Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61989CJ0086

    Sentenza della Corte del 6 novembre 1990.
    Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee.
    Aiuti di Stato - Settore vitivinicolo - Aiuto all'utilizzazione di mosti di uve concentrati rettificati.
    Causa C-86/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-03891

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:373

    61989J0086

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 6 NOVEMBRE 1990. - REPUBBLICA ITALIANA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - AIUTI DI STATO - SETTORE VITIVINICOLO - AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI MOSTI DI UVE CONCENTRATI RETTIFICATI. - CAUSA C-86/89.

    raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03891


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Sostegno alla politica condotta nell' ambito di un' organizzazione comune di mercato - Giustificazione inammissibile

    (( Trattato CEE, art . 92, nn . 1 e 3, lett . c ) ))

    Massima


    Una volta che la Comunità abbia istituito un' organizzazione comune di mercato in un determinato settore, spetta ad essa, nell' ambito della politica agricola comune, cercare le soluzioni di problemi che possono sorgere in tale settore, come quelli scaturenti dalle eccedenze vinicole . Gli Stati membri devono astenersi da ogni provvedimento unilaterale, anche se atto a servire da sostegno alla politica comune della Comunità, e non possono perciò invocare detto sostegno per sottrarsi al rispetto del divieto posto dall' art . 92 del Trattato CEE con riferimento agli aiuti statali .

    Parti


    Nella causa C-86/89,

    Repubblica italiana, in persona del prof . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello Stato Oscar Fiumara, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg . Thomas F . Cusack, consigliere giuridico, e Sergio Fabro, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 1988, relativa al decreto legge del governo italiano 7 settembre 1987, n . 370, convertito in legge 4 novembre 1987, n . 460, relativo alla produzione ed alla commercializzazione e recante segnatamente nuove norme in materia di produzione e di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli ( GU 1989, L 94, pag . 38 ),

    LA CORTE,

    composta dai signori O . Due, presidente, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida e M . Díez de Velasco, presidenti di sezione, F.A . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg e P.J.G . Kapteyn, giudici,

    avvocato generale : C.O . Lenz

    cancelliere : D . Louterman, amministratore principale

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le difese dei rappresentanti delle parti all' udienza del 5 luglio 1990,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 12 luglio 1990,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 16 marzo 1989, la Repubblica italiana ha proposto alla Corte, a norma dell' art . 173, primo comma, del Trattato CEE, un ricorso per l' annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 1988, 89/228/CEE, relativa al decreto legge del governo italiano 7 settembre 1987, n . 370, convertito in legge 4 novembre 1987, n . 460, relativo alla produzione ed alla commercializzazione e recante segnatamente nuove norme in materia di produzione e di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli . Questa decisione, notificata al governo italiano con lettera 6 gennaio 1989, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 7 aprile 1989 ( GU L 94, pag . 38 ).

    2 L' art . 45 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 16 marzo 1987, n . 822, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( GU L 84, pag . 1 ) ha istituito un regime di aiuti per i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati prodotti nella Comunità, utilizzati, conformemente all' art . 18 del regolamento, per aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve e di determinati tipi di vino . L' art . 18 del regolamento precisa condizioni e modalità di tale aumento . A norma dell' art . 45, n . 3, l' importo dell' aiuto è fissato in funzione delle differenze tra i costi dell' arricchimento del titolo alcolometrico ottenuto mediante l' aggiunta di saccarosio e quelli dell' arricchimento ottenuto mediante aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato .

    3 Con regolamento ( CEE ) 30 luglio 1987, n . 2287 ( GU L 209, pag . 26 ), la Commissione ha fissato l' importo dell' aiuto all' utilizzazione nella vinificazione di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati durante la campagna 1987/88 .

    4 Ritenendo che l' aiuto comunitario fosse insufficiente, il governo italiano, dopo aver tentato invano di ottenere dalla Commissione un aiuto aggiuntivo, istituiva un sistema di aiuto integrativo nazionale .

