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Document 61989CJ0368

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 luglio 1991.
    Antonio Crispoltoni contro Fattoria autonoma tabacchi di Città di Castello.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura circondariale di Perugia - Italia.
    Organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio - Validità dei regolamenti (CEE) n. 1114/88 e n. 2268/88.
    Causa C-368/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-03695

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:307

    61989J0368

    SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DELL'11 LUGLIO 1991. - ANTONIO CRISPOLTONI CONTRO FATTORIA AUTONOMA TABACCHI DI CITTA DI CASTELLO. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: PRETURA CIRCONDARIALE DI PERUGIA - ITALIA. - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEL TABACCO GREGGIO - VALIDITA DEI REGOLAMENTI (CEE) NN. 1114/88 E 2268/88. - CAUSA C-368/89.

    raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-03695


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questione manifestamente priva di pertinenza

    (Trattato CEE, art. 177)

    2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Tabacco greggio - Fissazione per varietà e per raccolto di un quantitativo massimo garantito dopo l' inizio della coltivazione - Efficacia retroattiva - Violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento - Illegittimità

    (Regolamenti del Consiglio n. 1114/88 e n. 2268/88)

    Massima


    1. Il rigetto di una domanda pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo se risulti in modo manifesto che l' interpretazione del diritto comunitario o l' esame della validità di una norma comunitaria, chiesti da detto giudice, non hanno alcuna relazione con l' effettività o l' oggetto della causa principale.

    2. Il regolamento n. 1114/88, che modifica il regolamento n. 727/70, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, e il regolamento n. 2268/88, che fissa, per il raccolto 1988, i prezzi d' obiettivo, i prezzi d' intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d' intervento derivati dal tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione nonché i quantitativi massimi garantiti e che modifica il regolamento n. 1975/87 sono invalidi in quanto stabiliscono un quantitativo massimo garantito per il tabacco della varietà Bright raccolto nel 1988 e riducono i premi agli agricoltori.

    Infatti la retroattività dei due regolamenti, che, pur non essendo espressamente prevista, risulta, per il primo, dal fatto che esso è stato pubblicato dopo che i coltivatori hanno operato le loro scelte di produzione per l' anno in corso e, per il secondo, dal fatto che esso è stato pubblicato ad una data in cui tali scelte erano state realizzate, contrasta con il principio di certezza del diritto e non può essere ammessa in via eccezionale in quanto lo scopo perseguito attraverso i due regolamenti, cioè quello di limitare la produzione di tabacco e di disincentivare la produzione di varietà che presentano difficoltà di smaltimento, non poteva più essere raggiunto per l' anno di cui trattasi alla data della loro pubblicazione. A ciò si aggiunge il fatto che il legittimo affidamento degli operatori interessati non è stato rispettato in quanto le misure adottate, anche se prevedibili, sono state prese in un momento in cui non era possibile tenerne conto per orientare gli investimenti.

    Parti


    Nel procedimento C-368/89,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Pretura circondariale di Perugia (Italia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

    Antonio Crispoltoni

    e

    Fattoria autonoma tabacchi di Città di Castello,

    domanda vertente sulla validità del regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1114, che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 110, pag. 35), e del regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1988, n. 2268, che fissa, per il raccolto 1988, i prezzi d' obiettivo, i prezzi d' intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d' intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione nonchè i quantitativi massimi garantiti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1975/87 (GU L 199, pag. 20),

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, G.C. Rodríguez Iglesias, Sir Gordon Slynn, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,

    avvocato generale: J. Mischo

    cancelliere: D. Loutermann, amministratore principale

    considerate le osservazioni scritte presentate:

    - per il sig. Crispoltoni, dagli avv.ti Emilio Cappelli e Paolo De Caterini, del foro di Roma, e dall' avv. Corrado Zaganelli, del foro di Perugia,

    - - per il Consiglio delle Comunità europee, dai sigg. Bernhard Schloh, consigliere giuridico, e Tito Gallas, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

    - per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. Gianluigi Campogrande e Francisco Santaolalla Gadea, consiglieri giuridici, in qualità di agenti,

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le osservazioni orali del sig. Crispoltoni, del governo italiano, rappresentato dall' avvocato dello Stato O. Fiumara, del Consiglio e della Commissione, i cui agenti, sigg. Gianluigi Campogrande e Francisco Santaolalla Gadea, sono stati assistiti dal sig. Ledoux, funzionario della DG VI, in qualità di esperto, all' udienza del 16 gennaio 1991,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 marzo 1991,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 20 novembre 1989, pervenuta alla Corte il 6 dicembre successivo, la Pretura circondariale di Perugia (Italia) ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa alla validità dei regolamenti (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1114, che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 110, pag. 35), e 19 luglio 1988, n. 2268, che fissa, per il raccolto 1988, i prezzi d' obiettivo, i prezzi d' intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d' intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione nonché i quantitativi massimi garantiti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1975/87 (GU L 199, pag. 20).

