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Document 61988CJ0047

Sentenza della Corte dell'11 dicembre 1990.
Commissione delle Comunità europee contro Regno di Danimarca.
Art. 95 del Trattato CEE - Tassa d'immatricolazione - Mancanza di produzione nazionale.
Causa C-47/88.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-04509

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:449

61988J0047

SENTENZA DELLA CORTE DELL'11 DICEMBRE 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DI DANIMARCA. - ARTICOLO 95 DEL TRATTATO CEE - IMPOSTA DI REGISTRO - MANCANZA DI PRODUZIONE NAZIONALE. - CAUSA 47/88.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04509


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Disposizioni fiscali - Tributi interni - Art. 95 del Trattato - Sfera d' applicazione - Tassazione dei prodotti importati in mancanza di produzione nazionale similare o concorrente - Esclusione - Livello eccessivo della tassazione - Irrilevanza - Valutazione in base agli artt. 30 e seguenti del Trattato

(Trattato CEE, artt. 30 e 95)

2. Disposizioni fiscali - Tributi interni - Sistema di tassa d' immatricolazione per le automobili usate - Mancanza di produzione nazionale di automobili - Modalità che comportano una tassazione più gravosa delle automobili importate rispetto a quelle vendute sul mercato nazionale - Incompatibilità con l' art. 95 del Trattato

(Trattato CEE, art. 95)

Massima


1. L' art. 95 del Trattato non può essere invocato nei confronti di tributi interni che colpiscono prodotti importati in mancanza di produzione nazionale similare o concorrente. In particolare, esso non consente di censurare l' eccessività del livello di tassazione che gli Stati membri potrebbero stabilire per determinati prodotti in mancanza di ogni effetto discriminatorio o protezionistico. Gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possono essere creati da siffatta tassazione devono essere valutati alla luce delle norme generali contenute negli artt. 30 e seguenti del Trattato.

2. Il fatto che in uno Stato membro non vi sia una produzione nazionale di automobili non esclude affatto che si possa rilevare nella tassazione delle automobili una discriminazione vietata dall' art. 95 del Trattato poiché, sul mercato nazionale e per quanto attiene ai veicoli usati, costituiscono prodotti similari o concorrenti i veicoli acquistati in loco, da un lato, e quelli importati, dall' altro. Costituisce una discriminazione del genere il fatto di basare la tassa d' immatricolazione riscossa sui secondi su un valore forfettario superiore in genere al loro valore effettivo, il che porta ad assoggettarli ad un onere fiscale superiore rispetto ai primi che, non tassati in occasione della loro rivendita, ed essendo stati sottoposti, come automobili nuove, all' atto della loro prima messa in circolazione dopo l' importazione soltanto ad una tassazione basata sul loro valore effettivo, incorporano ormai nel loro prezzo soltanto un valore residuo minore della stessa tassa d' immatricolazione.

Parti


Nella causa C-47/88,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Foens Buhl, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. J. Molde, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri danese, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' incaricato d' affari della Danimarca a.i., sig.ra S. Rubow, consigliere ministeriale presso l' ambasciata della Danimarca, 11 B, boulevard Joseph-II,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare l' inadempimento degli obblighi stabiliti dall' art. 95 del Trattato CEE a causa della riscossione da parte della Danimarca, in forza della legge 16 gennaio 1985, n. 13, sulla tassa d' immatricolazione degli autoveicoli e delle successive modifiche di detta legge, di una tassa d' immatricolazione sulle automobili e gli altri autoveicoli tanto elevata da ostacolare la libera circolazione delle merci all' interno della Comunità europea,

nonché, per quanto riguarda gli autoveicoli usati, l' inosservanza da parte del Regno di Danimarca del suddetto art. 95, in quanto la tassa d' immatricolazione degli autoveicoli importati si basa in genere su un valore forfettario superiore al valore effettivo del veicolo, con la conseguenza che gli autoveicoli usati importati sono tassati maggiormente degli autoveicoli usati venduti in Danimarca dopo esservi stati immatricolati,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale,

vista la relazione d' udienza,

sentiti i rappresentanti delle parti all' udienza del 10 luglio 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 18 settembre 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 febbraio 1988, la Commissione ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, riscuotendo, in forza della legge avente ad oggetto la tassa d' immatricolazione degli autoveicoli (testo unico 16 gennaio 1985, n. 13), una tassa sulle automobili private tanto elevata da ostacolare la libera circolazione delle merci all' interno della Comunità europea, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi impostigli dall' art. 95 del Trattato CEE, e a far dichiarare che per quanto attiene agli autoveicoli usati il Regno di Danimarca ha del pari infranto il suddetto art. 95, poiché la tassa d' immatricolazione degli autoveicoli importati si basa in genere su un valore forfettario superiore al valore effettivo del veicolo, con la conseguenza che gli autoveicoli usati importati sono tassati maggiormente dei veicoli usati venduti in Danimarca dopo esservi stati immatricolati.

