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Document 61989CJ0062

Sentenza della Corte del 20 marzo 1990.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.
Pesca - Gestione dei contingenti - Obblighi degli Stati membri.
Causa C-62/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-00925

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:123

61989J0062

SENTENZA DELLA CORTE DEL 20 MARZO 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FRANCESE. - PESCA - GESTIONE DEI CONTINGENTI - OBBLIGHI A CARICO DEGLI STATI MEMBRI. - CAUSA C-62/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00925


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Pesca - Conservazione delle risorse del mare - Regime di contingenti di pesca - Catture nelle acque delle isole Faeroeer - Ripartizione fra gli Stati membri del volume di catture disponibili - Provvedimenti per il controllo del rispetto dei contingenti - Applicabilità - Imminente esaurimento del contingente attribuito ad uno Stato membro - Obbligo dello Stato membro interessato di vietare provvisoriamente la pesca - Prospettiva di aumento del contingente attribuito ad uno Stato membro mediante scambio con altri Stati membri - Irrilevanza

( Regolamenti del Consiglio n . 2057/82, art . 10, n . 2 e n . 6/85 )

Massima


Dato che l' accordo sulla pesca tra la Comunità, da un lato, ed il governo della Danimarca nonché il governo locale delle isole Faeroeer, dall' altro, relativo all' accesso alle risorse ittiche ed alla loro conservazione, stabilisce una limitazione delle catture per i pescatori della Comunità nelle acque marittime delle isole Faeroeer e che di conseguenza sono fissati dei contingenti per i vari Stati membri, le norme in materia dirette ad assicurare il rispetto di tali contingenti, come l' art . 10 del regolamento n . 2057/82, che istituisce taluni provvedimenti di controllo, devono applicarsi anche in assenza di un riferimento espresso nel regolamento che ripartisce i contingenti di cattura tra gli Stati membri, salvo compromettere il rispetto dell' accordo ed in particolare il rispetto del massimale delle catture a disposizione della Comunità .

Uno Stato membro non può esimersi dall' obbligo, che gli incombe in forza del n . 2 del citato art . 10, di vietare provvisoriamente la pesca per i pescherecci che battono la sua bandiera a decorrere dalla data in cui si ritiene che le catture soggette a contingentamento, effettuate dai suddetti pescherecci o registrate nel suo territorio, abbiano esaurito il contingente di cui trattasi, basandosi sulla semplice prospettiva di ottenere un aumento del contingente mediante scambio a seguito di trattative con un altro Stato membro . Infatti, qualsiasi ritardo nella chiusura provvisoria della pesca comporta un rischio di aggravamento del superamento del contingente qualora simili trattative, il cui risultato è sempre aleatorio, non avessero successo o permettessero soltanto di ottenere quantitativi insufficienti per compensare le catture nel frattempo effettuate . Qualsiasi accordo di scambi di contingenti concluso con un altro Stato membro al fine di aumentare un contingente deve quindi avere luogo vuoi prima dell' esaurimento del contingente iniziale, vuoi dopo il divieto provvisorio di pesca .

Parti


Nella causa C-62/89,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Patrick Hetsch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dalla sig.a Edwige Belliard, vicedirettore presso la direzione degli Affari giuridici del ministero degli Esteri, in qualità di agente, e dal sig . Marc Giacomini, segretario degli Affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agente supplente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince-Henri,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che, non garantendo il rispetto dei contingenti ad essa assegnati per l' anno 1985, per le catture di scorfani di Norvegia e di pleuronettiformi nelle acque delle isole Faeroeer, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 25 gennaio 1983, n . 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ( GU L 24, pag . 1 ), e del combinato disposto degli artt . 1, nn . 1 e 2, da 6 a 9 e 10, nn . 1 e 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 giugno 1982, n . 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri ( GU L 220, pag . 1 ), con l' art . 1 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 19 dicembre 1984, n . 6/85, che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle isole Faeroeer ( GU L 1, pag . 62 ),