    2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra il sig. Crispoltoni, tabacchicoltore in Lerchi, in provincia di Perugia, nella regione Umbria, e la Fattoria autonoma tabacchi di Città di Castello (in prosieguo: la "Fattoria"), associazione di produttori di cui egli è socio e che si incarica delle operazioni di prima lavorazione e di confezionamento del tabacco in foglia.

    3 Nel 1988, il sig. Crispoltoni, dopo aver consegnato alla Fattoria un certo quantitativo di tabacco in foglia della varietà Bright, ha ricevuto, a titolo di anticipo, il premio di cui all' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 727, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 94, pag. 1).

    4 Come successivamente constatato dalla Commissione nel regolamento (CEE) 18 luglio 1989, n. 2158, che stabilisce, per il tabacco del raccolto 1988, la produzione effettiva, nonché i prezzi ed i premi da pagare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti (GU L 207, pag. 15), la produzione italiana di tabacco della varietà Bright è stata di 42 105 tonnellate, corrispondenti ad un superamento del 10,8% del quantitativo massimo garantito per l' anno 1988, fissato in 38 000 tonnellate, per la varietà Bright, secondo l' allegato V del citato regolamento n. 2268/88. L' Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo; Settore tabacco (organo di intervento del settore di cui trattasi, in prosieguo: l' "AIMA") ha richiesto alla Fattoria il rimborso del 5% del premio concesso per la varietà summenzionata, in applicazione dell' art. 4, n. 5, aggiunto al regolamento n. 727/70 dall' art. 1 del citato regolamento n. 1114/88.

    5 Occorre rilevare che l' art. 4, n. 5, del regolamento n. 727/70, così come modificato, prevede la riduzione dell' 1% dei prezzi di intervento nonché dei premi relativi alle diverse varietà di tabacco per ogni volta che una varietà o un gruppo di varietà di prodotti superi dell' 1% il quantitativo massimo garantito, senza che la riduzione possa superare il 5% dell' importo di questi prezzi e premi per il raccolto del 1988.

    6 Poiché la Fattoria aveva ripercosso sui propri soci la domanda dell' AIMA diretta alla restituzione parziale dei premi versati, il sig. Crispoltoni ha deciso di citare la Fattoria dinanzi al pretore di Perugia onde far dichiarare che egli non è tenuto a pagare la somma reclamata, cioè LIT 3 320 000, in quanto la normativa comunitaria in base alla quale il rimborso è stato richiesto è invalida.

    7 Il Pretore ha deciso di sospendere il giudizio fino alla pronuncia della Corte, in via pregiudiziale, sulla "validità dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1114/88, del 25 aprile 1988, e n. 2268/88, del 19 luglio 1988".

    8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

    Sulla competenza della Corte

    9 Il Consiglio sottolinea che il giudizio dinanzi al giudice nazionale presenta talune particolarità, in particolare in quanto è la Fattoria, di cui lo stesso attore nella causa principale è socio, ad essere convenuta e non l' AIMA. Questa particolarità sarebbe tale da sollevare dubbi in ordine alla necessità per la Corte di pronunciarsi al fine di consentire a detto giudice di prendere la sua decisione nell' ambito di una controversia effettiva.

    10 Una particolarità siffatta non consente tuttavia di mettere in discussione la competenza della Corte. Infatti, secondo una giurisprudenza costante (v., tra l' altro, la sentenza 18 ottobre 1990, Dzodzi, cause riunite C-297/88 e C-197/89, Racc. pag. I-3763, punto 34 della motivazione), spetta unicamente ai giudici nazionali aditi, che debbono assumere la responsabilità della decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte.

    11 Il rigetto di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile solo se risulti in modo manifesto che l' interpretazione del diritto comunitario o l' esame della validità di una norma comunitaria, chiesti da detto giudice, non hanno alcuna relazione con l' effettività o l' oggetto della causa principale (v. in particolare, ordinanza 26 gennaio 1990, Falciola, causa C-286/88, Racc. pag. I-191, punto 8 della motivazione). Orbene, ciò non avviene nella presente controversia.

    Sul merito

    12 Dai fatti della causa principale risulta che la questione pregiudiziale riguarda la validità dei citati regolamenti nn. 1114/88 e 2268/88 solo in quanto essi prevedono un quantitativo massimo garantito per il tabacco della varietà Bright raccolto nel 1988.

    13 Al riguardo, il giudice nazionale dubita della validità dei due citati regolamenti poiché essi potrebbero essere contrari ai principi del legittimo affidamento, della irretroattività delle norme giuridiche e della certezza del diritto.

