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Document 61988CJ0116
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 7 March 1990. # André Hecq v Commission of the European Communities. # Officials - Allocation of duties - Reassignment. # Joined cases C-116/88 and C-149/88.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 marzo 1990.
André Hecq contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendente - Attribuzione di funzioni - Nuova assegnazione.
Cause riunite C-116/88 e C-149/88.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 marzo 1990.
André Hecq contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendente - Attribuzione di funzioni - Nuova assegnazione.
Cause riunite C-116/88 e C-149/88.
Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-00599
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:98
SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 7 MARZO 1990. - ANDRE HECQ CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI - RIASSEGNAZIONE. - CAUSE RIUNITE 116/88 E 149/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00599
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Dipendente - Organizzazione degli uffici - Assegnazione del personale - Potere discrezionale dell' amministrazione - Limiti - Interesse del servizio - Rispetto dell' equivalenza fra gli impieghi - Obbligo di motivazione e di previa consultazione - Insussistenza
( Statuto del personale, art . 7, n . 1 )
2 . Dipendenti - Organizzazione degli uffici - Assegnazione del personale - Mutamento di assegnazione nell' interesse del servizio - Presupposti
( Statuto del personale, art . 7, n . 1 )
3 . Dipendenti - Atto che arreca pregiudizio - Nozione - Decisione che implica lo spostamento di un dipendente contro la sua volontà - Obbligo di motivazione - Portata
( Statuto del personale, art . 25, n . 2 )
1 . Le istituzioni della Comunità dispongono di un ampio potere discrezionale nell' organizzare i loro uffici in funzione dei compiti loro affidati e nell' assegnare a determinati posti, in considerazione di detti compiti, il personale disponibile, a condizione tuttavia che tale assegnazione venga effettuata nell' interesse del servizio e nel rispetto dell' equivalente dei posti .
L' amministrazione non è tenuta a motivare un semplice provvedimento di organizzazione interna che non pregiudica la posizione statutaria del ricorrente o il rispetto del principio della corrispondenza tra il grado e l' impiego, né a sentire previamente il dipendente interessato .
2 . Il trasferimento di un dipendente per porre fine ad una situazione amministrativa divenuta intollerabile dev' essere considerato conforme all' interesse del servizio .
Tuttavia una decisione di nuova assegnazione di un dipendente comportante il suo trasloco in un' altra sede di servizio, contro la sua volontà, dev' essere adottata con la diligenza necessaria e con una cura particolare, segnatamente prendendo in considerazione l' interesse personale del dipendente .
3 . Una decisione comportante lo spostamento di un dipendente contro la sua volontà è un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell' art . 25 dello statuto e deve pertanto essere motivata . Una decisione di questo tipo è sufficientemente motivata quando è stata emanata in un contesto noto al dipendente interessato e gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti . Tale è il caso quando la decisione è stata preceduta da colloqui nel corso dei quali il direttore dell' amministrazione ha esposto all' interessato la situazione, nonché le ragioni della nuova assegnazione considerata .
Nelle cause riunite C-116/88 e C-149/88,
André Hecq, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Mondercange ( Lussemburgo ), con gli avv.ti Jacques Putzeys, S . Gehlen e Xavier Leurquin, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Nickts, 87, avenue Guillaume,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Sean van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto i ricorsi diretti all' annullamento della decisione del capo del servizio "immobili" di togliere al ricorrente la responsabilità degli impianti termici e sanitari degli edifici della Commissione a Bruxelles e di attribuirgli, come funzione esclusiva, il compito di redigere un rapporto sullo stato del complesso di Overijse, nonchè all' annullamento della decisione del direttore generale del personale e dell' amministrazione di assegnare il ricorrente a Lussemburgo,
LA CORTE ( quarta sezione ),
composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, T . Koopmans e M . Díez de Velasco, giudici
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : sig.ra B . Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 9 novembre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 12 dicembre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ricorso depositato in cancelleria il 14 aprile 1988, il sig . André Hecq, dipendente di grado B3 della Commissione delle Comunità europee, chiede, in base all' art . 91 dello statuto del personale, sia l' annullamento della decisione 22 aprile 1987 con cui il capo del servizio "immobili" gli ha tolto la responsabilità degli impianti termici e sanitari di taluni edifici della Commissione situati a Bruxelles e gli ha attribuito come mansione esclusiva il compito di "redigere un rapporto sullo stato del complesso di Overijs relativamente alle varie parti e ai vari impianti", sia la sua reintegrazione in tutti i diritti statutari di cui egli era titolare anteriormente al 22 aprile 1987 ( causa C-116/88 ).
