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Documento 61989CC0291

Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 5 marzo 1991.
Interhotel contro Commissione delle Comunità europee.
Fondo sociale europeo - Ricorso d'annullamento proposto contro la riduzione di un contributo finanziario inizialmente concesso.
Causa C-291/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-02257

Identificador Europeo de Jurisprudencia: ECLI:EU:C:1991:96

61989C0291

Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 5 marzo 1991. - INTERHOTEL, SOCIEDADE INTERNACIONAL DE HOTEIS SARL CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - FONDO SOCIALE EUROPEO - RICORSO PER ANNULLAMENTO AVVERSO LA RIDUZIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO INIZIALMENTE CONCESSO. - CAUSA C-291/89.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02257


Conclusioni dell avvocato generale


++++

Signor Presidente,

Signori Giudici,

1. Il ricorso proposto dalla società portoghese Interhotel (in prosieguo: l' "Interhotel") mira ad ottenere l' annullamento della decisione della Commissione, comunicata alla ricorrente il 24 luglio 1989, che le ingiunge il rimborso di 18 254 440 ESC e le nega il versamento del saldo per un' azione di formazione (12 672 962 ESC) nell' ambito dell' esecuzione del progetto n. 870840/P1 del Fondo sociale europeo.

2. Questa domanda, come pure quella della società Oliveira nella causa C-304/89, rientra nel quadro degli interventi del Fondo sociale europeo che è opportuno ricordare. L' art. 123 del Trattato CEE ha previsto la costituzione di detto Fondo onde "promuovere all' interno della Comunità la possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori". La decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE (1), definisce con precisione i compiti del Fondo: l' art. 1, n. 2, specifica che il Fondo partecipa al finanziamento di azioni di formazione e di orientamento professionali. L' art. 4 della stessa decisione dispone che il contributo del Fondo può essere concesso per favorire l' occupazione dei giovani di età inferiore a 25 anni, "specialmente giovani le cui possibilità di trovare un' occupazione sono particolarmente ridotte per mancanza di formazione professionale o formazione inadeguata e giovani disoccupati di lunga durata"; detto contributo può inoltre venir concesso per agevolare l' occupazione di talune categorie di persone di età superiore ai 25 anni, specie coloro che sono disoccupati e rischiano di perdere il lavoro. A norma dell' art. 5, n. 1, della decisione, il contributo è concesso nella proporzione del 50% delle spese imputabili.

3. Il regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950 (2), "concernente l' applicazione della decisione del Consiglio 83/516/CEE (in prosieguo: il "regolamento"), enumera, nell' art. 1, le spese che possono beneficiare del contributo del Fondo. Esse comprendono in particolare il reddito di coloro che seguono corsi di formazione, i costi di preparazione, di funzionamento e di gestione di azioni di formazione professionale, le spese di soggiorno e di spostamento dei beneficiari. A norma dell' art. 4, le domande relative alle spese da effettuare nel corso dell' anno successivo vanno presentate dagli Stati membri entro il 21 ottobre di ogni anno e la Commissione si pronuncia su dette domande entro il 31 marzo dell' esercizio in questione. L' approvazione della domanda comporta, in virtù dell' art. 5 del regolamento, il versamento, alla data prevista per l' inizio dell' azione, di un anticipo del 50% del contributo concesso. Solo a conclusione dell' azione lo Stato membro presenta una richiesta di versamento del saldo dopo aver certificato l' esattezza sostanziale e contabile dei dati esposti nella relazione finale e particolareggiata del promotore sul contenuto, sui risultati e sugli aspetti finanziari dell' azione considerata. Infine, l' art. 6 del regolamento stabilisce che, "qualora il contributo del Fondo non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo" e che "le somme versate che non sono state utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione di approvazione vengono recuperate".

4. Vediamo ora l' iter della domanda della ricorrente.

5. L' Interhotel manifestava il suo interesse al finanziamento al dipartimento per gli affari del Fondo sociale europeo (in prosieguo: il "DAFSE"), con sede in Lisbona, che presentava, a nome della Repubblica portoghese, a favore di detta società, una domanda di contributo del Fondo per l' esercizio 1987. Questo progetto veniva complessivamente approvato dalla Commissione con una decisione, notificata dallo Stato membro all' impresa, nella quale si faceva menzione di una piccola riduzione del numero dei partecipanti ai corsi e di una riduzione dell' importo richiesto (3).

