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Document 61989CJ0069

Sentenza della Corte del 7 maggio 1991.
Nakajima All Precision Co. Ltd contro Consiglio delle Comunità europee.
Dumping - Dazio definitivo - Importazioni di stampanti a impatto seriale a matrice di punti originarie del Giappone.
Causa C-69/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-02069

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:186

61989J0069

SENTENZA DELLA CORTE DEL 7 MAGGIO 1991. - NAKAJIMA ALL PRECISION CO LTD CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - DUMPING - DAZI DEFINITIVI - IMPORTAZIONI DI STAMPANTI A IMPATTO SERIALE A MATRICE DI PUNTI ORIGINARIE DEL GIAPPONE. - CAUSA C-69/89.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02069
edizione speciale svedese pagina I-00149
edizione speciale finlandese pagina I-00161


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Atti delle istituzioni - Applicazione nel tempo - Applicazione di un nuovo regolamento antidumping di base ai procedimenti in corso - Necessità di una motivazione specifica - Insussistenza, in mancanza d' introduzione di nuove regole rispetto alla prassi precedente

((Trattato CEE, art. 190; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, artt. 2, n. 3, lett. b), punto ii), e 19, secondo comma))

2. Accordi internazionali - GATT - Possibilità di invocare il codice antidumping del GATT per contestare, mediante eccezione di illegittimità, la validità del regolamento antidumping di base - Possibilità a prescindere da un' eventuale efficacia diretta

(Trattato CEE, art. 184; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88; accordo relativo all' applicazione dell' art. VI dell' accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, "codice antidumping del 1979")

3. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Modalità calcolo del valore costruito - Conformità delle disposizioni del regolamento antidumping di base con il codice antidumping del GATT

((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 2, n. 3, lett. b), punto ii); accordo relativo all' attuazione dell' art. 6 dell' accordo generale sui prezzi doganali e sul commercio, "codice antidumping del 1979", art. 2, n. 4)).

4. Ricorso d' annullamento - Mezzi - Inosservanza delle forme sostanziali - Infrazione di un' istituzione al proprio regolamento interno - Mezzo dedotto da una persona fisica o giuridica - Inammissibilità

(Trattato CEE, art. 173, primo e secondo comma)

5. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Ricorso al valore costruito - Ordine di precedenza da seguire tra i diversi metodi di calcolo

((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 2, n. 3, lett. b), punto ii) ))

6. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Ricorso al valore costruito - Esportatore che non effettua la distribuzione dei suoi prodotti nel mercato interno - Metodo di calcolo - Riferimento alle spese e agli utili di altri produttori o esportatori che vendono sul mercato interno - Legittimità

(Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 2, n. 3, lett. b), punto ii) ))

7. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Raffronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione - Raffronto allo stadio uscita dalla fabbrica - Produttore che vende unicamente all' esportazione - Confronto al livello della prima vendita ad un acquirente indipendente

(Accordo relativo all' applicazione dell' art. VI dell' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, "codice antidumping del 1979", art. 2, n. 6)

8. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Danno - Produzione comunitaria interessata - Esclusione di taluni produttori - Produttori che importano il prodotto oggetto di dumping - Potere discrezionale delle istituzioni - Presupposti per l' esercizio - Presa in considerazione di produttori che si servono dell' importazione come mezzo di autodifesa

((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 4, n. 5))

9. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Danno - Periodo da prendere in considerazione - Potere discrezionale delle istituzioni - Presupposti per l' esercizio

((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 4, n. 2, lett. c) ))

10. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Dazio antidumping - Dazio ad valorem - Dazio sul prezzo netto franco frontiera della Comunità - Aliquota del dazio stabilita in relazione alla soglia del danno che esprime l' aumento di prezzo necessario per compensare la sottoquotazione del prodotto importato - Soglia del danno stabilita con riferimento non al prezzo franco frontiera bensì al prezzo al primo acquirente nella Comunità - Necessità di attuare la conversione aritmetica della soglia del danno in percentuale del prezzo all' esportazione allo stadio cif

((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 13, nn. 2 e 3))

11. Diritto comunitario - Principi - Diritti della difesa - Salvaguardia nell' ambito dei procedimenti amministrativi - Antidumping - Obbligo delle istituzioni di rispondere alle richieste di informazioni delle imprese interessate - Limiti - Domanda tardiva o concernente dati riservati

((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, artt. 7, n. 4, lett. c), punto i), cc), e 8, n. 3))

12. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Ricorso al valore costruito - Potere discrezionale delle istituzioni circa il metodo di calcolo - Trasgressione del principio della certezza del diritto - Insussistenza - Cambiamento di metodo di calcolo - Trasgressione dei principi di salvaguardia dei diritti quesiti e di tutela del legittimo affidamento - Insussistenza

((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 2, n. 3, lett. b), punto ii) ))

Massima


1. La redazione di cui all' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento antidumping di base n. 2423/88 specifica unicamente la portata delle regole stabilite nello stesso articolo del regolamento di base precedente indicando diversi metodi di calcolo dell' importo equo delle spese generali, amministrative e di vendita nonché dell' equo margine di profitto da utilizzare in ipotesi particolari per il calcolo del valore costruito, essendo intesa a codificare la prassi precedente delle istituzioni comunitarie.

Infatti, proprio perché la nuova redazione di detta disposizione non può ritenersi modifica sostanziale della disposizione in vigore in precedenza, l' applicazione di quest' ultima "alle procedure già iniziate", ai sensi dell' art. 19, secondo comma, del regolamento n. 2423/88, non esigeva una motivazione specifica.

2. La possibilità di contestare, mediante l' eccezione di legittimità ex art. 184 del Trattato, la validità del regolamento antidumping di base per contrasto con un accordo internazionale, nella specie il codice antidumping elaborato nel 1979 nell' ambito del GATT per garantire l' attuazione dell' art. 6 di quest' ultimo, non è subordinata all' efficacia diretta di detto accordo. Detta possibilità sussiste per il solo fatto che l' accordo vincola la Comunità ed è certo che promulgando il regolamento contestato la Comunità ha inteso adempiere i suoi obblighi internazionali.

3. L' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del regolamento antidumping di base n. 2423/88 è conforme all' art. 2, n. 4, del codice antidumping del GATT in quanto, senza travisare lo spirito di quest' ultima disposizione, si limita a rendere concreti, per le diverse situazioni che si possono presentare nella pratica, i metodi equi di calcolo del valore normale costruito del prodotto che si ritiene essere esportato verso la Comunità a prezzi di dumping.

4. Il regolamento interno di un' istituzione comunitaria è diretto ad organizzarne il funzionamento interno nell' interesse della buona amministrazione. Le norme che esso dispone, in particolare per l' organizzazione delle deliberazioni e l' emanazione di provvedimenti, hanno pertanto essenzialmente il compito di garantire il buon svolgimento delle discussioni, nel pieno rispetto delle prerogative di ciascun membro dell' istituzione.

Ne consegue che le persone fisiche o giuridiche non possono, a sostegno di un ricorso d' annullamento, lamentare la trasgressione di dette norme, che non sono intese a tutela dei singoli.

5. Emerge dal dettato dell' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del regolamento antidumping di base n. 2423/88 che i tre metodi di calcolo del valore normale costruito, ivi previsti, vanno presi in considerazione nell' ordine di presentazione. Soltanto qualora nessuno di detti metodi possa essere applicato si deve far ricorso alla disposizione di ordine generale di cui all' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), in fine, a norma della quale le spese e gli utili devono essere stabiliti "su altra base equa".

6. Il calcolo del valore normale costruito dei prodotti di un' impresa, che vende soltanto all' esportazione e non effettua la distribuzione dei suoi prodotti sul mercato interno del paese d' origine o di esportazione, con riferimento, in applicazione del secondo metodo di calcolo previsto dall' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del regolamento antidumpig di base n. 2423/88, alle spese e agli utili di altre imprese che vendono i loro prodotti su detto mercato interno, è conforme al sistema sia del codice antidumping sia del regolamento antidumping di base.

Nell' economia del regolamento antidumping di base, la costruzione del valore normale mira a determinare il prezzo a cui un prodotto sarebbe venduto se fosse posto in vendita nel paese d' origine o di esportazione. Ne consegue che il valore normale di un prodotto va costruito in ogni caso come se fosse destinato alla distribuzione nel mercato interno, a prescindere dal fatto che il produttore abbia o possa avere a disposizione una struttura per la distribuzione dei suoi prodotti nel mercato interno.

Infatti, qualora il produttore per cui il valore normale viene costruito vendesse i suoi prodotti sul mercato interno, questi dovrebbe necessariamente adattarsi alle condizioni imposte alle altre imprese presenti su detto mercato e vi sarebbe discriminazione tra imprese se per un produttore presente sul mercato interno il valore normale fosse calcolato sul complesso delle spese e degli utili compresi nel prezzo del prodotto interessato, mentre per un produttore che smerciasse la sua produzione esclusivamente esportando il valore normale sarebbe costruito prescindendo da questi dati contabili.

7. Trattandosi di un' impresa di produzione che non vende esclusivamente all' esportazione il prodotto oggetto di un procedimento antidumping, il raffronto corretto, alla luce delle norme di cui all' art. 2, n. 6, del codice antidumping del GATT, fra il valore normale ed il prezzo all' esportazione allo stadio uscita dalla fabbrica presuppone che questi due valori vengano confrontati al livello della prima vendita ad un acquirente indipendente.

8. Nell' espletamento di un procedimento antidumping, spetta alla Commissione e al Consiglio, nell' esercizio del loro potere discrezionale, esaminare se si debbano escludere dalla produzione comunitaria i produttori che siano essi stessi importatori del prodotto oggetto di dumping. Questo potere discrezionale, il cui esercizio trova limite nell' errore manifesto, va esercitato caso per caso, in relazione a tutte le circostanze rilevanti.

Qualora le importazioni effettuate da imprese comunitarie abbiano costituito un mezzo di autodifesa volto a colmare lacune nella gamma dei prodotti delle imprese interessate, derivanti dall' abbandono della propria produzione in taluni settori cui sono state costrette a causa delle pratiche di dumping, non vi è nessuna ragione per escludere tali imprese dall' ambito dei produttori comunitari, ai fini dell' accertamento del danno. Infatti, in un caso del genere i produttori comunitari che hanno importato non intendevano procurarsi un danno provocando, con queste importazioni, una riduzione dell' utilizzo delle loro capacità, la diminuzione dei prezzi o l' abbandono dei progetti di aumento della produzione o di nuove produzioni.

