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Document 61989CC0005

    Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 8 maggio 1990.
    Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.
    Aiuti statali - Imprese che realizzano prodotti di alluminio semilavorati e finiti - Ripetizione.
    Causa C-5/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-03437

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:187

    61989C0005

    Conclusioni dell'avvocato generale Darmon dell'8 maggio 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. - AIUTI DI STATO - IMPRESA CHE FABBRICA PRODOTTI DI ALLUMINIO SEMILAVORATI E FINITI - RESTITUZIONE. - CAUSA C-5/89.

    raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03437
    edizione speciale svedese pagina 00499
    edizione speciale finlandese pagina 00521


    Conclusioni dell avvocato generale


    ++++

    Signor Presidente,

    Signori Giudici,

    1 . Il presente ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell' art . 93, n . 2, secondo comma, del Trattato CEE contro la Repubblica federale di Germania non sembra presentare alcun elemento innovativo rispetto alla precedente causa tra le stesse parti ( in prosieguo : "causa Alcan ") che ha dato luogo alla sentenza della Corte 2 febbraio 1989 ( 1 ).

    2 . Il 17 novembre 1987 la Commissione adottava una decisione ( 2 ) con cui si dichiarava l' illegittimità, per omessa notifica ed incompatibilità con il mercato comune, di una sovvenzione di due milioni di DM concessa nel 1985 dal Land Baden-Wuerttemberg alla società BUG-Alutechnik GmbH . Dopo l' emanazione di tale decisione, il governo tedesco - senza procedere all' impugnazione di quest' ultima - trasmetteva una nota alla Commissione in cui, contestando la decisione medesima, sosteneva in particolare che la sovvenzione sostituiva una garanzia di sette milioni di DM, ragion per cui il valore dell' aiuto doveva considerarsi, in realtà, negativo . Secondo detto governo, peraltro, la tutela del legittimo affidamento ostava alla ripetizione dell' aiuto .

    3 . Tale motivo è stato dedotto nell' ambito del presente procedimento, unitamente a quello fondato sul decorso del termine di decadenza di un anno previsto per la revoca degli atti amministrativi dall' art . 48, n . 4, della legge sulla procedura amministrativa del Land Baden-Wuerttemberg .

    4 . Sia detto, innanzitutto, che, anche se in base alla motivazione della citata sentenza 2 febbraio 1989 questa Corte sembra dover essere indotta a dichiarare, senza difficoltà, la sussistenza dell' inadempimento, mi sembra tuttavia auspicabile che questa Corte, esaminando i mezzi di difesa dedotti dalla Repubblica federale di Germania, colga l' occasione della presente causa per precisare le norme che presiedono alla ripetizione degli aiuti statali e sorreggere con una decisione giudiziaria gli sforzi posti in atto dalle autorità comunitarie per garantire l' efficacia delle norme del Trattato vigenti in materia .

    5 . Per quanto riguarda l' inadempimento stesso, lo Stato convenuto aveva già fatto valere, nella causa Alcan, la tutela del legittimo affidamento per opporsi al ricorso proposto dalla Commissione a seguito della mancata esecuzione di una decisione relativa ad un aiuto non notificato ed incompatibile con il mercato comune .

    6 . Orbene, anche se, conformemente a precedenti decisioni ( 3 ), la Corte ha individuato, come eccezione opponibile in tale materia ad un ricorso per inadempimento, solo quella relativa all' assoluta impossibilità d' esecuzione, essa ha tuttavia dichiarato che lo Stato convenuto si era

    "limitato a comunicare alla Commissione le difficoltà politiche e giuridiche causate dall' esecuzione della decisione senza compiere alcun passo presso l' impresa onde ripetere l' aiuto e senza proporre alla Commissione modalità di esecuzione della decisione che consentissero di sormontare le difficoltà di cui sopra" ( 4 ).

