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Document 61987CJ0284

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 luglio 1988.
    Oskar Schäflein contro Commissione delle Comunità europee.
    Ex dipendenti - Indennità - Coefficiente correttore.
    Causa 284/87.

    Raccolta della Giurisprudenza 1988 -04475

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:414

    61987J0284

    SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 14 LUGLIO 1988. - OSKAR SCHAEFLEIN CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - EX-DIPENDENTI - INDENNITA - COEFFICIENTE CORRETTORE. - CAUSA 284/87.

    raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 04475


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Dipendenti - Cessazione definitiva dal servizio - Indennità - Coefficienti correttori - Oggetto - Nozione di residenza - Centro degli interessi - Determinazione

    ( Regolamento del Consiglio n . 1679/85, art . 3, n . 3 )

    Massima


    La nozione di residenza, che consente di determinare, ai sensi dell' art . 3, n . 3, del regolamento n . 1679/85, il coefficiente correttore da applicarsi all' indennità di cui fruisce il dipendente che cessi definitivamente dal servizio a norma di detto regolamento, deve intendersi come il luogo nel quale l' ex dipendente ha effettivamente stabilito il centro dei propri interessi . I coefficienti correttori mirano infatti a garantire a tutti gli ex dipendenti prestazioni che implichino lo stesso potere d' acquisto, indipendentemente dal luogo di residenza .

    Per provare la residenza, l' interessato può riferirsi a tutti gli elementi di fatto costitutivi della stessa e valersi di tutti i mezzi di prova che ritenga opportuni . La dimora continuata per la maggior parte dell' anno o un regolare permesso di soggiorno, benché possano, in proposito, costituire indizi di effettiva residenza, non possono essere di per sé decisivi, qualora altri fattori probanti indichino che il centro degli interessi personali dell' ex dipendente si trova altrove .

    Parti


    Nella causa 284/87,

    Oskar Schaeflein, assistito dallo studio legale B . Potthast, H.-J . Rueber, A . Potthast, di Colonia ( Repubblica federale di Germania ), con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . E . Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . H . Etienne, consigliere giuridico principale della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del servizio giuridico della stessa, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

    convenuta,

    causa avente ad oggetto la mancata applicazione all' indennità riscossa dal ricorrente del coefficiente correttore stabilito per la Svizzera,

    LA CORTE ( seconda sezione ),

    composta dai signori O . Due, presidente di sezione, K . Bahlmann e T.F . O' Higgins, giudici,

    avvocato generale : G.F . Mancini

    cancelliere : B . Pastor, amministratore

    vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale del 15 giugno 1988,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 15 giugno 1988,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 settembre 1987, il sig . Schaeflein, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee già in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra ( Italia ), ha proposto un ricorso mirante, in sostanza, a far dichiarare che all' indennità corrispostagli per effetto del collocamento a riposo va applicato il coefficiente correttore stabilito per la Svizzera .

    2 Al termine del 1986, dopo aver lasciato il servizio della Commissione a norma del regolamento n . 1679 del Consiglio, del 19 giugno 1985, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di determinati funzionari delle Comunità europee appartenenti ai quadri scientifico e tecnico ( GU 162, pag . 1 ), al ricorrente è stata inviata una scheda stipendio compilata per il gennaio del 1987, applicando il coefficiente correttore stabilito per la Svizzera . Nel gennaio del 1987 la Commissione gli comunicava tuttavia che in futuro non avrebbe più applicato questo coefficiente correttore, dato che il ricorrente non aveva la residenza principale in Svizzera .

    3 Di conseguenza, l' indennità del ricorrente veniva calcolata, a decorrere dal febbraio del 1987, assumendo come base un coefficiente correttore inferiore . Il 15 aprile 1987 il ricorrente proponeva reclamo avverso la scheda stipendio del febbraio e del marzo 1987, chiedendo alla Commissione di applicare alla retribuzione il coefficiente correttore previsto per la Svizzera e di corrispondergli la differenza . Questo reclamo non veniva seguito da alcuna decisione da parte della Commissione . In seguito la Commissione tratteneva dall' indennità l' importo di 3 054,87 SFR, motivando che questo importo era stato versato in eccesso per il gennaio del 1987 .

    4 Così stando le cose, il ricorrente ha proposto il presente ricorso chiedendo in sostanza :

    - l' annullamento delle schede stipendio compilate dalla Commissione per il febbraio e per il marzo del 1987 nella parte in cui all' indennità dovuta al ricorrente è stato applicato un coefficiente correttore diverso da quello stabilito per la Svizzera;

    - la condanna della Commissione a versare al ricorrente l' importo corrispondente alla differenza tra l' indennità effettivamente versatagli e quella che gli sarebbe spettata dal gennaio del 1987 in applicazione del coefficiente correttore fissato per la Svizzera .

    5 A sostegno del ricorso il ricorrente deduce che il centro dei suoi interessi vitali si trova in Massagno, in Svizzera . In considerazione di questa situazione di fatto, non avrebbe importanza che, ai sensi della normativa svizzera in fatto di iscrizione nel registro della popolazione, la sua residenza in Svizzera risulti "secondaria", e che la sua residenza cosiddetta "principale" sia nella Repubblica federale di Germania, in casa del fratello, in quanto deve avere una residenza nella Germania federale per il solo fatto che avrà diritto di eleggere la sua residenza principale in Svizzera solo al compimento del sessantesimo anno . Nel frattempo egli può legittimamente soggiornare in Svizzera per soli sei mesi all' anno .