2 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 25 maggio 1988 il sig . Hecq ha proposto un altro ricorso inteso sia all' annullamento della decisione 31 luglio 1987, con cui il direttore generale del personale e dell' amministrazione lo ha assegnato, a decorrere dal 1° novembre 1987, alla divisione "amministrazione" della direzione "personale e amministrazione a Lussemburgo e servizi generali", in Lussemburgo, sia alla sua reintegrazione in tutti i diritti statutari di cui egli era titolare anteriormente alla decisione impugnata ( causa C-149/88 ).
3 Questi due ricorsi fanno seguito a due altri ricorsi del sig . Hecq, che sono stati respinti con sentenze 23 marzo 1988 ( causa 19/87, Racc . pag . 1681 ) e 14 dicembre 1988 ( causa 280/87, Racc . pag . 6443 ). Nella prima sentenza si rileva che dal 1984 il clima di lavoro nel servizio di cui allora faceva parte il sig . Hecq si era sensibilmente deteriorato, che tale deterioramento aveva portato provvedimenti di riorganizzazione del servizio suddetto e che le informazioni di cui la Corte disponeva non le consentivano di stabilire a chi dovesse essere addebitato il deterioramento del clima di lavoro .
4 La decisione 22 aprile 1987, che costituisce oggetto della causa C-116/88, è stata adottata nelle seguenti circostanze . Dal 6 aprile 1987 al 4 maggio 1987 il ricorrente si assentava dal lavoro per motivi di salute . Durante quel periodo il sig . Petersen, capo del servizio "immobili", attribuiva ad altri dipendenti la responsabilità degli edifici la cui sorveglianza incombeva precedentemente al ricorrente . Al rientro in servizio del ricorrente, il sig . Petersen gli chiedeva, con nota 22 aprile 1987, di redigere un rapporto sullo stato del complesso di Overijse . Il rapporto avrebbe dovuto contenere un bilancio esauriente del complesso relativamente alle varie parti e ai vari impianti, nonché eventuali proposte di riattamento intese a migliorare il funzionamento del complesso . Tutte le proposte avrebbero dovuto essere corredate di dati numerici per valutarne l' impatto sul piano finanziario .
5 La decisione 31 luglio 1987, che costituisce oggetto della causa C-149/88, è stata adottata nelle seguenti circostanze . Il 22 luglio 1987 il ricorrente aveva un colloquio con il direttore generale del personale e dell' amministrazione, sig . Hay, su richiesta di quest' ultimo, al fine di discutere la nuova assegnazione del ricorrente . Con nota 29 luglio 1987, il sig . Hay gli proponeva due nuove assegnazioni, cioè presso il servizio "telecomunicazioni e attrezzature ripartite" ( TER ) a Bruxelles o presso la divisione IX-E-2 ( settore "immobili e attrezzature ") a Lussemburgo . Poiché il ricorrente non esprimeva la sua scelta, il sig . Hay gli comunicava, il 31 luglio 1987, la propria decisione di assegnarlo alla divisione IX-E-2 della Commissione a Lussemburgo, a decorrere dal 1° novembre 1987 .
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia e dei mezzi ed argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
a ) Sulla ricevibilità del ricorso C-116/88
7 La Commissione sostiene che il primo dei due ricorsi è divenuto senza oggetto, in quanto la decisione impugnata ha cessato di produrre qualsiasi effetto il 1° novembre 1987, data dell' assegnazione del ricorrente a Lussemburgo . In mancanza di interesse attuale, il ricorso sarebbe irricevibile .
8 Questo mezzo non può essere accolto . Infatti dal fascicolo risulta che la nota 22 aprile 1987 non si limitava ad affidare un nuovo compito temporaneo al ricorrente, ma lo destituiva anche dalle sue precedenti mansioni . Tale decisione può ledere un interesse del ricorrente che rimane attuale .