    7 . Codesta Corte aveva ricordato in precedenza che lo Stato membro che incontri difficoltà d' esecuzione impreviste ed imprevedibili può farle presenti alla Commissione proponendo idonee modifiche alla decisione e che, in tal caso, l' obbligo di leale collaborazione che informa, in particolare, l' art . 5 del Trattato, impone di collaborare in buona fede onde superare tali difficoltà osservando scrupolosamente le disposizioni del Trattato, in particolare quelle relative agli aiuti .

    8 . Conseguentemente la Corte ha affermato che,

    "stando così le cose, senza dover esaminare gli argomenti tratti dalla convenuta dall' applicazione delle norme di procedura nazionali alla ripetizione degli aiuti, è giocoforza constatare che il governo convenuto non può addurre l' impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione della Commissione" ( 5 ).

    9 . Appare pienamente possibile trasporre tale ragionamento al caso di specie in cui il governo tedesco sostiene di non aver potuto avviare alcuna azione presso l' impresa BUG-Alutechnik onde ripetere l' aiuto, né ha proposto alla Commissione modalità di applicazione della decisione dirette al superamento delle asserite difficoltà giuridiche di esecuzione . Pertanto, a mio parere, l' inadempimento sussiste in pieno .

    10 . Mi sembra, tuttavia, che, come precedentemente accennato, codesta Corte debba pronunciarsi chiaramente sui mezzi relativi al legittimo affidamento ed alle norme procedurali interne .

    11 . Il governo tedesco si basa su di un obiter dictum della vostra sentenza 2 febbraio 1989 ( 6 ) per affermare che la Corte avrebbe inteso rimettere alle autorità nazionali il compito di tener conto dell' "interesse della Comunità" a fronte del principio del legittimo affidamento che sia invocato dall' impresa beneficiaria ( 7 ). Esso sottolinea, inoltre ( 8 ), che in tale punto della motivazione questa Corte ha fatto espressamente richiamo alla sentenza Deutsche Milchkontor ( 9 ). Questa decisione, va ricordato, riconosce, a determinate condizioni, la compatibilità con il Trattato di una normativa nazionale che garantisca il rispetto del legittimo affidamento in una materia come quella della ripetizione di aiuti comunitari indebitamente versati .

    12 . Un argomento, in un certo senso "preliminare", della Commissione mi sembra debba essere subito respinto . La Commissione ( 10 ) ha osservato, infatti, che la sentenza Deutsche Milchkontor non riguarderebbe la normativa sugli aiuti statali e che la disposizione comunitaria pertinente nel caso di specie ( 11 ) conteneva un rinvio espresso al diritto nazionale in materia di ripetizione di aiuti comunitari indebitamente versati . Non posso aderire a tale tesi . Non sembra, infatti, che la diversa natura degli aiuti, comunitari o nazionali, debba condurre all' applicazione di regole distinte quanto alla ripetizione dell' indebito; la giurisprudenza della Corte non fa, d' altronde, distinzioni su questo punto ( 12 ). La citata sentenza della Corte 2 febbraio 1989, rinviando espressamente alla sentenza Deutsche Milchkontor, ha peraltro inteso indicare, a quanto pare, che deve tenersi conto del principio del legittimo affidamento, principio accolto nell' ordinamento giuridico comunitario in relazione alle azioni di ripetizione di aiuti statali .

    13 . Pertanto, anche se, a mio avviso, non è contestabile che il legittimo affidamento debba poter esser preso in considerazione, la difficoltà principale mi sembra tuttavia risiedere, da un lato, nella determinazione dell' autorità cui spetta ponderare tale affidamento con l' interesse della Comunità e, dall' altro, nei presupposti stessi che consentono all' impresa beneficiaria di invocare vittoriosamente tale principio .

    14 . Sul primo punto il governo tedesco sostiene che, trattandosi di una norma di diritto nazionale, la sua interpretazione ed applicazione competerebbero unicamente all' autorità nazionale ( 13 ). Ne consegue, a suo parere, che la decisione emanata dalla Commissione ai sensi dell' art . 93, n . 2, del Trattato non può essere vincolante .

