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Document 61989CJ0105

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 1990.
Ibrahim Buhari Haji contro Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail di Bruxelles - Belgio.
Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Ambito di applicazione - Ex cittadino di uno Stato non fondatore - Liquidazione di una pensione di vecchiaia in uno Stato terzo.
Causa C-105/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-04211

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:402

61989J0105

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 14 NOVEMBRE 1990. - IBRAHIM BUHARI HAJI CONTRO INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES - BELGIO. - PREVIDENZA SOCIALE - REGOLAMENTO N. 1408/71 - SFERA D'APPLICAZIONE - EX CITTADINO DI UNO STATO NON FONDATORE - LIQUIDAZIONE DI UNA PENSIONE DI VECCHIAIA IN UNO STATO TERZO. - CAUSA C-105/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04211


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Ambito di applicazione ratione personae - Cittadino di uno Stato terzo che ha perduto la cittadinanza di uno Stato membro prima dell' adesione di quest' ultimo alla Comunità - Esclusione

( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 2, n . 1 )

2 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Parità di trattamento - Inapplicabilità al titolare di una prestazione previdenziale escluso dall' ambito di applicazione del regolamento n . 1408/71

( Trattato CEE, art . 7; regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 3, n . 1 )

3 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni - Clausole di residenza - Revoca - Limiti - Residenza in uno Stato membro - Normativa nazionale che subordina la corresponsione di una pensione di vecchiaia ai residenti in un paese terzo ad una condizione di reciprocità - Ammissibilità

[Trattato CEE, art . 51, lett . b ); regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 10 )]

Massima


1 . Lo status di "cittadino" di "uno degli Stati membri" richiesto dall' art . 2, n . 1, del regolamento n . 1408/71 dev' essere valutato in riferimento al periodo in cui il lavoratore esercitava la propria attività . Tale requisito della cittadinanza non può considerarsi soddisfatto se il lavoratore interessato, nel periodo in cui era attivo e versava contributi, era cittadino di uno Stato non ancora divenuto membro della Comunità e se ha perduto la cittadinanza di tale Stato anteriormente all' adesione di quest' ultimo .

Qualora si debba così ritenere che il titolare di prestazioni previdenziali riconosciute dalla normativa di uno Stato membro a seguito dell' esercizio di un' attività lavorativa autonoma in un territorio che in passato abbia intrattenuto relazioni particolari con uno Stato membro non soddisfi al suddetto requisito di cittadinanza, la sua situazione non rientra nell' ambito di applicazione dei regolamenti nn . 1408/71 e 574/72 .

2 . Il principio di parità di trattamento sancito dall' art . 7, primo comma, del Trattato e applicato dall' art . 3, n . 1, del regolamento n . 1408/71 in materia di previdenza sociale, non si applica, ai sensi di quest' ultima disposizione, qualora il titolare di una prestazione previdenziale non rientri nell' ambito di applicazione di quest' ultimo regolamento .

3 . Ai sensi dell' art . 51, lett . b ), del Trattato CEE, che ha trovato attuazione grazie all' art . 10 del regolamento n . 1408/71, il pagamento delle prestazioni maturate in forza del regime previdenziale di uno o più Stati membri è garantito, sul piano del diritto comunitario, ai soli interessati residenti nel territorio di uno Stato membro .

Di conseguenza, il diritto comunitario non osta ad una normativa nazionale in forza della quale una pensione di vecchiaia di lavoratore autonomo può essere versata all' estero ai soli titolari residenti nel territorio di un paese terzo nel quale, in conformità di un accordo di reciprocità, possa essere loro versata una siffatta pensione, purché gli effetti della suddetta normativa si producano esclusivamente all' esterno della Comunità .

