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Document 61987CJ0303

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 marzo 1989.
    Universität Stuttgart contro Hauptzollamt Stuttgart-Ost.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Baden-Württemberg - Germania.
    Tariffa doganale comune - Franchigia per gli apparecchi scientifici - Valore scientifico equivalente.
    Causa 303/87.

    Raccolta della Giurisprudenza 1989 -00705

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:128

    61987J0303

    SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 15 MARZO 1989. - UNIVERSITAET STUTTGART CONTRO HAUPTZOLLAMT STUTTGART-OST. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL FINANZGERICHT BADEN-WUERTTEMBERG. - TARIFFA DOGANALE COMUNE - FRANCHIGIE PER APPARECCHI SCIENTIFICI - VALORE SCIENTIFICO EQUIVALENTE. - CAUSA 303/87.

    raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00705


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Tariffa doganale comune - Franchigia dai dazi d' importazione - Strumenti e apparecchi scientifici - Equivalenza dell' apparecchio importato ad altri apparecchi prodotti nella Comunità - Valutazione - Equivalenza ottenuta mediante l' aggiunta di uno strumento accessorio

    ( Regolamento del Consiglio n . 918/83, art . 54 )

    Massima


    Nel contesto del regime delle franchigie doganali a favore degli strumenti ed apparecchi scientifici disposto dal regolamento n . 918/83, il fatto che un apparecchio scientifico prodotto nella Comunità risponda alle esigenze di un determinato progetto di ricerca solo previa aggiunta di uno strumento accessorio disponibile sul mercato è irrilevante ai fini della valutazione dell' equivalenza dell' apparecchio stesso a quello importato .

    Parti


    Nel procedimento 303/87,

    avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Universitaet Stuttgart

    e

    Hauptzollamt Stuttgart-Ost

    domanda vertente sulla validità della decisione 85/C 57/03 della Commissione del 1° marzo 1985, con cui si dichiara che l' apparecchio detto "Jarrel-Ash-Plasma-Atomcomp Direct Reading Spectrometer System ( Model 1125 A )" non può essere importato in franchigia dai dazi all' importazione,

    LA CORTE ( quarta sezione ),

    composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, C.N . Kakouris e M . Diez de Velasco, giudici,

    avvocato generale : M . Darmon

    cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale

    viste le osservazioni presentate :

    - per il governo del Regno del Belgio, dal sig . Koen Lenaerts, in qualità di agente,

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . Joern Sack, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente,

    vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 1° dicembre 1988,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 11 gennaio 1989,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 7 settembre 1987, giunta alla Corte il 5 ottobre successivo, il Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg ha posto, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa alla validità della decisione 85/C 57/03 della Commissione del 1° marzo 1985 ( GU C 57, pag . 3 ), con cui si dichiara che l' apparecchio detto "Jarrel-Ash-Plasma-Atomcomp Direct Reading Spectrometer System ( Model 1125 A )" non può essere importato in franchigia dai dazi all' importazione .

    2 Detta questione è sorta nell' ambito di una controversia tra l' università di Stoccarda e lo Hauptzollamt Stuttgart-Ost ( ufficio principale delle dogane di Stoccarda-Est ) che, con decisione 26 aprile 1985, rifiutava di concedere la franchigia dai dazi all' importazione per lo spettrometro summenzionato .

    3 L' apparecchio americano, ordinato dall' attrice nella causa principale il 13 gennaio 1982 ed importato dagli Stati Uniti in Germania il 19 aprile successivo, è destinato, secondo la domanda di sdoganamento presentata dall' università di Stoccarda il 16 marzo 1982, ad essere impiegato per l' analisi delle concentrazioni di metalli nelle acque residue e nei fanghi, in relazione ai lavori di ricerca effettuati per lo sviluppo e la sperimentazione di vari metodi di trattamento delle acque residue e dei fanghi .

    4 Nell' ambito del procedimento mirante alla concessione della franchigia doganale chiesta per il predetto apparecchio dall' università di Stoccarda, le autorità tedesche hanno adito la Commissione il 20 agosto 1984 per accertare se lo spettrometro di cui trattasi poteva considerarsi apparecchio scientifico ai sensi dell' art . 3, n . 1, lett . b ), del regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n . 1798, relativo all' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ( GU L 184, pag . 1 ), nella versione vigente, a decorrere dal 1° gennaio 1980, in forza del regolamento del Consiglio 8 maggio 1979, n . 1027 ( GU L 134, pag . 1 ).