    15 . Tale tesi non può essere accolta . Nella sentenza Deutsche Milchkontor, dopo aver ricordato che

    "i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto rientrano nell' ordinamento giuridico comunitario",

    è stato affermato che

    "non si può quindi considerare contrario a questo stesso ordinamento giuridico il fatto che una legislazione nazionale garantisca la tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto in un settore come quello della ripetizione d' aiuti comunitari indebitamente versati" ( 14 ).

    16 . Così, il legittimo affidamento riconosciuto da un ordinamento nazionale può essere invocato solamente ove risulti conforme ad un principio accolto nell' ordinamento giuridico comunitario subordinatamente, secondo la sentenza medesima, al rispetto dell' interesse della Comunità ( 15 ) e della necessità di salvaguardare la portata e l' efficacia del diritto comunitario ( 16 ).

    17 . Mi sembra, tuttavia, che, salvo privare di ogni pratica efficacia l' art . 93, n . 2, del Trattato, a parte circostanze eccezionali non risultanti nel caso di specie, considerato che la decisione della Commissione non è stata contestata, solamente l' impresa beneficiaria dell' aiuto incompatibile può eventualmente invocare il principio del legittimo affidamento per opporsi all' azione di ripetizione intentata dallo Stato interessato . Spetterà in tal caso al giudice nazionale adito valutare la fondatezza di tale difesa in considerazione dei principi fissati da questa Corte nella sentenza Deutsche Milchkontor e proponendo, se necessario, una domanda di pronuncia pregiudiziale . Non può, invece, ammettersi, in linea di principio, che lo Stato membro destinatario della decisione della Commissione, dopo essersi astenuto dall' impugnarla, possa autonomamente rifiutarsi di darvi esecuzione invocando le norme del proprio ordinamento interno . Ciò significherebbe, infatti, compromettere gravemente l' efficacia vincolante delle decisioni emanate dalla Commissione in base all' art . 93, n . 2, riducendo quindi considerevolmente l' efficacia del regime comunitario degli aiuti ( 17 ).

    18 . La mia analisi appare, d' altronde, confortata dalla giurisprudenza della Corte in materia di aiuti ( 18 ) che, come ricordato, ammette come mezzo di difesa deducibile avverso il ricorso per inadempimento solo quello relativo all' impossibilità assoluta di dare corretta esecuzione alla decisione .

    19 . Il secondo punto richiede osservazioni più estese . Nelle conclusioni relative alla causa Alcan ( 19 ) ho ritenuto di poter desumere dallo spirito della giurisprudenza della Corte in materia di affidamento legittimo l' obbligo per ogni impresa che benefici di un aiuto statale di accertarsi se quest' ultimo sia stato previamente comunicato alla Commissione . Tale tesi si ricollega agli sforzi compiuti dalla Commissione per assicurare il rispetto della legalità comunitaria in materia di aiuti statali, di cui è testimonianza la comunicazione della medesima del 1983 ( 20 ) che, in particolare, informa "i beneficiari potenziali di aiuti di Stato del carattere precario degli aiuti che saranno concessi loro illegalmente : ogni beneficiario di un aiuto versato illegalmente, vale a dire senza che la Commissione abbia preso una decisione definitiva sulla sua ammissibilità, potrà essere costretto a restituire le somme ricevute ". Tale carattere precario della concessione di un aiuto non notificato è stato, d' altronde, riconosciuto dalla Corte nelle due recenti sentenze 14 febbraio ( 21 ) e 21 marzo ( 22 ) 1990, in cui è stato affermato che

    "la Commissione, qualora accerti che un aiuto è stato istituito o modificato senza previa notifica, ha il potere, dopo aver posto lo Stato membro interessato in condizione di esprimersi al riguardo, di ingiungere a detto Stato, con decisione provvisoria in attesa degli esiti della valutazione dell' aiuto, di sospenderne immediatamente l' erogazione" ( 23 ).

