del sistema di "leadership contabile" a partire dal mese di settembre, come afferma l' ICI, in quanto vi si può leggere che l' idea di una gestione contabile è stata avanzata al fine di una sua più generale adozione. Detto documento, che comprende una tabella molto particolareggiata di clienti e di "leader contabili", dimostrerebbe che tale sistema è stato attuato, in quanto sarebbe inverosimile che i produttori abbiano redatto una simile tabella senza aver raggiunto un accordo in vista della sua attuazione.
168 La Commissione ritiene che il resoconto della riunione del marzo 1983 (com. gen., all. 37) dimostri, come i precedenti (com. gen., all. 29 e 33), la partecipazione dell' ICI al sistema di "leadership contabile".
169 Secondo la Commissione, l' ICI ha partecipato a numerose riunioni locali, come quella dell' ottobre 1982 per la quale si dispone di un resoconto (com. gen., all. 10).
c) Giudizio del Tribunale
170 Il Tribunale considera che il punto 27 della decisione dev' essere interpretato, alla luce del punto 26, secondo capoverso, nel senso che esso addebita a ciascun produttore non di essersi impegnato individualmente a prendere tutte le misure ivi menzionate, ma di avere, in momenti diversi, in occasione delle riunioni, adottato con gli altri produttori un complesso di misure, menzionate nella decisione, dirette a creare condizioni favorevoli ad un aumento dei prezzi - segnatamente riducendo artificiosamente l' offerta di polipropilene - complesso la cui esecuzione, nelle varie misure che ne facevano parte, era ripartita di comune accordo fra i vari produttori in funzione della loro situazione specifica.
171 Si deve constatare che, partecipando alle riunioni durante le quali il predetto complesso di misure è stato adottato, in particolare, quelle del 13 maggio, del 2 e del 21 settembre 1982 (com. gen., all. 24, 29, 30), la ricorrente ha aderito ad esso, poiché non produce nessun indizio atto a dimostrare il contrario. A tal riguardo, l' adozione del sistema di "leadership contabile" risulta dal seguente brano del resoconto della riunione del 2 settembre 1982:
"about the dangers of everyone quoting exactly DM 2.00 A.' s point was accepted but rather than go below DM 2.00 it was suggested & generally agreed that others than the major producers at individual accounts should quote a few pfs higher. Whilst customer tourism was clearly to be avoided for the next month or two it was accepted that it would be very difficult for companies to refuse to quote at all when, as was likely, customers tried to avoid paying higher prices to the regular suppliers. In such cases producers would quote but at above the minimum levels for October".
(il punto di vista di A. circa i rischi che sussisterebbero se tutti praticassero esattamente il prezzo di 2 DM è stato accolto, ma piuttosto che scendere al di sotto di 2 DM è stato suggerito - e tutti sono stati d' accordo - che produttori diversi dai principali fornitori di un determinato cliente debbano praticare prezzi superiori di qualche pfennig nei confronti di singoli clienti. Mentre è chiaramente da evitare la ricerca di nuovi clienti per il mese o i due mesi successivi, si è riconosciuto che sarebbe molto difficile per le imprese rifiutarsi completamente di proporre un prezzo qualora, come è probabile, i clienti cerchino di evitare di pagare prezzi più alti ai fornitori abituali. In tali ipotesi, i produttori dovrebbero sì proporre prezzi, ma superiori ai livelli minimi di ottobre).
Del pari, alla riunione del 21 settembre 1982, alla quale partecipava la ricorrente, si dichiarò: "In support of the move, BASF, Hercules and Hoechst said they would be taking plant off line temporarily" (la BASF, la Hercules e la Hoechst hanno detto che esse sospenderanno temporaneamente l' attività del loro stabilimento, per sostenere l' azione) e alla riunione del 13 maggio 1982 la Fina affermò: "Plant will be shut down for 20 days in August" (lo stabilimento verrà chiuso per 20 giorni in agosto).
172 In merito alla "leadership contabile", il Tribunale rileva che dai resoconti delle riunioni del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 29), del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33) e della primavera del 1983 (com. gen., all. 37), cui partecipava la ricorrente, discende che nel corso di queste ultime i produttori presenti hanno aderito a detto sistema. Per quanto riguarda il resoconto della riunione del 2 dicembre 1982, occorre rilevare che esso conferma che il sistema era già stato adottato durante la riunione di settembre, poiché vi si legge: "The idea of account management was proposed for more general adoption & a list of customers/account leaders drawn up" (è stata suggerita l' idea della gestione contabile al fine di una sua più generale adozione ed è stato redatto un elenco di clienti/"leader contabili").
173 L' attuazione del sistema in esame è attestata dal resoconto della riunione del 3 maggio 1983 (com.gen., all. 38), nel quale si legge:
"A long discussion took place on Jacob Holm who is asking for quotations for the 3rd quarter. It was agreed not to do this and to restrict offers to the end of June. April/May levels were at 6.30 DKR (1.72 DM). Hercules were definitely in and should not have been so. To protect BASF, it was agreed that CWH[uels] + ICI would quote 6.75 DKR from now to end June (1.85 DM)(...)".
((Si è svolta una lunga discussione riguardo a Jacob Holm, che chiede uno sconto per il terzo trimestre. Si è convenuto di non farlo e di limitare le offerte alla fine di giugno. In aprile/maggio il livello dei prezzi era di 6,30 corone danesi (DKR) (1,72 DM). Manifestamente Hercules era in lizza e non avrebbe dovuto esserlo. Per proteggere BASF, si è concordato che CWH[uels] + ICI vendano ormai a 6,75 DKR sino alla fine di giugno (1,85 DM)(...) )).
Tale attuazione è confermata dalla risposta della stessa ricorrente alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), che, a proposito del suddetto resoconto osserva:
"In the Spring of 1983 there was a partial attempt by some producers to operate the 'Account Leadership' scheme (...) Since Hercules had not declared to the 'Account Leader' its interest in supplying Jacob Holm, the statement was made at this meeting in relation to Jacob Holm that 'Hercules were definitely in and should not have been so' . It should be made clear that this statement refers only to the Jacob Holm account and not to the Danish market. It was because of such action by Hercules and others that the 'Account Leadership' scheme collapsed after at most two months of partial and ineffective operation.
The method by which Huels and ICI should have protected BASF was by quoting a price of 6.75 DKR for the supply of raffia grade polypropylene to Jacob Holm until the end of June".
((Nella primavera del 1983, alcuni produttori tentarono di applicare parzialmente il sistema di "leadership contabile" (...). Poiché Hercules non aveva dichiarato al "leader contabile" di essere interessata a rifornire Jacob Holm, si affermò in quella riunione, a proposito di Jacob Holm, che "manifestamente Hercules era in lizza e non avrebbe dovuto esserlo". Va chiarito che questa affermazione si riferisce solo al cliente Jacob Holm e non al mercato danese. Fu a causa di un comportamento del genere da parte di Hercules e di altri che il sistema di "leadership contabile" fallì dopo non più di due mesi di funzionamento parziale e inefficace.
Il metodo grazie al quale Huels e ICI avrebbero dovuto proteggere BASF consisteva nel praticare un prezzo di 6,75 DKR per la fornitura di polipropilene, qualità rafia, a Jacob Holm sino alla fine di giugno)).
174 Il Tribunale inoltre rileva che, nella riunione del 20 e 21 luglio 1982 (com. gen., all. 26), la ricorrente ha partecipato a uno scambio di informazioni sullo stato delle scorte, che è sfociato nelle seguenti riflessioni:
"Stocks at the end of May had risen to 270 Kt + MP (Montepolimeri) estimated that they could reach 300 Kt by the end of August. This was at variance with professed statements about stock control policies where every company except Saga said stocks had to be kept down to 5-6 weeks cover + production reduced if the level looked like being exceeded. Saga said that they would be running their plant flat out + that stocks would rise to 9-9 1/2 weeks over the holiday period".
((Alla fine di maggio le scorte sono aumentate sino a 270 migliaia di tonnellate (kt) + MP (Montepolimeri) ha ritenuto che potrebbero raggiungere le 300 kt per fine agosto. Ciò è in disaccordo con le dichiarazioni rese in materia di azioni di controllo delle scorte, quando tutte le società, ad eccezione di Saga, hanno detto che si sarebbero dovute mantenere scorte sufficienti per 5-6 settimane + che si sarebbe dovuto procedere a una riduzione della produzione se il livello fosse apparso sul punto di venire superato. Saga ha detto che farà funzionare il suo impianto a pieno regime + che le scorte aumenteranno a 9-9 1/2 settimane durante il periodo di ferie)).
175 Il Tribunale rileva infine che la ricorrente non nega di aver partecipato a riunioni locali e che lo scopo di tali riunioni è attestato in particolare dal resoconto di quella del 12 agosto 1982 (com. gen., all. 27), il quale mostra che queste riunioni erano volte a garantire l' applicazione a livello locale di una determinata iniziativa in materia di prezzi, e dal resoconto della riunione locale svoltasi nel Regno Unito il 18 ottobre 1982 (com. gen., all. 10).
176 Da quanto precede discende che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente figurava tra i produttori di polipropilene tra i quali si sono prodotti concorsi di volontà sulle misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione.
E - Obiettivi in termini di quantitativi e di quote
a) Atto impugnato
177 Secondo la decisione (punto 31, terzo capoverso), "è stato riconosciuto che un sistema rigoroso di quote (era) essenziale" nella riunione del 26 e 27 settembre 1979, nel cui resoconto si fa menzione di un piano proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno.
178 Si rileva inoltre nella decisione (punto 52) che prima dell' agosto 1982 erano già stati applicati vari sistemi di ripartizione del mercato. A ciascun produttore sarebbe stata assegnata una quota percentuale del volume complessivo previsto degli ordini, ma non vi sarebbero state limitazioni sistematiche anticipate della produzione globale, per cui le valutazioni del mercato globale sarebbero state riviste periodicamente e le vendite di ciascun produttore, espresse in tonnellate, sarebbero state modificate perché corrispondessero all' assegnazione percentuale.
179 Per il 1979 sarebbero stati fissati obiettivi in termini di volume (tonnellate), basati almeno in parte sulle vendite registrate nei tre anni precedenti. Talune tabelle reperite presso l' ICI riporterebbero gli "obiettivi riveduti" per ciascun produttore per il 1979, rispetto alle vendite effettive, in tonnellate, registrate in quel periodo nell' Europa occidentale (decisione, punto 54).
180 Alla fine del febbraio 1980 i produttori si sarebbero accordati su obiettivi in termini di volume per il 1980, espressi ancora in tonnellate, in base ad un mercato annuale previsto di 1 390 000 tonnellate. Secondo la decisione (punto 55), varie tabelle che indicavano gli "obiettivi concordati" per ogni produttore per il 1980 sarebbero state reperite presso la ATO e l' ICI. La suddetta stima iniziale del mercato globale si sarebbe rivelata troppo ottimistica, per cui sarebbe stato necessario modificare la quota di ciascun produttore per adeguarla a un consumo totale, per il 1980, di sole 1 200 000 tonnellate. Salvo che nel caso dell' ICI e della DSM, le vendite effettuate dai vari produttori sarebbero corrisposte grosso modo ai rispettivi obiettivi.
181 Secondo la decisione (punto 56), la ripartizione del mercato per il 1981 sarebbe stata oggetto di trattative lunghe e complesse. Nelle riunioni del gennaio 1981 sarebbe stato convenuto, come misura provvisoria, che per poter attuare l' iniziativa in materia di prezzi per il periodo febbraio-marzo ciascun produttore avrebbe ridotto le vendite mensili a un dodicesimo dell' 85% dell' "obiettivo" del 1980. Nell' attesa di un sistema di carattere più permanente, ciascun produttore avrebbe comunicato ai partecipanti alla riunione il tonnellaggio che sperava di vendere nel 1981. Tuttavia, la somma di tali "aspirazioni" sarebbe stata ampiamente superiore alla domanda globale prevista. Malgrado varie formule di compromesso proposte dalla Shell e dall' ICI, per il 1981 non sarebbe stato concluso alcun accordo definitivo in materia di quote. Come rimedio provvisorio i produttori si sarebbero assegnati le rispettive quote teoriche dell' anno precedente ed avrebbero riferito ad ogni riunione mensile le vendite effettuate ogni mese. Di conseguenza, le vendite effettive sarebbero state controllate alla luce di una ripartizione teorica del mercato disponibile effettuata con riferimento alle quote del 1980 (decisione, punto 57).
182 Per stabilire un sistema per il 1982, vennero formulate (decisione, punto 58) complesse proposte in materia di quote, nel tentativo di conciliare fattori divergenti, quali i risultati precedenti, le aspirazioni in materia di mercato e le capacità di produzione disponibili. Si sarebbe stimato in 1 450 000 tonnellate il mercato globale da suddividere. Taluni produttori avrebbero presentato piani particolareggiati per la ripartizione del mercato, mentre altri si sarebbero accontentati d' indicare le proprie aspirazioni in termini di tonnellate. Nella riunione del 10 marzo 1982 la Monte e l' ICI avrebbero tentato di promuovere un accordo, ma - si rileva nella decisione (punto 58, ultimo capoverso) -, come nel 1981, non si sarebbe raggiunto nessun accordo definitivo e per il primo semestre ciascun produttore avrebbe riferito nelle riunioni sulle proprie vendite mensili, raffrontandole alla sua quota percentuale dell' anno precedente. Secondo la decisione (punto 59), nella riunione dell' agosto 1982 sarebbero proseguite le trattative dirette ad un accordo sulle quote per il 1983 e l' ICI avrebbe avuto discussioni bilaterali con ciascun produttore in merito al nuovo sistema. Tuttavia, in attesa dell' istituzione di tale sistema di quote, i produttori sarebbero stati invitati a limitare nel secondo semestre 1982 le proprie vendite mensili alla medesima percentuale del mercato globale ottenuta da ciascuno di essi nel primo semestre. Così, nel 1982, le quote di mercato avrebbero raggiunto un relativo equilibrio (definito dalla ATO come un "quasi-consenso") e, tra i grandi, l' ICI e la Shell si sarebbero mantenute intorno all' 11% e la Hoechst a un livello leggermente inferiore (10,5%). La Monte, che sarebbe rimasta il produttore più importante, avrebbe fatto un leggero progresso, arrivando a occupare il 15% del mercato, contro il 14,2% dell' anno precedente.
183 Sempre secondo la decisione (punto 60), per il 1983 l' ICI avrebbe chiesto a ciascun produttore d' indicare la quota desiderata e di proporre le percentuali di mercato da assegnare a ciascuno degli altri. Così, le imprese Monte, Anic, ATO, DSM, Linz, Saga e Solvay, nonché i produttori tedeschi tramite la BASF, avrebbero presentato proposte dettagliate. Dopodiché le varie proposte sarebbero state immesse in un elaboratore elettronico per ottenere una media, raffrontata poi con le aspirazioni di ciascun produttore. Tali operazioni avrebbero consentito all' ICI di suggerire orientamenti per un nuovo accordo-quadro per il 1983. Tali proposte sarebbero state discusse nelle riunioni del novembre e del dicembre 1982. Nella riunione del 2 dicembre 1982 sarebbe stata discussa una proposta limitata inizialmente al primo trimestre dell' anno. Dal resoconto della riunione redatto dall' ICI risulterebbe che la ATO, la DSM, la Hoechst, la Huels, l' ICI, la Monte e la Solvay, al pari della Hercules, ritennero "accettabile" la quota loro assegnata (decisione, punto 63). Tali informazioni sarebbero confermate dal resoconto del 3 dicembre 1982 di un colloquio telefonico dell' ICI con la Hercules.
184 Nella decisione (punto 63, terzo capoverso) si afferma che un documento reperito presso la Shell confermerebbe la conclusione di un accordo, in quanto questa impresa si sarebbe adoperata per non superare la propria quota. Detto documento confermerebbe inoltre che un sistema di controllo dei volumi continuò ad essere applicato nel secondo trimestre 1983 in quanto che, per mantenere in quel periodo la quota di mercato della Shell prossima all' 11%, le società di vendite nazionali del gruppo Shell avrebbero ricevuto l' ordine di ridurre le vendite. L' esistenza di tale accordo sarebbe confermata dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983, che, pur non facendo menzione di quote, riferirebbe di uno scambio d' informazioni fra gli esperti sui quantitativi venduti da ciascun produttore nel mese precedente, il che attesterebbe l' applicazione di un sistema di quote (decisione, punto 64).
b) Argomenti delle parti
185 La ricorrente sostiene che la Commissione, consapevole del fatto che nessun accordo sui prezzi sarebbe stato attuabile senza una riduzione dei quantitativi di vendita, avrebbe tentato invano di provare l' esistenza di un sistema di quote, mettendo insieme alla rinfusa proposte provvisorie e scambi di opinioni che non sono sfociati in accordi.
186 Essa rileva che gli argomenti della Commissione riguardanti l' attuazione da parte dell' ICI dei presunti accordi sono ancora più deboli. Non sarebbe stato possibile attuare nessun sistema di quote senza la partecipazione di tutti i produttori e senza un consenso sulle modalità di applicazione di norme correttrici o regolatrici nell' ipotesi di inosservanza delle quote proposte. Ebbene, nella fattispecie tali condizioni, preliminari ed essenziali, non si sarebbero realizzate, a causa soprattutto degli interessi divergenti dei produttori. Essa fa valere come prova in merito, in particolare, lo studio del prof. Budd, il quale avrebbe dimostrato che le modificazioni di talune quote di mercato non sono state influenzate da eventuali obiettivi in materia di quantitativi di vendita.
187 La ricorrente ritiene che gli elementi di prova prodotti dalla Commissione non permettano di dimostrare la sua partecipazione a un sistema di quote nel 1979. Infatti, la tabella reperita presso di lei, intitolata "Producers' Sales to West Europe" ("Vendite dei produttori in Europa occidentale"; com. gen., all. 55), che riporta, a fronte dei quantitativi di vendita dei vari produttori per il periodo 1976-1979, alcuni "revised targets 1979" (obiettivi modificati 1979), non consentirebbe di provare l' esistenza di un sistema di controllo delle quote, in quanto nessun elemento indicherebbe che gli "obiettivi" di cui trattasi fossero qualcosa di più che ambizioni individuali. Essa aggiunge che i documenti reperiti presso la ATO non la riguardano e che il resoconto della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12) prova, col suo testo, che nel 1979 non era stato ancora adottato nessun sistema di quote, dato che si prevedeva di adottarne uno. La ricorrente sostiene peraltro che dalla tabella 8.1 della decisione si ricava chiaramente che i vari produttori non si sono conformati agli obiettivi e che la quota di mercato dell' ICI, nel 1979, è stata del 5,5% inferiore ai suoi obiettivi.