6. Il DAFSE comunicava poi mediante circolare inviata a tutte le imprese interessate (4) che la Commissione intendeva ridurre i periodi di formazione pratica a favore dei partecipanti di età inferiore ai 25 anni in modo che la loro durata non superasse quella dell' insegnamento teorico.

7. L' Interhotel riduceva perciò il numero di ore inizialmente approvato e chiedeva poi il versamento dell' anticipo del 50% del contributo, che le veniva concesso. Solo a seguito della domanda di versamento del saldo la ricorrente è venuta a conoscenza della decisione controversa che elenca varie spese non imputabili per il motivo che "non vi è stata riduzione proporzionale alla riduzione delle ore di formazione e taluni elementi della proposta iniziale non sono stati rispettati" (5). La decisione dispone che alla ricorrente non spetta il saldo e sopprime una parte del contributo versato come primo anticipo.

8. Esaminiamo i due mezzi d' impugnazione dedotti contro la decisione di cui trattasi.

9. L' Interhotel deduce anzitutto l' inosservanza dell' obbligo di motivazione delle decisioni che incombe alla Commissione a norma dell' art. 190 del Trattato. La ricorrente sostiene che la decisione non contiene una motivazione esplicita, chiara e pertinente, secondo i dettami desumibili dalla vostra sentenza Nold (6) del 20 marzo 1959. Essa sostiene che il motivo addotto, cioè che "taluni elementi della proposta iniziale non sono stati rispettati, risulta palesemente insufficiente, data la sua vaghezza, per la comprensione della decisione contestata" (7).

10. La Commissione, pur riconoscendo che la motivazione della sua decisione "non pecca di prolissità" (8), ribatte che la decisione indicava a cosa si riferiva l' importo delle spese non ammissibili, giacché menzionava i punti del modulo iniziale ai quali corrispondono categorie di spese chiaramente identificabili. Il motivo per il quale taluni elementi della proposta iniziale non sono stati rispettati è, a suo giudizio, facilmente reperibile raffrontando il modulo impiegato per la domanda di contributo con quello della richiesta di versamento del saldo (9). A sostegno di quanto allega essa fa richiamo alla costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale

"l' obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione e di fornire all' interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione è fondata oppure se è eventualmente inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità. La portata di quest' obbligo dipende dalla natura dell' atto in questione e dal contesto nel quale è stato adottato" (10).

11. Leggendo le vostre sentenze in materia di infrazioni all' art. 190 del Trattato, si rileva che avete cercato di giungere ad un equilibrio tra l' obbligo giuridico di motivare e i vincoli di ordine pratico gravanti sulle istituzioni comunitarie. Ammettete perciò che

"benché, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la motivazione prescritta dall' art. 190 del Trattato debba mettere in luce, in modo chiaro e non equivoco, l' iter logico dell' autorità comunitaria, autrice dell' atto impugnato, così da consentire agli interessati di conoscere i motivi del provvedimento, onde poter tutelare i loro diritti, e alla Corte di esercitare il proprio sindacato, non è tuttavia prescritto che essa specifichi tutti i vari elementi di fatto e di diritto rilevanti. L' accertamento se la motivazione di una decisione soddisfi queste condizioni, infatti, va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia" (11).

12. In altre parole, mentre lo scopo della motivazione è invariabile, l' ampiezza della motivazione può variare a seconda della materia trattata, dello sfondo giuridico e dei destinatari della decisione (12). Mi pare quindi poco pertinente invocare in questa causa vertente sui contributi del Fondo sociale europeo, come fa la Commissione (13), la giurisprudenza elaborata a proposito dei concorsi nell' ambito del pubblico impiego (14) contraddistinta da una certa specificità.

13. Si possono invece reperire indicazioni nella giurisprudenza in materia di contributi del Fondo sociale europeo? In una recente causa (15) dovevate pronunciarvi su una domanda d' annullamento di una decisione della Commissione che negava un contributo del Fondo ad un progetto di formazione. All' argomento della ricorrente che allegava un' insufficienza di motivazione avete ribattuto, dopo esservi richiamati alla giurisprudenza della sentenza Regia Università di Groningen (16), che

"la sommarietà della motivazione della decisione impugnata è nella fattispecie una conseguenza inevitabile del trattamento informatico di svariate migliaia di domande di contributo, sulle quali la Commissione deve pronunciarsi entro breve termine. Una motivazione più particolareggiata di ciascuna decisione individuale potrebbe quindi compromettere l' assegnazione nazionale ed efficace dei contributi finanziari del Fondo" (17).

