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Document 61988CJ0055

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 novembre 1989.
Theodoros Ioannis Katsoufros contro Corte di giustizia delle Comunità europee.
Dipendente - Art. 24 dello statuto del personale delle Comunità europee.
Causa 55/88.

Raccolta della Giurisprudenza 1989 -03579

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:409

61988J0055

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 9 NOVEMBRE 1989. - THEODOROS IOANNIS KATSOUFROS CONTRO CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - ARTICOLO 24 DELLO STATUTO DEL PERSONALE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CAUSA 55/88.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 03579


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Dipendenti - Ricorso - Interesse ad agire - Ricorso diretto ad ottenere la riparazione di un danno morale - Ricevibilità

( Statuto del personale, art . 91 )

2 . Dipendenti - Dovere di assistenza imposto all' amministrazione - Portata

( Statuto del personale, art . 24 )

Massima


1 . Dimostra un interesse ad agire il dipendente che promuove un ricorso volto ad ottenere la riparazione del danno morale consistente nel discredito gettato sulla sua persona dal fatto che si possa ritenere che egli sia stato all' origine di un confronto violento all' interno di un servizio ed abbia tenuto un comportamento indegno di un dipendente .

2 . L' obbligo di tutelare i dipendenti, che incombe alle istituzioni comunitarie a norma dell' art . 24 dello statuto e che comprende anche il caso in cui essi siano vittime di aggressioni provenienti da altri dipendenti, sussiste solo quando i fatti di cui trattasi siano accertati .

L' amministrazione, pur essendo tenuta ad intervenire di fronte ad un incidente incompatibile con l' ordine e la serenità del servizio con tutta la necessaria energia per accertare i fatti e per poter quindi trarne, con cognizione di causa, le opportune conclusioni, può tuttavia adottare sanzioni disciplinari nei confronti del dipendente interessato solo quando l' inchiesta all' uopo disposta consenta di accertare con sicurezza la sussistenza di un comportamento di detto dipendente lesivo del buon funzionamento del servizio o della dignità e della reputazione di un altro dipendente .

Parti


Nella causa 55/88,

Theodoros Ioannis Katsoufros, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, 8, rue Cyprien Merjai, rappresentato dall' avv . L . Stavritis del foro di Atene e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . A . Menidiatis, 50, rue Nic Ries,

ricorrente,

contro

Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dal sig . F . Hubeau, dipendente della Corte di giustizia, edificio "Annexe", Lussemburgo, presso il quale ha eletto domicilio, assistito dall' avv . K . Loukopoulos del foro di Atene,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda diretta all' annullamento della decisione con la quale la commissione amministrativa della Corte di giustizia ha respinto il reclamo del ricorrente e la domanda diretta a far dichiarare che l' autorità che ha il potere di nomina è tenuta ad agire in conformità all' art . 24 dello statuto del personale delle Comunità europee,

LA CORTE ( seconda sezione ),

composta dai signori F.A . Schockweiler, presidente di sezione, G.F . Mancini e T.F . O' Higgins, giudici,

avvocato generale : G . Tesauro

cancelliere : B . Pastor, amministratore

vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 27 giugno 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 ottobre 1989,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 febbraio 1988, il sig . Theodoros Ioannis Katsoufros, dipendente di grado LA 6 in servizio presso la divisione della traduzione di lingua greca della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha proposto un ricorso diretto a far annullare la decisione 23 novembre 1987, con la quale la commissione amministrativa della Corte ha respinto il suo reclamo, e a far dichiarare che l' autorità che ha il potere di nomina ( in prosieguo : "APN ") è tenuta ad agire in conformità dell' art . 24 dello statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : "statuto ").

2 Dagli atti risulta che il 4 febbraio 1987, a seguito di una discussione tra alcuni dipendenti della divisione della traduzione di lingua greca a proposito delle capacità professionali del sig . Katsoufros, si verificava un incidente nel corso del quale il sig . Constantinou, dipendente in pensione delle Comunità e, all' epoca dei fatti, collaboratore "freelance" della Corte in qualità di revisore, sarebbe passato a vie di fatto sulla persona del sig . Katsoufros . Quest' ultimo sostiene che la predetta aggressione ha avuto sul suo stato di salute ripercussioni tali da renderlo temporaneamente incapace di lavorare .

3 Tale versione dei fatti è confermata da un altro dipendente della divisione, ma è contraddetta tanto dallo stesso sig . Constantinou quanto dal capodivisione, che accusano entrambi il ricorrente di avere tenuto un comportamento provocatorio .

4 Il 24 febbraio 1987 il sig . Katsoufros chiedeva all' APN di adottare ogni provvedimento idoneo ad accertare su chi ricadesse la responsabilità dell' incidente, di impedire il ripetersi di un simile episodio, di cui sarebbe responsabile il solo sig . Constantinou, e di infliggere a quest' ultimo sanzioni disciplinari .

5 Con lettera 9 giugno 1987, il cancelliere della Corte di giustizia informava il sig . Katsoufros che, dopo aver esaminato il fascicolo, egli non era in grado, date le discordanti deposizioni dei testimoni dell' incidente, di ritener assodata la sussistenza di fatti idonei a giustificare l' adozione di provvedimenti . Tuttavia sarebbero state impartite istruzioni affinché le traduzioni del sig . Katsoufros non fossero più riviste dal sig . Constantinou .

