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Document 61989TJ0009

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 10 marzo 1992.
    Hüls AG contro Commissione delle Comunità europee.
    Concorrenza - Nozioni di accordo e di pratica concordata - Responsabilità collettiva.
    Causa T-9/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-00499

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:31

    61989A0009

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 10 MARZO 1992. - HUELS AG CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - NOZIONI DI ACCORDO E DI PRATICA CONCERTATA - RESPONSABILITA COLLETTIVA. - CAUSA T-9/89.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-00499


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione della Commissione che accerta un' infrazione - Elementi di prova che possono essere presi in considerazione a carico

    (Trattato CEE, art. 85, n. 1)

    2. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Accesso al fascicolo - Obbligo della Commissione a motivo delle norme da essa stessa formulate in una relazione sulla politica di concorrenza

    3. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Rispetto dei diritti della difesa - Comunicazione degli addebiti - Modificazione delle valutazioni espresse dalla Commissione durante il procedimento - Liceità

    (Regolamento della Commissione n. 99/63, art. 4)

    4. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Audizioni - Carattere provvisorio del verbale sottoposto al comitato consultivo e alla Commissione - Vizio procedurale - Insussistenza

    (Regolamento della Commissione n. 99/63)

    5. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Rispetto dei diritti della difesa - Diritto delle parti coinvolte in un procedimento di ricevere comunicazione della relazione del consigliere-uditore e di commentarla - Insussistenza

    6. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Nozione - Concorsi di volontà in merito al comportamento da adottare sul mercato

    (Trattato CEE, art. 85, n. 1)

    7. Concorrenza - Intese - Divieto - Intese che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale - Applicazione dell' art. 85 del Trattato

    (Trattato CEE, art. 85)

    8. Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Nozione - Coordinamento e cooperazione incompatibili con l' obbligo incombente a ogni impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato - Riunioni tra concorrenti aventi come scopo lo scambio di informazioni determinanti per l' elaborazione della strategia commerciale dei partecipanti

    (Trattato CEE, art. 85, n. 1)

    9. Concorrenza - Intese - Infrazione complessa che presenta elementi da qualificare come accordi ed elementi propri della pratica concordata - Qualificazione unica come "accordo e pratica concordata" - Ammissibilità - Conseguenze relative agli elementi di prova da raccogliere

    (Trattato CEE, art. 85, n. 1)

    10. Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri - Valutazione complessiva e non al livello del singolo partecipante

    (Trattato CEE, art. 85, n. 1)

    11. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione emessa ai sensi delle norme in materia di concorrenza

    (Trattato CEE, art. 190)

    12. Ricorso di annullamento - Verifica d' ufficio da parte del giudice dell' esistenza dell' atto impugnato - Presupposti

    (Trattato CEE, art. 173, secondo comma)

    Massima


    1. Una decisione avente come destinataria un' impresa ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato può tenere in considerazione come mezzi di prova a carico di quest' ultima solo i documenti nel caso dei quali era evidente, già in fase di comunicazione degli addebiti e grazie alla menzione fattane in detta comunicazione o nei suoi allegati, che la Commissione intendeva avvalersene e dei quali l' impresa abbia quindi potuto esaminare, in tempo utile e in contraddittorio, il valore probatorio.

    2. Dato che, andando al di là di quanto richiesto dal rispetto dei diritti della difesa, essa ha stabilito una procedura d' accesso al fascicolo nelle questioni di concorrenza e ne ha formulato e pubblicizzato le norme in una delle sue relazioni sulla politica di concorrenza, la Commissione non può discostarsi dalle norme che essa stessa si è imposta e ha così l' obbligo di rendere accessibile alle imprese implicate in un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE tutta la documentazione a carico e a favore da essa raccolta nel corso dell' indagine, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della Commissione e altre informazioni riservate.

    3. La decisione che accerta una violazione delle norme in materia di concorrenza non deve necessariamente essere una copia della comunicazione degli addebiti. La Commissione deve infatti tener conto delle risultanze del procedimento amministrativo tanto per lasciar cadere gli addebiti che si sono rivelati infondati quanto per riordinare e completare, in fatto e in diritto, i propri argomenti a sostegno degli addebiti che essa tiene fermi. Quest' ultima possibilità non è in contraddizione col principio del contraddittorio sancito dall' art. 4 del regolamento n. 99/63.

    4. Il carattere provvisorio del verbale dell' audizione sottoposto al comitato consultivo in materia d' intese e posizioni dominanti e alla Commissione può costituire un vizio del procedimento amministrativo atto ad inficiare la legittimità della decisione che ne rappresenta il risultato solo quando il testo del detto verbale sia stato redatto in modo tale da indurre in errore i suoi destinatari su un punto essenziale.

    5. I diritti della difesa non esigono che le imprese implicate in un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato possano commentare la relazione del consigliere-uditore. Infatti, il rispetto dei diritti della difesa è adeguatamente garantito se i vari organi che concorrono alla formazione della decisione finale sono stati correttamente informati degli argomenti formulati dalle imprese in risposta agli addebiti comunicati loro dalla Commissione e agli elementi di prova presentati dalla Commissione per suffragare tali addebiti. Orbene, la relazione del consigliere-uditore è un documento puramente interno alla Commissione, che ha solo valore di parere e che non ha lo scopo di integrare o correggere gli argomenti delle imprese, né quello di formulare nuovi addebiti o fornire elementi probatori nuovi a carico delle imprese.

    6. Perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui tra diverse imprese si siano avuti concorsi di volontà volti al conseguimento di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita.

    7. L' art. 85 del Trattato si applica agli accordi tra imprese che non sono più in vigore, ma che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale.

    8. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire la nozione di pratica concordata, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che ciò non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato.

    Costituisce pratica concordata la partecipazione a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita, nel corso delle quali talune imprese concorrenti si scambino informazioni sui prezzi che si propongono di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritengono necessarie o sui dati relativi alle loro vendite, poiché le informazioni in tal modo comunicate sono necessariamente tenute in considerazione dalle imprese partecipanti al fine di determinare il proprio comportamento sul mercato.

    9. Poiché l' art. 85, n. 1, del Trattato non prevede qualifiche specifiche per un' infrazione complessa e tuttavia unica, essendo costituita da un' azione continuata, caratterizzata da un' unica finalità e composta ad un tempo da elementi che vanno qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate", tale infrazione può essere qualificata "accordo e pratica concordata" senza che sia richiesta simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata.

    10. Si deve ritenere che un' impresa abbia partecipato a un accordo o a una pratica concordata in grado di pregiudicare il commercio fra Stati membri e che essa abbia in tal modo infranto l' art. 85, n. 1, del Trattato, qualora il risultato del comportamento delle imprese partecipanti nel loro complesso potesse esser tale, a prescindere dagli effetti della partecipazione di ogni singola impresa.

    11. Benché a norma dell' art. 190 del Trattato la Commissione debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento nonché le considerazioni che l' hanno indotta ad adottarlo, non è necessario, trattandosi di una decisione emanata ai sensi delle norme in materia di concorrenza, che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto sollevati da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo.

    12. Pur incombendo al giudice comunitario, nell' ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, di valutare d' ufficio l' esistenza dell' atto impugnato, ciò tuttavia non significa che, nell' ambito di qualunque ricorso fondato sull' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, occorra procedere d' ufficio a indagini riguardanti l' eventuale inesistenza dell' atto impugnato. Il giudice vi è tenuto solo in quanto le parti forniscano indizi sufficienti a porre in dubbio l' esistenza dell' atto impugnato.

    Parti


    Nella causa T-9/89,

    Huels AG, società di diritto tedesco, con sede in Marl (Germania), con l' avv. H.-J. Herrmann, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti J. Loesch e Wolter, 8, rue Zithe,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori A. McClellan, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, e B. Jansen, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149-Polipropilene),

    IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

    composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, R. Schintgen, D.A.O. Edward, H. Kirschner e K. Lenaerts, giudici,

    avvocato generale: B. Vesterdorf

    cancelliere: H. Jung

    vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale svoltasi dal 10 al 15 dicembre 1990,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 luglio 1991,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti

    1 Questa causa verte su una decisione con cui la Commissione ha inflitto a quindici produttori di polipropilene un' ammenda per violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Il prodotto che costituisce oggetto della decisione impugnata (in prosieguo: la "decisione") è uno dei principali polimeri termoplastici grezzi. Il polipropilene è venduto dai produttori ai trasformatori, che lo convertono in prodotti finiti o semifiniti. I maggiori produttori di polipropilene dispongono di una serie di oltre cento tipi diversi, che consentono una vasta gamma di utilizzazioni finali. I principali tipi base di polipropilene sono la rafia, l' omopolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero ad elevato impatto e le pellicole. Le imprese destinatarie della decisione sono tutte aziende produttrici di primaria importanza nel settore petrolchimico.

    2 Il mercato del polipropilene dell' Europa occidentale è rifornito quasi esclusivamente da unità produttive impiantate in Europa. Prima del 1977 esso era rifornito da dieci imprese produttrici, vale a dire la Montedison (diventata la Montepolimeri SpA, a sua volta poi diventata la Montedipe SpA), la Hoechst AG, l' Imperial Chemical Industries PLC e la Shell International Chemical Company Ltd (dette le "quattro grandi"), che disponevano complessivamente di una quota di mercato del 64%, l' Enichem Anic SpA in Italia, la Rhône-Poulenc SA in Francia, l' Alcudia in Spagna, la Chemische Werke Huels e la BASF AG in Germania nonché la Chemie Linz AG in Austria. A seguito della scadenza dei brevetti di controllo detenuti dalla Montedison, si sono affacciati sul mercato dell' Europa occidentale, nel 1977, sette nuovi produttori: l' Amoco e la Hercules Chemicals NV in Belgio, la ATO Chimie SA e la Solvay & Cie SA in Francia, la SIR in Italia, la DSM NV nei Paesi Bassi e la Taqsa in Spagna. La Saga Petrokjemi AS & Co., produttore norvegese, ha iniziato la propria attività verso la metà del 1978 e la Petrofina SA nel 1980. L' avvento dei nuovi produttori, che disponevano di una capacità nominale di circa 480 000 tonnellate, ha comportato un incremento sostanziale della capacità produttiva in Europa occidentale, alla quale, per vari anni, non ha fatto riscontro un corrispondente aumento della domanda. Ciò ha avuto come conseguenza un basso tasso di utilizzazione delle capacità di produzione, che tuttavia sarebbe gradualmente aumentato tra il 1977 e il 1983, passando dal 60% al 90%. Secondo la decisione, a partire dal 1982 l' offerta e la domanda sarebbero rimaste sostanzialmente in equilibrio. Tuttavia, durante la maggior parte del periodo di riferimento (1977-1983), il mercato del polipropilene sarebbe stato caratterizzato da una bassa redditività, ovvero da sostanziali perdite in ragione, segnatamente, degli elevati costi fissi e dell' aumento dei prezzi della materia prima, il propilene. Sempre secondo la decisione (punto 8) nel 1983 la Montepolimeri deteneva il 18% del mercato europeo del polipropilene, l' Imperial Chemical Industries PLC, la Shell International Chemical Company Ltd e la Hoechst AG l' 11% ciascuna, la Hercules Chemicals NV poco meno del 6%, la ATO Chimie SA, la BASF AG, la DSM NV, la Chemische Werke Huels, la Chemie Linz AG, la Solvay & Cie SA e la Saga Petrokjemi AS & Co. dal 3% al 5% ciascuna e la Petrofina SA il 2% circa. Il polipropilene sarebbe stato oggetto di una vasta corrente di scambi tra gli Stati membri, poiché ciascuno dei produttori allora stabiliti nella Comunità vendeva in tutti o quasi tutti gli Stati membri.

    3 La Chemische Werke Huels faceva parte dei produttori che rifornivano il mercato prima del 1977. La sua posizione sul mercato del polipropilene era quella di un produttore di medie dimensioni che disponeva di una quota di mercato oscillante tra il 4,5% e il 6,5% circa.

    4 In data 13 e 14 ottobre 1983 venivano effettuati da funzionari della Commissione, ai sensi dell' art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"), accertamenti simultanei presso le seguenti imprese che producono polipropilene e riforniscono il mercato comunitario:

    - ATO Chimie SA, attualmente Atochem (in prosieguo: la "ATO");

    - BASF AG (in prosieguo: la "BASF");

    - DSM NV (in prosieguo: la "DSM");

    - Hercules Chemicals NV (in prosieguo: la "Hercules");

    - Hoechst AG (in prosieguo: la "Hoechst");

    - Chemische Werke Huels (in prosieguo: la "Huels");

    - Imperial Chemical Industries PLC (in prosieguo: l' "ICI");

    - Montepolimeri SpA, attualmente Montedipe (in prosieguo: la "Monte");

    - Shell International Chemical Company Ltd (in prosieguo: la "Shell");

    - Solvay & Cie SA (in prosieguo: la "Solvay");

    - BP Chimie (in prosieguo: la "BP").

    Non venivano effettuati accertamenti presso la Rhône-Poulenc SA (in prosieguo: la "Rhône-Poulenc") né presso l' Enichem Anic SpA.

    5 In esito a tali accertamenti la Commissione inviava richieste di informazioni, ai sensi dell' art. 11 del regolamento n. 17 (in prosieguo: le "richieste di informazioni"), non solo alle imprese sopra elencate, ma anche alle seguenti imprese:

    - Amoco;

    - Chemie Linz AG (in prosieguo: la "Linz");

    - Saga Petrokjemi AS & Co., che fa attualmente parte della Statoil (in prosieguo: la "Statoil");

    - Petrofina SA (in prosieguo: la "Petrofina");

    - Enichem Anic SpA (in prosieguo: l' "Anic").

    La Linz, impresa austriaca, contestava la competenza della Commissione e si rifiutava di ottemperare alla richiesta. Successivamente, a norma dell' art. 14, n. 2, del regolamento suddetto, i funzionari della Commissione effettuavano accertamenti presso l' Anic e la Saga Petrochemicals UK Ltd, controllata inglese della Saga, nonché presso alcuni agenti di vendita della Linz nel Regno Unito e in Germania. Non venivano inviate richieste d' informazioni alla Rhône-Poulenc.

    6 Le prove documentali raccolte nel corso degli accertamenti e mediante le richieste di informazioni inducevano la Commissione a concludere che tra il 1977 e il 1983 i produttori interessati, contravvenendo all' art. 85 del Trattato CEE, avevano, con una serie di iniziative in materia di prezzi, fissato con regolarità prezzi obiettivo ed avevano elaborato un sistema di controllo annuale dei volumi di vendita, allo scopo di ripartirsi il mercato disponibile sulla base di quantitativi o di percentuali concordati. Pertanto, il 30 aprile 1984, la Commissione decideva di iniziare il procedimento previsto dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e nel maggio 1984 inviava una comunicazione scritta degli addebiti alle imprese summenzionate, ad eccezione dell' Anic e della Rhône-Poulenc. Tutte le imprese destinatarie rispondevano per iscritto.

    7 Il 24 ottobre 1984 il consigliere-uditore designato dalla Commissione si incontrava con i legali delle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti per concordare determinate modalità procedurali dell' audizione, prevista nell' ambito del procedimento amministrativo, che sarebbe cominciata il 12 novembre 1984. Nel corso della detta riunione la Commissione annunciava peraltro che, in considerazione degli argomenti dedotti dalle imprese nelle risposte alla comunicazione degli addebiti, avrebbe fatto pervenire loro in tempi brevi altro materiale probatorio ad integrazione di quello di cui già disponevano relativamente all' attuazione delle iniziative in materia di prezzi. Infatti, il 31 ottobre 1984 la Commissione trasmetteva ai legali delle imprese un fascicolo contenente copie delle istruzioni in materia di prezzi impartite dai produttori ai loro uffici vendite nonché tabelle riepilogative di tali documenti. Onde garantire la tutela di eventuali segreti aziendali, la Commissione vincolava la comunicazione al rispetto di talune condizioni; in particolare i documenti comunicati non dovevano venir trasmessi agli uffici commerciali delle imprese. I legali di varie imprese si rifiutavano di accettare tali condizioni e restituivano la documentazione prima dell' audizione. Con lettera datata 8 novembre 1984 la ricorrente chiedeva alla Commissione di poter usufruire di un secondo accesso al fascicolo, asserendo che la lettera del 31 ottobre 1984 le aveva rivelato per la prima volta la rilevanza di taluni documenti.

    8 Sulla base delle informazioni fornite nelle risposte scritte alla comunicazione degli addebiti, la Commissione decideva di avviare il procedimento anche contro le imprese Anic e Rhône-Poulenc; a questo scopo inviava loro, il 25 ottobre 1984, una comunicazione degli addebiti analoga a quella inviata alle altre quindici imprese.

    9 Durante una prima serie di audizioni, svoltasi dal 12 al 20 novembre 1984, venivano sentite tutte le imprese, salvo la Shell (che si era rifiutata di partecipare a qualsiasi audizione), l' Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc (che ritenevano di non aver avuto agio di preparare il loro fascicolo).

    10 Nel corso di dette audizioni varie imprese si rifiutavano di discutere i punti sollevati nella documentazione loro inviata il 31 ottobre 1984, sostenendo che la Commissione aveva radicalmente cambiato l' orientamento della sua argomentazione e che quantomeno andava loro concessa la possibilità di presentare osservazioni scritte. Altre imprese dichiaravano di non aver avuto tempo sufficiente per esaminare i documenti prima dell' audizione. Una lettera collettiva in questo senso veniva inviata alla Commissione il 28 novembre 1984 dai legali delle imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Monte, Petrofina e Solvay. Con lettera 4 dicembre 1984, la Huels dichiarava di aderire a questo punto di vista.

    11 Di conseguenza, il 29 marzo 1985 la Commissione inviava alle imprese una nuova serie di documenti, riproducenti istruzioni sui prezzi impartite dalle imprese ai loro uffici vendite, corredati di tabelle relative ai prezzi, nonché un compendio delle risultanze probatorie relative a ciascuna iniziativa in materia di prezzi per la quale erano disponibili documenti. Le imprese venivano invitate a rispondere sia per iscritto sia durante una successiva serie di audizioni. La Commissione precisava di revocare le restrizioni inizialmente previste in merito alla comunicazione dei documenti agli uffici commerciali.

    12 Con ulteriore lettera di pari data, la Commissione rispondeva all' affermazione dei legali, secondo cui essa non aveva qualificato giuridicamente con precisione l' asserita intesa, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, ed invitava i legali stessi a presentarle osservazioni scritte e orali.

    13 Una seconda serie di audizioni si svolgeva dall' 8 all' 11 luglio 1985 e il 25 luglio 1985. L' Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc presentavano le loro osservazioni e le altre imprese (salvo la Shell) commentavano i punti sollevati nelle due lettere della Commissione del 29 marzo 1985.

    14 La bozza di processo verbale delle audizioni, corredata della documentazione utile, veniva trasmessa ai membri del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: il "comitato consultivo") il 19 novembre 1985 e veniva inviata alle imprese il 25 novembre 1985. Il comitato consultivo esprimeva il proprio parere nella sua 170ª riunione, il 5 e 6 dicembre 1985.

    15 A conclusione di detto procedimento, la Commissione ha adottato la controversa decisione 23 aprile 1986, che contiene il seguente dispositivo:

    "Articolo 1

    Anic SpA, ATO Chemie SA (ora Atochem), BASF AG, DSM NV, Hercules Chemicals NV, Hoechst AG, Chemische Werke Huels (ora Huels AG), ICI plc, Chemische Werke Linz, Montepolimeri SpA (ora Montedipe), Petrofina SA, Rhône-Poulenc SA, Shell International Chemical Co. Ltd, Solvay & Cie e Saga Petrokjemi AG & Co. (ora parte della Statoil) hanno violato l' art. 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, partecipando:

    - nel caso di Anic, all' incirca dal novembre 1977 sino alla fine del 1982 o all' inizio del 1983;

    - nel caso di Rhône-Poulenc, dal novembre (all' incirca) del 1977 sino alla fine del 1980;

    - nel caso di Petrofina, dal 1980 sino almeno al novembre 1983;

    - nel caso di Hoechst, ICI, Montepolimeri e Shell, dalla metà circa del 1977 ad almeno novembre 1983;

    - nel caso di Hercules, Linz, Saga e Solvay, dal novembre (all' incirca) del 1977 ad almeno novembre 1983;

    - nel caso di ATO, almeno dal 1978 ad almeno novembre 1983;

    - nel caso di BASF, DSM e Huels, in un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979, fino ad almeno novembre 1983;

    ad un accordo e pratica concordata concluso alla metà del 1977, in base al quale i produttori fornitori di polipropilene nel territorio della CEE:

    a) si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall' inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;

    b) stabilivano periodicamente prezzi 'obiettivo' (o minimi) per la vendita del prodotto in oggetto in ciascuno Stato membro della CEE;

    c) concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l' attuazione di tali prezzi obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l' organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di 'direzione contabile' , volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;

    d) aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;

    e) si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una 'quota' di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l' intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981, 1982).

    Articolo 2

    Le imprese menzionate all' articolo 1 pongono immediatamente fine alle suddette infrazioni (se già non vi abbiano provveduto) e si astengono d' ora in poi, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del polipropilene, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo, compreso ogni scambio d' informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, mediante il quale i partecipanti possano conoscere direttamente o indirettamente dati concernenti la produzione, le forniture, l' entità delle scorte, i prezzi di vendita, i piani di costo o di investimento di altri singoli produttori, nonché da ogni accordo o pratica concordata con cui essi siano in grado di controllare l' adesione a qualsiasi accordo espresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all' interno della CEE. Ogni sistema di scambio d' informazioni generali (ad esempio, Fides) al quale i produttori aderiscano deve essere gestito in modo tale da escludere ogni informazione che consenta di individuare il comportamento dei singoli produttori; in particolare, le imprese si astengono dallo scambiarsi informazioni supplementari aventi rilevanza ai fini della concorrenza e non previste in tale sistema.

    Articolo 3

    Per l' infrazione di cui all' articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:

    i) Anic SpA ammenda di 750 000 ECU, o 1 103 692 500 LIT;

    ii) Atochem ammenda di 1 750 000 ECU, o 11 973 325 FF;

    iii) BASF AG ammenda di 2 500 000 ECU, o 5 362 225 DM;

    iv) DSM NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 6 657 640 HFL;

    v) Hercules Chemicals NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 120 569 620 BFR;

    vi) Hoechst AG ammenda di 9 000 000 di ECU, o 19 304 010 DM;

    vii) Huels AG ammenda di 2 750 000 ECU, o 5 898 447,50 DM;

    viii) ICI plc ammenda di 10 000 000 di ECU, o 6 447 970 UKL;

    ix) Chemische Werke Linz ammenda di 1 000 000 di ECU, o 1 471 590 000 LIT;

    x) Montedipe ammenda di 11 000 000 di ECU, o 16 187 490 000 LIT;

    xi) Petrofina SA ammenda di 600 000 ECU, o 26 306 100 BFR;

    xii) Rhône Poulenc SA ammenda di 500 000 ECU, o 3 420 950 FF;

    xiii) Shell International Chemical Company Ltd ammenda di 9 000 000 di ECU, o 5 803 173 UKL;

    xiv) Solvay & Cie ammenda di 2 500 000 ECU, o 109 608 750 BFR;

    xv) Statoil: Den Norske Stats Oljeselskap AS (che attualmente incorpora Saga Petrokjemi), ammenda di 1 000 000 di ECU, o 644 797 UKL.

    Articoli 4 e 5

    (omissis)"

    16 L' 8 luglio 1986 veniva inviato alle imprese il verbale definitivo delle audizioni, contenente le correzioni, le integrazioni e le cancellazioni da loro richieste.

    Procedimento

    17 A seguito dei fatti sopra descritti, la ricorrente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 agosto 1986, ha proposto il ricorso in esame, diretto all' annullamento della decisione. Tredici delle altre quattordici imprese destinatarie della decisione hanno proposto ricorsi analoghi (cause da T-1/89 a T-4/89, da T-6/89 a T-8/89 e da T-10/89 e T-15/89).

    18 La fase scritta del procedimento si è svolta interamente dinanzi alla Corte.

    19 Con ordinanza 15 novembre 1989 la Corte ha rinviato questa causa e le altre tredici al Tribunale, ai sensi dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo: la "decisione del Consiglio 24 ottobre 1988"; GU L 319, pag. 1).

    20 A norma dell' art. 2, n. 3, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, il presidente del Tribunale ha designato un avvocato generale.

    21 Con lettera 3 maggio 1990 il cancelliere del Tribunale ha invitato le parti ad una riunione informale, allo scopo di stabilire le modalità di organizzazione della fase orale. La riunione ha avuto luogo il 28 giugno 1990.

    22 Con lettera 9 luglio 1990 il cancelliere del Tribunale ha chiesto alle parti di presentare le loro osservazioni sull' eventuale riunione delle cause da T-1/89 a T-4/89 e da T-6/89 a T-15/89 ai fini della trattazione orale. Nessuna delle parti ha formulato obiezioni su questo punto.

    23 Con ordinanza 25 settembre 1990 il Tribunale ha disposto la riunione delle cause suddette, per connessione, ai fini della trattazione orale, a norma dell' art. 43 del regolamento di procedura della Corte, che allora si applicava mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988.

    24 Con ordinanza 15 novembre 1990 il Tribunale ha statuito sulle domande di trattamento riservato presentate dalle ricorrenti nelle cause T-2/89, T-3/89, T-9/89, T-11/89, T-12/89 e T-13/89, accogliendole parzialmente.

    25 Con lettere pervenute nella cancelleria del Tribunale il 9 ottobre e il 29 novembre 1990, le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale e comunicati con lettere 19 luglio 1990 del cancelliere.

    26 Viste le risposte fornite ai suoi quesiti e su relazione del giudice relatore, sentito l' avvocato generale, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

    27 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza che si è svolta dal 10 al 15 dicembre 1990.

    28 L' avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all' udienza del 10 luglio 1991.

    Conclusioni delle parti

    29 La società Huels conclude che il Tribunale voglia:

    - annullare la decisione della Commissione 23 aprile 1986 (IV/31.149-Polipropilene), notificata il 27 maggio 1986;

    - rigorosamente in subordine, ridurre l' ammenda inflitta alla ricorrente;

    - condannare la convenuta alle spese.

    La Commissione, dal canto suo, conclude che il Tribunale voglia:

    - respingere il ricorso;

    - condannare la ricorrente alle spese.

    Nel merito

    30 Occorre esaminare, in primo luogo, le censure della ricorrente relative alla violazione dei diritti della difesa, secondo le quali: 1) la Commissione avrebbe omesso di comunicare alla ricorrente taluni documenti sui quali si basa la decisione, 2) la ricorrente non avrebbe beneficiato di un sufficiente accesso al fascicolo, 3) non tutte le accuse che le sono state contestate nella decisione sono state oggetto della comunicazione degli addebiti, 4) l' istruzione sarebbe stata insufficiente, 5) il verbale definitivo delle audizioni non sarebbe stato comunicato né ai membri della Commissione né ai membri del comitato consultivo e 6) la ricorrente non avrebbe ricevuto comunicazione della relazione del consigliere-uditore; in secondo luogo, le censure relative all' accertamento dell' infrazione sotto il profilo 1) della ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione e 2) dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE a tali fatti, censure secondo cui la Commissione: A) non avrebbe correttamente qualificato l' infrazione, B) non avrebbe correttamente valutato l' effetto restrittivo della concorrenza e C) il pregiudizio per il commercio fra Stati membri nonché D) avrebbe imputato alla ricorrente una responsabilità collettiva; in terzo luogo, le censure relative alla motivazione della decisione, la quale sarebbe 1) insufficiente e 2) contraddittoria; in quarto luogo, le censure relative alla determinazione dell' ammenda, la quale 1) sarebbe in parte prescritta e non sarebbe adeguata né 2) alla durata né 3) alla gravità dell' asserita infrazione.

    Sui diritti della difesa

    1. Omessa comunicazione di documenti all' atto della comunicazione degli addebiti

    31 La ricorrente sostiene che il regolamento n. 17 e il rispetto delle prerogative della difesa esigono che la Commissione fondi la sua decisione solo su elementi di fatto e di diritto da essa precedentemente indicati nella comunicazione degli addebiti e relativamente ai quali l' impresa abbia potuto manifestare il proprio punto di vista.

    32 Essa sostiene che tale principio è ugualmente valido in materia di produzione delle prove, poiché la decisione può fondarsi su di esse solo se siano state menzionate nella comunicazione degli addebiti (sentenza della Corte 25 ottobre 1983, AEG/Commissione, causa 107/82, Racc. pag. 3151, punto 27 della motivazione). La ricorrente elenca 69 documenti che non le sarebbero stati comunicati e fra i quali ce ne sarebbero alcuni compresi tra gli elementi di prova definiti principali dalla stessa Commissione nella decisione. Si tratterebbe del resoconto della riunione del 13 maggio 1982 elaborato da un dipendente della Hercules (decisione, punto 15; v. anche punto 37), di quello della riunione del 10 marzo 1982, redatto da un dipendente dell' ICI (decisione, punto 15; v. anche punto 58), di documenti riguardanti l' accordo sui prezzi base (decisione, punti 16 e 17), di un documento del 6 settembre 1977, che si asserisce trovato presso la Solvay (decisione, punto 16, penultimo capoverso), della risposta della Shell alla comunicazione degli addebiti (decisione, punto 17), di risposte di altre imprese alla richiesta di informazioni (decisione, punto 18), del resoconto della riunione del 20 agosto 1982, redatto da un dipendente dell' ICI (decisione, punto 19), di lettere circolari inviate ai clienti dai lori uffici vendite, riguardanti i cambiamenti di prezzo (decisione, punti 24-27), di due resoconti di riunioni interne della Shell svoltesi rispettivamente il 5 luglio e il 12 settembre 1979 (decisione, punti 29 e 31), di 48 istruzioni in materia di prezzi inviate da altri produttori ai loro uffici vendite nonché di un documento interno della Solvay (decisione, punti 32-36), di una nota interna dell' ICI riguardante il "clima favorevole" (decisione, punto 46), di documenti della Shell riguardanti il Regno Unito e la Francia nonché di un documento della Shell intitolato "PP. W. Europe-Pricing" e "Market quality report" (decisione, punto 49), di diversi documenti della ATO, di una nota interna, in particolare, del 28 settembre 1983 (decisione, punto 51), di articoli apparsi sull' "European Chemical News" (in prosieguo: l' "ECN"; decisione, punto 51, ultimo capoverso), di una nota non datata dell' ICI destinata ad una riunione con la Shell che avrebbe dovuto svolgersi nel maggio 1983 (decisione, punto 63, secondo capoverso), di dichiarazioni della Amoco e della BP (decisione, punto 53), di documenti sul sistema di ripartizione del mercato francese tra produttori francesi, reperiti presso la ATO (decisione, punto 54), e, infine, di un documento di lavoro riguardante il primo trimestre del 1983, rinvenuto presso la Shell (decisione, punto 63, terzo capoverso).

    33 La ricorrente sostiene che la procedura d' accesso al fascicolo non può considerarsi un valido sostitutivo della trasmissione dei documenti all' atto della comunicazione degli addebiti poiché, se il ricorso a tale procedura dovesse divenire abituale, la Commissione potrebbe giungere a non trasmettere più nessun documento in allegato alla comunicazione degli addebiti.

    34 Essa contesta alla Commissione il diritto di compiere una selezione tra i documenti, a seconda che essa li ritenga rilevanti o meno, trasmettendoli nel primo caso, ma non nel secondo, e ciò soprattutto quando si tratti di un' intesa globale, la quale coinvolga varie imprese. La Huels contesta energicamente la scarsa importanza attribuita dalla Commissione ai documenti che essa ammette di non aver trasmesso alla ricorrente, posto che nella decisione la convenuta li ritiene elementi di prova essenziali.

