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Document 61988CC0062

    Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 14 febbraio 1990.
    Repubblica ellenica contro Consiglio delle Comunità europee.
    Importazioni di prodotti agricoli - Incidente nella centrale nucleare di Cernobil.
    Causa C-62/88.

    Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-01527

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:68

    61988C0062

    Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 14 febbraio 1990. - REPUBBLICA ELLENICA CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - POLITICA COMMERCIALE COMUNE - IMPORTAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI - INCIDENTE NELLA CENTRALE NUCLEARE DI CERNOBYL. - CAUSA 62/88.

    raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01527


    Conclusioni dell avvocato generale


    ++++

    Signor Presidente,

    Signori Giudici,

    1 . La Repubblica ellenica ha proposto ricorso per ottenere che sia annullato il regolamento ( CEE ) del Consiglio 22 dicembre 1987, n . 3955, relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell' incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil ( 1 ) ( in prosieguo : il "regolamento n . 3955/87 ").

    2 . Il suddetto regolamento fondato sul trattato CEE ed "in particolare sul suo art . 113" ( 2 ) che, non dimentichiamolo, istituisce la politica commerciale comune, intende assoggettare l' immissione in libera pratica di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi all' osservanza di tolleranze massime di contaminazione radioattiva . Esso consente agli Stati membri di controllare l' osservanza di queste tolleranze e organizza un sistema di scambi d' informazioni centralizzato presso la Commissione . Questa, con la collaborazione di un comitato ad hoc, può adottare provvedimenti che vanno fino al divieto d' importazione dei prodotti originari dal paese terzo in questione .

    3 . Il regolamento in questione, che si applica durante un periodo di due anni, sostituisce un precedente regolamento ( CEE ) 30 maggio 1986, n . 1707 ( 3 ), il cui tenore era identico e la cui validità, in un primo tempo fissata fino al 30 settembre 1986, era stata prorogata due volte e protratta al 31 ottobre 1987 ( 4 ).

    4 . Preciso che, sempre il 22 dicembre 1987, il Consiglio adottava il regolamento ( Euratom ) n . 3954/87, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva ( 5 ), che costituisce oggetto del ricorso n . 70/88 promosso dal Parlamento contro il Consiglio .

    5 . Il presente ricorso si fonda su due mezzi d' annullamento, da un lato, la violazione dei trattati CEE ed Euratom e l' esistenza di uno sviamento di potere, dall' altro, la menzione troppo vaga della proposta della Commissione . Il primo mezzo è di fatto diviso in due parti, una fondata sulla violazione dei trattati summenzionati, presuntamente commessa dal Consiglio fondandosi esclusivamente sull' art . 113 del trattato CEE, l' altra sull' esistenza dell' asserito sviamento di potere . L' atto introduttivo, nel titolo che precede gli argomenti svolti relativamente al primo mezzo, si richiama pure all' inosservanza di forme sostanziali . Tuttavia, la lettura delle osservazioni esposte sotto questo titolo rivela che in realtà si fa soltanto carico al Consiglio di aver scelto un fondamento giuridico inesatto e di aver commesso quindi uno sviamento di potere . L' argomento secondo il quale vi è una contraddizione tra il primo "visto" del regolamento impugnato, che riguarda l' art . 113, e i provvedimenti adottati nell' ambito stesso del regolamento, che si rifanno ad un diverso fondamento giuridico, pare sia tutt' uno con la censura di errore di scelta del fondamento giuridico . Il riferimento all' inosservanza delle forme sostanziali pare quindi superfluo .

    6 . Prima di affrontare l' esame dei due mezzi del ricorso, si devono però superare due difficoltà .

    7 . Infatti il Consiglio, nel controricorso, ha eccepito preliminarmente l' irricevibilità del primo mezzo, nella parte in cui riguarda l' inosservanza del trattato Euratom, mentre il ricorso è fondato solo sull' art . 173 del trattato CEE, e non contiene riferimento all' art . 146 del trattato Euratom ( 6 ). La Commissione concorda col Consiglio su questo punto ( 7 ).

    8 . A questo proposito mi limiterò a ricordare che, a norma dell' art . 173 del trattato CEE, "la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi (...) per violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione (...)" ( 8 ). Di conseguenza, una parte del primo mezzo, in quanto riguarda l' inosservanza del trattato Euratom, pare chiaramente irricevibile . D' altro canto, osservo che lo stato ricorrente non ha spiegato, nell' atto introduttivo in che cosa consistesse l' inosservanza del trattato Euratom .