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, F.A . Schockweiler e M . Zuleeg, presidenti di sezione, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida e M . Díez de Velasco, giudici,

avvocato generale : F.G . Jacobs

cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere

vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 1° febbraio 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 20 febbraio 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 . Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 marzo 1989, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso volto a far constatare che, non garantendo il rispetto dei contingenti ad essa assegnati per l' anno 1985, per le catture di scorfani di Norvegia e di pleuronettiformi nelle acque delle isole Faeroeer, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 25 gennaio 1983, n . 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ( GU L 24, pag . 1 ), e del combinato disposto degli artt . 1, nn . 1 e 2, da 6 a 9 e 10, nn . 1 e 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 giugno 1982, n . 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri ( GU L 220, pag . 1 ), con l' art . 1 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 19 dicembre 1984, n . 6/85, che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle isole Faeroeer ( GU L 1, pag . 62 ).

2 . La pesca nelle acque delle isole Faeroeer è disciplinata dall' accordo sulla pesca tra la CEE, da un lato, ed il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Faeroeer dall' altro, che figura in allegato al regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1980, n . 2211 ( GU L 226, pag . 11 ). Conformemente alle intese raggiunte tra le Comunità e le isole Faeroeer nell' ambito di tale accordo, il summenzionato regolamento n . 6/85, la cui applicazione è stata prorogata sino al 31 dicembre 1985 dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 gennaio 1985 n . 97 ( GU L 13, pag . 5 ), ha stabilito che, per l' anno 1985, le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro nelle acque soggette alla giurisdizione in materia di pesca delle isole Faeroeer erano limitate ai contingenti fissati nel suo allegato . Tale allegato ha fissato i contingenti di cattura della Francia in 450 tonnellate per lo scorfano di Norvegia e in 160 tonnellate per i pleuronettiformi .

3 . Dal prospetto degli sbarchi che il segretariato di stato francese incaricato degli affari marittimi ha comunicato alla Commissione il 6 febbraio 1986 e che è stato prodotto in allegato al ricorso risulta che i contingenti di cattura assegnati alla Francia nelle acque delle isole Faeroeer per l' anno 1985 erano esauriti, per quanto riguarda i pleuronettiformi, tra il 18 e il 21 giugno 1985 e, per quanto riguarda lo scorfano di Norvegia, tra il 7 e il 13 luglio 1985 .

4 . A seguito di scambi di contingenti effettuati dalle autorità francesi con altri Stati membri, conformemente all' art . 5, n . 1, del summenzionato regolamento n . 170/83, il contingente di cattura della Francia per lo scorfano di Norvegia è stato portato a 970 tonnellate . Tuttavia dal prospetto degli sbarchi risulta che tale nuovo contingente, negoziato dopo l' esaurimento del contingente iniziale e notificato alla Commissione nel novembre 1985, fu nuovamente superato tra il 2 e il 30 ottobre 1985 . Per l' anno 1985, le catture totali di scorfani di Norvegia dichiarate dalla Francia nelle acque delle isole Faeroeer sono ammontate a 984,7 tonnellate . Per quanto riguarda i pleuronettiformi, il totale delle catture della Francia nelle acque delle isole Faeroeer ha raggiunto, per l' anno 1985, 708,4 tonnellate .

5 . E d' altro canto pacifico che solo l' 8 novembre 1985 le autorità francesi hanno raccomandato ai loro pescatori di cessare ogni attività sulle riserve di scorfani di Norvegia e di pleuronettiformi nelle acque delle isole Faeroeer .

6 . Con il regolamento ( CEE ) n . 3220/85 ( GU L 303, pag . 43 ), entrato in vigore il 16 novembre 1985, la Commissione, sulla base delle informazioni che aveva potuto raccogliere e di sua propria iniziativa, in conformità dell' art . 10, n . 3, del summenzionato regolamento n . 2057/82, ha sospeso la pesca dello scorfano di Norvegia nelle acque delle isole Faeroeer da parte dei pescherecci battenti bandiera francese . Allo stesso modo, con regolamento ( CEE ) n . 3448/85 ( GU L 328, pag . 20 ), entrato in vigore il 7 dicembre 1985, la Commissione, di sua propria iniziativa, ha deciso la sospensione della pesca dei pleuronettiformi da parte dei pescherecci francesi nelle acque delle isole Faeroeer .