    35 La Commissione dal canto suo riconosce che, per errore, il resoconto dell' ICI, riguardante la riunione di "esperti" del 10 marzo 1982, menzionato nella decisione (punto 58) non è stato trasmesso, ma aggiunge che detto resoconto si limitava a confermarne un altro, riguardante la stessa riunione, redatto dalla Hercules, questo sì allegato alla comunicazione generale degli addebiti (comunicazione generale degli addebiti, allegato 23; in prosieguo: la "com. gen., all."), e che il suo scopo era unicamente quello di individuare una tabella, anch' essa trasmessa (com. gen., all. 71). Lo stesso varrebbe per una nota dell' ICI, menzionata nel punto 63 della decisione e non trasmessa alla ricorrente in quanto conterrebbe segreti aziendali e riguarderebbe unicamente la partecipazione della Shell al sistema delle quote per il 1983, senza pertanto far riferimento alla Huels.

    36 Per quanto riguarda gli altri documenti citati dalla Huels, la Commissione fornisce i seguenti chiarimenti. La nota dell' ICI riguardante il "clima favorevole" (com. gen., all. 35), le lettere circolari agli uffici vendite (com. gen., all. 19, 42, 46, 50 e 52), il resoconto della riunione del 20 agosto 1982, redatto da un dipendente dell' ICI (com. gen., all. 28), e i vari documenti riguardanti l' accordo sui prezzi base (com. gen., all. 2-7) sono stati riprodotti in allegato alla comunicazione generale degli addebiti; le 48 istruzioni in materia di prezzi che fanno riferimento alle relative iniziative del gennaio-maggio 1981 e dell' agosto-dicembre 1981 sono state allegate, integralmente, alla lettera della Commissione del 31 ottobre 1984 e, parzialmente, sotto forma di riassunti, a quella del 29 marzo 1985 (lettere riguardanti le iniziative in materia di prezzi). Essa aggiunge che, se la ricorrente ha rifiutato di prenderne conoscenza a causa dei vincoli imposti ai suoi uffici vendite in merito alla comunicazione di detti documenti, non ha che da rammaricarsene con se stessa. Per quanto riguarda la restante documentazione, si tratta o di documenti privi di interesse in relazione ai fatti contestati alla ricorrente, riguardando solo altre imprese, o di documenti già riassunti in altri, regolarmente comunicati, o di articoli di stampa che non potevano essere ignoti alla ricorrente o di documenti messi a disposizione della ricorrente nell' ambito della procedura d' accesso al fascicolo o persino di documenti sconosciuti.

    37 Al riguardo, la Commissione sostiene che la procedura d' accesso al fascicolo ha il preciso scopo di permettere alle imprese di prendere conoscenza di tutti gli elementi di prova a disposizione della Commissione e che potranno eventualmente essere utilizzati contro di esse. In questo caso si tratterebbe di documenti che confermano quelli allegati alla comunicazione degli addebiti e che sarebbe inutile, o persino pregiudizievole alla difesa delle stesse imprese, inviare unitamente a detta comunicazione.

    38 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte discende che ciò che importa non sono i documenti in quanto tali, bensì le conclusioni che ne ha tratte la Commissione e che, se tali documenti non sono stati menzionati nella comunicazione degli addebiti, l' impresa interessata ha potuto giustamente ritenere ch' essi fossero irrilevanti ai fini del procedimento. Non informando un' impresa del fatto che taluni documenti sarebbero stati usati per la decisione, la Commissione ha impedito a quest' ultima di manifestare tempestivamente il proprio punto di vista circa il valore probante di tali documenti. Ne consegue che i documenti stessi non possono essere considerati validi mezzi di prova per la parte che la riguarda (sentenze 25 ottobre 1983, causa 107/82, già citata, punto 27 della motivazione, e v., in ultimo, 3 luglio 1991, AKZO Chemie / Commissione, causa C-62/86, Racc. pag. I-3359, punto 21 della motivazione).

    39 Nella fattispecie, occorre rilevare che solo i documenti menzionati nelle comunicazioni, generale o specifica, degli addebiti o nelle lettere del 31 ottobre 1984 o del 29 marzo 1985, o quelli a queste ultime allegati senza esservi specificamente menzionati, possono essere ritenuti mezzi di prova opponibili alla ricorrente nell' ambito del presente procedimento. Per quanto riguarda i documenti allegati alla comunicazione degli addebiti ma ivi non menzionati, essi possono essere tenuti presenti nella decisione a carico della ricorrente soltanto se quest' ultima, partendo dalla comunicazione degli addebiti, abbia potuto ragionevolmente dedurre le conclusioni che la Commissione intendeva trarne.

    40 Da quanto esposto discende che, fra i documenti citati dalla ricorrente, solo i vari documenti riguardanti l' accordo sui prezzi base (decisione, punti 16 e 17), le risposte dell' ICI e della Shell alla richiesta di informazioni (decisione, punto 18), il resoconto di un dipendente dell' ICI in merito alla riunione del 20 agosto 1982 (decisione, punto 19), le lettere circolari inviate ai clienti dagli uffici vendite nazionali (decisione, punto 25) e la nota interna dell' ICI riguardante il "clima favorevole" (decisione, punto 46) possono essere tenuti in considerazione come elementi di prova a carico della ricorrente, essendo stati menzionati rispettivamente nei punti 33-38 (prima serie di documenti), 39 e 47 (risposte dell' ICI e della Shell), 65, 80 e 103 (resoconto della riunione del 20 agosto 1982), 58 e 75 (lettere circolari) e 71 (nota dell' ICI) della comunicazione generale degli addebiti inviata alla ricorrente, della quale inoltre costituiscono gli allegati da 2 a 7, 8 e 9, 28, 19, 42, 46, 50 e 52, e 35. A tali documenti occorre aggiungere le 48 istruzioni in materia di prezzi impartite dai vari produttori, allegate alla lettera della Commissione del 31 ottobre 1984, e richiamate in un compendio e nelle tabelle allegati a quella del 29 marzo 1985, in una forma tale da rendere ragionevolmente possibile alla ricorrente dedurre le conclusioni che ne ha ricavato la Commissione. Gli altri documenti citati dalla ricorrente non possono essere considerati mezzi di prova ad essa opponibili nell' ambito della presente controversia.

    41 La questione se questi ultimi documenti costituiscano un sostegno indispensabile alla ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione a carico della ricorrente nella decisione rientra nell' esame, che sarà compiuto da questo Tribunale, della fondatezza di tale ricostruzione.

    2. Insufficiente accesso al fascicolo

    42 La ricorrente sostiene che non avendo potuto accedere, all' atto della procedura di accesso al fascicolo, all' intera documentazione raccolta dalla Commissione, nonostante la domanda da essa in tal senso formulata nella sua lettera dell' 8 novembre 1984 (allegato 21 al ricorso; in prosieguo: il "Ric. all."), essa non è stata in grado né di verificare se i documenti che non sono stati messi a sua disposizione contenessero prove a suo favore né di verificare per intero la valutazione che la Commissione ha formulato in merito alle prove.

    43 Ebbene, essa ritiene che il rispetto delle prerogative della difesa esiga che qualunque atto di un' autorità diretto contro una persona o un' impresa possa essere verificato mediante un esame completo del fascicolo da parte dell' interessato. A sostegno della sua tesi, la Huels si richiama alla sentenza della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, già citata, punto 24 della motivazione, dove, secondo la ricorrente, si dichiara che non spetta alla Commissione valutare se un documento o una parte di un documento sia o meno utile per la difesa dell' impresa interessata. Tale principio giurisprudenziale, relativo a un documento specifico, varrebbe a fortiori per parti intere di un fascicolo.

    44 Essa afferma che la prassi amministrativa della Commissione sarebbe orientata nello stesso senso, poiché riconoscerebbe alle imprese interessate il diritto di consultare l' intera documentazione rilevante (Dodicesima Relazione sulla politica di concorrenza, pag. 40), diritto che potrebbe venire assoggettato a limitazioni solo in casi eccezionali (segreti professionali, progetti interni, ecc.). Essa rileva che anche le legislazioni nazionali riconoscono il diritto alla consultazione dell' intero fascicolo. Pertanto, le imprese dovrebbero poter conoscere tutti i risultati dell' attività di istruzione, ivi compresi quelli che la Commissione non avrebbe intenzione di contestare alle imprese. Tale regola troverebbe conferma nella sentenza della Corte 17 gennaio 1984, VBVB e VBBB / Commissione (cause riunite 43/82 e 63/82, Racc. pag. 19, punto 25 della motivazione; v. anche sentenza 25 ottobre 1983, causa 107/82, già citata, punto 27 della motivazione), richiamata dalla Commissione, che negherebbe il diritto alla comunicazione dei documenti interni della Commissione, ma non di quelli da essa reperiti presso le imprese.

    45 La Commissione dal canto suo sostiene che, secondo la più recente giurisprudenza (sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, già citata), è sufficiente che le parti abbiano avuto accesso ai documenti su cui si basa la decisione presa in considerazione. Ebbene, nella fattispecie, la Commissione avrebbe permesso alla ricorrente di consultare tutti i documenti a sua disposizione nel giugno 1984, in occasione della procedura d' accesso al fascicolo, fatta eccezione per quei documenti che contenevano segreti aziendali.

    46 Il Tribunale rileva che il rispetto dei diritti della difesa esige che la ricorrente sia stata posta in grado di illustrare, nel modo da essa voluto, il suo punto di vista sul complesso delle accuse formulate a suo carico dalla Commissione nelle comunicazioni degli addebiti ad essa inviate nonché sugli elementi di prova destinati a corroborare tali accuse e menzionati dalla Commissione nelle sue comunicazioni degli addebiti o a queste ultime allegati (sentenza della Corte 9 novembre 1983, Michelin / Commissione, causa 322/81, Racc. pag. 3461, punto 7 della motivazione).

    47 Di contro, il rispetto dei diritti della difesa non comporta necessariamente che un' impresa implicata in un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE possa esprimere pareri su tutti i documenti presenti nel fascicolo della Commissione, poiché non vi è alcuna norma che imponga alla Commissione l' obbligo di far conoscere alle parti interessate i propri fascicoli (sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, già citata, punto 25 della motivazione).

    48 Tuttavia si deve rilevare che, determinando una procedura d' accesso al fascicolo nelle questioni in materia di concorrenza, la Commissione s' è autonomamente imposta talune norme che vanno al di là di quanto prescritto dalla Corte. Secondo dette norme, formulate nella Dodicesima Relazione sulla politica di concorrenza (pagg. 42 e 43):

    "Essa [la Commissione] dà ormai alle imprese implicate in una procedura la facoltà di prendere visione dei fascicoli che le riguardano. Le imprese vengono informate del contenuto del fascicolo della Commissione con l' invio, contemporaneamente alla comunicazione degli addebiti o alla lettera di rigetto della denuncia, di un elenco di tutti i documenti che compongono il fascicolo, con l' indicazione dei documenti o di loro parti che sono accessibili alle imprese. Le imprese sono invitate ad esaminare in loco i documenti accessibili. Se un' impresa desidera esaminare soltanto alcuni documenti, la Commissione potrà inviarle una copia degli stessi. La Commissione considera come riservati e pertanto inaccessibili ad un' impresa determinata i seguenti documenti: i documenti, o loro parti, contenenti segreti professionali di altre imprese; i documenti interni della Commissione, come le note, i progetti o altri documenti di lavoro; ogni altra informazione riservata, come quelle che consentano di identificare i denuncianti che desiderino restare nell' anonimato, nonché le informazioni comunicate alla Commissione alla condizione che ne venga rispettata la riservatezza".

    Occorre rilevare che la Commissione non può discostarsi dalle regole che essa si è in tal modo imposte (sentenze della Corte 5 giugno 1973, Commissione / Consiglio, causa 81/72, Racc. pag. 575, punto 9 della motivazione, e 30 gennaio 1974, Louwage / Commissione, causa 148/73, Racc. pag. 81).

    49 Da quanto precede discende che la Commissione ha l' obbligo di rendere accessibile alle imprese implicate in un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE tutta la documentazione a carico e a favore da essa raccolta nel corso dell' indagine, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della Commissione e altre informazioni riservate.

    50 Il Tribunale prende atto che la Commissione nega categoricamente che i suoi uffici abbiano omesso di rendere accessibile alla ricorrente documenti che potessero contenere elementi a suo discarico.

    51 Ebbene, a fronte dei dinieghi della Commissione, la ricorrente non adduce nessun indizio che valga a dimostrare che gli uffici della Commissione abbiano selezionato i documenti resi accessibili alla ricorrente allo scopo di impedirle di confutare gli elementi di prova addotti dalla Commissione per dimostrare la sua partecipazione all' infrazione.

    52 Con la sua lettera dell' 8 novembre 1984 la ricorrente si è difatti limitata a domandare alla Commissione di poter accedere al fascicolo una seconda volta, in quanto la lettera della Commissione del 31 ottobre 1984 avrebbe richiamato per la prima volta la sua attenzione sulla rilevanza delle istruzioni in materia di prezzi dei vari produttori, contenute nel fascicolo reso accessibile nel giugno 1984, senza tuttavia sostenere che detto fascicolo fosse incompleto. Ebbene, è giocoforza constatare che la rilevanza delle suddette istruzioni era inequivocabilmente ricavabile dalla comunicazione generale degli addebiti, in particolare dai punti 58 e 75 della stessa e dai suoi allegati 19 e 42-52, per cui la ricorrente, all' atto dell' accesso al fascicolo, era stata informata dell' utilità di esaminare tutti questi documenti al fine di sfruttarli eventualmente in sua difesa. Conseguentemente, la ricorrente non ha dimostrato che gli uffici della Commissione le abbiano impedito di avere accesso ai documenti a discarico.

    53 Il Tribunale ricorda peraltro che solo i documenti menzionati nelle comunicazioni generale o specifica degli addebiti o nelle lettere del 31 ottobre 1984 o del 29 marzo 1985 e quelli allegati a queste ultime possono essere contestati alla ricorrente, nella decisione, come elementi di prova.

    54 Pertanto la censura dev' essere respinta.

    3. Nuovi addebiti

    55 La ricorrente rileva che nella sua comunicazione degli addebiti la Commissione spiegava che essa non riteneva necessario determinare se gli accordi denunciati dovessero venire ricompresi nella categoria degli accordi o in quella delle pratiche concordate. Tuttavia, la comunicazione degli addebiti dava la netta sensazione che, alla fin fine, la Commissione ritenesse che non ci fosse stato accordo, bensì soltanto alcune pratiche concordate. Nella sua risposta a detta comunicazione e in occasione della prima serie di audizioni la ricorrente avrebbe pertanto imperniato la sua difesa sulla dimostrazione dell' inesistenza di pratiche concordate. Nella sua lettera integrativa del 29 marzo 1985 la Commissione avrebbe ancora una volta posto l' accento - in relazione ai piccoli produttori, qual è la Huels - sull' esistenza di pratiche concordate. Nella stessa occasione la Commissione si sarebbe poi impegnata a dimostrare l' esistenza, in ogni caso, o di un accordo o di una pratica concordata, sostenendo che tuttavia, in caso di dubbio, l' ipotesi da tener presente sarebbe stata la seconda. La Huels avrebbe pertanto incentrato le sue ulteriori difese, in particolare durante la seconda serie di audizioni, sulla confutazione di tale tesi della Commissione.

    56 Ebbene, la Huels rileva che allo stato attuale la Commissione si discosta totalmente dagli addebiti da essa precedentemente contestati alle imprese e che nella decisione fa ormai loro carico di aver partecipato a un "unico accordo continuato", a un "accordo quadro" e al corrispondente "piano globale". Si tratterebbe in questo caso di addebiti nuovi e gravi, contro i quali la ricorrente non sarebbe stata in grado di difendersi in maniera puntuale, poiché essi sarebbero comparsi per la prima volta nella decisione.

    57 Secondo la ricorrente la formulazione tardiva di tali nuovi addebiti violerebbe le prerogative della difesa e l' art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni previste all' art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268; in prosieguo: il "regolamento n. 99/63"), poiché la Commissione non può basare le sue decisioni su addebiti, cioè su elementi di fatto e giuridici, sui quali le imprese interessate non abbiano avuto modo di manifestare il proprio punto di vista prima dell' adozione della decisione.

    58 La Commissione, dal canto suo, nega di avere leso le prerogative della difesa durante il procedimento amministrativo. La Commissione ritiene di essersi perfettamente uniformata alla giurisprudenza della Corte (sentenze 15 luglio 1970, ACF Chemiefarma / Commissione, causa 41/69, Racc. pag. 661, punti 91-93 della motivazione, e 29 ottobre 1980, van Landewyck / Commissione, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, Racc. pag. 3125, punto 68 della motivazione), secondo la quale è del tutto ammissibile che essa utilizzi le risultanze del procedimento amministrativo per riordinare e completare, in fatto e in diritto, i propri argomenti a sostegno degli addebiti che essa tiene fermi. Richiamandosi al testo della comunicazione degli addebiti e della sua lettera successiva del 29 marzo 1985, la quale, in relazione ai piccoli produttori, accenna alla possibilità che si sia trattato di un accordo - giacché si parla di una "collaborazione continua e istituzionalizzata" -, la Commissione ritiene di aver reso possibile lo svolgimento di un dibattito approfondito sul problema della reale natura dell' intesa nel corso del procedimento amministrativo.

    59 Il Tribunale rileva che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, "la decisione non deve necessariamente essere una copia della comunicazione degli addebiti. La Commissione deve infatti tener conto delle risultanze del procedimento amministrativo tanto per lasciar cadere gli addebiti che si sono rivelati infondati, quanto per riordinare e completare, in fatto e in diritto, i propri argomenti a sostegno degli addebiti che essa tiene fermi. Quest' ultima possibilità non è in contraddizione col principio del contraddittorio sancito dall' art. 4 del regolamento n. 99/63" (sentenza 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 68 della motivazione).

    60 Nella fattispecie, dall' esame della comunicazione generale degli addebiti e della lettera del 29 marzo 1985, che la integra, le quali vanno considerate nel loro complesso (sentenza 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 72 della motivazione), discende che l' addebito mosso alla ricorrente - di aver partecipato a un "unico accordo continuato", a un "accordo quadro" e a un "piano globale", accuse formulate nei punti 81, primo e terzo capoverso, e 83, primo capoverso, della decisione - era già stato enunciato nella comunicazione generale degli addebiti.

    61 Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la decisione (punto 81) non si limita a constatare che le imprese di cui trattasi "hanno partecipato ad un accordo quadro generale che si è concretato in una serie di più particolareggiati subaccordi, stipulati di volta in volta" e che si è pertanto trattato di un "unico 'accordo' continuato ai sensi dell' art. 85, paragrafo 1", poiché la prima di queste frasi è preceduta dal testo seguente: "Nel caso di specie i produttori, sottoscrivendo un piano comune inteso a regolare i prezzi e l' offerta nel mercato del polipropilene (...)", e la seconda è introdotta da queste parole: "A giudizio della Commissione, l' intero complesso di programmi e di accordi decisi nel contesto di un sistema di riunioni regolari e istituzionalizzate ha costituito (...)". Ne consegue che i termini "accordo quadro" o "unico 'accordo' continuato" nonché l' espressione "piano globale" (punto 83), utilizzati nella decisione, servono solo a esprimere il fatto che la Commissione ha addebitato alle imprese destinatarie della decisione un' infrazione unica, i cui vari elementi hanno costituito un articolato complesso di sistemi di riunioni regolari di produttori di polipropilene, di determinazione di obiettivi in materia di prezzi e di quote, caratterizzato da un' unica finalità economica, cioè alterare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene.

    62 Ebbene, è esattamente tale il tenore dell' intera comunicazione generale degli addebiti inviata alla ricorrente e alle altre imprese destinatarie della decisione, in particolare dei suoi punti 1, 5, 128, 132 e 151, lett. a). Il punto 1 è infatti formulato nel seguente modo:

    "Gli addebiti comunicati con la presente riguardano l' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE ad un complesso di accordi e/o di pratiche concordate in forza dei quali i produttori che forniscono il polipropilene termoplastico sfuso nel Mercato Comune hanno - con continuità e regolarità - coordinato - all' incirca dal 1977 fino all' ottobre 1983 - le loro vendite e le loro politiche dei prezzi fissando ed osservando 'prezzi obiettivo' e/o prezzi minimi, controllando i quantitativi venduti sul mercato attraverso un meccanismo di quote concordate e/o di 'quantitativi-obiettivo' , ed organizzando incontri a scadenze regolari al fine di seguire gli sviluppi degli accordi anzidetti".

    E il punto 132, ultima frase, precisa:

    "I produttori miravano infatti a controllare il mercato e il gioco normale delle forze concorrenziali è stato sostituito da una collaborazione permanente e istituzionalizzata ad alto livello".

    63 Occorre aggiungere che il contenuto degli addebiti formulati a carico della ricorrente e delle altre imprese destinatarie della decisione è stato ribadito con la lettera loro inviata il 29 marzo 1985, nella quale si legge (pag. 4): "Queste intese costituivano un piano sufficientemente dettagliato da poter essere assimilato ad un 'accordo' o ad 'accordi' ai sensi dell' art. 85 perlomeno per quanto riguarda i produttori partecipanti alle riunioni".

    64 Di conseguenza il Tribunale ritiene che nella decisione la Commissione si sia limitata a riordinare e motivare in diritto l' argomento sul quale essa fonda gli addebiti che ha tenuto in considerazione e che, pertanto, non abbia impedito alla ricorrente di manifestare il proprio punto di vista prima dell' adozione della decisione.

    65 Ne consegue che la ricorrente ha torto a contestare alla Commissione di aver violato le sue prerogative della difesa, formulando a suo carico nuovi addebiti nella decisione.

    4. Istruzione incompleta

    66 La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di completezza delle indagini, secondo il quale essa ha l' obbligo di verificare le asserzioni delle imprese interessate e di rispondervi (principio che la Huels ricava dalle sentenze della Corte 13 luglio 1966, Consten-Grundig / Commissione, cause riunite 56/64 e 58/64, Racc. pag. 457, e 14 febbraio 1978, UBC / Commissione, causa 27/76, Racc. pag. 207, punto 271 della motivazione). La Commissione avrebbe infatti omesso di indagare sugli effetti economici dell' intesa, sulle distorsioni della concorrenza provocate sul mercato del polipropilene dagli aiuti di Stato illegali, sulla strategia commerciale della Huels - la quale si sarebbe indirizzata verso prodotti speciali - e sulle perdite sofferte dai produttori.

    67 La Commissione afferma che tale addebito riguarda l' accertamento dell' infrazione o la determinazione dell' ammenda e che pertanto va esaminato contemporaneamente a tali punti.

    68 Il Tribunale ritiene che la questione se la Commissione abbia svolto sufficienti indagini durante il procedimento amministrativo - in particolare, per quanto riguarda gli effetti economici dell' intesa, le distorsioni della concorrenza provocate sul mercato del polipropilene dagli aiuti di Stato illegali, la strategia commerciale della Huels (la quale si sarebbe indirizzata verso prodotti speciali) e le perdite sofferte dai produttori - rientri nell' ambito della valutazione sia della fondatezza dell' accertamento dell' infrazione contestata alla ricorrente, sia dell' importo dell' ammenda a essa inflitta e che pertanto occorre esaminarla contemporaneamente a tali punti.

    5. Omessa comunicazione del verbale delle audizioni

    69 La ricorrente sostiene che ai sensi dell' art. 9, n. 4, del regolamento n. 99/63 "le principali dichiarazioni rilasciate di ciascuna delle persone sentite sono messe a verbale. Il processo verbale viene letto e approvato dalle persone sentite". Orbene, secondo la Huels, né i membri della Commissione né quelli del comitato consultivo hanno potuto disporre del verbale definitivo delle audizioni. Essi non avrebbero pertanto potuto farsi un' idea precisa delle argomentazioni dibattute, non avendo assistito tutti alle audizioni e non potendo esaminare tutte le memorie scritte delle imprese interessate. La decisione non sarebbe stata così adottata con piena conoscenza della questione.

    70 La ricorrente aggiunge che, ai sensi dei 'considerando' del regolamento n. 99/63, il comitato consultivo deve essere sentito a conclusione dell' istruzione e, pertanto, dopo l' approvazione del verbale, e che la partecipazione degli Stati membri alle audizioni non può sostituire il verbale definitivo, il quale deve essere trasmesso al comitato consultivo. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0009.1

    71 Essa sottolinea che il verbale provvisorio non faceva menzione né del carattere meramente interno delle sue istruzioni in materia di prezzi né dei dinieghi da lei opposti a diverse contestazioni e che a detto verbale sono state apportate rilevanti modifiche in seguito alle osservazioni da essa formulate.

    72 La ricorrente sostiene che incombe alla Commissione provare che la decisione non sarebbe stata diversa in assenza di dette irregolarità procedurali e conclude che, in forza della giurisprudenza della Corte (sentenze 15 luglio 1970, Boehringer Mannheim / Commissione, causa 45/69, Racc. pag. 769, punto 17 della motivazione, e 14 luglio 1972, Farbenfabriken Bayer / Commissione, causa 51/69, Racc. pag. 745, punto 17 della motivazione), una decisione, la quale si fondi su un simile progetto di verbale, è nulla.

    73 La Commissione, dal canto suo, fa rilevare che l' art. 9, n. 4, del regolamento n. 99/63 non fornisce nessuna indicazione circa le istituzioni cui la Commissione deve trasmettere il verbale provvisorio o definitivo delle audizioni. Vero è che i membri del comitato consultivo avevano a disposizione solo il verbale provvisorio, ma le autorità competenti di tutti gli Stati membri erano rappresentate alle audizioni, salvo la Grecia e il Lussemburgo per la seconda serie. Sarebbe di scarso rilievo, al riguardo, il fatto che i funzionari presenti alle audizioni non fossero necessariamente i rappresentanti degli Stati in seno al comitato consultivo.

    74 Essa aggiunge che le modificazioni auspicate dalla ricorrente sembrano comunque minime, nella cornice in cui esse si inseriscono, poiché il verbale provvisorio avrebbe già ripreso le osservazioni principali della ricorrente.

    75 Essa inoltre rileva che, al fine di adottare la loro decisione, i membri del comitato consultivo potevano per parte loro disporre del verbale provvisorio nonché di tutte le osservazioni formulate dalle parti in merito a detto verbale.

    76 La Commissione ipotizza che in ogni caso la decisione non sarebbe stata differente qualora il verbale definitivo delle audizioni fosse stato disponibile (sentenze della Corte 10 luglio 1980, Distillers Company / Commissione, causa 30/78, Racc. pag. 2229, conclusioni pag. 2290, punto 26 della motivazione, e 14 luglio 1972, ICI / Commissione, causa 48/69, Racc. pag. 619, punti 28-32 della motivazione).

    77 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte risulta come il carattere provvisorio del verbale dell' audizione sottoposto al comitato consultivo e alla Commissione possa costituire un difetto del procedimento amministrativo atto ad inficiare la legittimità della decisione che ne rappresenta il risultato solo quando il testo del detto verbale sia stato redatto in modo tale da indurre in errore i suoi destinatari su un punto essenziale (sentenza 15 luglio 1970, Buchler / Commissione, causa 44/69, Racc. pag. 733, punto 17 della motivazione).

    78 Per quanto riguarda il verbale trasmesso alla Commissione, va osservato che quest' ultima ha ricevuto, assieme al verbale provvisorio, le osservazioni sullo stesso formulate dalle imprese e che quindi si deve ritenere che i membri della Commissione disponessero di tutti i dati rilevanti prima di adottare la decisione.

    79 Per quanto riguarda il verbale trasmesso al comitato consultivo, il Tribunale rileva che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il testo di cui trattasi non era redatto in modo tale da indurre in errore il suddetto comitato su un punto essenziale. Occorre infatti osservare che il verbale provvisorio trasmesso al comitato consultivo si compone di due parti relative, l' una all' audizione del 12 novembre 1984, l' altra a quella del 25 luglio 1985. Il combinato esame delle due parti del verbale provvisorio delle audizioni mostra che le domande di modificazione di quest' ultimo documento, formulate dalla ricorrente, fanno riferimento all' una o all' altra parte di tale verbale, e perdono però di significato se considerate alla luce l' una dell' altra. Così, la critica della ricorrente, secondo la quale il verbale provvisorio non menzionava il carattere puramente interno delle sue istruzioni in materia di prezzi, non può essere accolta poiché, se è vero che la prima parte contiene effettivamente l' indicazione errata di istruzioni in materia di prezzi della Huels inviate ai suoi clienti, la seconda parte contiene il resoconto di una discussione tra il rappresentante della Commissione e quello della ricorrente, incentrata specificamente sul carattere meramente interno delle istruzioni in materia di prezzi della Huels, la quale non contesta il contenuto del suddetto resoconto. Parimenti, la critica della ricorrente, secondo la quale il verbale provvisorio non riportava i dinieghi da essa opposti a diverse contestazioni, non è rilevante in quanto in realtà diretta solo contro la seconda parte del verbale provvisorio, mentre i dinieghi di cui trattasi erano inclusi nella prima parte.

    80 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.

    6. Omessa comunicazione della relazione del consigliere-uditore

    81 La ricorrente sostiene di avere invano richiesto la comunicazione della relazione del consigliere-uditore. Ci sarebbe motivo di ritenere che la relazione non sia stata presa in considerazione nella decisione, mentre il consigliere-uditore aveva indubbiamente formulato una valutazione più rispettosa delle controdeduzioni della Huels, paragonata a quella operata dalla Commissione. Tale diniego sarebbe contrario allo scopo perseguito mediante l' istituzione del consigliere-uditore e il mandato a lui assegnato. Inoltre, ciò limiterebbe le possibilità di difesa della ricorrente, impedendole di controllare se le audizioni e i loro risultati siano stati presi in considerazione in modo obiettivo, regolare e verificabile in sede di adozione della decisione. La Huels si riserva di chiedere al Tribunale di ordinare alla Commissione la produzione di tale relazione.

    82 Secondo la Commissione, non esiste nessuna disposizione la quale preveda che il parere del consigliere-uditore debba essere comunicato ai destinatari della decisione della Commissione. Essa ritiene che il consigliere-uditore svolga un ruolo importante nel processo interno che porta alla decisione della Commissione e che le imprese non possano pretendere di venire associate a tale processo, senza che vengano compromesse la trasparenza e l' indipendenza del consigliere-uditore. La Corte avrebbe accolto tale opinione nella sua ordinanza 11 dicembre 1986, ICI / Commissione (causa 212/86 R, non pubblicata nella Raccolta, punti 5-8 della motivazione).

    83 Il Tribunale preliminarmente osserva che le pertinenti disposizioni del mandato del consigliere-uditore, allegato alla Tredicesima Relazione sulla politica di concorrenza, sono le seguenti:

    "Articolo 2

    Compito del consigliere-uditore è di assicurare il corretto svolgimento dell' audizione e di contribuire in tal modo all' obiettività tanto dell' audizione stessa quanto dell' eventuale successiva decisione. Egli vigila in particolare affinché tutti gli elementi di fatto pertinenti, favorevoli o sfavorevoli che essi siano agli interessati, vengano presi in considerazione nell' elaborazione dei progetti di decisione della Commissione in materia di concorrenza. Nell' esercizio delle sue funzioni, egli vigila sul rispetto dei diritti della difesa, tenendo nel contempo conto della necessità di un' applicazione efficace delle regole di concorrenza, in conformità con i regolamenti in vigore e con i principi seguiti dalla Corte di giustizia.