    9 . E innegabile che la vostra Corte, adita con una questione pregiudiziale fondata unicamente sull' art . 177 del trattato CEE, ha comunque esaminato, nella sentenza Deutsche Babcock, se materie disciplinate da un regolamento CEE facessero oggetto delle disposizioni del trattato CECA ( 9 ). Tuttavia l' art . 232, n . 1, del trattato CEE opera una riserva circa l' applicazione delle disposizioni del trattato CECA e voi avete interpretato questo articolo nel senso che, se non vi sono disposizioni analoghe nel trattato CECA, disposizioni del trattato CEE possono applicarsi a prodotti disciplinati da quel trattato . La situazione oggi sottoposta alla Corte è molto diversa e la sentenza summenzionata non mi pare si opponga all' irricevibilità di una parte di questo primo mezzo .

    10 . Una seconda difficoltà preliminare scaturisce dal fatto che la Repubblica ellenica solo nella replica ( 10 ), e non prima, ha allegato la violazione dell' art . 190 del trattato CEE, in quanto il regolamento impugnato sarebbe stato emanato in modo tale che non consente di conoscere "in qual modo le istituzioni comunitarie hanno applicato il trattato ". Alla domanda della Corte se il richiamo all' art . 190 non costituisse un mezzo nuovo ai sensi dell' art . 42, n . 2, del regolamento di procedura, la Repubblica ellenica ha risposto dichiarando che si trattava di un argomento necessario per corroborare il primo mezzo, nel senso che la differenza di fondamento giuridico del regolamento n . 1707/86 e del regolamento n . 3955/87 "non contiene elementi oggettivi che consentano alla Corte di svolgere un controllo giurisdizionale adeguato e agli Stati membri e agli interessati di conoscere in quale modo le istituzioni comunitarie hanno applicato le disposizioni del trattato nella situazione specifica ".

    11 . Questa risposta si richiama alla giurisprudenza costante della Corte a partire dalla sentenza Commissione/Consiglio 26 marzo 1987, fondata sull' obbligo di motivare taluni atti comunitari fissato all' art . 190 del trattato e secondo la quale

    "è necessario che gli atti comunitari contengano l' esposizione degli elementi di fatto e di diritto sui quali si è basata l' istituzione, cosicché la Corte possa esercitare il suo sindacato e tanto gli Stati membri quanto i singoli interessati sappiano in quale modo le istituzioni comunitarie hanno applicato il trattato" ( 11 ).

    12 . Questa giurisprudenza condanna ormai l' indicazione imprecisa del fondamento giuridico mediante l' uso di formule come "visto il trattato" ( 12 ).

    13 . Il semplice raffronto dei dati dimostra d' altro canto il dialogo indiretto che si è instaurato tra il Consiglio e la vostra Corte :

    - 30 maggio 1986 : adozione da parte del Consiglio del regolamento n . 1707/86 fondato sul trattato senza altre specificazioni;

    - 26 marzo 1987 : sentenza Commissione/Consiglio, già ricordata, che prescrive l' obbligo di indicare il fondamento giuridico dell' atto comunitario;

    - 22 dicembre 1987 : adozione da parte del Consiglio del regolamento impugnato che si richiama specificamente all' art . 113 del trattato CEE .

    14 . La Corte nella sentenza già ricordata ha tuttavia annullato i regolamenti impugnati per due distinti motivi, dopo aver constatato cioè che

    "non rispondono alle esigenze di motivazione di cui all' art . 190 del trattato e non sono stati adottati con riferimento alla corretta base legale" ( 13 ).

    15 . Di conseguenza, l' art . 190 del trattato istituisce l' obbligo di indicare il fondamento giuridico dell' atto adottato, ma la necessità di scegliere il fondamento giuridico corretto non può fondarsi sullo stesso articolo, poiché scaturisce dal principio stesso della legittimità comunitaria .

    16 . Orbene, nel suo ricorso per annullamento, la Repubblica ellenica intende contestare l' impiego dell' art . 113 del trattato come fondamento giuridico; essa non fa affatto carico al Consiglio di non aver indicato tale fondamento .

    17 . Ne consegue che o il riferimento all' art . 190 nella replica deve intendersi come censura inerente ad un difetto di motivazione, nel qual caso questo mezzo nuovo risulta irricevibile sotto il profilo dell' art . 42, n . 2, del regolamento di procedura, oppure detto riferimento va ricollegato alla contestazione del fondamento giuridico scelto dal Consiglio, nel qual caso è inutile .