14. Si potrebbe pertanto precisare che questa affermazione sia sufficiente per disattendere il mezzo dedotto dalla ricorrente, ma si deve prendere in considerazione il fatto che in quella causa era in gioco una domanda iniziale di contributi, che la Commissione doveva vagliare in brevissimo tempo onde conformarsi alle norme già ricordate (18).

15. Orbene, la decisione contestata nella causa Interhotel verte su una domanda di saldo. Le decisioni adottate in questa materia sono meno numerose di quelle relative a domande di contributi, dato che a molte di queste è già stato opposto un rifiuto. Inoltre, le decisioni finali non dovevano venir adottate in termini così brevi come quelli che valgono per le decisioni sulle domande iniziali di contributo. Secondo l' art. 6 della decisione della Commissione 22 dicembre 1983, 83/673/CEE, relativa alla gestione del Fondo sociale europeo (19), le domande di pagamento degli Stati membri possono pervenire alla Commissione nei dieci mesi successivi alla data di conclusione delle azioni. Le decisioni di pagamento vengono adottate quando la Commissione è in grado di verificare, al termine dell' azione di formazione, "una relazione particolareggiata sul contenuto, i risultati e gli aspetti finanziari dell' azione considerata" (20) dopo che lo Stato ha certificato "l' esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento" (21). Posso infine osservare che le varie azioni di formazione approvate sono più o meno scaglionate nel tempo: l' art. 4, n. 1, del regolamento contempla azioni di durata annuale e pluriannuale.

16. Premesse queste sfumature, occorre riconoscere che la Commissione deve comunque pronunciarsi in tempi stretti su un gran numero di domande nel caso delle azioni di durata annuale. Queste circostanze mi pare debbano indurre la Corte ad essere meno esigente, quanto all' ampiezza della motivazione, rispetto alle ipotesi in cui le istituzioni comunitarie esaminano domande isolate di carattere diverso.

17. Inoltre, la Commissione tenta di trarre argomento dal fatto che le autorità nazionali partecipano regolarmente alla fase di elaborazione dell' atto. Sottolinea che la decisione contestata aveva come "destinatario diretto le autorità nazionali", che erano in grado di presentare al Fondo tutte le osservazioni o le rimostranze che ritenevano opportune (22). Osserva a questo proposito (23) che nella sentenza EISS del 15 marzo 1984 avete riconosciuto che i rapporti finanziari nell' ambito della procedura di finanziamento del Fondo sociale europeo

"si instaurano fra la Commissione e lo Stato membro interessato, da un lato e, dall' altro, fra tale Stato membro e l' ente beneficiario del contributo finanziario" (24).

18. Se ne possono trarre conseguenze circa la motivazione? Nell' ambito di una causa relativa all' applicazione della tariffa doganale comune avete ammesso, nonostante la "laconicità della motivazione", che questa corrispondeva ai

"requisiti minimi posti dall' art. 190 del Trattato, tenuto conto del fatto che la decisione è destinata agli Stati membri che hanno partecipato alle riunioni del gruppo di periti e che conoscevano a sufficienza i particolari della pratica per poter valutare la portata della decisione"

e conteneva i dati indispensabili per consentire all' ente interessato di valutare se la decisione era viziata (25).

19. Questa soluzione non sembra trasponibile all' ambito delle procedure di erogazione dei contributi del Fondo sociale europeo. Le autorità nazionali, come conferma il fascicolo della presente causa, non sono realmente associate alle decisioni adottate dalla Commissione. Indubbiamente, l' art. 6 del regolamento conferisce loro il diritto di esprimere il loro punto di vista prima che intervenga la decisione di riduzione del contributo, ma è sempre necessario che si instauri un dialogo, cosa che non è avvenuta nella fattispecie. Quindi penso che il fatto che la decisione relativa al versamento del saldo sia stata indirizzata allo Stato membro non sminuisca di molto l' obbligo di motivazione.

20. Esaminate le due circostanze che potevano essere prese in considerazione nella valutazione dell' ampiezza della motivazione, è ora opportuno determinare se la motivazione della decisione contestata corrisponda allo scopo che la giurisprudenza le attribuisce invariabilmente, cioè consentire agli interessati di sapere i motivi della misura adottata onde tutelare i loro diritti e consentire alla Corte di esercitare il proprio sindacato (26).