    Articolo 5

    Il consigliere-uditore riferisce al direttore generale della concorrenza sullo svolgimento dell' audizione e sulle conclusioni cui è giunto. Egli formula le proprie osservazioni sul proseguimento della procedura. Queste osservazioni possono riguardare, fra l' altro, la necessità di ulteriori informazioni, la rinuncia a determinati addebiti o la comunicazione di nuovi addebiti.

    Articolo 6

    Nell' esercizio delle funzioni definite nel precedente articolo 2, il consigliere-uditore può, qualora lo ritenga opportuno, presentare direttamente le proprie osservazioni al membro della Commissione competente per le questioni di concorrenza quando a quest' ultimo viene sottoposto il progetto preliminare di decisione destinato al comitato consultivo in materia d' intese e posizioni dominanti.

    Articolo 7

    Ove necessario, il membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza può decidere, su domanda del consigliere-uditore, di allegare il parere finale formulato da quest' ultimo al progetto di decisione trasmesso alla Commissione, in modo da garantire che, quando si pronuncia in veste di organo decisionale in un caso individuale, essa sia pienamente informata di tutti gli elementi del caso".

    84 Dai termini stessi del mandato del consigliere-uditore risulta che la sua relazione non deve obbligatoriamente essere comunicata né al comitato consultivo né alla Commissione. Nessuna disposizione, infatti, prevede la trasmissione della detta relazione al comitato consultivo. Anche se il consigliere-uditore deve riferire al direttore generale della concorrenza (art. 5) ed ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di presentare direttamente le sue osservazioni al membro della Commissione competente per le questioni di concorrenza (art. 6), il quale, a sua volta, può allegare, su domanda del consigliere-uditore, il parere finale di quest' ultimo al progetto di decisione trasmesso alla Commissione (art. 7), non v' è tuttavia alcuna disposizione che faccia obbligo al consigliere-uditore, al direttore generale della concorrenza o al membro della Commissione competente per le questioni di concorrenza di trasmettere alla Commissione la relazione del consigliere-uditore.

    85 Di conseguenza, la ricorrente non può avvalersi del fatto che la relazione del consigliere-uditore non sia stata trasmessa ai membri del comitato consultivo o ai membri della Commissione.

    86 Il Tribunale rileva peraltro che i diritti della difesa non esigono che le imprese implicate in un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE possano commentare la relazione del consigliere-uditore, che costituisce un documento puramente interno alla Commissione. A questo proposito la Corte ha considerato che la detta relazione costituisce un parere per la Commissione, che questa non è affatto tenuta ad attenervisi e che quindi la relazione non presenta alcun aspetto decisivo di cui il giudice comunitario debba tener conto per esercitare il proprio sindacato (ordinanza 11 dicembre 1986, causa 212/86 R, già citata, punti 5-8). Infatti, il rispetto dei diritti della difesa è adeguatamente garantito se i vari organi che concorrono alla formazione della decisione finale sono stati correttamente informati degli argomenti formulati dalle imprese in risposta agli addebiti comunicati loro dalla Commissione e agli elementi di prova presentati dalla Commissione per suffragare tali addebiti (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, già citata, punto 7 della motivazione).

    87 A questo proposito va rilevato che la relazione del consigliere-uditore non ha lo scopo di integrare o correggere gli argomenti delle imprese, né quello di formulare nuovi addebiti o fornire elementi probatori nuovi a carico delle imprese.

    88 Ne consegue che le imprese non hanno il diritto, in base al rispetto dei diritti della difesa, di esigere la comunicazione della relazione del consigliere-uditore per poterla commentare (v. sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, già citata, punto 25 della motivazione).

    89 Di conseguenza, la censura dev' essere respinta.

    Sull' accertamento dell' infrazione

    90 Secondo la decisione (punto 80, primo capoverso), dal 1977 i produttori di polipropilene che riforniscono la CEE hanno fatto parte di un intero complesso di progetti, accordi e provvedimenti decisi nel contesto di un sistema di riunioni regolari e di contatti continui. L' intento generale dei produttori (decisione, punto 80, secondo capoverso) era di raggiungere un accordo su materie specifiche.

    91 Si deve pertanto accertare, anzitutto, se la Commissione abbia sufficientemente provato i fatti da essa ricostruiti relativamente I) al periodo compreso tra il 1977 e la fine del 1978 o l' inizio del 1979 e II) al periodo compreso tra la fine del 1978 o l' inizio del 1979 e il novembre 1983, per quanto riguarda: A) il sistema delle riunioni regolari, B) le iniziative in materia di prezzi, C) le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi e D) la fissazione di obiettivi in materia di quantitativi di produzione e di quote, riproducendo a) l' atto impugnato e b) gli argomenti delle parti prima di c) valutarli; successivamente si deve sindacare l' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE a tali fatti.

    1. Ricostruzione dei fatti

    I - Per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1977 e la fine del 1978 o l' inizio del 1979

    A - Atto impugnato

    92 Nella decisione (punti 78, quarto capoverso, e 104, terzo capoverso) si afferma che il sistema delle riunioni periodiche di produttori di polipropilene iniziò verso la fine del 1977, ma che è impossibile determinare la data in cui ciascun produttore cominciò a partecipare a dette riunioni. Vi si rileva inoltre che la Huels, che è uno dei produttori che non risultano aver "appoggiato" l' iniziativa del dicembre 1977, dichiara di aver partecipato a una sola riunione prima della seconda metà del 1982.

    93 Pur facendo presente (punto 105, primo e secondo capoverso) che la data precisa in cui ciascun produttore iniziò a partecipare regolarmente alle riunioni plenarie non può determinarsi con certezza, la decisione afferma che la data in cui l' Anic, la ATO, la BASF, la DSM e la Huels cominciarono a partecipare agli accordi non può essere posteriore al 1979, poiché tutte e cinque risultano aver partecipato alla ripartizione del mercato o al sistema di quote istituito per la prima volta in quell' anno.

    B - Argomenti delle parti

    94 La ricorrente sostiene che benché l' ICI, nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), la definisca una partecipante regolare alle riunioni, ciò avviene con riferimento al periodo 1979-1983. Pertanto, non sarebbe possibile dedurne che la ricorrente abbia partecipato alle riunioni prima del 1979; ancor meno, che essa vi abbia preso parte a partire dal 1977. In realtà, gli elementi del fascicolo evidenzierebbero al massimo una partecipazione irregolare dal 1981 in poi, divenuta più costante a partire dal 1982.

    95 La Commissione si richiama alla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni per affermare che la ricorrente ha partecipato regolarmente alle riunioni a partire da un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979. L' ICI avrebbe infatti classificato la Huels tra i regolari partecipanti alle riunioni senza riserve in merito al momento iniziale di tale partecipazione, diversamente da altre imprese la partecipazione delle quali sarebbe limitata al periodo 1979-1983. Ebbene, secondo un altro brano della suddetta risposta, le riunioni sarebbero iniziate alla fine del 1977, per diventare in certo modo regolari nel 1978. Questi dati indicherebbero pertanto che la ricorrente faceva parte dei "soci fondatori" dell' intesa.

    C - Giudizio del Tribunale

    96 Il Tribunale rileva che l' unico elemento di prova addotto dalla Commissione a dimostrazione della partecipazione della Huels alle riunioni durante il periodo di cui trattasi è la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8).

    97 A tal riguardo, il Tribunale rileva che la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni ricomprende la ricorrente tra coloro che partecipavano regolarmente alle riunioni di "esperti" e di "dirigenti", senza precisare il momento iniziale. Infatti, in tale risposta può leggersi che:

    "The regular participants at meetings of 'Experts' and 'Bosses' were as follows: ATO, BASF, Chemie Linz, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Montepolimeri, Petrofina, Saga, Solvay. The following producers participated regularly during those periods between 1979 and 1983 while they were engaged in the West European polypropylene industry: Anic - polypropylene business taken over by Montepolimeri; SIR - believed to be no longer in business; Rhône-Poulenc - polypropylene business sold to BP. In addition, Alcudia and Hercules attended meetings on an irregular basis".

    (Coloro che partecipavano regolarmente alle riunioni di "esperti" e di "dirigenti" erano i seguenti: ATO, BASF, Chemie Linz, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Montepolimeri, Petrofina, Saga, Solvay. I seguenti produttori hanno partecipato regolarmente durante i periodi compresi tra il 1979 e il 1983, essendo ancora impegnati nell' industria del polipropilene in Europa occidentale: Anic - il cui settore del polipropilene è stato acquisito da Montepolimeri; SIR - ritenuta uscita dal settore; Rhône-Poulenc - il cui settore polipropilene è stato venduto a BP. Per di più, Alcudia e Hercules hanno assistito alle riunioni in modo irregolare).

    98 Non disponendo di dati precisi in merito all' inizio della partecipazione della ricorrente a dette riunioni, la Commissione fa richiamo a un secondo passo della risposta dell' ICI, dove può leggersi:

    "Because of the problems facing the polypropylene industry ..., a group of producers met in about December 1977 to discuss what, if any measures could be pursued in order to reduce the burden of the inevitable heavy losses about to be incurred by them ... It was proposed that future meetings of those producers who wished to attend should be called on an 'ad hoc' basis in order to exchange and develop ideas to tackle these problems".

    ((A causa dei problemi cui doveva far fronte l' industria del polipropilene (...) un gruppo di produttori si riunì intorno al dicembre 1977 per discutere se e quali misure si sarebbe potuto adottare per ridurre il peso delle perdite inevitabilmente pesanti che essi avrebbero dovuto sopportare (...). Si propose di fissare in futuro delle riunioni per quei produttori che avessero desiderato prendervi parte, con ordini del giorno "ad hoc", al fine di scambiarsi e di sviluppare idee utili ad affrontare questi problemi)).

    Essa deduce da questo passo che l' inizio della partecipazione della ricorrente alle riunioni risalga al dicembre 1977. Peraltro, la Commissione ritiene che tale interpretazione della risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni sia corroborata dal fatto che l' ICI abbia precisato il periodo durante il quale le imprese parteciparono alle riunioni (dal 1979 al 1983) solo per quelle il cui nome compare nella seconda frase del primo passo citato, proprio per evidenziare che le imprese il cui nome compare nella prima frase del passo parteciparono alle riunioni sin dal momento iniziale.

    99 Il Tribunale rileva che la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, laddove pone la ricorrente tra i partecipanti regolari alle riunioni, parla espressamente della sua partecipazione alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti". Orbene, il passo citato dalla Commissione per far risalire la partecipazione della ricorrente alle riunioni al dicembre 1977 parla di riunioni "ad hoc" e non di riunioni di "dirigenti" e di "esperti", circa le quali un altro passo della risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, dove può leggersi che:

    "By late 1978/early 1979 it was determined that the 'ad hoc' meetings of Senior Managers should be supplemented by meetings of lower level managers with more marketing knowledge. This two-tier level of representation became identified as (a) 'Bosses' ... and (b) 'Experts' ",

    ((Alla fine del 1978 / inizio 1979 si decise che le riunioni "ad hoc" di dirigenti "Senior" fossero integrate da riunioni di dirigenti di livello inferiore, dotati di competenze più ampie nel campo della commercializzazione. Questa rappresentanza articolata su due livelli venne indicata come quella a) dei "dirigenti" (...) e b) degli "esperti")),

    mostra che esse sono iniziate alla fine del 1978 o all' inizio del 1979, ponendo a lato delle riunioni "ad hoc" di "dirigenti" talune riunioni di "esperti".

    100 Occorre rilevare che detta interpretazione della risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni è confermata da un' analisi comparata delle due prime frasi del primo passo citato. Tale analisi è giustificata dal fatto che ciò che autorizza la distinzione tra le imprese menzionate nella prima frase e quelle menzionate nella seconda non è l' inizio della loro partecipazione alle riunioni, bensì la fine di quest' ultima, poiché tutte le imprese menzionate nella seconda frase hanno abbandonato il mercato prima che l' infrazione avesse termine. Occorre pertanto interpretare queste due frasi l' una alla luce dell' altra, tenendo conto del fatto che le riunioni di "dirigenti" e di "esperti" non sono iniziate prima della fine del 1978 o dell' inizio del 1979.

    101 Il Tribunale inoltre rileva che nella decisione la Commissione ha espresso dubbi in merito alla partecipazione della ricorrente alle riunioni prima del 1979, affermando nel punto 105, secondo capoverso, che la data in cui la ricorrente incominciò a partecipare agli accordi non può essere posteriore al 1979.

    102 Da quanto precede discende che la Commissione non può offrire nessun elemento tale da provare la partecipazione della Huels all' infrazione prima della fine del 1978 o dell' inizio del 1979 e che essa non ha pertanto sufficientemente dimostrato tale partecipazione.

    II - Per quanto riguarda il periodo compreso tra la fine del 1978 o l' inizio del 1979 e il novembre 1983

    A - Il sistema delle riunioni regolari

    a) Atto impugnato

    103 La decisione (punto 78, quarto capoverso) rileva che la Huels dichiara di aver partecipato fino alla metà del 1982 ad una sola riunione. Essa conclude (punto 105, secondo capoverso) che la data in cui la Huels ha cominciato a partecipare agli accordi non può essere posteriore al 1979, perché risulta che essa ha partecipato ai sistemi di ripartizione del mercato e ai sistemi di quote, entrati in vigore per la prima volta precisamente in quell' anno.

    104 La decisione (punti 104, terzo capoverso, e 105, secondo e quarto capoverso) afferma, da un lato, che l' ICI ha dichiarato che la Huels era tra coloro che partecipavano regolarmente alle riunioni e, dall' altro, che il sistema delle riunioni regolari di produttori di polipropilene ha continuato ad operare almeno sino alla fine del settembre 1983. Essa imputa alla Huels il fatto di aver partecipato a tale sistema (punto 18, primo e terzo capoverso).

    105 Secondo la decisione (punto 21), lo scopo delle riunioni regolari di produttori di polipropilene era, segnatamente, la definizione di prezzi obiettivo e di quantitativi di vendita e il controllo del loro rispetto da parte dei produttori.

    b) Argomenti delle parti

    106 La ricorrente sostiene che non c' è stato un "sistema istituzionalizzato di riunioni regolari". Infatti le riunioni, alle quali del resto la Huels non avrebbe partecipato regolarmente, si svolgevano soltanto ad hoc, come affermerebbe la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8). Lo svolgimento di numerose riunioni, l' una di seguito all' altra, non permetterebbe di concludere nel senso che tutte le imprese avessero concordato di incontrarsi regolarmente a partire dal 1977. Comunque, la ricorrente nega decisamente di aver partecipato a un accordo del genere.

    107 La ricorrente sostiene che gli elementi del fascicolo dimostrano al massimo che essa ha partecipato alle riunioni in modo irregolare a partire dal 1981 e con maggiore regolarità a partire dal 1982. Le tabelle valide per il 1979, le quali riportano "revised targets" (obiettivi modificati) in materia di quantitativi di vendita per talune imprese, tra le quali compare la ricorrente, non inficerebbero assolutamente tale ricostruzione. Infatti, le proposte ivi menzionate riguarderebbero l' intero mercato del polipropilene dell' Europa occidentale; di conseguenza, esse dovevano ricomprendere tutti i produttori, a prescindere dalla loro partecipazione alle riunioni.

    108 La ricorrente peraltro afferma che, in quanto piccolo produttore, essa sarebbe stata obbligata ad assistere alle riunioni, alle quali avrebbe partecipato mantenendo riserve mentali e attuando al tempo stesso una tattica di disinformazione, al fine di non indebolire la sua strategia comunicando ai suoi concorrenti informazioni delicate. Tale strategia inoltre, consistente nell' abbandonare la produzione di base per indirizzarsi verso quella di prodotti speciali, avrebbe avuto l' effetto di rendere i suoi interessi tanto divergenti da quelli degli altri produttori che la sua partecipazione alle riunioni non avrebbe potuto avere lo scopo di limitare la concorrenza.

    109 Essa infine sottolinea che sarebbe stata la Commissione, con il suo atteggiamento inerte a fronte degli aiuti di Stato francesi e italiani nel settore del polipropilene, a rendere indispensabili le riunioni di produttori, preoccupati di fronteggiare la crisi che attraversava tale settore.

    110 Dal canto suo, la Commissione non nega che la regolarità e la frequenza delle riunioni siano aumentate con l' andar del tempo. Esse si sarebbero articolate sempre meglio. Si trattava di attuare un piano generale, il quale sarebbe stato realizzato mediante iniziative sempre più intensive, miranti a fiaccare le forze del mercato per mezzo di una collaborazione tra produttori di polipropilene in materia di prezzi, di obiettivi in termini di quantitativi di vendita e di misure di sostegno. Secondo la Commissione, tale piano generale, elaborato per gradi, comprendeva un accordo quadro, il quale prevedeva un sistema di riunioni istituzionalizzate al fine di predisporre in comune linee di azione sul mercato, ed era integrato da subaccordi specifici, che riguardavano misure concrete. Il denominatore comune, costituito da tale accordo quadro, si sarebbe mantenuto per tutto il periodo cui fa riferimento la decisione. Il coinvolgimento della Huels nel piano generale o nell' accordo quadro discenderebbe in particolare dalla sua costante partecipazione alle riunioni regolari.

    111 La Commissione sostiene che la partecipazione regolare della ricorrente alle riunioni discende dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, che cita la Huels fra i partecipanti regolari alle riunioni. Tale elemento di prova sarebbe corroborato dalla menzione del nome della ricorrente in una tabella non datata, intitolata "Producers' Sales to West Europe" ("Vendite dei produttori in Europa occidentale"; com. gen., all. 55), reperita presso l' ICI, contenente i dati sulle vendite, espressi in migliaia di tonnellate (kt), per il 1976, il 1977 e il 1978, di tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale, nonché altri dati riportati sotto le rubriche "1979 actual" ("dati effettivi per il 1979") e "revised target" ("obiettivo modificato"). Poiché detta tabella contiene informazioni da tutelare rigorosamente in quanto segreti aziendali, non sarebbe stato possibile elaborarla senza la partecipazione della Huels. Ebbene, il resoconto di una riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12) rivelerebbe che gli obiettivi in materia di quantitativi di vendita richiamati nella tabella precedente costituivano l' oggetto delle riunioni.

    112 La Commissione peraltro sostiene, da un lato, che una politica di disinformazione come quella che la ricorrente asserisce di aver condotto sarebbe stata necessariamente smascherata dagli altri produttori grazie alla verifica che essi potevano compiere partendo dal sistema Fides di scambio di informazioni, il che avrebbe avuto per la Huels conseguenze più gravi della mancata partecipazione alle riunioni. Dall' altro, essa sostiene che l' intesa riguardava non solo i prodotti base ma anche quelli speciali e che la strategia di specializzazione della Huels non costituiva pertanto un ostacolo alla sua partecipazione alle riunioni.

    113 Infine, la Commissione ritiene che gli aiuti di Stato francesi e italiani non rappresentino elementi tali da giustificare la partecipazione della ricorrente alle riunioni.

    c) Giudizio del Tribunale

    114 Il Tribunale rileva che la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8) ricomprende la ricorrente tra coloro che, a differenza di due altri produttori, hanno sempre partecipato regolarmente alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti". Tale risposta va interpretata nel senso che essa fa risalire la partecipazione della ricorrente alle riunioni all' inizio del sistema delle riunioni di "dirigenti" e di "esperti", instaurato alla fine del 1978 o all' inizio del 1979.

    115 La risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni viene corroborata dall' indicazione, accanto al nome della ricorrente nelle varie tabelle ritrovate presso l' ICI, la ATO e la Hercules (com. gen., all. 55-62), dei suoi dati relativi alle vendite riguardanti diversi mesi e diversi anni, mentre, come è stato ammesso dalla maggior parte dei ricorrenti nella loro risposta a un quesito scritto del Tribunale, non sarebbe stato possibile elaborare le tabelle scoperte presso l' ICI, la ATO e la Hercules sulla base delle statistiche del sistema Fides. Del resto, nella sua risposta alla richiesta di informazioni in merito a una di tali tabelle l' ICI ha dichiarato che: "The source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" (a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori), il che rende del tutto irrilevante l' argomento della ricorrente fondato sul fatto che tutti i produttori, senza eccezioni, comparivano su tali tabelle.

    116 A tali elementi occorre aggiungere che la risposta della ricorrente alla richiesta di informazioni è incompleta, in quanto essa ha omesso di richiamare la sua partecipazione a una riunione del gennaio 1981, il cui resoconto (com. gen., all. 17) rivela che la Huels si trovava fra i partecipanti.

    117 La ricorrente ha inoltre ammesso in udienza di aver partecipato regolarmente alle riunioni durante il 1982 e il 1983, mentre nella sua risposta alla richiesta di informazioni sosteneva di non avervi preso parte prima della seconda metà del 1982, il che è contraddetto in particolare dal resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24), che indica con chiarezza che la Huels vi ha partecipato.

    118 Ciò posto, la Commissione aveva il diritto di ritenere che la ricorrente avesse partecipato sistematicamente alle riunioni regolari di produttori di polipropilene dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979 sino alla fine del settembre 1983.

    119 La Commissione ha giustamente ritenuto, in base agli elementi forniti dall' ICI nella risposta alla richiesta di informazioni, confermati dai resoconti di varie riunioni, che queste ultime avessero segnatamente lo scopo di fissare obiettivi in materia di prezzi, da un lato, e di quantitativi di vendita, dall' altro. Nella detta risposta si legge infatti che:

    "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule...", e che: "A number of proposals for the volume of individual producers were discussed at meetings".

    ((I "prezzi obiettivo" proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato (...); e che: alcune proposte relative al volume delle vendite dei singoli produttori sono state discusse nel corso delle riunioni)).

    120 Inoltre, la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, riferendo l' organizzazione di riunioni di "esperti" di marketing, oltre a quelle di "dirigenti", a partire dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979, rivela che le discussioni relative alla fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita diventavano sempre più concrete e precise, mentre nel 1978 i "dirigenti" si erano limitati a sviluppare il concetto dei prezzi obiettivo.

    121 Oltre ai passi precedenti, nella risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni si legge che: "Only 'Bosses' and 'Experts' meetings came to be held on a monthly basis" (Solo le riunioni di "dirigenti" e di "esperti" si tenevano mensilmente). Giustamente la Commissione ha dedotto da tale risposta nonché dall' identità della natura e dello scopo delle riunioni che queste si inserivano in un sistema di riunioni regolari.

    122 Gli argomenti invocati dalla ricorrente per dimostrare che la sua partecipazione alle riunioni non fosse da giudicare censurabile non possono peraltro essere accolti.

    123 La ricorrente non può infatti sostenere che, in quanto piccolo produttore, non poteva restare in disparte dalle riunioni, poiché avrebbe potuto denunciare queste ultime alla Commissione e chiederle di ordinare di porvi termine.

    124 Nemmeno la strategia della ricorrente, di allontanarsi dai prodotti base per dedicarsi ai prodotti speciali, e il contrasto di interessi tra lei stessa e gli altri produttori, che ne sarebbe derivato, sono tali da giustificare la sua partecipazione alle riunioni, poiché le discussioni riguardanti la fissazione di obiettivi in materia di quantitativi di vendite erano incentrate non solo sui prodotti base ma anche su quelli speciali. Nel suo ricorso, infatti, la Huels ha affermato che il totale delle sue vendite di polipropilene, sommando tutti i tipi, raggiungeva nel 1983 le 64 349 t per la Germania, il Belgio, la Francia, il Regno Unito, l' Italia e il Lussemburgo, gli unici Stati dell' Europa occidentale in cui vendeva quantitativi significativi di polipropilene; di questi, solo il 45% era relativo a prodotti base. Ebbene, secondo vari documenti la quota assegnata alla ricorrente per lo stesso anno oscillava tra le 65 000 t, per un mercato valutato a 1 470 kt (proposta della Saga, com. gen., all. 81) e 77 910 t (5,3% del medesimo mercato, proposte dei produttori tedeschi, com. gen., all. 83). Di conseguenza, le discussioni relative ai quantitativi di vendita riguardavano tanto i prodotti speciali quanto quelli base.

    125 Per quanto riguarda la disinformazione e le riserve mentali, le quali avrebbero caratterizzato la partecipazione della ricorrente alle riunioni e dimostrerebbero che la Huels non era per nulla animata da spirito anticoncorrenziale, occorre osservare che, posto che la partecipazione della ricorrente a tali riunioni non è oggetto di contestazione e che è dimostrato che dette riunioni avevano come scopo, in particolare, la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita, la ricorrente ha quanto meno dato ai suoi concorrenti l' impressione di parteciparvi in una prospettiva identica alla loro.

    126 Ciò posto, spetta alla ricorrente addurre indizi tali da provare che la sua partecipazione alle riunioni era assolutamente priva di spirito anticoncorrenziale, dimostrando di aver fatto presente ai suoi concorrenti di partecipare a dette riunioni in una prospettiva diversa dalla loro.

    127 Al riguardo occorre rilevare che gli argomenti della ricorrente, ricavati dal suo comportamento sul mercato e destinati a provare che la sua partecipazione alle riunioni avrebbe avuto il solo scopo di permetterle di ottenere informazioni, non costituiscono indizi tali da provare l' assenza in capo a essa di spirito anticoncorrenziale, in quanto detti elementi non dimostrano che la ricorrente abbia fatto presente ai suoi concorrenti che il suo comportamento sul mercato fosse indipendente dal contenuto delle riunioni. E ammesso che i suoi concorrenti lo abbiano saputo, il solo fatto di scambiare con questi ultimi informazioni che un operatore indipendente custodisce gelosamente come segreti aziendali basta a manifestare l' esistenza in capo a essa di uno spirito anticoncorrenziale.

    128 Infine, anche dando per dimostrato che l' esistenza di aiuti di Stato abbia alterato la concorrenza, aiuti di tal genere non sono tali da giustificare la partecipazione di imprese concorrenti a riunioni aventi lo scopo, in particolare, di fissare obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita. Al riguardo occorre sottolineare che, piuttosto che partecipare a queste riunioni, all' epoca dei fatti la ricorrente avrebbe potuto invitare la Commissione a esercitare i poteri ad essa spettanti ai sensi dell' art. 93 del Trattato CEE, il che essa non sostiene di aver fatto.

    129 Dalle considerazioni che precedono risulta che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente ha partecipato con regolarità alle riunioni regolari di produttori di polipropilene tra la fine del 1978 o l' inizio del 1979 e il settembre 1983, che tali riunioni avevano come scopo, in particolare, la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e che esse avevano carattere sistematico.

    B - Le iniziative in materia di prezzi

    a) Atto impugnato

    130 Secondo la decisione (punti 28-51), è stato attuato un sistema di prezzi obiettivo mediante iniziative in materia di prezzi, sei delle quali hanno potuto essere identificate: la prima andava dal luglio al dicembre 1979, la seconda dal gennaio al maggio 1981, la terza dall' agosto al dicembre 1981, la quarta dal giugno al luglio 1982, la quinta dal settembre al novembre 1982 e la sesta dal luglio al novembre 1983.

    131 A proposito della prima di dette iniziative in materia di prezzi, la Commissione (decisione, punto 29) fa presente di non disporre di prove particolareggiate in merito a riunioni o iniziative in materia di prezzi nella prima metà del 1979. Tuttavia, da una nota su una riunione tenutasi il 26 e 27 settembre 1979 emergerebbe che era stata prevista un' iniziativa in materia di prezzi in base ad un prezzo della rafia di 1,90 marchi tedeschi (DM)/kg da applicare dal 1 luglio e di 2,05 DM/kg dal 1 settembre. La Commissione avrebbe reperito istruzioni in materia di prezzi di taluni produttori, tra i quali non compare la ricorrente, dalle quali risulterebbe che detti produttori avevano dato istruzione ai loro uffici vendite di applicare il suddetto livello di prezzo o il suo equivalente nelle valute nazionali a partire dal 1 settembre, e ciò, per la maggior parte di esse, prima dell' annuncio, da parte della stampa specializzata, dell' aumento dei prezzi progettato (decisione, punto 30).

    132 Tuttavia, in ragione di difficoltà che ostavano all' aumento dei prezzi, i produttori, nella riunione del 26 e 27 settembre 1979, avrebbero deciso di rinviare la data prevista per l' applicazione del prezzo obiettivo di vari mesi, cioè al 1 dicembre 1979; il nuovo piano sarebbe consistito nel "mantenere" in ottobre i livelli raggiunti, con la possibilità di un incremento intermedio in novembre, che avrebbe portato i prezzi a 1,90 o 1,95 DM/kg (decisione, punto 31, primo e secondo capoverso).

    133 Quanto alla seconda iniziativa in materia di prezzi, la Commissione (decisione, punto 32), pur ammettendo che non è stato possibile disporre di verbali delle riunioni tenutesi nel 1980, afferma che in quell' anno i produttori si riunirono almeno sette volte (essa rinvia alla tabella 3 della decisione). All' inizio del 1980 la stampa specializzata avrebbe annunciato che i produttori erano favorevoli ad un forte aumento dei prezzi nel corso dell' anno. Ciò nondimeno i prezzi di mercato sarebbero calati in misura sostanziale, fino a 1,20 DM/kg, o anche meno, prima di stabilizzarsi verso il settembre 1980. Dalle istruzioni in materia di prezzi impartite da taluni produttori (la DSM, la Hoechst, la Linz, la Monte, la Saga e l' ICI) risulterebbe che per ristabilire il livello dei prezzi vennero fissati per il periodo dicembre 1980 - gennaio 1981 i seguenti obiettivi: 1,50 DM/kg per la rafia, 1,70 DM/kg per l' omopolimero e 1,95-2,00 DM/kg per il copolimero. Un documento interno della Solvay conterrebbe una tabella che confronta i "prezzi raggiunti" nell' ottobre e nel novembre 1980 con i "prezzi di listino" del gennaio 1981, cioè 1,50/1,70/2,00 DM/kg. Inizialmente sarebbe stato previsto di applicare tali livelli dal 1 dicembre 1980 (si sarebbe tenuta una riunione a Zurigo dal 13 al 15 ottobre), ma l' attuazione di questa iniziativa sarebbe stata rinviata al 1 gennaio 1981.

    134 Nella decisione (punto 33) si rileva la partecipazione della Huels a una delle due riunioni del gennaio 1981, nel corso delle quali sarebbe stata riconosciuta la necessità di un aumento dei prezzi, fissato nel dicembre 1980 per il 1 febbraio 1981, sulla base di 1,75 DM/kg per la rafia, in due fasi: per febbraio l' obiettivo sarebbe rimasto a 1,75 DM/kg, mentre un obiettivo di 2,00 DM/kg sarebbe stato introdotto "senza eccezioni" dal 1 marzo. Sarebbe stata redatta una tabella dei prezzi obiettivo nelle sei valute nazionali per sei principali tipi o qualità, prezzi che sarebbero dovuti entrare in vigore il 1 febbraio e il 1 marzo 1981.

    135 Secondo la decisione (punto 34), non sembra però che il progetto di aumentare i prezzi a 2,00 DM/kg dal 1 marzo abbia avuto successo. I produttori avrebbero modificato le loro aspettative e sperato di raggiungere in marzo il livello di 1,75 DM/kg. Una riunione di "esperti" si sarebbe tenuta ad Amsterdam il 25 marzo 1981. Non ne sussisterebbe alcuna traccia, ma, subito dopo, almeno la BASF, la DSM, l' ICI, la Monte e la Shell avrebbero impartito istruzioni per aumentare i prezzi obiettivo (o di "listino") ad un livello equivalente a 2,15 DM/kg per la rafia a partire dal 1 maggio. La Hoechst avrebbe impartito istruzioni identiche per il 1 maggio, con circa quattro settimane di ritardo rispetto agli altri. Alcuni produttori avrebbero lasciato ai loro uffici vendite un certo margine per l' applicazione di prezzi "minimi" o "estremi" un po' al di sotto degli obiettivi concordati. Nella prima parte del 1981 si sarebbe registrata una forte ascesa dei prezzi ma, sebbene l' aumento del 1 maggio fosse attivamente sostenuto dai produttori, la tendenza non si sarebbe mantenuta. Verso la metà dell' anno, allorché la domanda diminuì durante l' estate, i produttori avrebbero previsto una stabilizzazione dei livelli di prezzo o addirittura una tendenza al ribasso.