    18 . D' altro canto, si sarebbe potuto pensare che questo riferimento all' art . 190 andava in pratica ricollegato al secondo mezzo tratto dal modo troppo vago in cui era menzionata la proposta della Commissione . Infatti, la Repubblica ellenica su questo punto critica il Consiglio per non aver indicato se l' atto adottato fosse o meno conforme alla proposta della Commissione . Orbene, l' art . 190 è per l' appunto quello che dispone che "i regolamenti (...) sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente trattato ". La risposta fornita dalla Repubblica ellenica alla domanda scritta che le avete rivolto non consente tuttavia di accogliere questo modo di vedere, poiché si riferisce espressamente ed unicamente al primo mezzo .

    19 . Veniamo ora all' esame di quest' ultimo, considerato nella sua prima parte . Può riassumersi come segue : il regolamento n . 3955/87 mira esclusivamente a proteggere la salute della popolazione degli Stati membri contro le conseguenze dell' incidente nucleare di Cernobil e avrebbe dovuto quindi essere fondato sugli artt . 130 R e 130 S del trattato CEE, eventualmente in correlazione con l' art . 235 .

    20 . A sostegno di questo modo di vedere, la Repubblica ellenica osserva che il regolamento n . 1707/86, il cui tenore era identico, era stato adottato all' unanimità per motivi di tutela della salute pubblica, che il regolamento n . 3954/87, dello stesso giorno, è stato basato sull' art . 31 del trattato Euratom, che riguarda la tutela sanitaria della popolazione dei lavoratori e che infine il "visto" relativo all' art . 113 introduce un elemento di confusione che impedisce alla Corte di svolgere il proprio sindacato giurisdizionale .

    21 . Osservo in via preliminare che la controversia sul fondamento giuridico corretto non è di portata puramente formale poiché l' art . 113, n . 4, contempla un voto nell' ambito del Consiglio a maggioranza qualificata, mentre in materia di ambiente risulta dal combinato disposto degli artt . 130 R e 130 S che il Consiglio delibera normalmente all' unanimità . Secondo i termini stessi della vostra giurisprudenza

    "la scelta del fondamento giuridico poteva incidere sulla determinazione del contenuto ( del regolamento )" ( 14 ).

    22 . La questione essenziale consiste quindi nel determinare se i provvedimenti istituiti col regolamento impugnato rientrino o meno nella politica commerciale comune . Curiosamente, mentre la maggior parte dei commentatori dell' Atto unico ha sottolineato le probabili difficoltà di ripartizione delle materie tra l' art . 100 A e gli artt . 130 R e 130 S del trattato, nessuno ha accennato ad analoghe difficoltà per quanto riguarda l' art . 113 ( 15 ).

    23 . Ricordo a questo proposito come la Corte, prima dell' Atto unico, avesse già dichiarato che la tutela dell' ambiente era uno degli obiettivi della Comunità ( 16 ) e che

    "non è affato escluso che disposizioni in materia di ambiente si possano basare sull' art . 100 del trattato" ( 17 ).

    Già prima dell' Atto unico un' azione in materia ambientale poteva quindi venire promossa nell' ambito di una diversa politica comunitaria .

    24 . L' Atto unico europeo ha esplicitamente instaurato una competenza della Comunità in materia ambientale, inserendo nel trattato gli artt . da 130 R a 130 T . Ma la tutela dell' ambiente rientra del pari nella realizzazione del mercato interno poiché è contemplata ai nn . 3 e 4 dell' art . 100 A per quanto riguarda, da un lato, il livello di tutela che la Commissione deve raggiungere nelle sue proposte, d' altro canto, le clausole di salvaguardia . Di conseguenza, come ho osservato, i commentatori hanno potuto sottolineare le difficoltà di ripartizione tra gli artt . 100 A e 130 S ( 18 ).

    25 . Tuttavia, se vi è un obbligo esplicito di tener conto della protezione dell' ambiente al momento della realizzazione del mercato interno, qualsiasi politica comunitaria deve comunque prendere in considerazione questo elemento, poiché l' art . 130 R, n . 2 dispone che "le esigenze connesse con la salvaguardia dell' ambiente costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità ". Se si deve arguire da questa disposizione che non è escluso che decisioni adottate nell' ambito di dette politiche non tengano esclusivamente conto dei loro dati specifici, ma vengano modificate, o addirittura si rinunci ad adottarle, tenuto conto dei problemi dell' ambiente" ( 19 ), si deve del pari concluderne, a mio avviso, che un provvedimento che abbia effetti, o anche finalità, di tutela dell' ambiente può esser stato adottato in base ad un fondamento diverso dall' art . 130 R .

