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Document 61988CC0305

Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 3 maggio 1990.
Isabelle Lancray SA contro Peters und Sickert KG.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania.
Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Riconoscimento di una decisione emessa contro un convenuto contumace - Art. 27, n. 2.
Causa C-305/88.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-02725

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:182

61988C0305

Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 3 maggio 1990. - ISABELLE LANCRAY SA CONTRO PETERS & SICKERT KG. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESGERICHTSHOF - GERMANIA. - CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - RICONOSCIMENTO DI UNA DECISIONE PRONUNCIATA CONTRO UN CONVENUTO CONTUMACE - ART. 27, N. 2. - CAUSA 305/88.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02725


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

Signori Giudici,

1 . Questo procedimento vi è stato sottoposto dal Bundesgerichtshof con una domanda di decisione pregiudiziale ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( in prosieguo : la "Convenzione di Bruxelles "). Le due questioni che vi sono state sottoposte sono dirette a precisare il senso dell' art . 27 della Convenzione di Bruxelles, nella versione in vigore prima dell' adesione della Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito a detta Convenzione . L' art . 27 prevede i casi nei quali i giudici di uno Stato contraente non possono riconoscere decisioni pronunciate da giudici di un altro Stato membro contraente . La prima questione sottoposta alla Corte corrisponde a quella sottopostale dal Bundesgerichtshof nella causa 36/88, che è stata cancellata dal ruolo a seguito della rinuncia sopravvenuta nella causa principale .

Antefatti

2 . I fatti di causa sono i seguenti . Il 2 novembre 1983, la Isabelle Lancray SA ( in prosieguo : la "Lancray "), società di diritto francese con sede sociale in Neuilly-sur-Seine, stipulava un contratto di distribuzione esclusiva dei propri prodotti con la Peters und Sickert KG ( in prosieguo : la "Peters "), società in accomandita di diritto tedesco con sede in Essen . Nel contratto era convenuto che per eventuali controversie si sarebbe applicato il diritto francese e sarebbe stato competente il Tribunal de commerce di Nanterre . Successivamente la Lancray risolveva il contratto, ritenendo che la Peters non lo rispettasse più . Conformemente all' art . 24 della Convenzione di Bruxelles ( il cui testo è identico sia nella versione precedente all' adesione sia in quella successiva ), la Lancray chiedeva all' Amtsgericht di Essen un provvedimento di urgenza che vietasse alla Peters di cedere i prodotti Lancray in suo possesso . In data 18 luglio 1986 la richiesta veniva accolta . In data 30 luglio 1986, la Lancray promuoveva dinanzi al Tribunal de commerce di Nanterre un procedimento inteso a veder confermare i provvedimenti disposti dall' Amtsgericht nonché ad ottenere taluni provvedimenti supplementari . Lo stesso giorno le autorità francesi competenti inviavano al presidente del Landgericht di Essen la domanda giudiziale della Lancray ed una citazione redatta in lingua francese, con cui si invitava la Peters a comparire dinanzi al giudice francese il 18 novembre 1986 . Tali atti erano accompagnati da un modulo stampato in lingua francese ed inglese e parzialmente compilato in francese, nonché da una richiesta di notificarli alla Peters e di trasmettere alle autorità francesi la relazione di notifica .

3 . Il 19 agosto 1986, la domanda giudiziale, la citazione e il modulo redatto in inglese ed in francese venivano consegnati ad una segretaria negli uffici della Peters . Questi documenti non erano accompagnati da traduzioni in tedesco . Una nuova citazione redatta in francese, per l' udienza del Tribunal de commerce di Nanterre del 16 dicembre 1986, accompagnata da un altro esemplare della domanda giudiziale, veniva successivamente in data 19 settembre 1986 indirizzata con lettera raccomandata alla Peters .