Parti


Nel procedimento C-105/89,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art . 177 del Trattato CEE, dal Tribunal du travail di Bruxelles, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Ibrahim Buhari Haji

e

Institut national d' assurances sociales pour travailleurs indépendants,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 7, primo comma, 48, nn . 2 e 3, lett . c ) e d ), e 51, lett . b ), del Trattato CEE nonché degli artt . 1-4, 10, n . 1, primo comma, e 44-51 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, come pure del regolamento ( CEE ) del Consiglio 21 marzo 1972, n . 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n . 1408/71, nella rispettiva versione risultante dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001 ( GU L 230, pag . 6 ),

LA CORTE ( Quinta Sezione ),

composta dai signori J.C . Moitinho de Almeida, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn, R . Joliet, F . Grévisse e M . Zuleeg, giudici,

avvocato generale : J . Mischo

cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate :

- per il sig . Ibrahim Buhari Haji, dall' avv . Constantin Mikis, del foro di Bruxelles,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . Lima, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza e in seguito alla trattazione orale del 6 giugno 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 ottobre 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 23 marzo 1989, pervenuta in cancelleria il 3 aprile successivo, il Tribunal du travail di Bruxelles ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art . 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione di talune norme del Trattato CEE, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nonché del regolamento ( CEE ) del Consiglio 21 marzo 1972, n . 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n . 1408/71, nelle rispettive versioni risultanti dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001 ( GU L 230, pag . 6 ).

2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra il sig . Ibrahim Buhari Haji e l' Institut national d' assurances sociales pour travailleurs indépendants ( in prosieguo : l' "Inasti ").

3 Nato nel territorio della Nigeria nel 1914, il sig . Buhari possedeva la cittadinanza britannica fino alla proclamazione dell' indipendenza di detto territorio avvenuta nel 1960, divenendo da quel momento cittadino nigeriano .

4 Tra il novembre 1937 e il dicembre 1986 egli esercitava l' attività di commerciante nel Congo belga, divenuto Zaire dal 1º luglio 1960, paese nel quale tuttora risiede .

5 Avendo versato contributi pensionistici obbligatori fino alla proclamazione d' indipendenza del Congo belga, nell' agosto 1986 il sig . Buhari presentava domanda di pensione di vecchiaia presso l' Inasti per l' attività lavorativa da lui esercitata nel Congo belga fino al 30 giugno 1960 .

6 Basandosi sul fatto che il sig . Buhari era cittadino nigeriano e risiedeva nello Zaire, l' Inasti respingeva la sua domanda con decisione 10 novembre 1987, adottata in forza dell' art . 144, 2º, del regio decreto 22 dicembre 1967, recante disciplina generale delle pensioni di vecchiaia e superstiti dei lavoratori autonomi, a norma del quale la pensione di vecchiaia può essere versata all' estero solo a titolari che siano "residenti nel territorio di un paese nel quale, in conformità di un accordo di reciprocità, possa essere loro versata una pensione di lavoratore subordinato ".

7 Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso tale diniego, il Tribunal du travail di Bruxelles accertava, con sentenza 23 marzo 1989, l' esistenza del diritto del sig . Buhari ad una pensione di vecchiaia di lavoratore autonomo a seguito dell' attività da questi esercitata nell' ex Congo belga durante il periodo compreso tra il 1º gennaio 1938 e il 30 giugno 1956 . Quanto al periodo 1º luglio 1956 - 30 giugno 1960, detto giudice disponeva la riapertura della trattazione al fine di permettere al sig . Buhari di produrre le prove necessarie per il riconoscimento di tale periodo ai fini pensionistici .

8 Il Tribunal du travail constatava peraltro che in forza della normativa previdenziale belga il sig . Buhari avrebbe potuto ricevere la propria pensione nello Zaire o in Nigeria se fosse stato cittadino belga o di uno Stato membro della Comunità europea e che, quale cittadino nigeriano, egli avrebbe potuto riceverla a condizione di risiedere in Belgio o in un altro Stato membro della Comunità europea .

9 Ciò premesso, il Tribunal du travail di Bruxelles ha disposto con la stessa sentenza 23 marzo 1989 la sospensione della decisione in ordine alla liquidazione effettiva della pensione sino alla pronuncia della Corte di giustizia sulle seguenti questioni pregiudiziali :

"- se la liquidazione, da parte di uno Stato membro, di una pensione di vecchiaia ( nella fattispecie : di lavoratore autonomo ) per un' attività lavorativa ( nella fattispecie : di colono ) svolta precedentemente 'in un territorio che abbia in passato intrattenuto relazioni particolari con detto Stato membro' ad una persona titolare in quello stesso periodo della cittadinanza di un secondo Stato ( nel frattempo divenuto ) membro, ed attualmente in possesso della cittadinanza di uno Stato terzo, anche se costituito da un altro territorio che anch' esso ha intrattenuto in passato relazioni particolari con questo secondo Stato ( nel frattempo divenuto ) membro, rientri o meno nella sfera di applicazione degli artt . 1-4, 10, n . 1, 1º comma, e 44-51 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, e, di conseguenza, nella sfera d' applicazione degli artt . 35-59 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 21 marzo 1972, n . 574, che stabilisce le modalità d' applicazione del suddetto regolamento, e, in caso negativo :