9 In subordine la Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile anche perché la decisione, in quanto misura destinata a migliorare l' organizzazione dei servizi senza incidere sui diritti statutari del dipendente interessato, non può arrecare pregiudizio al ricorrente . Dato, tuttavia, che il ricorrente sostiene per l' appunto che la decisione non era basata sull' interesse del servizio, tale argomento della Commissione rientra nell' esame del merito .
b ) Sulla decisione 22 aprile 1987 ( complesso di Overijse )
10 Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che le funzioni attribuitegli con la decisione impugnata non corrispondevano al suo grado e al suo impiego . In quanto il rapporto sullo stato del complesso di Overijse riguardava i settori termici e sanitari, il compito affidatogli sarebbe stato di livello nettamente inferiore a quanto ci si può attendere da un assistente di grado B3/B2 . D' altra parte, e in quanto il rapporto riguardava tutte le parti e gli impianti dell' edificio di Overijse, detto compito avrebbe presupposto cognizioni superiori a quelle che è ragionevole attendersi da un assistente di tale grado . In secondo luogo, il ricorrente sostiene che l' attribuzione delle nuove funzioni non era basata sull' interesse del servizio, come invece richiede l' art . 7, n . 1, dello statuto, ma su motivi illegittimi, come emergerebbe da due note che figurano nel fascicolo . Infine, il ricorrente deduce che la decisione impugnata, in quanto atto arrecante pregiudizio, avrebbe dovuto essere motivata e che la Commissione ha violato il dovere di sollecitudine dell' amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti poiché tale decisione è stata adottata senza prendere in considerazione l' interesse del ricorrente e senza consentirgli di far conoscere previamente il suo punto di vista .
11 In via preliminare si deve ricordare che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto alle istituzioni della Comunità un ampio potere discrezionale nell' organizzazione dei servizi in funzione dei compiti loro affidati e nell' assegnazione a determinati posti, in considerazione di detti compiti, del personale disponibile, a condizione tuttavia che tale assegnazione venga effettuata nell' interesse del servizio e nel rispetto dell' equivalenza dei posti ( sentenza 23 giugno 1984, causa 69/83, Lux, Racc . pag . 2447 ).
12 Su quest' ultimo punto va rilevato che nel complesso di Overijse il ricorrente si avvaleva della collaborazione dell' amministratore dell' immobile, che gli aveva inviato un elenco dettagliato dei lavori da effettuare . Per ottemperare alla domanda del capo del servizio "immobili", il ricorrente avrebbe dovuto esaminare i problemi segnalati dall' amministratore e prendere contatto con potenziali fornitori, imprenditori e artigiani al fine di determinare successivamente il costo prevedibile dei lavori necessari . Stando così le cose, le nuove attribuzioni del ricorrente richiedevano un' analisi tecnica e una valutazione finanziaria; tenuto conto della natura e dell' importanza di tale analisi e di tale valutazione, non si può ritenere che esse non corrispondessero al grado e all' impiego del ricorrente .
13 Per quanto riguarda l' interesse del servizio, bisogna rilevare che le due note invocate dal ricorrente, e depositate dalla Commissione su domanda dello stesso, non forniscono alcun elemento atto a corroborare la tesi secondo cui l' attribuzione di un nuovo compito al ricorrente sarebbe stata basata su motivi illegittimi . Nessun altro elemento del fascicolo consente del resto di constatare che la decisione sia stata adottata per ragioni estranee all' interesse del servizio . Per contro, risulta dal fascicolo che il capo del servizio "immobili" ha ritenuto che era necessario affidare, durante il periodo dell' assenza del ricorrente per malattia, la gestione degli edifici di cui egli era responsabile ad altri dipendenti, che al ritorno del ricorrente bisognava redigere un rapporto sullo stato del complesso di Overijse e che i compiti affidati in proposito al ricorrente corrispondevano al suo grado e al suo impiego .
14 Da quanto precede risulta che la decisione impugnata costituisce un semplice provvedimento di organizzazione interna che non pregiudica la posizione statutaria del ricorrente o il rispetto del principio della corrispondenza tra il grado e l' impiego . Ora, secondo la giurisprudenza della Corte, l' amministrazione non è tenuta né a motivare tali decisioni ( sentenza 17 maggio 1984, causa 338/82, Albertini e Montagnani, Racc . pag . 2123 ) né a sentire previamente il dipendente interessato ( sentenza 14 dicembre 1988, causa Hecq II, citata ).
