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Document 61989CJ0002

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 maggio 1990.
Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank contro G.J. Kits van Heijningen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep di Utrecht - Paesi Bassi.
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Lavoratori a tempo parziale - Assegni familiari - Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 - Art. 13.
Causa C-2/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-01755

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:183

61989J0002

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 3 MAGGIO 1990. - BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK CONTRO EREDI E/O AVENTI DIRITTO G. J. KITS VAN HEIJNINGEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: CENTRALE RAAD VAN BEROEP - PAESI BASSI. - PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - LAVORATORI AD ORARIO RIDOTTO - ASSEGNI FAMILIARI - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N. 1408/71 - ART. 13. - CAUSA C-2/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01755


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1.Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disciplina comunitaria - Sfera d' applicazione ratione personae - Lavoratori a tempo parziale - Inclusione

(( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 1, lett . a ), e 2, n . 1 ))

2.Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa applicabile - Normativa dello Stato in cui l' attività è svolta - Lavoro a tempo parziale - Mancanza di incidenza

(( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 13, n . 2, lett . a ) ))

3.Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Iscrizione ad un regime previdenziale - Requisiti - Requisito della residenza imposto dalla normativa dello Stato in cui l' attività è svolta - Inopponibilità al lavoratore dipendente che risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui lavora

(( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 13, n . 2, lett . a ) ))

Massima


1.Si deve ritenere che un soggetto rientri nella sfera d' applicazione del regolamento n . 1408/71 se soddisfa i requisiti sanciti dal combinato disposto dell' art . 1, lett . a ), e dell' art . 2, n . 1, del regolamento, a prescindere dal tempo dedicato allo svolgimento della sua attività .

2.L' art . 13, n . 2, lett . a ), del regolamento n . 1408/71 va interpretato, per non comprometterne le finalità, nel senso che una persona rientrante nella sfera d' applicazione di detto regolamento, la quale svolga un' attività subordinata a tempo parziale nel territorio di uno Stato membro, è soggetta alla normativa di detto Stato sia durante i giorni in cui svolge detta attività sia nei giorni in cui non la svolge .

3.L' art . 13, n . 2, lett . a ), del regolamento n . 1408/71, pur non avendo ad oggetto la determinazione dei requisiti per l' iscrizione ai diversi regimi previdenziali nazionali, fa sì, laddove si applica, che il requisito della residenza nel territorio dello Stato membro di cui trattasi in quanto requisito per l' iscrizione venga sostituito dallo svolgimento dell' attività subordinata nel detto territorio . Pertanto esso rende inopponibile al lavoratore dipendente una clausola della normativa nazionale applicabile che subordini l' ammissione al regime previdenziale istituito da questa normativa alla residenza nello Stato membro nel cui territorio è svolta l' attività subordinata .

Parti


Nel procedimento C-2/89,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dal Centrale Raad van Beroep di Utrecht, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, in qualità di successore del Raad van Arbeid di Eindhoven,

e

Eredi e/o aventi causa del sig . G.J . Kits van Heijningen,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 13, n . 2, lett . a ), e dell' art . 73, n . 1, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2 ), così come modificato,

LA CORTE ( Sesta Sezione ),

composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, F.A . Schockweiler, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, M . Díez de Velasco, giudici,

avvocato generale : G . Tesauro

cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte presentate :

- per la Sociale Verzekeringsbank, dagli avv.ti B.H . ter Kuile e E.H . Pijnacker Hordijk, del foro dell' Aja e di Bruxelles,

- per il governo dei Paesi Bassi, dal sig . H.J . Heinemann, segretario generale ad interim presso il ministero degli Affari esteri,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . B.J . Drijber, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Sociale Verzekeringsbank, con l' avv . E.H . Pijnacker, del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig . J.W . de Zwaan, in qualità di agente, e della Commissione, all' udienza del 6 febbraio 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 22 febbraio 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 28 dicembre 1988, giunta nella cancelleria della Corte il 5 gennaio 1989, il Centrale Raad van Beroep ha proposto, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, cinque questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art . 13, n . 2, lett . a ), e dell' art . 73, n . 1, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2 ), così come modificato .

