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Document 61989CJ0251

Sentenza della Corte dell'11 giugno 1991.
Nikolaos Athanasopoulos e altri contro Bundesanstalt für Arbeit.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Sozialgericht Nürnberg - Germania.
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni e per orfani.
Causa C-251/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-02797

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:242

61989J0251

SENTENZA DELLA CORTE DELL'11 GIUGNO 1991. - NIKOLAOS ATHANASOPOULOS E ALTRI CONTRO BUNDESANSTALT FUER ARBEIT. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: SOZIALGERICHT NUERNBERG - GERMANIA. - PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - PRESTAZIONI PER FIGLI A CARICO DI TITOLARI DI PENSIONI E PER ORFANI. - CAUSA C-251/89.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02797


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Titolari di pensioni o di rendite - Prestazioni per orfani - Prestazioni a carico dello Stato di residenza - Prestazioni più elevate in precedenza concesse da un altro Stato membro - Diritto ad un complemento di prestazione nonostante qualsiasi condizione di residenza

((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 77, n. 2, lett. b), punto i) e 78, n. 2, lett. b), punto i) ))

2. Sicurezza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Sfera d' applicazione ratione materiae - Dichiarazioni degli Stati membri relative alle prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite - Portata

(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 5 e 77)

3. Sicurezza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Titolari di pensioni o di rendite - Prestazioni a carico dello Stato di residenza - Acquisizione, successiva alla fissazione della residenza, del beneficio di una pensione ai sensi della normativa di un altro Stato membro che concede prestazioni più elevate - Diritto ad un complemento di prestazioni comprensivo del complemento per i figli nati dopo il trasferimento della residenza

(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 77, n. 2)

4. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Titolari di pensioni o di rendite - Prestazioni per orfani - Beneficiario delle prestazioni o di un complemento di prestazione residente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro debitore - Applicabilità di disposizioni della normativa dello Stato membro debitore che prevedono una diminuzione delle prestazioni in funzione del reddito del beneficiario - Modalità di calcolo dell' ammontare delle prestazioni

(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 77 e 78)

5. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Titolari di pensioni o di rendite - Prestazioni per orfani - Complemento di prestazione a carico di uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza - Modalità di ottenimento da parte dello Stato membro debitore degli elementi necessari al calcolo degli importi dovuti - Missione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

((Trattato CEE, art. 5; regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 81, lett. a) ))

Massima


1. Qualora, nelle ipotesi di cui all' art. 77, n. 2, lett. b), punto i), e all' art. 78, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71, l' importo delle prestazioni fornite dallo Stato membro di residenza sia inferiore a quello delle prestazioni dovute da un altro Stato membro, il titolare di pensioni o di rendite o l' orfano del lavoratore defunto ha il diritto di ricevere, a carico dell' istituzione competente di quest' ultimo Stato, un complemento di prestazioni pari alla differenza tra i due importi, anche quando la normativa di questo Stato subordini la concessione delle prestazioni alla condizione che tanto l' avente diritto quanto il figlio che può essere preso a carico risiedano sul territorio nazionale.

2. Se è vero che la circostanza che talune prestazioni per figlio a carico di titolari di pensioni o di rendite concesse ai sensi di una legge o regolamentazione nazionale non sono state menzionate nella dichiarazione contemplata dall' art. 5 del regolamento n. 1408/71 non è di per sé sufficiente a dimostrare che dette prestazioni non costituiscono prestazioni contemplate dall' art. 77 del regolamento, si deve, per contro, considerare che, dal momento che dette prestazioni sono state menzionate in detta dichiarazione, esse costituiscono prestazioni rientranti nell' art. 77 del regolamento.

3. Il diritto al complemento di prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite che è inteso a favorire la libera circolazione dei lavoratori garantendo agli interessati l' ottenimento dell' importo delle prestazioni che sarebbe stato loro concesso se avessero mantenuto la residenza nello Stato membro che concede le prestazioni più favorevoli, sorge anche qualora il titolare delle pensioni acquisisca il diritto alla concessione di una pensione in base alla normativa dello Stato membro che concede le prestazioni più favorevoli dopo aver trasferito la propria residenza in un altro Stato membro debitore delle prestazioni ai sensi dell' art. 77, n. 2, del regolamento n. 1408/71.

Questo complemento di prestazioni dev' essere concesso tenendo conto di tutti i figli a carico del titolare di pensioni, ivi compresi quelli nati dopo il trasferimento della residenza nello Stato membro che concede le prestazioni meno favorevoli.

4. Qualora la normativa dello Stato membro debitore delle prestazioni contemplate dall' art. 77 o dall' art. 78 del regolamento n. 1408/71, o di un complemento di prestazioni, preveda che l' importo di dette prestazioni diminuisca in funzione del reddito annuo netto del beneficiario e dei membri della sua famiglia, gli artt. 77 e 78 del regolamento n. 1408/71 autorizzano una simile riduzione qualora il beneficiario delle prestazioni risieda sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro debitore. Al fine di determinare, in questo caso, il reddito annuo netto del beneficiario e dei membri della sua famiglia e di calcolare l' ammontare delle prestazioni o del complemento di prestazioni cui il beneficiario ha diritto, l' istituzione competente dello Stato membro debitore deve applicare le pertinenti disposizioni della normativa di questo Stato membro come se il beneficiario e i membri della sua famiglia, che risiedono nello stesso Stato membro del beneficiario, risiedessero sul territorio dello Stato membro debitore e ivi percepissero i redditi che essi percepiscono nello Stato membro di residenza, basandosi a tal fine sulle informazioni e sugli elementi probanti forniti dai beneficiari delle prestazioni e dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza, in risposta alla domanda loro rivolta.

