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Document 61988CJ0150

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 novembre 1989.
Kommanditgesellschaft in Firma Eau de Cologne & Parfümeriefabrik Glockengasse n. 4711 contro Provide SRL.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landgericht Köln - Germania.
Disciplina nazionale relativa alla vendita di prodotti cosmetici.
Causa C-150/88.

Raccolta della Giurisprudenza 1989 -03891

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:594

61988J0150

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 23 NOVEMBRE 1989. - KOMMANDITGESELLSCHAFT IN FIRMA EAU DE COLOGNE & PARFUEMERIE-FABRIK, GLOCKENSTRASSE N. 4711 CONTRO PROVIDE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: LANDGERICHT KOELN - GERMANIA. - RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - NORMATIVA NAZIONALE RELATIVA ALLO SMERCIO DEI PRODOTTI COSMETICI. - CAUSA 150/88.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 03891
edizione speciale svedese pagina 00249
edizione speciale finlandese pagina 00263


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Questione mirante a consentire al giudice nazionale di valutare la compatibilità con il diritto comunitario della normativa di un altro Stato membro - Questione che può venir risolta

( Trattato CEE, art . 177 )

2 . Ravvicinamento delle legislazioni - Prodotti cosmetici - Confezione ed etichettatura - Direttiva 76/768 - Armonizzazione esauriente - Normativa nazionale che prescrive menzioni non contemplate dalla direttiva - Inammissibilità

(( Direttiva del Consiglio 76/768, art . 6, nn . 1, lett . a ), e 2 ))

Massima


1 . Se deve risolvere questioni miranti a consentire al giudice nazionale di valutare la conformità con il diritto comunitario di disposizioni nazionali, la Corte può fornire gli elementi interpretativi del diritto comunitario che consentiranno al giudice nazionale di pronunciarsi sul problema giuridico di cui è investito . Lo stesso avviene allorché si deve valutare la compatibilità col diritto comunitario di norme di uno Stato membro diverso da quello del giudice di rinvio .

2 . La direttiva 76/768, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di prodotti cosmetici, ha effettuato un' armonizzazione esauriente delle norme nazionali sull' imballaggio e sull' etichettatura dei prodotti in questione . Quindi,

- l' art . 6, n . 2, che prescrive agli Stati membri di adottare adeguate misure affinché nell' etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicità relativa ai prodotti cosmetici i testi, le denominazioni, i marchi, le immagini o altri segni figurativi o meno non vengano impiegati per attribuire a tali prodotti caratteristiche che essi non possiedono, osta a che una legislazione nazionale prescriva l' indicazione dei dati qualitativi e quantitativi delle sostanze menzionate sull' imballaggio, nella pubblicità o nella denominazione dei prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva;

- l' art . 6, n . 1, lett . a ), che impone agli Stati membri di adottare le misure idonee affinché i prodotti cosmetici possano essere immessi sul mercato solo se i loro contenitori, imballaggi o etichette indicano in particolare il nome o la ragione sociale e l' indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del responsabile dell' immissione sul mercato, insediati all' interno della Comunità, vieta ad uno Stato membro di prescrivere, per i prodotti cosmetici importati, fabbricati da un produttore stabilito nella Comunità, che il nome dell' impresa ubicata nello stesso Stato membro e responsabile per la vendita in tale Stato figuri sugli imballaggi, scatole o etichette dei prodotti .

Parti


Nel procedimento C-150/88,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE dal Landgericht di Colonia, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Kommanditgesellschaft in Firma Eau de Cologne & Parfuemerie-Fabrik Glockengasse n . 4711, con sede in Colonia,

e

Provide, con sede in Brembate di Sopra,

domanda vertente sull' interpretazione della direttiva 76/768 del Consiglio del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ( GU L 262, pag . 169 ),

LA CORTE ( sesta sezione ),

composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, F.A . Schockweiler, T . Koopmans, G.F . Mancini e T.F . O' Higgins, giudici,

avvocato generale : M . Darmon

cancelliere : J.-G . Giraud

viste le osservazioni presentate :

- per l' attrice nella causa principale, dall' avv . E . Ph . Krings,

- per la convenuta nella causa principale, dall' avv . C . Eidam, nella fase orale,

- per il governo del Regno di Spagna, dalla sig.ra Rosario Silva de Lapuerta, in qualità di agente, nella fase orale,

- per il governo della Repubblica italiana, dal sig . I.M . Braguglia, avvocato dello Stato,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . J . Sack, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale del 27 giugno 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 13 luglio 1989,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 4 maggio 1988, giunta alla Corte il 26 dello stesso mese, il Landgericht di Colonia ha posto, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della direttiva 76/768 del Consiglio del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ( GU L 262, pag . 169 ) onde valutare la compatibilità col diritto comunitario della disciplina italiana adottata per l' attuazione della summenzionata direttiva .