188 Essa afferma che in realtà nessun accordo vero e proprio è stato concluso nel 1980 e che, di conseguenza, non si poneva nemmeno il problema di raggiungere un obiettivo. La ricorrente ritiene che esista un divario rilevante tra i dati reali e gli obiettivi modificati, come mostrano le cifre presenti nella tabella 8.2 della decisione.
189 Secondo la ricorrente, la Commissione si è vista costretta ad ammettere che non è stato possibile realizzare nessun accordo definitivo in materia di quote per il 1981. Essa ritiene che, ricollocato nella sua cornice, il brano del resoconto delle riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17) citato nella decisione (punto 56, secondo capoverso) non costituisce manifestazione di un accordo, bensì un' esortazione di carattere generico; e sostiene che dai resoconti delle riunioni di maggio e di giugno (com. gen., all. 64) si ricava che nessun produttore ha pensato che fosse operante un accordo di tal genere. Essa aggiunge che dalla tabella 8.3 risulta ancora una volta che i dati sulle vendite si sono discostati in modo sensibile dagli asseriti obiettivi. Infine, l' ICI ritiene che il comportamento dei produttori, consistente nel confrontare i dati sulle loro vendite in funzione di una ripartizione teorica del mercato disponibile, basata sulle quote per il 1980, non può in nessun caso essere assimilato a un controllo sui quantitativi e può aver avuto un valore meramente teorico e storico. Ciò sarebbe corroborato dalla menzione, nel resoconto della riunione del 20 agosto 1982 (com. gen., all. 28), di una "quota teorica", e non reale.
190 Essa sostiene che, per il 1982, la Commissione riconosce ancora una volta la mancanza di un accordo sugli obiettivi in materia di quantitativi di vendita o di quote. In merito al resoconto della riunione del 20 agosto 1982 (com. gen., all. 28) la ricorrente sostiene che è solo forzandone il senso che la Commissione può dedurne che i produttori sono stati invitati a impegnarsi per limitare le loro vendite mensili, nel secondo semestre del 1982, alla percentuale dell' intero mercato raggiunta da ciascuno nel semestre precedente, in quanto il testo direbbe che le imprese avrebbero dovuto porsi l' obiettivo di limitare i loro quantitativi di vendita in settembre alla quota di mercato ottenuta nel periodo gennaio-giugno. Essa aggiunge che dalla tabella 8.4 della decisione si ricava che nel 1982 non è mai stato concordato né attuato nessun controllo sui quantitativi e che i risultati conseguiti dalle varie imprese non concordavano con gli obiettivi. L' ICI sostiene infine che la Commissione erra nell' affermare, in base alla relazione annuale della ATO (com. gen., all. 72), che, confrontate agli anni precedenti, le quote di mercato dei produttori di media grandezza erano rimaste stabili, in quanto talune imprese, come la Linz e la Petrofina, hanno compiuto sviluppi notevoli.
191 Per quanto riguarda il 1983, la ricorrente sostiene che la Commissione ha scambiato una proposta per un accordo effettivo. Essa afferma che la proposta da essa avanzata (com. gen., all. 86) è stata valutata "accettabile" solo da nove dei sedici produttori e che persino alcune "accettazioni" sono state subordinate a determinate condizioni, così come indicherebbe il resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33). La ricorrente ne deduce che chiaramente nessun accordo effettivo è stato concluso e che la proposta era destinata al fallimento e pertanto non è stato possibile attuarla. Essa inoltre sostiene che le direttrici menzionate nel punto 61 della decisione non sono mai state discusse, in quanto si trattava di un documento a uso interno, come dimostrerebbero talune osservazioni presenti nella stessa nota. L' ICI afferma infine che l' esistenza di un accordo è smentita dalla divergenza tra la crescita effettiva della produzione e gli obiettivi fissati. A titolo di conclusione, essa sostiene che, contrariamente alla tesi della Commissione, le quote di mercato delle "quattro grandi" sono aumentate tra il 1980 e il 1982, come dimostrerebbe il confronto tra le due tabelle prodotte dalla Commissione (com. gen., all. 61 e 87).
192 Dal canto suo, la Commissione sostiene che i punti 54 e seguenti della decisione offrono un' idea generale del sistema delle quote applicato per un certo numero di anni, sistema in cui l' ICI si sarebbe trovata notevolmente coinvolta.
193 Per quanto riguarda il 1979, essa sostiene che la partecipazione della ricorrente a un accordo in materia di quote si ricava da una tabella non datata, intitolata "Producers' Sales to West Europe" ("Vendite dei produttori nell' Europa occidentale"), reperita presso l' ICI (com. gen., all. 55), nella quale sono riprodotti, per tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale, i dati di vendita espressi in migliaia di tonnellate degli anni 1976, 1977 e 1978, nonché cifre menzionate nelle rubriche "1979 actual" (cifre effettive del 1979), e "revised target" (obiettivo rivisto). Infatti, i dati precisi contenuti in tale documento rientrerebbero in quel genere di informazioni ignote ai concorrenti in una condizione di "normale" concorrenza e presupporrebbero pertanto la partecipazione dell' ICI e degli altri produttori alla sua stesura.
194 Quanto al 1980, essa sostiene che è stato parimenti concluso un accordo sulle quote. Essa basa tale affermazione essenzialmente su una tabella datata 26 febbraio 1980, rinvenuta presso la ATO, intitolata: "Polypropylene - Sales target 1980 (kt)" ((Polipropilene - Obiettivi di vendita 1980 (kt) )) (com. gen., all. 60), che mette a confronto per tutti i produttori dell' Europa occidentale un "1980 target" (obiettivo 1980), indicando "opening suggestions" (suggerimenti iniziali), "proposed adjustments" (modifiche proposte) e "agreed targets 1980" (obiettivi concordati 1980). Questo documento mostrerebbe il meccanismo di elaborazione delle quote. Tale analisi verrebbe confermata dal resoconto delle due riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17), durante le quali gli obiettivi in termini di volumi di vendite sarebbero stati raffrontati ai quantitativi effettivamente venduti dai diversi produttori. La Commissione sottolinea che scopo del sistema delle quote era quello di consolidare le quote di mercato. E' per questo che gli accordi si incentravano sulle quote di mercato, che venivano poi convertite in numero di tonnellate per fungere da dati di riferimento: infatti, in mancanza di tale conversione, sarebbe stato impossibile accertare a partire da quale momento un partecipante all' intesa avrebbe dovuto limitare le proprie vendite, secondo gli accordi. A tal fine, era indispensabile prevedere il volume totale delle vendite. Per il 1980, poiché le previsioni iniziali si erano rivelate troppo ottimistiche, sarebbe stato necessario modificare più volte il volume totale delle vendite inizialmente previsto, con un conseguente adattamento dei volumi assegnati ad ogni impresa.
195 La Commissione ammette che non è stato possibile concludere nessun accordo definitivo in materia di quote per il 1981. Essa tuttavia afferma, in primo luogo, che all' inizio del 1981 i produttori sono giunti a un accordo su un sistema provvisorio, consistente nel limitare le vendite mensili a 1/12 dell' 85% degli obiettivi convenuti per il 1980, come attestato dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17). In secondo luogo, i produttori avrebbero operato un controllo reciproco delle loro vendite effettive nell' arco di ciascun mese, come dimostrerebbe segnatamente una tabella datata 21 dicembre 1981, reperita presso la ricorrente, che riporta le vendite mensili dei vari produttori nel 1981 (com. gen., all. 67). In terzo luogo, l' ICI, la Shell e la Monte si sarebbero incontrate in due occasioni, il 27 maggio e il 15 giugno 1981, per discutere intorno a proposte di accordi in materia di quote (com. gen., all. 64).
196 Per quanto riguarda il 1982 essa afferma che non è stato possibile concludere nessun accordo definitivo in materia di quote, nonostante gli sforzi in tal senso, attestati dai vari progetti scoperti. Tuttavia, sarebbe stata escogitata una soluzione provvisoria, sotto forma di orientamento predeterminato delle vendite in funzione dei dati dell' anno precedente. La Commissione sostiene che l' esistenza di discussioni in merito alla definizione delle quote è deducibile da numerosi documenti. Tra questi, occorre ricordare soprattutto alcuni resoconti di riunioni redatti dall' ICI, dai quali si ricava che si svolgevano scambi di informazioni aventi ad oggetto i quantitativi venduti (com. gen., all. 24-26 e 31-33). Occorre anche menzionare diversi progetti reperiti presso l' ICI (com. gen., all. 69 e 71), nonché una proposta relativa al 1982, di grande completezza, proveniente dall' ICI (com. gen., all. 70). La Commissione afferma che due documenti (com. gen., all. 32 e com. ICI, all. 30) evidenziano che i produttori, quando desideravano ottenere un aumento delle loro quote di mercato, dovevano motivare la loro richiesta.
197 Per quanto riguarda il 1983, è opinione della Commissione che sia stato possibile concludere un accordo in materia di quote. Essa fonda tale affermazione su alcuni resoconti riguardanti colloqui telefonici tra l' ICI e altri produttori (com. gen., all. 74-84) - i quali mostrano che l' ICI ha invitato ogni produttore a comunicare le sue personali ambizioni e le sue idee in merito alle percentuali che sarebbe stato conveniente assegnare agli altri -, su alcuni documenti riguardanti l' elaborazione informatica dei dati così raccolti (com. gen., all. 85) nonché su certi progetti elaborati dall' ICI (com. gen., all. 86 e 87). Numerosi resoconti di riunioni illustrerebbero lo sviluppo delle trattative vertenti su una proposta limitata al primo trimestre del 1983 (com. gen., all. 32-34). Un documento interno della Shell (com. gen., all. 90) evidenzierebbe che un sistema del genere è stato concordato per i due primi trimestri del 1983. Ciò sarebbe corroborato dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40) il quale, pur non facendo menzione di quote, riferisce in merito a uno scambio di informazioni riguardanti i quantitativi venduti da ciascun produttore, espressi in tonnellate, durante il mese precedente.
c) Giudizio del Tribunale
198 Il Tribunale ricorda che la ricorrente ha partecipato sin dall' inizio e sistematicamente alle riunioni regolari di produttori di polipropilene durante le quali si sono svolte discussioni vertenti sui quantitativi di vendita dei vari produttori e si sono avuti scambi di informazioni in merito.
199 Parallelamente alla partecipazione dell' ICI alle riunioni occorre rilevare che il suo nome compare in numerose tabelle, reperite presso di essa (com. gen., all. 55-61), il cui contenuto indica con chiarezza che esse erano destinate alla determinazione di obiettivi in materia di quantitativi di vendita. Ebbene, nelle rispettive risposte a un quesito scritto posto dal Tribunale la maggioranza delle ricorrenti ha ammesso che non sarebbe stato possibile redigere tali tabelle in base alle statistiche del sistema Fides. Del resto, nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), in merito a una di tali tabelle l' ICI ha dichiarato che "the source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" (a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori). La Commissione aveva pertanto il diritto di ritenere che il contenuto di dette tabelle fosse stato fornito dall' ICI (per la parte ad essa relativa) nell' ambito delle riunioni cui essa partecipava.
200 La terminologia usata nelle tabelle relative al 1979 e al 1980 ((come "revised target" (obiettivo modificato), "opening suggestions" (suggerimenti iniziali), "proposed adjustments" (modifiche proposte), "agreed targets" (obiettivi concordati) )) consente di concludere che vi sono stati concorsi di volontà fra produttori.
201 Per quanto riguarda in particolare il 1979, si deve rilevare, in base al resoconto complessivo della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12) ed alla tabella non datata, reperita presso l' ICI (com. gen., all. 55), intitolata "Producers' Sales to West Europe" ("Vendite dei produttori nell' Europa occidentale") - nella quale sono riprodotti, per tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale, i dati di vendita espressi in migliaia di tonnellate degli anni 1976, 1977 e 1978 nonché cifre menzionate nelle rubriche "1979 actual" ("cifre effettive del 1979"), "revised target" ("obiettivo modificato") e "79" - che in quella riunione si riconobbe la necessità di rendere il sistema di quote concordato per il 1979 più rigoroso negli ultimi tre mesi di quell' anno. Infatti, il termine "tight" ("severo"), letto congiuntamente alla limitazione all' 80% di 1/12 delle vendite annue previste, indica che il regime inizialmente contemplato per il 1979 doveva essere reso più rigoroso per l' ultimo trimestre. Questa interpretazione del resoconto è corroborata dalla tabella sopra citata, la quale contiene, sotto il titolo "79" nell' ultima colonna a destra della colonna intitolata "revised target", cifre che devono corrispondere alle quote fissate inizialmente. Queste ultime devono essere state modificate in senso più rigoroso giacché erano state stabilite in base ad una stima troppo ottimistica del mercato, come si è verificato anche nel 1980. Questi rilievi non sono infirmati dal riferimento, contenuto nel punto 31, terzo capoverso, della decisione, ad un piano "proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno". Infatti, questo riferimento, letto congiuntamente al punto 54 della decisione, dev' essere inteso nel senso che per le vendite mensili dei primi otto mesi del 1979 erano già stati definiti inizialmente obiettivi quantitativi.
202 Per quanto riguarda il 1980, il Tribunale rileva che la fissazione di obiettivi in materia di quantitativi di vendita per l' intero anno risulta dalla tabella datata 26 febbraio 1980, reperita presso la ATO (com. gen., all. 60) e contenente una colonna "agreed targets 1980" (obiettivi concordati 1980), nonché dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17), durante le quali alcuni produttori, fra cui la ricorrente, hanno confrontato i quantitativi realmente venduti ("Actual kt") con gli obiettivi fissati ("Target kt"). Inoltre, tali documenti sono confermati da una tabella datata 8 ottobre 1980 (com. gen., all. 57), nella quale si raffrontano due colonne, l' una relativa alla "1980 Nameplate Capacity" ("capacità nominale 1980") e l' altra alla "1980 Quota" per i vari produttori.
203 Per quanto riguarda le divergenze tra i dati riportati come "quote" nelle tabelle è importante far rilevare che esse, da un lato, sono lievi e, dall' altro, sono il risultato dell' adeguamento dei quantitativi, espressi in tonnellate, corrispondenti alle quote di mercato assegnate ai vari produttori. Detto adeguamento, reso necessario dallo sviluppo complessivo del mercato, dev' essere considerato un' operazione normale nell' ambito di un sistema di quote ogni volta che i partecipanti a un tale sistema commettono un errore nella valutazione della domanda totale, com' è stato il caso, nella fattispecie, per il 1980.
204 Per quanto concerne il 1981, il Tribunale rileva che si fa carico ai produttori di aver partecipato alle trattative miranti ad un accordo in materia di quote per tale anno ed avere, in quell' ambito, indicato le loro "aspirazioni"; in attesa di un accordo, di aver convenuto, come misura temporanea, di ridurre nel periodo febbraio-marzo 1981 le loro vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' "obiettivo" concordato per il 1980 e di essersi assegnati, per il resto dell' anno, la stessa quota teorica dell' anno precedente; di aver reso note ogni mese, durante le riunioni, le rispettive vendite; infine, di aver controllato se le loro vendite rispettassero le quote teoriche assegnate. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0013.3
205 L' esistenza di trattative fra i produttori intese all' istituzione di un sistema di quote e la comunicazione delle loro "aspirazioni" durante dette trattative sono attestate da vari elementi di prova, come talune tabelle riproducenti, per ciascun produttore, le cifre "actual" ed i "targets" per il 1979 e il 1980, nonché le "aspirations" ("aspirazioni") per il 1981 (com. gen., all. 59 e 61); come una tabella redatta in italiano (com. gen., all. 62) in cui figuravano, per ciascun produttore, la quota per il 1980, le proposte di altri produttori quanto alla quota da assegnargli per il 1981 e le sue "ambitions" ("quote desiderate") per il 1981; e come una nota interna dell' ICI (com. gen., all. 63), che descrive l' evoluzione delle trattative e in cui si legge:
"Taking the various alternatives discussed at yesterday' s meeting we would prefer to limit the volume to be shared to no more than the market is expected to reach in 1981, say 1.35 million tonnes. Although there has been no further discussion with Shell, the four majors could set the lead by accepting a reduction in their 1980 target market share of about 0.35% provided the more ambitious smaller producers such as Solvay, Saga, DSM, Chemie Linz, Anic/SIR also tempered their demands. Provided the majors are in agreement the anomalies could probably be best handled by individual discussions at Senior level, if possible before the meeting in Zurich".
(Fra le varie soluzioni discusse durante la riunione di ieri, preferiremmo che il quantitativo da dividere non superasse quello che si prevede che il mercato raggiunga nel 1981, ossia 1,35 milioni di tonnellate. Sebbene non vi siano state ulteriori discussioni con Shell, le quattro grandi potrebbero dare l' esempio accettando una riduzione dello 0,35% circa della loro quota di mercato prevista come obiettivo per il 1980, purché i produttori minori più ambiziosi, come Solvay, Saga, DSM, Chemie Linz, Anic/SIR moderino anch' essi le loro pretese. Purché i maggiori produttori siano d' accordo, il miglior modo per trattare le anomalie sarebbe probabilmente quello di discuterle singolarmente a livello dirigenziale, se possibile prima della riunione di Zurigo).
Questo documento è accompagnato da una proposta di compromesso espressa in cifre, che raffronta i risultati di ognuno rispetto al 1980 ("% of 1980 target").
206 L' adozione di misure temporanee consistenti nella riduzione nel periodo febbraio-marzo 1981 delle vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo concordato l' anno precedente risulta dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981, nel quale si legge:
"In the meantime (febbraio-marzo) monthly volume would be restricted to 1/12 of 85% of the 1980 target with a freeze on customers."
((Nel frattempo (febbraio-marzo) si ridurrebbe il quantitativo mensile a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo 1980 con un congelamento dei clienti)).
La ricorrente non può sostenere che un' indicazione così precisa costituisca un' esortazione di portata generica.
