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Document 61988CJ0128

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 aprile 1989.
Di Felice contro Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgio.
Previdenza sociale - Lavoratore autonomo - Prestazione della stessa natura.
Causa 128/88.

Raccolta della Giurisprudenza 1989 -00923

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:153

61988J0128

SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 18 APRILE 1989. - OLANDINO DI FELICE CONTRO INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DE TRAVAIL DE BRUXELLES. - PREVIDENZA SOCIALE - LAVORATORE AUTONOMO - PRESTAZIONI DELLA STESSA NATURA. - CAUSA 128/88.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00923


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni - Norme nazionali anticumulo - Diritto acquistato in forza della sola normativa nazionale - Applicazione - Limiti - Normativa comunitaria più favorevole per il lavoratore

( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 12, n . 2, e art . 46, n . 3 )

2 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni - Norme nazionali anticumulo - Inopponibilità ai beneficiari di prestazioni della stessa natura liquidate a norma del regolamento n . 1408/71 - Pensione anticipata e pensione di invalidità - Equiparazione a prestazioni della stessa natura

( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, artt . 12, n . 2, e 46 )

Massima


1 . Qualora il lavoratore percepisca una pensione in forza della sola legislazione nazionale, il regolamento n . 1408/71 non osta a che detta legislazione gli sia applicata per intero, ivi comprese le norme anticumulo nazionali . Se tuttavia l' applicazione di questa legislazione nazionale si rivela meno favorevole per il lavoratore di quella dell' art . 46 dello stesso regolamento, si deve applicare quest' articolo . In questo caso, il n . 3 dell' art . 46, il quale tende a limitare il cumulo delle prestazioni maturate, secondo le modalità stabilite dai nn . 1 e 2 dello stesso articolo, si applica, ad esclusione delle norme anticumulo della normativa nazionale .

2 . La pensione anticipata acquistata a norma delle leggi di uno Stato membro e la pensione di invalidità acquistata a norma delle leggi di un altro Stato membro vanno considerate prestazioni della stessa natura, ai sensi dell' art . 12, n . 2, del regolamento n . 1408/71, a norma del quale le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione contenute nella normativa di uno Stato membro, in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni previdenziali maturate nello stesso Stato membro o in forza delle leggi di un altro Stato membro, non si applicano qualora l' interessato fruisca di prestazioni della stessa natura di invalidità, di vecchiaia, di morte ( pensioni ) o di malattia professionale, liquidate dagli enti dei vari Stati membri, in particolare a norma dell' art . 46 di detto regolamento .

Parti


Nella causa 128/88,

avente ad oggetto la domanda proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal tribunal du travail di Bruxelles nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Di Felice

e

Institut national d' assurances sociales pour travailleurs indépendants,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 7, primo comma, 52, secondo comma, e 53 del trattato e degli artt . 12, nn . 1 e 2, 44, nn . 1 e 2, e 46 del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1408/71, come modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001 ( GU L 230, pag . 8 ),

LA CORTE ( terza sezione ),

composta dai signori F . Grévisse, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e M . Zuleeg, giudici,

avvocato generale : F.G . Jacobs

cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere

viste le osservazioni presentate :

- per l' Institut national d' assurances sociales pour travailleurs indépendants, dal sig . Ludo Paeme, amministratore generale,

- per la Commissione, dal sig . Dimitrios Gouloussis, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza e in seguito alla trattazione orale del 24 gennaio 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 2 febbraio 1989,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 21 aprile 1988, pervenuta in cancelleria il 27 aprile successivo, il tribunal du travail di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt . 7, primo comma, 52, secondo comma, e 53 del trattato, nonché degli artt . 12, nn . 1 e 2, 44, nn . 1 e 2, e 46 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, come modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001 ( GU L 230, pag . 8 ).

2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il sig . Di Felice, cittadino italiano residente in Italia, e l' Institut national d' assurances sociales pour travailleurs indépendants ( in prosieguo : l' "Inasti ").

3 Il sig . Di Felice ha svolto un' attività lavorativa autonoma in Belgio dal 1950 al 1964 . Titolare dal 1969 di una pensione di invalidità, concessa in base alla normativa italiana, il Di Felice ha chiesto all' Inasti il 24 novembre 1983, l' attribuzione, sulla base dei periodi contributivi maturati in Belgio, di una pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dal 28 aprile 1984, data in cui egli avrebbe compiuto il 60° anno di età . Pur riconoscendo all' interessato il diritto a tale pensione, fissata in misura pari a 36 568 BFR l' anno, in base ai 16/45 di una carriera completa con riduzione del 5% per ogni anno di anticipo prima del compimento del 65° anno di età, l' Inasti ha rifiutato il versamento di tale pensione fondandosi sulle norme anticumulo contemplate dalla normativa belga .