    20 . Certamente, può essere lamentata la mancanza di qualsiasi forma di pubblicità delle notifiche degli aiuti concessi dagli Stati e delle eventuali decisioni della Commissione di non avviare il procedimento previsto dall' art . 93, n . 2, del Trattato CEE ( 24 ) . Mi sembra, tuttavia, che le imprese beneficiarie di aiuti debbano essere in grado di accertarsi, sia presso l' amministrazione nazionale, sia presso la Commissione, dell' effettuazione della notifica .

    21 . Mi sia consentito ricordare, in proposito, le cifre indicate dalla Commissione in occasione della trattazione orale in ordine alla crescita del volume complessivo degli aiuti non notificati dagli Stati membri e di cui la Commissione ha chiesto la ripetizione : 5 milioni di ECU nel 1985, 11 milioni nel 1986 e 747 milioni nel 1987 ( 25 ). Tale crescita esponenziale consente di misurare l' importanza sotto il profilo giurisprudenziale della presente causa . E' giunto quindi il momento, per la Corte, di ricordare, in qualche modo, le "regole del gioco" per quanto attiene agli aiuti statali . Anche se aderisco senza riserve al principio del legittimo affidamento, mi sembra però necessario riaffermare solennemente che tale principio deve conciliarsi con il regime comunitario di vigilanza sugli aiuti statali, indicando precise modalità per la sua attuazione .

    22 . Va ricordato, innanzitutto, che l' impresa beneficiaria di un aiuto, in quanto soggetto direttamente ed individualmente interessato, ha già la possibilità di proporre un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione che ordini la ripetizione dell' aiuto ( 26 ). La Corte, ove venisse investita di tale ricorso, metterebbe senz' altro a confronto tale decisione con gli imperativi del rispetto dei diritti fondamentali - in quanto parti integranti, secondo una costante giurisprudenza ( 27 ), dell' ordinamento giuridico comunitario - e, in particolare, con l' obbligo di tutelare il legittimo affidamento, così come la Corte ha potuto fare nella sentenza Deufil ( 28 ).

    23 . Peraltro, conformemente all' orientamento affermato da questa Corte nella causa Boussac ( 29 ), se, da un lato, l' impresa beneficiaria di un aiuto non notificato può essere obbligata alla sua restituzione dallo Stato interessato, dall' altro, essa avrà la certezza che la Commissione esaminerà nel merito la compatibilità di tale aiuto con il mercato comune ai sensi dell' art . 92, n . 2, del Trattato .

    24 . Non mi sembra, pertanto, esagerato presumere che, salvo prova contraria, l' impresa che non si sia accertata se l' aiuto sia stato notificato non possa invocare il legittimo affidamento .

    25 . Infatti, gli operatori economici che ricevono aiuti statali sono professionisti soggetti ad un obbligo di diligenza, come d' altronde espressamente previsto dall' art . 48 della legge tedesca de qua ( 30 ); l' obbligo loro imposto di accertarsi della previa notifica alla Commissione dell' aiuto loro concesso non mi appare né eccessivo, né particolarmente difficile da rispettare .