207 Il fatto che i produttori si siano assegnati per il resto dell' anno la stessa quota teorica dell' anno precedente ed abbiano controllato, scambiandosi mensilmente i dati relativi alle vendite, che queste ultime rispettassero la detta quota è provato dalla combinata lettura di tre documenti. Si tratta innanzitutto di una tabella datata 21 dicembre 1981 (com. gen., all. 67), che riproduce per ciascun produttore le vendite ripartite mese per mese e le cui ultime tre colonne relative a novembre e dicembre nonché al totale annuo sono state aggiunte a mano. Si tratta poi di una tabella non datata, redatta in italiano, intitolata "Scarti per società" e reperita presso l' ICI (com. gen., all. 65), in cui sono poste a confronto, per ciascun produttore e per il periodo gennaio-dicembre 1981, le cifre delle vendite "actual" con le cifre "theoretic.(al)" ("teoriche"). Si tratta infine di una tabella senza data, reperita presso l' ICI (com. gen., all. 68), nella quale si raffrontano, per ciascun produttore e per il periodo gennaio-novembre 1981, le cifre delle vendite e le quote di mercato con quelle del 1979 e del 1980 e si effettua una proiezione per la fine dell' anno.
208 Effettivamente, la prima tabella mostra come i produttori si siano scambiati i dati delle rispettive vendite mensili. Combinato con il raffronto tra tali dati e quelli relativi al 1980 - raffronto operato nelle altre due tabelle concernenti lo stesso periodo - tale scambio d' informazioni, trattandosi di dati che un operatore indipendente custodisce gelosamente come segreti aziendali, corrobora le conclusioni formulate nella decisione.
209 La partecipazione della ricorrente a queste diverse iniziative discende, da un lato, dalla sua partecipazione alle riunioni durante le quali si sono svolte tali operazioni - e, in particolare, alle riunioni del gennaio 1981 - e, dall' altro, dalla menzione del suo nome nei vari documenti prima richiamati. In questi ultimi compaiono del resto alcuni dati, riguardo ai quali è opportuno ricordare che l' ICI, nella sua risposta a un quesito scritto posto dal Tribunale - cui altre ricorrenti fanno riferimento nelle proprie risposte -, ha dichiarato che non sarebbe stato possibile stabilirli in base alle statistiche del sistema Fides.
210 Per quanto riguarda il 1982, il Tribunale rileva che si rimprovera ai produttori di aver partecipato alle trattative miranti ad un accordo in materia di quote per quell' anno; di aver espresso, in tale ambito, le proprie aspirazioni in termini di tonnellate; di aver comunicato nelle riunioni, in mancanza di un accordo definitivo, i dati relativi alle loro vendite mensili durante il primo semestre, confrontandoli con la percentuale realizzata nell' anno precedente, e di essersi adoperati, durante il secondo semestre, per limitare le loro vendite mensili alla percentuale dell' intero mercato raggiunta nel primo semestre del 1982.
211 L' esistenza di trattative tra i produttori volte all' istituzione di un sistema di quote e la comunicazione, in tale ambito, delle loro aspirazioni sono attestate, in primo luogo, da un documento intitolato "Scheme for discussions 'quota system 1982' " ("Schema per la discussione di un sistema di quote per il 1982"; com. gen., all. 69), nel quale sono indicati, per tutti i destinatari della decisione, tranne la Hercules, il tonnellaggio che ciascuno riteneva spettargli e inoltre, per taluni di essi (tutti tranne la Anic, la Linz, la Petrofina, la Shell e la Solvay), il tonnellaggio che, a loro avviso, doveva essere attribuito agli altri produttori; in secondo luogo, da una nota dell' ICI intitolata "Polypropylene 1982, Guidelines" ("Polipropilene 1982, linee direttrici"; com. gen., all. 70, a), nella quale l' ICI fa un' analisi delle trattative in corso; in terzo luogo, da una tabella datata 17 febbraio 1982 (com. gen., all. 70, b), in cui si confrontano varie proposte di ripartizione delle vendite, una delle quali, intitolata "ICI Original Scheme" ("Schema originario ICI"), costituisce oggetto, in un' altra tabella manoscritta, di leggere modifiche ad opera della Monte in una colonna intitolata "Milliavacca 27/1/82" (si tratta del nome di un dipendente della Monte; com. gen., all. 70, c); in ultimo luogo, da una tabella redatta in italiano (com. gen., all. 71), che costituisce una proposta complessa (descritta nel punto 58, secondo capoverso, parte finale, della decisione).
212 Le misure adottate per il primo semestre risultano dal resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24), nel quale si legge in particolare:
"To support the move a number of other actions are needed a) limit sales volume to some agreed prop. of normal sales".
((Per sostenere l' iniziativa sono necessarie talune altre misure a) limitare il volume delle vendite ad una determinata prop.(orzione) concordata delle vendite normali)).
L' attuazione di tali misure è attestata dal resoconto della riunione del 9 giugno 1982 (com. gen., all. 25), al quale è allegata una tabella che riproduce, per ciascun produttore, la cifra "actual" delle vendite del periodo gennaio-aprile 1982, confrontata con una cifra "theoretical based on 1981 av(erage) market share" (teorica calcolata in base alla quota media di mercato del 1981), nonché dal resoconto della riunione del 20 e 21 luglio 1982 (com. gen., all. 26) relativamente al periodo gennaio-maggio 1982 e dal resoconto di quella del 20 agosto 1982 (com. gen., all. 28) relativamente al periodo gennaio-luglio 1982. Al riguardo, il carattere teorico della quota - utile come termine di riferimento per il raffronto con le vendite mensili realizzate - discende dal fatto che non è stato possibile concordare nessuna quota per l' intero 1981, ma ciò non priva di valore detto raffronto, in quanto lo si consideri un metodo di vigilanza sulla limitazione delle vendite mensili con riferimento all' anno precedente.
213 Le misure prese per il secondo semestre sono provate dal resoconto della riunione del 6 ottobre 1982 (com. gen., all. 31), nel quale si legge che: "In October this would also mean restraining sales to the Jan/June achieved market share of a market estimated at 100 kt" (in ottobre ciò significherebbe anche limitare le vendite alla quota di mercato ottenuta nel periodo gennaio-giugno su un mercato stimato in 100 kt) e che: "Performance against target in September was reviewed" (i risultati ottenuti rispetto all' obiettivo di settembre sono stati riesaminati). Al detto resoconto è allegata una tabella, intitolata "September provisional sales versus target (based on Jan-June market share applied to demand est(imated) at 120 Kt)" (("Vendite previste per settembre rispetto all' obiettivo (calcolato in base alla quota di mercato gennaio-giugno applicata a una domanda valutata in 120 kt") )). Il mantenimento di tali misure è confermato dal resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), al quale è allegata una tabella in cui sono raffrontate, per il novembre 1982, le vendite "Actual" con le cifre "Theoretical", calcolate a partire da "J-June % of 125 Kt" (percentuale g-giugno di 125 kt).
214 Il Tribunale rileva che, per quanto concerne il 1981 e i due semestri 1982, giustamente la Commissione ha desunto dal reciproco controllo, nel corso delle riunioni periodiche, sull' attuazione di un sistema di limitazione delle vendite mensili con riferimento ad un periodo anteriore, che tale sistema era stato adottato dai partecipanti alle riunioni.
215 Quanto al 1983, il Tribunale rileva come dai documenti prodotti dalla Commissione (com. gen., all. 33, 85 e 87) risulti che alla fine del 1982 e all' inizio del 1983 i produttori di polipropilene discussero di un sistema di quote relativo al 1983, che la ricorrente ha partecipato alle riunioni durante le quali si sono svolte dette discussioni e che in tali occasioni ha fornito dati riguardanti le sue vendite.
216 Ne consegue che la ricorrente ha partecipato alle trattative organizzate al fine di giungere alla realizzazione di un regime di quote per il 1983.
217 Quanto alla questione se tali trattative abbiano effettivamente avuto successo per quanto riguarda i primi due trimestri del 1983, come si afferma nella decisione (punti 63, terzo capoverso, e 64), il Tribunale rileva che dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40) emerge che la ricorrente - così come altre nove imprese - ha indicato in quella sede i dati relativi alle sue vendite di maggio. Inoltre, nel resoconto di una riunione interna del gruppo Shell del 17 marzo 1983 (com. gen., all. 90) si legge:
"(...) and would lead to a market share of approaching 12% and well above the agreed Shell target of 11%. Accordingly the following reduced sales targets were set and agreed by the integrated companies".
(( (...) e porterebbe a una quota di mercato prossima al 12%, che sarebbe di molto superiore all' obiettivo Shell concordato dell' 11%. Pertanto sono stati fissati e concordati dalle imprese del gruppo i seguenti, più limitati, obiettivi di vendita)).
Sono indicati i nuovi obiettivi, espressi in tonnellate, dopo di che si rileva:
"this would be 11.2 Pct of a market of 395 kt. The situation will be monitored carefully and any change from this agreed plan would need to be discussed beforehand with the other PIMS members".
(ciò rappresenterebbe l' 11,2% di un mercato di 395 kt. La situazione sarà attentamente seguita ed ogni modifica di questo piano concordato sarà previamente discussa con gli altri membri del PIMS).
218 Al riguardo, secondo il Tribunale, la Commissione ha giustamente desunto dalla lettura combinata di questi due documenti che le trattative tra i produttori portarono all' istituzione di un sistema di quote. Infatti la nota interna del gruppo Shell indica che questa impresa chiedeva alle proprie società nazionali di vendita di limitare le vendite, non per ottenere la diminuzione del volume complessivo delle vendite del gruppo Shell, ma per limitare all' 11% l' intera quota di mercato del gruppo. Tale limitazione, espressa in termini di quota di mercato, può spiegarsi solo nell' ambito di un sistema di quote. Inoltre, il resoconto della riunione del 1 giugno 1983 costituisce un ulteriore indizio dell' esistenza di tale sistema, poiché uno scambio di informazioni relative alle vendite mensili dei vari produttori ha lo scopo primario di controllare il rispetto degli impegni assunti.
219 Si deve infine rilevare che la cifra dell' 11%, come quota di mercato della Shell, figura non solo nella nota interna della Shell, ma anche in altri due documenti, vale a dire una nota interna dell' ICI, in cui quest' ultima rileva che la Shell propone la cifra suddetta per sé, per la Hoechst e per l' ICI (com. gen., all. 87), e il resoconto, redatto dall' ICI, di una riunione del 29 novembre 1982 fra l' ICI e la Shell, nella quale fu richiamata la proposta precedente (com. gen., all. 99).
220 Va aggiunto che, siccome le varie misure di limitazione dei volumi delle vendite avevano lo stesso scopo - cioè ridurre la pressione esercitata sui prezzi dall' offerta esuberante - giustamente la Commissione ha concluso che tali misure si inserivano in un sistema di quote.
221 Per il resto, il Tribunale rileva che l' argomento della ricorrente tende non a dimostrare direttamente che essa non ha partecipato alla determinazione di obiettivi in termini di quantitativi di vendite, bensì a dimostrare che detti obiettivi non sono stati rispettati dai produttori, il che, secondo il suo parere, basterebbe a inficiare il fatto che siano stati fissati. Al riguardo occorre rilevare che la decisione ha dato conto del fatto che i suddetti obiettivi non sono stati rispettati, la qual cosa indica che, per dimostrare la partecipazione dell' ICI alla determinazione di questi obiettivi, l' atto impugnato non si fonda nemmeno sull' attuazione, da parte della ricorrente, degli esiti delle discussioni svoltesi in merito a tale oggetto.
222 Il Tribunale peraltro rileva che, partecipando alle riunioni durante le quali vari produttori erano soggetti a critiche nel caso in cui non avessero rispettato quanto convenuto, la ricorrente ha condiviso dette critiche e ha in tal modo esercitato pressioni su tali produttori.
223 Occorre inoltre far osservare che, per poter provare la ricostruzione suesposta, la Commissione non ha avuto bisogno di ricorrere a documenti da essa non menzionati nelle sue comunicazioni degli addebiti o da essa non trasmessi alla ricorrente.
224 Viste le suesposte considerazioni, occorre concludere che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente faceva parte dei produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti sugli obiettivi in materia di quantitativi di vendita per il 1979, il 1980 e la prima metà del 1983 e sulla limitazione delle loro vendite mensili, con riferimento ad un periodo precedente, per il 1981 e per il 1982, menzionati nella decisione e che si inserivano in un sistema di quote.
F - Conclusione
225 Da tutto quanto esposto discende che la Commissione ha sufficientemente provato l' intera ricostruzione dei fatti da essa compiuta nell' atto impugnato a carico della ricorrente e che, di conseguenza, contrariamente a quanto asserito da quest' ultima, essa ha osservato le norme riguardanti l' onere della prova. Ne consegue anche che la Commissione non ha formulato un giudizio prematuro o preconcetto sulla base degli elementi di prova da essa forniti per corroborare la sua ricostruzione dei fatti.
2. L' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE
A - Qualificazione giuridica
a) Atto impugnato
226 Secondo la decisione (punto 81, primo capoverso), il complesso di programmi e di accordi decisi nel contesto del sistema delle riunioni regolari ed istituzionalizzate ha costituito un unico "accordo" continuato ai sensi dell' art. 85, n. 1.
227 Nel caso di specie i produttori, sottoscrivendo un piano comune inteso a regolare i prezzi e l' offerta nel mercato del polipropilene, avrebbero partecipato ad un accordo-quadro generale che si sarebbe concretato in una serie di più particolareggiati sub-accordi, stipulati di volta in volta (decisione, punto 81, terzo capoverso).
228 La decisione (punto 82, primo capoverso) prosegue rilevando che nell' applicazione specifica del piano generale fu raggiunto un espresso accordo in molti campi, come le iniziative singole in materia di prezzi e i sistemi di quote annuali. In certi casi i produttori potrebbero, senza dubbio, perfino non aver raggiunto un accordo su un piano definitivo - per esempio le quote del 1981 e del 1982 - ma il fatto che siano stati adottati provvedimenti di ripiego, tra cui lo scambio di informazioni e il controllo delle vendite mensili effettive in rapporto ai risultati ottenuti in un precedente periodo di riferimento, non soltanto presupporrebbe un accordo esplicito di istituire ed applicare siffatte misure, ma indicherebbe anche un accordo implicito inteso a salvaguardare per quanto possibile la posizione dei singoli produttori.
229 Per quanto riguarda specificamente l' iniziativa del dicembre 1977, si afferma nella decisione (punto 82, terzo capoverso) che nelle riunioni EATP produttori come la Hercules, la Hoechst, l' ICI, la Linz, la Rhône-Poulenc, la Saga e la Solvay dichiaravano, addirittura di fronte a clienti, di ritenere necessaria un' azione concertata per aumentare i prezzi. Al di fuori delle riunioni EATP vi sarebbero stati ulteriori contatti fra i produttori in materia di prezzi. In considerazione di questi contatti ammessi dagli stessi produttori, la Commissione ritiene che l' espediente, adottato da uno o più produttori, di lagnarsi dell' "insufficiente" livello di redditività e di suggerire un' azione comune, che gli altri dichiaravano di "appoggiare", sottendesse in realtà un accordo esistente in materia di prezzi. La Commissione aggiunge che, anche in mancanza di ulteriori contatti, tale espediente può nondimeno implicare l' esistenza di un consenso sufficiente a configurare un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1.
230 La conclusione dell' esistenza di un accordo continuo non sarebbe alterata dal fatto che, inevitabilmente, taluni produttori non fossero presenti ad ogni riunione: ogni "iniziativa" richiedeva vari mesi per la sua programmazione e attuazione e il fatto che un produttore risultasse assente in una determinata occasione sarebbe irrilevante ai fini della sua partecipazione all' accordo (decisione, punto 83, primo capoverso).
231 Secondo la decisione (punto 86, primo capoverso), la realizzazione dell' intesa, in base ad un piano comune dettagliato, ha costituito un "accordo" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
232 Sempre nella decisione (punto 86, secondo capoverso) si rileva poi che le nozioni di "accordi" e "pratiche concordate" sono distinte, ma possono verificarsi fattispecie in cui la collusione presenta elementi di entrambe queste forme di cooperazione illecita.
233 La "pratica concordata" costituirebbe una forma di cooperazione in cui le imprese, pur senza giungere alla stipulazione di un vero e proprio accordo, consapevolmente sostituiscono la reciproca collaborazione pratica ai rischi della concorrenza (decisione, punto 86, terzo capoverso).
234 Secondo la decisione (punto 87, primo capoverso), la creazione, nel Trattato, di una nozione separata di "pratica concordata" ha lo scopo di precludere l' evenienza di intese suscettibili di eludere l' applicazione dell' art. 85, n. 1, che, senza configurare un vero e proprio accordo, costituiscono in pratica una consapevole collaborazione a danno della concorrenza. Ciò avverrebbe, per esempio, quando ciascuna impresa informa in anticipo le altre della condotta che intende tenere, affinché regolino il loro comportamento sapendo che i concorrenti si comportano nello stesso modo (v. sentenza della Corte 14 luglio 1972, ICI/Commissione, causa 48/69, Racc. pag. 619).
235 Nella sentenza 16 dicembre 1975, Suiker Unie/Commissione (cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc. pag. 1663), la Corte avrebbe affermato che i criteri del coordinamento e della collaborazione stabiliti dalla sua giurisprudenza non richiedono l' elaborazione di un vero e proprio "piano", ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato CEE in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che egli intende seguire sul mercato comune. La suddetta esigenza di autonomia non escluderebbe il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, ma vieterebbe rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente effettivo o potenziale ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso o prevede di tenere egli stesso sul mercato (decisione, punto 87, secondo capoverso). Tale comportamento potrebbe ricadere sotto l' art. 85, n. 1, in quanto "pratica concordata" anche se le parti non abbiano raggiunto previamente un accordo su un piano comune che ne definisca la posizione sul mercato, ma adottino o aderiscano a pratiche collusive che facilitino il coordinamento del loro comportamento commerciale (decisione, punto 87, terzo capoverso, prima frase).
236 Nella decisione (punto 87, terzo capoverso, terza frase) si considera inoltre che in un' intesa complessa può accadere che taluni produttori non approvino decisamente gli orientamenti concordati dagli altri, pur dichiarandosi disposti ad appoggiarli e comportandosi di conseguenza. Per certi aspetti, la cooperazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione dell' accordo generale presenterebbero pertanto le caratteristiche di una pratica concordata (decisione, punto 87, terzo capoverso, quinta frase).
