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Document 61988CJ0167

    Sentenza della Corte dell'8 giugno 1989.
    Association générale des producteurs de blé et autres céréales (AGPB) contro Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Conseil d'État - Francia.
    Limiti quantitativi di acquisto all'intervento diversificati a seconda degli Stati membri - Sindacato di validità.
    Causa 167/88.

    Raccolta della Giurisprudenza 1989 -01653

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:234

    61988J0167

    SENTENZA DELLA CORTE DELL'8 GIUGNO 1989. - ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE ET AUTRES CEREALES (AGPB) CONTRO OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC). - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: CONSEIL D'ETAT - FRANCIA. - AGRICOLTURA - LIMITI QUANTITATIVI D'ACQUISTO ALL'INTERVENTO DIFFERENZIATI A SECONDA DEGLI STATI MEMBRI - ESAME DI VALIDITA. - CAUSA 167/88.

    raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 01653
    edizione speciale svedese pagina 00055
    edizione speciale finlandese pagina 00067


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Provvedimenti speciali di intervento - Differenziazione a seconda degli Stati membri - Discriminazione fra produttori o fra consumatori o sulla base della nazionalità - Assenza - Autorizzazione conferita alla Commissione

    ( Trattato CEE, artt . 7 e 40, n . 3, 2° comma; regolamento del Consiglio n . 2727/75, modificato dal regolamento n . 1143/76; Regolamenti della Commissione nn . 1629/77 e 400/86 )

    2 . Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Regolamenti

    ( Trattato CEE, art . 190 )

    Massima


    1 . Il regolamento n . 2727/75, così come modificato dal regolamento n . 1143/76, consente alla Commissione di adottare misure speciali d' intervento differenziate a seconda degli Stati membri, in funzione dell' evoluzione eventualmente divergente dei prezzi di mercato dei cereali nelle diverse regioni della Comunità .

    Né il Consiglio, conferendo tale autorizzazione, né la Commissione, facendone successivamente uso per contemplare, nel suo regolamento n . 1629/77, la possibilità di una tale differenziazione per il frumento tenero panificabile, e più tardi per metterla in atto con il regolamento n . 400/86, hanno operato alcuna discriminazione fra i produttori della Comunità ai sensi dell' art . 40, n . 3, secondo comma, del trattato o in base alla nazionalità ai sensi dell' art . 7 del trattato . Infatti il Consiglio s' è fondato su un criterio obiettivo per autorizzare un trattamento differenziato e la Commissione non ha compiuto alcun errore manifesto di valutazione nell' esercizio dei poteri che le erano stati attribuiti .

    2 . La motivazione, prescritta dall' art . 190 del trattato, dev' essere adeguata alla natura dell' atto . Essa deve far apparire in forma chiara e non equivoca l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria da cui promana l' atto censurato, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ed alla Corte di esercitare il proprio controllo . Non si può tuttavia esigere che la motivazione dei regolamenti specifichi i vari elementi di fatto e di diritto talvolta molto numerosi e complessi, che costituiscono oggetto del regolamento, qualora questo sia in armonia con il contesto normativo di cui fa parte .

    Parti


    Nel procedimento 167/88,

    avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Conseil d' Etat della Repubblica francese nella causa dinanzi ad esso pendente fra

    Association ggénérale des producteurs de blé et autres céréales ( AGPB ), con sede in Parigi

    e

    Office national interprofessionnel des céréales ( ONIC ),

    domanda vertente sulla validità di regolamenti comunitari in materia di agricoltura,

    LA CORTE,

    composta dai signori O . Due, presidente, T.F . O' Higgins e F . Grévisse, presidenti di sezione, G.F . Mancini, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida e M . Diez de Velasco, giudici,

    avvocato generale : G . Tesauro

    cancelliere : D . Louterman, amministratore principale

    viste le osservazioni presentate :

    - per l' AGPB, ricorrente nella causa principale, dall' avv . Nicole Coutrelis,

    - per il governo della Repubblica francese, dal sig . Régis de Gouttes, in qualità di agente, nella fase scritta,

    - per il Consiglio delle Comunità europee, dal sig . J . Delmoly, in qualità di agente,

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . P . Hetsch, in qualità di agente,

    vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 21 febbraio 1989,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 11 maggio 1989,

    ha pronunziato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 22 aprile 1988, giunta alla cancelleria della Corte il 13 giugno seguente, il Conseil d' Etat della Repubblica francese ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sulla validità di regolamenti comunitari in materia agricola .