    26 . L' Atto unico, istituendo in modo esplicito un' azione della Comunità in materia ambientale, allorché la Corte aveva già dichiarato che la tutela in questo settore era uno degli obiettivi della Comunità, non ha circoscritto su questo punto la capacità di intervento delle istituzioni comunitarie . Infatti, l' instaurazione, nell' ambito del trattato, di una competenza comunitaria nuova con il corollario di una norma che prescrive di decidere, in linea di principio, all' unanimità, non può aver trasferito a questa nuova sfera d' azione provvedimenti che rientravano finora nelle competenze comunitarie, ad esempio quelli fondate sugli artt . 43, 100 o 113, la cui adozione è disciplinata da norme diverse . Diversa sarebbe la soluzione solo se gli Stati membri avessero inteso in modo esplicito, mediante una riforma dei trattati, limitare le competenze della Comunità, ma ciò non è stato fatto con l' Atto unico .

    27 . Quest' interpretazione delle disposizioni pertinenti del trattato mi pare corroborata da tutta la vostra giurisprudenza .

    28 . Già nel parere 1/78 ( 20 ), pronunciato dalla Corte a norma dell' art . 228 del trattato CEE, avete constatato che :

    "non si può (...) dare all' art . 113 del trattato un' interpretazione il cui effetto sia quello di limitare la politica commerciale comune all' impiego degli strumenti destinati ad incidere unicamente sugli aspetti tradizionali del commercio estero" ( 21 ),

    ed avete aggiunto che

    "l' enumerazione, nell' art . 113 degli scopi della politica commerciale (...) è concepita come un' enumerazione non limitativa" ( 22 ),

    ed infine che

    "un' interpretazione restrittiva della nozione di politica commerciale comune rischierebbe di provocare perturbazioni negli scambi intracomunitari a causa delle disparità che sussisterebbero in tal caso in determinati settori dei rapporti economici coi paesi terzi" ( 23 ).

    29 . D' altro canto, avete già riconosciuto nella sentenza 26 marzo 1987 che

    "il nesso con i problemi dello sviluppo non fa esulare un atto dal campo della politica commerciale comune come definita dal trattato" ( 24 ).

    30 . Ricorderò inoltre che questa giurisprudenza è del tutto analoga a quella che avete elaborato in materia di art . 43 del trattato e di politica agricola comune . Avete infatti dichiarato nella causa detta "degli ormoni", che

    "il perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune (...) non può prescindere da esigenze di interesse generale quali la tutela dei consumatori o della salute o della vita delle persone e degli animali, esigenze che le istituzioni comunitarie devono tenere in considerazione nell' esercizio dei loro poteri" ( 25 ),

    per concluderne che

    "la direttiva controversa rientra nell' ambito della politica agricola comune e che il Consiglio aveva la facoltà di adottarla in base al solo art . 43 del trattato" ( 26 ).

    31 . Le vostre recenti sentenze, 16 novembre 1989, hanno confermato questo modo di vedere ( 27 ). A questo proposito avete ricordato che

    "il perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune non può prescindere da esigenze di interesse generale, fra cui in particolare la tutela della salute, e che il fatto che gli atti adottati nell' ambito della politica agricola comune perseguono nel campo obiettivi che, in mancanza di disposizioni specifiche, vengono perseguiti in base all' art . 100 non sottrae detti atti alla sfera d' applicazione dell' art . 43" ( 28 ).

    32 . Questa giurisprudenza mi pare perfettamente trasponibile al settore della politica commerciale comune . Onde evitare qualsiasi sviamento di traffico nei rapporti coi paesi terzi e qualsiasi distorsione in materia di concorrenza, è necessario che la Comunità possa, in forza della politica commerciale comune, adottare norme uniformi circa le condizioni alle quali i prodotti provenienti da paesi terzi potranno venire importati nel proprio territorio . Tra queste condizioni può in particolare venire incluso il rispetto di limiti massimi di tolleranza in materia di radioattività senza che il provvedimento muti la sua natura e non possa più venire adottato in forza dell' art . 113 . Mi pare quindi che il regolamento impugnato rientri per la sua stessa natura nella politica commerciale comune .