237 Secondo la decisione (punto 87, quarto capoverso), non rileva dunque tanto la distinzione tra "pratica concordata" e "accordo" quanto quella tra forme di collusione che ricadono sotto l' art. 85, n. 1 e il semplice comportamento parallelo, privo di qualsiasi elemento di concertazione. Nella fattispecie sarebbe quindi del tutto irrilevante la precisa forma assunta dagli accordi collusivi.
238 Nella decisione (punto 88, primo e secondo capoverso) si constata che la maggioranza dei produttori ha sostenuto durante la procedura amministrativa che la loro condotta in relazione alle asserite iniziative in materia di prezzi non è riconducibile ad alcun "accordo" ai sensi dell' art. 85 (vedi decisione, punto 82), e che essa non rientra neppure nella nozione di pratica concordata. Perché tale pratica si concreti (essi sostengono) è necessario un "atto manifesto" sul mercato, atto che a loro giudizio sarebbe mancato nella fattispecie poiché mai vennero comunicati ai clienti listini o "prezzi-obiettivo". La decisione respinge questo argomento rilevando che, se nella fattispecie fosse necessario provare l' esistenza di una pratica concordata, questa prova sussisterebbe in quanto ai partecipanti fu chiesto di prendere certe misure per la realizzazione del loro obiettivo comune. Le varie iniziative in materia di prezzi risulterebbero dai verbali e non si potrebbe negare una corrispondenza dei comportamenti dei singoli produttori in ordine alla loro applicazione. Le iniziative prese dai produttori, sia singolarmente che collettivamente, risulterebbero dalle prove documentali quali verbali di riunione, note interne, istruzioni e circolari agli uffici vendite e lettere ai clienti. L' esistenza di listini "ufficiali" dei prezzi sarebbe del tutto irrilevante giacché le istruzioni in materia di prezzi non solo proverebbero senza possibilità di dubbio che ogni produttore agiva in vista dell' obiettivo comune, ma, dato il loro contenuto e scaglionamento nel tempo, rafforzerebbero altresì la prova della collusione.
b) Argomenti delle parti
239 La ricorrente contesta l' opinione della Commissione, la quale sostiene che, benché sia possibile distinguere a livello teorico le nozioni di accordo e di pratica concordata, la questione riguardante l' oggetto della prova non ne risulterebbe sostanzialmente modificata. Secondo la ricorrente, che si richiama alle conclusioni dell' avvocato generale, signor Gand, nelle cause relative alla chinina (sentenza della Corte 15 luglio 1970, ACF Chemiefarma/Commissione, causa 41/69, Racc. pag. 661), la distinzione tra questi due concetti non sarebbe "priva d' interesse", in particolare per quanto riguarda l' oggetto della prova.
240 Essa sostiene che per dimostrare l' esistenza di un accordo occorre provare l' esistenza non solo di un consenso, ma anche di un impegno sufficiente nei riguardi degli scopi di detto accordo e di un grado sufficiente di reciprocità nell' assunzione degli obblighi. Infatti, l' ICI riconosce certamente l' esistenza di impegni unilaterali manifestatisi sotto forma di reiterazione, da parte delle imprese, del loro impegno personale durante le riunioni. Ma essa sostiene che la Commissione non può far discendere nessun tipo di accordo da tali impegni, il cui carattere unilaterale proverebbe, al contrario, l' assenza sia di un preventivo impegno generale sia di un consenso.
241 Secondo la ricorrente, una pratica concordata presuppone un comportamento degli operatori sul mercato, come indicherebbe il termine "pratica". Ebbene, la Commissione non avrebbe dimostrato l' esistenza di un comportamento del genere, il quale non può essere rappresentato dall' invio di istruzioni interne in materia di prezzi agli uffici vendite, come asserito dalla Commissione, poiché le istruzioni venivano comunicate di rado ai clienti, l' ICI praticamente non pubblicava listini e comunque questi ultimi erano normalmente destinati a un uso interno.
242 Secondo la Commissione, invece, la questione se una collusione o un' intesa vada qualificata, sotto il profilo giuridico, accordo o pratica concordata ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE, o se tale collusione contenga elementi dell' uno e dell' altra, riveste un' importanza trascurabile. Infatti, i termini "accordo" e "pratica concordata" ricomprenderebbero i vari tipi di intese mediante le quali imprese concorrenti, invece di stabilire in modo indipendente la propria linea di condotta concorrenziale futura, si impongono reciprocamente una limitazione della loro libertà d' azione sul mercato, mettendosi direttamente o indirettamente in contatto fra loro.
243 La Commissione sostiene che l' uso dei vari termini nell' art. 85 ha lo scopo di vietare l' intera gamma di strumenti di collusione e non quello di riservare a ciascuno di essi un diverso trattamento. Di conseguenza, il tracciato della linea di demarcazione tra i vari termini miranti a coprire nella sua interezza la gamma delle condotte vietate sarebbe privo di qualsiasi rilevanza giuridica. La ratio legis dell' introduzione della nozione di "pratica concordata" nell' art. 85 consisterebbe nel ricomprendere, oltre agli accordi, tipi di collusione che rispecchiano solo una forma di coordinamento di fatto o una cooperazione pratica, ma che possono ciononostante falsare la concorrenza (sentenza 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punti da 64 a 66 della motivazione).
244 La Commissione sottolinea come dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 173 e 174 della motivazione) risulti che si tratta di opporsi a qualsiasi contatto, diretto o indiretto, fra operatori avente lo scopo o l' effetto di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare a un concorrente del genere il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato. L' esistenza di una pratica concordata si situerebbe quindi già al livello del contatto fra concorrenti che precede il loro comportamento sul mercato.
245 Per la Commissione vi è pratica concordata già quando vi è una concertazione avente lo scopo di limitare la reciproca autonomia delle imprese, a prescindere da comportamenti concreti sul mercato. Secondo la Commissione, la discussione verte in realtà sul significato della parola "pratica". Contrariamente a quanto sostiene l' ICI, "pratica" non avrebbe il significato ristretto di "comportamento sul mercato", ma potrebbe designare il semplice fatto di prendere contatto con altri operatori allo scopo di definire una reciproca limitazione d' autonomia.
246 La Commissione aggiunge che, se si ritenesse necessaria la contestuale sussistenza di entrambi gli elementi (concertazione e comportamento sul mercato) per configurare la pratica concordata, come fa l' ICI, si escluderebbe dalla sfera d' applicazione dell' art. 85 tutta una gamma di pratiche aventi lo scopo, ma non necessariamente l' effetto, di falsare la concorrenza sul mercato comune. Si finirebbe così col neutralizzare parzialmente la portata dell' art. 85. Inoltre, secondo la Commissione, la tesi della ricorrente non è conforme alla giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di pratica concordata (sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punto 66 della motivazione; 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punto 26 della motivazione, e 14 luglio 1981, Zuechner, causa 172/80, Racc. pag. 2021, punto 14 della motivazione). Contrariamente a quanto assume la ricorrente, questa giurisprudenza si riferirebbe, di volta in volta, a pratiche sul mercato non già come a un elemento costitutivo dell' infrazione, ma come a un elemento di fatto dal quale la concertazione può essere desunta. Secondo questa giurisprudenza non sarebbe necessario che sussista un comportamento effettivo sul mercato; sarebbe sufficiente un contatto fra operatori economici, caratteristico della loro rinuncia alla necessaria autonomia.
247 Per la Commissione, quindi, non occorre, perché sussista infrazione dell' art. 85, che le imprese abbiano attuato quanto concordato. Il comportamento vietato dall' art. 85, n. 1, è pienamente realizzato quando l' intenzione di sostituire una cooperazione ai rischi della concorrenza viene concretata in una concertazione, anche se successivamente non si verifichino comportamenti sul mercato che possano essere accertati.
248 La Commissione ne deduce, per quanto riguarda la prova, che l' accordo e la pratica concordata possono essere dimostrati con l' ausilio di prove dirette e indirette. Nella fattispecie essa non avrebbe avuto bisogno di ricorrere a prove indirette, come il comportamento parallelo sul mercato, poiché disponeva di elementi di prova diretta dell' intesa, segnatamente dei resoconti delle riunioni.
249 La Commissione conclude sottolineando che essa aveva il potere di qualificare l' infrazione rilevata nella fattispecie in via principale come accordo e, in subordine e nella misura del necessario, come pratica concordata.
250 Per quanto riguarda l' esistenza di un accordo, la Commissione sostiene che i produttori hanno più volte confermato l' assunzione dei relativi obblighi, senza che occorra tener conto del fatto che il sostegno di taluni partecipanti può essere stato più o meno convinto durante il periodo considerato. Tale obbligo si sarebbe tradotto nelle istruzioni in materia di prezzi impartite dai produttori, e in particolare dall' ICI, le quali confermerebbero il carattere effettivo degli accordi.
c) Giudizio del Tribunale
251 Si deve osservare che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, la Commissione ha qualificato ciascun elemento di fatto rilevato a carico della ricorrente come accordo o come pratica concordata ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Risulta infatti dalla lettura combinata dei punti 80, secondo capoverso, 81, terzo capoverso, e 82, primo capoverso, della decisione che la Commissione ha qualificato, in via principale, "accordo" ciascuno di tali vari elementi.
252 Del pari, dalla lettura combinata dei punti 86, secondo e terzo capoverso, 87, terzo capoverso, e 88 della decisione risulta che la Commissione ha qualificato, in subordine, "pratiche concordate" gli elementi dell' infrazione quando questi non consentivano di affermare che le parti avevano previamente raggiunto un accordo su un piano comune che ne definisse l' azione sul mercato, bensì che avevano adottato, o avevano aderito a, pratiche collusive che facilitassero il coordinamento della loro attività commerciale, ovvero quando tali elementi dell' infrazione non consentivano di stabilire, in ragione della complessità dell' intesa, che taluni produttori avevano espressamente approvato gli orientamenti concordati dagli altri, ma solo che essi si erano dichiarati disposti ad appoggiarli e si erano comportati di conseguenza. Così, la Commissione conclude nella decisione che, sotto taluni profili, la collaborazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione di un accordo generale possono presentare le caratteristiche di una pratica concordata.
253 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte risulta come, perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, sia sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v. sentenze 15 luglio 1970, causa 41/69, già citata, punto 112 della motivazione, e 29 ottobre 1980, Van Landewyck/Commissione, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, Racc. pag. 3125, punto 86 della motivazione). Pertanto la Commissione poteva qualificare "accordi" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE i concorsi di volontà fra la ricorrente ed altri produttori di polipropilene che essa ha adeguatamente provato e che vertevano su prezzi-base nel 1977, su iniziative in materia di prezzi, su misure destinate ad agevolare l' attuazione di tali iniziative, su obiettivi in materia di quantitativi di vendita per il 1979, per il 1980 e per la prima metà del 1983, nonché su misure di limitazione delle vendite mensili, con riferimento a un periodo precedente, per il 1981 e il 1982.
254 Inoltre, giustamente la Commissione, avendo sufficientemente provato che gli effetti delle iniziative in materia di prezzi si sono prodotti sino al novembre 1983, ha considerato che l' infrazione si sia protratta almeno sino a tale mese. Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che l' art. 85 si applica anche agli accordi che non sono più in vigore, ma che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale (sentenza 3 luglio 1985, Binon, causa 243/83, Racc. pag. 2015, punto 17 della motivazione).
255 Per definire la nozione di pratica concordata occorre rifarsi alla giurisprudenza della Corte, da cui risulta che i criteri del coordinamento e della collaborazione, messi in evidenza dalla stessa giurisprudenza, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato CEE in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 173 e 174 della motivazione).
256 Nella fattispecie la ricorrente ha partecipato a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita, nel corso delle quali imprese concorrenti si scambiavano informazioni sui prezzi che auspicavano venissero praticati sul mercato, sui prezzi che si proponevano di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritenevano necessarie, sui dati relativi alle loro vendite o sull' identità dei loro clienti. In tal modo la ricorrente ha preso parte, con i suoi concorrenti, ad una concertazione avente lo scopo di influire sul rispettivo comportamento sul mercato e di manifestare il comportamento che ciascun produttore si proponeva di tenere esso stesso sul mercato.
257 Pertanto, la ricorrente non ha soltanto perseguito lo scopo di eliminare anticipatamente l' incertezza quanto al comportamento futuro dei suoi concorrenti, ma ha dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso delle dette riunioni per definire la condotta che intendeva seguire sul mercato. Del pari, i suoi concorrenti hanno dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, per definire la condotta che intendevano seguire sul mercato, delle informazioni loro rivelate dalla ricorrente circa il comportamento che aveva deciso, o prevedeva, di tenere essa stessa sul mercato.
258 Ne consegue che giustamente, consideratone lo scopo, la Commissione ha qualificato, in subordine, pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, le riunioni periodiche di produttori di polipropilene alle quali la ricorrente ha partecipato tra il dicembre 1977 e il settembre 1983.
259 Quanto al problema se la Commissione potesse ritenere sussistente un' infrazione unica, qualificata nell' art. 1 della decisione "accordo e pratica concordata", il Tribunale ricorda che le varie pratiche concordate rilevate e i vari accordi conclusi si inserivano, data l' identità dei loro scopi, in sistemi di riunioni periodiche e di fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quote.
260 Si deve sottolineare che tali sistemi facevano parte di una serie di iniziative delle imprese di cui trattasi miranti ad un unico scopo economico, quello di falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene. Sarebbe quindi artificioso frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato da un' unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte. Infatti, la ricorrente ha partecipato per anni ad un insieme integrato di sistemi costituenti un' infrazione unica che si è gradualmente concretata sia attraverso accordi sia attraverso pratiche concordate illeciti.
261 Va rilevato che la Commissione poteva, inoltre, qualificare tale infrazione unica come "accordo e pratica concordata", poiché era composta ad un tempo da elementi che andavano qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate". Infatti, trattandosi di un' infrazione complessa, la duplice qualifica attribuita dalla Commissione nell' art. 1 della decisione dev' essere intesa non come una qualifica che richieda simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata, ma nel senso che essa designa un tutto complesso di elementi di fatto, taluni dei quali sono stati qualificati accordi ed altri pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, il quale non prevede qualifiche specifiche per questo tipo di infrazione complessa.
262 Di conseguenza, la censura della ricorrente dev' essere respinta.
B - Oggetto o effetto restrittivo della concorrenza
a) Atto impugnato
263 La decisione (punto 89, primo capoverso) ricorda che l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE cita espressamente come restrittivi della concorrenza gli accordi che direttamente o indirettamente stabiliscono prezzi di vendita o ripartiscono i mercati tra i produttori. Orbene, tali sarebbero appunto le caratteristiche essenziali degli accordi in esame.
264 Secondo la decisione (punto 89, secondo, terzo e quarto capoverso), lo scopo fondamentale dell' istituzione di un sistema di riunioni regolari e della continua collusione tra i produttori sarebbe stato quello di realizzare incrementi di prezzi mediante un complesso di accordi generali e particolari. Progettando un' azione comune in materia di prezzi, consistente nel determinare, per ogni tipo di polipropilene e moneta nazionale, prezzi-obiettivo da applicare a partire da una data concordata, i produttori avrebbero cercato di eliminare i rischi connessi a qualsiasi tentativo di aumento unilaterale. Così, l' obiettivo finale dei vari sistemi di quote e degli altri meccanismi intesi a conciliare le disparità di interessi tra i produttori già affermati sul mercato e i nuovi arrivati sarebbe stato quello di creare condizioni artificiali di stabilità, favorevoli agli aumenti dei prezzi.
265 Nel perseguire tali obiettivi, i produttori avrebbero mirato ad organizzare il mercato del polipropilene su una base che sostituisse al libero gioco delle forze concorrenziali una collusione istituzionalizzata e sistematica tra i produttori: il risultato era un' intesa (decisione, punto 89, quinto capoverso).
266 Nella decisione (punto 90, primo e secondo capoverso) si rileva che, siccome l' oggetto dell' accordo è manifestamente anticoncorrenziale, non è strettamente necessario, ai fini dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, dimostrare che anche l' effetto di tale accordo è pregiudizievole alla concorrenza. Nella fattispecie, però, le risultanze probatorie evidenzierebbero che l' accordo ha prodotto veramente un effetto sostanziale sulle condizioni di concorrenza.
267 Secondo la decisione (punto 90, terzo e quarto capoverso), l' accordo conseguito nelle riunioni su prezzi-obiettivo per ciascuna qualità e in ciascuna valuta nazionale sarebbe stato attuato dai produttori impartendo istruzioni in materia di prezzi ai propri uffici vendite o agenti nazionali, che a loro volta dovevano informare i clienti in merito ai nuovi livelli di prezzo. In tal modo, ai clienti sarebbe stato presentato un prezzo base uniforme in ciascuna moneta per ciascuna principale qualità. Vero è che singoli clienti beneficiavano di speciali condizioni o sconti, che alcuni produttori rinviavano l' applicazione dell' aumento previsto o facevano concessioni e che alcuni produttori, per certi tipi e in certi paesi, fissavano perfino prezzi effettivi lievemente inferiori agli obiettivi, sia pur nei limiti di un' azione generale condotta da tutti gli altri. Resterebbe peraltro il fatto che la fissazione di un particolare livello di prezzo e la sua successiva presentazione sul mercato come il "prezzo di listino" o il "prezzo ufficiale" significava che per ciò stesso le opportunità dei clienti di negoziare con i produttori venivano già limitate e che i clienti venivano privati di molti dei vantaggi di cui altrimenti avrebbero beneficiato grazie al libero gioco delle forze concorrenziali.
268 La decisione (punto 90, ultimo capoverso) sottolinea che le prove documentali, compresi i rapporti sulla situazione di mercato redatti dagli stessi produttori, dimostrano l' esistenza sul mercato di iniziative concertate in materia di prezzi coinvolgenti tutti i produttori e lo stretto rapporto intercorrente tra queste iniziative e il sistema di riunioni regolari.
269 La decisione (punto 91, primo capoverso) riconosce che il livello di prezzi raggiunto era generalmente inferiore agli "obiettivi" e che le iniziative in materia di prezzi tendevano a perdere il proprio dinamismo, concludendosi talvolta con un netto calo dei prezzi in questione; tuttavia essa rileva che i grafici ai quali gli stessi produttori si richiamavano mostrano nel corso degli anni uno stretto parallelismo tra l' andamento dei prezzi-obiettivo e la dinamica dei prezzi praticati. Nel periodo nel quale furono attuate le iniziative conosciute in materia di prezzi, i prezzi raggiunti ogni mese si sarebbero accostati all' obiettivo concordato. In caso di un improvviso "collasso" (ad esempio, a causa di un calo dei prezzi del propilene), questo sarebbe stato bloccato fissando un nuovo obiettivo molto inferiore, ristabilendo così la tendenza al rialzo. Questa tattica avrebbe ottenuto un particolare successo nel periodo luglio/novembre 1983.