    2 La questione è sorta nell' ambito di un ricorso con cui l' Association générale des producteurs de blé et autres céréales, con sede in Parigi ( in prosieguo : l' "AGPB "), ha impugnato dinanzi al Conseil d' Etat la decisione dell' Office interprofessionnel des céréales ( in prosieguo : l' "ONIC ") di ridurre, in forza di regolamenti comunitari in materia agricola, dell' 88,23% i quantitativi di frumento tenero offerti all' intervento dai produttori francesi .

    3 L' art . 8 del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( GU L 281, pag . 1 ), così come modificato dal regolamento 17 maggio 1976, n . 1143 ( GU L 130, pag . 1 ) consente, al n . 1, di adottare misure particolari d' intervento per i cereali per i quali sussiste un rischio di apporto massiccio all' intervento in talune zone della Comunità, ed al n . 2, di adottare misure speciali d' intervento per sostenere lo sviluppo del mercato del frumento tenero da panificazione rispetto al prezzo di riferimento comunitario .

    4 Il regolamento del Consiglio 17 maggio 1976, n . 1146, relativo alle misure particolari e speciali d' intervento nel settore dei cereali ( GU L 130, pag . 9 ), adottato in applicazione dell' art . 8, n . 3, del precitato regolamento n . 2727/75, precisa all' art . 1 che le misure particolari possono essere adottate quando, in una o più regioni della Comunità, l' andamento dei prezzi di mercato registra una flessione o accusa sintomi di pesantezza che, tenuto conto del volume del raccolto o delle scorte regionali e della loro situazione geografica, potrebbe obbligare gli enti d' intervento ad effettuare rilevanti acquisti all' intervento .

    5 In forza dell' art . 8, n . 4, del citato regolamento n . 2727/75, la Commissione ha adottato il regolamento 20 luglio 1977, n . 1629, recante modalità d' applicazione delle misure particolari d' intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabile ( GU L 181, pag . 26 ).

    6 L' art . 2 di detto regolamento definisce i criteri di valutazione in forza dei quali possono esser adottate misure particolari, vale a dire :

    - la situazione e le prospettive d' evoluzione delle disponibilità di cereali sul mercato comunitario;

    - le prospettive d' importazione dei cereali e di esportazione di frumento tenero;

    - l' andamento del prezzo del frumento tenero panificabile sui mercati più rappresentativi della Comunità .

    7 A norma dell' art . 3 dello stesso regolamento, le misure particolari devono indicare in particolare la qualità e la quantità dei cereali cui la misura si applica, il territorio geografico cui essa si applica ed eventualmente la sua durata di applicazione .

    8 Fondandosi su queste norme, la Commissione ha adottato il regolamento 21 febbraio 1986, n . 400, recante applicazione di una misura speciale d' intervento per il frumento tenero panificabile ( GU L 45, pag . 22 ). In forza dell' art . 1 di detto regolamento, gli enti d' intervento nazionali acquistano i quantitativi di frumento tenero loro offerti al prezzo d' intervento stabilito per la campagna 1985/1986, maggiorato del 5%, a concorrenza dei quantitativi fissati per Stato membro, e cioè 1 000 000 di tonnellate per la Repubblica federale di Germania e 200 000 tonnellate per la Repubblica francese . A norma dell' art . 3, n . 1, qualora il quantitativo globale offerto superi il quantitativo previsto, gli Stati membri interessati fissano senza indugio la percentuale di riduzione da applicare alle offerte pervenute .