    26 . Al tempo stesso deve essere, tuttavia, tutelato sia lo stesso principio del legittimo affidamento sia il potere discrezionale attribuito al riguardo al giudice nazionale e, conseguentemente, dev' essere fatta salva l' ipotesi in cui un' impresa, pur non essendosi accertata della notifica dell' aiuto, si trovi in una situazione tale, rispetto ai diritti fondamentali, che il beneficio del legittimo affidamento le debba essere ugualmente riconosciuto . In tal caso, il giudice nazionale deve poter procedere ad una valutazione concreta del comportamento dell' impresa beneficiaria dopo aver sottoposto, se necessario, una questione pregiudiziale a codesta Corte . Non si possono sottovalutare le incertezze in cui possono trovarsi alcune imprese, dinanzi a forme "atipiche" di aiuti, quanto all' obbligo o meno di notifica ( 31 ). Bisogna, però, contrapporre tale carattere concreto della valutazione che sarà effettuata dal giudice nazionale alla concezione astratta del legittimo affidamento espressa, nella fattispecie, dallo Stato convenuto per rifiutarsi di dare esecuzione alla decisione comunitaria con cui è stata ordinata la ripetizione dell' aiuto "de quo ". Il legittimo affidamento non può essere presunto, bensì deve essere provato .

    27 . Esporrò, altresì, alcune osservazioni in ordine al mezzo relativo al diritto amministrativo nazionale, a norma del quale un atto amministrativo non può essere revocato scaduto il termine di un anno dal momento in cui le autorità siano venute a conoscenza dei motivi che giustificano la revoca dell' atto ( 32 ).

    28 . Nel controricorso, il governo tedesco ha anzitutto rilevato che nella specie tale termine sarebbe scaduto, in ogni caso, al momento dell' emanazione della decisione da parte della Commissione, in quanto avrebbe iniziato a decorrere al momento della concessione dell' aiuto controverso da parte del Land Baden-Wuerttemberg, vale a dire nel 1985 ( 33 ). In sede di controreplica sono state poi proposte concezioni teoriche più complesse : il termine di cui trattasi iniziava a decorrere dal giorno in cui la Commissione fosse venuta a conoscenza dell' assegnazione dell' aiuto; l' autorità comunitaria potrebbe, nondimeno, presentare alla Corte un' istanza di provvedimenti urgenti qualora essa non fosse in grado di pronunciarsi in tale lasso di tempo ( 34 ).

    29 . Va ricordato che la giurisprudenza della Corte in materia di ripetizione dell' indebito, se rinvia alle norme del diritto processuale nazionale, lo fa a condizione che tali norme non discriminino le azioni fondate sul diritto comunitario rispetto a quelle basate sul diritto nazionale né rendano impossibile l' esercizio dei diritti attribuiti dall' ordinamento giuridico comunitario ( 35 ). La recente sentenza di questa Corte in data 21 marzo 1990 ( 36 ) costituisce applicazione di tale giurisprudenza al caso specifico degli aiuti statali, in quanto

    "in linea di principio, il recupero di un aiuto illegittimamente concesso deve avvenire nel rispetto delle pertinenti norme procedurali dell' ordinamento nazionale, a patto però che dette norme vengano applicate in modo da non rendere praticamente impossibile il recupero prescritto dal diritto comunitario" ( 37 ).

    30 . Orbene, se ci si attiene al controricorso, il governo tedesco fa valere il decorso di un termine il cui dies a quo coinciderebbe con il giorno in cui le autorità nazionali siano venute a conoscenza del motivo che giustifica la revoca dell' atto . Ammettere che, in tema di ripetizione di aiuti, uno Stato possa far valere un termine del genere significherebbe evidentemente compromettere ogni possibilità che tale azione sia resa efficace . Va sottolineato, inoltre, che in definitiva l' obbligo di notifica che determinerebbe il momento iniziale di decorrenza del termine incombe allo Stato stesso . La decisione della Commissione impone, secondo la giurisprudenza della Corte ( 38 ), un obbligo di risultato con la sola eccezione dell' ipotesi di impossibilità assoluta emersa a seguito della ricerca attiva di una soluzione nell' ambito di un dialogo tra la Commissione e lo Stato interessato . Tale decisione impone a quest' ultimo di operare la ripetizione dell' aiuto, utilizzando sì le procedure nazionali ma senza poter invocare le stesse per porsi in una situazione in cui la ripetizione sia, in ogni caso, impossibile .