6 L' 11 agosto 1987 il sig . Katsoufros presentava reclamo, ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto, avverso la risposta del cancelliere del 9 giugno 1987 . Il sig . Katsoufros criticava il fatto che a carico del sig . Constantinou non fossero stati adottati provvedimenti disciplinari .

7 Con decisione 23 novembre 1987 la commissione amministrativa della Corte respingeva il reclamo del ricorrente per il motivo che, raccogliendo ed esaminando le testimonianze scritte di tutti i protagonisti dell' incidente, l' amministrazione aveva adempiuto il dovere di assistenza impostole dall' art . 24, 1° comma, dello statuto . Data l' impossibilità di determinare le responsabilità, l' amministrazione avrebbe agito secondo criteri di proporzionalità e con la diligenza richiesta dalla gravità dei fatti allegati, adottando un provvedimento di organizzazione del servizio destinato a prevenire qualsiasi ulteriore confronto tra gli interessati . Quanto all' opportunità di infliggere sanzioni, a parte il fatto che queste non avrebbero potuto fondarsi sul regime disciplinare dello statuto, il quale non sarebbe applicabile al sig . Constantinou, l' amministrazione disporrebbe in materia di un ampio potere discrezionale e sarebbe da escludersi che l' obbligo di assistenza implichi per essa anche il dovere di iniziare un procedimento disciplinare .

8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti dello svolgimento del procedimento dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sulla ricevibilità

9 La Corte eccepisce l' irricevibilità del ricorso per mancanza di interesse ad agire, poiché il rifiuto di adottare sanzioni disciplinari nei confronti del sig . Constantinou non potrebbe incidere sulla situazione giuridica del ricorrente .

10 A questo proposito si deve rilevare che il reclamo presentato dal sig . Katsoufros mira ad ottenere che l' APN si conformi agli obblighi impostile dallo statuto e infligga sanzioni disciplinari al sig . Constantinou . Il ricorrente intende così fare accertare in modo indiretto che egli non ha alcuna responsabilità nell' incidente del febbraio 1987 .

11 Il ricorrente ha quindi interesse ad impugnare la decisione che respinge il suo reclamo in quanto la sua azione mira alla riparazione del danno morale consistente nel discredito gettato sulla sua persona dal fatto che si possa ritenere che egli sia responsabile degli eventi di cui trattasi ed abbia tenuto un comportamento indegno di un dipendente .

12 Da quanto sopra consegue che l' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Corte deve essere respinta .

Sul merito

13 A sostegno del suo ricorso il sig . Katsoufros deduce, in sostanza, che la Corte ha violato l' art . 24 dello statuto non avendo adottato provvedimenti idonei a riparare il pregiudizio da lui assertivamente subito in conseguenza dell' incidente del 4 febbraio 1987 e rimprovera, in particolare, a detta istituzione di non aver inflitto sanzioni disciplinari al sig . Constantinou per l' aggressione che questi avrebbe commesso .

14 A tenore dell' art . 24, 1° comma, dello statuto, "le Comunità assistono il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona (...) di cui ( sia ) oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni ".

15 A questo proposito si deve rilevare che, come la Corte ha considerato nella sentenza 26 gennaio 1989 ( Koutchoumoff/Commissione, causa 224/87, Racc . 1989, pag . 99 ), l' obbligo di tutelare i dipendenti, che incombe alle istituzioni comunitarie a norma dell' art . 24 dello statuto e che comprende anche il caso in cui essi siano vittime di aggressioni provenienti da altri dipendenti, sussiste solo quando i fatti di cui trattasi siano accertati .

16 L' amministrazione, pur essendo tenuta, conformemente alla giurisprudenza della Corte ( vedasi sentenza 14 giugno 1979, sig.ra V./Commissione, causa 18/78, Racc . pag . 2093 ), ad intervenire di fronte ad un incidente incompatibile con l' ordine e la serenità del servizio con tutta la necessaria energia per accertare i fatti e per poter quindi trarre, con cognizione di causa, le opportune conclusioni, può tuttavia adottare sanzioni disciplinari nei confronti del dipendente interessato solo quando l' inchiesta all' uopo disposta consenta di accertare con sicurezza la sussistenza di un comportamento di detto dipendente lesivo del buon funzionamento del servizio o della dignità e della reputazione di un altro dipendente .

17 Nel caso di specie l' APN ha disposto, subito dopo la segnalazione dell' incidente, un' inchiesta amministrativa nell' ambito della quale ha raccolto e vagliato le testimonianze di tutte le persone che avevano assistito agli eventi del 4 febbraio 1987 .

18 L' APN, poiché, a causa delle contraddittorie deposizioni raccolte nel corso di detta inchiesta, non era in grado di accertare con sicurezza i fatti e le responsabilità, ha potuto a buon diritto e senza eccedere i limiti del suo potere discrezionale ritenere che non si dovesse intervenire a norma dell' art . 24 dello statuto .

19 Alla luce di quanto sopra si deve considerare che l' APN non è venuta meno al suo obbligo generale di provvedere al buon funzionamento del servizio per essersi limitata ad impartire istruzioni affinché i lavori di traduzione del sig . Katsoufros non fossero più rivisti dal sig . Constantinou e fossero così evitati ulteriori confronti tra i due protagonisti dell' incidente .

20 Dalle considerazioni che precedono risulta che il ricorso dev' essere respinto .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

21 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . Tuttavia, a norma dell' art . 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( seconda sezione )

dichiara e statuisce :

1 ) Il ricorso è respinto .

2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .

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