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Document 61989CC0105

Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 2 ottobre 1990.
Ibrahim Buhari Haji contro Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail di Bruxelles - Belgio.
Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Ambito di applicazione - Ex cittadino di uno Stato non fondatore - Liquidazione di una pensione di vecchiaia in uno Stato terzo.
Causa C-105/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-04211

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:335

61989C0105

Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 2 ottobre 1990. - IBRAHIM BUHARI HAJI CONTRO INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES - BELGIO. - PREVIDENZA SOCIALE - REGOLAMENTO N. 1408/71 - SFERA D'APPLICAZIONE - EX CITTADINO DI UNO STATO NON FONDATORE - LIQUIDAZIONE DI UNA PENSIONE DI VECCHIAIA IN UNO STATO TERZO. - CAUSA C-105/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04211


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

Signori Giudici,

1 . Le questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunal du travail di Bruxelles traggono origine dalla controversia sorta tra il sig . Ibrahim Buhari Haji e l' Institut national d' assurances sociale pour travailleurs indépendants ( in prosieguo : l' "Inasti ") in ordine all' accertamento del diritto del primo ad una pensione di vecchiaia di "lavoratore autonomo", a seguito della sua iscrizione obbligatoria ad un regime di previdenza sociale belga durante gli anni dal 1938 al 1960 .

2 . Nato in territorio nigeriano nel 1914, il sig . Buhari possedeva la cittadinanza britannica fino alla proclamazione d' indipendenza di tale territorio avvenuta nel 1960, tredici anni prima dell' adesione del Regno Unito alla CEE . Da allora, il sig . Buhari è cittadino nigeriano .

3 . Stabilitosi nel 1937 nel Congo belga, poi divenuto Zaire, egli esercitava in quel paese, nel quale del resto tuttora risiede pur essendo domiciliato in Nigeria, un' attività autonoma di commerciante fino al 1986 .

4 . In tale anno il sig . Buhari presentava all' Inasti una domanda di pensione di vecchiaia di "lavoratore autonomo" per l' attività lavorativa da lui esercitata nel Congo belga fino al 30 giugno 1960, alla vigilia della proclamazione d' indipendenza di quel territorio .

5 . La domanda veniva respinta dall' Inasti in quanto egli è cittadino nigeriano e risiede nello Zaire .

6 . Dalla decisione di rinvio risulta che non è più in discussione che il sig . Buhari abbia diritto a una pensione di vecchiaia per l' attività lavorativa da lui esercitata nell' ex Congo belga durante il periodo dal 1º gennaio 1938 al 30 giugno 1956 . Per quanto concerne il periodo dal 1º luglio 1956 al 30 giugno 1960, il Tribunal ha disposto la riapertura della trattazione, al fine di permettere al ricorrente di produrre le prove necessarie per il riconoscimento di detto periodo ai fini pensionistici .

7 . Quanto alla liquidazione effettiva della pensione, il giudice proponente precisa che in forza della normativa belga il sig . Buhari :

a ) potrebbe ricevere la sua pensione nello Zaire o in Nigeria se fosse cittadino belga o comunitario;

b ) con la sua cittadinanza attuale, potrebbe ricevere la sua pensione se risiedesse nel Regno del Belgio o in un altro Stato membro della Comunità .

8 . Su questo sfondo, il Tribunal du travail di Bruxelles vi ha sottoposto tre questioni pregiudiziali .

Osservazioni preliminari

9 . Da un' attenta lettura della decisione di rinvio risulta che le suddette questioni mirano unicamente a stabilire se il diritto comunitario consti di una norma in forza della quale l' Inasti sia tenuto a "liquidare", ossia a versare effettivamente, una pensione alla quale un ex lavoratore ha incontestabilmente diritto, malgrado il fatto che il potenziale titolare abbia la cittadinanza di un paese non membro della Comunità e risieda in un paese del genere . E' pertanto possibile che, dopo aver constatato che questo è in sostanza l' oggetto delle questioni sottopostevi, vi limitiate a pronunciarvi nei termini in prosieguo esposti .

10 . La disposizione pertinente in materia è l' art . 10, n . 1, primo comma, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( 1 ) ( in prosieguo : il "regolamento "). Tale disposizione recita :

"Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in danaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte, acquisti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l' istituzione debitrice ".