4 Tale rifiuto è stato fondato sull' art . 30 bis del regio decreto n . 72, ai sensi del quale la pensione di vecchiaia di lavoratore autonomo è liquidabile solo "se il beneficiario non esercita alcuna attività lavorativa e non gode di un' indennità per malattia, invalidità o disoccupazione involontaria, in applicazione di una normativa previdenziale belga o straniera o di uno statuto che si applica al personale di un' istituzione di diritto internazionale pubblico ".

5 Il giudice nazionale, dopo aver riconosciuto al Di Felice il diritto ad una pensione di vecchiaia per lavoratore autonomo e dopo averne fissato l' importo in 39 007 BFR l' anno, ha ritenuto che prima di pronunciarsi sulla liquidazione effettiva di tale pensione fosse opportuno sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :

" - se il silenzio ancora attuale della normativa nazionale belga in materia di cumulo di pensioni ( nella fattispecie, di vecchiaia ) per lavoratori autonomi con altre prestazioni '(...) di vecchiaia o (...) beneficio sostitutivo - nella fattispecie, (...) un' indennità (...) di invalidità - (...) concesse in forza di un regime pensionistico (...) straniero ...' e la prassi che l' ente erogatore nazionale competente intende dedurne

- costituiscano o possano costituire, o no, una 'discriminazione effettuata in base alla nazionalità' , di cui all' art . 7, primo comma, del trattato, sia essa diretta o indiretta o basata sulla nazionalità, in applicazione di criteri formalmente neutri ma che portano di fatto allo stesso risultato, ossia : svantaggiare i non cittadini frapponendo un ostacolo sproporzionato;

- ricadano o possano ricadere, o no, nell' ambito degli artt . 52, secondo comma, e 53 del trattato, 12, nn . 1 e 2, e 43, nonché del capitolo III ed in particolare degli artt . 44, nn . 1 e 2, e 46 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione della previdenza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità,

- e se, in definitiva, la pensione di invalidità italiana ( nella fattispecie, 'ab initio' non ancora trasformata in pensione di vecchiaia ) e la pensione ( di anzianità anticipata ) belga di lavoratore autonomo siano o no da considerare come '(...) prestazioni della stessa natura' ".

6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e dello sfondo normativo della controversia nella causa principale nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione di udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sulle prime due questioni

7 Considerati i termini delle prime due questioni pregiudiziali, giova ricordare, innanzitutto, che nell' ambito di un procedimento proposto a norma dell' art . 177 del trattato CEE, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto comunitario ad una fattispecie determinata nè a valutare la compatibilità delle disposizioni del diritto nazionale con tali norme . Essa può tuttavia fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione derivanti dal diritto comunitario che potrebbero essergli utili nel valutare gli effetti delle disposizioni del diritto comunitario stesso .

8 Dalla motivazione della sentenza di rinvio si evince che le prime due questioni vanno intese nel senso che con esse sostanzialmente si chiede alla Corte di stabilire se le norme del regolamento n . 1408/71, estese ai lavoratori autonomi e loro familiari dal regolamento del Consiglio 12 maggio 1981, n . 1390, ( GU L 143, pag . 1 ) ostino all' applicazione di una normativa nazionale in forza della quale una pensione di vecchiaia non può essere versata qualora l' interessato goda di una pensione di invalidità in base alla normativa di un altro Stato membro, allorché l' applicazione di tale normativa sia meno favorevole per l' interessato di quanto lo sarebbe quella delle norme del regolamento n . 1408/71 .

9 Va ricordato che secondo la costante giurisprudenza della Corte ( vedasi, in particolare, la sentenza 5 maggio 1983, causa 238/81, Van der Bunt-Craig, Racc . 1983, pag . 1385 ), qualora il lavoratore percepisca una pensione in forza della sola legislazione nazionale, le disposizioni del regolamento n . 1408/71 non ostano a che gli venga applicata per intero la sola legislazione nazionale, ivi comprese le norme anticumulo nazionali . Se tuttavia questa legislazione nazionale si rivela meno favorevole per il lavoratore dell' art . 46 del regolamento n . 1408/71, si deve applicare questo articolo . In quest' ultima ipotesi, il n . 3 dell' art . 46, il quale tende a limitare il cumulo delle prestazioni acquisite, secondo le modalità contemplate ai nn . 1 e 2 dello stesso articolo, si applica ad esclusione delle norme anticumulo contemplate dalla legislazione nazionale .