    33 . Osservo, d' altro canto, che non è certo che la tutela della salute pubblica sia interamente contenuta nella nozione, non definita dal trattato, di ambiente . Il fatto che l' art . 130 R, n . 1 disponga che "l' azione della Comunità in materia ambientale ha l' obiettivo (...) di contribuire alla protezione della salute umana" non significa affatto che preoccupazioni di questo ordine rientrino esclusivamente nel settore dell' ambiente . Inoltre le precauzioni circa l' importazione nella Comunità di prodotti destinati all' alimentazione umana rispondono alla preoccupazione di tutelare la salute pubblica molto più che a quella di evitare qualsiasi pregiudizio all' ambiente . Ricordo infine che la salute pubblica rientra tra le deroghe ammesse dall' art . 36 del trattato alla libertà di circolazione delle merci .

    34 . Le osservazioni di cui sopra ci portano quindi, nel loro insieme, a concludere che il Consiglio ha validamente fondato l' adozione del regolamento n . 3955/87 sull' art . 113 del trattato CEE .

    35 . Per completare l' esame di questo punto, devo ricordare che la Repubblica ellenica, nel suo ricorso, ha pure fatto richiamo alla possibilità, a suo giudizio esistente, di fondare il regolamento impugnato sull' art . 235 del trattato CEE . Siffatto argomento, che essa d' altro canto non ha ampliato in seguito, non può venire accolto . Nell' ambito stesso dell' argomentazione dello stato ricorrente, a prescindere dalla sua fondatezza, basterà osservare che l' art . 130 R conferisce una competenza particolare alla Comunità in materia ambientale e che quindi non può in questa sede farsi appello all' art . 235 poiché, secondo una giurisprudenza della vostra Corte, come risulta dal tenore stesso di detta disposizione,

    "il valersi di detta norma come base legale di un atto è ammesso solo quando nessun' altra disposizione del trattato attribuisca alle istituzioni comunitarie la competenza necessaria per l' emanazione dell' atto stesso" ( 29 ).

    36 . La seconda parte del primo mezzo, vale a dire la censura di sviamento di potere, potrà essere esaminata in breve . La Repubblica ellenica intende dimostrare che il Consiglio si è avvalso dell' art . 113 come base per l' adozione del regolamento impugnato al solo scopo di evitare di dover decidere all' unanimità, come prescritto dall' art . 130 S . La vostra Corte ha già definito la nozione di sviamento di potere . Infatti in una sentenza 14 luglio 1988, avete dichiarato che

    "i poteri attribuiti alla Commissione dal trattato CECA sarebbero sviati dal loro scopo legittimo se risultasse che la Commissione se ne sia valsa allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di eludere una procedura appositamente contemplata dal trattato per far fronte alle circostanze nelle quali essa si trova" ( 30 ).

    37 . Invero questa censura è interamente connessa alla prima parte del mezzo . Se il fondamento giuridico idoneo fosse stato l' art . 130 S, ci si sarebbe potuto chiedere se il ricorso all' art . 113 non fosse dettato dall' intenzione di eludere la norma che prescrive di prendere la decisione all' unanimità . Ma così non è . Quindi è difficile ravvisare come il Consiglio avrebbe commesso uno sviamento di potere facendo ricorso al procedimento di cui all' art . 113 mentre, a mio avviso, è questo articolo quello che in materia costituisce il fondamento giuridico corretto .

    38 . Osservo d' altra parte che lo stesso art . 130 S, secondo comma, lascia spazio per una decisione presa a maggioranza poiché recita "il Consiglio stabilisce", all' unanimità, "ciò che rientra nelle decisioni che devono essere adottate a maggioranza qualificata ". Taluni autori ritengono d' altro canto che gli atti adottati in precedenza sul duplice fondamento degli artt . 100 e 235 del trattato CEE dovrebbero venire d' ora in poi adottati a maggioranza qualificata in base all' art . 130 S, n . 2 ( 31 ).

    39 . Concludo quindi proponendovi di disattendere la seconda parte del mezzo e perciò di respingere il primo mezzo nel suo complesso .