15 Per quanto riguarda la presa in considerazione dell' interesse del ricorrente, non si può ritenere che, nelle circostanze della fattispecie sopra descritte, la Commissione non ne abbia tenuto alcun conto . Infatti, dopo una lunga assenza del ricorrente per malattia, la Commissione gli ha immediatamente affidato un compito temporaneo comportante un lavoro corrispondente al suo grado e al suo impiego .
16 Di conseguenza, nessuno dei mezzi dedotti contro la decisione 22 aprile 1987 può essere accolto .
c ) Sulla decisione 31 luglio 1987 ( assegnazione a Lussemburgo )
17 Innanzitutto, il ricorrente sostiene che la Commissione, decidendo di assegnarlo a Lussemburgo, ha violato gli artt . 5, n . 4, e 7, n . 1, dello statuto, in quanto la nuova assegnazione non corrisponde al suo grado e al suo impiego . A sostegno di tale mezzo, il ricorrente deduce che i suoi compiti sono molto limitati, che egli è privo di ogni potere decisionale e che non è più responsabile di una sezione di un' unità amministrativa, come lo era a Bruxelles .
18 La Commissione ammette che all' inizio dell' esercizio delle nuove funzioni del ricorrente i lavori affidatigli erano di portata limitata . Tuttavia, ciò si spiegherebbe col fatto che l' edificio Cube, di cui il ricorrente è responsabile e la cui sorveglianza comporta compiti difficili e responsabilità rilevanti, era stato appena ampliato e trasformato . Durante un periodo iniziale, poiché le attrezzature installate erano ancora sotto garanzia, solo il personale delle imprese installatrici poteva effettuare interventi . Dopo il suo arrivo a Lussemburgo, al ricorrente sarebbero stati attribuiti nuovi compiti, come la sorveglianza degli impianti tecnici del Centre polyvalent de l' enfance e dell' impianto di riscaldamento dell' edificio Jean Monnet, nonché la preparazione di un progetto di capitolati d' oneri ai fini di un bando di gara per il rinnovo dei contratti di manutenzione degli apparecchi di sollevamento dell' edificio Jean Monnet .
19 A tal riguardo si deve rilevare che i compiti del ricorrente, anche se inizialmente erano limitati, sono stati nettamente ampliati successivamente, in conformità alle sue capacità . Inoltre, fin dal suo arrivo a Lussemburgo, il ricorrente è stato posto nello stesso contesto gerarchico dei suoi colleghi, dipendenti di grado B4, B3, e B1 . Di conseguenza, non si può ammettere che nel caso del ricorrente l' amministrazione abbia trasgredito il principio dell' equivalenza tra il grado e l' impiego .
20 In secondo luogo, il ricorrente sostiene che egli non è stato assegnato a Lussemburgo nell' interesse del servizio . Tale nuova assegnazione dovrebbe essere considerata come una sanzione disciplinare dissimulata, cosa che risulterebbe, in particolare, da una nota riservata del capo del servizio "immobili", del febbraio 1987, e dalla coincidenza tra la decisione di chiudere un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente e quella di assegnarlo a Lussemburgo .
21 La Commissione giustifica la sua decisione, in particolare, con la necessità di porre rimedio al clima di lavoro deplorevole che regnava nel servizio in cui era occupato il ricorrente a Bruxelles . Essa sostiene che, a seguito dei conflitti in cui era implicato il ricorrente, cioè prima della sua assenza per malattia, il clima di lavoro era rimasto pregiudizievole sia per il buon funzionamento del servizio che per gli interessi personali di tutti gli interessati, incluso il ricorrente .
22 Dal fascicolo risulta che nel servizio in cui era occupato il ricorrente la situazione era molto tesa e non migliorò al suo ritorno . Ora, secondo la giurisprudenza della Corte ( vedasi, in particolare, sentenza 10 luglio 1975, cause riunite 4/74 e 30/74, Scuppa, Racc . pag . 919 ), il trasferimento di un dipendente per porre fine ad una situazione amministrativa divenuta intollerabile dev' essere considerato conforme all' interesse del servizio . Nel caso di specie l' amministrazione poteva legittimamente ritenere conforme all' interesse del servizio allontanare il ricorrente dalla divisione di cui faceva parte .
