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Document 61987CJ0310

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 gennaio 1989.
    Jacobus Stempels contro Commissione delle Comunità europee.
    Statuto del personale - Ripetizione dell'indebito.
    Causa 310/87.

    Raccolta della Giurisprudenza 1989 -00043

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:9

    61987J0310

    SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 17 GENNAIO 1989. - JACOBUS STEMPELS CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - STATUTO DEL PERSONALE - RIPETIZIONE DELL'INDEBITO. - CAUSA 310/87.

    raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00043


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Dipendenti - Ripetizione dell' indebito - Presupposti - Manifesta irregolarità del versamento - Nozione

    ( Statuto del personale, art . 85 )

    Massima


    L' art . 85 dello statuto, a norma del quale le somme indebitamente riscosse danno luogo a ripetizione, in particolare se l' irregolarità del pagamento era così evidente che il beneficiario non poteva non accorgersene, dev' essere interpretato nel senso che l' interessato non è affatto dispensato da qualsiasi riflessione o controllo, bensì deve effettuare la restituzione qualora si tratti di un errore che non può sfuggire al dipendente di normale diligenza, del quale si suppone che conosca le norme che disciplinano la sua retribuzione .

    Parti


    Nella causa 310/87,

    Jacobus Stempels, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Berna ( Svizzera ), con l' avv . Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Paul Beghin, 48, avenue de la Liberté,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico Joseph Griesmar, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo ufficio legale, Centre Albert Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    causa avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione di farsi rimborsare dal ricorrente l' assegno di famiglia indebitamente corrisposto nel periodo 1° gennaio 1984 - 1° dicembre 1986, nonché la decisione di reiezione del reclamo del ricorrente,

    LA CORTE ( seconda sezione ),

    composta dai signori T.F . O' Higgins, presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici,

    avvocato generale : G . Tesauro

    cancelliere : D . Louterman, amministratore

    vista la relazione d' udienza e in esito alla fase orale del 1° dicembre 1988,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate alla stessa udienza, il 1° dicembre 1988,

    ha pronunziato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 ottobre 1987, il sig . Jacobus Stempels, ex dipendente di grado A2 della Commissione, ha proposto un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 15 luglio 1987 che respingeva il suo reclamo avverso la decisione 9 dicembre 1986 con cui l' autorità che ha il potere di nomina ( in prosieguo : "APN "), esigeva il rimborso dell' assegno di famiglia indebitamente corrispostogli per il periodo 1° gennaio 1984 - 1° dicembre 1986 .

    2 Emerge dal fascicolo che lo Stempels, divorziato, aveva continuato a fruire, sino al collocamento a riposo il 1° dicembre 1986, dell' assegno di famiglia, benché la figlia non fosse più a suo carico a partire dal 1° gennaio 1984 .

    3 Ritenendo che questo assegno di famiglia fosse incompatibile coll' art . 1, n . 2, lett . b ), dell' allegato VII dello statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "statuto ") l' APN decideva di ripetere, a norma dell' art . 85 dello statuto, le somme indebitamente versate .

    4 Per una più ampia esposizione degli antefatti, del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nei limiti necessari per il ragionamento della Corte .

    5 L' art . 85 dello statuto, incluso nel capitolo IV relativo alla ripetizione dell' indebito, contempla due ipotesi nelle quali una somma indebitamente riscossa da un dipendente può essere ripetuta, vale a dire se il destinatario era al corrente dell' irregolarità del versamento o se quest' irregolarità era talmente evidente che egli non poteva far a meno di accorgersene .

    6 Benché si possano nutrire fondati dubbi circa l' assunto del ricorrente di non esser stato al corrente dell' irregolarità dei versamenti e pur se un' interpretazione ragionevole dell' art . 85 dello statuto paia piuttosto porre a carico del beneficiario dell' indebito l' onere di rendere plausibile l' ignoranza allegata, nella fattispecie è sufficiente accertare se l' irregolarità del versamento fosse tanto evidente che l' interessato non poteva non rendersene conto ( vedasi sentenza 11 luglio 1979, Broe, causa 252/78, Racc . pag . 2393 ).

    7 A questo proposito si deve ricordare che l' allegato VII dello statuto, che contiene le norme sulla retribuzione e sui rimborsi delle spese, stabilisce nell' art . 1, n . 2, lett . b ), che l' assegno di famiglia spetta al dipendente divorziato che abbia uno o più figli a carico ai sensi dell' art . 2 dello stesso allegato .

    8 L' art . 2 contempla le ipotesi in cui l' assegno di famiglia è concesso e stabilisce fra l' altro, al n . 5, che l' assegno continua ad essere corrisposto, senza limitazioni d' età, se il figlio è colpito da malattia grave o da un' infermità che lo rende incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata di detta malattia o infermità .

    9 Con lettera 23 marzo 1983, il capo della divisione "Diritti amministrativi e finanziari" della direzione "Amministrazione generale" della Commissione informava il ricorrente che, in esito alla sua richiesta di fruire dell' art . 2, n . 5, dell' allegato VII dello statuto, l' assegno per figlio a carico gli era stato attribuito fino al 31 dicembre 1983 .

    10 Si deve ammettere che qualsiasi dipendente di normale diligenza avrebbe dovuto manifestamente rendersi conto che, alla scadenza di questo termine il diritto all' assegno di famiglia diveniva dubbio e che era perlomeno necessario procedere ad una verifica . L' espressione "così evidente", a proposito dell' irregolarità del pagamento, di cui all' art . 85 dello statuto, non significa infatti che il dipendente che fruisce dei pagamenti indebiti sia dispensato da qualsiasi sforzo di riflessione o di controllo, bensì che la restituzione è dovuta qualora si tratti di un errore che non può sfuggire ad un dipendente di normale diligenza e che si presuppone conosca le norme che disciplinano la sua retribuzione ( vedasi sentenza 11 luglio 1979, già ricordata ).

    11 Così stando le cose, l' errore commesso dall' amministrazione, per quanto riguarda un elemento della retribuzione, non poteva quindi sfuggire all' attenzione di un dipendente di normale diligenza e ancor meno a quella di un dipendente del grado e dell' anzianità del ricorrente il quale, per di più, si è occupato per anni della gestione dei crediti della segreteria generale della Commissione .

    12 Dalle considerazioni che precedono risulta che la Commissione nella fattispecie ha correttamente applicato l' art . 85 dello statuto, giacché l' illegittimità della corresponsione dell' assegno di famiglia dopo il 31 dicembre 1983 era tanto evidente che il ricorrente non poteva non accorgersene .

    13 Il ricorso va quindi respinto .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    14 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . Tuttavia, a norma dell' art . 70 dello stesso regolamento, nei ricorsi dei dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE ( seconda sezione )

    dichiara e statuisce :

    1 ) Il ricorso è respinto .

    2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .

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