Dal testo medesimo della disposizione si evince che essa mira unicamente a garantire il versamento delle prestazioni maturate ai residenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dell' ente debitore e non anche a quelli residenti in un paese terzo .

11 . Quand' anche fosse cittadino di uno dei dodici Stati membri della Comunità, il sig . Buhari non potrebbe avvalersi di questa disposizione per obbligare l' Inasti a versargli la pensione in un conto aperto presso un istituto di credito situato nello Zaire o in Nigeria . A fortiori, essendo cittadino di un paese terzo, il sig . Buhari non può pretendere un trattamento di favore rispetto a quello riservato dalla normativa comunitaria ai cittadini comunitari residenti in uno di quei paesi . Pertanto non può ravvisarsi alcuna discriminazione .

12 . Alla luce di quanto sopra, è addirittura superfluo esaminare se il regolamento n . 1408/71d si applichi a un lavoratore che sia stato cittadino di un attuale Stato membro della Comunità, ma abbia perduto tale cittadinanza prima dell' adesione di tale Stato alla Comunità .

13 . Tuttavia, non vorrei spingermi sino a proporvi di seguire un simile modo di procedere . Da parte mia, non posso comunque esimermi dall' esaminare se sia eventualmente possibile applicare il complesso di norme comunitarie menzionate dal giudice a quo .

Quanto alla prima questione

14 . La prima questione verte sul problema di stabilire :

- "se la liquidazione, da parte di uno Stato membro, di una pensione di vecchiaia ( nella fattispecie : di lavoratore autonomo ) per un' attività lavorativa ( nella fattispecie : di colono ) svolta precedentemente 'in un territorio che abbia in passato intrattenuto relazioni particolari con detto Stato membro' ad una persona titolare in quello stesso periodo della cittadinanza di un secondo Stato ( nel frattempo divenuto ) membro, ed attualmente in possesso della cittadinanza di uno Stato terzo, anche se costituito da un altro territorio che anch' esso ha intrattenuto in passato relazioni particolari con questo secondo Stato ( nel frattempo divenuto ) membro, rientri o meno nella sfera di applicazione degli artt . 1-4, 10, n . 1, 1º comma, e 44-51 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, e, di conseguenza, nella sfera d' applicazione degli artt . 35-59 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 21 marzo 1972, n . 574, che stabilisce le modalità d' applicazione del suddetto regolamento ".

15 . Concordo con la Commissione sulla necessità di stabilire innanzitutto se la fattispecie come quella del sig . Buhari rientri nell' ambito di applicazione del regolamento n . 1408/71 .

1 . Sull' ambito di applicazione del regolamento

16 . Su tale punto deve anzitutto richiamarsi l' art . 2, n . 1, del regolamento, a tenore del quale :

"Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri (...)".

17 . Come la Corte ha posto in evidenza nella sentenza Belbouab ( 2 ) la suddetta disposizione richiede, per la sua applicazione, il ricorrere di due presupposti, ossia :

- che un lavoratore sia o sia stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri;

- che detto lavoratore sia cittadino di uno degli Stati membri .

a ) La nozione di "legislazione di uno Stato membro"

18 . Risulta dalla decisione di rinvio che al sig . Buhari spetta una pensione di vecchiaia belga di lavoratore autonomo, in particolare, in forza del regio decreto 10 novembre 1967, n . 72, relativo alle pensioni di vecchiaia e superstiti dei lavoratori autonomi .

19 . Condivido il parere della Commissione, secondo cui "non v' è dubbio che questa legge nazionale risponde alla nozione di 'legislazione' di cui all' art . 1, lett . j ), del regolamento n . 1408/71, che indica cioè le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all' art . 4, nn . 1 e 2 . L' art . 4, riguardante l' ambito di applicazione ratione materiae del regolamento, menziona espressamente, nelle lettere c ) e d ), i settori previdenziali a cui si riferisce la normativa belga in questione ". La normativa "de qua" del resto non è citata neppure tra i regimi speciali esclusi di cui all' allegato II, in quanto sotto la rubrica "Belgio" dello stesso allegato figura la menzione "senza oggetto "".

20 . Né può infine obiettarsi, come varie volte è avvenuto in passato dinanzi alla Corte, che una normativa riguardante esclusivamente periodi di attività effettuati al di fuori del territorio europeo degli Stati membri non può considerarsi "legislazione di uno Stato membro" ai sensi dell' art . 2 .