L' istituzione competente dello Stato membro debitore non può tuttavia domandare all' interessato informazioni ed elementi probatori diversi da quelli che possono essere forniti da una persona di normale diligenza, residente nello stesso Stato membro, né far conseguire dalla mancata produzione di detti elementi sanzioni diverse da quelle applicate ad un beneficiario delle medesime prestazioni, residente nel territorio nazionale, invitato a fornire elementi identici o equivalenti.

5. Spetta alla commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, ai sensi dell' art. 81, lett. a), del regolamento n. 1408/71, redigere l' elenco delle istituzioni e degli Stati membri incaricati di fornire all' istituzione competente dello Stato membro debitore di un complemento di prestazioni, ai sensi dell' art. 77 o 78 di detto regolamento, le informazioni ufficiali necessarie al calcolo di detto complemento menzionate nella sua decisione n. 129. L' istituzione competente dello Stato membro cui viene richiesto un complemento di prestazioni conserva cionondimeno la possibilità di rivolgersi alla Commissione e alle autorità dello Stato membro sul cui territorio risiede il richiedente, le quali, in virtù dell' art. 5 del Trattato, sono tenute ad un obbligo di leale cooperazione, al fine di conoscere la denominazione dell' istituzione di quest' ultimo Stato membro competente a fornire le informazioni ufficiali menzionate nella decisione n. 129.

Parti


Nella causa C-251/89,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Sozialgericht Nuernberg (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Nikolaos Athanasopoulos,

Stamatina Defingou,

Rosina Falcone,

Rosario Giganti,

Eleni Kitsou,

Mariano Lorenzo-Bozosa,

Agostino Palermo,

Chariklia Papadimitriou,

José Rodríguez Martínez,

Francisco Torres Dona

e

Bundesanstalt fuer Arbeit,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 77, 78 e 81, lett. a) e d), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati nonché ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001/83 (GU L 230, pag. 6),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il sig. N. Athanasopoulos e la sig.ra S. Defingou, dalla sig.ra Hannelore Runft, Assessorin juris, presso il centro di reintegrazione dei lavoratori greci rimpatriati, in Atene,

- per la sig.ra Falcone, dal sig. L. Fazi, Sozialsekretaer presso il Patronato ACLI di Augsburg,

- per i sigg. R. Giganti e A. Palermo, dall' avv. J. Stahlberg, del foro di Monaco,

- per il sig. Lorenzo-Bozosa, dal sig. J. Prieto Peláez, capo del servizio sociale presso il consolato generale di Spagna in Monaco,

- per il governo tedesco, dai sigg. E. Roeder e J. Karl, in qualità di agenti,

- per il governo italiano, dal sig. P.G. Ferri, avvocato dello Stato, in qualità di agente,

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra K. Banks, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dai sigg. B. Schulte, del Max-Planck-Institut fuer auslaendisches und internationales Sozialrecht in Monaco,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del sig. N. Athanasopoulos, delle sig.re S. Defingou e R. Falcone, dei sigg. R. Giganti, A. Palermo, M. Lorenzo-Bozosa, e F. Torres Dona, rappresentati dal sig. L. Enríquez Paradella, membro dell' ambasciata di Spagna in Bonn, del governo tedesco, del governo italiano e della Commissione, svolte all' udienza del 5 dicembre 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza il 24 gennaio 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 29 giugno 1989, pervenuta in cancelleria l' 8 agosto 1989, il Sozialgericht Nuernberg ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 77, 78 e 81, lett. a) e d), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati nonché ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).

2 Dette questioni sono state sollevate nel contesto di dieci cause, riunite dal giudice, tra cittadini di Stati membri diversi dalla Repubblica federale di Germania e la Bundesanstalt fuer Arbeit, l' ente tedesco competente per l' applicazione della legge sugli assegni per i figli a carico ("Bundeskindergeldgesetz", in prosieguo: il "BKGG").

3 I ricorrenti nella causa principale risiedono tutti nel territorio di Stati membri diversi dalla Repubblica federale di Germania. Hanno tuttavia esercitato in passato un' attività in qualità di lavoratore dipendente o non dipendente nella Repubblica federale di Germania dove risiedono gli aventi causa di siffatti lavoratori.

4 Molti dei ricorrenti nella causa principale fruiscono allo stesso tempo di una pensione ai sensi della normativa tedesca e di una pensione ai sensi di una normativa dello Stato membro sul cui territorio risiedono. Taluni di essi sono pertanto titolari di pensioni per infortunio sul lavoro. Dall' ordinanza del giudice a quo emerge ancora che vari ricorrenti, titolari di pensioni, fruiscono, anche, di assegni familiari ai sensi della normativa dello Stato membro sul cui territorio risiedono.

5 Numerosi altri ricorrenti nella causa principale sono orfani di genitori che erano soggetti, in qualità di lavoratori subordinati o no, alla normativa della Repubblica federale di Germania e a quella dello Stato membro nel cui territorio l' orfano risiede. Taluni di essi fruiscono di assegni familiari ai sensi della normativa di quest' ultimo Stato membro.

6 Tutti i ricorrenti nella causa principale hanno chiesto di beneficiare degli assegni per figli a carico ("Kindergeld") previsti dal BKGG o di un complemento pari alla differenza tra l' ammontare di questi assegni e quello degli assegni familiari previsti dalla normativa dello Stato membro sul cui territorio risiedono.