2 Le questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra il Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank in qualità di successore del Raad van Arbeid di Eindhoven e gli eredi e/o aventi causa del sig . G.J . Kits van Heijningen circa l' attribuzione a quest' ultimo di assegni familiari in base all' Algemene Kinderbijslagwet ( legge generale olandese sugli assegni familiari, in prosieguo : l' "AKW ").

3 Il sig . Kits van Heijningen, residente in Belgio, lavorava presso la società Philips NV di Eindhoven fino al 1° novembre 1983 e svolgeva nello stesso periodo anche un' attività d' insegnamento presso un istituto olandese tenendo due ore di lezione il lunedì e il sabato . Egli ritornava in Belgio al termine di ogni giornata di lavoro . Collocato in quiescenza dalla Philips il 1° novembre 1983, l' interessato ha tuttavia continuato, come in precedenza, a svolgere la propria attività d' insegnamento .

4 La domanda presentata dal sig . Kits van Heijningen alle autorità olandesi al fine di ottenere, in forza dell' AKW, gli assegni familiari relativi al primo trimestre del 1984 per i suoi due figli studenti veniva respinta dal Raad van Arbeid di Eindhoven, per il motivo che, secondo l' art . 11, n . 1, dell' AKW, il diritto agli assegni familiari per un trimestre civile spetta unicamente a chi è assicurato il primo giorno di detto trimestre e che il sig . Kits van Heijningen non avrebbe soddisfatto alle condizioni poste dalla predetta norma, in quanto sarebbe stato assicurato solo durante i giorni in cui svolgeva attività d' insegnamento, mentre il primo giorno del primo trimestre 1984 non risultava essere né un lunedì né un sabato .

5 L' interessato proponeva ricorso dinanzi al Raad van Beroep di 's-Hertogenbosch, che con sentenza 1° luglio 1985 annullava la decisione impugnata . Su appello della sentenza da parte del Raad van Arbeid, il Centrale Raad van Beroep, ritenendo che la controversia desse luogo a varie questioni di interpretazione del diritto comunitario, con ordinanza 28 dicembre 1988 ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :

"1 ) Se l' attività ( in precedenza accessoria ) di insegnante a tempo parziale, che un lavoratore pensionato continua a svolgere anche dopo la data di inizio del suo pensionamento in ragione di due ore di lezione al giorno per due giorni alla settimana, debba essere considerata come una vera e propria attività lavorativa ai fini dell' applicazione della normativa comunitaria relativa alla libera circolazione dei lavoratori .

2 ) In caso affermativo, se detta attività - al pari della precedente attività lavorativa principale svolta nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dello Stato membro in cui detto lavoratore pensionato risiede e in cui ogni giorno lavorativo ritorna dopo il lavoro - determini, tenuto conto dell' art . 13, n . 2, lettera a ), del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, l' applicazione della normativa del primo Stato membro suddetto solo per i giorni di lezione considerati oppure anche per i giorni intermedi, nei quali non viene svolta alcuna attività lavorativa .

3 ) In caso di soluzione negativa della questione n . 1, se, ai sensi del menzionato art . 13, n . 2, lett . a ), anche dopo la data di inizio del predetto pensionamento sia rimasta applicabile la normativa dello Stato membro nel cui territorio veniva svolta da ultimo la precedente attività lavorativa principale .

4 ) Qualora anche dopo la data di inizio del pensionamento debba applicarsi - tenuto conto del predetto articolo 13, n . 2, lett . a ) - la normativa dello Stato membro nel cui territorio sono e, rispettivamente, sono state svolte le sopramenzionate attività lavorative, se si possa già affermare sulla sola base della designazione della normativa da applicare ai sensi della summenzionata disposizione, che i requisiti di residenza, come quelli contemplati dall' art . 6, n . 1, parte iniziale e lett . a ), della AKW non sono opponibili al lavoratore pensionato interessato .

5 ) In caso negativo, se si possa affermare, in base all' articolo 73, n . 1, del regolamento n . 1408/71, che i requisiti di residenza come quelli contemplati dall' art . 6, n . 1, parte iniziale lettera a ), della AKW non sono opponibili al lavoratore pensionato interessato ".

6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sulla prima questione

7 Dall' ordinanza di rinvio discende che, mediante la prima questione, il giudice a quo domanda in sostanza se chi svolga un' attività dipendente due giorni a settimana per la durata di due ore al giorno rientri nella sfera d' applicazione del regolamento n . 1408/71 .

8 La sfera d' applicazione ratione personae del regolamento n . 1408/71 è determinata dal suo art . 2, il cui n . 1 stabilisce che il regolamento si applica in particolare "ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri ".

9 L' espressione "lavoratori subordinati" di cui all' art . 2, n . 1, del regolamento n . 1408/71 è definita all' art . 1, lett . a ), in cui si precisa che essa indica ogni soggetto assicurato nell' ambito di uno dei regimi di previdenza sociale menzionati dall' art . 1, lett . a ), contro gli eventi e alle condizioni indicati da detta norma .

10 Occorre rilevare come dalla lettera dell' art . 1, lett . a ), o dell' art . 2, n . 1, del regolamento n . 1408/71 nulla si evinca che consenta di escludere dalla sfera di applicazione del regolamento determinate categorie di soggetti in considerazione del tempo da questi dedicato allo svolgimento della loro attività . Pertanto, si deve ritenere che un soggetto rientri nell' ambito d' applicazione del regolamento n . 1408/71 se soddisfa i requisiti sanciti dal combinato disposto dell' art . 1, lett . a ), e dell' art . 2, n . 1, del regolamento, a prescindere dal tempo dedicato allo svolgimento dell' attività .

11 Si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che chi svolga un' attività subordinata due giorni a settimana per la durata di due ore giornaliere rientra nella sfera d' applicazione del regolamento n . 1408/71 se soddisfa i requisiti sanciti dal combinato disposto dell' art . 1, lett . a ), e dell' art . 2, n . 1, del regolamento .

Sulla seconda questione

12 Si deve innanzitutto rilevare che, come la Corte ha più volte indicato, le disposizioni del titolo II del regolamento n . 1408/71, di cui fa parte l' art . 13, costituiscono un sistema completo ed uniforme di norme di conflitto ( v . segnatamente la sentenza 10 luglio 1986, Luijten, causa 60/85, Racc . pag . 2365 ). Dette disposizioni sono intese non solo ad evitare la simultanea applicazione di più normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne, ma anche a far sì che i soggetti rientranti nella sfera di applicazione del regolamento n . 1408/71 non restino senza tutela in materia di previdenza sociale venendo a mancare una normativa cui far ricorso nel loro caso .

13 A tal fine, l' art . 13, n . 2, lett . a ), del regolamento n . 1408/71 stabilisce che, con riserva degli artt . 14-17, "la persona che esercita un' attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l' impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro ".

14 Occorre rilevare che tale disposizione non distingue fra attività subordinata svolta a tempo pieno e attività subordinata svolta a tempo parziale . Tra l' altro, sarebbe impossibile perseguire le finalità della disposizione se si dovesse ritenere che l' applicazione della normativa dello Stato membro di cui trattasi è limitata ai periodi nei quali viene svolta l' attività, escludendosi i periodi in cui l' interessato non ha svolto detta attività .

15 Pertanto, quanto alla seconda questione si deve dichiarare che l' art . 13, n . 2, lett . a ), del regolamento n . 1408/71 va interpretato nel senso che una persona rientrante nella sfera d' applicazione del regolamento, la quale svolga un' attività subordinata a tempo parziale nel territorio di uno Stato membro, è soggetta alla normativa di detto Stato sia durante i giorni in cui svolge detta attività sia nei giorni in cui non la svolge .

Sulla terza questione

16 Alla luce della soluzione adottata per la prima questione, non occorre esaminare la terza questione .

Sulla quarta questione

17 Con la quarta questione, il giudice a quo chiede se la designazione, di cui all' art . 13, n . 2, lett . a ), del regolamento n . 1408/71, della normativa da applicare renda inopponibile all' interessato l' art . 6, n . 1, lett . a ), dell' AKW, a norma del quale "assicurato ai sensi delle disposizioni della presente legge è chiunque abbia compiuto il quindicesimo anno di età e sia residente nei Paesi Bassi ".

18 Risulta dall' ordinanza di rinvio che l' art . 6, n . 1, lett . a ), dell' AKW è inteso a determinare le condizioni alle quali un soggetto può fruire del regime dell' AKW .

19 A tale proposito, occorre rilevare che l' art . 13, n . 2, lett . a ), del regolamento n . 1408/71 mira unicamente a determinare la normativa nazionale da applicare a chi svolga un' attività subordinata nel territorio di uno Stato membro, e non intende di per sé stabilire i casi in cui sorge il diritto o l' obbligo di iscriversi ad un regime previdenziale oppure ad un ramo particolare dello stesso . Come la Corte ha più volte indicato, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro stabilire detti casi ( v . segnatamente la sentenza 23 settembre 1982, Koks, causa 275/81, Racc . pag . 3013 ).

20 Si deve tuttavia ricordare che, all' atto di determinare i casi in cui sorge il diritto di iscriversi ad un regime previdenziale, gli Stati membri sono tenuti ad osservare le disposizioni di diritto comunitario vigenti ( v . segnatamente la menzionata sentenza 23 settembre 1982, Koks ). In particolare, le condizioni così stabilite non possono escludere dall' applicazione della normativa di cui trattasi i soggetti cui detta normativa può essere applicata in forza del regolamento n . 1408/71 .

21 A questo proposito, occorre rilevare come l' art . 13, n . 2, lett . a ), del regolamento stabilisca esplicitamente che la persona che esercita un' attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di detto Stato "anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro ". Ogni effetto utile di questa norma verrebbe meno qualora il requisito della residenza imposto dalla normativa dello Stato membro nel territorio del quale è svolta l' attività subordinata, onde poter fruire del regime assicurativo da essa previsto, potesse essere opposto ai soggetti di cui all' art . 13, n . 2, lett . a ). Per quanto riguarda questi soggetti, l' art . 13, n . 2, lett . a ), fa sì che il requisito della residenza venga sostituito da una condizione che si riferisce allo svolgimento dell' attività subordinata nel territorio dello Stato membro di cui trattasi .

22 Pertanto, la quarta questione va risolta nel senso che l' art . 13, n . 2, lett . a ), del regolamento n . 1408/71 rende inopponibile, ai soggetti cui si riferisce, una clausola della normativa nazionale applicabile che subordini l' ammissione al regime previdenziale istituito da questa normativa alla residenza nello Stato membro sul cui territorio è svolta l' attività subordinata .

Sulla quinta questione

23 Alla luce della soluzione adottata per la quarta questione, non occorre esaminare la quinta questione .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

24 Le spese sostenute dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( Sesta Sezione ),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Centrale Raad van Beroep con ordinanza 28 dicembre 1988, dichiara :

1 ) Chi svolga un' attività subordinata due giorni a settimana per la durata di due ore giornaliere rientra nella sfera d' applicazione del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, così come modificato, se soddisfa i requisiti sanciti dal combinato disposto dell' art . 1, lett . a ), e dell' art . 2, n . 1, del regolamento .

2 ) L' art . 13, n . 2, lett . a ), del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 va interpretato nel senso che una persona rientrante nella sfera d' applicazione di detto regolamento, la quale svolga un' attività subordinata a tempo parziale nel territorio di uno Stato membro, è soggetta alla normativa di detto Stato sia durante i giorni in cui svolge detta attività sia nei giorni in cui non la svolge .

3 ) L' art . 13, n . 2, lett . a ), del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 rende inopponibile, ai soggetti cui si riferisce, una clausola della normativa nazionale applicabile che subordini l' ammissione al regime previdenziale istituito da questa normativa alla residenza nello Stato membro sul cui territorio è svolta l' attività subordinata .

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