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Document 61989CJ0358(01)
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 11 June 1992. # Extramet Industrie SA v Council of the European Communities. # Dumping - Definitive duty - Calcium metal. # Case C-358/89.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 giugno 1992.
Extramet Industrie SA contro Consiglio delle Comunità europee.
Dumping - Dazio definitivo - Calcium-métal.
Causa C-358/89.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 giugno 1992.
Extramet Industrie SA contro Consiglio delle Comunità europee.
Dumping - Dazio definitivo - Calcium-métal.
Causa C-358/89.
Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-03813
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:257
SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DELL'11 GIUGNO 1992. - EXTRAMET INDUSTRIE SA CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - DUMPING - DAZIO DEFINITIVO - CALCIO METALLICO. - CAUSA C-358/89.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-03813
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Danno ° Prova del nesso di causalità ° Obblighi delle istituzioni ° Valutazione di fattori estranei al dumping
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 4, n. 1]
Ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento antidumping di base n. 2423/88, il Consiglio e la Commissione sono tenuti, al momento della determinazione del danno, a valutare se il danno causato alla produzione comunitaria derivi effettivamente dalle importazioni che sono state oggetto di dumping. Ai sensi della stessa disposizione, va escluso qualsiasi danno dovuto ad altri fattori, in particolare quello determinato dal comportamento stesso dei produttori comunitari.
In proposito, non si può concludere che le istituzioni comunitarie abbiano proceduto correttamente alla determinazione del danno qualora da nessuno degli elementi prodotti dinanzi alla Corte emerga che esse hanno effettivamente esaminato se l' industria comunitaria non avesse essa stessa contribuito al danno rifiutandosi di rifornire l' operatore che ha effettuato importazioni a prezzi di dumping, ed hanno provato che i fattori, estranei al dumping, allegati da detto operatore non erano all' origine del danno preso in considerazione.
Nella causa C-358/89,
Extramet Industrie SA, società di diritto francese, con sede in Annemasse (Francia), rappresentata dall' avvocato Aloyse May, del foro di Lussemburgo, e dall' avvocato Chantal Momège, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avvocato Aloyse May, 31, Grand-rue,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai signori Yves Crétien e Erik Stein, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, assistiti dagli avvocati Arnaud Michel e Dominique Voillemot, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Xavier Herlin, direttore del dipartimento giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,
convenuto,
sostenuto da
1) Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Eric L. White, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal signor Claus-Michael Happe, funzionario tedesco distaccato presso la Commissione ai sensi dell' accordo riguardante lo scambio di funzionari nazionali, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg;
2) Péchiney Électrométallurgie SA, società di diritto francese, con sede in Parigi;
3) Chambre syndicale de l' électrométallurgie et de l' électrochimie, con sede in Parigi;
rappresentate dall' avvocato Xavier de Roux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Jacques Loesch, 8, rue Zithe,
intervenienti,
avente ad oggetto la domanda volta all' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 18 settembre 1989, n. 2808, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell' Unione Sovietica e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su dette importazioni (GU L 271, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn, G.F. Mancini, C.N. Kakouris e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 27 febbraio 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 aprile 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 novembre 1989, la Extramet Industrie SA (in prosieguo: la "Extramet"), società di diritto francese, ha chiesto l' annullamento, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 settembre 1989, n. 2808, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell' Unione Sovietica e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su dette importazioni (GU L 271, pag. 1), o, perlomeno, del ventiquattresimo 'considerando' del regolamento stesso.
2 La Extramet è il maggiore importatore comunitario di calcio metallico proveniente, fondamentalmente, dalla Repubblica popolare cinese e dall' Unione Sovietica. L' importazione di calcio metallico rappresenta la fonte principale di approvvigionamento della Extramet che fabbrica, a partire da detto prodotto, con un procedimento di ridistillazione da essa stessa sviluppato e brevettato, granulati di calcio puro utilizzati principalmente nell' industria metallurgica.
3 A causa di una denuncia depositata dalla Chambre syndicale de l' électrométallurgie et de l' électrochimie (in prosieguo: la "Chambre syndicale"), in nome della Péchiney Électrométallurgie SA (in prosieguo: la "Péchiney"), produttore esclusivo di calcio metallico all' interno della Comunità e trasformatore di calcio metallico puro mediante un processo di distillazione propria, la Commissione adottava il regolamento (CEE) 17 marzo 1989, n. 707, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell' Unione Sovietica (GU L 78, pag. 10).
4 Dopo una proroga del dazio provvisorio, con il regolamento controverso, entrato in vigore il 21 settembre 1989, il Consiglio istituiva un dazio antidumping definitivo del 21,8 e 22% sulle importazioni di calcio metallico originario rispettivamente della Repubblica popolare cinese e dell' Unione Sovietica, e stabiliva la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su dette importazioni.
5 Stando ai 'considerando' di questo regolamento, il produttore comunitario, nel caso di specie la Péchiney, e un importatore indipendente (che è altresì trasformatore del prodotto), nella specie la Extramet, dopo l' istituzione del dazio provvisorio, avevano chiesto ed ottenuto la possibilità di essere sentiti dalla Commissione e le avevano presentato osservazioni scritte.
6 Da detti 'considerando' emerge che l' importatore aveva in particolare fatto valere che lo stesso produttore comunitario era all' origine del danno subito a causa del suo rifiuto di fornire calcio metallico all' importatore, cosa che aveva condotto quest' ultimo a presentare un reclamo alle competenti autorità francesi per abuso di posizione dominante.