2 Dal fascicolo emerge che in forza della suddetta legge gli autoveicoli immatricolati ai sensi del codice della strada sono soggetti in Danimarca ad una tassa d' immatricolazione. Questa tassa è riscossa solo al momento della prima immatricolazione del veicolo nel territorio danese. Le aliquote in vigore per le automobili private, che sono in funzione del valore del veicolo, IVA compresa, sono stabilite come segue: nella misura del 105% per le prime 19 750 DKR e del 180% per il resto del prezzo.

3 Per quanto riguarda i veicoli usati importati il valore imponibile è pari al 100% del prezzo del veicolo nuovo quando ha meno di sei mesi e al 90% di questo prezzo quando ha oltre sei mesi. Per contro, la vendita di veicoli già immatricolati in Danimarca non comporta la riscossione di una nuova tassa d' immatricolazione.

4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla tassa d' immatricolazione degli autoveicoli nuovi

5 La Commissione sostiene anzitutto che la tassa d' immatricolazione danese che grava sugli autoveicoli nuovi è incompatibile con l' art. 95 del Trattato poiché, a causa del suo livello troppo elevato e in mancanza di produzione nazionale, compromette la libera circolazione delle merci nel mercato comune e non rientra nell' ambito del sistema tributario generale danese. Inoltre essa sostiene che il fatto che uno Stato membro non fabbrichi una determinata merce non osta all' applicazione dei principi enunciati dall' art. 95.

6 Il governo danese afferma di essere d' accordo con la Commissione per qualificare la tassa d' immatricolazione danese un tributo interno ai sensi dell' art. 95. La convergenza di opinioni non va però oltre, poiché secondo il governo convenuto detto articolo non può applicarsi nel caso in cui non vi sia una produzione nazionale similare o concorrente nello Stato membro d' importazione.

7 Occorre pertanto stabilire se i divieti contemplati dall' art. 95 possano applicarsi in mancanza di produzione nazionale similare o concorrente.

8 A questo proposito va in primo luogo ricordato che ai termini dell' art. 95 è vietato gravare i prodotti di altri Stati membri con tributi interni superiori a quelli che gravano sui prodotti nazionali similari o con tributi interni tali da proteggere indirettamente altre produzioni.

9 Va anche ricordato che, come emerge dalla costante giurisprudenza della Corte (v., da ultimo, sentenza 3 marzo 1988, Bergandi, causa 252/86, Racc. 1343), l' art. 95, nel suo insieme, è inteso a garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in normali condizioni di concorrenza, mediante l' eliminazione di ogni forma di protezione che possa risultare dall' applicazione di tributi interni discriminatori nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri. Detta disposizione deve quindi garantire l' assoluta neutralità dei tributi interni riguardo alla concorrenza fra merci nazionali e merci importate.

10 Per contro, l' art. 95 non può essere invocato nei confronti di tributi interni che colpiscono prodotti importati in mancanza di produzione nazionale similare o concorrente. In particolare, esso non consente di censurare il carattere eccessivo del livello di tassazione che gli Stati membri potrebbero stabilire per determinati prodotti in mancanza di ogni effetto discriminatorio o protezionistico.

11 Si deve rilevare che attualmente non vi è in Danimarca alcuna produzione nazionale di automobili né di prodotti nazionali che possano far concorrenza con le automobili. Di conseguenza si deve pertanto concludere che la tassa d' immatricolazione danese gravante sui veicoli nuovi non rientra nell' ambito dei divieti sanciti dall' art. 95.

12 E' vero che, come la Corte ha considerato nella sentenza 4 aprile 1968, Stier (causa 31/67, Racc. pag. 313), gli Stati membri non possono colpire i prodotti che, in mancanza di prodotti nazionali comparabili, non sono soggetti ai divieti dell' art. 95, con tributi talmente alti da compromettere la libera circolazione di dette merci all' interno del mercato comune.

13 Siffatto pregiudizio per la libera circolazione delle merci può però essere valutato eventualmente solo alla luce delle norme generali contenute negli artt. 30 e seguenti del Trattato. Orbene, il ricorso della Commissione si basa esclusivamente sulla violazione dell' art. 95.

14 Si deve quindi rilevare che non è provato l' asserito inadempimento per quanto riguarda la censura relativa agli autoveicoli nuovi.