    136 Per quanto concerne la terza iniziativa in materia di prezzi, si afferma nella decisione (punto 35) che la Shell e l' ICI avrebbero previsto una nuova iniziativa per settembre-ottobre 1981 già nel mese di giugno, quando si manifestò un rallentamento degli aumenti registrati nel primo trimestre. Il 15 giugno 1981 la Shell, l' ICI e la Monte si sarebbero incontrate per discutere le modalità di aumento dei prezzi sul mercato. Qualche giorno dopo la riunione sia l' ICI che la Shell avrebbero dato istruzioni ai rispettivi uffici vendite di preparare il mercato per un forte aumento in settembre, basato su un progetto di aumento del prezzo della rafia a 2,30 DM/kg. Il 17 luglio 1981 la Solvay avrebbe ricordato altresì al proprio ufficio vendite del Benelux di avvertire la clientela che i prezzi sarebbero notevolmente aumentati dal 1 settembre; l' entità dell' aumento avrebbe dovuto essere decisa l' ultima settimana di luglio, mentre sarebbe stata prevista una riunione di "esperti" per il 28 luglio 1981. Il piano originario, secondo il quale occorreva arrivare a 2,30 DM/kg nel settembre 1981, sarebbe stato modificato probabilmente in tale riunione ed il livello previsto per agosto sarebbe stato ridotto a 2,00 DM/kg per la rafia. Il prezzo di settembre avrebbe dovuto essere di 2,20 DM/kg. Una nota manoscritta reperita presso la Hercules e datata 29 luglio 1981 (giorno successivo alla riunione cui la Hercules sicuramente non ha partecipato) riporterebbe questi prezzi definendoli prezzi "ufficiali" per agosto e settembre e citerebbe, sia pur in termini vaghi, la fonte dell' informazione. Altre riunioni si sarebbero tenute a Ginevra il 4 agosto ed a Vienna il 21 agosto 1981. Dopo queste sessioni i produttori avrebbero impartito nuove istruzioni per aumentare il prezzo a 2,30 DM/kg il 1 ottobre. La BASF, la DSM, la Hoechst, l' ICI, la Monte e la Shell avrebbero dato istruzioni praticamente identiche perché questi prezzi fossero applicati in settembre e ottobre.

    137 Secondo la decisione (punto 36), il nuovo piano avrebbe previsto di passare nel settembre-ottobre 1981 ad un "prezzo base" di 2,20-2,30 DM/kg per la rafia. Un documento della Shell indicherebbe che originariamente era stato ventilato un ulteriore incremento a 2,50 DM/kg per il 1 novembre, poi abbandonato. Dalle relazioni dei diversi produttori risulterebbe che in settembre i prezzi aumentarono e che l' azione al rialzo continuò fino all' ottobre 1981, raggiungendo prezzi di mercato effettivamente acquisiti di circa 2,00-2,10 DM/kg per la rafia. Una nota della Hercules indicherebbe che nel dicembre 1981 l' obiettivo di 2,30 DM/kg venne modificato e ridotto ad un più realistico livello di 2,15 DM/kg, ma riferisce che "la determinazione generale fece arrivare i prezzi a 2,05 DM/kg, che fra tutti i livelli mai fissati fu quello che maggiormente si approssimò ai prezzi obiettivo pubblicati (sic!)". Alla fine del 1981 la stampa specializzata avrebbe rilevato per il mercato del polipropilene prezzi da 1,95 a 2,10 DM/kg, per la rafia, circa 20 centesimi di marco (pfennig; in prosieguo: il "pf") al di sotto degli obiettivi dei produttori. Le capacità sarebbero state utilizzate nella misura dell' 80%, livello giudicato "sano".

    138 La quarta iniziativa in materia di prezzi, del giugno-luglio 1982, si sarebbe inserita nel contesto di un ritorno del mercato all' equilibrio fra l' offerta e la domanda. Tale iniziativa sarebbe stata decisa nella riunione di produttori del 13 maggio 1982, alla quale avrebbe partecipato la Huels e nel corso della quale sarebbe stata elaborata una tabella dettagliata degli obiettivi da perseguire dal 1 giugno per vari tipi di polipropilene, in diverse valute nazionali (2,00 DM/kg per la rafia; decisione, punti 37-39, primo capoverso).

    139 Alla riunione del 13 maggio 1982 avrebbero fatto seguito istruzioni sui prezzi diramate dalle imprese ATO, BASF, Hoechst, Hercules, Huels, ICI, Linz, Monte e Shell; i prezzi, con poche eccezioni insignificanti, sarebbero stati corrispondenti ai prezzi obiettivo definiti nella detta riunione (decisione, punto 39, secondo capoverso). Nella riunione del 9 giugno 1982 i produttori avrebbero riferito aumenti modesti.

    140 Secondo la decisione (punto 40), la ricorrente ha partecipato anche alla quinta iniziativa in materia di prezzi per il periodo settembre-novembre 1982 (decisa nella riunione del 20 e 21 luglio 1982, mirante a raggiungere il prezzo di 2,00 DM/kg il 1 settembre e di 2,10 DM/kg il 1 ottobre) in quanto fu presente alla maggior parte, se non a tutte le riunioni svoltesi fra il luglio e il novembre 1982, nelle quali tale iniziativa fu progettata e controllata (decisione, punto 45). Nella riunione del 20 agosto 1982 l' aumento previsto per il 1 settembre sarebbe stato rinviato al 1 ottobre e questa decisione sarebbe stata confermata nella riunione del 2 settembre 1982 (decisione, punto 41).

    141 A seguito delle riunioni del 20 agosto e del 2 settembre 1982 le imprese ATO, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Shell avrebbero dato istruzioni in materia di prezzi conformi al prezzo obiettivo fissato nelle dette riunioni (decisione, punto 43).

    142 Secondo la decisione (punto 44), nella riunione del 21 settembre 1982, alla quale avrebbe partecipato la ricorrente, sarebbero state esaminate le misure prese per raggiungere l' obiettivo fissato in precedenza e le imprese, nel loro complesso, avrebbero espresso il loro assenso ad una proposta diretta ad aumentare il prezzo a 2,10 DM/kg per il periodo novembre-dicembre 1982. Tale aumento sarebbe stato confermato nella riunione del 6 ottobre 1982.

    143 A seguito della riunione del 6 ottobre 1982, le imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte, Shell e Saga avrebbero impartito istruzioni in materia di prezzi che applicavano l' aumento deciso (decisione, punto 44, secondo capoverso).

    144 Al pari delle imprese ATO, BASF, DSM, Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Monte e Saga, la ricorrente avrebbe comunicato alla Commissione istruzioni in materia di prezzi impartite ai suoi uffici vendite locali, che non solo coinciderebbero fra loro quanto agli importi e alle scadenze, ma corrisponderebbero altresì alla tabella dei prezzi obiettivo allegata al resoconto ICI della riunione degli "esperti" del 2 settembre 1982 (decisione, punto 45, secondo capoverso).

    145 Secondo la decisione (punto 46, secondo capoverso), la riunione del dicembre 1982 sarebbe sfociata in un accordo, diretto ad introdurre per la fine del gennaio 1983 il livello previsto per novembre-dicembre.

    146 Secondo la decisione (punto 47), la ricorrente avrebbe infine partecipato alla sesta iniziativa in materia di prezzi del luglio-novembre 1983. Nella riunione del 3 maggio 1983 sarebbe stato infatti convenuto di applicare il prezzo obiettivo di 2,00 DM/kg nel giugno 1983. Tuttavia, nella riunione del 20 maggio successivo tale obiettivo sarebbe stato rinviato a settembre e sarebbe stato fissato un obiettivo intermedio (1,85 DM/kg) per il 1 luglio. Successivamente, in una riunione del 1 giugno 1983, i produttori presenti, tra cui la Huels, avrebbero riaffermato il loro totale impegno per il livello 1,85 DM/kg. In tale occasione sarebbe stato convenuto che la Shell avrebbe preso pubblicamente l' iniziativa sull' ECN.

    147 Nella decisione (punto 49) si rileva che dopo la riunione del 20 maggio 1983 le imprese ICI, DSM, BASF, Hoechst, Linz, Shell, Hercules, ATO, Petrofina e Solvay diedero ai rispettivi uffici vendite l' istruzione di applicare dal 1 luglio una tabella di prezzi basata su 1,85 DM/kg per la rafia. Sarebbe così dimostrato che, ad eccezione della Huels, nel cui caso la Commissione non ha reperito tracce di istruzioni per il luglio 1983, tutti i produttori che avevano partecipato alle riunioni o si erano impegnati ad applicare il nuovo prezzo obiettivo di 1,85 DM/kg impartirono istruzioni in tal senso. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0009.2

    148 Si rileva peraltro nella decisione (punto 50) che il 16 giugno, il 6 e 21 luglio, il 10 e 23 agosto nonché il 5, 15 e 29 settembre 1983 si svolsero altre riunioni alle quali erano presenti tutti i produttori che partecipavano regolarmente a tali incontri. Verso la fine del luglio e l' inizio dell' agosto 1983 le imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Solvay, Monte e Saga avrebbero inviato ai loro vari uffici vendite nazionali istruzioni da applicare a partire dal 1 settembre, basate sul prezzo di 2,00 DM/kg per la rafia. Una nota interna della Shell, datata 11 agosto, relativa ai prezzi di tale impresa nel Regno Unito, indicherebbe che la sua consociata del Regno Unito stava "promuovendo" prezzi base, che sarebbero entrati in vigore il 1 settembre, coincidenti con gli obiettivi stabiliti dagli altri produttori. Alla fine del mese, però, la Shell avrebbe impartito al suo ufficio vendite del Regno Unito l' istruzione di differire l' aumento integrale dei prezzi fino a che gli altri produttori non avessero fissato il livello base auspicato. Con qualche eccezione di scarso rilievo, tali istruzioni avrebbero coinciso per ciascun tipo e per ciascuna moneta nazionale.

    149 Secondo la decisione (punto 50, ultimo capoverso), le istruzioni ottenute dai produttori mostrano che successivamente fu deciso di mantenere la dinamica del mese di settembre, con ulteriori aumenti, sulla base di 2,10 DM/kg per la rafia il 1 ottobre e di un incremento a 2,25 DM/kg il 1 novembre. Le imprese BASF, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Solvay avrebbero impartito ai rispettivi uffici vendite istruzioni per la fissazione di prezzi identici per ottobre e novembre, mentre la Hercules avrebbe fissato inizialmente prezzi leggermente inferiori (decisione, punto 51, primo capoverso).

    150 Nella decisione (punto 51, terzo capoverso) si rileva che una nota interna della ATO datata 28 settembre 1983 conterrebbe una tabella, intitolata "Rappel du prix de cota (sic)" ("Promemoria per i prezzi dei quantitativi"), che indicherebbe per vari paesi i prezzi per settembre e ottobre relativi ai tre tipi principali di polipropilene, prezzi coincidenti con quelli delle imprese BASF, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Solvay. Nel corso delle ispezioni effettuate presso la ATO nell' ottobre 1983 i rappresentanti dell' impresa avrebbero confermato che i detti prezzi erano stati comunicati agli uffici vendite.

    151 Secondo la decisione (punto 105, quarto capoverso), qualunque sia la data dell' ultima riunione, l' infrazione è durata fino al novembre 1983, poiché l' accordo continuò a produrre i suoi effetti fino ad allora, essendo novembre l' ultimo mese per il quale risulta che furono concordati prezzi obiettivo e impartite istruzioni in materia di prezzi.

    152 Nella decisione (punto 51, ultimo capoverso) si rileva in ultimo che alla fine del 1983, secondo la stampa specializzata, i prezzi del polipropilene erano stati "consolidati", così da raggiungere per la rafia un prezzo di mercato da 2,08 a 2,15 DM/kg (rispetto all' obiettivo indicato di 2,25 DM/kg).

    153 Nella decisione (punto 77, primo capoverso) si rileva inoltre che alcuni produttori non hanno fornito alla Commissione l' intera serie delle istruzioni sui prezzi a partire dal 1979 in poi, come quest' ultima aveva loro richiesto. Pertanto per la Huels sarebbe disponibile soltanto la documentazione relativa al 1982 e al 1983.

    b) Argomenti delle parti

    154 La ricorrente sostiene che durante il procedimento amministrativo la Commissione non avrebbe formulato accuse riguardanti la partecipazione della Huels a iniziative in materia di prezzi anteriori al maggio 1982. Ebbene, benché le tabelle da 7A a 7G allegate alla decisione non parlino di istruzioni in materia di prezzi della ricorrente, la motivazione della decisione presenterebbe quest' ultima come coinvolta in tutte le iniziative in materia di prezzi. Tale accusa sarebbe inaccettabile sul piano sia procedurale che di merito.

    155 La ricorrente rileva che, in relazione a un periodo che è stato oggetto di indagine e che si è esteso dalla metà del 1977 al novembre 1983, vale a dire 77 mesi, la Commissione ha raggruppato i momenti in cui sarebbero state violate le norme sulla concorrenza in materia di prezzi in sei iniziative sui prezzi, di durata pari a pochi mesi. Secondo la ricorrente, ciò significa che relativamente agli intervalli del suddetto periodo non ricompresi in nessuna iniziativa in materia di prezzi, 51 mesi in tutto, mancherebbe qualunque prova dell' esistenza di un' intesa riguardante prezzi obiettivo.

    156 Essa aggiunge, al riguardo, che non può accogliersi la tesi della Commissione, secondo la quale le istruzioni in materia di prezzi riguardanti determinati periodi dovrebbero essere utilizzate come indizi del fatto che un' intesa sui prezzi avrebbe operato anche durante altri periodi.

    157 La ricorrente afferma di non aver mai assunto obblighi né di essersi mai sentita obbligata a nessun titolo durante le riunioni. Tale conclusione discenderebbe dalla divergenza manifesta tra i prezzi obiettivo e i prezzi effettivamente praticati sul mercato dalla ricorrente, nonché dalle dichiarazioni rese in occasione delle riunioni che evidenzierebbero che tutti i partecipanti erano assolutamente d' accordo sul fatto di non intaccare minimamente la libertà decisionale di ognuno di loro, nonché erano consapevoli che il comportamento effettivo delle imprese non si armonizzava con i prezzi obiettivo discussi durante le riunioni. Il comportamento delle imprese sul mercato rivelerebbe che la concorrenza operava a livello dei prezzi e si traduceva in significativi spostamenti di clienti fra i vari produttori in lizza. Essa ribadisce inoltre di aver partecipato alle riunioni mantenendo riserve mentali e attuando consapevolmente una strategia di disinformazione, al pari degli altri partecipanti.

    158 Essa poi sostiene che la Commissione ha omesso di verificare il suo comportamento sul mercato e di chiedersi se tale comportamento avesse carattere restrittivo della concorrenza o se potesse spiegarsi senza far ricorso a una preventiva concertazione (v. sentenza della Corte 28 marzo 1984, Compagnie royale asturienne des mines et Rheinzink / Commissione, cause riunite 29/83 e 30/83, Racc. pag. 1679, punto 16 della motivazione). La Commissione avrebbe così omesso di provare che il comportamento della ricorrente sul mercato corrispondeva alle decisioni adottate durante le riunioni di produttori.

    159 La ricorrente peraltro sostiene che le sue istruzioni in materia di prezzi erano puramente interne, del tutto prive di obbligatorietà e indirizzate ai suoi uffici vendite. Questi ultimi si sarebbero in realtà presentati sul mercato con i prezzi che giudicavano praticabili. Lo studio econometrico del prof. Albach, dell' università di Bonn, e la relazione contabile realizzata da una società indipendente di revisione, riguardante i prezzi di vendita netti (tolti eventuali sconti) praticati dai produttori durante il periodo di riferimento (in prosieguo: la "relazione Coopers e Lybrand"), evidenzierebbero che tali prezzi non corrispondevano mai ai prezzi obiettivo e non erano, né potevano essere, influenzati da questi ultimi.

    160 Secondo la ricorrente, da tali perizie discende che non c' è mai stato un comportamento parallelo delle imprese. Esse dimostrerebbero invece che queste ultime hanno sempre seguito sul mercato un' autonoma politica dei prezzi. Così, non sarebbe stato possibile riscontrare sul mercato gli effetti di eventuali accordi. Laddove, tuttavia, sia stato talvolta possibile rilevare certe concordanze sul mercato, queste ultime si spiegherebbero esclusivamente con le caratteristiche specifiche di questo mercato e con la strettissima banda di oscillazione dei prezzi, tollerabile dal suddetto mercato. La concorrenza rovinosa avrebbe spesso avuto l' effetto di costringere le imprese ad adeguarsi ai prezzi delle loro concorrenti per non perdere clienti; tanto sarebbero state deboli. Sulla base di simili concordanze di prezzo non si potrebbe arrivare a parlare di un nesso di causalità, quale che sia, tra i prezzi di mercato e i prezzi obiettivo discussi in occasione di riunioni, dato che dette concordanze avrebbero spiegazioni ovvie e conformi alle norme in materia di concorrenza.

    161 La ricorrente precisa infine che, producendo tali perizie, essa è andata al di là dei suoi obblighi, poiché è alla Commissione che incomberebbe l' onere di provare, mediante analisi economiche, che l' asserita intesa abbia avuto effetti sul mercato.

    162 Dal canto suo, la Commissione sostiene che gli elementi di prova a sua disposizione costituirebbero la prova diretta dell' esistenza di intese in materia di prezzi per i periodi cui fanno richiamo. Per quanto riguarda i restanti periodi, essi avrebbero valore di indizi che, unitamente ad altri, potrebbero parimenti dimostrare indirettamente l' esistenza di intese. Posto che ci sarebbero stati contatti tra produttori per tutto il periodo cui fa riferimento la decisione, come avrebbe indicato l' ICI nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), e che scopo di tali contatti sarebbe stato in particolare l' aumento dei prezzi, la Commissione considera dimostrata l' esistenza di un' intesa in materia di prezzi, il grado di precisione e l' obbligatorietà della quale hanno subito variazioni nel corso dell' intero periodo.

    163 La Commissione dichiara di avere prove dirette riguardanti la partecipazione della ricorrente a una riunione nel gennaio 1981 (com. gen., all. 17) nonché la sua partecipazione alle iniziative in materia di prezzi del maggio 1982 (all. H, lettera del 29 marzo 1985). Per i periodi precedenti, la Commissione disporrebbe solo di indizi (non essendo disponibili le relative istruzioni in materia di prezzi della Huels), ma detti indizi, confrontati con prove dirette delle suddette iniziative, consentirebbero di concludere che la Huels ha partecipato complessivamente all' intesa a partire da un momento incerto compreso tra il 1977 e il 1979 almeno sino al novembre 1983. La Commissione tuttavia ammette che le intese sui prezzi non hanno sempre raggiunto i loro obiettivi.

    164 In merito alle perizie del prof. Albach, essa fa notare che le possibilità allo stato offerte dalla scienza economica non consentono di calcolare o simulare prezzi concorrenziali (il calcolo di un prezzo d' equilibrio potrebbe essere compiuto a fini didattici nell' ambito di studi universitari, ma non potrebbe essere utilizzato a titolo di prova in una controversia). Tali perizie sarebbero inoltre falsate in quanto fanno riferimento unicamente al mercato tedesco e utilizzano, a fini comparativi, un calcolo del prezzo di costo del polipropilene assolutamente privo di valore, principalmente a causa dell' impossibilità di ripartire correttamente le spese generali delle imprese di cui trattasi tra il polipropilene e gli altri loro prodotti.

    165 In sede di controreplica la Commissione afferma di aver fornito nella decisione (punti 88-94) indicazioni complete sugli effetti dell' intesa sul mercato e aggiunge che, respingendo la proposta di interrompere le riunioni, avanzata dalla Solvay nella riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24), le stesse imprese hanno dato una valutazione positiva dei risultati dell' intesa. Tale sarebbe stato anche il parere dell' ICI nel dicembre 1982, come da essa riportato in una nota interna (com. gen., all. 35).

    c) Giudizio del Tribunale

    166 Il Tribunale preliminarmente rileva che gli addebiti presi in considerazione dalla decisione a carico della ricorrente in merito alla sua partecipazione alle iniziative in materia di prezzi del luglio-dicembre 1979, del gennaio-maggio 1981 e dell' agosto-dicembre 1981 non costituiscono accuse nuove in rapporto alla comunicazione degli addebiti inviata alla ricorrente. Nella comunicazione generale degli addebiti, infatti, si afferma (punto 41) che la ricorrente partecipava regolarmente alle riunioni di produttori di polipropilene le quali (punti 39 e 40) erano iniziate alla fine del 1978 e riguardavano (punto 50) la fissazione di prezzi obiettivo. Così, si contesta alla ricorrente di aver partecipato alle sei iniziative in materia di prezzi rilevate nella decisione, partecipando alle riunioni durante le quali queste ultime sono state decise, progettate e controllate.

    167 Il Tribunale rileva che dai resoconti delle riunioni periodiche dei produttori di polipropilene emerge che i produttori ad esse partecipanti si accordarono in tal sede sulle iniziative in materia di prezzi descritte nella decisione. Così, nel resoconto della riunione del 13 maggio 1982 si legge (com. gen., all. 24):

    "everyone felt that there was a very good opportunity to get a price rise through before the holidays + after some debate settled on DM 2.00 from 1st June (UK 14th June). Individual country figures are shown in the attached table".

    ((tutti hanno pensato che ci sia un' ottima occasione per ottenere un aumento dei prezzi prima delle vacanze + fissazione (previa discussione) a 2 DM a partire dal 1 giugno (14 giugno per il Regno Unito). Le cifre per ciascun paese sono indicate nella tabella allegata)).

    168 Poiché è adeguatamente provato che essa ha partecipato alle dette riunioni, la ricorrente non può sostenere di non aver aderito alle iniziative in materia di prezzi decise, progettate e controllate in quella sede, senza fornire indizi idonei a corroborare tale asserzione. Infatti, in mancanza di tali indizi, non vi è alcun motivo di ritenere che la ricorrente, diversamente dagli altri partecipanti alle dette riunioni, non abbia aderito a tali iniziative.

    169 Per dimostrare di non aver aderito alle iniziative in materia di prezzi concordate in occasione delle riunioni regolari di produttori di polipropilene, la ricorrente sostiene al riguardo di non aver tenuto minimamente conto dei risultati delle riunioni per determinare il suo comportamento sul mercato in materia di prezzi, come dimostrerebbe la politica dei prezzi da lei attuata con forte determinazione sul mercato, attestata sia dalla relazione Coopers e Lybrand sia dallo studio econometrico del prof. Albach. La Huels aggiunge che il carattere puramente interno e non vincolante delle sue istruzioni in materia di prezzi conferma che essa non ha tenuto conto dei risultati delle riunioni e che queste ultime non hanno pertanto avuto effetti sul mercato.

    170 Detto argomento non può essere considerato un indizio utile a corroborare l' affermazione della ricorrente, secondo la quale essa non avrebbe aderito alle concordate iniziative in materia di prezzi. Occorre infatti far rilevare che detto argomento, anche se fosse fondato in fatto, non sarebbe tale da inficiare la partecipazione della ricorrente alla fissazione di prezzi obiettivo durante le riunioni, ma potrebbe al massimo arrivare a dimostrare che la ricorrente non ha dato attuazione ai risultati delle riunioni. Del resto, la decisione non afferma assolutamente che la ricorrente abbia praticato prezzi sempre corrispondenti agli obiettivi concordati al riguardo durante le riunioni, il che evidenzia che l' atto impugnato non si fonda neanche sull' attuazione da parte della ricorrente dell' esito delle riunioni per dimostrare la sua partecipazione alla determinazione di tali prezzi obiettivo.

    171 Sempre a tal riguardo occorre rilevare che la Commissione non contesta la relazione Coopers e Lybrand, la quale mira a dimostrare che esistevano divergenze significative tra i prezzi effettivamente praticati e i prezzi obiettivo. Tuttavia è importante far rilevare che le analisi cui si sono dedicati gli stessi produttori nelle riunioni del 21 settembre, 6 ottobre, 2 novembre e 2 dicembre 1982, aventi ad oggetto gli effetti delle loro iniziative in materia di prezzi sui prezzi praticati sul mercato sembrano indicare che essi considerassero nel complesso positivi i risultati da loro ottenuti (com. gen., all. 30-33). Inoltre il resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24), cui la Huels ha partecipato, mostra che i produttori valutavano positivamente gli effetti delle loro riunioni, poiché hanno respinto la proposta di interromperle, avanzata dalla Solvay, argomentando:

    "that it was always better to talk than not and that if supply + demand were so closely in balance we should be taking active steps to move prices up rather than let them find their own level".

    (che è sempre meglio discutere che fare diversamente e che se domanda + offerta sono così tanto in equilibrio noi dovremmo prendere l' iniziativa di aumentare i prezzi piuttosto che permettere che si stabilizzino al loro livello).

    172 Il Tribunale rileva comunque che l' attuazione da parte della ricorrente dei risultati delle riunioni è stata più concreta di quanto da lei asserito, quanto meno dopo il 1982, momento a partire dal quale la Commissione è stata in grado di produrre istruzioni in materia di prezzi provenienti dalla ricorrente e concordanti con i prezzi obiettivo definiti durante le riunioni e con quelli impartiti dagli altri produttori.

    173 In merito al carattere puramente interno delle istruzioni in materia di prezzi della ricorrente e dei prezzi obiettivo da lei fissati, il Tribunale rileva che, benché sia vero che tali istruzioni sono interne, in quanto indirizzate agli uffici vendite dalla sede centrale, è anche vero che esse sono state inviate al fine di essere attuate e pertanto di produrre effetti esterni, come confermato in particolare dal telex del 20 settembre 1983, proveniente dalla sede centrale della Huels (lettera del 29 marzo 1985, all. Huels I 14), in cui si legge:

    "zu ihrer information teilen wir ihnen mit, dass unsere vb' s und vertretungen ueber folgende vestolen-preiserhoehungen in kenntnis gesetzt wurden: am 1.11.83 treten folgende mindestpreise in kraft"

    (per vostra conoscenza vi comunichiamo che i seguenti aumenti di prezzo per il vestolen sono stati posti a conoscenza dei nostri uffici vendite e di rappresentanza: i seguenti prezzi minimi saranno applicati l' 1.11.83).

    Di conseguenza, l' argomento della ricorrente non è tale da inficiare la sua partecipazione alle successive iniziative in materia di prezzi.

    174 Aggiungasi che giustamente la Commissione ha desunto dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), in cui si legge che:

    "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule ..."

    ((I "prezzi obiettivo" proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato (...) )),

    che tali iniziative si inserivano in un sistema di fissazione di obiettivi in materia di prezzi che si protraeva anche quando le discussioni tra i produttori non si concludevano con la determinazione di obiettivi precisi. E' per questa ragione che l' argomento della ricorrente, ricavato dal fatto che le iniziative in materia di prezzi coprivano solo 26 dei 77 mesi di durata dell' infrazione, non può essere accolto.

    175 Il Tribunale constata infine che, sebbene l' ultima riunione di produttori di cui la Commissione ha fornito la prova sia quella del 29 settembre 1983, ciò non toglie che vari produttori (BASF, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte, Solvay e Saga) tra il 20 settembre e il 25 ottobre 1983 abbiano inviato istruzioni concordanti in materia di prezzi (lettera del 29 marzo 1985, all. 1), destinate ad entrare in vigore il 1 novembre successivo e che, quindi, la Commissione abbia potuto ragionevolmente ritenere che le riunioni di produttori avessero continuato a produrre i loro effetti sino al novembre 1983.

    176 Inoltre, occorre far osservare che, per poter dare dimostrazione della suesposta ricostruzione dei fatti, la Commissione non ha avuto bisogno di ricorrere a documenti non menzionati nella sua comunicazione degli addebiti o da lei non comunicati alla ricorrente.

    177 Da quanto precede deriva che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente faceva parte dei produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti sulle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione, che tali iniziative si inserivano in un sistema e che esse hanno prodotto effetti sino al novembre 1983.

    C - Le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi

    a) Atto impugnato

    178 Nella decisione ((art. 1, lett. c), e punto 27; v. anche il punto 42)) si fa carico alla ricorrente di aver concordato con gli altri produttori vari provvedimenti intesi a facilitare l' applicazione dei prezzi obiettivo, come riduzioni temporanee della produzione, scambi d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, organizzazione di riunioni locali e, dalla fine del settembre 1982, un sistema di "direzione contabile" volto ad applicare gli aumenti di prezzo a singoli clienti.

    179 Per quanto riguarda il sistema di "gestione contabile", la cui forma successiva e più raffinata, risalente al dicembre 1982, è nota col nome di "leadership contabile", la ricorrente, come tutti i produttori, sarebbe stata designata come coordinatore o "leader" per almeno un cliente di primaria importanza, con l' incarico di coordinare segretamente i contatti dello stesso con i fornitori. Per l' attuazione di tale sistema sarebbero stati individuati in Belgio, in Italia, in Germania e nel Regno Unito taluni clienti e per ciascuno di essi sarebbe stato designato un "coordinatore". Nel dicembre 1982 sarebbe stata proposta una versione più generale del sistema, con la designazione di un "leader" incaricato di orientare, negoziare e organizzare gli aumenti di prezzo. Gli altri produttori, che mantenevano rapporti commerciali normali con i clienti, erano denominati "concorrenti" e collaboravano con il "leader contabile" nella fissazione dei prezzi per il cliente in questione. Per "proteggere" il "leader" e i "concorrenti", qualsiasi altro produttore contattato dal cliente sarebbe stato tenuto ad offrire prezzi superiori al prezzo obiettivo fissato. Nonostante le asserzioni dell' ICI, secondo cui il sistema sarebbe fallito dopo solo pochi mesi di funzionamento parziale e inefficace, la decisione afferma che il resoconto completo di una riunione tenutasi il 3 maggio 1983 mostrerebbe come allora si siano svolte discussioni dettagliate a proposito di taluni clienti, dei prezzi che ciascun produttore applicava o doveva applicare ad essi nonché del volume delle forniture e degli ordini.

    180 La decisione (punto 20) contesta alla Huels anche di aver partecipato a riunioni locali indette per discutere l' attuazione, a livello nazionale, delle misure concordate durante le sessioni plenarie, d' essere stata in stretto contatto con la BASF e la Hoechst e di avere insieme a loro adottato una posizione comune su alcune questioni, quali la fissazione di quote.

    b) Argomenti delle parti

    181 La ricorrente fa rilevare che i resoconti delle riunioni del 2 settembre e 2 dicembre 1982 e del 4 marzo e 3 maggio 1983 (com. gen., all. 29, 33, 37 e 38), cui si richiama la Commissione per dimostrare l' esistenza di un sistema di "leadership contabile", rendono in realtà evidente che non si è mai riusciti a mettersi d' accordo sull' instaurazione di un tale sistema. Se è vero che, nella riunione del 2 settembre 1982, sarebbero stati discussi alcuni progetti di "gestione contabile", l' obbligo di fornire le informazioni necessarie nonché talune divergenze di opinione tra le imprese avrebbero impedito il raggiungimento di un accordo. Nemmeno durante la riunione del 2 dicembre 1982 sarebbe stato possibile giungere a un accordo, anche se è vero che parecchi progetti sono stati elaborati da un gran numero di produttori. Così, la tabella 3 del resoconto di detta riunione rappresenterebbe un mero progetto mai divenuto oggetto di accordo, come rivelerebbero, in primo luogo, la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8); in secondo luogo, il fatto che i clienti menzionati accanto al nome della Huels non sono stati riforniti dalla ricorrente (Westphalia), o lo sono stati soprattutto da altri produttori (Baumhueter, Spohn e Billermann); in terzo luogo, il fatto che diversi produttori sono indicati come "leader contabili" per uno stesso cliente; in quarto luogo, il fatto che il nome della Huels figura tra parentesi e, in quinto luogo, il fatto che i clienti indicati per i vari produttori, ivi compresa la Huels, nella tabella allegata al resoconto della riunione del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 29) e in quella allegata al resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), differiscono notevolmente. Lo stesso potrebbe ripetersi per le riunioni della primavera del 1983.