4 . Il 16 ottobre 1986, il Landgericht di Essen annullava l' ordinanza di provvedimenti urgenti che la Lancray aveva ottenuto dall' Amtsgericht il 18 luglio . La Peters ne informava il Tribunal de commerce con lettera 11 novembre 1986, nella quale sottolineava altresì che i precedenti documenti non erano stati notificati correttamente in quanto non erano accompagnati da traduzioni in lingua tedesca . Per colmo di ironia, il Tribunal de commerce rispediva la lettera al mittente, invitandolo a presentare un documento redatto in lingua francese .

5 . La Peters non compariva dinanzi al Tribunal de commerce, il quale, con sentenza 15 gennaio 1987, accoglieva la domanda della Lancray . La sentenza del Tribunal de commerce veniva notificata al socio amministratore responsabile della Peters, in data 9 marzo 1987 .

6 . Il 6 luglio 1987, il Landgericht di Essen decideva che la sentenza del Tribunal de commerce del 15 gennaio 1987 era riconosciuta nella Repubblica federale di Germania e ne autorizzava l' esecuzione su taluni punti . Il ricorso proposto dalla Peters nei confronti di questa decisione dinanzi all' Oberlandesgericht veniva coronato da successo . La Lancray a sua volta impugnava la decisione dell' Oberlandesgericht proponendo ricorso al Bundesgerichtshof, il quale sottoponeva alla Corte due questioni pregiudiziali .

7 . Nella causa principale, la Peters chiede che la decisione del Tribunal de commerce non sia riconosciuta nella Repubblica federale di Germania, e ciò ai sensi dell' art . 27, 2°, della Convenzione di Bruxelles . Questo articolo dispone che una decisione di un giudice di uno Stato contraente non è riconosciuta negli altri Stati contraenti "se la domanda giudiziale ( o un atto equivalente ) non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace regolarmente ed in tempo congruo perché questi possa presentare le proprie difese ". Le parole tra parentesi sono state aggiunte in occasione dell' adesione alla Convenzione della Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito, al fine di tener conto delle particolarità del diritto processuale di questi due ultimi stati e di indicare quali atti debbono essere notificati perché sia rispettato il diritto di essere ascoltato dal giudice ( v . rapporto Schlosser, GU 1979, C 59, pag . 71, in particolare alle pagg . 125, 126 e 128 ).

8 . Secondo l' Oberlandesgericht, se è vero che la domanda giudiziale e la citazione a comparire dinanzi al Tribunal de commerce il 18 novembre 1986 sono state notificate alla Peters in tempo sufficiente affinché potesse preparare la sua difesa, esse non sono state notificate o comunicate conformemente alle convenzioni internazionali vigenti in merito alla notifica o alla comunicazione all' estero degli atti giudiziari, dato che non erano accompagnate da una traduzione in lingua tedesca . Inoltre, l' Oberlandesgericht non ha ritenuto di poter applicare le proprie disposizioni nazionali sulla sanatoria di un vizio di notifica, perché la Peters non aveva adeguata conoscenza della lingua nella quale i documenti considerati erano stati redatti .

Le questioni sottoposte alla Corte

9 . A seguito del ricorso, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte, in via pregiudiziale, le seguenti questioni :

"1 ) Se ai sensi dell' art . 27, 2°, della Convenzione, nella sua precedente versione, una decisione non venga riconosciuta qualora la domanda giudiziale od un atto equivalente non sia stato notificato al convenuto contumace regolarmente, però lo sia stato in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese .

2 ) Se l' art . 27, 2°, della Convenzione, nella sua precedente versione qualora una decisione non venga riconosciuta perché la domanda giudiziale, pur essendo stata notificata al convenuto contumace in tempo utile perché questi potesse presentare le proprie difese, non era regolare, escluda il riconoscimento della decisione anche se le leggi dello Stato richiesto consentono una sanatoria del vizio di notifica ".