Sulla tassa d' immatricolazione dei veicoli usati importati

15 La Commissione fa valere che la Danimarca applica una tassa d' immatricolazione differenziata a seconda che si tratti di automobili usate importate o di automobili usate acquistate in Danimarca. Infatti, la tassa d' immatricolazione che grava sulle automobili usate importate in Danimarca è calcolata sulla base di un valore imponibile forfettario che non può mai essere inferiore al 90% del valore imponibile dell' automobile allo stato nuovo, mentre nessuna nuova tassa d' immatricolazione viene riscossa sulle automobili usate vendute in Danimarca dopo esservi state immatricolate. Ne consegue che la tassazione è più elevata per i veicoli usati importati che per i veicoli acquistati sul mercato danese.

16 Il governo danese adduce anzitutto che la stessa natura della tassa d' immatricolazione implica che essa si applichi solo alle automobili usate importate e non alle automobili usate vendute sul mercato danese, per le quali le tasse sono state già versate all' atto dell' immatricolazione come automobili nuove o come automobili usate importate. Esso sostiene inoltre che non sussiste una vera discriminazione a favore dei prodotti danesi poiché non vi è una produzione danese di automobili e tutte le automobili usate sono quindi di origine straniera.

17 Va subito osservato che, come la Commissione ha giustamente rilevato, non è perché non vi è una produzione danese di autoveicoli che in Danimarca non vi è un mercato di veicoli usati. Infatti, un prodotto diviene nazionale quando è stato importato e posto sul mercato. Le automobili usate importate e quelle acquistate in loco costituiscono prodotti similari o concorrenti. L' art. 95 si applica quindi alla tassa d' immatricolazione all' atto dell' importazione delle automobili usate.

18 Occorre inoltre ricordare che, come la Corte ha già affermato nella sentenza 22 marzo 1977, Iannelli / Meroni (causa 74/76, Racc. pag. 557), ai fini dell' applicazione dell' art. 95 del Trattato è necessario prendere in considerazione non solo l' aliquota del tributo interno gravante direttamente o indirettamente sui prodotti nazionali e su quelli importati, ma anche la base imponibile e le modalità di riscossione del tributo stesso.

19 Al riguardo è pacifico che per i veicoli usati importati il valore imponibile è pari al 100% del prezzo del veicolo allo stato nuovo quando esso ha meno di sei mesi e al 90% di questo prezzo quando ha oltre sei mesi. Per contro, la vendita dei veicoli già immatricolati in Danimarca non comporta la riscossione di una nuova tassa di immatricolazione.

20 Ne consegue che, anche se risulta che a causa dell' ammontare assai elevato della tassa gravante sulle automobili nuove la parte della tassa ancora incorporata nel valore del veicolo si ammortizza più lentamente in Danimarca che in altri Stati membri in cui vige una tassa di entità inferiore, questo fatto non impedisce che la riscossione di una tassa d' immatricolazione la cui base imponibile è del 90% almeno del valore dell' automobile nuova costituisce in genere un' evidente tassazione più gravosa di detti veicoli rispetto al valore residuo della tassa d' immatricolazione per le automobili usate precedentemente immatricolate, acquistate sul mercato danese, indipendentemente dal loro grado di vetustà o dalle condizioni di utilizzazione delle stesse.

21 Di conseguenza, si deve ammettere che la norma secondo cui la base imponibile della tassa d' immatricolazione danese gravante sulle automobili usate importate è pari almeno al 90% del prezzo dell' automobile nuova comporta una tassazione discriminatoria delle automobili usate importate.

22 Tenuto conto di tutte le precedenti considerazioni si deve dichiarare che riscuotendo una tassa d' immatricolazione sulle automobili usate importate in base ad un valore forfettario superiore al valore effettivo del veicolo, con la conseguenza che gli autoveicoli usati importati sono tassati maggiormente degli autoveicoli usati venduti in Danimarca dopo esservi stati immatricolati, il Regno di Danimarca è venuto meno gli obblighi impostigli dall' art. 95.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

23 Ai sensi dell' art. 69, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, la Corte può compensare in tutto od in parte le spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali. Le due parti sono rimaste parzialmente soccombenti; le spese vanno quindi compensate.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Riscuotendo una tassa d' immatricolazione sulle automobili usate importate basata in genere su un valore forfettario superiore al valore effettivo del veicolo, con la conseguenza che gli autoveicoli usati importati sono tassati maggiormente degli autoveicoli usati venduti in Danimarca dopo esservi stati immatricolati, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi impostigli dall' art. 95 del Trattato CEE.

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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