    5 A tal fine, il decreto legge italiano 7 settembre 1987, n . 370 ( GURI 10.9.1987, n . 211 ), convertito in legge 4 novembre 1987, n . 460 ( GURI 9.11.1987, n . 262 ) stabiliva che, nelle campagne vitivinicole per le quali fosse autorizzato, ai sensi dell' art . 18 del citato regolamento n . 822/87, l' aumento del titolo alcolometrico, i produttori di mosto concentrato rettificato potevano beneficiare di un aiuto stabilito con decreto del ministro dell' Agricoltura e delle Foreste . Tuttavia, secondo il decreto, per la campagna vitivinicola 1987/88, l' aiuto era concesso direttamente ai produttori di vino, dietro dimostrazione dell' impiego del mosto concentrato rettificato ai fini dell' aumento del titolo alcolometrico . L' importo dell' aiuto per questa campagna veniva fissato con decreto del ministro dell' Agricoltura 21 novembre 1987 .

    6 Con lettera 14 settembre 1987, il governo italiano trasmetteva alla Commissione il testo del decreto legge n . 370/87 . Con lettera 11 dicembre 1987, la Commissione comunicava al governo italiano che era sua intenzione avviare la procedura prevista all' art . 93, n . 2, del Trattato CEE, in esito alla quale sarebbe stata adottata la decisione impugnata col presente ricorso .

    7 Si evince dalla motivazione della decisione che l' aiuto integrativo italiano offre un vantaggio particolare ai produttori di mosto di uve, favorendo artificialmente l' impiego di quest' ultimo nella fabbricazione del mosto concentrato rettificato, nonché ai produttori vinicoli che utilizzano il mosto per incrementare il titolo alcolometrico . L' aiuto favorisce dunque direttamente e indirettamente la produzione italiana di mosti di uve e di vino, alterando la concorrenza fra produttori italiani e altri produttori di questi stessi prodotti nel resto della Comunità . Come si desume dai dati statistici su esportazione e importazione di mosti di uve e di vino in Italia, l' aiuto controverso influisce anche sugli scambi comunitari di questi diversi prodotti .

    8 Secondo questa stessa decisione, le deroghe al divieto sancito dall' art . 92, n . 1, del Trattato, previste all' art . 92, nn . 2 e 3, non possono applicarsi . In particolare, l' aiuto in parola, essendo aiuto al funzionamento, non può fruire di nessuna delle deroghe previste al n . 3, che subordina la concessione degli aiuti a specifiche condizioni .

    9 Infine, risulta dalla motivazione della decisione impugnata che l' aiuto italiano è stato messo in atto prima che si concludesse la procedura di cui all' art . 93, n . 2, del Trattato .

    10 Sulla scorta dei suddetti rilievi la Commissione constata che l' aiuto italiano viola l' art . 93, n . 3, del Trattato, è incompatibile col mercato comune e va abolito .

    11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

    12 Il governo italiano contesta la motivazione su cui poggia la decisione controversa, deducendo due mezzi . Da un lato, la Commissione avrebbe fatto erronea applicazione del disposto dell' art . 92 e, dall' altro, l' asserita violazione dell' art . 93, n . 3, non sarebbe né dimostrata né sufficientemente motivata .

    13 A sostegno del primo mezzo, il governo italiano fa valere, in primo luogo, che la Commissione ha erroneamente ritenuto applicabile l' art . 92, n . 1 . L' aiuto di cui trattasi non favorirebbe i produttori italiani né influirebbe sugli scambi intracomunitari . Esso intenderebbe riequilibrare le distorsioni di concorrenza sorte, per l' insufficienza dell' aiuto comunitario, tra le regioni in cui l' incremento del titolo alcolometrico si realizza mediante l' aggiunta di saccarosio e quelle in cui si ottiene utilizzando mosti concentrati rettificati . L' importo dell' aiuto integrativo sarebbe inoltre minimo e non avrebbe causato alcuna apprezzabile variazione dei prezzi dei vini sul mercato italiano .