    31 . Nella controreplica, il governo tedesco, come rilevato in precedenza, suggerisce di far decorrere il termine di un anno dal giorno in cui la Commissione sia venuta a conoscenza dell' aiuto . Osservo, al riguardo, che questa è un' interpretazione, senza dubbio azzardata, della norma nazionale di cui trattasi . L' art . 48 della legge sulla procedura amministrativa del Land Baden-Wuerttemberg si riferisce solamente alla conoscenza da parte dell' amministrazione nazionale, e non della Commissione, di circostanze che giustifichino la revoca dell' atto viziato . Orbene, atteso che, a partire dalla giurisprudenza della Corte nella causa Boussac, un aiuto non notificato non è solo per tale motivo illegittimo, mi sembra che l' emanazione da parte della Commissione di una decisione definitiva sull' incompatibilità dell' aiuto con il mercato comune costituisca il momento iniziale di decorrenza del termine di revoca dell' atto di concessione dell' aiuto indebitamente mantenuto . In altri termini, e senza volermi sostituire al giudice nazionale cui compete in via esclusiva l' interpretazione del diritto interno, mi sembra che l' applicazione di quest' ultimo alla ripetizione degli aiuti e, in particolare, l' art . 48 della legge sulla procedura amministrativa, debba condurre ad esigere che le autorità tedesche procedano alla revoca dell' atto entro il termine di un anno a decorrere dalla notifica della decisione presa in merito dalla Commissione .

    32 . Beninteso, qualora le autorità tedesche, per negligenza, non osservino tale termine, il giudice nazionale dovrà porsi la questione se, in base alla costante giurisprudenza della Corte recentemente ribadita nella citata sentenza 21 marzo 1990, debba escludersene l' applicazione, qualora tale termine venga applicato in modo "da rendere praticamente impossibile il recupero prescritto dal diritto comunitario" ( 39 ). Una tale conseguenza non pregiudicherebbe del resto la tutela del legittimo affidamento, in quanto le decisioni della Commissione vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e, pertanto, l' impresa beneficiaria saprebbe già, molto prima della scadenza del termine di un anno, che l' aiuto ricevuto è stato ritenuto incompatibile con il mercato comune .

    33 . Ma, come precedentemente osservato, anche se, a mio parere, la Corte deve approfittare della presente causa per precisare la fondatezza di tali mezzi, questi possono risultare pertinenti solo nell' ambito di un eventuale rinvio pregiudiziale . Allo stato, è sufficiente applicare i principi giurisprudenziali fissati nella sentenza Alcan .

    34 . In conclusione, propongo quindi a codesta Corte di dichiarare che la Repubblica federale tedesca, non conformandosi alla decisione della Commissione 17 novembre 1987, n . 88/174/CEE, concernente l' aiuto che il Land Baden-Wuerttemberg della Repubblica federale di Germania ha concesso alla BUG-Alutechnik GmbH, impresa che fabbrica prodotti di alluminio semilavorati e finiti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt . 93, n . 2, primo comma, e 189, quarto comma, del Trattato CEE con la condanna dello Stato convenuto alle spese .

    (*) Lingua originale : il francese .

    ( 1 ) Causa 94/87, Racc . 1989, pag . 175 .

    ( 2 ) Decisione n . 88/174/CEE concernente l' aiuto che il Land Baden-Wuerttemberg della Repubblica federale di Germania ha concesso alla BUG-Alutechnik GmbH, impresa che fabbrica prodotti di alluminio semilavorati e finiti ( GU L 79 del 24.3.1988, pag . 29 ).

    ( 3 ) Sentenza 15 gennaio 1986, Commissione / Belgio, ( causa 52/84, Racc . pag . 89 ).

    ( 4 ) Causa 94/87, citata, punto 10 della motivazione .

    ( 5 ) Punto 11 della motivazione .

    ( 6 ) Punto 12 della motivazione .

    ( 7 ) Controreplica pagg . 5 e 6 .