21 . Nella sentenza 31 marzo 1977, Bozzone ( causa 87/76, Racc . pag . 687 ), relativa a periodi di assicurazione maturati da un lavoratore cittadino italiano nell' ex Congo belga, avete invero dichiarato che l' art . 10 del regolamento, e quindi lo stesso regolamento n . 1408/71,

"si applica nel caso di un beneficiario di prestazioni garantite dalla legislazione di uno Stato membro e relative ad un' attività subordinata svolta esclusivamente in un territorio che abbia in passato intrattenuto relazioni particolari con uno Stato membro (...)" ( punto 21 della motivazione ).

22 . Nella sentenza 9 luglio 1987 Laborero e Sabato ( cause riunite 82/86 e 103/86, Racc . pag . 3401 ), anch' essa relativa a periodi di assicurazione maturati nel Congo belga e nello Zaire da cittadini italiani, avete affermato che :

"(...) per determinare la portata del termine 'legislazione' è opportuno, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 23 ottobre 1986, Van Roosmalen ( causa 300/84, Racc . 1986, pag . 3097 ), attribuire importanza essenziale nongià al criterio del luogo in cui l' attività professionale è stata svolta, ma a quello costituito dal rapporto che vincola il lavoratore, quale che sia il luogo in cui egli ha esercitato o esercita la propria attività professionale, ad un regime previdenziale di uno Stato membro, nell' ambito del quale egli ha maturato periodi assicurativi .

Poiché il criterio determinante è il rapporto fra l' assicurato ed un regime previdenziale di uno Stato membro, è irrilevante che i periodi assicurativi nell' ambito di questo regime siano stati maturati in Stati terzi" ( punti 24 e 25 della motivazione ).

E' giocoforza trarne quindi la conclusione che il sig . Buhari è stato soggetto alla legislazione di uno Stato membro .

b ) La qualità di "cittadino di uno degli Stati membri"

23 . In secondo luogo, l' art . 2, n . 1, riguarda i lavoratori che "sono cittadini di uno degli Stati membri ". Un' interpretazione letterale di tale espressione potrebbe indurre a ritenere che tale status debba in ogni caso sussistere al momento in cui l' interessato rivendichi diritti sulla base del regolamento n . 1408/71 . Orbene, il sig . Buhari attualmente è cittadino di un paese terzo, la Nigeria .

24 . Senonché la Corte nel dispositivo della sentenza 12 ottobre 1978, Belbouab ( causa 10/78, Racc . pag . 1915 ) ha dichiarato che

"il combinato disposto degli artt . 2, n . 1, e 94, n . 2, del regolamento n . 1408/71 va interpretato nel senso che esso garantisce la presa in considerazione di tutti i periodi di assicurazione, di lavoro o di residnza maturati in forza del diritto di uno Stato membro anteriormente all' entrata in vigore del suddetto regolamento, ai fini della determinazione dei diritti acquisiti in conformità alle disposizioni di questo, purché il lavoratore migrante fosse cittadino di uno Stato membro in cui ha maturato detti periodi" ( 3 ).

25 . Ancorché l' art . 94 riguardi i soli lavoratori subordinati, un' analoga disposizione del regolamento n . 1408/71 disciplina però la situazione dei lavoratori autonomi, ossia l' art . 95, n . 2, il cui testo attuale, in vigore dal 1º gennaio 1986, è del seguente tenore :

"Per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento, è preso in considerazione ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodi di occupazione, di attività autonoma o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1º luglio 1982" ( 4 ).

26 . Dall' insieme dei suddetti elementi la Commissione conclude, nelle sue osservazioni scritte, che "si può pertanto ritenere che l' interessato, poiché era cittadino britannico al momento in cui ha maturato i periodi anzidetti, rientri nell' ambito di applicazione dei regolamenti ". In udienza, tuttavia, la Commissione si è mostrata assai esitante su tale punto .

27 . Da parte mia, pur essendo convinto dal fatto che sarebbe iniquo privare il sig . Buhari della sua pensione, non ritengo che egli fosse un lavoratore migrante cittadino di uno degli Stati emmbri al momento in cui ha maturato i periodi di assicurazione di cui trattasi . La sua situazione non può, a mio parere, essere assimilata a quella del sig . Belbouab .