    40 . Vediamo ora il secondo mezzo . La Repubblica ellenica contesta la menzione "vista la proposta della Commissione", in quanto essa non precisa se l' atto adottato sia o meno conforme a detta proposta, circostanza che, ai sensi dell' art . 149, n . 1, del trattato CEE non è priva di influenza sulle norme di voto nell' ambito del Consiglio . Siffatta imprecisione, secondo la ricorrente, è incompatibile con la certezza del diritto, poiché i cittadini sarebbero nell' impossibilità di controllare la legittimità formale degli atti del Consiglio .

    41 . Osservo immediatamente che la Repubblica ellenica nel suo ricorso si riferisce ai "cittadini" e non agli Stati membri . Infatti questi ultimi partecipano alle deliberazioni del Consiglio e non potrebbero quindi ignorare se l' atto adottato è o meno conforme alla proposta della Commissione . Una giurisprudenza costante della vostra Corte dichiara a questo proposito

    "la portata dell' obbligo di motivazione, sancito dall' art . 190 del trattato, dipende dalla natura dell' atto di cui trattasi e dal contesto entro il quale esso è stato adottato" ( 32 ),

    e si riferisce al fatto che il governo ricorrente è stato strettamente associato al processo di elaborazione della decisione impugnata . La Repubblica ellenica non può quindi in realtà invocare a suo favore un difetto di motivazione del regolamento impugnato .

    42 . Per quanto riguarda i cittadini, mi limiterò a ricordare che le proposte della Commissione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e che tanto il raffronto della proposta e dell' atto adottato quanto la lettura degli articoli del trattato ricordati come fondamento giuridico dell' atto consentono al singolo di rendersi conto se detto atto doveva essere adottato dal Consiglio all' unanimità o poteva essere adottato a maggioranza qualificata . La censura di equivocità giuridica non pare quindi possa reggere . Per di più l' art . 190 obbliga soltanto a prendere in considerazione le proposte della Commissione, nonché i pareri che vanno richiesti a norma del trattato CEE; non impone affatto di indicare se l' atto del Consiglio sia o meno conforme alla proposta della Commissione . Il secondo mezzo mi pare quindi che vada anch' esso disatteso .

    43 . Per questo motivo concludo proponendovi di respingere il presente ricorso le cui spese, comprese quelle sostenute dagli intervenienti, dovranno essere poste a carico della Repubblica ellenica .

    (*) Lingua originale : il francese .

    ( 1 ) GU 371 del 30.12.1987, pag . 14 .

    ( 2 ) Primo "visto" del regolamento .

    ( 3 ) GU L 146 del 31.5.1986, pag . 88 .

    ( 4 ) Dai regolamenti ( CEE ) n . 3020/86 ( GU L 280 del 1°.10.1986, pag . 79 ) e n . 624/87 ( GU L 58 del 28.2.1987, pag . 101 ).

    ( 5 ) GU L 371 del 30.12.1987, pag . 11 .

    ( 6 ) Controricorso del Consiglio, pag . 13 della traduzione francese .

    ( 7 ) Memoria d' intervento della Commissione, pag . 8 della traduzione francese .

    ( 8 ) Il corsivo è mio .

    ( 9 ) Sentenza 15 dicembre 1987, vedere soprattutto punto 11 della motivazione ( causa 328/85, Racc . pag . 5119 ).

    ( 10 ) Pag . 4 della traduzione francese .

    ( 11 ) Punto 5 della motivazione ( causa 45/86, Racc . pag . 1493 ), vedasi inoltre sentenza 7 luglio 1981, Rewe, punto 25 della motivazione ( causa 158/80, Racc . pag . 1805 ).

    ( 12 ) Vedasi causa 45/86, già ricordata, punti 8 e 9 della motivazione .

    ( 13 ) Causa 45/86, già ricordata, punto 22 della motivazione .

    ( 14 ) Causa 45/86, già ricordata, punto 12 della motivazione; vedasi inoltre sentenza 23 febbraio 1988, Regno Unito / Consiglio, punto 6 della motivazione ( causa 68/86, Racc . pag . 855; sentenza 2 febbraio 1989, Commissione / Consiglio, punto 4 della motivazione ( causa 275/87, Racc . pag . 259 ); sentenza 16 novembre 1989, Commissione / Paesi Bassi, punto 8 della motivazione ( causa 131/87, Racc . pag . 3743 ); sentenza 16 novembre 1989, Commissione / Consiglio, punto 7 della motivazione ( causa 11/88, Racc . pag . 3799 ).