    ( 8 ) Controreplica pag . 2 .

    ( 9 ) Sentenza 21 settembre 1983, Deutsche Milchkontor, punti 30-32 della motivazione ( cause riunite 205-215/82, Racc . pag . 2633 ).

    ( 10 ) Replica pag . 2 .

    ( 11 ) Art . 8, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 21 aprile 1970, n . 729, relativo al funzionamento della politica agricola comune ( GU L 94 del 28.4.1970, pag . 13 ).

    ( 12 ) V ., ad esempio, sentenze nelle cause 77/76, Cucchi, Racc . 1977, pag . 987; 177/78, McCarren, Racc . 1979, pag . 2161; 61/79, Denkavit italiana, Racc . 1980, pag . 1205; 130/79, Express Dairy Foods, Racc . 1980, pag . 1887; sentenza 25 febbraio 1988, Bianco ( cause riunite 331/85, 376/85 e 378/85, Racc . pag . 1099 ).

    ( 13 ) Controreplica pag . 5 .

    ( 14 ) Cause riunite 205-215/82, citata, punto 30 della motivazione .

    ( 15 ) Cause riunite 205-215/82, citata, punto 32 della motivazione .

    ( 16 ) Cause riunite 205-215/82, citata, punto 22 della motivazione .

    ( 17 ) V ., in proposito, le conclusioni da me presentate il 29 novembre 1988 nella causa 94/87, citata, punti 3 e 4 ( Racc . 1989, pag . 175 ).

    ( 18 ) Causa 52/84, citata .

    ( 19 ) Causa 94/87, citata, punti 14-18 della motivazione .

    ( 20 ) GU C 318 del 24.11.1983, pag . 3 .

    ( 21 ) Causa C-301/87, Francia / Commissione ( in prosieguo : "Boussac "), Racc . pag . I-307 .

    ( 22 ) Causa C-142/87, Belgio / Commissione, Racc . pag . I-959 .

    ( 23 ) Causa C-301/87, citata, punto 19 della motivazione; causa C-142/87, citata, punto 15 della motivazione .

    ( 24 ) V ., su tale punto, le conclusioni dell' avvocato generale Tesauro nella causa C-142/87, citata, punto 8 .

    ( 25 ) Tali cifre sono quelle contenute nella risposta del sig . Brittan all' interrogazione scritta n . 181/88 ( GU C 151 del 19.6.1989, pag . 9 ).

    ( 26 ) Art . 173, secondo comma, del Trattato CEE .

    ( 27 ) Ad esempio, sentenza 15 giugno 1978, Defrenne ( causa 149/77, Racc . pag . 1365 ).

    ( 28 ) Sentenza 24 febbraio 1987, punti 20 e 25 della motivazione ( causa 310/85, Racc . pag . 901 ).

    ( 29 ) Causa C-301/87, citata .

    ( 30 ) V . controricorso, pag . 5 della traduzione francese .

    ( 31 ) V ., ad esempio, nella sentenza Deufil, citata, la discussione in ordine alla natura degli aiuti ai sensi dell' art . 92, n . 1 .

    ( 32 ) Art . 48, n . 4, della "Verwaltungsverfahrensgesetz", menzionato dal governo tedesco, controricorso, pag . 6 della traduzione francese .

    ( 33 ) Controricorso, pag . 8 della traduzione francese .

    ( 34 ) Controreplica, pag . 10 della traduzione francese .

    ( 35 ) V ., ad esempio, sentenze 9 novembre 1983, San Giorgio, ( causa 199/82, Racc . pag . 3595 ); 2 febbraio 1988, Barra, ( causa 309/85, Racc . pag . 355 ).

    ( 36 ) Causa C-142/87, citata .

    ( 37 ) Punto 61 della motivazione, il corsivo è mio .

    ( 38 ) Causa 52/84, citata, punto 11 della motivazione .

    ( 39 ) Punto 61 della motivazione .

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