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Document 61987CJ0368

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 maggio 1989.
    Lieselotte Hartmann Troiani contro Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundessozialgericht - Germania.
    Versamento con effetto retroattivo di contributi volontari per l'assicurazione vecchiaia.
    Causa 368/87.

    Raccolta della Giurisprudenza 1989 -01333

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:206

    61987J0368

    SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 18 MAGGIO 1989. - LIESELOTTE HARTMANN TROIANI CONTRO LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINPROVINZ. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL BUNDESSOZIALGERICHT. - VERSAMENTO A TITOLO RETROATTIVO DI CONTRIBUTI VONLONTARI PER L'ASSICURAZIONE VECCHIAIA. - CAUSA 368/87.

    raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 01333


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione volontaria o facoltativa continuata - Facoltà di procedere al riscatto della pensione subordinata all' iscrizione al regime nazionale di assicurazione obbligatoria - Condizione non soddisfatta dall' iscrizione al regime di assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro

    ( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 9 )

    2 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione volontaria o facoltativa continuata - Normativa nazionale che subordina le facoltà di procedere al riscatto della pensione all' iscrizione al regime nazionale di assicurazione obbligatoria - Condizione posta per i cittadini nazionali - Ammissibilità

    ( Trattato CEE, artt . 48 e 51 )

    Massima


    1 . L' art . 9 del regolamento n . 1408/71 dev' essere interpretato nel senso che la condizione dell' iscrizione ad un regime di assicurazione obbligatoria in uno Stato membro - condizione che, secondo la normativa di questo Stato, dev' essere soddisfatta al momento in cui si chiede di versare, con effetto retroattivo, contributi volontari per l' assicurazione vecchiaia - non può considerarsi soddisfatta quando colui che presenta la domanda è, in quel momento, iscritto ad un regime di assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro .

    2 . Gli artt . 48 e 51 del trattato non ostano a che sia applicata ai cittadini di uno Stato membro una disposizione della normativa nazionale la quale ponga, per l' esercizio della facoltà di effettuare il riscatto della pensione, la condizione dell' iscrizione al regime nazionale di assicurazione obbligatoria . Spetta infatti alle leggi di ciascuno Stato membro determinare i presupposti del diritto o dell' obbligo di iscriversi ad un regime previdenziale o a questo o a quel ramo di detto regime, purché in proposito non vengano fatte discriminazioni fra cittadini nazionali e cittadini degli altri Stati membri .

    Parti


    Nel procedimento 368/87,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Bundessozialgericht della Repubblica federale di Germania nella causa dinanzi ad esso pendente fra

    Lieselotte Hartmann Troiani, residente in 18 020 Vasia ( IM ), via N . Sauro n . 3, Italia,

    e

    Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz ( istituto previdenziale del Land Renania Settentrionale - Westfalia competente per la provincia renana ), con sede in Duesseldorf, Koenigsallee, 71,

    in merito alla questione se una norma come quella contenuta nell' art . 2, § 28, della legge recante riforma del regime di assicurazione-pensioni per gli operai ( ArVNG ), che autorizza le donne a versare con effetto retroattivo contributi dell' assicurazione per la vecchiaia, sia compatibile con l' art . 9, n . 2, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2, e GU L 230, pag . 8, versione codificata ) nonché con gli artt . 48 e seguenti del trattato CEE,

    LA CORTE ( prima sezione ),

    composta dai signori R . Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,

    avvocato generale : F.G . Jacobs

    cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere

    considerate le osservazioni presentate :

    - per la sig.ra Hartmann Troiani, ricorrente nella causa principale, dal sig . K . Leingaertner, membro della sezione diritto federale del DGB ( Deutscher Gewerkschaftsbund ),

    - per la Commissione delle Comunità europee dal suo agente, sig . I . Pernice,

    vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 14 febbraio 1989,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 22 febbraio 1989,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 10 settembre 1987, pervenuta alla Corte il 7 dicembre 1987, il Bundessozialgericht ha posto, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, alcune questioni pregiudiziali vertenti, in primo luogo, sull' interpretazione dell' art . 9, n . 2, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2, e GU L 230, pag . 8, versione codificata ) e, in secondo luogo, sull' interpretazione degli artt . 48 e 51 del trattato CEE .