9. Le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale per valutare situazioni economiche complesse. Ciò si verifica in particolare per la determinazione del periodo da prendere in considerazione ai fini dell' accertamento del danno nell' ambito di un procedimento antidumping.

Il fatto che il periodo preso in considerazione sia più lungo di quello su cui verte l' indagine per l' accertamento di pratiche di dumping non costituisce un errore di valutazione. Infatti, ai sensi dell' art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento n. 2423/88, la valutazione del danno presuppone l' esame delle "tendenze reali o virtuali di fattori economici indicativi", che va pertanto effettuato per un periodo sufficientemente lungo.

10. Qualora i dazi antidumping definitivi vengano imposti sui prezzi netti franco frontiera della Comunità non sdoganati, cioè sul valore in dogana (cif) delle importazioni, e stabiliti in riferimento alla soglia del danno, che corrisponde all' aumento che i prezzi dei prodotti oggetto di dumping devono subire nella Comunità per compensare la sottoquotazione rispetto ai prezzi dei prodotti comunitari, detta soglia del danno non può essere utilizzata tale e quale per esprimere l' aliquota del dazio qualora sia stata ottenuta non rispetto al prezzo franco frontiera comunitaria (prezzo cif) ma rispetto al prezzo al primo acquirente indipendente della Comunità, essendo quest' ultimo necessariamente superiore al prezzo cif perché comprende i dazi e le spese doganali. In una situazione del genere, per stabilire l' aliquota del dazio antidumping da adottare, la soglia del danno deve essere aritmeticamente convertita in percentuale del prezzo di ciascun esportatore allo stadio cif.

11. Nell' ambito del procedimento antidumping, un' impresa non può censurare le istituzioni comunitarie per aver trasgredito i diritti della difesa non fornendole tutte le informazioni richieste allorché la domanda, per un verso, era stata ricevuta trascorso il termine di un mese dall' istituzione del dazio provvisorio di cui all' art. 7, n. 4, lett. c), punto i), cc), del regolamento n. 2423/88 e, per l' altro, concerneva i particolari dei costi e degli utili dei concorrenti, cioè informazioni riservate ai sensi dell' art. 8, n. 3, del citato regolamento e che non potevano esserle comunicate.

12. Il regolamento antidumping di base offre alle autorità comunitarie un certo potere discrezionale, in particolare nella valutazione dell' importo delle spese generali, amministrative e di vendita da inserire nel valore normale costruito, e il fatto che un' istituzione si serva di detto potere discrezionale, senza specificare dettagliatamente e previamente i criteri che intende adottare in ogni situazione concreta, non trasgredisce il principio della certezza del diritto.

I principi di salvaguardia dei diritti quesiti e di tutela del legittimo affidamento non sono neppure trasgrediti qualora, per calcolare detto valore, essi si servano di un metodo di calcolo diverso da quello precedentemente usato nei confronti della stessa impresa in un diverso procedimento.

Parti


Nella causa C-69/89,

Nakajima All Precision Co. Ltd, società di diritto giapponese, con sede in Tokyo, rappresentata dall' avv. C.-E. Gudin, del foro di Parigi, con studio altresì in Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. R. Falz, 6, rue Heine,

ricorrente,

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai sigg. H.-J. Lambers, direttore del servizio giuridico, e E.H. Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti J. Voillemot e A. Michel, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. J. Kaeser, direttore della direzione Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,

convenuto,

sostenuto da

1) Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E. de March e Eric White, membri del servizio giuridico, in qualità di agente, assistiti dal sig. R. Wagner, funzionario tedesco messo a disposizione del servizio giuridico della Commissione grazie al regime di scambi con i funzionari nazionali, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

2) Committee of European Printer Manufacturers (Europrint), con sede in Colonia (Repubblica federale di Germania), rappresentato dall' avv. D. Ehle, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,

intervenienti,

avente ad oggetto:

- per un verso, l' inapplicabilità nei suoi confronti, ai sensi dell' art. 184 del Trattato CEE, degli artt. 2, n. 3, lett. b), punto ii), e 19 del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1), e

- per l' altro, l' annullamento, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 novembre 1988, n. 3651, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di stampanti a impatto seriale a matrice di punti originarie del Giappone (GU L 317, pag. 33), nella parte in cui detto regolamento riguarda la ricorrente,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz

cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali delle parti all' udienza del 5 luglio 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 5 dicembre 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 7 marzo 1989, la Nakajima All Precision Co. Ltd (in prosieguo: la "Nakajima"), con sede in Tokyo, ha presentato un ricorso avente ad oggetto,

- per un verso, l' inapplicabilità nei suoi confronti, ai sensi dell' art. 184 del Trattato CEE, degli artt. 2, n. 3, lett. b), punto ii), e 19 del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1), e

- per l' altro, l' annullamento, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 novembre 1988, n. 3651, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di stampanti a impatto seriale a matrice di punti originarie del Giappone (GU L 317, pag. 33), nella parte in cui detto regolamento riguarda la ricorrente.

2 La Nakajima, la cui produzione si limita a macchine da scrivere e a stampanti, produce quattro modelli di stampanti ad impatto seriale a matrice di punti di gamma inferiore. Per un verso, la ricorrente sostiene di distinguersi per l' esclusiva attività di produzione e per la mancanza di qualsiasi struttura di distribuzione e di vendita; la Nakajima dichiara infatti di avere soltanto un numero limitato di clienti e di effettuare la produzione solo dopo aver ricevuto ordini, cosicché le spese produttive sono assai limitate. Per l' altro, la ricorrente non effettua, da parecchi anni, nessuna vendita di stampanti sul mercato giapponese e mette in commercio la sua produzione esclusivamente esportando. Pertanto la maggior parte delle sue stampanti viene venduta in Original Equipment Manufacture (in prosieguo: "OEM") a produttori stranieri o a distributori indipendenti che mettono in commercio i prodotti col loro proprio marchio, mentre il resto della produzione viene messo in commercio con il marchio "All", anch' esso da parte di distributori indipendenti. La Nakajima sottolinea che il mercato della CEE ha rappresentato nel 1986 il 41,7% delle vendite di stampanti.

3 Nel 1987 il Committee of European Printer Manufacturers (in prosieguo: l' "Europrint") presentava un esposto alla Commissione in nome dei produttori dell' industria europea di stampanti a impatto seriale a matrice di punti, chiedendo l' avvio di un procedimento antidumping nei confronti degli esportatori giapponesi di questo tipo di stampanti, tra cui la Nakajima.

4 La Commissione dava inizio al procedimento antidumping ai sensi del regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1, in prosieguo: il "vecchio regolamento di base"). Detto procedimento portava all' emanazione, sulla scorta del vecchio regolamento di base, del regolamento (CEE) della Commissione 17 maggio 1988, n. 1418, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di stampanti a impatto seriale a matrice di punti, originarie del Giappone (GU L 130, pag. 12, in prosieguo: il "regolamento provvisorio"). Con questo regolamento veniva imposto alla Nakajima un dazio antidumping del 12,3%.

5 L' 11 luglio 1988, il Consiglio emanava il citato regolamento n. 2423/88 (in prosieguo: il "nuovo regolamento di base"), che abrogava il vecchio regolamento di base. Questo nuovo regolamento di base entrava in vigore il 5 agosto 1988 e si applica, ai sensi dell' art. 19, secondo comma, "alle procedure già iniziate".

6 Fondandosi su questo nuovo regolamento di base, il Consiglio emanava il 23 settembre 1988 il regolamento (CEE) n. 2943, che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di stampanti a impatto seriale a matrice di punti originarie del Giappone (GU L 264, pag. 56), per un periodo massimo di due mesi.

7 Il 23 novembre 1988 il Consiglio, su proposta della Commissione e fondandosi sul nuovo regolamento di base, emanava il citato regolamento n. 3651 (in prosieguo: il "regolamento definitivo"). Ai sensi di detto regolamento, entrato in vigore il 25 novembre 1988, l' aliquota del dazio antidumping definitivo nei confronti della Nakajima veniva fissata al 12% e gli importi garantiti dal dazio antidumping provvisorio, ai sensi del regolamento provvisorio, venivano riscossi definitivamente in ragione dell' aliquota del dazio definitivo.

8 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 aprile 1989, la Nakajima presentava domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere, in via principale, la sospensione dell' esecuzione nei suoi confronti del regolamento definitivo e, in via subordinata, qualsiasi altro provvedimento necessario sino a che la Corte si fosse pronunciata sul merito della causa. La domanda veniva respinta con ordinanza del presidente della Corte 8 giugno 1989.

9 Con ordinanze 17 maggio e 4 ottobre 1989 la Corte ha ammesso rispettivamente la Commissione e l' Europrint ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

I - Sulle conclusioni relative all' inapplicabilità del nuovo regolamento di base

11 A sostegno delle conclusioni del ricorso miranti all' inapplicabilità nei confronti della ricorrente degli artt. 2, n. 3, lett. b), punto ii), e 19 del nuovo regolamento di base, la Nakajima presenta tre motivi di gravame concernenti rispettivamente l' inosservanza delle forme sostanziali, la trasgressione dell' accordo relativo all' attuazione dell' art. VI dell' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in prosieguo: il "codice antidumping"), approvato, a nome della Comunità, con decisione del Consiglio 10 dicembre 1979, 80/271/CEE, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973-1979 (GU L 71, pag. 1), e, da ultimo, la trasgressione di taluni principi generali del diritto.

1. Mezzo di illegittimità del nuovo regolamento di base per inosservanza delle forme sostanziali

12 A sostegno di questo mezzo, la Nakajima adduce, in primo luogo, che l' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento di base è illegittimo per mancanza di motivazione.