270 Secondo la decisione (punto 91, secondo capoverso), negli anni in cui era in funzione un sistema le forniture della maggior parte dei produttori non si sarebbero in genere discostate nettamente dalle quote o obiettivi assegnati.
271 La decisione (punto 92, primo capoverso) conclude che il fatto che la monopolizzazione del mercato fosse incompleta e non escludesse interamente l' azione di forze concorrenziali non osta all' applicazione dell' art. 85 del Trattato CEE: a causa del numero elevato di produttori e della disparità dei loro interessi commerciali, nonché della mancanza di misure coattive da applicare nel caso di mancata osservanza, da parte di un produttore, delle disposizioni concordate, nessuna intesa sarebbe stata in grado di controllare totalmente le attività dei partecipanti. Inoltre la decisione (punto 92, ultimo capoverso) respinge l' argomento delle imprese, secondo cui in mancanza degli accordi gli sviluppi del mercato sarebbero stati i medesimi, affermando che ciò che sarebbe potuto succedere è una questione puramente teorica, ma è significativo che i produttori stessi avrebbero riconosciuto l' efficacia delle loro riunioni quando, nel maggio 1982, respinsero il suggerimento di non tenerne più, in quanto ritennero preferibile, in una situazione di equilibrio tra offerta e domanda, prendere misure attive per un rialzo dei prezzi, anziché rimettersi a tal fine al gioco del mercato.
272 Peraltro, nella decisione (punto 73) si sostiene che in ogni caso la Commissione non ha mai inteso affermare che con il sistema delle riunioni periodiche si siano potute controllare in tutto e per tutto le operazioni e le vendite dei produttori o che tale sistema sia stato l' unico fattore a incidere sui prezzi del polipropilene. Le prove su cui si basa la Commissione dimostrerebbero infatti che i produttori hanno riconosciuto che sul mercato incidevano fattori - quali le fluttuazioni della domanda o gli aumenti di prezzo delle materie prime - che sfuggivano al loro controllo. Per decidere l' entità, i tempi di attuazione, le modalità e le prospettive di successo di un' iniziativa programmata in materia di prezzi, i produttori hanno dovuto tener conto di tali fattori di mercato. Ma sarebbe d' altra parte certo che uno degli scopi principali delle riunioni sarebbe stato quello di cercare di coordinare le reazioni dei produttori a questi fattori. Può anche darsi che i prezzi siano stati determinati in gran parte dalle condizioni dell' offerta e della domanda, ma dalle prove documentali risulterebbe che attraverso i loro sistemi di controllo dei volumi o delle quote i produttori cercavano di alterare tali condizioni.
b) Argomenti delle parti
273 La ricorrente sottolinea che la Commissione ritiene che l' intesa avesse come scopo quello di sostituire al libero gioco della concorrenza una collusione istituzionalizzata e sistematica, organizzata tra produttori e assimilabile a un cartello. Ebbene, per sapere se un accordo o una pratica concordata abbiano uno scopo anticoncorrenziale sarebbe importante valutare non l' intento dei partecipanti, bensì lo scopo effettivo degli accordi. Tale scopo dovrebbe essere valutato oggettivamente, vale a dire tenendo conto della situazione economica reale (sentenze della Corte 30 giugno 1966, Maschinenbau Ulm, causa 56/65, Racc. pag. 261; 9 luglio 1969, Voelk, causa 5/69, Racc. pag. 295; 10 luglio 1980, Lancôme, causa 99/79, Racc. pag. 2511, punto 24 della motivazione). La Commissione dovrebbe inoltre provare, sulla base di elementi di fatto oggettivi, che la realizzabilità dello scopo fosse sufficientemente probabile. Il giudizio in merito a un accordo non potrebbe venire dissociato dall' influenza concretamente esercitata sulla concorrenza, anche nel caso in cui l' esame verta solo sullo scopo dell' accordo. Ciò sarebbe particolarmente vero nella fattispecie, in quanto non si dispone di nessun accordo scritto.
274 Essa ritiene che, in considerazione della concorrenza vivace dominante nel settore del polipropilene e del fatto che i prezzi, i quantitativi di vendita e gli orientamenti del mercato sarebbero stati dettati dalla concorrenza, fosse altamente improbabile che un' operazione anticoncorrenziale potesse avere la benché minima incidenza sul mercato. Pertanto, la Commissione condannerebbe le imprese solo per l' intento.
275 La ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto effettuare un' analisi dell' incidenza economica dell' intesa per giustificare l' attestazione, contenuta nella decisione (punti da 90 a 92), relativa all' esistenza di un effetto sostanziale sul mercato. Ebbene, l' unico metodo ammesso dalla Corte per la valutazione degli effetti sulla concorrenza sarebbe l' analisi economica, la quale consentirebbe di stabilire un collegamento tra lo scopo o l' intento, da un lato, e l' effetto reale sul mercato, dall' altro (sentenza della Corte 10 luglio 1980, già citata, causa 99/79). PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0013.4
276 Essa ritiene che la decisione si caratterizzi per la mancanza quasi assoluta di argomenti economici, poiché la Commissione si limita a pure e semplici asserzioni che evidenziano la sua preferenza per la "forza istintiva", considerata superiore al concetto stesso di analisi economica. La Commissione non avrebbe infatti provato a replicare né all' approfondita analisi realizzata dall' ICI in merito all' asserito collegamento tra le riunioni e gli eventi rilevanti del mercato, né agli elementi di prova di carattere economico addotti dai signori Freeman e Budd e confermati dal prof. Albach, dell' università di Bonn. Tali studi e relazioni tecniche evidenzierebbero che le caratteristiche dell' industria del polipropilene erano tali che qualunque tentativo volto alla realizzazione di un cartello sarebbe stato quasi certamente votato al fallimento, che durante l' intero periodo di cui trattasi l' ICI e gli altri produttori si sono comportati in modo compatibile con una sana concorrenza e incompatibile con una collusione, che i prezzi effettivi sono stati determinati dalle tendenze del mercato e non dai prezzi-obiettivo, che la crescita delle quote di mercato non è avvenuta in funzione delle quote e che, di conseguenza, detto periodo è stato contrassegnato dalla vivacità della concorrenza, che non è stata per nulla intaccata dall' asserita collusione.
277 Orbene, secondo la ricorrente la decisione e le memorie difensive depositate in Tribunale dalla Commissione sarebbero confuse e ambigue in merito agli effetti dei comportamenti dei produttori sulle condizioni della concorrenza: tali effetti sarebbero definiti ora sostanziali (decisione, punto 90), ora di scarso rilievo (punti 73 e 108), ora inesistenti (punto 91). In particolare, in merito a diverse questioni - se la presentazione dei prezzi-obiettivo alla clientela sotto forma di istruzioni in materia di prezzi abbia ridotto le possibilità di contrattazione e sia sfociata in un aumento dei prezzi più consistente di quello che sarebbe stato riscontrabile se gli eventi si fossero svolti diversamente; se l' attuazione di un sistema di quote si sia tradotta in una diminuzione della produzione e in un aumento dei prezzi; se gli accordi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita abbiano falsato la concorrenza, disorganizzando la struttura degli scambi fra Stati membri -, la posizione della Commissione sarebbe poco chiara e comunque basata su mere ipotesi.
278 Essa sottolinea anche che i metodi utilizzati dalla Commissione per sopperire alla mancanza di analisi economiche sono insoddisfacenti. Infatti, l' opinione della Commissione, la quale scorge la prova di un effetto sul mercato nel fatto che i produttori hanno partecipato a scambi di vedute sui prezzi e sui quantitativi di vendita o hanno creduto che i prezzi potessero rincarare grazie alla collusione, sarebbe priva di fondamento. Peraltro, l' utilizzazione da parte della Commissione di una terminologia economica o statistica non potrebbe mascherare il fatto che le sue asserzioni non sarebbero corroborate da nessuna analisi approfondita.
279 La ricorrente infine afferma che la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che le quote o gli obiettivi in termini di quantitativi hanno influenzato la produzione effettiva in misura quantificabile e che detta produzione non è stata determinata dalle tendenze del mercato; e in tal caso, che la determinazione delle quote o degli obiettivi avrebbe permesso ai produttori di prevedere, con un grado sufficiente di certezza, i comportamenti dei loro concorrenti e che le quote o gli obiettivi hanno avuto un effetto negativo, il quale si sarebbe tradotto in una mancanza di condizioni concorrenziali da offrire ai consumatori o in una produzione deficitaria a loro danno (decisione della Commissione 23 dicembre 1971, IV/595-Nederlandse Cement-Handelsmaatschappij, GU L 22, pag. 16).
280 Per quanto riguarda il ruolo dei nuovi produttori, l' ICI sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, non c' è un collegamento degno di nota tra la crescita delle quote di mercato e l' appartenenza a una delle due categorie di produttori: i "nuovi produttori" e le "imprese maggiori".
281 La Commissione replica che la tesi dell' ICI in merito allo scopo dell' intesa si basa su un' analisi erronea della giurisprudenza. Non risulterebbe per nulla da tale giurisprudenza che sia necessario dimostrare gli effetti di un accordo anticoncorrenziale quando, come nella fattispecie, lo scopo anticoncorrenziale è ricavabile con chiarezza dai termini e dalla natura dell' accordo stesso. Da detta giurisprudenza si potrebbe al massimo dedurre il requisito dell' effetto potenziale.
282 La Commissione sostiene che le critiche della ricorrente riguardanti gli effetti dell' intesa discendono innanzitutto dalla sua concezione erronea del tipo di incidenza economica che la Commissione avrebbe dovuto, secondo lei, dimostrare per poter concludere che si era in presenza di una violazione dell' art. 85 del Trattato CEE. La Commissione sostiene di aver illustrato con chiarezza nella decisione (punti da 90 a 92) che tipo di incidenza economica aveva avuto l' intesa.
283 Essa inoltre sostiene di aver addotto, nel caso di cui trattasi, prove gravi riguardo agli effetti al tempo stesso potenziali e reali degli accordi, le quali soddisferebbero pienamente i requisiti posti dalla giurisprudenza.
284 La Commissione afferma che alcune prove contemporanee ai fatti incriminati, come i resoconti di riunioni, le quali mostrano che gli stessi produttori pensavano che i prezzi potessero venire aumentati e che ciò effettivamente avveniva, le sembrano più rilevanti dell' elaborazione a posteriori di teorie economiche orientate in senso contrario. La Commissione sostiene di aver potuto correttamente basarsi, per giudicare l' efficacia dell' intesa, sui resoconti delle riunioni, dai quali si ricava che i produttori non si sono limitati soltanto a manifestare il desiderio che i prezzi aumentassero o la loro certezza in merito al fatto che ciò potesse avvenire grazie alla collusione, ma che essi hanno anche riconosciuto l' efficacia dei loro sforzi e contestato un incremento dei prezzi, come indicherebbero, ad esempio, i seguenti passi:
"General determination got prices up to DM 2.05 the closest ever to published target prices".
(La determinazione generale ha portato i prezzi a 2,05 DM, il livello più vicino ai prezzi-obiettivo pubblicati che sia mai stato raggiunto)(com. gen., all. 22).
"On the basis of this review everyone felt that there was a very good opportunity to get a price rise through before the holidays".
(In base a tale analisi tutti hanno ritenuto che ci sarebbe un' ottima possibilità di ottenere un aumento dei prezzi prima delle vacanze)(com. gen., all. 24)
"The need for security was emphasised as was our determination to have a concerted push rather than a protracted crawl towards higher prices".
(Si è sottolineata l' esigenza di sicurezza così come la nostra determinazione a favore di una spinta concordata e non di una lenta progressione verso prezzi più alti)(com. gen., all. 31).
"The fall in polypropylene prices appears to have halted (...) The producers, however, plan to increase prices and have set targets (...) They are reasonably confident of achieving these targets".
((La caduta dei prezzi del polipropilene sembra essersi arrestata (...). I produttori prevedono comunque di aumentare i prezzi e hanno fissato alcuni obiettivi (...). Ritengono di avere buone ragioni per sperare di raggiungere detti obiettivi)) (com. gen., all. 36).
"It would be silly not to try for a price increase under these conditions and we are aiming for a raffia level of around 2 DM in September. It is obviously impossible to make such a jump in one step and we have therefore decided to make an interim move which will be implemented now (...)".
((Sarebbe stupido non cercare di ottenere un aumento dei prezzi allo stato attuale e noi stiamo puntando a un livello per la rafia di 2 DM circa per settembre. E' ovviamente impossibile compiere un salto del genere in una volta sola e abbiamo pertanto deciso di avviare un' iniziativa provvisoria da porre in esecuzione adesso (...) )) (com. gen., all. 39).
285 Secondo la Commissione, la sentenza della Corte 10 luglio 1980, già citata (causa 99/79), che la ricorrente ha richiamato, riconosce la necessità non di procedere a studi econometrici, ma semplicemente di "considerare come la concorrenza si svolgerebbe in concreto in assenza dell' accordo".
286 Essa sostiene che la decisione è perfettamente chiara e non contraddittoria in merito agli effetti dell' intesa e che le critiche dell' ICI sono basate su un travisamento dei passi della decisione (punti 73 e 74, da 90 a 92 e 108) riguardanti l' incidenza degli accordi in materia di prezzi e di quote. Gli effetti non sarebbero stati i migliori, ma sarebbero stati comunque rilevanti.
287 La Commissione rileva che è secondaria la questione, se la fissazione delle quote sia stata realizzata integralmente o parzialmente. La Commissione contesta la tesi dell' ICI in merito alle condizioni che sarebbero necessarie per poter concludere nel senso dell' illiceità, ex art. 85, n. 1, del Trattato CEE, di un' intesa avente ad oggetto le quote. Tale tesi si baserebbe su un' interpretazione scorretta della sentenza 17 ottobre 1972, Cementhandelaren/Commissione (causa 8/72, Racc. pag. 977).
288 In merito ai nuovi produttori, la Commissione fa rilevare di aver solamente notato che, data l' instabilità del mercato, era prevedibile che potessero aversi fluttuazioni e, inoltre, di non aver mai sostenuto che tutti i produttori avessero rispettato gli obiettivi loro assegnati.
c) Giudizio del Tribunale
289 Il Tribunale rileva che l' argomento della ricorrente mira a dimostrare che la sua partecipazione alle riunioni regolari di produttori di polipropilene non ricadeva nell' ambito d' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, in quanto il suo comportamento concorrenziale sul mercato dimostrerebbe che tale partecipazione era priva sia di scopo che di effetti anticoncorrenziali. La ricorrente sostiene, in particolare, che il requisito dello scopo anticoncorrenziale dev' essere interpretato nel senso che esso richiede un effetto potenziale sulla concorrenza e afferma nella fattispecie che gli studi economici da essa prodotti avrebbero dimostrato l' impossibilità per l' intesa di avere un qualunque effetto sul mercato.
290 L' art. 85, n. 1, del Trattato CEE vieta, in quanto incompatibili con il mercato comune, tutti gli accordi tra imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano lo scopo o l' effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune, ed in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d' acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione e nel ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento.
291 Il Tribunale ricorda che dalle sue valutazioni in merito alla ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione discende che le riunioni regolari cui la ricorrente ha partecipato con taluni concorrenti avevano come scopo soprattutto la determinazione di prezzi-obiettivo e di quantitativi di vendita.
292 Al riguardo occorre rilevare che, nelle memorie presentate in Tribunale, numerose ricorrenti hanno affermato che i prezzi del polipropilene praticati sul mercato europeo erano inferiori alle quotazioni mondiali dello stesso. Stando così le cose, è impossibile escludere che accordi conclusi tra una schiacciante maggioranza dei produttori di polipropilene, se fossero stati rigorosamente rispettati, avrebbero potuto influenzare il mercato.
293 Anche se gli accordi non sono sempre stati coronati dal successo, essi erano in grado di influenzare la concorrenza e avevano pertanto uno scopo anticoncorrenziale, nel senso richiamato dalla ricorrente. Al riguardo occorre rilevare che tale analisi è corroborata dall' opinione che gli stessi produttori avevano in merito agli effetti dei loro accordi, opinione attestata in particolare dai brani dei resoconti delle riunioni citati dalla Commissione nonché dalle analisi che i produttori elaboravano durante le loro riunioni (v. i resoconti del 21 settembre, 6 ottobre, 2 novembre e 2 dicembre 1982, com. gen., all. 30-33), i quali rivelano che i prezzi-obiettivo fissati durante le riunioni erano stati in gran parte raggiunti sul mercato. La partecipazione della ricorrente a tali riunioni non era pertanto priva di scopi anticoncorrenziali ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
294 Per quanto riguarda la portata degli effetti concreti dell' infrazione accertata e dimostrata dalla Commissione, essa sarà esaminata nell' ambito del controllo dell' ammenda inflitta alla ricorrente.
295 Pertanto, la censura dev' essere respinta.
C - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri
a) Atto impugnato
296 Si afferma nella decisione (punto 93, primo capoverso) che l' accordo tra i produttori era tale da esercitare un considerevole effetto sugli scambi fra gli Stati membri.
297 Nel caso in oggetto il carattere ampiamente diffuso dell' accordo collusivo, che riguardava praticamente tutto il commercio all' interno della CEE (nonché di altri paesi dell' Europa occidentale) per un prodotto industriale di grande importanza, non avrebbe potuto non provocare automaticamente un dirottamento degli scambi dai canali che si sarebbero sviluppati in mancanza di un simile accordo (decisione, punto 93, terzo capoverso). Secondo la decisione (punto 93, quarto capoverso), il fissare i prezzi a un livello artificiale, mediante un accordo, anziché lasciare al mercato la possibilità di trovare il proprio equilibrio, avrebbe sbilanciato la struttura della concorrenza all' interno della Comunità: le imprese sarebbero state esentate dalla necessità immediata di rispondere alle forze del mercato e di affrontare l' asserito problema degli eccessi di capacità.
