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Document 61989CJ0373

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 novembre 1990.
Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants "Integrity" contro Nadine Rouvroy.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail di Nivelles - Belgio.
Parità di trattamento fra uomini e donne - Previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Normativa nazionale che dispensa, a talune condizioni, le donne coniugate, le vedove e gli studenti dai contributi previdenziali.
Causa C-373/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-04243

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:414

61989J0373

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 21 NOVEMBRE 1990. - CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS "INTEGRITY" CONTRO NADINE ROUVROY. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NIVELLES - BELGIO. - PARITA DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE - PREVIDENZA SOCIALE - DIRETTIVA 79/7/CEE - NORMATIVA NAZIONALE CHE ESENTA, A TALUNE CONDIZIONI, LE DONNE CONIUGATE, LE VEDOVE E GLI STUDENTI DAI TRIBUTI PREVIDENZIALI. - CAUSA C-373/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04243


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Politica sociale - Parità di trattamento fra uomini e donne in materia previdenziale - Normativa nazionale che esclude gli uomini coniugati o vedovi dal beneficio della dispensa dai contributi previdenziali previsto a favore delle donne coniugate, delle vedove e degli studenti - Inammissibilità

( Direttiva del Consiglio 79/7, art . 4, n . 1 )

Massima


L' art . 4, n . 1, della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev' essere intepretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale riservi alle donne coniugate, alle vedove e agli studenti la possibilità di essere equiparati a persone che non sono tenute al versamento di contributi previdenziali senza prevedere la stessa possibilità di dispensa dai contributi per gli uomini coniugati o ai vedovi che soddisfano, per il resto, le stesse condizioni .

Parti


Nella causa C-373/89,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art . 177 del Trattato CEE, dal Tribunal du travail di Nivelles nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Caisse d' assurances sociales pour travailleurs indépendants "Integrity", ASBL,

e

Nadine Rouvroy, vedova Jean Leloup, e i figli Olivier, Eric e Mathieu,

domanda vertente sull' interpretazione e sull' applicazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale ( GU 1979, L 6, pag . 24 ),

LA CORTE ( Seconda Sezione ),

composta dai signori T.F . O' Higgins, presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici,

avvocato generale : F.G . Jacobs

cancelliere : D . Louterman, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate :

- per la sig.ra Nadine Rouvroy, vedova Jean Leloup, e per i figli Olivier, Eric e Mathieu, dall' avv . Franklin Huisman, del foro di Bruxelles,

- per il governo belga, dal sig . P . Mainil, segretario di Stato per il ceto medio,

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra Marie Wolfcarius, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 4 ottobre 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 25 ottobre 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza interlocutoria 4 dicembre 1989, pervenuta in cancelleria il 15 dicembre 1989, il Tribunal du travail di Nivelles ( Belgio ), sezione di Wavre, ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art . 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale ( GU 1979, L 6, pag . 24 ).

2 La questione è stata sollevata nell' ambito di una lite fra la Caisse d' assurances sociales pour travailleurs indépendants "Integrity", ASBL ( in prosieguo : la "Integrity "), e la sig.ra Nadine Rouvroy, vedova dell' architetto Jean Leloup, con i figli Olivier, Eric e Mathieu, a proposito del pagamento dei contributi previdenziali per lavoratore autonomo pretesi per gli anni 1985 e 1986 .

3 In forza dell' art . 1 del regio decreto belga 27 luglio 1967, n . 38, che disciplina il regime previdenziale dei lavoratori autonomi ( pubblicato nel Moniteur belge del 29.7.1967, pag . 1001 ), tale regime comprende le prestazioni familiari, le prestazioni pensionistiche e per superstiti nonché le prestazioni di malattia e d' invalidità . I lavoratori autonomi e gli aiutanti sono soggetti a tale regime .

4 Il regio decreto 19 dicembre 1967 ( pubblicato nel Moniteur belge del 28.12.1967, pag . 1496 ), modificato con regio decreto 20 luglio 1981 ( pubblicato nel Moniteur belge del 20.7.1981, pag . 1218 ), recante regolamento generale di esecuzione del succitato regio decreto n . 38, dispone nell' art . 37, n . 1, primo comma, che :

"Qualora i loro redditi di lavoro, ai sensi dell' art . 11, nn . 2 e 3, del regio decreto n . 38, che devono servire di base per il calcolo dei contributi per un determinato anno, siano inferiori a 77 472 BFR, le donne coniugate, le vedove e gli studenti soggetti al regio decreto n . 38 possono richiedere, per l' anno di cui trattasi, di essere equiparati alle persone di cui all' art . 12, n . 2, del citato decreto ".

5 Ai sensi dell' art . 12, n . 2, del succitato regio decreto n . 38, il soggetto che, oltre all' attività che determina l' assoggettamento al regime previdenziale dei lavoratori autonomi, esercita abitualmente e in via principale un' altra attività lavorativa non è tenuto a versare alcun contributo in base al regio decreto n . 38 se i suoi redditi di lavoro autonomo sono inferiori a un certo massimale . Questa dispensa dai contributi non priva il beneficiario delle prestazioni previste dal regime previdenziale dei lavoratori autonomi .