    182 Essa aggiunge che gli studi da lei presentati, come la relazione Coopers e Lybrand, mostrerebbero che, contrariamente a quel che sarebbe avvenuto se si fosse instaurato un sistema di "leadership contabile", tutti i clienti compivano i loro acquisti presso numerosi fornitori e a prezzi anche notevolmente differenti. In realtà, nessuna impresa sarebbe stata disposta a rischiare la sua posizione sul mercato a vantaggio di un' altra impresa.

    183 La ricorrente peraltro nega che i resoconti delle riunioni del 21 settembre e 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 30 e 33) e quello di una riunione bilaterale tra la Shell e l' ICI del 27 maggio 1981 (com. gen., all. 64) corroborino l' affermazione della Commissione secondo la quale, durante le riunioni, venivano esercitate pressioni sui produttori i cui prezzi e i cui dati relativi alle vendite rivelavano il mancato rispetto degli accordi da parte loro. Tali critiche, infatti, non sarebbero mai giunte alle imprese che ne costituivano oggetto e pertanto non avrebbero potuto influenzarle. I documenti prodotti dalla Commissione sarebbero o note puramente interne non comunicate alle imprese censurate o resoconti di riunioni cui le imprese censurate non partecipavano. La Commissione, inoltre, non sarebbe riuscita a dimostrare che le imprese erano oggetto di critiche a causa del mancato rispetto degli accordi che si sostengono raggiunti piuttosto che a causa del loro rifiuto di concluderne di simili.

    184 La ricorrente afferma infine di non aver mai partecipato alle riunioni locali dedicate a paesi o regioni determinate della Comunità e di non aver pertanto partecipato agli accordi che sarebbero stati in tal sede conclusi. Il documento in base al quale la Commissione pretenderebbe di dimostrare la partecipazione della Huels a una riunione nel Regno Unito (com. gen., all. 10) evidenzierebbe, al contrario, la sua assenza in tale occasione. I dati sulle vendite delle imprese venivano infatti raggruppati in funzione di due categorie di imprese: quelle rappresentate durante la riunione ("those present": i presenti) e quelle non rappresentate ("those non represented": i non rappresentati). Ebbene, i dati della Huels non sarebbero stati riportati fra quelli dei "those present".

    185 Dal canto suo la Commissione ritiene che dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8) discenda che non soltanto il sistema di "leadership contabile" è stato oggetto di discussioni - il che sarebbe dimostrato dai resoconti citati dalla ricorrente -, ma anche che detto sistema è stato oggetto di un accordo che si sarebbe tradotto in iniziative di attuazione, alle quali sarebbe stata associata la ricorrente. Tale elemento sarebbe inoltre corroborato dai resoconti delle riunioni del 2 settembre 1982, 2 dicembre 1982 e 3 maggio 1983 (com. gen., all. 29, 33 e 38), che rivelerebbero che per taluni clienti sono stati designati alcuni "leader contabili" e/o alcuni "concorrenti", e da un documento non datato, proveniente dall' ICI, in cui quest' ultima compie una valutazione del comportamento di certe imprese in rapporto all' intesa e dove si legge, a proposito della ricorrente: "Good supporters of the club + in account leadership" (buoni sostenitori del gruppo + coinvolti nella "leadership contabile"; com. gen., all. 14a, com. Huels).

    186 La Commissione tuttavia riconosce che questo sistema non ha funzionato per più di due mesi. In merito agli studi orientati in senso contrario, presentati dalla Huels, essi, secondo la Commissione, sarebbero incomprensibili e inutilizzabili a causa delle abbreviazioni ivi contenute e del fatto che non viene precisato se i prezzi menzionati rappresentino semplici offerte oppure vendite realmente effettuate.

    187 Secondo la Commissione, i resoconti di alcune riunioni, principalmente di quelle del 9 giugno e 21 dicembre 1982 (com. gen., all. 25 e 34), evidenziano che i prezzi e i quantitativi di vendita effettivamente realizzati venivano sistematicamente raffrontati ai prezzi e quantitativi "obiettivo" e che il mancato rispetto degli accordi conclusi comportava critiche severissime. Ciò sarebbe corroborato dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni nonché dai resoconti della riunione del 2 dicembre 1982 e di una riunione bilaterale tra la Shell e l' ICI del 27 maggio 1981 (com. gen., all. 33 e 64). In varie occasioni si sarebbe persino stabilito di esercitare pressioni sui produttori per costringerli a rispettare i prezzi obiettivo, come avvenne nella riunione del 21 settembre 1982 (com. gen., all. 30). La Huels, che ha sostenuto dette iniziative partecipando alle riunioni, dovrebbe esserne ritenuta responsabile proprio come se si trattasse di un suo comportamento personale.

    188 In merito alle riunioni locali, la Commissione sostiene che il resoconto di una riunione (com. gen., all. 10) proverebbe che la Huels avrebbe preso parte a quelle riguardanti il Regno Unito e che, nella sua risposta alla richiesta di informazioni (all. 1, com. Huels), essa avrebbe ammesso di aver partecipato a quelle relative alla Scandinavia.

    c) Giudizio del Tribunale

    189 Il Tribunale considera che il punto 27 della decisione debba essere interpretato, alla luce del punto 26, secondo capoverso, nel senso che esso addebita a ciascun produttore non di essersi impegnato individualmente a prendere tutte le misure ivi menzionate, ma di avere, in momenti diversi, in occasione delle riunioni, adottato con gli altri produttori un complesso di misure, menzionate nella decisione, dirette a creare condizioni favorevoli ad un aumento dei prezzi, segnatamente riducendo artificiosamente l' offerta di polipropilene, complesso la cui esecuzione, nelle varie misure che ne facevano parte, era ripartita di comune accordo fra i vari produttori in funzione della loro situazione specifica.

    190 Si deve constatare che, partecipando alle riunioni durante le quali il predetto complesso di misure è stato adottato (in particolare quelle del 13 maggio, del 2 e 21 settembre 1982; com. gen., all. 24, 29, 30), la ricorrente ha aderito ad esso, poiché non produce nessun indizio atto a dimostrare il contrario.

    191 Per quanto riguarda la "leadership contabile", il Tribunale rileva che la ricorrente ha partecipato alle quattro riunioni (quelle del 2 settembre 1982, del 2 dicembre 1982, del marzo 1983 e del 3 maggio 1983) durante le quali detto sistema è stato oggetto di discussioni tra produttori e che dai resoconti di dette riunioni risulta che la ricorrente ha fornito in tali occasioni alcune informazioni riguardanti i suoi clienti (com. gen., all. 29, 33, 37 e 38). A tal riguardo, l' adozione del sistema di "leadership contabile" risulta dal seguente brano del resoconto della riunione del 2 settembre 1982:

    "about the dangers of everyone quoting exactly DM 2.00 A.' s point was accepted but rather than go below DM 2.00 it was suggested & generally agreed that others than the major producers at individual accounts should quote a few pfs higher. Whilst customer tourism was clearly to be avoided for the next month or two it was accepted that it would be very difficult for companies to refuse to quote at all when, as was likely, customers tried to avoid paying higher prices to the regular suppliers. In such cases producers would quote but at above the minimum levels for October".

    (il punto di vista di A. circa i rischi che sussisterebbero se tutti praticassero esattamente il prezzo di 2,00 DM è stato accolto, ma piuttosto che scendere al di sotto di 2,00 DM è stato suggerito - e tutti sono stati d' accordo - che produttori diversi dai principali fornitori di un determinato cliente debbano praticare prezzi superiori di qualche pfennig nei confronti di singoli clienti. Mentre è chiaramente da evitare la ricerca di nuovi clienti per il mese o i due mesi successivi, si è riconosciuto che sarebbe molto difficile per le imprese rifiutarsi completamente di proporre un prezzo, qualora, come è probabile, i clienti cerchino di evitare di pagare prezzi più alti ai fornitori abituali. In tali ipotesi, i produttori dovrebbero sì proporre prezzi, ma superiori ai livelli minimi di ottobre).

    Del pari, alla riunione del 21 settembre 1982, alla quale partecipava la ricorrente, si dichiarò: "In support of the move, BASF, Hercules and Hoechst said they would be taking plant off line temporarily" BASF, Hercules e Hoechst hanno detto che esse sospenderanno temporaneamente l' attività dei loro stabilimenti, per sostenere l' azione) e alla riunione del 13 maggio 1982 la Fina affermò: "Plant will be shut down for 20 days in August" (Lo stabilimento verrà chiuso per 20 giorni in agosto).

    192 L' attuazione del sistema in esame è attestata dal resoconto della riunione del 3 maggio 1983 (com. gen., all. 38), nel quale si legge:

    "A long discussion took place on Jacob Holm who is asking for quotations for the 3rd quarter. It was agreed not to do this and to restrict offers to the end of June. April/May levels were at 6.30 DKR (1.72 DM). Hercules were definitely in and should not have been so. To protect BASF, it was agreed that CWH(uels) + ICI would quote 6.75 DKR from now to end June (1.85 DM)...".

    (Si è svolta una lunga discussione riguardo a Jacob Holm, che chiede uno sconto per il terzo trimestre. Si è convenuto di non farlo e di limitare le offerte alla fine di giugno. In aprile/maggio il livello dei prezzi era di 6,30 corone danesi (DKR) (1,72 DM). Manifestamente Hercules era in lizza e non avrebbe dovuto esserlo. Per proteggere BASF, si è concordato che CWH(uels) + ICI vendano ormai a 6,75 DKR sino alla fine di giugno (1,85 DM)(...) )).

    Tale attuazione è confermata dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), che, a proposito del suddetto resoconto, osserva:

    "In the Spring of 1983 there was a partial attempt by some producers to operate the 'Account Leadership' scheme ... Since Hercules had not declared to the 'Account Leader' its interest in supplying Jacob Holm, the statement was made at this meeting in relation to Jacob Holm that 'Hercules were definitely in and should not have been so' . It should be made clear that this statement refers only to the Jacob Holm account and not to the Danish market. It was because of such action by Hercules and others that the 'Account Leadership' scheme collapsed after at most two months of partial and ineffective operation.

    The method by which Huels and ICI should have protected BASF was by quoting a price of 6.75 DKR for the supply of raffia grade polypropylene to Jacob Holm until the end of June".

    ((Nella primavera del 1983, alcuni produttori tentarono di applicare parzialmente il sistema di "leadership contabile" (...). Poiché Hercules non aveva dichiarato al "leader contabile" di essere interessata a rifornire Jacob Holm, si affermò in quella riunione, a proposito di Jacob Holm, che "manifestamente Hercules era in lizza e non avrebbe dovuto esserlo". Va chiarito che questa affermazione si riferisce solo al cliente Jacob Holm e non al mercato danese. Fu a causa di un comportamento del genere da parte di Hercules e di altri che il sistema di "leadership contabile" fallì dopo non più di due mesi di funzionamento parziale e inefficace.

    Il metodo grazie al quale Huels e ICI avrebbero dovuto proteggere BASF consisteva nel praticare un prezzo di 6,75 DKR per la fornitura di polipropilene, qualità rafia, a Jacob Holm sino alla fine di giugno)).

    193 Questi vari elementi non sono inficiati dagli argomenti avanzati dalla ricorrente.

    194 E' infatti del tutto irrilevante che nel 1982 e nel 1983 ci siano state significative variazioni dei portafogli-clienti, anche ammettendo che ciò sia stato dimostrato dalla relazione Coopers e Lybrand. Parimenti irrilevante è il fatto che la ricorrente non sarebbe stata il principale fornitore delle imprese accanto alle quali è stato menzionato il suo nome, in quanto la decisione non ha preso spunto dall' idea che il sistema di "leadership contabile" sia stato attuato con successo. Occorre inoltre rilevare che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, nel 1983 essa è stata il principale fornitore del suo cliente Baumhueter, come evidenziato dalla relazione Coopers e Lybrand.

    195 In secondo luogo, il fatto che il nome della ricorrente figuri tra parentesi nella tabella 3 allegata al resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33) non ha l' importanza attribuitagli dalla ricorrente, e cioè che, contrariamente ai produttori il cui nome non compare tra parentesi, essa non si sarebbe mostrata d' accordo con il sistema proposto, in quanto anche l' ICI, il cui rappresentante è l' autore della tabella, vi appare tra parentesi in relazione ai suoi clienti del Regno Unito.

    196 In terzo luogo, infine, la suesposta ricostruzione non è inficiata dalle differenze che esistono tra le due tabelle allegate ai resoconti delle riunioni, l' una, del 2 settembre 1982, l' altra, del 2 dicembre 1982, in quanto l' intero contesto rende evidente che nel frattempo le discussioni riguardanti la "leadership contabile" hanno indubbiamente avuto alcuni sviluppi, senza però dar luogo per tale motivo a contraddizioni quanto ai loro esiti.

    197 Il Tribunale peraltro rileva che, da un lato, nella sua risposta alla richiesta di informazioni (all. 1, com. Huels), la ricorrente ammette di aver partecipato a riunioni locali in Danimarca e che, dall' altro, lo scopo di dette riunioni è attestato dal resoconto di quella del 2 novembre 1982 (com. gen., all. 32), la quale indica che dette riunioni erano destinate a garantire l' attuazione a livello locale delle iniziative concordate. In detto resoconto compare infatti il passo seguente:

    "Scandinavia. Saga reiterated their request for a larger share of the market - Claimed they needed to have price freedom to buy their way back into lost accounts but nevertheless were trying to follow the party line. Agreed we would call special meetings of Ho(echst), Hue(ls), M(onte) P(olimeri) + Saga to try + find way forward".

    ((Scandinavia. Saga ha chiesto ancora una volta di ottenere una quota più ampia del mercato - Ha affermato di aver bisogno di restare libera riguardo ai prezzi per poter ricuperare clienti perduti, ma che nondimeno stava cercando di seguire la strategia del gruppo. Ha accettato che si convochino riunioni speciali con Ho(echst), Hue(ls), M(onte) P(olimeri) + Saga per cercare di realizzare progressi)).

    Questa ricostruzione non è inficiata dal fatto che il contenuto del documento prodotto dalla Commissione per dimostrare la partecipazione della ricorrente a riunioni locali nel Regno Unito (com. gen., all. 10) non consenta di giungere alle conclusioni che ne ha tratto la Commissione.

    198 Per quanto riguarda le pressioni esercitate su taluni produttori, il resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), letto parallelamente alla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, prova irrefutabilmente che i produttori tedeschi hanno rivolto alla Hercules, che partecipava a tali riunioni, alcune critiche riguardanti la sua condotta in materia di prezzi. Nel resoconto si legge infatti che "Hercules said that they would not attend in the future in view of criticism from the Dutch + Germans" (Hercules ha detto che non parteciperà in futuro, viste le critiche degli olandesi e dei tedeschi) e nella risposta dell' ICI si dice che il riferimento fatto al "' criticism from the Dutch and Germans' related to criticism levelled at Hercules by Dutch and German producers for its pricing policy" ("le critiche degli olandesi e dei tedeschi" si riferivano a quelle rivolte a Hercules dai produttori olandesi e tedeschi, a causa della sua politica dei prezzi). Occorre inoltre rilevare che nella riunione del 21 settembre 1982 i produttori avevano già esercitato pressioni su quelli fra loro che facevano resistenza, poiché vi si legge che "pressure was needed" (è stato necessario ricorrere a pressioni), in particolare sulla Anic (com. gen., all. 30).

    199 Da quanto precede discende che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente figurava tra i produttori di polipropilene tra i quali si sono prodotti concorsi di volontà sulle misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione.

    D - Gli obiettivi in termini di quantitativi e quote

    a) Atto impugnato

    200 Secondo la decisione (punto 31, terzo capoverso), "è stato riconosciuto che un sistema rigoroso di quote (era) essenziale" nella riunione del 26 e 27 settembre 1979, nel cui resoconto si fa menzione di un piano proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno.

    201 Si rileva inoltre nella decisione (punto 52) che prima dell' agosto 1982 erano già stati applicati vari sistemi di ripartizione del mercato. A ciascun produttore sarebbe stata assegnata una quota percentuale del volume complessivo previsto degli ordini, ma non vi sarebbero state limitazioni sistematiche anticipate della produzione globale, per cui le valutazioni del mercato globale sarebbero state riviste periodicamente e le vendite di ciascun produttore, espresse in tonnellate, sarebbero state modificate perché corrispondessero all' assegnazione percentuale.

    202 Per il 1979 sarebbero stati fissati obiettivi in termini di volume (tonnellate), basati almeno in parte sulle vendite registrate nei tre anni precedenti. Talune tabelle reperite presso l' ICI riporterebbero gli "obiettivi riveduti" per ciascun produttore per il 1979, rispetto alle vendite effettive, in tonnellate, registrate in quel periodo nell' Europa occidentale (decisione, punto 54).

    203 Alla fine del febbraio 1980 i produttori si sarebbero accordati su obiettivi in termini di volume per il 1980, espressi ancora in tonnellate, in base ad un mercato annuale previsto di 1 390 000 tonnellate. Secondo la decisione (punto 55), varie tabelle che indicavano gli "obiettivi concordati" per ogni produttore per il 1980 sarebbero state reperite presso la ATO e l' ICI. La suddetta stima iniziale del mercato globale si sarebbe rivelata troppo ottimistica, per cui sarebbe stato necessario modificare la quota di ciascun produttore per adeguarla a un consumo totale, per il 1980, di sole 1 200 000 tonnellate. Salvo che nel caso dell' ICI e della DSM, le vendite effettuate dai vari produttori avrebbero corrisposto grosso modo ai rispettivi obiettivi.

    204 Secondo la decisione (punto 56), la ripartizione del mercato per il 1981 sarebbe stata oggetto di trattative lunghe e complesse. Nelle riunioni del gennaio 1981 sarebbe stato convenuto, come misura provvisoria, che per poter attuare l' iniziativa in materia di prezzi per il periodo febbraio-marzo ciascun produttore avrebbe ridotto le vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' "obiettivo" del 1980. Nell' attesa di un sistema di carattere più permanente, ciascun produttore avrebbe comunicato ai partecipanti alla riunione il tonnellaggio che sperava di vendere nel 1981. Tuttavia, la somma di tali "aspirazioni" sarebbe stata ampiamente superiore alla domanda globale prevista. Malgrado varie formule di compromesso proposte dalla Shell e dall' ICI, per il 1981 non sarebbe stato concluso alcun accordo definitivo in materia di quote. Come rimedio provvisorio i produttori si sarebbero assegnati le rispettive quote teoriche dell' anno precedente ed avrebbero riferito ad ogni riunione mensile le vendite effettuate ogni mese. Di conseguenza, le vendite effettive sarebbero state controllate alla luce di una ripartizione teorica del mercato disponibile effettuata con riferimento alle quote del 1980 (decisione, punto 57).

    205 Onde stabilire un sistema per il 1982, i produttori presentarono (decisione, punto 58) proposte complesse in materia di quote, nel tentativo di conciliare fattori divergenti, come i risultati precedenti, le aspirazioni in materia di mercato e le capacità produttive disponibili. Il mercato globale da suddividere sarebbe stato stimato in 1 450 000 tonnellate. Taluni produttori avrebbero presentato piani particolareggiati per la ripartizione del mercato, mentre altri si sarebbero accontentati d' indicare le proprie aspirazioni in termini di tonnellate. Nella riunione del 10 marzo 1982 la Monte e l' ICI avrebbero tentato di promuovere un accordo, ma - si rileva nella decisione (punto 58, ultimo capoverso) -, come nel 1981, non si raggiunse nessun accordo definitivo e per il primo semestre ciascun produttore riferì nelle riunioni sulle proprie vendite mensili, che furono raffrontate alla sua quota percentuale dell' anno precedente. Secondo la decisione (punto 59), nella riunione dell' agosto 1982 proseguirono le trattative dirette ad un accordo sulle quote per il 1983 e l' ICI ebbe discussioni bilaterali con ciascun produttore in merito al nuovo sistema. Però, in attesa dell' istituzione di tale sistema di quote, i produttori sarebbero stati invitati a limitare nel secondo semestre 1982 le proprie vendite mensili alla medesima percentuale del mercato globale ottenuta da ciascuno di essi nel primo semestre. Così, nel 1982, le quote di mercato dei produttori di medie dimensioni, come la Huels, avrebbero raggiunto un certo equilibrio e sarebbero rimaste stabili rispetto agli anni precedenti per la maggior parte dei produttori.

    206 Sempre secondo la decisione (punto 60), per il 1983 l' ICI avrebbe chiesto a ciascun produttore d' indicare la quota desiderata e di proporre le percentuali di mercato da assegnare a ciascuno degli altri. Così, le imprese Monte, Anic, ATO, DSM, Linz, Saga e Solvay, nonché i produttori tedeschi tramite la BASF, avrebbero presentato proposte dettagliate. Dopodiché, le varie proposte sarebbero state immesse in un elaboratore elettronico per ottenere una media, raffrontata poi con le aspirazioni di ciascun produttore. Tali operazioni avrebbero consentito all' ICI di suggerire orientamenti per un nuovo accordo quadro per il 1983. Tali proposte sarebbero state discusse nelle riunioni del novembre e dicembre 1982. Nella riunione del 2 dicembre 1982 sarebbe stata discussa una proposta limitata inizialmente al primo trimestre dell' anno. Dal resoconto della riunione redatto dall' ICI risulterebbe che la ATO, la DSM, la Hoechst, la Huels, l' ICI, la Monte e la Solvay, al pari della Hercules, ritennero "accettabile" la quota loro assegnata (decisione, punto 63). Tali informazioni sarebbero confermate dal resoconto del 3 dicembre 1982 di un colloquio telefonico dell' ICI con la Hercules.

    207 Nella decisione (punto 63, terzo capoverso) si afferma che un documento reperito presso la Shell confermerebbe la conclusione di un accordo, in quanto questa impresa si sarebbe adoperata per non superare la propria quota. Detto documento confermerebbe inoltre che un sistema di controllo dei volumi continuò ad essere applicato nel secondo trimestre 1983 in quanto, per mantenere in quel periodo la quota di mercato della Shell prossima all' 11%, le società nazionali di vendite di questo gruppo avrebbero ricevuto l' ordine di ridurre le vendite. L' esistenza di tale accordo sarebbe confermata dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983, che, pur non facendo menzione di quote, riferirebbe di uno scambio d' informazioni fra gli esperti sui quantitativi venduti da ciascun produttore nel mese precedente, il che attesterebbe l' applicazione di un sistema di quote (decisione, punto 64).

    208 La decisione (punto 65) fa rilevare che, pur non essendo mai stato instaurato un sistema di sanzioni per il superamento delle quote, il sistema secondo cui ciascun produttore riferiva nelle riunioni sui quantitativi venduti nel mese precedente, con il rischio di trovarsi di fronte a critiche da parte degli altri produttori qualora fosse stato ritenuto inadempiente, avrebbe costituito uno stimolo a rispettare l' obiettivo assegnato.

    b) Argomenti delle parti

    209 La ricorrente sostiene che l' accusa rivoltale, di aver partecipato a un accordo o a una pratica concordata incentrati su un sistema di assegnazione di quote e di obiettivi in termini di quantitativi, è smentita dal fatto che, a partire dal 1979, la sua quota di mercato in Europa occidentale sarebbe incessantemente aumentata. L' argomento della Commissione, in base al quale taluni cambiamenti avvenuti relativamente alle quote di mercato non dimostrerebbero l' assenza di limitazioni della concorrenza, in quanto bisognerebbe tener presenti i nuovi arrivati, sarebbe rilevante solo se tutte le imprese avessero perduto quote di mercato in proporzioni analoghe, il che non sarebbe avvenuto.

    210 Contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, essa sostiene di non aver mai ammesso che, per realizzare condizioni favorevoli per il successo degli accordi sui prezzi, occorresse instaurare un sistema permanente di controllo dei quantitativi. Vero è che talvolta, durante le riunioni, sarebbero state discusse proposte avanzate da alcune imprese, ma non si sarebbe mai raggiunto un accordo su un sistema del genere. La documentazione prodotta dalla Commissione, soprattutto le varie tabelle contenenti dati (com. gen., all. 55-62), proverebbero unicamente che sono state fatte proposte e si sono svolte discussioni in merito. Benché la Huels ammetta che, nella cornice di scambi occasionali di informazioni riguardanti il passato, le imprese si sono talvolta reciprocamente informate relativamente ai loro quantitativi di vendita dei mesi precedenti, essa ritiene che la Commissione non possa da tali scambi dedurre la conclusione di accordi illeciti.

    211 La ricorrente critica anche il modo in cui la Commissione avrebbe elaborato la tabella 8 della decisione, basandosi su documenti che conterrebbero di fatto solo un raffronto tra i quantitativi di vendita realizzati in passato e le quote previste nell' ambito del relativo sistema, che era stato proposto (com. gen., all. 17, 59, 60 e 65).

    212 La ricorrente tenta di confutare la documentazione in base alla quale, in relazione a ogni periodo, la Commissione fonda le sue accuse. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0009.3

    213 Per quanto riguarda il 1979, la ricorrente nega valore probatorio alla tabella redatta in tedesco (com. gen., all. 56) e a quella intitolata "Producers' Sales to West Europe" ("Vendite di produttori in Europa occidentale"), reperita presso l' ICI (com. gen., all. 55), ritenendo, in primo luogo, che la menzione della Huels in tali tabelle non consenta assolutamente di concludere che lei fosse presente alle riunioni; in secondo luogo, che tali documenti contengono solo dati relativi alle vendite dal 1976 al 1979 e che la colonna "revised target" (Obiettivo modificato) della prima può contenere tanto previsioni riguardanti le vendite quanto un progetto in materia di quote. Si tratterebbe soltanto di un documento interno destinato all' elaborazione di una proposta in materia di quote per il 1980. Inoltre, il resoconto della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12), secondo il quale le imprese avrebbero "recognized that tight quota system essential" (riconosciuto essenziale quel sistema rigoroso in materia di quote), dimostrerebbe che in tale periodo non era stato possibile raggiungere nessun accordo.

    214 In sede di replica, essa respinge l' affermazione della Commissione secondo la quale la tabella intitolata "Producers' Sales to West Europe" (com. gen., all. 55) sarebbe stata realizzabile solo grazie alla collaborazione dei vari produttori, rilevando che questa ed altre tabelle sono state elaborate sulla base di valutazioni compiute con l' aiuto delle statistiche Fides, come renderebbe evidente la divergenza sottolineata dall' autore delle tabelle tra i dati ivi riportati e le suddette statistiche.

    215 In merito al 1980, il fatto che le varie tabelle (com. gen., all. 56-59), le quali rappresenterebbero semplici proposte, riportino generalmente una "quota obiettivo" di 80 kt per la Huels non proverebbe né l' esistenza di un corrispondente accordo né l' adesione della ricorrente ad esso. Il fatto che la quota proposta per la ricorrente sia sempre la stessa sarebbe viceversa sintomatico, in quanto evidenzierebbe appunto la sua mancata partecipazione a tali discussioni. La quota riportata per la ricorrente acquisterebbe così il valore di mero ordine di grandezza, elaborato dagli altri partecipanti in funzione dei loro calcoli. La Huels inoltre non avrebbe mai accettato una quota che l' avrebbe obbligata a rinunciare in modo eccessivo a quote di mercato a beneficio di suoi concorrenti. La ricorrente in particolare nega valore probatorio alla tabella intitolata "Polypropylene - Sales target 1980 (kt)" (("Polipropilene: Obiettivi di vendita 1980 (kt)" )), datata 26 febbraio 1980 (com. gen., all. 60). La Commissione partirebbe infatti dall' idea che tutte le imprese menzionate nella tabella abbiano accettato le quote. Ebbene, dalle stesse tabelle discenderebbe che alcune imprese hanno manifestato riserve in merito alle quote loro assegnate, poiché la cifra scritta dopo il loro nome è accompagnata dall' indicazione "to be recheked" (da verificare). Di conseguenza, posto che un sistema di quote avrebbe potuto funzionare solo se tutti i produttori avessero dato il loro assenso, se ne potrebbe concludere che per tale anno non fu possibile raggiungere un accordo. Ciò si troverebbe ulteriormente confermato dalla tabella, allegata al resoconto di due riunioni di produttori del gennaio 1981 (com. gen., all. 17), che contraddirebbe la quota che si asserisce sia stata attribuita alla ricorrente nella tabella menzionata in precedenza (com. gen., all. 60), in quanto indica per la ricorrente un obiettivo di 69,6 kt.

    216 Per quanto riguarda il 1981, la ricorrente nega che, in mancanza di accordi, sia stata adottata una soluzione provvisoria. Al riguardo, essa nega valore probatorio alla tabella allegata al resoconto delle riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17), il cui testo rivelerebbe che si tratta pure in questo caso di una proposta non sfociata in un accordo:

    "In the meantime monthly volume would be restricted to 1/12 of 85% of the 1980 target".

    (Nel frattempo il quantitativo mensile sarà ridotto a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo 1980).

    Essa nega anche che nel 1981 sia esistito un sistema di controllo continuo dei quantitativi immessi sul mercato dai vari produttori. Lo scambio di informazioni che si ebbe allora avrebbe interessato i quantitativi venduti in passato e non il futuro, come mostrerebbe la tabella allegata con il n. 61 alla comunicazione generale degli addebiti.

    217 Per quanto riguarda il 1982, la ricorrente nega anche l' elaborazione di una soluzione provvisoria. Il documento su cui si baserebbe la Commissione per suffragare tale affermazione - una nota dell' ICI del 10 marzo 1982 - non le sarebbe stato comunicato. Inoltre, l' affermazione della Commissione secondo la quale nel 1982 le quote di mercato dei vari produttori sarebbero rimaste praticamente invariate sarebbe contraddetta dalla tabella 1 della decisione stessa. Peraltro, una nota dell' ICI del dicembre 1982 (com. gen., all. 35) rivelerebbe che l' "absence of a volume agreement" (la mancanza di un accordo sui quantitativi) continua anche nel 1982. Ciò sarebbe pure confermato dalle divergenze, riscontrabili nelle proposte formulate dai vari produttori, in merito alle quote da assegnare a ciascuno degli altri (com. gen., all. 79-83).

    218 Nel 1983, il consenso che, secondo la Commissione, sarebbe stato raggiunto su un regime di quote per il 1983 sarebbe smentito dalla tabella 2, allegata al resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33). Quest' ultima sarebbe infatti intitolata "proposal" ("Proposta") e concorderebbe in ciò con una nota interna dell' ICI (com. gen., all. 35), in cui l' assenza di accordo sarebbe recisamente deplorata, come riconosce la stessa Commissione. Dall' uso di parentesi quadre fatto nella suddetta tabella discenderebbe con tutta evidenza che alcune imprese hanno rifiutato l' adesione a detta proposta in materia di quote. Poiché un simile sistema avrebbe potuto funzionare solo con la partecipazione di tutti i produttori, si dovrebbe concludere che non c' è stato accordo su un regime di quote riguardante il primo trimestre del 1983.