298 Sempre secondo la decisione (punto 94), è inevitabile che la fissazione di prezzi-obiettivo per ciascuno Stato membro, discussi nei particolari perfino in riunioni nazionali quando era necessario tenere in una qualche considerazione le condizioni locali predominanti, abbia inciso in senso distorsivo sugli scambi commerciali e sugli effetti che le differenze di rendimento tra i vari produttori potevano avere sui prezzi. Il sistema di "guida contabile" ("account leadership"), in virtù del quale i clienti venivano indirizzati a produttori specificamente designati, avrebbe ulteriormente aggravato l' effetto degli accordi in materia di prezzi. La Commissione riconosce che, allorché stabilivano quote od obiettivi, i produttori non suddividevano le assegnazioni per Stato membro o per regione: senonché, l' esistenza stessa di una quota o di un obiettivo sarebbe tale da avere effetti restrittivi su quelle che potrebbero essere le opportunità di un produttore.
b) Argomenti delle parti
299 La ricorrente sostiene che, pur avendo essa dimostrato durante il procedimento amministrativo che il volume e il ritmo di espansione degli scambi tra gli Stati si sono mantenuti sempre a livelli eccezionali nell' ambito del mercato del polipropilene, la Commissione asserisce che gli scambi tra gli Stati membri e la struttura della concorrenza sarebbero stati sensibilmente alterati dagli accordi, anche se ammette che le quote non erano suddivise su base statale o regionale e che in caso di mancato rispetto delle quote non era prevista nessuna sanzione.
300 L' ICI ritiene, in base a studi di economia, che le discussioni svoltesi durante le riunioni non abbiano inciso minimamente né sugli scambi tra Stati membri, sia nel senso di un incremento sia nel senso di una contrazione, né sulla struttura della concorrenza; e aggiunge che al riguardo la Commissione non ha mai fornito la prova contraria (i punti 93 e 94 della decisione sarebbero pure e semplici illazioni).
301 La ricorrente afferma che la Commissione non ha voluto tener conto degli inevitabili riflessi economici di un volume tanto elevato di scambi tra Stati membri e del fatto che un volume simile dimostra la trasparenza del mercato, la mancanza di limitazioni delle vendite o di accordi sui prezzi, nonché l' esistenza di una concorrenza esasperata a livello di prezzi.
302 La Commissione replica che un accordo sui prezzi porta inevitabilmente a un dirottamento degli scambi dai circuiti che si sarebbero realizzati in mancanza di tale accordo e che la fissazione dei prezzi a un livello artificiale altera la struttura della concorrenza nell' intera Comunità. Non sarebbe possibile rimettere tutto questo in discussione per il semplice fatto che ci sono effettivamente stati rilevanti scambi di polipropilene tra gli Stati membri.
303 Essa aggiunge che, contrariamente alle asserzioni dell' ICI, la suddivisione del mercato non richiede necessariamente il ricorso a divieti all' esportazione. Qualunque intesa fra produttori che abbia come scopo una limitazione delle forniture di ognuno a un determinato livello costituirebbe una ripartizione del mercato.
c) Giudizio del Tribunale
304 Si deve rilevare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Commissione non aveva l' obbligo di dimostrare che la sua partecipazione a un accordo e a una pratica concordata aveva avuto un effetto sensibile sugli scambi fra Stati membri. Infatti, ciò che importa, ai fini dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, è solo che gli accordi e le pratiche concordate restrittivi della concorrenza possano pregiudicare il commercio fra Stati membri. A questo proposito, si deve constatare che le restrizioni della concorrenza rilevate potevano sviare le correnti commerciali dall' orientamento che avrebbero avuto altrimenti (v. sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 172 della motivazione).
305 Ne consegue che la Commissione ha provato sufficientemente, nei punti 93 e 94 della decisione, che l' infrazione alla quale ha partecipato la ricorrente poteva pregiudicare il commercio fra Stati membri; e ciò senza che sia necessario che essa dimostri che la partecipazione individuale della ricorrente abbia influenzato gli scambi tra Stati membri.
306 Pertanto, la censura della ricorrente non può essere accolta.
D - Natura degli accordi sugli obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita
307 La ricorrente sostiene che sono illeciti, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, solo gli accordi conclusi al fine di determinare i prezzi effettivi, gli utili, gli sconti e le modalità di pagamento (decisioni della Commissione 20 luglio 1978, IV/28.852-GB-Inno-BM/Fedetab, GU L 224, pag. 29, e 3 luglio 1973, IV/25 962-Scalda acqua e scaldabagno a gas, GU L 217, pag. 34), quelli che hanno un' effettiva incidenza sui prezzi e che modificano le condizioni normali del mercato o anche quelli che consentono a ciascun partecipante di prevedere quasi con certezza quale sarà la politica dei prezzi dei suoi concorrenti (sentenza della Corte 17 ottobre 1972, già citata, causa 8/72).
308 Essa sostiene che, invece, la determinazione di prezzi-obiettivo non costituisce di per sé un' infrazione all' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, malgrado la fissazione di prezzi di vendita o il frazionamento del mercato siano elementi costitutivi dell' infrazione. Per determinare in un caso particolare se la determinazione di prezzi-obiettivo sia equiparabile a un' infrazione di tal tipo sarebbe necessario che la Commissione dimostrasse, fondandosi su testimonianze attendibili riguardo alle circostanze della fattispecie, che i prezzi-obiettivo hanno influenzato i prezzi di vendita in misura degna di nota, che i prezzi non sono stati determinati dalle tendenze del mercato e che, anche in caso contrario, la fissazione dei prezzi-obiettivo ha permesso ai venditori di prevedere, con sufficiente certezza, i piani di vendita dei loro concorrenti. Ebbene, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha provato nessuno di questi due punti, i quali sarebbero del resto contraddetti dagli elementi di fatto e dai dati economici.
309 La Commissione replica che, contrariamente alle asserzioni della ricorrente, un accordo avente lo scopo di determinare prezzi indicativi rientra nel divieto posto dall' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, anche nel caso in cui non sia stato possibile provare che esso abbia inciso realmente sul mercato. La tesi dell' ICI si fonderebbe su un' interpretazione erronea della sentenza Cementhandelaren/Commissione, già citata, punti 19 e 21 della motivazione, che vieterebbe anche la fissazione di prezzi indicativi. La Commissione contesta infine la tesi dell' ICI secondo cui sarebbe stato necessario dimostrare che i prezzi-obiettivo hanno influenzato in modo degno di nota i prezzi effettivi e che la fissazione di questi prezzi-obiettivo doveva permettere ai produttori di prevedere i piani di vendita dei loro concorrenti.
310 Il Tribunale ritiene che, ai fini dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, la determinazione di prezzi-obiettivo costituisce fissazione diretta o indiretta di prezzi di vendita, menzionati, come esempio, nella lett. a), che vieta tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d' imprese e tutte le pratiche concordate che abbiano oggetto o effetto anticoncorrenziale.
311 Scopo dell' art. 85, n. 1, in particolare lett. a), del Trattato CEE è infatti quello di impedire alle imprese di falsare l' andamento normale dei prezzi sul mercato. Ebbene, dal resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24) discende che lo scopo degli accordi conclusi dai produttori durante le riunioni era quello di fissare un livello di prezzi più elevato di quello che avrebbero potuto prevedere se avessero determinato i loro prezzi in modo indipendente. Così la ricorrente, durante questa riunione, dopo che la Solvay aveva proposto di interrompere le riunioni in seguito al riequilibrarsi della domanda e dell' offerta, ha annotato:
"The general response was that it was always better to talk than not and that if supply + demand were so closely in balance we should be taking active steps to move prices up rather than let them find their own level".
(La reazione generale è stata che è sempre meglio discutere che fare diversamente e che se domanda + offerta sono così equilibrate noi dovremmo prendere l' iniziativa di aumentare i prezzi piuttosto che permettere una stabilizzazione spontanea).
Stando così le cose, il Tribunale ritiene che la distinzione operata dalla ricorrente tra fissazione di prezzi-obiettivo, da un lato, e di prezzi, dall' altro, è di mero valore semantico e del tutto irrilevante.
312 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
3. Conclusione
313 Da tutto quel che precede risulta che il complesso delle censure della ricorrente in merito alla ricostruzione dei fatti e all' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, compiute dalla Commissione nell' atto impugnato, dev' essere respinto.
Sulla motivazione
314 La ricorrente sostiene che la decisione è erroneamente o insufficientemente motivata, giacché ritiene che dalla giurisprudenza della Corte (sentenze 4 luglio 1963, Germania/Commissione, causa 24/62, Racc. pag. 131; 26 novembre 1975, Papiers Peints, 73/74, Racc. pag. 1491; 14 novembre 1984, Intermills/Commissione, causa 323/82, Racc. pag. 3809; 13 marzo 1985, Paesi Bassi/Commissione, cause riunite 296/82 e 318/82, Racc. pag. 809; 26 giugno 1986, Nicolet Instrument, causa 203/85, Racc. pag. 2049; 7 maggio 1987, Nippon Seiko/Consiglio, causa 258/84, Racc. pag. 1923, punto 28 della motivazione) discende che una decisione deve indicare nella sua motivazione i principali aspetti di diritto e di fatto sui quali essa si fonda e porre in evidenza, in modo chiaro e inequivoco, l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria. Nella fattispecie, la decisione non esporrebbe in modo chiaro e pertinente gli aspetti di diritto e di fatto, in particolare per quanto riguarda i risvolti economici e le ammende. Inoltre, la decisione non farebbe cenno al fatto che la Commissione abbia tenuto in considerazione i numerosi elementi di prova addotti dalla ricorrente in merito al suo comportamento sul mercato e alla mancanza di effetti dell' intesa.
315 In sede di replica, la ricorrente aggiunge che dall' inizio alla fine del procedimento amministrativo la Commissione avrebbe omesso di chiarire, o l' avrebbe fatto in modo insufficiente, il senso delle affermazioni e delle ricostruzioni contestate ai produttori in merito all' incidenza di tutti gli eventuali accordi in materia di prezzi e di quote. In particolare, la Commissione avrebbe operato alcune variazioni durante il procedimento amministrativo e si sarebbe contraddetta in merito alla realizzazione effettiva degli obiettivi in materia di prezzi e di quote.
316 La Commissione replica che l' ICI confonde le nozioni di motivazione sufficiente e motivazione corretta. Essa aggiunge che la decisione è particolarmente ampia e ricca di particolari e che affronta tutti i principali argomenti sollevati durante il procedimento amministrativo.
317 La Commissione sostiene che il mezzo ricavato dalla mancanza di precisione della decisione costituisce un mezzo nuovo il quale, come tale, dev' essere respinto ai sensi dell' art. 42, n. 2, del regolamento di procedura. Detto mezzo sarebbe comunque infondato.
318 Il Tribunale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v. segnatamente le sentenze 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 66 della motivazione, e 10 dicembre 1985, Stichting Sigarettenindustrie/Commissione, cause riunite da 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, Racc. pag. 3831, punto 88 della motivazione), benché a norma dell' art. 190 del Trattato CEE la Commissione debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento, nonché le considerazioni che l' hanno indotta ad adottarlo, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto addotti da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo. Ne consegue che la Commissione non è tenuta a rispondere su quei punti che le appaiano del tutto irrilevanti.
319 Al riguardo occorre ricordare che dalle valutazioni del Tribunale in merito all' accertamento dell' infrazione a carico della ricorrente discende che la documentazione e gli argomenti da quest' ultima presentati non sono tali da fornire un' immagine diversa della ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione; ciò vale in particolare per tutto quello che fa riferimento alle iniziative in materia di prezzi, alle misure destinate ad agevolare l' attuazione di dette iniziative e agli obiettivi in termini di quantitativi e di quote.
320 Il Tribunale non ha peraltro riscontrato nessuna contraddizione intrinseca in detta ricostruzione dei fatti e ritiene che la posizione della Commissione al riguardo non ha mai subito variazioni.
321 Di conseguenza, la censura dev' essere respinta.
Sull' ammenda
322 La ricorrente sostiene che nella decisione la Commissione ha violato l' art. 15 del regolamento n. 17, non tenendo nella giusta considerazione la durata e la gravità dell' infrazione contestatale.
1. La prescrizione
323 La ricorrente sostiene che, anche ad ammettere la conclusione di un accordo sui prezzi-base nel 1977, ciò rientrerebbe nella prescrizione quinquennale di cui all' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 2988/74"), in quanto, a causa della diversa natura dell' accordo sui prezzi-base e delle riunioni che si sarebbero svolte, come ammesso dalla Commissione, dopo il dicembre 1977, quest' ultima non potrebbe avvalersi del carattere unico e continuato dell' infrazione, ai sensi dell' art. 1, n. 2, del citato regolamento.
324 La Commissione sostiene che l' accordo sui prezzi-base non è caduto in prescrizione, in quanto esiste una connessione evidente tra l' accordo sui prezzi-base e gli accordi per i periodi successivi, e che, di conseguenza, all' infrazione dev' essere riconosciuto il carattere della continuità.
325 Il Tribunale rileva che secondo il dettato dell' art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/74, la prescrizione quinquennale del potere della Commissione di infliggere ammende decorre solo dal giorno in cui è cessata l' infrazione permanente o continuata.
326 Nella fattispecie, dal giudizio formulato dal Tribunale in merito all' accertamento dell' infrazione discende che la ricorrente ha partecipato a un' infrazione unica, iniziata verso la metà del 1977, momento in cui essa ha aderito all' accordo sui prezzi-base, e che si è prolungata sino al novembre 1983.
327 Di conseguenza, la ricorrente non può invocare la prescrizione delle ammende.
2. La durata dell' infrazione
328 La ricorrente ritiene che la Commissione sia in errore nel far risalire l' inizio dell' infrazione a una data anteriore al dicembre 1977, poiché non disporrebbe di prove sufficienti riguardanti la conclusione di un accordo sui prezzi-base e quest' ultimo sarebbe comunque caduto in prescrizione.
329 Essa rileva che nella decisione si ammette che l' infrazione, nei suoi aspetti più gravi, non sia stata commessa prima della fine del 1978 (punto 107, terzo capoverso).
330 La ricorrente nota peraltro che l' infrazione non è stata continua, poiché le iniziative in materia di prezzi avrebbero avuto una durata di soli 26 mesi, il sistema delle quote non sarebbe stato oggetto di accordi nel 1981 e nel 1982 e l' applicazione simultanea di questi due sistemi, indispensabili all' attuazione dell' intesa, si sarebbe realizzata, al massimo, solo per un periodo inferiore ai dieci mesi. A causa del carattere sporadico dell' intesa la Commissione non avrebbe avuto pertanto il diritto di ritenere rilevante l' intero periodo 1977-1983.
331 Per quanto riguarda la cessazione dell' infrazione la ricorrente sostiene che la Commissione non adduce nessuna prova a sostegno delle sue asserzioni riguardanti la partecipazione dell' ICI sino "ad almeno novembre 1983" o la durata, sino a tale data, degli effetti dell' accordo. Di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto considerare conclusa l' infrazione sin dall' inizio della sua indagine, com' è avvenuto nei casi "prodotti del perossido" e Zinc Producers Group (decisioni 23 novembre 1984, Prodotti del perossido, GU L 35, pag. 1, e 6 agosto 1984, Zinc Producers Group, GU L 220, pag. 27).
332 La ricorrente conclude sostenendo di aver diritto a una riduzione della durata della sua partecipazione all' infrazione e, a questo titolo, ad una riduzione rilevante e proporzionale dell' ammenda (sentenze della Corte 6 marzo 1974, Commercial Solvents/Commissione, cause riunite 6/73 e 7/73, Racc. pagg. 223, 262, e 13 febbraio 1979, Hoffmann-La Roche/Commissione, causa 85/76, Racc. pag. 461).
333 La Commissione replica di aver correttamente valutato la durata dell' infrazione. Al riguardo essa sostiene che il periodo anteriore al 1979 doveva essere preso in considerazione malgrado la minore gravità dell' infrazione in tale fase, cosa della quale essa avrebbe tenuto conto.
334 La Commissione ritiene che l' argomento ricavato dal carattere sporadico dell' infrazione sia smentito dagli sforzi operati dai produttori per applicare gli aumenti di prezzo convenuti.
335 Per quanto riguarda la fine dell' infrazione, la Commissione sostiene che gli effetti dell' accordo si sono protratti almeno sino al novembre 1983, ultimo mese per il quale esisterebbero prove del fatto che alcuni prezzi-obiettivo sono stati concordati e applicati, e che pertanto essa ha giustamente considerato rilevante il periodo settembre-novembre 1983 ai fini della determinazione dell' ammenda.
336 Il Tribunale ricorda di aver rilevato che la Commissione ha correttamente valutato la durata del periodo durante il quale la ricorrente ha infranto l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE e che essa ha giustamente ritenuto che si trattasse di un' unica infrazione.
337 Ne consegue che questa censura dev' essere respinta.
3. La gravità dell' infrazione
A - Il ruolo limitato della ricorrente
338 La ricorrente sostiene che la Commissione afferma che le "quattro grandi" avevano una responsabilità particolare nell' ambito dell' infrazione senza addurre la benché minima giustificazione. Detta affermazione sarebbe del resto in contraddizione con quella secondo la quale non può operarsi nessuna distinzione sostanziale tra i produttori in base al loro rispettivo grado di impegno negli accordi stipulati (decisione, punto 109, sesto capoverso).
339 Essa aggiunge che, in realtà, essa non era più coinvolta degli altri produttori, che il suo ruolo, apparentemente più attivo, era di carattere meramente amministrativo, che la sua partecipazione era maggiore in funzione della sua importanza sul mercato - che non dovrebbe essere presa in considerazione una seconda volta a tale titolo - e che le riunioni non erano né promosse, né dirette dalle "quattro grandi".
340 La Commissione, facendo riferimento ai punti 67 e 68 della decisione, ritiene che sull' ICI, in qualità di membro del "club" delle "quattro grandi", gravi una responsabilità particolare in relazione alle infrazioni commesse. Quale sia stato il suo ruolo in funzione della sua importanza si può ricavare, secondo la Commissione, dalla ricca documentazione (com. gen., all. 8, 9, 19, 64, 87 e da 94 a 100), la quale riporta soprattutto le discussioni svoltesi tra le "quattro grandi".