21. Questa decisione si richiama a due motivi: mancata riduzione proporzionale degli importi per adeguarli al minor numero di ore di formazione e inosservanza degli elementi della proposta iniziale. Poiché la ricorrente si è conformata alla circolare relativa alla parità del numero di ore di teoria e di pratica, risulta che la prima giustificazione poteva riferirsi solo alla rubrica intitolata "Reddito dei partecipanti al corso di formazione" (27) nella quale l' Interhotel aveva indicato inizialmente (28) di procedere ad una rettifica degli importi richiesti tenendo conto, secondo la sua espressione, di una "formazione in loco", cioè dispensata nell' ambito delle infrastrutture alberghiere. Pur se questo motivo appare superfluo, poiché comprende anche l' ipotesi di "inosservanza degli elementi della proposta iniziale", che costituisce il secondo motivo, la società era in grado di individuare con maggiore precisione quanto le veniva addebitato dalla Commissione.

22. L' altro motivo appare molto generico, poiché comprende spese non ammesse nella decisione d' approvazione, ma anche carenze di giustificazione. Ci si può quindi chiedere se sia sufficiente, come sostiene la Commissione, fare il raffronto tra i moduli nei punti citati per constatare discrepanze tra le somme richieste nella domanda di saldo e quelle che sono state concesse. Seguendo l' iter tracciato emerge, in effetti, nelle tre rubriche in esame, corrispondenti ai punti 14.3, 14.6 e 14.8 della domanda di saldo, che delle somme che costituiscono la sostanza dell' importo negato sono state maggiorate rispetto alla domanda iniziale, oppure sono state rivendicate anche se non erano state espressamente citate nella domanda iniziale. Mi pare dunque che la motivazione risponda alle condizioni poste dalla vostra giurisprudenza ricordata in precedenza (29), poiché consente agli interessati di "conoscere i motivi del provvedimento", pur se non specifica "tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti". Ritengo perciò sia infondato il mezzo relativo al difetto di motivazione dedotto dall' Interhotel.

23. Con il secondo mezzo la ricorrente deduce la violazione del regolamento, in quanto la Commissione ha soppresso una parte del contributo già ricordato con la decisione di approvazione. La Commissione ritiene di non essersi avvalsa in modo erroneo dell' art. 6 del regolamento, in virtù del quale può "sospendere, ridurre o sopprimere" il contributo allorché questo "non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione". Indubbiamente la ricorrente si riferisce alla lesione dei diritti quesiti, come si arguisce da tutto il dibattito che si è accentrato sulla questione della misura in cui la decisione di approvazione avesse fatto sorgere, nell' impresa, diritti che la Commissione doveva rispettare nella sua decisione finale.

24. La Commissione ha riconosciuto (30) che la decisione di concessione del contributo adottata in esito alla domanda di approvazione conferiva diritti soggettivi e faceva "sorgere il diritto di esigere detto contributo". Si deve osservare a questo proposito che al momento del primo esame della domanda di contributo la Commissione dispone di un potere discrezionale molto ampio, delimitato soltanto, oltre che dalle norme prima citate, dal regolamento del Consiglio n. 2950/83, il quale elenca tassativamente, nell' art. 1, le spese che possono fruire del contributo (31). Al momento dell' esame finale della domanda di saldo, invece, ai limiti di cui sopra si aggiungono quelli tracciati dalla decisione di approvazione. La discrezionalità della Commissione si riduce così notevolmente, poiché essa non può più escludere spese in precedenza chiaramente autorizzate qualora il contributo risulti "utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione d' approvazione". Onde vagliare la validità del diniego opposto dalla Commissione si dovrà perciò accertare se la società Interhotel abbia o meno travalicato i limiti che le erano stati imposti.

25. Ripetutamente, la Commissione osserva che l' Interhotel ha dichiarato, nella denuncia di saldo, spese non approvate o di entità superiore a quella approvata. Come stanno le cose?

