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Document 61987CO0205

Ordinanza della Corte dell'11 novembre 1987.
Nuova Ceam Srl contro Commissione delle Comunità europee.
Irricevibilità.
Causa 205/87.

Raccolta della Giurisprudenza 1987 -04427

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:485

61987O0205

ORDINANZA DELLA CORTE DELL'11 NOVEMBRE 1987. - NUOVA CEAM S. R. L. CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - IRRICEVIBILITA'. - CAUSA 205/87.

raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 04427


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

RICORSO D' ANNULLAMENTO - PERSONE FISICHE O GIURIDICHE - ATTI CHE LE RIGUARDINO DIRETTAMENTE ED INDIVIDUALMENTE - REGOLAMENTO CHE ISTITUISCE DEI DAZI ANTIDUMPING - IMPORTATORE ESCLUSIVO

( TRATTATO CEE, ART . 173, 2* COMMA; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2176/84, ART . 2, N . 8; REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1043/87 )

Massima


NON APPARTIENE ALLA CATEGORIA DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE DISPONGONO DEL DIRITTO D' IMPUGNARE DIRETTAMENTE DINANZI ALLA CORTE, MEDIANTE RICORSO D' ANNULLAMENTO, IL REGOLAMENTO CHE ISTITUISCA DEI DAZI ANTIDUMPING, NEMMENO SE HA PARTECIPATO ALLE FASI ULTERIORI DELLE INDAGINI CHE HANNO PRECEDUTO L' ADOZIONE DEL REGOLAMENTO, L' IMPORTATORE ESCLUSIVO IN UNO STATO MEMBRO DELLE MERCI COLPITE DA DETTI DAZI CHE NON SIA SOCIO DELL' ESPORTATORE ED I CUI PREZZI DI RIVENDITA NON SIANO STATI PRESI IN CONSIDERAZIONE NEL CALCOLARE IL MARGINE DI DUMPING .

Parti


NELLA CAUSA 205/87,

NUOVA CEAM SRL, CON SEDE IN BUSTO ARSIZIO ( ITALIA ), CON L' AVV . DINO RANIERI, DEL FORO DI COMO, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LO STUDIO DELL' AVV . ERNEST ARENDT, 4, AVENUE MARIE-THERESE,

RICORRENTE,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL SIG . EUGENIO DE MARCH, MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . GEORGES KREMLIS, MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO, EDIFICIO JEAN MONNET, KIRCHBERG,

CONVENUTA,

AVENTE AD OGGETTO L' ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 10 APRILE 1987, N . 1043, CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING PROVVISORIO SULLE IMPORTAZIONI DI MOTORI ELETTRICI POLIFASE NORMALIZZATI DI POTENZA SUPERIORE A 0,75 KW ED INFERIORE O PARI A 75 KW ORIGINARI DELLA JUGOSLAVIA,

LA CORTE,

COMPOSTA DAI SIGNORI : G . BOSCO, PRESIDENTE DI SEZIONE, F.F . DI PRESIDENTE, O . DUE E J.C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENTI DI SEZIONE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT, C . KAKOURIS, R . JOLIET, T.F . O' HIGGINS E F . SCHOCKWEILER, GIUDICI,