7 Il giudice nazionale considera che l' assegno previsto dal BKGG costituisce una prestazione per figli a carico di titolari di pensione o di rendite, contemplata dall' art. 77, n. 1, del citato regolamento n. 1408/71, quantomeno nel caso in cui il vantaggio di questo assegno viene richiesto dal titolare di una pensione diversa da una pensione per infortunio sul lavoro. Ritiene, peraltro, che, quando il vantaggio di questo assegno viene richiesto per l' orfano di un lavoratore subordinato o non subordinato defunto, tale assegno dev' essere considerato prestazione per orfani, contemplata dall' art. 78, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Il giudice a quo fa riferimento, a questo proposito, alla dichiarazione effettuata dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell' art. 5 di detto regolamento e osserva che l' assegno per figlio a carico previsto dal BKGG è menzionato in questa dichiarazione come costitutivo di una prestazione contemplata dagli artt. 77 e 78 del regolamento n. 1408/71.

8 Ai sensi dell' art. 77, n. 2, lett. b), punto i), di questo stesso regolamento, le prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite sono concesse al "titolare di pensioni o rendite dovute in base alla legislazione di più Stati membri, conformemente alla legislazione dello Stato sul cui territorio risiede (...)". Parimenti, ai sensi dell' art. 78, n. 2, lett. b), punto i), di questo regolamento, le prestazioni per orfani sono concesse "all' orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri, conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio l' orfano risiede (...)".

9 Il 17 ottobre 1985, la commissione amministrativa per la previdenza sociale per i lavoratori migranti (in prosieguo: la "commissione amministrativa") ha adottato la decisione n. 129, relativa all' applicazione degli artt. 77, 78 e 79, n. 3, del regolamento n. 1408/71 e dell' art. 10, n. 1, lett. b), punto ii), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574 (GU 1986, C 141, pag. 7, in prosieguo: la "decisione n. 129").

10 Il n. 1 di questa disposizione prevede che "qualora l' importo della prestazione definita dall' art. 77, n. 1, del regolamento n. 1408/71, di cui beneficiava il titolare di pensione o rendita in base alla legislazione dello Stato membro in cui risiedeva, sia più elevato dell' importo delle prestazioni di cui beneficia in base alla legislazione di un altro Stato membro parimenti debitore di pensione o rendite in cui egli ha trasferito la propria residenza, si applica l' art. 77, n. 2 (...), in modo tale che il diritto alle prestazioni, ai sensi della legislazione del primo Stato membro, sia mantenuto nella misura in cui l' importo di dette prestazioni supera quello delle prestazioni effettivamente percepite ai sensi della legislazione del nuovo paese di residenza". Il n. 5 della decisione n. 129 dispone che in questo caso l' istituzione competente del primo Stato membro corrisponde un complemento alle prestazioni concesse in base alla legislazione del secondo Stato membro pari alla differenza tra l' importo delle prestazioni effettivamente corrisposte ai sensi della legislazione del secondo Stato membro e l' importo delle prestazioni dovute ai sensi della legislazione del primo Stato membro.

11 In forza dei nn. 2 e 5 della citata decisione n. 129, del resto, regole identiche trovano applicazione per la concessione delle prestazioni contemplate dall' art. 78, n. 1, del regolamento n. 1408/71, nel caso in cui l' orfano trasferisca la propria residenza da uno Stato membro, ai sensi della cui normativa dette prestazioni venivano erogate, in un altro Stato membro in forza della cui normativa siffatte prestazioni sono dovute per detto orfano.

12 Inoltre, la decisione n. 129 precisa le modalità di calcolo e di versamento del complemento di prestazioni dovuto al titolare di pensioni o rendite, o all' orfano, conformemente ai nn. 1, 2 e 5 della decisione, nonché gli obblighi che incombono alle istituzioni competenti degli Stati membri interessati. A questo proposito, prevede che l' istituzione competente dello Stato membro sul cui territorio risiede il titolare di pensioni o di rendite, o l' orfano, comunichi talune informazioni all' istituzione competente dello Stato membro debitore del complemento di prestazioni.

13 Dinanzi al giudice nazionale, come pure nel corso del procedimento amministrativo che ha preceduto l' introduzione dei ricorsi dinanzi ad esso, la convenuta nella causa principale si è opposto alle domande formulate dai ricorrenti nella causa principale sostenendo in particolare che, in virtù degli artt. 77 e 78 del regolamento n. 1408/71, le prestazioni per figlio a carico di titolari di pensioni e le prestazioni per orfani dovevano, considerata la situazione dei ricorrenti nella causa principale, essere concesse conformemente alla normativa dello Stato membro sul cui territorio risiedono. Ha, peraltro, sottolineato che il BKGG subordinava il versamento degli assegni per figli a carico alla condizione che il figlio idoneo ad essere preso in considerazione e la persona che ne ha l' onere risiedessero sul territorio nazionale. Orbene, questa condizione non ricorrerebbe nel caso dei ricorrenti nella causa principale.

14 Per di più, nella misura in cui i ricorrenti nella causa principale hanno invocato, a sostegno della loro domanda, le disposizioni della decisione n. 129, la convenuta nella causa principale ha sostenuto che questa decisione non può conferire diritti che non figurano né nel regolamento n. 1408/71 né nella normativa degli Stati membri. Inoltre, ha sottolineato che la decisione n. 129 non potrebbe essere attuata dai suoi uffici. Infatti in questa decisione non è indicata l' istituzione che, in ciascuno Stato membro, è incaricata di comunicare le informazioni contemplate in questa decisione ai fini del calcolo del complemento di prestazioni alla competente istituzione dello Stato membro debitore di tale complemento. Orbene, in taluni Stati membri, più istituzioni potrebbero essere chiamate a fornire queste informazioni. Secondo il convenuto nella causa principale il fatto che la decisione n. 129 non indichi l' istituzione incaricata di fornire le informazioni considerate rende difficile, se non impossibile, la messa in atto di tale decisione.