7 . La Commissione desume dai superamenti di contingenti constatati che la Repubblica francese ha omesso di adottare, per l' anno 1985, i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto dei contingenti ad essa assegnati per le catture di scorfani di Norvegia e di pleuronettiformi nelle acque delle isole Faeroeer .

8 . A sostegno della sua tesi, la Commissione sostiene essenzialmente che i superamenti dei contingenti sono la conseguenza di un inadempimento, da parte della Repubblica francese, degli obblighi che incomberebbero agli Stati membri, in forza dell' art . 10, n . 2, del summenzionato regolamento n . 2057/82, di procedere in tempo utile alla sospensione provvisoria della pesca .

9 . D' altro canto, la Commissione fa valere che i superamenti dei contingenti possono derivare anche da un' attuazione non corretta, da parte della Repubblica francese, degli obblighi di controllo e di registrazione delle catture, sanciti dagli artt . da 6 a 9 del summenzionato regolamento n . 2057/82, di quelli di ispezione dei pescherecci e di repressione delle infrazioni constatate, conformemente all' art . 1, nn . 1 e 2, di tale regolamento, o ancora dell' obbligo di conteggio, sul contingente da applicare, di tutte le catture effettuate dai pescherecci battenti bandiera francese, contemplato dall' art . 10, n . 1, dello stesso regolamento . Inoltre, questi superamenti potrebbero essere la conseguenza dell' omessa adozione, da parte delle autorità francesi, a norma dell' art . 5, n . 2, del summenzionato regolamento n . 170/83, dei provvedimenti necessari per determinare le modalità di utilizzazione dei contingenti di pesca assegnati alla Francia .

10 . Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sulla censura fondata sulla sospensione tardiva della pesca

11 . Con questa censura, la Commissione contesta alla Repubblica francese il fatto di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell' art . 10, n . 2, del summenzionato regolamento n . 2057/82 omettendo di vietare provvisoriamente la pesca per le riserve di pesci interessate non appena l' esaurimento dei contingenti sembrasse imminente . Secondo la Commissione, detta disposizione imporrebbe a tutti gli Stati membri di fissare, sulla base delle informazioni disponibili in ordine all' entità delle catture, la data prevedibile dell' esaurimento delle quote e di adottare in tempo utile i provvedimenti appropriati diretti a vietare la pesca a partire da tale data . Orbene, nel caso di specie, la raccomandazione di cessare la pesca data dalle autorità francesi l' 8 novembre 1985 sarebbe stata palesemente inadeguata, in quanto intervenuta circa quattro mesi dopo l' esaurimento dei contingenti di cui trattasi e in quanto essa non sarebbe comunque giuridicamente vincolante . La Commissione aggiunge che l' obbligo degli Stati membri di vietare provvisoriamente la pesca non appena sia prevedibile l' esaurimento delle quote non può essere subordinato alle alee di una semplice prospettiva di scambi di contingenti che dovrebbero avvenire vuoi prima della data in cui il contingente iniziale è considerato esaurito, vuoi successivamente alla sospensione provvisoria della pesca da parte delle autorità nazionali .

12 . Al fine di valutare la fondatezza della tesi della Commissione, occorre ricordare innanzitutto che a norma dell' art . 10, n . 2, del summenzionato regolamento n . 2057/82, "ogni Stato membro stabilisce la data in cui ritiene che le catture di una riserva o di un gruppo di riserve ittiche soggette a contingentamento, effettuate da pescherecci che battono la sua bandiera o sono registrati nel suo territorio, abbiano esaurito il contingente che gli è assegnato per tale riserva o gruppo di riserve ittiche . A decorrere da tale data, esso vieta provvisoriamente a tali pescherecci la pesca in tale riserva o gruppo di riserve ittiche nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco, sempreché le catture siano state effettuate dopo tale data, e fissa un termine entro il quale sono ammessi gli sbarchi, i trasbordi o le ultime notifiche sulle catture . Tale misura viene notificata senza indugio alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri ."