    219 La ricorrente nega anche che ci sia stato un accordo in materia di quote per il secondo trimestre del 1983. L' allegato 84 alla comunicazione generale degli addebiti non avrebbe il valore probatorio ad esso riconosciuto dalla Commissione. Tale documento sembrerebbe infatti risalire al 1982 e conterrebbe solo una proposta per la prima metà del 1983. Ebbene, nel 1982, secondo il parere della stessa Commissione, non c' era ancora accordo su un regime di quote per il 1983. D' altronde in detto documento non ci sarebbe traccia di un accordo per il secondo trimestre del 1983. Secondo la ricorrente, il resoconto di una riunione del giugno 1983 (com. gen., all. 40) non prova assolutamente che essa abbia partecipato a un accordo sulle quote per il secondo trimestre del 1983 né che abbia collaborato al controllo di quote di tal genere. Questo documento attesterebbe semplicemente che alcune imprese hanno fornito indicazioni sui loro quantitativi di vendita per il mese di maggio. Sarebbe impossibile far discendere da un documento del genere la conclusione e l' esecuzione di un accordo in materia di quote, integrato con un sistema di controllo. Essa nega anche valore probatorio a una nota della Shell (com. gen., all. 90) la quale, a causa del suo carattere interno, non potrebbe provare la conclusione di un accordo da parte di altre imprese.

    220 Per contro, la Commissione sostiene che gli accordi in materia di quote sono stati conclusi per gli anni 1979, 1980 e 1983. Per il 1981 e il 1982 non sarebbe stato possibile concludere accordi definitivi, ma sarebbero state adottate alcune soluzioni provvisorie.

    221 Per quanto riguarda il 1979, la Commissione ritiene che dalla tabella intitolata "Producers' Sales to West Europe" ("Vendite dei produttori nell' Europa occidentale"; com. gen., all. 55) si ricavi senza ombra di dubbio che la Huels ha partecipato a un sistema di quote. Infatti, questa tabella contiene, per i diversi produttori, le vendite degli anni 1976, 1977 e 1978 che sarebbero state assunte come base per la ripartizione delle quote di mercato per il 1979. La tabella conterrebbe anche una colonna su un "obiettivo riveduto" per lo stesso anno. La Commissione ritiene che le quote obiettivo per il 1979 siano state elaborate nel 1979 e non nel 1980. Inoltre, il detto documento sarebbe confermato anche dal resoconto di una riunione tra produttori svoltasi il 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12), dal quale emergerebbe che la questione degli obiettivi in termini di volume è stata discussa e che i partecipanti hanno riconosciuto la necessità di un rigoroso sistema di quote.

    222 In sede di controreplica, la Commissione fa rilevare che le osservazioni avanzate dalla ricorrente sulle divergenze tra i dati delle tabelle e le statistiche Fides tendono a confermare che i dati sono stati forniti dagli stessi produttori e non soltanto dal sistema Fides. Infatti non si comprende come sarebbe stato possibile arrivare in altro modo a dati diversi dalle statistiche Fides. Inoltre, nulla indicherebbe che si tratti di semplici valutazioni.

    223 Quanto al 1980, essa sostiene che è stato parimenti concluso un accordo sulle quote. Essa basa tale affermazione essenzialmente su una tabella datata 26 febbraio 1980, rinvenuta presso la ATO, intitolata: "Polypropylene - Sales target 1980 (kt)" (("Polipropilene: Obiettivi di vendita 1980 (kt)"; com. gen., all. 60)), che mette a confronto per tutti i produttori dell' Europa occidentale un "1980 target" (obiettivo 1980), indicando "opening suggestions" (suggerimenti iniziali), "proposed adjustments" (modifiche proposte) e "agreed targets 1980" (obiettivi concordati 1980). Questo documento mostrerebbe il meccanismo di elaborazione delle quote. Tale analisi verrebbe confermata dal resoconto delle due riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17), durante le quali gli obiettivi in termini di volumi di vendite sarebbero stati raffrontati ai quantitativi effettivamente venduti dai diversi produttori. La Commissione sottolinea che scopo del sistema delle quote era quello di consolidare le quote di mercato. E' per questo che gli accordi si incentravano sulle quote di mercato, che venivano poi convertite in numero di tonnellate per fungere da dati di riferimento; infatti, in mancanza di tale conversione, sarebbe stato impossibile accertare a partire da quale momento un partecipante all' intesa avrebbe dovuto limitare le proprie vendite, secondo gli accordi. A tal fine, era indispensabile prevedere il volume totale delle vendite. Per il 1980, poiché le previsioni iniziali si erano rivelate troppo ottimistiche, sarebbe stato necessario modificare più volte il volume totale delle vendite inizialmente previsto, con un conseguente adattamento dei volumi assegnati ad ogni impresa. A sostegno di tale spiegazione la Commissione produce una tabella, la quale mette a confronto le quote di mercato dei vari produttori, da cui si ricaverebbe che i dati citati nei due documenti riguarderebbero proprio le stesse quote di mercato relative a ciascun produttore. Secondo la Commissione, con ciò dovrebbe ritenersi acquisita la prova dell' accordo sulle quote per il 1980.

    224 Per quanto riguarda il 1981, la Commissione riconosce che non ci sono stati accordi per l' intero anno. Tuttavia i produttori si sarebbero accordati, come misura temporanea, sulla limitazione delle loro vendite mensili nel periodo febbraio-marzo a 1/12 dell' 85% degli obiettivi concordati per l' anno precedente, secondo quanto attesterebbe il resoconto delle due riunioni del gennaio 1981. Durante gli altri mesi dell' anno, avrebbe operato un sistema di controllo permanente dei volumi messi in commercio dai vari produttori.

    225 Per quanto riguarda il 1982, la situazione si sarebbe presentata identica a quella del 1981. Sebbene non venisse concluso alcun accordo sulle quote, il controllo delle quote di mercato dei diversi produttori avrebbe continuato ad essere effettuato nelle riunioni del 9 giugno e del 20 agosto 1982 (com. gen., all. 25 e 28) nonché nelle riunioni dell' ottobre, novembre e dicembre 1982 (com. gen., all. 31-33). La Commissione sostiene che in tale periodo le quote di mercato sono rimaste relativamente stabili. Ciò sarebbe messo in risalto in un documento della ATO (com. gen., all. 72), che definisce "quasi consenso" la situazione. La Commissione respinge gli argomenti che la ricorrente ha tratto dalla nota interna dell' ICI (com. gen., all. 35), la quale, esaminata nel suo complesso, indicherebbe che quel che vi si deplora, all' atto della programmazione delle riunioni del dicembre 1982, è la mancanza, in quella fase, di un accordo sulle quote per il 1983, e non per il 1982. La Commissione fa anche rinvio ai rilievi esposti nei punti 58 e 59 della decisione.

    226 La Commissione prosegue affermando di disporre di dati numerici riguardanti le vendite che i diversi produttori auspicavano di poter realizzare e delle proposte da essi formulate in tal senso, per loro stessi e per gli altri produttori, su domanda dell' ICI e comunicate a quest' ultima ai fini della conclusione di un accordo sulle quote per il 1983 (com. gen., all. 74-84). Secondo la Commissione, le proposte sono state immesse in un elaboratore elettronico per ottenere una media, che è stata poi raffrontata con le aspirazioni di ciascun produttore (com. gen., all. 85). A questi documenti la Commissione aggiunge una nota interna dell' ICI, intitolata "Polypropylene framework 1983" ("Programma quadro per il polipropilene 1983"; com. gen., all. 86), nella quale l' ICI descrive, a grandi linee, un futuro accordo sulle quote, nonché un' altra nota interna dell' ICI, intitolata "Polypropylene framework" ("Programma quadro per il polipropilene"; com. gen., all. 87), che mostra come quest' ultima; considerasse indispensabile un accordo sulle quote.

    227 La Commissione rileva che numerosi indizi convergenti mettono in luce l' esistenza di un accordo sulle quote per il primo trimestre; a tal riguardo essa si basa innanzitutto sulla tabella 2 allegata al resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33). Questa tabella riporta per ciascun produttore una quota che, per la maggior parte dei produttori, sarebbe contrassegnata da un asterisco rinviante alla menzione "accettabile", in calce al documento. Se ne potrebbe dedurre che in quell' occasione è stato compiuto un passo importante verso un accordo sulle quote, poiché tutti i produttori avrebbero approvato il principio di un accordo del genere e la maggior parte di essi avrebbe accettato la quota individuale loro assegnata. Inoltre, da una nota interna dell' ICI del dicembre 1982 (com. gen., all. 35) risulterebbe che già all' inizio del 1983 la realizzazione di un accordo sulle quote sarebbe stata considerata dall' ICI indispensabile al buon funzionamento dell' intesa. Questi documenti dimostrerebbero che i produttori si adoperarono notevolmente per raggiungere un accordo sulle quote per il primo trimestre 1983.

    228 La Commissione sostiene che le proposte hanno portato ad un accordo, basando tale assunto, per il primo trimestre, su un documento interno della Shell (com. gen., all. 90), che proverebbe che quest' ultima ha aderito ad un accordo sulle quote per il 1983 poiché ha imposto alle sue società controllate di ridurre le vendite per rispettare la propria quota ("This compares with W.E. Sales in 1Q of 43 kt: and would lead to a market share of approaching 12% and well above the agreed SHELL target of 11%"; Questa cifra va raffrontata con 43 kt di vendite per l' Europa occidentale durante il primo trimestre; e porterebbe a una quota di mercato vicina al 12%, molto superiore all' obiettivo dell' 11%, convenuto per la Shell). Orbene, per poter diventare operativo e ottenere l' adesione di tutte le imprese interessate, un accordo del genere in materia di quote dovrebbe applicarsi, secondo la Commissione, a tutte le imprese di un certo settore. Di conseguenza, la Huels dovrebbe necessariamente aver preso parte a tale accordo, anche se la Commissione non è riuscita ad accertare la sua quota specifica.

    229 Per quanto riguarda il secondo trimestre 1983, si applicherebbe lo stesso ragionamento, che sarebbe corroborato dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40) e da una tabella che definisce alcune "1983 aspirations" (aspirazioni 1983), in base a dati numerici sulle vendite del primo semestre 1982 (com. gen., all. 84), i quali a parere della Commissione dimostrano che gli scambi di informazioni relative ai quantitativi venduti servivano al controllo delle quote.

    230 Circa la perdita di quote di mercato subita dalla ricorrente, la Commissione afferma che tale questione è nella fattispecie irrilevante e che comunque detta perdita è stata relativamente limitata e non può bastare a inficiare l' esistenza di un accordo sulle quote, che sarebbe confermato dalla notevole stabilità delle quote di mercato dei produttori durante il periodo di esecuzione di detto accordo.

    c) Giudizio del Tribunale

    231 Occorre ricordare che, dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979, la ricorrente ha partecipato regolarmente alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene durante le quali si sono svolte discussioni riguardanti i quantitativi di vendita dei vari produttori e si sono scambiate informazioni al riguardo.

    232 Parallelamente alla partecipazione della Huels alle riunioni, occorre rilevare che il suo nome compare in numerose tabelle (com. gen., all. 55-61), il cui contenuto indica con chiarezza che esse erano destinate alla determinazione di obiettivi in materia di quantitativi di vendita. Ebbene, nelle rispettive risposte a un quesito scritto posto dal Tribunale la maggioranza delle ricorrenti ha ammesso che non sarebbe stato possibile redigere le tabelle reperite presso l' ICI, la ATO e la Hercules in base alle statistiche del sistema Fides, e nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8) in merito a una di tali tabelle l' ICI ha dichiarato che "the source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" (a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori). La Commissione aveva pertanto il diritto di ritenere che il contenuto di dette tabelle fosse stato fornito dalla Huels (per la parte ad essa relativa) nell' ambito delle riunioni cui essa partecipava. Di conseguenza, l' argomento della ricorrente, ricavato dal fatto che le suddette tabelle sarebbero documenti interni elaborati a partire dalle statistiche Fides, non può essere accolto.

    233 La terminologia usata nelle tabelle relative al 1979 e 1980 ((come "revised target" (obiettivo modificato), "opening suggestions" (suggerimenti iniziali), "proposed adjustments" (modifiche proposte), "agreed targets" (obiettivi concordati) )) consente di concludere che vi sono stati concorsi di volontà fra produttori.

    234 Per quanto riguarda in particolare il 1979, si deve rilevare, in base al resoconto complessivo della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12) ed alla tabella non datata, reperita presso l' ICI (com. gen., all. 55), intitolata "Producers' Sales to West Europe" ("Vendite dei produttori nell' Europa occidentale") - nella quale sono riprodotti, per tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale, i dati di vendita, espressi in migliaia di tonnellate, degli anni 1976, 1977 e 1978 nonché cifre menzionate nelle rubriche "1979 actual" ("Cifre effettive del 1979"), "revised target" ("Obiettivo modificato") e "79" -, che in quella riunione si riconobbe la necessità di rendere il sistema di quote concordato per il 1979 più rigoroso negli ultimi tre mesi di quell' anno. Infatti, il termine "tight" (severo), letto congiuntamente alla limitazione all' 80% di 1/12 delle vendite annue previste, indica che il regime inizialmente contemplato per il 1979 doveva essere reso più rigoroso per l' ultimo trimestre. Questa interpretazione del resoconto è corroborata dalla tabella sopra citata, la quale contiene, sotto il titolo "79" nell' ultima colonna a destra della colonna intitolata "revised target", cifre che devono corrispondere alle quote fissate inizialmente. Queste ultime devono essere state modificate in senso più rigoroso giacché erano state stabilite in base ad una stima troppo ottimistica del mercato, come si è verificato anche nel 1980. Questi rilievi non sono infirmati dal riferimento, contenuto nel punto 31, terzo capoverso, della decisione, ad un piano "proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno". Infatti, questo riferimento, letto congiuntamente al punto 54 della decisione, dev' essere inteso nel senso che per le vendite mensili dei primi otto mesi del 1979 erano già stati definiti inizialmente obiettivi quantitativi.

    235 Di conseguenza l' argomento della ricorrente, ricavato dal fatto che il resoconto della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12) dimostrerebbe che non esisteva un regime di quote per il 1979, non può essere accolto.

    236 Per quanto riguarda il 1980, il Tribunale rileva che la fissazione di obiettivi in materia di quantitativi di vendita per l' intero anno risulta dalla tabella datata 26 febbraio 1980, reperita presso la ATO (com. gen., all. 60) e contenente una colonna "agreed targets 1980" ("Obiettivi concordati 1980"), nonché dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17), durante le quali alcuni produttori, fra cui la ricorrente, hanno confrontato i quantitativi realmente venduti ("Actual kt") con gli obiettivi fissati ("Target kt"). E' importante rilevare al riguardo che il fatto che i dati indicati per la ricorrente come "obiettivo" per il 1980 presentino alcune differenze tra la tabella del 26 febbraio 1980, dove esso risulta pari a 80 kt, e il resoconto delle riunioni del gennaio 1981, dov' è pari a 69,6 kt, non è tale da inficiare detta ricostruzione, in quanto, durante il 1980, le previsioni dei produttori relative al quantitativo per l' intero mercato riguardante detto anno dovettero essere ridimensionate, il che comportò - in misura analoga - un ridimensionamento delle quote assegnate alla ricorrente e agli altri produttori. Nel febbraio 1980, infatti, le quote stabilite erano basate su un mercato di 1 390 kt nella colonna "agreed targets 1980", mentre nel gennaio del 1981 si è appurato che il mercato s' era fermato a 1 200 kt.

    237 Parimenti, il fatto che gli "obiettivi" assegnati alla ricorrente siano identici nelle varie tabelle in relazione al 1980 e al 1981 non è tale da dimostrare che si trattasse di un dato alla determinazione del quale essa fosse estranea.

    238 Infine, l' indicazione che compare nella tabella del 26 febbraio 1980 "to be rechecked" (da verificare) non consente di avanzare dubbi sull' esistenza di un concorso di volontà, confermato dalla tabella dell' 8 ottobre 1980 (com. gen., all. 57), ma fa solo presente che in quel momento c' erano ancora alcune verificazioni da effettuare.

    239 Occorre aggiungere che dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981, alla seconda delle quali ha partecipato la Huels, discende che quest' ultima ha fornito i dati riguardanti le sue vendite per il 1980 al fine di raffrontarli agli obiettivi in materia di quantitativi di vendita stabiliti e accettati per il 1980.

    240 Per quanto concerne il 1981, il Tribunale rileva che si fa carico ai produttori di aver partecipato alle trattative dirette ad un accordo in materia di quote per tale anno ed avere, in quell' ambito, indicato le loro "aspirazioni"; in attesa di un accordo, di aver convenuto, come misura temporanea, di ridurre nel periodo febbraio-marzo 1981 le loro vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' "obiettivo" concordato per il 1980 e di essersi assegnati, per il resto dell' anno, la stessa quota teorica dell' anno precedente; di aver reso note ogni mese, durante le riunioni, le rispettive vendite; infine, di aver controllato se le loro vendite rispettassero le quote teoriche assegnate.

    241 L' esistenza di trattative fra i produttori intese all' istituzione di un sistema di quote e la comunicazione delle loro "aspirazioni" durante dette trattative sono attestate da vari elementi di prova, come talune tabelle riproducenti, per ciascun produttore, le cifre "actual" ed i "targets" per il 1979 e il 1980 nonché le "aspirations" (aspirazioni) per il 1981 (com. gen., all. 59 e 61); una tabella redatta in italiano (com. gen., all. 62) in cui figurano, per ciascun produttore, la quota per il 1980, le proposte di altri produttori quanto alla quota da assegnargli per il 1981 e le sue "ambitions" (quote desiderate) per il 1981; nonché come una nota interna dell' ICI (com. gen., all. 63), che descrive l' evoluzione delle trattative e in cui si legge:

    "Taking the various alternatives discussed at yesterday' s meeting we would prefer to limit the volume to be shared to no more than the market is expected to reach in 1981, say 1.35 million tonnes. Although there has been no further discussion with Shell, the four majors could set the lead by accepting a reduction in their 1980 target market share of about 0.35% provided the more ambitious smaller producers such as Solvay, Saga, DSM, Chemie Linz, Anic/SIR also tempered their demands. Provided the majors are in agreement the anomalies could probably be best handled by individual discussions at Senior level, if possible before the meeting in Zurich".

    (Fra le varie soluzioni discusse durante la riunione di ieri, preferiremmo che il quantitativo da dividere non superasse quello che si prevede che il mercato raggiunga nel 1981, ossia 1,35 milioni di tonnellate. Sebbene non vi siano state ulteriori discussioni con Shell, le quattro grandi potrebbero dare l' esempio accettando una riduzione dello 0,35% circa della loro quota di mercato prevista come obiettivo per il 1980, purché i produttori minori più ambiziosi, come Solvay, Saga, DSM, Chemie Linz, Anic/SIR, moderino anch' essi le loro pretese. Purché i maggiori produttori siano d' accordo, il miglior modo per trattare le anomalie sarebbe probabilmente quello di discuterle singolarmente a livello dirigenziale, se possibile prima della riunione di Zurigo).

    Questo documento è accompagnato da una proposta di compromesso espressa in cifre, che raffronta i risultati di ognuno rispetto al 1980 ("% of 1980 target").

    242 L' adozione di misure temporanee consistenti nella riduzione nel periodo febbraio-marzo 1981 delle vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo concordato l' anno precedente risulta dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981, nel quale si legge:

    "In the meantime (febbraio-marzo) monthly volume would be restricted to 1/12 of 85% of the 1980 target with a freeze on customers".

    ((Nel frattempo (febbraio-marzo) si ridurrebbe il quantitativo mensile a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo 1980 con un congelamento dei clienti)).

    243 Il fatto che i produttori si siano assegnati per il resto dell' anno la stessa quota teorica dell' anno precedente ed abbiano controllato, scambiandosi mensilmente i dati relativi alle vendite, che queste ultime rispettassero la detta quota è provato dalla combinata lettura di tre documenti. Si tratta innanzitutto di una tabella datata 21 dicembre 1981 (com. gen., all. 67), che riproduce per ciascun produttore le vendite ripartite mese per mese e le cui ultime tre colonne relative a novembre e dicembre nonché al totale annuo sono state aggiunte a mano. Si tratta poi di una tabella non datata, redatta in italiano, intitolata "Scarti per società" e reperita presso l' ICI (com. gen., all. 65), in cui sono poste a confronto, per ciascun produttore e per il periodo gennaio-dicembre 1981, le cifre delle vendite "actual" con le cifre "theoretic.(al)" (teoriche). Si tratta infine di una tabella senza data, reperita presso l' ICI (com. gen., all. 68), nella quale si raffrontano, per ciascun produttore e per il periodo gennaio-novembre 1981, le cifre delle vendite e le quote di mercato con quelle del 1979 e del 1980 e si effettua una proiezione per la fine dell' anno.

    244 Effettivamente, la prima tabella mostra come i produttori si siano scambiati i dati delle rispettive vendite mensili. Combinato con il raffronto tra tali dati e quelli relativi al 1980 - raffronto operato nelle altre due tabelle concernenti lo stesso periodo - tale scambio d' informazioni, trattandosi di dati che un operatore indipendente custodisce gelosamente come segreti aziendali, corrobora le conclusioni formulate nella decisione.

    245 La partecipazione della ricorrente a queste diverse iniziative discende, da un lato, dalla sua partecipazione alle riunioni durante le quali si sono svolte tali operazioni - e, in particolare, ad una delle due riunioni del gennaio 1981 - e, dall' altro, dalla menzione del suo nome nei vari documenti prima richiamati. In questi ultimi compaiono del resto alcuni dati, riguardo ai quali è opportuno ricordare che l' ICI, nella sua risposta a un quesito scritto posto dal Tribunale - cui altre ricorrenti fanno riferimento nelle proprie risposte -, ha dichiarato che non sarebbe stato possibile stabilirli in base alle statistiche del sistema Fides.

    246 Per quanto riguarda il 1982, il Tribunale rileva che si rimprovera ai produttori di aver partecipato alle trattative miranti ad un accordo in materia di quote per quell' anno; di aver espresso, in tale ambito, le proprie aspirazioni in termini di tonnellate; di aver comunicato nelle riunioni, in mancanza di un accordo definitivo, i dati relativi alle loro vendite mensili durante il primo semestre, confrontandoli con la percentuale realizzata nell' anno precedente, e di essersi adoperati, durante il secondo semestre, per limitare le loro vendite mensili alla percentuale dell' intero mercato raggiunta nel primo semestre del 1982.

    247 L' esistenza di trattative tra i produttori volte all' istituzione di un sistema di quote e la comunicazione, in tale ambito, delle loro aspirazioni sono attestate, in primo luogo, da un documento intitolato "Scheme for discussions 'quota system 1982' " ("Schema per la discussione di un sistema di quote per il 1982"; com. gen., all. 69), nel quale sono indicati per tutti i destinatari della decisione, tranne la Hercules, il tonnellaggio che ciascuno riteneva spettargli e, inoltre, per taluni di essi (tutti tranne l' Anic, la Linz, la Petrofina, la Shell e la Solvay), il tonnellaggio che, a loro avviso, doveva essere attribuito agli altri produttori; in secondo luogo, da una nota dell' ICI intitolata "Polypropylene 1982, Guidelines" (("Polipropilene 1982, linee direttrici"; com. gen., all. 70, lett. a) )), nella quale l' ICI fa un' analisi delle trattative in corso; in terzo luogo, da una tabella datata 17 febbraio 1982 ((com. gen., all. 70, lett. b) )), in cui si confrontano varie proposte di ripartizione delle vendite, una delle quali, intitolata "ICI Original Scheme" ("Schema originario ICI"), costituisce oggetto, in un' altra tabella manoscritta, di leggere modifiche ad opera della Monte in una colonna intitolata "Milliavacca 27/1/82" ((si tratta del nome di un dipendente della Monte; com. gen., all. 70, lett. c) )); in ultimo luogo, da una tabella redatta in italiano (com. gen., all. 71), che costituisce una proposta complessa (descritta nel punto 58, secondo capoverso, parte finale, della decisione).

    248 Le misure adottate per il primo semestre risultano dal resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24), nel quale si legge in particolare:

    "To support the move a number of other actions are needed a) limit sales volume to some agreed prop. of normal sales".

    ((Per sostenere l' azione sono necessarie talune altre misure a) limitare il volume delle vendite ad una determinata prop.(orzione) concordata delle vendite normali)).

    L' attuazione di tali misure è attestata dal resoconto della riunione del 9 giugno 1982 (com. gen., all. 25), al quale è allegata una tabella che riproduce, per ciascun produttore, la cifra "actual" delle vendite del periodo gennaio-aprile 1982 confrontata con una cifra "theoretical based on 1981 av(erage) market share" (teorica calcolata in base alla quota media di mercato del 1981), nonché dal resoconto della riunione del 20 e 21 luglio 1982 (com. gen., all. 26) relativamente al periodo gennaio-maggio 1982 e dal resoconto del 20 agosto 1982 (com. gen., all. 28) relativamente al periodo gennaio-luglio 1982.

    249 Le misure prese per il secondo semestre sono provate dal resoconto della riunione del 6 ottobre 1982 (com. gen., all. 31), nel quale si legge che: "In October this would also mean restraining sales to the Jan/June achieved market share of a market estimated at 100 kt" (in ottobre ciò significherà anche limitare le vendite alla quota di mercato ottenuta nel periodo gennaio-giugno su un mercato stimato in 100 kt) e che: "Performance against target in September was reviewed" (i risultati ottenuti rispetto all' obiettivo di settembre sono stati riesaminati). Al detto resoconto è allegata una tabella, intitolata "September provisional sales versus target (based on Jan-June market share applied to demand est(imated) at 120 Kt)" (("Vendite previste per settembre rispetto all' obiettivo (calcolato in base alla quota di mercato gennaio-giugno applicata a una domanda valutata in 120 kt)" )). Il mantenimento di tali misure è confermato dal resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), al quale è allegata una tabella in cui sono raffrontate, per il novembre 1982, le vendite "Actual" con le cifre "Theoretical", calcolate a partire da "J-June % of 125 Kt" (percentuale g-giugno di 125 kt). Al riguardo, la nota interna dell' ICI del dicembre 1982 (com. gen., all. 35), che deplora l' assenza di un accordo in materia di quote, non è tale da inficiare questa ricostruzione, in quanto quel che si deplora è la mancanza di un accordo per il 1983, il che si ricava dal passo seguente:

    "I feel it is essential for the meeting (si tratta indubbiamente della riunione del 21 dicembre 1982) to decide on the first quarter volume as any delay until January would mean that a very significant part of the agreement period will already have been committed. (...) Also, the agreement must start in January if any benefits accruing from it will be recognised before the end of March".

    ((Ritengo essenziale per l' incontro che si prenda una decisione sui quantitativi per il primo trimestre, in quanto ogni rinvio sino a gennaio significherebbe ritrovarsi con una grossissima parte del periodo cui farebbe riferimento l' accordo già pianificata (...). L' accordo deve dunque diventare operativo in gennaio se vorremo sperimentarne i conseguenti benefici prima della fine di marzo)).

    250 Il Tribunale rileva che, per quanto concerne il 1981 e i due semestri del 1982, la Commissione ha giustamente desunto dal reciproco controllo, nel corso delle riunioni periodiche, sull' attuazione di un sistema di limitazione delle vendite mensili con riferimento ad un periodo anteriore che tale sistema era stato adottato dai partecipanti alle riunioni.

    251 Quanto al 1983, il Tribunale rileva che dai documenti prodotti dalla Commissione (com. gen., all. 33, 85 e 87) risulta che alla fine del 1982 e all' inizio del 1983 i produttori di polipropilene discussero di un sistema di quote relativo al 1983, che la ricorrente ha partecipato alle riunioni durante le quali si sono svolte dette discussioni, che in tali occasioni essa ha fornito dati riguardanti le sue vendite e che nella tabella 2 allegata al resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), accanto alla quota scritta a fronte del nome della ricorrente, compare l' annotazione "accettabile".

    252 Ne consegue che la ricorrente ha partecipato alle trattative organizzate al fine di giungere alla realizzazione di un regime di quote per il 1983.

    253 Quanto alla questione se tali trattative abbiano effettivamente avuto successo per quanto riguarda i primi due trimestri del 1983, come si afferma nella decisione (punti 63, terzo capoverso, e 64), il Tribunale rileva che dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40) emerge che la ricorrente - così come altre nove imprese - ha indicato in quella sede i dati relativi alle sue vendite di maggio. Inoltre, nel resoconto di una riunione interna del gruppo Shell del 17 marzo 1983 (com. gen., all. 90) si legge:

    "... and would lead to a market share of approaching 12% and well above the agreed Shell target of 11%. Accordingly the following reduced sales targets were set and agreed by the integrated companies".

    (( (...) e porterebbe a una quota di mercato prossima al 12%, che sarebbe di molto superiore all' obiettivo Shell concordato dell' 11%. Pertanto sono stati fissati e concordati dalle imprese del gruppo i seguenti, più limitati, obiettivi di vendita)).

    Sono indicati i nuovi obiettivi, espressi in tonnellate, dopo di che si rileva:

    "this would be 11.2 Pct of a market of 395 kt. The situation will be monitored carefully and any change from this agreed plan would need to be discussed beforehand with the other PIMS members".

    (ciò rappresenterebbe l' 11,2% di un mercato di 395 kt. La situazione sarà attentamente seguita ed ogni modifica di questo piano concordato sarà previamente discussa con gli altri membri del PIMS).

    254 Al riguardo, secondo il Tribunale, la Commissione ha giustamente desunto dalla lettura combinata di questi due documenti che le trattative tra i produttori portarono all' istituzione di un sistema di quote. Infatti la nota interna del gruppo Shell indica che questa impresa chiedeva alle proprie società nazionali di vendita di limitare le vendite, non per ottenere la diminuzione del volume complessivo delle vendite del gruppo Shell, ma per limitare all' 11% l' intera quota di mercato del gruppo. Tale limitazione, espressa in termini di quota di mercato, può spiegarsi solo nell' ambito di un sistema di quote. Inoltre, il resoconto della riunione del 1 giugno 1983 costituisce un ulteriore indizio dell' esistenza di tale sistema, poiché uno scambio di informazioni relative alle vendite mensili dei vari produttori ha lo scopo primario di controllare il rispetto degli impegni assunti.

    255 Si deve infine rilevare che la cifra dell' 11%, come quota di mercato della Shell, figura non solo nella nota interna della Shell, ma anche in altri due documenti, vale a dire una nota interna dell' ICI, in cui quest' ultima rileva che la Shell proponeva la cifra suddetta per sé, per la Hoechst e per l' ICI (com. gen., all. 87), e il resoconto, redatto dall' ICI, di una riunione del 29 novembre 1982 fra l' ICI e la Shell, nella quale veniva richiamata la proposta precedente (com. gen., all. 99).

    256 Le considerazioni precedenti evidenziano che i timori dell' ICI, manifestati nella sua nota interna del dicembre 1982 (com. gen., all. 35), di non vedere attuato un sistema di quote per il 1983 non si sono rivelate fondate e che i produttori, a dispetto delle nette divergenze di opinioni all' inizio delle trattative (com. gen., all. 74-84), sono giunti ad attuare un sistema del genere, dato che le proposte di compromesso giudicate accettabili da alcuni produttori (com. gen., all. 33, tabella 2) sono state alla fine accolte da tutti.

    257 Occorre osservare che l' argomento della ricorrente ricavato dalla diminuzione della sua quota di mercato, dalle variazioni di quelle degli altri produttori e dal superamento delle asserite quote non è tale da inficiare la sua partecipazione alla fissazione di obiettivi in materia di quantitativi di vendita. Infatti, la decisione ha accusato i produttori non di aver rispettato le quote, bensì semplicemente di averle concordate.