26. Quanto alle spese relative al reddito dei partecipanti alla formazione (32), la Commissione ha fatto carico (33) alla ricorrente di non aver ridotto le spese di formazione pratica applicando un coefficiente di riduzione del 50% per la "formazione in loco" dei partecipanti conformemente alle indicazioni dell' Interhotel contenute nella domanda iniziale (34). Si può, in effetti, constatare che l' Interhotel non ha effettuato alcuna riduzione per questa voce indicata nella domanda iniziale. Di conseguenza, la Commissione ha potuto legittimamente operare detta correzione, i cui particolari non sono stati contestati dalla ricorrente, che si è limitata a sostenere che "i corsi pratici sono stati impartiti in forma di pratica simulata, sicché conferiscono diritto ad una retribuzione del 100%, come per i corsi teorici" (35).

27. Si rileva inoltre nella rubrica "Funzionamento e gestione dei corsi", corrispondente al punto 14.3 della domanda di saldo, che diverse voci hanno costituito oggetto, rispetto alla domanda iniziale (36), di modifiche che la Commissione si è giustamente rifiutata di ammettere: la voce "personale insegnante" ha fatto registrare diversi aumenti. Si osserva anzitutto un superamento della retribuzione oraria di 1 000 ESC per la formazione teorica dei direttori d' albergo (37), il che, moltiplicato per il numero delle ore, dà un aumento di 384 000 ESC. Analogamente, le spese quotidiane individuali di soggiorno e di vitto sono notevolmente aumentate: da 700 ESC (38) sono passate a 4 500 ESC, con un aumento complessivo di 2 508 000 ESC, tenuto conto del numero di giornate e di istruttori (39).

28. Quanto poi alla voce "personale tecnico non insegnante" si nota che, sui sei posti richiesti in definitiva, i quattro posti di tecnici superiori non compaiono nella domanda iniziale (40). Quanto ai due tecnici richiesti inizialmente, la ricorrente non può validamente limitarsi a sostenere che "non è stata informata del rifiuto (su questo punto) nella decisione d' approvazione" (41), poiché era suo compito, prima di impegnarsi in qualsiasi spesa in questo senso, accertarsi che la spesa fosse approvata dalla Commissione.

29. La voce "personale amministrativo" è stata pur' essa sensibilmente aumentata, come risulta dal raffronto tra la domanda iniziale e quella finale. La domanda iniziale prevedeva soltanto l' impiego di due segretarie (42). Orbene, nella domanda di saldo figurano importi corrispondenti all' impiego di quattro segretarie e cinque tecnici, nonché spese per assistenza tecnica e amministrativa e per impiego di computer e di programmi informatici. E' vero che la Commissione ha accolto in parte la richiesta relativa all' impiego di un tecnico, di due segretarie e all' impiego di un computer e di programmi, ma ha soppresso gli importi corrispondenti all' impiego di quattro tecnici e di due segretarie supplementari e alle spese di assistenza tecnica e amministrativa. Questa riduzione (43) appare quindi perfettamente giustificata.

30. Un netto superamento dell' importo previsto per "spese di affitto e canoni" è pure stato rilevato rispetto alla somma richiesta inizialmente (44) dato che sono venute ad aggiungersi nella domanda finale le spese di attrezzatura delle aule con materiale informatico e audiovisivo, per complessivi 4 373 600 ESC e un aumento delle spese di affitto di 468 369 ESC (45), il che ha provocato, come ha osservato la Commissione, una spesa supplementare di 4 841 969 ESC.

31. Se si considera la voce "materiale e beni deperibili" si constata una modifica nella presentazione delle spese. L' Interhotel aveva previsto un costo medio per partecipante di 2 500 ESC settimanali (46), poi, nella domanda di saldo, il costo orario indicato è di 131,64 ESC. Poiché questo materiale è destinato alla formazione pratica, come comprova la domanda finale dell' Interhotel, esso è stato impiegato per otto settimane. Si giunge quindi, calcolando l' importo in base al costo settimanale previsto inizialmente, ad un importo di 5 540 000 ESC (47)e si constata l' eccedenza menzionata dalla Commissione di 3 430 324 ESC.

32. La rubrica "ammortamenti normali" (48) risulta più semplice, poiché il suo importo è stato interamente escluso. E' certo che tale contributo non aveva potuto essere approvato in quanto non era stato presentato sotto questa rubrica. Una richiesta era incontestabilmente stata presentata sotto la rubrica "ammortamenti accelerati" (49), ma non era stata approvata dalla Commissione.

33. Infine, sotto la rubrica "alloggio e vitto" (50) si constata che l' importo totale relativo all' alloggio dei partecipanti poteva a buon diritto venire escluso, dato che la domanda di approvazione (51) precisava che questo importo non doveva esser preso in considerazione.