10 . Prima di esaminare nel merito le questioni sollevate, è necessario chiedersi quale sia la versione della Convenzione di Bruxelles applicabile alla controversia di cui alla causa principale . La versione originaria di detta Convenzione è stata modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 ( in prosieguo : la "Convenzione di adesione "), con la quale la Danimarca, l' Irlanda e il Regno Unito vi hanno aderito . Gli artt . 34-36 della Convenzione di adesione contengono un certo numero di disposizioni transitorie . Il n . 2 dell' art . 34 dispone :

"(...) nelle relazioni tra i sei Stati che sono parti della Convenzione del 1968, le decisioni rese dopo l' entrata in vigore della presente Convenzione a seguito di azioni proposte prima di tale data sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III della Convenzione del 1968 modificata ".

11 . La Francia e la Repubblica federale di Germania figurano tra i sei originari Stati contraenti della Convenzione di Bruxelles . Nei confronti di questi Stati, la Convenzione di adesione è entrata in vigore il 1° novembre 1986 . La Lancray ha avviato il procedimento dinanzi al Tribunal de commerce di Nanterre il 30 luglio 1986 e questo giudice ha pronunciato la sua sentenza il 15 gennaio 1987 . Sembra pertanto, come rilevato dalla Commissione, che nella presente fattispecie trovino applicazione le disposizioni modificate relative al riconoscimento ed all' esecuzione, e non le disposizioni precedenti all' adesione .

12 . Il giudice a quo non vi ha chiesto di precisare quale versione della Convenzione di Bruxelles si debba applicare . Ad ogni modo, la Convenzione di adesione non ha apportato al contenuto dell' art . 27, 2°, modificazioni aventi una influenza sulla causa che ci interessa . Non ritengo pertanto necessario che la Corte specifichi quale versione della Convenzione di Bruxelles pone a fondamento della sua decisione . A nostro parere, le questioni sottopostele esigono la stessa soluzione, quale che sia la versione applicabile . Successivamente, nel corso di queste conclusioni, indicherò, quando ciò si rivelerà necessario, le modifiche apportate dalla Convenzione di adesione .

13 . L' art . 27 della Convenzione di Bruxelles figura sotto il titolo III, intitolato "Del riconoscimento e dell' esecuzione ". La regola generale che riguarda il riconoscimento è enunciata dal primo comma dell' art . 26, in cui si legge che "le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento ". L' art . 27 costituisce un' eccezione a questa regola generale . Esso prevede una pluralità di casi nei quali un giudice di uno Stato contraente ha l' obbligo ( e non soltanto la facoltà ) di rifiutare il riconoscimento di una decisione emessa da un giudice di un altro Stato contraente . Ai sensi dell' art . 34 della Convenzione di Bruxelles, l' art . 27 si applica egualmente alle domande presentate ai giudici di uno Stato contraente e dirette all' esecuzione di una decisione pronunciata da un giudice di un altro Stato contraente . Secondo l' art . 46, n . 2, della Convenzione di Bruxelles, la parte che invoca il riconoscimento o chiede l' esecuzione di una decisione contumaciale, deve produrre "l' originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale ( o un atto equivalente ) è stata notificata o comunicata al contumace" ( le parole tra parentesi sono state aggiunte dalla Convenzione di adesione ).

14 . L' obiettivo del 2° dell' art . 27 della Convenzione di Bruxelles è quello di assicurare il rispetto dei diritti della difesa, come rilevato nel rapporto Jenard ( GU 1979, C 59, pag . 1, in particolare pag . 44 ). Nella causa 166/80, Klomps / Michel, punto 9 della motivazione ( Racc . 1981, pag . 1593 ), la Corte ha affermato che detta disposizione aveva "lo scopo di garantire che un provvedimento non sia riconosciuto né eseguito a norma della Convenzione, qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice di origine ". Benché, in quanto eccezione alla norma generale sancita dall' art . 26 della Convenzione di Bruxelles, l' art . 27 non debba essere interpretato estensivamente, un' interpretazione eccessivamente restrittiva potrebbe indebolire i diritti della difesa . La Corte, nella causa 49/84, Debaecker / Bouwman, punto 10 della motivazione ( Racc . 1985, pag . 1779 ), ha affermato che questo non era un modo accettabile di realizzare gli obiettivi della Convenzione di Bruxelles .