AVVOCATO GENERALE : J . L . DA CRUZ VILACA

CANCELLIERE : P . HEIM

SENTITO L' AVVOCATO GENERALE,

HA EMESSO LA SEGUENTE

ORDINANZA

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA IL 6 LUGLIO 1987 LA NUOVA CEAM SRL HA PROPOSTO A QUESTA CORTE, IN FORZA DELL' ART . 173, 2* COMMA, DEL TRATTATO CEE, UN RICORSO INTESO ALL' ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 10 APRILE 1987, N . 1043, CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING PROVVISORIO SULLE IMPORTAZIONI DI MOTORI ELETTRICI POLIFASE NORMALIZZATI DI POTENZA SUPERIORE A 0,75 KW ED INFERIORE O PARI A 75 KW ORIGINARI DELLA JUGOSLAVIA ( GU L 102, PAG . 5 ). A SOSTEGNO DEL RICORSO, LA RICORRENTE DENUNCIA UNA TRASGRESSIONE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) DEL CONSIGLIO 23 LUGLIO 1984, N . 2176, RELATIVO ALLA DIFESA CONTRO LE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING O DI SOVVENZIONI DA PARTE DI PAESI NON MEMBRI DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA ( GU L 201, PAG . 1 ) NONCHE L' INOSSERVANZA DI DIVERSI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO COMUNITARIO .

2 L' INDAGINE ANTIDUMPING IN ESITO ALLA QUALE E STATO IMPOSTO IL DAZIO PROVVISORIO DI CUI E CAUSA E STATA APERTA DALLA COMMISSIONE NEL NOVEMBRE 1986 A SEGUITO DI UNA DENUNCIA DI ASSOCIAZIONI CHE RAPPRESENTANO UNA PARTE NOTEVOLE DELLA PRODUZIONE COMUNITARIA TOTALE DEI PRODOTTI IN OGGETTO ( GU C 282, PAG . 2 ).

3 COME RISULTA DAL TREDICESIMO PUNTO DELLA MOTIVAZIONE DEL REGOLAMENTO IMPUGNATO, LA COMMISSIONE HA VALUTATO L' ESISTENZA DEL DUMPING IN BASE AI PREZZI ALL' ESPORTAZIONE EFFETTIVAMENTE PAGATI O PAGABILI PER LE TRANSAZIONI DI CUI E CAUSA, SENZA PROCEDERE IN ALCUN CASO AD UNA COSTRUZIONE DEI PREZZI ALL' ESPORTAZIONE EX ART . 2, N . 8, LETT . B ), DEL REGOLAMENTO N . 2176/84, SULLA BASE DEI PREZZI DI RIVENDITA PRATICATI DAGLI IMPORTATORI NELLA COMUNITA .

4 TUTTAVIA, ALL' ART . 1, N . 4, LETT . B ), DEL REGOLAMENTO IMPUGNATO, LA COMMISSIONE HA MENZIONATO DUE IMPORTATORI CUI SI APPLICANO LE NORME STABILITE PER GLI IMPORTATORI ASSOCIATI AD UN ESPORTATORE AI SENSI DEL PRECITATO ART . 2, N . 8, LETT . B ). LA RICORRENTE NON RIENTRA FRA QUESTE IMPRESE .

5 L' ART . 1, N . 5, DEL REGOLAMENTO DI CUI E CAUSA SUBORDINA D' ALTRONDE L' IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA DEI MOTORI ELETTRICI DEL TIPO SUCCITATO ORIGINARI DELLA JUGOSLAVIA AL DEPOSITO DI UNA GARANZIA PARI ALL' IMPORTO DEL DAZIO PROVVISORIO .

6 DAGLI ATTI DI CAUSA RISULTA CHE LA RICORRENTE E UN' IMPRESA ITALIANA CHE SVOLGE L' ATTIVITA DI IMPORTATORE ESCLUSIVO IN ITALIA DI MOTORI ELETTRICI PROVENIENTI DALLA JUGOSLAVIA ED ESPORTATI DALLA DITTA SEVER, SENZA TUTTAVIA, ESSERE ASSOCIATA, AI SENSI DELL' ART . 2, N . 8, LETT . B ), DEL REGOLAMENTO N . 2176/84, A QUEST' ULTIMA O AD ALTRO ESPORTATORE JUGOSLAVO .