    2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una lite sorta fra la sig.ra Hartmann Troiani, ricorrente nella causa principale, ed un ente previdenziale tedesco, la Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz ( in prosieguo : l' "ente previdenziale "), resistente nella causa principale, in merito al versamento con effetto retroattivo di contributi volontari per l' assicurazione di vecchiaia .

    3 La sig.ra Hartmann Troiani ha svolto attività di lavoratrice dipendente nella Repubblica federale di Germania dal 1° marzo 1952 . Nel 1963, in occasione del suo matrimonio, ha chiesto ed ottenuto, come previsto dall' art . 1304 del codice tedesco della previdenza sociale, il rimborso dei contributi versati per l' assicurazione di vecchiaia fino alla data del matrimonio . Dopo il matrimonio, ha ancora lavorato in Germania per 11 mesi, versando, durante questo periodo, i contributi relativi all' assicurazione obbligatoria di vecchiaia .

    4 Nel 1964, la ricorrente nella causa principale si è trasferita in Italia, dove ha svolto un' attività lavorativa salariata . Nel 1981 ha chiesto che le fosse applicato l' art . 2, § 28, della legge tedesca recante riforma del regime pensionistico per gli operai ( in prosieguo : "ArVNG "), che autorizza le donne a versare volontariamente, con effetto retroattivo, i contributi per l' assicurazione di vecchiaia che sono stati rimborsati in occasione del matrimonio . L' articolo in questione è del seguente tenore :

    "Gli assicurati di sesso femminile che esercitano un impiego od un' attività assoggettati all' assicurazione obbligatoria per la vecchiaia e che hanno ottenuto il rimborso di contributi a norma dell' art . 1304 del codice di previdenza sociale tedesco (...) possono a loro richiesta (...) versare, con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 1924, contributi complementari per i periodi in relazione ai quali i contributi sono stati rimborsati in forza delle citate disposizioni, purché detti periodi non siano già coperti da contributi . Il diritto al riscatto dei contributi può essere invocato soltanto se contributi a titolo di assicurazione obbligatoria per la vecchiaia sono stati versati durante un periodo di almeno 24 mesi successivo al rimborso dei contributi ".

    5 L' ente previdenziale ha respinto la domanda in quanto l' interessata non soddisfaceva, a suo parere, le due condizioni poste dalla citata norma della legge tedesca . In primo luogo, ella non esercitava, al momento della presentazione della domanda, un impiego o un' attività assoggettati all' assicurazione obbligatoria tedesca per la vecchiaia . In secondo luogo, non aveva versato contributi, nell' ambito del regime obbligatorio tedesco di assicurazione per la vecchiaia, durante un periodo di almeno 24 mesi successivo al rimborso dei contributi avvenuto in occasione del matrimonio .

    6 La sig.ra Hartmann Troiani ha impugnato la decisione dinanzi al Sozialgericht di Duesseldorf, che ha confermato il provvedimento dell' ente previdenziale . Il Landessozialgericht della Renania Settentrionale - Westfalia, adito in secondo grado dalla ricorrente, ha invece accolto l' appello di quest' ultima .

    7 Su ricorso per cassazione proposto dall' ente previdenziale il Bundessozialgericht ha statuito che la ricorrente soddisfaceva effettivamente la condizione di aver versato contributi per un impiego o un' attività assoggettati all' assicurazione obbligatoria tedesca per la vecchiaia durante un periodo di almeno 24 mesi successivo al rimborso dei contributi in occasione del matrimonio . Esso ha infatti ritenuto che i periodi di attività coperti dall' assicurazione obbligatoria di vecchiaia in Italia dovevano essere equiparati, in forza dell' art . 9, n . 2, del regolamento n . 1408/71, a periodi di attività assoggettati all' assicurazione obbligatoria di vecchiaia in Germania .

    8 Per quanto riguarda la condizione di affiliazione, vale a dire la condizione in base alla quale l' interessato deve esercitare, nel momento in cui presenta la domanda, un impiego od un' attività assoggettati all' assicurazione obbligatoria tedesca per la vecchiaia, il Bundessozialgericht ha osservato che, quando ha presentato la sua domanda, la ricorrente lavorava in Italia . Esso si è perciò domandato se l' art . 9, n . 2, del regolamento n . 1408/71 potesse influire sulle pretese della ricorrente e, in caso di risposta negativa, se l' art . 48 del trattato dovesse essere interpretato nel senso che si oppone alla condizione d' affiliazione posta dall' art . 2, § 28, dell' ArVNG .