7 Peraltro, dal ventiquattresimo 'considerando' risulta che l' importatore aveva chiesto un' esenzione speciale nell' ipotesi in cui fosse stata adottata la decisione di istituire un dazio antidumping definitivo; emerge inoltre che il Consiglio non era stato in grado di soddisfare tale richiesta.
8 Con atto separato e depositato alla cancelleria della Corte l' 11 dicembre 1989, la Extramet ha presentato una domanda di provvedimento provvisorio intesa ad ottenere in particolare la sospensione dell' esecuzione del citato regolamento (CEE) n. 2808/89, fino a che la Corte non si sia pronunciata nel merito. Detta domanda è stata respinta con ordinanza del presidente della Corte 14 febbraio 1990.
9 Con ordinanze 17 gennaio e 22 maggio 1990, la Corte ha ammesso la Commissione, la Péchiney e la Chambre syndicale ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
10 Con sentenza 16 maggio 1991, la Corte ha respinto un' eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio contro il ricorso della Extramet.
11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, nonché degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
12 A sostegno del suo ricorso, la Extramet deduce quattro mezzi fondati sugli errori commessi rispettivamente nella definizione dei prodotti simili presi in considerazione, sulla determinazione del valore normale, sulla determinazione del danno subito dall' industria comunitaria e sulla valutazione degli interessi della Comunità. Occorre esaminare in primo luogo il mezzo riguardante la determinazione del danno subito dall' industria comunitaria.
13 A sostegno di detto mezzo la ricorrente fa valere, in particolare, che la Péchiney stessa sarebbe all' origine del danno subito in quanto avrebbe rifiutato di fornire calcio metallico alla Extramet. A parere della Extramet, se la Péchiney avesse acconsentito a fornirle calcio metallico, essa non avrebbe subíto, nel corso del periodo preso in considerazione per la valutazione del danno, alcun calo di produzione e le importazioni sovietiche e cinesi nella Comunità sarebbero diminuite della metà venendo a rappresentare solo una minima parte del mercato comunitario.
14 La Extramet ricorda, inoltre, che, in seguito al rifiuto della Péchiney di venderle calcio metallico, essa ha promosso nei suoi confronti un procedimento giudiziario per abuso di posizione dominante presso le competenti autorità francesi. Essa ritiene che, nel contesto di un procedimento antidumping, si debba tener conto di siffatte pratiche anticoncorrenziali e che un dazio antidumping non vada istituito se abbia l' effetto di conservare un vantaggio ingiustificato sul mercato comunitario risultante da un' intesa o da un abuso di posizione dominante qualora siano state presentate prove formali di tali pratiche e sia stata avviata un' azione ai sensi delle norme comunitarie in materia di concorrenza.
15 In proposito, occorre ricordare anzitutto che, ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea, (GU L 209, pag. 1), "il pregiudizio è determinato soltanto se le importazioni oggetto di dumping (...) costituiscono la causa di un pregiudizio" alla produzione comunitaria e "i pregiudizi causati da altri fattori (...) non devono essere attribuiti alle importazioni che sono oggetto di dumping (...)".
16 Al momento della determinazione del danno, il Consiglio e la Commissione sono pertanto tenuti a valutare se il danno che intendono prendere in considerazione provenga effettivamente dalle importazioni oggetto di dumping e ad escludere invece ogni danno derivante da altri fattori, in particolare quello causato dallo stesso comportamento dei produttori comunitari.
17 Si deve poi notare che, per respingere l' argomento della Extramet, il Consiglio si è limitato, nel procedimento dinanzi alla Corte, a far rinvio al quindicesimo 'considerando' del regolamento impugnato per affermare che un procedimento antidumping, a causa della sua natura specifica, non può impedire che vengano avviate altre azioni volte alla condanna di altri comportamenti anticoncorrenziali.
18 Orbene, al quindicesimo 'considerando' del regolamento impugnato, il Consiglio si era già limitato a segnalare che, secondo la Commissione, in primo luogo la Péchiney avrebbe respinto le affermazioni della Extramet e non sarebbe stata ancora pronunciata nessuna sentenza definitiva da parte delle autorità francesi adite dalla Extramet, e che, in secondo luogo, un procedimento antidumping non poteva pregiudicare il risultato di un' azione intentata ai sensi dell' art. 85 o 86 del Trattato e qualora dovesse essere provata un' infrazione di dette norme, l' art. 14, n. 1, del regolamento n. 2423/88, avrebbe consentito di procedere ad un riesame del procedimento antidumping de quo.
19 Da nessuna di dette considerazioni emerge che le istituzioni comunitarie abbiano effettivamente accertato se la Péchiney stessa non abbia contribuito, con il suo rifiuto di vendere, al danno subito e abbiano provato che il danno rilevato non derivi dai fattori allegati dalla Extramet. Pertanto esse non hanno proceduto in maniera corretta alla determinazione del danno.
20 Di conseguenza, il mezzo relativo agli errori commessi nella determinazione del danno subito dall' industria comunitaria dev' essere accolto ed il regolamento impugnato va annullato, senza che sia necessario esaminare gli altri mezzi ed argomenti dedotti dalla ricorrente.
Sulle spese
21 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché il Consiglio è rimasto soccombente, dev' essere condannato alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario. La Commissione, nonché la Péchiney e la Chambre syndicale, intervenute a sostegno delle conclusioni del Consiglio, sosterranno ciascuna le proprie spese ai sensi dell' art. 69, n. 4, primo e secondo comma.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il regolamento (CEE) del Consiglio 18 settembre 1989, n. 2808, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell' Unione Sovietica e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su dette importazioni, è annullato.
2) Il Consiglio è condannato alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.
3) La Commissione, la Péchiney e la Chambre syndicale, intervenienti, sosterranno ciascuna le proprie spese.