28 . Ricorderò in sintesi gli antefatti della sentenza Belbouab, confrontandolo con quelli della controversia in esame . Il sig . Belbouab è nato nel 1924 in Algeria, a quel tempo territorio francese . Dopo aver lavorato come minatore di galleria nelle miniere francesi dal 29 marzo 1947 al 17 novembre 1950, poi dal 6 giugno 1951 al 4 ottobre 1960, egli si trasferiva, in quello stesso anno, nella Repubblica federale di Germania, onde evitare eventuali difficoltà di natura politica . Quivi egli lavorava dal 26 maggio 1961 come minatore di galleria . Nel 1974, egli richeideva la pensione riconosciuta dalla normativa tedesca ai minatori che abbiano compiuto i cinquant' anni . Fino alla proclamazione d' indipendenza dell' Algeria, avvenuta il 1º luglio 1962, il sig . Belbouqb era cittadino francese . Dunque egli era in possesso della cittadinanza di uno Stato membro posteriormente all' entrata di quest' ultimo nella Comunità - coincidente, nel caso della Francia, con la creazione della stessa Comunità - nonché dopo la sua immigrazione in Germania .

29 . Il sig . Buhari perdeva invece la cittadinanza britannica nel 1960, vale a dire tredici anni prima dell' adesione del Regno Unito alla Comunità .

30 . Ne consegue, a mio parere, che il principio di certezza del diritto, su cui la Corte ha precipuamente motivato la decisione della causa Belbouab, osta al riconoscimento al sig . Buhari della qualità di "cittadino di uno degli Stati membri ". Nella sentenza Belbouab, infatti, la Corte ha affermato che la seconda condizione posta dall' art . 2, n . 1, interpreta

"in ossequio al principio della certezza del diritto, il quale esige, fra l' altro, che qualsiasi situazione di fatto venga di regola, e purché non sia espressamente disposto il contrario, valutata alla luce delle norme giuridiche vigenti al momento in cui essa si è prodotta ".

Orbene, in nessun momento, durante il periodo in cui il sig . Buhari era attivo e versava contributi in forza della normativa belga, il Regno Unito è stato membro della Comunità, con la conseguenza che l' interessato non era cittadino di uno degli Sati membri, ma cittadino di uno Stato terzo .

31 . Il secondo rilievo da farsi è il seguente . La sentenza Belbouab è stata pronunciata nel particolare contesto del problema del cumulo dei periodi di assicurazione maturati in due diversi Stati membri . In tale contesto, era logico prendere in considerazione la cittadinanza in cui l' interessato era in possesso durante il periodo in cui aveva maturato periodi assicurativi in Francia . In quel periodo il sig . Belbouab era cittadino francese, quindi comunitario, la cui situazione era già disciplinata dal diritto comunitario . Quanto ai periodi maturati anteriormente all' entrata in vigore del regolamento n . 1408/71 e segnatamente quelli anteriori all' istituzione della CEE, egli poteva avvalersi dell' art . 94 di quest' ultimo regolamento .

32 . Per contro, il sig . Buhari è stato soggetto, a quanto risulta, alla normativa di un unico Stato membro, il Belgio . Il suo trasferimento dalla Nigeria al Congo belga non ha avuto, nella fattispecie, alcuna incidenza pratica sull' ampiezza dei suoi diritti pensionistici . Il regolamento n . 1408/71 ha iniziato ad aver rilevanza per il sig . Buhari solo a partire dal momento in cui si è posto il problema delll' "esportazione" della sua pensione dal Belgio allo Zaire .

33 . In un caso come quello in esame, pertanto, a nulla giova, a sostegno di un' interpretazione estensiva della nozione di "cittadino di uno degli Stati membri", la circostanza che

"le disposizioni del regolamento n . 1408/71, adottato per l' attuazione dell' art . 51 del Trattato, devono essere interpretate alla luce dello scopo di detto articolo, che consiste nel contribuire all' istituzione della libertà di circolazione più completa possibile dei lavoratori migranti"

o che

"lo scopo degli artt . 48-51 non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell' esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero perdere vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro" ( 5 ).

Nella fattispecie non può realmente configurarsi un caso di libera circolazione dei lavoratori . Non è in forza del Trattato che il sig . Buhari ha potuto trasferirsi dalla Nigeria al Congo belga . Per giunta, né prima del 1960, quando era cittadino britannico, né successivamente, quando è divenuto cittadino nigeriano, egli aveva fruito del diritto di stabilirsi nel territorio della Comunità ( la convenzione di Lomé non lo prevede ).

