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Document 61988CJ0228

Sentenza della Corte del 22 febbraio 1990.
Giovanni Bronzino contro Kindergeldkasse.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Landessozialgericht - Germania.
Previdenza sociale - Diritto alle prestazioni familiari quando il diritto interno dello Stato in cui si esercita l'attività lavorativa esige che le condizioni richieste siano soddisfatte all'interno del suo territorio.
Causa C-228/88.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-00531

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:85

61988J0228

SENTENZA DELLA CORTE DEL 22 FEBBRAIO 1990. - GIOVANNI BRONZINO CONTRO KINDERGELDKASSE NUERNBERG. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BAYERISCHES LANDESSOZIALGERICHT - GERMANIA. - PREVIDENZA SOCIALE - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI FAMILIARI QUANDO IL DIRITTO NAZIONALE DELLO STATO DI OCCUPAZIONE PRESCRIVE CHE LE CONDIZIONI RICHIESTE SIANO SODDISFATTE NEL TERRITORIO NAZIONALE. - CAUSA 228/88.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00531
edizione speciale svedese pagina 00339
edizione speciale finlandese pagina 00357


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Nozione - Aiuto versato alle famiglie con figli disoccupati di età compresa fra i 16 ed i 20 anni compiuti - Inclusione

(( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 1, lett . u ), i ) ))

2 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Lavoratore soggetto alla legislazione di uno Stato membro - Familiari residenti in un altro Stato membro - Diritto alle prestazioni previste dalla legge che si applica al lavoratore - Diritto alle prestazioni subordinato ad una condizione che equivale ad un requisito di residenza dei figli nello Stato membro che le eroga - Inopponibilità al lavoratore i cui figli soddisfano una condizione equivalente nello Stato membro in cui risiedono

( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 73 )

Massima


1 . Prestazioni aventi lo scopo di aiutare la famiglia a sostenere gli oneri per il mantenimento dei figli disoccupati di età compresa tra i 16 ed i 20 anni compiuti,che rientrano nella definizione di "prestazioni familiari" di cui all' art . 1, lett . u ), i ), del regolamento n . 1408/71 .

2 . L' art . 73 del regolamento n . 1408/71 mira ad evitare che uno Stato membro possa negare certe prestazioni familiari a motivo della residenza dei familiari del lavoratore in uno Stato membro diverso da quello che eroga le prestazioni . Detto rifiuto potrebbe infatti dissuadere il lavoratore comunitario dall' esercitare il diritto alla libera circolazione e costituirebbe perciò un ostacolo a tale libertà . Ne consegue che una condizione che obbliga il figlio del lavoratore, per fruire di talune prestazioni familiari, a tenersi a disposizione come disoccupato dell' ufficio del lavoro dello Stato membro erogatore delle prestazioni, condizione che può esser soddisfatta solo se il figlio risiede sul territorio di quest' ultimo Stato, rientra nella sfera d' applicazione di questa norma e va quindi considerata soddisfatta allorché il figlio si trova a disposizione, in quanto disoccupato, dell' ufficio del lavoro dello Stato membro nel quale risiede .

Parti


Nel procedimento C-228/88,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Bayerisches Landessozialgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Giovanni Bronzino, residente in Augsburg ( RF di Germania ),

e

Kindergeldkasse, in Norimberga ( RF di Germania ),

domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 3, n . 1, e 73, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, così come modificato ed aggiornato dal regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001 ( GU L 230, pag . 6, allegato I ),

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, F.A . Schockweiler e M . Zuleeg, presidenti di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,

avvocato generale : F . G . Jacobs

cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere

viste le osservazioni presentate :

- per il sig . Giovanni Bronzino, ricorrente nella causa principale, dal sig . Luciano Fazi, Sozialsekretaer,

- per il governo tedesco, dal sig . Martin Seidel e dal professor Meinhard Hilf, in qualità di agenti,

- per il governo olandese, dal sig . Henri Johan Heinemann, vicesegretario generale del ministero degli Affari esteri, in qualità d' agente,

- per il governo portoghese, dai signori Luís Inez Fernandes e Sebastião Pizarro, rispettivamente direttore dell' ufficio giuridico alla direzione generale delle Comunità europee e vicedirettore dell' ufficio relazioni internazionali e convenzioni di previdenza sociale, in qualità di agenti,

- per il governo italiano, dal prof . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello stato, Piergiorgio Ferri,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . Juergen Grunwald, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 19 settembre 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 17 ottobre 1989,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 21 luglio 1988, pervenuta alla Corte l' 8 agosto successivo, il Bayerisches Landessozialgericht ha sollevato, ai sensi dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale riguardante l' interpretazione degli artt . 3, n . 1, e 73, n . 1, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, come modificato ed aggiornato dal regolamento del Consiglio ( CEE ) 2 giugno 1983, n . 2001 ( GU L 230, pag . 6, allegato I ).

