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Document 61989CC0249

    Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 13 novembre 1990.
    Trave Schiffahrts-Gesellschaft mbH & Co. KG contro Finanzamt Kiel-Nord.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania.
    Raccolta di capitali - Imposta sui conferimenti - Prestito senza interessi fornito da un socio.
    Causa C-249/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-00257

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:398

    61989C0249

    Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 13 novembre 1990. - TRAVE SCHIFFAHRTS-GESELLSCHAFT MBH & CO KG CONTRO FINANZAMT KIEL-NORD. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESFINANZHOF - GERMANIA. - RACCOLTA DI CAPITALI - IMPOSTA SUI CONFERIMENTI - CONCESSIONE DI UN PRESTITO SENZA INTERESSI DA PARTE DI UN SOCIO. - CAUSA C-249/89.

    raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-00257


    Conclusioni dell avvocato generale


    ++++

    Signor Presidente,

    Signori Giudici,

    1. La questione pregiudiziale sollevata dal Bundesfinanzhof vi invita, come nella causa C-15/89, ad interpretare il disposto di cui all' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (1) (in prosieguo: la "direttiva").

    2. I fatti sono molto semplici. La Trave-Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG (in prosieguo: la "Trave"), fondata il 27 giugno 1975, riceveva dai suoi soci prestiti per un ammontare complessivo di 131 milioni di DM. Per gli anni 1977-1983 questi prestiti venivano forniti senza interessi. Il Finanzamt di Kiel-Nord, con avviso di accertamento 7 dicembre 1984, sottoponeva la concessione di detti prestiti ad un' imposta sui conferimenti ammontante a 361 335 DM. La Trave impugnava questo tributo dinanzi ai competenti giudici tedeschi.

    3. Il Bundesfinanzhof, investito della controversia, vi ha sottoposto una questione pregiudiziale che mira, in sostanza, a che vi pronunciate sulla possibilità di sottoporre ad un' imposta sui conferimenti un prestito senza interessi fornito ad una società di capitali fortemente indebitata da uno dei suoi soci e, inoltre, sul sistema di calcolo di detta imposta.

    4. Ricordo, infatti, che ai sensi dell' art. 4, n. 2, lett. b), gli Stati membri possono sottoporre all' imposta sui conferimenti "l' aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante prestazioni effettuate da un socio che non implicano un aumento del capitale sociale, ma che trovano la loro contropartita in una modifica dei diritti sociali ovvero che possono aumentare il valore delle quote sociali".

    5. Secondo la vostra costante giurisprudenza,

    "i principi sui quali è basata l' imposta sui conferimenti armonizzata mirano a sottoporre ad imposta solo le operazioni che sono l' espressione giuridica di un conferimento di capitali e solo in quanto contribuiscono a rafforzare il potenziale economico della società" (2).

    6. Mi sembra che non si possa negare che la concessione di un prestito senza interessi da parte di un socio costituisca una prestazione che contribuisce al "rafforzamento del potenziale economico della società" in quanto fornisce ad essa un finanziamento di cui non deve sostenere il costo, il che, a seconda della situazione del mercato finanziario, può costituire un vantaggio assai considerevole. Tuttavia il Bundesfinanzhof si chiede se sia pertinente questa soluzione nel caso in cui la società, molto indebitata, abbia un patrimonio sociale negativo. Questo supremo organo giudiziario nell' ordinanza di rinvio ricorda che nella sua abituale giurisprudenza non fa una distinzione al riguardo (3). Secondo il giudice a quo, questa giurisprudenza è tuttavia criticata da una parte della dottrina tedesca, secondo la quale l' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva consente di tassare solo gli aumenti del patrimonio netto della società e non si applica se la prestazione di cui trattasi, tenuto conto del fatto che il passivo è ampiamente superiore all' attivo, non rende positivo il saldo.

    7. Questa dottrina non mi sembra che debba essere seguita. Come ho rilevato nelle conclusioni che ho presentato nella causa C-15/89, l' eliminazione, anche parziale, di un disavanzo mediante una prestazione, aumentando la capacità dell' impresa a tornare economicamente valida e riducendo gli ulteriori sforzi che occorrerebbero per raggiungere l' equilibrio finanziario, può aumentare il valore delle quote sociali, anche se il patrimonio sociale è ampiamente negativo e rimane tale dopo il compimento della prestazione.

    8. La tesi così formulata da una parte della dottrina tedesca si basa su una confusione tra il patrimonio netto e il patrimonio sociale. Come la Corte ha ricordato nella sua recente sentenza Siegen,

    "il patrimonio sociale comprende tutti i beni che i soci hanno posto in comune, ivi compresi i frutti di detti beni (...) la società che registra perdite subisce una diminuzione del patrimonio sociale" (4).

    9. Il patrimonio sociale, somma degli attivi della società, ridotto, se del caso, del suo passivo, costituisce quindi, in un certo senso, il valore della società, il quale può essere negativo. Esso non si confonde con il patrimonio netto, che costituisce l' ammontare netto degli attivi, il quale può essere ridotto a zero se l' ammontare del passivo supera quello dell' attivo.

    10. La concessione di un prestito senza interessi può quindi essere sottoposta alla riscossione di un' imposta sui conferimenti.

    11. Il Bundesfinanzhof si interroga tuttavia sul sistema di calcolo di detta imposizione. A tenore dell' art. 5, n. 1, lett. d), della direttiva, "nel caso dell' aumento del patrimonio sociale, di cui all' art. 4, paragrafo 2, lett. b)", l' imposta è liquidata "sul valore reale delle prestazioni effettuate, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di tali prestazioni". Nel caso particolare della concessione di un prestito senza interessi il valore della prestazione mi sembra consistere nel risparmio sugli interessi così ottenuto dalla società. Senza dubbio è bene tener conto del tasso di interesse vigente sul mercato dei finanziamenti per le imprese al momento della concessione del prestito, poiché esso determina la somma che la società beneficiaria avrebbe dovuto versare più tardi se avesse dovuto finanziarsi su detto mercato.

    12. Concludo pertanto suggerendovi di dichiarare:

    "1) L' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, autorizza gli Stati membri a sottoporre all' imposta sui conferimenti la concessione ad una società di capitali di prestiti senza interessi, forniti dai suoi soci, anche quando la concessione di detti prestiti non ha l' effetto di liquidare completamente il passivo della società.

    2) L' ammontare dell' imposta sui conferimenti deve essere calcolato, a norma dell' art. 5, n. 1, lett. d), della direttiva, in base all' importo del risparmio sugli interessi così ottenuto secondo il tasso del mercato vigente all' atto della concessione dei prestiti, previa deduzione, se del caso, degli oneri sostenuti dalla società a causa di detti prestiti".

    (*) Lingua originale: il francese.

    (1) GU L 249, pag. 25.

    (2) Sentenza 15 luglio 1982, Felicitas, punto 16 della motivazione (causa 270/81, Racc. pag. 2771); v. anche sentenza 2 febbraio 1988, Dansk Sparinvest, punti 13 e 14 della motivazione (causa 36/86, Racc. pag. 409).

    (3) Sentenze 12 aprile 1972, II 37/63, BFHE 106, 123, BStBl. II 1972, 714; 31 gennaio 1979 II R 46/77, BFHE 127, 227, BStBl. II 1979, 382; 11 luglio 1984 II R 87/82, BFHE 141, 569, BStBl. II 1984, 840.

    (4) Sentenza 28 marzo 1990, punto 12 della motivazione (causa C-38/88, Racc. pag. I-1447).

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