13 A questo proposito, la ricorrente sostiene che questa disposizione esige un nuovo metodo di calcolo del valore normale costruito, fondamentalmente diverso da quello che si poteva applicare ai sensi del vecchio regolamento di base, nel caso in cui non sia stata effettuata nessuna vendita di prodotti simili nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese di esportazione o d' origine. Orbene detto metodo, che per il calcolo del valore normale costruito prendeva in considerazione le spese e i profitti di altri produttori o esportatori nel paese d' origine o di esportazione nel caso di vendite del prodotto simile con ricavo di utili, potrebbe portare a risultati iniqui e discriminatori in un caso come quello di specie in cui la struttura delle imprese di riferimento non sarebbe affatto paragonabile a quella dell' impresa interessata. La Nakajima sottolinea infatti di non aver nessuna struttura per la distribuzione dei suoi prodotti, dal momento che tutta la produzione è venduta allo stadio "uscita dalla fabbrica" a distributori indipendenti, mentre tutte le imprese di riferimento possederebbero una struttura integrata verticalmente per la distribuzione della loro produzione in Giappone. La Nakajima ne deduce che nel nuovo regolamento di base il Consiglio avrebbe dovuto specificare le ragioni per cui è stato adottato questo nuovo metodo di calcolo e indicare in qual modo l' applicazione dello stesso non produca discriminazioni nei confronti delle imprese analoghe alla propria.

14 A questo proposito si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza (v., in particolare, sentenza 14 marzo 1990, Gestetner Holdings, punto 69 della motivazione, causa C-156/87, Racc. pag. I-781), la motivazione prescritta dall' art. 190 del Trattato deve indicare, in modo chiaro e inequivocabile, l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria che ha adottato l' atto impugnato, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della difesa dei loro diritti, e alla Corte di esercitare il suo controllo.

15 Occorre poi rilevare che l' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), nelle versioni del vecchio e nuovo regolamento di base, stabilisce i metodi di calcolo del valore normale costruito del prodotto interessato quando nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese di origine o di esportazione non si ha nessuna vendita di un prodotto simile o quando vendite di tal genere non consentono un valido confronto. Il valore normale costruito è calcolato addizionando il costo di produzione ed un equo margine di profitto.

16 Nella versione del vecchio regolamento di base, il costo di produzione andava maggiorato di un importo equo tenendo conto delle spese di vendita, delle spese di gestione nonché delle altre spese generali (in prosieguo: le "spese VGA"). Il profitto non doveva essere superiore al profitto normale di regola realizzato dalla vendita di prodotti della stessa categoria sul mercato interno del paese d' origine; negli altri casi si disponeva che l' utile doveva essere "stabilito su qualsiasi base equa utilizzando le informazioni disponibili".

17 Dopo aver confermato la stessa modalità di calcolo del costo di produzione di cui al vecchio regolamento di base, il nuovo regolamento di base dispone che le spese VGA e gli utili sono calcolati in base alle spese sostenute dal produttore o dall' esportatore ed ai profitti realizzati dal produttore sulle vendite redditizie del prodotto simile sul mercato interno ((art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), terza frase)) e che, se tali dati non sono disponibili, sono inattendibili o tali da non poter essere utilizzati, il calcolo è effettuato con riferimento alle spese sostenute e al profitto realizzato da altri produttori e esportatori nel paese di origine o di esportazione sulle vendite redditizie del prodotto simile ((art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), quarta frase)). Il nuovo regolamento di base conclude che, qualora non sia possibile applicare nessuno dei due metodi indicati, le spese sostenute ed il profitto realizzato vengono calcolati in base alle vendite effettuate dall' esportatore o da altri produttori o esportatori operanti nello stesso settore di attività economica nel paese d' origine o di esportazione, o eventualmente su altra base equa.

18 Emerge dal raffronto delle due versioni dell' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del vecchio e del nuovo regolamento di base che il metodo di calcolo del valore normale costruito, contemplato da quest' ultimo regolamento, non è in sostanza diverso dal metodo precedente, che consentiva piena discrezionalità all' autorità comunitaria disponendo la determinazione delle spese VGA e degli utili su base "equa". Infatti la nuova redazione di questa disposizione del nuovo regolamento di base specifica unicamente la portata della norma precedente indicando diversi metodi di calcolo per la determinazione dell' "importo equo" delle spese VGA e dell' "equo margine di profitto" in ipotesi particolari.

19 Questa conclusione è rafforzata dal quarto e trentatreesimo considerando del nuovo regolamento di base che presentano la nuova redazione dell' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), come semplice chiarificazione della versione di questa disposizione nel vecchio regolamento di base. Inoltre il Consiglio ha osservato, senza essere contraddetto, che il metodo di calcolo impugnato nella specie dalla Nakajima era già stato utilizzato dalle autorità comunitarie vigendo il vecchio regolamento di base. Peraltro la Corte ha già statuito che nulla nel dettato dell' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del vecchio regolamento di base vietava di assumere come equo margine di profitto l' utile normalmente realizzato da una società diversa da quella che costituisce oggetto dell' indagine antidumping (sentenza 5 ottobre 1988, Sharp, punto 8 della motivazione, causa 301/85, Racc. pag. 5813).

20 Per quanto riguarda il difetto di motivazione dedotto dalla mancanza di precisione in ordine all' efficacia discriminatoria che potrebbe derivare, a parere della Nakajima, dall' applicazione dell' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento di base, basta notare che l' art. 190 del Trattato non impone alle autorità comunitarie di giustificare dettagliatamente tutti i provvedimenti atti a produrre discriminazioni, in quanto la trasgressione del principio di parità di trattamento costituisce motivo autonomo di annullamento della disposizione di cui trattasi.

21 Stando così le cose la prima parte del mezzo di mancanza di motivazione dell' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento di base va respinta.

22 In secondo luogo la Nakajima sostiene che l' art. 19 del nuovo regolamento di base, che dispone l' applicazione di detto regolamento "alle procedure già iniziate" dal giorno dell' entrata in vigore, non è motivato in quanto non specifica le ragioni che giustificherebbero l' applicazione retroattiva di detto regolamento. A sostegno di tale argomento la ricorrente adduce che l' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento di base, modificando radicalmente il metodo di calcolo del valore costruito, contiene nuove regole fondamentali che non potrebbero essere applicate retroattivamente senza essere specificamente motivate.

23 A questo proposito basta ricordare, come dichiarato dalla Corte in merito alla prima parte di questo mezzo fatto valere dalla Nakajima, che l' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento di base costituisce unicamente una specificazione intesa a codificare la prassi precedente delle istituzioni comunitarie. Infatti, proprio perché la nuova redazione di detta disposizione non poteva ritenersi modifica sostanziale della disposizione in vigore in precedenza, l' applicazione di quest' ultima "alle procedure già iniziate" non esigeva una motivazione specifica.

24 Stando così le cose la seconda parte del motivo, vertente sulla mancanza di motivazione dell' art. 19 del nuovo regolamento di base, è priva di fondamento.

25 Emerge da quanto precede che il mezzo relativo alla illegittimità del nuovo regolamento di base per inosservanza delle forme sostanziali va respinto.

2. Mezzo vertente sull' illegittimità del nuovo regolamento di base per trasgressione del codice antidumping

26 La Nakajima sostiene in proposito che l' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento di base non può essere applicato nella fattispecie in quanto in contrasto con talune disposizioni del codice antidumping. La ricorrente adduce in particolare l' incompatibilità dell' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento di base con l' art. 2, nn. 4 e 6, del codice antidumping.

27 Il Consiglio ritiene che, come l' accordo generale, il codice antidumping non attribuisca ai singoli alcun diritto che possa essere fatto valere dinanzi alla Corte e che le disposizioni di detto codice non abbiano efficacia diretta nella Comunità. Il Consiglio ne deduce che la Nakajima non può contestare la validità del nuovo regolamento allegando una trasgressione di disposizioni del codice antidumping.

28 Occorre tuttavia rilevare che nella specie la Nakajima non sostiene l' efficacia diretta di queste disposizioni. Con questo mezzo la ricorrente contesta infatti, in via incidentale, ai sensi dell' art. 184 del Trattato, la validità del nuovo regolamento di base ricorrendo ad uno dei mezzi di sindacato di legittimità di cui all' art. 173 del Trattato, cioè la violazione del Trattato o di qualsiasi norma di diritto relativa alla sua applicazione.

29 A questo proposito occorre ricordare che nella sentenza 12 dicembre 1972, International Fruit Company, punto 18 della motivazione (cause riunite 21/72 e 24/72, Racc. pag. 1219), la Corte ha statuito che le disposizioni dell' accordo generale sono vincolanti per la Comunità. Lo stesso vale per il codice antidumping, istituito per l' attuazione dell' art. VI dell' accordo generale ed i cui considerando specificano che esso è volto a "interpretare le disposizioni dell' accordo generale" e ad "elaborare regole per la loro applicazione, onde garantire maggiore uniformità e certezza alla loro attuazione".

30 Ora ai sensi del secondo e terzo considerando del nuovo regolamento di base quest' ultimo è stato istituito in conformità con gli obblighi internazionali vigenti, in particolare quelli derivanti dall' art. 6 dell' accordo generale e dal codice antidumping.

31 Ne consegue che il nuovo regolamento di base, contestato dalla ricorrente, è stato adottato per adempiere gli obblighi internazionali della Comunità, cui spetta pertanto, secondo la costante giurisprudenza, garantire il rispetto delle disposizioni dell' accordo generale e dei suoi provvedimenti esecutivi (v. sentenza 26 ottobre 1982, Kupferberg, punto 11 della motivazione, causa 104/81, Racc. pag. 3641; sentenza 16 marzo 1983, SIOT, punto 28 della motivazione, causa 266/81, Racc. pag. 731).

32 Stando così le cose occorre accertare se, come sostenuto dalla Nakajima, il Consiglio abbia oltrepassato i limiti del contesto normativo così stabilito e se, con la disposizione impugnata, abbia trasgredito il dettato dell' art. 2, nn. 4 e 6, del codice antidumping.

33 A questo proposito la Nakajima sostiene in primo luogo che l' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento di base constrasta con il dettato dell' art. 2, n. 4, del codice antidumping in quanto, stabilendo per la determinazione del valore normale costruito che si tenga conto delle spese VGA e degli utili di produttori o di esportatori la cui struttura può divergere radicalmente da quella dell' impresa interessata, questa disposizione limiterebbe il potere discrezionale delle autorità comunitarie e indurrebbe a tener conto di dati contabili non ragionevoli ai sensi dell' art. 2, n. 4, del codice antidumping.

34 Sul punto occorre ricordare che ai sensi dell' art. 2, n. 4, del codice antidumping

"se nel corso delle normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore non viene effettuata alcuna vendita di un prodotto similare o se, data la situazione specifica del mercato, tali vendite non permettono un valido confronto, il margine di dumping sarà determinato in rapporto con il prezzo confrontabile del prodotto similare qualora quest' ultimo sia esportato in un paese terzo (tale prezzo può essere il prezzo all' esportazione più elevato ma deve essere un prezzo rappresentativo), oppure con il costo di produzione nel paese di origine maggiorato di un importo ragionevole per le spese amministrative, di vendita e altre e per gli utili. Come regola generale, la maggiorazione relativa all' utile non supererà l' utile normalmente realizzato per le vendite di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese di origine".