7 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 7 AGOSTO 1987, LA COMMISSIONE HA SOLLEVATO UN' ECCEZIONE D' IRRICEVIBILITA AI SENSI DELL' ART . 91, PAR 1, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA . A SOSTEGNO DI TALE ECCEZIONE, ESSA AFFERMA CHE IL REGOLAMENTO DI CUI E CAUSA NON RIGUARDA DIRETTAMENTE ED INDIVIDUALMENTE, LA RICORRENTE, MA COSTITUISCE PIUTTOSTO, NEI SUOI CONFRONTI, UN ATTO DI PORTATA GENERALE . DATO CHE LA RICORRENTE NON SAREBBE ASSOCIATA A NESSUN ESPORTATORE JUGOSLAVO DEI PRODOTTI IN CAUSA E CHE L' ESISTENZA DEL DUMPING NON SAREBBE STATA ACCERTATA IN BASE AI SUOI PREZZI DI RIVENDITA, BENSI IN BASE AI PREZZI DI ESPORTAZIONE DEI PRODUTTORI E/O ESPORTATORI JUGOSLAVI, LA RICORRENTE NON APPARTERREBBE A NESSUNA DELLE CATEGORIE DI OPERATORI ECONOMICI NEI CUI CONFRONTI LA CORTE AVREBBE RICONOSCIUTO UN DIRITTO DI RICORSO DIRETTO AVVERSO REGOLAMENTI ISTITUTIVI DI DAZI ANTIDUMPING .

8 LA RICORRENTE SOSTIENE DI ESSERE L' IMPORTATORE ESCLUSIVO IN ITALIA DEI MOTORI ELETTRICI PRODOTTI DA UNA DELLE IMPRESE JUGOSLAVE RISPETTO AI PREZZI DI ESPORTAZIONE DELLA QUALE SAREBBE STATO CALCOLATO IL PREZZO ALL' ESPORTAZIONE . SUSSISTEREBBE PERTANTO ALMENO UNA DIPENDENZA DI FATTO, LA QUALE FAREBBE RITENERE CHE LA RICORRENTE SIA IN EFFETTI DIRETTAMENTE ED INDIVIDUALMENTE INTERESSATA DALL' ATTO IMPUGNATO . INOLTRE, LA COMMISSIONE AVREBBE TENUTO CONTO DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA RICORRENTE NEL CORSO DELLA PROCEDURA ANTIDUMPING . INFINE, LA TUTELA GIURIDICA GARANTITA DALLA POSSIBILITA DI FAR RICORSO AL GIUDICE NAZIONALE RISULTEREBBE MOLTO MENO EFFICACE E PIU INCERTA A CAUSA DEL LASSO DI TEMPO PIUTTOSTO LUNGO SINO ALL' EVENTUALE DICHIARAZIONE D' ILLEGITTIMITA NONCHE A CAUSA DEL FATTO CHE LA RISCOSSIONE DEL DAZIO ANTIDUMPING DA PARTE DELLE AUTORITA NAZIONALI, DURANTE QUESTO PERIODO, RISCHIEREBBE DI CAUSARE UN DANNO ALLA RICORRENTE .

9 LA QUESTIONE DELLA RICEVIBILITA SOLLEVATA DALLA COMMISSIONE VA RISOLTA ALLA LUCE DELL' ART . 173, 2* COMMA, DEL TRATTATO, CHE SUBORDINA LA RICEVIBILITA DI UN RICORSO PER ANNULLAMENTO PRESENTATO DA UN PRIVATO ALLA CONDIZIONE CHE L' ATTO IMPUGNATO, ANCHE SE ADOTTATO SOTTO FORMA DI REGOLAMENTO, COSTITUISCA, IN REALTA, UNA DECISIONE CHE LO RIGUARDA DIRETTAMENTE ED INDIVIDUALMENTE .

10 UN RICORSO PROPOSTO DA UN PRIVATO NON E TUTTAVIA RICEVIBILE QUALORA SIA DIRETTO CONTRO UN REGOLAMENTO DI PORTATA GENERALE AI SENSI DELL' ART . 189, 2* COMMA, DEL TRATTATO, IN QUANTO IL CRITERIO DI DISTINZIONE TRA IL REGOLAMENTO E LA DECISIONE DEV' ESSERE RICERCATO, IN BASE AD UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA DELLA CORTE, NELLA PORTATA GENERALE O MENO DELL' ATTO DI CUI TRATTASI .