341 Il Tribunale ricorda che, dall' agosto 1982 in poi, la ricorrente ha ricoperto la presidenza delle riunioni regolari di produttori di polipropilene. Tale presidenza non aveva un significato meramente amministrativo, come dimostra il ruolo svolto dalla ricorrente nelle discussioni svoltesi al fine di concludere accordi in materia di quote per il 1982 e il 1983, ruolo attestato dai resoconti delle riunioni della seconda metà del 1982 (com. gen., all. da 28 a 34) e da quelli delle riunioni o dei contatti bilaterali tra la ricorrente e altri produttori (com. gen., all. da 75 a 77, da 79 a 81, 83, 88, 89, 93, da 95 a 98) o come dimostrano anche le sintesi e i progetti di ripartizione del mercato elaborati dalla ricorrente (com. gen., all. 33, 70, da 84 a 87), nonché gli sforzi da lei operati per garantire il rispetto degli accordi in materia di prezzi, sforzi attestati in particolare da una nota dell' ICI intitolata "Pricing actions from December meeting" ("Iniziative in materia di prezzi in base alla riunione di dicembre", com. gen., all. 34), che dimostra che la ricorrente si è messa in contatto con alcuni produttori per convincerli a rispettare gli accordi in materia di prezzi.
342 Per quanto riguarda il ruolo svolto dalla ricorrente nell' infrazione occorre anche ricordare la sua partecipazione alle riunioni preparatorie delle "quattro grandi". Al riguardo, in una nota riguardante la riunione dei rappresentanti dell' ICI, della Shell e della Monte del 15 giugno 1981 (com. gen., all. 64) si legge che detti produttori, per risolvere le difficoltà incontrate sul mercato, hanno previsto le seguenti soluzioni:
"Possible solutions included (a) sanctions (not a great success so far on PVC), (b) control production which is within the power of the bosses (L. thought propylene availability might scupper this), (c) quotas which Z. favoured but L. discounted, (d) new initiative by the 4 majors whereby they accommodated the hooligans in Europe and made up the loss by sales in ROW markets. Given that W European sales would probably not exceed 105 kt/month for the next few months and then not over 125 kt for the remainder of the year say 115 kt average for July-Sept and exports continued at 30 kt/month there would still be a surplus of capacity of 10 kt/month. Shared by the Big Four each would have to drop 2.5 kt/m in Europe equivalent to 30 kt/yr of say 2.3% market share. I said that despite L.' s contention about ROW prices that such a proposal would be totally unacceptable to us, (e) a flat price increase of say 20 pf/kg wef 1st July - this avoids unrealistic requirements for the lowest priced business".
((Le soluzioni possibili comprendevano: a) sanzioni (non un gran successo finora per quanto riguarda il PVC); b) controllo della produzione, il che rientra nel potere dei dirigenti (L. pensava che la disponibilità di propilene avrebbe potuto far naufragare ciò); c) quote, ben accolte da Z. ma tenute in scarso conto da L.; d) una nuova iniziativa delle "quattro grandi", per mettersi d' accordo con i "teppisti" in Europa e per reintegrare le perdite mediante vendite nei mercati ROW ("rest of the world" - "resto del mondo"). Dato che le vendite in Europa occidentale non dovrebbero superare le 105 kt/mese nei prossimi mesi e, in seguito, non dovrebbero oltrepassare le 125 kt per la restante parte dell' anno - diciamo, una media di 115 kt per luglio-settembre -, con le esportazioni stabili a 30 kt/mese, dovrebbe esserci un eccesso di capacità produttiva di 10 kt/mese. Dividendola fra le "quattro grandi", ciascuna di queste dovrebbe subire un abbassamento di 2,5 kt/mese in Europa, pari a 30 kt/anno - diciamo, un 2,3% della quota di mercato. Ho detto che, a dispetto dell' opinione di L. in merito ai prezzi ROW, una simile proposta sarebbe del tutto inaccettabile per noi, e) un aumento del prezzo forfettario, diciamo, di 20 pf/kg a partire dal 1 luglio - questo evita aspettative irreali per le contrattazioni condotte ai prezzi più bassi)).
Lo stesso dicasi per una nota, redatta da un dipendente dell' ICI, intitolata "Sharing the pain" ("Dividersi i sacrifici") e risalente all' inizio della seconda metà del 1982 (com. gen., all. 98), la quale precisa che l' instaurazione di un sistema di compensazioni per la riduzione dei quantitativi di vendita "might provide useful elements for the understanding between the 'Big Four' " (potrebbe fornire elementi utili per l' accordo tra le "quattro grandi"). In merito a tale documento, nella sua risposta alla richiesta di chiarimenti (com. gen., all. 8) la ricorrente ha dichiarato che:
"The 'understanding' between the 'Big Four' was recognition that if the prices were to be increased then the 'Big Four' producers would have to give a strong lead, even at the expense of their own sales volume. It was thought that a 'Compensation Arrangement' between these four producers might have made it easier for them to contemplate the possibility of a commitment on 'Target Prices' ".
(L' "accordo" tra le "quattro grandi" è consistito nel riconoscimento del fatto che, se si fosse dovuto procedere a un aumento dei prezzi, le "quattro grandi" avrebbero dovuto guidare con fermezza l' iniziativa, anche a scapito dei loro quantitativi di vendita. Si è ritenuto che un "accordo sulle compensazioni" tra questi quattro produttori avrebbe loro consentito di tener conto più agevolmente della possibile assunzione di impegni in termini di "prezzi-obiettivo").
Tali elementi dimostrano che le "quattro grandi" erano consapevoli del ruolo particolare che esse dovevano svolgere nell' ambito delle iniziative finalizzate all' aumento dei prezzi. Sempre in tal senso, una nota interna della Shell datata ottobre 1982 (com. gen., all. 94) fa riferimento alle iniziative in materia di prezzi delle "quattro grandi".
343 Il Tribunale rileva che dai suesposti elementi nonché dal giudizio da esso formulato in merito all' accertamento dell' infrazione discende che la Commissione ha correttamente dimostrato il ruolo svolto dalla ricorrente nell' infrazione e che, nel punto 109, primo capoverso, della decisione, ha ricordato di aver tenuto in considerazione detto ruolo nella determinazione dell' importo dell' ammenda. Al riguardo occorre rilevare che non c' è contraddizione tra i capoversi primo, secondo e terzo, da un lato, e sesto, dall' altro, del punto 109, in quanto quest' ultimo riguarda solo i produttori meno importanti.
344 Inoltre il Tribunale constata che i fatti accertati attestano, con la loro intrinseca gravità - in particolare la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita - che la ricorrente non ha agito per imprudenza né per negligenza, ma intenzionalmente.
345 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
B - La mancata specificazione dei criteri per la fissazione delle ammende
346 La ricorrente contesta alla Commissione il fatto di non aver indicato in che misura avesse tenuto in considerazione ognuno degli elementi rilevanti per la determinazione dell' importo dell' ammenda. Essa chiede alla Commissione di indicare come abbia valutato questi vari elementi e di illustrare il metodo seguito, come ha fatto nel caso "Paste di legno" (decisione 19 dicembre 1984, IV/29.725-Paste di legno, GU L 85, pag. 1) e come la Corte l' ha costretta a fare nel caso IAZ (sentenza 8 novembre 1983, IAZ/Commissione, cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, Racc. pag. 3369).
347 Essa aggiunge che la Commissione non ha illustrato il metodo per il computo delle ammende e non ha mantenuto un' opinione coerente sulla natura e sull' importanza dei fattori che devono essere tenuti in considerazione per la fissazione delle ammende.
348 La Commissione replica di aver indicato nei punti da 107 a 109 della decisione i vari elementi da lei presi in considerazione per determinare l' importo dell' ammenda e di avere conseguentemente motivato in modo sufficiente l' ammenda inflitta all' ICI.
349 Essa aggiunge che nell' infliggere le ammende nel caso di specie essa ha agito conformemente alla propria politica consolidata ed ai principi enunciati dalla Corte in materia. Essa sottolinea di aver adottato, a partire dal 1979, una politica volta a garantire l' osservanza delle norme in materia di concorrenza, caratterizzata da ammende più severe, specie per le violazioni ormai rientranti con certezza nel campo di applicazione del diritto della concorrenza e per le violazioni di particolare gravità, come quella di cui trattasi nel caso presente, in modo, segnatamente, da potenziare l' effetto dissuasivo delle sanzioni. Tale politica sarebbe stata approvata dalla Corte (sentenza 7 giugno 1983, Musique Diffusion française/Commissione, cause riunite da 100/80 a 103/80, Racc. pag. 1825, punti 106 e 109 della motivazione), la quale, inoltre, avrebbe ripetutamente riconosciuto che per stabilire la sanzione da applicare occorre tener conto di una serie complessa di fattori (sentenze 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, già citata, punto 120 della motivazione, e 8 novembre 1983, cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, già citata, punto 52 della motivazione).
350 La Commissione sarebbe particolarmente qualificata per compiere una valutazione del genere, che potrebbe essere censurata solo in caso di errore rilevante di fatto o di diritto.
351 Per quanto riguarda il "metodo" per il computo delle ammende, la Commissione sostiene che è impossibile applicare una semplice formula matematica valida per tutti i casi e che occorre applicare ai fatti del caso di cui trattasi una complessa serie di fattori.
352 Il Tribunale rileva che, per determinare l' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente, la Commissione ha definito, da una parte, i criteri per la fissazione del livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione (punto 108 della decisione) e, dall' altra, i criteri per l' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna di dette imprese (punto 109 della decisione).
353 Il Tribunale ritiene che i criteri esposti nel punto 108 della decisione giustifichino ampiamente il livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione. A questo proposito si deve sottolineare particolarmente il carattere manifesto dell' infrazione dell' art. 85, n. 1 - segnatamente lett. a), b) e c) -, del Trattato CEE, carattere di cui erano consapevoli i produttori di polipropilene, i quali hanno agito intenzionalmente e con la massima segretezza.
354 Il Tribunale ritiene del pari che i quattro criteri menzionati nel punto 109 della decisione sono pertinenti e sufficienti per consentire un' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna impresa.
355 Per quanto riguarda i primi due criteri menzionati nel punto 109 della decisione - cioè, la funzione svolta da ciascuna impresa negli accordi collusivi nonché la durata della rispettiva partecipazione all' infrazione -, occorre ricordare che, poiché i punti della motivazione riguardanti la determinazione dell' importo dell' ammenda vanno interpretati alla luce dell' intera motivazione della decisione, la Commissione ha sufficientemente specificato la rilevanza di detti criteri nei riguardi della ricorrente.
356 Per quanto riguarda gli ultimi due criteri - ossia, le rispettive forniture di polipropilene da parte dei vari produttori all' interno della Comunità nonché la cifra globale d' affari di ciascuna impresa - il Tribunale, in base ai dati da esso richiesti alla Commissione - l' esattezza dei quali non è stata contestata dalla ricorrente -, rileva che detti criteri non sono stati applicati in modo iniquo in sede di fissazione dell' ammenda inflitta alla ricorrente in relazione alle ammende inflitte ad altri produttori.
357 Il Tribunale peraltro rileva che dalle valutazioni da esso espresse in merito alla ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione discende che i vari argomenti in merito ai quali la ricorrente contesta alla Commissione l' omessa replica sono in fatto privi di fondamento.
358 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
C - La presa in considerazione degli effetti dell' infrazione
359 La ricorrente sostiene che, in conformità ai principi e alla prassi della Commissione (Tredicesima e Quindicesima relazione della Commissione sulla politica di concorrenza; decisioni 23 novembre 1972, IV/26 894-Pittsburgh Corning, GU L 272, pag. 35, e 8 dicembre 1977, IV/29.132-Hugin-Liptons, GU L 22, pag. 23) e alla giurisprudenza della Corte (sentenze 15 luglio 1970, causa 41/69, già citata; 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata; 30 gennaio 1985, BAT/Commissione, causa 35/83, Racc. pag. 363), gli effetti di un' infrazione costituiscono un elemento essenziale o importantissimo al fine di determinarne la gravità. La Commissione dovrebbe tener conto di quanto l' infrazione sia contraria alle finalità delle norme in materia di concorrenza. Al riguardo, la Commissione non avrebbe tenuto conto dell' incremento degli scambi, del comportamento unilaterale e autonomo delle imprese di cui trattasi e dei vantaggi per i consumatori, i quali avrebbero goduto di prezzi particolarmente bassi.
360 Essa richiede nuovamente che il Tribunale ordini alla Commissione di esibire all' ICI e al Tribunale stesso la relazione del consigliere-uditore, la quale conterrebbe elementi a discarico in merito agli effetti, nonché la documentazione riguardante le dichiarazioni rese alla stampa dai rappresentanti della Commissione all' epoca della decisione, dichiarazioni secondo le quali l' intesa avrebbe provocato un aumento dei prezzi nella misura del 15-40%. Al riguardo, l' ICI ritiene che gli elementi da essa prodotti in giudizio e il difetto di motivazione da parte della Commissione in merito agli effetti dell' infrazione giustifichino la sua richiesta, nonostante quanto deciso dalla Corte con ordinanza 11 dicembre 1986, già citata (causa 212/86 R).
361 La Commissione fa rilevare che le rimostranze della ricorrente in merito alla mancanza di effetti dell' intesa sono irrilevanti. Infatti, per valutare l' importo delle ammende, la Commissione sostiene di aver tenuto in considerazione il fatto che in generale le iniziative in materia di prezzi non conseguirono appieno il loro obiettivo (decisione, punto 108). In tal modo, essa sarebbe del resto già andata oltre quanto era obbligata a fare poiché, ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE, dovrebbero essere punite non solo le intese il cui effetto è quello di ostacolare la concorrenza, ma anche quelle che hanno semplicemente un tale obiettivo. Di contro, la Commissione non doveva tenere in considerazione l' incremento degli scambi, gli sforzi unilaterali dei produttori per ridurre la loro produzione e aumentare il loro rendimento o il livello relativamente basso dei prezzi, fattori che sarebbero irrilevanti ai fini della valutazione degli effetti dannosi dell' intesa nei confronti delle finalità delle norme in materia di concorrenza.
362 Per quanto riguarda la produzione del suo fascicolo, la Commissione non comprende per quale motivo il Tribunale dovrebbe riesaminare l' ordinanza 11 dicembre 1986, già citata, e sottolinea che l' ICI non riesce a dimostrare la rilevanza della sua richiesta.
363 Il Tribunale rileva che la Commissione ha fatto una distinzione fra due tipi di effetti dell' infrazione. Il primo consiste nel fatto che, dopo aver concordato prezzi-obiettivo nel corso delle riunioni, tutti i produttori hanno impartito istruzioni ai rispettivi uffici vendite perché applicassero tali livelli di prezzo e gli "obiettivi" sono così serviti come base per le trattative sui prezzi con la clientela. Ciò ha consentito alla Commissione di concludere che nella fattispecie le risultanze probatorie evidenziano che l' accordo ha prodotto veramente un effetto sostanziale sulle condizioni di concorrenza (decisione, punto 74, secondo capoverso, contenente un rinvio al punto 90). Il secondo consiste nel fatto che il confronto fra l' evoluzione dei prezzi fatturati ai singoli clienti e i prezzi-obiettivo stabiliti nel corso di una particolare iniziativa conferma i resoconti contenuti nella documentazione trovata presso l' ICI ed altri produttori sull' attuazione delle iniziative in materia di prezzi (decisione, punto 74, sesto capoverso).
364 Va rilevato che il primo tipo di effetti è stato sufficientemente comprovato dalla Commissione sulla base delle numerose istruzioni in materia di prezzi impartite dai vari produttori, le quali concordano fra loro e con i prezzi-obiettivo stabiliti nel corso delle riunioni ed erano manifestamente destinate a servire da base per le trattative sui prezzi con i clienti.
365 Per quanto riguarda il secondo tipo di effetti, si deve rilevare, da un lato, che la Commissione non aveva motivo di dubitare dell' esattezza delle analisi compiute dagli stessi produttori durante le loro riunioni (v. segnatamente i resoconti delle riunioni del 21 settembre, 6 ottobre, 2 novembre e 2 dicembre 1982, com. gen., all. 30-33), che dimostrano che i prezzi-obiettivo definiti durante le riunioni venivano in larga parte applicati sul mercato e, dall' altro, che anche ad ammettere che la relazione Coopers & Lybrand, nonché le ricerche economiche commissionate da taluni produttori, consentissero di dimostrare l' erroneità delle analisi compiute dagli stessi produttori durante le loro riunioni, una simile constatazione non sarebbe tale da portare a una riduzione dell' ammenda, in quanto nel punto 108, ultimo trattino, della decisione, la Commissione ha dichiarato di essersi basata, per mitigare le sanzioni, sul fatto che in generale le iniziative in materia di prezzi non avevano conseguito appieno il loro obiettivo e che, in ultima analisi, non venivano adottate misure coattive per assicurare l' osservanza delle quote o di altre decisioni.
366 Poiché i punti della motivazione della decisione relativi alla determinazione dell' importo delle ammende vanno letti alla luce degli altri punti della stessa motivazione, si deve ritenere che giustamente la Commissione ha preso interamente in considerazione gli effetti del primo tipo ed ha tenuto conto della limitatezza di quelli del secondo. A questo proposito va rilevato che la ricorrente non ha indicato in che misura sia stata insufficiente la presa in considerazione della limitatezza del secondo tipo di effetti per quanto riguarda la mitigazione delle ammende.
367 Per quanto riguarda la richiesta della ricorrente mirante ad ottenere la produzione della documentazione su cui si è basata la conferenza stampa nel corso della quale la Commissione avrebbe dichiarato che l' infrazione avrebbe provocato un aumento dei prezzi del 15-40%, il Tribunale ritiene che la ricorrente non ha presentato in giudizio elementi nuovi tali da dimostrare che la decisione si fondasse su una motivazione diversa da quella in essa enunciata in merito agli effetti dell' infrazione. Di conseguenza, il Tribunale non deve riesaminare l' ordinanza della Corte 11 dicembre 1986, con la quale è stata respinta la richiesta di produzione dei documenti interni della Commissione riguardanti la conferenza stampa di cui trattasi.
368 Di conseguenza, la censura dev' essere respinta.
D - La considerazione insufficiente del contesto economico di crisi
369 La ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto tenere in considerazione il contesto economico in cui è stata commessa l' infrazione: vantaggi conseguiti o perdite subite, come avrebbe fatto in occasione di sue precedenti decisioni (v. decisione 17 dicembre 1975, UBC, GU L 95, pag. 1, e 12 dicembre 1978, Kawasaki, GU L 16, pag. 9) e come avrebbe fatto la Corte nella sentenza 7 giugno 1983, già citata (cause riunite da 100/80 a 103/80); danni causati ai consumatori o ai clienti, come la Commissione avrebbe fatto nelle sue precedenti decisioni (v. decisioni 21 dicembre 1976, Theal-Watts, GU L 39, pag. 19; 12 dicembre 1978, Kawasaki, già citata; 28 novembre 1979, Floral, GU L 39, pag. 51) e come la Corte avrebbe fatto nella sentenza 16 dicembre 1975, già citata (cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73); effetti delle infrazioni, come avrebbe fatto nelle sue precedenti decisioni (v. decisioni 12 dicembre 1978, Kawasaki, e 19 dicembre 1984, Paste di legno, già citate) e come la Corte avrebbe fatto nella sua sentenza 30 gennaio 1985, già citata (causa 35/83).