15 Stando così le cose, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento fino a che la Corte non si fosse pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se uno Stato membro, che concede una pensione ad un lavoratore migrante, che ivi abbia lavorato e sia stato assicurato, od ai suoi orfani, sia tenuto a pagare, ai sensi degli artt. 77 e 78 del regolamento (CEE) n. 1408/71, la differenza fra gli assegni familiari in detto Stato e gli assegni familiari in un altro Stato membro in cui risiedono il titolare della pensione nonché i figli o gli orfani e che parimenti concede una pensione, qualora il diritto agli assegni familiari, ai sensi della legge federale sugli assegni per figli a carico, sia subordinato alla residenza sul territorio di detto Stato sia dell' avente diritto sia del figlio di cui trattasi. Se l' art. 77 del regolamento (CEE) n. 1408/71, eventualmente con riguardo alla dichiarazione 9 giugno 1980 della Repubblica federale di Germania (GU C 139, pag. 7), disciplini il caso del titolare di una pensione tedesca d' invalidità per infortunio sul lavoro qualora questi richieda assegni tedeschi per figli a carico.

2) Se il diritto in oggetto sussista anche qualora il diritto a pensione sorga solo dopo il trasferimento della residenza nel paese d' origine. Se gli assegni per figli a carico spettino allora al titolare della pensione solo previa considerazione dei familiari per i quali il diritto sussisteva prima del trasferimento della residenza o per tutti i familiari del titolare al momento della percezione della pensione compresi quelli nati dopo il trasferimento.

3) Se il diritto agli assegni per figli a carico, qualora dovesse considerarsi sussistente in forza degli artt. 77 e 78 del regolamento (CEE) n. 1408/71, spetti per l' intero importo o per un importo ridotto in base al reddito a norma delle disposizioni di riduzione del diritto nazionale tedesco (artt. 10 e 11 della legge federale sugli assegni per figli a carico). Se del caso, come vada calcolata la quota parte in base al reddito. Come vadano accertati i redditi netti del titolare della pensione o degli orfani e dei loro familiari in un altro Stato membro, redditi dipendenti dalle quote esenti da imposta o da altre trattenute d' imposta, e come vadano imputati al reddito rilevante ai fini delle disposizioni sugli assegni per figli a carico.

4) Se, in relazione all' art. 81, lett. a) e d), del regolamento (CEE) n. 1408/71, sia sufficiente la decisione della commissione amministrativa 17 ottobre 1985, n. 129. Se rientri fra gli obblighi della commissione amministrativa adottare una disciplina per determinare quale fra i diversi enti che vengono in considerazione in un altro Stato membro debba fornire informazioni vincolanti".

16 Per una più ampia esposizione dei fatti di cui alla causa principale, della normativa applicabile, dello svolgimento del procedimento, come pure delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono ripresi in prosieguo solo nella misura necessaria al ragionamento della Corte.

Sulla prima questione

17 Per quanto riguarda la prima parte della prima questione sollevata dal giudice a quo, si deve ricordare, in via preliminare, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l' art. 77, n. 2, lett. b), punto i), e l' art. 78, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71 non possono essere interpretati in modo da privare il lavoratore o l' orfano di un lavoratore deceduto della possibilità di fruire delle prestazioni di importo più elevato sostituendo le prestazioni consentite da uno Stato membro con le prestazioni dovute da un altro Stato membro. Di conseguenza, qualora l' importo delle prestazioni fornite dallo Stato di residenza sia inferiore a quello delle prestazioni concesse dall' altro Stato debitore, il lavoratore, o l' orfano del lavoratore deceduto, conserva il beneficio dell' importo più elevato e ha il diritto di ricevere, a carico dell' istituzione competente di quest' ultimo Stato, un complemento di prestazioni pari alla differenza tra questi due importi (v. sentenza 14 marzo 1989, Baldi, causa 1/88, Racc. pag. 667; nello stesso senso, sentenza 9 luglio 1980, Gravina, punto 8 della motivazione, causa 807/79, Racc. pag. 2205).

18 Con la prima parte della prima questione il giudice a quo vuole in sostanza sapere se il lavoratore e l' orfano del lavoratore defunto abbiano diritto ad un siffatto complemento di prestazioni qualora la normativa dello Stato membro che concede le prestazioni più favorevoli subordini la concessione di queste prestazioni alla condizione che l' avente diritto e il figlio che può essere preso in considerazione risiedano sul territorio nazionale.

19 A questo proposito, si deve sottolineare che il regolamento n. 1408/71 dev' essere interpretato alla luce dello scopo perseguito dall' art. 51 del Trattato, sulla cui base è stato adottato, e che è inteso ad assicurare la libera circolazione dei lavoratori.

20 Orbene, questo scopo non sarebbe raggiunto se, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla normativa comunitaria conformemente agli obiettivi del Trattato, la normativa di uno Stato membro subordinasse la concezione dei vantaggi di previdenza sociale dovuti ai sensi di detta normativa alla condizione che il lavoratore risieda sul territorio dello Stato membro. A proposito delle prestazioni per figlio a carico di titolari di pensioni o di rendite e delle prestazioni per orfani, l' art. 77, n. 2, e l' art. 78, n. 2, del regolamento n. 1408/71 prevedono espressamente che queste prestazioni sono concesse, secondo le norme previste da queste istituzioni, quale che sia lo Stato sul cui territorio risiedono i titolari di pensioni o di rendite e i figli, o l' orfano o la persona che ne ha l' onere effettivo.

