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Document 61987CO0352

Ordinanza della Corte del 27 aprile 1988.
Farzoo Inc. e Jacobus Albertus Wybrand Maria Joseph Kortmann contro Commissione delle Comunità europee.
Irricevibilità.
Causa 352/87.

Raccolta della Giurisprudenza 1988 -02281

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:210

61987O0352

ORDINANZA DELLA CORTE DEL 27 APRILE 1988. - FARZOO INC. CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - IRRICEVIBILITA'. - CAUSA 352/87.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 02281


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

PROCEDURA - TERMINE D' IMPUGNAZIONE - DECADENZA

Massima


LA RIGIDA APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE RIGUARDANTI I TERMINI PROCESSUALI RISPONDE ALL' ESIGENZA DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO ED ALLA NECESSITA DI EVITARE QUALSIASI DISCRIMINAZIONE O TRATTAMENTO ARBITRARIO NELL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA . UNA DEROGA E POSSIBILE SOLO SE SI TRATTA DI UN CASO FORTUITO O DI FORZA MAGGIORE .

Parti


NELLA CAUSA 352/87,

FARZOO INC ., SOCIETA DI DIRITTO STATUNITENSE CON SEDE NELLO STATO DEL DELAWARE, STATI UNITI D' AMERICA,

E

JACOBUS ALBERTUS WYBRAND MARIA JOSEPH KORTMANN, RESIDENTE IN HELMOND, PAESI BASSI,

CON L' AVVOCATO I.M . VAN DEN HEUVEL, DI ROOSENDAAL, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L' AVV . MARC LOESCH, 8, RUE ZITHE,

RICORRENTI,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO, THOMAS VAN RIJN, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . GEORGES KREMLIS, MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO, EDIFICIO JEAN MONNET,

CONVENUTA,

CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA INTESA ALL' ANNULLAMENTO DELL' ART . 2 DELLA DIRETTIVA N . 87/137/CEE DEL 2 FEBBRAIO 1987 ( GU L 56, PAG . 20 ),

LA CORTE,

COMPOSTA DAI SIGNORI MACKENZIE STUART, PRESIDENTE, G . BOSCO, O . DUE, J.C . MOITINHO DE ALMEIDA E G.C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTI DI SEZIONE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT, C . KAKOURIS, R . JOLIET, T.F . O' HIGGINS E F . SCHOCKWEILER, GIUDICI,

AVVOCATO GENERALE : J.L . DA CRUZ VILACA

CANCELLIERE : J.-G . GIRAUD

SENTITO L' AVVOCATO GENERALE,

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

ORDINANZA

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 30 OTTOBRE 1987, LA SOCIETA FARZOO INC . E IL SIG . J.A.W.M.J . KORTMANN HANNO PROPOSTO, IN BASE ALL' ART . 173, 2* COMMA, DEL TRATTATO CEE, UN RICORSO INTESO ALL' ANNULLAMENTO DELL' ART . 2 DELLA DIRETTIVA 87/137/CEE DELLA COMMISSIONE DEL 2 FEBBRAIO 1987, CHE ADEGUA AL PROGRESSO TECNICO GLI ALLEGATI II, III, IV, V E VI DELLA DIRETTIVA 76/768/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AI PRODOTTI COSMETICI ( GU L 56, PAG . 20 ).

2 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 19 GENNAIO 1988, LA COMMISSIONE HA SOLLEVATO UN' ECCEZIONE DI IRRICEVIBILITA AI SENSI DELL' ART . 91, PAR 1, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE . ESSA HA CHIESTO ALLA CORTE DI DICHIARARE IL RICORSO IRRICEVIBILE SENZA INIZIARE LA DISCUSSIONE NEL MERITO, PER IL MOTIVO, IN PARTICOLARE, CHE NON E STATO OSSERVATO IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO E CHE, COMUNQUE, IL RICORSO D' ANNULLAMENTO CONTRO UNA DIRETTIVA NON E RICEVIBILE .

