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Document 61987CJ0274

Sentenza della Corte del 2 febbraio 1989.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.
Libera circolazione delle merci - Divieto d'importazione di prodotti a base di carne non conformi alla normativa tedesca.
Causa 274/87.

Raccolta della Giurisprudenza 1989 -00229

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:51

61987J0274

SENTENZADELLA CORTE DEL 2 FEBBRAIO 1989. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DIVIETO D'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE NON CONFORMI ALLA NORMATIVA TEDESCA. - CAUSA 274/87.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00229


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Libera circolazione delle merci - Deroghe - Protezione della sanità pubblica - Divieto d' importare un prodotto alimentare a causa del valore nutritivo inferiore a quello di un prodotto presente sul mercato - Inammissibilità

( Trattato CEE, art . 36 )

2 . Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Divieto d' importare e di smerciare prodotti a base di carne contenenti ingredienti non carnei - Inammissibilità - Giustificazione - Tutela dei consumatori - Lealtà dei negozi commerciali - Insussistenza

( Trattato CEE, art . 30 )

3 . Libera circolazione delle merci - Provvedimenti nazionali in deroga - Divieto - Sostegno della politica seguita nel contesto di un' organizzazione comune di mercato - Giustificazione inammissibile

Massima


1 . Uno Stato membro non può invocare motivi di sanità pubblica per vietare l' importazione di un prodotto per la ragione che questo avrebbe un valore nutritivo inferiore a quello di un altro prodotto già presente sul mercato di cui trattasi, giacché è manifesto che la scelta alimentare dei consumatori nella Comunità è tale che il semplice fatto che un prodotto importato abbia proprietà nutritive inferiori non implica un reale pericolo per la salute umana .

2 . Uno Stato membro non può giustificare il divieto d' importare e di smerciare nel suo territorio dei prodotti a base di carne provenienti da altri Stati membri e contenenti taluni ingredienti non carnei con le esigenze di tutela dei consumatori e di lealtà dei negozi commerciali, sostenendo che i consumatori nazionali, tenuto conto delle loro abitudini alimentari confermate, avrebbero un' idea precisa di ciò che si aspettano dai prodotti a base di carne ed inoltre che taluni operatori economici potrebbero procurarsi dei vantaggi concorrenziali servendosi di prodotti di qualità inferiore e di costo inferiore senza che le differenze produttive siano apparenti per il consumatore . L' informazione del consumatore può infatti essere garantita con mezzi che non ostacolino l' importazione dei prodotti di cui trattasi, in particolare mediante l' uso obbligatorio di etichette adeguate relative alla natura del prodotto .

3 . Qualora la Comunità abbia istituito un' organizzazione comune di mercato agricolo in un settore determinato, gli Stati membri devono astenersi da qualsiasi provvedimento unilaterale, anche se atto a servire da sostegno alla politica comune .

Provvedimenti nazionali di sostegno di una politica comune della Comunità non possono contravvenire ad uno dei principi fondamentali quale è quello della libera circolazione delle merci, a meno che siano giustificati da motivi ammessi dallo stesso diritto comunitario .

Parti


Nella causa 274/87,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal Sig . Joern Sack, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig . Martin Seidel, Ministerialrat presso il Ministero federale degli affari economici, e dall' avv . Michael Loschelder, del foro di Colonia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della sua ambasciata,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che, vietando di importare prodotti a base di carne non conformi alla normativa tedesca sulle carni, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell' art . 30 del trattato,

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans e R . Joliet, presidenti di Sezione, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, M . Diez de Velasco e M . Zuleeg, giudici,

avvocato generale : M . Darmon

cancelliere : D . Loutermann, amministratore

vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 16 novembre 1988,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 29 novembre 1988,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 settembre 1987, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell' art . 169, secondo comma, del trattato CEE, un ricorso diretto a far constatare che vietando l' importazione e la messa in commercio sul suo territorio di prodotti a base di carne provenienti da altri Stati membri e non conformi agli artt . 4 e 5 del Fleisch-Verordnung ( decreto sulla carne del 21 gennaio 1982, BGBl . I, pag . 89 ), la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell' art . 30 del trattato CEE .

2 Le norme del decreto di cui trattasi vietano la messa in commercio di prodotti a base di carne contenenti taluni ingredienti non di carne, salvo eccezioni stabilite per determinati prodotti la cui composizione è definita e, in taluni casi, attraverso indicazioni precise che devono figurare sugli imballaggi o su cartelli . Il divieto di mettere in commercio tali prodotti è completato dall' art . 47, n . 1, della Lebensmittel - und Bedarfsgegenstaendegesetz ( legge sui prodotti alimentari e sugli oggetti di uso corrente ) del 15 agosto 1974 ( BGBl . I, pag . 1945; III, pagg . da 2125 a 2140 ) che vieta l' importazione dei prodotti alimentari non conformi alle norme tedesche . L' osservanza di queste norme è garantita da sanzioni penali o amministrative .