13 . Va rilevato poi che l' art . 10 del summenzionato regolamento n . 2057/82 non è espressamente menzionato tra le norme da rispettare nella gestione dei contingenti di cattura ripartiti tra gli Stati membri per le navi che pescano nelle acque delle isole Faeroeer . Infatti, l' art . 2 del summenzionato regolamento n . 6/85 stabilisce soltanto che gli Stati membri ed i capitani delle navi battenti bandiera degli Stati membri devono conformarsi, per quanto concerne la pesca nelle acque delle isole Faeroeer, agli artt . da 3 a 9 del citato regolamento n . 2057/82 .

14 . Al riguardo, occorre constatare che, anche se il summenzionato regolamento n . 6/85 non fa espresso riferimento all' art . 10 del citato regolamento n . 2057/82, non è men vero che il rispetto di tale norma, la cui applicabilità nel caso di specie non è stata d' altronde contestata dalla Repubblica francese, si impone agli Stati membri in quanto norma generale indispensabile per assicurare l' efficacia di qualsiasi regime di conservazione e di gestione delle risorse ittiche fondato sulla ripartizione, in forma di contingenti assegnati agli Stati membri, del volume delle catture disponibili per la Comunità . Infatti, dato che l' accordo sulla pesca con il governo della Danimarca e con il governo locale delle isole Faeroeer, relativo all' accesso e alla conservazione delle risorse ittiche, stabilisce una limitazione delle catture per i pescatori della Comunità nelle acque marittime delle isole Faeroeer e che di conseguenza sono fissati dei contingenti per i vari Stati membri, le norme in materia dirette ad assicurare il rispetto di tali contingenti devono applicarsi anche in assenza di un riferimento espresso nel regolamento che ripartisce i contingenti di cattura tra gli Stati membri, salvo compromettere il rispetto dell' accordo ed in particolare il rispetto del massimale delle catture a disposizione della Comunità . Stando così le cose, l' art . 10 del predetto regolamento n . 2057/82 si applica nel caso di specie .

15 . La Repubblica francese contesta la fondatezza della censura formulata dalla Commissione facendo valere quattro serie di argomenti .

16 . In primo luogo, la Repubblica francese sostiene di aver agito tempestivamente e in maniera appropriata per evitare l' esaurimento dei contingenti di cui trattasi, in primo luogo, trattando un aumento del contingente per lo scorfano di Norvegia tramite scambi di contingenti con un altro Stato membro e, in secondo luogo, raccomandando ai suoi pescatori di sospendere ogni attività sulle riserve di pleuronettiformi e di scorfani di Norvegia a partire dall' 8 novembre 1985 . La Repubblica francese sottolinea che tale raccomandazione di cessare l' attività di pesca è stata una misura efficace poiché nessuno sbarco di catture delle specie interessate sarebbe stato effettuato dopo il 30 ottobre 1985 .

17 . A proposito di tale argomento, occorre constatare che, a norma dell' art . 10, n . 2, del citato regolamento n . 2057/82, gli Stati membri hanno l' obbligo di vietare provvisoriamente la pesca dalla data in cui si ritiene che le catture soggette a contingentamento, effettuate dai pescherecci battenti bandiera di tali Stati o registrati nel loro territorio, abbiano esaurito il contingente di cui trattasi . Da tale disposizione risulta che gli Stati membri sono tenuti ad adottare in tempo utile tutti i provvedimenti necessari per evitare il superamento dei contingenti di cui trattasi al fine di assicurare il rispetto dei contingenti assegnati agli Stati membri allo scopo della conservazione delle risorse della pesca .

18 . Di conseguenza, la Repubblica francese aveva nella fattispecie l' obbligo di adottare provvedimenti vincolanti per vietare provvisoriamente ogni attività di pesca prima ancora che i contingenti fossero esauriti . Pertanto, le autorità francesi dovevano decidere la sospensione provvisoria della pesca dei pleuronettiformi entro e non oltre il 21 giugno 1985 e quella dello scorfano di Norvegia entro e non oltre il 13 luglio 1985 .

19 . Stando così le cose, risulta chiaramente che la raccomandazione di cessare ogni attività sulle riserve ittiche interessate, data l' 8 novembre 1985 e di cui la Repubblica francese non ha del resto potuto provare il carattere vincolante, è intervenuta troppo tardi per evitare il superamento dei contingenti di cui è causa .