- se il rifiuto, da parte di uno Stato membro, di liquidare una prestazione previdenziale ( nella fattispecie : una pensione di vecchiaia di lavoratore autonomo per una precedente attività lavorativa di colono nel territorio della sua ex colonia ) ad una persona che risiede 'in un territorio che abbia in passato intrattenuto relazioni particolari con detto Stato membro' ed è domiciliata in un altro territorio - che anch' esso ha intrattenuto in passato relazioni particolari con un secondo Stato ( divenuto nel frattempo ) membro - che attualmente è divenuto uno Stato terzo e di cui detta persona possiede ora la cittadinanza, rifiuto opposto per il solo motivo della cittadinanza e della residenza attuali della suddetta persona, costituisca o meno una 'discriminazione effettuata in base alla nazionalità' ai sensi degli artt . 7, primo comma, immutato, 48, nn . 2 e 3, lett . c ) e d ), e 50, lett . b ) ( 1 ) del Trattato, indipendentemente dal fatto che la discriminazione sia diretta o indiretta o sia inoltre basata sulla cittadinanza in base a criteri formalmente neutri, ma che portano, di fatto, allo stesso risultato, vale a dire : svantaggiare chi non sia cittadino mediante un ostacolo sproporzionato, o ancora;

- se la 'ratio' delle norme comunitarie sopra menzionate sia compatibile o meno con la disciplina nazionale belga, attualmente vigente, dell' art . 144, 2º, del regio decreto 22 dicembre 1967 ( recante disciplina generale delle pensioni di vecchiaia e superstiti dei lavoratori autonomi ), come modificato dagli artt . 24 del regio decreto 17 luglio 1972 e 64, 1º, del regio decreto 24 settembre 1984, o con l' interpretazione restrittiva datane dal convenuto ".

10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati soltanto nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sulla prima questione

11 Con la prima questione, il giudice nazionale intende sostanzialmente stabilire se rientri o meno nell' ambito di applicazione dei regolamenti nn . 1408/71 e 574/72 la situazione di un titolare di prestazioni previdenziali riconosciute dalla normativa di uno Stato membro a seguito dell' esercizio di un' attività lavorativa autonoma in un territorio che abbia intrattenuto in passato relazioni particolari con uno Stato membro, qualora detto titolare, durante il periodo considerato avesse la cittadinanza di uno Stato allora terzo e divenuto membro della Comunità europea soltanto posteriormente alla perdita di tale cittadinanza da parte del titolare medesimo .

12 L' ambito di applicazione dei regolamenti in parola viene definito dall' art . 2, n . 1, del regolamento n . 1408/71 nei seguenti termini :

"Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri (...)".

13 Quanto al primo requisito, secondo cui un lavoratore deve essere o essere stato soggetto alla normativa di uno o più Stati membri, dalla sentenza di rinvio risulta accertato il diritto del sig . Buhari a una pensione di vecchiaia belga di lavoratore autonomo, in particolare in forza del regio decreto 10 novembre 1967, n . 72, relativo alle pensioni di vecchiaia e superstiti dei lavoratori autonomi .

14 Si deve constatare, in primo luogo, che una siffatta disciplina nazionale rientra nella nozione di "legislazione", termine che indica, giusta l' art . 1, lett . j ), del regolamento n . 1408/71, "per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o futuri, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all' art . 4, paragrafi 1 e 2 ". Le prestazioni di vecchiaia e superstiti rivendicate dal ricorrente rientrano tra questi settori e regimi .

15 Va rilevato, in secondo luogo, che è opportuno attribuire, per la determinazione dell' ambito di applicazione di questo regolamento, non già al criterio del luogo in cui l' attività lavorativa è stata svolta ma a quello costituito dal rapporto che vincola il lavoratore, quale che sia il luogo in cui egli ha esercitato o esercita la propria attività lavorativa, ad un regime previdenziale di uno Stato membro, nell' ambito del quale egli ha maturato periodi assicurativi ( sentenza 9 luglio 1987, Laborero e Sabato, cause riunite 82 e 103/86, Racc . pag . 3401 ).