10 Ai fini dell' applicazione delle disposizioni comunitarie, il giudice nazionale dovrà tener conto, in particolare, del fatto che secondo l' art . 12, n . 2, del regolamento n . 1408/71, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di previdenza sociale acquisite in questo stesso Stato membro ovvero in base alla legislazione di un altro Stato membro non si applicano se l' interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia, morte ( pensioni ) o per malattia professionale liquidate dalle istituzioni dei vari Stati membri interessati, ai sensi, in particolare, dell' art . 46 del regolamento stesso .

11 Discende da quanto sopra che, senza che sia necessario prendere in considerazione le altre disposizioni del diritto comunitario menzionate dal giudice nazionale, le prime due questioni pregiudiziali vanno risolte dichiarando che le norme del regolamento n . 1408/71, estese ai lavoratori autonomi e ai loro familiari dal regolamento n . 1390/81, devono essere interpretate nel senso che ostano all' applicazione di una normativa nazionale, in forza della quale una pensione di vecchiaia non può essere versata allorché l' interessato fruisca di una pensione di invalidità in base alla legge di un altro Stato membro, qualora l' applicazione di tale normativa sia meno favorevole all' interessato di quanto lo sarebbe quella delle disposizioni dell' art . 46 del regolamento n . 1408/71 .

Sulla terza questione

12 Con la terza questione pregiudiziale, il giudice nazionale intende stabilire se una pensione di vecchiaia anticipata acquisita in forza della normativa di uno Stato membro e una pensione di invalidità acquisita in forza della normativa di un altro Stato membro siano da considerare come "prestazioni della stessa natura", ai sensi dell' art . 12, n . 2, del regolamento n . 1408/71 .

13 Giova ricordare, al riguardo, che, secondo la giurisprudenza della Corte, qualora il lavoratore fruisca di prestazioni di invalidità trasformate in pensione di vecchiaia in forza delle leggi di uno Stato membro e di prestazioni di invalidità non ancora trasformate in pensioni di vecchiaia in forza delle leggi di un altro Stato membro, la pensione di vecchiaia e le prestazioni di invalidità vanno considerate come aventi la stessa natura ( si veda, da ultimo, la sentenza 2 luglio 1981, cause riunite 116, 117, 119, 120 e 121/80, Celestre, Racc . 1981, pag . 1737 ).

14 Questa giurisprudenza può essere altresì applicata nel caso in cui le pensioni di vecchiaia dovute in forza della normativa di uno Stato membro non derivino dalla trasformazione di prestazioni di invalidità, dal momento che una pensione di vecchiaia, derivi essa o meno da tale trasformazione, ha la stessa natura di una pensione di invalidità .

15 Tale interpretazione dell' art . 12, n . 2, del regolamento n . 1408/71 non può essere modificata in caso di versamento di una pensione di vecchiaia anticipata, in quanto l' anticipazione abbia come unico effetto quello di ridurre l' importo della pensione .

16 Di conseguenza, la terza questione pregiudiziale va risolta nel senso che una pensione di vecchiaia anticipata acquisita in base alla normativa di uno Stato membro e una pensione di invalidità acquisita in base alla normativa di un altro Stato membro vanno considerate come prestazioni della stessa natura, ai sensi dell' art . 12, n . 2, del regolamento n . 1408/71 .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

17 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( terza sezione ),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal tribunal du travail di Bruxelles, con sentenza 21 aprile 1988, dichiara :

1 ) Le norme del regolamento n . 1408/71, estese ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari dal regolamento n . 1390/81, devono essere interpretate nel senso che ostano all' applicazione di una normativa nazionale, in forza della quale una pensione di vecchiaia non può essere versata allorché l' interessato fruisca di una pensione di invalidità in base alla legge di un altro Stato membro, qualora l' applicazione di tale normativa sia meno favorevole all' interessato di quanto lo sarebbe quella delle disposizioni dell' art . 46 del regolamento n . 1408/71 .

2 ) Una pensione di vecchiaia anticipata acquisita in base alla normativa di uno Stato membro e una pensione di invalidità acquisita in base alla normativa di un altro Stato membro vanno considerate come prestazioni della stessa natura, ai sensi dell' art . 12, n . 2, del regolamento n . 1408/71 .

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