20 . Per quanto riguarda, più in particolare, il fatto che, per lo scorfano di Norvegia, la Repubblica francese si è limitata ad avviare trattative al fine di ottenere un aumento del contingente attraverso scambi di quote con un altro Stato membro, la Commissione sostiene giustamente che gli Stati membri non possono basarsi sulla semplice prospettiva di scambi di contingenti per esimersi dagli obblighi ad essi incombenti in forza dell' art . 10, n . 2, del citato regolamento n . 2057/82 . Infatti, trattative del genere, il cui risultato è aleatorio, non possono giustificare la continuazione della pesca dopo l' esaurimento del contingente dato che, in caso di insuccesso del tentativo di aumento del contingente tramite scambi o di ottenimento di quantitativi insufficienti per compensare le catture effettuate, qualsiasi ritardo nella chiusura provvisoria della pesca è tale da comportare un rischio di aggravamento del superamento del contigente . Ne consegue che qualsiasi accordo di scambi di contingenti concluso con un altro Stato membro al fine di aumentare un contingente deve aver luogo vuoi prima dell' esaurimento del contingente iniziale, vuoi dopo il divieto provvisorio di pesca .

21 . Il primo argomento sollevato dalla Repubblica francese deve pertanto essere respinto .

22 . Con il suo secondo argomento, la Repubblica francese fa riferimento a difficoltà pratiche che le avrebbero impedito di prevedere l' imminente esaurimento dei contingenti di cui trattasi . Al riguardo, la Repubblica francese sostiene che il regolamento ( CEE ) della Commissione 22 settembre 1983, n . 2807, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture dei pesci da parte degli Stati membri ( GU L 276, pag . 1 ), il quale contempla l' istituzione di un giornale di bordo comunitario, è entrato in vigore soltanto il 1° aprile 1985, ditalchè sarebbe stato difficile ottenere in tempo utile informazioni affidabili sulla base delle quali decidere un divieto della pesca . D' altro canto, si dovrebbe tener conto del fatto che nel 1985 la normativa comunitaria relativa alla conservazione delle risorse ittiche era ancora nuova e non sperimentata . La Repubblica francese sottolinea inoltre che il livello variabile delle catture ha costituito una fonte di difficoltà, in particolare quando, come nel caso dei pleuronettiformi, il contingente era di modesta entità . Su questo punto, la Repubblica francese sostiene che un brusco aumento del volume di pleuronettiformi sbarcati nei mesi di giugno e luglio 1985, che ha fatto seguito all' ammontare esiguo delle catture anteriori, ha condotto, in pratica, all' imprevedibilità della data di esaurimento del contingente .

23 . Questo argomento della Repubblica francese non può essere accolto . Infatti, è giurisprudenza costante ( vedi sentenza 2 febbraio 1989, causa 262/87, Paesi Bassi / Commissione, punto 15 della motivazione, Racc . pag . 225 ) che uno Stato membro non può far valere difficoltà pratiche per giustificare la mancata attuazione di misure di controllo appropriate . Al contrario, in forza di tale giurisprudenza, spetta agli Stati membri incaricati dell' esecuzione dei regolamenti comunitari, nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, superare queste difficoltà adottando le misure appropriate .

24 . La Repubblica francese non può, in particolare, far legittimamente valere la pretesa novità della disciplina comunitaria dei contingenti per giustificare la propria inerzia . Infatti, il summenzionato regolamento n . 170/83 è entrato in vigore il 27 gennaio 1983 e il summenzionato regolamento n . 2057/82 il 1° agosto 1982, ditalché le misure di controllo contemplate da tali regolamenti si applicavano ben prima che si verificassero i fatti di cui è causa . Stando così le cose, se nel caso di specie fossero state rispettate e attuate correttamente, le misure di controllo avrebbero dovuto fornire alle autorità francesi sufficienti informazioni per consentire loro di prevedere l' esaurimento dei contingenti di cui trattasi e di agire di conseguenza .