2 Dette questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra la società tedesca in accomandita Firma Eau de Cologne & Parfuemerie-Fabrik Glockengasse n . 4711 ( in prosieguo : "società 4711 ") e la ditta italiana Provide circa l' esecuzione di un contratto di vendita di prodotti cosmetici .

3 A norma dell' art . 6, n . 1, lett . a ), della direttiva gli Stati membri adottano adeguate misure affinché i prodotti cosmetici possano essere immessi sul mercato soltanto se i loro imballaggi, recipienti o etichette indicano in particolare il nome o la ragione sociale e l' indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del responsabile dell' immissione sul mercato del prodotto cosmetico, stabilito all' interno della Comunità . L' art . 6, n . 2, dispone che gli Stati membri adottano adeguate misure affinché nell' etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicità relativa ai prodotti cosmetici, i testi, le denominazioni, i marchi, le immagini o altri segni figurativi o meno non vengano impiegati per attribuire a tali prodotti caratteristiche che essi non possiedono .

4 L' art . 8, n . 1, lett . a ), della legge italiana n . 713 dell' 11 ottobre 1986, che dà attuazione all' art . 6, n . 1, lett . a ), della direttiva summenzionata, come interpretata mediante circolare ministeriale, prescrive la menzione del produttore italiano o del responsabile in Italia dell' immissione sul mercato dei prodotti cosmetici . Per i prodotti che già recano l' indicazione del produttore o del responsabile della vendita stabilito in un altro Stato membro, è sufficiente che l' indicazione dell' impresa italiana responsabile della vendita in Italia venga apposta da quest' ultima sull' imballaggio esterno del prodotto, dopo l' importazione e prima della vendita al pubblico . D' altro canto l' art . 8, n . 1, lett . d ), della legge summenzionata, che reca disposizioni d' attuazione dell' art . 6, n . 2, della direttiva, prescrive l' indicazione dei dati qualitativi e quantitativi delle sostanze di cui si fa menzione sull' imballaggio, nella pubblicità o nella denominazione del prodotto .

5 La Provide ordinava alla società 4711 il prodotto Vitamol, cosmetico il cui imballaggio e le cui istruzioni per l' uso indicavano il nome delle vitamine che esso contiene, menzionando in particolare il D . Panthenol . La società 4711 garantiva in particolare che il prodotto in questione era conforme alle leggi e alle disposizioni vigenti e poteva essere posto in commercio in Italia .

6 La Provide rifiutava però la fornitura, osservando che la stessa non era conforme alle clausole del contratto . Il prodotto non avrebbe potuto essere venduto in Italia giacché non menzionava, contrariamente alle disposizioni della normativa italiana di cui sopra, né l' importatore italiano, né la quantità di vitamine contenuta nel prodotto, mentre il nome di queste era espressamente indicato sull' imballaggio .

7 La società 4711 adiva il Landgericht di Colonia, competente in virtù d' una clausola del contratto, chiedendo che la controparte venisse condannata a eseguire il contratto stesso, in quanto in sostanza il prodotto offerto era perfettamente conforme alle disposizioni della direttiva e quindi poteva essere posto in commercio in tutti gli Stati membri .

8 Il Landgericht di Colonia ritiene che la disciplina italiana sia incompatibile con le disposizioni summenzionate della direttiva . Il giudice nazionale ritiene in particolare che l' obbligo di fornire un' indicazione qualitativa e quantitativa delle sostanze, pur costituendo incontestabilmente un modo di perseguire la finalità enunciata dall' art . 6, n . 2, della direttiva summenzionata, vale a dire tutelare il consumatore contro le frodi, sia nondimeno eccessivo e di dubbia efficacia .

9 Di conseguenza il Landgericht decideva di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali :

"1 ) Se l' art . 8, n . 1, lett . d ), della legge italiana 11 ottobre 1986, n . 713, sia compatibile con l' art . 6, n . 2, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976 e con l' art . 30 del trattato CEE, in quanto prescrive la dichiarazione 'qualitativa e quantitativa delle sostanze' la cui presenza è annunciata nella presentazione, nella pubblicità o nella denominazione del prodotto .