2 La questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia avente ad oggetto il rifiuto della Kindergeldkasse ( cassa assegni familiari, in prosieguo : "cassa ") di concedere al signor Bronzino, lavoratore italiano impiegato nella RF di Germania, la prestazione prevista dall' art . 2, n . 4, del Bundeskindergeldgesetz ( legge federale sugli assegni familiari per i figli a carico, in prosieguo : "BKGG "), per i figli Rosa, Nunzia e Vincenzo residenti in Ercolano ( Italia ), dove sono iscritti come disoccupati ed in cerca di lavoro presso un ufficio del lavoro .

3 Il rifiuto della cassa si basa sulla circostanza che i figli del Bronzino non si trovano, sul territorio dove si applica la BKGG, a disposizione dell' ufficio del lavoro in quanto disoccupati, condizione per la concessione di assegni per figli a carico disoccupati che abbiano compiuto il sedicesimo anno d' età, ma non ancora il ventunesimo .

4 Adito in sede d' appello, interposto avverso la sentenza del Sozialgericht di Augsburg che aveva condannato la cassa a pagare al Bronzino gli assegni cui sosteneva di avere diritto, il Bayerisches Landessozialgericht, ritenendo che la controversia sollevi il problema della compatibilità del BKGG con il diritto comunitario, ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale :

"Se gli artt . 73, n . 1, e 3, n . 1, del regolamento n . 1408/71, o altre disposizioni del diritto delle Comunità europee, vadano interpretati nel senso che il lavoratore migrante ha diritto alle prestazioni familiari nello Stato in cui lavora anche se il familiare semplicemente non può iniziare o proseguire la formazione professionale, nel paese di residenza e secondo le norme di questo, per carenza di posti, oppure si trova a disposizione dell' ufficio del lavoro in quanto disoccupato, mentre il diritto nazionale dello Stato di occupazione esige che queste condizioni siano soddisfatte nel suo territorio ".

5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

6 Tenuto conto dei fatti della causa principale, esposti dal giudice nazionale, si deve ritenere che il giudice, con la sua questione pregiudiziale, intende, in sostanza, accertare se gli artt . 3, n . 1, e 73, n . 1, del regolamento n . 1408/71, o altre disposizioni del diritto comunitario, debbano essere interpretate nel senso che, quando la normativa dello Stato membro che concede determinati assegni familiari esige come requisito per la loro concessione che il membro della famiglia del lavoratore si tenga a disposizione, in quanto disoccupato, dell' ufficio del lavoro del territorio dove tale normativa si applica, detto requisito ricorre qualora il familiare si tenga a disposizione, in quanto disoccupato, dell' ufficio del lavoro dello Stato membro in cui risiede .

7 Si deve ricordare che, ai sensi dell' art . 73 del regolamento n . 1408/71, nella versione risultante dal regolamento ( CEE ) del Consiglio, 30 ottobre 1989, n . 3427 ( GU L 331, pag . 1 ), che sostituisce la versione in vigore al momento del rinvio e che comporta come uniche modifiche quelle inerenti alla sua applicazione ai lavoratori autonomi e alla soppressione del regime eccezionale stabilito per la Francia, "il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell' allegato VI ". La nozione di "assegni familiari" è definita dall' art . 1, lett . u ) i ), dello stesso regolamento come "tutte le prestazioni in natura o in danaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all' articolo . 4, paragrafo 1, lettera h ), esclusi gli assegni speciali di nascita di cui all' allegato II ". Quest' ultima disposizione stabilisce che il regolamento si applica a tutte le normative relative agli assegni familiari, e pertanto la RF di Germania, adempiendo all' obbligo imposto agli Stati membri dall' art . 5 di menzionare le legislazioni ed i regimi di cui all' art . 4, n . 1, ha menzionato il BKGG ( GU 1980, C 139, pag . 1 ).

8 Il governo tedesco ammette che la prestazione di cui è causa è destinata ad aiutare le famiglie a sostenere gli oneri per il mantenimento dei figli che, compiuto il sedicesimo anno di età e non ancora il ventunesimo, sono disoccupati . Esso ritiene tuttavia che il citato art . 73 riguardi solo le prestazioni familiari tipiche, e cioè quelle subordinate a condizioni che corrispondono, in via generale, ad un onere sociale per la famiglia del lavoratore senza essere collegate, come nel caso della prestazione di cui è causa, ad una situazione particolare dello Stato che li concede .