35 Orbene, emerge chiaramente dal dettato dell' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento di base che ciascun metodo di calcolo del valore normale costruito ivi enumerato va applicato in modo da garantire l' equità di detto calcolo, assunto contenuto peraltro esplicitamente nelle prime due frasi e nell' ultima frase della disposizione di cui trattasi.

36 Stando alla lettera di tale disposizione, si deve pertanto tralasciare il primo metodo di calcolo, di cui al nuovo regolamento di base, a favore del secondo metodo di cui si tratta in questa causa, se i dati concernenti le spese sostenute dal produttore o dall' esportatore e gli utili da questi realizzati sulle vendite di prodotti simili sul mercato interno "non siano disponibili, oppure siano inattendibili o tali da non poter essere utilizzati", il che significa sostanzialmente che non sarebbe equo tener conto di tali dati contabili, e questo termine è peraltro contenuto esplicitamente nella versione tedesca della disposizione di cui trattasi. L' equità del calcolo è altresì l' obiettivo dell' applicazione del terzo metodo di calcolo, previsto dalla disposizione di cui trattasi, che può essere adottato unicamente "qualora non sia possibile applicare nessuno dei due metodi (precedenti) indicati". Infine, oltre all' applicazione di questo terzo metodo, le istituzioni comunitarie possono sempre, ai sensi dell' ultima frase di detta disposizione, stabilire le spese e gli utili "eventualmente su altra base equa", e l' utilizzo della parola "altra" conferma che comunque il calcolo del valore costruito può essere effettuato unicamente su base equa.

37 Ne deriva che l' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento di base è conforme all' art. 2, n. 4, del codice antidumping, in quanto, senza travisare lo spirito di quest' ultima disposizione, si limita a rendere concreti, per le diverse situazioni che si possono presentare nella pratica, i metodi equi di calcolo del valore normale costruito.

38 La Nakajima sostiene in secondo luogo che l' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento di base non è compatibile con l' art. 2, n. 6, del codice antidumping, in quanto l' applicazione ad un' entità economica semplice di produzione delle spese VGA sostenute e degli utili realizzati da altre imprese che posseggono una struttura verticale integrata di distribuzione trasgredirebbe l' obbligo di stabilire il confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione allo stesso livello commerciale.

39 Onde valutare la fondatezza di questo argomento, occorre ricordare che ai sensi dell' art. 2, n. 6, del codice antidumping,

"per effettuare un confronto equo tra il prezzo di esportazione e il prezzo interno nel paese di esportazione (o nel paese di origine) o, eventualmente, il prezzo stabilito conformemente all' articolo VI, paragrafo 1, lettera b), dell' accordo generale, i due prezzi dovranno essere paragonati allo stesso stadio commerciale, che normalmente è quello dell' uscita dalla fabbrica, e per vendite effettuate a date il più possibile ravvicinate. Si terrà in dovuto conto, secondo le particolarità, delle differenze relative alle condizioni di vendita, delle differenze di tassazione e di altre differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi (...)".

40 A questo proposito basta rilevare che l' argomento della Nakajima dedotto dall' asserita incompatibilità dell' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento di base con l' art. 2, n. 6, del codice antidumping è del tutto inconferente, dato che l' oggetto delle due disposizioni indicate dalla ricorrente è fondamentalmente diverso.

41 Infatti l' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento di base è volto a determinare il valore normale costruito del prodotto di cui trattasi, mentre l' art. 2, n. 6, del codice antidumping stabilisce le regole cui deve sottostare il confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione. Orbene questo confronto è oggetto delle disposizioni dell' art. 2, nn. 9 e 10, del nuovo regolamento di base, la cui invalidità, per trasgressione dell' art. 2, n. 6, del codice antidumping, non è stata tuttavia in alcun modo fatta valere dalla ricorrente.

42 Pertanto il mezzo di illegittimità del nuovo regolamento di base per trasgressione del codice antidumping va parimenti respinto.

3. Sul mezzo concernente l' illegittimità del nuovo regolamento di base per trasgressione di taluni principi generali del diritto

43 A sostegno di questo mezzo la ricorrente censura in primo luogo il Consiglio per aver trasgredito più volte i diritti della difesa nell' ambito del procedimento antidumping di cui trattasi. Sostiene poi che nella fattispecie è stato trasgredito il principio della certezza del diritto applicando il secondo metodo di calcolo del valore normale costruito, di cui all' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento di base, mentre, in un caso precedente, le istituzioni comunitarie avrebbero riconosciuto la struttura particolare dell' impresa e archiviato, per questa ragione, il procedimento antidumping iniziato nei suoi confronti. La Nakajima sostiene infine la trasgressione del principio di parità di trattamento, in quanto l' applicazione del metodo di calcolo del valore normale costruito, di cui ci si è serviti nella specie, sarebbe stata discriminatoria nei suoi confronti perché si sarebbe tenuto conto di dati contabili relativi ad imprese aventi una struttura diversa dalla sua.

44 Basterà rilevare a questo proposito che con questo mezzo la ricorrente censura, in realtà, l' applicazione messa in atto dalle istituzioni comunitarie dell' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento di base nell' ambito del procedimento antidumping conclusosi con l' adozione dei regolamenti antidumping provvisorio e definitivo. Argomenti di tal genere non possono tuttavia essere fatti valere per contestare la validità di un regolamento ai sensi dell' art. 184 del Trattato.

45 Stando così le cose, il mezzo vertente sull' illegittimità del nuovo regolamento di base per trasgressione di taluni principi generali del diritto va respinto.

46 Poiché nessun mezzo prospettato a sostegno delle conclusioni relative all' inapplicabilità del nuovo regolamento di base ha potuto essere accolto, occorre dichiarare infondate dette conclusioni.

II - Sulle conclusioni relative all' annullamento del regolamento definitivo

47 A sostegno delle conclusioni del ricorso volte all' annullamento del regolamento definitivo, la Nakajima presenta dieci mezzi, cioè l' inosservanza delle forme sostanziali, errata definizione dei prodotti simili presi in considerazione, irregolarità attinenti al calcolo del valore normale costruito, errori nel confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione, errori nella valutazione della produzione comunitaria di stampanti, errori relativi al danno subito dall' industria comunitaria, errori concernenti l' interesse della Comunità onde sia posto fine al danno causato dalle pratiche di dumping, errori relativi all' importo del dazio antidumping, trasgressione di vari principi generali del diritto e sviamento di potere.

1. Sul mezzo di inosservanza delle forme sostanziali

48 A questo proposito la Nakajima sostiene, in primis, che il Consiglio ha trasgredito gli artt. 2 e 8 del proprio regolamento interno (GU 1979, L 268, pag. 1), in quanto la proposta della Commissione per l' adozione del regolamento definitivo sarebbe stata trasmessa al Consiglio non rispettando il termine previsto per la redazione dell' ordine del giorno provvisorio della sessione, e non tutte le versioni del documento di cui trattasi sarebbero state disponibili il giorno dell' adozione di detto regolamento.

49 Su questo punto occorre rilevare che il regolamento interno di un' istituzione comunitaria è diretto ad organizzarne il funzionamento interno nell' interesse della buona amministrazione. Le norme che esso dispone, in particolare per l' organizzazione delle deliberazioni e l' emanazione di provvedimenti, hanno pertanto essenzialmente il compito di garantire il buon svolgimento delle discussioni, nel pieno rispetto delle prerogative di ciascun membro dell' istituzione.

50 Ne consegue che le persone fisiche o morali non possono lamentare la trasgressione di dette norme, che non sono intese a tutela dei singoli.

51 L' argomento della Nakajima sull' inosservanza da parte del Consiglio del proprio regolamento interno va pertanto respinto.

52 La Nakajima insiste poi sulla mancanza di motivazione dell' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento di base nonché dei punti 21 e 22 dei considerando del regolamento definitivo, in quanto tali disposizioni non chiarirebbero la ragione per cui il vecchio metodo di calcolo del valore normale costruito è stato disatteso e il modo in cui le autorità comunitarie intendevano evitare una discriminazione tra le imprese applicando alla ricorrente un metodo di calcolo del valore costruito che si fonda sulle spese e sugli utili di altri produttori aventi una struttura fondamentalmente diversa dalla sua.

53 Questo argomento è infondato. Infatti, quanto all' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento di base, la censura dedotta dalla Nakajima è già stata respinta ai punti 14-21 della motivazione della presente sentenza. Quanto ai punti 21 e 22 dei considerando del regolamento definitivo, emerge dal dettato degli stessi che il Consiglio ha fatto esplicitamente riferimento all' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento di base, che prevede il metodo di calcolo del valore normale costruito applicato nella specie ed indica che si tratta, se del caso, del metodo solitamente adottato dalla Commissione. Occorre aggiungere che, come precisato dalla Corte ai punti 18 e 19 della motivazione della presente sentenza, detto articolo ha unicamente chiarito la prassi anteriore delle istituzioni comunitarie ed è pertanto atto a rafforzare la certezza del diritto per quanto riguarda le imprese interessate. Infine il Consiglio ha esaminato, nei considerando indicati dalla ricorrente, la questione della discriminazione lamentata dalla Nakajima asserendo che il fatto che un determinato esportatore non venda il prodotto interessato e pertanto non possieda alcun circuito di vendita sul mercato interno non deve modificare la base di valutazione delle spese VGA e degli utili nella ricostituzione del valore normale di detto esportatore del prodotto. Stando così le cose la motivazione del Consiglio fa chiaramente emergere il ragionamento dell' istituzione comunitaria e consente alla Corte di effettuare un controllo adeguato.

54 La Nakajima sostiene infine che il punto 60 dei considerando del regolamento definitivo non è motivato a sufficienza in quanto, malgrado le importazioni di stampanti a basso prezzo provenienti da paesi terzi diversi dal Giappone, il Consiglio non avrebbe valutato l' entità del danno subito dai produttori comunitari a causa di dette importazioni.