34. Tali sono le differenze constatate tra la domanda iniziale e quella finale che hanno consentito alla Commissione di ritenere a buon diritto non meritevoli di contributo le somme non previste o eccessive. L' Interhotel ha osservato di aver dovuto affrontare spese impreviste e aumenti indipendenti dalla sua volontà e nella fase orale ha ammesso che l' alto tasso d' inflazione in Portogallo aveva "fatto aumentare in misura esplosiva i costi di organizzazione dei corsi di formazione (...), il prezzo del materiale necessario, dei direttori, delle aule (...)", il che ha fatto "cambiare lo stesso fondamento" del bilancio iniziale. La Commissione ritiene giustamente (52) che queste rivalutazioni e modifiche avrebbero dovuto esserle comunicate conformemente all' art. 5 della decisione 83/673, affinché potesse valutarne la fondatezza tempestivamente ed eventualmente intavolare una discussione con i promotori tramite le autorità nazionali.

35. Questo controllo del rispetto dei limiti fissati dalla decisione di approvazione della domanda iniziale è legittimo, quindi resta da precisare se la Commissione disponga della facoltà di non ammettere spese, pur se già approvate, perché le giudica insufficientemente giustificate, senza ledere i diritti quesiti della ricorrente. La Commissione ricorda (53) che avete definito "ineccepibile" il punto di vista secondo il quale

"è possibile calcolare l' importo esatto delle spese imputabili soltanto dopo aver ricevuto una relazione dettagliata sull' azione interessata nel frattempo compiuta" (54).

36. Mi pare, in effetti, essenziale riconoscere alla Commissione un tale margine discrezionale nell' esame della domanda finale, che è corredata di una "relazione particolareggiata sul contenuto, i risultati e gli aspetti finanziari dell' azione considerata" (55). Solo in questa fase, quindi, essa potrà verificare in concreto le giustificazioni addotte dall' impresa nonché la necessità di talune spese. La Commissione ha constatato diverse carenze dell' Interhotel sotto questo profilo.

37. Ad esempio, nella rubrica "funzionamento e gestione dei corsi" (56), le spese relative al soggiorno, al vitto e alle trasferte, alla gestione e al controllo finanziario, ai lavori specializzati (57) ed alle altre forniture e servizi di terzi (58) non apparivano, secondo la Commissione, sufficientemente giustificate, in quanto l' Interhotel si è limitata, "molto sovente, ad indicare importi senza fornire il minimo elemento che consentisse di valutare la loro esattezza" (59). Lo stesso varrebbe per gli importi della voce "preparazione dei corsi" (60).

38. La società ricorrente avrebbe dovuto cercare di dimostrare la realtà di dette spese fornendo adeguate prove. Essa ha sostenuto (61) che le osservazioni delle autorità nazionali tendevano a confermare le spese anticipate senza modifiche. Da una parte, è opportuno sottolineare che tale rapido esame delle autorità nazionali non può consolidare i diritti che la ricorrente acquista definitivamente solo alla conclusione di un esame approfondito operato dagli uffici della Commissione, eventualmente con la collaborazione delle autorità nazionali. D' altra parte, è chiaro che l' esame delle autorità nazionali che precede la trasmissione della domanda di pagamento alla Commissione non pregiudica affatto la decisione di questa istituzione (62).

39. L' Interhotel ha pure fatto rilevare (63)che la Commissione disponeva, in virtù del regolamento (64), della facoltà di operare verifiche in loco. Penso tuttavia che siffatte prerogative lascino impregiudicato l' obbligo, che incombe alla società, di fornire la prova delle spese effettuate. Risulta che l' Interhotel non ha tentato di refutare concretamente l' assunto della Commissione secondo cui le spese ricordate sopra, nel punto 37, non erano state giustificate a sufficienza.

40. In definitiva, le soppressioni di contributo testé esaminate, che si basano essenzialmente sul motivo principale dell' inosservanza degli elementi della proposta iniziale o sul motivo dell' insufficienza di giustificazione, mi paiono fondate; quindi il secondo mezzo, in questa fase di esame, mi pare vada disatteso.