    9 L' art . 9 del regolamento n . 1408/71 è formulato come segue :

    "1 . Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che subordinano l' ammissione all' assicurazione volontaria o facoltativa continuata alla residenza nel territorio di tale Stato non sono opponibili ai lavoratori cui è applicabile il presente regolamento e che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, purché siano stati soggetti, in un momento qualsiasi della loro carriera trascorsa, alla legislazione del primo Stato .

    2 . Se la legislazione di uno Stato membro subordina l' ammissione all' assicurazione volontaria o facoltativa continuata al compimento di periodi di assicurazione, i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono presi in considerazione, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato ".

    10 Ritenendo che la controversia sollevasse un problema di interpretazione del diritto comunitario, il Bundessozialgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :

    "1 ) Se l' art . 9, n . 2, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, debba essere interpretato nel senso che esso si riferisce anche a casi in cui il versamento a posteriori di contributi volontari all' assicurazione-pensioni venga fatto dipendere dallo svolgimento, al momento della presentazione della domanda, di un' attività lavorativa subordinata comportante l' assicurazione obbligatoria per la pensione in base al diritto nazionale .

    2 ) In caso di soluzione negativa : se una norma nazionale come quella menzionata nella prima questione contrasti con gli artt . 48 e seguenti del trattato CEE o con altre disposizioni del diritto comunitario ".

    11 Per una più ampia illustrazione dei fatti e del contesto normativo della causa principale nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo saranno richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

    12 Conviene osservare, in limine, che una legge nazionale che subordina a certe condizioni il diritto di versare contributi volontari con effetto retroattivo nell' ambito dell' assicurazione di vecchiaia rientra nella nozione di assicurazione continuata di cui all' art . 9 del regolamento n . 1408/71 . Infatti, come ha dichiarato la Corte nella sua sentenza del 16 marzo 1977 ( Liégeois / Office national des pensions pour travailleurs salariés, causa 93/76, Racc . pag . 543 ), detto articolo comprende "tutti i tipi di assicurazione implicanti un elemento volontario a prescindere dal fatto che si tratti della continuazione di un rapporto di assicurazione preesistente ".

    Sulla prima questione

    13 La prima questione intende in sostanza accertare se l' art . 9 del regolamento n . 1408/71 vada interpretato nel senso che la condizione dell' affiliazione ad un regime di assicurazione obbligatoria in uno Stato membro - condizione che, secondo la legge di questo Stato, deve essere soddisfatta nel momento in cui l' interessato chiede di poter versare con effetto retroattivo contributi volontari per l' assicurazione di vecchiaia - può considerarsi soddisfatta quando la persona che presenta la domanda risulta, in quel momento, affiliata ad un regime di assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro .

    14 L' art . 9, n . 1, del regolamento n . 1408/71 rende inopponibili ai lavoratori le condizioni di residenza cui una legislazione nazionale subordini l' ammissione all' assicurazione volontaria . Una condizione d' affiliazione, come quella prevista all' art . 2, § 28, dell' ArVNG, non è tuttavia equiparabile ad una condizione di residenza . Infatti, una condizione di residenza può essere soddisfatta anche se l' interessato non è soggetto ad un regime previdenziale in ragione dell' esercizio di un impiego o di un' attività sul territorio dello Stato in cui risiede . D' altra parte, e in senso inverso, come lo prova il caso dei lavoratori frontalieri, la condizione dell' affiliazione al regime previdenziale nazionale può essere soddisfatta senza che chi presenta la domanda risieda nel territorio nazionale . Pertanto, l' art . 9, n . 1, del regolamento n . 1408/71 non ha per effetto di rendere inapplicabile una condizione d' affiliazione come quella prevista dall' art . 2, § 28, dell' ArVNG .

    15 Quanto al n . 2 dell' art . 9 del regolamento n . 1408/71, questa disposizione mira a garantire l' equivalenza dei periodi assicurativi maturati in diversi Stati membri, in modo che gli interessati possono soddisfare la condizione di una durata minima di periodi assicurativi quando una legislazione nazionale faccia dipendere da tale condizione l' ammissione all' assicurazione volontaria o facoltativa continuata .