55 Anche questo argomento va disatteso. Nel considerando di cui trattasi il Consiglio ha infatti chiaramente indicato che la mancanza di danno per il mercato comunitario, derivante dalle importazioni di stampanti originarie di altri paesi terzi, derivava dal fatto che dette importazioni avevano assunto rilievo solo dopo il termine del periodo oggetto dell' indagine condotta in questo procedimento e che esse si erano verificate unicamente in un solo Stato membro. Pertanto si deve ritenere motivato a sufficienza il punto 60 dei considerando.

56 Il mezzo concernente l' inosservanza delle forme sostanziali va dunque respinto.

2. Sul mezzo relativo all' errata definizione dei prodotti simili presi in considerazione

57 La Nakajima contesta al Consiglio d' aver commesso un palese errore di valutazione ritenendo prodotti simili stampanti di gamma inferiore e stampanti di gamma superiore. A parere della ricorrente il segmento inferiore ed il segmento superiore delle stampanti si diversificano per destinazione degli apparecchi, clientela cui sono offerti e struttura del mercato.

58 Questo mezzo è infondato. Infatti nel controricorso il Consiglio ha chiarito che non sussistevano criteri generali per raggruppare le stampanti in categorie omogenee, fatto che la Nakajima ha del resto ammesso nella replica. Pertanto tutte le stampanti ad impatto seriale a matrice di punti aventi le stesse caratteristiche e destinate allo stesso uso si possono senz' altro ritenere prodotti simili.

3. Sul mezzo concernente irregolarità attinenti al calcolo del valore normale costruito

59 La ricorrente sostiene che il Consiglio le ha erroneamente applicato il secondo metodo di calcolo del valore normale costruito di cui all' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), quarta frase, del nuovo regolamento di base. A sostegno di questo mezzo la Nakajima afferma che l' applicazione di detto metodo nella specie non è ragionevole e pertanto in contrasto sia con il regolamento di base sia con il codice antidumping. Infatti la Nakajima ritiene che la struttura della sua impresa presenti particolari caratteristiche di cui il Consiglio non avrebbe tenuto conto per calcolare il valore normale costruito delle stampanti interessate dal procedimento di cui trattasi in quanto, per stabilire le spese e gli utili della Nakajima, si è riferito ai dati contabili d' imprese la cui struttura diverge radicalmente dalla sua.

60 Onde valutare la fondatezza di questo mezzo va rilevato anzitutto che il Consiglio ha correttamente costruito il valore normale ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento di base, poiché è certo che la ricorrente non vende stampanti sul mercato giapponese, il che esclude la possibilità di far ricorso all' art. 2, n. 3, lett. a), del nuovo regolamento di base, ed inoltre, quando non si ha nessuna vendita del prodotto simile in operazioni commerciali normali sul mercato interno del paese di esportazione o d' origine, consente alle autorità comunitarie di scegliere tra la soluzione del punto i) e quella del punto punto ii) dell' art. 2, n. 3, lett. b), del nuovo regolamento di base.

61 Inoltre emerge dal dettato dell' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento di base che i tre metodi di calcolo del valore normale costruito, ivi previsti, vanno presi in considerazione nell' ordine di presentazione. Soltanto qualora nessuno di detti metodi possa essere applicato si deve far ricorso alla disposizione di ordine generale di cui all' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), in fine, a norma della quale le spese e gli utili devono essere stabiliti "su altra base equa".

62 A questo proposito occorre in primo luogo rilevare che giustamente il Consiglio non ha applicato, nella specie, il primo metodo di calcolo, di cui all' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento di base, in quanto la ricorrente non vende sul mercato giapponese prodotti simili a quelli sui cui verte il presente procedimento.

63 Quanto poi all' applicazione alla Nakajima del secondo metodo di calcolo, occorre in primis ricordare che per giurisprudenza costante l' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del vecchio regolamento di base, ai sensi del quale nel valore normale costruito va incluso un importo equo per le spese VGA, conferisce alle istituzioni comunitarie un ampio potere discrezionale nell' accertamento di detto importo (v., in particolare, sentenza 5 ottobre 1988, TEC, punto 33 della motivazione, cause riunite 260/85 e 106/86, Racc. pag. 5855). Questa conclusione è anche valida per l' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento di base, il cui testo è identico e si applica allo stesso modo agli utili da prendere in considerazione da parte delle istituzioni comunitarie, per la costruzione del valore normale.

64 Occorre rilevare in secondo luogo che la Corte ha già statuito che nell' economia del citato regolamento n. 2176/84 "la costruzione del valore normale mira a determinare il prezzo a cui un prodotto sarebbe venduto se fosse posto in vendita nel paese d' origine o d' esportazione" e che "di conseguenza, le spese da prendere in considerazione sono quelle relative alle vendite nel mercato interno" (sentenze 5 ottobre 1988, Brother, punto 18 della motivazione, causa 250/85, Racc. pag. 5683; Canon, punto 26 della motivazione, cause riunite 277/85 e 300/85, Racc. pag. 5731; TEC, già citata, punto 24 della motivazione, e Silver Seiko, punto 16 della motivazione, cause riunite 273/85 e 107/86, Racc. pag. 5927). Poiché questi principi sono rimasti tali con l' emanazione del nuovo regolamento di base, detta conclusione vale parimenti per questo regolamento.

65 Ne consegue che il valore normale di un prodotto va costruito, in ogni caso, come se detto prodotto fosse destinato alla distribuzione nel mercato interno, a prescindere dal fatto che il produttore abbia o possa avere a disposizione una struttura distributiva. Occorre infatti trattare allo stesso modo le imprese che vendono unicamente all' esportazione e quelle che smerciano un prodotto, anche se soltanto simile, sul mercato interno. Infatti, qualora il produttore per cui il valore normale viene costruito vendesse i suoi prodotti sul mercato interno, questi dovrebbe necessariamente adattarsi alle condizioni imposte alle altre imprese presenti su detto mercato. Vi sarebbe pertanto discriminazione tra imprese se per un produttore presente sul mercato interno il valore normale fosse calcolato sul complesso delle spese e degli utili compresi nel prezzo del prodotto interessato, mentre per un esportatore OEM il valore normale sarebbe costruito prescindendo da questi dati contabili.

66 Per quel che riguarda infine quanto affermato dalle istituzioni comunitarie, cioè che non è possibile essere presenti sul mercato giapponese dei prodotti finiti elettronici senza disporre di una struttura integrata di vendita, il che, nella specie, ha indotto a prendere in considerazione le spese e gli utili di imprese simili, aventi una siffatta struttura, per la costruzione del valore normale delle stampanti della ricorrente, occorre sottolineare che la Nakajima non ha provato l' inesattezza di detta asserzione.

67 Emerge da tutto ciò che è conforme al sistema, sia del codice antidumping sia del nuovo regolamento di base, calcolare il valore normale costruito dei prodotti d' una impresa che vende unicamente all' esportazione e non si occupa della distribuzione dei propri prodotti riferendosi alle spese e agli utili di altre imprese simili che vendono i loro prodotti sul mercato interno.

68 Stando così le cose il mezzo di irregolarità attinenti al calcolo del valore normale costruito delle stampanti della Nakajima va respinto.

4. Sul mezzo vertente su errori nel confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione

69 A parere della Nakajima, l' applicazione, nella specie, del nuovo regolamento ha indotto alla trasgressione dell' art. 2, n. 6, del codice antidumping in quanto il Consiglio non avrebbe confrontato il valore normale ed il prezzo all' esportazione allo stesso livello commerciale. La Nakajima sostiene infatti che il Consiglio ha stabilito il prezzo all' esportazione allo stadio "uscita dalla fabbrica", mentre il valore normale sarebbe stato costruito sul prezzo distributore o rivenditore, tenendo conto delle spese VGA e degli utili di imprese terze le cui vendite si effettuano a valle dello stadio "uscita dalla fabbrica". La Nakajima aggiunge che la sottrazione delle sole spese di vendita rappresentate dalle commissioni e dalla retribuzione percepita dal personale di vendita, senza tener conto di tutte le altre spese generali e relative alla vendita nonché della parte degli utili derivanti da vendite effettuate a valle dello stadio "uscita dalla fabbrica", si traduce in un adeguamento troppo parziale e non può pertanto soddisfare il requisito del confronto allo stesso livello commerciale.

70 A questo proposito occorre rilevare che, nel caso di un' impresa di produzione che non vende sul mercato giapponese il prodotto interessato dal procedimento antidumping, la Corte ha ritenuto che il raffronto corretto tra il valore normale e il prezzo all' esportazione allo stadio "uscita dalla fabbrica" supponesse che questi due valori fossero confrontati al livello della prima vendita ad un acquirente indipendente (v., in particolare, la citata sentenza 5 ottobre 1988, TEC, punto 30 della motivazione). Questa considerazione svolta dalla Corte per il vecchio regolamento di base vale anche per l' interpretazione dell' art. 2, n. 6, del codice antidumping, il cui contenuto è identico a quello dell' art. 2, n. 9, del vecchio regolamento di base su cui la Corte si è pronunciata nella citata sentenza 5 ottobre 1988, TEC.

71 Orbene nella causa di cui trattasi il valore delle stampanti della Nakajima è stato costruito con riferimento alle spese VGA e agli utili di altre imprese che vendono prodotti simili sul mercato giapponese, e poiché tutte le stampanti della Nakajima destinate alla Comunità sono state vendute a distributori indipendenti, il prezzo all' esportazione è stato calcolato riferendosi a dette società.

72 Pertanto sia il valore normale costruito sia il prezzo all' esportazione sono stati nella specie determinati a livello "distributore", come peraltro chiaramente indicato dal punto 34 dei considerando del regolamento definitivo. Non è pertanto esatto sostenere che le istituzioni comunitarie hanno confrontato il valore normale e il prezzo all' esportazione a due livelli commerciali diversi.

73 Per il resto, è certo che la ricorrente non ha chiesto, in nessun momento del procedimento amministrativo, l' applicazione di adeguamenti volti a compensare l' asserita differenza di stadio commerciale del confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione né ha pertanto provato che una domanda di tal genere potesse essere giustificata, come esige l' art. 2, n. 9, lett. b), del nuovo regolamento di base. Nel procedimento dinanzi alla Corte la Nakajima non ha peraltro prodotto ulteriori elementi di prova atti a dimostrare che il Consiglio avrebbe dovuto, nella specie, apportare ai propri calcoli ulteriori correzioni rispetto a quelle già effettuate.