21 Tra l' altro, il diritto ad un complemento di prestazioni per orfani o per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite è riconosciuto agli orfani e ai titolari di pensioni o di rendite proprio quando questi non risiedono sul territorio dello Stato membro che concede le prestazioni più favorevoli. Di conseguenza, il riconoscimento di un siffatto diritto sarebbe inutile, qualora la normativa di questo Stato subordinasse la concessione delle prestazioni alla condizione che sia l' avente diritto che il figlio che può essere preso a carico risiedono sul territorio nazionale e se questa condizione fosse opponibile all' orfano e al titolare di pensioni o di rendite che chiedono di beneficiare di un complemento di prestazioni.

22 Si deve pertanto risolvere la prima parte della prima questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che, se nel caso contemplato dall' art. 77, n. 2, lett. b), punto i), e dall' art. 78, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71 l' importo delle prestazioni fornite dallo Stato membro di residenza sia inferiore a quello delle prestazioni dovute da un altro Stato membro, il titolare di pensioni o di rendite, o l' orfano del lavoratore defunto, ha il diritto di ricevere, a carico dell' istituzione competente di quest' ultimo Stato, un complemento di prestazioni pari alla differenza tra i due importi, anche quando la normativa di questo Stato subordini la concessione delle prestazioni alla condizione che tanto l' avente diritto quanto il figlio che può essere preso a carico risiedano sul territorio nazionale.

23 Dall' ordinanza del giudice a quo emerge che con la seconda parte della prima questione il giudice nazionale vuol sapere se, tenuto conto della dichiarazione fatta dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell' art. 5 del regolamento n. 1408/71, l' art. 77 di questo regolamento si applichi all' assegno per figli previsto dal BKGG, qualora il beneficio di questo assegno sia richiesto dal titolare di una pensione per infortunio sul lavoro.

24 A questo proposito il giudice nazionale osserva che, secondo l' art. 77, n. 1, del regolamento n. 1408/71, i supplementi di pensione concessi per i figli dei titolari di pensioni in virtù dell' assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali sono esclusi dal campo di applicazione dell' art. 77. Ritiene che una siffatta esclusione dovrebbe essere interpretata nel senso che tutte le prestazioni familiari concesse per i figli dei titolari di siffatte pensioni cadono al di fuori della sfera di applicazione dell' art. 77.

25 Ai sensi dell' art. 5 del regolamento n. 1408/71, "gli Stati membri menzionano, in dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente alle disposizioni dell' art. 97, (...) le prestazioni di cui agli artt. 77 e 78".

26 Nella dichiarazione prevista dall' art. 5 del regolamento n. 1408/71 (GU 1980, C 139, pag. 1), come successivamente modificata (GU 1983, C 351, pag. 1), la Repubblica federale di Germania ha affermato che costituivano prestazioni contemplate dall' art. 77 del regolamento, gli "assegni per figli" previsti dalla "legge relativa agli assegni per figli a carico (Bundeskindergeldgesetz) 14 aprile 1964, con successive modifiche e supplementi, nella versione applicabile".

27 Questa dichiarazione non contiene alcuna eccezione per il caso in cui l' assegno per figlio previsto dal BKGG è versato, in tutto o in parte, ai titolari di una pensione per infortunio sul lavoro.

28 Se è vero che la circostanza che talune prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite concesse ai sensi di una legge o regolamentazione nazionale non sono state menzionate nella dichiarazione contemplata dall' art. 5 del regolamento n. 1408/71 non è di per sé sufficiente a dimostrare che dette prestazioni non costituiscono prestazioni contemplate dall' art. 77 del regolamento, si deve, per contro, considerare che, dal momento che dette prestazioni sono state menzionate in detta dichiarazione, esse costituiscono prestazioni rientranti nell' art. 77 del regolamento.

29 Di conseguenza la seconda parte della prima questione deve essere risolta nel senso che, tenuto conto della dichiarazione effettuata dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell' art. 5 del regolamento n. 1408/71, l' assegno per figli a carico previsto dal BKGG dev' essere considerato una prestazione ai sensi dell' art. 77 di tale regolamento qualora questo assegno venga richiesto dal titolare di una pensione per infortunio sul lavoro.

Sulla seconda questione

30 Dall' ordinanza del giudice a quo emerge che detto giudice con la seconda questione vuol sapere innanzitutto se un lavoratore, titolare di una pensione ai sensi della normativa di uno Stato membro sul cui territorio risiede, il quale acquisisce il diritto alla concessione di una pensione ai sensi della normativa di uno Stato membro che concede prestazioni più favorevoli dopo aver trasferito la sua residenza nel primo Stato membro, abbia diritto ad un complemento di prestazioni a carico del secondo Stato membro. In secondo luogo, il giudice a quo vuol sapere se il complemento di prestazione debba essere calcolato tenendo conto dei figli del titolare di pensioni nati dopo che egli ha trasferito la sua residenza nello Stato membro che concede prestazioni meno favorevoli.

31 A questo proposito il giudice nazionale rileva che nella sentenza 12 giugno 1980, Laterza (causa 733/79, Racc. pag. 1915), la Corte ha affermato che l' art. 77, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71 andava interpretato nel senso che il diritto a prestazioni familiari a carico dello Stato sul cui territorio risiede il titolare di una pensione di invalidità non fa venir meno il diritto a prestazioni familiari più elevate precedentemente a carico di un altro Stato membro. Secondo il giudice nazionale, il diritto ad un complemento di prestazioni a carico di uno Stato membro che concede prestazioni più favorevoli potrebbe, di conseguenza, essere inteso a garantire unicamente il mantenimento dei diritti acquisiti prima del cambiamento di residenza.

32 Occorre, prima di tutto, rilevare che il diritto alle prestazioni contemplate dall' art. 77 del regolamento n. 1408/71 è legato al diritto alla concessione della pensione. Infatti dall' art. 77, n. 2, emerge che queste prestazioni vengono concesse conformemente alla normativa dello Stato membro o di uno degli Stati membri debitori di una pensione nei confronti dell' interessato.