41. Resta invece da accertare se la Commissione abbia leso i diritti quesiti allorché ha ritenuto non ammissibile un importo di 3 321 000 ESC per la voce "professionisti qualificati" (65), in quanto era necessaria una riduzione della formazione teorica data l' indole delle professioni alle quali preparavano i corsi, cioè cucina, bar, capopiano e manutenzione. Queste spese erano state approvate senza riserve nella decisione di approvazione in un momento nel quale la Commissione era in grado di escluderle, poiché l' Interhotel aveva fornito con la sua domanda di sovvenzione una tabella che esponeva chiaramente i programmi di formazione (66), nella quale si dichiarava il numero di ore di formazione teorica e pratica per ogni specializzazione e si precisava la natura delle professioni in questione. Di conseguenza la decisione di approvazione ha conferito diritti all' Interhotel per quel che riguarda detta spesa, che la Commissione non poteva più, in seguito, non riconoscere, salvo il caso di superamento degli importi o mancanza di giustificazione. Poiché tali motivi di diniego non sono emersi per questa parte del contributo, si deve considerare fondato su questo punto il secondo mezzo dell' Interhotel.

42. Tenuto conto delle considerazioni suesposte, concludo proponendo:

"- l' annullamento parziale della decisione della Commissione 19 luglio 1989 relativa al progetto n. 870840/P1 del Fondo sociale europeo in quanto nega all' Interhotel il contributo relativo ai professionisti qualificati per l' ammontare di 3 321 000 ESC;

- la compensazione delle spese".

- 20 -

Allegato

Rubriche delle spese

della domanda di saldo

Oggetto delle speseImporto non ammessoMotivi addotti14.1 Reddito dei partecipanti ai corsi di formazione 17 648 721Mancato adeguamento alla modifica annunciata delle spese dei corsi di formazione pratica

14.2 Preparazione dei corsiRiproduzione dei documenti 1 183 680Nessuna giustificazione

Importo già incluso nella voce "materiale pedagogico"

Spesa non approvata nella decisione d' approvazione

14.3 Funzionamento e gestione dei corsiPersonale insegnante:

direttore d' albergo

Personale insegnante:

professionisti qualificati

Personale insegnante:

soggiorno e vitto

384 000

3 321 000

2 508 000Superamento dello stipendio

Insegnamento teorico giudicato eccessivo dopo l' esame finale in considerazione della natura dei corsi

Superamento degli importi quotidiani richiesti

- 21 -

Personale tecnico non insegnante

Personale amministrativo

Soggiorno, vitto e spostamenti

Gestione e controllo finanziario

Lavori specializzati 7 300 000

2 912 955

3 286 282

2 241 136

2 363 000Aumento dell' organico rispetto alla domanda iniziale

Rifiuto di due tecnici nella decisione d' approvazione

Aumento dell' organico rispetto alla domanda e inclusione di nuove spese

Mancanza di giustificazione

Spese in parte comprese nella voce "personale insegnante"

Spese relative al personale non insegnante non approvate nella decisione d' approvazione

Mancanza di giustificazione

Spese per il computer già incluse nella voce "personale amministrativo"

Mancanza di giustificazione

Non figura espressamente nella domanda iniziale

- 22 -

Spese di affitto e canoni

Materiale e beni deperibili

Altre forniture e servizi

di terzi 4 841 969

3 430 324

1 777 183Superamento degli importi indicati nella domanda iniziale

Mancanza di giustificazione degli importi dichiarati per l' attrezzatura audiovisiva ed informatica

Superamento degli importi indicati nella domanda iniziale

Mancanza di giustificazione

Importo non approvato nella decisione d' approvazione

14.6 Ammortamenti normali 3 668 700Importo che non figura in questa rubrica nella domanda iniziale

Inoltre non sono giustificati da questo tipo di azione

14.8 Vitto e alloggio 5 673 000

L' importo corrispondente all' alloggio non doveva essere preso in considerazione secondo la domanda

(*) Lingua originale: il francese.

(1) GU L 289, pag. 38.

(2) GU L 289, pag. 1.

(3) Allegato 4 del ricorso.

(4) Allegato 5 del ricorso.

(5) Allegato 12 del ricorso.

(6) Causa 18/57 (Racc. pag. 89, in particolare pag. 110).

(7) Ricorso, pag. 9 della traduzione francese.

(8) Controreplica, punto 15.

(9) Controricorso, punto 14.

(10) Sentenza 7 aprile 1987, SISMA, punto 8 della motivazione (causa 32/86, Racc. pag. 1645), che si richiama alla sentenza 28 marzo 1984, Bertoli (causa 8/83, Racc. pag. 1649), il corsivo è mio.