6 Nel corso del processo davanti al Tribunal du travail di Nivelles, il sig . Leloup, i cui redditi erano molto modesti, chiedeva l' applicazione dell' art . 37 del regio decreto 19 dicembre 1967 . L' Integrity si è opposta a tale domanda deducendo che il succitato art . 37 si applica solo alle donne coniugate, alle vedove e agli studenti, esclusi gli uomini coniugati e i vedovi . Gli eredi del sig . Leloup, nei confronti dei quali è proseguito il processo, hanno sostenuto che tale art . 37 è incompatibile col principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale .

7 Il Tribunal du travail di Nivelles, sezione di Wavre, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale :

"Se l' art . 37 del regio decreto 19 dicembre 1967, recante regolamento generale di esecuzione del regio decreto 27 luglio 1967, n . 38, che disciplina il regime previdenziale dei lavoratori autonomi, sia conforme alla direttiva 19 dicembre 1978, n . 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale ".

8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

9 In via preliminare si deve osservare che non spetta alla Corte, nell' ambito dall' art . 177 del Trattato, pronunciarsi sulla compatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario . Essa è però competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d' interpretazione del diritto comunitario che possono consentirgli di valutare tale compatibilità ai fini della soluzione della causa di cui è investito ( v ., da ultimo, sentenza 11 ottobre 1990, Nespoli, causa C-196/89, Racc . pag . I-0000 ).

10 Ai sensi dell' art . 2 della succitata direttiva 79/7/CEE, questa si applica, in particolare, ai lavoratori autonomi . L' art . 3 enumera i regimi e le disposizioni in cui deve essere messo in atto il principio della parità di trattamento in materia di previdenza sociale . Infine, a termini dell' art . 4, n . 1, di tale direttiva :

"Il principio della parità di trattamento implica l' assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda :

- il campo d' applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi,

- l' obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi,

- il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni ".

11 Occorre quindi intendere la questione pregiudiziale come mirante ad accertare se, in particolare, l' art . 4 della direttiva 79/7/CEE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro riservi alle donne coniugate, alle vedove e agli studenti la possibilità di essere equiparati a persone che non sono tenute al versamento di contributi previdenziali quando i loro redditi provenienti da un' attività lavorativa autonoma siano modesti ed esse esercitino abitualmente ed in via principale un' altra attività lavorativa .

12 Risulta da una giurisprudenza costante ( v ., da ultimo, sentenza 13 dicembre 1989, Ruzius-Wilbrink, causa C-102/88, Racc . pag . 4311 ) che, considerato a sé stante e tenuto conto dello scopo e del contenuto della direttiva 79/7/CEE, l' art . 4, n . 1, è sufficientemente preciso per essere invocato da un privato dinanzi ad un giudice nazionale al fine di indurre quest' ultimo a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale con esso incompatibile . E' importante ricordare in proposito che questo articolo impone agli Stati membri di sopprimere tutte le disposizioni incompatibili col principio della parità di trattamento .

13 La Corte ha inoltre affermato nella stessa sentenza 13 dicembre 1989 che, in caso di discriminazione diretta, i membri del gruppo sfavorito hanno diritto di essere trattati allo stesso modo e di essere sottoposti allo stesso regime dei membri del gruppo favorito che si trovano nella stessa situazione, il quale regime resta, in mancanza di esatta attuazione della direttiva, il solo sistema di riferimento valido .

14 Infine si deve rilevare che, secondo la logica interna della direttiva, l' art . 4, che definisce la portata del principio della parità di trattamento, si applica solo nell' ambito della sfera d' applicazione ratione personae e ratione materiae della direttiva stessa ( sentenza 27 giugno 1989, J.G . Achterberg-te Riele, cause 48/88, 106/88 e 107/88, Racc . pag . 1963 ). A questo proposito, l' avvocato generale ha giustamente osservato nelle sue conclusioni che, nel caso in cui contributi previdenziali indivisibili corrispondano a prestazioni previdenziali che rientrano soltanto in parte nella sfera d' applicazione ratione materiae della direttiva 79/7/CEE, il principio della parità di trattamento si applica cionondimeno all' insieme di tali contributi . Ciò vale quando sia possibile ripartire i contributi in funzione delle prestazioni individuali .

15 In base a tutte queste considerazioni, la questione sollevata dal Tribunal du travail di Nivelles, sezione di Wavre, va risolta dichiarando che l' art . 4, n . 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev' essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale riservi alle donne coniugate, alle vedove e agli studenti la possibilità di essere equiparati a persone che non sono tenute al versamento di contributi previdenziali senza prevedere la stessa possibilità di dispensa dai contributi per gli uomini coniugati o per i vedovi che soddisfano, per il resto, le stesse condizioni .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

16 Le spese sostenute dal governo belga e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( Seconda Sezione ),

statuendo sulla questione sottopostale dal Tribunal du travail di Nivelles, sezione di Wavre, con sentenza 4 dicembre 1989, dichiara :

L' art . 4, n . 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev' essere interpretato nel senso che esso osta che una normativa nazionale riservi alle donne coniugate, alle vedove e agli studenti la possibilità di essere equiparati a persone che non sono tenute al versamento di contributi previdenziali, senza prevedere la stessa possibilità di dispensa dai contributi per gli uomini coniugati o per i vedovi che soddisfano, per il resto, le stesse condizioni .

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