33 Si deve quindi sottolineare che il riconoscimento di un diritto al complemento di prestazioni è inteso a favorire la libera circolazione dei lavoratori, garantendo agli interessati l' ottenimento dell' importo delle prestazioni che sarebbe stato loro concesso se avessero mantenuto la residenza nello Stato membro che concede le prestazioni più favorevoli.

34 Se questo complemento non fosse riconosciuto ai lavoratori che maturano il diritto alla concessione della pensione, ai sensi della normativa dello Stato membro che concede le prestazioni più favorevoli, dopo aver trasferito la loro residenza sul territorio dell' altro Stato membro pure debitore di una pensione nei loro confronti, ne risulterebbe un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

35 In un tal caso, infatti, i lavoratori sarebbero indotti a mantenere la loro residenza sul territorio dello Stato membro che concede le prestazioni più favorevoli fino alla data in cui avrebbero diritto alla concessione di una pensione ai sensi della normativa di tale Stato membro, onde fruire di queste prestazioni.

36 Una siffatta situazione si pone in contrasto con l' obiettivo perseguito dal regolamento n. 1408/71 e che giustifica il riconoscimento di un diritto al complemento di prestazioni.

37 Queste considerazioni esigono altresì che il complemento di prestazioni sia concesso tenendo conto non solo dei figli a carico del titolare di pensioni nati prima che questi avesse trasferito la sua residenza nello Stato membro che concede le prestazioni meno favorevoli, ma anche dei figli nati dopo tale trasferimento.

38 Di conseguenza, la prima parte della seconda questione sollevata dal giudice nazionale deve essere risolta nel senso che il diritto al complemento di prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite sorge anche qualora il titolare di pensioni acquisisca il diritto alla concessione di una pensione, in base alla normativa dello Stato membro che concede le prestazioni più favorevoli, dopo aver trasferito la propria residenza in un altro Stato membro, debitore di prestazioni ai sensi dell' art. 77, n. 2, del regolamento n. 1408/71. Si deve peraltro risolvere la seconda parte di questa seconda questione nel senso che il complemento di prestazioni dev' essere concesso tenendo conto di tutti i figli a carico del titolare di pensioni, ivi compresi quelli nati dopo il trasferimento della sua residenza nello Stato membro che concede le prestazioni meno favorevoli.

Sulla terza questione

39 In via preliminare si deve sottolineare che, nel contesto dell' art. 177 del Trattato CEE, la Corte non è competente a pronunciarsi sull' interpretazione di disposizioni di legge o di regolamento nazionali. Essa può tuttavia fornire al giudice nazionale gli elementi interpretativi del diritto comunitario che consentano a detto giudice di dirimere la questione giuridica per la quale è stato adito.

40 La terza questione pregiudiziale va pertanto intesa nel senso che essa verte sulla questione se, qualora la normativa dello Stato membro debitore delle prestazioni contemplate dall' art. 77 e dall' art. 78 del regolamento n. 1408/71 o di un complemento di prestazioni preveda che l' importo di queste prestazioni diminuisce in funzione del reddito annuo netto del beneficiario e dei membri della sua famiglia, gli artt. 77 e 78 del regolamento n. 1408/71 autorizzano una simile riduzione nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni o del complemento di prestazioni risieda in un altro Stato membro. In caso affermativo il giudice nazionale vuole sapere come si debba determinare il reddito annuo netto del beneficiario e dei membri della sua famiglia e tenerne conto nel calcolo dell' importo delle prestazioni o del complemento di prestazioni, al quale il beneficiario ha diritto, senza violare le norme di diritto comunitario.

41 Per quanto riguarda la prima parte di questa questione, si deve esaminare separatamente il caso in cui lo Stato membro, la cui normativa prevede che le prestazioni contemplate dall' art. 77 o dall' art. 78 del regolamento n. 1408/71 diminuiscano in funzione del reddito annuo netto del beneficiario e dei membri della sua famiglia, sia lo Stato membro debitore delle prestazioni in virtù dell' art. 77, n. 2, o dell' art. 78, n. 2, e il caso in cui lo Stato membro la cui normativa prevede una simile riduzione sia quello al quale viene richiesto il versamento di un complemento di prestazioni.

42 Per quanto riguarda, in primo luogo, il primo caso, si deve ricordare che, ai sensi dell' art. 77 del regolamento n. 1408/71, le prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite sono concesse conformemente alla normativa dello Stato membro indicato nell' art. 77, n. 2, quale che sia lo Stato membro sul cui territorio risiede il titolare di pensioni o di rendite o i suoi figli. Parimenti, in virtù dell' art. 78 di questo regolamento, le prestazioni per orfani sono concesse conformemente alla normativa dello Stato membro designato dall' art. 78, n. 2, quale che sia lo Stato membro sul cui territorio risiede l' orfano o la persona che lo ha effettivamente a carico.

43 Di conseguenza, qualora la normativa nazionale applicabile ai sensi dell' art. 77, n. 2, o dell' art. 78, n. 2, del regolamento n. 1408/71 preveda che l' importo delle prestazioni diminuisca in funzione del reddito annuo netto del beneficiario di queste prestazioni e dei membri della sua famiglia, gli artt. 77 e 78 di questo regolamento autorizzano una simile riduzione qualora il beneficiario delle prestazioni risieda sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro debitore delle prestazioni.