25 . Per quanto riguarda l' argomento fondato sull' entrata in vigore, avvenuta il 1° aprile 1985, del giornale di bordo comunitario, è importante sottolineare che il summenzionato regolamento n . 2807/83 ha semplicemente introdotto un modulo uniforme per il giornale di bordo che i capitani dei pescherecci devono tenere . Invece, l' obbligo di tenere un giornale di bordo, che indichi i quantitativi catturati di ciascuna specie nonché la data e il luogo delle catture, figura già all' art . 3 del summenzionato regolamento n . 2057/82 . Inoltre, anche se il citato regolamento n . 2807/83 è entrato in vigore solo il 1° aprile 1985, risulta però dal prospetto degli sbarchi comunicato dalle autorità francesi alla Commissione che i pescherecci battenti bandiera francese non hanno sbarcato scorfani di Norvegia o pleuronettiformi catturati nelle acque delle isole Faeroeer prima del 14 maggio 1985 .

26 . Circa l' entità assertivamente variabile delle catture di pleuronettiformi, un esame del prospetto degli sbarchi, notificato alla Commissione, mette in evidenza che, benché il quantitativo totale sbarcato in giugno ( 280,5 tonnellate ) e in luglio ( 264,7 tonnellate ) fosse largamente superiore a quello sbarcato nel maggio 1985 ( 8,2 tonnellate ), gli sbarchi effettuati in giugno erano tuttavia regolari sotto il profilo sia del loro ritmo che dei quantitativi sbarcati . Ne consegue che le autorità francesi avevano la possibilità di prevedere l' esaurimento del contingente per i pleuronettiformi il 21 giugno 1985 .

27 . In terzo luogo, la Repubblica francese fa valere che nella fattispecie il carattere effettivo del superamento dei contingenti non è dimostrato con certezza . Infatti, i coefficienti di conversione che consentono di calcolare l' entità delle catture di pesce vivo sulla base delle catture sbarcate, costituite da pesce sviscerato, non sarebbero armonizzati sul piano comunitario e comporterebbero quindi un notevole margine di incertezza . D' altro canto, una parte rilevante della pesca di cui è causa sarebbe stata effettuata nelle acque che formano oggetto di contestazioni tra il Regno Unito e le isole Faeroeer, così che non sarebbe certo che le catture francesi controverse siano effettivamente avvenute nelle acque delle isole Faeroeer .

28 . Quanto al preteso margine di incertezza derivante dall' applicazione del coefficiente di conversione, occorre constatare innanzitutto che le autorità francesi stesse hanno fatto uso di tale coefficiente per determinare i dati numerici sulle catture comunicati alla Commissione . Stando così le cose, la Repubblica francese non può legittimamente contestare ora l' affidabilità di questo modo di calcolo . Per giunta, anche supponendo che un margine di incertezza esista, esso è comunque limitato e non può certamente spiegare un superamento di contingenti così rilevante come quello constatato nella fattispecie per i pleuronettiformi .

29 . Per quanto riguarda poi le pretese contestazioni di giurisdizione tra il Regno Unito e le isole Faeroeer, va altresì rilevato che la Repubblica francese si è limitata a comunicare alla Commissione i dati numerici relativi alle catture effettuate dai pescherecci francesi "nelle acque delle isole Faeroeer" senza sollevare problemi a proposito della delimitazione delle acque comunitarie e delle isole Faeroeer .

30 . Per il resto, occorre ricordare che ai sensi del preambolo dell' accordo sulla pesca fra la CEE, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Faeroeer, dall' altro, "è stato deciso di creare intorno alle isole Faeroeer, con decorrenza 1° gennaio 1987, una zona di pesca che si estende a 200 miglia marittime dalla costa, zona entro la quale le isole Faeroeer esercitano diritti sovrani per l' esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse ittiche ". In forza dell' art . 2, lett . b ), di tale accordo, le autorità delle isole Faeroeer determinano annualmente "le quote assegnate alle navi da pesca della Comunità e le zone sotto la loro giurisdizione in cui queste quote possono essere pescate ". L' elenco delle quote e delle zone di pesca è trasmesso alla Commissione e questo elemento informativo serve da base alla ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri . In mancanza di qualsiasi riserva in tale accordo sulla pesca per quanto riguarda una pretesa contestazione di giurisdizione tra il Regno Unito e le isole Faeroeer e in mancanza di qualsiasi contestazione a proposito della zona indicata dalle autorità delle isole Faeroeer da parte dello Stato membro che dovrebbe esservi interessato, occorre constatare che la Repubblica francese non è riuscita a porre in dubbio che l' insieme delle catture prese in considerazione dalla Commissione nell' ambito del presente procedimento sia stato pescato nella zona sotto la giurisdizione in materia di pesca delle isole Faeroeer . Stando così le cose, la Repubblica francese non può legittimamente far valere tale argomento per giustificare il mancato rispetto dei contingenti nel caso di specie .