15 . Con la prima questione sottoposta alla Corte dal Bundesgerichtshof si vuole, in sostanza, sapere se le condizioni fissate dall' art . 27, 2°, secondo le quali la notifica o la comunicazione deve essere effettuata regolarmente e in congruo tempo, sono cumulative oppure se la prima condizione non trovi più applicazione qualora la seconda sia stata soddisfatta . Secondo un' interpretazione letterale, è chiaro, quanto meno alla luce delle versioni inglese e francese, che entrambe le condizioni debbono essere soddisfatte : la domanda giudiziale deve essere stata notificata o comunicata allo stesso tempo regolarmente ed in congruo termine se una decisione contumaciale deve essere riconosciuta in un altro Stato contraente . Che tale sia stata l' interpretazione voluta dagli autori della Convenzione di Bruxelles emerge dalla relazione Jenard, la quale ( a pag . 44 ) afferma che :

"Qualora il convenuto sia stato condannato all' estero in contumacia, la Convenzione gli offre una duplice protezione . Occorrerà innanzitutto che la domanda sia stata regolarmente notificata (...). In secondo luogo, supposto che l' atto sia stato regolarmente notificato, il riconoscimento potrà essere rifiutato, ove il giudice davanti al quale esso viene invocato ritenga che l' atto non sia stato trasmesso al convenuto in tempo congruo perché questi possa presentare le proprie difese ".

La Corte ha essa stessa riconosciuto, nella sentenza Klomps / Michel, punto 15 della motivazione, che l' art . 27, 2°, pone due condizioni, ambedue le quali debbono essere soddisfatte perché una decisione contumaciale possa essere riconosciuta .

16 . Pertanto, in un procedimento del tipo di quello attualmente pendente dinanzi al giudice a quo, il riconoscimento deve, a mio parere, essere rifiutato qualora la domanda giudiziale non sia stata notificata o comunicata regolarmente, anche quando il convenuto abbia potuto ricevere questo atto in tempo utile per potersi difendere . La Lancray avanza un' interpretazione contraria e sostiene che non è necessario esigere una notifica od una comunicazione corretta se il convenuto ha potuto comunque disporre di un termine sufficiente per preparare la sua difesa . Questo punto di vista difficilmente si concilia con la formulazione delle versioni francese ed inglese dell' art . 27, 2°, ed è incompatibile tanto con le intenzioni degli autori della Convenzione di Bruxelles quanto con la giurisprudenza della Corte . Infine, esso è tale da privare di ogni contenuto il requisito di una regolare notifica o comunicazione . Il governo tedesco osserva, a ragione, che se questo punto di vista fosse adottato, gli attori sarebbero tentati di abbandonare i canali normali di notifica e di assumere essi stessi la responsabilità della notifica . Ciò creerebbe una considerevole incertezza nel determinare se i documenti siano stati debitamente notificati o comunicati, il che metterebbe in gioco l' applicazione uniforme delle disposizioni della Convenzione . Inoltre, come rilevato dalla Commissione, i convenuti non saprebbero con sicurezza se sia stata introdotta una domanda che può sfociare in una condanna e se sia pertanto necessario preparare una difesa .

17 . In che modo, stando così le cose, un giudice al quale viene chiesto il riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato contraente deve stabilire se la domanda giudiziaria è stata notificata o comunicata regolarmente? Il primo comma dell' art . IV del Protocollo allegato alla Convenzione di Bruxelles espone che "gli atti giudiziari ed extragiudiziari formati in uno Stato contraente e che devono essere comunicati o notificati a persone residenti in un altro Stato contraente sono trasmessi secondo le modalità previste dalle Convenzioni o dagli accordi conclusi tra gli Stati contraenti ". La relazione Jenard è più precisa in quanto a proposito dell' art . 27, 2°, afferma che "si applicherà (...) la legge interna dello Stato di origine e le Convenzioni internazionali relative alla notificazione delle citazioni" ( pag . 44 ). Una analoga affermazione si trova al punto 15 della sentenza Klomps / Michel, in cui la Corte ha dichiarato che detta questione doveva essere risolta sulla base della normativa dello Stato di origine e delle convenzioni internazionali che lo vincolano in fatto di notifica e di comunicazione all' estero di atti giudiziari .