16 Ne consegue che una disciplina come quella del regio decreto belga n . 72 rientra nella sfera di applicazione del regolamento n . 1408/71 .

17 Quanto al secondo requisito prescritto dall' art . 2, n . 1, del regolamento, secondo cui il lavoratore autonomo o subordinato interessato deve essere cittadino di uno degli Stati membri, si deve ricordare che la Corte ha affermato, nella sentenza 12 ottobre 1978, Belbouab ( causa 10/78, Racc . pag . 1915 ), che esso va interpretato nel senso che lo status di cittadino di uno degli Stati membri va riferito all' epoca dello svolgimento dell' attività lavorativa, del versamento dei contributi relativi ai periodi di assicurazione e dell' acquisto dei diritti corrispondenti .

18 Discende da tale affermazione che il possesso dello status di "cittadino di uno degli Stati membri" richiesto dall' art . 2, n . 1, del regolamento n . 1408/71 dev' essere valutato in riferimento al periodo in cui il lavoratore esercitava la propria attività .

19 Tale requisito della cittadinanza non può considerarsi soddisfatto se il lavoratore interessato, nel periodo in cui era attivo e versava contributi, era cittadino di uno Stato non ancora divenuto membro della Comunità e se ha perduto la cittadinanza di tale Stato anteriormente all' adesione di quest' ultimo .

20 Infatti, la Corte ha già avuto modo di precisare, segnatamente nella citata sentenza Belbouab, che i regolamenti emanati per l' applicazione dell' art . 51 del Trattato CEE vanno interpretati alla luce dell' obiettivo perseguito da questo articolo, consistente nell' istituzione della libertà di circolazione più completa possibile dei lavoratori migranti all' interno del mercato comune .

21 Senonché è estranea rispetto alla realizzazione della libera circolazione dei lavoratori subordinati o autonomi la situazione dei lavoratori che avevano la cittadinanza di uno Stato divenuto successivamente membro della Comunità europea, ma che abbiano perduto tale cittadinanza anteriormente all' adesione . Diverso è il caso dei lavoratori di cui sopra che hanno conservato la cittadinanza dello Stato di cui trattasi dopo l' adesione del medesimo alla Comunità e i cui diritti sono riconosciuti e tutelati, nell' ambito della normativa comunitaria sulla previdenza sociale, dalle disposizioni transitorie degli artt . 94, per i lavoratori subordinati, e 95, per quelli autonomi, del regolamento n . 1408/71, disposizioni che consentono di prendere in considerazione tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza compiuti anteriormente all' adesione ai fini della determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni dello stesso regolamento .

22 Non riguardando tali disposizioni la situazione di coloro che, come il sig . Buhari, hanno perduto la loro cittadinanza anteriormente all' adesione dello Stato considerato, i diritti da essi maturati potrebbero essere garantiti soltanto dalla previsione, nell' Atto di adesione, di una speciale disposizione in loro favore, disposizione che però non compare nell' Atto di adesione del Regno Unito .

23 La prima questione deve pertanto essere risolta nel senso che la situazione di un titolare di prestazioni previdenziali riconosciute dalla normativa di uno Stato membro a seguito dell' esercizio di un' attività lavorativa autonoma in un territorio che in passato abbia intrattenuto relazioni particolari con uno Stato membro, non rientra nell' ambito di applicazione dei regolamenti nn . 1408/71 e 574/72 qualora detto titolare, durante il periodo considerato avesse la cittadinanza di uno Stato allora terzo e divenuto membro della Comunità europea soltanto posteriormente alla perdita di tale cittadinanza da parte del titolare medesimo .

Sulla seconda questione

24 La seconda questione sollevata dal Tribunal du travail di Bruxelles verte sul problema di stabilire se il rifiuto, nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo residente in un altro Stato terzo, di liquidare una pensione che l' interessato abbia maturato in forza della normativa di uno Stato membro, costituisca o meno una discriminazione vietata dal Trattato CEE .

