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Document 61988CJ0180

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 dicembre 1990.
    Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie contro Commissione delle Comunità europee.
    Aiuti alla siderurgia - Sindacato di legittimità.
    Causa C-180/88.

    Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-04413

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:441

    61988J0180

    SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 6 DICEMBRE 1990. - WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG EISEN- UND STAHLINDUSTRIE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - AIUTI ALLA SIDERURGIA - CONTROLLO DI LEGITTIMITA. - CAUSA 180/88.

    raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04413


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Ricorso d' annullamento - Termine - Dies a quo - Atto non pubblicato né notificato al ricorrente - Conoscenza esatta del contenuto e della motivazione - Obbligo di chiedere il testo completo dell' atto entro un termine ragionevole una volta che se ne sia conosciuta l' esistenza

    (Trattato CECA, art. 33, terzo comma)

    2. Ricorso d' annullamento - Ricorso proposto da un' associazione d' imprese contro una decisione individuale CECA di cui essa non sia destinataria - Decisione che autorizza l' erogazione di aiuti statali ad imprese concorrenti dei suoi membri

    (Trattato CECA, artt. 33, secondo comma, e 48)

    Massima


    1. In mancanza di pubblicazione o di notifica, spetta a colui che abbia conoscenza dell' esistenza di un atto che lo riguardi di chiederne il testo completo entro un termine ragionevole. In questo caso, il termine d' impugnazione decorre solo dal momento in cui il terzo interessato ha esatta conoscenza del contenuto e della motivazione dell' atto, in modo da potersi valere del diritto d' impugnazione.

    2. Un' associazione ai sensi dell' art. 48 del Trattato CECA, che riunisce imprese dell' industria siderurgica di uno Stato membro e persegue la finalità di rappresentare gli interessi comuni dei suoi membri, è interessata, ai sensi dell' art. 33, secondo comma, dello stesso Trattato, da decisioni della Commissione che autorizzino l' erogazione di aiuti statali ad imprese concorrenti dei suoi membri stabilite in un' altra regione della Comunità.

    Parti


    Nella causa C-180/88,

    Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, con sede in Duesseldorf (Repubblica federale di Germania), con l' avv. J. Sedemund, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. A. May, 31, Grand-rue,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. N. Koch, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    sostenuta da

    Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. J.E. Collins, del Treasury Solicitor' s Department, e dal sig. R. Plender, barrister, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

    interveniente,

    avente ad oggetto l' annullamento parziale della decisione della Commissione 26 maggio 1988, con cui si respinge la domanda della ricorrente relativa alla concessione di aiuti statali all' impresa British Steel Corporation,

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, T.F. O' Higgins, M. Díez de Velasco, C.N. Kakouris e P.J.G. Kapteyn, giudici,

    avvocato generale: M. Darmon

    cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le difese orali delle parti all' udienza del 27 giugno 1990,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 3 ottobre 1990,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 1 luglio 1988, la Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie (in prosieguo: la "WESI") ha chiesto, a norma dell' art. 33, secondo comma, del Trattato CECA:

    - l' annullamento della decisione della Commissione 26 maggio 1988, ((SG(88) D/6179)), notificata alla ricorrente il 26 maggio 1988, nella parte in cui la Commissione rifiuta di adottare i provvedimenti necessari per evitare le distorsioni di concorrenza causate dal fatto che all' impresa British Steel Corporation sono stati concessi aiuti statali maggiori di quanto sarebbe stato necessario per renderla nuovamente efficiente;

    - in via subordinata, l' annullamento della decisione implicita di rigetto che, ai sensi dell' art. 35, terzo comma, del Trattato CECA, si presume risulti dal silenzio della Commissione in ordine alla domanda presentatale dalla ricorrente il 30 marzo 1988 volta ad ottenere che la Commissione adottasse tutti i provvedimenti necessari per evitare le distorsioni di concorrenza causate dal fatto che all' impresa British Steel Corporation sono stati concessi aiuti statali maggiori di quanto sarebbe stato necessario per renderla nuovamente efficiente.

    2 In forza della decisione della Commissione 7 agosto 1981, n. 2320/81/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore dell' industria siderurgica (GU L 228, pag. 14) ed in particolare dell' art. 8, n. 3, la Commissione adottava la decisione 29 giugno 1983, n. 83/399/CECA, concernente gli aiuti che il governo del Regno Unito intende concedere alla siderurgia (GU L 227, pag. 36). Con questa decisione, la Commissione autorizzava la concessione di aiuti all' impresa British Steel Corporation (in prosieguo: la "BSC") per l' importo di 1 474 milioni di UKL.