    6 La Commissione chiede la reiezione del ricorso eccependo che, se l' ex dipendente soggiorna, come nella fattispecie, in diverse località, la residenza deve però corrispondere ad un soggiorno continuo, che si protragga per la maggior parte dell' anno . La prassi della Commissione sarebbe quindi di esigere la prova di un soggiorno minimo di 185 giorni ininterrotti all' anno . Orbene, lo stesso ricorrente ammetterebbe di essere autorizzato a risiedere in Svizzera solo 180 giorni all' anno . D' altro canto la residenza in Svizzera dovrebbe essere comprovata dall' autorizzazione ufficiale di soggiorno, che fino a quel momento il ricorrente non avrebbe prodotto .

    7 Per una più ampia esposizione dei fatti nonché delle conclusioni e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in seguito solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .

    8 E opportuno ricordare che, a norma dell' art . 3, n . 3, del regolamento n . 1679/85, già ricordato, all' indennità di cui fruisce l' ex dipendente che è stato collocato a riposo a norma di questo regolamento "è applicato il coefficiente correttore fissato per il paese sito all' interno o all' esterno della Comunità ove il beneficiario fornisca prove di aver stabilito la propria residenza ". Orbene, è pacifico che il disaccordo tra le parti è circoscritto al solo punto se il ricorrente abbia comprovato o meno la residenza in Svizzera .

    9 A questo proposito si deve osservare anzitutto che la nozione di residenza, ai sensi della disposizione summenzionata, va intesa come il luogo nel quale l' ex dipendente ha effettivamente stabilito il centro dei propri interessi . Infatti i coefficienti correttori geografici da applicarsi all' indennità di cui sopra mirano a garantire a tutti gli ex dipendenti prestazioni che comportino lo stesso potere d' acquisto indipendentemente dal luogo di residenza .

    10 E opportuno sottolineare poi che la prova della residenza si riferisce a tutti gli elementi di fatto costitutivi della stessa e che l' ex dipendente può fornire a questo scopo qualsiasi prova che ritenga utile . Né il tenore, né lo scopo della norma summenzionata consentono di limitare questi mezzi ai soli elementi ufficiali e quantitativi prescritti dalla Commissione e consistenti nel soggiorno ininterrotto per 185 giorni all' anno, nonché nella produzione di un regolare permesso di soggiorno .

    11 Infatti, benché questi due fattori possano considerarsi indizi di effettiva residenza, non si può tuttavia attribuire loro, presi isolatamente, peso decisivo qualora vi siano altri fattori probanti che dimostrino che il centro degli interessi personali dell' ex dipendente in realtà è ubicato altrove .

    12 Si deve aggiungere che il permesso di soggiorno assolve il suo compito specifico nell' ambito delle sole disposizioni nazionali in fatto di iscrizione nei registri della popolazione e non impedisce di per sè che il destinatario risieda di fatto in una località diversa . Per quanto riguarda il criterio di un soggiorno di 185 giorni, basta rilevare che la sua applicazione all' ipotesi dell' ex dipendente, che per oltre la metà dell' anno si trova in viaggio o in visita all' estero, avrebbe il risultato di non attribuire a questa persona alcuna residenza ai sensi della disposizione summenzionata, nemmeno se essa ha incontestabilmente un centro d' interessi .

    13 Per quanto riguarda infine il problema se nella fattispecie il ricorrente abbia comprovato, al momento della presentazione del reclamo, cioè il 15 aprile 1987, di essere residente in Svizzera, si deve ricordare che, come emerge dal fascicolo, la Commissione era al corrente, a quell' epoca, del trasloco da Ispra a Massagno effettuato dal ricorrente nel 1981 . Inoltre, il ricorrente ha sostenuto, senza essere contraddetto, tanto nella fase precontenziosa quanto dinanzi alla Corte, in particolare

    - di essere proprietario di un appartamento sito in Massagno ( Svizzera ) del quale doveva curarsi durante tutto l' anno e per il quale doveva pagare tutte le imposte, oneri e costi relativi,

    - che il centro dei suoi interessi vitali nel quale, in particolare, egli spendeva la maggior parte delle sue risorse finanziarie, era Massagno,

    - che egli vi risiedeva, salvo alcune interruzioni, 180 giorni all' anno e che, nell' intervallo, faceva lunghe visite al fratello e ad amici all' estero oppure soggiornava come turista ( viaggi di riposo e di studio ) in altri paesi .

    14 Così stando le cose, si deve ammettere che il ricorrente ha adeguatamente comprovato di essere residente in Svizzera, cosicché il ricorso dev' essere accolto .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    15 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda . La convenuta è rimasta soccombente e quindi va condannata alle spese .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE ( seconda sezione )

    dichiara e statuisce :

    1 ) Le schede stipendio compilate dalla Commissione per i mesi di febbraio e di marzo del 1987 sono annullate nella parte in cui all' indennità spettante al ricorrente viene applicato un coefficiente correttore diverso da quello stabilito per la Svizzera .

    2 ) La Commissione è condannata a versare al ricorrente l' importo corrispondente alla differenza tra l' indennità effettivamente corrisposta e quella che gli spetta dal gennaio del 1987, applicando il coefficiente correttore stabilito per la Svizzera .

    3 ) Le spese sono poste a carico della Commissione .

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