25 Osserva al riguardo il giudice proponente che, in base alla normativa previdenziale belga, il sig . Buhari potrebbe riscuotere la propria pensione nello Zaire o in Nigeria, se fosse cittadino belga o di uno Stato membro della Comunità europea e che, data la sua cittadinanza nigeriana, egli potrebbe ugualmente riscuoterla a condizione di risiedere nel Belgio o in un altro Stato membro della Comunità .

26 Va osservato che il divieto, posto dall' art . 7 del Trattato CEE, di ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità nell' ambito di applicazione del Trattato ha trovato attuazione, nel settore della sicurezza sociale, grazie all' art . 3, n . 1, del regolamento n . 1408/71, ai sensi del quale le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del regolamento sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della normativa previdenziale di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di quest' ultimo .

27 Dalla lettera stessa di queste disposizioni può desumersi che il principio di parità di trattamento non si applica a una situazione come quella in esame, nella quale il titolare di una prestazione previdenziale non rientra nell' ambito di applicazione ratione personae del regolamento n . 1408/71 .

28 La seconda questione va quindi risolta nel senso che il principio di parità di trattamento sancito dall' art . 7, primo comma, del Trattato CEE e che ha trovato attuazione nel settore della previdenza sociale, grazie all' art . 3, n . 1, del regolamento n . 1408/71, non si applica qualora il titolare di una prestazione previdenziale non rientri nell' ambito di applicazione di tale regolamento .

Sulla terza questione

29 La terza questione è intesa sostanzialmente a stabilire se il diritto comunitario osti ad una normativa nazionale in forza della quale una pensione di vecchiaia di lavoratore autonomo può essere versata all' estero soltanto ai titolari che risiedano nel territorio di un paese nel quale, in conformità di un accordo di reciprocità possa essere loro versata una pensione di lavoratore subordinato .

30 Ai sensi dell' art . 51, lett . b ) del Trattato CEE, che ha trovato attuazione grazie all' art . 10 del regolamento n . 1408/71, il pagamento delle prestazioni maturate in forza del regime previdenziale di uno o più Stati membri è garantito, sul piano del diritto comunitario, ai soli interessati residenti nel territorio di uno Stato membro .

31 Di conseguenza, il diritto comunitario non osta ad una normativa nazionale che non permetta la liquidazione di prestazioni previdenziali a persone residenti in un paese terzo .

32 La terza questione pregiudiziale deve essere pertanto risolta nel senso che il diritto comunitario non osta ad una normativa nazionale in forza della quale una pensione di vecchiaia di lavoratore autonomo può essere versata all' estero ai soli titolari residenti nel territorio di un paese nel terzo nel quale, in conformità di un accordo di reciprocità, possa essere loro versata una pensione di lavoratore subordinato, purché gli effetti della suddetta normativa si producano esclusivamente all' esterno della Comunità .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

33 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( Quinta Sezione ),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal du travail di Bruxelles, con sentenza 23 marzo 1989, dichiara :

1 ) La situazione di un titolare di prestazioni previdenziali riconosciute dalla normativa di uno Stato membro a seguito dell' esercizio di un' attività lavorativa autonoma in un territorio che in passato abbia intrattenuto relazioni particolari con uno Stato membro, non rientra nell' ambito di applicazione del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nonché del regolamento ( CEE ) del Consiglio 21 marzo 1972, n . 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, nella rispettiva versione risultante dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001, qualora detto titolare, durante il periodo considerato avesse la cittadinanza di uno Stato allora terzo e divenuto membro della Comunità europea soltanto posteriormente alla perdita di tale cittadinanza da parte del titolare medesimo .

2 ) Il principio di parità di trattamento sancito dall' art . 7, primo comma, del Trattato CEE e che ha trovato attuazione nel settore della previdenza sociale grazie all' art . 3, n . 1, del regolamento n . 1408/71, non si applica qualora il titolare di una prestazione previdenziale non rientri nell' ambito di applicazione di tale regolamento .

3 ) Il diritto comunitario non osta ad una normativa nazionale in forza della quale una pensione di vecchiaia di lavoratore autonomo può essere versata all' estero ai soli titolari residenti nel territorio di un paese nel terzo nel quale, in conformità di un accordo di reciprocità, possa essere loro versata una pensione di lavoratore subordinato, purché gli effetti della suddetta normativa si producano esclusivamente all' esterno della Comunità .

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