3 NELLE OSSERVAZIONI SCRITTE RELATIVE ALL' ECCEZIONE DI IRRICEVIBILITA, I RICORRENTI DEDUCONO CHE IL SUPERAMENTO FORMALE DEL TERMINE PER IL QUALE IL RICORRENTE FORNISCA UNA VALIDA GIUSTIFICAZIONE NON DEVE COMPORTARE DECADENZA . PRIMA DI PROPORRE IL RICORSO, I RICORRENTI AVREBBERO INTRATTENUTO UNA CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE, LA QUALE NON AVREBBE FATTO NESSUNA MENZIONE, NELL' AMBITO DI DETTO CARTEGGIO, DI UN TERMINE PER ADIRE LA CORTE . IN SUBORDINE, I RICORRENTI SOSTENGONO CHE L' ART . 1 DELLA DIRETTIVA, DATI IL SUO SCOPO E IL SUO CONTENUTO, COSTITUISCE UNA DECISIONE DISSIMULATA .

4 A TENORE DELL' ART . 91, PAR 3, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, SALVO CONTRARIA DECISIONE DELLA CORTE, IL PROCEDIMENTO SULLA DOMANDA INCIDENTALE PROSEGUE ORALMENTE . LA CORTE RITIENE CHE NON SI DEBBA PASSARE ALLA FASE ORALE E DECIDE, CONFORMEMENTE ALL' ART . 91, PAR 4, DI STATUIRE SULL' ECCEZIONE IN BASE ALLE MEMORIE SCRITTE .

5 A NORMA DELL' ART . 173, 3* COMMA, I RICORSI CONTEMPLATI DALLO STESSO ARTICOLO DEBBONO ESSERE PROPOSTI NEL TERMINE DI DUE MESI A DECORRERE, SECONDO I CASI, DALLA PUBBLICAZIONE DELL' ATTO, DALLA SUA NOTIFICA AL RICORRENTE OVVERO, IN MANCANZA, DAL GIORNO IN CUI IL RICORRENTE NE HA AVUTO CONOSCENZA .

6 A QUESTO PROPOSITO, E PACIFICO CHE LA DIRETTIVA 87/137/CEE DELLA COMMISSIONE E STATA PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 26 FEBBRAIO 1987; D' ALTRO CANTO, I RICORRENTI AMMETTONO DI ESSERE VENUTI A CONOSCENZA DEL CONTENUTO DELLA DIRETTIVA IL 27 MARZO 1987 . QUALE CHE SIA, TRA QUESTE DUE DATE, QUELLA DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER DETERMINARE IL DIES A QUO DEL TERMINE D' IMPUGNAZIONE DI CUI ALL' ART . 173, 3* COMMA, IL PRESENTE RICORSO E COMUNQUE TARDIVO . INFATTI, L' ATTO INTRODUTTIVO E STATO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE SOLO IL 30 OTTOBRE 1987 .

7 PER QUANTO RIGUARDA L' ARGOMENTO DEI RICORRENTI SECONDO CUI IN DETERMINATE CONDIZIONI IL SUPERAMENTO DEL TERMINE NON COMPORTA DECADENZA, SI DEVE RICORDARE LA COSTANTE GIURISPRUDENZA SECONDO CUI LA RIGIDA APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE RIGUARDANTI I TERMINI PROCESSUALI RISPONDE ALL' ESIGENZA DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO ED ALLA NECESSITA DI EVITARE QUALSIASI DISCRIMINAZIONE O TRATTAMENTO ARBITRARIO NELL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA ( VEDASI, IN PARTICOLARE, SENTENZA 15 GENNAIO 1987, CAUSA 152/85, MISSET / COMMISSIONE, RACC . 1987, PAG . 223 ). I RICORRENTI, INOLTRE, NON HANNO PROVATO E NEANCHE INVOCATO L' ESISTENZA DI UN CASO FORTUITO O DI FORZA MAGGIORE CHE ABBIA IMPEDITO LORO DI PROPORRE IL RICORSO NEI TERMINI .

8 DA QUANTO PRECEDE EMERGE CHE L' ATTO INTRODUTTIVO E STATO DEPOSITATO TARDIVAMENTE E CHE IL RICORSO DEV' ESSERE CONSIDERATO IRRICEVIBILE SENZA CHE OCCORRA ESAMINARE GLI ALTRI ARGOMENTI PRESENTATI DALLE PARTI .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

9 A TENORE DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE; POICHE I RICORRENTI SONO RIMASTI SOCCOMBENTI, ESSI DEVONO ESSERE CONDANNATI ALLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI,

LA CORTE

COSI PROVVEDE :

1 ) IL RICORSO E IRRICEVIBILE .

2 ) I RICORRENTI SONO CONDANNATI ALLE SPESE .

LUSSEMBURGO, 27 APRILE 1988 .

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