(11) Sentenza 25 ottobre 1984, Regia Università di Groningen, punto 38 della motivazione (causa 185/83, Racc. pag. 3623), il corsivo è mio.

(12) V. in questo senso nella dottrina: Le Tallec G., e Ehlermann C.D.,: La motivation des actes des Communautés européennes, RMC, 1966, pag. 179 e seguenti, specie pagg. 179-182; Hen C.,: La motivation des actes des institutions communautaires, CDE, 1977, n. 1, pag. 49 e seguenti, specie pagg. 74-78.

(13) Controreplica, punto 15.

(14) In particolare sentenza 16 dicembre 1987, Beiten, punto 13 della motivazione (causa 206/85, Racc. pag. 5301).

(15) Sentenza 7 febbraio 1990, Gemeente Amsterdam (causa C-213/87, pubblicazione sommaria, Racc. pag. I-221).

(16) Causa 185/83 (già ricordata alla nota 11).

(17) Punto 28 della motivazione, ripreso nelle massime della causa C-213/87, citata alla nota 15.

(18) Punto 3 delle presenti conclusioni.

(19) GU L 377, pag. 1.

(20) Art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83, già ricordato.

(21) Ibidem.

(22) Controricorso, punto 15.

(23) Controreplica, punto 12.

(24) Causa 310/81, punto 15 della motivazione (Racc. 1984, pag. 1341).

(25) Causa 185/83, punto 39 della motivazione (già ricordata alla nota 11).

(26) Sentenza 4 luglio 1963, Repubblica federale di Germania / Commissione (causa 24/62, Racc. pag. 131, specie pag. 140); causa C-213/87, punto 27 della motivazione (già ricordata alla nota 15).

(27) Rubrica 14.1 della domanda di saldo; allegato III del controricorso.

(28) Rubrica 15.1 della domanda di contributo; allegato II del controricorso.

(29) Causa 185/83, punto 38 della motivazione (già ricordata alla nota 11).

(30) Controricorso, punto 27.

(31) Punto n. 3 delle mie conclusioni.

(32) Punto 14.1 della domanda di saldo, allegato III del controricorso.

(33) Punto 29 del controricorso.

(34) Punto 15.1 della domanda iniziale, figurante nell' allegato II del controricorso.

(35) Replica, pag. 9 della traduzione francese.

(36) Punto 15.3 della domanda d' approvazione.

(37) Raffrontare con la lett. a) della rubrica 15.3 della domanda iniziale.

(38) Lett. f) e h) della rubrica 15.3 della domanda iniziale.

(39) Sei istruttori, occupati per cinque mesi di ventidue giorni.

(40) Punto 15.3 della domanda d' approvazione.

(41) Replica, pag. 11 della traduzione francese.

(42) Lett. e) della rubrica 15.3 della domanda iniziale.

(43) Per complessivi 2 912 955 ESC.

(44) Lett. j) della rubrica 15.3 della domanda iniziale.

(45) 5 668 369 (8 000 x 10 x 65), mentre le spese quotidiane richieste ammontavano a 8 000 ESC e l' occupazione di 10 aule si è protratta per 65 giorni.

(46) Lett. k) della rubrica 15.3 della domanda iniziale.

(47) 277 (partecipanti) x 8 (settimane) x 2 500 (ESC).

(48) N. 14.6 della domanda di saldo.

(49) N. 15.7 della domanda iniziale.

(50) N. 14.8 della domanda di saldo.

(51) N. 15.8 della domanda di approvazione.

(52) Punto 22 della controreplica, argomento sviluppato nella fase orale.

(53) Controreplica, punto 26.

(54) Sentenza 1º ottobre 1987, Regno Unito / Commissione, punto 23 della motivazione (causa 84/85, Racc. pag. 3765).

(55) Art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83, già ricordato.

(56) Punto 14.3 della domanda di saldo.

(57) Controricorso, punto 30.

(58) Controricorso, pag. 6 della traduzione francese.

(59) Controricorso, punto 32.

(60) Punto 14.2 della domanda di saldo, argomentazioni della Commissione nel punto 30 del controricorso.

(61) Replica "in diritto", punto 10.

(62) V. allegato 11 dell' atto introduttivo.

(63) Replica "in diritto", punto 12.

(64) V. art. 7.

(65) Secondo i termini usati nella controreplica, pag. 4 della traduzione francese.

(66) Allegato 3 del ricorso.

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