3 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonchè dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

4 Va preliminarmente rilevato che è pacifico che la normativa contestata eserciti un effetto restrittivo sulle importazioni di prodotti a base di carne, legalmente fabbricati e messi in commercio in altri Stati membri . La controversia tra le parti verte sul problema di stabilire se i provvedimenti di cui è causa siano o meno giustificati dai motivi fatti valere dal governo tedesco, ossia la tutela della salute nonché esigenze imperative attinenti alla difesa dei consumatori, alla lealtà dei negozi commerciali e alla politica agricola comune .

5 Va altresì rilevato in via preliminare che la normativa di cui è causa vieta la messa in commercio, sul territorio tedesco, dei prodotti di cui trattasi senza stabilire al riguardo una differenza di trattamento tra i prodotti nazionali e quelli stranieri . Un siffatto provvedimento, che si applica indistintamente, sfugge al divieto delle misure di effetto equivalente purché sia necessario per rispondere a talune esigenze imperative ( cfr ., in particolare, la sentenza 17 giugno 1981, causa 113/80, Commissione / Irlanda, Racc . 1981, pag . 1625 ).

Sulla giustificazione fondata sulla tutela della salute ai sensi dell' art . 36 del trattato

6 Prima di esaminare gli argomenti fatti valere al riguardo dal governo convenuto, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, se la salute e la vita delle persone rientrano nel novero degli interessi tutelati dall' art . 36 e se spetta agli Stati membri decidere nei limiti del trattato il livello al quale essi intendono assicurarne la tutela, una normativa nazionale avente un effetto restrittivo sulle importazioni è compatibile con il trattato solo qualora sia necessaria per l' efficace tutela di detti interessi e qualora questo scopo non possa essere conseguito mediante provvedimenti meno restrittivi per gli scambi intracomunitari ( sentenze 20 maggio 1976, causa 104/75, De Peijper, Racc . 1976, pag . 613, e 4 febbraio 1988, causa 261/85, Commissione / Regno Unito, Racc . 1988, pag . 547 ).

7 Secondo il governo tedesco, il divieto di importazione impugnato è giustificato da motivi di tutela della salute ai sensi dell' art . 36 del trattato, dato che esso sarebbe necessario a garantire alla popolazione un apporto sufficiente di talune sostanze alimentari essenziali, contenute nella carne, in particolare le proteine .

8 Al riguardo, occorre rilevare innanzitutto che tale argomento è contraddetto da elementi che risultano dalle relazioni sull' alimentazione pubblicate nel 1980 e nel 1984 dallo stesso governo tedesco . Infatti, da tali relazioni risulta che l' approvvigionamento in proteine della popolazione tedesca è in generale largamente sufficiente e che, persino per taluni gruppi della popolazione, in particolare i giovani, per i quali tale approvvigionamento è inferiore ai quantitativi raccomandati, tale circostanza non presenta pericoli per la salute, tenuto conto dei margini di sicurezza che le raccomandazioni intervenute in materia comportano .

9 Dalle precitate relazioni risulta altresì che taluni degli ingredienti a base di carne contengono sostanze nocive quali la purina, la colesterina e gli acidi grassi saturi; quindi queste relazioni esprimono una evidente preoccupazione di vedere eventualmente aumentare il consumo di carne e di prodotti a base di carne .

10 Infine, per quanto riguarda l' argomento del governo convenuto fondato sul fatto che le proteine vegetali avrebbero un valore nutritivo inferiore a quello delle proteine animali, occorre sottolineare che, come la Corte ha già riconosciuto nella sentenza 23 febbraio 1988 ( causa 216/84, Commissione / Francia, Racc . 1988, pag . 793 ), uno Stato membro non può invocare motivi di sanità pubblica per vietare l' importazione di un prodotto, motivando che questo ha un valore nutritivo inferiore a quello di un altro prodotto, già in commercio sul mercato interessato, poiché è evidente che la scelta alimentare dei consumatori nella Comunità è tale che il solo fatto che un prodotto importato abbia proprietà nutritive inferiori non comporta un reale pericolo per la salute umana .

11 Da quanto precede risulta che il divieto di importazione contestato non può essere giustificato da motivi attinenti alla tutela della salute, ai sensi dell' art . 36 del trattato .

Sulla giustificazione fondata sulle esigenze imperative attinenti alla tutela dei consumatori

12 Il governo convenuto sostiene che il divieto d' importazione contestato è necessario per una tutela efficace dei consumatori tedeschi che, tenuto conto delle abitudini alimentari radicate da parecchie decine d' anni, si sarebbero formati un' immagine precisa di quanto si attendono dai prodotti a base di carne, vale a dire che questi ultimi devono essere composti esclusivamente o essenzialmente di carne e corrispondere alle norme di qualità definite agli artt . 4 e 5 del decreto sulla carne .