34 . In definitiva, mi sembra che la situazione del sig . Buhari non sia per nulla paragonabile a quella di un cittadino britannico che abbia maturato periodi di assicurazione nel Congo belga nello stesso periodo del sig . Buhari e che abbia sempre conservato la propria cittadinanza . Questi sarebbe infatti divenuto dal 1973 cittadino comunitario, come lo sono divenuti nel 1958 i cittadini degli Stati membri fondatori, fra cui il sig . Belbouab . Egli avrebbe infatti potuto avvalersi delle disposizioni transitorie di cui agli artt . 94 o 95 del regolamento, in forza delle quali sarebbe stata possibile la presa in considerazione di periodi di assicurazione maturati anteriormente all' adesione ai fini del cumulo dei periodi maturati nel Congo belga con quelli maturati successivamente nel Regno Unito o in altro Stato membro .

35 . Il sig . Buhari, invece, non è passato dallo status di cittadino britannico a quello di "cittadino britannico/comunitario ". Se fosse successivamente emigrato per lavorare nel Regno Unito o nel Belgio egli non avrebbe potuto fruire, stante la sua cittadinanza nigeriana, di tale cumulo di periodi in forza delle norme comunitarie .

36 . Affinché i diritti maturati dalle persone che si trovano nella situazione del sig . Buhari potessero trovare tutela nell' ordinamento comunitario, sarebbe stata necessaria una speciale disposizione in loro favore nell' Atto di adesione del Regno Unito .

37 . Non ricorrendo, per quanto a mia conoscenza, il suddetto presupposto, la situazione di queste persone non rientra quindi nell' ambito di applicazione "ratione materiae" del regolamento n . 1408/71 . Di conseguenza è superfluo esaminare l' applicabilità degli altri articoli di tale regolamento menzionati dal giudice nazionale . Nondimeno, per il caso in cui non condividiate tale mia interpretazione dell' art . 2, n . 1, prenderò in esame anche tali altri articoli .

38 . Tuttavia, le considerazioni da farsi in ordine all' art . 3 trovano più agevole collocazione nell' ambito della seconda questione, vertente per l' appunto sul principio di parità di trattamento . Quanto all' art . 10, sul quale ho già avuto modo di esprimermi nella parte iniziale delle presenti conclusioni, tornerò brevemente su di esso trattando dell' art . 51 del Trattato . In riferimento alla prima questione, resta ancora qualcosa da dire a proposito degli artt . 44-51 del regolamento n . 1408/71 nonché degli artt . 35-59 del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n . 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n . 1408/71 ( 6 ).

2 . Sull' applicabilità al caso di specie del capitolo 3 del regolamento n . 1408/71 e del corrispondente capitolo del regolamento n . 574/72

39 . Gli artt . 44-51 formano il capitolo 3 del regolamento, recante il titolo "Vecchiaia e morte ( pensioni )".

40 . Ai sensi dell' art . 44, n . 1,

"i diritti a prestazioni di un lavoratore subordinato o autonomo che è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri, o dei suoi superstiti, sono determinati in conformità delle disposizioni del presente capitolo ".

Sembra così evidente che gli artt . 44-51 di tale regolamento sono irrilevanti per la presente controversia, dal momento che il sig . Buhari è stato soggetto alla normativa di un unico Stato membro, vale a dire il Belgio .

41 . Altrettanto dicasi per gli artt . 35-59 del regolamento n . 574/72, con cui vengono stabilite le modalità di applicazione delle testé richiamate disposizioni del regolamento n . 1408/71 .

42 . Alla luce dei rilievi sopra svolti, vi propongo di dare alla prima questione la seguente soluzione :

"La situazione di un titolare di prestazioni previdenziali garantite dalla normativa di uno Stato membro e connesse ad un' attività lavorativa autonoma esercitata in un territorio che abbia intrattenuto in passato relazioni particolari con uno Stato membro non rientra nell' ambito di applicazione dei regolamenti nn . 1408/71 e 574/72 ove, durante tale periodo, il titolare stesso fosse cittadino di uno Stato non ancora membro della Comunità ".