44 Trattandosi poi del caso in cui lo Stato membro la cui normativa prevede una siffatta riduzione sia quello al quale viene richiesto il versamento di un complemento di prestazioni, si deve ricordare che il riconoscimento di un diritto ad un siffatto complemento è inteso a garantire agli interessati l' ottenimento dell' importo delle prestazioni che sarebbe stato loro concesso se avessero mantenuto la loro residenza sul territorio dello Stato membro che concede le prestazioni più favorevoli.

45 Di conseguenza, al fine di determinare se il ricorrente ha diritto ad un complemento di prestazioni a carico di uno Stato membro e di calcolare l' ammontare di questo complemento, si deve confrontare l' importo delle prestazioni effettivamente percepite nello Stato membro sul cui territorio ha trasferito la sua residenza con l' importo delle prestazioni di cui avrebbe beneficiato se avesse mantenuto la sua residenza sul territorio dello Stato membro al quale il versamento del complemento è richiesto.

46 Ne consegue che, nel caso in cui la normativa dello Stato membro, al quale viene richiesto un complemento di prestazioni, prevede che l' importo delle prestazioni diminuisca in funzione del reddito annuo netto del beneficiario e dei membri della sua famiglia, tale riduzione può anche essere applicata quando l' interessato risiede sul territorio di un altro Stato membro.

47 Ai fini della soluzione della seconda parte della questione, occorre applicare le pertinenti disposizioni della normativa dello Stato membro debitore delle prestazioni o del complemento di prestazioni come se il beneficiario e i membri della sua famiglia, che risiedono nello stesso Stato membro del beneficiario, risiedessero nel territorio dello Stato membro debitore e ivi percepissero i redditi di cui beneficiano nello Stato membro di residenza.

48 A tal fine, la competente istituzione dello Stato membro debitore può chiedere al beneficiario delle prestazioni o del complemento di prestazioni ed alle autorità competenti dello Stato membro di residenza tutte le informazioni necessarie al calcolo, secondo la normativa dello Stato membro debitore, dei redditi annui netti dell' interessato e dei membri della sua famiglia come pure gli elementi che attestano l' esattezza delle informazioni fornite.

49 Si deve tuttavia aggiungere che l' istituzione competente dello Stato membro debitore non può domandare all' interessato informazioni ed elementi probatori diversi da quelli che possono essere forniti da una persona di normale diligenza, residente nello stesso Stato membro. Peraltro, nel caso in cui l' interessato non fornisse le informazioni o gli elementi probatori richiesti, può essergli inflitta una sanzione solo se un' identica sanzione fosse inflitta ai beneficiari delle medesime prestazioni che risiedono nello Stato membro debitore stesso qualora non fornissero informazioni o elementi probanti identici o di natura equivalente.

50 Di conseguenza, la terza questione sollevata dal giudice a quo dev' essere risolta nel senso che, qualora la normativa dello Stato membro debitore delle prestazioni contemplate dall' art. 77 o dall' art. 78 del regolamento n. 1408/71, o di un complemento di prestazioni, preveda che l' importo di queste prestazioni diminuisca in funzione del reddito annuo netto del beneficiario e dei membri della sua famiglia, gli artt. 77 e 78 del regolamento n. 1408/71 autorizzano siffatta riduzione nel caso in cui il beneficiario risieda nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro debitore. Al fine di determinare, in tale ipotesi, il reddito annuo netto del beneficiario e dei membri della sua famiglia e calcolare l' importo delle prestazioni o del complemento di prestazioni cui il beneficiario ha diritto, l' ente competente dello Stato membro debitore deve applicare le pertinenti disposizioni della normativa di questo Stato membro, come se il beneficiario e i membri della sua famiglia, che risiedono nello stesso Stato membro del beneficiario, risiedessero nel territorio dello Stato membro debitore e ivi percepissero i redditi che essi percepiscono nello Stato membro di residenza, basandosi a tal fine sulle informazioni e sugli elementi probanti richiesti ai beneficiari delle prestazioni ed alle autorità competenti dello Stato membro di residenza e dagli stessi fornite.

Sulla quarta questione

51 Dal fascicolo emerge che il giudice a quo, con la quarta questione vuol sapere come l' istituzione competente dello Stato membro debitore del complemento di prestazioni possa ottenere le informazioni ufficiali contemplate nella decisione n. 129. In particolare, vuol sapere se spetta alla commissione amministrativa, in virtù dell' art. 81, lett. a) e d), del regolamento n. 1408/71, designare l' istituzione di ciascuno Stato membro tenuta a fornire queste informazioni all' istituzione competente dello Stato membro debitore del complemento di prestazioni.

52 A questo proposito, si deve rilevare che, in virtù dell' art. 81, lett. a), del regolamento 1408/71, la commissione amministrativa è incaricata "di trattare ogni questione amministrativa o di interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento (...) senza pregiudizio del diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate di far ricorso alle procedure e alle giurisdizioni previste dalle legislazioni degli Stati membri, e dal presente regolamento e dal Trattato".

53 La questione quale sia, tra quelle che possono essere prese in considerazione, l' istituzione che, in ciascuno Stato membro, è tenuta a fornire le informazioni necessarie al calcolo del complemento di prestazioni è una questione amministrativa che deriva dal regolamento n. 1408/71.

54 Di conseguenza, la designazione di questa istituzione rientra nella competenza della commissione amministrativa in virtù dell' art. 81, lett. a), del regolamento n. 1408/71.

55 Occorre tuttavia sottolineare che difficoltà pratiche incontrate nell' attuazione del regolamento n. 1408/71 non possono dispensare le istituzioni nazionali di previdenza sociale dagli obblighi loro imposti da questo regolamento. Peraltro, se la commissione amministrativa è effettivamente incaricata di regolare ogni questione amministrativa derivante dal regolamento n. 1408/71, dalla formulazione stessa dell' art. 81, lett. a), di questo regolamento emerge che la competenza così attribuita alla commissione amministrativa non esclude assolutamente il ricorso ad altre procedure ai fini della soluzione di queste questioni.