    14 Risulta dall' ordinanza di rinvio che il tabacco della varietà Bright, prodotto esclusivamente in Italia, secondo l' allegato III del regolamento n. 2268/88, viene seminato in appositi semenzai nel mese di febbraio e che il trapianto in campo delle piantine avviene entro la fine del mese di aprile. Quest' ultima è l' operazione che comporta le maggiori spese e, in quel momento, gli agricoltori debbono decidere sull' estensione delle superfici da coltivare.

    15 Orbene, il regolamento n. 1114/88 è stato pubblicato il 29 aprile 1988, ossia dopo che i coltivatori avevano fatto le loro scelte di produzione per l' anno in corso e il regolamento n. 2268/88, a sua volta, è stato pubblicato il 26 luglio 1988, ad una data in cui tali scelte erano state realizzate.

    16 Si deve quindi riconoscere che tali regolamenti hanno un' efficacia retroattiva in quanto impongono, in caso di superamento del quantitativo massimo garantito per il tabacco della varietà Bright raccolto nel 1988, la riduzione dei prezzi d' intervento nonché dei premi.

    17 A questo proposito occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte (v., tra l' altro, sentenze 25 gennaio 1979, Racke, causa 98/78, punto 20 della motivazione, Racc. pag. 69, e Decker, causa 99/78, punto 8 della motivazione, Racc. pag. 101), benché, in linea di massima, il principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l' efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato. Tale giurisprudenza si applica anche nel caso in cui la retroattività non sia espressamente stabilita dall' atto stesso ma risulti dal suo contenuto.

    18 Come risulta dal primo considerando del citato regolamento n. 1114/88, lo scopo perseguito mediante l' istituzione di un quantitativo massimo garantito è quello di limitare qualsiasi aumento della produzione di tabacco della Comunità e di disincentivare nel contempo la produzione delle varietà che presentano difficoltà di smaltimento. Orbene, tale scopo non poteva essere conseguito, per quanto riguarda il raccolto di tabacco della varietà Bright del 1988, da regolamenti pubblicati alla fine dei mesi di aprile e di luglio di tale stesso anno. Infatti, le decisioni riguardanti l' estensione delle superfici da coltivare erano già state prese a quel momento, le operazioni di piantatura erano già state effettuate e, sempre secondo l' ordinanza di rinvio, il raccolto era già da tempo cominciato al momento della pubblicazione del regolamento n. 2268/88.

    19 Il Consiglio si è del resto reso conto dell' impossibilità di limitare la produzione con provvedimenti adottati in circostanze analoghe. Infatti, con il regolamento (CEE) 3 maggio 1989, n. 1251, che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 129, pag. 16), esso ha stabilito che i quantitativi massimi garantiti sarebbero stati fissati ogni anno per il raccolto dell' anno successivo, al fine di consentire, secondo il primo considerando di tale regolamento, la "programmazione degli impianti".

    20 In mancanza di ogni altra ragione risultante dalla motivazione dei regolamenti nn. 1114/88 e 2268/88, occorre pertanto constatare che non ricorre la prima condizione perchè la retroattività di questi regolamenti possa essere ammessa, e cioè che lo imponga lo scopo da raggiungere, e che, di conseguenza, questi regolamenti sono invalidi in quanto stabiliscono un quantitativo massimo garantito per il tabacco della varietà Bright raccolto nel 1988.

    21 Per il resto, la normativa controversa ha leso il legittimo affidamento degli operatori economici interessati. Infatti, se questi ultimi dovevano ritenere prevedibili provvedimenti diretti a limitare ogni aumento della produzione di tabacco della Comunità e a scoraggiare la produzione delle varietà che presentano difficoltà di smaltimento, essi potevano tuttavia attendersi che eventuali provvedimenti aventi ripercussioni sui loro investimenti fossero loro resi noti in tempo utile. Orbene, ciò non è avvenuto.

    22 La questione pregiudiziale va pertanto risolta nel senso che i citati regolamenti del Consiglio nn. 1114/88 e 2268/88 sono invalidi in quanto stabiliscono un quantitativo massimo garantito per il tabacco della varietà Bright raccolto nel 1988.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    23 Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, e dal governo italiano, che è intervenuto all' udienza, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Pretura circondariale di Perugia con ordinanza 20 novembre 1989, dichiara:

    Il regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1114, che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, e il regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1988, n. 2268, che fissa, per il raccolto 1988, i prezzi d' obiettivo, i prezzi d' intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d' intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione nonché i quantitativi massimi garantiti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1975/87, sono invalidi in quanto stabiliscono un quantitativo massimo garantito per il tabacco della varietà Bright raccolto nel 1988.

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