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Document 61989CJ0012

Sentenza della Corte del 22 febbraio 1990.
Antonio Gatto contro Bundesanstalt für Arbeit.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht - Germania.
Previdenza sociale - Diritto alle prestazioni familiari quando il diritto interno dello Stato in cui si esercita l'attività lavorativa esige che le condizioni richieste siano soddisfatte all'interno del suo territorio.
Causa C-12/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-00557

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:89

61989J0012

SENTENZA DELLA CORTE DEL 22 FEBBRAIO 1990. - ANTONIO GATTO CONTRO BUNDESANSTALT FUER ARBEIT. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESSOZIALGERICHT - GERMANIA. - PREVIDENZA SOCIALE - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI FAMILIARI QUANDO IL DIRITTO NAZIONALE DELLO STATO DI OCCUPAZIONE PRESCRIVE CHE LE CONDIZIONI RICHIESTE SIANO SODDISFATTE NEL TERRITORIO NAZIONALE. - CAUSA C-12/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00557
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Massima
Parti
Dispositivo

Parole chiave


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1 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Nozione - Aiuto versato alle famiglie con figli disoccupati di età compresa fra i 16 ed i 20 anni compiuti - Inclusione

(( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 1, lett . u ), i ) ))

2 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Lavoratore disoccupato soggetto alla legislazione di uno Stato membro - Familiari residenti in un altro Stato membro - Diritto alle prestazioni previste dalla legge che si applica al lavoratore - Diritto alle prestazioni subordinato ad una condizione che equivale ad un requisito di residenza dei figli nello Stato membro che le eroga - Inopponibilità al lavoratore i cui figli soddisfano una condizione equivalente nello Stato membro in cui risiedono

( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 74 )

Massima


1 . Prestazioni aventi lo scopo di aiutare la famiglia a sostenere gli oneri per il mantenimento dei figli disoccupati di età compresa tra i 16 ed i 20 anni compiuti rientrano nella definizione di "prestazioni familiari" di cui all' art . 1, lett . u ), i ) del regolamento n . 1408/71 .

2 . L' art . 74 del regolamento n . 1408/71 mira ad evitare che uno Stato membro possa negare certe prestazioni familiari a motivo della residenza dei familiari del lavoratore in uno Stato membro diverso da quello che eroga le prestazioni . Detto rifiuto potrebbe infatti dissuadere il lavoratore comunitario dall' esercitare il diritto alla libera circolazione e costituirebbe perciò un ostacolo a tale libertà . Ne consegue che una condizione che obbliga il figlio del lavoratore, per fruire di talune prestazioni familiari, a tenersi a disposizione come disoccupato dell' ufficio del lavoro dello Stato membro erogatore delle prestazioni, condizione che può esser soddisfatta solo se il figlio risiede sul territorio di quest' ultimo Stato, rientra nella sfera d' applicazione di questa norma e va quindi considerata soddisfatta allorché il figlio si trova a disposizione, in quanto disoccupato, dell' ufficio del lavoro dello Stato membro nel quale risiede .

( La motivazione della presente sentenza non differisce da quella della sentenza che interpreta l' art . 73 del regolamento n . 1408/71 pronunciata in pari data : sentenza 22 febbraio 1990, causa C-228/88, Bronzino, Racc . pag . 0000 ).

Parti


Nel procedimento C-12/89,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Bundessozialgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra :

Antonio Gatto, residente in Radolfzell ( RF di Germania ),

e

Bundesanstalt fuer Arbeit di Norimberga ( RF di Germania ),

domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 74, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001 ( GU L 230, pag . 6, allegato I ),

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, F.A . Schockweiler e M . Zuleeg, presidenti di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,

( motivazione non riprodotta )

pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dal Bundessozialgericht con ordinanza 22 novembre 1988, dichiara e statuisce :

Dispositivo


L' art . 74 del regolamento n . 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, va interpretato nel senso che, qualora la normativa dello Stato membro erogatore di determinati assegni familiari esiga, come presupposto per la loro concessione, che il familiare del lavoratore si tenga a disposizione, come disoccupato, dell' ufficio del lavoro del territorio in cui si applica detta normativa, il presupposto deve considerarsi soddisfatto qualora il membro della famiglia si tenga a disposizione, come disoccupato, dell' ufficio del lavoro dello Stato membro in cui risiede .

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