11 AL RIGUARDO, BISOGNA CONSTATARE, INNANZITUTTO, CHE I REGOLAMENTI ISTITUTIVI DI UN DAZIO ANTIDUMPING HANNO EFFETTIVAMENTE, PER LA LORO STESSA NATURA, UNA PORTATA GENERALE IN QUANTO SI APPLICANO A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ( CFR . SENTENZA 21 FEBBRAIO 1984, ALLIED CORPORATION I, CAUSE RIUNITE 239 E 275/82, RACC . PAG . 1005 ).

12 TUTTAVIA, LA CORTE HA RICONOSCIUTO CHE NON E ESCLUSO CHE TALUNE DISPOSIZIONI DI QUESTI REGOLAMENTI RIGUARDINO DIRETTAMENTE ED INDIVIDUALMENTE QUEI PRODUTTORI ED ESPORTATORI CUI VENGONO IMPUTATE LE PRATICHE DI DUMPING UTILIZZANDO DATI RICAVATI DALLA LORO ATTIVITA COMMERCIALE . E' IL CASO, IN GENERALE, DELLE IMPRESE PRODUTTRICI ED ESPORTATRICI CHE POSSONO DIMOSTRARE DI ESSERE STATE INDIVIDUATE NEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE O DEL CONSIGLIO O PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE INDAGINI PREPARATORIE ( CFR . SENTENZE 21 FEBBRAIO 1984, ALLIED CORPORATION I, PRECITATA, E 23 MAGGIO 1985, CAUSA 53/83, ALLIED CORPORATION II, RACC . PAG . 1621 ).

13 LO STESSO VALE ANCHE PER QUEGLI IMPORTATORI CHE SONO INTERESSATI DIRETTAMENTE DAGLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALL' ESISTENZA DI UNA PRATICA DI DUMPING IN RAGIONE DEL FATTO CHE I PREZZI ALL' ESPORTAZIONE SONO STATI STABILITI IN BASE AI LORO PREZZI DI RIVENDITA E NON IN BASE AI PREZZI ALL' ESPORTAZIONE PRATICATI DAI PRODUTTORI O ESPORTATORI DI CUI E CAUSA ( CFR . SENTENZE 29 MARZO 1979, CAUSA 118/77, ISO, RACC . PAG . 1277, E 21 FEBBRAIO 1984, ALLIED CORPORATION I, PRECITATA ). COME SI RICAVA DALL' ART . 2, N . 8, LETT . B ), DEL REGOLAMENTO N . 2176/84, UNA SIMILE COSTRUZIONE DEI PREZZI ALL' ESPORTAZIONE PUO ESSERE EFFETTUATA, IN PARTICOLARE, QUANDO ESISTA UN' ASSOCIAZIONE TRA L' ESPORTATORE E L' IMPORTATORE .

14 LA RICORRENTE NON APPARTIENE A QUESTA CATEGORIA D' IMPORTATORI NEI CUI CONFRONTI LA CORTE HA RICONOSCIUTO UN DIRITTO DI RICORSO DIRETTO AVVERSO REGOLAMENTI ISTITUTIVI DI DAZI ANTIDUMPING . DAGLI ATTI DI CAUSA RISULTA INFATTI CHE ESSA NON E ASSOCIATA A NESSUNO DEGLI ESPORTATORI DEL PRODOTTO DI CUI TRATTASI E CHE L' ESISTENZA DEL DUMPING NON E STATA ACCERTATA IN BASE AI SUOI PREZZI DI RIVENDITA, BENSI IN BASE AI PREZZI EFFETTIVAMENTE PAGATI O PAGABILI ALL' ESPORTAZIONE .