    258 Il Tribunale inoltre ricorda che sia il confronto dei dati sulle vendite della ricorrente e degli altri produttori con gli obiettivi in materia di quantitativi di vendita loro assegnati sia il fatto che essi, in determinati periodi, davano notizia delle loro vendite dimostrano che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il regime di quote riguardava non soltanto le qualità base, ma tutti i tipi di polipropilene.

    259 Va aggiunto che, siccome le varie misure di limitazione dei quantitativi di vendita avevano lo stesso scopo - cioè ridurre la pressione esercitata sui prezzi dall' offerta esuberante -, giustamente la Commissione ha concluso che tali misure si inserivano in un sistema di quote.

    260 Occorre inoltre far osservare che, per poter provare la ricostruzione suesposta, la Commissione non ha avuto bisogno di ricorrere a documenti da essa non menzionati nelle sue comunicazioni degli addebiti o da essa non trasmessi alla ricorrente; in particolare, non ha avuto bisogno di ricorrere al resoconto dell' ICI della riunione del 10 marzo 1982.

    261 Viste le suesposte considerazioni, occorre concludere che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente faceva parte dei produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti sugli obiettivi in materia di quantitativi di vendita per il 1979, il 1980 e la prima metà del 1983 e sulla limitazione delle loro vendite mensili, con riferimento ad un periodo precedente, per il 1981 e per il 1982, menzionati nella decisione e che si inserivano in un sistema di quote.

    2. Applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE

    A - Qualificazione giuridica

    a) Atto impugnato

    262 Secondo la decisione (punto 81, primo capoverso), il complesso di programmi e di accordi decisi nel contesto del sistema delle riunioni regolari ed istituzionalizzate ha costituito un unico "accordo" continuato ai sensi dell' art. 85, n. 1.

    263 Nel caso di specie, i produttori, sottoscrivendo un piano comune inteso a regolare i prezzi e l' offerta nel mercato del polipropilene, avrebbero partecipato ad un accordo quadro generale che si sarebbe concretato in una serie di più particolareggiati subaccordi, stipulati di volta in volta (decisione, punto 81, terzo capoverso).

    264 La decisione (punto 82, primo capoverso) prosegue rilevando che nell' applicazione specifica del piano generale fu raggiunto un espresso accordo in molti campi, come le iniziative singole in materia di prezzi e i sistemi di quote annuali. In certi casi i produttori potrebbero, senza dubbio, non aver raggiunto un accordo su un piano definitivo - per esempio le quote del 1981 e del 1982 -, ma il fatto che siano stati adottati provvedimenti di ripiego, tra cui lo scambio di informazioni e il controllo delle vendite mensili effettive in rapporto ai risultati ottenuti in un precedente periodo di riferimento, non soltanto presupporrebbe un accordo esplicito di istituire ed applicare siffatte misure, ma indicherebbe anche un accordo implicito inteso a salvaguardare per quanto possibile la posizione dei singoli produttori.

    265 La conclusione dell' esistenza di un accordo continuo non sarebbe alterata dal fatto che, inevitabilmente, taluni produttori non fossero presenti ad ogni riunione: ogni "iniziativa" richiedeva vari mesi per la sua programmazione e attuazione e il fatto che un produttore risultasse assente in una determinata occasione sarebbe irrilevante ai fini della sua partecipazione all' accordo (decisione, punto 83, primo capoverso).

    266 Secondo la decisione (punto 86, primo capoverso), la realizzazione dell' intesa, in base ad un piano comune dettagliato, ha costituito un "accordo" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.

    267 Sempre nella decisione (punto 86, secondo capoverso) si rileva poi che le nozioni di "accordi" e "pratiche concordate" sono distinte, ma possono verificarsi fattispecie in cui la collusione presenta elementi di entrambe queste forme di cooperazione illecita.

    268 La "pratica concordata" costituirebbe una forma di cooperazione in cui le imprese, pur senza giungere alla stipulazione di un vero e proprio accordo, consapevolmente sostituiscono la reciproca collaborazione pratica ai rischi della concorrenza (decisione, punto 86, terzo capoverso).

    269 Secondo la decisione (punto 87, primo capoverso), la creazione, nel Trattato, di una nozione separata di "pratica concordata" ha lo scopo di precludere l' evenienza di intese suscettibili di eludere l' applicazione dell' art. 85, n. 1, che, senza configurare un vero e proprio accordo, costituiscono in pratica una consapevole collaborazione a danno della concorrenza. Ciò avverrebbe, per esempio, quando ciascuna impresa informa in anticipo le altre della condotta che intende tenere, affinché regolino il loro comportamento sapendo che i concorrenti si comportano nello stesso modo (v. sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata).

    270 Nella sentenza 16 dicembre 1975, Suiker Unie / Commissione (cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc. pag. 1663), la Corte avrebbe affermato che i criteri del coordinamento e della collaborazione stabiliti dalla sua giurisprudenza non richiedono l' elaborazione di un vero e proprio "piano", ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato CEE in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che egli intende seguire sul mercato comune. La suddetta esigenza di autonomia non escluderebbe il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, ma vieterebbe rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente effettivo o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso o prevede di tenere egli stesso sul mercato (decisione, punto 87, secondo capoverso). Tale comportamento potrebbe ricadere sotto l' art. 85, n. 1, in quanto "pratica concordata", anche se le parti non abbiano raggiunto previamente un accordo su un piano comune che ne definisca la posizione sul mercato, ma adottino o aderiscano a pratiche collusive che facilitino il coordinamento del loro comportamento commerciale (decisione, punto 87, terzo capoverso, prima frase).

    271 Nella decisione (punto 87, terzo capoverso, terza frase) si considera inoltre che in un' intesa complessa può accadere che taluni produttori non approvino decisamente gli orientamenti concordati dagli altri, pur dichiarandosi disposti ad appoggiarli e comportandosi di conseguenza. Per certi aspetti, la cooperazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione dell' accordo generale presenterebbero pertanto le caratteristiche di una pratica concordata (decisione, punto 87, terzo capoverso, quinta frase).

    272 Secondo la decisione (punto 87, quarto capoverso), non rileva dunque tanto la distinzione tra "pratica concordata" e "accordo" quanto quella tra forme di collusione che ricadono sotto l' art. 85, n. 1, e il semplice comportamento parallelo, privo di qualsiasi elemento di concertazione. Nella fattispecie sarebbe quindi del tutto irrilevante la precisa forma assunta dagli accordi collusivi.

    273 Nella decisione (punto 88, primo e secondo capoverso) si constata che la maggioranza dei produttori ha sostenuto durante la procedura amministrativa che la loro condotta in relazione alle asserite iniziative in materia di prezzi non è riconducibile ad alcun "accordo" ai sensi dell' art. 85 (v. decisione, punto 82) e che essa non rientra neppure nella nozione di pratica concordata. Perché tale pratica si concreti (essi sostengono) è necessario un "atto manifesto" sul mercato, atto che a loro giudizio sarebbe mancato nella fattispecie poiché mai vennero comunicati ai clienti listini o "prezzi obiettivo". La decisione respinge questo argomento rilevando che nella fattispecie sussiste la prova di una pratica concordata, in quanto ai partecipanti fu chiesto di prendere certe misure per la realizzazione del loro obiettivo comune. Le varie iniziative in materia di prezzi risulterebbero dai verbali e non si potrebbe negare una corrispondenza dei comportamenti dei singoli produttori in ordine alla loro applicazione. Le iniziative prese dai produttori, sia singolarmente che collettivamente, risulterebbero dalle prove documentali quali verbali di riunione, note interne, istruzioni e circolari agli uffici vendite e lettere ai clienti. L' esistenza di listini "ufficiali" dei prezzi sarebbe del tutto irrilevante, giacché le istruzioni in materia di prezzi non solo proverebbero senza possibilità di dubbio che ogni produttore agiva in vista dell' obiettivo comune, ma, dato il loro contenuto e scaglionamento nel tempo, rafforzerebbero altresì la prova della collusione.

    b) Argomenti delle parti

    274 La ricorrente rileva che la Commissione intende ricondurre le nozioni di "accordo" e di "pratica concordata" alla nozione comune di "collusione" e che, nel dispositivo della decisione, arriva persino a porre i due concetti sullo stesso piano. Così, la Commissione riterrebbe che lo scambio, tra imprese, di informazioni riguardanti il loro comportamento futuro sul mercato debba già essere considerato integrante gli estremi di un' infrazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.

    275 Essa critica il fatto che la Commissione giudichi indifferente che la violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE sia stata commessa sotto forma di accordo o di pratica concordata, visto che nella fattispecie la collusione presenta elementi tanto dell' una quanto dell' altra forma di collaborazione illecita. Essa ritiene che la Commissione sia obbligata a qualificare l' infrazione o solo come accordo o solo come pratica concordata, poiché queste due infrazioni non avrebbero gli stessi elementi costitutivi. In sede di replica, la ricorrente contesta alla Commissione di non operare più nemmeno una "ricostruzione alternativa", bensì una ricostruzione cumulativa", in quanto si troverebbero riuniti gli elementi costitutivi sia dell' accordo sia della pratica concordata.

    276 La ricorrente sostiene che tale tesi è erronea sia in diritto sia in fatto e che essa ha in realtà lo scopo di sanzionare un tentativo di restrizione della concorrenza, in violazione del principio "nulla poena sine lege", poiché simili tentativi esulerebbero dalle previsioni del diritto comunitario della concorrenza.

    277 E' opinione della ricorrente che, affinché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, sia necessario provare, oltre i contatti diretti o indiretti, l' esistenza di un concorso di volontà. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0009.4

    278 Essa ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 172-180 della motivazione; e 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, conclusioni, Racc. pag. 674), la pratica concordata è il risultato della combinazione di una concertazione (elemento soggettivo) e di un comportamento corrispondente sul mercato (elemento oggettivo), tra loro collegati in forza di un nesso di causalità. La Commissione non potrebbe pertanto ritenere che una concertazione riguardante una limitazione della concorrenza basti da sola a integrare gli estremi della pratica concordata (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punto 66 della motivazione). Sarebbe necessario esaminare il comportamento sul mercato e verificare successivamente se tale comportamento possa spiegarsi solo mediante una concertazione preventiva fra le imprese o se possa spiegarsi anche in forza di altri fattori.

    279 La ricorrente sostiene che nella fattispecie la Commissione avrebbe pertanto dovuto distinguere, in relazione a ciascuna delle asserite infrazioni, se si trattasse di un accordo o di una pratica concordata. Nel primo caso, essa avrebbe dovuto accertare in che misura la Huels avesse aderito ad accordi restrittivi della concorrenza. Nel secondo, non essendo sufficiente la mera esistenza di una concertazione, si sarebbe dovuto accertare la realizzazione sul mercato di un comportamento corrispondente a detta concertazione. Ebbene, la Commissione non avrebbe addotto tali prove né in materia di prezzi né in materia di quote. In relazione ai prezzi, le relative istruzioni interne che la Commissione cita come prove sarebbero irrilevanti per tre motivi: innanzitutto, non sarebbero simultanee, come evidenziato dalla tabella 7 della decisione; inoltre, sarebbero meramente interne e non potrebbero pertanto servire ad accertare il comportamento esterno dell' impresa; infine, riguarderebbero appena una minima parte del periodo incriminato.

    280 Essa sostiene inoltre che, anche se si accogliesse la tesi della Commissione, la quale mira a sanzionare un semplice scambio di informazioni, la decisione sarebbe nondimeno viziata. Infatti, da un lato, la Commissione non avrebbe dimostrato che tali informazioni riguardavano non il comportamento tenuto in passato dalle imprese, bensì la loro azione futura. Dall' altro, le asserite infrazioni potrebbero essere qualificate al massimo pratiche concordate, il che renderebbe ingiustificata l' accusa della Commissione riguardante l' esistenza di un "accordo quadro", di un "piano principale" o di un "accordo generale", di cui la Commissione non riuscirebbe a fornire la prova.

    281 Secondo la Commissione, invece, la questione se una collusione o un' intesa vada qualificata, sotto il profilo giuridico, accordo o pratica concordata ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE, o se tale collusione contenga elementi dell' uno e dell' altra, riveste un' importanza trascurabile. Infatti, i termini "accordo" e "pratica concordata" ricomprenderebbero i vari tipi di intese mediante le quali imprese concorrenti, invece di stabilire in modo indipendente la propria linea di condotta concorrenziale futura, si impongono reciprocamente una limitazione della loro libertà d' azione sul mercato, mettendosi direttamente o indirettamente in contatto fra loro.

    282 La Commissione sostiene che l' uso dei vari termini nell' art. 85 ha lo scopo di vietare l' intera gamma di strumenti di collusione e non quello di riservare a ciascuno di essi un diverso trattamento. Di conseguenza, il tracciato della linea di demarcazione tra i vari termini miranti a coprire nella sua interezza la gamma delle condotte vietate sarebbe privo di qualsiasi rilevanza giuridica. La ratio legis dell' introduzione della nozione di "pratica concordata" nell' art. 85 consisterebbe nel ricomprendere, oltre agli accordi, tipi di collusione che rispecchiano solo una forma di coordinamento di fatto o una cooperazione pratica, ma che possono ciononostante falsare la concorrenza (sentenza 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punti 64-66 della motivazione).

    283 La Commissione sottolinea come dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 173 e 174 della motivazione) risulti che si tratta di opporsi a qualsiasi contatto, diretto o indiretto, fra operatori avente lo scopo o l' effetto di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare a un concorrente del genere il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato. L' esistenza di una pratica concordata si situerebbe quindi già al livello del contatto fra concorrenti che precede il loro comportamento sul mercato.

    284 Per la Commissione vi è pratica concordata già quando vi è una concertazione avente lo scopo di limitare la reciproca autonomia delle imprese, a prescindere da comportamenti concreti sul mercato. Secondo la Commissione, la discussione verte in realtà sul significato della parola "pratica". Contrariamente a quanto sostenuto, "pratica" non avrebbe il significato ristretto di "comportamento sul mercato", ma potrebbe designare il semplice fatto di prendere contatto con altri operatori allo scopo di definire una reciproca limitazione d' autonomia.

    285 La Commissione aggiunge che, se si ritenesse necessaria la contestuale sussistenza di entrambi gli elementi (concertazione e comportamento sul mercato) per configurare la pratica concordata, si escluderebbe dalla sfera d' applicazione dell' art. 85 tutta una gamma di pratiche aventi lo scopo, ma non necessariamente l' effetto, di falsare la concorrenza sul mercato comune. Si finirebbe così col neutralizzare parzialmente la portata dell' art. 85. Inoltre, secondo la Commissione, la tesi della ricorrente non è conforme alla giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di pratica concordata (sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punto 66 della motivazione; 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punto 26 della motivazione, e 14 luglio 1981, Zuechner, causa 172/80, Racc. pag. 2021, punto 14 della motivazione). Contrariamente a quanto assume la ricorrente, questa giurisprudenza si riferirebbe, di volta in volta, a pratiche sul mercato non già come a un elemento costitutivo dell' infrazione, ma come a un elemento di fatto dal quale la concertazione può essere desunta. Secondo questa giurisprudenza, non sarebbe necessario che sussista un comportamento effettivo sul mercato; sarebbe sufficiente un contatto fra operatori economici, caratteristico della loro rinuncia alla necessaria autonomia.

    286 Per la Commissione, quindi, non occorre, perché sussista infrazione dell' art. 85, che le imprese abbiano attuato quanto concordato. Il comportamento vietato dall' art. 85, n. 1, è pienamente realizzato quando l' intenzione di sostituire una cooperazione ai rischi della concorrenza viene concretata in una concertazione, anche se successivamente non si verifichino comportamenti sul mercato che possano essere accertati.

    287 La Commissione ne deduce, per quanto riguarda la prova, che l' accordo e la pratica concordata possono essere dimostrati con l' ausilio di prove dirette e indirette. Nella fattispecie essa non avrebbe avuto bisogno di ricorrere a prove indirette, come il comportamento parallelo sul mercato, poiché disponeva di elementi di prova diretta dell' intesa, segnatamente dei resoconti delle riunioni.

    288 La Commissione conclude sottolineando che essa aveva il potere di qualificare l' infrazione rilevata nella fattispecie in via principale come accordo e, in subordine e nella misura del necessario, come pratica concordata.

    c) Giudizio del Tribunale

    289 Si deve osservare che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, la Commissione ha qualificato ciascun elemento di fatto rilevato a carico della ricorrente come accordo o come pratica concordata ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Risulta infatti dalla lettura combinata dei punti 80, secondo capoverso, 81, terzo capoverso, e 82, primo capoverso, della decisione che la Commissione ha qualificato, in via principale, "accordo" ciascuno di tali vari elementi.

    290 Del pari, dalla lettura combinata dei punti 86, secondo e terzo capoverso, 87, terzo capoverso, e 88 della decisione risulta che la Commissione ha qualificato, in subordine, "pratiche concordate" gli elementi dell' infrazione quando questi non consentivano di affermare che le parti avevano previamente raggiunto un accordo su un piano comune che ne definisse l' azione sul mercato, bensì che avevano adottato, o avevano aderito a, pratiche collusive che facilitassero il coordinamento della loro attività commerciale, ovvero quando tali elementi dell' infrazione non consentivano di stabilire, in ragione della complessità dell' intesa, che taluni produttori avevano espressamente approvato gli orientamenti concordati dagli altri, ma solo che essi si erano dichiarati disposti ad appoggiarli e si erano comportati di conseguenza. Così, la Commissione conclude nella decisione che, sotto taluni profili, la collaborazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione di un accordo generale possono presentare le caratteristiche di una pratica concordata.

    291 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte risulta come, perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, sia sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v. sentenze 15 luglio 1970, causa 41/69, già citata, punto 112 della motivazione, e 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 86 della motivazione). Pertanto la Commissione poteva qualificare "accordi" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE i concorsi di volontà fra la ricorrente ed altri produttori di polipropilene, che essa ha adeguatamente provato e che vertevano su iniziative in materia di prezzi, su misure destinate ad agevolare l' attuazione di tali iniziative, su obiettivi in materia di quantitativi di vendita per il 1979, per il 1980 e per la prima metà del 1983 nonché su misure di limitazione delle vendite mensili, con riferimento a un periodo precedente, per il 1981 e il 1982.

    292 Inoltre, giustamente la Commissione, avendo sufficientemente provato che gli effetti delle iniziative in materia di prezzi si sono prodotti sino al novembre 1983, ha considerato che l' infrazione si sia protratta almeno sino a tale mese. Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che l' art. 85 si applica anche agli accordi che non sono più in vigore, ma che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale (sentenza 3 luglio 1985, Binon, causa 243/83, Racc. pag. 2015, punto 17 della motivazione).

    293 Per definire la nozione di pratica concordata occorre rifarsi alla giurisprudenza della Corte, da cui risulta che i criteri del coordinamento e della collaborazione, messi in evidenza dalla stessa giurisprudenza, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato CEE in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che ciò non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 173 e 174 della motivazione).

    294 Nella fattispecie la ricorrente ha partecipato a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita, nel corso delle quali imprese concorrenti si scambiavano informazioni sui prezzi che auspicavano venissero praticati sul mercato, sui prezzi che si proponevano di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritenevano necessarie, sui dati relativi alle loro vendite o sull' identità dei loro clienti. In tal modo la ricorrente ha preso parte, con i suoi concorrenti, ad una concertazione avente lo scopo di influire sul rispettivo comportamento sul mercato e di manifestare il comportamento che ciascun produttore si proponeva di tenere esso stesso sul mercato.

    295 Pertanto, la ricorrente non ha soltanto perseguito lo scopo di eliminare anticipatamente l' incertezza quanto al comportamento futuro dei suoi concorrenti, ma ha dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso delle dette riunioni per definire la condotta che intendeva seguire sul mercato. Del pari, i suoi concorrenti hanno dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, per definire la condotta che intendevano seguire sul mercato, delle informazioni loro rivelate dalla ricorrente circa il comportamento che aveva deciso, o prevedeva, di tenere essa stessa sul mercato.

    296 Ne consegue che giustamente, consideratone lo scopo, la Commissione ha qualificato, in subordine, pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE le riunioni periodiche di produttori di polipropilene alle quali la ricorrente ha partecipato tra la fine del 1978 o l' inizio del 1979 e il settembre 1983.

    297 Quanto al problema se la Commissione potesse ritenere sussistente un' infrazione unica, qualificata nell' art. 1 della decisione "accordo e pratica concordata", il Tribunale ricorda che le varie pratiche concordate rilevate e i vari accordi conclusi si inserivano, data l' identità dei loro scopi, in sistemi di riunioni periodiche e di fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quote.

    298 Si deve sottolineare che tali sistemi facevano parte di una serie di iniziative delle imprese di cui trattasi miranti ad un unico scopo economico, quello di falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene. Sarebbe quindi artificioso frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato da un' unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte. Infatti, la ricorrente ha partecipato per anni ad un insieme integrato di sistemi costituenti un' infrazione unica che si è gradualmente concretata sia attraverso accordi sia attraverso pratiche concordate illeciti.

    299 Va rilevato che la Commissione poteva, inoltre, qualificare tale infrazione unica come "accordo e pratica concordata", poiché era composta ad un tempo da elementi che andavano qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate". Infatti, trattandosi di un' infrazione complessa, la duplice qualifica attribuita dalla Commissione nell' art. 1 della decisione dev' essere intesa non come una qualifica che richieda simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata, ma nel senso che essa designa un tutto complesso di elementi di fatto, taluni dei quali sono stati qualificati accordi ed altri pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, il quale non prevede qualifiche specifiche per questo tipo di infrazione complessa.

    300 Di conseguenza, la censura della ricorrente dev' essere respinta.

    B - Effetto restrittivo sulla concorrenza

    a) Atto impugnato

    301 Nella decisione (punto 90, primo e secondo capoverso) si rileva che, siccome l' oggetto dell' accordo è manifestamente anticoncorrenziale, non è strettamente necessario, ai fini dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, dimostrare che anche l' effetto di tale accordo è pregiudizievole alla concorrenza. Nella fattispecie, però, le risultanze probatorie evidenzierebbero che l' accordo ha prodotto veramente un effetto sostanziale sulle condizioni di concorrenza.

    b) Argomenti delle parti

    302 La ricorrente sostiene che i vari studi da essa prodotti dimostrano che gli asseriti accordi e pratiche concordate non hanno avuto effetti sulla concorrenza, la quale si sarebbe mantenuta vivace durante la loro attuazione, e che essa stessa ha tenuto un comportamento concorrenziale sul mercato.

    303 La Commissione contesta l' asserzione secondo la quale, da un lato, i produttori di polipropilene, i quali hanno partecipato all' intesa, non abbiano modificato il loro comportamento sul mercato in funzione degli accordi e dei contatti stabiliti tra di loro e, dall' altro, questi ultimi non abbiano avuto effetti sulla concorrenza. Infatti, tutte le istruzioni in materia di prezzi disponibili riguardo alla ricorrente concorderebbero perfettamente con gli accordi conclusi durante le riunioni e nulla lascerebbe supporre che le cose siano andate diversamente nei periodi per i quali non si dispone di istruzioni del genere. Benché tale comportamento possa non aver sempre raggiunto i risultati sperati, persino in tali casi i produttori avrebbero basato le loro trattative con i clienti sui prezzi convenuti. L' elemento essenziale non consisterebbe tanto nel successo delle iniziative concordate quanto nell' obiettivo di una restrizione della concorrenza, di cui dette iniziative dovevano consentire la realizzazione. Lo stesso varrebbe per gli accordi in materia di quote, come dimostrerebbe la tabella 8 della decisione. Sebbene riconosca che l' intesa non ha sempre avuto l' effetto di restringere la concorrenza, la Commissione ritiene che per l' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE ciò abbia scarsa rilevanza, poiché è sufficiente che l' intesa abbia lo scopo di giungere a una restrizione della concorrenza.

    c) Giudizio del Tribunale

    304 Il Tribunale rileva che l' argomento della ricorrente mira sostanzialmente a dimostrare che la sua partecipazione alle riunioni regolari di produttori di polipropilene non giustificava il ricorso alle sanzioni previste dall' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, in quanto il comportamento concorrenziale sul mercato tanto suo quanto degli altri produttori dimostrerebbe che tale partecipazione era priva di effetti anticoncorrenziali.

    305 L' art. 85, n. 1, del Trattato CEE vieta, in quanto incompatibili con il mercato comune, tutti gli accordi tra imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano lo scopo o l' effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune, ed in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d' acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione e nel ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento.

    306 Il Tribunale ricorda che dalle sue valutazioni in merito alla ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione discende che le riunioni regolari cui la ricorrente ha partecipato con taluni concorrenti avevano come scopo la restrizione della concorrenza all' interno del mercato comune, soprattutto mediante la determinazione di prezzi obiettivo e di quantitativi di vendita e che, conseguentemente, la sua partecipazione a tali riunioni non era priva di scopi anticoncorrenziali ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.

    307 Pertanto, la censura dev' essere respinta.

    C - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri

    a) Atto impugnato

    308 Si afferma nella decisione (punto 93, primo capoverso) che l' accordo tra i produttori era tale da esercitare un considerevole effetto sugli scambi fra gli Stati membri.

    309 Nel caso in oggetto il carattere ampiamente diffuso dell' accordo collusivo, che riguardava praticamente tutto il commercio all' interno della CEE (nonché di altri paesi dell' Europa occidentale) per un prodotto industriale di grande importanza, non avrebbe potuto non provocare automaticamente un dirottamento degli scambi dai canali che si sarebbero sviluppati in mancanza di un simile accordo (decisione, punto 93, terzo capoverso). Secondo la decisione (punto 93, quarto capoverso), il fissare i prezzi a un livello artificiale, mediante un accordo, anziché lasciare al mercato la possibilità di trovare il proprio equilibrio, avrebbe sbilanciato la struttura della concorrenza all' interno della Comunità: le imprese sarebbero state esentate dalla necessità immediata di rispondere alle forze del mercato e di affrontare l' asserito problema degli eccessi di capacità.

    310 Sempre secondo la decisione (punto 94), è inevitabile che la fissazione di prezzi obiettivo per ciascuno Stato membro, discussi nei particolari perfino in riunioni nazionali quando era necessario tenere in una qualche considerazione le condizioni locali predominanti, abbia inciso in senso distorsivo sugli scambi commerciali e sugli effetti che le differenze di rendimento tra i vari produttori potevano avere sui prezzi. Il sistema di "guida contabile" ("account leadership"), in virtù del quale i clienti venivano indirizzati ai produttori particolarmente rinomati, avrebbe ulteriormente aggravato l' effetto degli accordi in materia di prezzi. La Commissione riconosce che, allorché stabilivano quote od obiettivi, i produttori non suddividevano le assegnazioni per Stato membro o per regione; senonché, l' esistenza stessa di una quota o di un obiettivo sarebbe tale da avere effetti restrittivi su quelle che potrebbero essere le opportunità di un produttore.

    b) Argomenti delle parti

    311 La ricorrente sostiene che l' asserita intesa, non essendo stata attuata, non ha potuto pregiudicare il commercio fra Stati membri, come dimostrerebbe la sua spettacolare penetrazione sul mercato dei vari Stati membri.

    312 Replica la Commissione che, anche dando per dimostrata la spettacolare penetrazione della Huels sui mercati di diversi Stati membri, essa poteva nondimeno giungere alla conclusione che il commercio interstatale e la struttura della concorrenza erano stati pregiudicati in quanto l' intesa avrebbe sviato gli scambi rispetto ai circuiti che si sarebbero formati altrimenti (sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 172 della motivazione).

    c) Giudizio del Tribunale

    313 Si deve rilevare che la Commissione non aveva l' obbligo di dimostrare che la partecipazione della ricorrente a un accordo e a una pratica concordata avesse avuto un effetto sensibile sugli scambi fra Stati membri. Infatti, ciò che importa, ai fini dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, è solo che gli accordi e le pratiche concordate possano pregiudicare il commercio fra Stati membri. A questo proposito, si deve constatare che le restrizioni della concorrenza rilevate potevano sviare le correnti commerciali dall' orientamento che avrebbero avuto altrimenti (v. sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 172 della motivazione).

    314 Al riguardo, occorre rilevare che le imprese che hanno partecipato all' infrazione accertata nella decisione detengono quasi per intero tale mercato; pertanto è assolutamente evidente che l' infrazione da esse congiuntamente realizzata era tale da poter pregiudicare il commercio fra Stati membri.

    315 Ne consegue che la Commissione ha provato sufficientemente, nei punti 93 e 94 della decisione, che l' infrazione alla quale ha partecipato la ricorrente poteva pregiudicare il commercio fra Stati membri e ciò senza che sia stato necessario dimostrare che la partecipazione individuale della ricorrente abbia influenzato tali scambi.

    316 Pertanto, la censura dev' essere respinta.

    D - Responsabilità collettiva

    a) Atto impugnato

    317 Nella decisione (punto 83, primo capoverso) si afferma che la conclusione dell' esistenza di un accordo continuo non sarebbe alterata dal fatto che, inevitabilmente, taluni produttori non fossero presenti ad ogni riunione; ogni "iniziativa" richiedeva vari mesi per la sua programmazione e attuazione ed il fatto che un produttore risultasse assente in una determinata occasione sarebbe irrilevante ai fini della sua partecipazione all' accordo. Comunque, sarebbe stata prassi normale che gli assenti venissero informati di quanto era stato deciso nelle riunioni. Tutte le imprese destinatarie della presente decisione avrebbero partecipato all' ideazione di piani globali e a dibattiti particolareggiati; ai fini della loro responsabilità non sarebbe rilevante che siano state assenti in occasione di una singola sessione (o, nel caso della Shell, abbiano disertato tutte le sessioni plenarie).

    318 Nella decisione (punto 83, secondo capoverso) si aggiunge che, nel caso in oggetto, il punto essenziale è che per un lungo periodo i produttori si sono concertati in vista di uno scopo comune: ciascuno di essi deve assumersi la propria responsabilità non soltanto per la funzione esercitata direttamente, ma anche per l' esecuzione dell' accordo nel suo complesso. Il grado della partecipazione di ciascun produttore andrebbe quindi stabilito con riferimento non già al periodo per il quale sono disponibili le sue istruzioni in materia di prezzi, ma all' intero periodo durante il quale egli avrebbe partecipato all' impresa comune.

    319 Tale considerazione si applicherebbe anche alla Anic e alla Rhône-Poulenc, che hanno lasciato il settore del polipropilene prima della data delle indagini effettuate dalla Commissione. Non sarebbe stato possibile reperire, per nessuna di queste due imprese, istruzioni in materia di prezzi agli uffici vendite, ma vi sarebbero documenti che ne attesterebbero la presenza a riunioni e la partecipazione a progetti riguardanti obiettivi in materia di volumi e di quote. L' accordo andrebbe considerato nel suo complesso e risulterebbe provata la loro partecipazione anche se non sarebbero state reperite le loro istruzioni sui prezzi (decisione, punto 83, terzo capoverso).

    b) Argomenti delle parti

    320 La ricorrente sostiene che nell' ambito del diritto della concorrenza non esiste la responsabilità collettiva. Pertanto, essa può essere ritenuta responsabile unicamente per il ruolo da lei svolto. Poiché l' asserito accordo generale sarebbe inesistente, la Huels ritiene che si dovrebbe dimostrare la sua partecipazione ad accordi specifici o a specifiche pratiche concordate, il che la Commissione non sarebbe stata in grado di fare. Essa nota, in particolare, che la sua partecipazione alle riunioni è stata limitata, come la stessa Commissione riconoscerebbe nella decisione (punto 105, secondo capoverso), rilevando che non esiste nessuna prova in merito alla partecipazione della Huels alle riunioni prima del 1979. Pertanto la Commissione non potrebbe, senza finire per imputare alla ricorrente atti di terzi, ritenere che la sua infrazione "può collocarsi alla metà del 1977", poiché è inconcepibile una partecipazione priva di atti di partecipazione.