Quanto alla seconda questione

43 . Con la seconda questione sottopostavi, il Tribunal du travail di Bruxelles chiede :

"se il rifiuto, da parte di uno Stato membro, di liquidare una prestazione previdenziale ( nella fattispecie : una pensione di vecchiaia di lavoratore autonomo per una precedente attività lavorativa di colono nel territorio della sua ex colonia ) ad una persona che risiede 'in un territorio che abbia in passato intrattenuto relazioni particolari con detto Stato membro' ed è domiciliata in un altro territorio - che anch' esso ha intrattenuto in passato relazioni particolari con un secondo Stato ( divenuto nel frattempo ) membro - che attualmente è divenuto uno Stato terzo e di cui detta persona possiede ora la cittadinanza, rifiuto opposto per il solo motivo della cittadinanza e della residenza attuali della suddetta persona, costituisca o meno una 'discriminazione effettuata in base alla nazionalità' ai sensi degli artt . 7, primo comma, immutato, 48, nn . 2 e 3, lett . c ) e d ), e 50, lett . b ) del Trattato, indipendentemente dal fatto che la discriminazione sia diretta o indiretta o sia inoltre basata sulla cittadinanza in base a criteri formalmente neutri, ma che portano, di fatto, allo stesso risultato, vale a dire : svantaggiare chi non sia cittadino mediante un ostacolo sproporzionato ".

44 . Il giudice nazionale intende dunque stabilire, in sostanza, se il rifiuto di liquidare la pensione alla quale abbia diritto, in forza della normativa di uno Stato membro, una persona avente la cittadinanza di uno Stato terzo e residente in un altro Stato terzo, integri o meno gli estremi di una discriminazione vietata dal Trattato CEE .

45 . Occorre premettere che il divieto di qualsiasi discriminazione effettuata in base alla cittadinanza, sancito dall' art . 7 del Trattato, è inteso a proteggere unicamente le persone aventi cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità o non i cittadini di paesi terzi .

46 . D' altronde, come la Corte ha già avuto modo di rilevare nella sentenza 28 giugno 1978, Kenny ( causa 1/78, Racc . pag . 1489 ),

"nella sfera d' applicazione del regolamento n . 1408/71, l' art . 7, n . 1, del Trattato (...), ( è stato ) attuato dall' art . 48 del Trattato e dall' art . 3, n . 1, di detto regolamento (...)" ( punto 12 della motivazione, Racc . pag . 1497 ).

47 . L' art . 48 dispone che :

"1 ) La libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità è assicurata al più tardi al termine del periodo transitorio .

2 ) Essa implica l' abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri (...)".

48 . Il suddetto articolo si prefigge quindi soltanto lo scopo di garantire la libera circolazione all' interno della Comunità . Nel caso di specie, un problema del genere non si è posto né si pone . Il sig . Buhari, del rego, non è mai stato, né è attualmente, lavoratore subordinato, unica categoria di lavoratori interessata dall' art . 48 .

49 . Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, come i commercianti ( attività esercitata dal sig . Buhari ), il principio di parità di trattamento di cui all' art . 7 viene attuato dall' art . 52 del Trattato, ai sensi del quale :

"(...) le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio ".

50 . Orbene, il sig . Buhari non ha mai voluto in passato, né vuole attualmente, stabilirsi come lavoratore autonomo nel territorio di uno Stato membro, cosicché è persino superfluo chiamare in causa la condizione della cittadinanza prevista dal suddetto articolo .

51 . Infine, l' art . 3 del regolamento n . 1408/71 così recita :

"Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento ".

Ora, il sig . Haji Ibrahim Buhari non risiede attualmente nel territorio di uno Stato membro, per cui questa disposizione non può applicarsi al suo caso .

52 . Il giudice nazionale menziona inoltre il n . 3, lett . c ) e d ), dell' art . 48 . Tali disposizioni non possono riguardare il caso del sig . Buhari, poiché egli non è mai stato lavoratore subordinato . Per giunta, il diritto di rimanere [lett . d )] è attribuito unicamente alle persone che in precedenza siano stati legalmente residenti in uno Stato membro . D' altro canto, per quanto riguarda il diritto di prendere dimora in uno degli Stati membri [lett . c )], il rappresentante del sig . Buhari ha precisato in udienza che l' attore nella causa principale non stabilirebbe la propria residenza nel territorio della Comunità, neppure se ne avesse diritto, in quanto non potrebbe abituarsi alle condizioni di vita in Europa .