370 La Commissione replica di aver tenuto conto correttamente del contesto economico, riducendo l' importo delle ammende a causa delle difficoltà economiche del settore.
371 Il Tribunale rileva che la Commissione ha dichiarato espressamente, nel punto 108, ultimo trattino, della decisione, di aver tenuto conto del fatto che per un periodo piuttosto lungo le imprese hanno subito perdite sostanziali nelle loro operazioni relative al polipropilene, il che dimostra non solo che la Commissione ha tenuto conto delle perdite, ma anche che, ciò facendo, essa ha tenuto conto delle sfavorevoli condizioni economiche del settore (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, già citata, punti 111 e segg. della motivazione) allo scopo di determinare, anche in base agli altri criteri menzionati nel punto 108, il livello generale delle ammende.
372 Peraltro, il fatto che, in casi precedenti, la Commissione abbia ritenuto che, considerate le circostanze di fatto, si dovesse tener conto della situazione di crisi in cui versava il settore economico interessato non può obbligarla a tener conto allo stesso modo di una siffatta situazione nel caso di specie, giacché è sufficientemente provato che le imprese destinatarie della decisione hanno commesso un' infrazione particolarmente grave dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
373 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
E - La considerazione della cifra d' affari della ricorrente
374 La ricorrente afferma che l' ammenda sarebbe stata ingiustamente fissata in funzione della cifra globale d' affari dell' impresa, malgrado che la stessa Commissione avesse attirato l' attenzione sui pericoli di una prassi del genere nei casi "Paste di legno" (decisione 19 dicembre 1984, Paste di legno, già citata) e la Corte si fosse espressa nello stesso senso nella sentenza 7 giugno 1983, già citata (cause riunite da 100/80 a 103/80). L' importo dell' ammenda rappresenterebbe una percentuale eccessivamente alta delle vendite esterne di polipropilene dell' ICI nella Comunità, per il periodo 1979-1983.
375 La Commissione afferma che, pur avendo tenuto in considerazione la dimensione e la quota di mercato delle imprese interessate per valutare la gravità dell' infrazione, essa non ha ritenuto particolarmente importante tale fattore. Inoltre, l' importo dell' ammenda non supererebbe il 10% della cifra d' affari dell' ICI sul mercato del polipropilene per l' esercizio precedente la decisione né, a fortiori, il 10% della cifra globale d' affari dell' impresa.
376 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, già citata, punto 119 della motivazione) discende che il riferimento contenuto nell' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, che individua nel 10% del volume d' affari realizzato durante l' esercizio sociale precedente il limite massimo per un' ammenda superiore a un milione di ECU, dev' essere interpretato nel senso che esso fa riferimento al 10% dell' intero volume d' affari.
377 Ne consegue che, nella fattispecie, la Commissione non ha superato il limite posto dall' art. 15, n. 1, del regolamento n. 17.
378 Inoltre, occorre rilevare che la Commissione non si è fondata in modo esclusivo, e nemmeno prevalente, sul volume d' affari della ricorrente per calcolare l' importo dell' ammenda inflittale.
379 Di conseguenza, la censura dev' essere respinta.
F - Il principio della parità di trattamento
380 In sostanza, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento sotto due aspetti: da un lato, infliggendo alla ricorrente un' ammenda sproporzionata in relazione alle ammende inflitte precedentemente e, dall' altro, infliggendole un' ammenda eccessiva in relazione a quelle inflitte alle altre imprese destinatarie della decisione.
381 Essa afferma che, benché la Commissione abbia effettivamente il diritto di fissare il livello delle ammende tenendo conto del loro effetto dissuasivo, la necessità di dissuadere non dovrebbe variare notevolmente in casi di tipo e gravità analoghi (sentenze della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, già citata; 10 dicembre 1985, cause riunite da 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, già citata), per evitare discriminazioni tra imprese poste in situazioni paragonabili. Nella fattispecie, da un lato, sarebbe stata operata una distinzione ingiustificata tra le "quattro grandi" e le altre parti incriminate. Dall' altro, l' ammenda sarebbe discriminatoria e smisurata in rapporto a quelle inflitte nelle altre recenti decisioni riguardanti infrazioni dell' art. 85 del Trattato CEE, di gravità almeno equivalente e relative a ipotesi in cui si erano fissati prezzi effettivi, il mercato era stato suddiviso, la clientela danneggiata e la concorrenza eliminata (decisioni 17 ottobre 1983, Cilindri colati in ghisa e in acciaio, GU L 317, pag. 1; 6 agosto 1984, Zinc Producers Group, già citata; 7 dicembre 1988, Vetro piano, GU L 33, pag. 44; 23 novembre 1984, Prodotti del perossido, già citata; 19 dicembre 1984, Paste di legno, già citata).
382 Facendo riferimento, in particolare, all' opinione espressa sia dalla stessa Commissione nella sua Tredicesima relazione sulla politica di concorrenza sia dall' avvocato generale Sir Gordon Slynn nelle conclusioni relative alla sentenza 7 giugno 1983, già citata (cause riunite da 100/80 a 103/80, Racc. pag. 1930), la ricorrente sostiene che, anche se ogni caso dev' essere effettivamente valutato in funzione dei suoi aspetti specifici, la Commissione deve nondimeno fondarsi sui precedenti e sulle sentenze anteriori per determinare la gradazione delle ammende, per evitare che venga leso il principio del legittimo affidamento e per definire un sistema coerente in materia di concorrenza.
383 La Commissione replica che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nella sentenza 7 giugno 1983, già citata (cause riunite da 100/80 a 103/80), la Corte ha riconosciuto con chiarezza che per garantire l' attuazione della politica comunitaria in materia di concorrenza la Commissione potrebbe anche decidere in futuro di aumentare il livello delle ammende per un certo tipo di infrazione. Dato che sarebbe difficile immaginare un caso di violazione del diritto della concorrenza più flagrante di quello di cui trattasi, la Commissione ritiene di aver avuto il potere di decidere l' applicazione di ammende realmente dissuasive.
384 In sede di controreplica, la Commissione si oppone all' interpretazione fornita dalla ricorrente delle conclusioni dell' avvocato generale Sir Gordon Slynn nella causa Musique Diffusion française, già citata. L' avvocato generale avrebbe ammesso che la Commissione ha il diritto di infliggere alle imprese ammende più severe di quelle inflitte in passato, anche per infrazioni analoghe, cosa che la Corte avrebbe confermato nella sentenza pronunciata in detta causa.
385 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte risulta che il potere della Commissione di infliggere ammende alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, trasgrediscono l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, costituisce uno dei mezzi di cui dispone la Commissione per poter svolgere il compito di sorveglianza, assegnatole dal diritto comunitario. Questo compito comprende, certo, quello di indagare e reprimere le singole infrazioni, ma implica pure il dovere di seguire una politica generale mirante ad applicare, in materia di concorrenza, i principi fissati dal Trattato CEE e ad orientare in questo senso il comportamento delle imprese. Pertanto la Corte ha statuito che, per valutare la gravità di un' infrazione onde determinare l' entità dell' ammenda, la Commissione deve tener conto non solo delle circostanze particolari della fattispecie ma anche del contesto in cui si colloca l' infrazione e deve curare che la sua azione abbia carattere dissuasivo, soprattutto per i tipi di trasgressione particolarmente nocivi per il conseguimento degli scopi della Comunità. La Corte ha poi considerato che era lecito alla Commissione tener conto del fatto che, per quanto la loro illegittimità sia stata dimostrata sin dagli inizi della politica comunitaria in tema di concorrenza, infrazioni di un determinato tipo sono ancora relativamente frequenti dati i vantaggi che talune delle imprese interessate possono trarne e, pertanto, che era lecito alla Commissione inasprire le ammende onde rafforzarne l' effetto dissuasivo. La Corte ne ha concluso che il fatto che la Commissione abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazione non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l' attuazione della politica comunitaria della concorrenza (sentenza 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, già citata, punti da 105 a 109 della motivazione).
386 Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale osserva che giustamente la Commissione ha qualificato infrazione particolarmente grave e manifesta la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendite e l' adozione di misure destinate ad agevolare l' attuazione dei prezzi-obiettivo, miranti a falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene.
387 Il Tribunale rileva peraltro che il confronto tra l' ammenda inflitta alla ricorrente e quelle inflitte agli altri destinatari della decisione non evidenzia nessuna discriminazione riguardo alla durata e alla gravità particolare dell' infrazione contestata a suo carico.
388 Occorre pertanto respingere questa censura.
G - Il grado di cooperazione della ricorrente
389 La ricorrente afferma che la Commissione non ha tenuto in considerazione la cooperazione dell' ICI all' indagine, mentre in casi precedenti (decisione 19 dicembre 1984, Paste di legno, già citata) la Commissione ha ritenuto che una simile cooperazione dovesse comportare una riduzione significativa dell' ammenda fino a un massimo del 50%. Inoltre essa sostiene che, sin dal momento in cui è venuta a conoscenza dell' indagine, essa ha adottato provvedimenti per evitare che si ripetano infrazioni del genere.
390 La Commissione sostiene che il comportamento dell' ICI, la quale dichiara di aver cooperato con la Commissione durante le indagini e di aver posto fine all' infrazione sin dal momento in cui è venuta a conoscenza dell' inizio delle stesse, è stato tenuto in considerazione; è però ovvio che ciò non basta a cancellare l' infrazione.
391 Il Tribunale preliminarmente rileva che, in risposta a un quesito postole in udienza, la Commissione ha confermato che l' ICI rientrava nel "numero molto ridotto di produttori" che hanno cooperato alle indagini della Commissione e ai quali si fa cenno nel punto 109, ultimo capoverso, della decisione.
392 Da un esame del punto 109 della decisione discende che la ricorrente ha goduto di una riduzione dell' ammenda pari, al massimo, a un milione d' ECU, per aver cooperato alle indagini della Commissione. Infatti, nel punto 109, secondo e terzo capoverso, si opera una distinzione tra la Monte e l' ICI da un lato, le quali hanno assunto, succedendo l' una all' altra, la presidenza delle riunioni regolari di produttori di polipropilene, e la Hoechst e la Shell dall' altro, le quali, pur facendo parte delle "quattro grandi", avrebbero svolto un ruolo minore nell' ambito del "direttorio ufficioso" formato dalle quattro imprese. E' questo il motivo per il quale alla Hoechst e alla Shell è stata inflitta un' ammenda di nove milioni d' ECU, mentre l' ammenda inflitta alla Monte arriva a 11 milioni d' ECU e quella inflitta alla ricorrente a dieci milioni d' ECU. La differenza di un milione d' ECU tra l' ammenda inflitta alla ricorrente e quella inflitta alla Monte non discende necessariamente dalla mera considerazione della cooperazione dell' ICI alle indagini, ma può parimenti spiegarsi, in parte, con la rilevanza riconosciuta alle "rispettive forniture di polipropilene all' interno della Comunità" di queste due imprese, essendo quelle della Monte molto superiori a quelle della ricorrente.
393 Poiché l' ammenda inflitta alla ricorrente è stata ridotta in misura inferiore al 10% a causa della sua cooperazione alle indagini, il Tribunale ritiene che, in considerazione del carattere molto particolareggiato della risposta della ricorrente alla richiesta di informazioni, la quale riguardava non solo i comportamenti della ricorrente, ma anche quelli di tutte le imprese interessate, risposta senza la quale sarebbe stato molto più difficile per la Commissione accertare e far cessare l' infrazione, oggetto della decisione, occorre tener conto della cooperazione della ricorrente in misura più ampia di quanto abbia fatto la Commissione al fine di determinare l' importo dell' ammenda da infliggerle. Infatti, anche se tale cooperazione è stata prestata solo dopo la scoperta, da parte della Commissione, di documenti compromettenti presso gli uffici della ricorrente, sarebbe stato più difficile per la Commissione comprendere l' importanza di detti documenti e di quelli sequestrati presso altri produttori e trarne le conseguenze per accertare e far cessare l' infrazione, se essa non avesse potuto disporre della risposta della ricorrente alla richiesta di informazioni.
394 Di conseguenza il Tribunale, in forza della sua competenza di "piena giurisdizione", ritiene che occorre ridurre l' ammenda inflitta alla ricorrente di un altro milione d' ECU.
395 Occorre peraltro rilevare che se è certo importante il fatto che la ricorrente abbia adottato provvedimenti volti a impedire che in futuro vengano commesse nuove infrazioni al diritto comunitario della concorrenza da parte di membri del suo personale, tale circostanza non muta in nulla la realtà dell' infrazione rilevata nella fattispecie. Al riguardo, occorre inoltre qui aggiungere che il fatto che, in una vicenda precedente, la Commissione abbia ritenuto che, alla luce delle circostanze di fatto, occorresse tener conto dei provvedimenti adottati dall' impresa interessata per impedire che fossero commesse in futuro altre violazioni del diritto comunitario della concorrenza non può costringere la Commissione a tener conto nello stesso modo di provvedimenti analoghi nella presente fattispecie, dato che la convenuta ha sottolineato nella decisione (punto 108) che l' infrazione alle prescrizioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, era particolarmente grave ed era stata commessa deliberatamente e in condizioni di grande segretezza. Ne consegue che a questo titolo non occorre ridurre l' infrazione.
396 Occorre anche constatare che la ricorrente, in sede di conclusioni, chiede che, "se l' ICI fosse obbligata a versare l' ammenda nella fase attuale senza poter godere della sospensione del relativo obbligo, conformemente alle condizioni indicate nella lettera della Commissione all' ICI, contenente la decisione", il Tribunale "ordini alla Commissione la restituzione dell' importo dell' ammenda versato, o della sua giusta quota, aumentato degli interessi calcolati a un saggio superiore dell' 1% al saggio attivo fissato dalla banca del Regno Unito indicata nell' art. 4 della decisione".
397 Dai termini stessi della conclusione della ricorrente si ricava che tale conclusione è condizionale, in quanto è subordinata alla condizione che la ricorrente sia obbligata a versare l' ammenda senza poter sospenderne il pagamento. Il carattere condizionale di tale conclusione nella fase di presentazione del ricorso si spiega con il fatto che il termine posto dall' art. 4 della decisione per il versamento dell' ammenda era di tre mesi dalla data di notifica della decisione alla ricorrente. Poiché detto termine è superiore a quello per i ricorsi concessi alla ricorrente ex art. 173, terzo comma, del Trattato CEE, quest' ultima non aveva deciso, al momento di introdurre il presente ricorso, se versare l' ammenda o prestare una garanzia bancaria impegnandosi a pagare un certo saggio di interessi, come le aveva suggerito la Commissione, in data 22 maggio 1986, nella sua lettera di notifica della decisione.
398 Il Tribunale constata che in nessuna fase del procedimento, successiva alla scadenza del termine fissato dall' art. 4 della decisione - momento in cui la ricorrente avrebbe dovuto decidere o di versare l' ammenda o di prestare una garanzia bancaria -, la ricorrente ha revocato il carattere condizionale della conclusione in esame, limitandosi a dichiarare, in sede di replica, di riconfermare le conclusioni contenute nel suo ricorso. In tal modo, non revocando il suddetto carattere della sua conclusione, la ricorrente non l' ha formulata in modo sufficientemente chiaro. Tali conclusioni devono pertanto essere giudicate irricevibili ai sensi degli artt. 19 dello Statuto CEE della Corte, 38, n. 1, del regolamento di procedura della Corte e 44, n. 1, di quello del Tribunale (sentenza della Corte 30 ottobre 1974, Grassi/Consiglio, causa 188/73, Racc. pag. 1099, punto 7 della motivazione).
Sulla riapertura della fase orale
399 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 4 marzo 1992, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di riaprire la fase orale e di disporre mezzi istruttori, in ragione delle dichiarazioni fatte dalla Commissione all' udienza svoltasi per le cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-102/89 e T-104/89.
400 Dopo aver sentito nuovamente l' avvocato generale, il Tribunale ritiene che non vi è motivo di disporre, ai sensi dell' art. 62 del suo regolamento di procedura, la riapertura della fase orale o di assumere i mezzi istruttori chiesti dalla ricorrente.
401 Si deve rilevare che la sentenza pronunciata nelle cause suddette (sentenza 27 febbraio 1992, BASF e altri/Commissione, cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-102/89 e T-104/89, Racc. pag. II-315) non giustifica di per sé la riapertura della fase orale nella causa presente. Infatti, il Tribunale osserva che un atto notificato e pubblicato deve presumersi valido. Tocca pertanto a colui che fa valere il difetto di validità formale o l' inesistenza di un atto fornire al Tribunale ragioni che lo inducano a non tener conto dell' apparenza di validità dell' atto formalmente notificato e pubblicato. Nella fattispecie le ricorrenti nella presente causa non hanno fornito alcun indizio che possa far pensare che l' atto notificato e pubblicato non fosse stato approvato o adottato collegialmente dai membri della Commissione. In particolare, diversamente che nelle cause PVC (sentenza 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-102/89 e T-104/89, già citata, punti 32 e seguenti della motivazione), le ricorrenti non hanno fornito, nella fattispecie, alcun indizio che mostri che il principio dell' intangibilità dell' atto adottato sia stato violato da una modifica del testo della decisione dopo la riunione del collegio dei Commissari nel corso della quale questa è stata adottata.
Sulle spese
402 A tenore dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta sostanzialmente soccombente e la Commissione ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese, quest' ultima va condannata alle spese, ivi comprese quelle del procedimento promosso dinanzi alla Corte ai sensi dell' art. 91 del regolamento di procedura della Corte.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L' ammenda inflitta alla ricorrente nell' art. 3 della decisione della Commissione 23 aprile 1986 (IV/31.149-Polipropilene, GU L 230, pag. 1) è fissata in 9 000 000 di ECU, ossia 5 803 173 UKL.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) La ricorrente è condannata alle spese, ivi comprese quelle del procedimento promosso dinanzi alla Corte, ai sensi dell' art. 91 del regolamento di procedura della Corte.