13 Al riguardo, occorre ricordare che, come la Corte ha più volte sottolineato ( in particolare nelle sentenze 12 marzo 1987, causa 178/84, Commissione / Germania, Racc . 1987, pag . 1127, e 14 luglio 1988, causa 407/85, Drei Glocken, Racc . 1988, pag ...), anche se è certamente legittimo voler dare ai consumatori, che attribuiscono qualità particolari a taluni prodotti, la possibilità di operare la propria scelta in relazione a criteri da essi considerati essenziali, tale possibilità può essere garantita con mezzi che non ostacolino l' importazione di prodotti legalmente fabbricati e posti in commercio in altri Stati membri, e, in particolare, con l' obbligo di apporre un' etichetta appropriata che specifichi le caratteristiche del prodotto venduto .

14 Vero è che, per quanto riguarda i prodotti a base di carne, l' indicazione di tutti gli ingredienti può porre problemi ove tali prodotti siano venduti sfusi o compaiano sui menù dei ristoranti . Occorre tuttavia osservare che dalla direttiva del Consiglio 79/112 sull' etichettatura e sulla presentazione dei prodotti alimentari ( GU 1979, L 33, pag . 1 ), in particolare dal suo art . 12, risulta che gli Stati membri sono autorizzati a determinare le modalità di etichettatura dei prodotti alimentari non presentati in imballaggi preconfezionati al consumatore finale, così da assicurare a quest' ultimo le informazioni essenziali per la sua scelta e da evitare di creare confusione con indicazioni troppo dettagliate .

15 D' altro canto, come ha giustamente rilevato la Commissione, il problema dell' etichettatura, in situazioni del genere, è stato già preso in considerazione nelle disposizioni del decreto tedesco sulla carne, in particolare nel suo art . 5, n . 2, che stabilisce, per quanto riguarda i prodotti esentati dal divieto di messa in commercio, un sistema speciale di etichettatura in caso di vendita di prodotti sfusi e, più particolarmente, presso ristoranti o locali di ristorazione collettiva .

16 Ne consegue che il divieto d' importazione contestato non può essere giustificato da esigenze imperative attinenti alla tutela dei consumatori .

Sulla giustificazione fondata sulle esigenze imperative attinenti alla lealtà dei negozi commerciali

17 Il governo tedesco sostiene inoltre che il divieto d' importazione impugnato costituisce un provvedimento necessario per la tutela dei produttori e dei distributori di prodotti a base di carne pura contro una concorrenza sleale derivante dal fatto che taluni operatori economici potrebbero ottenere vantaggi concorrenziali utilizzando prodotti di qualità inferiore ad un costo minore, senza che le differenze di fabbricazione siano percettibili da parte del consumatore .

18 Al riguardo, basta constatare che tale argomento, basato sulla carenza d' informazione nei confronti del consumatore, è già stato in precedenza respinto .

19 Ne consegue che il divieto d' importazione contestato non può essere giustificato da esigenze imperative attinenti alla lealtà dei negozi commerciali .

Sulla giustificazione fondata sulle esigenze imperative attinenti alla politica agricola comune

20 Il governo tedesco sostiene infine che il divieto d' importazione contestato è necessario per soddisfare talune esigenze imperative attinenti alla politica agricola comune, in particolare l' obiettivo di stabilizzazione dei mercati considerato dalle organizzazioni comuni di mercato nei settori della carne bovina e suina .

21 Neppure tale argomento può essere accolto . Come la Corte ha riconosciuto nelle sentenze 23 febbraio 1988 e 14 luglio 1988 ( cause 216/84 e 407/85, precitate ), qualora la Comunità abbia istituito un' organizzazione comune di mercato in un settore determinato, gli Stati membri devono astenersi da ogni provvedimento unilaterale, anche se atto a servire da sostegno alla politica comune .

22 Risulta inoltre da tali sentenze che provvedimenti nazionali, anche di sostegno ad una politica comune della Comunità, non possono andar contro ad uno dei principi fondamentali della Comunità, nella fattispecie quello della libera circolazione delle merci, senza essere giustificati da motivi riconosciuti dal diritto comunitario . Orbene, è stato in precedenza constatato che ciò non si verifica nel caso delle norme considerate nel caso di specie .

23 Da tutto quanto precede risulta che la trasgressione è provata . Va pertanto constatato che vietando l' importazione e la messa in commercio sul suo territorio di prodotti a base di carne provenienti da altri Stati membri e non conformi agli artt . 4 e 5 della Fleisch-Verordnung, la Repubblica federale tedesca è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell' art . 30 del trattato .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

24 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La convenuta è rimasta soccombente e va condannata alle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce :

1 ) Vietando l' importazione e la messa in commercio sul suo territorio di prodotti a base di carne provenienti da altri Stati membri e non conformi agli artt . 4 e 5 della Fleisch-Verordung, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell' art . 30 del trattato CEE .

2 ) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese .

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