31 . Infine, con il suo quarto argomento, la Repubblica francese sostiene che in ogni caso il contingente globale di cui la Comunità beneficiava nelle acque delle isole Faeroeer per le riserve ittiche di cui trattasi non è stato esaurito per l' anno 1985, così che i superamenti dei contingenti francesi non potevano né ledere altri Stati membri né mettere in discussione l' accordo sulla pesca concluso con il governo della Danimarca e con il governo locale delle isole Faeroeer .

32 . Al riguardo, basta sottolineare che il totale dei quantitativi comunitari catturati nelle acque delle isole Faeroeer per il 1985, il cui dato numerico è apparso solo dopo la fine dell' anno di cui trattasi, non può incidere sugli obblighi, a carico di uno Stato membro, di adottare in tempo utile i provvedimenti necessari per evitare l' esaurimento del solo contingente nazionale di cui tale Stato membro poteva disporre all' interno del totale ammissibile delle catture assegnate alla Comunità .

33 . Ne consegue che anche il quarto argomento fatto valere dalla Repubblica francese dev' essere respinto .

34 . Non avendo potuto essere accolto alcun argomento addotto dalla Repubblica francese contro la censura formulata dalla Commissione, va constatato di conseguenza che la Repubblica francese, non garantendo il rispetto dei contingenti ad essa assegnati, per l' anno 1985, per le catture di scorfani di Norvegia e di pleuronettiformi nelle acque delle isole Faeroeer, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del combinato disposto dell' art . 10, n . 2, del summenzionato regolamento n . 2057/82 e dell' art . 1 del summenzionato regolamento n . 6/85 .

Sulle censure accessorie

35 . Nel ricorso, la Commissione contesta altresì alla Repubblica francese il fatto di essere venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt . 1, nn . 1 e 2, da 6 a 9 e 10, n . 1, del summenzionato regolamento n . 2057/82 nonché dell' art . 5, n . 2, del summenzionato regolamento n . 170/83 .

36 . Su questo punto, si deve constatare che la Commissione si è limitata ad affermare che il solo fatto del superamento dei contingenti dimostrava che le summenzionate disposizioni non erano state rispettate . La Commissione non ha invece fornito, a sostegno del suo ricorso, elementi di fatto precisi tali da dimostrare che la Repubblica francese non si è conformata agli obblighi ad essa imposti dalle summenzionate disposizioni .

37 . Orbene, è giurisprudenza costante ( vedasi sentenza 5 ottobre 1989, causa 290/87, Commissione / Paesi Bassi, Racc . pag . 0000 ) che nell' ambito di un procedimento avviato a norma dell' art . 169 del Trattato CEE, la Commissione ha l' obbligo di accertare l' esistenza dell' inadempimento contestato e non può basarsi su alcuna presunzione per provare l' esistenza dell' inadempimento, da parte di uno Stato membro, degli obblighi che ad esso incombono in forza del diritto comunitario .

38 . Stando così le cose, le censure accessorie fatte valere dalla Commissione debbono essere respinte .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

39 . A norma dell' art . 69, n.2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La Repubblica francese è rimasta soccombente e dev' essere pertanto condannata alle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce :

1 ) La Repubblica francese, non garantendo il rispetto dei contingenti ad essa assegnati, per l' anno 1985, per le catture di scorfani di Norvegia e di pleuronettiformi nelle acque delle isole Faeroeer, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del combinato disposto dell' art . 10, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 giugno 1982 n . 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri, e dell' art . 1 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 19 dicembre 1984, n . 6/85, che ripartisce fra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle isole Faeroeer .

2 ) Per il resto, il ricorso è respinto .

3 ) La Repubblica francese è condannata alle spese .

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