74 Stando così le cose, la prima parte di questo mezzo è infondata.

75 La ricorrente sostiene ancora che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di fatto, distinguendo, per il calcolo del valore normale, tra prodotti OEM e prodotti non OEM. Poiché tutti i prodotti della Nakajima erano venduti allo stadio "uscita dalla fabbrica", il fatto di attribuir loro spese di distribuzione costituirebbe errore di fatto tale da falsare il confronto e pertanto la fissazione del margine di dumping. Quanto, più in particolare, alle vendite OEM, il tener conto di spese di distribuzione di imprese integrate verticalmente porterebbe a sopravvalutare le spese VGA della ricorrente. A parere della Nakajima dette spese sarebbero inferiori al 5%, mentre il Consiglio le avrebbe applicato un importo superiore al 15%.

76 Su questo punto si rilevi, come ha fatto il Consiglio nella fase scritta del procedimento, che il valore normale va costruito con riferimento ai comportamenti degli altri produttori presenti sul mercato, distinguendo tra vendite OEM e vendite non OEM, poiché la distribuzione con il proprio marchio induce spese assai più elevate della vendita di stampanti come prodotti OEM. Quanto al tener conto, per le vendite OEM, delle spese VGA d' imprese a struttura verticale integrata, il Consiglio ha potuto senz' altro accertare, nell' ambito del potere discrezionale attribuitogli per la valutazione di situazioni economiche complesse (v., ad esempio, sentenza 7 maggio 1987, Nippon Seiko, punto 21 della motivazione, causa 258/84, Racc. pag. 1923), la necessità di tener conto dei costi determinati dalla presenza sul mercato giapponese.

77 Neanche la seconda parte del mezzo è pertanto fondata.

78 Ne consegue che il mezzo relativo a errori nel raffronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione va respinto.

5. Sul mezzo concernente errori nella valutazione della produzione comunitaria di stampanti

79 Con questo mezzo la Nakajima censura il Consiglio per aver erroneamente dichiarato, nel regolamento definitivo, che i quattro produttori comunitari membri dell' Europrint costituivano il 65% della produzione comunitaria di stampanti a impatto seriale a matrice di punti. A parere della ricorrente emerge dallo studio condotto dalla Ernst & Whinney (in prosieguo: lo "studio E & W"), su richiesta del Committee of Japanese Printers, nell' ambito del procedimento antidumping di cui trattasi, che due membri dell' Europrint, la Mannesmann-Tally e la Philips, avrebbero importato un rilevante numero di stampanti giapponesi nella Comunità, e pertanto non potrebbero più essere considerati produttori comunitari. Inoltre, in contrasto con quanto enunciato al punto 45 dei considerando del regolamento definitivo, lo studio E & W chiarirebbe che le importazioni effettuate dalla Mannesmann-Tally e dalla Philips non appartengono tutte al segmento inferiore, ma anche, parzialmente, al segmento medio del mercato. Inoltre il Consiglio avrebbe erroneamente affermato che il segmento inferiore del mercato cresce più rapidamente mentre secondo lo studio E & W crescerebbe meno rapidamente del segmento superiore e dell' intero mercato.

80 A questo proposito occorre anzitutto ricordare che secondo la giurisprudenza, richiamata in particolare nella sentenza 14 marzo 1990, Gestetner (già citata, punto 43 della motivazione), spetta alla Commissione ed al Consiglio, nell' esercizio del loro potere discrezionale, esaminare se si debbano escludere dalla produzione comunitaria i produttori che siano essi stessi importatori del prodotto oggetto di dumping. Questo potere discrezionale va esercitato caso per caso, in relazione al tutte le circostanze rilevanti.

81 Va poi rilevato che nella specie la Nakajima non ha fornito la prova che le autorità comunitarie avevano commesso un errore manifesto nell' esercizio di detto potere discrezionale. Emerge infatti dalle dichiarazioni delle istituzioni comunitarie, non contestate in modo rigoroso dalla ricorrente, che le imprese europee che abbiano importato stampanti giapponesi vanno inserite nella produzione comunitaria in quanto tali importazioni sono state, come peraltro chiaramente indicato dai considerando del regolamento provvisorio e di quello definitivo, provvedimenti di autodifesa volti a colmare lacune nella gamma dei prodotti delle imprese interessate, derivanti dall' abbandono della loro produzione in taluni settori, cui erano state costrette a causa delle pratiche di dumping degli esportatori giapponesi.

82 Stando così le cose, i produttori comunitari che hanno importato stampanti giapponesi non intendevano procurarsi un danno provocando, con queste importazioni, una riduzione dell' utilizzo delle loro capacità, la diminuzione dei prezzi o l' abbandono dei progetti di aumento della produzione o di nuove produzioni. Pertanto le importazioni effettuate da produttori comunitari non hanno potuto contribuire al danno subito dall' industria comunitaria e non vi era dunque nessuna ragione per escludere tali imprese dall' ambito dei produttori comunitari.

83 Quanto agli argomenti dedotti in merito alla determinazione del segmento di mercato cui appartengono i prodotti importati, nonché alla rilevanza e alla crescita dei diversi segmenti, occorre ricordare, come emerge dal punto 58 della motivazione della presente sentenza, che i segmenti del mercato sono aleatori per la mancanza di qualsiasi precisa definizione in proposito, cosicché siffatte considerazioni non possono rimettere in discussione la fondatezza della posizione delle istituzioni comunitarie su questo punto.

84 Ne consegue che il mezzo di erronea valutazione della produzione comunitaria di stampanti è infondato.

6. Sui mezzi concernenti errori relativi al danno subito dall' industria comunitaria nonché all' interesse della Comunità che vi sia posto fine

85 A sostegno del mezzo relativo ad errori di fatto e palesi errori di valutazione nello stabilire il danno subito dall' industria comunitaria, la ricorrente afferma in primo luogo che il Consiglio ha erroneamente preso in considerazione, per accertare detto danno, l' anno 1983, mentre a suo dire l' indagine svolta nell' ambito del procedimento amministrativo non riguardava quell' anno.

86 Su questo punto occorre ricordare, come già sottolineato poc' anzi al punto 76, che le istituzioni godono di un ampio potere discrezionale per valutare situazioni economiche complesse. Ciò si verifica in particolare per la determinazione del periodo da prendere in considerazione ai fini dell' accertamento del danno nell' ambito di un procedimento antidumping (v., in particolare, sentenza 28 novembre 1989, Epicheriseon Metalleftikon, Viomichanikon kai Naftiliakon e a., punto 20 della motivazione, causa C-121/86, Racc. pag. 3919).

87 Nella specie, non si sono oltrepassati i limiti di detto potere discrezionale. Il Consiglio ha dunque illustrato in modo convincente che il danno subito dall' industria comunitaria doveva essere determinato su di un periodo più lungo di quello di cui ha tenuto conto l' indagine sulla sussistenza di pratiche di dumping. Infatti ai sensi dell' art. 4, n. 2, lett. c), del nuovo regolamento di base, la valutazione del danno presuppone l' esame delle "tendenze reali o virtuali di fattori economici indicativi", che va pertanto effettuato per un periodo sufficientemente lungo. Inoltre, il tener conto dei dati relativi al 1983 è giustificato dal fatto che i diritti esclusivi appartenenti alla Seiko Epson per la produzione di stampanti compatibili con i personal computer della IBM sono cessati nel 1984, come emerge peraltro esplicitamente dal punto 104 dei considerando del regolamento provvisorio. Il 1983 si caratterizza pertanto per la situazione esistente prima dell' apertura di una parte sostanziale del mercato delle stampanti, determinata dalla cessazione dei diritti esclusivi della Seiko Epson, di talché le autorità comunitarie non hanno commesso nessun errore di valutazione scegliendo detto anno come punto di partenza per la valutazione del successivo sviluppo del mercato di cui trattasi.

88 Stando così le cose questo argomento della Nakajima va respinto.

89 La Nakajima mette poi in dubbio l' esattezza dei dati sull' andamento delle quote di mercato di cui al punto 47 dei considerando del regolamento definitivo e ritiene che in realtà i membri dell' Europrint non abbiano subito nessuna perdita di quote, ma che al contrario la loro produzione sia leggermente progredita. Inoltre le imprese europee che hanno cessato l' attività prima del periodo dell' indagine avrebbero dovuto essere escluse nell' ambito della valutazione del danno.

90 L' argomento non è fondato. Infatti occorre rilevare che i dati di cui al punto 47 dei considerando del regolamento definitivo concordano del tutto con quelli dello studio E & W, allegati dalla Nakajima. Orbene detto studio accerta perdite sostanziali di quote di mercato dei produttori della Comunità tra il 1983 e 1986, mentre, correlativamente, le quote di mercato degli esportatori giapponesi sono aumentate in modo considerevole. Emerge peraltro dai dati comunicati dalla ricorrente stessa che i produttori comunitari hanno perso quote di mercato e ciò senza neppur tener conto dei dati delle due imprese Triumph-Adler e Logabax, che avevano cessato l' attività prima del periodo d' indagine.

91 La Nakajima sostiene parimenti che le considerazioni del Consiglio sull' andamento dei prezzi sono errate in quanto il calo dei prezzi delle stampanti sul mercato comunitario, meno rilevante di quanto emerge dai dati di cui al regolamento definitivo, sarebbe stato causato da una notevole riduzione dei costi di produzione e non dall' aumento delle quote di mercato degli esportatori giapponesi. La Nakajima sottolinea pure che i prezzi delle sue stampanti sono aumentati dal 1984 al 1986. Non solo, il Consiglio avrebbe commesso un errore di valutazione nella sottoquotazione di prezzi di cui ai punti 51 e 53 dei considerando del regolamento definitivo, confrontando il prezzo allo stadio "uscita dalla fabbrica" col il prezzo a livello di distribuzione.

92 A questo proposito occorre sottolineare anzitutto che il fatto che la Nakajima abbia accertato una riduzione di prezzo meno rilevante di quella considerata dal Consiglio si spiega col fatto che i calcoli della ricorrente non tengono conto del 1983. Occorre rilevare poi che l' affermazione della Nakajima, secondo cui le riduzioni di prezzo sul mercato comunitario sarebbero state causate non dall' aumento dalle quote di mercato degli esportatori giapponesi bensì dalla considerevole diminuzione dei costi di produzione, non è stata comprovata. Non solo, anche se si ritenesse certo che dal 1984 al 1986 i prezzi della Nakajima sono aumentati, il Consiglio ha giustamente osservato che la sottoquotazione dei prezzi della ricorrente era ancora del 41%. Infine, quanto all' argomento relativo all' asserito trattamento discriminatorio nel raffronto dei prezzi, occorre ricordare che detto argomento va respinto per gli stessi motivi su cui si fonda il ragionamento svolto ai punti 70-74 della motivazione della presente sentenza.