56 A questo proposito, quando una persona residente in uno Stato membro pretende di aver diritto, a carico di un altro Stato membro, a un complemento di prestazioni in virtù dell' art. 77 o 78 del regolamento n. 1408/71, l' istituzione competente di quest' ultimo Stato membro ha la possibilità di informarsi presso la Commissione e le autorità degli Stati membri sul cui territorio il richiedente risiede, al fine di conoscere il nome dell' istituzione competente a fornire le informazioni contemplate dalla decisione n. 129.

57 Infatti, dall' art. 84, n. 3, del regolamento n. 1048/71 emerge che per l' applicazione di questo regolamento le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente tra di loro. Inoltre, ai sensi dell' art. 5 del Trattato, la Commissione e lo Stato membro sul cui territorio risiede la persona che chiede di beneficiare di un complemento di prestazioni sono tenuti ad un obbligo di leale cooperazione con le istituzioni degli altri Stati membri incaricate di vigilare sull' esecuzione degli obblighi derivanti dal regolamento n. 1408/71.

58 Si deve pertanto risolvere la quarta questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che spetta alla commissione amministrativa, ai sensi dell' art. 81, lett. a), del regolamento n. 1408/71, redigere l' elenco degli enti degli Stati membri incaricati di fornire le informazioni ufficiali menzionate nella decisione n. 129. L' ente competente dello Stato membro cui viene richiesto un complemento di prestazioni conserva cionondimeno la possibilità di rivolgersi alla Commissione e alle autorità dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente, al fine di conoscere la denominazione dell' istituzione di quest' ultimo Stato membro competente a fornire le informazioni ufficiali di cui alla decisione n. 129.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

59 Le spese sostenute dai governi tedesco e italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale a cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostale dal Sozialgericht Nuernberg, con ordinanza 29 giugno 1989, dichiara:

1) Qualora, nelle ipotesi di cui all' art. 77, n. 2, lett. b), punto i), ed all' art. 78, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, l' importo delle prestazioni fornite dallo Stato membro di residenza sia inferiore a quello delle prestazioni dovute da un altro Stato membro, il titolare di pensioni o di rendite, o l' orfano del lavoratore defunto, ha il diritto di ricevere, a carico dell' ente competente di quest' ultimo Stato, un complemento di prestazioni pari alla differenza tra i due importi anche quando la normativa di questo Stato subordini la concessione di prestazioni alla condizione che tanto l' avente diritto quanto il figlio che può essere preso a carico risiedano sul territorio nazionale.

2) Tenuto conto della dichiarazione effettuata dalla Repubblica federale di Germania, a norma dell' art. 5 del regolamento n. 1408/71, l' assegno per figli a carico previsto dal Bundeskindergeldgesetz dev' essere considerato come una prestazione ai sensi dell' art. 77 di tale regolamento qualora questo assegno venga richiesto dal titolare di una pensione per infortunio sul lavoro.

3) Il diritto al complemento di prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite sorge anche qualora il titolare di pensioni acquisisca il diritto alla concessione di una pensione, in base alla normativa dello Stato membro che concede le prestazioni più favorevoli, dopo aver trasferito la propria residenza in un altro Stato membro, debitore di prestazioni ai sensi dell' art. 77, n. 2, del regolamento n. 1408/71.

4) Il complemento di prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite dev' essere concesso tenendo conto di tutti i figli a carico del titolare di pensioni, ivi compresi quelli nati dopo il trasferimento della sua residenza nello Stato membro che concede le prestazioni meno favorevoli.

5) Qualora la normativa dello Stato membro debitore delle prestazioni di cui all' art. 77 o di cui all' art. 78 del regolamento n. 1408/71, o di un complemento di prestazioni, preveda che l' importo di queste prestazioni diminuisca in funzione del reddito annuo netto del beneficiario e dei membri della sua famiglia, gli artt. 77 e 78 del regolamento n. 1408/71 autorizzano siffatta riduzione nel caso in cui il beneficiario risieda nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro debitore. Al fine di determinare, in tale ipotesi, il reddito annuo netto del beneficiario e dei membri della sua famiglia e calcolare l' importo delle prestazioni o del complemento di prestazioni cui il beneficiario ha diritto, l' ente competente dello Stato membro debitore deve applicare le pertinenti disposizioni della normativa di questo Stato membro, come se il beneficiario ed i membri della sua famiglia, che risiedono nello stesso Stato membro del beneficiario, risiedessero nel territorio dello Stato membro debitore e ivi percepissero i redditi che percepiscono nello Stato membro di residenza, basandosi a tal fine sulle informazioni e sugli elementi probanti richiesti ai beneficiari delle prestazioni ed alle autorità competenti dello Stato membro di residenza e dagli stessi fornite.

6) Spetta alla commissione amministrativa per la previdenza sociale dei lavoratori migranti, a norma dell' art. 81, lett. a), del regolamento n. 1408/71, redigere l' elenco degli enti degli Stati membri incaricati di fornire le informazioni ufficiali menzionate nella decisione 17 ottobre 1985, n. 129, relativa all' applicazione degli artt. 77, 78 e 79, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell' art. 10, n. 1, lett. b), ii), del regolamento (CEE) n. 574/72. L' ente competente dello Stato membro cui viene richiesto un complemento di prestazioni conserva cionondimeno la possibilità di rivolgersi alla Commissione ed alle autorità dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente, al fine di conoscere la denominazione dell' ente di quest' ultimo Stato membro competente a fornire le informazioni ufficiali di cui alla decisione n. 129.

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