18 . Nel caso in cui il convenuto domiciliato sul territorio di uno Stato contraente sia convenuto dinanzi al giudice di un altro Stato membro contraente e non compaia, le stesse questioni dovranno essere state esaminate dal giudice di origine ai sensi del secondo e terzo comma dell' art . 20 della Convenzione di Bruxelles . Per la presente causa, emerge che la disposizione applicabile è il terzo comma dell' art . 20 . Questo dispone che qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale in esecuzione della Convenzione dell' Aia del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all' estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, si deve fare applicazione dell' art . 15 di questa Convenzione . Secondo il giudice a quo, la fattispecie qui in esame è regolata da quest' ultima Convenzione . L' art . 15 dispone che, qualora una domanda giudiziaria o un atto equivalente abbia dovuto essere notificato o comunicato all' estero e il convenuto non compaia, il giudice deve sospendere il procedimento per tutto il tempo in cui non sia stato accertato che l' atto sia stato notificato o comunicato, o altrimenti trasmesso al convenuto secondo talune forme determinate e che sia la notifica o la comunicazione, sia la consegna, ha avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto potesse presentare le sue difese . Gli Stati membri hanno il diritto di dichiarare che una decisione giudiziaria può essere pronunciata se sussistono talune condizioni, per quanto non sia stata trasmessa né ricevuta alcuna attestazione dalla quale risulti l' effettuata notifica o comunicazione . Queste condizioni si rifanno alle modalità di trasmissione dell' atto, al tempo trascorso dalla data di invio dell' atto e agli adempimenti effettuati dalle autorità competenti dello Stato richiesto al fine di ottenere una attestazione dalla quale risulti la notifica o la comunicazione oppure la consegna .

19 . Il fatto che in circostanze come quelle di cui alla presente causa il giudice di origine debba avere esaminato le modalità di notifica o di comunicazione della domanda giudiziale al convenuto non esonera il giudice cui ne è richiesto il riconoscimento dall' obbligo - che gli deriva in forza dell' art . 27, 2° - di verificare lui stesso tale punto . Ciò è stato precisato dalla Corte nella causa 228/81, Pendy Plastic / Pluspunkt ( Racc . 1982, pag . 2723 ), dove si ponevano allo stesso tempo una questione di riconoscimento ed una questione di esecuzione . Come sottolineato dalla Corte nella sua sentenza ( v . punto 8 della motivazione ) e come ha precedentemente sottolineato, l' art . 27 si applica ad entrambe . Nella causa Pendy Plastic, la Corte ha dichiarato :

"Senza armonizzare i vari sistemi di comunicazione e di notifica degli atti giudiziari all' estero vigenti negli Stati membri, la Convenzione di Bruxelles mira a garantire una tutela effettiva dei diritti del convenuto . Questa è la ragione per cui il controllo della regolarità della notifica della domanda giudiziale è stato affidato tanto al giudice dello Stato d' origine, quanto al giudice dello Stato richiesto . Lo scopo dell' art . 27 della Convenzione esige quindi che il giudice dello Stato richiesto proceda al controllo di cui al n . 2 di questo articolo, nonostante la decisione emanata dal giudice dello Stato di origine, ai sensi dell' art . 20, secondo e terzo comma . Tale controllo conosce un solo limite, contemplato dall' art . 34, terzo comma della Convenzione, a norma del quale in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito ".