53 . Il giudice belga menziona infine l' art . 50, lett . b ), del Trattato . Trattasi di un evidente errore materiale, in quanto l' art . 50 contiene un' unica frase, relativa agli scambi di giovani lavoratori .

54 . Invece l' art . 51, lett . b ), prevede che il Consiglio attui un sistema che consenta di assicurare

"Il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri ".

Il Consiglio ha adempiuto tale compito, includendo nel regolamento n . 1408/71 l' art . 10, n . 1 . La Commissione aveva proposto al Consiglio di prevedere altresì l' obbligo di sopprimere la condizione della residenza per gli aventi diritto residenti in paesi terzi . Il Consiglio non ha accolto tale proposta e si è limitato a stabilire che le prestazioni maturate in forza di regimi previdenziali diversi

"non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l' istituzione debitrice ".

55 . Così operando, il Consiglio non ha certo violato l' art . 51, lett . b ), del Trattato, imponendogli tale ultima disposizione il solo obbligo di garantire il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nel territorio degli Stati membri .

56 . Conseguentemente, la soluzione che vi propongo per la seconda questione è la seguente :

"Qualora il titolare della prestazione non risieda nel territorio di uno degli Stati membri, non trovano applicazione né il principio di parità di trattamento sancito dagli artt . 7, primo comma, 48 e 52 del Trattato e ribadito dall' art . 3, n . 1, del regolamento n . 1408/71, né la soppressione delle clausole di residenza prescritta dall' art . 51, lett . b ), del Trattato e dall' art . 10, n . 2, primo comma, del regolamento n . 1408/71 ".

Quanto alla terza questione

57 . Con la terza questione, il giudice proponente chiede

se la 'ratio' delle norme comunitarie sopra menzionate sia compatibile o meno con la disciplina nazionale belga, attualmente vigente, dell' art . 144, 2º, del regio decreto 22 dicembre 1967 ( recante disciplina generale delle pensioni di vecchiaia e superstiti dei lavoratori autonomi ), come modificato dagli artt . 24 del regio decreto 17 luglio 1972 e 64, 1º, del regio decreto 24 settembre 1984, o con l' interpretazione restrittiva datane dal convenuto ".

58 . Su tale questione, è opportuno fare due considerazioni preliminari . Il Tribunal du travail ha senza dubbio inteso chiedere se la normativa belga da esso menzionata sia compatibile con il diritto comunitario, non l' inverso, stante la preminenza del diritto comunitario su quello nazionale .

59 . In secondo luogo, si deve ricordare che nell' ambito di un procedimento pregiudiziale ai sensi dell' art . 177, la Cortre non è competente a pronunciarsi sulla compatibilità di una norma giuridica interna con il diritto comunitario . Nondimeno la Corte può, dinanzi a un' inesatta formulazione della questione pregiudiziale, identificare la questione di diritto comunitario in termini che le consentano di pronunciarsi ( 7 ), al fine di

"fornire al giudice nazionale gli elementi che gli consentiranno di definire la controversia ad esso sottoposta" ( 8 ).

60 . Nel caso di specie, il giudice nazionale mira a stabilire se le norme comunitarie siano da interpretare nel senso che consentono ad uno Stato membro di prevedere nella propria normativa che una pensione di vecchia di lavoratore autonomo possa essere "versata all' estero" soltanto agli aventi diritto

"che risiedano nel territorio di un paese nel quale, conformemente ad un accordo di reciprocità, potrebbe essere loro versata una pensione di lavoratore subordinato ".

61 . Condivido il punto di vista della Commissione secondo cui l' espressione "all' estero", purché non riferentesi agli altri Stati membri della Comunità, ma limitata ai paesi terzi, non rende incompatibile con il diritto comunitario una disposizione di questo tipo .

62 . Discende, infatti, da quanto si è sopra rilevato che il diritto comunitario, allo stato attuale, non obbliga gli Stati membri a versare prestazioni previdenziali a persone residenti in un paese terzo .

63 . Ne consegue che la soluzione della terza questione deve, a mio parere, essere la seguente :

"Allo stato attuale, il diritto comunitario non osta ad una normativa nazionale che non consenta la liquidazione di una pensione di vecchiaia di una persona residente in un paese terzo ".