93 Pertanto l' argomento vertente su errori nella valutazione dell' andamento dei prezzi va respinto.

94 La Nakajima adduce ancora errori nella valutazione di altri fattori economici rilevanti di cui ai punti 54 e 55 dei considerando del regolamento definitivo. Essa sostiene che tra il 1984 e 1986 i produttori comunitari hanno aumentato la loro capacità produttiva e non hanno subito danni, in quanto avrebbero avuto i mezzi sufficienti per investire e avrebbero anche effettuato investimenti in eccesso.

95 Su questo punto è sufficiente osservare che la ricorrente non ha né citato la fonte dei dati numerici indicati a sostegno del suo argomento né giustificato questi dati in modo rigoroso.

96 Stando così le cose l' argomento relativo all' errore manifesto di valutazione dei fatti economici va respinto.

97 Infine la Nakajima pone in dubbio il fatto che il danno lamentato dall' Europrint sia stato provocato dalle importazioni giapponesi di stampanti ad impatto seriale a matrice di punti e sostiene che deriva dalle importazioni di stampanti provenienti da paesi terzi diversi dal Giappone. Riferendosi al punto 60 dei considerando del regolamento definitivo, la Nakajima muove in particolare al Consiglio la censura di non aver tenuto conto del danno provocato dalle importazioni di stampanti di paesi terzi e ritiene che esso abbia sopravvalutato il danno provocato dai produttori giapponesi.

98 Questo argomento non può essere accolto. Infatti il Consiglio ha chiarito in modo convincente che le importazioni di stampanti provenienti da paesi terzi diversi dal Giappone non hanno potuto provocare danni al mercato comunitario perché si sono verificate soltanto in uno Stato membro e hanno assunto importanza soltanto dopo il termine del periodo preso in considerazione per l' indagine nel procedimento di cui trattasi.

99 Per il resto la Nakajima non ha fornito nessuna prova della pratica di dumping, durante il periodo preso in considerazione, nell' ambito dell' importazione di stampanti provenienti da paesi terzi diversi dal Giappone, cosicché la ricorrente non ha provato che gli elementi addotti avessero contribuito al danno accertato.

100 A sostegno del mezzo concernente errori relativi all' interesse della Comunità a porre fine al danno provocato dalle pratiche di dumping, la Nakajima sostiene che, in contrasto con quanto sostenuto dal Consiglio ai punti 63-66 dei considerando del regolamento definitivo, la perdita di redditività dei produttori comunitari deriva non già dalle pratiche di dumping da parte degli esportatori giapponesi bensì da errori di gestione loro imputabili.

101 A questo proposito basterà rilevare che la Corte ha già accertato, al punto 90 della motivazione della presente sentenza, che il Consiglio non aveva ecceduto nel suo potere discrezionale concludendo per la sussistenza, nella specie, di perdite di quote di mercato subite dall' industria comunitaria a causa del dumping praticato dagli esportatori giapponesi. Quanto al resto la ricorrente non ha in alcun modo comprovato l' asserzione concernente la sussistenza di errori di gestione dei produttori comunitari.

102 Emerge dalle osservazioni precedenti che i mezzi vertenti su errori relativi al danno subito dall' industria comunitaria e all' interesse della Comunità a che vi si ponga fine sono infondati e vanno pertanto disattesi.

7. Sul mezzo relativo ad errori relativi all' importo del dazio antidumping

103 Su questo punto, la Nakajima censura il Consiglio per aver attribuito a pratiche di dumping il calo del prezzo delle stampanti sul mercato comunitario, onde stabilire il livello dei dazi necessari per eliminare il danno, come indicato dal punto 68 dei considerando del regolamento definitivo, e per non aver effettuato uno studio approfondito sulle vere ragioni del calo dei prezzi. Inoltre la Nakajima censura il metodo, di cui al punto 72 dei considerando del regolamento definitivo, relativo al calcolo della soglia del danno di ciascun esportatore, ottenuto in base al raffronto tra il prezzo di vendita medio ponderato al primo acquirente ed il valore cif medio delle vendite di cui trattasi. Essa ritiene che se questo metodo fosse stato applicato correttamente la soglia del danno della Nakajima avrebbe dovuto essere pari a zero.

104 La prima parte di questo mezzo va respinta, tenuto conto delle osservazioni svolte nell' esame del mezzo della Nakajima concernente errori relativi al danno subito dall' industria comunitaria. Peraltro i considerando dei regolamenti provvisorio e definitivo offrono una spiegazione chiara e dettagliata del nesso esistente, nella specie, tra l' incremento delle quote di mercato dei prodotti giapponesi e il calo di prezzo delle stampanti.

105 Quanto alla soglia del danno subito, la Commissione ha osservato, senza essere contraddetta, che le deduzioni della ricorrente derivavano da un malinteso in ordine al metodo di calcolo di cui al punto 72 dei considerando del regolamento di base. Infatti la soglia del danno esprime l' aumento che i prezzi dei prodotti giapponesi devono subire nella Comunità per compensare la sottoquotazione nei confronti dei prodotti comunitari. Orbene questa soglia, calcolata durante l' indagine, non può essere utilizzata pedissequamente per esprimere l' aliquota del dazio, in quanto è stata ottenuta non rispetto al prezzo franco frontiera comunitaria (in prosieguo: il "prezzo cif") ma rispetto al prezzo al primo acquirente indipendente della Comunità, necessariamente più elevato del prezzo cif in quanto comprende i dazi e le spese doganali. Per contro i dazi antidumping sono imposti sui prezzi netti franco frontiera della Comunità, dazio non corrisposto, cioè sul valore in dogana (prezzo cif) delle importazioni. Ne deriva che per stabilire l' aliquota del dazio antidumping la soglia del danno deve essere aritmeticamente convertita in percentuale del prezzo di ciascuno esportatore allo stadio cif.

106 Il mezzo di errori relativi all' importo del dazio antidumping non è dunque fondato.

8. Sul mezzo di trasgressione di vari principi generali del diritto

107 Nella prima parte di questo mezzo, la Nakajima sostiene che nella specie le autorità comunitarie hanno trasgredito sotto diversi profili i diritti della difesa della ricorrente. Infatti dette autorità non le avrebbero comunicato in tempo utile l' intenzione di abbandonare nella specie il metodo di calcolo del valore normale costruito applicato in un procedimento antidumping precedente, concernente macchine da scrivere elettroniche, conclusosi con la citata sentenza 5 ottobre 1988, TEC. In quella occasione si sarebbe tenuto conto della struttura particolare della Nakajima e ciò avrebbe determinato l' archiviazione del procedimento antidumping nei confronti di questa impresa (v. decisione della Commissione 12 febbraio 1986, 86/34/CEE, che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone prodotte dalla società Nakajima All Precision Co. Ltd e originarie del Giappone, GU L 40, pag. 29). Inoltre la Nakajima censura le istituzioni comunitarie per non averle comunicato in tempo utile i nomi delle imprese i cui dati contabili sono stati presi in considerazione per la costruzione del valore normale nel procedimento di cui trattasi. Inoltre la Nakajima non avrebbe avuto la possibilità di far valere utilmente il suo punto di vista sulla specificità della propria struttura e la Commissione si sarebbe avvalsa di espedienti dilatori, in particolare facendo credere alla ricorrente che essa avrebbe ancora potuto sostenere i suoi argomenti al momento della "disclosure conference", svoltasi soltanto dopo che la Commissione aveva effettuato la proposta del nuovo regolamento di base. Infine, quanto alla valutazione del danno, la Commissione si sarebbe servita di dati diversi da quelli elencati dallo studio E & W e si sarebbe fondata, in particolare, su elementi raccolti in un' indagine condotta presso i produttori interessati.

108 A questo proposito occorre subito ricordare che, per giurisprudenza costante, la salvaguardia dei diritti della difesa esige che l' impresa interessata sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere il suo punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegate nonché, se del caso, sui documenti di cui si è tenuto conto (v., ad esempio, sentenza 13 febbraio 1979, Hoffmann-La Roche, punto 11 della motivazione, causa 85/76, Racc. pag. 461).

109 Orbene, nella specie emerge dai resoconti delle riunioni avvenute tra la Nakajima e le istituzioni comunitarie nonché dalla corrispondenza intercorsa tra le parti che la ricorrente è stata coinvolta in tutti gli stadi del procedimento ed era pertanto in grado di far conoscere il suo punto di vista.

110 Non solo, la Nakajima era in possesso di tutte le informazioni necessarie per difendersi, in tempo utile, in modo efficace. Infatti la ricorrente ha dato atto all' udienza di essere stata edotta sul metodo di calcolo del valore normale costruito al più tardi il 15 marzo 1988. Inoltre, ai punti 36, 38 e 40 dei considerando del regolamento provvisorio, la Commissione ha fornito tutti i particolari su questo calcolo. Infine nella lettera 21 giugno 1988 la Nakajima aveva già esposto tutti gli argomenti da essa ripetuti nell' ambito del procedimento dinanzi alla Corte.

111 Si deve aggiungere che il metodo di calcolo del valore normale costruito applicato alla ricorrente è esplicitamente contemplato dall' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento di base, promulgato più di tre mesi prima dell' adozione del regolamento definitivo, cosicché la Nakajima poteva in tempo utile esprimere il suo punto di vista in proposito.

112 Occorre sottolineare peraltro che la Nakajima non può censurare le istituzioni comunitarie per non averle fornito tutte le informazioni richieste, ad eccezione, ben inteso, delle informazioni riservate. A questo proposito va infatti rilevato che soltanto il 2 settembre 1988, trascorso pertanto il termine di un mese dall' istituzione del dazio provvisorio di cui all' art. 7, n. 4, lett. c), punto i), cc), del nuovo regolamento di base, la ricorrente si è informata sul metodo attuato per stabilire le spese VGA e gli utili. Inoltre, ai sensi dell' art. 8, n. 3, del nuovo regolamento di base, i particolari sui costi e sugli utili dei concorrenti della Nakajima vanno considerati riservati e non potevano pertanto essere trasmessi alla ricorrente (v., in particolare, la citata sentenza 5 ottobre 1988, TEC, punto 20 della motivazione).