20 . A mio parere, i principi applicati in dette cause sono sufficientemente precisi per consentire di risolvere la seconda questione sollevata dal giudice a quo . Tale questione è diretta in sostanza a sapere se un giudice è obbligato a rifiutare il riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro quando la domanda giudiziale è stata ricevuta dal convenuto in tempo congruo ma non è stata notificata o comunicata regolarmente, anche quando le leggi dello Stato in cui il riconoscimento viene invocato ammettono che il vizio di notifica possa essere sanato .

21 . Credo che a questa questione si debba rispondere con un "sì" sfumato . Le norme da applicare per determinare se la domanda giudiziaria sia stata notificata o comunicata regolarmente sono, come ho già precisato, quelle dello Stato di origine nonché le disposizioni di tutte le convenzioni internazionali relative alla comunicazione e alla notifica che si applicano in tale Stato . Come ritenuto dalla Commissione, solo se quest' ultime norme ( che possono comprendere, per effetto di rinvio, le norme vigenti nello Stato richiesto ) ammettono che un vizio di notifica possa essere sanato, la domanda giudiziaria può essere considerata come notificata o comunicata regolarmente ai sensi dell' art . 27, 2 °. Diversamente, la soluzione potrebbe dipendere, in caso di domanda di riconoscimento o di esecuzione in più Stati contraenti, dal diritto interno di ciascuno degli Stati interessati e l' applicazione uniforme dell' art . 27, 2°, verrebbe messa a repentaglio .

22 . Il governo francese ha invitato la Corte ad esaminare se la domanda giudiziaria relativa alla fattispecie in esame sia stata, effettivamente, notificata o comunicata in modo non corretto . Tuttavia, a mio parere, per risolvere le questioni sottoposte alla Corte, ci si deve basare sull' ipotesi che la domanda giudiziaria non sia stata notificata o comunicata regolarmente . Non compete alla Corte, nel contesto di una domanda di decisione pregiudiziale, verificare se tale sia stato il caso nelle particolari circostanze della causa pendente dinanzi al Bundesgerichtshof . Spetta ai giudici nazionali accertare se l' atto sia stato, in realtà, notificato o comunicato regolarmente oppure no .

23 . Il risultato è sfavorevole per la Lancray la quale, apparentemente senza sua colpa, può trovarsi così nell' impossibilità di ottenere il riconoscimento di una decisione pronunciata contro un convenuto la cui posizione, dal punto di vista processuale, non sembra particolarmente solida . Cionondimeno, credo che la giurisprudenza della Corte e le intenzioni degli autori della Convenzione di Bruxelles siano chiare . Questa causa sottolinea la necessità, per coloro che sono responsabili della notifica e della comunicazione degli atti giudiziari all' estero, di conformarsi strettamente alle relative disposizioni .

Conclusione

24 . Ritengo, di conseguenza, che le due questioni sottoposte dal Bundesgerichtshof alla Corte debbano essere così risolte :

"1 ) L' art . 27, 2°, della Convenzione di Bruxelles vieta al giudice di uno Stato contraente di riconoscere una decisione pronunciata da un giudice di un altro Stato contraente qualora la domanda giudiziaria o un atto equivalente non sia stato notificato o comunicato regolarmente al convenuto contumace, anche se quest' atto è stato ricevuto dal convenuto in un tempo congruo perché questi potesse presentare le proprie difese .

2 ) Per stabilire se la domanda giudiziaria o un atto equivalente sia stato notificato o comunicato regolarmente ai sensi dell' art . 27, 2°, della Convenzione di Bruxelles, il giudice di uno Stato contraente adito per una domanda di riconoscimento di una decisione pronunciata da un giudice di un altro Stato contraente deve applicare le disposizioni di diritto interno del secondo Stato e quelle di tutte le convenzioni internazionali sulla notifica e la comunicazione degli atti giudiziari all' estero che si applicano in tale Stato . Un giudice del primo Stato può considerare sanati i vizi di notifica solo se dette disposizioni consentono una simile sanatoria ".

(*) Lingua originale : l' inglese .

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