2 ) Se l' art . 8, n . 1, lett . a ), della legge italiana n . 713, nell' interpretazione fornitane dal n . 3 della circolare del ministro della sanità italiano 2 febbraio 1987, sia compatibile con l' art . 6, n . 1, lett . a ), della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976 e con l' art . 30 del trattato CEE in quanto, anche per i prodotti di un fabbricante stabilito nella Comunità importati in Italia, si deve indicare sugli imballaggi, recipienti o etichette 'il nome dell' azienda italiana responsabile dell' immissione in commercio' ."

10 Per una più ampia esposizione dello sfondo giuridico e degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati in prosieguo solo nei limiti necessari per comprendere il ragionamento della Corte .

Sulla competenza della Corte

11 Il governo italiano osserva che le questioni pregiudiziali sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra privati, nella quale il contrasto di interessi reale appare dubbio, e mirano a far valutare dal giudice di uno Stato membro la compatibilità col diritto comunitario della disciplina di un altro Stato membro . Richiamandosi alla sentenza della Corte 16 dicembre 1981, Foglia/Novello ( causa 244/80, Racc . pag . 3045 ) il ggoverno italiano esprime pertanto dei dubbi sulla correttezza del ricorso al procedimento pregiudiziale . Esso sostiene inoltre che, nell' ambito dell' applicazione dell' art . 177, la Corte non è competente a pronunciarsi sulla compatibilità tra disposizioni nazionali e diritto comunitario .

12 Si devono disattendere queste obiezioni . Da un lato, gli elementi del fascicolo non consentono di mettere in dubbio la realtà della controversia principale né, di conseguenza, la correttezza del ricorso al procedimento pregiudiziale . Dall' altro, emerge da una costante giurisprudenza ( vedasi, in particolare, sentenza 9 ottobre 1984, Heineken, cause riunite 91 e 127/83, Racc . pag . 3435 ) che se deve risolvere questioni miranti a consentire al giudice nazionale di valutare la conformità con il diritto comunitario di disposizioni nazionali, la Corte può fornire gli elementi interpretativi del diritto comunitario che consentiranno al giudice nazionale di pronunciarsi sul problema giuridico di cui è investito . Lo stesso avviene allorché si deve valutare la compatibilità col diritto comunitario di norme di uno Stato membro diverso da quello del giudice di rinvio .

Sulla prima questione

13 Tale questione mira in sostanza ad accertare se l' art . 6, n . 2, già ricordato, della direttiva osti a che una disciplina nazionale prescriva l' indicazione dei dati qualitativi e quantitativi delle sostanze menzionate sull' imballaggio, nella pubblicità o nella denominazione dei prodotti cosmetici .

14 E' d' uopo ricordare a questo proposito che, secondo uno dei considerando della direttiva, questa si ispira alla necessità di "determinare a livello comunitario le regole che devono essere osservate per quanto riguarda la composizione, l' etichettatura e l' imballaggio dei prodotti cosmetici ". Essa mira perciò a sopprimere le divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali, in quanto dette divergenze costringono le imprese comunitarie a differenziare la loro produzione a seconda dello Stato membro di destinazione ed ostacolano così gli scambi relativi a questi prodotti .

15 A questo scopo l' art . 6, n . 1, della direttiva, elenca le varie menzioni che devono comparire sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti cosmetici; tra queste menzioni non sono compresi i dati qualitativi e quantitativi delle sostanze indicate nella confezione di tali prodotti .

16 Inoltre, l' art . 7 della direttiva vieta, nel suo n . 1, agli Stati membri di rifiutare, vietare o restringere l' immissione sul mercato dei prodotti cosmetici che rispondono alle prescrizioni della direttiva con la sola riserva, enunciata al n . 2, che essi possono imporre per talune delle menzioni di cui all' art . 6, n . 1, l' uso delle loro lingue nazionali o ufficiali .

17 Ne consegue che l' elenco di queste menzioni è esauriente e che uno Stato membro non può prescrivere l' indicazione, non espressamente contemplata dalla direttiva, dei dati quantitativi e qualitativi delle sostanze menzionate nella presentazione dei prodotti cosmetici .

18 Infatti una prescrizione di questo genere sarebbe per l' appunto tale da ostacolare gli scambi intracomunitari, dato l' obbligo ch' essa comporta di modificare la presentazione con la quale i prodotti vengono legittimamente posti in vendita in taluni Stati membri . Un distributore stabilito in uno di questi Stati può anche incontrare difficoltà ad esportare prodotti cosmetici in un altro Stato membro se questo prescrive la menzione in questione e se il produttore non fornisce al distributore le informazioni richieste .