64 . Si potrebbe anche osservare tuttavia, che la soluzione della terza questione è già insita nella soluzione proposta per quanto riguarda la seconda .

65 . Dopo aver così - purtroppo - dovuto finire per constatare che il diritto comunitario non offre alcun rimedio al sig . Buhari, vorrei tuttavia esprimere con fermezza la convinzione che il rifiuto di liquidare la pensione da lui maturata sarebbe profondamente in contrasto con le esigenze di equità . Al pari della Commissione, vorrei sottolineare che non v' è norma di diritto comunitario che impedisca al Tribunal du travail d' interpretare estensivamente le norme nazionali, in particolare alla luce delle regole di diritto internazionale menzionate nella decisione di rinvio ovvero applicando il principio del legittimo affidamento . Il sig . Buhari poteva infatti legittimamente attendersi che i contributi versati gli avrebbero consentito di ottenere una pensione, altrimenti avrebbe, ove possibile, stipulato un' assicurazione privata di vecchiaia .

66 . Del resto è sconcertante constatare come nella citata causa Bozzone l' ente belga di previdenza sociale d' oltremare intendeva rifiutare a quest' ultimo il versamento della sua pensione in Italia, mentre sarebbe stato disposto a versagliela se l' interessato avesse continuato a risiedere nello Zaire . Si trattava, certo, di un altro ente e di un' altra legge; per giunta l' interessato era cittadino di uno Stato membro . Tuttavia, mal si comprende per quale ragione tutte le persone che, a prescindere dalla cittadinanza, avevano lavorato e versato contributi nell' ex Congo belga non possano ottenere la liquidazione della loro pensione nello Zaire, come imporrebbero chiaramente i principi del rispetto dei diritti acquisiti e del legittimo affidamento .

Conclusione

67 . Le soluzioni che propongo di dare alle tre questioni sottoposte dal Tribunal du travail possono così riassumersi :

"1 ) La situazione di un titolare di prestazioni previdenziali garantite dalla normativa di uno Stato membro e connesse ad un' attività lavorativa autonoma esercitata in un territorio che abbia intrattenuto in passato relazioni particolari con uno Stato membro non rientra nell' ambito di applicazione dei regolamenti nn . 1408/71 e 574/72 ove, durante tale periodo, il titolare stesso fosse cittadino di uno Stato non ancora membro della Comunità .

2 ) Qualora il titolare della prestazione non risieda nel territorio di uno degli Stati membri, non trovano applicazione né il principio di parità di trattamento sancito dagli artt . 7, primo comma, 48 e 52 del Trattato e ribadito dall' art . 3, n . 1, del regolamento n . 1408/71, né la soppressione delle clausole di residenza prescritta dall' art . 51, lett . b ), del Trattato e dall' art . 10, n . 2, primo comma, del regolamento n . 1408/71 .

3 ) Allo stato attuale, il diritto comunitario non osta ad una normativa nazionale che non consenta la liquidazione di una pensione di vecchiaia di una persona residente in un paese terzo ".

(*) Lingua originale : il francese .

( 1 ) Tale regolamento è stato aggiornato con regolamento ( CEE ) n . 2001/83 ( GU L 230 del 22.8.1983, pag . 6 ) e da allora è stato più volte modificato, da ultimo con regolamento ( CEE ) del Consiglio 30 ottobre 1989, n . 3427 ( GU L 331 del 16.11.1989, pag . 1 ).

( 2 ) Sentenza 12 ottobre 1978 ( causa 10/78, Racc . pag . 915 ).

( 3 ) Il corsivo è mio .

( 4 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 11 maggio 1989, n . 1305, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità e il regolamento ( CEE ) n . 574/72 che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 ( GU L 131 del 13.5.1989, pag . 1 ).

( 5 ) V . in particolare la sentenza 14 settembre 1987, Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank/De Rijke ( causa 43/86, Racc . pag . 3611 ).

( 6 ) GU L 74 del 27.3.1972, pag . 1, versione codificata di cui al regolamento ( CEE ) del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001 ( GU L 230, pag . 86 ).

( 7 ) Sentenza 9 ottobre 1980, Carciati ( causa 823/79, Racc . pag . 2773 ).

( 8 ) Sentenza 23 novembre 1977, Enka/Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen ( causa 38/77, Racc . pag . 2203 ).

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