9 Infatti, secondo il governo tedesco, la prestazione prevista all' art . 2, n . 4, del BKGG costituisce un provvedimento destinato a fronteggiare la situazione critica del mercato del lavoro nella RF di Germania, il che giustifica il requisito che la persona in cerca di lavoro si tenga a disposizione del' ufficio del lavoro in questo Paese .

10 Tale governo ritiene inoltre che l' art . 73 del regolamento n . 1408/71 si limiti ad eliminare il riferimento al territorio per i requisiti di residenza e non riguardi altri requisiti obiettivamente giustificati come quello citato .

11 Si deve ricordare in proposito che l' art . 73 si applica alle prestazioni familiari definite all' art . 1, lett . u ), i ). Le prestazioni di cui al caso di specie rientrano nel campo di applicazione di tale definizione perché sono destinate ad aiutare le famiglie a sopportare l' onere finanziario per il mantenimento dei figli disoccupati . Occorre notare che la stessa RF di Germania ha qualificato le prestazioni di cui è causa come prestazioni familiari sia nella propria normativa sia nelle dichiarazioni rese dal suo governo alla Commissione .

12 Si deve poi rilevare che l' art . 73 è inteso ad evitare che uno Stato membro possa negare certe prestazioni familiari a motivo della residenza dei membri della famiglia del lavoratore in uno Stato membro diverso da quello che eroga le prestazioni . Infatti il rifiuto potrebbe dissuadere il lavoratore comunitario dall' esercitare il diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà . Ne consegue che una condizione che subordina la concessione di talune prestazioni familiari al fatto che il figlio del lavoratore rimanga a disposizione dell' ufficio del lavoro dello Stato membro che corrisponde le prestazioni, condizione che può essere soddisfatta solo se il figlio risiede sul territorio di quest' ultimo Stato, rientra nel campo d' applicazione di questa disposizione e, quindi la si deve ritenere soddisfatta quando il figlio è a disposizione dell' ufficio del lavoro dello Stato membro in cui risiede .

13 Contro questa interpretazione dell' art . 73 il governo tedesco osserva che, se tale disposizione andasse applicata al caso di specie, l' ufficio del lavoro nella RF di Germania non avrebbe alcuna possibilità di liberarsi dal suo obbligo di versare all' interessato le prestazioni di cui è causa offrendo un lavoro al membro della famiglia di cui trattasi .

14 Si deve osservare che questo argomento, che potrebbe essere pertinente in materia di indennità di disoccupazione, non può essere addotto per opporsi al pagamento di una prestazione familiare versata ai genitori di un figlio disoccupato . D' altra parte inconvenienti come quelli ricordati dal governo tedesco, derivanti dall' applicazione del regolamento n . 1408/71, non possono mettere in discussione l' interpretazione di una delle sue disposizioni così come essa risulta dal suo testo e dalla sua finalità .

15 Emerge da quanto precede che, senza che sia necessario tener conto di altre disposizioni del diritto comunitario, la questione sollevata dal giudice nazionale va risolta dichiarando che l' art . 73 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, deve essere interpretato nel senso che, qualora la normativa dello Stato membro erogatore di determinati assegni familiari esiga, come presupposto per la loro concessione, che il familiare del lavoratore si tenga a disposizione, come disoccupato, dell' ufficio del lavoro del territorio in cui si applica detta normativa, il presupposto deve considerarsi soddisfatto qualora il membro della famiglia si tenga a disposizione, come disoccupato, dell' ufficio del lavoro dello Stato membro in cui risiede .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

16 Le spese sostenute dal governo della RF di Germania, dal governo italiano, dal governo portoghese, dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale al quale spetta quindi statuire sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bayerisches Landessozialgericht, con ordinanza 21 luglio 1988, dichiara :

L' art . 73 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, dev' essere interpretato nel senso che, qualora la normativa dello Stato membro erogatore di determinati assegni familiari esiga, come presupposto per la loro concessione, che il familiare del lavoratore si tenga a disposizione, come disoccupato, dell' ufficio del lavoro del territorio in cui si applica detta normativa, il presupposto deve considerarsi soddisfatto qualora il membro della famiglia si tenga a disposizione, come disoccupato, dell' ufficio del lavoro dello Stato membro in cui risiede .

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