    16 Per contro, la citata norma non regola, come si ricava dal suo testo, le altre condizioni cui le legislazioni dei singoli Stati membri possono subordinare la concessione di un diritto, quale il diritto di versare contributi nell' ambito di un regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata .

    17 Si deve perciò rispondere al giudice nazionale che l' art . 9 del regolamento n . 1408/71 deve essere interpretato nel senso che la condizione dell' affiliazione ad un regime d' assicurazione obbligatoria in uno Stato membro - condizione che secondo la legge di questo Stato deve essere soddisfatta nel momento in cui l' interessato chiede di poter versare con effetto retroattivo contributi volontari per l' assicurazione di vecchiaia - non può considerarsi soddisfatta quando la persona che presenta la domanda risulta, in quel momento, affiliata ad un regime di assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro .

    Sulla seconda questione

    18 La seconda questione intende in sostanza accertare se gli artt . 48 e 51 del trattato vanno interpretati nel senso che non consentono che la legislazione d' uno Stato membro ponga una condizione d' affiliazione come quella prescritta dall' art . 2, § 28, dell' ArVNG nei confronti dei cittadini di questo Stato .

    19 L' art . 48 del trattato enuncia il principio della libera circolazione dei lavoratori . Questa libertà implica l' abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l' impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro . Fatte salve talune limitazioni, essa importa il diritto di rispondere a offerte di lavoro effettive, di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri, di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un' attività di lavoro ed infine di rimanere, a certe condizioni, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego .

    20 Per garantire l' esercizio effettivo del diritto alla libera circolazione consacrato dall' art . 48 del trattato, il Consiglio era tenuto, in forza dell' art . 51 del trattato, ad instaurare un sistema che permettesse ai lavoratori di superare gli ostacoli per essi derivanti dalle norme nazionali relative alla previdenza sociale . Il Consiglio ha adempiuto questo obbligo adottando il regolamento n . 1408/71 .

    21 E' vero che, come la Corte ha dichiarato nella sua sentenza del 25 febbraio 1986 ( Spruyt, causa 284/84, Racc . pag . 685, punto 19 della motivazione ) lo scopo degli articoli 48 e 51 del trattato non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell' esercizio del diritto alla libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalla legge di uno Stato membro . Tuttavia, come la Corte ha del resto affermato nelle sue sentenze del 24 aprile 1980 ( Coonan, causa 110/79, Racc . pag . 1445, punto 12 della motivazione ) e del 24 settembre 1987 ( Rijke, causa 43/86, Racc . 1987, pag . 3611, punto 12 della motivazione ) spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro determinare le condizioni del diritto o dell' obbligo di affiliarsi ad un regime di previdenza sociale o a questo o a quel ramo di tale regime, purché non venga operata a questo proposito alcuna discriminazione fra i cittadini dello Stato ospitante e i cittadini degli altri Stati membri . Ora, risulta dal fascicolo che la disciplina interna che è all' origine della controversia non opera alcuna discriminazione in funzione della nazionalità .

    22 Così stando le cose, occorre rispondere al giudice nazionale che gli artt . 48 e 51 del trattato devono essere interpretati nel senso che non impediscono che la legge di uno Stato membro imponga ai cittadini di detto Stato una condizione di affiliazione come quella fissata dall' art . 2, § 28, dell' ArVNG .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    23 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE ( prima sezione ),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundessozialgericht con ordinanza 10 settembre 1987 dichiara :

    1 ) L' art . 9 del regolamento n . 1408/71 deve essere interpretato nel senso che la condizione dell' affiliazione ad un regime d' assicurazione obbligatoria in uno Stato membro - condizione che secondo la legge di questo Stato deve essere soddisfatta nel momento in cui l' interessato chiede di poter versare con effetto retroattivo contributi volontari per l' assicurazione di vecchiaia - non può considerarsi soddisfatta quando la persona che presenta la domanda risulta, in quel momento, affiliata ad un regime di assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro .

    2 ) Gli artt . 48 e 51 del trattato devono essere interpretati nel senso che non impediscono che la legge di uno Stato membro imponga ai cittadini di detto Stato una condizione di affiliazione come quella fissata dall' art . 2, § 28, dell' ArVNG .

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