    14 Al riguardo, deve opportunamente premettersi che, sulla base di quanto viene esposto nella decisione impugnata, l' aiuto de quo offre un particolare vantaggio soprattutto ai produttori italiani di mosti di uve . In quanto direttamente concesso agli utilizzatori di mosti concentrati rettificati, l' aiuto costituisce un vantaggio economico diretto per i produttori di vino . Inoltre, esso incoraggia artificialmente la produzione di mosti di uve in Italia . Conseguentemente, una simile misura è atta ad alterare la concorrenza tra i produttori italiani e quelli degli altri Stati membri, tra cui segnatamente Francia e Grecia, nei quali alcuni viticoltori accrescono il titolo alcolometrico dei prodotti in causa utilizzando essi pure mosto di uva concentrato .

    15 Deve poi rilevarsi che, stando ai dati statistici riportati nella decisione impugnata, relativi alla produzione vinicola in Italia, alle esportazioni di vino italiano verso gli Stati membri, alle importazioni in Italia di vino proveniente dagli altri Stati membri, nonché alle esportazioni di mosti di uve dall' Italia e alle importazioni in Italia di mosti di uve in provenienza da altri Stati membri, l' aiuto controverso risulta atto a influire sugli scambi di mosti di uve e di vini tra gli Stati della Comunità . Va constatato che il governo italiano non ha contestato nessuno dei dati al riguardo prodotti dalla Commissione .

    16 Di conseguenza, la Commissione ha giustamente considerato l' aiuto integrativo italiano come rientrante nella fattispecie prevista dall' art . 92, n . 1, del Trattato .

    17 In secondo luogo, il governo italiano assume che l' art . 92, n . 3, lett . c ), poteva applicarsi, in quanto l' aiuto di cui trattasi va considerato alla stregua di una misura intesa ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, in particolare lo sviluppo economico del settore vitivinicolo delle regioni che presentano forti eccedenze vinicole .

    18 Tale assunto non può condividersi, dovendosi invero rilevare che la Commissione ha dimostrato che l' aiuto in questione, concesso senza specifiche condizioni e unicamente in funzione dei quantitativi utilizzati, deve considerarsi aiuto al funzionamento per le imprese interessate e che, come tale, esso altera le condizioni degli scambi in misura contraria all' interesse comune . Per contrastare tale argomento, il governo italiano non ha addotto alcun elemento appropriato .

    19 Del pari va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante ( v ., in particolare, sentenza 14 luglio 1988, Zoni, causa 90/86, Racc . pag . 4285 ), una volta che la Comunità abbia istituito un' organizzazione comune di mercato in un determinato settore, spetta ad essa, nell' ambito della politica agricola comune, cercare le soluzioni di problemi come quelli scaturenti dalle eccedenze vinicole . Ne consegue che gli Stati membri devono astenersi da ogni provvedimento unilaterale, anche se atto a servire da sostegno alla politica comune della Comunità .

    20 Discende dai rilievi sopra svolti che la motivazione posta a base della decisione controversa, nella parte relativa all' incompatibilità dell' aiuto col disposto dell' art . 92 del Trattato, è fondata . Questa parte essenziale della motivazione è di per sé sufficiente a far ritenere legittima la decisione della Commissione . Stando così le cose, i vizi dei quali potrebbero essere inficiati i restanti aspetti della motivazione della decisione, riferentisi all' inosservanza, da parte del governo italiano, di quanto dispone l' art . 93, n . 3, sono in ogni caso ininfluenti ai fini del giudizio sulla validità della decisione . Il mezzo dedotto dal governo italiano per censurare quest' ultima parte della motivazione è di conseguenza inoperante e deve pertanto essere respinto .

    21 Il ricorso deve quindi essere respinto per intero .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    22 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La Repubblica italiana è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    dichiara e statuisce :

    1 ) Il ricorso è respinto .

    2 ) La Repubblica italiana è condannata alle spese .

    Top