    9 I quantitativi offerti dai produttori francesi in forza della misura speciale d' intervento disposta dal regolamento n . 400/86 ammontavano complessivamente a 1 699 740 tonnellate, e pertanto l' ONIC, in applicazione del precitato regolamento n . 400/86, ha dovuto ridurre dell' 88,23% tutte le offerte . Sulla base invece dei quantitativi offerti nella Repubblica federale di Germania, l' ente d' intervento tedesco ha fissato una percentuale di riduzione pari al 2,55 %.

    10 L' AGPB ha impugnato dinanzi al Conseil d' Etat la decisione dell' ONIC, sostenendo che la misura d' intervento speciale ex regolamento n . 400/86 infrange il principio di non discriminazione sancito dagli artt . 7 e 40, n . 3, del trattato CEE e che, qualora la si dichiarasse conforme alle norme sull' organizzazione comune del mercato dei cereali, anche queste ultime andrebbero annullate in quanto in contrasto col medesimo principio . Il regolamento n . 400/86 non sarebbe comunque stato correttamente motivato .

    11 Riconoscendo la serietà di tali contestazioni, il Conseil d' Etat ha deciso di sospendere il giudizio sino a che la Corte non si sia pronunziata sulla seguente questione pregiudiziale :

    "se il regolamento della Commissione delle Comunità europee 21 febbraio 1986, n . 400, nonché i regolamenti del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, 17 maggio 1976, n . 1146, e della Commissione 20 luglio 1977, n . 1629, siano in contrasto con gli artt . 7, 40, n . 3, e 190 del trattato che istituisce la Comunità economica europea ."

    12 Per una più ampia illustrazione del contesto giuridico e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

    13 Dalla motivazione dell' ordinanza di rinvio si evince che il giudice nazionale chiede sostanzialmente alla Corte di pronunciarsi sulla validità del citato regolamento n . 400/86 e, per quanto necessario alla soluzione della questione, sulla validità dell' art . 8, n . 2, del regolamento n . 2727/75, così come modificato, dell' art . 2 del citato regolamento n . 1146/76, e dell' art . 3 del regolamento n . 1629/77, da cui discende, a giudizio dell' AGPB, il regolamento n . 400/86 .

    14 Onde fornire una soluzione utile al giudice nazionale, occorre stabilire innanzitutto se la Commissione, in forza del regolamento n . 2727/75, così come modificato, avesse la competenza ad adottare misure speciali d' intervento, diversificate a seconda degli Stati membri interessati .

    Sulla competenza della Commissione

    15 Secondo una giurisprudenza costante della Corte ( vedasi, in particolare, sentenza 11 marzo 1987, cause riunite 279, 280, 285 e 286/84, Rau e a . / Commissione, Racc . pag . 1069 ), il potere esecutivo conferito alla Commissione nel settore della politica agricola comune va interpretato in senso lato . Poiché solo la Commissione è in grado di seguire costantemente ed attentamente l' andamento dei mercati agricoli e di agire con la necessaria tempestività, il Consiglio può essere indotto, nel settore di cui trattasi, ad attribuire alla Commissione ampie facoltà di valutazione e di azione . In tal caso i limiti della competenza di quest' ultima devono essere definiti in particolare con riferimento agli obiettivi generali essenziali dell' organizzazione comune di mercato .

    16 Ebbene, non risulta che la diversificazione delle misure speciali d' intervento a seconda dell' andamento eventualmente divergente dei prezzi del frumento tenero panificabile nei vari Stati membri sia incompatibile con le finalità di dette misure, e cioè il sostegno dei prezzi rispetto al prezzo di riferimento comunitario unico .

    17 Difatti, pur se il regolamento n . 2727/75, così come modificato, ha abolito la regionalizzazione dei prezzi del frumento tenero, come indica il terzo punto della motivazione del regolamento n . 1143/76, e l' ha sostituita con un sistema d' intervento a livello di prezzo unico per la Comunità, dall' economia delle sue disposizioni non si evince che esso abbia comunque escluso la possibilità che la Commissione adotti misure speciali d' intervento diverse a seconda degli Stati membri .

    18 Al contrario, risulta dall' ottavo punto della motivazione del citato regolamento n . 1143/76 che il Consiglio ha disposto l' adozione di misure d' intervento sia particolari sia speciali rilevando che particolari circostanze potevano momentaneamente provocare, in determinate regioni della Comunità, un' andamento dei prezzi di mercato diverso da quello rilevato nel resto della Comunità .

    19 Così stando le cose, non si può ritenere che l' art . 8 del regolamento n . 2727/75, così come modificato, abbia inteso escludere la possibilità che la Commissione adotti misure speciali differenziate a seconda degli Stati membri, benché detta possibilità sia stata espressamente prevista solo per le misure particolari .

    20 Del resto, un' esclusione del genere costringerebbe la Commissione ad adottare misure speciali valide per tutta la Comunità e le impedirebbe pertanto di adeguare le misure di sostegno dei prezzi alle reali esigenze specifiche dei singoli mercati nazionali, mentre il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefisso .

    21 La Commissione aveva pertanto la competenza tanto per precisare, all' art . 3 del citato regolamento n . 1629/77, la possibilità di una diversificazione geografica delle misure speciali quanto per adottare concretamente, nel citato regolamento n . 400/86, la misura speciale differenziata impugnata dinanzi al giudice nazionale .

    Sulla trasgressione del principio di non discriminazione

    22 Occorre valutare se il regolamento n . 2727/75, così come modificato, sia in contrasto col principio di non discriminazione in quanto consente alla Commissione di adottare misure speciali differenziate .

    23 La Corte ha già dichiarato ( vedasi, in particolare, sentenza 17 giugno 1987, cause riunite 424 e 425/85, Frico, Racc . pag . 2755 ) che il divieto di discriminazione posto dall' art . 40, n . 3, secondo comma, del trattato, in quanto specificazione del principio generale di eguaglianza, non osta a che situazioni analoghe siano trattate diversamente qualora un simile trattamento sia obiettivamente giustificato .

    24 La Corte in particolare ha dichiarato ( vedasi sentenza 11 luglio 1974, causa 11/74, Union des Minotiers de la Champagne / Governo francese, Racc . pag . 877 ) che il sistema della determinazione regionale dei prezzi d' intervento per zone di produzione, in vigore prima dell' adozione del sistema del prezzo comunitario unico, non era discriminatorio in quanto fondato su criteri obiettivi propri della disciplina comune dei mercati .

    25 Ebbene, non si può ritenere che il Consiglio non sia ricorso ad un criterio obiettivo autorizzando la Commissione, col regolamento n . 2727/75, così come modificato, ad adottare misure speciali d' intervento differenziate qualora i prezzi del mercato nazionale del frumento tenero da panificazione tendano ad un andamento anormale nei confronti del livello del prezzo di riferimento comunitario .

    26 E pertanto il regolamento n . 2727/75, così come modificato, non comporta alcuna discriminazione fra i produttori della Comunità ai sensi dell' art . 40, n . 3, secondo comma, del trattato, o fondata sulla nazionalità ai sensi dell' art . 7 del trattato .

    27 Appurato d' altronde che l' art . 2 del citato regolamento del Consiglio n . 1146/76 non riguarda la possibilità di diversificare a seconda degli Stati membri le misure speciali d' intervento, non se ne può mettere in dubbio la validità .

    28 Occorre poi accertare se la Commissione, dal canto suo, abbia infranto il principio di non discriminazione stabilendo, col citato regolamento n . 400/86, limiti quantitativi notevolmente diversi per la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania per l' acquisto all' intervento del frumento tenero panificabile .

    29 Si deve ricordare che, in caso di valutazione di una situazione economica complessa, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale e che il sindacato della Corte sulla legittimità dell' esercizio di detto potere deve limitarsi ad accertare se l' atto la cui validità è contestata non sia inficiato in particolare da un errore manifesto di valutazione ( vedasi sentenza 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke, Racc . pag . 69 ).

    30 E' pacifico che la Commissione ha adottato la misura di cui è causa fondandosi essenzialmente sulle differenze fra i prezzi di mercato nazionali e fra le possibilità di smaltimento del frumento tenero panificabile, accertate segnatamente quanto ai mercati francese e tedesco nei mesi precedenti l' adozione della misura suddetta . Durante la discussione non si è revocato in dubbio che le possibilità di smaltimento del frumento tenero panificabile sul mercato francese fossero superiori a quelle rilevate sul mercato tedesco .

    31 D' altronde, malgrado l' esiguo divario fra i prezzi di mercato tedeschi e quelli francesi, non risulta che la Commissione lo abbia manifestamente sopravvalutato per la ripartizione dei quantitativi ammessi all' intervento . Va rilevato inoltre che la Commissione ha sostenuto, senza essere smentita, che nel gennaio 1986 le autorità francesi avevano manifestato l' intenzione di ridurre parzialmente le scorte di frumento tenero panificabile dell' ente d' intervento, per cui la Commissione, senza incorrere in un errore manifesto, ha potuto ritenere che un sostegno dei prezzi era più necessario sul mercato tedesco che non su quello francese .

    32 Infine, il calo del prezzo di mercato francese ed il rialzo del prezzo tedesco, verificatisi dopo l' adozione della misura controversa, assieme al divario notevole fra le percentuali di accettazione all' intervento per il frumento tenero panificabile rilevate sul mercato francese e sul mercato tedesco non consentono di per sé di concludere che la misura controversa è invalida, vista la complessità delle previsioni economiche che essa presupponeva .

    33 Così stando le cose, la disparità di trattamento stabilita dai regolamenti di cui è causa non costituisce una discriminazione tra produttori della Comunità ai sensi dell' art . 40, n . 3, secondo comma, del trattato, o fondata sulla nazionalità ai sensi dell' art . 7 del trattato .

    Sulla motivazione del regolamento n . 400/86

    34 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, confermata segnatamente dalla sentenza 22 gennaio 1986 ( Eridania, causa 250/84, Racc . pag . 117 ), la motivazione, prescritta dall' art . 190 del trattato, dev' essere adeguata alla natura dell' atto . Essa deve far apparire in forma chiara e non equivoca l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria da cui promana l' atto censurato, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ed alla Corte di esercitare il proprio controllo . Non si può tuttavia esigere che la motivazione dei regolamenti specifichi i vari elementi di fatto o di diritto, talvolta molto numerosi e complessi, che costituiscono oggetto del regolamento, qualora questo sia in armonia con il contesto normativo di cui fa parte .

    35 Il citato regolamento n . 400/86, che si inquadra nel contesto normativo dell' organizzazione comune del mercato dei cereali, è conforme ai requisiti che la Corte esige per quanto riguarda la motivazione poiché specifica la valutazione effettuata dalla Commissione in merito alla situazione del mercato nonché i criteri essenziali di valutazione - livello dei prezzi di mercato e possibilità di smercio - presi in considerazione per stabilire i limiti quantitativi d' acquisto diversificati .

    36 Per tutti questi motivi, la questione pregiudiziale va risolta nel senso che dal suo esame non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità dei regolamenti presi in considerazione dal giudice nazionale .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    37 Le spese sostenute dal governo francese, dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE,

    pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Conseil d' Etat della Repubblica francese con ordinanza 22 aprile 1988, dichiara :

    L' esame della questione sollevata dal Conseil d' Etat della Repubblica francese non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dei regolamenti presi in considerazione dal giudice nazionale .

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