19 Occorre aggiungere che, nonostante l' art . 6, n . 2, della direttiva obblighi gli Stati membri ad adottare le disposizioni adeguate onde evitare che nell' etichettatura e nella confezione per la vendita le diciture, le denominazioni, i marchi, le immagini e gli altri segni non vengano utilizzati per attribuire ai prodotti cosmetici in questione caratteristiche che essi non possiedono, ciò non autorizza gli Stati membri a prescrivere l' apposizione di menzioni non contemplate dalla direttiva nell' etichettatura o nell' imballaggio di detti prodotti .

20 D' altro canto, la finalità di tutela dei consumatori che sta alla base dell' art . 6, n . 2, della direttiva può essere perseguita mediante mezzi meno restrittivi degli scambi comunitari . Emerge infatti da un esame comparativo delle norme nazionali elaborate a questo scopo che taluni Stati membri hanno vietato in via generale qualsiasi indicazione atta ad indurre in errore il consumatore . Orbene, non risulta che tale divieto generale sia insufficiente per conseguire l' obiettivo desiderato .

21 Si deve quindi risolvere la prima questione dichiarando che l' art . 6, n . 2, della direttiva 76/768 osta a che una disciplina nazionale prescriva l' indicazione dei dati qualitativi e quantitativi delle sostanze menzionate sull' imballaggio, nella pubblicità o nella denominazione dei prodotti cosmetici contemplati dalla direttiva .

Sulla seconda questione

22 Tale questione mira in sostanza ad accertare se l' art . 6, n . 1, lett . a ), della direttiva vieti ad uno Stato membro di prescrivere, per i prodotti cosmetici importati, fabbricati da un produttore stabilito nella Comunità, che il nome dell' impresa nazionale e responsabile della loro vendita in questo Stato figuri sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti .

23 Emerge dalla sua stessa lettera che l' art . 6, n . 1, lett . a ), della direttiva prescrive soltanto l' indicazione o del fabbricante o del responsabile dell' immissione sul mercato del prodotto cosmetico, sempreché l' uno o l' altro siano stabiliti nella Comunità .

24 Ne consegue che questa disposizione vieta ad uno Stato membro di prescrivere, per i prodotti importati, fabbricati da un produttore stabilito nella Comunità, che il nome del distributore nazionale responsabile della loro vendita in questo Stato figuri sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti .

25 A questo proposito è irrilevante che lo Stato membro si limiti a prescrivere che l' indicazione del distributore possa essere apposta sull' involucro esterno del prodotto dopo l' importazione, prima della sua vendita al pubblico e secondo modalità che non obblighino ad aprire la confezione originale del prodotto .

26 Infatti tale obbligo rende in ogni caso più onerosa la vendita del prodotto ed implica di conseguenza un ostacolo agli scambi, che la direttiva mira ad eliminare .

27 Si deve quindi risolvere la seconda questione dichiarando che l' art . 6, n . 1, lett . a ), della direttiva vieta ad uno Stato membro di prescrivere, per i prodotti cosmetici importati, fabbricati da un produttore stabilito nella Comunità, che il nome dell' impresa nazionale responsabile per la vendita in questo Stato membro figuri sull' imballaggio, sui recipienti o sulle etichette del prodotto .

28 Poiché la direttiva ha operato un' armonizzazione esauriente delle norme nazionali in materia di imballaggio e di etichettatura dei prodotti cosmetici, non è necessario pronunciarsi sull' interpretazione dell' art . 30 del trattato, chiesta dal giudice nazionale .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

29 Le spese sostenute dai governi del Regno di Spagna e della Repubblica italiana nonché dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte non sono ripetibili . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice di merito a cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( sesta sezione ),

pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal Landgericht di Colonia con ordinanza 4 maggio 1988, dichiara :

1 ) L' art . 6, n . 2, della direttiva del Consiglio 76/768, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, osta a che una disciplina nazionale prescriva l' indicazione dei dati qualitativi e quantitativi delle sostanze menzionate sull' imballaggio, nella pubblicità o nella denominazione dei prodotti cosmetici contemplati dalla direttiva .

2 ) L' art . 6, n . 1, lett . a ), della direttiva summenzionata vieta ad uno Stato membro di prescrivere, per i prodotti cosmetici importati, fabbricati da un produttore stabilito nella Comunità, che il nome dell' impresa nazionale responsabile per la vendita in questo Stato membro figuri sull' imballaggio, sui recipienti o sulle etichette del prodotto .

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