    3 La citata decisione 29 giugno 1983, 83/399, subordina il versamento dell' aiuto a talune condizioni. L' impresa beneficiaria deve procedere a talune riduzioni delle capacità produttive (art. 2) e deve adempiere i suoi obblighi rispetto alle norme del Trattato CECA, in particolare per quanto riguarda le quote di produzione (art. 4). Inoltre gli aiuti sono versati unicamente se l' impresa è in grado di raggiungere l' efficienza prima della fine del 1985. In forza dell' art. 4, n. 1, della decisione spetta alla Commissione accertare, in seguito ad una domanda del Regno Unito, in cui si precisano l' ammontare, la forma e l' obiettivo degli aiuti nonché l' impresa beneficiaria, che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, o ne sussiste una parte sufficiente, e che l' impresa soddisfa ai propri obblighi rispetto alle norme del Trattato CECA.

    4 L' aiuto alla BSC veniva versato in quote, sbloccate in successione da tre decisioni della Commissione (in prosieguo: le "decisioni di svincolo"), rispettivamente, 10 febbraio 1984 (355 milioni di UKL), 20 dicembre 1984 (466,6 milioni di UKL) e 24 dicembre 1985 (535 milioni di UKL). Le decisioni sono rivolte al governo del Regno Unito e non sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

    5 Con lettera 30 marzo 1988 la ricorrente diffidava la Commissione, ai sensi dell' art. 35 del Trattato CECA, e le chiedeva di adottare tutti i provvedimenti atti ad impedire le distorsioni di concorrenza derivanti dal fatto che la BSC aveva ottenuto aiuti maggiori di quanto sarebbe stato necessario per recuperare efficienza. Con lettera 26 maggio 1988 la Commissione respingeva la domanda.

    6 Il 20 maggio 1988 la ricorrente inviava una nuova lettera alla Commissione, con cui le comunicava gli esiti di una perizia preparata su sua richiesta, mettendo in rilievo la sussistenza di un notevole divario tra l' ammontare degli aiuti autorizzati e quello degli aiuti realmente ricevuti dalla BSC nel periodo 1 aprile 1980 - 31 marzo 1986. Essendosi incrociate le lettere 20 maggio 1988 della ricorrente e 26 maggio 1988 della Commissione, la Commissione rispondeva con una seconda lettera 25 luglio 1988.

    7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

    8 Occorre osservare anzitutto, per quanto riguarda l' oggetto della controversia, che le conclusioni del ricorso sono volte in via principale all' annullamento della decisione della Commissione, di cui alla lettera 26 maggio 1988, di non adottare alcun provvedimento nei confronti degli aiuti erogati alla BSC, che, a parere della ricorrente, sarebbero illegittimi in quanto né indispensabili per l' impresa né mai autorizzati.

    Sulla ricevibilità

    9 La Commissione, sostenuta dal governo del Regno Unito, solleva numerose eccezioni di irricevibilità sia per quanto riguarda il mezzo dedotto dalla concessione di aiuti autorizzati, ma non necessari, sia quanto al mezzo relativo alla concessione di aiuti non autorizzati.

    10 Occorre prendere in esame in primo luogo l' oggetto della domanda rivolta alla Commissione a norma dell' art. 35 del Trattato CECA con lettera di diffida della ricorrente 30 marzo 1988.

    11 Tra le richieste formali rivolte dalla ricorrente alla Commissione a norma dell' art. 35 del Trattato CECA e ricapitolate nella citata lettera 30 marzo 1988, vi è quella di adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare le distorsioni derivanti dal fatto che la BSC ha ricevuto un aiuto maggiore di quanto necessario per consentirle di recuperare efficienza.

    12 A sostegno della tesi per cui questa domanda concerne sia gli aiuti non autorizzati sia gli aiuti autorizzati la ricorrente adduce che, in un allegato alla lettera 30 marzo 1988, si faceva riferimento ad "aiuti autorizzati o tollerati".

    13 Occorre in primis rilevare che il riferimento agli aiuti autorizzati o tollerati è contenuto in un paragrafo dell' allegato connesso unicamente alla questione della concessione alla BSC di aiuti autorizzati.

    14 Occorre osservare poi che, con lettera 30 marzo 1988, ivi compreso l' allegato, la ricorrente mirava a provare l' illegittimità della concessione degli aiuti autorizzati dalla Commissione. Il solo riferimento, nell' allegato, agli aiuti tollerati non consente di affermare che la decisione che la Commissione, a parere della ricorrente, avrebbe dovuto adottare si doveva riferire non solo agli aiuti autorizzati ma anche agli aiuti non autorizzati.

    15 Infatti, soltanto con la seconda lettera 20 maggio 1988 la ricorrente ha sollevato nel merito la questione degli aiuti non autorizzati. La Commissione ha fornito la risposta con la lettera 25 luglio 1988, avverso la quale, non impugnata in tempo utile, non è più possibile presentare ricorso.

    16 Emerge da quanto precede che non può ritenersi che la Commissione abbia adottato una decisione esplicita o implicita di rigetto quanto ai provvedimenti da adottare per gli aiuti non autorizzati.

    17 In quanto privo d' oggetto, il ricorso, sia in via principale, sia in via subordinata, è irricevibile nella parte in cui concerne la concessione di aiuti non autorizzati dalla Commissione.

    18 Quanto agli aiuti autorizzati, la Commissione eccepisce l' irricevibilità per il fatto che le tre decisioni di svincolo non possono più essere contestate essendo ampiamente scaduti i termini di impugnazione.

    19 La ricorrente controbatte che il ricorso è inteso unicamente all' eliminazione delle distorsioni di concorrenza sulle quali la Commissione doveva intervenire a norma dell' art. 5, secondo comma, terzo trattino, del Trattato CECA, in quanto le decisioni di svincolo avrebbero trasgredito le disposizioni delle citate decisioni n. 2320/81 e 83/399.

    20 Occorre tuttavia rilevare che la ricorrente non ha potuto specificare come la Commissione, se non con la decisione del ritiro, eventualmente, parziale delle decisioni di svincolo, avrebbe potuto correggere le conseguenze della concessione di aiuti, che, per la ricorrente, sono illegittimi.

    21 Pertanto si deve concludere che il ricorso mira in realtà alla censura delle decisioni di svincolo adottate dalla Commissione rispettivamente il 10 febbraio 1984, il 20 dicembre 1984 e il 24 dicembre 1985.

    22 Emerge dalla giurisprudenza della Corte che, in mancanza di pubblicazione e di notifica, spetta a colui che ha conoscenza dell' esistenza di un atto che lo riguarda di chiederne il testo integrale entro un termine ragionevole e che il termine per la presentazione del ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato ha una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell' atto di cui trattasi in modo da potere esercitare il proprio diritto di ricorso (sentenza 6 luglio 1988, Dillinger Huettenwerke, punto 14 della motivazione, causa 236/86, Racc. pag. 3761). Per la medesima giurisprudenza, un' impresa è interessata ai sensi dell' art. 33, secondo comma, del Trattato CECA, da una decisione della Commissione che autorizzi la concessione di vantaggi ad una o più imprese sue concorrenti (punto 8 della motivazione).

    23 E' certo che la ricorrente, associazione ai sensi dell' art. 48 del Trattato CECA, che riunisce imprese dell' industria siderurgica tedesca e che ha lo scopo di rappresentare gli interessi comuni dei suoi membri, è interessata da decisioni che autorizzano l' erogazione di aiuti statali a imprese concorrenti con sede in un' altra regione della Comunità.

    24 Trattandosi di decisioni né pubblicate né notificate alla ricorrente, occorre accertare in qual momento si possa ritenere che la ricorrente ne sia venuta a conoscenza ed abbia pertanto potuto chiedere il testo integrale.

    25 Emerge dagli atti di causa che la ricorrente ha saputo necessariamente dell' esistenza delle decisioni di svincolo almeno nel corso del 1986.

    26 Infatti i bilanci della BSC, in particolare quello pubblicato l' 8 luglio 1986, nonché la Quattordicesima e Quindicesima Relazione della Commissione sulla politica della concorrenza, rispettivamente per il 1984 e per il 1985, rivelavano l' esistenza delle decisioni di svincolo. Ora, come emerge dalle osservazioni presentate a sostegno del ricorso, i bilanci di cui trattasi erano in possesso della ricorrente. Quanto alle Relazioni sulla politica della concorrenza, esse sono pubblicate dall' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e sono a disposizione di tutti gli interessati.

    27 Inoltre, il Comitato consultivo CECA, in cui la ricorrente è rappresentata, ha preso in esame il 6 agosto 1985 il rapporto della Commissione sull' applicazione del codice degli aiuti alla siderurgia 1984-1985 ((documento COM(86) 235 def.)).

    28 Occorre indi rilevare che negli scambi di lettere tra ricorrente e Commissione precedenti la presentazione del ricorso, il 1 luglio 1988, non è mai stato chiesto alla Commissione di comunicare il testo delle decisioni di svincolo.

    29 Ne consegue che il termine ragionevole entro cui la ricorrente avrebbe potuto chiedere il testo integrale delle decisioni di svincolo era già ampiamente scaduto nel momento in cui ha proposto il presente ricorso.

    30 Stando così le cose e senza dover prendere in esame gli altri mezzi di irricevibilità eccepiti dalla Commissione, occorre concludere che il ricorso contro la decisione 26 maggio 1988, di cui sono oggetto le decisioni di svincolo, è irricevibile in quanto il termine prescritto dall' art. 33 del Trattato CECA per impugnare le decisioni di svincolo era scaduto al momento della presentazione del presente ricorso.

    31 Poiché la Commissione aveva adottato una decisione esplicita di rigetto per quanto concerne la domanda rivolta alla Commissione a norma dell' art. 35 del Trattato CECA con la lettera di diffida della ricorrente 30 marzo 1988, non occorre statuire sul ricorso in via subordinata, volto, se del caso, all' annullamento della decisione implicita di rigetto.

    32 Emerge da quanto precede che il ricorso è irricevibile nel suo complesso.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    33 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente le spese vanno poste a suo carico.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Sesta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è irricevibile.

    2) La ricorrente è condannata alle spese, ivi comprese quelle sostenute dall' interveniente.

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