23 Tuttavia, una decisione di nuova assegnazione di un dipendente comportante il suo trasloco da Bruxelles a Lussemburgo, contro la sua volontà, dev' essere adottata con la diligenza necessaria e con una cura particolare, segnatamente prendendo in considerazione l' interesse personale del dipendente . Ora, la Commissione ha proposto al ricorrente di scegliere tra un posto a Zaventem e il posto a Lussemburgo, ma il ricorrente non ha mai fatto conoscere al direttore generale del personale e dell' amministrazione il suo punto di vista al riguardo . Di conseguenza, non si può sostenere che l' amministrazione non abbia usato la diligenza necessaria .
24 Da quanto precede risulta che la decisione di nuova assegnazione del ricorrente è stata adottata nell' interesse del servizio, nel rispetto dell' equivalenza degli impieghi e nel rispetto del dovere di sollecitudine dell' amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti . Tale decisione non può essere considerata come una sanzione disciplinare dissimulata . Peraltro, il ricorrente non ha fornito alcun elemento attestante l' esistenza di un qualunque nesso tra la modifica della sua assegnazione ed un procedimento disciplinare precedentemente avviato contro di lui .
25 Il ricorrente sostiene poi che la decisione impugnata non è motivata .
26 A tal riguardo bisogna osservare che una decisione comportante lo spostamento di un dipendente contro la sua volontà è un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell' art . 25 dello statuto e deve pertanto essere motivata . Secondo la costante giurisprudenza della Corte ( vedasi, in particolare, sentenza 29 ottobre 1981, causa 125/80, Arning, Racc . pag . 2539 ), una decisione è sufficientemente motivata quando l' atto impugnato è stato emanato in un contesto noto al dipendente interessato e gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti .
27 E assodato che nella fattispecie la decisione impugnata è stata preceduta da colloqui nel corso dei quali il direttore generale del personale e dell' amministrazione ha esposto al ricorrente la situazione, nonché le ragioni della nuova assegnazione considerata .
28 Infine, il ricorrente sostiene che la decisione controversa lede i diritti sindacali in quanto egli non può più svolgere correttamente il suo mandato sindacale a Bruxelles . La Commissione avrebbe violato, in particolare, l' art . 24 bis dello statuto e l' art . 13 dell' accordo 20 settembre 1974, relativo ai rapporti tra la Commissione e le organizzazioni sindacali o professionali .
29 A norma dell' art . 24 bis dello statuto, i dipendenti godono del diritto di associazione; essi possono essere membri di organizzazioni sindacali o professionali di funzionari europei . Secondo l' art . 13 dell' accordo sopra menzionato,
"(...) l' appartenenza ad un' organizzazione sindacale o professionale, la partecipazione ad un' attività sindacale o l' esercizio di un mandato sindacale non possono, in nessuna forma o a nessun titolo, arrecare pregiudizio alla situazione professionale o allo svolgimento della carriera degli interessati ".
30 Il ricorrente non ha fornito alcun elemento che possa rendere plausibile l' assunto che i diritti attribuitigli dall' art . 24 bis sono stati lesi dalla sua nuova assegnazione o che la decisione di nuova assegnazione è stata adottata in ragione delle sue attività sindacali .
31 Dalle considerazioni che precedono risulta che i due ricorsi devono essere respinti .
Sulle spese
32 Ai sensi dell' art . 70 del regolamento di procedura, nei ricorsi proposti da dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste, salvo il disposto dell' art . 69, n . 3, secondo comma, relativo alle spese riconosciute dalla Corte come superflue o defatigatorie .
33 Nella causa C-116/88 la Commissione ha chiesto alla Corte di applicare quest' ultima disposizione . Essa sostiene che un ricorso inteso all' annullamento di una decisione che ha cessato di produrre effetti è superfluo poiché l' eventuale annullamento non può recare vantaggio al ricorrente . Questa domanda va però disattesa per i motivi esposti nella presente sentenza, in particolare in materia di ricevibilità .
Per questi motivi,
LA CORTE ( quarta sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) I ricorsi sono respinti .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .