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Document 61987CJ0388

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 maggio 1989.
Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging contro W. F. J. M. Warmerdam-Steggerda.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Centrale Raad van Beroep - Paesi Bassi.
Condizione per l'attribuzione di prestazioni di disoccupazione - Interpretazione degli articoli 1 e 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
Causa 388/87.

Raccolta della Giurisprudenza 1989 -01203

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:196

61987J0388

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 12 MAGGIO 1989. - BESTUUR VAN DE NIEUWE ALGEMENE BEDRIJFSVERENIGING CONTRO W. F. J. M. WARMERDAM-STEGGERDA. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL CENTRALE RAAD VAN BEROEP-UTRECHT. - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE - INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 67, N. 1, DEL REGOLAMENTO N. 1408/71. - CAUSA 388/87.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 01203


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disoccupazione - Periodi di assicurazione e periodi di occupazione - Nozione

(( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, artt . 1, lett . r ) e s ), e 67, n . 1 ))

2 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disoccupazione - Normativa che subordini le prestazioni alla maturazione dei periodi assicurativi - Cumulo dei periodi assicurativi - Presa in considerazione dei periodi di occupazione maturati in un altro Stato membro - Presupposti

( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 67, n . 1 )

Massima


1 . In fatto di diritto alle prestazioni di disoccupazione, la nozione di periodi assicurativi, ai sensi dell' art . 1, lett . r ), del regolamento n . 1408/71, dev' essere intesa nel senso che comprende non solo i periodi durante i quali sono stati versati dei contributi a un regime assicurativo contro la disoccupazione, ma anche i periodi lavorativi considerati, dalle leggi sotto le quali sono stati maturati, equivalenti a periodi assicurativi, cioè i periodi durante i quali il lavoratore è coperto da questo regime . Il termine "periodi lavorativi", definito dall' art . 1, lett . s ), del suddetto regolamento, comprende quindi solo i periodi lavorativi i quali, secondo la normativa sotto la quale sono stati maturati, non sono considerati periodi che attribuiscono il diritto all' iscrizione ad un regime di prestazioni di disoccupazione .

2.Nell' ambito dell' attribuzione di prestazioni di disoccupazione, l' art . 67, n . 1, del regolamento n . 1408/71 non subordina il cumulo - da parte dell' ente competente di uno Stato membro la cui normativa faccia dipendere l' attribuzione di dette prestazioni dalla maturazione di periodi assicurativi - di periodi lavorativi maturati in un altro Stato membro alla condizione che tali periodi siano considerati periodi assicurativi per lo stesso ramo previdenziale dalla normativa sotto la quale essi sono stati maturati .

Parti


Nel procedimento 388/87,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Centrale Raad van Beroep di Utrecht ( Paesi Bassi ) nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, di Amsterdam,

e

W.F.J.M . Warmerdam-Steggerda, residente in Arnhem,

domanda vertente sull' interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2 ),

LA CORTE ( sesta sezione ),

composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler e M . Diez de Velasco, giudici,

avvocato generale : W . Van Gerven

cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni presentate :

- per la sig.ra W.F.J.M . Warmerdam-Steggerda, appellata nella causa principale, dall' avv . Voets del foro di Arnhem, nella fase scritta,

- per il Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, appellante nella causa principale, dalla sig.ra W.M . Levelt-Overmars, capo della sezione per gli affari giuridici - assicurazioni sociali della Gemeenschappelijk Admnistratiekantoor, nella fase scritta, e dal sig . F.W.M . Keunen, nella fase orale,

- per il governo del Regno dei Paesi Bassi, dal sig . E.F . Jacobs, segretario generale presso il Ministero degli affari esteri, nella fase scritta,

- per la Commissione delle Comunità europee, dall' avv . F . Herbert del foro di Bruxelles,

vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale del 15 febbraio 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 14 marzo 1989,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza dell' 8 dicembre 1987, pervenuta alla Corte il 30 dicembre successivo, il Centrale Raad van Beroep di Utrecht ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2 ).

2 Dette questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra la sig.ra W.F.J.M . Warmerdam-Steggerda ( in prosieguo : "sig.ra Warmerdam ") e il Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging ( in prosieguo : il "Bestuur ") relativamente al problema se il periodo durante il quale questa ha svolto un' attività subordinata nel Regno Unito debba essere considerato onde consentirle di fruire nei Paesi Bassi di prestazioni di disoccupazione .

3 Dal fascicolo della causa principale risulta che la Warmerdam, cittadina olandese, ha lavorato in Scozia in una fabbrica di vasi dal 17 marzo all' 8 agosto 1975 . Ha svolto questa attività come lavoratore subordinato ed era assicurata, a norma delle leggi del Regno Unito, contro gli infortuni sul lavoro . Dato il basso livello del suo reddito, essa non era invece assicurata contro gli altri rischi contemplati dal regime britannico di previdenza sociale, fra cui in particolare le conseguenze finanziarie della disoccupazione .

4 Il soggiorno in Scozia della Warmerdam era dovuto al fatto che il marito vi compiva un tirocinio . Al termine del tirocinio la Warmerdam si è licenziata e, dopo un viaggio di piacere in Scozia, i coniugi sono rientrati nei Paesi Bassi il 30 agosto 1975 . Il 1° settembre 1975 la Warmerdam chiedeva in questo Stato l' iscrizione nell' elenco dei disoccupati e chiedeva di fruire degli assegni di disoccupazione a norma della "Werkloosheidswet" ( legge olandese sulla disoccupazione ).

5 Con procedimento 3 marzo 1977, il Bestuur respingeva la domanda in quanto, durante l' attività nel Regno Unito, la Warmerdam non era assicurata contro le conseguenze finanziarie della disoccupazione e non poteva quindi considerarsi un lavoratore ai sensi dell' art . 1, lett . a ), e dell' art . 71 del regolamento n . 1408/71 e perciò non le spettava alcuna prestazione in forza della "Werkloosheidswet ".

6 La Warmerdam impugnava questa decisione dinanzi al Raad van Beroep di Arnhem che, con sentenza 8 settembre 1977, le dava ragione in quanto l' art . 1, lett . a ), del regolamento n . 1408/71 subordina la qualità di lavoratore alla sola condizione che l' interessato sia assicurato contro uno o più eventi dannosi ai sensi di questa disposizione ed inoltre l' art . 71, n . 1, lett . b ), sub ii ), dello stesso regolamento prescrive soltanto la qualità di lavoratore in generale e non quella di lavoratore assicurato contro la disoccupazione, cosicché la Warmerdam, che era stata assicurata contro gli infortuni sul lavoro in un altro Stato membro, andava considerata un lavoratore ai sensi del regolamento e le spettavano nei Paesi Bassi le prestazioni di disoccupazione a norma dell' art . 71, n . 1, lett . b ), sub ii ), del regolamento n . 1408/71 .

7 A sostegno dell' appello dinanzi al Centrale Raad van Beroep di Utrecht, il Bestuur sostiene che chi è assicurato per un solo ramo di previdenza sociale non va per questo motivo considerato un lavoratore ai sensi del regolamento per tutti gli altri settori previdenziali ed inoltre che la Warmerdam, che non aveva maturato alcun periodo assicurativo nel Regno Unito, non soddisfa le condizioni di cui al combinato disposto degli artt . 71, n . 1, lett . b ), sub ii ), 67 e 1°, lett . r ) e s ), del regolamento n . 1408/71, a norma dei quali i periodi lavorativi maturati in un altro Stato membro possono essere cumulati solo se vengono considerati in detto altro Stato membro come periodi assicurativi .

8 Ritenendo che la lite sollevi un problema d' interpretazione della disciplina comunitaria, il Centrale Raad van Beroep di Utrecht ha sospeso il giudizio ed ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali :

"1 ) Se colui il quale, ai sensi del regolamento n . 1408/71, nella versione allora vigente, è esclusivamente assicurato contro uno o più eventi, che rientrano in uno solo dei rami del regime di previdenza sociale (( nella fattispecie, il ramo di cui all' art . 4, 1° comma, lett . e ) )) tragga da ciò anche la qualità di lavoratore che è richiesta per fruire dei vantaggi offerti dal regolamento per un diverso ramo di previdenza sociale (( nella fattispecie, il ramo di cui all' art . 4, 1° comma, lett . g ) )).

2 ) Se l' ente competente di uno Stato membro, contemplato nella prima parte dell' art . 67, n . 1, del regolamento n . 1408/71, nella versione allora vigente, per l' applicazione della normativa di questo Stato membro possa tener conto dei periodi di occupazione maturati in forza della normativa di un altro Stato membro - i quali soddisfino la condizione che si dovrebbero considerare periodi assicurativi, se fossero stati maturati in forza della prima normativa - solo se detti periodi di occupazione, anche a norma delle leggi sotto le quali sono stati maturati, sono definiti o considerati periodi assicurativi per lo stesso ramo di previdenza sociale ".

9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nei limiti necessari per il ragionamento della Corte .

10 In via preliminare, è d' uopo ricordare che secondo la costante giurisprudenza ( vedasi, ultimamente, sentenza 28 febbraio 1989, Schmitt, causa 29//8, Racc . 1989, pag . ...), il regolamento n . 1408/71, in ossequio all' art . 51 del trattato CEE che esso deve attuare, si propone solo il cumulo, per l' attribuzione e la conservazione del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo delle stesse, di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie normative nazionali e che esso non determina i presupposti per la costituzione di detti periodi .

11 Infatti, in armonia con lo scopo perseguito dall' art . 51 del trattato CEE, il regolamento n . 1408/71 ha istituito un sistema in forza del quale i periodi maturati dai lavoratori migranti sotto le varie normative degli Stati membri vengono presi in considerazione, cosicché questi lavoratori possono fruire delle prestazioni previdenziali indipendentemente dal luogo in cui lavorano o risiedono . Questo sistema consente quindi di evitare che i lavoratori cittadini degli Stati membri i quali, valendosi della libera circolazione nell' ambito della Comunità, hanno svolto attività contemplate da un regime previdenziale in più Stati membri subiscono un trattamento più sfavorevole nel settore previdenziale di quello loro spettante se avessero svolto le stesse attività in un solo Stato membro .

12 Per quanto riguarda più particolarmente il diritto alle prestazioni di disoccupazione, a questo scopo è predisposto l' art . 67 del regolamento n . 1408/71, il cui n . 1 il giudice a quo ci chiede di interpretare nella seconda questione e che quindi è opportuno esaminare in primo luogo .

13 L' art . 67 del regolamento n . 1408/71, il quale contiene le norme di cumulo dei periodi presi in considerazione per ottenere le prestazioni di disoccupazione, fa una distinzione tra l' ipotesi in cui la normativa dell' istituzione competente di uno Stato membro subordina il diritto a dette prestazioni alla maturazione di periodi assicurativi ( art . 67, n . 1 ) e quella in cui detta normativa subordina lo stesso diritto alla maturazione di periodi lavorativi ( art . 67, n . 2 ).

14 Il giudice a quo ritiene che la "Werkloosheidswet" vada considerata un regime che subordina l' acquisto, la conservazione o il recupero del diritto alle prestazioni di disoccupazione alla maturazione di periodi assicurativi . Di conseguenza, ha sottoposto alla Corte una questione sull' interpretazione del n . 1 dell' art . 67 del regolamento n . 1408/71 .

15 Con detta questione il giudice a quo chiede in sostanza se l' art . 67, n . 1, del regolamento n . 1408/71 subordini il cumulo, ad opera della competente istituzione di uno Stato membro, di periodi lavorativi maturati in un altro Stato membro alla condizione che detti periodi vengano considerati periodi assicurativi per lo stesso ramo previdenziale dalla normativa sotto la quale essi sono stati maturati .

16 Per risolvere la questione è opportuno ricordare anzitutto che l' art . 67, n . 1, del regolamento n . 1408/71 dispone che l' ente competente di uno Stato membro, la cui normativa subordini l' acquisto, la conservazione o il recupero di diritti a prestazioni alla maturazione di periodi assicurativi, tenga conto, nella misura necessaria, dei periodi assicurativi o lavorativi maturati sotto le leggi di qualsiasi altro Stato membro, come se si trattasse di periodi assicurativi maturati sotto le norme che esso applica, purché tuttavia i periodi lavorativi fossero stati considerati periodi assicurativi se fossero stati maturati sotto dette norme .

17 Dal tenore di detta disposizione emerge che, nell' ipotesi in cui la normativa dello Stato membro nel territorio del quale si trova l' ente competente subordini il diritto alle prestazioni di disoccupazione alla maturazione di periodi assicurativi, i periodi assicurativi maturati in qualsiasi altro Stato membro vanno presi in considerazione nello Stato membro nel quale le prestazioni sono state richieste come se detti periodi assicurativi fossero stati maturati sotto le leggi di quest' ultimo Stato membro . Nella stessa ipotesi, i semplici periodi lavorativi, senza iscrizione ad un regime di disoccupazione, maturati sotto le leggi di qualsiasi altro Stato membro, vanno presi in considerazione nello Stato membro in cui le prestazioni sono state richieste come se fossero stati maturati sotto le leggi di quest' ultimo Stato membro, purché, secondo la legge dello stesso Stato, questi periodi lavorativi fossero stati considerati periodi assicurativi .

18 L' art . 71, n . 1, lett . b ), sub ii ), del regolamento n . 1408/71, che concede al lavoratore interessato la facoltà di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha conservato la residenza e di chiedervi le prestazioni di disoccupazione secondo le leggi di questo Stato, come se vi fosse stato occupato da ultimo, rimane, quando sussistono i presupposti per la sua applicazione, privo d' incidenza sulle norme di cumulo sopramenzionate le quali stabiliscono i casi in cui devono prendersi in considerazione i periodi maturati dal lavoratore migrante negli Stati membri diversi da quello dell' ente competente che deve decidere dell' attribuzione delle prestazioni .

19 A questo proposito, è opportuno ricordare che la nozione di "periodi assicurativi" è definita dall' art . 1, lett . r ), del regolamento n . 1408/71, nel senso che comprende i periodi contributivi o lavorativi riconosciuti dalle leggi sotto le quali sono stati maturati o considerati dalle stesse equivalenti a periodi assicurativi . Ne consegue che, in fatto di diritto alle prestazioni di disoccupazione, la nozione di "periodi assicurativi" va intesa nel senso che comprende non solo i periodi durante i quali sono stati versati i contributi ad un regime assicurativo contro la disoccupazione, ma anche i periodi lavorativi considerati, dalle leggi sotto le quali sono stati maturati, equivalenti a periodi assicurativi, cioè periodi durante i quali il lavoratore è coperto da questo regime .

20 Il termine "periodi lavorativi" definito dall' art . 1, lett . s ), del regolamento n . 1408/71 comprende quindi solo i periodi lavorativi che, secondo la normativa sotto la quale sono stati maturati, non sono considerati periodi che attribuiscono il diritto all' iscrizione ad un regime di prestazioni di disoccupazione .

21 Qualora, come pare avvenga nella fattispecie nella causa principale, è d' uopo applicare l' art . 71, n . 1, lett . b ), sub ii ), del regolamento n . 1408/71, l' ente competente, a norma dell' art . 67, n . 1, di questo regolamento, deve tener conto di siffatti periodi lavorativi maturati in un altro Stato membro solo se, secondo la normativa che esso applica, questi periodi vanno considerati periodi d' iscrizione, vale a dire di copertura da parte del regime assicurativo contro la disoccupazione .

22 Di conseguenza, si deve risolvere la seconda questione sollevata dal giudice a quo nel senso che l' art . 67, n . 1, del regolamento n . 1408/71 non subordina il cumulo, ad opera dell' ente competente di uno Stato membro, di periodi lavorativi maturati in un altro Stato membro alla condizione che essi siano considerati periodi assicurativi per lo stesso ramo previdenziale dalle leggi sotto le quali sono stati maturati .

23 Tenuto conto della soluzione fornita per la seconda questione, la prima questione sottoposta dal giudice a quo è divenuta priva di oggetto .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

24 Le spese sostenute dal governo del Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( sesta sezione ),

pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal Centrale Raad van Beroep di Utrecht, con ordinanza 8 dicembre 1987, dichiara :

L' art . 67, n . 1, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, non subordina il cumulo, ad opera dell' ente competente di uno Stato membro, di periodi lavorativi maturati in un altro Stato membro alla condizione che essi siano considerati periodi assicurativi per lo stesso ramo previdenziale dalle leggi sotto le quali sono stati maturati .

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