113 Per il resto l' eventuale applicazione di un metodo di calcolo diverso dal valore normale costruito a norma della precedente disciplina non attiene a questa causa, in quanto gli operatori economici non possono far valere il diritto a vedersi applicate norme che possono venire modificate con provvedimenti adottati dalle istituzioni comunitarie nell' ambito del loro potere discrezionale (v., ad esempio, sentenza 7 maggio 1987, Koyo Seiko, punto 20 della motivazione, causa 256/84, Racc. pag. 1899).

114 Per quanto riguarda infine l' utilizzo di dati contabili diversi da quelli di cui allo studio E & W, emerge dalla lettera 28 settembre 1988, inviata dalla Commissione alla Nakajima, che le autorità comunitarie non hanno mai inteso servirsi esclusivamente degli elementi di quella relazione. Tuttavia non si contesta che il fascicolo formato dalla Commissione, che la ricorrente poteva consultare ai sensi dell' art. 7, n. 4, lett. a), del nuovo regolamento di base, contenesse riassunti non riservati circa i dati di diversi produttori europei. In tal modo la ricorrente poteva venire a conoscenza di tutti i dati utilizzati per l' accertamento del danno.

115 Stando così le cose la prima parte di questo mezzo è infondata.

116 A sostegno della seconda parte del mezzo, la Nakajima asserisce che nella specie si è trasgredito il principio della certezza del diritto in quanto nel procedimento antidumping su cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi nella citata sentenza 5 ottobre 1988, TEC, la Commissione ed il Consiglio avrebbero tenuto conto della particolare struttura della ricorrente ed archiviato per tale ragione il procedimento nei confronti della Nakajima. Ora, poiché la struttura della Nakajima non sarebbe mutata rispetto a quel procedimento, ne conseguirebbe, nella specie, il diritto quesito della ricorrente al riconoscimento della sua specificità nonché al legittimo affidamento nella conservazione di soluzioni adottate a norma del vecchio regolamento di base. Inoltre, con l' applicazione dal 15 marzo 1988 di un nuovo metodo di calcolo del valore normale costruito, non contemplato dal regolamento di base allora in vigore e in completa contrapposizione con la precedente interpretazione delle istituzioni comunitarie, si sarebbe trasgredito il principio di irretroattività.

117 Questi argomenti non possono essere accolti. Infatti occorre sottolineare in primo luogo che contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, nella citata sentenza 5 ottobre 1988, TEC, in cui la Nakajima non era parte, la Corte ha statuito esclusivamente sul regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1985, n. 1698, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone (GU L 163, pag. 1), lasciando esplicitamente aperta la questione della fondatezza dell' archiviazione del procedimento per quanto riguarda la Nakajima (sentenza TEC, già citata, punto 18 della motivazione).

118 In ogni caso, le decisioni prese in quel procedimento nei confronti della Nakajima non possono costituire un precedente vincolante per le istituzioni in quanto la giurisprudenza ritiene che il regolamento di base in materia di dumping consenta alle autorità comunitarie un certo potere discrezionale, in particolare nella valutazione dell' importo delle spese VGA da inserire nel valore normale costruito (v. citata sentenza TEC, punto 33 della motivazione), e che il fatto che un' istituzione si serva di detto potere discrezionale, senza specificare dettagliatamente e previamente i criteri che intende adottare in ogni situazione concreta, non trasgredisce il principio della certezza giuridica (v. sentenza 5 ottobre 1988, Brother, già citata, punto 29 della motivazione).

119 Quanto poi all' asserita trasgressione dei diritti quesiti, basti ricordare che per giurisprudenza costante, nei casi in cui le autorità comunitarie godono di un ampio potere discrezionale, gli operatori economici non possono invocare un diritto quesito alla conservazione di un vantaggio derivante dalla disciplina comunitaria di cui trattasi e di cui si siano avvalse in un momento determinato (v., in particolare, sentenza 21 maggio 1987, Rau, punto 18 della motivazione, cause riunite 133/85-136/85, Racc. pag. 2289). Stando così le cose il metodo di calcolo del valore normale costruito adottato nell' ambito di un procedimento antidumping precedente non può costituire per la Nakajima un diritto quesito all' applicazione dello stesso metodo nel caso di specie.

120 Parimenti per giurisprudenza costante, richiamata al punto 113 della motivazione della presente sentenza, gli operatori economici non possono fare legittimo affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può venir modificata con provvedimenti adottati dalle istituzioni comunitarie nell' esercizio del loro potere discrezionale.

121 Infine emerge dai punti 23 e 24 della motivazione della presente sentenza che l' argomento dedotto dall' asserita trasgressione del principio d' irretroattività è infondato.

122 Pertanto la seconda parte del mezzo dedotto dalla Nakajima va respinta.

123 In terzo luogo la Nakajima adduce la trasgressione del principio della parità di trattamento, in quanto il metodo di calcolo del valore normale costruito accolto nella specie sarebbe discriminatorio nei confronti della ricorrente, poiché strutturato su dati contabili concernenti imprese con struttura diversa dalla sua e poiché il raffronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione sarebbe stato effettuato a due livelli commerciali diversi.

124 Questo argomento è inconferente. Infatti emerge dai punti 60-67 della motivazione della presente sentenza che il metodo di calcolo del valore normale costruito applicato nella specie non è discriminatorio in quanto, secondo la giurisprudenza, è diretto a ricollocare la Nakajima nella situazione in cui si sarebbe trovata se avesse effettuato vendite di stampanti in Giappone e le istituzioni comunitarie hanno potuto validamente ritenere che fosse impossibile essere presenti sul mercato giapponese dei prodotti elettronici privi di una struttura integrata di vendita. Peraltro la Corte ha già dichiarato, ai punti 70-72 della motivazione della presente sentenza, che nella specie il raffronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione non è stato effettuato a due livelli commerciali diversi.

125 Stando così le cose, il principio di parità di trattamento non è stato affatto trasgredito nella specie.

126 In quarto luogo la Nakajima ritiene che il regolamento definitivo abbia trasgredito il principio di proporzionalità in quanto è stato imposto alla ricorrente un dazio antidumping del 12% senza tener conto della sua specifica struttura, mentre se si fossero prese in considerazione le sue spese e l' equo margine di utile si sarebbe dovuto concludere quantomeno per un margine di dumping trascurabile ed escludere la Nakajima dal procedimento di cui trattasi.

127 Questo motivo non può tuttavia essere accolto per le ragioni più ampiamente esposte ai punti 60-67 della motivazione della presente sentenza.

128 In quinto luogo la Nakajima deduce la trasgressione del principio dell' applicazione leale ed equa del diritto comunitario, in quanto l' applicazione alla ricorrente di un nuovo metodo di calcolo del valore costruito sarebbe nella specie inadeguata e causa di gravi ingiustizie.

129 Tuttavia questo argomento, che discende da premesse errate come emerge dai punti 60-67 della motivazione della presente sentenza, va respinto.

130 Infine la Nakajima lamenta la trasgressione del principio dell' estoppel, in quanto sarebbe stata indotta in errore dal trattamento riservatole nel procedimento antidumping relativo alle macchine da scrivere elettroniche.

131 Questo argomento, che coincide con quello relativo alla trasgressione del principio della certezza del diritto, va parimenti respinto, tenuto conto delle motivazioni più ampiamente svolte ai punti 117-121 della motivazione della presente sentenza.

132 Poiché nessuno degli argomenti fatti valere dalla Nakajima ha potuto essere accolto, il mezzo concernente la trasgressione di taluni principi generali del diritto va respinto.

9. Sul mezzo di sviamento di potere

133 Con questo mezzo la Nakajima censura le autorità comunitarie perché nel procedimento antidumping avrebbero dimostrato una grave mancanza di cautela nei suoi confronti travisando così l' obiettivo perseguito dalla disciplina di cui trattasi. La ricorrente critica in particolare la Commissione per non aver analizzato in buona fede ed in perfetta equità la necessità di istituire un dazio antidumping nei suoi confronti e per aver avviato, per colpa o negligenza grave, un procedimento per imporle, in contrasto con la prassi precedente, un dazio antidumping. Pertanto le autorità comunitarie avrebbero deliberatamente nociuto alla ricorrente e cercato di evitare di trovarsi in una situazione identica a quella del procedimento conclusosi con la citata sentenza 5 ottobre 1988, TEC.

134 Le deduzioni della ricorrente sono tuttavia prive di qualsiasi fondatezza. A questo proposito basterà osservare che la Nakajima non ha soddisfatto nella specie i requisiti enucleati dalla costante giurisprudenza (v., in particolare, sentenza 15 luglio 1990, Sermes, punto 33 della motivazione, causa C-323/88, Racc. pag. I-3027) in materia di prova della sussistenza dello sviamento di potere, non avendo essa indicato sulla scorta di indizi obiettivi, pertinenti e concordanti le circostanze ed i motivi che fanno presumere che il provvedimento di cui trattasi è stato adottato per conseguire scopi diversi da quelli in esso indicati.

135 Infatti la Nakajima ha lamentato uno sviamento di potere limitandosi ad allegazioni di cui non ha provato la fondatezza. Occorre aggiungere che per le autorità comunitarie il fatto di non aver accolto gli argomenti della Nakajima da esse ritenuti infondati non può costituire sviamento di potere.

136 Peraltro emerge dagli accertamenti della Corte nella presente causa che nella specie la disciplina comunitaria è stata applicata in modo corretto e conforme al suo scopo. Infatti nei considerando del regolamento provvisorio e di quello definitivo le istituzioni hanno enunciato i motivi per cui hanno ritenuto che nella specie gli interessi della Comunità richiedessero, ai sensi della normativa di base, l' emanazione di provvedimenti atti a tutelare i produttori comunitari dalle importazioni di prodotti oggetto di dumping.

137 Ne consegue che il mezzo di sviamento di potere va respinto.

138 Poiché nessuno dei mezzi dedotti dalla Nakajima ha potuto essere accolto, l' intero ricorso va respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

139 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e va pertanto condannata alle spese, ivi comprese le spese del procedimento sommario nonché quelle della Commissione, interveniente. Non avendo concluso sulle spese, l' interveniente Europrint sopporterà le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese, ivi comprese le spese del procedimento sommario e quelle della Commissione, interveniente.

3) L' interveniente Europrint sopporterà le proprie spese.

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