    ( 15 ) Conseil européen du droit de l' environnement, relazione di Kromarek P .: "Commentaire de l' Acte unique européen en matière d' environnement", Revue juridique de l' environnement, 1/1988, pag . 76; Roelants du Vivier, F ., e Hannequart, J.P : "Une nouvelle stratégie européenne pour l' environnement dans le cadre de l' Acte unique", Revue du marché commun, n . 316, aprile 1988, pag . 205; Kraemer, L .: "L' Acte unique européen et la protection de l' environnement", Revue juridique de l' environnement, 4/1987, pag . 45 ; Jacqués, J.P .: "L' Acte unique européen", Revue trimestrielle de droit européen, 1/1986, pag . 576; Glaesner, H.J .: "L' Acte unique européen", Revue du marché commun, n . 298, giugno 1986, pag . 307 .

    ( 16 ) Sentenza 7 febbraio 1985, Procureur de la République / Adbhu, punto 3 della motivazione ( causa 240/83, Racc . pag . 531 ).

    ( 17 ) Sentenza 18 marzo 1980, Commissione / Italia, punto 8 della motivazione ( causa 91/79, Racc . pag . 1099 ).

    ( 18 ) Ad esempio, P . Kromarek, già ricordato, che ritiene che "tutta la disciplina in materia di inquinamento e nocività potrebbe ricadere nella sfera d' applicazione dell' art . 100 A", RJE 1-1988, pag . 87; L . Kraemer, già ricordato, che ritiene che le direttive già fondate sull' art . 100 nonché i regolamenti vincolati a prodotti potrebbero rientrare nell' art . 100 A, mentre le direttive già fondate sull' art . 235 rientrerebbero nella sfera d' applicazione dell' art . 130 S, n . 1 e quelle fondate nel contempo sull' art . 100 e sull' art . 235 nella sfera dell' art . 130 S, n . 2, op . cit ., pag . 463 .

    ( 19 ) H.J . Glaesner, op . cit ., pag . 316 .

    ( 20 ) Parere 1/78 del 4 ottobre 1979, Racc . pag . 2871 .

    ( 21 ) Parere 1/78, già ricordato, n . 44 .

    ( 22 ) Parere 1/78, già ricordato, n . 45, vedasi inoltre sentenza 27 settembre 1988, Commissione / Consiglio, punto 15 della motivazione ( causa 165/87, Racc . pag . 5545 ).

    ( 23 ) Parere 1/78, già ricordato, n . 45 .

    ( 24 ) Vedasi causa 45/86, già ricordata, punto 20 della motivazione .

    ( 25 ) Vedasi causa 68/86, già ricordata, punto 12 della motivazione .

    ( 26 ) Vedasi causa 68/86, già ricordata, punto 22 della motivazione .

    ( 27 ) Cause 131/87 e 11/88, già ricordate, vedere inoltre sentenza 23 febbraio 1988, Regno Unito / Consiglio ( causa 131/86, Racc . pag . 905 ).

    ( 28 ) Causa 131/87, già ricordata, punto 25 della motivazione; vedasi inoltre causa 11/88, già ricordata, punto 10 della motivazione; causa 131/86, già ricordata, punto 21 della motivazione .

    ( 29 ) Causa 45/86, già ricordata, punto 13 della motivazione; vedere inoltre causa 275/87, già ricordata, punto 5 della motivazione; sentenza 30 maggio 1989, Regno Unito / Consiglio, punto 5 della motivazione ( causa 56/88, Racc . pag . 1615 ); sentenza 30 maggio 1989, Commissione / Consiglio, punto 6 della motivazione ( causa 242/87, Racc . pag . 1425 ).

    ( 30 ) Stahlwerke e Hoogovens / Commissione, punto 23 della motivazione ( cause 33/86, 44/86, 110/86, 226/86 e 285/86, Racc . pag . 4338 ); vedere inoltre sentenza 21 febbraio 1984, Walzstahl-Vereinigung e Thyssen AG / Commissione ( cause riunite 140/82, 146/82, 221/82 e 226/82, Racc . pag . 951 ).

    ( 31 ) L . Kraemer, op . cit ., pag . 463 .

    ( 32 ) Sentenza 11 gennaio 1973, Paesi Bassi / Commissione, punto 11 della motivazione ( causa 13/72, Racc . pag . 27 ); vedasi inoltre sentenza 14 gennaio 1981, RF di Germania / Commissione, punto 20 della motivazione ( causa 819/79, Racc . pag . 21 ).

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