    5 La Commissione, dopo aver sottoposto il quesito al comitato delle franchigie doganali competente in materia, il 1° marzo 1985 decideva che, nonostante il carattere scientifico dell' apparecchio americano, questo non poteva essere importato in franchigia dai dazi all' importazione dato che apparecchi di valore scientifico equivalente, che potevano venir impiegati per gli stessi scopi, erano attualmente fabbricati nella Comunità, vale a dire l' apparecchio "PV 8210/PV 8490", fabbricato in Belgio dalla società Philips, nonché gli apparecchi "JY 48" e "JY 70 P", fabbricati in Francia dalla ditta Jobin Yvon .

    6 Nell' azione intentata dinanzi al Finanzgericht avverso il rifiuto di concederle la franchigia doganale, oppostole in base alla summenzionata decisione della Commissione, l' attrice ha dedotto che tale decisione era insufficientemente motivata, sotto l' aspetto formale, ed errata dal punto di vista sostanziale . A sostegno di quest' ultimo argomento essa ha affermato che gli apparecchi belgi e francesi con i quali è stato effettuato il confronto non consentivano, tra l' altro, data la loro limitata gamma di lunghezze d' onda, di procedere alla determinazione simultanea dell' elemento potassio sulla banda spettrale di 766,4 nm . Orbene, siffatta analisi sarebbe invece indispensabile per la realizzazione del progetto di ricerca dell' università .

    7 A giudizio di un perito consultato nella causa principale, gli apparecchi di fabbricazione europea equivalgono all' apparecchio americano in questione, eccezion fatta per talune differenze quanto alla gamma delle lunghezze d' onda . Gli apparecchi fabbricati nella Comunità non rivelano l' elemento potassio se non sulla banda spettrale di analisi di 404,4 nm . La rivelazione di questo elemento su una banda spettrale ampliata sarebbe però essenziale per la realizzazione del progetto di ricerca dell' attrice .

    8 Ritenendo che la decisione della Commissione facesse sorgere taluni dubbi circa la sua validità, il Finanzgericht ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale :

    "Se sia invalida la decisione 85/C 57/03 della Commissione del 1° marzo 1985 ( GU C 57, pag . 34 )".

    9 Per una più ampia esposizione degli antefatti e dello sfondo giuridico della controversia principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte ed orali presentate alla Corte si fa richiamo alla relazione d' udienza, completata in esito alla fase orale . Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nei limiti necessari per la comprensione del ragionamento della Corte .

    10 La decisione della Commissione 1° marzo 1985, sottoposta alla valutazione della Corte, è stata adottata in base al regolamento del Consiglio 28 marzo 1983, n . 918, relativo all' istituzione del regime comunitario delle franchigie doganali ( GU L 105, pag . 1 ) ed al regolamento della Commissione 29 luglio 1983, n . 2290, che stabilisce le disposizioni di applicazione degli artt . da 50 a 59 del regolamento n . 918/83 del Consiglio, già ricordato ( GU L 220, pag . 20 ).

    11 Nella motivazione del provvedimento di rinvio, il Finanzgericht dichiara che la motivazione della decisione litigiosa può considerarsi insufficiente data la laconicità della valutazione fornita dalla Commissione sull' equivalenza tra gli apparecchi di fabbricazione belga e francese e l' apparecchio importato dagli Stati Uniti .

    12 Il governo belga e la Commissione sostengono che la decisione del 1° marzo 1985 è motivata a sufficienza, specie in quanto, dopo aver designato gli apparecchi europei con i quali l' apparecchio americano è stato raffrontato, precisa che secondo i periti consultati tutti questi apparecchi erano equivalenti sotto il profilo scientifico . Queste precisazioni, unitamente alle informazioni assunte in precedenza da chi richiede la franchigia presso i fabbricanti stabiliti all' interno della Comunità, conformemente all' obbligo imposto dall' art . 6, n . 2, lett . j ), del summenzionato regolamento n . 2290/83, dovrebbero consentire agli interessati di conoscere tutti gli elementi in base ai quali è stata adottata la decisione della Commissione .

    13 E' necessario ricordare che, come ha osservato la Corte nella sentenza 25 ottobre 1984 ( causa 185/83, Rijksuniversiteit te Groningen, Racc . 1984, pag . 3623 ), sebbene, secondo la giurisprudenza della Corte, la motivazione prescritta dall' art . 190 del trattato CEE debba mettere in luce, in modo chiaro e non equivoco, l' iter logico dell' autorità comunitaria, autrice dell' atto impugnato, così da consentire agli interessati di conoscere i motivi del provvedimento onde poter tutelare i loro diritti, e alla Corte di esercitare il proprio sindacato, non si richiede però che specifichi tutti i vari elementi di fatto o di diritto rilevanti . Infatti, per stabilire se la motivazione di una decisione soddisfi queste condizioni, occorre valutare il provvedimento alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto, nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia .

    14 Nella fattispecie, si deve osservare che, nonostante la laconicità della sua motivazione, la decisione del 1° marzo 1985 risponde ai dettami dell' art . 190 del trattato CEE, in quanto contiene gli elementi necessari per valutare l' equivalenza degli apparecchi scientifici in questione .

    15 Nel merito, il giudice nazionale pone il quesito se gli apparecchi europei siano equivalenti allo spettrometro importato, tenuto conto di talune loro caratteristiche tecniche . E' opportuno esaminare anzitutto le contestazioni sull' equivalenza dell' apparecchio prodotto in Belgio .

    16 Emerge dal fascicolo che l' unico punto controverso quanto all' apparecchio belga riguarda la rivelazione dell' elemento potassio . Secondo la perizia citata dal Finanzgericht, l' apparecchio Philips rivela il potassio non già sulla banda spettrale 766,4 nm, come l' apparecchio americano, bensì sulla banda spettrale 404,4 nm .

    17 Questa affermazione viene contestata dal governo belga, il quale sottolinea che, secondo le informazioni fornite dalla società Philips nella causa principale, l' apparecchio "PV 8210/PV 8490" rivela il potassio sulla banda spettrale 766,4 nm .

    18 Dal canto suo la Commissione sostiene che l' apparecchio Philips può rivelare il potassio in modo completo, vale a dire sulla banda spettrale 766,4 nm, mediante un accessorio standard della stessa società detto "PV 8291/00 ".

    19 Poiché il carattere scientifico degli apparecchi in questione non è contestato, si deve accertare se, come sostiene l' attrice nella causa principale, l' apparecchio Philips non è in grado di rilevare il potassio sulla banda spettrale 766,4 nm .

    20 Si deve ricordare che, nell' ambito di un siffatto esame sulla validità sostanziale della decisione della Commissione, la Corte non dispone che di un potere di sindacato limitato . Infatti, come la Corte ha sottolineato nella sentenza 28 settembre 1983 ( causa 216/82, Universitaet Hamburg, Racc . 1983, pag . 2771 ), dato il carattere tecnico dell' esame mirante a stabilire se vi sia o meno equivalenza tra i vari apparecchi, la Corte può censurare il contenuto di una decisione adottata dalla Commissione, su parere conforme del comitato delle franchigie doganali, solo quando sia stato commesso errore manifesto di valutazione o sviamento di potere .

    21 A questo proposito è opportuno sottolineare che il disaccordo che pare sussistere tra l' attrice nella causa principale, da un lato, e il governo belga e la Commissione, dall' altro, circa le prestazioni dell' apparecchio belga, rispetto a quelle dell' apparecchio importato dagli Stati Uniti, verte solo sulle caratteristiche di questi apparecchi in quanto tali . La predetta divergenza di vedute non mette perciò in dubbio che questi apparecchi possano essere adattati in modo da poter rivelare il potassio sulla banda spettrale 766,4 nm mediante uno strumento accessorio - il modulo "PV 8291/00" - che può venire fornito dallo stesso fabbricante .

    22 Infatti, questa opzione tecnica è stata sottolineata dalla Commissione che ha prodotto il prospetto commerciale della società Philips, riguardante i dispositivi supplementari che consentono un rilevamento del potassio su scala più vasta . Detta possibilità è stata confermata in udienza dal governo belga e dalla Commissione, senza contestazioni da parte dell' attrice nella causa principale . Questa conclusione tecnica corrisponde infine al contenuto della perizia, emessa nell' ambito della causa principale, che non solo non ha escluso, ma ha implicitamente ammesso tale possibilità di adattamento dell' apparecchio Philips .

    23 Il fatto che sia necessario un accessorio per rivelare su scala più ampia la presenza del potassio non incide sulla valutazione dell' equivalenza degli apparecchi in questione, data la finalità del regolamento, che consiste nell' evitare l' importazione di apparecchi dai paesi terzi se gli apparecchi costruiti nella Comunità offrono possibilità tecniche equivalenti .

    24 Di conseguenza si deve ritenere che la decisione della Commissione che constata l' equivalenza tra l' apparecchio belga e l' apparecchio americano non è viziata da alcun errore manifesto di valutazione .

    25 Questa constatazione permette di rispondere al giudice a quo senza dover stabilire se anche gli apparecchi francesi siano equivalenti all' apparecchio americano in questione .

    26 Si deve quindi rispondere al giudice nazionale che l' esame della questione sollevata non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità della decisione 85/C 57/03 della Commissione del 1° marzo 1985 .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    27 Le spese sostenute dal governo belga e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE ( quarta sezione ),

    pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dal Finanzgericht Baden Wuerttemberg con ordinanza 7 settembre 1987, dichiara :

    L' esame della questione sottoposta non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità della decisione 85/C 57/03 della Commissione del 1° marzo 1985 .

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