15 LA CIRCOSTANZA, ADDOTTA DALLA RICORRENTE, DI ESSERE L' IMPORTATRICE ESCLUSIVA NEL SUO STATO MEMBRO DEI MOTORI ELETTRICI PROVENIENTI DA UNO DEGLI ESPORTATORI JUGOSLAVI NON PUO MODIFICARE QUESTA VALUTAZIONE . INFATTI, IL REGOLAMENTO IMPUGNATO RIGUARDA LA RICORRENTE NON A CAUSA DI DETERMINATE QUALITA CHE LE SONO PROPRIE O DI UNA SITUAZIONE DI FATTO CHE LA CARATTERIZZA RISPETTO A CHIUNQUE ALTRO, BENSI A CAUSA DELLA SOLA QUALITA OBIETTIVA D' IMPORTATRICE DELLE MERCI DI CUI TRATTASI, ALLA STESSA STREGUA DI QUALSIASI ALTRO OPERATORE CHE SI TROVI, IN ATTO O IN POTENZA, IN UNA SITUAZIONE IDENTICA ( CFR . SENTENZA 14 LUGLIO 1983, SPIJKER, CAUSA 231/82, RACC . PAG . 2559, E LE ORDINANZE 8 LUGLIO 1987, SERMES, 279/86, E FRIMODT PEDERSEN, 301/86, RACC . PAG . 0000 E 0000 ).

16 ANCHE L' ARGOMENTO DELLA RICORRENTE SECONDO CUI LA SUA PARTECIPAZIONE ALL' INDAGINE EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE DOVREBBE COMPORTARE LA RICEVIBILITA DEL RICORSO NON PUO ESSERE ACCOLTO, POICHE LA DISTINZIONE TRA REGOLAMENTO E DECISIONE PUO ESSERE BASATA SOLO SULLA NATURA DELL' ATTO STESSO E SUGLI EFFETTI GIURIDICI CHE ESSO PRODUCE, NON GIA SULLE MODALITA DELLA PROCEDURA CHE NE HA PREPARATO L' ADOZIONE ( CFR . SENTENZA 6 OTTOBRE 1982, ALUSUISSE, 307/81, RACC . PAG . 3463, E LE ORDINANZE 8 LUGLIO 1987, SERMES, 279/86, E FRIMODT PEDERSEN, 301/86, GIA CITATE ).

17 QUESTA SOLUZIONE E, D' ALTRONDE, CONFORME AL SISTEMA DEI MEZZI D' IMPUGNAZIONE ISTITUITO DAL DIRITTO COMUNITARIO, DATO CHE GLI IMPORTATORI POSSONO IMPUGNARE DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI, ED AI SENSI DELLA NORMATIVA NAZIONALE, GLI ATTI INDIVIDUALI ADOTTATI DALLE AUTORITA NAZIONALI PER L' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO .

18 DA QUANTO PRECEDE RISULTA CHE L' ATTO IMPUGNATO COSTITUISCE NEI CONFRONTI DELLA RICORRENTE, UN REGOLAMENTO DI PORTATA GENERALE, E NON UNA DECISIONE AI SENSI DELL' ART . 173, 2* COMMA, DEL TRATTATO .

19 DI CONSEGUENZA, SI DEVE DICHIARARE, MEDIANTE ORDINANZA, SENZA IMPEGNARE LA DISCUSSIONE NEL MERITO, IN CONFORMITA ALL' ART . 91, PAR PAR 3 E 4, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, CHE IL RICORSO E IRRICEVIBILE .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

20 A NORMA DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE; LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE E VA QUINDI CONDANNATA ALLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI,

LA CORTE

COSI PROVVEDE :

1 ) IL RICORSO E IRRICEVIBILE .

2 ) LA RICORRENTE E CONDANNATA ALLE SPESE .

LUSSEMBURGO, 11 NOVEMBRE 1987 .

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