    321 Essa sostiene che anche ad ammettere l' esistenza, asserita dalla Commissione, di un piano generale definito a partire dal 1977 e riguardante l' intero periodo della supposta intesa, la Huels non potrebbe essere ritenuta corresponsabile di infrazioni commesse prima della sua partecipazione alle riunioni, ossia prima del 1981, salvo che essa non avesse partecipato alle riunioni con la volontà di assumersi anche la responsabilità relativa a specifici comportamenti integranti una violazione continuata delle norme in materia di concorrenza, il che non è sostenuto nemmeno dalla Commissione. In realtà, la Commissione penserebbe di poter dedurre dalla partecipazione successiva al 1981 una corresponsabilità per il periodo precedente.

    322 La Commissione rileva che un accordo o una pratica concordata implicano necessariamente un' azione comune da parte di numerose imprese. Pertanto, non sarebbe necessario, per poter parlare di partecipazione a un' intesa, che gli interessati si trovino associati a ogni singola iniziativa.

    323 Essa ritiene che, in forza della sua partecipazione regolare alle riunioni a partire da un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979, la Huels sia corresponsabile per le decisioni assunte durante queste ultime. La ricorrente ha partecipato alle iniziative in materia di prezzi nonché agli accordi sulle quote e ha collaborato al sistema di "leadership contabile".

    324 La Commissione è ben lungi dal ritenere responsabile la ricorrente per infrazioni anteriori alla sua partecipazione alle riunioni, cioè precedenti un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979.

    c) Giudizio del Tribunale

    325 Dai giudizi espressi dal Tribunale in merito alla ricostruzione dei fatti e alla qualificazione giuridica operate dalla Commissione discende che quest' ultima ha sufficientemente fornito la prova della presenza in capo alla ricorrente di tutti gli elementi costitutivi dell' infrazione contestatagli nella decisione a partire dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979 e che, pertanto, essa non le ha imputato la responsabilità del comportamento di altri produttori.

    326 A tal riguardo, occorre precisare che il punto 83, secondo e terzo capoverso, della decisione non è in contraddizione con tale constatazione, poiché esso mira principalmente a giustificare l' accertamento dell' infrazione in capo a imprese per le quali la Commissione non ha reperito istruzioni in materia di prezzi per l' intera durata della loro partecipazione al sistema delle riunioni regolari.

    327 Di conseguenza, la censura dev' essere respinta.

    3. Conclusione

    328 Da tutto quello che precede discende che, poiché la ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione nei confronti della ricorrente per il periodo antecedente la fine del 1978 o l' inizio del 1979 non è stata sufficientemente dimostrata, l' art. 1 della decisione dev' essere annullato nella parte in cui rileva che la partecipazione della ricorrente all' infrazione risale a un momento indeterminato, ricompreso in detto periodo. Per il resto, le censure della ricorrente in merito alla ricostruzione dei fatti e all' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, operate dalla Commissione nell' atto impugnato, devono essere respinte.

    Sulla motivazione

    1. Motivazione insufficiente

    329 La ricorrente sostiene che la Commissione ha parlato delle perizie del prof. Albach e della relazione Coopers e Lybrand solo in modo superficiale e generico. La sua confutazione sarebbe insufficiente e non motivata in maniera documentata e comprensibile, come imposto dall' art. 190 del Trattato CEE e dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, già citata, punto 22 della motivazione). Una confutazione del genere non consentirebbe alla Corte di esercitare il suo controllo (sentenza 13 marzo 1985, Paesi Bassi / Commissione, cause riunite 296/82 e 318/82, Racc. pag. 809, punto 19 della motivazione). La motivazione della decisione non rivelerebbe le considerazioni che hanno guidato la Commissione né la ragione per la quale l' una o l' altra di esse abbia finito con il prevalere. La Commissione non avrebbe pertanto sufficientemente motivato la decisione, violando così l' art. 190 del Trattato CEE, secondo l' interpretazione fornitane dalla Corte (v. segnatamente sentenza 20 marzo 1959, Nold / Alta Autorità, causa 18/57, Racc. pag. 85, in particolare pag. 108).

    330 Replica la Commissione che la decisione è sufficientemente motivata, in quanto gli argomenti richiamati dalla ricorrente o erano irrilevanti o sono stati confutati nella decisione. Per quanto riguarda la sua confutazione delle perizie prodotte dalla ricorrente, la Commissione fa rinvio ai punti 72 e seguenti della decisione.

    331 La Commissione rileva che una parte della motivazione della decisione è dedicata a una puntigliosa valutazione delle tesi difensive dei vari produttori nonché della loro partecipazione all' intesa, e che tali elementi sono stati esaminati simultaneamente in considerazione del fatto che gli argomenti esposti su tale punto si sovrapponevano. Poiché gli argomenti sostenuti dalla Huels erano scarsamente fondati, la Commissione ha ritenuto che non occorresse riconoscere loro una rilevanza maggiore.

    332 Il Tribunale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v. segnatamente sentenze 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 66 della motivazione, e 10 dicembre 1985, Stichting Sigarettenindustrie / Commissione, cause riunite da 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, Racc. pag. 3831, punto 88 della motivazione), benché a norma dell' art. 190 del Trattato CEE la Commissione debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento nonché le considerazioni che l' hanno indotta ad adottarlo, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto addotti da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo. Ne consegue che la Commissione non è tenuta a rispondere su quei punti che le appaiano del tutto irrilevanti.

    333 Occorre rilevare che la Commissione, nei punti 72-74 della decisione, ha replicato alle perizie del prof. Albach e alla relazione Coopers e Lybrand.

    334 Per di più, dalle valutazioni espresse da questo Tribunale in merito all' accertamento dell' infrazione risulta che la Commissione ha replicato agli argomenti rilevanti addotti dalla ricorrente.

    335 Di conseguenza, la censura dev' essere respinta.

    2. Motivazione contraddittoria

    336 La ricorrente sostiene che sussiste un' ulteriore violazione dell' art. 190 del Trattato CEE, in quanto esisterebbe un' invincibile contraddizione tra talune parti della motivazione, cui si fa richiamo a sostegno della decisione, nonché tra le dette parti e il dispositivo. Ciò varrebbe per la "ricostruzione alternativa", oscillante tra l' accordo e la pratica concordata, operata dalla Commissione durante il procedimento. Nella decisione parrebbe che la Commissione ritenga che il comportamento contestato alle imprese integri simultaneamente gli estremi dell' accordo e della pratica concordata, ma l' addebito non sarebbe chiaro e la motivazione non risulterebbe pertanto convincente. La motivazione della decisione indurrebbe a ritenere che la Commissione non abbia voluto assumersi l' onere di accertare se il comportamento contestato alle imprese dovesse venire ricompreso nell' uno o nell' altro tipo di infrazione. Ebbene, una simile indecisione sarebbe incompatibile con l' obbligo della motivazione.

    337 Secondo la ricorrente, esisterebbe un' ulteriore contraddizione nel fatto che il dispositivo riguarderebbe l' intero settore del polipropilene, mentre la motivazione esaminerebbe solo una parte di esso, cioè i prodotti base.

    338 Infine, essa afferma che la Commissione, per sua stessa ammissione, sarebbe in possesso di prove riguardanti la partecipazione della Huels a partire, al massimo, dal 1979; nondimeno, il dispositivo parlerebbe di una partecipazione a partire da "un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979".

    339 Dal canto suo, la Commissione ritiene che la Huels non fornisca precisazioni in merito alle contraddizioni che sarebbero presenti nella decisione, la quale sarebbe motivata in modo esauriente e preciso.

    340 Essa sottolinea che l' infrazione contestata è un' infrazione complessa, che contiene elementi propri sia dell' accordo che della pratica concordata. E' per questo motivo che essa non avrebbe operato nessuna ricostruzione "alternativa".

    341 Il Tribunale rileva che dalle valutazioni da esso espresse in merito all' accertamento dell' infrazione discende che la motivazione della decisione non presenta contraddizioni né al suo interno né con il dispositivo di quest' ultima per quanto riguarda la qualificazione dell' infrazione e la sua applicazione a tutti i tipi di polipropilene. Peraltro, dalle valutazioni da esso espresse in relazione alla ricostruzione dei fatti discende che l' addebito della ricorrente si è rivelato privo di oggetto in merito ai fatti anteriori alla fine del 1978 o all' inizio del 1979.

    342 Di conseguenza, la censura dev' essere respinta.

    Sull' ammenda

    343 La ricorrente sostiene che nella decisione la Commissione ha violato l' art. 15 del regolamento n. 17, non tenendo nella giusta considerazione la durata e la gravità dell' infrazione contestatale.

    1. Prescrizione

    344 La ricorrente sostiene che i comportamenti precedenti il 13 ottobre 1978 sono coperti da prescrizione. Infatti, data la mancanza del "nesso fattuale e circostanziale" fra i vari accordi o pratiche concordate che costituiscono oggetto della decisione, la prescrizione quinquennale prevista dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 2988/74"), dovrebbe applicarsi ai comportamenti suddetti poiché il primo atto interruttivo della prescrizione sarebbe costituito dalla notificazione della decisione relativa all' accertamento, in data 13 ottobre 1983.

    345 La Commissione sostiene che, a causa del carattere continuato dell' infrazione contestata in capo alla ricorrente, la prescrizione non era compiuta al momento del primo atto interruttivo del relativo termine.

    346 Il Tribunale rileva che, avendo esso considerato che la Commissione non ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente all' infrazione relativamente al periodo precedente la fine del 1978 o l' inizio del 1979, l' argomento della ricorrente è divenuto privo di oggetto.

    2. Durata dell' infrazione

    347 La ricorrente sostiene che, per determinare l' importo dell' ammenda, la Commissione non ha tenuto correttamente in considerazione la durata della sua partecipazione all' infrazione, che sarebbe stata molto più corta rispetto a quanto asserito dalla Commissione.

    348 La Commissione rileva di aver correttamente tenuto in considerazione la durata dell' infrazione nel determinare l' importo dell' ammenda.

    349 Il Tribunale rileva che dai giudizi da esso espressi in merito all' accertamento dell' infrazione da parte della Commissione discende che la durata dell' infrazione accertata nei confronti della ricorrente è stata più corta di quella di cui si è dato atto nella decisione, essendo essa iniziata alla fine del 1978 o all' inizio del 1979 e non in un momento non meglio precisato, compreso tra il 1977 e il 1979. Tuttavia, da questi stessi giudizi discende che la Commissione ha giustamente ritenuto che l' infrazione sia continuata sino al novembre 1983.

    350 Ne consegue che per questo motivo l' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente dev' essere ridotto.

    3. Gravità dell' infrazione

    A - Il ruolo limitato della ricorrente

    351 La ricorrente sostiene che il ruolo da essa svolto nell' infrazione è stato molto meno importante di quello a lei contestato nella decisione. Essa avrebbe partecipato a una sola riunione nel 1981 e non avrebbe preso parte ad accordi in materia di prezzi o di quote né al sistema di "leadership contabile".

    352 La Commissione afferma di aver correttamente considerato il ruolo svolto dalla ricorrente nell' infrazione e che era normale determinare l' ammenda sulla base di una partecipazione uguale da parte di tutti, benché alcuni fra loro non si siano particolarmente distinti rispetto agli altri, il che non sarebbe il caso della ricorrente.

    353 Il Tribunale rileva che dai giudizi da esso espressi in merito all' accertamento dell' infrazione discende che la Commissione ha individuato correttamente il ruolo svolto dalla ricorrente nell' ambito dell' infrazione dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979 e che la Commissione si è pertanto basata giustamente su detto ruolo per calcolare l' ammenda da infliggere alla ricorrente.

    354 Di conseguenza, la censura dev' essere respinta.

    B - La mancata specificazione dei criteri per la fissazione delle ammende

    355 La ricorrente rileva che, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, spetta al Tribunale verificare la decisione contestata in tutti i suoi elementi, ivi compresi natura e importo delle ammende. Detto controllo non potrebbe limitarsi alla correzione dei soli errori sostanziali commessi dalla Commissione.

    356 La ricorrente lamenta il fatto che la decisione non fornirebbe nessuna spiegazione in merito alla ponderazione dei vari elementi presi in considerazione per la determinazione dell' ammenda. Essa non conterrebbe nemmeno alcun chiarimento in merito allo specifico trattamento riservato a ogni impresa e non riporterebbe le considerazioni a monte della determinazione dell' importo dell' ammenda, venendo così meno all' obbligo di motivazione (sentenze della Corte 8 novembre 1983, IAZ / Commissione, cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, Racc. pag. 3369, punto 37 della motivazione, e 10 dicembre 1985, cause riunite da 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, già citata, punto 88 della motivazione).

    357 Essa sostiene che la Commissione avrebbe dovuto tenere presenti, a titolo di circostanza attenuante, le perdite non semplicemente notevoli, bensì drammatiche sofferte dai produttori, dovute essenzialmente agli aiuti illegali concessi da taluni Stati che consentivano a taluni produttori di colmare dette perdite.

    358 La Commissione afferma di non mettere in dubbio la competenza "di piena giurisdizione" del Tribunale in materia di ammende, sottolineando che, del resto, il Tribunale potrebbe far uso di tale competenza per aumentare nella fattispecie l' importo delle ammende.

    359 Essa sostiene che la decisione è correttamente motivata dato che i punti 108 e 109 della stessa contengono un elenco di tutte le circostanze attenuanti o aggravanti prese in considerazione e che la decisione indica il ruolo svolto nell' intesa da ognuno dei produttori interessati. Inoltre, dato che le infrazioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE possono essere commesse solo da numerose imprese che operino di concerto, sarebbe normale che, nella maggior parte delle occasioni, la stessa motivazione venga richiamata per le ammende inflitte a ogni membro del gruppo.

    360 La Commissione sostiene di aver tenuto conto, come circostanza attenuante, delle perdite subite dalle imprese. Di contro, essa ritiene che il problema dell' influenza degli aiuti di Stato non dovesse essere preso in considerazione.

    361 Il Tribunale rileva che, per determinare l' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente, la Commissione ha definito, da una parte, i criteri per la fissazione del livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione (punto 108 della decisione) e, dall' altra, i criteri per l' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna di dette imprese (punto 109 della decisione).

    362 Il Tribunale ritiene che i criteri esposti nel punto 108 della decisione giustifichino ampiamente il livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione. A questo proposito si deve sottolineare particolarmente il carattere manifesto dell' infrazione dell' art. 85, n. 1 - segnatamente lett. a), b) e c) -, del Trattato CEE, carattere di cui erano consapevoli i produttori di polipropilene, i quali hanno agito intenzionalmente e con la massima segretezza.

    363 In tale cornice occorre constatare che la Commissione non era tenuta a specificare né a precisare la maniera con cui essa aveva tenuto conto delle perdite sostanziali che avrebbero sofferto i vari produttori nel settore del polipropilene, in quanto si tratta di uno degli elementi, menzionati nel punto 108 della decisione, che hanno concorso alla determinazione del livello generale delle ammende, giudicato giustificato dal Tribunale.

    364 Il Tribunale ritiene del pari che i quattro criteri menzionati nel punto 109 della decisione siano pertinenti e sufficienti per consentire un' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna impresa.

    365 In particolare, per quanto riguarda gli aiuti di Stato che talune imprese avrebbero ricevuto, il Tribunale ricorda che essi non sono tali da cancellare il carattere illecito del comportamento della ricorrente, poiché la partecipazione a un' intesa illecita non può essere considerata un mezzo di legittima difesa.

    366 In merito al richiamo fatto dalla ricorrente all' esercizio da parte del Tribunale della sua competenza "di piena giurisdizione", il Tribunale rileva che la ricorrente non ha fornito nessun elemento di fatto in grado di dimostrare la realtà concreta di detti aiuti, la loro natura, la loro consistenza nonché i loro effetti sulla concorrenza e, in particolare, sui risultati conseguiti dalla ricorrente. Occorre inoltre ricordare che la ricorrente non ha invitato la Commissione a esercitare, all' epoca dei fatti, i poteri a essa spettanti ai sensi dell' art. 93 del Trattato CEE. Ciò posto, il Tribunale ritiene di non disporre degli elementi indispensabili per esercitare la sua competenza "di piena giurisdizione" in merito agli aiuti di Stato, di cui la ricorrente asserisce l' esistenza.

    367 Ne consegue che l' addebito formulato dalla ricorrente non può essere accolto.

    C - La presa in considerazione degli effetti dell' infrazione

    368 La ricorrente sostiene che dagli studi da essa prodotti discende che, contrariamente a quanto affermato - senza prova alcuna - dalla Commissione, le asserite infrazioni non hanno avuto nessun effetto sul mercato e non hanno pertanto permesso a nessun produttore di conseguire utili aggiuntivi. Tale errore della Commissione dovrebbe comportare una riduzione dell' ammenda, poiché la Commissione, per fissarne l' importo, ha tenuto conto degli effetti sul mercato e poiché, nel corso di una conferenza stampa, essa avrebbe valutato questi ultimi come pari a un aumento del livello generale dei prezzi oscillante tra il 15% e il 40%.

    369 La Commissione sottolinea di aver tenuto presenti in modo quanto mai sfumato gli effetti dell' intesa sul mercato. Tuttavia, essa ricorda che la sua ricostruzione permette di concludere che si fece affidamento su una netta riduzione della concorrenza, che almeno in parte fu raggiunta. Del resto, essa ricorda che, se i produttori hanno continuato a riunirsi in modo frequente e regolare ciò vuol dire che essi stessi consideravano l' intesa non totalmente inefficace. La Commissione riconosce che gli effetti prodotti dall' intesa sul mercato hanno svolto in qualche modo un ruolo nella fissazione dell' importo delle ammende.

    370 Il Tribunale rileva che la Commissione ha fatto una distinzione fra due tipi di effetti dell' infrazione. Il primo consiste nel fatto che, dopo aver concordato prezzi obiettivo nel corso delle riunioni, tutti i produttori hanno impartito istruzioni ai rispettivi uffici vendite perché applicassero tali livelli di prezzo e gli "obiettivi" sono così serviti come base per le trattative sui prezzi con la clientela. Ciò ha consentito alla Commissione di concludere che nella fattispecie le risultanze probatorie evidenziano che l' accordo ha prodotto veramente un effetto sostanziale sulle condizioni di concorrenza (decisione, punto 74, secondo capoverso, contenente un rinvio al punto 90). Il secondo consiste nel fatto che il confronto fra l' evoluzione dei prezzi fatturati ai singoli clienti e i prezzi obiettivo stabiliti nel corso di una particolare iniziativa ad essi relativa conferma i resoconti contenuti nella documentazione trovata presso l' ICI ed altri produttori sull' attuazione delle iniziative in materia di prezzi (decisione, punto 74, sesto capoverso).

    371 Va rilevato che il primo tipo di effetti è stato sufficientemente comprovato dalla Commissione sulla base delle numerose istruzioni in materia di prezzi impartite dai vari produttori, le quali concordano fra loro e con i prezzi obiettivo stabiliti nel corso delle riunioni ed erano manifestamente destinate a servire da base per le trattative sui prezzi con i clienti.

    372 Per quanto riguarda il secondo tipo di effetti, si deve rilevare, da un lato, che la Commissione non aveva motivo di dubitare dell' esattezza delle analisi compiute dagli stessi produttori durante le loro riunioni (v. segnatamente i resoconti delle riunioni del 21 settembre, 6 ottobre, 2 novembre e 2 dicembre 1982, com. gen., all. 30-33), che dimostrano che i prezzi obiettivo definiti durante le riunioni venivano in larga parte applicati sul mercato, e, dall' altro, che, anche ad ammettere che la relazione Coopers & Lybrand nonché le ricerche economiche commissionate da taluni produttori consentissero di dimostrare l' erroneità delle analisi compiute dagli stessi produttori durante le loro riunioni, tale constatazione non sarebbe tale da portare a una riduzione dell' ammenda, in quanto nel punto 108, ultimo trattino, della decisione la Commissione ha dichiarato di essersi basata, per mitigare le sanzioni, sul fatto che in generale le iniziative in materia di prezzi non avevano conseguito appieno il loro obiettivo e che, in ultima analisi, non venivano adottate misure coattive per assicurare l' osservanza delle quote o di altre decisioni.

    373 Poiché i punti della motivazione della decisione relativi alla determinazione dell' importo delle ammende vanno letti alla luce degli altri punti della stessa motivazione, si deve ritenere che giustamente la Commissione ha preso interamente in considerazione gli effetti del primo tipo ed ha tenuto conto della limitatezza di quelli del secondo. A questo proposito va rilevato che la ricorrente non ha indicato in che misura sia stata insufficiente la presa in considerazione della limitatezza del secondo tipo di effetti per quanto riguarda la mitigazione delle ammende.

    374 Il Tribunale peraltro rileva che le dichiarazioni rilasciate durante la conferenza stampa successiva all' adozione della decisione, secondo le quali gli effetti dell' infrazione sarebbero consistiti in un aumento del livello generale dei prezzi compreso fra il 15% e il 40%, non debbono essere prese in considerazione in relazione alla presente questione, se in contraddizione con la motivazione della decisione stessa. Pertanto esse potrebbero venire utilizzate solo al fine di fornire la prova del fatto che la decisione poggerebbe in realtà su motivazioni diverse da quelle in essa indicate, il che costituirebbe un caso di sviamento di potere (v. ordinanza della Corte 11 dicembre 1986, ICI / Commissione, già citata, punti 11-16 della motivazione). Orbene il Tribunale, in forza della sua competenza "di piena giurisdizione", ha ritenuto che il livello generale delle ammende fosse giustificato in considerazione della motivazione della decisione (punto 108, letto in connessione con la motivazione complessiva della decisione). Di conseguenza, nel caso di specie non può parlarsi di sviamento di potere.

    375 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.

    D - L' errata individuazione del mercato interessato

    376 La ricorrente accusa la Commissione di avere individuato in modo scorretto il mercato di cui trattasi. Essa sostiene che il dispositivo della decisione è incentrato sull' intero mercato del polipropilene, mentre la motivazione riguarda solo i prodotti base. E così, per determinare l' importo delle ammende, la Commissione avrebbe preso in considerazione le quote di mercato e il volume d' affari della Huels riguardanti il mercato del polipropilene nella sua interezza piuttosto che tener conto dei dati corrispondenti al mercato dei prodotti base, che costituirebbero solo il 45% delle vendite della Huels sul mercato comunitario. E' per questa ragione che l' ammenda sarebbe eccessiva. In contrasto con la Commissione, la ricorrente sostiene che il mercato dei prodotti base era indipendente da quello dei prodotti speciali e che, conseguentemente, un accordo sui prezzi riguardante i prodotti base sarebbe stato ininfluente in rapporto al mercato dei prodotti speciali.

    377 La Commissione sostiene che le intese raggiunte sui prezzi dei prodotti base hanno parimenti avuto ripercussioni sui prezzi dei prodotti speciali. I prodotti base non erano i soli a essere ricompresi negli accordi in materia di prezzi. Infatti, una tabella redatta in seguito a una riunione svoltasi il 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24) conterrebbe prezzi espressi in dieci valute nazionali per dieci tipi differenti. Come dimostrerebbero le istruzioni in materia di prezzi dei vari produttori (all. C, lettera del 29 marzo 1985), esisterebbe uno stretto collegamento a livello dei prezzi tra i prodotti base e quelli speciali. I nuovi prezzi dell' intesa sarebbero serviti da base negoziale nei confronti dei clienti, in sede di proroga dei contratti relativi ai prodotti speciali.

    378 Essa aggiunge che gli accordi in materia di quote avevano carattere generale e non facevano riferimento solo a taluni tipi di prodotti. Poiché detti accordi avevano lo scopo di consolidare l' intesa sui prezzi, ne discenderebbe necessariamente che la suddetta intesa comprendeva tutto il mercato del polipropilene.

    379 Il Tribunale ricorda che dalle valutazioni da esso espresse in merito alla ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione discende che gli accordi in materia di quote riguardavano tanto i prodotti speciali quanto i prodotti base.

    380 Ne consegue che la Commissione ha giustamente tenuto in considerazione l' intero mercato del polipropilene per determinare l' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente. La censura dev' essere respinta.

    381 Da quanto suesposto discende che l' ammenda inflitta alla Huels è adeguata alla gravità della violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza accertata a carico della ricorrente, ma che essa va ridotta a causa della minore durata di detta violazione. Tale riduzione dev' essere contenuta nella misura del 15% poiché, da un lato, la Commissione, per determinare l' importo delle ammende, ha già tenuto in considerazione il fatto che il meccanismo che ha reso operante l' infrazione non è stato definitivamente messo a punto se non all' inizio del 1979 (decisione, punto 105, ultimo capoverso) e poiché, dall' altro, avendo dubbi in merito alla data esatta d' inizio della partecipazione della ricorrente all' infrazione, essa non ha potuto esprimere una valutazione grave del periodo di cui trattasi al fine di determinare l' importo dell' ammenda inflittale.

    Sulla riapertura della fase orale

    382 Con memoria separata, datata 4 marzo 1992, la ricorrente ha chiesto la riapertura della fase orale al fine di esperire altri mezzi istruttori. In detta memoria (titolo I, punto 1) la ricorrente sottolinea che il Tribunale di primo grado ha dichiarato, nella sentenza 27 febbraio 1992, BASF e a. / Commissione (cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T/86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, Racc. pag. II-315; in prosieguo: la "PVC"), che le decisioni della convenuta nei procedimenti PVC sono inesistenti in quanto non autenticate tramite le firme del presidente e del segretario generale della Commissione. In considerazione delle spiegazioni fornite dalla Commissione nelle cause PVC, sarebbe giocoforza pensare che lo stesso vizio procedurale, il quale dev' essere rilevato d' ufficio, infici il procedimento in corso. Per giungere a un chiarimento su detto punto, occorrerebbe ordinare alla Commissione di produrre copia dell' originale della decisione nonché di altri documenti. La ricorrente (titolo I, punto 2) afferma parimenti che occorre presumere che la decisione abbia costituito oggetto di deliberazione solo nelle tre lingue del procedimento: tedesco, inglese e francese. La ricorrente sostiene (titolo I, punto 3) che nell' udienza per le cause PVC la Commissione ha sostenuto di avere il diritto di apportare ulteriori modificazioni a una decisione già adottata. Pertanto occorrerebbe anche presumere che nel procedimento in corso siano state apportate ulteriori modificazioni alla decisione impugnata. Per accertare la reale natura di tali fatti, conosciuti solo dopo la chiusura della fase orale, occorrerebbe ascoltare la registrazione dell' udienza nelle cause PVC.

    383 Dopo aver sentito nuovamente l' avvocato generale, il Tribunale ritiene che non vi sia motivo di disporre, ai sensi dell' art. 62 del suo regolamento di procedura, la riapertura della fase orale o di procedere all' assunzione di altri mezzi istruttori.

    384 Occorre innanzitutto rilevare che la citata sentenza 27 febbraio 1992 non giustifica, di per sé, la riapertura della fase orale nel procedimento in corso. Inoltre, diversamente da quanto da lei argomentato nelle cause PVC (v. sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, punto 13 della motivazione), nel procedimento in corso la ricorrente non ha sostenuto, sino alla chiusura della fase orale, anche solo in forma allusiva, l' inesistenza della decisione impugnata a causa degli asseriti vizi. E' pertanto fin d' ora opportuno chiedersi se la ricorrente abbia sufficientemente spiegato perché essa, nel procedimento in corso, a differenza di quanto avvenuto nelle cause PVC, non si sia avvalsa ancor prima di tali asseriti vizi i quali, comunque, dovevano allora già sussistere all' atto della presentazione del ricorso. Pur incombendo al giudice comunitario, nell' ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, valutare d' ufficio l' esistenza dell' atto impugnato, ciò tuttavia non significa che, nell' ambito di qualunque ricorso fondato sull' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, occorra procedere d' ufficio a indagini riguardanti l' eventuale inesistenza dell' atto impugnato. Il giudice vi è tenuto solo in quanto le parti forniscano indizi sufficienti a porre in dubbio l' esistenza dell' atto impugnato. Nella fattispecie, l' argomento sviluppato dalla ricorrente non fornisce indizi sufficienti a far sorgere un dubbio del genere. Nella sua memoria (titolo I, punto 2) la ricorrente ha accampato un' asserita violazione del regime linguistico di cui al regolamento interno della Commissione. Una violazione del genere non può tuttavia portare all' inesistenza dell' atto impugnato, ma soltanto - se tempestivamente contestata - al suo annullamento. Nella sua memoria (titolo I, punto 3) la ricorrente ha inoltre sostenuto che, in considerazione delle circostanze in cui si è svolto il procedimento PVC, esiste una presunzione di fatto che la Commissione abbia parimenti apportato modifiche a posteriori alla sua decisione polipropilene, senza esservi autorizzata. La ricorrente non ha tuttavia spiegato le ragioni per le quali la Commissione avrebbe parimenti modificato a posteriori la decisione nel 1986, cioè in uno stato di normalità che differisce notevolmente dalle circostanze particolari in cui si è svolto il procedimento PVC, caratterizzate dal fatto che, nel gennaio 1989, la Commissione sarebbe giunta al termine del suo mandato. Il mero riferimento alla "mancata consapevolezza dell' errore commesso" non è al riguardo sufficiente. La presunzione generale avanzata a tal riguardo dalla ricorrente non costituisce un motivo sufficiente per giustificare che vengano disposti mezzi istruttori in seguito alla riapertura della fase orale.

    385 Infine, l' argomento sviluppato dalla ricorrente nel titolo I, punto 1, della sua memoria va inteso nel senso che, in base alle dichiarazioni rese dagli agenti della Commissione nelle cause PVC, manca un originale della decisione impugnata, autenticato tramite le firme del presidente e del segretario generale della Commissione. Tale asserito vizio, ammesso che esista, non potrebbe di per sé portare, tuttavia, all' inesistenza della decisione impugnata. Nel procedimento in corso, diversamente dalle cause PVC, già più volte citate, la ricorrente non ha infatti avanzato nessun indizio concreto tale da far sospettare che, dopo l' adozione della decisione impugnata, si sia verificata una violazione del principio dell' intangibilità dell' atto adottato e che la suddetta decisione abbia in tal modo perso, a vantaggio della ricorrente, la presunzione di legalità di cui essa godeva in forza del suo aspetto formale. In un caso del genere, il solo fatto che manchi un originale debitamente autenticato non comporta, di per sé, l' inesistenza dell' atto impugnato. Pertanto, nemmeno in forza di tale motivo occorreva riaprire la fase orale per procedere all' assunzione di nuovi mezzi istruttori. Poiché l' argomento della ricorrente non potrebbe fondare un ricorso per revisione, non occorreva accogliere la sua proposta di riapertura della fase orale.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    386 A tenore dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché il ricorso è stato accolto in parte e poiché le parti hanno concluso ciascuna per la condanna dell' altra alle spese, la ricorrente sopporterà, oltre alle proprie, la metà delle spese sostenute dalla Commissione, che a sua volta ne sopporterà l' altra metà.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) L' art. 1, settimo trattino, della decisione della Commissione 23 aprile 1986 (IV/31.149-Polipropilene, GU L 230, pag. 1) è annullato nella parte in cui dichiara che la Huels ha partecipato all' infrazione da un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979, e non dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979.

    2) L' ammenda inflitta alla ricorrente nell' art. 3 della suddetta decisione è fissata in 2 337 500 ECU, ossia 5 013 680,38 DM.

    3) Per il resto, il ricorso è respinto.

    4) La ricorrente sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della Commissione. La Commissione sopporterà l' altra metà delle proprie spese.

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